Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Settore Giovanile e Scolastico COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80 Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it Presidente: [email protected] Segreteria: [email protected] Settore Giovanile: [email protected] Calcio a 5 : [email protected] Attività di Base: [email protected] Attività Scolastica: [email protected] Cod. Fiscale LND 08272960587 Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 Stagione Sportiva 2015/2016 Comunicato Ufficiale N° 42 del 30 ottobre 2015 SOMMARIO 1. GARE 1.1 2. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE GIUSTIZIA SPORTIVA 2.1 DELIBERA DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 1150 1150 1150 1150 1150/42 1. GARE 1.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate: CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE B N° GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 8A SOPRAMONTE BOLGHERA DATA VAR. DATA ORIG. ORA VAR. 31/10/15 ORA ORIG. 18.00 IMPIANTO TN RAVINA SINT. CAMPIONATO AMATORI GIRONE A N° GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 7A AM. SEGATA SOPRAMONTE AM. BASSO SARCA DATA VAR. DATA ORIG. 30/10/15 ORA VAR. ORA ORIG. 20.45 20.30 IMPIANTO TN M ARTIGNANO SINT. 2. GIUSTIZIA SPORTIVA 2.1 DELIBERA DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 29.10.2015, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze: 2) RECLAMO DEL SIGNOR RICCADONNA ONORIO DIRIGENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ CALCIO BLEGGIO AVVERSO LA DECISIONE-DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA FIGC DI TRENTO PUBBLICATA SUL C.U. N. 26 DEL 17 SETTEMBRE 2015 Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 45 c. 3 del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Esaminata la documentazione agli atti e dopo ponderata discussione; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e pertanto si ordina l’incameramento della tassa reclamo in quanto il ricorso è respinto. 3) RECLAMO DELLA SOCIETÀ AMATORI CALCIO MATTARELLO AVVERSO LA DECISIONE-DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA FIGC DI TRENTO PUBBLICATA SUL C.U. N. 32 DEL 01.10.2015 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMICI CALCIO BORGO – AMATORI CALCIO MATTARELLO DD. 28.09.2015 RECANTE INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.09.2018 AL CALCIATORE-DIRIGENTE STEFANO PASQUALI Il Giudice di primo grado ha sanzionato con l’inibizione a svolgere ogni attivita’ fino al 30/09/2018 il signor Stefano Pasquali in quanto “espulso per offese al direttoree di gara, si avventava sullo stesso, prendendogli la maglietta e pelle sottostante, strattonandolo al punto da provocare dolore durante il ritorno a casa il direttore di gara si recava a casa, il direttore di gara si recava al pronto soccorso dove gli veniva diagnosticata la distorsione della spalla destra con prognosi di 5 giorni”. La Società propone regolare reclamo. Veniva sentito il Vicepresidente della Società con delega del Presidente sig. Marchetti Massimo, che confermava il contenuto del reclamo e insisteva nel suo accoglimento. La Corte, dopo aver esaminato attentamente tutta la documentazione in atti, considerando il doppio ruolo (calciatore/dirigente) rivestito dal signor Pasquali, ritiene provati i fatti, e pertanto ridetermina la sanzione della inibizione al signor Stefano Pasquali fino al 30.05.2018. P.Q.M. La Corte, infligge la sanzione dell’inibizione al signor Stefano Pasquali a svolgere ogni attività fino al 30.05.2018. Si ordina la restituzione della tassa di reclamo. 1151/42 4) RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CARISOLO AVVERSO LA DECISIONE-DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA FIGC DI TRENTO PUBBLICATA SUL C.U. N. 36 DEL 15.10.2015 IN RIFERIMENTO ALLA GARA 3P VAL RENDENA – CARISOLO DD. 11.10.2015 RECANTE SQUALIFICA DEL GIOCATORE BELTRAMI ANDREA PER N. 5 GIORNATE. Il Giudice di primo grado ha sanzionato con squalifica per cinque gare effettive il giocatore Beltrami Andrea “perché dopo aver spintonato un avversario, facendolo cadere, lo colpiva con pugni e calci, offendendo l’arbitro, dopo la notifica dell’espulsione”. La società propone regolare reclamo. Veniva sentito il Presidente della Società sig. Bruno Sparapan, che confermava il contenuto del reclamo e insisteva nel suo accoglimento. La Corte, dopo aver esaminato attentamente tutta la documentazione in atti, ritiene rideterminare la sanzione della squalifica al signor Beltrami Andrea in n. 3 giornate P.Q.M. La Corte, infligge la sanzione della squalifica al signor Beltrami Andrea in n. 3 giornate. Si ordina la restituzione della tassa di reclamo. 5) RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. AQUILA TRENTO AVVERSO LA DECISIONE-DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA FIGC DI TRENTO PUBBLICATA SUL C.U. N. 40 DEL 22.10.2015 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AQUILA TRENTO - GARDOLO DD. 18.10.2015 RECANTE SQUALIFICA DEL GIOCATORE DIOP LAMINE PER N. 4 GIORNATE Il Giudice di primo grado ha sanzionato con la squalifica per quattro gare effettive il giocatore Diop Lamine “espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, colpendolo violentemente al naso con un pugno, provocando copiosa epistassi e la sua sostituzione”. La società propone regolare reclamo chiedendo una riduzione consistente della squalifica inflitta al calciatore. La Corte, dopo aver esaminato attentamente tutta la documentazione in atti ed anche in considerazione del fatto che il presunto accompagnamento all’ospedale non è oggetto della decisione del Giudice sportivo di primo grado, ritiene di confermare la sanzione della squalifica al signor Diop Lamine in n. 4 gare effettive. P.Q.M. La Corte, conferma la sanzione della squalifica al signor Diop Lamine in n. 4 gare effettive. Si ordina l’incameramento della tassa di reclamo. Pubblicato in Trento il 30/10/2015 Il Segretario (Roberto Bertelli) Il Presidente (Ettore Pellizzari)