La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione LA MANOVRA ESTIVA: LE NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE di Sebastiano Barusco e Carlo Nocera INDICE 1 ACCERTAMENTI SINTETICI: PER UN “NUOVO” CHE AVANZA UN “VECCHIO” CHE RESISTE ANCORA PER ANNI ............................................................................................................. 3 1.1 Novità................................................................................................................................................. 3 1.2 Differenze .......................................................................................................................................... 3 1.3 Decorrenza applicativa...................................................................................................................... 3 1.4 Applicazione del “vecchio” strumento.............................................................................................. 3 1.5 “Vecchio” strumento: troppo datato................................................................................................. 3 1.6 “Paniere” obsoleto ............................................................................................................................ 4 1.7 Elementi indice di capacità contributiva .......................................................................................... 4 1.8 Determinazione del reddito sintetico ................................................................................................ 4 1.9 Incrementi patrimoniali .................................................................................................................... 4 1.10 Fattispecie di “incremento patrimoniale” ........................................................................................ 5 1.11 “Nuovi” indici per il “vecchio” strumento ....................................................................................... 5 1.12 Quale “peso” per gli indici non tabellari? ....................................................................................... 5 1.13 Indici “non tabellari”........................................................................................................................ 5 Art. 22 - Aggiornamento dell’accertamento sintetico .................................................................... 8 2 NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO: CENTRALITÀ DELLE SPESE E PROCEDIMENTO NUOVO DI ZECCA ............................................................................................... 9 2.1 Struttura portante.............................................................................................................................. 9 2.2 Condizione dello scostamento........................................................................................................... 9 2.3 Sopravvivenza degli elementi indice di capacità contributiva........................................................ 10 2.4 Prova contraria ............................................................................................................................... 10 2.5 Nuovo procedimento ....................................................................................................................... 10 2.6 Ammesse deduzioni e detrazioni ..................................................................................................... 10 3 ACCERTAMENTI (PRESSOCHÉ) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI: DAL 1° LUGLIO 2011 TEMPI COMPRESSI PER DIFESA E RISCOSSIONE ...................................................................... 10 3.1 Novità............................................................................................................................................... 10 3.2 Decorrenza e intimazione ad adempiere......................................................................................... 11 3.3 Intimazione in caso di impugnazione ............................................................................................. 11 3.4 Intimazione negli altri atti............................................................................................................... 11 3.5 Atti, diversi dagli accertamenti, interessati..................................................................................... 11 3.6 Modalità di notifica ......................................................................................................................... 11 3.7 Decorrenza dell’esecutività dei nuovi atti....................................................................................... 12 3.8 Cartella di pagamento addio ........................................................................................................... 12 3.9 Termine di pagamento in assenza di ricorso .................................................................................. 12 3.10 Termine di pagamento in presenza di ricorso ................................................................................ 12 3.11 Affidamento “anticipato”................................................................................................................ 14 3.12 Atti e affidamento anticipato........................................................................................................... 14 3.13 Obbligo di motivazione.................................................................................................................... 14 3.14 Azioni degli agenti della riscossione............................................................................................... 14 3.15 Incremento dei flussi informativi ................................................................................................... 14 3.16 Esercizio dei poteri .......................................................................................................................... 15 3.17 Interessi di mora e decorrenza........................................................................................................ 15 3.18 Sospensione amministrativa della riscossione ............................................................................... 15 3.19 Tutela soltanto teorica..................................................................................................................... 15 Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata 1 La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione 3.20 3.21 3.22 3.23 2 Sospensione giudiziale.....................................................................................................................15 Rateazione “obbligata”....................................................................................................................16 Morosità senza via di uscita ............................................................................................................16 Aggio “pesante”...............................................................................................................................16 Art. 29 - Concentrazione della riscossione nell’accertamento ......................................................16 Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione 1 ACCERTAMENTI SINTETICI: PER UN “NUOVO” CHE AVANZA UN “VECCHIO” CHE RESISTE ANCORA PER ANNI 1.1 NOVITÀ Redditometro, si cambia: la rinnovata attenzione sullo strumento di controllo, complice il piano straordinario 2009/2011 varato dalla manovra estiva del 2008 – DL 112 – ha indotto l’Amministrazione finanziaria e l’Agenzia delle Entrate a progettare un nuovo modello di strumento di controllo in luogo di quello attuale, ormai datato e, soprattutto, riferito ad un “paniere” di beni e servizi non più rispondente ad una “sintomatologia” di ricchezza da poter prendere in esame. 1.2 DIFFERENZE Con il DL 78 di quest’anno è stata dunque tracciata una netta linea di demarcazione tra il “vecchio” – ma, come vedremo, attuale – e il “nuovo” strumento accertativo: demarcazione che involge sia gli aspetti sostanziali legati alle nuove modalità di ricostruzione del reddito sinteticamente accertabile sia la decorrenza applicativa. 1.3 DECORRENZA APPLICATIVA Cominciamo da quest’ultimo aspetto, ricordando che l’art. 22 del DL 78, nel procedere all’aggiornamento dello strumento, prevede espressamente che le nuove disposizioni avranno effetto “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”: pertanto, tenuto conto che il DL 78 è datato 31 maggio scorso, il nuovo accertamento sintetico debutterà con gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2009. 1.4 APPLICAZIONE DEL “VECCHIO” STRUMENTO La scelta operata dal legislatore fa sì che sino al termine previsto per la decorrenza dei termini previsti per l’esercizio dell’azione accertatrice del periodo d’imposta 2008 sarà possibile la “convivenza” dell’applicazione delle diverse modalità dello strumento: in specie, nel corso del 2011 potrebbe verificarsi che in capo allo stesso contribuente persona fisica l’accertamento sintetico dei periodi d’imposta 2007 e 2008 venga condotto con le “vecchie” modalità e quello invece relativo al 2009 con le “nuove” modalità. 1.5 “VECCHIO” STRUMENTO: TROPPO DATATO Che la filosofia di fondo caratterizzante la modalità “sintetica” sia del tutto corretta è fuori di dubbio: se si spende è indiscutibile che occorre avere delle disponibilità finanziarie (proprie o di provenienza da terzi qui non rileva). Quanto, invece, non è condiviso è il sostanziale “immobilismo” del legislatore in termini di tabella ministeriale che individua gli elementi indice di capacità contributiva e, per molti aspetti, il conseguente meccanismo di determinazione del reddito sinteticamente attribuibile al contribuente. PERIODI D’IMPOSTA E APPLICAZIONE STRUMENTO Periodo d’imposta Termine per l’azione 1 accertatrice Applicazione accertamento sintetico ante DL 78/2010 Applicazione accertamento sintetico post DL 78/2010 2007 31.12.2012 SÌ NO 2008 31.12.2013 SÌ NO 2009 31.12.2014 NO SÌ 1 Il riferimento è a dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate. Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata 3 La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione 1.6 “PANIERE” OBSOLETO Di fatto, i beni che attualmente compongono il paniere degli elementi in ordine ai quali si perviene alla determinazione del reddito complessivo attribuibile ad una persona fisica in ragione della disponibilità dei medesimi sono gli stessi di quelli individuati nel 1992. I beni e i servizi da “redditometro” sono contemplati da un’apposita tabella ministeriale varata con il DM 10.9.92: nelle intenzioni del legislatore dell’epoca si volevano individuare quegli “elementi-indice di capacità contributiva” che avrebbero permesso la “misurazione” del tenore di vita del contribuente e, con esso, il riscontro della sua coerenza con il reddito imponibile dichiarato al Fisco. 1.7 ELEMENTI INDICE DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA La tabella contempla: aerei ed elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore; navi e imbarcazioni da diporto; autoveicoli, camper, autocaravan e motocicli con cilindrata superiore a 250 cc.; roulotte; residenze principali e secondarie; collaboratori familiari a tempo pieno conviventi, a tempo parziale o non conviventi; cavalli da corsa ed equitazione; assicurazioni di ogni tipo. 1.8 DETERMINAZIONE DEL REDDITO SINTETICO Per giungere alla determinazione del reddito sinteticamente attribuibile al contribuente il passaggio non è dei più semplici: la legge prevede infatti che la disponibilità di uno o più dei beni e servizi, anche della stessa categoria, compresi nella tabella è indicativa, per il relativo periodo di imposta, di un valore che si ottiene mediante la moltiplicazione di ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella. Si ottengono così i valori che concorrono alla formazione del reddito sintetico secondo il criterio che segue: • il valore più elevato è considerato per intero; • il secondo valore è ridotto del 40 per cento; • il terzo valore è ridotto del 50 per cento; • il quarto valore è ridotto del 60 per cento; • i valori successivi sono ridotti dell’80 per cento. Gli importi in questione devono però essere proporzionalmente ridotti se il contribuente dimostra che il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti ovvero che per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese, o che lo stesso è utilizzato nell’esercizio di impresa, arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione. 1.9 INCREMENTI PATRIMONIALI A fungere da ideale corredo dei beni individuati dal legislatore quasi venti anni fa, giungono anche i cosiddetti “incrementi patrimoniali”, ossia quelle fattispecie che incidono in termini di accertamenti sintetico mediante una presunzione relativa di disponibilità – e quindi di reddito sinteticamente attribuibile – per “quinti” nell’anno in cui si è verificato l’evento di “accrescimento patrimoniale” del soggetto e nei quattro precedenti (secondo quanto prevede, in proposito, il co. 5 dell’art. 38 del DPR 600/73). In proposito, però, non esiste una tabella ministeriale e il novero che si suole attribuire a queste fattispecie deriva dall’interpretazione giurisprudenziale dei giudici di legittimità e dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria e dell’Agenzia delle Entrate. 4 Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione 1.10 FATTISPECIE DI “INCREMENTO PATRIMONIALE” Si può affermare che il corollario degli “incrementi patrimoniali” sia composto da: acquisto unità immobiliari; acquisto terreni ed aree edificabili; conferimenti societari; acquisto quote societarie; acquisto o incremento pacchetti azionari; acquisto o incremento prodotti e strumenti finanziari. Ovviamente l’elenco prospettato non è affatto esaustivo e ben potrebbe verificarsi che l’ufficio riscontri “incrementi patrimoniali” anche al di fuori di questo novero: in sostanza, se la tabella del “redditometro” è l’elemento “statico” dell’accertamento sintetico – ma attenzione che nulla vieta all’ufficio, anche in quel caso, di valorizzare anche ulteriori “elementi-indice di capacità contributiva”, anche se poi ciò accade di rado nonostante gli “impulsi” di cui si dirà nel prosieguo – il novero degli “incrementi patrimoniali” rappresenta invece l’elemento “dinamico” di questa particolare forma di accertamento. 1.11 “NUOVI” INDICI PER IL “VECCHIO” STRUMENTO Un tentativo di “aggiornare” il paniere dei beni e servizi lo si è riscontrato, in termini di prassi operativa, con l’individuazione di ulteriori beni e servizi, prospettata, per prima, dalla Guardia di Finanza nella sua monumentale circ. 1/2008. Nel documento si afferma che nel caso in cui siano disponibili elementi e circostanze di fatto indicative di capacità contributiva diversi dai beni e servizi riportati nella tabella ministeriale del 1992 è evidente come non possano essere utilizzati gli importi ed i coefficienti indicati nella stessa. 1.12 QUALE “PESO” PER GLI INDICI NON TABELLARI? In questo caso, ai “nuovi” beni e servizi dovrà essere attribuito, sulla base di un ragionamento ispirato a logica e coerenza, un valore che possa essere esponenzialmente espressivo di una corrispondente disponibilità reddituale: l’esempio formulato è quello che se si accerta come un soggetto paghi annualmente alcune migliaia di euro per l’iscrizione ad un circolo privato di particolare lusso e prestigio, si dovrà presuntivamente determinare un valore di riferimento espressivo di una corrispondente esponenziale disponibilità reddituale. Eventuali valori che, manco a dirlo, dovranno essere sommati a quelli che sono stati calcolati applicando gli importi ed i coefficienti della tabella per i beni e servizi invece contemplati. 1.13 INDICI “NON TABELLARI” La circolare, inoltre, a titolo di orientamento ed in via assolutamente non esaustiva, fra gli elementi e le circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva da considerare nel quadro della procedura di ricostruzione sintetica del reddito, in aggiunta a quelli espressamente riportati nella tabella ministeriale, individua i seguenti: • pagamento di consistenti rate di mutuo; • pagamento di canoni di locazione finanziaria (leasing), soprattutto in relazione a unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto; • pagamento di canoni per l’affitto di “posti barca”; • sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili; • sostenimento di spese per arredi di lusso di abitazioni; • pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi; • pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private particolarmente costose; Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata 5 La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione • • • • • assidua frequentazione di case da gioco; partecipazione ad aste; frequenti viaggi e crociere; acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storico-archeologico, ecc.); disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca; hobby particolarmente costosi (ad esempio, partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di motonautica, ecc). Per saperne di più … I controlli economici del territorio (C.E.TE.) della Guardia di Finanza L’operatività delle Fiamme Gialle per il controllo del territorio, anche pro redditometro, è stata delineata dalla circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza, III Reparto Operazioni, Ufficio Tutela Entrate, prot. 21.5.2009 n. 0171772/09. Con questo documento sono state dettate istruzioni agli Organi del Corpo inerenti il piano straordinario di controlli per l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche: più precisamente, è stata illustrata l’acquisizione degli elementi di fatto certi mediante l’applicativo “C.E.TE.”, acronimo di controllo economico del territorio. Le mosse delle Fiamme Gialle partono dalla previsione normativa di cui all’art. 83 commi da 8 a 11 del DL 112/2008 – la cosiddetta “Manovra estiva” dello scorso anno – mediante la quale è stato previsto un piano straordinario triennale, 2009-2011, di controlli “sintetici”, da rivolgere prioritariamente nei confronti delle persone fisiche che hanno rimosso in dichiarazione il presupposto d’imposta, pur risultando soggetti nelle cui disponibilità rientrano i beni e gli elementi indice di capacità contributiva ovvero che hanno realizzato incrementi patrimoniali. L’attività di controllo che specificamente è stata e sarà realizzata in questo ambito, frutto del previo coordinamento con l’Agenzia delle Entrate, riguarderà l’acquisizione dei dati relativi al possesso dei beni o servizi oggetto della tabella ministeriale – 10 settembre 1992 – nonché di altri beni i quali, ancorché non tabellari, esprimono con sufficiente certezza un correlato livello di capacità contributiva – acquisizione che la circolare premette dovrà derivare dai servizi di controllo del territorio ed a mare nonché dalle attività ispettive di carattere fiscale: successivamente, essa potrà tradursi nell’invio di apposite segnalazioni agli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate con finalità di attivazione delle procedure di