GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Comunicato n. 2 del 24 luglio 2015
COPPA ITALIA SPEED – Campitello di Fassa (TN), 27 giugno 2015
Società organizzatrice: Val di Fassa Climbing ASD
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Il Giudice Unico,
visto
il Referto di Gara redatto dal Presidente di Giuria ed assunte d’ufficio sommarie
informazioni;
vista
la nota di data 19 luglio 2015 trasmessa dalla società Val di Fassa Climbing ASD a
chiarimento dei fatti;
considerato
il comunicato n.1/2015 emesso da questo giudicante, con il quale si fissava ai sensi e per
gli effetti dell’art. 58, comma 1 del Regolamento di Giustizia, la data del 24 luglio 2015
per l’emissione della pronuncia;
ritenuto
che, sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni acquisite, non sia
configurabile in capo alla società organizzatrice Val di Fassa Climbing ASD alcuna
responsabilità in ordine agli accertati malfunzionamenti dell’impianto di rilevazione
cronometrica. La società ha infatti dato prova di aver provveduto, come da regolamento, a
predisporre le necessarie dotazioni tecnologiche – ivi compresa la parte impiantistica –
secondo le regole dell’arte in relazione alla competizione di cui trattasi. I guasti
F.A.S.I. via del Terrapieno, 27 – 40127 Bologna – C.F. 97523640015 – P.IVA 05391900015
F.A.S.I.
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dell’impianto sembrano pertanto riconducibili a caso fortuito o forza maggiore, e
comunque in entrambi i casi la società organizzatrice andrebbe esente da responsabilità
per aver fatto tutto il possibile per prevenire il fatto e – a fatto avvenuto – per porvi
rimedio.
Ritenuto altresì
che il referto di gara redatto dal Presidente di Giuria, Antonio Salvaro, non lasci adito a
dubbi circa il fatto che la classifica finale della competizione non possa considerarsi
corrispondente ai reali risultati tecnici conseguiti da ciascun atleta, posto che le rilevazioni
cronometriche si sono appalesate del tutto inaffidabili. In tal caso, in applicazione dei
generali principi dell’ordinamento sportivo, ed in specifico in ossequio al principio di
lealtà e probità, pare a questo giudicante che non ricorrano le condizioni per potersi
procedere all’omologazione dei risultati della gara, che risultano gravemente ed
irrimediabilmente falsati in dipendenza dei guasti dell’impianto cronometrico.
PQM
Il Giudice Sportivo Nazionale, rilevata la propria competenza a decidere sulla materia ai
sensi dell’art. 54, comma 4°, Reg. Giust., per i motivi sopra esposti dispone non doversi
procedere all’omologazione del risultato della gara di Coppa Italia Speed tenutasi in data
27 giugno 2015 in Campitello di Fassa (TN).
Nessun provvedimento deve assumersi nei confronti della società organizzatrice Val di
Fassa Climbing ASD.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti pubblicitari e le comunicazioni agli Organi
competenti.
Bologna, 24 luglio 2015
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Paolo Di Bugno
F.A.S.I. via del Terrapieno, 27 – 40127 Bologna – C.F. 97523640015, P.IVA 05391900015
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Comunicato 2