Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014
RG n. 56317/2011
Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Claudio Marangoni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 56317 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2011
vertente
TRA
AIR SPED s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
ALICARGO s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
BERNASCONI & ASSOCIATI s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
CAD ALICARGO s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
CAD LEO ANTELLI s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
CARIONI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
LOTUS s.r.l. AVIATION BROKERS, in persona del legale rappr.te pro tempore;
DE LORENZIS s.a.s., in persona del legale rappr.te pro tempore;
FA-BO ITALSERVICES s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
SEBI s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
SIGMA TRANS INTERNATIONAL s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
C.E.A.D. – CENTRO EUROPEO ASSISTENZA DOGANALE s.r.l., in persona del legale rappr.te pro
tempore;
elett. dom.te in Milano, Corso di Porta Nuova 2, presso lo studio dei procuratori avv.ti Massimo
GIORDANO e Caterina MELE che le rappresentano e difendono;
- attrici pagina
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IL TRIBUNALE DI MILANO
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RG n. 56317/2011
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E
Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, Via San Vittore 40, presso lo studio del procuratore avv. Alberto
FUMAGALLI che la rappresenta e difende;
- convenuta –
OGGETTO: inadempimento contrattuale e abuso di posizione dominante.
CONCLUSIONI
concludevano:
per le attrici: “1) respingere l'eccezione di incompetenza funzionale ex art. 33 l. 287/1990;
2) respingere l'eccezione di prescrizione;
3) respingere le domande riconvenzionali di SEA proposte nei confronti di De Lorenzis, Carioni, CAD
Leo Antelli, Air Sped, Sigma Trans, Fa.Bo Italservices, Alicargo, per i motivi esposti in narrativa e,
conseguentemente, dichiarare la legittima occupazione dell’ufficio;
4) accertare e dichiarare il diritto delle Società attrici ad avere applicata da SEA la tariffa di euro
250/mq/anno per la subconcessione di uffici;
5) accertare e dichiarare che SEA ha applicato alle Società attrici una tariffa per la subconcessione di
spazi uso ufficio in violazione degli obblighi ad essa imposti dall'art. 16 comma 3 della direttiva
96/67/CE e dal d.lgs. 18/1999 di recepimento della direttiva;
6) accertare e dichiarare che SEA ha applicato alle Società attrici una tariffa per la subconcessione di
spazi uso ufficio abusiva e discriminatoria in violazione degli artt. 2597 c.c., 82 del Trattato UE, ora
art. 102 del TFUE, 9 della l. 192/1998;
7) accertare la nullità della tariffa della SEA unilateralmente imposta alle Società attrici per la
subconcessione di uffici in violazione della direttiva 96/67/CE, del d.lgs. 18/1999, dell'art. 2597 c.c.,
dell'art. 82 del Trattato UE, ora art.102 TFUE e dell'art. 9 della l. 192/1998;
8) accertare la violazione da parte di SEA degli obblighi derivanti dalla integrazione, ai sensi dell'art.
1339 e 1374 c.c., del contratto in essere tra essa e ciascuna Società attrice per la messa a disposizione di
uffici operativi in ambito aeroportuale, nonché di quelli di correttezza e buona fede sulla medesima
incombenti ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. in combinato disposto con l'art. 1374 c.c.;
9) condannare la SEA, in conseguenza delle accertate violazioni, a restituire a ciascuna Società attrice,
a titolo di indebito oggettivo e/o di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale, ed, in
estremo subordine, di ingiustificato arricchimento, le somme come quantificate come segue e per i
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All’udienza di precisazione delle conclusioni del 26.3.5.2014 i procuratori delle parti così
motivi esposto in narrativa, quale differenza
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tra la tariffa di euro 250 mq/anno e il maggior
corrispettivo fatturato da SEA, maggiorate degli interessi legali come per legge:
- Air Sped: euro 66.774,70, dal 19/12/2001 al 31/12/2011;
- Alicargo: euro 140.164,24, dal 19/1/2001 al 31/12/2011;
- Bernasconi: euro 67.963,81, dal 19/1/2001 al 31/12/2011;
- CAD Alicargo: euro 38.386,96, dal 1/8/2007 al 31/12/2011;
- CAD Antelli: euro 126.239,58, dal 29/4/2004 al 28/2/2012;
- Lotus: euro 132.530,16, per gli uffici di Malpensa dal 26/1/2001 al 26/1/2010;
- Lotus: euro 26.332,61, per gli uffici di Linate dal 26/1/2001 al 16/6/2009;
- De Lorenzis: euro 76.729,46, dal 7/2/2002 al 31/12/2011;
- Fa/Bo: euro 179.767,19, dal 19/1/2001 al 31/12/2011;
- SEBI: euro 214.586,30, dal 19/1/2001 al 31/12/2011;
- Sigma Trans: euro 38.900,12, per il periodo dal 26/5/2006 al 31/12/2011 ed euro 23.542,69 per il
periodo dal 12/6/2002 al 31/12/2006;
9) in subordine condannare SEA a restituire per le stesse causali di cui sopra, la minor somma ritenuta
di giustizia maggiorata degli interessi, come per legge;
con vittoria di spese competenze ed onorari".
Per la convenuta: “in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inapplicabilità al presente giudizio dell'art. 82 del Trattato UE, ora art. 102
TFUE;
- per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990 l'incompetenza funzionale dell'adito
tribunale a conoscere e decidere la domanda volta alla declaratoria di nullità del corrispettivo applicato
da SEA a Air Sped s.r.l., Alicargo s.r.l., Bernasconi & Associati s.r.l., CAD Alicargo s.r.l., CAD Leo
Antelli s.r.l., Carioni Spedizioni Internazionali s.r.l., Lotus s.r.l. Aviation Brokers, De Lorenzis s.a.s.,
Fa-Bo Italservices s.r.l., SEBI s.r.l., Sigma Trans International s.r.l., per la concessione in uso di spazi
ad uso ufficio e la conseguente domanda di restituzione delle somme a titolo di indebito oggettivo
nonché la domanda di risarcimento danni fondate sull'affermato abuso di posizione dominante ex art.82
Trattato UE.
In via principale e nel merito:
- in ogni caso, rigettare tutte domande proposte nei confronti di SEA in quanto nulle, infondate in fatto
e diritto e comunque prescritte per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale:
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- Carioni: euro 112.323,35, dal 19/1/2001 al 31/12/2011;
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- dato atto dell’intervenuto pagamento in data 10.5.2012 da parte di De Lorenzis s.a.s. dell’importo di
Euro 38.716,35
saldo delle fatture nn. 20002247/2011, 20002001/2011, 63001499/2011,
63001502/2011, 63001724/2011, 63002304/2012, 63002878/2012, 28013003/2011, condannare De
Lorenzis s.a.s. a corrispondere a SEA gli interessi maturati dalla scadenza delle singole fatture al saldo
al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs. 231/02 maggiorato del
3,5%;
- dato atto dell'intervenuto pagamento in data 23.5.2012 da parte di Carioni Sped.ni Int.li s.r.l.