accertamento sintetico. La circolare evidenzia anche un numero minimale di controlli sugli indici di capacità contributiva – i cosiddetti “C.I.C.” – individuato in 20.000 interventi su scala nazionale: l’estensore sottolinea la circostanza che questo obiettivo costituisce la soglia minima dei rilevamenti da effettuare sul campo, ragione per cui si tratta di una soglia, possibilmente, da superare. L’azione di controllo sarà sensibilmente influenzata dallo strumento informatico, la cui vocazione, per un’operatività del genere, è essenzialmente quella di razionalizzare la raccolta dei dati e degli elementi, che saranno successivamente oggetto di “incrocio” con la base informativa dell’Anagrafe tributaria. In sostanza, l’architettura del sistema sarà caratterizzata dalle seguenti tre fasi principali: • rilevazione, sul campo, delle manifestazioni di “ricchezza visibile” e nella successiva trasmissione telematica degli elementi al “C.E.TE.” (fase di input); 6 Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione • • analisi e incroci automatizzati delle informazioni immesse in “C.E.TE.” con l’Anagrafe tributaria e gli altri archivi disponibili (quali la Motorizzazione Civile, il Pubblico Registro Automobilistico, le Camere di Commercio, gli Enti previdenziali e assistenziali, ecc.), con finalità di individuazione dei “soggetti a rischio” sotto il profilo economico-finanziario, in quanto titolari di disponibilità economiche e patrimoniali non congrue rispetto ai redditi dichiarati (fase di elaborazione); diramazione ai Reparti del Corpo di liste di “posizioni a rischio” elaborate sulla base dei profili di pericolosità individuati, con finalità di orientamento delle conseguenti attività ispettive o delle segnalazioni agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (fase di output). Quanto alla prima fase, la circolare da atto che nel primo periodo di attivazione il sistema “C.E.TE.” consentirà la raccolta sistematica dei seguenti beni “tabellari”: • autovetture di cilindrata pari o superiore a 2.080 cc. immatricolate a far data dall’1.1.2003; • imbarcazioni da diporto di stazza variabile, comunque non inferiore a 3 tonnellate, ivi inclusi i casi di locazione per periodi non superiore, complessivamente, a tre mesi; • autovetture di lusso; • mezzi concessi in noleggio con conducente; • veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi; • natanti ad uso privati, a noleggio, in leasing. Da un punto di vista soggettivo, non si assiste ad alcun risparmio quanto alle unità operative incaricate della raccolta degli elementi espressivi di capacità contributiva: infatti, le pattuglie impiegate in attività di controllo del territorio saranno preposte alla raccolta dei dati concernenti gli automezzi; i reparti navali, quelli operanti in aree portuali e i reparti territoriali in località marinare a vocazione turistica, saranno preposti all’effettuazione di quei riscontri necessari per l’individuazione degli effettivi utilizzatori ed intestatari delle imbarcazioni controllate; i reparti aerei preposti, durante i servizi di perlustrazione aerea, all’osservazione di immobili di particolare lusso e pregio ovvero connotati da pertinenze visibilmente appariscenti (come nel caso di piscine, parchi, eliporti, ecc.) nonché alla rilevazione, presso aeroporti aperti al traffico civile e campi di volo, dei dati sugli utilizzatori di velivoli e ultraleggeri particolarmente performanti e di elevato valore economico. Non solo: la circolare richiama comunque tutti i reparti operativi alla valorizzazione di ogni dato, notizia o informazione rilevante acquisita nel corso di attività ispettive e/o d’indagine – dalle verifiche e controlli fiscali sino agli accertamenti di polizia amministrativa e giudiziaria – che sia pertinente ad acquisti, noleggi e spese di autovetture, natanti di lusso e altri beni o servizi di capacità contributiva, da parte di soggetti diversi da quelli sottoposti a verifica o accertamento. Successivamente all’acquisizione, come accennato in premessa, i dati saranno oggetto di elaborazione principalmente con il database dell’Anagrafe tributaria, che permette un primo, efficace, incrocio: dall’esito del quale deriverà la creazione di elenchi di posizioni “a rischio”, caratterizzate da un’evidente sproporzione tra la situazione reddituale dichiarata e quella risultante dalle manifestazioni di ricchezza individuate. Una volta stilato l’elenco, sarà il Comandante del Reparto destinatario dell’elenco a Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata 7 La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione valutare l’approccio operativo più idoneo per riscontrare le possibili fonti di produzioni dei redditi “consumati” e/o “reinvestiti nel patrimonio”, rispettivamente inerenti i beni o servizi da redditometro e gli “incrementi patrimoniali”. Ciò in quanto la circolare si sofferma sulla circostanza che il possesso di patrimoni o capitali sensibilmente sproporzionati alla capacità reddituale espressa dalla persona fisica in termini dichiarativi può anche essere un segnale di casi di riciclaggio o reinvestimento o intestazione fittizia di beni costituenti frutto di attività illecite. Pertanto, a seconda del caso sottoposto alle attenzioni del Reparto, si potrà optare per l’avvio di indagini patrimoniali ai fini antiriciclaggio, laddove emergano sospetti di collegamenti con la commissione di reati a monte ovvero per la verifica o segnalazione all’Agenzia delle Entrate nei casi di presunta evasione discale di redditi non dichiarati, ancorché prodotti lecitamente. A deporre verso la decisione dell’avvio di indagini patrimoniali potrà contribuire la sussistenza di precedenti e/o pendenze penali, misure di prevenzione o provvedimenti di pubblica sicurezza, notizie o elementi d’intelligence relativi a possibili coinvolgimenti dei soggetti segnalati e/o di quelli ad essi collegati in reati o condotte in condotte illecite a scopo di lucro nonché di collegamenti diretti o indiretti di questi soggetti con persone gravate di indizi di appartenenza ad organizzazione criminali o, comunque, contigui ad ambienti della criminalità. Laddove, diversamente, non sussistessero elementi che facciano deporre verso la commissione di gravi illeciti, l’operatività del Reparto delle Fiamme Gialle potrà indirizzarsi verso: • la segnalazione all’Agenzia delle Entrate per l’applicazione del “redditometro”; • l’utilizzo delle risultanze relative ai soggetti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo; • l’approfondimento relativo ai casi di intestazione fittizia o di distrazione dei beni aziendali; • lo sviluppo dei casi di sommerso d’azienda o di lavoro. Fatta eccezione per il primo punto, dove evidentemente l’operatività sarà di pertinenza dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, nei restanti casi si potrà prospettare l’inserimento dei soggetti interessati nei piani di verifica del Reparto. Art. 22 - Aggiornamento dell’accertamento sintetico 1. Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all’ articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti: «L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o sog- 8 Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione getti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’ articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.». 2 NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO: CENTRALITÀ DELLE SPESE E PROCEDIMENTO NUOVO DI ZECCA 2.1 STRUTTURA PORTANTE Fermo restando quanto detto in precedenza in ordine alla decorrenza applicativa (cfr. punto supra 3), l’architrave del nuovo accertamento sintetico è rappresentato dal nuovo ed esclusivo riferimento alle spese sostenute dal contribuente in un determinato periodo d’imposta: si tratta di spese “di qualsiasi genere” che possono essere assunte dall’ufficio procedente quale elemento propedeutico alla contestazione di un maggior reddito complessivamente attribuibile alla persona fisica. 2.2 CONDIZIONE DELLO SCOSTAMENTO Anche per la nuova versione dell’accertamento sintetico è richiesta, quale condizione legittimante il ricorso allo strumento, uno scostamento tra il reddito sinteticamente attribuibile e quello invece dichiarato dal contribuente (pari a zero laddove il soggetto abbia omesso la presentazione della dichiarazione). Il nuovo requisito è ravvisabile in uno scarto del reddito accertabile eccedente il 20 per cento di quanto dichiarato, anche per una sola annualità: un “giro di vite” rispetto al passato quando il delta tra accertabile e dichiarato doveva essere di almeno il 25 per cento e tale circostanza doveva verificarsi per almeno due periodi d’imposta, tra quelli accertabili, anche non consecutivi. Periodo d’imposta Reddito accertabile Reddito dichiarato Scostamento richiesto Accertamento 2007 120.000 84.000 SÌ SÌ 2008 100.000 61.000 SÌ SÌ 2009 140.000 71.000 SÌ SÌ Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata 9 La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione 2.3 SOPRAVVIVENZA DEGLI ELEMENTI INDICE DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA Seppure non sembra profilarsi la sopravvivenza degli elementi indice di capacità contributiva contenuti nella tabella ministeriale del 1992, la norma prevede che la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. In altre parole, “clonando” le medesime metodologie utilizzate per gli studi di settore, nel decreto di prossima approvazione dovrebbero essere individuati quegli elementi che, anche in ragione delle diversità geografiche caratterizzanti il nostro Paese e della composizione del nucleo familiare, saranno ritenuti idonei a commisurare il reddito accertabile (dal tenore letterale della disposizione è ragionevole evincere che dovrebbe trattarsi di una modalità autonoma, e non aggiuntiva a quella fondata sulla contabilizzazione delle spese, per la ricostruzione del reddito sinteticamente attribuibile). 2.4 PROVA CONTRARIA Quale che sia la modalità di accertamento sintetico che l’ufficio riterrà opportuno adottare, al contribuente è permesso fornire la prova contraria, in ordine alla circostanza che le spese – anche relative agli elementi indice di capacità contributiva – sono state sostenute facendo ricorso a redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o a redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Da quanto impresso dal legislatore è ragionevole ritenere che anche per il “nuovo” strumento l’Agenzia delle Entrate riterrà di trovarsi dinanzi ad una presunzione legale relativa. 2.5 NUOVO PROCEDIMENTO Rispetto all’attuale procedimento, per le nuove modalità di accertamento sintetico la legge contempla espressamente l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo da accertamento con adesione, equiparando sostanzialmente il redditometro alla modalità prevista, anch’essa normativamente, per gli studi di settore. Per gli accertamenti sintetici che riguarderanno il periodo d’imposta 2009 e successivi, il legislatore ha addirittura previsto che un primo “contatto” tra ufficio procedente e contribuente avvenga mediante la convocazione a comparire di persona, o tramite rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Pertanto, solo dopo questo primo incontro, presumibilmente propedeutico alla richiesta di ulteriori elementi significativi per le indagini già avviate – in specie, le spese rilevanti ai fini della ricostruzione reddituale – verrà avviato il procedimento di accertamento con adesione, secondo i canoni del DLgs. 218/97. 2.6 AMMESSE DEDUZIONI E DETRAZIONI Il nuovo strumento reca con sé anche la previsione che dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10 del TUIR: competono, altresì, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge. 3 ACCERTAMENTI (PRESSOCHÉ) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI: DALL’1.7.2011 TEMPI COMPRESSI PER DIFESA E RISCOSSIONE 3.1 NOVITÀ Anche per quanto riguarda accertamento e riscossione si cambia: per effetto dell’articolo 10 Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione 29 della manovra dal prossimo 1° luglio gli attuali distinti procedimenti di notifica dell’atto contenente la pretesa erariale e di avvio della riscossione, anche nella sua fase coattiva, saranno bruscamente accelerati: di fatto, la riscossione viene “anticipata” ad un tempo immediatamente successivo alla notifica dell’atto contenente la pretesa, così da residuare all’agente il solo intervento di espropriazione forzata nel caso in cui i nuovi termini vengano lasciati spirare dal contribuente senza che questi esegua gli adempimenti richiesti. 3.2 DECORRENZA E INTIMAZIONE AD ADEMPIERE La norma segna uno spartiacque temporale ed oggettivo decisamente netto: la pressoché immediata esecutività degli atti riguarderà quelli notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Pertanto, a decorrere da detta data gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni dovranno contenere anche l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro il termine per la presentazione del ricorso. 3.3 INTIMAZIONE IN CASO DI IMPUGNAZIONE Diversamente, ossia nel caso in cui il contribuente impugni l’atto, gli importi dovuti dal contribuente, sempre entro lo stesso termine temporale, sono quelli di cui all’articolo 15 del DPR 602/73, ossia il 50% delle maggiori imposte, contributi e i premi, nonché i relativi interessi, di cui all’atto notificato. 3.4 INTIMAZIONE NEGLI ALTRI ATTI L’intimazione ad adempiere al pagamento sarà contenuta anche nei successivi atti da notificare al contribuente laddove si renda necessaria la rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. 3.5 ATTI, DIVERSI DAGLI ACCERTAMENTI, INTERESSATI La norma contempla espressamente i seguenti casi: • iscrizione a ruolo delle somme a carico del contribuente e del garante in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate previste in caso di rateazione a fronte di accertamento con adesione, con inutile escussione del garante che non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito (disciplina dettata dall’art. 8 co. 3-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218); • pagamenti dei tributi in pendenza del processo (disciplina dettata dall’art. 68 del DLgs. 31.12.92 n. 546); • esecuzione delle sanzioni in caso di ricorso alle commissioni tributarie (disciplina dettata dall’art. 19 del DLgs. 18.12.97 n. 472). 3.6 MODALITÀ DI NOTIFICA Per le circostanze appena descritte, la legge prevede tanto che i successivi atti da notificare al contribuente, contenenti l’intimazione ad adempiere, potranno giungere anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, quanto che il versamento delle somme dovute “da rideterminazione” dovrà avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata. Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata 11 La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione 3.7 DECORRENZA DELL’ESECUTIVITÀ DEI NUOVI ATTI Gli atti diverranno esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica – originariamente il decreto legge prevedeva l’immediata esecutività – e indicheranno espressamente l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, sarà affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. 3.8 CARTELLA DI PAGAMENTO ADDIO Nell’ambito della disposizione che, concretamente, manda definitivamente in soffitta la cartella di pagamento recante gli importi iscritti provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio, si crea la seguente discrasia temporale tra l’esecutività, il termine per l’esecuzione del pagamento e l’affidamento all’Agente della Riscossione per l’avvio dell’esecuzione forzata: • esecutività atto ¬ decorsi sessanta giorni dalla notifica; • termine per pagamento integrale ¬ termine presentazione ricorso; • termine per pagamento parziale da impugnazione atto ¬ termine presentazione del ricorso; • affidamento Agente della Riscossione ¬ decorsi trenta giorni dal termine ultimo di pagamento. 3.9 TERMINE DI PAGAMENTO IN ASSENZA DI RICORSO Il che, tradotto in termini concreti, sta a significare che laddove si opti per onorare la pretesa in ragione dell’insussistenza di motivi di ricorso, al fine di evitare l’intervento dell’Agente della Riscossione il pagamento deve essere effettuato al massimo entro il novantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto: ossia, i sessanta giorni di tempo ordinariamente previsti per la proposizione del ricorso sommati ai trenta “di attesa” per l’ufficio competente prima di acclarare l’inadempienza del contribuente e il successivo dovuto affidamento all’Agente della Riscossione. 3.10 TERMINE DI PAGAMENTO IN PRESENZA DI RICORSO Diversamente, laddove il contribuente ritenesse di avere ragioni valide per impugnare l’atto, oltre a dover corrispondere gli importi nella misura parziale prevista dall’articolo 15 del DPR 602/73 nei casi in cui si proceda con l’invocazione della tutela giurisdizionale, il contribuente pur essendo comunque legato alla medesima tempistica dei novanta giorni dalla notifica dell’atto può fruire della positiva incidenza, in termini di dilatazione del termine ultimo per il pagamento, dell’accertamento con adesione. Per saperne di più … Il ruolo dell’accertamento con adesione Con un legislatore che imprime una così brusca accelerazione al procedimento di riscossione, anche “frazionata” e quindi in assenza di una qualsiasi decisione avversa al contribuente ma soltanto in ragione della notifica dell’atto, non ci si dovrà stupire se, dall’anno prossimo e per effetto delle nuove regole, a fronte della notifica di un accertamento il contribuente procederà alla sistematica formulazione di un’istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 co. 2 del DLgs. 218/97. Essa rappresenta, infatti, non soltanto un veicolo per manifestare la volontà del contri- 12 Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione buente di avviare il contraddittorio con l’Ufficio, volto all’eventuale definizione della pretesa in via stragiudiziale, ma anche uno strumento che legalmente permette di procrastinare il pagamento del 50 per cento delle maggiori imposte accertate: il tutto, per i noti effetti dell’istanza di accertamento con adesione di determinare la sospensione per novanta giorni dei termini per l’impugnazione dell’atto, sulla quale può anche “stratificarsi” quella “feriale” dei termini processuali, così da consentire al contribuente anche la presentazione del ricorso entro 196 giorni dalla notifica dell’atto. Una sospensione che, è bene sottolinearlo, spetta comunque e per intero, anche a prescindere dall’esito negativo del contraddittorio, come desumibile dalla legge e ribadito tanto dalle istruzioni fornite agli uffici dalla Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate quanto dalla Corte di Cassazione. Già nel 2001, infatti, con la circ. 65 l’Agenzia delle Entrate ha affermato come nei casi di attivazione del procedimento ad iniziativa del contribuente ex art. 6 co. 2 del DLgs. 218/97 “la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere previsto dal comma 3 dello stesso art. 6. Tale norma assegna, infatti, alla presentazione dell’istanza di adesione l’effetto automatico e predeterminato di sospensione, per novanta