Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Claudio Marangoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 56317 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2011 vertente TRA AIR SPED s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; ALICARGO s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; BERNASCONI & ASSOCIATI s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; CAD ALICARGO s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; CAD LEO ANTELLI s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; CARIONI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; LOTUS s.r.l. AVIATION BROKERS, in persona del legale rappr.te pro tempore; DE LORENZIS s.a.s., in persona del legale rappr.te pro tempore; FA-BO ITALSERVICES s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; SEBI s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; SIGMA TRANS INTERNATIONAL s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; C.E.A.D. – CENTRO EUROPEO ASSISTENZA DOGANALE s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.te in Milano, Corso di Porta Nuova 2, presso lo studio dei procuratori avv.ti Massimo GIORDANO e Caterina MELE che le rappresentano e difendono; - attrici pagina http://bit.ly/1CFuA8X 1 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a IL TRIBUNALE DI MILANO Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 E Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, Via San Vittore 40, presso lo studio del procuratore avv. Alberto FUMAGALLI che la rappresenta e difende; - convenuta – OGGETTO: inadempimento contrattuale e abuso di posizione dominante. CONCLUSIONI concludevano: per le attrici: “1) respingere l'eccezione di incompetenza funzionale ex art. 33 l. 287/1990; 2) respingere l'eccezione di prescrizione; 3) respingere le domande riconvenzionali di SEA proposte nei confronti di De Lorenzis, Carioni, CAD Leo Antelli, Air Sped, Sigma Trans, Fa.Bo Italservices, Alicargo, per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare la legittima occupazione dell’ufficio; 4) accertare e dichiarare il diritto delle Società attrici ad avere applicata da SEA la tariffa di euro 250/mq/anno per la subconcessione di uffici; 5) accertare e dichiarare che SEA ha applicato alle Società attrici una tariffa per la subconcessione di spazi uso ufficio in violazione degli obblighi ad essa imposti dall'art. 16 comma 3 della direttiva 96/67/CE e dal d.lgs. 18/1999 di recepimento della direttiva; 6) accertare e dichiarare che SEA ha applicato alle Società attrici una tariffa per la subconcessione di spazi uso ufficio abusiva e discriminatoria in violazione degli artt. 2597 c.c., 82 del Trattato UE, ora art. 102 del TFUE, 9 della l. 192/1998; 7) accertare la nullità della tariffa della SEA unilateralmente imposta alle Società attrici per la subconcessione di uffici in violazione della direttiva 96/67/CE, del d.lgs. 18/1999, dell'art. 2597 c.c., dell'art. 82 del Trattato UE, ora art.102 TFUE e dell'art. 9 della l. 192/1998; 8) accertare la violazione da parte di SEA degli obblighi derivanti dalla integrazione, ai sensi dell'art. 1339 e 1374 c.c., del contratto in essere tra essa e ciascuna Società attrice per la messa a disposizione di uffici operativi in ambito aeroportuale, nonché di quelli di correttezza e buona fede sulla medesima incombenti ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. in combinato disposto con l'art. 1374 c.c.; 9) condannare la SEA, in conseguenza delle accertate violazioni, a restituire a ciascuna Società attrice, a titolo di indebito oggettivo e/o di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale, ed, in estremo subordine, di ingiustificato arricchimento, le somme come quantificate come segue e per i pagina http://bit.ly/1CFuA8X 2 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a All’udienza di precisazione delle conclusioni del 26.3.5.2014 i procuratori delle parti così motivi esposto in narrativa, quale differenza Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 tra la tariffa di euro 250 mq/anno e il maggior corrispettivo fatturato da SEA, maggiorate degli interessi legali come per legge: - Air Sped: euro 66.774,70, dal 19/12/2001 al 31/12/2011; - Alicargo: euro 140.164,24, dal 19/1/2001 al 31/12/2011; - Bernasconi: euro 67.963,81, dal 19/1/2001 al 31/12/2011; - CAD Alicargo: euro 38.386,96, dal 1/8/2007 al 31/12/2011; - CAD Antelli: euro 126.239,58, dal 29/4/2004 al 28/2/2012; - Lotus: euro 132.530,16, per gli uffici di Malpensa dal 26/1/2001 al 26/1/2010; - Lotus: euro 26.332,61, per gli uffici di Linate dal 26/1/2001 al 16/6/2009; - De Lorenzis: euro 76.729,46, dal 7/2/2002 al 31/12/2011; - Fa/Bo: euro 179.767,19, dal 19/1/2001 al 31/12/2011; - SEBI: euro 214.586,30, dal 19/1/2001 al 31/12/2011; - Sigma Trans: euro 38.900,12, per il periodo dal 26/5/2006 al 31/12/2011 ed euro 23.542,69 per il periodo dal 12/6/2002 al 31/12/2006; 9) in subordine condannare SEA a restituire per le stesse causali di cui sopra, la minor somma ritenuta di giustizia maggiorata degli interessi, come per legge; con vittoria di spese competenze ed onorari". Per la convenuta: “in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inapplicabilità al presente giudizio dell'art. 82 del Trattato UE, ora art. 102 TFUE; - per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990 l'incompetenza funzionale dell'adito tribunale a conoscere e decidere la domanda volta alla declaratoria di nullità del corrispettivo applicato da SEA a Air Sped s.r.l., Alicargo s.r.l., Bernasconi & Associati s.r.l., CAD Alicargo s.r.l., CAD Leo Antelli s.r.l., Carioni Spedizioni Internazionali s.r.l., Lotus s.r.l. Aviation Brokers, De Lorenzis s.a.s., Fa-Bo Italservices s.r.l., SEBI s.r.l., Sigma Trans International s.r.l., per la concessione in uso di spazi ad uso ufficio e la conseguente domanda di restituzione delle somme a titolo di indebito oggettivo nonché la domanda di risarcimento danni fondate sull'affermato abuso di posizione dominante ex art.82 Trattato UE. In via principale e nel merito: - in ogni caso, rigettare tutte domande proposte nei confronti di SEA in quanto nulle, infondate in fatto e diritto e comunque prescritte per tutti i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale: pagina http://bit.ly/1CFuA8X 3 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Carioni: euro 112.323,35, dal 19/1/2001 al 31/12/2011; Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 - dato atto dell’intervenuto pagamento in data 10.5.2012 da parte di De Lorenzis s.a.s. dell’importo di Euro 38.716,35 saldo delle fatture nn. 20002247/2011, 20002001/2011, 63001499/2011, 63001502/2011, 63001724/2011, 63002304/2012, 63002878/2012, 28013003/2011, condannare De Lorenzis s.a.s. a corrispondere a SEA gli interessi maturati dalla scadenza delle singole fatture al saldo al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs. 231/02 maggiorato del 3,5%; - dato atto dell'intervenuto pagamento in data 23.5.2012 da parte di Carioni Sped.ni Int.li s.r.l. 20007929/2012, 28011331/2011, 28016791/2011, 63002850/2011, 28000681/2011, condannare Carioni Sped.ni Int.li s.r.l. a corrispondere a SEA gli interessi maturati dalla scadenza delle singole fatture al saldo al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5%; - dato atto dell'intervenuto pagamento in data 26.3.2012 da