20007929/2012, 28011331/2011, 28016791/2011, 63002850/2011, 28000681/2011, condannare
Carioni Sped.ni Int.li s.r.l. a corrispondere a SEA gli interessi maturati dalla scadenza delle singole
fatture al saldo al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02
maggiorato del 3,5%;
- dato atto dell'intervenuto pagamento in data 26.3.2012 da parte di CAD Leo Antelli s.r.l. dell'importo
di Euro 16.468,40 a saldo delle fatture nn. 63000189/2012, 20002123/2012, 63002891/2011 e
dell'importo di Euro 977,57 in data 10.10.2012 in relazione alla fattura n. 63003115/2004, condannare
CAD Leo Antelli s.r.l. a corrispondere a SEA gli interessi maturati dalla scadenza delle predette fatture
al saldo al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato
del 3,5%;
- dato atto dell'intervenuto pagamento in data 30.6.2012 da parte di Air Sped s.r.l. dell’importo di Euro
9.365,11 a saldo della fattura n.63002291/2011 nonché dell'importo di Euro 233,11 in data 28.5.2013 a
saldo della fattura n. 63003606/2007, condannare Air Sped s.r.l. a corrispondere a SEA gli interessi
maturati dalla scadenza delle predette fatture al saldo al tasso convenzionalmente stabilito in misura
pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% nonché condannare Air Sped s.r.l. a
corrispondere a SEA l'importo di Euro 328,10 in relazione alla fattura n. 63004097/2007 oltre interessi
al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del
3,5% dalla scadenza della predetta fattura al saldo;
- dato atto dell'intervenuto pagamento in data 27.3.2012 da parte di SIGMA Trans Irrternational s.r.l.
dell’importo di Euro 423,55 a saldo della fattura n. 20001963/2012, condannare SIGMA Trans
International s.r.l. a corrispondere a SEA gli interessi maturati dalla scadenza della fattura al saldo al
tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5%;
- dato atto dell'intervenuto pagamento in data 5.4.2012 da parte di Fa-Bo Italservices s.r.l. dell'importo
di Euro 1.215,97 a saldo delle fattura nn. 28011190/2011, 63002876/2011, 20001912/2012, condannare
Fa-Bo Italservices s.r.l. a corrispondere a SEA gli interessi maturati dalla scadenza delle singole fatture
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dell'importo di Euro 22.216,96 a saldo delle fatture nn. 63001282/2011, 20002174/2011,
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al saldo al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato
del 3,5%;
- dato atto dell’intervenuto pagamento in data 10.2.2014 da parte di Alicargo s.r.l. dell'importo di Euro
24,48 a saldo della fattura n. 28009841/2011, condannare Alicargo s.r.l. a corrispondere a SEA gli
interessi maturati dalla scadenza della predetta fattura al saldo al tasso convenzionalmente stabilito in
misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5%.
In via istruttoria:
capitolo 1) per SEA: "Vero che la società Dr. Agostino Calò Ag. Doganale s.r.l. ha rilasciato gli uffici
che aveva in uso nell'aeroporto di Malpensa, ove esercitava attività di ricevimento e spedizione merce e
di agenzia di operazioni doganali, successivamente alla scadenza in data 30.9.2007 del contratto con
SEA di subconcessione degli spazi stessi", con il capitolo 2) per SEA "Vero che la società Dr. Agostino
Calò Ag. Doganale s.r.l. dopo aver rilasciato gli spazi di cui al precedente capitolo 1) ha continuato e
continua ad accedere all'aeroporto di Malpensa in funzione della propria attività di ricevimento e
spedizione merce e di agenzia di operazioni doganali", con il capitolo 3) per SEA "Vero che la società
Barbarini & Foglia s.r.l. ha rilasciato nel 2005 gli uffici che aveva in uso nell'aeroporto di Malpensa
ove esercitava attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di operazioni doganali", con il
capitolo 4) " Vero che la società Barbarini & Foglia s.r.l. dopo aver rilasciato gli spazi di cui al
precedente capitolo 3) e quindi a partire dal 2006 ha continuato e continua ad accedere all'aeroporto di
Malpensa in funzione della propria attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di operazioni
doganali", con i testi dott. Luciano Bonariva, dott.ssa Cecilia Emiliani e dott. Italo D'Ascoli tutti presso
SEA s.p.a., aeroporto di Milano Linate, Segrate (MI).
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
FATTO E DIRITTO
1. Le società attrici hanno affermato di effettuare servizi di assistenza nel settore della spedizione delle
merci, con particolare riferimento alle operazioni doganali, e di aver avuto in subconcessione dalla
convenuta SEA dall’inizio della loro attività locali ad uso ufficio all’interno degli aeroporti di
Malpensa e di Linate (in quest’ultimo le sole attrici Lotus s.r.l. e CEAD s.r.l.) al fine di svolgere le loro
attività operative.
Hanno esposto che SEA avrebbe imposto loro canoni di subconcessione molto più elevati rispetto a
quello determinato dall’ENAC con provvedimento del 4.10.2007 nella misura di € 250,00 mq/anno, già
applicato da SEA solo ad alcuni operatori aeroportuali privilegiati, ed hanno quantificato per ciascuna
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-ammettere SEA a prova contraria sui capitoli di prova delle attrici a, c, e, g, i, k, m, o, q, s, u, con il
di esse le somme rispettivamente versate in
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eccesso rispetto a quanto ritenuto invece congruo
dall’ENAC tenuto conto dei costi effettivi di SEA e di un ragionevole margine di profitto per la società.
Tale condotta avrebbe comportato la diretta violazione dell’art. 16, comma 3 della direttiva 96/67/CE
che impone la determinazione del corrispettivo economico per l’accesso ad impianti aeroportuali in
base a criteri pertinenti, obbiettivi, trasparenti e non discriminatori e la sua natura cogente
consentirebbe l’applicazione del meccanismo correttivo di cui all’art. 1339 c.c.
Inoltre la medesima condotta integrerebbe violazione sia dell’art. 2597 c.c. che dell’art. 102 TFUE in
medesime infrastrutture.
Anche sul piano contrattuale detta condotta costituirebbe violazione rilevante a mente degli artt. 1374 e
1339 c.c., in ragione della necessità di integrazione dei contratti con gli obblighi derivanti dalla
direttiva 96/67/Ce, dal D. Lgsvo 18/99 e delle delibere CIPE 86/00 e 38/07 in relazione agli
accertamenti posti in essere da ENAC riguardo la corretta determinazione del canone relativo alla
disponibilità di spazi ad uso ufficio.
Rilevato che SEA riveste la posizione di operatore in posizione dominante - in quanto gestore in via
esclusiva degli aeroporti di Linate e di Malpensa, alla quale è affidato il controllo delle relative
infrastrutture centralizzate - essa avrebbe dovuto regolare il suo comportamento in maniera tale da non
abusare di tale condizione e dunque avrebbe dovuto regolare la misura dei canoni richiesti entro i limiti
imposti dalle disposizioni comunitarie ed interne a ciò dedicate, evitando la fissazione di canoni
manifestamente gravosi e discriminatori.
Inoltre lo stesso comportamento contestato risulterebbe rilevante ai fini della sussistenza di un abuso di
dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 L. 192/98, con conseguente nullità delle tariffe applicate in
eccesso.
