ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del
DENTISTA / ODONTOIATRA
FASCICOLO INFORMATIVO
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
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nota informativa;
glossario;
condizioni di assicurazione;
questionario.
Il presente Fascicolo Informativo contenente nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione e
questionario deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
Data ultimo aggiornamento: Agosto 2012
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del
DENTISTA / ODONTOIATRA
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP,
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione della Polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni
Generali di assicurazione.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni generali
La Polizza è stipulata con:
QBE Insurance (Europe) Limited (nel seguito anche la "Compagnia").
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Sede legale: Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD - Londra
(Regno Unito)
Telefono: +44(0)20 7105 4000
Fax: +44(0)20 7105 4019
Sito internet: www.qbeeurope.com
E-mail: [email protected]
QBE Insurance (Europe) Limited è autorizzata e regolata dalla Financial Service
Authority nel Regno Unito, n. di registrazione in Inghilterra e Galles 1761561.
La Polizza cui la presente nota informativa si riferisce è stipulata da QBE Insurance
(Europe) Limited in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi della Direttiva
92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 24
del Codice delle Assicurazioni.
QBE Insurance (Europe) Limited è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza
dello Stato di Origine (Regno Unito): Financial Services Authority (FSA), con sede in
25 The North Colonnade, Canary Wharf, E14 5HS, Londra (Regno Unito).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
L'ammontare del patrimonio netto di QBE Insurance (Europe) Limited è pari ad
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Euro 1.214.728.965 di cui Euro 597.298.944 di capitale sociale ed Euro 617.430.021 di
riserve patrimoniali (*).
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni di QBE Insurance (Europe) Limited
(che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a
108,1% (∗).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza
Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dalla Polizza sono le seguenti:
1. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi
sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a
cagione di danni conseguenti a fatto colposo (lieve o grave), di errore o di
omissione,
commessi
nell’esercizio
dell’attività
professionale
di
dentista/odontoiatra dichiarata nel Questionario e nella conduzione del relativo
studio o ambulatorio a condizione che tale copertura sia stata espressamente
richiesta nel Questionario e prestata con specifica dizione nella Scheda di
Copertura.
2. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per infortuni sofferti, in
occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti che prestano la loro opera
nella conduzione dello studio o ambulatorio dell’Assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni e a quanto rispettivamente
previsto nei seguenti articoli della Polizza:
- art 2
- art 3
- art 7
(“Forma dell’Assicurazione: “CLAIMS MADE” - Retroattività”);
(“Oggetto dell’Assicurazione);
(“Precisazioni sui rischi coperti”).
Per le caratteristiche del contratto assicurativo "Claim Made" si rinvia alla
definizione di contratto assicurativo "Claim Made" di cui al Glossario ed all’articolo
2 del testo di polizza (“Forma dell’Assicurazione: “CLAIMS MADE” – Retroattivita’”).
∗
Le cifre sono aggiornate al 31/12/2010 e si basano sul tasso di cambio GPB BS 1 = € 1,166816.
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Avvertenza – Esclusioni e limiti della copertura assicurativa, sospensione della
garanzia
La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, così come
condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al
mancato pagamento dell'indennizzo.
Per le esclusioni si rinvia ai seguenti articoli della Polizza:
Art 8 ("Esclusioni");
•
Per le limitazioni si rinvia ai seguenti articoli della Polizza:
art 3
art 5
art 6
art 7
art 8
art 18
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•
•
•
•
(“Oggetto dell’Assicurazione);
(“Nozione di “terzo” o “terzi””);
(“Estensione territoriale”);
(“Precisazioni sui rischi coperti”);
(“Esclusioni”);
(“Facoltà di recesso in caso di sinistro”).
Per le condizioni di sospensione della garanzia si rinvia ai seguenti articoli della
Polizza:
•
•
art 13 (“Diminuzione o aggravamento del rischio”);
art 14 (“Pagamento del premio e decorrenza dell’Assicurazione;
oltre all'art. 1901 del Codice Civile.
Avvertenza – Presenza di massimali e franchigie
Le garanzie di cui alla Polizza sono soggette a Massimali (che includono
sottolimiti), Franchigie e Scoperti.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle seguenti Definizioni ed ai seguenti articoli
della Polizza oltre che alla Scheda di Copertura:
•
•
•
•
definizione di "Franchigia";
definizione di "Indennizzo";
definizione di “Massimale”;
articolo 10 ("Franchigia").
Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione
del Massimale, dei sottolimiti di indennizzo e della Franchigia mediante alcune
esemplificazioni numeriche:
Caso 1 – Sinistro superiore al Massimale.
Se il Sinistro eccede il valore del Massimale, la Compagnia risarcisce al massimo
l’importo pari al Massimale.
ES: Franchigia: € 5,000.
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Massimale: € 500,000.
Pregiudizio economico: € 600,000.
Risarcimento: € 500,000.
Caso 2 – Sinistro di valore inferiore al Massimale.
ES: Franchigia: € 5,000.
Massimale: € 500,000.
Pregiudizio economico: € 250,000.
Risarcimento totale: € 250,000 di cui € 245,000 a carico delle Compagnia, €
5,000 a carico dell’Assicurato.
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine a Circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza
Il Contraente e/o l'Assicurato sono obbligati ad informare la Compagnia di
qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione del rischio oggetto di
assicurazione. Le informazioni o le dichiarazioni inesatte od incomplete o le
reticenze rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per
conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Avvertenza
Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra
le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che prevedono cause
di annullamento del Contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 1 (“Reticenze e
dichiarazioni inesatte”) della Polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla
Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del
rischio si rinvia a quanto rispettivamente previsto all'articolo 13 (“Diminuzione o
aggravamento del rischio”) della Polizza.
Si rinvia inoltre agli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
Nel seguito è indicato un caso di aggravamento di rischio:
•
inizio attività di implantologia laddove questa non fosse praticata al momento
dell’acquisto della Polizza.
Nel seguito è indicato un caso di diminuzione del rischio:
•
cessazione di una a più attività tra quelle indicate nella Polizza.
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6. Premi
Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere
oggetto di specifico accordo tra la Compagnia e il Contraente.
Il Premio non è soggetto a regolazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 14 (“Periodicità e mezzi
di pagamento del premio - Decorrenza dell’Assicurazione”) della Polizza.
I mezzi di pagamento del Premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti:
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di
pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure
l’intermediario da quest’ultima incaricato, espressamente in tale qualità.
Avvertenza
Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte della
Compagnia e/o degli intermediari da questa incaricati.
7. Rivalse
Avvertenza
Ai sensi dell'art. 11 ("Surrogazione") della Polizza e dell'art. 1916 del Codice Civile
la Compagnia che ha indennizzato l'Assicurato è surrogato fino alla concorrenza
dell'ammontare dell'Indennizzo nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
8. Diritto di recesso
La Compagnia ha facoltà di recedere dalla Polizza nei seguenti casi:
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla sua
liquidazione o reiezione, la Compagnia può recedere dalla Polizza con preavviso scritto
di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso la Compagnia, entro 15 (quindici) giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato la frazione del premio relativa al
periodo di Rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.
Non è prevista al facoltà di recesso da parte del Contraente/Assicurato.
La Compagnia può recedere anche in caso di mutamento di rischio.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dai seguenti articoli della
Polizza:
- art 13
- art 18
(“Diminuzione o aggravamento del rischio”);
(“Facoltà di recesso in caso di sinistro”).
Si rinvia inoltre a quanto previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
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9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
(i) Prescrizione
I diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di 2 (due) anni decorre dal
giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro
questo l'azione.
(ii) Decadenza
Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato che dolosamente non
adempie l'obbligo di avviso di un Sinistro perde il diritto all'Indennizzo.
10. Legge applicabile al contratto
La Polizza è regolata dalla legge italiana.
11. Regime Fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto
di cui alla Polizza si applicano le imposte in vigore (l'aliquota in vigore alla data di
redazione del presente nota informativa è pari al 22.25%). Nella Polizza, sulla
quietanza di pagamento o sull’eventuale appendice d’incasso del premio sono
riportati i dati del premio imponibile e delle relative imposte applicate.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo
Avvertenza
Anche ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile ("Avviso dell'Assicuratore in caso di
Sinistro") il Contraente/Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia
entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza.
La denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata per iscritto al broker, entro 15
(quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all’art 17 (“Obblighi del
contraente/dell’Assicurato in caso di Sinistro”) e all’art 19 (“Forma delle
comunicazioni – variazioni del contratto”)nonché agli artt. 1913 e 1915 del Codice
Civile.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1915 c.c., l'Assicurato che dolosamente non
adempie l'obbligo di avviso perde il diritto all'indennizzo. In caso di omissione
colposa la Compagnia ha diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio
sofferto.
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La Compagnia, in proprio o per mezzo di un incaricato della gestione dei Sinistri, a
proprie spese, istruisce il Sinistro con la collaborazione dell’Assicurato, e, se sono
ravvisati profili di responsabilità in capo all’Assicurato, verificata la operatività della
garanzia e la copertura del Sinistro, procede alla liquidazione del danno.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all’art 4 (“Spese legali e
gestione delle vertenze”) delle condizioni di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto di Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all’autorità di vigilanza
dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le
disposizioni che seguono:
1. Alla Compagnia:
possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto
contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della
entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute
all’avente diritto o della gestione dei sinistri.
I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:
QBE Insurance (Europe) Limited, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD Londra (Regno Unito), all’attenzione del Customer Relations, QBE European
Operations, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD o attraverso
la pagina dedicata all’indirizzo:
-
http://www.qbeeurope.com/contact/customer-complaints.asp.
I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del
reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si
lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni
documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire riscontro entro il termine di 45
(quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito
dal reclamante.
2. All’ISVAP:
possono essere indirizzati i reclami
(i) aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice
delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del
Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al
consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e
dei periti assicurativi;
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(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo
inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della
Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo,
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n: 06-42-133745/353,
corredando il reclamo della relativa documentazione.
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel
Regolamento n. 24 dell'ISVAP, che può essere consultato sul sito www.isvap.it.
3. All’autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia:
i reclami che possono essere indirizzati all'ISVAP possono essere indirizzati all'Autorità
di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Regno Unito) secondo le
modalità previste da detta autorità:
The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14
9SR, Tel: 0044-0845- 080-1800; Email: [email protected]; Sito
internet: www.financial-ombudsman.org.uk
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un
contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede
legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla
presentazione del reclamo all’Isvap, rivolgersi direttamente al sistema estero
competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e
all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell'autorità giudiziaria, fermo restando l'obbligo del preventivo tentativo
di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010.
QBE Insurance (Europe) Limited è responsabile della veridicità e della
completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa.
Il legale rappresentante.
QBE Insurance (Europe) Ltd
Data ultimo aggiornamento: Agosto 2012
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ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del
DENTISTA / ODONTOIATRA
GLOSSARIO
Al fine di semplificare la lettura e la comprensione del contratto assicurativo sono riportate nel seguito le
definizioni utilizzate nella Polizza insieme ad alcune altre definizioni.
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione:
(a) il Contraente stesso,
(b) tutti i dipendenti del Contraente a condizione che la
copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e
prestata con specifica dizione nella Scheda di Copertura.
Dipendenti del Contraente
persone impiegate esclusivamente dall’Assicurato sulla base
del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile, sia a
tempo determinato che a tempo indeterminato.
Broker/Agente di Assicurazioni
l'intermediario assicurativo indicato nella Scheda di Copertura.
Cover Holder
Furness Underwriting Limited.
Compagnia
QBE Insurance Europe Limited.
Assicurazione
il contratto di assicurazione.
Contraente
il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Contratto di assicurazione "claim made"
il contratto di assicurazione in forza del quale l'assicuratore si
obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto
alle richieste di risarcimento presentate per la prima al
Contraente/Assicurato durante il Periodo di Assicurazione
purchè siano conseguenza di fatti colposi avvenuti durante il
Periodo di Assicurazione ed anche anteriormente a tale
periodo, ma non prima della data indicata nella Scheda di
Copertura (cosiddetta data di retroattvità).
Danno/Danni
il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali,
morte o danneggiamenti a cose.
Dentista/Odontoiatra
un professionista sanitario, odontoiatra o medico chirurgo, che
si occupa della diagnosi e della terapia delle malattie e
anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle
mascelle e dei relativi tessuti, nonché della prevenzione e della
riabilitazione odontoiatriche.
Franchigia
la somma che viene detratta dall’Indennizzo e che rimane a
carico esclusivo dell’Assicurato.
Guerra
guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di
guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione,
agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di
sommossa, colpo di stato militare o meno.
Implantologia
per implantologia (dentale) si intende quell'insieme di tecniche
chirurgiche atte a riabilitare funzionalmente un paziente affetto
da edentulismo totale o parziale mediante l'utilizzo di impianti
dentali ovverosia elementi metallici inseriti chirurgicamente
nell'osso mandibolare o mascellare, o sopra di esso ma sotto la
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gengiva collegati a dei connettori per legarli a delle protesi
fisse o mobili per consentire la masticazione.
Indennizzo
la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Loss Adjuster
il soggetto designato dalla Compagnia per la gestione dei
sinistri che ricadono nell'ambito della presente Assicurazione.
Massimale
la somma massima che la Compagnia sara’ tenuta a pagare
ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni
Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso
Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle
Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.
Medicina Estetica
qualunque tecnica medica o chirurgica mirata al recupero,
mantenimento o miglioramento dell’aspetto estetico, della
salute e del benessere del paziente.
Perdite Patrimoniali
il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni
personali, morte o danneggiamenti a cose.
Periodo di Assicurazione
il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella
Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice
Civile.
Polizza
il documento che prova l’Assicurazione, che comprende la
Scheda di Copertura, il Questionario e eventuali Appendici alla
polizza.
Questionario
il documento compilato e sottoscritto dall’Assicurato
contenente informazioni sul Rischio ai sensi degli articoli 1892 e
1893 del Codice Civile
Richiesta di Risarcimento
qualsiasi
comunicazione scritta di richiesta danni inviata
all’Assicurato da terzi.
Rischio
la probabilità che si verifichi un Sinistro e l’entità del relativo
Danno.
Scheda di Copertura
il documento allegato alla Polizza che riassume alcuni dati
della presente Assicurazione.
Sinistro
la Richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l’Assicurato
venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo
di Assicurazione.
Terrorismo
qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che
presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia,
compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone,
agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque
organizzazione o governo ed ispirati da finalita’ politiche,
religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare
le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o
timore il popolo o parte di esso.
Data ultimo aggiornamento: Agosto 2012
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ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del
DENTISTA / ODONTOIATRA
CONDIZIONI GENERALI
La presente Assicurazione e’ prestata in forma “claims
made”
DEFINIZIONI
Le Parti convengono che le definizioni che seguono fanno parte integrante di questa Polizza e valgono ad
interpretarne le condizioni e ogni altro disposto riguardante questa assicurazione.
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione:
(a) il Contraente stesso,
(b) tutti i dipendenti del Contraente a condizione che la
copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e
prestata con specifica dizione nella Scheda di Copertura.
Dipendenti del Contraente
persone impiegate esclusivamente dall’Assicurato sulla base
del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile, sia a
tempo determinato che a tempo indeterminato.
Broker/Agente di Assicurazioni
l'intermediario assicurativo indicato nella Scheda di Copertura.
Cover Holder
Furness Underwriting Limited.
Compagnia
QBE Insurance Europe Limited.
Assicurazione
il contratto di assicurazione.
Contraente
il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Contratto di assicurazione "claim made"
il contratto di assicurazione in forza del quale l'assicuratore si
obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto
alle richieste di risarcimento presentate per la prima al
Contraente/Assicurato durante il Periodo di Assicurazione
purchè siano conseguenza di fatti colposi avvenuti durante il
Periodo di Assicurazione ed anche anteriormente a tale
periodo, ma non prima della data indicata nella Scheda di
Copertura (cosiddetta data di retroattvità).
Danno/Danni
il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali,
morte o danneggiamenti a cose.
Dentista/Odontoiatra
un professionista sanitario, odontoiatra o medico chirurgo, che
si occupa della diagnosi e della terapia delle malattie e
anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle
mascelle e dei relativi tessuti, nonché della prevenzione e della
riabilitazione odontoiatriche.
Franchigia
la somma che viene detratta dall’Indennizzo e che rimane a
carico esclusivo dell’Assicurato.
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Guerra
guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilita’ od atti di
guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione,
agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di
sommossa, colpo di stato militare o meno.
Implantologia
per implantologia (dentale) si intende quell'insieme di tecniche
chirurgiche atte a riabilitare funzionalmente un paziente affetto
da edentulismo totale o parziale mediante l'utilizzo di impianti
dentali ovverosia elementi metallici inseriti chirurgicamente
nell'osso mandibolare o mascellare, o sopra di esso ma sotto la
gengiva collegati a dei connettori per legarli a delle protesi
fisse o mobili per consentire la masticazione.
Indennizzo
la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Loss Adjuster
il soggetto designato dalla Compagnia per la gestione dei
sinistri che ricadono nell'ambito della presente Assicurazione.
Massimale
la somma massima che la Compagnia sara’ tenuta a pagare
ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni
Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso
Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle
Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.
Medicina Estetica
qualunque tecnica medica o chirurgica mirata al recupero,
mantenimento o miglioramento dell’aspetto estetico, della
salute e del benessere del paziente.
Perdite Patrimoniali
il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni
personali, morte o danneggiamenti a cose.
Periodo di Assicurazione
Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella
Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice
Civile.
Polizza
il documento che prova l’Assicurazione, che comprende la
Scheda di Copertura, il Questionario e eventuali Appendici alla
polizza.
Questionario
il documento compilato e sottoscritto dall’Assicurato
contenente informazioni sul Rischio ai sensi degli articoli 1892 e
1893 del Codice Civile
Richiesta di Risarcimento
qualsiasi
comunicazione scritta di richiesta danni inviata
all’Assicurato da terzi.
Rischio
la probabilità che si verifichi un Sinistro e l’entità del relativo
Danno.
Scheda di Copertura
il documento allegato alla Polizza che riassume alcuni dati
della presente Assicurazione.
