ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del DENTISTA / ODONTOIATRA FASCICOLO INFORMATIVO Il presente Fascicolo Informativo contiene: • • • • nota informativa; glossario; condizioni di assicurazione; questionario. Il presente Fascicolo Informativo contenente nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione e questionario deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. Data ultimo aggiornamento: Agosto 2012 Pag. 1 of 26 POLIZZA DI ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del DENTISTA / ODONTOIATRA NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di assicurazione. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI 1. Informazioni generali La Polizza è stipulata con: QBE Insurance (Europe) Limited (nel seguito anche la "Compagnia"). • • • • • Sede legale: Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD - Londra (Regno Unito) Telefono: +44(0)20 7105 4000 Fax: +44(0)20 7105 4019 Sito internet: www.qbeeurope.com E-mail: [email protected] QBE Insurance (Europe) Limited è autorizzata e regolata dalla Financial Service Authority nel Regno Unito, n. di registrazione in Inghilterra e Galles 1761561. La Polizza cui la presente nota informativa si riferisce è stipulata da QBE Insurance (Europe) Limited in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi della Direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 24 del Codice delle Assicurazioni. QBE Insurance (Europe) Limited è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Regno Unito): Financial Services Authority (FSA), con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, E14 5HS, Londra (Regno Unito). 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa L'ammontare del patrimonio netto di QBE Insurance (Europe) Limited è pari ad Pag. 2 of 26 Euro 1.214.728.965 di cui Euro 597.298.944 di capitale sociale ed Euro 617.430.021 di riserve patrimoniali (*). L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni di QBE Insurance (Europe) Limited (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 108,1% (∗). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Avvertenza Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative offerte dalla Polizza sono le seguenti: 1. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.); La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di danni conseguenti a fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale di dentista/odontoiatra dichiarata nel Questionario e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio a condizione che tale copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e prestata con specifica dizione nella Scheda di Copertura. 2. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per infortuni sofferti, in occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti che prestano la loro opera nella conduzione dello studio o ambulatorio dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni e a quanto rispettivamente previsto nei seguenti articoli della Polizza: - art 2 - art 3 - art 7 (“Forma dell’Assicurazione: “CLAIMS MADE” - Retroattività”); (“Oggetto dell’Assicurazione); (“Precisazioni sui rischi coperti”). Per le caratteristiche del contratto assicurativo "Claim Made" si rinvia alla definizione di contratto assicurativo "Claim Made" di cui al Glossario ed all’articolo 2 del testo di polizza (“Forma dell’Assicurazione: “CLAIMS MADE” – Retroattivita’”). ∗ Le cifre sono aggiornate al 31/12/2010 e si basano sul tasso di cambio GPB BS 1 = € 1,166816. Pag. 3 of 26 Avvertenza – Esclusioni e limiti della copertura assicurativa, sospensione della garanzia La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, così come condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni si rinvia ai seguenti articoli della Polizza: Art 8 ("Esclusioni"); • Per le limitazioni si rinvia ai seguenti articoli della Polizza: art 3 art 5 art 6 art 7 art 8 art 18 • • • • • • (“Oggetto dell’Assicurazione); (“Nozione di “terzo” o “terzi””); (“Estensione territoriale”); (“Precisazioni sui rischi coperti”); (“Esclusioni”); (“Facoltà di recesso in caso di sinistro”). Per le condizioni di sospensione della garanzia si rinvia ai seguenti articoli della Polizza: • • art 13 (“Diminuzione o aggravamento del rischio”); art 14 (“Pagamento del premio e decorrenza dell’Assicurazione; oltre all'art. 1901 del Codice Civile. Avvertenza – Presenza di massimali e franchigie Le garanzie di cui alla Polizza sono soggette a Massimali (che includono sottolimiti), Franchigie e Scoperti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle seguenti Definizioni ed ai seguenti articoli della Polizza oltre che alla Scheda di Copertura: • • • • definizione di "Franchigia"; definizione di "Indennizzo"; definizione di “Massimale”; articolo 10 ("Franchigia"). Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione del Massimale, dei sottolimiti di indennizzo e della Franchigia mediante alcune esemplificazioni numeriche: Caso 1 – Sinistro superiore al Massimale. Se il Sinistro eccede il valore del Massimale, la Compagnia risarcisce al massimo l’importo pari al Massimale. ES: Franchigia: € 5,000. Pag. 4 of 26 Massimale: € 500,000. Pregiudizio economico: € 600,000. Risarcimento: € 500,000. Caso 2 – Sinistro di valore inferiore al Massimale. ES: Franchigia: € 5,000. Massimale: € 500,000. Pregiudizio economico: € 250,000. Risarcimento totale: € 250,000 di cui € 245,000 a carico delle Compagnia, € 5,000 a carico dell’Assicurato. 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine a Circostanze del rischio - Nullità Avvertenza Il Contraente e/o l'Assicurato sono obbligati ad informare la Compagnia di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione del rischio oggetto di assicurazione. Le informazioni o le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Avvertenza Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del Contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 1 (“Reticenze e dichiarazioni inesatte”) della Polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del rischio si rinvia a quanto rispettivamente previsto all'articolo 13 (“Diminuzione o aggravamento del rischio”) della Polizza. Si rinvia inoltre agli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. Nel seguito è indicato un caso di aggravamento di rischio: • inizio attività di implantologia laddove questa non fosse praticata al momento dell’acquisto della Polizza. Nel seguito è indicato un caso di diminuzione del rischio: • cessazione di una a più attività tra quelle indicate nella Polizza. Pag. 5 of 26 6. Premi Il Premio è dovuto con periodicità annuale. L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra la Compagnia e il Contraente. Il Premio non è soggetto a regolazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 14 (“Periodicità e mezzi di pagamento del premio - Decorrenza dell’Assicurazione”) della Polizza. I mezzi di pagamento del Premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l’intermediario da quest’ultima incaricato, espressamente in tale qualità. Avvertenza Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte della Compagnia e/o degli intermediari da questa incaricati. 