Accertato dunque il diritto delle società attrici di vedersi applicato il canone di € 250,00 mq/anno per la
subconcessione di spazi ad uso ufficio, esse hanno chiesto che venisse altresì dichiarata l’illegittimità
del comportamento di SEA sulla base degli illeciti innanzi menzionati e pertanto la nullità della tariffa
imposta oltre che la violazione degli obblighi contrattuali di integrazione del contenuto del contratto
stesso, con condanna della SEA – sia a titolo di risarcimento del danno contrattuale e/o
extracontrattuale o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento – alla restituzione delle somme
specificamente indicate per ciascuna delle attrici.
Si è costituita nella causa la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., sollevando in
via preliminare eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in relazione all’art. 33 L.
287/90. Ha contestato l’affermazione delle società attrici quanto alla rilevanza sovranazionale della
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ragione dell’ingiustificata discriminazione tra operatori posta in essere da SEA quanto all’uso delle
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condotta addebitata a SEA che risulterebbe fondata sul mero rilievo della natura internazionale del
transito insistente sugli aeroporti di Malpensa e di Linate ed ha invece affermato la competenza
funzionale della Corte d’appello a pronunciarsi sulle domande di risarcimento danni fondate su abuso
di posizione dominante.
Ha ricostruito il quadro normativo ed i provvedimenti emessi nel tempo, fino al provvedimento ENAC
del 4.10.2007 – integrato e corretto con successiva comunicazione del 2.7.2008 – affermando che, pur
dissenziente sulle conclusioni in esso raggiunte, aveva deciso di applicare a partire dal secondo
ottenuto da tale ente la certificazione per lo svolgimento di attività di handling aeroportuale ed in
relazione agli spazi aeroportuali operativi “nei limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle
attività volative” e cioè, quanto agli uffici, per una superficie standard di 20 mq, rimanendo le
superfici eccedenti assoggettate al corrispettivo fissato sulla base degli accordi allora vigenti.
Le società attrici invece non avevano mai trasmesso la certificazione ENAC che attestava lo
svolgimento da parte loro di attività di handling aeroportuale e quindi SEA aveva sempre applicato ad
esse i corrispettivi stabiliti dai contratti intercorsi con dette parti.
Ha comunque contestato l’applicabilità in via retroattiva del corrispettivo regolamentato stabilito
dall’ENAC – determinato solo in via provvisoria, in vista della successiva definizione del Contratto di
programma – in quanto esso non poteva considerarsi effettivamente parametrato ai costi di gestione e
di sviluppo sostenuti da SEA negli anni precedenti per l’aeroporto di Malpensa, mentre contestava che
le determinazioni di ENAC potessero integrare i presupposti propri delle fattispecie di cui agli artt.
1339 e 1374 c.c. né gli altri atti comunitari ed interni che nulla stabilivano quanto alla misura dei
corrispettivi da applicarsi da parte di SEA.
Ha negato di aver effettivamente praticato il corrispettivo di € 250,00 mq/anno solo ad alcune società
prima dell’intervento di ENAC e comunque ha rilevato che ciò non avrebbe comunque comportato
alcun carattere discriminatorio, in quanto la normativa di cui al D.Lgs. 18/99 non sarebbe applicabile a
tutti i vettori aerei, bensì solo ai prestatori di assistenza a terra (handlers) e ai vettori in autoproduzione,
soggetti a obbligo di separazione contabile certificata tra dette attività e le diverse altre esercitate. Né
potrebbero essere inclusi nell’ambito di tali fattispecie quei soggetti che, pur operando nella filiera
cargo, risultano privi di certificazione ENAC per l’attività handling in quanto svolgenti attività di
natura commerciale diversa (spedizionieri).
Ha quindi contestato di rivestire una posizione dominante nell’ambito delle strutture aeroportuali in
relazione alle attività non aviation – diverse cioè da quelle svolte dai vettori e dagli handlers – in
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semestre 2008 i prezzi unitari determinati da ENAC agli operatori che avevano dimostrato di aver
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relazione alle quali il corrispettivo per gli spazi ad uso ufficio da essi utilizzati deve essere liberamente
determinato nell’ambito di una normale trattativa commerciale.
Contestata anche l’ipotesi di abuso di dipendenza economica – affermata solo genericamente dalle
attrici e comunque non costituente istituto di carattere generale – ha infine sollevato eccezione di
parziale prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito e del risarcimento del danno e concluso
per il rigetto delle domande svolte dalle attrici.
In via riconvenzionale SEA ha inoltre chiesto la condanna di De Lorenzis s.a.s., Carioni s.r.l., CAD
Fa.Bo s.r.l. al pagamento dei corrispettivi dovuti sia per la concessione di spazi ad uso ufficio che per
altri servizi (telefonici, di parcheggio, di riscaldamento e condizionamento ecc.) nonché nei confronti di
CEAD s.r.l. anche al pagamento della penale contrattuale stabilita per illegittima occupazione degli
spazi.
2. In via preliminare – ed anche al fine di valutare in maniera appropriata l’eccezione svolta da parte
convenuta SEA quanto alla questione relativa alla sussistenza della competenza funzionale della Corte
d’appello ex art. 33 L. 287/09 vigente all’epoca di instaurazione della presente causa – deve rilevarsi
che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con provvedimento n. A377
pubblicato in data 8.1.2009 ha accertato, tra l’altro, la sussistenza di un abuso di posizione dominante
da parte di SEA contrario all’art. 82 del trattato CE “consistente nella applicazione di corrispettivi non
equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di beni ad uso comune ed
esclusivo per lo svolgimento delle attività di handling cargo”, essendosi essa così pronunciata in merito
alle questioni che risultano oggetto della presente controversia (v. doc. 20 fasc. attr.).
E’ nota la posizione della giurisprudenza di legittimità circa l’ambito di efficacia del provvedimento
sanzionatorio emesso dall’AGCM nella controversia civile successiva alla sanzione del comportamento
dedotto in causa (v. Cass. 3640/09, seguita poi in senso conforme da Cass. 5941/11, Cass. 5942/11,
Cass. 7039/12), secondo la quale – in riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma
2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza,
pratiche concordate o abuso di posizione dominante - la delibera assunta dall'AGCM nonché le
decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle
decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti
e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata
(“prova privilegiata”).
Va comunque precisato che tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della
posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante,
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Leo Antelli s.r.l., Air Sped s.r.l., Alicargo s.r.l., CAD Alicargo s.r.l., Sigma Trans s.r.l., SEBI s.r.l.,
alla sussistenza del comportamento accertato e
Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014
RG n. 56317/2011
Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014
alla sua qualificazione come abuso della posizione
dominante, senza dunque estendersi altresì anche all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi
necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni,
nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.).
3. Sulla base delle valutazioni contenute nel provvedimento A377 dell’AGCM – ampiamente e
logicamente motivate, assunte all’esito di una complessa istruttoria svolta nel pieno contraddittorio tra
le parti interessate e non contraddette dalle argomentazioni svolte dalla convenuta, che pare essersi di
sanzionatorio senza aggiungere elementi effettivamente nuovi e rilevanti – può essere confermata la
competenza del Tribunale quanto alla decisione della presente controversia per ciò che attiene ai profili
di abuso di posizione dominante dedotti dalle attrici in relazione all’art. 102 TFUE.