parte di CAD Leo Antelli s.r.l. dell'importo di Euro 16.468,40 a saldo delle fatture nn. 63000189/2012, 20002123/2012, 63002891/2011 e dell'importo di Euro 977,57 in data 10.10.2012 in relazione alla fattura n. 63003115/2004, condannare CAD Leo Antelli s.r.l. a corrispondere a SEA gli interessi maturati dalla scadenza delle predette fatture al saldo al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5%; - dato atto dell'intervenuto pagamento in data 30.6.2012 da parte di Air Sped s.r.l. dell’importo di Euro 9.365,11 a saldo della fattura n.63002291/2011 nonché dell'importo di Euro 233,11 in data 28.5.2013 a saldo della fattura n. 63003606/2007, condannare Air Sped s.r.l. a corrispondere a SEA gli interessi maturati dalla scadenza delle predette fatture al saldo al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% nonché condannare Air Sped s.r.l. a corrispondere a SEA l'importo di Euro 328,10 in relazione alla fattura n. 63004097/2007 oltre interessi al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% dalla scadenza della predetta fattura al saldo; - dato atto dell'intervenuto pagamento in data 27.3.2012 da parte di SIGMA Trans Irrternational s.r.l. dell’importo di Euro 423,55 a saldo della fattura n. 20001963/2012, condannare SIGMA Trans International s.r.l. a corrispondere a SEA gli interessi maturati dalla scadenza della fattura al saldo al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5%; - dato atto dell'intervenuto pagamento in data 5.4.2012 da parte di Fa-Bo Italservices s.r.l. dell'importo di Euro 1.215,97 a saldo delle fattura nn. 28011190/2011, 63002876/2011, 20001912/2012, condannare Fa-Bo Italservices s.r.l. a corrispondere a SEA gli interessi maturati dalla scadenza delle singole fatture pagina 4 di 21 http://bit.ly/1CFuA8X Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dell'importo di Euro 22.216,96 a saldo delle fatture nn. 63001282/2011, 20002174/2011, Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 al saldo al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5%; - dato atto dell’intervenuto pagamento in data 10.2.2014 da parte di Alicargo s.r.l. dell'importo di Euro 24,48 a saldo della fattura n. 28009841/2011, condannare Alicargo s.r.l. a corrispondere a SEA gli interessi maturati dalla scadenza della predetta fattura al saldo al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5%. In via istruttoria: capitolo 1) per SEA: "Vero che la società Dr. Agostino Calò Ag. Doganale s.r.l. ha rilasciato gli uffici che aveva in uso nell'aeroporto di Malpensa, ove esercitava attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di operazioni doganali, successivamente alla scadenza in data 30.9.2007 del contratto con SEA di subconcessione degli spazi stessi", con il capitolo 2) per SEA "Vero che la società Dr. Agostino Calò Ag. Doganale s.r.l. dopo aver rilasciato gli spazi di cui al precedente capitolo 1) ha continuato e continua ad accedere all'aeroporto di Malpensa in funzione della propria attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di operazioni doganali", con il capitolo 3) per SEA "Vero che la società Barbarini & Foglia s.r.l. ha rilasciato nel 2005 gli uffici che aveva in uso nell'aeroporto di Malpensa ove esercitava attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di operazioni doganali", con il capitolo 4) " Vero che la società Barbarini & Foglia s.r.l. dopo aver rilasciato gli spazi di cui al precedente capitolo 3) e quindi a partire dal 2006 ha continuato e continua ad accedere all'aeroporto di Malpensa in funzione della propria attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di operazioni doganali", con i testi dott. Luciano Bonariva, dott.ssa Cecilia Emiliani e dott. Italo D'Ascoli tutti presso SEA s.p.a., aeroporto di Milano Linate, Segrate (MI). Con vittoria di spese e competenze di causa.” FATTO E DIRITTO 1. Le società attrici hanno affermato di effettuare servizi di assistenza nel settore della spedizione delle merci, con particolare riferimento alle operazioni doganali, e di aver avuto in subconcessione dalla convenuta SEA dall’inizio della loro attività locali ad uso ufficio all’interno degli aeroporti di Malpensa e di Linate (in quest’ultimo le sole attrici Lotus s.r.l. e CEAD s.r.l.) al fine di svolgere le loro attività operative. Hanno esposto che SEA avrebbe imposto loro canoni di subconcessione molto più elevati rispetto a quello determinato dall’ENAC con provvedimento del 4.10.2007 nella misura di € 250,00 mq/anno, già applicato da SEA solo ad alcuni operatori aeroportuali privilegiati, ed hanno quantificato per ciascuna pagina http://bit.ly/1CFuA8X 5 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a -ammettere SEA a prova contraria sui capitoli di prova delle attrici a, c, e, g, i, k, m, o, q, s, u, con il di esse le somme rispettivamente versate in Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 eccesso rispetto a quanto ritenuto invece congruo dall’ENAC tenuto conto dei costi effettivi di SEA e di un ragionevole margine di profitto per la società. Tale condotta avrebbe comportato la diretta violazione dell’art. 16, comma 3 della direttiva 96/67/CE che impone la determinazione del corrispettivo economico per l’accesso ad impianti aeroportuali in base a criteri pertinenti, obbiettivi, trasparenti e non discriminatori e la sua natura cogente consentirebbe l’applicazione del meccanismo correttivo di cui all’art. 1339 c.c. Inoltre la medesima condotta integrerebbe violazione sia dell’art. 2597 c.c. che dell’art. 102 TFUE in medesime infrastrutture. Anche sul piano contrattuale detta condotta costituirebbe violazione rilevante a mente degli artt. 1374 e 1339 c.c., in ragione della necessità di integrazione dei contratti con gli obblighi derivanti dalla direttiva 96/67/Ce, dal D. Lgsvo 18/99 e delle delibere CIPE 86/00 e 38/07 in relazione agli accertamenti posti in essere da ENAC riguardo la corretta determinazione del canone relativo alla disponibilità di spazi ad uso ufficio. Rilevato che SEA riveste la posizione di operatore in posizione dominante - in quanto gestore in via esclusiva degli aeroporti di Linate e di Malpensa, alla quale è affidato il controllo delle relative infrastrutture centralizzate - essa avrebbe dovuto regolare il suo comportamento in maniera tale da non abusare di tale condizione e dunque avrebbe dovuto regolare la misura dei canoni richiesti entro i limiti imposti dalle disposizioni comunitarie ed interne a ciò dedicate, evitando la fissazione di canoni manifestamente gravosi e discriminatori. Inoltre lo stesso comportamento contestato risulterebbe rilevante ai fini della sussistenza di un abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 L. 192/98, con conseguente nullità delle tariffe applicate in eccesso. Accertato dunque il diritto delle società attrici di vedersi applicato il canone di € 250,00 mq/anno per la subconcessione di spazi ad uso ufficio, esse hanno chiesto che venisse altresì dichiarata l’illegittimità del comportamento di SEA sulla base degli illeciti innanzi menzionati e pertanto la nullità della tariffa imposta oltre che la violazione degli obblighi contrattuali di integrazione del contenuto del contratto stesso, con condanna della SEA – sia a titolo di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento – alla restituzione delle somme specificamente