Sinistro
la Richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l’Assicurato
venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo
di Assicurazione.
Terrorismo
qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che
presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia,
compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone,
agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque
organizzazione o governo ed ispirati da finalita’ politiche,
religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare
le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o
timore il popolo o parte di esso.
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Articolo 1
RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte e le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato
all’Indennizzo oppure la cessazione dell'Assicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono
particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel Questionario.
Articolo 2
FORMA
DELL’ASSICURAZIONE:
“CLAIMS
MADE”–
RETROATTIVITÀ
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le Richieste di Risarcimento fatte per la
prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla
Compagnia entro 15 giorni, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi
non prima della data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura.
Articolo 3
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A fronte del pagamento del premio convenuto e soggetto alle condizioni tutte di Polizza, la Compagnia,
fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza, prestano le seguenti garanzie nella forma “claims
made” enunciata all’articolo precedente:
3.1.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a
pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di danni conseguenti a fatto
colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale di
dentista/odontoiatra dichiarata nel Questionario e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio
a condizione che tale copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e prestata con
specifica dizione nella Scheda di Copertura. La Compagnia risponde :
a)
dei Danni cagionati a terzi dall’Assicurato per fatto, errore od omissione nello svolgimento
dell’attività professionale di dentista/odontoiatra dichiarata nel Questionario;
b)
dei Danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio o
dell’ambulatorio, ossia dei locali adibiti all’attività professionale di dentista/odontoiatra dichiarata
nel questionario esercitata in proprio o in regime di extramoenia e delle relative attrezzature e altri
beni mobili ivi esistenti; sono compresi in tali danni quelli derivanti ai terzi da danneggiamenti a
cose;
c)
le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
3.2.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge per infortuni sofferti, in occasione di lavoro o di servizio, dai
propri dipendenti che prestano la loro opera nella conduzione dello studio o ambulatorio
dell’Assicurato. La Compagnia risponde delle somme che l’Assicurato sia legalmente tenuto a
pagare:
a) agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) che agiscano contro l’Assicurato a titolo di
regresso;
b) all’infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno, nei casi di invalidità
permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle che figurano negli allegati al
D.P.R. 30 giugno 1965 N° 1124.
L’Assicurazione prevista in questo paragrafo è efficace a condizione che, al momento del fatto
dannoso, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge per l’assicurazione sociale obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro. Sono in ogni caso escluse le malattie professionali.
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Articolo 4
SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE
La Compagnia assume la gestione delle vertenze fino a quando ne ha interesse - ivi incluse quelle di valore
non eccedente la Franchigia, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale - a nome
dell’Assicurato, designando se necessario legali e/o periti, ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti al
Contraente/Assicurato stesso. La Compagnia non si fa carico di spese di avvocati o altri esperti, professionisti
o tecnici la cui nomina non abbia esplicitamente indicato o approvato.
I Sinistri saranno gestiti dalla Compagnia stessa o tramite un Loss Adjuster di sua fiducia. Spetta alla
Compagnia ogni decisione in merito alla eventuale liquidazione del sinistro. In nessun caso l’Assicurato
dovrà ammettere responsabilità in relazione ad un Sinistro né dovrà transigerlo senza il preventivo consenso
scritto della Compagnia.
Ai sensi del 3° comma dell’art. 1917 del Codice Civile, sono a carico della Compagnia le spese sostenute per
resistere all'azione civile promossa dal danneggiato contro il Contraente/Assicurato, entro il limite del quarto
del Massimale per Sinistro o del Massimale aggregato annuo indicati nella Scheda di Copertura. Qualora sia
dovuta al danneggiato una somma superiore a detti massimali, le spese giudiziali si ripartiscono tra
Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Articolo 5
NOZIONE DI “TERZO” O “TERZI”
Il termine “terzo” o “terzi” sta a significare ogni persona diversa dall’Assicurato, compresi a titolo
esemplificativo ma non esaustivo i suoi pazienti e compresi i collaboratori, consulenti e professionisti che non
siano soggetti per legge all’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Sono esclusi da
questa nozione :
a.
il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro
parente o affine che con lui convive;
b.
i prestatori di lavoro dell’Assicurato che sono soggetti per legge all’assicurazione sociale
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; tuttavia anche costoro sono considerati terzi quando
fruiscano personalmente delle prestazioni professionali dell’Assicurato.
Articolo 6
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti
colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto
la loro giurisdizione. E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione che le pretese dei
danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La Compagnia
pertanto non e’ obbligata per Richieste di Risarcimento fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o
extragiudiziale, in Paesi diversi dall’Italia, oppure mediante delibazione di sentenze in base a leggi di Paesi
diversi dall’Italia.
Articolo 7
PRECISAZIONI SUI RISCHI COPERTI
L’Assicurazione, ferme le esclusioni che seguono, è prestata per le attività professionali dichiarate
dall’Assicurato nel Questionario, e comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•
tutti gli aspetti tipici dell’attività professionale esercitata in qualità di libero professionista
Dentista/Odontoiatra, che gestisce da solo il proprio studio o ambulatorio, a condizione che la
copertura dei Rischi che ne derivano sia stata richiesta nel Questionario e risulti specificata nella
Scheda di Copertura.
•
tutte le mansioni dentistiche/odontoiatriche demandate all’Assicurato nella sua qualità di
consulente o collaboratore di strutture ospedaliere private, di cliniche (siano esse convenzionate o
non convenzionate con il servizio sanitario nazionale o locale) o di qualsiasi altro istituto debitamente
autorizzato a prestare servizi sanitari o di supporto agli stessi a condizione che l’Assicurato non sia
dipendente della struttura, clinica o istituto.
•
L’assicurazione è intesa anche a tenere indenne l’Assicurato nel caso in cui la struttura privata, la
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clinica o l’istituto privato presso cui presta la propria opera, o il suo Assicuratore, si rivalga contro di
lui ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi. Tuttavia la presente estensione
non vale qualora l’Assicurato non sia dipendente della struttura, clinica o istituto.