A prescindere dalle modifiche intervenute sull’art. 33 L. 247/90 per effetto del D.Lvo 168/03 come
modificato dal D.L. 1/12 conv. nella L. 27/12 – che ha attribuito alle sezioni specializzate per le
imprese la competenza funzionale relativa anche all’antitrust di rilievo nazionale per le cause
successivamente instaurate – deve rilevarsi che riguardo ai beni ad uso esclusivo facenti parte in
generale delle infrastrutture aeroportuali, e cioè quei beni definiti ad uso frazionabile (v. provv. A377
AGCM, punti da 63 a 65) e che attengono all’attività di handling in quanto comprendenti anche uffici
indispensabili per l’esercizio di tale attività, il provvedimento dell’autorità garante ne ha definito per un
verso la loro intrinseca non sostituibilità con analoghi beni dislocati in altre aree esterne all’aeroporto e,
sotto altro profilo, ha riconosciuto che essi – in quanto connessi a tale specifica attività – individuano
uno specifico e distinto mercato merceologico mentre la dimensione geografica del mercato di tale
prodotto coincide con gli spazi degli aeroporti stessi (punti 65, 66 e 69 provv. AGCM).
La rilevanza e qualità dei volumi di traffico internazionale presenti in particolare sull’aeroporto di
Malpensa – che, come si è detto, esaurisce in sé la dimensione geografica del mercato rilevante che
costituisce tuttavia solo uno degli elementi atti a definire il mercato rilevante – conducono dunque a
ritenere che esso, insieme all’aeroporto di Linate, costituisca parte sostanziale del mercato comune
mentre d’altro canto i soggetti coinvolti nei comportamenti di SEA comprendono altresì imprese di
livello internazionale presenti su più mercati nazionali con possibilità di ripercussioni derivanti da
comportamenti abusivi posti in essere in un singolo Stato sull’operatività delle stesse nei diversi
aeroporti.
Tali pratiche risultano dunque idonee ad incidere sugli scambi commerciali tra i paesi dell’UE ai sensi
dell'articolo 102 TFUE, sia rispetto all’abuso di posizione dominante che anche in relazione a pericoli
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fatto limitata a ripetere in questa sede quanto da essa sostenuto nel corso del procedimento
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di compartimentazione dei singoli mercati nazionali e deve dunque confermarsi l’applicabilità della
normativa comunitaria alla fattispecie (v. in particolare punto 255 provv. AGCM).
Pertanto la causa risulta essere stata correttamente instaurata dinanzi a questo Tribunale e sottoposta
alla valutazione di questo giudice in relazione alla competenza tabellare interna al Tribunale di Milano
che assegnava la trattazione anche delle controversie relative ad ipotesi di concorrenza sleale non
interferente all’originaria Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale (oggi
Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A) secondo il rito ordinario e pertanto con
4. Punto centrale delle difese di SEA è che essa avrebbe applicato il corrispettivo determinato da
ENAC con la comunicazione del 2007 nella misura di € 250,00 mq/anno per i corrispettivi dovuti per la
subconcessione degli uffici ai soli handling certificati dalla stessa ENAC e che pertanto essa
correttamente non avrebbe applicato analoghi corrispettivi alle società attrici in quanto prive di
certificazione ENAC, sia perché mai richiesti a tale ente o perché il loro rilascio sarebbe stato rifiutato.
Invero – secondo parte convenuta – le società attrici, che impropriamente si autodefinirebbero quali
handlers doganali mentre invece esse sviluppano attività di doganalisti, non svolgerebbero attività di
assistenza a terra.
Esse infatti – nella loro attività di doganalisti – si occuperebbero di attività non strettamente connesse a
quella volativa ma al più riguardanti le fasi preliminari o successive al volo, funzionali alla sola
spedizione della merce, ed in particolare di pratiche doganali direttamente per conto di colui che ha
richiesto la spedizione e dunque non per conto o in favore del vettore aereo, estraneo alle formalità
doganali per la merce extra UE.
Tali attività attengono dunque alla sfera delle attività commerciali di spedizione della merce e a cicli di
attività diversi da quelli strettamente legati all’assistenza a terra dell’aeromobile.
Se è vero che esistono handler documentali che si occupano anche di tutte le attività inerenti la
documentazione che accompagna la merce, ivi comprese le pratiche doganali, ciò non significherebbe –
secondo parte convenuta – che il soggetto che svolga solo quest’ultima attività sia equiparabile
all’handler.
Tale tesi non appare convincente.
La dedotta necessaria connessione formale tra rilascio delle certificazioni ENAC – riservata alle società
di handling - e la misura del canone previsto per l’occupazione degli uffici operativi non trova alcun
fondamento formale nella normativa e negli atti di causa, né appare nemmeno sostenibile alla luce degli
elementi documentali e di fatto introdotti dalle società attrici.
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decisione affidata a giudice monocratico.
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Se è vero che l’art. 13 D.Lgsvo 18/99 ha attribuito ad ENAC il compito di verificare la presenza degli
specifici requisiti di idoneità dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, tuttavia tale disposizione
deve ritenersi in sé ininfluente quanto alla misura dei corrispettivi dovuti per l’occupazione di uffici per
l’assistenza alle merci.
Già il menzionato provvedimento A377 dell’AGCM – richiamando l’orientamento in tal senso seguito
da ENAC – aveva infatti precisato che l’ambito di applicazione dei corrispettivi regolati per la subconcessione di spazi operativi era determinato secondo il criterio di strumentalità all’attività di volo che
autorità garante aveva ritenuto che i corrispettivi orientati ai costi dovevano applicarsi non solo agli
handler ma anche alle compagnie aeree per la sub-concessione di presidi di carattere operativo, nei
limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività volative, del tutto equiparati a quelli in
uso esclusivo agli handler (v. punto 248 provv. AGCM).
Peraltro lo stesso provvedimento dava atto che SEA si era adeguata alle indicazioni ENAC con
efficacia dal 1.7.2008, applicandole senza alcun riferimento alla ricezione o meno delle certificazioni
ENAC da parte degli handler.
In riferimento all’attività svolta dalle società attrici – che la stessa SEA riconosce essere (quantomeno)
quella di doganalisti – deve rilevarsi che l’allegato A al D.Lgsvo 18/99 nel descrivere specificamente la
natura dei servizi di assistenza a terra sottoposti al regime previsto da tale normativa contemplava
espressamente tra quelli pertinenti all’assistenza merci proprio “le formalità doganali” connesse alle
merci esportate, importate o in transito, oltre al trattamento di tutti i relativi documenti.
Nello stesso provvedimento A377 l’AGCM ha rilevato che, a differenza delle infrastrutture
centralizzate aeroportuali per le quali la domanda da parte di handler e vettori si rivolge all’insieme dei
servizi nel suo complesso, la domanda di accesso ai beni di uso (comune o) esclusivo può riguardare
solo alcuni di essi ed in misura differenziata, in relazione alle diverse esigenze degli operatori e alle
loro scelte organizzative. Ciò, in particolare, era rilevabile per determinate tipologie dei beni in
questione, per i quali la domanda deriva da handler, vettori o altri operatori che se ne servono per lo
svolgimento di specifiche attività, nell’ambito dei c.d. servizi aviation, quali i servizi di assistenza a
terra definiti dall’allegato A del Decreto Legislativo n. 18/99 (v. punto 64 provv. A377).