7. Rivalse Avvertenza Ai sensi dell'art. 11 ("Surrogazione") della Polizza e dell'art. 1916 del Codice Civile la Compagnia che ha indennizzato l'Assicurato è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. 8. Diritto di recesso La Compagnia ha facoltà di recedere dalla Polizza nei seguenti casi: Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, la Compagnia può recedere dalla Polizza con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso la Compagnia, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato la frazione del premio relativa al periodo di Rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali. Non è prevista al facoltà di recesso da parte del Contraente/Assicurato. La Compagnia può recedere anche in caso di mutamento di rischio. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dai seguenti articoli della Polizza: - art 13 - art 18 (“Diminuzione o aggravamento del rischio”); (“Facoltà di recesso in caso di sinistro”). Si rinvia inoltre a quanto previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. Pag. 6 of 26 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto (i) Prescrizione I diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. (ii) Decadenza Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso di un Sinistro perde il diritto all'Indennizzo. 10. Legge applicabile al contratto La Polizza è regolata dalla legge italiana. 11. Regime Fiscale Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto di cui alla Polizza si applicano le imposte in vigore (l'aliquota in vigore alla data di redazione del presente nota informativa è pari al 22.25%). Nella Polizza, sulla quietanza di pagamento o sull’eventuale appendice d’incasso del premio sono riportati i dati del premio imponibile e delle relative imposte applicate. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo Avvertenza Anche ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile ("Avviso dell'Assicuratore in caso di Sinistro") il Contraente/Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza. La denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata per iscritto al broker, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all’art 17 (“Obblighi del contraente/dell’Assicurato in caso di Sinistro”) e all’art 19 (“Forma delle comunicazioni – variazioni del contratto”)nonché agli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1915 c.c., l'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso perde il diritto all'indennizzo. In caso di omissione colposa la Compagnia ha diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. Pag. 7 of 26 La Compagnia, in proprio o per mezzo di un incaricato della gestione dei Sinistri, a proprie spese, istruisce il Sinistro con la collaborazione dell’Assicurato, e, se sono ravvisati profili di responsabilità in capo all’Assicurato, verificata la operatività della garanzia e la copertura del Sinistro, procede alla liquidazione del danno. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all’art 4 (“Spese legali e gestione delle vertenze”) delle condizioni di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all’autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono: 1. Alla Compagnia: possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati per iscritto a: QBE Insurance (Europe) Limited, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD Londra (Regno Unito), all’attenzione del Customer Relations, QBE European Operations, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD o attraverso la pagina dedicata all’indirizzo: - http://www.qbeeurope.com/contact/customer-complaints.asp. I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. 2. All’ISVAP: possono essere indirizzati i reclami (i) aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi; Pag. 8 of 26 (ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n: 06-42-133745/353, corredando il reclamo della relativa documentazione. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell'ISVAP, che può essere consultato sul sito www.isvap.it. 3. All’autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia: i reclami che possono essere indirizzati all'ISVAP possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Regno Unito) secondo le modalità previste da detta autorità: The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, Tel: 0044-0845- 080-1800; Email: [email protected]; Sito internet: www.financial-ombudsman.org.uk Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all’Isvap, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, fermo restando l'obbligo del preventivo tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010. QBE Insurance (Europe) Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa. Il legale rappresentante. QBE Insurance (Europe) Ltd Data ultimo aggiornamento: Agosto 2012 Pag. 9 of 26 ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del DENTISTA / ODONTOIATRA GLOSSARIO Al fine di semplificare la lettura e la comprensione del contratto assicurativo sono riportate nel seguito le definizioni utilizzate nella Polizza insieme ad alcune altre definizioni. Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione: (a) il Contraente stesso, (b) tutti i dipendenti del Contraente a condizione che la copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e prestata con specifica dizione nella Scheda di Copertura. Dipendenti del Contraente persone impiegate esclusivamente dall’Assicurato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Broker/Agente di Assicurazioni l'intermediario assicurativo indicato nella Scheda di Copertura. Cover Holder Furness Underwriting Limited. Compagnia QBE Insurance Europe Limited. Assicurazione il contratto di assicurazione. Contraente il soggetto che stipula l’Assicurazione. Contratto di assicurazione "claim made" il contratto di assicurazione in forza del quale l'assicuratore si obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto alle richieste di risarcimento presentate per la prima al Contraente/Assicurato durante il Periodo di Assicurazione purchè siano conseguenza di fatti colposi avvenuti durante il Periodo di Assicurazione ed anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della