GUIDA VINO 2015 Landerwine 2 [GUIDA VINI] I.G.T. - Vini a Indicazione Geografica Tipica I vini a Identificazione Geografica Tipica sono regolamentati da un disciplinare e sono contraddistinti da una zona di produzione, in genere abbastanza ampia. La categoria di vino IGT rappresenta il primo livello della classificazione dei vini a indicazione di origine. A partire da questo livello, diventa obbligatorio un disciplinare di produzione, redatto e approvato secondo le norme UE. I disciplinari dei vini I.G.T. devono stabilire: • • • • • • • • l'indicazione geografica la delimitazione della zona geografica l'elenco dei vitigni ammessi le tipologie enologiche, compreso il colore la resa massima di uve per ettaro il titolo alcolometrico minimo delle uve la gradazione alcolometrica minima del vino le pratiche correttive autorizzate. I vini a Identificazione Geografica Tipica hanno l'obbligo di presentare in etichetta: • • tutte le menzioni previste per i vini da tavola la menzione Vino a Identificazione Geografica Tipica con il relativo nome della I.G.T. (zona). La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Valle d'Aosta, e dalla menzione Landwine per i vini prodotti nella provincia autonoma di Bolzano. D. O. C. - Vini a Denominazione di Origine Controllata I vini D.O.C. sono contraddistinti da una zona di origine ben precisa, con indicazione di sottozona, e nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione. Prima di essere messi in commercio, in fase di produzione, i vini D.O.C. vengono sottoposti ad analisi chimico-fisiche e organolettiche che certifichino il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare. I disciplinari dei vini D.O.C. devono stabilire: • • • • • • • • • • la denominazione d'origine (il nome della D.O.C.) la zona di produzione delle uve la resa massima di uve e di vino per ettaro il titolo alcol metrico minimo delle uve caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, il titolo alcol metrico minimo del vino le condizioni di produzione (clima, terreno, altitudine, esposizione, etc.) la composizione dei vigneti, densità degli impianti, forme di allevamento, sistemi di potatura modalità degli esami organolettici periodo minimo di invecchiamento in legno e/o affinamento in bottiglia eventuale imbottigliamento in zone delimitate. La categoria italiana dei vini D.O.C. appartiene alla categoria D.O.P. europea. 4 [GUIDA VINI] D. O. C. G. - Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita I vini D.O.C.G. sono regolamentati da un disciplinare e sono contraddistinti da una zona di origine ben precisa, anche con indicazione di sottozona, fino a restringere l'area a un comune, una frazione, una fattoria, un podere o una vigna. I disciplinari dei vini D.O.C.G. ricoprono le stesse tipologie di regole di quelli D.O.C. ma i valori da rispettare sono più stringenti. Prima di essere messi in commercio, per i vini D.O.C.G. è previsto un doppio esame: il primo in fase di produzione, il secondo in fase di imbottigliamento. I vini D.O.C.G. vengono infine sottoposti anche ad un’analisi sensoriale (assaggio) eseguita da un’apposita Commissione. In etichetta è obbligatoria anche l'indicazione dell'annata (tranne per i vini bollicine). Oltre al rispetto dei disciplinari, la legge prevede che la denominazione D.O.C.G. può essere attribuita a un vino che da almeno 5 anni è già riconosciuto come D.O.C. e ritenuto di particolare pregio, in relazione alle sue caratteristiche qualitative, rispetto alla media dei vini analoghi e appartenenti alla stessa categoria. D.O.C.G. e D.O.C. sono le sigle tradizionali utilizzate dall'Italia per designare gli ex VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate) ora D.O.P. Nell'ambito dei vini D.O.P., alcune denominazioni prevedono anche le tipologie "Classico", "Riserva" o "Superiore". La specificazione "Classico" indica un vino prodotto in una zona di origine più antica nell'ambito della stessa D.O.C.G. o D.O.C. La qualificazione di "Riserva" è attribuita ai vini che vengono sottoposti ad un periodo di invecchiamento più lungo rispetto a quello previsto dal disciplinare e con regole produttive maggiormente restrittive. La dicitura "Superiore" è attribuita ai vini che hanno una gradazione alcolica più elevata rispetto a quella delle tipologia base di vino specificata dal disciplinare. Coltivazione del vino Le uve hanno bisogno di tempi di insolazione di almeno milletrecento ore, concentrate tra i mesi di aprile e ottobre. Il clima ideale è secco, con venti leggeri e piogge in primavera. Nella coltivazione del vino, il clima è un elemento fondamentale. Ad alcune caratteristiche climatiche, infatti, corrispondono altre caratteristiche intrinseche del vino: • • • Nelle regioni più fredde, solitamente i vini contengono più acidi e meno zuccheri; Nelle regioni con temperature più miti, i vini contengono più zuccheri naturali e meno acidi; Nelle regioni con una forte escursione termica notte/giorno, i vini risultano essere più profumati. Temperatura di servizio del vino Un’adeguata temperatura di servizio permette di apprezzare al meglio le sensazioni olfattive e gustative del vino. Ogni tipologia di vino richiede una temperatura che risulti in sintonia con le caratteristiche organolettiche del vino stesso: -‐ -‐ Per i vini bianchi è consigliabile una temperatura bassa al fine di rimarcarne la freschezza e le altre sensazioni, quali sentori di fiori e frutta; Per i vini rossi è preferibile una temperatura simile a quella ambientale, ma comunque non superiore ai 20° C, al fine di esaltare l’armonia di profumi che li caratterizza. 6 [GUIDA VINI] La decantazione La decantazione consiste nel passagio del vino ad un recipiente, che prende il nome di decanter. Lo scopo della decantazione è separare il vino da eventuali depositi dovuti all’invecchiamento e favorire la sua ossigenzione, in modo da far percepire al consumatore gli odori e i sapori caratteristici del vino stesso. I bicchieri Ogni vino richiede un determinato tipo di bicchiere che sia adatto alle sue caratteristiche, questo permette che venga degustato al meglio. Il bicchiere corretto permette che il profumo, il colore ed il sapore del vino vengano risaltati. Le caratteristiche principali che deve avere un buon bicchiere da vino sono: • • • pareti sottili, non colorate, non eccessivamente lavorate, prive di montature e di sfaccettature; stelo abbastanza lungo da evitare che la mano tocchi il calice, così da non alterare la temperatura del vino; il materiale migliore di cui dovrebbe essere fatto è il cristallo. La forma del bicchiere varia come anche le sue dimensioni , questo perchè vanno rapportate alle caratteristiche del vino che viene servito. Abbinare il vino Ogni vino esprime al meglio le sue caratteristiche se accostato al suo piatto ideale. Gli abbinamenti sono numerosi e vari, gli accordi devono stabilirsi fra gli odori e i sapori del vino e del piatto gustato. Aldilà del gusto, che è sempre strettamente personale, esistono delle regole base che permettono l’abbinamento giusto: • i piatti leggeri, non elaborati, richiedono vini ugualmente leggeri, giovani e freschi • i piatti robusti invece, si adattano meglio a vini invecchiati e corposi In generale perciò, si può abbinare il pesce e le carni bianche a vini bianchi, le carni rosse a vini rossi, selvaggina a vini maturi e i dessert con vini passiti e spumanti. Vini Biologici Grazie al Regolamento Europeo del 2012 pubblicato sulla gazzetta dell’UE, è stato regolarizzato il settore del vino biologico; il documento stabilisce le modalità di vinificazione e permette di riportare il logo europeo sulle etichette. Il vino biologico si ottiene attraverso l’abbattimento delle sostanze chimiche e dei solfiti, si ha quindi l’adozione di tecniche di coltura biologiche che prevengano gli attacchi da parte di parassiti in modo naturale. Si parla perciò del frutto di una filosofia agricola e produttiva che privilegia il rapporto con il territorio e la natura. La quantità di solfiti secondo la normativa vigente per i vini biologici non deve superare i 100 mg/l per i rossi ed i 150 mg/l per i bianchi e rosé. Si può quindi parlare di vino biologico quando : • • in vigneto: si producono uve biologiche, coltivate senza l’aiuto di sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, insetticidi, pesticidi in genere) e senza l’impiego di organismi geneticamente modificati; in cantina: si esegue la vinificazione utilizzando solo i prodotti enologici e i processi autorizzati dal regolamento 203/2012 In ogni caso, l’azienda vitivinicola produttrice necessita di una certificazione di conformità da parte di un ente certificatore. Certamente, all’interno dei limiti e delle disposizioni imposte dalle normative, ogni produttore 8 [GUIDA VINI] biologico certificato, seguirà la propria condotta specifica, utilizzando le pratiche enologiche che più si avvicinano al concetto personale di “agricoltura sostenibile”. Vino Biologico: La peculiarità del vino biologico rispetto a quello convenzionale riguarda quasi esclusivamente i trattamenti in campagna. In sintesi le caratteristiche del vino biologico sono: 1) procedimenti di vinificazione, i cui requisiti sono approvati dallo Standing Committee on Organic Farming (SCOF), il Comitato permanente per l’agricoltura biologica; 2) logo autorizzato da apporre in etichetta; 3) numero dei coadiuvanti dell'agricoltura convenzionale ridotto a meno della metà; 4) livelli di solforosa nel prodotto imbottigliato ridotti (attualmente[18] 100 mg/l per i vini rossi secchi, e 150 per i vini bianchi secchi); 5) in campagna non si devono impiegare sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere) né OGM 6) in cantina si possono utilizzare i prodotti enologici e i processi di vinificazione, maturazione, invecchiamento, imbottigliamento autorizzati dal regolamento CE. 7) ottenimento della certificazione come per tutti i prodotti da agricoltura bio. Classificazione ufficiale Spumanti Brut nature , pas dosé , dosaggio zero Zucchero inferiore a 3g/l; tali termini possono essere usati unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria. Extra brut Zucchero fra 0 e 6 g/l Brut Zucchero inferiore a 12 g/l Extra dry , extra sec Zucchero fra 12 e 17 g/l Dry , sec , asciutto Zucchero fra 17 e 32 g/l Demi-sec , medium dry , abboccato Zucchero fra 32 e 50 g/l Dolce Zucchero superiore a 50 g/l Legislazione Europea Spumanti • • • • Vino Spumante (VS), detto anche vino spumante “generico”; Vino Spumante di Qualità (VSQ); Vino Spumante di Qualità Aromatico (VSQA), è un VSQ prodotto con uve aromatiche; Vino Spumante Gassificato (VSG).