Ex D.LGS. 231/2001:
MODELLO E CASI CONCRETI
Verona, 20 IX 2010
Dr. Alessandra Bogliacino
Consulente di direzione &Co Srl
www.and-co.net
APPLICAZIONE DEL MODELLO
ORGANIZZATIVO ex D.LGS. 231/2001
nelle PMI
Verona, 20 IX 2010
PERCHÉ UN MODELLO?
…PERCHÉ PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE!
Il D.Lgs. n. 231 del 8/6/2001 ha disciplinato la RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE
GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ ed in particolare:
RESPONSABILITÀ DIRETTA
Introduce una FORMA DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA A CARICO DEGLI ENTI che traggano vantaggio da
alcune, precise tipologie di reato commesse da AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIPENDENTI, etc., inserendosi
in un contesto internazionale che ha superato il principio di “non imputabilità penale delle persone giuridiche”.
RESPONSABILITÀ SOSTANZIALMENTE PENALE
Coniuga i tratti essenziali del SISTEMA PENALE E DI QUELLO AMMINISTRATIVO, assoggettando
l’azienda/persona giuridica ad un procedimento dalle caratteristiche sostanziali del procedimento penale
(iscrizione nel registro degli indagati, rinvio a giudizio, etc.), nel corso del quale L’AZIENDA STESSA DOVRÀ
PROVARE la sua estraneità al reato, con possibile applicazione di sanzioni amministrative (pecuniarie ed
interdittive).
RESPONSABILITÀ SOCIALE
Ha di fatto imposto alle imprese, a valle delle prime applicazioni del Decreto da parte della Magistratura, di
adeguare i propri sistemi di governance, organizzativi e di controllo orientandoli ad un più efficace presidio della
“criminalità economica”, rispondendo così alle attese del legislatore e, più in generale, alle aspettative di una
sempre più matura RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA.
FAI DA TE CON LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA?
ok come base ma … ATTENZIONE ALLE CONSEGUENZE
• Se viene commesso uno dei reati ricompresi nel suo ambito di applicazione
• Se il reato è commesso da persone che dirigono/controllano l’azienda o che sono
sottoposti alla vigilanza di questi (anche se “parasubordinati”) …
• Se per effetto del reato si viene a configurare un vantaggio o interesse per l’azienda (quindi
anche di natura “indiretta”) … ALLORA :
Responsabilità
Penale
Personale del soggetto
che compie il reato
ED INOLTRE
Responsabilità
Amministrativa
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“Personale” dell’ente che ne ha
tratto vantaggio
SEGUENDO UNO SCHEMA SEMPLICE …
RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
NON IDENTIFICATO
IDENTIFICATO
AUTORE REATO
Carenza o inesistenza di un
modello organizzativo
SUBORDINATO
SOGGETTO
Giudice/magistrato inquirente
DEVE PROVARE
l’inefficacia del modello
APICALE
L’ENTE non riesce a
DIMOSTRARE l’efficacia del
modello
COME TUTELARSI ?
… L’ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALLA PMI!
Il D.Lgs. 231/01 prevede esplicite scelte “organizzative” atte a dimostrare la concreta volontà
aziendale di impedire/prevenire i reati. In particolare L’AZIENDA È ESENTATA dalla
Responsabilità amministrativa se prova nel corso del procedimento che:
“L’Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione
del fatto, MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi” (per un maggiore dettaglio dei requisiti di un tale
modello si veda la pagina seguente)
“Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il
loro aggiornamento è stato affidato a un ORGANISMO DELL’ENTE DOTATO DI
AUTONOMI POTERI di iniziativa e di controllo”
“Le persone hanno commesso il reato ELUDENDO FRAUDOLENTEMENTE i
modelli di organizzazione e gestione”
“Non vi è stata omessa o INSUFFICIENTE VIGILANZA da parte dell’organismo di
supervisione”.
COME COSTRUIRE UN MODELLO?
…SU MISURA PER LA SINGOLA REALTÀ
I modelli di organizzazione e gestione
“DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI ESIGENZE”:
“INDIVIDUARE LE ATTIVITÀ nel cui ambito possono essere commessi reati”
“Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la FORMAZIONE
L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI dell’ente in relazione ai reati da prevenire
E
“Individuare modalità di GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE idonee ad
impedire la commissione dei reati”
“Prevedere OBBLIGHI DI INFORMAZIONE nei confronti dell’organismo di
supervisione…”
“Introdurre un SISTEMA DISCIPLINARE idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicato nel modello”
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DA DOVE PARTIRE ?