data indicata nella Scheda di Copertura (cosiddetta data di retroattvità). Danno/Danni il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. Dentista/Odontoiatra un professionista sanitario, odontoiatra o medico chirurgo, che si occupa della diagnosi e della terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché della prevenzione e della riabilitazione odontoiatriche. Franchigia la somma che viene detratta dall’Indennizzo e che rimane a carico esclusivo dell’Assicurato. Guerra guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno. Implantologia per implantologia (dentale) si intende quell'insieme di tecniche chirurgiche atte a riabilitare funzionalmente un paziente affetto da edentulismo totale o parziale mediante l'utilizzo di impianti dentali ovverosia elementi metallici inseriti chirurgicamente nell'osso mandibolare o mascellare, o sopra di esso ma sotto la Pag. 10 of 26 gengiva collegati a dei connettori per legarli a delle protesi fisse o mobili per consentire la masticazione. Indennizzo la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro. Loss Adjuster il soggetto designato dalla Compagnia per la gestione dei sinistri che ricadono nell'ambito della presente Assicurazione. Massimale la somma massima che la Compagnia sara’ tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate. Medicina Estetica qualunque tecnica medica o chirurgica mirata al recupero, mantenimento o miglioramento dell’aspetto estetico, della salute e del benessere del paziente. Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. Periodo di Assicurazione il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile. Polizza il documento che prova l’Assicurazione, che comprende la Scheda di Copertura, il Questionario e eventuali Appendici alla polizza. Questionario il documento compilato e sottoscritto dall’Assicurato contenente informazioni sul Rischio ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile Richiesta di Risarcimento qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni inviata all’Assicurato da terzi. Rischio la probabilità che si verifichi un Sinistro e l’entità del relativo Danno. Scheda di Copertura il documento allegato alla Polizza che riassume alcuni dati della presente Assicurazione. Sinistro la Richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione. Terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalita’ politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. Data ultimo aggiornamento: Agosto 2012 Pag. 11 of 26 ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del DENTISTA / ODONTOIATRA CONDIZIONI GENERALI La presente Assicurazione e’ prestata in forma “claims made” DEFINIZIONI Le Parti convengono che le definizioni che seguono fanno parte integrante di questa Polizza e valgono ad interpretarne le condizioni e ogni altro disposto riguardante questa assicurazione. Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione: (a) il Contraente stesso, (b) tutti i dipendenti del Contraente a condizione che la copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e prestata con specifica dizione nella Scheda di Copertura. Dipendenti del Contraente persone impiegate esclusivamente dall’Assicurato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Broker/Agente di Assicurazioni l'intermediario assicurativo indicato nella Scheda di Copertura. Cover Holder Furness Underwriting Limited. Compagnia QBE Insurance Europe Limited. Assicurazione il contratto di assicurazione. Contraente il soggetto che stipula l’Assicurazione. Contratto di assicurazione "claim made" il contratto di assicurazione in forza del quale l'assicuratore si obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto alle richieste di risarcimento presentate per la prima al Contraente/Assicurato durante il Periodo di Assicurazione purchè siano conseguenza di fatti colposi avvenuti durante il Periodo di Assicurazione ed anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della data indicata nella Scheda di Copertura (cosiddetta data di retroattvità). Danno/Danni il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. Dentista/Odontoiatra un professionista sanitario, odontoiatra o medico chirurgo, che si occupa della diagnosi e della terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché della prevenzione e della riabilitazione odontoiatriche. Franchigia la somma che viene detratta dall’Indennizzo e che rimane a carico esclusivo dell’Assicurato. Pag. 12 of 26 Guerra guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilita’ od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno. Implantologia per implantologia (dentale) si intende quell'insieme di tecniche chirurgiche atte a riabilitare funzionalmente un paziente affetto da edentulismo totale o parziale mediante l'utilizzo di impianti dentali ovverosia elementi metallici inseriti chirurgicamente nell'osso mandibolare o mascellare, o sopra di esso ma sotto la gengiva collegati a dei connettori per legarli a delle protesi fisse o mobili per consentire la masticazione. Indennizzo la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro. Loss Adjuster il soggetto designato dalla Compagnia per la gestione dei sinistri che ricadono nell'ambito della presente Assicurazione. Massimale la somma massima che la Compagnia sara’ tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate. Medicina Estetica qualunque tecnica medica o chirurgica mirata al recupero, mantenimento o miglioramento dell’aspetto estetico, della salute e del benessere del paziente. Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. Periodo di Assicurazione Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile. Polizza il documento che prova l’Assicurazione, che comprende la Scheda di Copertura, il Questionario e eventuali Appendici alla polizza. Questionario il documento compilato e sottoscritto dall’Assicurato contenente informazioni sul Rischio ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile Richiesta di Risarcimento qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni inviata all’Assicurato da terzi. Rischio la probabilità che si verifichi un Sinistro e l’entità del relativo Danno. Scheda di Copertura il documento allegato alla Polizza che riassume alcuni dati della presente Assicurazione. Sinistro la Richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione. Terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalita’ politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. Pag. 13 of 26 Articolo 1 RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE Le dichiarazioni non veritiere, inesatte e le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato all’Indennizzo oppure la cessazione dell'Assicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel Questionario. Articolo 2 FORMA DELL’ASSICURAZIONE: “CLAIMS MADE”– RETROATTIVITÀ L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le Richieste di Risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Compagnia entro 15 giorni, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura. Articolo 3 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE A fronte del pagamento del premio convenuto e soggetto alle condizioni tutte di Polizza, la Compagnia, fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza, prestano le seguenti garanzie nella forma “claims made” enunciata all’articolo precedente: 3.1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di danni conseguenti a fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale di dentista/odontoiatra dichiarata nel Questionario e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio a condizione che tale copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e prestata con specifica dizione nella Scheda di Copertura. La Compagnia risponde : a) dei Danni cagionati a terzi dall’Assicurato per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale di dentista/odontoiatra dichiarata nel Questionario; b) dei Danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio o dell’ambulatorio, ossia dei locali adibiti all’attività professionale di dentista/odontoiatra dichiarata nel questionario esercitata in proprio o in regime di extramoenia e delle relative attrezzature e altri beni mobili ivi esistenti; sono compresi in tali danni quelli derivanti ai terzi da danneggiamenti a cose; c) le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. 3.2. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per infortuni sofferti, in occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti che prestano la loro opera nella conduzione dello studio o ambulatorio dell’Assicurato. La Compagnia risponde delle somme che l’Assicurato sia legalmente tenuto a pagare: a) agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) che agiscano contro l’Assicurato a titolo di regresso; b) all’infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno, nei casi di invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle che figurano negli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 N° 1124. L’Assicurazione prevista in questo paragrafo è efficace a condizione che, al momento del fatto dannoso, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge per l’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Sono in ogni caso escluse le malattie professionali. Pag. 14 of 26 Articolo 4 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE La Compagnia assume la gestione delle vertenze fino a quando ne ha interesse - ivi incluse quelle di valore non eccedente la Franchigia, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale - a nome dell’Assicurato, designando se necessario legali e/o periti, ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso. La Compagnia non si fa carico di spese di avvocati o altri esperti, professionisti o tecnici la cui nomina non abbia esplicitamente indicato o approvato. I Sinistri saranno gestiti dalla Compagnia stessa o tramite un Loss Adjuster di sua fiducia. Spetta alla Compagnia ogni decisione in merito alla eventuale liquidazione del sinistro. In nessun caso l’Assicurato dovrà ammettere responsabilità in relazione ad un Sinistro né dovrà transigerlo senza il preventivo consenso scritto della Compagnia. Ai sensi del 3° comma dell’art. 1917 del Codice Civile, sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione civile promossa dal danneggiato contro il Contraente/Assicurato, entro il limite del quarto del Massimale per Sinistro o del Massimale aggregato annuo indicati nella Scheda di Copertura. Qualora sia dovuta al danneggiato una somma superiore a detti massimali, le spese giudiziali si ripartiscono tra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Articolo 5 NOZIONE DI “TERZO” O “TERZI” Il termine “terzo” o “terzi” sta a significare ogni persona diversa dall’Assicurato, compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo i suoi pazienti e compresi i collaboratori, consulenti e professionisti che non siano soggetti per legge all’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Sono esclusi da questa nozione : a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive; b. i prestatori di lavoro dell’Assicurato che sono soggetti per legge all’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; tuttavia anche costoro sono considerati terzi quando fruiscano personalmente delle prestazioni professionali dell’Assicurato. Articolo 6 ESTENSIONE TERRITORIALE L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione. E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La Compagnia pertanto non e’ obbligata per Richieste di Risarcimento fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall’Italia, oppure mediante delibazione di sentenze in base a leggi di Paesi diversi dall’Italia. Articolo 7 PRECISAZIONI SUI RISCHI COPERTI L’Assicurazione, ferme le esclusioni che seguono, è prestata per le attività professionali dichiarate dall’Assicurato nel Questionario, e comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo: • tutti gli aspetti tipici dell’attività professionale esercitata in qualità di libero professionista Dentista/Odontoiatra, che gestisce da solo il proprio studio o ambulatorio, a condizione che la copertura dei Rischi che ne derivano sia stata richiesta nel Questionario e risulti specificata nella Scheda di Copertura. • tutte le mansioni dentistiche/odontoiatriche demandate all’Assicurato nella sua qualità di consulente o collaboratore di strutture ospedaliere private, di cliniche (siano esse convenzionate o non convenzionate con il servizio sanitario nazionale o locale) o di qualsiasi altro istituto debitamente autorizzato a prestare servizi sanitari o di supporto agli stessi a condizione che l’Assicurato non sia dipendente della struttura, clinica o istituto. • L’assicurazione è intesa anche a tenere indenne l’Assicurato nel caso in cui la struttura privata, la Pag. 15 of 26 clinica o l’istituto privato presso cui presta la propria opera, o il suo Assicuratore, si rivalga contro di lui ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi. Tuttavia la presente estensione non vale qualora l’Assicurato non sia dipendente della struttura, clinica o istituto. • la responsabilità civile derivante all'Assicurato da azione od omissione commessa da Dipendenti dell’Assicurato del cui fatto debba legalmente rispondere nella qualità di esercente l’attività professionale, fermo il disposto dell’articolo 11 e a condizione che la loro copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e specificamente indicata nella Scheda di Copertura. • i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici; Articolo 8 ESCLUSIONI 8.1 Premesso che questa è un’Assicurazione prestata nella forma “claims made”, quale temporalmente delimitata nella presente Polizza, sono esclusi : 8.1.1 i Sinistri che siano denunciati alla Compagnia in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 15 giorni di cui all’articolo 17 che segue; 8.1.2 fatti e/o Sinistri che fossero già noti all’Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori; 8.1.3 i Sinistri relativi a fatti, errori od omissioni posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura; 8.1.4 i Sinistri che coinvolgono soggetti diversi dall’Assicurato. 