In effetti aveva già in precedenza rilevato l’Autorità garante che una domanda per i medesimi spazi ad
uso esclusivo frazionato proveniva anche dagli spedizionieri, ma che nella misura in cui tali operatori
svolgevano un’attività diversa e complementare rispetto a quella svolta dagli handler cargo e dai vettori
– attività che può essere svolta anche al di fuori del sedime aeroportuale - era possibile individuare un
mercato della messa a disposizione di beni ad uso comune ed esclusivo circoscritto alla domanda di tali
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impone l’adeguamento del corrispettivo stesso al criterio di orientamento ai costi, tanto che la stessa
due categorie di operatori, per i quali tali beni,
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in quanto strettamente indispensabili all’offerta di
servizi di handling, non sono sostituibili con beni dislocati in altre aree.
In tale contesto la stessa Autorità nel differenziare l’attività degli spedizionieri da quella degli handler
cargo menzionava espressamente quest’ultima come inclusiva sia degli handler documentali che dei
c.d. doganalisti (v. punti 44 e 74 provv. A377).
La stretta inerenza dell’attività dei doganalisti con quella di assistenza a terra svolta nell’ambito dei
servizi aviation risulta dunque desumibile in primo luogo dalla lettera delle disposizioni normative
complesso delle operazioni relative alle spedizioni via aerea di merci.
Invero la necessità anche per tale parte di attività di assistenza della presenza degli operatori abilitati
alla rappresentanza in dogana nelle immediate prossimità delle aree di trattamento merci e doganali
appare di fatto desumibile – oltre che in base a criteri di mera logica, laddove tale tipologia di
assistenza documentale si connette e si inserisce nell’attività di più soggetti ed uffici diversi nell’ambito
dello scalo di destinazione o di partenza in tempi necessariamente ristretti – anche dallo studio
predisposto dal Politecnico di Milano in relazione all’attività di cargo handling presso l’aeroporto di
Malpensa (doc. 23 fasc. attr.), che analizza sia pure secondo uno schema astratto e generale tutte le
varie fasi del processo che lega i vari protagonisti dell’assistenza a terra delle merci evidenziando in
particolare le interrelazioni tra i vari soggetti e le varie attività nonchè la necessità ed importanza di una
loro localizzazione in un’unica area ai fini della piena operatività e celerità delle operazioni, anche per
ciò che attiene alla parte documentale di tale attività.
Deve dunque di fatto ritenersi irrilevante ai fini dell’applicazione per la sub-concessione di spazi
operativi di corrispettivi adeguati e commisurati al criterio di orientamento ai costi la circostanza che
ENAC abbia o meno rilasciato certificazione in favore del soggetto utilizzatore di detti spazi. Invero
per ciò che attiene all’attività dei doganalisti (o spedizionieri doganali) deve rilevarsi che essi
appartengono ad una specifica categoria professionale che esercita la rappresentanza diretta prevista
dall’articolo 5 del codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913 del 1992 e relativo regolamento
d’attuazione n. 2454 del 1993) e risultano iscritti al relativo albo professionale, sicchè per ciò solo – e
non in forza di autorizzazione ENAC – sono abilitati a svolgere la loro attività nelle materie e per gli
adempimenti connessi con gli scambi internazionali nelle relazioni con gli uffici doganali.
5. Quanto all’effettiva appartenenza di ciascuna delle parti attrici alla categoria degli spedizionieri
doganali/doganalisti deve rilevarsi che la stessa convenuta SEA – come si è già detto - ha riconosciuto
che esse svolgono l’attività di doganalisti, svolgendo le sue difese sulla tesi (innanzi confutata) che tale
attività non rientrasse di per se stessa nel campo di applicazione del D.Lgsvo 18/99.
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vigenti (all. A D. Lgsvo n. 18/99) e appare anche in fatto strettamente collegata con lo svolgimento del
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Ciò sarebbe sufficiente al fine di poter ritenere pacifica in causa la qualità di spedizionieri doganali
svolta dalle società attrici.
Peraltro in ordine all’effettiva natura dell’attività delle società attrici è stata comunque svolta
un’istruttoria testimoniale che ha consentito di confermare che ciascuna di esse svolge attività di
handling doganale.
Quanto alle merci in arrivo, detta attività è comprensiva del ritiro documenti delle spedizioni arrivate
presso gli uffici dei vettori aerei o dei loro rappresentanti e pagamento di tutte le spese e tasse di
presa in carico della stessa ai fini doganali, inizio delle procedure di sdoganamento, ricezione delle
istruzioni del destinatario della merce per il ritiro o la consegna, riscontro dell’integrità della merce,
contatti con la Guardia di Finanza per il “riscontro” all’atto dell’uscita della merce dagli spazi doganali,
eventuale procedura in caso di riscontro di irregolarità, pagamento spese magazzinaggio, assistenza in
caso di richiesta di visita da parte dell’autorità doganale o di controlli da parte di altri enti aeroportuali.
Quanto alle merci in partenza, essa si articola nella ricezione della documentazione necessaria per
l’espletamento delle formalità doganali per l’esportazione, da eseguirsi mediante consegna della stessa
all’autorità doganale, quindi, ricevuto il benestare, la documentazione deve essere consegnata al vettore
o al suo rappresentante; essa comprende anche in questo caso l’attività di assistenza in caso di richiesta
di visita o di controlli nonché la ricezione del visto uscire da parte dell’autorità doganale che perfeziona
l’esportazione.
I testi escussi per le società attrici hanno confermato lo svolgimento effettivo di tali attività (teste
Zanzottera per Alicargo e CAD Alicargo; teste Di Bello per Bernasconi e Associati; teste Moltedo per
CAD Leo Antelli; teste Pallaro per De Lorenzis; teste Gaggini per Fa-Bo; teste Vavassori per Sigma
Trans; teste Palmese per Air Sped; teste Di Tullio per Carioni; teste Cordera per Se.Bi.; teste Regalia
per Lotus).
Deve poi darsi atto che il rapporto processuale tra la società attrice C.E.A.D. – CENTRO EUROPEO
ASSISTENZA DOGANALE s.r.l. e la convenuta SEA s.p.a. deve essere dichiarato estinto in virtù
della reciproca rinuncia ed accettazione alle domande reciprocamente svolte tra dette parti, così come
dichiarato dai rappresentanti di dette parti intervenuti all’udienza del 26.3.2014.
6. Sulla base di quanto finora argomentato ed accertato deve dunque pronunciarsi la fondatezza delle
domande svolte da tutte le parti attrici (esclusa C.E.A.D. – CENTRO EUROPEO ASSISTENZA
DOGANALE s.r.l. per effetto della rinuncia agli atti) sia sul piano extracontrattuale che più
propriamente contrattuale nei limiti di seguito indicati.