…ANALISI DEL RISCHIO
NON POSSIAMO ESCLUDERE “POSSIBILITÀ ASTRATTA” DI
COMMISSIONE DEL REATO MA SI DEVE TENDERE ALLA
RIDUZIONE MASSIMA RISCHIO
RISCHIO ACCETTABILE
RISCHIO NON ACCETTABILE
PRIMO OBIETTIVO
ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO
(GRAVITA’ E PROBABILITA’)
Fase 1
Risk
Assessment
Fase 2
Informativa
esito Risk
Assessment
a CdA
Definizione
Modello e
adempimenti
Validazione
CdA e
delibera
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PRIMA FASE
MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO e …
Modalità
Il DETTAGLIO DELLE FASI è il seguente:
1.1 PRESENTAZIONE CONTENUTI dell'iniziativa al Referente di
progetto della Società e ai responsabili di processo coinvolti
1.2 ANALISI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI per processo/U.O. e
valutazione con i responsabili di processo di quelle a rischio
presenti in Società
1.3 ANALISI SPECIFICA DEI RISCHI in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro e relativi ai reati informatici
1.4 COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI previste dal
database dei rischi per singola attività sensibile ed
eventualmente incontri di approfondimento con gli specialisti
interni di processo
1.5VALIDAZIONE FINALE DEL RISK ASSESSMENT e
predisposizione del documento di sintesi da sottoporre al CdA
1.6 Analisi e VERIFICA DEI RISCHI per i vertici aziendali
Output
Matrice attività/rischi/
controlli e relative aree di
intervento per le
eventuali situazioni
“critiche”
Elapsed
time
Circa due mesi
MAPPATURA DE PROCESSI A RISCHIO
… FOCUS SULLE ATTIVITA’ SENSIBILI !
La rilevazione delle attività sensibili presuppone, L’ANALISI DELLE RESPONSABILITÀ
PER SINGOLA UNITÀ ORGANIZZATIVA al fine di procedere alla identificazione delle
attività “nel cui ambito possono essere commessi i reati”.
Tale attività viene svolta “a tavolino” attraverso la lettura dei mansionari, delle procedure e
dei funzionigrammi e la successiva associazione dei rischi 231 (consulenza e Funzione
aziendale).
L’operare per U.O. garantisce la COMPLETEZZA DELL’ANALISI ed una forte
responsabilizzazione dei responsabili coinvolti.
Le informazioni oggetto di rilevazione sono:
ATTIVITÀ A RISCHIO;
LIVELLO DI RISCHIO E DI CONTROLLO;
PROCEDURE ATTUALI DI RIFERIMENTO;
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO;
NUMERO DI RISORSE COINVOLTE,
UN ESEMPIO CONCRETO?
…LA MATRICE
Efficacia Controllo “interno”
Probabilità di accadimento (asse delle ascisse) con l’Efficacia dei controlli (ordinate).
Controlli di
secondo
livello
10 Attività
14 Attività
9 Attività
19 Attività
Controllo
svolto
regolarmente
21 Attività
13 Attività
3 Attività
2 Attività
22 Attività
5 Attività
7 Attività
3 Attività
27 Attività
0 Attività
5 attività
0 attività
39 Attività
Controllo
non
costante
Controllo
assente
Nulla
Bassa
Media
MedioBassa
Probabilità accadimento
Area sotto controllo
Area trascurabile
Area da adeguare
Area critica
Alta
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SECONDA FASE
COMPLIANCE
Obiettivo di questa fase è quello di PREDISPORRE TUTTE LE ATTIVITÀ ED I
DOCUMENTI CHE ANDRANNO A COSTITUIRE IL MODELLO Organizzativo e
Gestionale ex D.Lgs. 231/01
Modalità
L’attività verrà realizzata con interventi di natura diversa.