indicate per ciascuna delle attrici. Si è costituita nella causa la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in relazione all’art. 33 L. 287/90. Ha contestato l’affermazione delle società attrici quanto alla rilevanza sovranazionale della pagina 6 di 21 http://bit.ly/1CFuA8X Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a ragione dell’ingiustificata discriminazione tra operatori posta in essere da SEA quanto all’uso delle Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 condotta addebitata a SEA che risulterebbe fondata sul mero rilievo della natura internazionale del transito insistente sugli aeroporti di Malpensa e di Linate ed ha invece affermato la competenza funzionale della Corte d’appello a pronunciarsi sulle domande di risarcimento danni fondate su abuso di posizione dominante. Ha ricostruito il quadro normativo ed i provvedimenti emessi nel tempo, fino al provvedimento ENAC del 4.10.2007 – integrato e corretto con successiva comunicazione del 2.7.2008 – affermando che, pur dissenziente sulle conclusioni in esso raggiunte, aveva deciso di applicare a partire dal secondo ottenuto da tale ente la certificazione per lo svolgimento di attività di handling aeroportuale ed in relazione agli spazi aeroportuali operativi “nei limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività volative” e cioè, quanto agli uffici, per una superficie standard di 20 mq, rimanendo le superfici eccedenti assoggettate al corrispettivo fissato sulla base degli accordi allora vigenti. Le società attrici invece non avevano mai trasmesso la certificazione ENAC che attestava lo svolgimento da parte loro di attività di handling aeroportuale e quindi SEA aveva sempre applicato ad esse i corrispettivi stabiliti dai contratti intercorsi con dette parti. Ha comunque contestato l’applicabilità in via retroattiva del corrispettivo regolamentato stabilito dall’ENAC – determinato solo in via provvisoria, in vista della successiva definizione del Contratto di programma – in quanto esso non poteva considerarsi effettivamente parametrato ai costi di gestione e di sviluppo sostenuti da SEA negli anni precedenti per l’aeroporto di Malpensa, mentre contestava che le determinazioni di ENAC potessero integrare i presupposti propri delle fattispecie di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c. né gli altri atti comunitari ed interni che nulla stabilivano quanto alla misura dei corrispettivi da applicarsi da parte di SEA. Ha negato di aver effettivamente praticato il corrispettivo di € 250,00 mq/anno solo ad alcune società prima dell’intervento di ENAC e comunque ha rilevato che ciò non avrebbe comunque comportato alcun carattere discriminatorio, in quanto la normativa di cui al D.Lgs. 18/99 non sarebbe applicabile a tutti i vettori aerei, bensì solo ai prestatori di assistenza a terra (handlers) e ai vettori in autoproduzione, soggetti a obbligo di separazione contabile certificata tra dette attività e le diverse altre esercitate. Né potrebbero essere inclusi nell’ambito di tali fattispecie quei soggetti che, pur operando nella filiera cargo, risultano privi di certificazione ENAC per l’attività handling in quanto svolgenti attività di natura commerciale diversa (spedizionieri). Ha quindi contestato di rivestire una posizione dominante nell’ambito delle strutture aeroportuali in relazione alle attività non aviation – diverse cioè da quelle svolte dai vettori e dagli handlers – in pagina http://bit.ly/1CFuA8X 7 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a semestre 2008 i prezzi unitari determinati da ENAC agli operatori che avevano dimostrato di aver Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 relazione alle quali il corrispettivo per gli spazi ad uso ufficio da essi utilizzati deve essere liberamente determinato nell’ambito di una normale trattativa commerciale. Contestata anche l’ipotesi di abuso di dipendenza economica – affermata solo genericamente dalle attrici e comunque non costituente istituto di carattere generale – ha infine sollevato eccezione di parziale prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito e del risarcimento del danno e concluso per il rigetto delle domande svolte dalle attrici. In via riconvenzionale SEA ha inoltre chiesto la condanna di De Lorenzis s.a.s., Carioni s.r.l., CAD Fa.Bo s.r.l. al pagamento dei corrispettivi dovuti sia per la concessione di spazi ad uso ufficio che per altri servizi (telefonici, di parcheggio, di riscaldamento e condizionamento ecc.) nonché nei confronti di CEAD s.r.l. anche al pagamento della penale contrattuale stabilita per illegittima occupazione degli spazi. 2. In via preliminare – ed anche al fine di valutare in maniera appropriata l’eccezione svolta da parte convenuta SEA quanto alla questione relativa alla sussistenza della competenza funzionale della Corte d’appello ex art. 33 L. 287/09 vigente all’epoca di instaurazione della presente causa – deve rilevarsi che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con provvedimento n. A377 pubblicato in data 8.1.2009 ha accertato, tra l’altro, la sussistenza di un abuso di posizione dominante da parte di SEA contrario all’art. 82 del trattato CE “consistente nella applicazione di corrispettivi non equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di beni ad uso comune ed esclusivo per lo svolgimento delle attività di handling cargo”, essendosi essa così pronunciata in merito alle questioni che risultano oggetto della presente controversia (v. doc. 20 fasc. attr.). E’ nota la posizione della giurisprudenza di legittimità circa l’ambito di efficacia del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nella controversia civile successiva alla sanzione del comportamento dedotto in causa (v. Cass. 3640/09, seguita poi in senso conforme da Cass. 5941/11, Cass. 5942/11, Cass. 7039/12), secondo la quale – in riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante - la delibera assunta dall'AGCM nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (“prova privilegiata”). Va comunque precisato che tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante, pagina 8 di 21 http://bit.ly/1CFuA8X Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Leo Antelli s.r.l., Air Sped s.r.l., Alicargo s.r.l., CAD Alicargo s.r.l., Sigma Trans s.r.l., SEBI s.r.l., alla sussistenza del comportamento accertato e Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 alla sua qualificazione come abuso della posizione dominante, senza dunque estendersi altresì anche all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.). 