La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
LA MANOVRA ESTIVA: LE NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO
E RISCOSSIONE
di Sebastiano Barusco e Carlo Nocera
INDICE
1 ACCERTAMENTI SINTETICI: PER UN “NUOVO” CHE AVANZA UN “VECCHIO” CHE
RESISTE ANCORA PER ANNI ............................................................................................................. 3
1.1 Novità................................................................................................................................................. 3
1.2 Differenze .......................................................................................................................................... 3
1.3 Decorrenza applicativa...................................................................................................................... 3
1.4 Applicazione del “vecchio” strumento.............................................................................................. 3
1.5 “Vecchio” strumento: troppo datato................................................................................................. 3
1.6 “Paniere” obsoleto ............................................................................................................................ 4
1.7 Elementi indice di capacità contributiva .......................................................................................... 4
1.8 Determinazione del reddito sintetico ................................................................................................ 4
1.9 Incrementi patrimoniali .................................................................................................................... 4
1.10 Fattispecie di “incremento patrimoniale” ........................................................................................ 5
1.11 “Nuovi” indici per il “vecchio” strumento ....................................................................................... 5
1.12 Quale “peso” per gli indici non tabellari? ....................................................................................... 5
1.13 Indici “non tabellari”........................................................................................................................ 5
Art. 22 - Aggiornamento dell’accertamento sintetico .................................................................... 8
2 NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO: CENTRALITÀ DELLE SPESE E
PROCEDIMENTO NUOVO DI ZECCA ............................................................................................... 9
2.1 Struttura portante.............................................................................................................................. 9
2.2 Condizione dello scostamento........................................................................................................... 9
2.3 Sopravvivenza degli elementi indice di capacità contributiva........................................................ 10
2.4 Prova contraria ............................................................................................................................... 10
2.5 Nuovo procedimento ....................................................................................................................... 10
2.6 Ammesse deduzioni e detrazioni ..................................................................................................... 10
3 ACCERTAMENTI (PRESSOCHÉ) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI: DAL 1° LUGLIO 2011
TEMPI COMPRESSI PER DIFESA E RISCOSSIONE ...................................................................... 10
3.1 Novità............................................................................................................................................... 10
3.2 Decorrenza e intimazione ad adempiere......................................................................................... 11
3.3 Intimazione in caso di impugnazione ............................................................................................. 11
3.4 Intimazione negli altri atti............................................................................................................... 11
3.5 Atti, diversi dagli accertamenti, interessati..................................................................................... 11
3.6 Modalità di notifica ......................................................................................................................... 11
3.7 Decorrenza dell’esecutività dei nuovi atti....................................................................................... 12
3.8 Cartella di pagamento addio ........................................................................................................... 12
3.9 Termine di pagamento in assenza di ricorso .................................................................................. 12
3.10 Termine di pagamento in presenza di ricorso ................................................................................ 12
3.11 Affidamento “anticipato”................................................................................................................ 14
3.12 Atti e affidamento anticipato........................................................................................................... 14
3.13 Obbligo di motivazione.................................................................................................................... 14
3.14 Azioni degli agenti della riscossione............................................................................................... 14
3.15 Incremento dei flussi informativi ................................................................................................... 14
3.16 Esercizio dei poteri .......................................................................................................................... 15
3.17 Interessi di mora e decorrenza........................................................................................................ 15
3.18 Sospensione amministrativa della riscossione ............................................................................... 15
3.19 Tutela soltanto teorica..................................................................................................................... 15
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
1
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
3.20
3.21
3.22
3.23
2
Sospensione giudiziale.....................................................................................................................15
Rateazione “obbligata”....................................................................................................................16
Morosità senza via di uscita ............................................................................................................16
Aggio “pesante”...............................................................................................................................16
Art. 29 - Concentrazione della riscossione nell’accertamento ......................................................16
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
1 ACCERTAMENTI SINTETICI: PER UN “NUOVO” CHE AVANZA UN “VECCHIO”
CHE RESISTE ANCORA PER ANNI
1.1 NOVITÀ
Redditometro, si cambia: la rinnovata attenzione sullo strumento di controllo, complice il
piano straordinario 2009/2011 varato dalla manovra estiva del 2008 – DL 112 – ha indotto l’Amministrazione finanziaria e l’Agenzia delle Entrate a progettare un nuovo modello di strumento di controllo in luogo di quello attuale, ormai datato e, soprattutto, riferito
ad un “paniere” di beni e servizi non più rispondente ad una “sintomatologia” di ricchezza
da poter prendere in esame.
1.2 DIFFERENZE
Con il DL 78 di quest’anno è stata dunque tracciata una netta linea di demarcazione tra il
“vecchio” – ma, come vedremo, attuale – e il “nuovo” strumento accertativo: demarcazione che involge sia gli aspetti sostanziali legati alle nuove modalità di ricostruzione del
reddito sinteticamente accertabile sia la decorrenza applicativa.
1.3
DECORRENZA APPLICATIVA
Cominciamo da quest’ultimo aspetto, ricordando che l’art. 22 del DL 78, nel procedere
all’aggiornamento dello strumento, prevede espressamente che le nuove disposizioni avranno effetto “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non
è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”: pertanto, tenuto conto
che il DL 78 è datato 31 maggio scorso, il nuovo accertamento sintetico debutterà con gli
accertamenti relativi al periodo d’imposta 2009.
1.4
APPLICAZIONE DEL “VECCHIO” STRUMENTO
La scelta operata dal legislatore fa sì che sino al termine previsto per la decorrenza dei
termini previsti per l’esercizio dell’azione accertatrice del periodo d’imposta 2008 sarà possibile la “convivenza” dell’applicazione delle diverse modalità dello strumento: in specie,
nel corso del 2011 potrebbe verificarsi che in capo allo stesso contribuente persona fisica
l’accertamento sintetico dei periodi d’imposta 2007 e 2008 venga condotto con le “vecchie” modalità e quello invece relativo al 2009 con le “nuove” modalità.
1.5
“VECCHIO” STRUMENTO: TROPPO DATATO
Che la filosofia di fondo caratterizzante la modalità “sintetica” sia del tutto corretta è
fuori di dubbio: se si spende è indiscutibile che occorre avere delle disponibilità finanziarie
(proprie o di provenienza da terzi qui non rileva). Quanto, invece, non è condiviso è il
sostanziale “immobilismo” del legislatore in termini di tabella ministeriale che individua
gli elementi indice di capacità contributiva e, per molti aspetti, il conseguente meccanismo
di determinazione del reddito sinteticamente attribuibile al contribuente.
PERIODI D’IMPOSTA E APPLICAZIONE STRUMENTO
Periodo d’imposta
Termine per l’azione
1
accertatrice
Applicazione
accertamento sintetico
ante DL 78/2010
Applicazione
accertamento sintetico
post DL 78/2010
2007
31.12.2012
SÌ
NO
2008
31.12.2013
SÌ
NO
2009
31.12.2014
NO
SÌ
1 Il riferimento è a dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate.
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
3
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
1.6
“PANIERE” OBSOLETO
Di fatto, i beni che attualmente compongono il paniere degli elementi in ordine ai quali si
perviene alla determinazione del reddito complessivo attribuibile ad una persona fisica in
ragione della disponibilità dei medesimi sono gli stessi di quelli individuati nel 1992. I beni
e i servizi da “redditometro” sono contemplati da un’apposita tabella ministeriale varata
con il DM 10.9.92: nelle intenzioni del legislatore dell’epoca si volevano individuare quegli
“elementi-indice di capacità contributiva” che avrebbero permesso la “misurazione” del tenore di vita del contribuente e, con esso, il riscontro della sua coerenza con il reddito imponibile dichiarato al Fisco.
1.7
ELEMENTI INDICE DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
La tabella contempla: aerei ed elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e
deltaplani a motore; navi e imbarcazioni da diporto; autoveicoli, camper, autocaravan e
motocicli con cilindrata superiore a 250 cc.; roulotte; residenze principali e secondarie;
collaboratori familiari a tempo pieno conviventi, a tempo parziale o non conviventi; cavalli
da corsa ed equitazione; assicurazioni di ogni tipo.
1.8
DETERMINAZIONE DEL REDDITO SINTETICO
Per giungere alla determinazione del reddito sinteticamente attribuibile al contribuente il
passaggio non è dei più semplici: la legge prevede infatti che la disponibilità di uno o più
dei beni e servizi, anche della stessa categoria, compresi nella tabella è indicativa, per il
relativo periodo di imposta, di un valore che si ottiene mediante la moltiplicazione di ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella. Si ottengono così i valori
che concorrono alla formazione del reddito sintetico secondo il criterio che segue:
• il valore più elevato è considerato per intero;
• il secondo valore è ridotto del 40 per cento;
• il terzo valore è ridotto del 50 per cento;
• il quarto valore è ridotto del 60 per cento;
• i valori successivi sono ridotti dell’80 per cento. Gli importi in questione devono però
essere proporzionalmente ridotti se il contribuente dimostra che il bene o servizio è
nella disponibilità anche di altri soggetti ovvero che per detto bene o servizio sopporta
solo in parte le spese, o che lo stesso è utilizzato nell’esercizio di impresa, arti o
professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione.
1.9 INCREMENTI PATRIMONIALI
A fungere da ideale corredo dei beni individuati dal legislatore quasi venti anni fa, giungono anche i cosiddetti “incrementi patrimoniali”, ossia quelle fattispecie che incidono in
termini di accertamenti sintetico mediante una presunzione relativa di disponibilità – e
quindi di reddito sinteticamente attribuibile – per “quinti” nell’anno in cui si è verificato
l’evento di “accrescimento patrimoniale” del soggetto e nei quattro precedenti (secondo
quanto prevede, in proposito, il co. 5 dell’art. 38 del DPR 600/73). In proposito, però, non
esiste una tabella ministeriale e il novero che si suole attribuire a queste fattispecie deriva
dall’interpretazione giurisprudenziale dei giudici di legittimità e dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria e dell’Agenzia delle Entrate.
4
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
1.10 FATTISPECIE DI “INCREMENTO PATRIMONIALE”
Si può affermare che il corollario degli “incrementi patrimoniali” sia composto da:
acquisto unità immobiliari; acquisto terreni ed aree edificabili; conferimenti societari;
acquisto quote societarie; acquisto o incremento pacchetti azionari; acquisto o incremento
prodotti e strumenti finanziari. Ovviamente l’elenco prospettato non è affatto esaustivo e
ben potrebbe verificarsi che l’ufficio riscontri “incrementi patrimoniali” anche al di fuori di
questo novero: in sostanza, se la tabella del “redditometro” è l’elemento “statico” dell’accertamento sintetico – ma attenzione che nulla vieta all’ufficio, anche in quel caso, di
valorizzare anche ulteriori “elementi-indice di capacità contributiva”, anche se poi ciò
accade di rado nonostante gli “impulsi” di cui si dirà nel prosieguo – il novero degli “incrementi patrimoniali” rappresenta invece l’elemento “dinamico” di questa particolare forma di accertamento.
1.11 “NUOVI” INDICI PER IL “VECCHIO” STRUMENTO
Un tentativo di “aggiornare” il paniere dei beni e servizi lo si è riscontrato, in termini di
prassi operativa, con l’individuazione di ulteriori beni e servizi, prospettata, per prima, dalla Guardia di Finanza nella sua monumentale circ. 1/2008. Nel documento si afferma che
nel caso in cui siano disponibili elementi e circostanze di fatto indicative di capacità contributiva diversi dai beni e servizi riportati nella tabella ministeriale del 1992 è evidente come
non possano essere utilizzati gli importi ed i coefficienti indicati nella stessa.
1.12 QUALE “PESO” PER GLI INDICI NON TABELLARI?
In questo caso, ai “nuovi” beni e servizi dovrà essere attribuito, sulla base di un ragionamento ispirato a logica e coerenza, un valore che possa essere esponenzialmente espressivo di una corrispondente disponibilità reddituale: l’esempio formulato è quello che se si
accerta come un soggetto paghi annualmente alcune migliaia di euro per l’iscrizione ad un
circolo privato di particolare lusso e prestigio, si dovrà presuntivamente determinare un valore di riferimento espressivo di una corrispondente esponenziale disponibilità reddituale.
Eventuali valori che, manco a dirlo, dovranno essere sommati a quelli che sono stati calcolati
applicando gli importi ed i coefficienti della tabella per i beni e servizi invece contemplati.
1.13
INDICI “NON TABELLARI”
La circolare, inoltre, a titolo di orientamento ed in via assolutamente non esaustiva, fra
gli elementi e le circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva da considerare nel
quadro della procedura di ricostruzione sintetica del reddito, in aggiunta a quelli espressamente riportati nella tabella ministeriale, individua i seguenti:
• pagamento di consistenti rate di mutuo;
• pagamento di canoni di locazione finanziaria (leasing), soprattutto in relazione a unità
immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto;
• pagamento di canoni per l’affitto di “posti barca”;
• sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili;
• sostenimento di spese per arredi di lusso di abitazioni;
• pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
• pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private particolarmente
costose;
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
5
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
•
•
•
•
•
assidua frequentazione di case da gioco; partecipazione ad aste;
frequenti viaggi e crociere;
acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse
storico-archeologico, ecc.);
disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;
hobby particolarmente costosi (ad esempio, partecipazione a gare automobilistiche,
rally, gare di motonautica, ecc).
Per saperne di più …
I controlli economici del territorio (C.E.TE.) della Guardia di Finanza
L’operatività delle Fiamme Gialle per il controllo del territorio, anche pro redditometro,
è stata delineata dalla circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza, III Reparto Operazioni, Ufficio Tutela Entrate, prot. 21.5.2009 n. 0171772/09.
Con questo documento sono state dettate istruzioni agli Organi del Corpo inerenti il
piano straordinario di controlli per l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche: più precisamente, è stata illustrata l’acquisizione degli elementi di fatto certi mediante l’applicativo “C.E.TE.”, acronimo di controllo economico del territorio.
Le mosse delle Fiamme Gialle partono dalla previsione normativa di cui all’art. 83
commi da 8 a 11 del DL 112/2008 – la cosiddetta “Manovra estiva” dello scorso anno
– mediante la quale è stato previsto un piano straordinario triennale, 2009-2011, di
controlli “sintetici”, da rivolgere prioritariamente nei confronti delle persone fisiche che
hanno rimosso in dichiarazione il presupposto d’imposta, pur risultando soggetti nelle cui
disponibilità rientrano i beni e gli elementi indice di capacità contributiva ovvero che
hanno realizzato incrementi patrimoniali.
L’attività di controllo che specificamente è stata e sarà realizzata in questo ambito,
frutto del previo coordinamento con l’Agenzia delle Entrate, riguarderà l’acquisizione dei
dati relativi al possesso dei beni o servizi oggetto della tabella ministeriale – 10 settembre 1992 – nonché di altri beni i quali, ancorché non tabellari, esprimono con sufficiente certezza un correlato livello di capacità contributiva – acquisizione che la circolare premette dovrà derivare dai servizi di controllo del territorio ed a mare nonché dalle
attività ispettive di carattere fiscale: successivamente, essa potrà tradursi nell’invio di apposite segnalazioni agli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate con finalità di attivazione delle procedure di accertamento sintetico.
La circolare evidenzia anche un numero minimale di controlli sugli indici di capacità
contributiva – i cosiddetti “C.I.C.” – individuato in 20.000 interventi su scala nazionale: l’estensore sottolinea la circostanza che questo obiettivo costituisce la soglia minima
dei rilevamenti da effettuare sul campo, ragione per cui si tratta di una soglia, possibilmente, da superare.
L’azione di controllo sarà sensibilmente influenzata dallo strumento informatico, la cui
vocazione, per un’operatività del genere, è essenzialmente quella di razionalizzare la
raccolta dei dati e degli elementi, che saranno successivamente oggetto di “incrocio” con
la base informativa dell’Anagrafe tributaria.
In sostanza, l’architettura del sistema sarà caratterizzata dalle seguenti tre fasi principali:
• rilevazione, sul campo, delle manifestazioni di “ricchezza visibile” e nella successiva
trasmissione telematica degli elementi al “C.E.TE.” (fase di input);
6
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
•
•
analisi e incroci automatizzati delle informazioni immesse in “C.E.TE.” con l’Anagrafe tributaria e gli altri archivi disponibili (quali la Motorizzazione Civile, il Pubblico Registro Automobilistico, le Camere di Commercio, gli Enti previdenziali e
assistenziali, ecc.), con finalità di individuazione dei “soggetti a rischio” sotto il
profilo economico-finanziario, in quanto titolari di disponibilità economiche e patrimoniali non congrue rispetto ai redditi dichiarati (fase di elaborazione);
diramazione ai Reparti del Corpo di liste di “posizioni a rischio” elaborate sulla base
dei profili di pericolosità individuati, con finalità di orientamento delle conseguenti
attività ispettive o delle segnalazioni agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (fase di
output).
Quanto alla prima fase, la circolare da atto che nel primo periodo di attivazione il
sistema “C.E.TE.” consentirà la raccolta sistematica dei seguenti beni “tabellari”:
• autovetture di cilindrata pari o superiore a 2.080 cc. immatricolate a far data
dall’1.1.2003;
• imbarcazioni da diporto di stazza variabile, comunque non inferiore a 3 tonnellate, ivi
inclusi i casi di locazione per periodi non superiore, complessivamente, a tre mesi;
• autovetture di lusso;
• mezzi concessi in noleggio con conducente;
• veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi;
• natanti ad uso privati, a noleggio, in leasing.
Da un punto di vista soggettivo, non si assiste ad alcun risparmio quanto alle unità
operative incaricate della raccolta degli elementi espressivi di capacità contributiva: infatti, le pattuglie impiegate in attività di controllo del territorio saranno preposte alla raccolta
dei dati concernenti gli automezzi; i reparti navali, quelli operanti in aree portuali e i
reparti territoriali in località marinare a vocazione turistica, saranno preposti all’effettuazione di quei riscontri necessari per l’individuazione degli effettivi utilizzatori ed
intestatari delle imbarcazioni controllate; i reparti aerei preposti, durante i servizi di
perlustrazione aerea, all’osservazione di immobili di particolare lusso e pregio ovvero
connotati da pertinenze visibilmente appariscenti (come nel caso di piscine, parchi,
eliporti, ecc.) nonché alla rilevazione, presso aeroporti aperti al traffico civile e campi di
volo, dei dati sugli utilizzatori di velivoli e ultraleggeri particolarmente performanti e di
elevato valore economico.
Non solo: la circolare richiama comunque tutti i reparti operativi alla valorizzazione di
ogni dato, notizia o informazione rilevante acquisita nel corso di attività ispettive e/o d’indagine – dalle verifiche e controlli fiscali sino agli accertamenti di polizia amministrativa e giudiziaria – che sia pertinente ad acquisti, noleggi e spese di autovetture, natanti
di lusso e altri beni o servizi di capacità contributiva, da parte di soggetti diversi da quelli
sottoposti a verifica o accertamento.
Successivamente all’acquisizione, come accennato in premessa, i dati saranno oggetto
di elaborazione principalmente con il database dell’Anagrafe tributaria, che permette un
primo, efficace, incrocio: dall’esito del quale deriverà la creazione di elenchi di posizioni
“a rischio”, caratterizzate da un’evidente sproporzione tra la situazione reddituale dichiarata e quella risultante dalle manifestazioni di ricchezza individuate.
Una volta stilato l’elenco, sarà il Comandante del Reparto destinatario dell’elenco a
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
7
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
valutare l’approccio operativo più idoneo per riscontrare le possibili fonti di produzioni
dei redditi “consumati” e/o “reinvestiti nel patrimonio”, rispettivamente inerenti i beni o
servizi da redditometro e gli “incrementi patrimoniali”.
Ciò in quanto la circolare si sofferma sulla circostanza che il possesso di patrimoni o
capitali sensibilmente sproporzionati alla capacità reddituale espressa dalla persona fisica
in termini dichiarativi può anche essere un segnale di casi di riciclaggio o reinvestimento
o intestazione fittizia di beni costituenti frutto di attività illecite.
Pertanto, a seconda del caso sottoposto alle attenzioni del Reparto, si potrà optare per
l’avvio di indagini patrimoniali ai fini antiriciclaggio, laddove emergano sospetti di collegamenti con la commissione di reati a monte ovvero per la verifica o segnalazione all’Agenzia delle Entrate nei casi di presunta evasione discale di redditi non dichiarati, ancorché prodotti lecitamente.
A deporre verso la decisione dell’avvio di indagini patrimoniali potrà contribuire la
sussistenza di precedenti e/o pendenze penali, misure di prevenzione o provvedimenti di
pubblica sicurezza, notizie o elementi d’intelligence relativi a possibili coinvolgimenti dei
soggetti segnalati e/o di quelli ad essi collegati in reati o condotte in condotte illecite a
scopo di lucro nonché di collegamenti diretti o indiretti di questi soggetti con persone
gravate di indizi di appartenenza ad organizzazione criminali o, comunque, contigui ad
ambienti della criminalità.
Laddove, diversamente, non sussistessero elementi che facciano deporre verso la commissione di gravi illeciti, l’operatività del Reparto delle Fiamme Gialle potrà indirizzarsi
verso:
• la segnalazione all’Agenzia delle Entrate per l’applicazione del “redditometro”;
• l’utilizzo delle risultanze relative ai soggetti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo;
• l’approfondimento relativo ai casi di intestazione fittizia o di distrazione dei beni
aziendali;
• lo sviluppo dei casi di sommerso d’azienda o di lavoro.
Fatta eccezione per il primo punto, dove evidentemente l’operatività sarà di pertinenza
dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, nei restanti casi si potrà
prospettare l’inserimento dei soggetti interessati nei piani di verifica del Reparto.
Art. 22 - Aggiornamento dell’accertamento sintetico
1. Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie
per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all’ articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto
alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
«L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e
dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi
diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o sog-
8
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
getti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni
significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è
fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è
ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un
quinto quello dichiarato.
L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha
l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’ articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni
dall’imposta lorda previste dalla legge.».
2 NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO: CENTRALITÀ DELLE SPESE E PROCEDIMENTO NUOVO DI ZECCA
2.1
STRUTTURA PORTANTE
Fermo restando quanto detto in precedenza in ordine alla decorrenza applicativa (cfr.
punto supra 3), l’architrave del nuovo accertamento sintetico è rappresentato dal nuovo ed
esclusivo riferimento alle spese sostenute dal contribuente in un determinato periodo
d’imposta: si tratta di spese “di qualsiasi genere” che possono essere assunte dall’ufficio
procedente quale elemento propedeutico alla contestazione di un maggior reddito complessivamente attribuibile alla persona fisica.
2.2
CONDIZIONE DELLO SCOSTAMENTO
Anche per la nuova versione dell’accertamento sintetico è richiesta, quale condizione
legittimante il ricorso allo strumento, uno scostamento tra il reddito sinteticamente attribuibile e quello invece dichiarato dal contribuente (pari a zero laddove il soggetto abbia omesso la presentazione della dichiarazione). Il nuovo requisito è ravvisabile in uno scarto del
reddito accertabile eccedente il 20 per cento di quanto dichiarato, anche per una sola annualità: un “giro di vite” rispetto al passato quando il delta tra accertabile e dichiarato
doveva essere di almeno il 25 per cento e tale circostanza doveva verificarsi per almeno
due periodi d’imposta, tra quelli accertabili, anche non consecutivi.
Periodo
d’imposta
Reddito
accertabile
Reddito
dichiarato
Scostamento
richiesto
Accertamento
2007
120.000
84.000
SÌ
SÌ
2008
100.000
61.000
SÌ
SÌ
2009
140.000
71.000
SÌ
SÌ
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
9
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
2.3 SOPRAVVIVENZA DEGLI ELEMENTI INDICE DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
Seppure non sembra profilarsi la sopravvivenza degli elementi indice di capacità contributiva contenuti nella tabella ministeriale del 1992, la norma prevede che la determinazione
sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità
contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. In
altre parole, “clonando” le medesime metodologie utilizzate per gli studi di settore, nel
decreto di prossima approvazione dovrebbero essere individuati quegli elementi che, anche
in ragione delle diversità geografiche caratterizzanti il nostro Paese e della composizione
del nucleo familiare, saranno ritenuti idonei a commisurare il reddito accertabile (dal tenore
letterale della disposizione è ragionevole evincere che dovrebbe trattarsi di una modalità
autonoma, e non aggiuntiva a quella fondata sulla contabilizzazione delle spese, per la
ricostruzione del reddito sinteticamente attribuibile).
2.4
PROVA CONTRARIA
Quale che sia la modalità di accertamento sintetico che l’ufficio riterrà opportuno adottare, al contribuente è permesso fornire la prova contraria, in ordine alla circostanza che le
spese – anche relative agli elementi indice di capacità contributiva – sono state sostenute facendo ricorso a redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta,
o a redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente
esclusi dalla formazione della base imponibile. Da quanto impresso dal legislatore è ragionevole ritenere che anche per il “nuovo” strumento l’Agenzia delle Entrate riterrà di trovarsi dinanzi ad una presunzione legale relativa.
2.5
NUOVO PROCEDIMENTO
Rispetto all’attuale procedimento, per le nuove modalità di accertamento sintetico la legge contempla espressamente l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo da accertamento con adesione, equiparando sostanzialmente il redditometro alla modalità prevista,
anch’essa normativamente, per gli studi di settore. Per gli accertamenti sintetici che riguarderanno il periodo d’imposta 2009 e successivi, il legislatore ha addirittura previsto che un
primo “contatto” tra ufficio procedente e contribuente avvenga mediante la convocazione a
comparire di persona, o tramite rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento. Pertanto, solo dopo questo primo incontro, presumibilmente propedeutico alla richiesta di ulteriori elementi significativi per le indagini già avviate – in specie,
le spese rilevanti ai fini della ricostruzione reddituale – verrà avviato il procedimento di
accertamento con adesione, secondo i canoni del DLgs. 218/97.
2.6 AMMESSE DEDUZIONI E DETRAZIONI
Il nuovo strumento reca con sé anche la previsione che dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10 del TUIR: competono,
altresì, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste
dalla legge.
3 ACCERTAMENTI (PRESSOCHÉ) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI: DALL’1.7.2011
TEMPI COMPRESSI PER DIFESA E RISCOSSIONE
3.1 NOVITÀ
Anche per quanto riguarda accertamento e riscossione si cambia: per effetto dell’articolo
10
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
29 della manovra dal prossimo 1° luglio gli attuali distinti procedimenti di notifica dell’atto
contenente la pretesa erariale e di avvio della riscossione, anche nella sua fase coattiva,
saranno bruscamente accelerati: di fatto, la riscossione viene “anticipata” ad un tempo
immediatamente successivo alla notifica dell’atto contenente la pretesa, così da residuare
all’agente il solo intervento di espropriazione forzata nel caso in cui i nuovi termini vengano lasciati spirare dal contribuente senza che questi esegua gli adempimenti richiesti.
3.2
DECORRENZA E INTIMAZIONE AD ADEMPIERE
La norma segna uno spartiacque temporale ed oggettivo decisamente netto: la pressoché
immediata esecutività degli atti riguarderà quelli notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Pertanto, a
decorrere da detta data gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di
irrogazione delle sanzioni dovranno contenere anche l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro il termine per la presentazione del ricorso.
3.3 INTIMAZIONE IN CASO DI IMPUGNAZIONE
Diversamente, ossia nel caso in cui il contribuente impugni l’atto, gli importi dovuti dal
contribuente, sempre entro lo stesso termine temporale, sono quelli di cui all’articolo 15 del
DPR 602/73, ossia il 50% delle maggiori imposte, contributi e i premi, nonché i relativi interessi, di cui all’atto notificato.
3.4 INTIMAZIONE NEGLI ALTRI ATTI
L’intimazione ad adempiere al pagamento sarà contenuta anche nei successivi atti da notificare al contribuente laddove si renda necessaria la rideterminazione degli importi dovuti
in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
3.5 ATTI, DIVERSI DAGLI ACCERTAMENTI, INTERESSATI
La norma contempla espressamente i seguenti casi:
• iscrizione a ruolo delle somme a carico del contribuente e del garante in caso di
mancato pagamento anche di una sola delle rate previste in caso di rateazione a fronte
di accertamento con adesione, con inutile escussione del garante che non versa
l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito (disciplina
dettata dall’art. 8 co. 3-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218);
• pagamenti dei tributi in pendenza del processo (disciplina dettata dall’art. 68 del DLgs.
31.12.92 n. 546);
• esecuzione delle sanzioni in caso di ricorso alle commissioni tributarie (disciplina
dettata dall’art. 19 del DLgs. 18.12.97 n. 472).
3.6
MODALITÀ DI NOTIFICA
Per le circostanze appena descritte, la legge prevede tanto che i successivi atti da notificare
al contribuente, contenenti l’intimazione ad adempiere, potranno giungere anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, quanto che il versamento delle somme dovute “da
rideterminazione” dovrà avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
11
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
3.7
DECORRENZA DELL’ESECUTIVITÀ DEI NUOVI ATTI
Gli atti diverranno esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica – originariamente il
decreto legge prevedeva l’immediata esecutività – e indicheranno espressamente l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle
somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, sarà affidata in
carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.
3.8 CARTELLA DI PAGAMENTO ADDIO
Nell’ambito della disposizione che, concretamente, manda definitivamente in soffitta la
cartella di pagamento recante gli importi iscritti provvisoriamente a ruolo in pendenza di
giudizio, si crea la seguente discrasia temporale tra l’esecutività, il termine per l’esecuzione
del pagamento e l’affidamento all’Agente della Riscossione per l’avvio dell’esecuzione forzata:
• esecutività atto ¬ decorsi sessanta giorni dalla notifica;
• termine per pagamento integrale ¬ termine presentazione ricorso;
• termine per pagamento parziale da impugnazione atto ¬ termine presentazione del
ricorso;
• affidamento Agente della Riscossione ¬ decorsi trenta giorni dal termine ultimo di pagamento.
3.9 TERMINE DI PAGAMENTO IN ASSENZA DI RICORSO
Il che, tradotto in termini concreti, sta a significare che laddove si opti per onorare la
pretesa in ragione dell’insussistenza di motivi di ricorso, al fine di evitare l’intervento
dell’Agente della Riscossione il pagamento deve essere effettuato al massimo entro il
novantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto: ossia, i sessanta giorni di tempo
ordinariamente previsti per la proposizione del ricorso sommati ai trenta “di attesa” per
l’ufficio competente prima di acclarare l’inadempienza del contribuente e il successivo
dovuto affidamento all’Agente della Riscossione.
3.10 TERMINE DI PAGAMENTO IN PRESENZA DI RICORSO
Diversamente, laddove il contribuente ritenesse di avere ragioni valide per impugnare
l’atto, oltre a dover corrispondere gli importi nella misura parziale prevista dall’articolo 15
del DPR 602/73 nei casi in cui si proceda con l’invocazione della tutela giurisdizionale, il
contribuente pur essendo comunque legato alla medesima tempistica dei novanta giorni
dalla notifica dell’atto può fruire della positiva incidenza, in termini di dilatazione del termine ultimo per il pagamento, dell’accertamento con adesione.
Per saperne di più …
Il ruolo dell’accertamento con adesione
Con un legislatore che imprime una così brusca accelerazione al procedimento di
riscossione, anche “frazionata” e quindi in assenza di una qualsiasi decisione avversa al
contribuente ma soltanto in ragione della notifica dell’atto, non ci si dovrà stupire se,
dall’anno prossimo e per effetto delle nuove regole, a fronte della notifica di un accertamento il contribuente procederà alla sistematica formulazione di un’istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 co. 2 del DLgs. 218/97.
Essa rappresenta, infatti, non soltanto un veicolo per manifestare la volontà del contri-
12
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
buente di avviare il contraddittorio con l’Ufficio, volto all’eventuale definizione della pretesa in via stragiudiziale, ma anche uno strumento che legalmente permette di procrastinare
il pagamento del 50 per cento delle maggiori imposte accertate: il tutto, per i noti effetti
dell’istanza di accertamento con adesione di determinare la sospensione per novanta giorni
dei termini per l’impugnazione dell’atto, sulla quale può anche “stratificarsi” quella “feriale” dei termini processuali, così da consentire al contribuente anche la presentazione del
ricorso entro 196 giorni dalla notifica dell’atto.
Una sospensione che, è bene sottolinearlo, spetta comunque e per intero, anche a prescindere dall’esito negativo del contraddittorio, come desumibile dalla legge e ribadito
tanto dalle istruzioni fornite agli uffici dalla Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate
quanto dalla Corte di Cassazione.
Già nel 2001, infatti, con la circ. 65 l’Agenzia delle Entrate ha affermato come nei casi
di attivazione del procedimento ad iniziativa del contribuente ex art. 6 co. 2 del DLgs.
218/97 “la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione
dei termini per ricorrere previsto dal comma 3 dello stesso art. 6. Tale norma assegna,
infatti, alla presentazione dell’istanza di adesione l’effetto automatico e predeterminato di
sospensione, per novanta giorni, dei termini per impugnare l’atto di accertamento
notificato dall’ufficio, non prevedendo alcuna causa di decadenza dalla sospensione
stessa. La disposizione di legge in argomento non correla peraltro in alcun modo il
periodo di sospensione all’eventuale anticipato esito negativo dell’istanza di adesione
prodotta dal contribuente, rispondendo unicamente alla finalità di consentire alle parti lo
svolgimento del contraddittorio senza pregiudizio dei diritti di difesa del contribuente.
[…] Ne consegue pertanto che, sia sul piano testuale che di ricostruzione logicosistematica, non è fondatamente sostenibile la comprimibilità del periodo di sospensione
fissato dalla legge in novanta giorni”.
Questa interpretazione ha poi incontrato l’autorevole avallo anche a livello di giurisprudenza di legittimità, visto che la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la
sentenza 30.6.2006 n. 15171 (ud. del 12.5.2006) - Pres. Paolini, Rel. Sotgiu, ha affermato
come non poteva inferirsi “dalla chiusura del procedimento di adesione al concordato
prima della decorrenza dei novanta giorni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, la
rinuncia dei contribuenti ad avvalersi della sospensione dei termini concessa a coloro che
si avvalgono della procedura del concordato per adesione. Costituisce infatti incontestato
principio dell’ordinamento tributario (Cass. n. 1325/1975; n. 2463/1975; n. 3881/1975;
n. 3247/1977) che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o
implicito, fatto dal contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo contenuto in
una procedura di accertamento – quale l’adesione – l’effetto di precludere ogni
contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che il rapporto tributario debba
considerarsi estinto. Tale riconoscimento – e quindi una rinuncia implicita ad avvalersi
dei diritti riconosciuti al contribuente – esula infatti da una procedura rigidamente ed
inderogabilmente regolata dalla legge (cfr. Cass. n. 11222/2002), che non ammette che
l’obbligazione tributaria sia viceversa regolata dalla volontà del contribuente, che rileva
soltanto ove inequivocabilmente lo stesso contribuente abbia accettato il quantum
debeatur, mentre la rinuncia all’an debeatur, anche in termini di rinuncia ad avvalersi di
un più ampio termine di impugnazione previsto per un dato tipo di rapporti tributari, deve
essere espressa o risultare in termini assolutamente in equivoci”.
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
13
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
3.11 AFFIDAMENTO “ANTICIPATO”
Malgrado la brusca accelerazione della quale si discute, la norma prevede la possibilità
che la riscossione “integrale” delle somme esposte nei nuovi avvisi di accertamento possa
essere affidata in carico all’Agente della Riscossione anche prima dei nuovi termini
ordinariamente previsti, “in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione”. In sostanza, anche nel nuovo regime il legislatore preserva la facoltà per l’ufficio di
agire alla stregua di quanto attualmente dispone mediante l’iscrizione del debito del contribuente nei ruoli cosiddetti “straordinari”, di cui all’art. 15-bis del DPR 602/73 (norma
che consente di derogare all’ordinario regime previsto dal precedente art. 15 che, come
detto in precedenza, in pendenza di giudizio dispone l’iscrizione per la metà degli importi
corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati).
3.12 ATTI E AFFIDAMENTO ANTICIPATO
La previsione che l’affidamento all’Agente della Riscossione possa generarsi “anche prima dei termini previsti”, può significare in teoria anche la sua coincidenza con la notifica
dell’atto contenente l’intimazione ad adempiere. La norma prevede, però, che l’affidamento
in carico all’agente della riscossione potrà avvenire “solo dopo il sessantesimo giorno dalla
data di notifica dell’atto” con conseguente via libera all’espropriazione forzata a tutela
dell’intero degli importi prospettati nell’avviso di accertamento: ciò, specularmente all’attuale previsione dell’art. 25 co. 2 del citato DLgs. 602/73 che, in materia di cartella di
pagamento, prevede il possibile avvio dell’esecuzione forzata successivamente al sessantesimo giorno post notifica dell’atto.
3.13
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
Nel silenzio della norma appare comunque indispensabile che un’azione del genere,
ossia quella dell’affidamento “anticipato”, debba essere debitamente motivata (anche) nell’atto contenente la pretesa il quale, contestualmente, svolge anche una funzione dispositiva: adeguata motivazione rispondente, soprattutto, all’esigenza primaria di consentire al
contribuente di conoscere le ragioni che hanno indotto l’organo procedente a ritenere
concretamente sussistente un pericolo per la riscossione e, conseguentemente, a passare un
ordine per la riscossione immediata ed integrale, seppure in pendenza di giudizio.
3.14 AZIONI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE
Le novità riguardano naturalmente anche gli agenti della riscossione, come testimonia la
norma che sembra preludere a degli innesti regolamentari sulla normativa vigente: infatti,
in proposito, va innanzitutto segnalato che l’affidamento in carico proveniente dagli uffici
dell’Agenzia delle Entrate sarà disciplinato da modalità che saranno determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale
dello Stato.
3.15 INCREMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI
La legge, poi, prevede espressamente che all’atto dell’affidamento e, successivamente
laddove vengano acquisiti nuovi elementi, l’ufficio “affidante” fornirà all’agente incaricato
tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento della riscossione acquisiti in fase di
accertamento: pertanto, pur se i poteri degli agenti della riscossione risultano decisamente
14
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
incisivi, viene potenzialmente ampliato il novero degli elementi acquisibili per l’esecuzione
dei compiti assegnati all’esecutore materiale della pretesa contenuta negli atti impositivi.
3.16 ESERCIZIO DEI POTERI
Poteri, quelli degli Agenti della Riscossione, che dal prossimo primo luglio potranno essere esercitati “direttamente”, ossia senza quel medium rappresentato dalla cartella di pagamento, a far data dal primo giorno utile che si viene a determinare in ragione delle diverse
circostanze che possono caratterizzare il singolo procedimento: i poteri esercitabili, per
espressa previsione normativa, sono quelli che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo,
con la sola precisazione che, decorso un anno dalla notifica degli atti, l’espropriazione
forzata deve essere preceduta dalla notifica dell’avviso che contiene l’intimazione ad
adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, secondo quanto attualmente
prevede l’art. 50 del DPR 602/73. In ogni caso, l’espropriazione forzata deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo.
3.17 INTERESSI DI MORA E DECORRENZA
Quanto agli aggravi delle somme dovute dal contribuente, la norma prevede che, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme
richieste con i nuovi titoli esecutivi saranno maggiorate degli interessi di mora nella misura
prevista dall’art. 30 DPR 602/73, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli
atti impositivi: all’Agente della Riscossione, in questi casi, spettano l’aggio, interamente a
carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
3.18 SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE
A fronte del nuovo scenario che ci occuperà dal prossimo mese di luglio, assume grande
rilievo la sospensione degli effetti dell’atto, suscettibile di neutralizzare temporaneamente
gli effetti dei nuovi avvisi di accertamento. La norma in commento riferisce che in caso di
ricorso avverso l’atto trova applicazione l’art. 39 del DPR 602/73, il quale come noto dispone in materia di sospensione cosiddetta “amministrativa”: ossia, della possibilità che
l’ufficio emittente l’atto disponga la temporanea sospensione degli effetti dell’atto sino alla
sentenza del giudice della Commissione tributaria provinciale.
3.19
TUTELA SOLTANTO TEORICA
Ma si tratta, all’evidenza, di una circostanza del tutto teorica, atteso che la norma, come
mirabilmente evidenziato dall’incipit della relazione governativa “è finalizzata ad intensificare il processo di accelerazione della riscossione delle somme dovute a seguito dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto”: staremo a vedere, in proposito, se le istruzioni della Direzione
Centrale che verranno emanate come di consueto successivamente all’entrata in vigore della norma prospetteranno scenari di segno opposto.
3.20 SOSPENSIONE GIUDIZIALE
Per il contribuente resta comunque ferma la tutela rappresentata dalla sospensione “giudiziale”, di cui all’art. 47 del DLgs. 546/92, per la quale tanto si era temuto con il DL
78/2010: originariamente limitata a 150 giorni, poi “ampliata” a 300 giorni e, infine, con la
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
15
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
legge di conversione che ha disposto l’eliminazione delle previsioni iniziali del decreto,
pienamente ripristinata nel suo stato attuale. Certamente, a fronte di un atto che diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla sua notifica e con un affidamento all’Agente della
Riscossione per l’espropriazione forzata che si genera decorsi trenta giorni dallo spirare del
termine ultimo per presentare ricorso, la strada della richiesta giudiziale di sospensione
dell’atto appare obbligata e, purtroppo, condizionata dall’arretrato giacente presso le Commissioni tributarie (in generale, per la riduzione del numero dei giudici tributari e, in particolare, per i tempi medi di discussione di una controversia che, come attestato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, ha di lunga superato un anno nelle principali
città italiane).
3.21 RATEAZIONE “OBBLIGATA”
A questo punto, al fine di scongiurare effetti ben più drammatici e nell’attesa che si
pronunci il giudice di prime cure, è da prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di
procedere sistematicamente alla richiesta di rateazione delle somme dovute secondo quanto
prevede l’art. 19 del DPR 602/73, per la quale l’articolo in commento prevede una novità di
natura temporale: è infatti previsto che la dilazione del pagamento possa essere concessa
solo dopo l’affidamento del carico all’Agente della Riscossione e, dunque, quando il contribuente è già posto in situazione di “morosità”.
3.22 MOROSITÀ SENZA VIA DI USCITA
Il che significa come il contribuente, per l’appunto “moroso”, si vedrà costretto a corrispondere sia gli interessi di mora, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli
atti sia gli aggi, interamente a suo carico, e il rimborso delle eventuali spese legate al procedimento avviato in ragione dell’affidamento.
3.23 AGGIO “PESANTE”
Resta quindi da verificare in quale misura saranno richiesti e applicati gli aggi: attualmente essi sono previsti in misura pari al 4,65% del carico tributario se il contribuente onora la cartella di pagamento nel termine dei sessanta giorni successivi alla relativa notifica e
in misura pari al 9% se il contribuente lascia decorrere inutilmente detto termine. Atteso
che la cartella di pagamento, per effetto delle nuove regole, concretamente scomparirà,
comparando l’attuale sistema con quello futuro se ne deve necessariamente dedurre che, dal
primo luglio 2011, la posizione del contribuente che non ha corrisposto all’Erario gli importi richiesti a titolo provvisorio in caso di presentazione del ricorso equivale sostanzialmente a quella del contribuente attualmente destinatario della cartella di pagamento recante
l’iscrizione provvisoria che non effettua il relativo pagamento nei termini concessi.
Art. 29 - Concentrazione della riscossione nell’accertamento
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte
sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di
irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere,
entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo
16
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
provvisorio, degli importi stabiliti dall’ articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’intimazione ad adempiere al pagamento è
altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni, anche ai sensi dell’ articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell’ articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e dell’ articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi
casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal
ricevimento della raccomandata;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla
notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal
termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della
riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere
generale dello Stato;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi
sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle
somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e
sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b);
d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente
della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della
riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e
senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione
forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del
ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall’ articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’ articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo
si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
17
La Manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso e riscossione
disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall’ articolo
19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione e
in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l’ articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell’attività di
contrasto all’evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’ articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono
introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente
con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle
somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini
delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate e delle altre e entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
18
Giornata di Studio
Eutekne Formazione - © Riproduzione vietata
Scarica

la manovra estiva: le novità in materia di accertamento, contenzioso