Le PRINCIPALI sono le seguenti:
2.1 Istituzione dell'ORGANISMO DI VIGILANZA, definizione
delle responsabilità e redazione del relativo Regolamento
2.2 Adozione del CODICE ETICO
2.3 Redazione del MODELLO ORGANIZZATIVO
2.4 Presentazione al CdA del Modello 231, dell’istituzione
dell’OdV e del relativo REGOLAMENTO, del Codice Etico e
relativa delibera
2.5 FORMAZIONE ai dipendenti
Output
Modello 231 compliant alle
indicazioni del Decreto e
idoneo ad esentare la
società da eventuali
responsabilità
amministrative
Elapsed time
Circa un mese
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RIASSUMENDO
Impostazione
metodologica
Realizzazione Risk Assessment
analisi attività a rischio per U.O.
Incontri con U.O. per rilevazione rischi
controlli e approfondimenti
Compilazione del database rischi 231
Condivisione doc.di Risk Ass.
e presentazione ai CdA
Costituzione
dell’OdV
Redazione Mod.
Org.vo 231 e delibera
Formazione
ex D.Lgs.231
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DECRETO LEGISLATIVO N. 321 DEL 2001
REATI E CASI CONCRETI
Verona, 20 IX 2010
I REATI PREVISTI DAL DECRETO
Reati contro la PA nella gestione
dei finanziamenti pubblici (art. 24):
Reati Informatici (art. 24-bis):
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
Malversazione a danno dello Stato,
Indebita percezione di erogazioni,
Truffa in danno della PA, Frode
informatica in danno della PA
Reati nella gestione di monete ed altri valori
“pubblici”(art. 25-bis):
Delitti contro l’industria
e il commercio (art. 25 bis 1)
Frode nell’esercizio del commercio,
contraffazione ecc..
Delitti di criminalità organizzata
(art 24 ter)
Associazione per delinquere, associazione di
stampo mafioso ecc..
Induzione non rendere dichiarazioni
o a rendere dichiarazioni
mendaci
all’autorità giudiziaria (art. 25 decies)
Falsificazione di monete, spedita e introduzione
nello Stato di monete false e Alterazione di monete
ecc.
REATI PREVISTI IN
SEDE DI EMANAZIONE
D. Lgs. 231/2001
REATI INSERITI IN
MOMENTI SUCCESSIVI
2006
Delitti in materia di
violazione del diritto
D’autore (art. 25 novies)
Ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita
(art. 25-octies)
Reati nei rapporti
con la PA (art. 25):
Concussione, Corruzione , Istigazione alla
corruzione, ecc.
Reati in materia di
salute e sicurezza
sul lavoro
(art. 25-septies):
Omicidio colposo,
lesioni personali
colpose
Reati Transnazionali
(L. 146/2006):
Riciclaggio,
Associazione a
delinquere, ecc...
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Reati societari (art. 25-ter)
False Comunicazioni sociali, Falso in prospetto;
Impedito controllo, Operazioni in pregiudizio dei
creditori; Illecita influenza sull’assemblea,
Aggiotaggio; Ostacolo all’esercizio delle funzioni
delle autorità pubbliche di vigilanza, ecc...
Reati aventi finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico e di
finanziamento del terrorismo (art. 25quater)
Reati contro la personalità
individuale
(art. 25-quinquies):
Riduzione o mantenimento in
schiavitù, tratta di persone,
acquisto o alienazione di
schiavi
Reati di Abusi di
mercato
(art. 25-sexies):
Abuso di informazioni
privilegiate,
Manipolazione del
mercato
FOCUS SULLA P.A.
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INDEBITA PERCEZIONE, TRUFFA E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O
DI UN ENTE PUBBLICO (ART. 24 D.LGS. 231/01)
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ART. 24, D.LGS. 231/01)
•
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
•
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato
o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
•
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
(art.640, comma 2, n.1, c.p.);
•
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
•
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
CASE STUDY
Nessun modello organizzativo
CORRUZIONE
CASSAZIONE PENALE SEZIONE VI, n. 36083 del 9 luglio 2009
REATO CONTESTATO
La causa concerne la contestazione del reato di CORRUZIONE in capo vari dirigenti del
compartimento ANAS DI MILANO, tra cui il dirigente dell’area manutenzione Dario De
Cesare e un certo numero d’imprese private comprendente l’impresa Cavalleri Ottavio S.p.a.
L’attività di corruzione era volta a mantenere le scelte dell’Anas nell’ambito di un ristretto
gruppo di imprenditori tra i quali emerge il nome di Gregorio Cavalleri, legale rappresentante
dell’Impresa Cavalleri Ottavio. S.p.a.