3. Sulla base delle valutazioni contenute nel provvedimento A377 dell’AGCM – ampiamente e logicamente motivate, assunte all’esito di una complessa istruttoria svolta nel pieno contraddittorio tra le parti interessate e non contraddette dalle argomentazioni svolte dalla convenuta, che pare essersi di sanzionatorio senza aggiungere elementi effettivamente nuovi e rilevanti – può essere confermata la competenza del Tribunale quanto alla decisione della presente controversia per ciò che attiene ai profili di abuso di posizione dominante dedotti dalle attrici in relazione all’art. 102 TFUE. A prescindere dalle modifiche intervenute sull’art. 33 L. 247/90 per effetto del D.Lvo 168/03 come modificato dal D.L. 1/12 conv. nella L. 27/12 – che ha attribuito alle sezioni specializzate per le imprese la competenza funzionale relativa anche all’antitrust di rilievo nazionale per le cause successivamente instaurate – deve rilevarsi che riguardo ai beni ad uso esclusivo facenti parte in generale delle infrastrutture aeroportuali, e cioè quei beni definiti ad uso frazionabile (v. provv. A377 AGCM, punti da 63 a 65) e che attengono all’attività di handling in quanto comprendenti anche uffici indispensabili per l’esercizio di tale attività, il provvedimento dell’autorità garante ne ha definito per un verso la loro intrinseca non sostituibilità con analoghi beni dislocati in altre aree esterne all’aeroporto e, sotto altro profilo, ha riconosciuto che essi – in quanto connessi a tale specifica attività – individuano uno specifico e distinto mercato merceologico mentre la dimensione geografica del mercato di tale prodotto coincide con gli spazi degli aeroporti stessi (punti 65, 66 e 69 provv. AGCM). La rilevanza e qualità dei volumi di traffico internazionale presenti in particolare sull’aeroporto di Malpensa – che, come si è detto, esaurisce in sé la dimensione geografica del mercato rilevante che costituisce tuttavia solo uno degli elementi atti a definire il mercato rilevante – conducono dunque a ritenere che esso, insieme all’aeroporto di Linate, costituisca parte sostanziale del mercato comune mentre d’altro canto i soggetti coinvolti nei comportamenti di SEA comprendono altresì imprese di livello internazionale presenti su più mercati nazionali con possibilità di ripercussioni derivanti da comportamenti abusivi posti in essere in un singolo Stato sull’operatività delle stesse nei diversi aeroporti. Tali pratiche risultano dunque idonee ad incidere sugli scambi commerciali tra i paesi dell’UE ai sensi dell'articolo 102 TFUE, sia rispetto all’abuso di posizione dominante che anche in relazione a pericoli pagina http://bit.ly/1CFuA8X 9 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a fatto limitata a ripetere in questa sede quanto da essa sostenuto nel corso del procedimento Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 di compartimentazione dei singoli mercati nazionali e deve dunque confermarsi l’applicabilità della normativa comunitaria alla fattispecie (v. in particolare punto 255 provv. AGCM). Pertanto la causa risulta essere stata correttamente instaurata dinanzi a questo Tribunale e sottoposta alla valutazione di questo giudice in relazione alla competenza tabellare interna al Tribunale di Milano che assegnava la trattazione anche delle controversie relative ad ipotesi di concorrenza sleale non interferente all’originaria Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale (oggi Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A) secondo il rito ordinario e pertanto con 4. Punto centrale delle difese di SEA è che essa avrebbe applicato il corrispettivo determinato da ENAC con la comunicazione del 2007 nella misura di € 250,00 mq/anno per i corrispettivi dovuti per la subconcessione degli uffici ai soli handling certificati dalla stessa ENAC e che pertanto essa correttamente non avrebbe applicato analoghi corrispettivi alle società attrici in quanto prive di certificazione ENAC, sia perché mai richiesti a tale ente o perché il loro rilascio sarebbe stato rifiutato. Invero – secondo parte convenuta – le società attrici, che impropriamente si autodefinirebbero quali handlers doganali mentre invece esse sviluppano attività di doganalisti, non svolgerebbero attività di assistenza a terra. Esse infatti – nella loro attività di doganalisti – si occuperebbero di attività non strettamente connesse a quella volativa ma al più riguardanti le fasi preliminari o successive al volo, funzionali alla sola spedizione della merce, ed in particolare di pratiche doganali direttamente per conto di colui che ha richiesto la spedizione e dunque non per conto o in favore del vettore aereo, estraneo alle formalità doganali per la merce extra UE. Tali attività attengono dunque alla sfera delle attività commerciali di spedizione della merce e a cicli di attività diversi da quelli strettamente legati all’assistenza a terra dell’aeromobile. Se è vero che esistono handler documentali che si occupano anche di tutte le attività inerenti la documentazione che accompagna la merce, ivi comprese le pratiche doganali, ciò non significherebbe – secondo parte convenuta – che il soggetto che svolga solo quest’ultima attività sia equiparabile all’handler. Tale tesi non appare convincente. La dedotta necessaria connessione formale tra rilascio delle certificazioni ENAC – riservata alle società di handling - e la misura del canone previsto per l’occupazione degli uffici operativi non trova alcun fondamento formale nella normativa e negli atti di causa, né appare nemmeno sostenibile alla luce degli elementi documentali e di fatto introdotti dalle società attrici. pagina http://bit.ly/1CFuA8X 10 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a decisione affidata a giudice monocratico. Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 Se è vero che l’art. 13 D.Lgsvo 18/99 ha attribuito ad ENAC il compito di verificare la presenza degli specifici requisiti di idoneità dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, tuttavia tale disposizione deve ritenersi in sé ininfluente quanto alla misura dei corrispettivi dovuti per l’occupazione di uffici per l’assistenza alle merci. Già il menzionato provvedimento A377 dell’AGCM – richiamando l’orientamento in tal senso seguito da ENAC – aveva infatti precisato che l’ambito di applicazione dei corrispettivi regolati per la subconcessione di spazi operativi era determinato secondo il criterio di strumentalità all’attività di volo che autorità garante aveva ritenuto che i corrispettivi orientati ai costi dovevano applicarsi non solo agli handler ma anche alle compagnie aeree per la sub-concessione di presidi di carattere operativo, nei limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività volative, del tutto equiparati a quelli in uso esclusivo agli handler (v. punto 248 provv. AGCM). Peraltro lo stesso provvedimento dava atto che SEA si era adeguata alle indicazioni ENAC con efficacia dal 1.7.2008, applicandole senza alcun riferimento alla ricezione o meno delle certificazioni ENAC da parte degli handler. In riferimento all’attività svolta dalle società attrici – che la stessa SEA riconosce essere (quantomeno) quella di doganalisti – deve rilevarsi che l’allegato A al D.Lgsvo 18/99 nel descrivere specificamente la natura dei servizi di assistenza a terra sottoposti al regime previsto da tale normativa contemplava espressamente tra quelli pertinenti all’assistenza merci proprio “le formalità doganali” connesse alle merci esportate, importate o in transito, oltre al trattamento di tutti i relativi documenti. Nello stesso provvedimento A377 l’AGCM ha rilevato che, a differenza delle infrastrutture centralizzate aeroportuali per le quali la domanda da parte di handler e vettori si rivolge all’insieme dei servizi nel suo complesso, la domanda di accesso ai beni di uso (comune o) esclusivo può riguardare solo alcuni di essi ed in misura differenziata, in relazione alle diverse esigenze degli operatori e alle loro scelte organizzative. Ciò, in particolare, era rilevabile per determinate tipologie dei beni in questione, per i quali la domanda