•
la responsabilità civile derivante all'Assicurato da azione od omissione commessa da Dipendenti
dell’Assicurato del cui fatto debba legalmente rispondere nella qualità di esercente l’attività
professionale, fermo il disposto dell’articolo 11 e a condizione che la loro copertura sia stata
espressamente richiesta nel Questionario e specificamente indicata nella Scheda di Copertura.
•
i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici;
Articolo 8
ESCLUSIONI
8.1 Premesso che questa è un’Assicurazione prestata nella forma “claims made”, quale temporalmente
delimitata nella presente Polizza, sono esclusi :
8.1.1
i Sinistri che siano denunciati alla Compagnia in data successiva a quella di scadenza del
Periodo di Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 15 giorni di cui all’articolo 17 che
segue;
8.1.2
fatti e/o Sinistri che fossero già noti all’Assicurato prima della data di inizio del Periodo di
Assicurazione in corso, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
8.1.3
i Sinistri relativi a fatti, errori od omissioni posti in essere prima della data di retroattività
stabilita nella Scheda di Copertura;
8.1.4
i Sinistri che coinvolgono soggetti diversi dall’Assicurato.
8.2 Sono altresì escluse dall’Assicurazione le Richieste di Risarcimento:
8.2.A
attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall’Assicurato con dolo;
8.2.B
riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai
regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
8.2.C
in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che
l’Assicurato abbia posto termine all’attività professionale con conseguente cancellazione
dall’Albo professionale, oppure se per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo
professionale;
8.2.D
in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o Richieste di
Risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti all’articolo 6;
8.2.E
per danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato;
8.2.F
relative a chirurgia o medicina estetica fatto salvo il caso in cui tale copertura sia stata
specificamente indicata come operante nella Scheda di Copertura; ai fini della presente
esclusione si specifica che le procedure che hanno come oggetto i denti (es: sbiancatura,
sostituzione di corone) non rientrano nella definizione di Medicina Estetica;
derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
8.2.G
8.2.H
derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i Dipendenti e collaboratori
(ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi
sessuali, e simili);
8.2.I
relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e
altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o
amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di
natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages);
8.2.J
relative a danni alle cose mobili e immobili che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o
detenga a qualsiasi titolo
8.2.K
relative a perdite o danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da
esplosione o scoppio;
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8.2.L
riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché
all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano
funzionali all’attività professionale dell’Assicurato;
8.2.M
conseguenti a inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del
sottosuolo, o da danno ambientale;
8.2.N
che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni,
provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni
provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo le richieste di
risarcimento relative a danni conseguenti all’impiego di apparecchiature sanitarie
nell’ambito dell’odontoiatria;
8.2.O
che abbiano origine o siano connesse con l’uso di amianto o muffe tossiche da parte
dell’Assicurato o dall’esistenza di tali materiali nei locali adibiti all’attività professionale
esercitata dall’Assicurato;
8.2.P
derivanti da rapporti contrattuali
Dentista/Odontoiatra e paziente;
8.2.Q
che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo,
organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale di
Medico, oppure abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative
alla carica di Dirigente Medico, Dirigente di II livello o di Primario, ferma restando la
copertura per la loro attività di carattere medico
8.2.R
relative a Perdite Patrimoniali;
8.2.S
relative all’attività di implantologia (la presente esclusione trova applicazione solo se nella
Scheda di Copertura è indicato che non e’ stata concessa la copertura per implantologia);
8.2.T
derivanti o in qualsiasi modo collegate a guerra;
8.2.U
derivanti o in qualsiasi modo collegate a terrorismo;
8.2.V
relative a danni derivanti da attività al di fuori dell’Oggetto dell’Assicurazione;
8.2.W
relative a danni derivanti da attività diverse da quelle tipiche del Dentista/Odontoiatra come
da definizione fornita;
8.2.X
unicamente basate, in assenza di errori o omissioni commessi dall’Assicurato, sul presunto
mancato ottenimento di risultato estetico atteso dal paziente;
8.2.Y
attribuibili a atti o omissioni commessi da individui non Dipendenti dell’Assicurato;
8.2.Z
attribuibili a atti o omissioni commessi da Dipendenti dell’Assicurato eccetto quando tale
copertura sia stata specificamente indicata nella Scheda di Copertura
8.2.AA
che hanno origine o sono connesse con le funzioni di “Direttore Sanitario” eccetto quando
tale copertura sia stata specificamente indicata nella Scheda di Copertura
8.2.BB
che hanno origine o sono connesse alle prestazioni rese dall’Assicurato in qualita’ di
dipendente di struttura non coperta da questa polizza
Articolo 9
diversi
da
quello
ordinario
esistente
tra
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Compagnia risponde soltanto per la
quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Articolo 10
FRANCHIGIA
Il pagamento di qualsiasi Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza avverra’ a seguito dell’applicazione della
Franchigia indicata nella Scheda di Copertura.
Il Contraente provvede con mezzi finanziari propri al pagamento materiale della porzione di sinistro
rientrante in franchigia, fornendo evidenza al Loss Adjuster dell’avvenuto pagamento. La Compagnia
provvede al pagamento del Snistro solo per la porzione eccedente la Franchigia.
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Articolo 11 SURROGAZIONE
La Compagnia e’ surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di danni sia per le
spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei
soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l’Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e
compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti. Tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei
prestatori di lavoro dell’Assicurato che sono soggetti per legge all’assicurazione sociale obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro, a meno che essi non abbiano agito con dolo.
Articolo 12 CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
In caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per
pensionamento, morte, incapacità di intendere e di volere o per sua volontà o libera scelta (e non per altre
ragioni quali ad esempio la sospensione o la radiazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il
licenziamento), l’Assicurazione resta operante fino alla scadenza del il Periodo di Assicurazione indicata nella
Scheda di Copertura a termini e condizioni in corso.
L’Assicurato potra’ acquistare una garanzia postuma a termini e condizioni da definirsi e dovra’ farne
richiesta scritta alla Compagnia.
Articolo 13
DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni mutamento del rischio verificatosi nel
Periodo di Assicurazione e la Compagnia si riserva il diritto di modificare le condizioni di Polizza o di
richiedere un premio aggiuntivo in relazione a detto mutamento. A titolo esemplificativo ma non esaustivo,
mutamenti di rischio comprendono l’impiego di ulteriori dentisti, igienisti, infermieri, tecnici di laboratorio con
qualifica di dipendenti o meno e l’attivita’ di implantologia se non svolta in precedenza.
Nel caso in cui l’Assicurato non accetti le nuove condizioni o non accetti di corrispondere il premio
aggiuntivo, la Compagnia ha diritto a recedere dal contratto, con preavviso di 15 (quindici) giorni.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).
Articolo 14
PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
Il premio è dovuto con periodicità annuale.
Gli unici mezzi di pagamento consentiti dalla Compagnia sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di
pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la
Compagnia oppure l’intermediario da quest’ultima incaricato, espressamente in tale qualità.
La Compagnia accetta che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Coverholder.
Se il Contraente ha pagato il premio l’Assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza indicata in Polizza,
altrimenti l’Assicurazione ha effetto alle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.
La decorrenza dell’Assicurazione è sempre e comunque successiva al pagamento del premio.
Articolo 15
ONERI FISCALI
Le imposte ed ogni altro onere previsti dalla legge in relazione alla Polizza e ad ogni altro atto ad essa
connesso sono a carico dell’Assicurato.
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Articolo 16
COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi
danni o perdite, questa Assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti
dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e
ferma la Franchigia applicabile.
L’obbligo di comunicare alla Compagnia la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di
Sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori interessati, nei termini previsti dalle
rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Articolo 17 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE / DELL’ASSICURATO IN
CASO DI SINISTRO
L'Assicurato deve far denuncia scritta al soggetto indicato nella Scheda di Copertura di ciascun sinistro entro
15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle
conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Compagnia.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre
ad una relazione confidenziale sui fatti.
Ferma ed invariata la definizione di Sinistro, l’omessa denuncia di un sinistro entro i 15 giorni successivi alla
data di scadenza del Periodo di Assicurazione rende la Richiesta di Risarcimento estranea all'Assicurazione
di cui alla presente Polizza.
Senza il previo consenso scritto della Compagnia, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità,
definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Articolo 18 FACOLTA’ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione,
la Compagnia puo’ recedere dalla presente Polizza con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. In caso di
recesso la Compagnia, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato la
frazione del premio relativa al periodo di Rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.
Articolo 19 FORMA
DELLE
COMUNICAZIONI
–
VARIAZIONI
DEL
CONTRATTO
Ogni comunicazione relativa alla presente Polizza deve essere fatta per iscritto.
Qualunque variazione della presente Polizza deve risultare da atto sottoscritto dall’Assicurato e
Compagnia
Articolo 20
dalla
CLAUSOLA BROKER/AGENTE
Con la conclusione del contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza l’Assicurato conferisce al Broker
o Agente di Assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentarlo ai fini di questo
contratto di assicurazione.
La Compagnia ha conferito al Coverholder indicato nella Scheda di Copertura l’incarico di ricevere e
trasmettere la relativa corrispondenza. E’ convenuto pertanto che:
a.
Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Agente di Assicurazioni sarà considerata
come fatta all’Assicurato;
b.
Ogni comunicazione fatta dal Broker o Agente di Assicurazioni al Coverholder sarà considerata
come fatta dall’Assicurato;
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c.
Ogni comunicazione fatta al Coverholder sarà considerata come fatta alla Compagnia.
Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei Sinistri, regolamentate dall’articolo 17 che resta
invariato e confermato.
Articolo 21
NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla Polizza si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Articolo 22 LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE
Ogni controversia tra Compagnia e Assicurato/Contraente derivante da, relativa a e/o connessa alla
presente Polizza sarà sottoposta al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di mediazione della
Camera Arbitrale di Milano (Organismo iscritto al n. 31 del Registro degli Organismi deputati alla gestione
delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il tentativo di conciliazione sarà svolto secondo quanto previsto dal relativo Regolamento da intendersi qui
richiamato è disponibile sul sito www.camera-arbitrale.it. La sede del procedimento di mediazione sarà in
Milano, presso la sede del predetto Servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Milano.
In caso di controversia giudiziaria, competente in via esclusiva a decidere di essa sarà l'autorità giudiziaria
italiana.
Ai fini della notificazione delle domande di conciliazione e degli atti giudiziari da parte
dell’Assicurato/Contraente alla Compagnia ai sensi della presente Polizza, questi ultima elegge domicilio
presso DLA Piper Italy Studio Legale e Tributario, Via G. Casati 1, 20123 Milano.
Furness Underwriting Ltd
per conto di QBE Insurance (Europe) Ltd
Firma del Contraente
_________________________________________
______________________________________
Data
______________________________________
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Dichiarazione del Contraente agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le
disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione indicati nel seguito:
Definizioni
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 6
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 20
Articolo 22
Reticenze e dichiarazioni inesatte
Forma dell’assicurazione: “claims made” – retroattività
Oggetto dell’assicurazione
Spese legali e gestione delle vertenze
Estensione territoriale
Esclusioni
Responsabilità solidale
Franchigia
Diminuzione o aggravamento del rischio
Periodicità e mezzi di pagamento del premio – Decorrenza
dell’assicurazione
Coesistenza di altre assicurazioni
Obblighi del Contraente/dell’Assicurato in caso di Sinistro
Facoltà di recesso in caso di sinistro
Clausola broker/agente
Legge applicabile – Controversie - Giurisdizione
Firma del Contraente
Data
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Appendice n. 1
Decorrenza dell’efficacia della presente appendice:
Informativa redatta in conformità con i requisiti stabiliti dal "Data Protection
Act" (Legge sul trattamento dei dati personali) del 1998 e s.m.i.
Desideriamo informarVi che al fine di gestire il rapporto contrattuale intercorrente tra Voi e la
nostra Società, sono necessari il conferimento e il trattamento di alcuni dati riguardanti il
Contraente/Assicurato, in conformità con quanto previsto dal Data Protection Act 1998.
1.
Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento verrà effettuato esclusivamente per la gestione della Polizza di Assicurazione, ivi
inclusa la gestione delle eventuali richieste di risarcimento oggetto della copertura assicurativa.
Il trattamento verrà effettuato anche con modalità automatizzate, all’interno dell’organizzazione
del Titolare e con l’ausilio di soggetti esterni, un elenco dei quali è disponibile, a richiesta, presso la
nostra sede.
2.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è previsto in alcuni casi dalla legge ed è comunque necessario ai fini
della stipulazione della Polizza. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di concludere
la Polizza stessa.
3.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti potranno essere comunicati a:
coassicuratori e riassicuratori, nell’ambito della ordinaria gestione della Polizza;
agenti e mediatori di assicurazione;
legali e periti;
organismi associativi e consortili del settore assicurativo;
enti pubblici nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria (quali ad esempio
ISVAP, Ministero dell’industria, CONSAP, Ministero del Lavoro e della previdenza sociale);
istituti di credito;
società di recupero dei crediti;
organismo di controllo e certificazione contabile;
professionisti e consulenti.
I dati non sono soggetti a diffusione. I dati possono essere comunicati e trasferiti verso Paesi
anche non appartenenti all’Unione Europea alle Società del Gruppo, nostre controllanti,
controllate e collegate, il cui elenco completo e aggiornato è disponibile al seguente indirizzo:
www.qbeeurope.com
4.
Durata del trattamento e conservazione dei dati
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
5.
Diritti dell’interessato
La Vostra società godrà dei diritti previsti dagli artt. 4 e ss. del Data Protection Act e s.m.i. ed in
particolare potrà ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di
ottenere l'indicazione a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento,
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili. La Vostra società ha inoltre diritto di
ottenere e) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati, t) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione del Data Protection Act, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattatiPer qualsiasi
domanda relativa al trattamento dei dati personali è possibile rivolgersi a:
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Data Protection Officer & Director of Compliance and Governance
QBE Insurance (Europe) Ltd
Plantation Place
30 Fenchurch Street.
London (UK) EC3M 3B
6.
Titolare e Responsabile del Trattamento.
Titolare del trattamento è QBE Insurance (Europe) Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), Plantation
Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD.
* * *
Consenso al trattamento dei dati
Preso atto dell’Informativa contenuta nel presente documento, presto il consenso al trattamento, ivi
inclusi la comunicazione ed il trasferimento all’estero, dei dati personali per le finalità di gestione del
Contratto.
Firma del Contraente
_______________________________________________
Data
_______________________________________________
Data ultimo aggiornamento: Agosto 2012
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Responsabilitá Civile del Medico – Dentista
Professional Indemnity of Orthodontists
Questionario– Proposal Form
La quotazione é subordinata all’esame del Questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o
informazione la Compagnia ritenga necessario ai fini della corretta valutazione del rischio.
AVVISO IMPORTANTE / IMPORTANT WARNING
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo
consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento
del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave” (Art 1892 comma I Codice Civile.
Gli unici mezzi di pagamento consentiti dalla Compagnia sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o
postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l’intermediario da quest’ultima
incaricato, espressamente in tale qualità.
(1)
(2)
(3)
Il presente Questionario deve essere compilato a penna dal proponente. E’ necessario rispondere a tutte le domande per
ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il Questionario deve essere firmato
e datato.
Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile
qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”.
01.
DATI DEL PROPONENTE
(a)
Nome e cognome del proponente: ____________________________________________________________________
(b)
Indirizzo e codice fiscale:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
(c)
Confermare l’ottenimento della Laurea in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Odontoiatria / Laurea in Odontoiatria
Si (d)
Il proponente dichiara di essere in possesso dell`abilitazione alla professione di cui alla presente copertura da oltre 10 anni?
Si (e)
No No Indicare il numero di interventi svolti nell’ultimo anno lavorativo completo:
o
o
Indicare quanti, tra gli interventi indicati, siano definibili quali interventi di implantologia:
Indicare quanti, tra gli interventi indicati, siano definibili quali interventi di medicina estetica (qualunque tecnica medica o
chirurgica mirata al recupero, mantenimento o miglioramento dell’aspetto estetico, della salute e del benessere del paziente, ad
esclusione delle procedure che hanno come oggetto i denti quali la sbiancatura ed il rifacimento dello smalto)
o
Indicare quanti, tra gli interventi definibili quali interventi di medicina estetica siano riconducibili a procedure estestiche effettuate
utilizzando Tossine Botuliniche limitate alla sola zona viso
02.
PRECEDENTI ASSICURATIVI: indicare se - negli ultimi 5 anni – il proponente ha stipulato coperture assicurative per questa
Si No tipologia di rischio:
In caso affermativo, precisare:
(a)
(b)
(c)
(d)
Impresa assicuratrice:
Periodo di polizza:
Massimale di polizza:
Premio ultima annualitá:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Indicare se al proponente é mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo:
Si No In caso affermativo si prega di fornire dettagli
_____________________________________________________________
03.
(a)
CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza:
MASSIMALE DI RISARCIMENTO:
Per massimale si intende la somma massima che la Compagnia sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni
sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle
persone danneggiate.
EUR 2,500,000 (b)
(c)
EUR 5,000,000 FRANCHIGIA:
EUR
0 10% Minimo EUR 2,500 – Massimo Eur 10,000 PERIODO DI RETROATTIVITÁ: indicare il periodo di retroattivitá richiesto (se abilitati alla professione da meno di 10 anni, la sola
opzione disponibile sará Retroattivitá Illimitata):
ILLIMITATO 5 ANNI 2 ANNI 1 ANNO ZERO ANNI NOTA: la scelta di acquistare un periodo di retroattivitá diverso dall’opzione “ILLIMITATA” comporta una restrizione della copertura di polizza e la possibilitá
che errori od omissioni commessi prima dell’inizio del periodo di retroattivitá non rientrino nella garanzia prestata.
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(d)
ESCLUSIONE IMPLANTOLOGIA –
indicare se il proponente richieda/accetti l’esclusione dalla copertura di polizza delle richieste di
risarcimento originate da IMPLANTOLOGIA come definite nel testo di polizza:
ESCLUSIONE RICHIESTA (e1)
ESCLUSIONE NON RICHIESTA
MEDICINA ESTETICA (Tossine botuliniche zona viso):
indicare se il proponente richieda l’estensione di copertura al solo utilizzo di Tossine botuliniche zona viso
ESTENSIONE RICHIESTA ESTENSIONE NON RICHIESTA
(e2) MEDICINA ESTETICA (Altro):
indicare se il proponente richieda l’estensione di copertura agli interventi di MEDICINA ESTETICA
ESTENSIONE RICHIESTA
ESTENSIONE NON RICHIESTA
Specificare tutte le attivitá per le quali é richiesta l’estensione di copertura alla medicina estetica ed il numero di interventi eseguiti nell’ultimo anno solare
completo (a titolo esemplficativo rientrano nella medicina estetica l’utilizzo di fillers, acido polilattico, acido ialuronico). Si prega di notare che solo le attivitá
esplicitate in calce verranno incluse nella copertura:
Attivitá (Medicina Estetica Altro)
Numero Interventi
1._______________________
2._______________________
3._______________________
________________
________________
________________
Attivitá (Medicina Estetica Altro)
Numero Interventi
4.__________________________
5.__________________________
6.__________________________
_________________
_________________
_________________
CONDUZIONE AMBULATORIO/STUDIO – indicare se il proponente richieda l’estensione di copertura alla responsabilita’ derivante dalla
conduzione del proprio ambulatorio o studio (premio e termini e condizioni di polizza possono variare a seconda del numero e della qualifica del personale
impiegato)?
(f)
COPERTURA RICHIESTA COPERTURA NON RICHIESTA
Se la COPERTURA É RICHIESTA compilare la sezione seguente:
RAGIONE SOCIALE STUDIO/AMBULATORIO:
FORMA SOCIETARIA: ___________________
________________________________________
________________________________________________________
SEDE: _________________________________________________
PROV: ______ P.I.:
!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
PERSONALE DIPENDENTE E NON DIPENDENTE: indicare il numero di persone che prestano la propria attivitá presso
l’ambulatorio / studio.
Qualora venga richiesta la copertura anche per i singoli Medici non dipendenti elencati in calce, si prega di fornire
il relativo questionario in sede di quotazione.
COGNOME E NOME
(g)
DIRETTORE SANITARIO:
RUOLO
RUOLO ES. DENTISTA,
ODONTOTECNICO, IGIENISTA,
TECNICO DI LABORATORIO,
INFERMIERE, IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO
RAPPORTO DI LAVORO
CON IL PROPONENTE
AMM.VO
SANITARIO
DIP.TE
NON DIP.TE
AMM.VO
SANITARIO
DIP.TE
NON DIP.TE
AMM.VO
SANITARIO
DIP.TE
NON DIP.TE
AMM.VO
SANITARIO
DIP.TE
NON DIP.TE
AMM.VO
SANITARIO
DIP.TE
NON DIP.TE
AMM.VO
SANITARIO
DIP.TE
NON DIP.TE
AMM.VO
SANITARIO
DIP.TE
NON DIP.TE
AMM.VO
SANITARIO
DIP.TE
NON DIP.TE
indicare se il proponente richieda l’estensione di copertura all’attivitá di Direttore Sanitario svolta per conto dello
Studio o Ambulatorio indicato al punto precedente:
ESTENSIONE RICHIESTA 04.
ESTENSIONE NON RICHIESTA
SINISTROSITA’ PREGRESSA:
(a)
Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilitá civile,
penale o deontologica nei confronti del proponente negli ultimi 10 anni?
Si Pag. 25 of 26
No (b)
Indicare se il proponente sia a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o
azioni volte all’accertamento di responsabilitá civile, penale o deontologica del proponente?
Si No IN CASO AFFERMATIVO AD ALCUNA DELLE SUDDETTE DOMANDE, SI PREGA DI FORNIRE – IN MERITO A CIASCUN SINISTRO E/O CIRCOSTANZA DALLA QUALE
POSSA SCATURIRE UN SINISTRO RIENTRANTE NELLA TIPOLOGIA DI COPERTURA OFFERTA DA QUESTA POLIZZA:
1.
Descrizione dell’evento dannoso e della pretesa risarcitoria (“quantum”);
_____________________________________________________________________________________
2.
Indicazione delle date di accadimento, di denuncia e di definizione della pratica;
_____________________________________________________________________________________
3.
Indicazione dei profili di responsabilitá accertati, presunti o presumibili;
_____________________________________________________________________________________
05.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto, dichiara :
a.
dopo attenta verifica, che tutte le risposte qui contenute sono vere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni
b.
di prendere atto che il presente Questionario non vincola né la Compagnia né il Proponente alla stipulazione del contratto di
assicurazione
c.
che, qualora le Parti sottoscrivano la polizza in oggetto, accetta che il presente Questionario sia utilizzato come base per la stipula
del contratto. In tale caso il presente Questionario sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante della stessa
d.
che, se tra la data del Questionario e la data di emissione della polizza si verificassero variazioni rispetto alle informazioni fornite
nel Questionario accetta l’obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime alla Compagnia, i quali avranno il diritto di ritirare
o modificare la loro quotazione o conferma di copertura
e.
di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall’articolo 32 punto 2 del
Regolamento No. 35 dell’ISVAP e segnatamente: Nota Informativa, comprensiva di Glossario; Condizioni Generali e Questionario.
f.
di aver preso atto dell’Informativa contenuta nell’Informativa redatta in conformitá con in requisiti del “Data Protection Act” (legge
sul trattamento dei dati personali) del 1988 e s.m.i. e di prestare il proprio consenso al trattamento, ivi inclusi la comunicazione ed il
trasferimento all’estero, dei dati personali per le finalità di gestione del Contratto
Data
Firma
Nome Leggibile
POLIZZA DI RESPONSABILITÁ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre: Le richieste
di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza a condizione che gli
Assicuratori ne siano stati informati durante il periodo di validità della polizza stessa.
Dopo la scadenza della polizza, nessuna Richiesta di Risarcimento potrà essere notificata a termini della polizza stessa, anche se l’evento
che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.
AGLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE, IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA:
1.
2.
di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» cosí come sopra specificato;
di approvare specificatamente tutte le disposizioni contenute in calce al testo di polizza applicabile (cd Clausole Vessatorie):
Firma
Data
Spazio a disposizione del proponente per fornire ulteriori informazioni, dati o notizie che possano essere utili alla migliore e piú precisa
valutazione del rischio da parte della Compagnia:
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