La competenza amministrativa
del TM
Differenza tra amministrazione e giurisdizione
1
Previsioni normative
R.D. 1404/34
Art. 25 (misure applicabili ai minori irregolari per
condotta o per carattere)
Art. 25 bis (minori che esercitano la prostituzione
o vittime di reati a carattere sessuale),
introdotto dalla legge 269/98
Art. 26 (misure applicabili ai minori sottoposti a
procedimento penale ed ai minori il cui
genitore serba condotta pregiudizievole)
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Art. 25
Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità
della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica,
l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi
di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e
dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni,
il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal
presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del
minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medicopsico-pedagogico.
Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento
del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il
pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del
difensore.
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Art. 25bis
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia
notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne
dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore
e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore.
Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza,
anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del
minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede
d'ufficio.
Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in
Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i
minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima
di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore,
avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali,
prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri,
con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza
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Ratio della previsione
Trattasi di misure di rieducazione, aventi un duplice
obiettivo:
1. Garantire il diritto all’educazione anche dei
ragazzi “difficili”
2. Prevenire forme di devianza minorile
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Alle origini…
La prevenzione ante delictum
Il RDL 1404/34
Art. 25 “assegnazione dei traviati ai
riformatori per corrigendi “
“Quando un minore degli anni 18, per abitudini
contratte, dia manifeste prove di traviamento e
appaia bisognevole di correzione morale…”
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I dubbi della dottrina
Mancato rispetto del principio di
legalità e del principio di
giurisdizione
Misure giurisdizionali non di natura penale ma
amministrativa, tendendo a prevenire una condotta
contraria non alla legge penale ma alla morale
(Nuvolone)
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Prassi dei tribunali minorili
Decreti non motivati (simili ai provvedimenti del
Questore in materia di misure di prevenzione)
Conformità alle richieste avanzate dall’autorità di
PS
Utilizzo dell’unica misura prevista: internamento in
riformatorio per corrigendi
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Le case di rieducazione
Uso indifferenziato di riformatorio e carcere
Internamento come forma di controllo sociale, nonché
come risposta dello Stato alla domanda di assistenza
del minore e della famiglia
La rieducazione come strumento di emarginazione
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La novella del 1956
Quando un minore degli anni 18 dà
manifeste prove di irregolarità della
condotta o del carattere…
10
Il Tribunale…
…esplica approfondite indagini sulla
personalità del minore e dispone con
decreto motivato una delle seguenti misure:
1. Affidamento del minore al servizio sociale
2. Collocamento in una casa di rieducazione o
istituto medico-psico-pedagogico
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Portata della novella
Viene sottratto il potere di segnalazione all’autorità
di polizia, e attribuito al PM ed ai servizi
Non più assunzione di opportune informazioni ma
approfondite indagini sulla personalità
Il giudice deve indicare le prescrizioni che il minore
dovrà seguire…(art. 27)
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Nasce un “giudice nuovo…”
che vede il minore come soggetto autonomo
portatore di diritti e che opera per il suo interesse
e per il suo diritto all’educazione
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L’affidamento al servizio
Viene superato il concetto di internamento
Lasciare il minore nel suo ambiente naturale curando il
riadattamento suo e quello della famiglia
Formulazione ed attuazione di un progetto
educativo
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Ulteriori critiche della dottrina…
Incostituzionalità della previsione,
trattandosi comunque di misure
restrittive della libertà personale
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La riforma del DPR 616/77
Competenza ai servizi degli enti locali, e
trasformazione in misure assistenziali
Chiusura delle case di rieducazione, con
conseguente inapplicabilità della misura del
collocamento?
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Confusione interpretativa
Visione penalistica: trattasi di misure speciali di
prevenzione ante delictum
Visione civilistica: trattasi di misure da ritenersi
implicitamente abrogate, e comunque inutili e da
eliminare
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Art. 25bis
Introdotto dalla legge 269/98, a
riprova dell’attuale vigenza
dell’istituto
Ma le leggi 216/91 (minori a rischio di coinvolgimento in
attività criminose) e 285/97 facevano invece riferimento
esclusivo agli interventi ex artt. 330-333-336 c.c., come pure
il DPR 448/88 (artt. 4 e 32)
Rapporti con l’art. 25
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Procedimento
Soggetti legittimati a ricorrere
 PM
 Servizio sociale
 Genitori
 Tutore
 Organismi di protezione dell’infanzia
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Presupposti di applicazione
1.
2.
3.
Manifesta prova di irregolarità della condotta e
del carattere
Minori vittime di prostituzione e reati sessuali
Minore non imputabile
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Concetto di irregolarità…
 grave pericolo per il minore, il cui
comportamento lo porta a situazioni
pregiudizievoli per la sua salute psicofisica
(prostituzione, alcolismo, tossicodipendenza,
fughe da casa, ecc.)
 commissione di reati o comunque comportamenti
predevianti
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Differenze rispetto all’intervento civile
 Procedimenti de potestate: interventi sul genitore
 Procedimenti amministrativi: interventi sul minore
Né misura preventiva né civile, ma rieducativa
(aiuto al cittadino minore in difficoltà)
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Consenso del minore
Provvedimenti coattivi
L’adesione del minore non deve intendersi quale
presupposto o punto di partenza ma quale
obiettivo e risultato finale
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Età
La norma non dice nulla al riguardo
La misura può essere applicata fino ai 18 anni, ma
non viene indicata l’eta’ minima
Prosieguo amministrativo (oltre il 18° e fino al 21°
anno)
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Utilizzo e utilità
Casistica
Applicabilità ai minori stranieri
Prassi milanese
25
Procedimenti Amministrativi
Dati TM Milano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totale
350
404
496
457
462
543
588
486
524
Stranieri
75
117
201
185
182
257
300
223
199
%
21.4
28.9
40.5
40.4
39.3
47.3
51
45.8
37.9
26
Prosegui amministrativi
Dati TM Milano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totale
1
2
0
178
172
178
206
246
294
Stranieri
1
1
0
65
60
57
80
104
113
%
100
50
100
36.5
34.8
32
38.8
42.2
38.4
27
Dati Procura minorenni Milano
Ricorsi
Anno 2004: 354
Anno 2005: 465
Anno 2006: 527
Anno 2007: 423
Anno 2008: 449
Anno 2009: 469
28
Prassi negli altri TM
Utilizzo nei tribunali del sud e isole
Scarso utilizzo nel centro-nord
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Misure di prevenzione contro la violenza
nelle manifestazioni sportive
Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono
competizioni sportive
Obbligo di presentazione in un ufficio di polizia nel
corso delle competizioni per le quali opera il divieto
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Applicabilità
 Porto abusivo di armi proprie o improprie nei luoghi in cui si






svolgono gare
Partecipazione attiva o induzione ad episodi di violenza
Incitamento o inneggiamento alla violenza con grida o scritte
Simboli di discriminazione razzista durante eventi sportivi
Lancio di materiale pericoloso durante eventi sportivi
Indebito superamento delle recinzioni, invasione di campo
Utilizzo di caschi o altri mezzi che rendono difficile
l’identificazione.
31
Adozione del provvedimento
Ordinanza del Questore, che deve essere convalidata,
entro 48 ore, dal GIP, su richiesta del PM
Applicabilità anche ai minorenni.
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competenza_amministrativa_TM 2013