deriva da handler, vettori o altri operatori che se ne servono per lo svolgimento di specifiche attività, nell’ambito dei c.d. servizi aviation, quali i servizi di assistenza a terra definiti dall’allegato A del Decreto Legislativo n. 18/99 (v. punto 64 provv. A377). In effetti aveva già in precedenza rilevato l’Autorità garante che una domanda per i medesimi spazi ad uso esclusivo frazionato proveniva anche dagli spedizionieri, ma che nella misura in cui tali operatori svolgevano un’attività diversa e complementare rispetto a quella svolta dagli handler cargo e dai vettori – attività che può essere svolta anche al di fuori del sedime aeroportuale - era possibile individuare un mercato della messa a disposizione di beni ad uso comune ed esclusivo circoscritto alla domanda di tali pagina 11 di 21 http://bit.ly/1CFuA8X Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a impone l’adeguamento del corrispettivo stesso al criterio di orientamento ai costi, tanto che la stessa due categorie di operatori, per i quali tali beni, Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 in quanto strettamente indispensabili all’offerta di servizi di handling, non sono sostituibili con beni dislocati in altre aree. In tale contesto la stessa Autorità nel differenziare l’attività degli spedizionieri da quella degli handler cargo menzionava espressamente quest’ultima come inclusiva sia degli handler documentali che dei c.d. doganalisti (v. punti 44 e 74 provv. A377). La stretta inerenza dell’attività dei doganalisti con quella di assistenza a terra svolta nell’ambito dei servizi aviation risulta dunque desumibile in primo luogo dalla lettera delle disposizioni normative complesso delle operazioni relative alle spedizioni via aerea di merci. Invero la necessità anche per tale parte di attività di assistenza della presenza degli operatori abilitati alla rappresentanza in dogana nelle immediate prossimità delle aree di trattamento merci e doganali appare di fatto desumibile – oltre che in base a criteri di mera logica, laddove tale tipologia di assistenza documentale si connette e si inserisce nell’attività di più soggetti ed uffici diversi nell’ambito dello scalo di destinazione o di partenza in tempi necessariamente ristretti – anche dallo studio predisposto dal Politecnico di Milano in relazione all’attività di cargo handling presso l’aeroporto di Malpensa (doc. 23 fasc. attr.), che analizza sia pure secondo uno schema astratto e generale tutte le varie fasi del processo che lega i vari protagonisti dell’assistenza a terra delle merci evidenziando in particolare le interrelazioni tra i vari soggetti e le varie attività nonchè la necessità ed importanza di una loro localizzazione in un’unica area ai fini della piena operatività e celerità delle operazioni, anche per ciò che attiene alla parte documentale di tale attività. Deve dunque di fatto ritenersi irrilevante ai fini dell’applicazione per la sub-concessione di spazi operativi di corrispettivi adeguati e commisurati al criterio di orientamento ai costi la circostanza che ENAC abbia o meno rilasciato certificazione in favore del soggetto utilizzatore di detti spazi. Invero per ciò che attiene all’attività dei doganalisti (o spedizionieri doganali) deve rilevarsi che essi appartengono ad una specifica categoria professionale che esercita la rappresentanza diretta prevista dall’articolo 5 del codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913 del 1992 e relativo regolamento d’attuazione n. 2454 del 1993) e risultano iscritti al relativo albo professionale, sicchè per ciò solo – e non in forza di autorizzazione ENAC – sono abilitati a svolgere la loro attività nelle materie e per gli adempimenti connessi con gli scambi internazionali nelle relazioni con gli uffici doganali. 5. Quanto all’effettiva appartenenza di ciascuna delle parti attrici alla categoria degli spedizionieri doganali/doganalisti deve rilevarsi che la stessa convenuta SEA – come si è già detto - ha riconosciuto che esse svolgono l’attività di doganalisti, svolgendo le sue difese sulla tesi (innanzi confutata) che tale attività non rientrasse di per se stessa nel campo di applicazione del D.Lgsvo 18/99. pagina http://bit.ly/1CFuA8X 12 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a vigenti (all. A D. Lgsvo n. 18/99) e appare anche in fatto strettamente collegata con lo svolgimento del Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 Ciò sarebbe sufficiente al fine di poter ritenere pacifica in causa la qualità di spedizionieri doganali svolta dalle società attrici. Peraltro in ordine all’effettiva natura dell’attività delle società attrici è stata comunque svolta un’istruttoria testimoniale che ha consentito di confermare che ciascuna di esse svolge attività di handling doganale. Quanto alle merci in arrivo, detta attività è comprensiva del ritiro documenti delle spedizioni arrivate presso gli uffici dei vettori aerei o dei loro rappresentanti e pagamento di tutte le spese e tasse di presa in carico della stessa ai fini doganali, inizio delle procedure di sdoganamento, ricezione delle istruzioni del destinatario della merce per il ritiro o la consegna, riscontro dell’integrità della merce, contatti con la Guardia di Finanza per il “riscontro” all’atto dell’uscita della merce dagli spazi doganali, eventuale procedura in caso di riscontro di irregolarità, pagamento spese magazzinaggio, assistenza in caso di richiesta di visita da parte dell’autorità doganale o di controlli da parte di altri enti aeroportuali. Quanto alle merci in partenza, essa si articola nella ricezione della documentazione necessaria per l’espletamento delle formalità doganali per l’esportazione, da eseguirsi mediante consegna della stessa all’autorità doganale, quindi, ricevuto il benestare, la documentazione deve essere consegnata al vettore o al suo rappresentante; essa comprende anche in questo caso l’attività di assistenza in caso di richiesta di visita o di controlli nonché la ricezione del visto uscire da parte dell’autorità doganale che perfeziona l’esportazione. I testi escussi per le società attrici hanno confermato lo svolgimento effettivo di tali attività (teste Zanzottera per Alicargo e CAD Alicargo; teste Di Bello per Bernasconi e Associati; teste Moltedo per CAD Leo Antelli; teste Pallaro per De Lorenzis; teste Gaggini per Fa-Bo; teste Vavassori per Sigma Trans; teste Palmese per Air Sped; teste Di Tullio per Carioni; teste Cordera per Se.Bi.; teste Regalia per Lotus). Deve poi darsi atto che il rapporto processuale tra la società attrice C.E.A.D. – CENTRO EUROPEO ASSISTENZA DOGANALE s.r.l. e la convenuta SEA s.p.a. deve essere dichiarato estinto in virtù della reciproca rinuncia ed accettazione alle domande reciprocamente svolte tra dette parti, così come dichiarato dai rappresentanti di dette parti intervenuti all’udienza del 26.3.2014. 