giorni, dei termini per impugnare l’atto di accertamento notificato dall’ufficio, non prevedendo alcuna causa di decadenza dalla sospensione stessa. La disposizione di legge in argomento non correla peraltro in alcun modo il periodo di sospensione all’eventuale anticipato esito negativo dell’istanza di adesione prodotta dal contribuente, rispondendo unicamente alla finalità di consentire alle parti lo svolgimento del contraddittorio senza pregiudizio dei diritti di difesa del contribuente. […] Ne consegue pertanto che, sia sul piano testuale che di ricostruzione logicosistematica, non è fondatamente sostenibile la comprimibilità del periodo di sospensione fissato dalla legge in novanta giorni”. Questa interpretazione ha poi incontrato l’autorevole avallo anche a livello di giurisprudenza di legittimità, visto che la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 30.6.2006 n. 15171 (ud. del 12.5.2006) - Pres. Paolini, Rel. Sotgiu, ha affermato come non poteva inferirsi “dalla chiusura del procedimento di adesione al concordato prima della decorrenza dei novanta giorni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, la rinuncia dei contribuenti ad avvalersi della sospensione dei termini concessa a coloro che si avvalgono della procedura del concordato per adesione. Costituisce infatti incontestato principio dell’ordinamento tributario (Cass. n. 1325/1975; n. 2463/1975; n. 3881/1975; n. 3247/1977) che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo contenuto in una procedura di accertamento – quale l’adesione – l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che il rapporto tributario debba considerarsi estinto. Tale riconoscimento – e quindi una rinuncia implicita ad avvalersi dei diritti riconosciuti al contribuente – esula infatti da una procedura rigidamente ed inderogabilmente regolata dalla legge (cfr. Cass. n. 11222/2002), che non ammette che l’obbligazione tributaria sia viceversa regolata dalla volontà del contribuente, che rileva soltanto ove inequivocabilmente lo stesso contribuente abbia accettato il quantum debeatur, mentre la rinuncia all’an debeatur, anche in termini di rinuncia ad avvalersi di un più ampio termine di impugnazione previsto per un dato tipo di rapporti tributari, deve essere espressa o risultare in termini assolutamente in equivoci”. Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata 13 La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione 3.11 AFFIDAMENTO “ANTICIPATO” Malgrado la brusca accelerazione della quale si discute, la norma prevede la possibilità che la riscossione “integrale” delle somme esposte nei nuovi avvisi di accertamento possa essere affidata in carico all’Agente della Riscossione anche prima dei nuovi termini ordinariamente previsti, “in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione”. In sostanza, anche nel nuovo regime il legislatore preserva la facoltà per l’ufficio di agire alla stregua di quanto attualmente dispone mediante l’iscrizione del debito del contribuente nei ruoli cosiddetti “straordinari”, di cui all’art. 15-bis del DPR 602/73 (norma che consente di derogare all’ordinario regime previsto dal precedente art. 15 che, come detto in precedenza, in pendenza di giudizio dispone l’iscrizione per la metà degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati). 3.12 ATTI E AFFIDAMENTO ANTICIPATO La previsione che l’affidamento all’Agente della Riscossione possa generarsi “anche prima dei termini previsti”, può significare in teoria anche la sua coincidenza con la notifica dell’atto contenente l’intimazione ad adempiere. La norma prevede, però, che l’affidamento in carico all’agente della riscossione potrà avvenire “solo dopo il sessantesimo giorno dalla data di notifica dell’atto” con conseguente via libera all’espropriazione forzata a tutela dell’intero degli importi prospettati nell’avviso di accertamento: ciò, specularmente all’attuale previsione dell’art. 25 co. 2 del citato DLgs. 602/73 che, in materia di cartella di pagamento, prevede il possibile avvio dell’esecuzione forzata successivamente al sessantesimo giorno post notifica dell’atto. 3.13 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE Nel silenzio della norma appare comunque indispensabile che un’azione del genere, ossia quella dell’affidamento “anticipato”, debba essere debitamente motivata (anche) nell’atto contenente la pretesa il quale, contestualmente, svolge anche una funzione dispositiva: adeguata motivazione rispondente, soprattutto, all’esigenza primaria di consentire al contribuente di conoscere le ragioni che hanno indotto l’organo procedente a ritenere concretamente sussistente un pericolo per la riscossione e, conseguentemente, a passare un ordine per la riscossione immediata ed integrale, seppure in pendenza di giudizio. 3.14 AZIONI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE Le novità riguardano naturalmente anche gli agenti della riscossione, come testimonia la norma che sembra preludere a degli innesti regolamentari sulla normativa vigente: infatti, in proposito, va innanzitutto segnalato che l’affidamento in carico proveniente dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate sarà disciplinato da modalità che saranno determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. 3.15 INCREMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI La legge, poi, prevede espressamente che all’atto dell’affidamento e, successivamente laddove vengano acquisiti nuovi elementi, l’ufficio “affidante” fornirà all’agente incaricato tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento della riscossione acquisiti in fase di accertamento: pertanto, pur se i poteri degli agenti della riscossione risultano decisamente 14 Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione incisivi, viene potenzialmente ampliato il novero degli elementi acquisibili per l’esecuzione dei compiti assegnati all’esecutore materiale della pretesa contenuta negli atti impositivi. 