Stagione Sportiva 2015/2016
Comunicato Ufficiale N.268
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI
DELLA
L.N.D.
3. COMUNICAZIONI
DELLA
DIVISIONE CALCIO
A
CINQUE
4. Giustizia Sportiva
4.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
A.I.A. dott. Domenico Trombetta, nella seduta del 03.12.2015, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
GARE DEL 21/11/2015: A.S.D. SAN ROCCO RUVO – A.S.D. FUTSAL CAPURSO
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. FUTSAL CAPURSO
Il Giudice Sportivo,
Esaminato il reclamo indicato in epigrafe osserva:
Con il gravame in questione regolarmente prodotto nei termini, la
ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione
sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A
del C.G.S. per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di
calciatori non conforme alle disposizioni emanate dal C.U.N.1/2015 al
paragrafo A 3, lettera F. Come è noto, infatti nelle gare del campionato
di Serie B è fatto obbligo alla società di impiegare almeno sei calciatori,
di cui almeno uno nato successivamente al 31 dicembre 1993, che siano stati
tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età, con
tesseramento valido, non revocato e/o non annullato. Nelle stesse gare è
inoltre fatto obbligo di impiegare almeno tre calciatori che siano
cittadini italiani, di cui almeno uno nato dal 1 gennaio 1994.
Esaminata la distinta di gara presentata all’arbitro si deve rilevare che i
requisiti prescritti non appaiono soddisfatti, essendo stato schierato
solamente un calciatore nato dopo il 1.1.1994
e più precisamente Ciliberti Giacomo nato il 7/4/1994, mentre tutti gli
altri atleti impiegati risultano nati antecedentemente al 31/12/1993
A scioglimento
decide:
della
riserva
di
cui
al
C.U.
N.
245
del
26/11/2015
a) di accogliere il ricorso, comminando alla Società A.S.D. SAN ROCCO
RUVO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di
0 - 6;
b) la tassa di reclamo non viene addebitata.
Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)
Pubblicato
03/12/2015
in
Roma
ed
affisso
Il Segretario
Fabrizio Di Felice
all’albo
della
Divisione
Calcio
a
Cinque
Il Presidente
Fabrizio Tonelli
il
Scarica

Comunicato Ufficiale N.268 4. Giustizia Sportiva