Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma Tel. 06 5964901 - Fax 06 5405012 Email [email protected] PEC [email protected] Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche Arrivano le istruzioni Inps per le restituzioni agevolate dei contributi sospesi a causa del terremoto dell’Abruzzo del 2009, mentre per quello dell'Emilia e delle province limitrofe dello scorso maggio, è stata di fatto negata la sospensione. Questo fa pensare che i terremoti non siano tutti uguali e che si tratti di una vicenda dai contorni poco decifrabili, eticamente non sostenibili. La recente circolare n.116/12 dell’Inps prevede infatti che i datori di lavoro dell’Abruzzo interessati dal sisma possano restituire i contributi non versati, ridotti del 40%, in 120 rate uguali mensili a partire da gennaio 2012. I contributi sono quelli relativi al periodo dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 (per alcuni soggetti, destinatari di proroga, fino al 15 dicembre 2010). Entro il 16 dicembre 2012 andranno pagate senza interessi e sanzioni le rate scadute, da gennaio a settembre 2012 e dal mese di ottobre il versamento mensile va effettuato entro il giorno 16. Intervento assolutamente legittimo e opportuno che tutela chi è rimasto colpito dal devastante terremoto dell'Aquila. Ma stessa sensibilità non si è avuta per il terremoto dell'Emilia. La Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone , nei giorni scorsi ha scritto al Ministero Ministro dell’Economia e delle Finanze Vittorio Grilli in ordine alla vicenda del versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti nelle regioni colpite dal sisma del maggio 2012. Una missiva che richiama e rietera le sollecitazioni già formulate. Sin dai primi momenti successivi al sisma, il Consiglio Nazionale ha ribadito come la sospensione dei termini di versamento dovesse riguardare tutti i soggetti residenti nei comuni interessati, compreso i sostituti di imposta. Tale assunto deriva dalla lettura del D.M. 1.6.2012, dove all’art. 1 comma 2, è prevista che la sospensiva dei termini scadenti tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 si applica, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni terremotati individuati. Il Consiglio Nazionale ritiene che la distinzione effettuata dal MEF tra "profili soggettivi ed oggettivi", che determina poi la differenza di trattamento tra soggetti che hanno subito lo stesso tipo di evento calamitoso, in realtà crei solo delle ingiustificate discriminazioni sotto diversi punti di vista. Si tratta di fatto di una disparità di trattamento rispetto a quanto è stato fatto per il terremoto dell'Aquila, nonché di una ingiustificata discriminazione tra i lavoratori autonomi ed i subordinati, i primi beneficiari della sospensione, i secondi no. Ulteriore disparità è data dal fatto che, in riferimento alle ritenute previdenziali la sospensiva opera regolarmente sino al 30 novembre 2012 ai sensi dell’art. 8, c.1 lett. l) della legge 122/12, creando ulteriori difficoltà operative nella determinazione dei relativi imponibili. L'interpretazione del MEF è stata diffusa dopo tre mesi, nonostante le numerose sollecitazioni giunte da più parti, con la conseguenza che il comunicato stampa del 16 agosto si è dovuto far carico dell'imbarazzante passaggio sulle sanzioni, per il relativo ritardo col quale si andranno a riversare le ritenute non effettuate per giugno e luglio. In Emilia e nel Mantovano vi sono ancora aziende e studi professionali con evidenti problemi di operatività, che attualmente esplicano la loro attività in capannoni e/o tende improvvisate, che non possono rispondere prontamente a questi adempimenti imprevisti. Una presa d'atto di questa situazione , dando seguito ai necessari provvedimenti conseguenti, sarebbe un gesto dovuto e proprio di uno Stato civile. Uno Stato che non crei disparità tra i cittadini e tratti equanimemente tutti; cioè uno Stato credibile. Pagina 2 di 2