Il campo di applicazione della Direttiva RoHS II – Ing. Filomena d’Arcangelo – Responsabile Area Ambiente Tecnico Normativa Mercoledì 19 dicembre 2012 Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione • Art. 2.1: La presente direttiva si applica, fatto salvo il paragrafo 2, alle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I. • Art. 2.2: Fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, gli Stati Membri dispongono che le AEE che non rientravano nel campo di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente direttiva possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019. • Art. 4.1: Gli Stati Membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento delle loro capacità, non contengano le sostanze indicate nell’Allegato II Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione • Art. 4.3: Il Paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016 a agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione: Allegato I 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport 8. Dispositivi medici 9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali 10. Distributori automatici 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione Definizione di AEE: «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua; Medesima della precedente direttiva nuova definizione di che dipendono :«che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste; Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione Problema nuova definizione di che dipendono (precedentemente assente nel testo legale) • Rischio di estensione del cda anche a prodotti attualmente esclusi e non qualificabili come AEE. Introduzione nuova categoria 11. «Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate» • Viene a mancare l’approccio che permetteva di escludere alcuni prodotti perché non rientranti in una delle 10 categorie; Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione Possibili AEE Categoria 11 – Posizione dell’industria Il Considerando 12 della nuova direttiva conferma che la definizione di dipendenza ha unicamente lo scopo di completare e supportare la definizione di AEE e non deve essere utilizzata come punto di partenza per andare oltre il concetto fondamentale di “apparecchiatura elettrica ed elettronica”. In aggiunta l'art.3.1 definisce le AEE come “apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche [..]” quindi tutte le attrezzature in grado di funzionare correttamente senza tali correnti non soddisfano la definizione di AEE. • La definizione di dipendenza non è l'unico criterio per valutare se un prodotto può rappresentare un’AEE ai fini della RoHS. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione Possibili AEE Categoria 11 – Posizione dell’industria Regolamento REACH: "Guida ECHA alle sostanze presenti negli articoli" “Il termine “funzione” […] dovrebbe essere interpretato come espressione del principio basilare che determina l’uso dell’oggetto, anziché del grado di sofisticazione tecnica che determina la qualità del risultato.” Il principio alla base di uno zaino è quello di fungere da contenitore per il trasporto di oggetti. Un livello più elevato di sofisticazione tecnica dello zaino può migliorare il funzionamento e la qualità del risultato, ma non cambia la funzione in quanto tale. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione AEE intesa come unità funzionale che la caratterizza – Posizione dell’industria Il concetto di “apparecchiatura” non può che essere interpretato quale unità con una propria specifica funzione. In proposito è opportuno far riferimento alle definizioni di “prodotto finito” e “funzione diretta” già contenute nel documento FAQ della direttiva 2002/95/CE, in accordo con il nuovo quadro legislativo, ed utilizzate anche all’interno della guida della Commissione Europea sulla direttiva EMC. Sulla base di quanto sopra, una parte di ricambio o un componente, ossia un elemento che è parte di una AEE, e senza il quale la AEE stessa non funzionerebbe correttamente, non può essere considerato una AEE. Sulla base del medesimo principio, se l’energia elettrica nelle apparecchiature ha l’unico scopo di “avvio”, allora questo tipo di apparecchio non è da considerarsi una AEE. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione AEE intesa come unità funzionale che la caratterizza – Posizione dell’industria Secondo la definizione condivisa in ambito IEC: “equipment is a single apparatus or a set of devices or apparatuses, or the set of main devices of an installation, or all devices necessary to perform a specific task” e Apparatus is a device or assembly of devices which can be used as an independent unit for specific functions Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione Approccio per categorie di prodotti Quanto è presente nel testo della RoHS II avalla la continuazione dell’approccio per categorie (Allegato I; considerando 3; Art 2.1; Art. 5.2). Quindi la nuova direttiva estende lo scopo attraverso la categoria 11°, ma “mantiene” l’approccio per categorie. Inoltre l’art. 2.2 stabilisce che ogni prodotto nuovo nello scopo gode di un periodo di transizione di 8 anni dalla pubblicazione. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II clausola di deroga – Relazione Istituto di consulenza BioIS Pubblicata relazione finale BioIS su studio di impatto realizzato in merito a campo di applicazione e clausola di deroga (art.2.2), Obiettivo: eliminare problematiche in merito all’art.2.2 per immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato “Fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri dispongono che le AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente direttiva possano comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.” Formulazione in netto contrasto con tutte le direttive nuovo approccio Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Proposte 2 possibili soluzioni: • Opzione 1 : eliminare Art.2.2 e modificare l’Art. 4.3 “Paragraph 1 shall apply to medical devices and monitoring and control instruments which are placed on the market from 22 July 2014, to in vitro diagnostic medical devices which are placed on the market from 22 July 2016, to industrial monitoring and control instruments which are placed on the market from 22 July 2017 and to any other equipment that was outside the scope of Directive 2002/95/EC which was placed on the market from 22 July 2019.” • Opzione 2: modificare l’Art.2.2 per escludere le categorie 8 e 9 “Member States shall provide that EEE that was outside the scope of Directive 2002/95/EC but which would not comply with this Directive, except for medical devices and monitoring and control instruments, may nevertheless continue to be made available on the market until 22 July 2019.” Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione Possibili AEE Categoria 11 Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione Possibili AEE Categoria 11 Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione - Cavi Definizione di cavi art.3.5 «cavi» - tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE; Draft Documento Domande Frequenti • cables can either be ‘simple’ or ‘multi-use’ or they can be ‘dedicated’ or ‘specialised’. • Specialised cables like SCART-cables, HDMI-cables, fibre-cables and networkcables, which are used for example in voice, data and video transfer, are in categories 3 or 4. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione - Cavi • Le diverse valutazioni che riguardano i cavi, riportate nella proposta di FAQ, vadano ben oltre le basi legali stabilite dal testo della direttiva. Considerata la definizione di cavo (art. 3.5), è possibile considerare come rientranti all’interno dello scopo tutti i cavi, con o senza spina, commercializzati singolarmente o insieme ad una apparecchiatura, come parte di ricambio o accessorio. • Tutti i cavi, precedentemente esclusi dal campo di applicazione della RoHS, dovranno necessariamente rientrare all’interno del campo di applicazione della Direttiva 2011/65/UE a partire dal 22 luglio 2019. • Prolunghe di alimentazione, avvolgicavi e prese multiple sono da considerarsi nello scopo se con tensione nominale inferiore a 250V. • I cavi costituenti parte integrante di una AEE erano già inclusi nella precedente direttiva RoHS, per il principio della conformità indotta. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione Categoria 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate CAVI Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione Categoria 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate UPS (uninterruptible power supply) Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione Categoria 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate RFID Caricabatterie Generatori portatili Convertitori di frequenza Alimentatori Compressori elettrici Adattatori Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione – Componenti e Accessori • Singoli componenti, o parti di un prodotto finito, non sono nello scopo della RoHS II in se stessi, ma per il principio della conformità indotta! Quindi, devono comunque rispettare i requisiti inerenti la restrizione all’uso delle sostanze, salvo che non siano previste esplicite esclusione (Allegati III e IV), ma la marcatura CE non è prevista. • Consumabili e accessori: quali CDs, DVD, cartucce per stampanti, badges,…., non sono da considerarsi AEE, anche se hanno dei componenti elettrici o elettronici. Quindi non necessitano di marcatura CE. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione Componenti e Accessori – NO marcatura CE Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione Consumabili - NO marcatura CE Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione - esclusioni Art.2.4. La presente direttiva non si applica: a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari; b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate; d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; e) agli impianti fissi di grandi dimensioni; Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione – esclusioni f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; h) ai dispositivi medici impiantabili attivi; i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali; j) alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione - esclusioni "large-scale stationary industrial tools" means a large-scale assembly of machines, equipment, and/or components, functioning together for a specific application, • permanently installed and de-installed by professionals at a given place, • and used and maintained by professionals in an industrial manufacturing facility or research and development facility; "large-scale fixed installation" means a large-scale combination of several types of apparatus and, where applicable, other devices, which are: • assembled and installed by professionals, • intended to be used permanently in a pre-defined and dedicated location, • de-installed by professionals. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione – esclusioni In entrambi i casi il termine large-scale: • Non è un termine a sè stante ma deve essere inteso nell’intero contesto legale della definizione, • Non può essere determinato da criteri “ex-post” (successivi a immissione sul mercato), come ad esempio peso dimensioni e volume dell’installazione; • Deve essere inteso in termini di complessità e unicità del prodotto nonchè di interdipendenza delle apparecchiature/componenti/macchine in questione. • È da stabilirsi caso per caso, ed è una decisione in capo esclusivamente al fabbricante dell’apparecchiatura. Una comprensione comune di queste esclusioni dovrebbe basarsi sul concetto di complessità espresso con “large scale combination”, piuttosto che stabilendo un criterio basato su specifiche dimensioni, pesi o volumi che rischierebbe di essere comunque arbitrario e non in linea con il testo legale. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione – esclusioni Nel caso delle LSFI i termini: • “permanent use” è da intendersi “permanentemente incorporato in una collocazione durante la fase di utilizzo, e non progettato per essere spostato in altra collocazione durante la suddetta fase”, ovvero l’installazione è stata progettata e installata per essere utilizzata nella collocazione per l’intero ciclo di vita (senza comunque escludere eventuali possibilità di ricollocazione). • “fixed” non intende che l’installazione non debba possedere parti mobili, analogamente apparecchiature con limitata mobilità possono comunque essere considerate fisse. • “Location” include siti industriali, commerciali e residenziali così come ospedali, aeroporti, porti, uffici o edifici pubblici. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione – esclusioni Edifici e impianti chimici non rientrano nella definizione di AEE ai fini RoHS, tuttavia, essi possono comprendere vari sottosistemi che costituiscono delle AEE e che i produttori/importatori di AEE devono valutare in relazione all'art.2.4. Attori successivi all’interno della catena di fornitura hanno la responsabilità di verificare la presenza della documentazione tecnica e della marcatura CE sulle apparecchiature che rientrano nel campo applicazione RoHS. Ad ogni modo i soggetti in questione non sono giustamente ritenuti responsabili del contenuto di sostanze in AEE che sono state progettate, costruite e immesse sul mercato ben prima di venir loro fornite. Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione - esclusioni – installazioni fisse di grandi dimensioni Componentistica correlata Direttiva 2011/65/UE – RoHS II Campo di applicazione - esclusioni – installazioni fisse di grandi dimensioni Nuovo approccio e responsabilità legale • Direttiva nuovo approccio • Direttiva di scopo • Competenze dell’Unione e competenze nazionali • Trasposizione ed effetto diretto Elementi comuni direttive nuovo approccio • • • • • • • • • • • Libera circolazione dei beni Mercato Unico Rimozione nuovi ostacoli agli scambi Riconoscimento reciproco Armonizzazione tecnica Normazione dei requisiti essenziali generali Riduzione controllo delle autorità pubbliche Immissione nel mercato Integrazione della garanzia di qualità Tecnica di valutazione della conformità Standardizzazione dei prodotti Caratteristiche direttive nuovo approccio • Sono atti normativi comunitari che riportano i requisiti minimi (essenziali) di sicurezza per i prodotti il cui impiego può risultare pericoloso per l’utilizzatore e/o dannoso per l’ambiente. • L’osservanza è obbligatoria da parte degli Stati Membri che devono recepirli con legge nazionale • Definiscono le procedure cui vanno sottoposti i prodotti per dimostrarne la conformità ai requisiti essenziali • Si rivolgono agli stati membri (e non alle persone) per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere • Prevalgono sul diritto nazionale anche e soprattutto se lo stato membro non le recepisce nei termini indicati nel testo stesso Direttive di scopo • Individuano alcuni requisiti che i prodotti oggetto della direttiva debbono presentare, senza indicare le modalità da seguire per il raggiungimento degli stessi: pongono obiettivi di risultato che si vogliono ottenere senza imporre specifici mezzi per conseguirli. • Sono immediatamente adeguabili al progresso tecnologico, senza richiedere periodici recepimenti o revisioni in considerazione delle variazioni nelle modalità di