6. Sulla base di quanto finora argomentato ed accertato deve dunque pronunciarsi la fondatezza delle domande svolte da tutte le parti attrici (esclusa C.E.A.D. – CENTRO EUROPEO ASSISTENZA DOGANALE s.r.l. per effetto della rinuncia agli atti) sia sul piano extracontrattuale che più propriamente contrattuale nei limiti di seguito indicati. pagina http://bit.ly/1CFuA8X 13 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a sbarco, verifica presso gli handlers fisici (magazzini) della merce giunta e delle sue condizioni e della In primo luogo deve invero confermarsi la Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 responsabilità di SEA così come accertata nel provvedimento A377 dell’AGCM in relazione all’abuso di posizione dominante posta in essere dalla convenuta in violazione dell’art. 102 TFUE, sia sotto il profilo dell’applicazione di corrispettivi non equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di beni ad uso esclusivo per lo svolgimento delle attività di handling documentale comprensivo delle operazioni connesse alle formalità doganali cargo sia per la violazione del divieto di applicare condizioni dissimili tra i vari contraenti per prestazioni equivalenti (in relazione alla predisposizione e applicazione solo a in questa sede illecito ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. 7. Inoltre il medesimo comportamento di SEA comporta inadempimento alle obbligazioni contrattuali connesse ai contratti di sub-concessione stipulati con le società attrici. Il sistema formato dalle disposizioni della direttiva 96/67/CE, dal D. L.gsvo 18/99 nonché dalle delibere CIPE 86/00 e 38/07 che hanno contribuito a determinare il quadro dei corrispettivi regolamentati quanto all’accesso alle infrastrutture aeroportuali sulla base del criterio di orientamento ai costi, in concreto determinati da ENAC con la circolare 2.10.2007 per gli spazi ad uso ufficio nella misura di € 250,00 mq/anno integra di fatto un quadro complessivo atto a introdurre prescrizioni specifiche, che non sembrano lasciare al destinatario margini di scelta e che possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei singoli rapporti di sub-concessione individuali. Invero la determinazione da parte di ENAC del canone per l’uso degli spazi in questione nella misura di € 250,00 mq/anno costituisce l’esplicazione del potere di vigilanza assegnato a detto ente dall’art. 10, comma 1, n. 3 D. Lgsvo 18/99, che concerne espressamente i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo perché essi siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto. Pertanto gli atti amministrativi relativi all’esercizio di tale funzione di vigilanza, in quanto emanati in forza del predetto D.Lgsvo 18/99, da questo direttamente traggono un carattere di imperatività. Se per un verso precedenti pronunce di questo Tribunale non sembrano di fatto contraddire tale valutazione – tenuto conto che la sentenza n. 1049/11 prodotta dalla convenuta in allegato alla comparsa conclusionale (e dunque oltre ogni limite di producibilità di documenti) comunque non teneva conto dei provvedimenti emessi dall’ENAC nel 2007 e nel 2008 – la natura cogente di tali determinazioni tariffarie per il soggetto sottoposto a stretta ed articolata regolamentazione della sua condotta in considerazione della natura monopolistica della sua attività sembra derivabile in via sistematica dalla necessità del puntuale rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per la determinazione dei pagina http://bit.ly/1CFuA8X 14 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a determinati soggetti di tariffe diverse per sub-concessione di locali per attività di handling), integrante Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 vari livelli tariffari, la cui corretta applicazione e verifica appare imposta anche a livello comunitario (v. Corte Giustizia CE, sent. 5.7.2007 in causa C-181/06). L’intervento di ENAC con il provvedimento del 2007 (e del 2008) si inseriva proprio nell’ambito di tale attività di vigilanza, fondandosi sull’“esigenza di interventi sui livelli tariffari di alcuni prodotti, ricadenti sotto la disciplina del decreto legislativo 18/99, coerenti con l’impianto tariffario già delineato nella stessa bozza di contratto di programma elaborata dall’Ente d’intesa con la società SEA” (v. doc. 1 fasc. attr.). contratto di programma” i correttivi ivi menzionati quanto ai corrispettivi aeroportuali applicati sulla base delle tariffari allora vigenti. Tale determinazione di corrispettivi, tutt’altro che emanata in via provvisoria, ha integrato una regolamentazione transitoria che è stata sostituita dalle diverse determinazioni contente nel Contratto di programma SEA-ENAC approvato con DPCM del 30.4.2012, ma solo per i corrispettivi esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso con conseguente consolidamento di tale determinazione transitoria per i corrispettivi dovuti per precedenti annualità. Ma anche qualora non dovesse ritenersi formalmente applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 1339 c.c., non sembra comunque contestabile che l’accertata violazione da parte di SEA nella determinazione delle tariffe per l’uso dei beni in questione del criterio della pertinenza ai costi di gestione e sviluppo dell’aeroporto – oltre alla violazione dell’obbligo di non discriminazione nell’applicazione uniforme di detti corrispettivi, anch’essa accertata dall’AGCM nel menzionato provvedimento A377 – integri una violazione dei doveri di correttezza previsti dall’art. 1175 c.c. che determina in capo a SEA l’insorgenza di un obbligo risarcitorio, laddove – come nel caso di specie – essa non abbia dato alcun elemento che possa confermare che i canoni da essa applicati avessero quale effettiva base di riferimento una corretta valutazione dei costi pertinenti. Né può sostenersi che l’applicazione della misura del canone stabilita dall’ENAC con la circolare 2.10.2007 per i periodi anteriori darebbe luogo ad una pretesa retroattività di tali canoni, posto che la lettura integrata del provvedimento sanzionatorio A377 dell’AGCOM insieme alle prescrizioni di detta circolare ENAC consente di rilevare che SEA ha indebitamente applicato tariffe significativamente maggiorate per tutto il periodo 2002/08 (v. punto 262 provv. AGCM) in violazione degli obblighi di legge su di essa incombenti di mantenere il livello di detti canoni alle condizioni stabilite dalla legge nonché dei generali doveri di correttezza su di essa incombenti ai sensi dell’art. 1175 c.c. pagina http://bit.ly/1CFuA8X 15 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a In tale contesto l’ente ha ritenuto necessario che SEA attuasse “in via transitoria e fino ad efficacia del Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 La misura di € 250,00 mq/anno – accertata come congrua da ENAC nel 2007 sulla base delle analisi svolte sulla gestione degli anni precedenti e confermata nel 2008 dallo stesso ente – appare pertanto quale attendibile parametro per la commisurazione del canone congruo anche per le annualità anteriori al 2007 pertinenti alle domande svolte dalle attrici nella presente causa. 