La competenza amministrativa
del TM
Procedimento amministrativo o rieducativo
Poco conosciuto
Differenza tra amministrazione e giurisdizione
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Alle origini…
La prevenzione ante delictum
RDL 1404/34 Art. 25 “assegnazione dei traviati ai
riformatori per corrigendi “
“Quando un minore degli anni 18, per abitudini
contratte, dia manifeste prove di traviamento e
appaia bisognevole di correzione morale…”
Funzione:
Arginare la pericolosità sociale di determinate
categorie di individui, per evitare che possano
commettere reati
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Prassi dei tribunali minorili
- Decreti non motivati (simili ai
provvedimenti del Questore in materia di
misure di prevenzione)
- Conformità alle richieste avanzate
dall’autorità di PS
- Utilizzo dell’unica misura prevista:
internamento in riformatorio per corrigendi
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Le case di rieducazione
Uso indifferenziato di riformatorio e carcere
Internamento come forma di controllo
sociale, nonché come risposta dello Stato
alla domanda di assistenza del minore e
della famiglia
La rieducazione come strumento di
emarginazione
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La novella del 1956
Quando un minore degli anni 18 dà
manifeste prove di irregolarità della
condotta o del carattere …
il Tribunale esplica approfondite indagini
sulla personalità del minore e dispone con
decreto motivato una delle seguenti misure:
1. Affidamento del minore al servizio sociale
2. Collocamento in una casa di rieducazione
o istituto medico-psico-pedagogico
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Portata della novella
Viene sottratto il potere di segnalazione all’autorità di
polizia, e attribuito al PM ed ai servizi
Non più assunzione di opportune informazioni ma
approfondite indagini sulla personalità
Il giudice deve indicare le prescrizioni che il minore dovrà
seguire…(art. 27)
Nasce un “giudice nuovo…” che vede il minore come
soggetto autonomo portatore di diritti e che opera per il
suo interesse e per il suo diritto all’educazione
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L’affidamento al servizio
Viene superato il concetto di
internamento: è necessario lasciare il
minore nel suo ambiente naturale
curando il riadattamento suo e quello
della famiglia
Formulazione ed attuazione di un
progetto educativo
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Profili critici evidenziati
dalla dottrina…
Incostituzionalità della
previsione, trattandosi
comunque di misure
restrittive della libertà
personale
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La riforma del DPR 616/77
Competenza ai servizi degli enti
locali, e trasformazione in misure
assistenziali.
Chiusura delle case di rieducazione,
con conseguente inapplicabilità
della misura del collocamento?
No …
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Confusione interpretativa
- Visione penalistica: trattasi di
misure speciali di prevenzione ante
delictum.
- Visione civilistica: trattasi di misure
da ritenersi implicitamente
abrogate, e comunque inutili e da
eliminare (sovrapponendosi al proc.
ex artt. 330-333 c.c.)
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Ratio della previsione oggi
Trattasi di misure di rieducazione,
aventi un duplice obiettivo:
1. Garantire il diritto all’educazione
anche dei ragazzi “difficili”
2. Prevenire forme di devianza
minorile
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Previsioni normative
R.D. 1404/34
Art. 25 (misure applicabili ai minori irregolari per
condotta o per carattere)
Art. 25 bis (minori che esercitano la prostituzione o
vittime di reati a carattere sessuale), introdotto dalla
legge 269/98
Art. 26 (misure applicabili ai minori sottoposti a
procedimento penale ed ai minori il cui genitore
serba condotta pregiudizievole)
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Art. 25
Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità
della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica,
l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi
di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e
dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni,
il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal
presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del
minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medicopsico-pedagogico.
Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento
del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il
pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del
difensore.
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Art. 25bis
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia
notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne
dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore
e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore.
Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza,
anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del
minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede
d'ufficio.
Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in
Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i
minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima
di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore,
avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali,
prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri,
con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza
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Art. 25bis
Introdotto dalla legge 269/98, a
riprova dell’attuale vigenza
dell’istituto
Ma le leggi 216/91 (minori a rischio di coinvolgimento in
attività criminose) e 285/97 facevano invece riferimento
esclusivo agli interventi ex artt. 330-333-336 c.c., come pure
il DPR 448/88 (artt. 4 e 32)
Rapporti con l’art. 25
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Procedimento
Soggetti legittimati a ricorrere
 PM
 Servizio sociale
 Genitori
 Tutore
 Organismi di protezione dell’infanzia
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Presupposti di applicazione
1. Manifesta prova di irregolarità
della condotta e del carattere
2. Minori vittime di prostituzione e
reati sessuali
3. Minore non imputabile
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Concetto di irregolarità…
 grave pericolo per il minore, il cui
comportamento lo porta a situazioni
pregiudizievoli per la sua salute
psicofisica (prostituzione, alcolismo,
tossicodipendenza, fughe da casa, ecc.)
 commissione di reati o comunque
comportamenti pre-devianti
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Differenze rispetto all’intervento civile
 Procedimenti de potestate: interventi sul
genitore
 Procedimenti amministrativi: interventi sul
minore
Né misura preventiva né civile, ma
rieducativa (aiuto al cittadino minore in
difficoltà)
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Consenso del minore
Provvedimenti coattivi
L’adesione del minore non deve
intendersi quale presupposto o punto di
partenza ma quale obiettivo e risultato
finale
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Età
La norma non dice nulla al riguardo
La misura può essere applicata fino ai 18
anni, ma non viene indicata l’eta’
minima
Prosieguo amministrativo (oltre il 18° e
fino al 21° anno)
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Utilizzo e utilità
Casistica
Applicabilità ai minori stranieri
Prassi milanese
Il prosieguo amministrativo
Prassi negli altri TM
Utilizzo nei tribunali del sud e isole
Scarso utilizzo nel centro-nord
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Misure di prevenzione contro la violenza
nelle manifestazioni sportive
Divieto di accesso ai luoghi ove si
svolgono competizioni sportive
Obbligo di presentazione in un ufficio
di polizia nel corso delle
competizioni per le quali opera il
divieto
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Applicabilità
 Porto abusivo di armi proprie o improprie nei luoghi in






cui si svolgono gare
Partecipazione attiva o induzione ad episodi di
violenza
Incitamento o inneggiamento alla violenza con grida o
scritte
Simboli di discriminazione razzista durante eventi
sportivi
Lancio di materiale pericoloso durante eventi sportivi
Indebito superamento delle recinzioni, invasione di
campo
Utilizzo di caschi o altri mezzi che rendono difficile
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l’identificazione.
Adozione del provvedimento
Ordinanza del Questore, che deve essere
convalidata, entro 48 ore, dal GIP, su
richiesta del PM
Applicabilità anche ai minorenni.
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