IL PROCESSO
Per quanto concerne il procedimento, finalizzato ad accertare la responsabilità personale del
signor Gregorio Cavalleri, giova ricordare che quest’ultimo è stato condannato alla pena di
tre anni di reclusione per aver commesso il reato di corruzione, promettendo e consegnando
al pubblico ufficiale Dario De Cesare, dirigente dell’Anas per il comparto manutenzione, la
somma di € 40.000,00.
Nell’ambito del giudizio anche l’IMPRESA Cavalleri Ottavio S.p.a. è stata CONDANNATA
alla sanzione pecuniaria di € 50.000,00, con confisca di pari ammontare ai sensi del D.lgs.
n. 213 dell’8 giugno 2001, art. 5 in relazione al delitto di corruzione del quale è stato ritenuto
colpevole il signor Gregorio Cavalleri, legale rappresentante dell’impresa condannata.
APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01
I giudici di merito accertato il reato commesso dal signor Gregorio Cavalieri, nell'interesse
della società rappresentata, hanno ravvisato la "rimproverabilità" della condotta dell'impresa
nella mancata adozione del modello organizzativo idoneo a sventare eventuali
coinvolgimenti dell'impresa in azioni corruttive del suoi rappresentanti.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’ente, al fine di essere manlevato da ogni
responsabilità, per i fatti commessi dal suo rappresentante, DEVE PROVARE DI AVERE
ADOTTATO LE MISURE NECESSARIE AD IMPEDIRE LA COMMISSIONE DI REATI
DEL TIPO DI QUELLO REALIZZATO
La mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi,
quali:
a) reato commesso nell'interesse o vantaggio della società,
b) posizione apicale dell'autore del reato,
è sufficiente a costituire quella "RIMPROVERABILITÀ" richiamata nel decreto legislativo e
atta ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste
doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose.
In tale concetto di "rimproverabilità" è implicata una forma normativa, di colpevolezza per
omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente tratto dalle
concrete vicende occorse in questi decenni, in ambito economico e imprenditoriale, la
legittima e fondata convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo
costituente un ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, art. 1, comma 2, adotti MODELLI
ORGANIZZATIVI E GESTIONALI IDONEI A PREVENIRE LA COMMISSIONE DI
DETERMINATI REATI, CHE L'ESPERIENZA HA DIMOSTRATO FUNZIONALI AD
INTERESSI STRUTTURATI E CONSISTENTI, giacché le "principali e più pericolose
manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzativa
complessa" (Rel. ministeriale cit.).
ESITO
ESSENDO MANCATA, da parte dell'impresa Cavalieri Ottavio S.p.a., la PROVA DI AVERE
ADOTTATO E ATTUATO UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE IDONEO A
PREVENIRE REATI DI CORRUZIONE e risultando escluso, da tutta la ricostruzione dei
fatti operata dai giudici di merito che, Gregorio Cavalieri abbia agito nell'esclusivo interesse
proprio o di terzi, il motivo deve essere rigettato.
Pertanto, all’esito del giudizio, la Cassazione ha rigettato i ricorsi dell’impresa Cavalleri
Ottavio S.p.a. condannandola al pagamento delle spese processuali.
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(art. 24 ter)
•
Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
•
Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù,
alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le
violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs
286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
•
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
•
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
•
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
•
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
•
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo
guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni
da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
CASE STUDY:
Modello ex-post
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
CASSAZIONE PENALE SEZIONE V, n. 63047 del 9 maggio 2008
REATO CONTESTATO
Il caso in esame riguarda l’impugnazione per cassazione proposta nell’interesse
di A. M. - amministratore della società “Edilprimavera S. r. l.” - avverso
l’ordinanza con cui il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria disponeva il
sequestro preventivo di quote sociali della suddetta società.
Giova precisare che la misura cautelare era stata adottata nell’ambito di un
procedimento penale volto all’accertamento del delitto di ASSOCIAZIONE
MAFIOSA e nel quale A.M. era stato poi rinviato a giudizio.
Il suddetto amministratore era accusato di sfruttare le proprie quote sociali al
fine di assicurare, per il tramite di Edilprimavera, risorse finanziarie ad
associazioni di stampo mafioso, le quali a loro volta avevano consentito alla
società stessa di affermarsi nel settore degli appalti pubblici in materia di
gestione dei rifiuti.
IL PROCESSO
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso ritenendo infondati i motivi su cui si basa.
Assume particolare interesse il ragionamento con cui la Suprema Corte attribuisce decisiva
rilevanza alla c.d. gestione di fatto dell’impresa.
Benché risulti provato che al momento della commissione delle condotte contestate la
formale proprietà delle quote sociali non appartenga più ad A. M., il quale le aveva
trasferite ad altri due soggetti, la Suprema Corte ritiene di poter comunque ricondurre
all’amministratore l’effettiva gestione delle stesse.
Infatti – sostengono i giudici - la cessione delle predette partecipazioni da parte
dell’amministratore a persone formalmente esterne all’impresa non ha impedito allo stesso
di continuare, in via di fatto, l’attività mafioso-imprenditoriale, alla luce del particolare
assetto societario di Edilprimavera, impresa a conduzione familiare, gestita da soggetti
legati tra loro da rapporti di parentela e/o amicizia.
Quindi il sequestro di quote pur non più appartenenti all’amministratore è considerato
legittimo, in quanto l’interposizione di meri “prestanome” non vale di per sé a dissolvere il
collegamento tra l’amministratore, le quote sociali cedute e l’insieme di prerogative e
facoltà ad esse riconducibili.
APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 231/01
Quanto alla violazione del d.lgs. n. 231/01, la Corte di Cassazione reputa il MODELLO
ORGANIZZATIVO adottato da Edilprimavera NON IDONEO a prevenire il rischio della
commissione di ulteriori reati: infatti tale modello – secondo i giudici – appare carente
sia sotto il profilo interno e strutturale (“…non aveva dedicato specifica considerazione
all'area operativa dell'azienda, dato che non erano state individuate le aree di rischio
esterne, il tipo di mercato o il tipo di pubblica amministrazione con cui si sarebbe entrato in
rapporto, o interne, in quanto queste (aree di rischio interne) potevano essere costituite
anche da figure di consulenti o collaboratori occasionali, scelti dalla società, di volta in
volta, in vista di una determinata operazione …”) sia dal punto di vista dei controlli
dall’esterno che il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto esercitare sulla corretta
attuazione del modello stesso (“…non era garantita l'effettiva autonomia e indipendenza
dell'organo di controllo …”).
ESITO
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e in conclusione rileva che il modello organizzativo
– pur inadeguato agli scopi previsti dalla legge – era stato in concreto adottato, anche se
TARDIVAMENTE (ossia quando il reato era già stato commesso).
Tale circostanza – secondo i giudici – avrebbe potuto comunque condurre al
riconoscimento di una ATTENUANTE, in conformità all. art. 12, comma 2, lett. b del d.lgs.
231/2001, norma che prevede che la sanzione pecuniaria a carico della società sia
ridotta da un terzo alla metà “se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento è
stato adottato o reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della
stessa specie di quella verificatasi”.
CASE STUDY:
Modello 231
TRUFFA
REATO CONTESTATO
Il Gip di Napoli ha emesso un’ordinanza con cui veniva disposta, nei confronti della Società
Impregilo e di 5 altre società del gruppo aggiudicatarie di una gara d’appalto per lo
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, l’interdizione dal contrattare per 1 anno con
la Pubblica Amministrazione, nonché il sequestro di 750 milioni di Euro di crediti vantati nei
confronti di comuni campani.
I reati contestati alla società sono: TRUFFA AGGRAVATA e continuata in danno dello
stato e FRODE IN TRUFFA AGGRAVATA e continuata in danno dello stato e FRODE
IN PUBBLICHE FORNITURE
SVOLGIMENTO DEI FATTI
L'ordinanza emessa dal Gip di Napoli rappresenta l'epilogo di un'inchiesta sulla gestione
dei rifiuti nella regione Campania, iniziata nel 2003 a seguito delle molte denunce
presentate sul funzionamento del trattamento dei rifiuti, che porta Impregilo ad essere
accusata per un illecito amministrativo che trova il suo presupposto nei reati su descritti.