3.16 ESERCIZIO DEI POTERI Poteri, quelli degli Agenti della Riscossione, che dal prossimo primo luglio potranno essere esercitati “direttamente”, ossia senza quel medium rappresentato dalla cartella di pagamento, a far data dal primo giorno utile che si viene a determinare in ragione delle diverse circostanze che possono caratterizzare il singolo procedimento: i poteri esercitabili, per espressa previsione normativa, sono quelli che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo, con la sola precisazione che, decorso un anno dalla notifica degli atti, l’espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica dell’avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, secondo quanto attualmente prevede l’art. 50 del DPR 602/73. In ogni caso, l’espropriazione forzata deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 3.17 INTERESSI DI MORA E DECORRENZA Quanto agli aggravi delle somme dovute dal contribuente, la norma prevede che, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con i nuovi titoli esecutivi saranno maggiorate degli interessi di mora nella misura prevista dall’art. 30 DPR 602/73, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti impositivi: all’Agente della Riscossione, in questi casi, spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive. 3.18 SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE A fronte del nuovo scenario che ci occuperà dal prossimo mese di luglio, assume grande rilievo la sospensione degli effetti dell’atto, suscettibile di neutralizzare temporaneamente gli effetti dei nuovi avvisi di accertamento. La norma in commento riferisce che in caso di ricorso avverso l’atto trova applicazione l’art. 39 del DPR 602/73, il quale come noto dispone in materia di sospensione cosiddetta “amministrativa”: ossia, della possibilità che l’ufficio emittente l’atto disponga la temporanea sospensione degli effetti dell’atto sino alla sentenza del giudice della Commissione tributaria provinciale. 3.19 TUTELA SOLTANTO TEORICA Ma si tratta, all’evidenza, di una circostanza del tutto teorica, atteso che la norma, come mirabilmente evidenziato dall’incipit della relazione governativa “è finalizzata ad intensificare il processo di accelerazione della riscossione delle somme dovute a seguito dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto”: staremo a vedere, in proposito, se le istruzioni della Direzione Centrale che verranno emanate come di consueto successivamente all’entrata in vigore della norma prospetteranno scenari di segno opposto. 3.20 SOSPENSIONE GIUDIZIALE Per il contribuente resta comunque ferma la tutela rappresentata dalla sospensione “giudiziale”, di cui all’art. 47 del DLgs. 546/92, per la quale tanto si era temuto con il DL 78/2010: originariamente limitata a 150 giorni, poi “ampliata” a 300 giorni e, infine, con la Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata 15 La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione legge di conversione che ha disposto l’eliminazione delle previsioni iniziali del decreto, pienamente ripristinata nel suo stato attuale. Certamente, a fronte di un atto che diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla sua notifica e con un affidamento all’Agente della Riscossione per l’espropriazione forzata che si genera decorsi trenta giorni dallo spirare del termine ultimo per presentare ricorso, la strada della richiesta giudiziale di sospensione dell’atto appare obbligata e, purtroppo, condizionata dall’arretrato giacente presso le Commissioni tributarie (in generale, per la riduzione del numero dei giudici tributari e, in particolare, per i tempi medi di discussione di una controversia che, come attestato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, ha di lunga superato un anno nelle principali città italiane). 3.21 RATEAZIONE “OBBLIGATA” A questo punto, al fine di scongiurare effetti ben più drammatici e nell’attesa che si pronunci il giudice di prime cure, è da prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di procedere sistematicamente alla richiesta di rateazione delle somme dovute secondo quanto prevede l’art. 19 del DPR 602/73, per la quale l’articolo in commento prevede una novità di natura temporale: è infatti previsto che la dilazione del pagamento possa essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’Agente della Riscossione e, dunque, quando il contribuente è già posto in situazione di “morosità”. 3.22 MOROSITÀ SENZA VIA DI USCITA Il che significa come il contribuente, per l’appunto “moroso”, si vedrà costretto a corrispondere sia gli interessi di mora, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti sia gli aggi, interamente a suo carico, e il rimborso delle eventuali spese legate al procedimento avviato in ragione dell’affidamento. 3.23 AGGIO “PESANTE” Resta quindi da verificare in quale misura saranno richiesti e applicati gli aggi: attualmente essi sono previsti in misura pari al 4,65% del carico tributario se il contribuente onora la cartella di pagamento nel termine dei sessanta giorni successivi alla relativa notifica e in misura pari al 9% se il contribuente lascia decorrere inutilmente detto termine. Atteso che la cartella di pagamento, per effetto delle nuove regole, concretamente scomparirà, comparando l’attuale sistema con quello futuro se ne deve necessariamente dedurre che, dal primo luglio 2011, la posizione del contribuente che non ha corrisposto all’Erario gli importi richiesti a titolo provvisorio in caso di presentazione del ricorso equivale sostanzialmente a quella del contribuente attualmente destinatario della cartella di pagamento recante l’iscrizione provvisoria che non effettua il relativo pagamento nei termini concessi. Art. 29 - Concentrazione della riscossione nell’accertamento 1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo 16 Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione provvisorio, degli importi stabiliti dall’ articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’ articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’ articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’ articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato; c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b); d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo; f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’ articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata 17 La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall’ articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l’ articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell’attività di contrasto all’evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e delle altre e entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 18 Giornata di Studio Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata