Presupposto Fabbricati Art. 1, co.2, D.lgs. 504/92 IL POSSESSO Art. 1140 Cod.Civile Il potere sulla cosa che si manifesta con l’esercizio della: - PROPRIETA’ - ALTRO DIRITTO REALE Immobili Aree fabbricabili Terreni agricoli a qualunque uso destinati Diretto godimento Immobili strumentali Immobili merce Immobili soggetti ad ICI FABBRICATI Lettera a) AREE FABBRICABILI Lettera b) Art.2 d.lgs.504/92 TERRENI AGRICOLI Lettera c) Cos’è un fabbricato? L’unità immobiliare iscritta (o che deve essere iscritta) nel CATASTO EDILIZIO URBANO Sono parte integrante del fabbricato: • L’area occupata dalla costruzione (che non è autonomamente tassabile) • La pertinenza (817 c.c.):Autorimessa, giardino, cortile, posto auto…..etc. Fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire: - dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o, - se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (non rileva l’abitabilità o agibilità) Cos’è un’area fabbricabile Un area utilizzabile a scopo edificatorio in base a: • strumenti urbanistici generali (P.R.C. o il programma di fabbricazione) • strumenti attuativi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) ORIENTAMENTI R.M. 17.10.1997 n.209/E è sufficiente che risulti da un piano regolatore generale CTC 10.11.1998 n.5518 necessità di essere incluso sia nei P.P. che in quelli attuativi Cos’è un terreno agricolo Il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c. E’ DETERMINANTE EFFETTIVO UTILIZZO CHE VIENE FATTO DEL FONDO RISPETTO ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA Utilizzo del terreno UTILIZZO UTILIZZO AGRICOLO NON AGRICOLO TERRENI INCOLTI ORTICELLI, CONDOTTI NON IMPRENDITORIALMENTE SCONTA L’ICI COME TERRENO AGRICOLO ANCHE SE AREA EDIFICABILE SE NON EDIFICABILE SE EDIFICABILE SCONTANO L’ICI COME AREA EDIFICABILE SONO ESCLUSI DALL’ICI Base imponibile Art. 5 D.lgs.504/92 VALORE DEGLI IMMOBILI FABBRICATI AREE FABBRICABILI TERRENI AGRICOLI • Rendita risultante in catasto al 1° gennaio rivalutata 5% • Valore venale in comune commercio risultante al 1° gennaio dell’anno d’imposta, considerando l’ubicazione dell’are, la destinazione d’uso, gli indici di edificabilità, i prezzi medi di mercato per aree similari • Reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio rivalutato del 25% e moltiplicato per 75 • Rendita catastale presunta (relativa ad immobili similari) se non iscritti in catasto o soggetti a mutamenti con variazione di rendita DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - RIDUZIONI X ALIQUOTA 4. (Comma abrogato) dalla FINANZIARIA 2007 Comma 173, lett. a) Versione in vigore sino al 31.12.2006 4. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. D.Lgs.504/92 – art.11 – Liquidazione ed accertamento (soppresso dal 1° gennaio 2007) Se la dichiarazione è relativa a fabbricati indicati nel comma 4 dell’art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazioni di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 4 dell’art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento” EVOLUZIONE DELLE GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE Art. 74 Legge 21.11.2000 n.342 FABBRICATI TERRENI Efficacia delle attribuzioni o modificazioni di rendita DALLA NOTIFICAZIONE a cura dell’Agenzia del Territorio Art. 74 L.342/2000 A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci sono a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati. Situazioni transitorie atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti non divenuti definitivi, atti locali che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, CIRCOLARE 4/E del 13.1.01 l’inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate” Termine di decorrenza della nuova rendita - le differenti posizioni della giurisprudenza - Cassazione Civile – sezione Tributaria – 26 ottobre 2005 n. 20775 L’efficacia del classamento opera anche relativamente agli anni successivi alla denuncia della variazione che ha portato alla modifica della rendita: non si tratta di retroattività ma di applicabilità della variazione della rendita che è cosa diversa dall’efficacia Cassazione Civile – sezione Tributaria – 17 febbraio 2005 n. 3233 La nuova rendita (notificata) può spiegare effetti soltanto per i periodi di imposta successivi alla notifica…. Nessuna norma di principio può giustificare l’applicazione della rendita agli anni pregressi sulla base di una applicazione retroattiva non prevista dall’art. 74 della L.342/00 che stabilisce: “ a partire dal 1° gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali…sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione” PROCEDURA DOC-FA D.M. 701 del 19.4.1994 PARTE PROPOSTA RENDITA AGENZIA TERRITORIO RETTIFICA ENTRO 12 MESI CIRCOLARE 16.11.2000 n.207/E L’art.74 non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi Ici secondo la procedura DOC-FA LA FINANZIARIA 2005 commi 336 e seguenti Comma 336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita' immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. Comma 337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune. Comma 339. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337. Il Provvedimento è stato emanato il 16 febbraio 2005 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2005 n. 40 RIEPILOGO L.488/99 Art.30 d.m.701/94 DOC-FA L. 342/00 ART. 74 FINANZIARIA 2007