Dalle indagini effettuate è emerso che probabilmente la Società Impregilo aveva posto in
essere condotte artificiose volte a mascherare, a parere del Gip, l’assoluta inadeguatezza
degli impianti di gestione dei rifiuti e l’incapacità degli stessi di eseguire trattamenti
conformi alle specifiche contrattuali
Il Gip di Napoli ha evidenziato che il MODELLO ADOTTATO DA IMPREGILO PRESENTAVA LE
SEGUENTI LACUNE:
Intempestivo, in quanto adottato molto tempo dopo l’inizio della condotta criminosa da parte dell’ente
Mancanza di un’indicazione di professionalità specifica dei componenti dell’OdV
Le cause di ineleggibilità o revoca erano tali che un soggetto condannato per uno dei reati previsti dal
Decreto 231 sarebbe potuto restare in carica sino al passaggio in giudicato della sentenza
Mancanza di elementi che dessero conto dei requisiti di indipendenza dell’OdV
Un componente dell’OdV della capogruppo ricopriva la carica di membro del Consiglio di
Amministrazione nelle controllate
La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Odv non era specificatamente
sanzionata
La violazione da parte dei soggetti apicali dell’obbligo di vigilanza sui sottoposti non era
specificatamente sanzionata
Non era prevista, nei confronti dei dipendenti l’obbligatorietà di partecipazione a corsi di formazione
Per le aree di maggior rischio non risultavano previsioni specifiche, procedure esattamente
determinate e determinabili, regole individuate anche nella loro rigida sequenza e funzionalmente
dirette a garantire il conseguimento di precisi risultati
EPILOGO DEL PROCESSO
Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 17 novembre 2009
All’esito della vicenda processuale è utile richiamare alcuni passaggi della sentenza in
esame particolarmente interessanti:
Anzitutto, il GIP sottolinea che le vicende dell’ente devono essere distinte da quelle dei
soggetti che hanno commesso il reato, superando quindi le molte obiezioni sollevate in
questi anni sull’impossibilità di dimostrare l’effettività del Modello una volta che il reato sia
stato commesso “… dato per assodato che la sussistenza dell’illecito amministrativo
contestato non discende automaticamente dal riconoscimento della commissione del reato
– in quanto tale conclusione equivarrebbe a ritenere operante una sorta di “responsabilità
oggettiva” dell’ente per gli illeciti penali commessi dai suoi vertici – occorre valutare se
sussista nel caso specifico una o più ipotesi della causa esimente dalla responsabilità
amministrativa prevista dall’art. 6 legge 231/01 […] non avrebbe senso ritenere inefficace
un modello organizzativo per il solo fatto che siano stati commessi degli illeciti da parte dei
vertici della persona giuridica, in quanto ciò comporterebbe, ovviamente, la pratica
inapplicabilità della norma contenuta nell’art. 6 legge 231/01. “
Inoltre, se l’ente non ha adottato il Modello, è tenuto a dimostrare che il soggetto ha agito
nell’interesse proprio o di terzi, ma non nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
L’analisi del GIP si è concentrata poi sulle effettive modalità di svolgimento dell’attività
delittuosa.
In effetti è stato dimostrato che all’interno della società il metodo di formazione delle
informazioni era del tutto contrario ai principi stabiliti nel modello organizzativo in quanto il
dato da comunicare non era quello elaborato dagli uffici preposti, ma quello, non veritiero,
“imposto” dal vertice al funzionario.
La procedura seguita costituiva pertanto una palese elusione del modello e appariva
dettata proprio dalle finalità che si volevano evitare con il modello, e cioè, la creazione di
notizie false.
Se quello sopra riportato è il passaggio chiave per capire la “tenuta” del Modello di
Impregilo, altri elementi giudicati con favore dal giudice sono stati:
•
•
•
•
la tempestività dell’ente nel volersi adeguare alle disposizioni di legge
la formalizzazione delle procedure
l’istituzione di specifici flussi informativi verso l’Organo di Vigilanza
la professionalità e l’autonomia della figura chiamata a svolgere l’attività di vigilanza.
La TEMPESTIVITÀ NELL’ADOZIONE del modello previsto dal D. Lgs 231/01, nonché
la FORMALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ADOZIONE di un organo di
Vigilanza hanno permesso alla Impregilo S.p.a., per la prima volta dall’entrata in
vigore del D. Lgs. 231, di essere MANLEVATA DA OGNI RESPONSABILITÀ.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Dr. Alessandra Bogliacino
Consulente di direzione &Co Srl
www.and-co.net
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