8.2 Sono altresì escluse dall’Assicurazione le Richieste di Risarcimento: 8.2.A attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall’Assicurato con dolo; 8.2.B riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; 8.2.C in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo professionale, oppure se per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo professionale; 8.2.D in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o Richieste di Risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti all’articolo 6; 8.2.E per danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato; 8.2.F relative a chirurgia o medicina estetica fatto salvo il caso in cui tale copertura sia stata specificamente indicata come operante nella Scheda di Copertura; ai fini della presente esclusione si specifica che le procedure che hanno come oggetto i denti (es: sbiancatura, sostituzione di corone) non rientrano nella definizione di Medicina Estetica; derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione; 8.2.G 8.2.H derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i Dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili); 8.2.I relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages); 8.2.J relative a danni alle cose mobili e immobili che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo 8.2.K relative a perdite o danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio; Pag. 16 of 26 8.2.L riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato; 8.2.M conseguenti a inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale; 8.2.N che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo le richieste di risarcimento relative a danni conseguenti all’impiego di apparecchiature sanitarie nell’ambito dell’odontoiatria; 8.2.O che abbiano origine o siano connesse con l’uso di amianto o muffe tossiche da parte dell’Assicurato o dall’esistenza di tali materiali nei locali adibiti all’attività professionale esercitata dall’Assicurato; 8.2.P derivanti da rapporti contrattuali Dentista/Odontoiatra e paziente; 8.2.Q che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale di Medico, oppure abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di Dirigente Medico, Dirigente di II livello o di Primario, ferma restando la copertura per la loro attività di carattere medico 8.2.R relative a Perdite Patrimoniali; 8.2.S relative all’attività di implantologia (la presente esclusione trova applicazione solo se nella Scheda di Copertura è indicato che non e’ stata concessa la copertura per implantologia); 8.2.T derivanti o in qualsiasi modo collegate a guerra; 8.2.U derivanti o in qualsiasi modo collegate a terrorismo; 8.2.V relative a danni derivanti da attività al di fuori dell’Oggetto dell’Assicurazione; 8.2.W relative a danni derivanti da attività diverse da quelle tipiche del Dentista/Odontoiatra come da definizione fornita; 8.2.X unicamente basate, in assenza di errori o omissioni commessi dall’Assicurato, sul presunto mancato ottenimento di risultato estetico atteso dal paziente; 8.2.Y attribuibili a atti o omissioni commessi da individui non Dipendenti dell’Assicurato; 8.2.Z attribuibili a atti o omissioni commessi da Dipendenti dell’Assicurato eccetto quando tale copertura sia stata specificamente indicata nella Scheda di Copertura 8.2.AA che hanno origine o sono connesse con le funzioni di “Direttore Sanitario” eccetto quando tale copertura sia stata specificamente indicata nella Scheda di Copertura 8.2.BB che hanno origine o sono connesse alle prestazioni rese dall’Assicurato in qualita’ di dipendente di struttura non coperta da questa polizza Articolo 9 diversi da quello ordinario esistente tra RESPONSABILITÀ SOLIDALE In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Compagnia risponde soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso. Articolo 10 FRANCHIGIA Il pagamento di qualsiasi Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza avverra’ a seguito dell’applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Copertura. Il Contraente provvede con mezzi finanziari propri al pagamento materiale della porzione di sinistro rientrante in franchigia, fornendo evidenza al Loss Adjuster dell’avvenuto pagamento. La Compagnia provvede al pagamento del Snistro solo per la porzione eccedente la Franchigia. Pag. 17 of 26 Articolo 11 SURROGAZIONE La Compagnia e’ surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di danni sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l’Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti. Tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei prestatori di lavoro dell’Assicurato che sono soggetti per legge all’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a meno che essi non abbiano agito con dolo. Articolo 12 CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE In caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per pensionamento, morte, incapacità di intendere e di volere o per sua volontà o libera scelta (e non per altre ragioni quali ad esempio la sospensione o la radiazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento), l’Assicurazione resta operante fino alla scadenza del il Periodo di Assicurazione indicata nella Scheda di Copertura a termini e condizioni in corso. L’Assicurato potra’ acquistare una garanzia postuma a termini e condizioni da definirsi e dovra’ farne richiesta scritta alla Compagnia. Articolo 13 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni mutamento del rischio verificatosi nel Periodo di Assicurazione e la Compagnia si riserva il diritto di modificare le condizioni di Polizza o di richiedere un premio aggiuntivo in relazione a detto mutamento. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, mutamenti di rischio comprendono l’impiego di ulteriori dentisti, igienisti, infermieri, tecnici di laboratorio con qualifica di dipendenti o meno e l’attivita’ di implantologia se non svolta in precedenza. Nel caso in cui l’Assicurato non accetti le nuove condizioni o non accetti di corrispondere il premio aggiuntivo, la Compagnia ha diritto a recedere dal contratto, con preavviso di 15 (quindici) giorni. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile). Articolo 14 PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE Il premio è dovuto con periodicità annuale. Gli unici mezzi di pagamento consentiti dalla Compagnia sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l’intermediario da quest’ultima incaricato, espressamente in tale qualità. La Compagnia accetta che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Coverholder. Se il Contraente ha pagato il premio l’Assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza indicata in Polizza, altrimenti l’Assicurazione ha effetto alle ore 24 del giorno di pagamento del Premio. La decorrenza dell’Assicurazione è sempre e comunque successiva al pagamento del premio. Articolo 15 ONERI FISCALI Le imposte ed ogni altro onere previsti dalla legge in relazione alla Polizza e ad ogni altro atto ad essa connesso sono a carico dell’Assicurato. Pag. 18 of 26 Articolo 16 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa Assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferma la Franchigia applicabile. L’obbligo di comunicare alla Compagnia la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. Articolo 17 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE / DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L'Assicurato deve far denuncia scritta al soggetto indicato nella Scheda di Copertura di ciascun sinistro entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Compagnia. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Ferma ed invariata la definizione di Sinistro, l’omessa denuncia di un sinistro entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione rende la Richiesta di Risarcimento estranea all'Assicurazione di cui alla presente Polizza. Senza il previo consenso scritto della Compagnia, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. Articolo 18 FACOLTA’ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, la Compagnia puo’ recedere dalla presente Polizza con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso la Compagnia, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato la frazione del premio relativa al periodo di Rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali. Articolo 19 FORMA DELLE COMUNICAZIONI – VARIAZIONI DEL CONTRATTO Ogni comunicazione relativa alla presente Polizza deve essere fatta per iscritto. Qualunque variazione della presente Polizza deve risultare da atto sottoscritto dall’Assicurato e Compagnia Articolo 20 dalla CLAUSOLA BROKER/AGENTE Con la conclusione del contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza l’Assicurato conferisce al Broker o Agente di Assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione. La Compagnia ha conferito al Coverholder indicato nella Scheda di Copertura l’incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza. E’ convenuto pertanto che: a. Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Agente di Assicurazioni sarà considerata come fatta all’Assicurato; b. Ogni comunicazione fatta dal Broker o Agente di Assicurazioni al Coverholder sarà considerata come fatta dall’Assicurato; Pag. 19 of 26 c. Ogni comunicazione fatta al Coverholder sarà considerata come fatta alla Compagnia. Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei Sinistri, regolamentate dall’articolo 17 che resta invariato e confermato. Articolo 21 NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla Polizza si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 22 LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE Ogni controversia tra Compagnia e Assicurato/Contraente derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Polizza sarà sottoposta al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Milano (Organismo iscritto al n. 31 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Il tentativo di conciliazione sarà svolto secondo quanto previsto dal relativo Regolamento da intendersi qui richiamato è disponibile sul sito www.camera-arbitrale.it. La sede del procedimento di mediazione sarà in Milano, presso la sede del predetto Servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Milano. In caso di controversia giudiziaria, competente in via esclusiva a decidere di essa sarà l'autorità giudiziaria italiana. Ai fini della notificazione delle domande di conciliazione e degli atti giudiziari da parte dell’Assicurato/Contraente alla Compagnia ai sensi della presente Polizza, questi ultima elegge domicilio presso DLA Piper Italy Studio Legale e Tributario, Via G. Casati 1, 20123 Milano. Furness Underwriting Ltd per conto di QBE Insurance (Europe) Ltd Firma del Contraente _________________________________________ ______________________________________ Data ______________________________________ Pag. 20 of 26 Dichiarazione del Contraente agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione indicati nel seguito: Definizioni Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 6 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 20 Articolo 22 Reticenze e dichiarazioni inesatte Forma dell’assicurazione: “claims made” – retroattività Oggetto dell’assicurazione Spese legali e gestione delle vertenze Estensione territoriale Esclusioni Responsabilità solidale Franchigia Diminuzione o aggravamento del rischio Periodicità e mezzi di pagamento del premio – Decorrenza dell’assicurazione Coesistenza di altre assicurazioni Obblighi del Contraente/dell’Assicurato in caso di Sinistro Facoltà di recesso in caso di sinistro Clausola broker/agente Legge applicabile – Controversie - Giurisdizione Firma del Contraente Data Pag. 21 of 26 Appendice n. 1 Decorrenza dell’efficacia della presente appendice: Informativa redatta in conformità con i requisiti stabiliti dal "Data Protection Act" (Legge sul trattamento dei dati personali) del 1998 e s.m.i. Desideriamo informarVi che al fine di gestire il rapporto contrattuale intercorrente tra Voi e la nostra Società, sono necessari il conferimento e il trattamento di alcuni dati riguardanti il Contraente/Assicurato, in conformità con quanto previsto dal Data Protection Act 1998. 1. Finalità e modalità del trattamento Il trattamento verrà effettuato esclusivamente per la gestione della Polizza di Assicurazione, ivi inclusa la gestione delle eventuali richieste di risarcimento oggetto della copertura assicurativa. Il trattamento verrà effettuato anche con modalità automatizzate, all’interno dell’organizzazione del Titolare e con l’ausilio di soggetti esterni, un elenco dei quali è disponibile, a richiesta, presso la nostra sede. 2. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati è previsto in alcuni casi dalla legge ed è comunque necessario ai fini della stipulazione della Polizza. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di concludere la Polizza stessa. 3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati I dati raccolti potranno essere comunicati a: coassicuratori e riassicuratori, nell’ambito della ordinaria gestione della Polizza; agenti e mediatori di assicurazione; legali e periti; organismi associativi e consortili del settore assicurativo; enti pubblici nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria (quali ad esempio ISVAP, Ministero dell’industria, CONSAP, Ministero del Lavoro e della previdenza sociale); istituti di credito; società di recupero dei crediti; organismo di controllo e certificazione contabile; professionisti e consulenti. I dati non sono soggetti a diffusione. I dati possono essere comunicati e trasferiti verso Paesi anche non appartenenti all’Unione Europea alle Società del Gruppo, nostre controllanti, controllate e collegate, il cui elenco completo e aggiornato è disponibile al seguente indirizzo: www.qbeeurope.com 4. Durata del trattamento e conservazione dei dati I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 5. Diritti dell’interessato La Vostra società godrà dei diritti previsti dagli artt. 4 e ss. del Data Protection Act e s.m.i. ed in particolare potrà ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili. La Vostra società ha inoltre diritto di ottenere e) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, t) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Data Protection Act, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattatiPer qualsiasi domanda relativa al trattamento dei dati personali è possibile rivolgersi a: Pag. 22 of 26 Data Protection Officer & Director of Compliance and Governance QBE Insurance (Europe) Ltd Plantation Place 30 Fenchurch Street. London (UK) EC3M 3B 6. Titolare e Responsabile del Trattamento. Titolare del trattamento è QBE Insurance (Europe) Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD. * * * Consenso al trattamento dei dati Preso atto dell’Informativa contenuta nel presente documento, presto il consenso al trattamento, ivi inclusi la comunicazione ed il trasferimento all’estero, dei dati personali per le finalità di gestione del Contratto. Firma del Contraente _______________________________________________ Data _______________________________________________ Data ultimo aggiornamento: Agosto 2012 Pag. 23 of 26 Responsabilitá Civile del Medico – Dentista Professional Indemnity of Orthodontists Questionario– Proposal Form La quotazione é subordinata all’esame del Questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione la Compagnia ritenga necessario ai fini della corretta valutazione del rischio. AVVISO IMPORTANTE / IMPORTANT WARNING Le dichiarazioni non veritiere, inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave” (Art 1892 comma I Codice Civile. Gli unici mezzi di pagamento consentiti dalla Compagnia sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l’intermediario da quest’ultima incaricato, espressamente in tale qualità. (1) (2) (3) Il presente Questionario deve essere compilato a penna dal proponente. E’ necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il Questionario deve essere firmato e datato. Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro. La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. 01. DATI DEL PROPONENTE (a) Nome e cognome del proponente: ____________________________________________________________________ (b) Indirizzo e codice fiscale:_______________________________________________________________________________ _______________________________________________!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! (c) Confermare l’ottenimento della Laurea in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Odontoiatria / Laurea in Odontoiatria Si (d) Il proponente dichiara di essere in possesso dell`abilitazione alla professione di cui alla presente copertura da oltre 10 anni? Si (e) No No Indicare il numero di interventi svolti nell’ultimo anno lavorativo completo: o o Indicare quanti, tra gli interventi indicati, siano definibili quali interventi di implantologia: Indicare quanti, tra gli interventi indicati, siano definibili quali interventi di medicina estetica (qualunque tecnica medica o chirurgica mirata al recupero, mantenimento o miglioramento dell’aspetto estetico, della salute e del benessere del paziente, ad esclusione delle procedure che hanno come oggetto i denti quali la sbiancatura ed il rifacimento dello smalto) o Indicare quanti, tra gli interventi definibili quali interventi di medicina estetica siano riconducibili a procedure estestiche effettuate utilizzando Tossine Botuliniche limitate alla sola zona viso 02. PRECEDENTI ASSICURATIVI: indicare se - negli ultimi 5 anni – il proponente ha stipulato coperture assicurative per questa Si No tipologia di rischio: In caso affermativo, precisare: (a) (b) (c) (d) Impresa assicuratrice: Periodo di polizza: Massimale di polizza: Premio ultima annualitá: ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Indicare se al proponente é mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo: Si No In caso affermativo si prega di fornire dettagli _____________________________________________________________ 03. (a) CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: MASSIMALE DI RISARCIMENTO: Per massimale si intende la somma massima che la Compagnia sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate. EUR 2,500,000 (b) (c) EUR 5,000,000 FRANCHIGIA: EUR 0 10% Minimo EUR 2,500 – Massimo Eur 10,000 PERIODO DI RETROATTIVITÁ: indicare il periodo di retroattivitá richiesto (se abilitati alla professione da meno di 10 anni, la sola opzione disponibile sará Retroattivitá Illimitata): ILLIMITATO 5 ANNI 2 ANNI 1 ANNO ZERO ANNI NOTA: la scelta di acquistare un periodo di retroattivitá diverso dall’opzione “ILLIMITATA” comporta una restrizione della copertura di polizza e la possibilitá che errori od omissioni commessi prima dell’inizio del periodo di retroattivitá non rientrino nella garanzia prestata. Pag. 24 of 26 (d) ESCLUSIONE IMPLANTOLOGIA – indicare se il proponente richieda/accetti l’esclusione dalla copertura di polizza delle richieste di risarcimento originate da IMPLANTOLOGIA come definite nel testo di polizza: ESCLUSIONE