Stagione Sportiva 2015/2016 Comunicato Ufficiale N.268 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 4. Giustizia Sportiva 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. dott. Domenico Trombetta, nella seduta del 03.12.2015, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 21/11/2015: A.S.D. SAN ROCCO RUVO – A.S.D. FUTSAL CAPURSO Reclamo proposto dalla Società A.S.D. FUTSAL CAPURSO Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo indicato in epigrafe osserva: Con il gravame in questione regolarmente prodotto nei termini, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle disposizioni emanate dal C.U.N.1/2015 al paragrafo A 3, lettera F. Come è noto, infatti nelle gare del campionato di Serie B è fatto obbligo alla società di impiegare almeno sei calciatori, di cui almeno uno nato successivamente al 31 dicembre 1993, che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato. Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno tre calciatori che siano cittadini italiani, di cui almeno uno nato dal 1 gennaio 1994. Esaminata la distinta di gara presentata all’arbitro si deve rilevare che i requisiti prescritti non appaiono soddisfatti, essendo stato schierato solamente un calciatore nato dopo il 1.1.1994 e più precisamente Ciliberti Giacomo nato il 7/4/1994, mentre tutti gli altri atleti impiegati risultano nati antecedentemente al 31/12/1993 A scioglimento decide: della riserva di cui al C.U. N. 245 del 26/11/2015 a) di accogliere il ricorso, comminando alla Società A.S.D. SAN ROCCO RUVO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; b) la tassa di reclamo non viene addebitata. Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque (Renato Giuffrida) Pubblicato 03/12/2015 in Roma ed affisso Il Segretario Fabrizio Di Felice all’albo della Divisione Calcio a Cinque Il Presidente Fabrizio Tonelli il