progettazione-produzione inevitabili nel corso degli anni: comitatologia, deleghe, competenze di esecuzione • Indicano mezzi preferenziali, non vincolanti per il fabbricante ma volontaria. Tali direttive individuano delle norme tecniche, definite norme armonizzate, che vengono adottate dagli organismi europei di normalizzazione su mandato della Commissione, alla quale spetta approvarle. Direttiva marcatura • La direttiva RoHS2 è divenuta una direttiva marcatura CE (Decisione 93/465, Regolamento 765/2008 e Decisione 768/2008). • Ciò significa che se si produce un prodotto elettrico/elettronico, un dispositivo o una apparecchiatura, la marcatura CE non copre solo la conformità con le varie direttive (dispositivi medici, macchine, bassa tensione), ma deve coprire la conformità alla direttiva RoHS2. • E’ richiesta la dichiarazione di conformità. Opzioni • Se il fabbricante sceglie di applicare le norme del nuovo armonizzate, i prodotti in questione si avvalgono della presunzione di conformità; se nella documentazione tecnica da predisporre si dimostra di aver seguito le norme armonizzate, il prodotto può essere immesso sul mercato: salva la possibilità di azioni di sorveglianza finalizzate a verificare la reale applicazione di dette norme in fase di produzione. • Viceversa, se il fabbricante decide di non avvalersi delle norme armonizzate, o dette norme non siano disponibili, situazione che si può verificare per i prodotti innovativi, si deve dare evidenza nella documentazione tecnica del raggiungimento dei requisiti essenziali della norma armonizzata di interesse. Norme di riferimento NORMA ARMONIZZATA CENELEC EN 50581 - Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances • Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea C 363/6 il 23/11/2012 • Citata ed espressamente richiesta nella Direttiva 2011/65/UE negli artt.4 ,16 e 17, descrive la documentazione tecnica che il fabbricante di AEE deve redigere per dichiarare la conformità ai requisiti RoHS. Norme di riferimento CEI EN 62321 - Determinazione dei livelli di sei sostanze regolamentate (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati, eteri di difenile polibromurato) Famiglia di norme di riferimento tecnico per la Direttiva RoHS: •Specificano le metodologie per la determinazione dei livelli di Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB e PBDE, contenute nei prodotti elettrici ed elettronici. •Per ogni metodo di prova considerato vengono fornite indicazioni generali, cenni su preparazione campioni utilizzati per la prova ed il dettaglio del metodo di prova vero e proprio, oltre che una valutazione finale dei risultati ottenuti. Conformità • La direttiva RoHS2 fa riferimento per le procedure per la valutazione della conformità delle AEE alla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. • Inoltre valgono i riferimenti alle direttiva 2012/19 sui RAEE • Infine resta valido il riferimento al Libro Blu “Guida all’attuazione delle Direttive fondate sul Nuovo Approccio e sull’Approccio Globale” La struttura della direttiva in sintesi • Artt. 2, 4 - Applicazione ed esenzioni • Art. 3, 6, 19 e ss., All. V - Competenze di esecuzione della Commissione, Comitato, deleghe e controlli • Art. 7, 8, 9, 10 - Obblighi fabbricanti, mandatari, importatori, distributori • Art. 11 - Responsabilità da fabbricante per assunzione • Art. 12, 18 - Identificazione decennale e vigilanza • Artt. 13, 14, 15, 16 - Marcatura e conformità • Artt. 19 e ss. Artt. 21, 25 - Recepimento e sanzioni Chi è responsabile di cosa • La conformità alla direttiva RoHS2 incombe sugli operatori economici: ₋ ₋ ₋ ₋ Produttore Rappresentante autorizzato Importatori Distributori • Per ognuno la direttiva detta specifiche responsabilità agli Articoli 7, 8, 9, e 10. Produttore Il fabbricante a norma dell'art.7 deve: • Verificare che il prodotto è stato progettato e fabbricato a norma dell'articolo 4. • Redigere la documentazione tecnica necessaria ed eseguire il controllo interno della produzione (procedura in base al modulo A dell'allegato II Decisione 768/2008). • Garantire che siano predisposte le procedure per la serie e che la produzione continui a essere conforme. • Tenere un registro delle AEE non conformi, e informare i distributori. Produttore Il fabbricante a norma dell'art.7 deve: • Assicurare che l’AEE rechi una indicazione seriale o numero. • Seguire i requisiti specifici di etichettatura. • Adottare misure correttive per rendere l’AEE conforme, ritirarla dal mercato o richiamarla se ha motivo di credere che non lo sia, informare l’Autorità in tutti gli Stati membri in cui è disponibile. • Rispondere a una richiesta motivata dell’Autorità, fornire tutte le informazioni e documenti per dimostrare la conformità in una lingua facilmente comprensibile, attraverso il Rappresentante autorizzato. • Cooperare con l’Autorità per intraprendere le azioni necessarie a garantire il rispetto della direttiva. Documentazione tecnica del fabbricante Modulo A dell'allegato II alla decisione 768-2008/ punto 2: Deve consentire di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Precisa le prescrizioni applicabili e illustra quanto necessario a tale valutazione. Deve contenere almeno: • Descrizione generale del prodotto • Disegni di progettazione di massima e fabbricazione e schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti • Descrizioni e spiegazioni dei disegni e schemi e del funzionamento del prodotto • Elenchi delle norme armonizzate e / o altre pertinenti specifiche tecniche • Elenchi delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti, se le norme armonizzate non sono state applicate • Indicazione delle parti con diverse soluzioni • Risultati dei calcoli e delle analisi • Verbali delle prove Controllo interno Modulo A dell'allegato II della decisione 768/2008/CE punto 1, 3 e 4: • Il controllo interno della produzione è la valutazione della conformità ovvero la procedura con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti in questione soddisfano le prescrizioni legislative. • Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché fabbricazione e controllo garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione tecnica e alle prescrizioni applicabili. • Marcatura di conformità: il marchio CE deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti legali. • Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello del prodotto che, con la documentazione tecnica resta a disposizione delle autorità per 10 anni (attraverso il suo mandatario) dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato. • La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità deve essere messa a disposizione delle autorità su richiesta. Obblighi degli Stati I. Tutti i Paesi UE: • Ogni Stato membro deve adottare la direttiva in RoHS2 nell’ordinamento nazionale entro il 2 gennaio 2013. • Questa è la data in cui gli Stati sono obbligati ad iniziare l'esecuzione che viene denominata vigilanza del mercato. Produttori II. Tutti i produttori di AEE: Per apporre il marchio CE i prodotti devono soddisfare i requisiti di tutte le direttive applicabili, inclusa RoHS2. Esempio 1: Se siete produttori di AEE e in passato il marchio CE attestava la conformità alla Direttiva Macchine + EMC direttiva, a partire da 2 gennaio 2013 è necessario rispettare: Macchine + EMC + RoHS2. Tutte e tre le direttive rientrano nella Dichiarazione di Conformità. Esempio 2: Se siete produttori di AEE dispositivi medici e in passato il marchio CE attestava la conformità alla direttiva dispositivi medici, a partire da 22 luglio 2014 sarà necessario conformarsi alla direttiva dispositivi medici + RoHS2. Entrambe le direttive devono essere menzionate nella Dichiarazione di Conformità. Importatori e Distributori III. Tutti gli Importatori e Distributori: Devono assicurarsi che tutte le AEE soggette alla direttiva che importano e distribuiscono sul mercato comunitario siano conformi alla RoHS2. Rappresentanti autorizzati IV. Tutti i Rappresentanti autorizzati: Devono conservare la dichiarazione di conformità e tecnica documentazione attestante il rispetto di RoHS2 a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per 10 anni successivi all'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Autorità di vigilanza V. Tutte le Autorità di vigilanza: • Devono attivare esecuzione, sorveglianza e controllo (art. 18 RoHS2, artt. 15/29 Regolamento 765/2008); • Divieti, limitazioni e distruzione dei prodotti non conformi; • Procedure di allerta per denunce o rapporti, incidenti e danni alla salute • Indagini, controlli documentali, complementari, fisici e di laboratorio ispezioni e acquisizioni di documenti, informazioni e campioni; • Riservatezza a tutela di segreti commerciali o dati personali • Collaborazione con la Commissione europea e altri stati membri (inserimento sistema comunitario d'informazione rapida, notifica) • Controllo frontiere esterne • Introduzione e applicazione di sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive Importatori e catena VII. Tutti gli Importatori: Se hanno ragione di credere che un'AEE non è in conformità con RoHS: 1) non devono immetterlo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme; 2) devono informare il fabbricante e l’autorità di vigilanza. • Distributori: Se hanno ragione di credere che un'AEE non è in conformità con RoHS, 1) non devono immetterlo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme; 2) devono informare il fabbricante o l'importatore e l’autorità di vigilanza. • Rappresentante autorizzato: Deve fornire all'Autorità di vigilanza tutte le informazioni e la documentazione (compresa la Dichiarazione di Conformità) necessarie per dimostrare la conformità a RoHS2 a nome del fabbricante. Immissione sul mercato Definizione di “immissione sul mercato” riportata nella Decisione della Commissione EU 768/2008/CE, Allegato I, articolo R1: 1. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 2. «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario. Interpretazione fornita dalla Guida Blu della Commissione EU, cap. 2.3.1. : • Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario… • Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario... • Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico… Grazie per l’attenzione