RICHIESTA (e1) ESCLUSIONE NON RICHIESTA MEDICINA ESTETICA (Tossine botuliniche zona viso): indicare se il proponente richieda l’estensione di copertura al solo utilizzo di Tossine botuliniche zona viso ESTENSIONE RICHIESTA ESTENSIONE NON RICHIESTA (e2) MEDICINA ESTETICA (Altro): indicare se il proponente richieda l’estensione di copertura agli interventi di MEDICINA ESTETICA ESTENSIONE RICHIESTA ESTENSIONE NON RICHIESTA Specificare tutte le attivitá per le quali é richiesta l’estensione di copertura alla medicina estetica ed il numero di interventi eseguiti nell’ultimo anno solare completo (a titolo esemplficativo rientrano nella medicina estetica l’utilizzo di fillers, acido polilattico, acido ialuronico). Si prega di notare che solo le attivitá esplicitate in calce verranno incluse nella copertura: Attivitá (Medicina Estetica Altro) Numero Interventi 1._______________________ 2._______________________ 3._______________________ ________________ ________________ ________________ Attivitá (Medicina Estetica Altro) Numero Interventi 4.__________________________ 5.__________________________ 6.__________________________ _________________ _________________ _________________ CONDUZIONE AMBULATORIO/STUDIO – indicare se il proponente richieda l’estensione di copertura alla responsabilita’ derivante dalla conduzione del proprio ambulatorio o studio (premio e termini e condizioni di polizza possono variare a seconda del numero e della qualifica del personale impiegato)? (f) COPERTURA RICHIESTA COPERTURA NON RICHIESTA Se la COPERTURA É RICHIESTA compilare la sezione seguente: RAGIONE SOCIALE STUDIO/AMBULATORIO: FORMA SOCIETARIA: ___________________ ________________________________________ ________________________________________________________ SEDE: _________________________________________________ PROV: ______ P.I.: !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! PERSONALE DIPENDENTE E NON DIPENDENTE: indicare il numero di persone che prestano la propria attivitá presso l’ambulatorio / studio. Qualora venga richiesta la copertura anche per i singoli Medici non dipendenti elencati in calce, si prega di fornire il relativo questionario in sede di quotazione. COGNOME E NOME (g) DIRETTORE SANITARIO: RUOLO RUOLO ES. DENTISTA, ODONTOTECNICO, IGIENISTA, TECNICO DI LABORATORIO, INFERMIERE, IMPIEGATO AMMINISTRATIVO RAPPORTO DI LAVORO CON IL PROPONENTE AMM.VO SANITARIO DIP.TE NON DIP.TE AMM.VO SANITARIO DIP.TE NON DIP.TE AMM.VO SANITARIO DIP.TE NON DIP.TE AMM.VO SANITARIO DIP.TE NON DIP.TE AMM.VO SANITARIO DIP.TE NON DIP.TE AMM.VO SANITARIO DIP.TE NON DIP.TE AMM.VO SANITARIO DIP.TE NON DIP.TE AMM.VO SANITARIO DIP.TE NON DIP.TE indicare se il proponente richieda l’estensione di copertura all’attivitá di Direttore Sanitario svolta per conto dello Studio o Ambulatorio indicato al punto precedente: ESTENSIONE RICHIESTA 04. ESTENSIONE NON RICHIESTA SINISTROSITA’ PREGRESSA: (a) Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilitá civile, penale o deontologica nei confronti del proponente negli ultimi 10 anni? Si Pag. 25 of 26 No (b) Indicare se il proponente sia a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all’accertamento di responsabilitá civile, penale o deontologica del proponente? Si No IN CASO AFFERMATIVO AD ALCUNA DELLE SUDDETTE DOMANDE, SI PREGA DI FORNIRE – IN MERITO A CIASCUN SINISTRO E/O CIRCOSTANZA DALLA QUALE POSSA SCATURIRE UN SINISTRO RIENTRANTE NELLA TIPOLOGIA DI COPERTURA OFFERTA DA QUESTA POLIZZA: 1. Descrizione dell’evento dannoso e della pretesa risarcitoria (“quantum”); _____________________________________________________________________________________ 2. Indicazione delle date di accadimento, di denuncia e di definizione della pratica; _____________________________________________________________________________________ 3. Indicazione dei profili di responsabilitá accertati, presunti o presumibili; _____________________________________________________________________________________ 05. DICHIARAZIONE Il sottoscritto, dichiara : a. dopo attenta verifica, che tutte le risposte qui contenute sono vere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni b. di prendere atto che il presente Questionario non vincola né la Compagnia né il Proponente alla stipulazione del contratto di assicurazione c. che, qualora le Parti sottoscrivano la polizza in oggetto, accetta che il presente Questionario sia utilizzato come base per la stipula del contratto. In tale caso il presente Questionario sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante della stessa d. che, se tra la data del Questionario e la data di emissione della polizza si verificassero variazioni rispetto alle informazioni fornite nel Questionario accetta l’obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime alla Compagnia, i quali avranno il diritto di ritirare o modificare la loro quotazione o conferma di copertura e. di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall’articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell’ISVAP e segnatamente: Nota Informativa, comprensiva di Glossario; Condizioni Generali e Questionario. f. di aver preso atto dell’Informativa contenuta nell’Informativa redatta in conformitá con in requisiti del “Data Protection Act” (legge sul trattamento dei dati personali) del 1988 e s.m.i. e di prestare il proprio consenso al trattamento, ivi inclusi la comunicazione ed il trasferimento all’estero, dei dati personali per le finalità di gestione del Contratto Data Firma Nome Leggibile POLIZZA DI RESPONSABILITÁ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre: Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza a condizione che gli Assicuratori ne siano stati informati durante il periodo di validità della polizza stessa. Dopo la scadenza della polizza, nessuna Richiesta di Risarcimento potrà essere notificata a termini della polizza stessa, anche se l’evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza. AGLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE, IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA: 1. 2. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» cosí come sopra specificato; di approvare specificatamente tutte le disposizioni contenute in calce al testo di polizza applicabile (cd Clausole Vessatorie): Firma Data Spazio a disposizione del proponente per fornire ulteriori informazioni, dati o notizie che possano essere utili alla migliore e piú precisa valutazione del rischio da parte della Compagnia: ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ................................................................................... 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