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sbarco, verifica presso gli handlers fisici (magazzini) della merce giunta e delle sue condizioni e della
In primo luogo deve invero confermarsi la
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responsabilità di SEA così come accertata nel
provvedimento A377 dell’AGCM in relazione all’abuso di posizione dominante posta in essere dalla
convenuta in violazione dell’art. 102 TFUE, sia sotto il profilo dell’applicazione di corrispettivi non
equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di beni ad uso esclusivo per lo
svolgimento delle attività di handling documentale comprensivo delle operazioni connesse alle
formalità doganali cargo sia per la violazione del divieto di applicare condizioni dissimili tra i vari
contraenti per prestazioni equivalenti (in relazione alla predisposizione e applicazione solo a
in questa sede illecito ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.
7. Inoltre il medesimo comportamento di SEA comporta inadempimento alle obbligazioni contrattuali
connesse ai contratti di sub-concessione stipulati con le società attrici.
Il sistema formato dalle disposizioni della direttiva 96/67/CE, dal D. L.gsvo 18/99 nonché dalle
delibere CIPE 86/00 e 38/07 che hanno contribuito a determinare il quadro dei corrispettivi
regolamentati quanto all’accesso alle infrastrutture aeroportuali sulla base del criterio di orientamento
ai costi, in concreto determinati da ENAC con la circolare 2.10.2007 per gli spazi ad uso ufficio nella
misura di € 250,00 mq/anno integra di fatto un quadro complessivo atto a introdurre prescrizioni
specifiche, che non sembrano lasciare al destinatario margini di scelta e che possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei singoli rapporti di sub-concessione individuali.
Invero la determinazione da parte di ENAC del canone per l’uso degli spazi in questione nella misura
di € 250,00 mq/anno costituisce l’esplicazione del potere di vigilanza assegnato a detto ente dall’art.
10, comma 1, n. 3 D. Lgsvo 18/99, che concerne espressamente i corrispettivi per l'utilizzo delle
strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo perché essi siano pertinenti ai
costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto. Pertanto gli atti amministrativi relativi all’esercizio
di tale funzione di vigilanza, in quanto emanati in forza del predetto D.Lgsvo 18/99, da questo
direttamente traggono un carattere di imperatività.
Se per un verso precedenti pronunce di questo Tribunale non sembrano di fatto contraddire tale
valutazione – tenuto conto che la sentenza n. 1049/11 prodotta dalla convenuta in allegato alla
comparsa conclusionale (e dunque oltre ogni limite di producibilità di documenti) comunque non
teneva conto dei provvedimenti emessi dall’ENAC nel 2007 e nel 2008 – la natura cogente di tali
determinazioni tariffarie per il soggetto sottoposto a stretta ed articolata regolamentazione della sua
condotta in considerazione della natura monopolistica della sua attività sembra derivabile in via
sistematica dalla necessità del puntuale rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per la determinazione dei
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determinati soggetti di tariffe diverse per sub-concessione di locali per attività di handling), integrante
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vari livelli tariffari, la cui corretta applicazione e verifica appare imposta anche a livello comunitario
(v. Corte Giustizia CE, sent. 5.7.2007 in causa C-181/06).
L’intervento di ENAC con il provvedimento del 2007 (e del 2008) si inseriva proprio nell’ambito di
tale attività di vigilanza, fondandosi sull’“esigenza di interventi sui livelli tariffari di alcuni prodotti,
ricadenti sotto la disciplina del decreto legislativo 18/99, coerenti con l’impianto tariffario già
delineato nella stessa bozza di contratto di programma elaborata dall’Ente d’intesa con la società
SEA” (v. doc. 1 fasc. attr.).
contratto di programma” i correttivi ivi menzionati quanto ai corrispettivi aeroportuali applicati sulla
base delle tariffari allora vigenti.
Tale determinazione di corrispettivi, tutt’altro che emanata in via provvisoria, ha integrato una
regolamentazione transitoria che è stata sostituita dalle diverse determinazioni contente nel Contratto di
programma SEA-ENAC approvato con DPCM del 30.4.2012, ma solo per i corrispettivi esigibili a
partire dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto stesso con conseguente consolidamento di tale determinazione transitoria per i
corrispettivi dovuti per precedenti annualità.
Ma anche qualora non dovesse ritenersi formalmente applicabile alla fattispecie il disposto dell’art.
1339 c.c., non sembra comunque contestabile che l’accertata violazione da parte di SEA nella
determinazione delle tariffe per l’uso dei beni in questione del criterio della pertinenza ai costi di
gestione e sviluppo dell’aeroporto – oltre alla violazione dell’obbligo di non discriminazione
nell’applicazione uniforme di detti corrispettivi, anch’essa accertata dall’AGCM nel menzionato
provvedimento A377 – integri una violazione dei doveri di correttezza previsti dall’art. 1175 c.c. che
determina in capo a SEA l’insorgenza di un obbligo risarcitorio, laddove – come nel caso di specie –
essa non abbia dato alcun elemento che possa confermare che i canoni da essa applicati avessero quale
effettiva base di riferimento una corretta valutazione dei costi pertinenti.
Né può sostenersi che l’applicazione della misura del canone stabilita dall’ENAC con la circolare
2.10.2007 per i periodi anteriori darebbe luogo ad una pretesa retroattività di tali canoni, posto che la
lettura integrata del provvedimento sanzionatorio A377 dell’AGCOM insieme alle prescrizioni di detta
circolare ENAC consente di rilevare che SEA ha indebitamente applicato tariffe significativamente
maggiorate per tutto il periodo 2002/08 (v. punto 262 provv. AGCM) in violazione degli obblighi di
legge su di essa incombenti di mantenere il livello di detti canoni alle condizioni stabilite dalla legge
nonché dei generali doveri di correttezza su di essa incombenti ai sensi dell’art. 1175 c.c.
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In tale contesto l’ente ha ritenuto necessario che SEA attuasse “in via transitoria e fino ad efficacia del
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La misura di € 250,00 mq/anno – accertata come congrua da ENAC nel 2007 sulla base delle analisi
svolte sulla gestione degli anni precedenti e confermata nel 2008 dallo stesso ente – appare pertanto
quale attendibile parametro per la commisurazione del canone congruo anche per le annualità anteriori
al 2007 pertinenti alle domande svolte dalle attrici nella presente causa.
8. Quanto alle eccezioni di parziale prescrizione svolte dalla convenuta SEA deve rilevarsi che esse
possono ritenersi obbiettivamente fondate in solo riferimento all’illecito extracontrattuale connesso
all’abuso di posizione dominante.
il quale in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno lungolatente, l'azione risarcitoria si
prescrive, in base al combinato disposto degli art. 2935 e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi
assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata
conoscenza del danno e della sua ingiustizia, mentre resta a carico di chi eccepisce la prescrizione
l'onere di provarne la decorrenza (così Cass. 2305/07).
