Città di Torino
Agevolazioni per la regolarizzazione
delle difformità catastali degli immobili
Legge n. 311 del 30 Dicembre 2004 art.1 comma 336
Sala colonne del Comune di Torino
Legge 311/04, art. 1. comma 336
(G.U. n.192/l del 31dic 2004)
I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in
catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti
catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle
unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del
regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La
richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti
interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali
dell'Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta
entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio
provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile
non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate,
notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni
previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
Legge 311/04, art. 1. comma 336
(G.U. n.192/l del 31dic 2004)
Legge 311/04, art. 1. comma 336
(G.U. n.192/l del 31dic 2004)
COME PROCEDERE
Definizione agevolata fino al 31/12/2005
Analisi del Settore Catasto delle situazioni
di accatastamento non coerenti e (a partire
dal 1 gennaio 2006) notifica al proprietario
affinchè provveda al riclassamento
AZIONI DI SUPPORTO
1 –Presso lo sportello catastale decentato di via
Monte Ortigara, 95 è stato preposto un nucleo
di tecnici in grado di fornire chiarimenti ai
proprietari di immobili
2 - Istituito un numero verde telefonico per primi
chiarimenti su cosa fare.
NUMERO VERDE
: 80072 7507
Principali azioni intraprese
1 - Definita una metodologia per individuare
le unità non accatastate
2 - Idem per individuare quelle il cui stato di
fatto non è coerente con il classamento
3 – Verificare se tale situazione è conseguente
lavori eseguiti
Cosa deve fare il proprietario
1 – Verificare la corrispondenza tra la situazione
reale del proprio alloggio e quanto risulta dai
dati denunciati al catasto
2 - Se non risulta a lui chiaro cosa fare; chiedere
chiarimenti allo sportello decentrato in via
Monte Ortigara, 95
3 – Se risulta necessario aggiornare i dati del
catasto; rivolgersi ad un professionista di
fiducia
Cosa Farà il professionista di fiducia
Presenterà una variazione catastale agli sportelli dell’Agenzia
del Territorio (utilizzando un programma informatico messo a
disposizione dalla Agenzia stessa).
Il programma si chiama DOCFA.
Il programma DOCFA registra i dati di consistenza e le caratteristiche
intrinseche ed estrinseche della unità immobiliare e consente di
attribuire la categoria e la classe di appartenenza.
FINANZIARIA 2005_ ART. 1 COMMA 336 RECUPERO ICI
ARCHIVIO COMUNALE
ARCHIVIO CATASTALE
Dati catastali
aggiornati nel
marzo 1996
BAGNO INTERNO
DIA del giugno 1996
CLASSAMENTO ATTUALE
CLASSAMENTO CORRETTO
Cat. A/5 cl. 5
Cat. A/3 cl. 2
Zona 4
Zona 4
Rendita
444,15
Rendita
588,77
ICI (se abitazione principale)
124,83
Differenza ICI
+ 79,73
ICI (se abitazione principale)
204,56
FINANZIARIA 2005_ ART. 1 COMMA 336 RECUPERO ICI
ARCHIVIO CATASTALE
ARCHIVIO COMUNALE
Dati catastali
del 2003
ASCENSORE
Art. 26 del 1983
CLASSAMENTO ATTUALE
CLASSAMENTO CORRETTO
Cat. A/4 cl. 2.
Cat. A/4 cl. 4. (+ 2 CLASSI)
Zona 1
Zona 1
Rendita
309,87
Rendita
433,83
ICI (se abitazione principale)
50,81
Differenza ICI
+ 68,33
ICI (se abitazione principale)
119,14
Dopo la presentazione del
DOCFA…...
cosa succede?
Il sig. Rossi riceve in data 20
dicembre 2005 la comunicazione
con la quale gli viene confermata
la rendita catastale proposta dal
tecnico da lui incaricato….
..il sig. Rossi da
questo momento avrà
30 giorni di tempo
per regolarizzare la
sua posizione
versando la differenza
d’imposta dall’anno
2000 all’anno 2004...
Il sig. Rossi dichiarava:
CAT. A/4 CLASSE 2 VANI 6 RENDITA
€ 418,33
Tale immobile è diventato:
CAT. A/3 CLASSE 2 VANI 5
RENDITA € 671,39
Tenuto conto del fatto che l’immobile non è la sua
abitazione principale…..
Le aliquote da applicare infatti, sono soltanto due:
- 5,25% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- 6,00% per tutte le altre unità immobiliari.
…...la differenza
d’imposta dovuta deve
essere calcolata nel modo
seguente:
SI DEVE CALCOLARE L’IMPOSTA SULLA BASE
DELLA NUOVA RENDITA PER GLI ANNI DAL 2000
AL 2004
…infatti se il DOCFA verrà presentato all'Agenzia
del Territorio entro il 31 dicembre 2005:

il recupero dell'imposta si ferma all'anno
2000, anche se la data cui far riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale è
antecedente

non sono dovuti nè sanzioni, nè interessi.
671,39 X 105 = 70.495,95
70.495,95 x 6 : 1.000 = 422,97
nuovo valore dell’immobile
comprensivo della
rivalutazione del 5%
ICI dovuta sulla
nuova rendita
catastale
ADESSO...
...il sig. Rossi deve calcolare la differenza tra l’imposta
dovuta sulla base della vecchia rendita e l’imposta
calcolata sulla base della nuova rendita...
ANNO
ICI DOVUTA
SU NUOVA
RENDITA
ICI DOVUTA
SU VECCHIA
RENDITA
DIFFERENZA
2000
422,97
263,54
159,43
2001
422,97
263,54
159,43
2002
422,97
285,51
137,46
2003
422,97
285,51
137,46
2004
422,97
307,47
115,50
TOTALE
2.114,85
1.405,57
709,28
Per informazioni….
Settore Catasto della Città di Torino
via Monte Ortigara 95
Torino
Numero verde: 800727507
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