GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Comunicato n. 2 del 24 luglio 2015 COPPA ITALIA SPEED – Campitello di Fassa (TN), 27 giugno 2015 Società organizzatrice: Val di Fassa Climbing ASD ***** Il Giudice Unico, visto il Referto di Gara redatto dal Presidente di Giuria ed assunte d’ufficio sommarie informazioni; vista la nota di data 19 luglio 2015 trasmessa dalla società Val di Fassa Climbing ASD a chiarimento dei fatti; considerato il comunicato n.1/2015 emesso da questo giudicante, con il quale si fissava ai sensi e per gli effetti dell’art. 58, comma 1 del Regolamento di Giustizia, la data del 24 luglio 2015 per l’emissione della pronuncia; ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni acquisite, non sia configurabile in capo alla società organizzatrice Val di Fassa Climbing ASD alcuna responsabilità in ordine agli accertati malfunzionamenti dell’impianto di rilevazione cronometrica. La società ha infatti dato prova di aver provveduto, come da regolamento, a predisporre le necessarie dotazioni tecnologiche – ivi compresa la parte impiantistica – secondo le regole dell’arte in relazione alla competizione di cui trattasi. I guasti F.A.S.I. via del Terrapieno, 27 – 40127 Bologna – C.F. 97523640015 – P.IVA 05391900015 F.A.S.I. 2 dell’impianto sembrano pertanto riconducibili a caso fortuito o forza maggiore, e comunque in entrambi i casi la società organizzatrice andrebbe esente da responsabilità per aver fatto tutto il possibile per prevenire il fatto e – a fatto avvenuto – per porvi rimedio. Ritenuto altresì che il referto di gara redatto dal Presidente di Giuria, Antonio Salvaro, non lasci adito a dubbi circa il fatto che la classifica finale della competizione non possa considerarsi corrispondente ai reali risultati tecnici conseguiti da ciascun atleta, posto che le rilevazioni cronometriche si sono appalesate del tutto inaffidabili. In tal caso, in applicazione dei generali principi dell’ordinamento sportivo, ed in specifico in ossequio al principio di lealtà e probità, pare a questo giudicante che non ricorrano le condizioni per potersi procedere all’omologazione dei risultati della gara, che risultano gravemente ed irrimediabilmente falsati in dipendenza dei guasti dell’impianto cronometrico. PQM Il Giudice Sportivo Nazionale, rilevata la propria competenza a decidere sulla materia ai sensi dell’art. 54, comma 4°, Reg. Giust., per i motivi sopra esposti dispone non doversi procedere all’omologazione del risultato della gara di Coppa Italia Speed tenutasi in data 27 giugno 2015 in Campitello di Fassa (TN). Nessun provvedimento deve assumersi nei confronti della società organizzatrice Val di Fassa Climbing ASD. Manda alla Segreteria per gli adempimenti pubblicitari e le comunicazioni agli Organi competenti. Bologna, 24 luglio 2015 Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Paolo Di Bugno F.A.S.I. via del Terrapieno, 27 – 40127 Bologna – C.F. 97523640015, P.IVA 05391900015