Premessa l’autonomia dell’azione civile rispetto alle determinazioni dell’autorità garante in sede
sanzionatoria ed esclusa sulla base dell’attuale sistema normativo qualsiasi ipotesi di pregiudiziale
amministrativa, la richiamata giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'esordio della prescrizione
non può essere collegato ne' al momento in cui l'accertamento dell'esistenza di illeciti
anticoncorrenziali ha assunto la sua definitività in sede giudiziaria amministrativa, ne' nel momento in
cui, secondo la stessa prospettazione dell'assicurato, fu cagionato il danno, consistito - nella fattispecie
all’attenzione della Corte in tale occasione -nel pagamento di un ingiusto aumento del premio.
Va invece dato rilievo al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto completa conoscenza del
danno e della sua ingiustizia (con il corredo di tutte le circostanze e modalità del fatto), e cioè nel
momento in cui si deve ritenere che egli è stato adeguatamente e ragionevolmente informato circa
l’illiceità del fatto che ha cagionato il danno (ad esempio un’intesa vietata tra imprese, o un
comportamento di abuso di posizione dominante).
Poiché però tali fatti possono essere frutto – come le intese – di accordi riservati non facilmente
conoscibili, il consumatore, situato nell'ultimo anello del mercato, ne rimane esposto in maniera ignara,
finché attraverso proprie indagini e/o idonea pubblicizzazione di stampa e mezzi di comunicazione non
ne venga reso edotto, mentre non è indispensabile che la conoscenza della quale si tratta derivi dalla
pubblicizzazione delle indagini dell'Autorità Garante o del provvedimento di questa che abbia accertato
la condotta illecita posto che – come si è detto – l’illecito concorrenziale antitrust può essere
autonomamente accertato dal giudice ordinario anche in assenza di un corrispondente provvedimento
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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E’ noto che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito in tema di giudizi antitrust il principio secondo
Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014
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Sicchè va valutato caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio
del soggetto danneggiato, in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione
quanto alla sussistenza dell’illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza.
Nel caso di specie non appare sostenibile dunque la tesi delle parti attrici secondo le quali la decorrenza
del termine iniziale di prescrizione dell’illecito antitrust decorrerebbe dalla data di emissione del
provvedimento sanzionatorio da parte dell’AGCM (gennaio 2009) o dalla data in cui ENAC ha
provveduto alla determinazione della tariffa transitoria (2007).
Trans International, Bernasconi & Associati, FA.BO. Italservices, SEBI, Air Sped, Alicargo, Lotus,
Carioni) avevano sottoscritto insieme a numerose altre imprese del medesimo settore una richiesta di
incontro rivolta a SEA proprio al fine di affrontare la questione dell’eccessività dei canoni per le subconcessione degli spazi operativi all’interno dell’aeroporto di Malpensa, questione dunque a tale epoca
già ben nota oltre che i soggetti che avevano sottoscritto tale documento anche a tutti gli operatori dello
specifico settore (v. doc. 59 fasc. attr.).
Quantomeno a tale data dunque deve essere fatto riferimento per determinare in concreto il momento
iniziale della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., con la conseguenza che deve ritenersi
parzialmente prescritta l’azione per illecito antitrust per i periodi anteriori ai cinque anni dalla data di
instaurazione della presente causa.
Tuttavia tale accertamento non coinvolge evidentemente l’azione contrattuale avente termine decennale
di prescrizione che consente di escludere che su tale piano si sia effettivamente consolidata alcuna sia
pure parziale prescrizione in ordine ai periodi contrattuali dedotti in causa.
9. Così determinato in via generale il diritto al risarcimento del danno in favore delle società attrici –
che le stesse hanno individuato nella restituzione delle somme indebitamente corrisposte in eccesso
rispetto al canone ritenuto invece congruo e pertinente - deve essere respinta in via preliminare
l’eccezione di parte convenuta che ha dedotto l’inammissibilità dell’estensione del periodo rispetto al
quale gli illeciti dovrebbero essere ritenuti verificati eseguita dalle attrici in sede di prima memoria ex
art. 183, comma VI, c.p.c.
In effetti in tale memoria le attrici hanno aggiunto alle somme già indicate (non nelle conclusioni, ma)
nel testo dell’atto di citazione (v. pagg. 6 e 7 atto citazione) anche le somme richieste in restituzione per
gli ulteriori periodi intercorsi tra la notifica di detto atto e la scadenza del termine per il deposito di
detta memoria.
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Invero la documentazione in atti dimostra invece che in data 20.12.2004 alcune società attrici (Signa
Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014
RG n. 56317/2011
Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014
A tale proposito ritiene il giudicante che le parti attrici si siano correttamente avvalse della possibilità
di provvedere alla precisazione o modificazione delle loro domande entro il termine specificamente
previsto dall’art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c.
Se, invero, nelle conclusioni svolte in atto di citazione le attrici si erano riferite alle “somme come
quantificate in atti” e si erano nel contempo riservate “di precisare e aggiornare dette somme in corso
di causa”, l’aggiornamento in termini puramente quantitativi del petitum non appare sufficiente a
determinare una pretesa novità della domanda che ne pregiudicherebbe l’ammissibilità.
sono quelle puramente quantitative, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non
introducano nuovi temi di indagine (così Cass. 9522/07; Cass. 7546/02; Cass. 6638/00).
Ciò posto, deve darsi atto che – al di là dell’eccezione appena considerata e respinta – la convenuta
SEA non ha sostanzialmente contestato i conteggi eseguiti dalle attrici AIR SPED s.r.l., ALICARGO
s.r.l., BERNASCONI & ASSOCIATI s.r.l., CARIONI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI s.r.l.,
LOTUS s.r.l. AVIATION BROKERS (per l’aeroporto di Malpensa), FA-BO ITALSERVICES s.r.l.,
SEBI s.r.l. e SIGMA TRANS INTERNATIONAL s.r.l., tenuto altresì conto che il teste di parte SEA
Valenza ha confermato la correttezza di detti importi.
Ha invece specificamente contestato gli analoghi conteggi eseguiti dalle attrici per ciò che attiene alle
posizioni di CAD ALICARGO s.r.l., CAD LEO ANTELLI s.r.l., LOTUS s.r.l. AVIATION BROKERS
(per l’aeroporto di Linate) e DE LORENZIS s.a.s., proponendo le cifre che risulterebbero invece
corrette secondo i propri calcoli (v. teste Valenza).
Le lievi differenze tra le somme così individuate e quelle richieste dalle società attrici interessate –
unitamente al fatto che le parti attrici non hanno sostanzialmente replicato ai conteggi di controparte –
inducono il giudicante ad evitare di dare corso ad una CTU contabile il cui costo risulterebbe nel
complesso troppo oneroso rispetto ai valori effettivamente in gioco, così attestandosi il risarcimento
richiesto per tali società nella misura indicata dalla società convenuta.
In base a detti principi devono essere quindi liquidate a titolo di risarcimento del danno le seguenti
somme:
- Air Sped: euro 66.774,70, dal 19/12/2001 al 31/12/2011;
- Alicargo: euro 140.164,24, dal 19/1/2001 al 31/12/2011;
- Bernasconi: euro 67.963,81, dal 19/1/2001 al 31/12/2011;
- CAD Alicargo: euro 36.185,00, dal 1/8/2007 al 31/12/2011;
- CAD Antelli: euro 113.440,00, dal 29/4/2004 al 28/2/2012;
- Carioni: euro 112.323,35, dal 19/1/2001 al 31/12/2011;
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Invero appare principio consolidato quello secondo il quale le uniche variazioni del petitum ammesse
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RG n. 56317/2011
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- Lotus: euro 132.530,16, per gli uffici di Malpensa dal 26/1/2001 al 26/1/2010;
- Lotus: euro 25.252,00, per gli uffici di Linate dal 26/1/2001 al 16/6/2009;
- De Lorenzis: euro 72.189,00, dal 7/2/2002 al 31/12/2011;
- Fa/Bo: euro 179.767,19, dal 19/1/2001 al 31/12/2011;
- SEBI: euro 214.586,30, dal 19/1/2001 al 31/12/2011;
- Sigma Trans: euro 38.900,12, per il periodo dal 26/5/2006 al 31/12/2011 ed euro 23.542,69 per il
periodo dal 12/6/2002 al 31/12/2006.
all’effettivo saldo.
10. La convenuta SEA aveva svolto in via riconvenzionale domande di condanna delle società attrici
De Lorenzis s.a.s., Carioni s.r.l., CAD Leo Antelli s.r.l., Air Sped s.r.l., Alicargo s.r.l., CAD Alicargo
s.r.l., Sigma Trans s.r.l., SEBI s.r.l., Fa.Bo s.r.l. al pagamento di corrispettivi dovuti sia per la
concessione di spazi ad uso ufficio che per altri servizi (telefonici, di parcheggio, di riscaldamento e
condizionamento ecc.).
In corso di causa detti pagamenti sono stati eseguiti e parte convenuta ha ridotto le proprie domande di
condanna al pagamento da parte delle predette società degli interessi al tasso convenzionalmente
stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% dalla scadenza delle
singole fatture alla data dell’eseguito saldo.
Ha conservato peraltro la domanda di condanna di pagamento svolta nei confronti di Air Sped s.r.l. per
l'importo di Euro 328,10 in relazione alla fattura n. 63004097/2007, rimasta impagata.
Per ciò che attiene alle domande di condanna al pagamento degli interessi, ritiene il giudicante che esse
debbano essere accolte.
Le contestazioni svolte dalle attrici interessate non hanno mai interessato la debenza di dette somme –
da esse poi effettivamente pagate entro la primavera del 2012 – ma problemi relativi alle modalità di
pagamento delle stesse, profili che (al di là della loro effettiva prova) non sembrano idonei a
contrastare la sussistenza dei presupposti di legge per il decorso degli interessi di mora previsti dal
D.Lgsvo 231/02.
Quanto all’unica fattura che SEA deduce come ancora non pagata da Air Sped s.r.l., deve rilevarsi che
rispetto ad essa al di là della materiale produzione in giudizio del documento costituito dalla fattura
stessa – ed in presenza di contestazioni da parte di Air Sped s.r.l. quanto alla debenza di dette somme –
non sono stati proposti mezzi di prova o altre risultanze atte a confermare la sussistenza effettiva di tale
credito. Tale specifica domanda non può dunque essere accolta.
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A tali somme devono essere altresì aggiunti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino
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11. La del tutto prevalente soccombenza della società convenuta rispetto alle domande svolte dalle
attrici – tenuto conto del minimo valore delle domande riconvenzionali accolte – comporta la condanna
della stessa al rimborso delle spese di lite in favore delle attrici, liquidate come specificato in
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) dichiarata l’estinzione del rapporto processuale tra la società attrice C.E.A.D. – CENTRO
per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. per effetto delle reciproche rinunzie agli atti del giudizio, in
parziale accoglimento delle domande avanzate da AIR SPED s.r.l., ALICARGO s.r.l., BERNASCONI
& ASSOCIATI s.r.l., CAD ALICARGO s.r.l., CAD LEO ANTELLI s.r.l., CARIONI SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI s.r.l., LOTUS s.r.l. AVIATION BROKERS, DE LORENZIS s.a.s., FA-BO
ITALSERVICES s.r.l., SEBI s.r.l., SIGMA TRANS INTERNATIONAL s.r.l. nei confronti di Società
per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. con atto di citazione notificato in data 18.8.2011, respinta
l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte convenuta, accertato che parte convenuta ha
applicato alle società attrici canoni di sub-concessione di spazi operativi (uffici) all’interno
dell’aeroporto di Malpensa e/o di Linate in misura eccedente rispetto ai criteri stabiliti dall’art. 16,
comma 3, direttiva 96/67/CE e della relativa normativa di attuazione interna così dando luogo sia ad
illecito concorrenziale per violazione dell’art. 102 TFUE che ad inadempimento contrattuale nei
confronti delle società attrici, condanna la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.
alla restituzione delle somme eccedenti il canone di € 250,00 mq/anno stabilito da ENAC per
l’Aeroporto di Malpensa ed in € 256,00 mq/anno per l’Aeroporto di Linate con provvedimento
2.10.2007 nella misura di seguito determinata:
- per Air Sped s.r.l.: euro 66.774,70;
- per Alicargo s.r.l.: euro 140.164,24;
- per Bernasconi & Associati s.r.l.: euro 67.963,81;
- per CAD Alicargo s.r.l.: euro 36.185,00;
- per CAD Leo Antelli s.r.l.: euro 113.440,00;
- per Carioni Spedizioni Internazionali s.r.l.: euro 112.323,35;
- per Lotus s.r.l. Aviation Brokers: euro 132.530,16 per gli uffici di Malpensa ed euro 25.252,00 per gli
uffici di Linate;
- per De Lorenzis s.a.s.: euro 72.189,00;
- per FA-BO Italservices s.r.l.: euro 179.767,19;
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EUROPEO ASSISTENZA DOGANALE s.r.l. e la convenuta – attrice in via riconvenzionale - Società
- per SEBI s.r.l.: euro 214.586,30;
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RG n. 56317/2011
Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014
- per Sigma Trans International s.r.l.: euro 38.900,12 per il periodo dal 26/5/2006 al 31/12/2011 ed euro
23.542,69 per il periodo dal 12/6/2002 al 31/12/2006;
con interessi legali dalla domanda giudiziale fino all’effettivo saldo;
2) in parziale accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta Società per
azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., condanna altresì le società AIR SPED s.r.l., ALICARGO s.r.l.,
CAD ALICARGO s.r.l., CAD LEO ANTELLI s.r.l., CARIONI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL s.r.l. ciascuna di esse al pagamento degli interessi al tasso convenzionalmente
stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% dalla scadenza delle fatture
rispettivamente menzionate per ciascuna delle predette società nelle pagg. 26 a 32 della comparsa di
costituzione di SEA s.p.a. fino alla data del saldo di ciascuna di esse;
3) respinge la domanda riconvenzionale svolta da Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. nei
confronti di AIR SPED s.r.l. relativa alla condanna al pagamento della fattura n. 63004097/2007;
4) condanna infine la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. al rimborso delle
spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate nella misura di € 30.000,00 (di cui € 2.000,00
per spese ed € 28.000,00 per compensi) oltre rimborso spese ex art. 2, comma 2 DM 55/14 ed oneri di
legge.
Milano, 1 dicembre 2014
il Giudice
Dott. Claudio Marangoni
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