8. Quanto alle eccezioni di parziale prescrizione svolte dalla convenuta SEA deve rilevarsi che esse possono ritenersi obbiettivamente fondate in solo riferimento all’illecito extracontrattuale connesso all’abuso di posizione dominante. il quale in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno lungolatente, l'azione risarcitoria si prescrive, in base al combinato disposto degli art. 2935 e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia, mentre resta a carico di chi eccepisce la prescrizione l'onere di provarne la decorrenza (così Cass. 2305/07). Premessa l’autonomia dell’azione civile rispetto alle determinazioni dell’autorità garante in sede sanzionatoria ed esclusa sulla base dell’attuale sistema normativo qualsiasi ipotesi di pregiudiziale amministrativa, la richiamata giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'esordio della prescrizione non può essere collegato ne' al momento in cui l'accertamento dell'esistenza di illeciti anticoncorrenziali ha assunto la sua definitività in sede giudiziaria amministrativa, ne' nel momento in cui, secondo la stessa prospettazione dell'assicurato, fu cagionato il danno, consistito - nella fattispecie all’attenzione della Corte in tale occasione -nel pagamento di un ingiusto aumento del premio. Va invece dato rilievo al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto completa conoscenza del danno e della sua ingiustizia (con il corredo di tutte le circostanze e modalità del fatto), e cioè nel momento in cui si deve ritenere che egli è stato adeguatamente e ragionevolmente informato circa l’illiceità del fatto che ha cagionato il danno (ad esempio un’intesa vietata tra imprese, o un comportamento di abuso di posizione dominante). Poiché però tali fatti possono essere frutto – come le intese – di accordi riservati non facilmente conoscibili, il consumatore, situato nell'ultimo anello del mercato, ne rimane esposto in maniera ignara, finché attraverso proprie indagini e/o idonea pubblicizzazione di stampa e mezzi di comunicazione non ne venga reso edotto, mentre non è indispensabile che la conoscenza della quale si tratta derivi dalla pubblicizzazione delle indagini dell'Autorità Garante o del provvedimento di questa che abbia accertato la condotta illecita posto che – come si è detto – l’illecito concorrenziale antitrust può essere autonomamente accertato dal giudice ordinario anche in assenza di un corrispondente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. pagina http://bit.ly/1CFuA8X 16 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a E’ noto che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito in tema di giudizi antitrust il principio secondo Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 Sicchè va valutato caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell’illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza. Nel caso di specie non appare sostenibile dunque la tesi delle parti attrici secondo le quali la decorrenza del termine iniziale di prescrizione dell’illecito antitrust decorrerebbe dalla data di emissione del provvedimento sanzionatorio da parte dell’AGCM (gennaio 2009) o dalla data in cui ENAC ha provveduto alla determinazione della tariffa transitoria (2007). Trans International, Bernasconi & Associati, FA.BO. Italservices, SEBI, Air Sped, Alicargo, Lotus, Carioni) avevano sottoscritto insieme a numerose altre imprese del medesimo settore una richiesta di incontro rivolta a SEA proprio al fine di affrontare la questione dell’eccessività dei canoni per le subconcessione degli spazi operativi all’interno dell’aeroporto di Malpensa, questione dunque a tale epoca già ben nota oltre che i soggetti che avevano sottoscritto tale documento anche a tutti gli operatori dello specifico settore (v. doc. 59 fasc. attr.). Quantomeno a tale data dunque deve essere fatto riferimento per determinare in concreto il momento iniziale della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., con la conseguenza che deve ritenersi parzialmente prescritta l’azione per illecito antitrust per i periodi anteriori ai cinque anni dalla data di instaurazione della presente causa. Tuttavia tale accertamento non coinvolge evidentemente l’azione contrattuale avente termine decennale di prescrizione che consente di escludere che su tale piano si sia effettivamente consolidata alcuna sia pure parziale prescrizione in ordine ai periodi contrattuali dedotti in causa. 9. Così determinato in via generale il diritto al risarcimento del danno in favore delle società attrici – che le stesse hanno individuato nella restituzione delle somme indebitamente corrisposte in eccesso rispetto al canone ritenuto invece congruo e pertinente - deve essere respinta in via preliminare l’eccezione di parte convenuta che ha dedotto l’inammissibilità dell’estensione del periodo rispetto al quale gli illeciti dovrebbero essere ritenuti verificati eseguita dalle attrici in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. In effetti in tale memoria le attrici hanno aggiunto alle somme già indicate (non nelle conclusioni, ma) nel testo dell’atto di citazione (v. pagg. 6 e 7 atto citazione) anche le somme richieste in restituzione per gli ulteriori periodi intercorsi tra la notifica di detto atto e la scadenza del termine per il deposito di detta memoria. pagina http://bit.ly/1CFuA8X 17 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Invero la documentazione in atti dimostra invece che in data 20.12.2004 alcune società attrici (Signa Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 A tale proposito ritiene il giudicante che le parti attrici si siano correttamente avvalse della possibilità di provvedere alla precisazione o modificazione delle loro domande entro il termine specificamente previsto dall’art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. Se, invero, nelle conclusioni svolte in atto di citazione le attrici si erano riferite alle “somme come quantificate in atti” e si erano nel contempo riservate “di precisare e aggiornare dette somme in corso di causa”, l’aggiornamento in termini puramente quantitativi del petitum non appare sufficiente a determinare una pretesa novità della domanda che ne pregiudicherebbe l’ammissibilità. sono quelle puramente quantitative, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine (così Cass. 9522/07; Cass. 7546/02; Cass. 6638/00). Ciò posto, deve darsi atto che – al di là dell’eccezione appena considerata e respinta – la convenuta SEA non ha sostanzialmente contestato i conteggi eseguiti dalle attrici AIR SPED s.r.l., ALICARGO s.r.l., BERNASCONI & ASSOCIATI s.r.l., CARIONI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI s.r.l., LOTUS s.r.l. AVIATION BROKERS (per l’aeroporto di Malpensa), FA-BO ITALSERVICES s.r.l., SEBI s.r.l. e SIGMA TRANS INTERNATIONAL s.r.l., tenuto altresì conto che il teste di parte SEA Valenza ha confermato la correttezza di detti importi. Ha invece specificamente contestato gli analoghi conteggi eseguiti dalle attrici per ciò che attiene alle posizioni di CAD ALICARGO s.r.l., CAD LEO ANTELLI s.r.l., LOTUS s.r.l. AVIATION BROKERS (per l’aeroporto di Linate) e DE LORENZIS s.a.s., proponendo le cifre che risulterebbero invece corrette secondo i propri calcoli (v. teste Valenza). Le lievi differenze tra le somme così individuate e quelle richieste dalle società attrici interessate – unitamente al fatto che le parti attrici non hanno sostanzialmente replicato ai conteggi di controparte – inducono il giudicante ad evitare di dare corso ad una CTU contabile il cui costo risulterebbe nel complesso troppo oneroso rispetto ai valori effettivamente in gioco, così attestandosi il risarcimento richiesto per tali società nella misura indicata dalla società convenuta. In base a detti principi devono essere quindi liquidate a titolo di risarcimento del danno le seguenti somme: - Air Sped: euro 66.774,70, dal 19/12/2001 al 31/12/2011; - Alicargo: euro 140.164,24, dal 19/1/2001 al 31/12/2011; - Bernasconi: euro 67.963,81, dal 19/1/2001 al 31/12/2011; - CAD Alicargo: euro 36.185,00, dal 1/8/2007 al 31/12/2011; - CAD Antelli: euro 113.440,00, dal 29/4/2004 al 28/2/2012; - Carioni: euro 112.323,35, dal 19/1/2001 al 31/12/2011; pagina http://bit.ly/1CFuA8X 18 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Invero appare principio consolidato quello secondo il quale le uniche variazioni del petitum ammesse Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 - Lotus: euro 132.530,16, per gli uffici di Malpensa dal 26/1/2001 al 26/1/2010; - Lotus: euro 25.252,00, per gli uffici di Linate dal 26/1/2001 al 16/6/2009; - De Lorenzis: euro 72.189,00, dal 7/2/2002 al 31/12/2011; - Fa/Bo: euro 179.767,19, dal 19/1/2001 al 31/12/2011; - SEBI: euro 214.586,30, dal 19/1/2001 al 31/12/2011; - Sigma Trans: euro 38.900,12, per il periodo dal 26/5/2006 al 31/12/2011 ed euro 23.542,69 per il periodo dal 12/6/2002 al 31/12/2006. all’effettivo saldo. 10. La convenuta SEA aveva svolto in via riconvenzionale domande di condanna delle società attrici De Lorenzis s.a.s., Carioni s.r.l., CAD Leo Antelli s.r.l., Air Sped s.r.l., Alicargo s.r.l., CAD Alicargo s.r.l., Sigma Trans s.r.l., SEBI s.r.l., Fa.Bo s.r.l. al pagamento di corrispettivi dovuti sia per la concessione di spazi ad uso ufficio che per altri servizi (telefonici, di parcheggio, di riscaldamento e condizionamento ecc.). In corso di causa detti pagamenti sono stati eseguiti e parte convenuta ha ridotto le proprie domande di condanna al pagamento da parte delle predette società degli interessi al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% dalla scadenza delle singole fatture alla data dell’eseguito saldo. Ha conservato peraltro la domanda di condanna di pagamento svolta nei confronti di Air Sped s.r.l. per l'importo di Euro 328,10 in relazione alla fattura n. 63004097/2007, rimasta impagata. Per ciò che attiene alle domande di condanna al pagamento degli interessi, ritiene il giudicante che esse debbano essere accolte. Le contestazioni svolte dalle attrici interessate non hanno mai interessato la debenza di dette somme – da esse poi effettivamente pagate entro la primavera del 2012 – ma problemi relativi alle modalità di pagamento delle stesse, profili che (al di là della loro effettiva prova) non sembrano idonei a contrastare la sussistenza dei presupposti di legge per il decorso degli interessi di mora previsti dal D.Lgsvo 231/02. Quanto all’unica fattura che SEA deduce come ancora non pagata da Air Sped s.r.l., deve rilevarsi che rispetto ad essa al di là della materiale produzione in giudizio del documento costituito dalla fattura stessa – ed in presenza di contestazioni da parte di Air Sped s.r.l. quanto alla debenza di dette somme – non sono stati proposti mezzi di prova o altre risultanze atte a confermare la sussistenza effettiva di tale credito. Tale specifica domanda non può dunque essere accolta. pagina http://bit.ly/1CFuA8X 19 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a A tali somme devono essere altresì aggiunti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 11. La del tutto prevalente soccombenza della società convenuta rispetto alle domande svolte dalle attrici – tenuto conto del minimo valore delle domande riconvenzionali accolte – comporta la condanna della stessa al rimborso delle spese di lite in favore delle attrici, liquidate come specificato in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: 1) dichiarata l’estinzione del rapporto processuale tra la società attrice C.E.A.D. – CENTRO per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. per effetto delle reciproche rinunzie agli atti del giudizio, in parziale accoglimento delle domande avanzate da AIR SPED s.r.l., ALICARGO s.r.l., BERNASCONI & ASSOCIATI s.r.l., CAD ALICARGO s.r.l., CAD LEO ANTELLI s.r.l., CARIONI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI s.r.l., LOTUS s.r.l. AVIATION BROKERS, DE LORENZIS s.a.s., FA-BO ITALSERVICES s.r.l., SEBI s.r.l., SIGMA TRANS INTERNATIONAL s.r.l. nei confronti di Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. con atto di citazione notificato in data 18.8.2011, respinta l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte convenuta, accertato che parte convenuta ha applicato alle società attrici canoni di sub-concessione di spazi operativi (uffici) all’interno dell’aeroporto di Malpensa e/o di Linate in misura eccedente rispetto ai criteri stabiliti dall’art. 16, comma 3, direttiva 96/67/CE e della relativa normativa di attuazione interna così dando luogo sia ad illecito concorrenziale per violazione dell’art. 102 TFUE che ad inadempimento contrattuale nei confronti delle società attrici, condanna la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. alla restituzione delle somme eccedenti il canone di € 250,00 mq/anno stabilito da ENAC per l’Aeroporto di Malpensa ed in € 256,00 mq/anno per l’Aeroporto di Linate con provvedimento 2.10.2007 nella misura di seguito determinata: - per Air Sped s.r.l.: euro 66.774,70; - per Alicargo s.r.l.: euro 140.164,24; - per Bernasconi & Associati s.r.l.: euro 67.963,81; - per CAD Alicargo s.r.l.: euro 36.185,00; - per CAD Leo Antelli s.r.l.: euro 113.440,00; - per Carioni Spedizioni Internazionali s.r.l.: euro 112.323,35; - per Lotus s.r.l. Aviation Brokers: euro 132.530,16 per gli uffici di Malpensa ed euro 25.252,00 per gli uffici di Linate; - per De Lorenzis s.a.s.: euro 72.189,00; - per FA-BO Italservices s.r.l.: euro 179.767,19; pagina http://bit.ly/1CFuA8X 20 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a EUROPEO ASSISTENZA DOGANALE s.r.l. e la convenuta – attrice in via riconvenzionale - Società - per SEBI s.r.l.: euro 214.586,30; Sentenza n. 14337/2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n. 56317/2011 Repert. n. 12227/2014 del 02/12/2014 - per Sigma Trans International s.r.l.: euro 38.900,12 per il periodo dal 26/5/2006 al 31/12/2011 ed euro 23.542,69 per il periodo dal 12/6/2002 al 31/12/2006; con interessi legali dalla domanda giudiziale fino all’effettivo saldo; 2) in parziale accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., condanna altresì le società AIR SPED s.r.l., ALICARGO s.r.l., CAD ALICARGO s.r.l., CAD LEO ANTELLI s.r.l., CARIONI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI INTERNATIONAL s.r.l. ciascuna di esse al pagamento degli interessi al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% dalla scadenza delle fatture rispettivamente menzionate per ciascuna delle predette società nelle pagg. 26 a 32 della comparsa di costituzione di SEA s.p.a. fino alla data del saldo di ciascuna di esse; 3) respinge la domanda riconvenzionale svolta da Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. nei confronti di AIR SPED s.r.l. relativa alla condanna al pagamento della fattura n. 63004097/2007; 4) condanna infine la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. al rimborso delle spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate nella misura di € 30.000,00 (di cui € 2.000,00 per spese ed € 28.000,00 per compensi) oltre rimborso spese ex art. 2, comma 2 DM 55/14 ed oneri di legge. Milano, 1 dicembre 2014 il Giudice Dott. Claudio Marangoni pagina http://bit.ly/1CFuA8X 21 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a s.r.l., DE LORENZIS s.a.s., FA-BO ITALSERVICES s.r.l., SEBI s.r.l., SIGMA TRANS