Presupposto
Fabbricati
Art. 1, co.2, D.lgs. 504/92
IL POSSESSO
Art. 1140 Cod.Civile
Il potere sulla cosa che si
manifesta con l’esercizio
della:
-
PROPRIETA’
- ALTRO DIRITTO REALE
Immobili
Aree fabbricabili
Terreni agricoli
a qualunque uso destinati
Diretto godimento
Immobili strumentali
Immobili merce
Immobili soggetti ad ICI
FABBRICATI
Lettera a)
AREE FABBRICABILI
Lettera b)
Art.2 d.lgs.504/92
TERRENI AGRICOLI
Lettera c)
Cos’è un fabbricato?
L’unità immobiliare iscritta (o che deve essere iscritta)
nel CATASTO EDILIZIO URBANO
Sono parte integrante del fabbricato:
• L’area occupata dalla costruzione (che non è autonomamente tassabile)
• La pertinenza (817 c.c.):Autorimessa, giardino, cortile, posto auto…..etc.
Fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire:
- dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o,
- se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato
(non rileva l’abitabilità o agibilità)
Cos’è un’area fabbricabile
Un area utilizzabile a scopo edificatorio in base a:
• strumenti urbanistici generali
(P.R.C. o il programma di fabbricazione)
• strumenti attuativi
(piani particolareggiati o piani di lottizzazione)
ORIENTAMENTI
R.M. 17.10.1997 n.209/E
è sufficiente che risulti da un piano
regolatore generale
CTC 10.11.1998 n.5518
necessità di essere incluso sia nei P.P.
che in quelli attuativi
Cos’è un terreno agricolo
Il terreno adibito all’esercizio delle
attività indicate nell’art. 2135 c.c.
E’ DETERMINANTE
EFFETTIVO UTILIZZO CHE VIENE FATTO DEL FONDO
RISPETTO ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA
Utilizzo del terreno
UTILIZZO
UTILIZZO
AGRICOLO
NON AGRICOLO
TERRENI INCOLTI
ORTICELLI, CONDOTTI
NON IMPRENDITORIALMENTE
SCONTA L’ICI
COME TERRENO AGRICOLO
ANCHE SE AREA EDIFICABILE
SE NON EDIFICABILE
SE EDIFICABILE
SCONTANO L’ICI
COME AREA EDIFICABILE
SONO ESCLUSI DALL’ICI
Base imponibile
Art. 5 D.lgs.504/92
VALORE DEGLI IMMOBILI
FABBRICATI
AREE FABBRICABILI
TERRENI AGRICOLI
• Rendita risultante in catasto
al 1° gennaio rivalutata 5%
• Valore venale in comune
commercio risultante al
1° gennaio dell’anno d’imposta,
considerando l’ubicazione
dell’are, la destinazione d’uso,
gli indici di edificabilità, i
prezzi medi di mercato per
aree similari
• Reddito dominicale risultante
in catasto al 1° gennaio
rivalutato del 25% e
moltiplicato per 75
• Rendita catastale presunta
(relativa ad immobili similari)
se non iscritti in catasto o
soggetti a mutamenti con
variazione di rendita
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
BASE IMPONIBILE
- DETRAZIONI
- RIDUZIONI
X
ALIQUOTA
4. (Comma abrogato) dalla FINANZIARIA
2007
Comma 173, lett. a)
Versione in vigore sino al 31.12.2006
4. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3,
non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali
sono intervenute variazioni permanenti, anche se
dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che
influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il
valore è determinato con riferimento alla rendita dei
fabbricati similari già iscritti.
D.Lgs.504/92 – art.11 – Liquidazione ed accertamento
(soppresso dal 1° gennaio 2007)
Se la dichiarazione è relativa a fabbricati indicati nel comma 4
dell’art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio
tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla
attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e
al Comune;
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta
la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita
attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza
applicazioni di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura
indicata nel comma 4 dell’art. 14, ovvero dispone il rimborso delle
somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati
nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per
cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del
20 per cento”
EVOLUZIONE DELLE GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE
Art. 74 Legge 21.11.2000 n.342
FABBRICATI
TERRENI
Efficacia delle attribuzioni o modificazioni di rendita
DALLA
NOTIFICAZIONE
a cura dell’Agenzia
del Territorio
Art. 74
L.342/2000
A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle
rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci sono a decorrere dalla loro
notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente ai soggetti intestatari della
partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’art. 21 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il
ricorso di cui all’art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta
notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai Comuni
interessati.
Situazioni transitorie
atti che abbiano comportato attribuzione o
modificazione della rendita, adottati entro il 31
dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti
impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli
enti
non divenuti
definitivi,
atti locali
che abbiano
comportato
attribuzione o
modificazione della
rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non
ancora recepiti in atti
impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli
enti locali,
CIRCOLARE 4/E del 13.1.01
l’inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi
delle rendite catastali sino a quando queste ultime non
siano ritualmente notificate”
Termine di decorrenza della nuova rendita
- le differenti posizioni della giurisprudenza -
Cassazione Civile – sezione Tributaria – 26 ottobre
2005 n. 20775
L’efficacia del classamento opera anche relativamente agli
anni successivi alla denuncia della variazione che ha
portato alla modifica della rendita: non si tratta di
retroattività ma di applicabilità della variazione della
rendita che è cosa diversa dall’efficacia
Cassazione Civile – sezione Tributaria – 17 febbraio
2005 n. 3233
La nuova rendita (notificata) può spiegare effetti
soltanto per i periodi di imposta successivi alla
notifica…. Nessuna norma di principio può giustificare
l’applicazione della rendita agli anni pregressi sulla base
di una applicazione retroattiva non prevista dall’art. 74
della L.342/00 che stabilisce: “ a partire dal 1° gennaio 2000 gli atti
comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali…sono efficaci solo a partire dalla loro
notificazione”
PROCEDURA DOC-FA
D.M. 701 del 19.4.1994
PARTE
PROPOSTA
RENDITA
AGENZIA
TERRITORIO
RETTIFICA
ENTRO 12 MESI
CIRCOLARE 16.11.2000 n.207/E
L’art.74 non si applica agli atti impositivi riferiti alle
rendite proposte dai soggetti passivi Ici secondo la
procedura DOC-FA
LA FINANZIARIA 2005
commi 336 e seguenti
Comma 336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata non
dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con
i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di
diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti di
aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i
quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi
di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti
interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione,
gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico
dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla
verifica del classamento delle unita' immobiliari segnalate, notificando le risultanze
del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le
violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
Comma 337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito
della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio
dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in
assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della
richiesta del comune.
Comma 339. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le modalita' tecniche e operative
per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337.
Il Provvedimento è stato emanato il 16 febbraio 2005 – pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2005 n. 40
RIEPILOGO
L.488/99
Art.30
d.m.701/94
DOC-FA
L. 342/00
ART. 74
FINANZIARIA
2007
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Presentazione ipertestuale - Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti