Il campo di applicazione
della Direttiva RoHS II
– Ing. Filomena d’Arcangelo –
Responsabile Area Ambiente Tecnico Normativa
Mercoledì 19 dicembre 2012
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
• Art. 2.1: La presente direttiva si applica, fatto salvo il paragrafo 2, alle AEE
che rientrano nelle categorie dell’allegato I.
• Art. 2.2: Fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, gli Stati Membri
dispongono che le AEE che non rientravano nel campo di applicazione della
direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente
direttiva possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul
mercato fino al 22 luglio 2019.
• Art. 4.1: Gli Stati Membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato,
compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro
riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento delle
loro capacità, non contengano le sostanze indicate nell’Allegato II
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
• Art. 4.3: Il Paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di
monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio
2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a
decorrere dal 22 luglio 2016 a agli strumenti di monitoraggio e controllo
industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione: Allegato I
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di
monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
Definizione di AEE: «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le
apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti
elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione,
trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con
una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per
la corrente continua;
Medesima della precedente direttiva
nuova definizione di che dipendono :«che dipendono», in relazione alle AEE,
indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi
elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste;
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
Problema nuova definizione di che dipendono (precedentemente assente
nel testo legale)
• Rischio di estensione del cda anche a prodotti attualmente esclusi e non
qualificabili come AEE.
Introduzione nuova categoria 11. «Altre AEE non comprese nelle categorie
sopra elencate»
• Viene a mancare l’approccio che permetteva di escludere alcuni prodotti
perché non rientranti in una delle 10 categorie;
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
Possibili AEE Categoria 11 – Posizione dell’industria
Il Considerando 12 della nuova direttiva conferma che la definizione di
dipendenza ha unicamente lo scopo di completare e supportare la definizione di
AEE e non deve essere utilizzata come punto di partenza per andare oltre il
concetto fondamentale di “apparecchiatura elettrica ed elettronica”.
In aggiunta l'art.3.1 definisce le AEE come “apparecchiature che dipendono, per un
corretto funzionamento, da correnti elettriche [..]” quindi tutte le attrezzature in
grado di funzionare correttamente senza tali correnti non soddisfano la definizione
di AEE.
• La definizione di dipendenza non è l'unico criterio per valutare se un prodotto
può rappresentare un’AEE ai fini della RoHS.
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
Possibili AEE Categoria 11 – Posizione dell’industria
Regolamento REACH: "Guida ECHA alle sostanze presenti negli articoli" “Il termine
“funzione” […] dovrebbe essere interpretato come espressione del principio basilare
che determina l’uso dell’oggetto, anziché del grado di sofisticazione tecnica che
determina la qualità del risultato.”
Il principio alla base di uno zaino è quello di fungere da contenitore per il trasporto
di oggetti. Un livello più elevato di sofisticazione tecnica dello zaino può migliorare
il funzionamento e la qualità del risultato, ma non cambia la funzione in quanto
tale.
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
AEE intesa come unità funzionale che la caratterizza – Posizione dell’industria
Il concetto di “apparecchiatura” non può che essere interpretato quale unità con
una propria specifica funzione. In proposito è opportuno far riferimento alle
definizioni di “prodotto finito” e “funzione diretta” già contenute nel documento
FAQ della direttiva 2002/95/CE, in accordo con il nuovo quadro legislativo, ed
utilizzate anche all’interno della guida della Commissione Europea sulla direttiva
EMC.
Sulla base di quanto sopra, una parte di ricambio o un componente, ossia un
elemento che è parte di una AEE, e senza il quale la AEE stessa non funzionerebbe
correttamente, non può essere considerato una AEE. Sulla base del medesimo
principio, se l’energia elettrica nelle apparecchiature ha l’unico scopo di “avvio”,
allora questo tipo di apparecchio non è da considerarsi una AEE.
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Campo di applicazione
AEE intesa come unità funzionale che la caratterizza – Posizione dell’industria
Secondo la definizione condivisa in ambito IEC: “equipment is a single apparatus or
a set of devices or apparatuses, or the set of main devices of an installation, or all
devices necessary to perform a specific task” e
Apparatus is a device or assembly of devices which can be used as an independent
unit for specific functions
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Campo di applicazione
Approccio per categorie di prodotti
Quanto è presente nel testo della RoHS II avalla la continuazione dell’approccio per
categorie (Allegato I; considerando 3; Art 2.1; Art. 5.2).
Quindi la nuova direttiva estende lo scopo attraverso la categoria 11°, ma
“mantiene” l’approccio per categorie.
Inoltre l’art. 2.2 stabilisce che ogni prodotto nuovo nello scopo gode di un periodo
di transizione di 8 anni dalla pubblicazione.
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
clausola di deroga – Relazione Istituto di consulenza BioIS
Pubblicata relazione finale BioIS su studio di impatto realizzato in merito a
campo di applicazione e clausola di deroga (art.2.2),
Obiettivo: eliminare problematiche in merito all’art.2.2 per immissione sul
mercato e messa a disposizione sul mercato
“Fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri dispongono che le AEE che
non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che
risulterebbero non conformi alla presente direttiva possano comunque continuare
ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.”
Formulazione in netto contrasto con tutte le direttive nuovo approccio
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Proposte 2 possibili soluzioni:
• Opzione 1 : eliminare Art.2.2 e modificare l’Art. 4.3
“Paragraph 1 shall apply to medical devices and monitoring and control instruments
which are placed on the market from 22 July 2014, to in vitro diagnostic medical
devices which are placed on the market from 22 July 2016, to industrial monitoring
and control instruments which are placed on the market from 22 July 2017 and to any
other equipment that was outside the scope of Directive 2002/95/EC which was
placed on the market from 22 July 2019.”
• Opzione 2: modificare l’Art.2.2 per escludere le categorie 8 e 9
“Member States shall provide that EEE that was outside the scope of Directive
2002/95/EC but which would not comply with this Directive, except for medical
devices and monitoring and control instruments, may nevertheless continue to be
made available on the market until 22 July 2019.”
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
Possibili AEE Categoria 11
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
Possibili AEE Categoria 11
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione - Cavi
Definizione di cavi art.3.5
«cavi» - tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da
collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare
tra di loro una o più AEE;
Draft Documento Domande Frequenti
• cables can either be ‘simple’ or ‘multi-use’ or they can be ‘dedicated’ or
‘specialised’.
• Specialised cables like SCART-cables, HDMI-cables, fibre-cables and networkcables, which are used for example in voice, data and video transfer, are in
categories 3 or 4.
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione - Cavi
• Le diverse valutazioni che riguardano i cavi, riportate nella proposta di FAQ,
vadano ben oltre le basi legali stabilite dal testo della direttiva. Considerata la
definizione di cavo (art. 3.5), è possibile considerare come rientranti all’interno
dello scopo tutti i cavi, con o senza spina, commercializzati singolarmente o
insieme ad una apparecchiatura, come parte di ricambio o accessorio.
• Tutti i cavi, precedentemente esclusi dal campo di applicazione della RoHS,
dovranno necessariamente rientrare all’interno del campo di applicazione della
Direttiva 2011/65/UE a partire dal 22 luglio 2019.
• Prolunghe di alimentazione, avvolgicavi e prese multiple sono da considerarsi
nello scopo se con tensione nominale inferiore a 250V.
• I cavi costituenti parte integrante di una AEE erano già inclusi nella precedente
direttiva RoHS, per il principio della conformità indotta.
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
Categoria 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
CAVI
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
Categoria 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
UPS (uninterruptible power supply)
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
Categoria 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
RFID
Caricabatterie
Generatori portatili
Convertitori di frequenza
Alimentatori
Compressori elettrici
Adattatori
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione – Componenti e Accessori
• Singoli componenti, o parti di un prodotto finito, non sono nello scopo della
RoHS II in se stessi, ma per il principio della conformità indotta! Quindi, devono
comunque rispettare i requisiti inerenti la restrizione all’uso delle sostanze,
salvo che non siano previste esplicite esclusione (Allegati III e IV), ma la
marcatura CE non è prevista.
• Consumabili e accessori: quali CDs, DVD, cartucce per stampanti, badges,….,
non sono da considerarsi AEE, anche se hanno dei componenti elettrici o
elettronici. Quindi non necessitano di marcatura CE.
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
Componenti e Accessori – NO marcatura CE
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione
Consumabili - NO marcatura CE
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Campo di applicazione - esclusioni
Art.2.4. La presente direttiva non si applica:
a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di
sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico
destinati a fini specificamente militari;
b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di
un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della
presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di
tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature
appositamente progettate;
d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
e) agli impianti fissi di grandi dimensioni;
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione – esclusioni
f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non
omologati;
g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito,
montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo
prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni
pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
j) alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a
disposizione unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese.
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione - esclusioni
"large-scale stationary industrial tools" means a large-scale assembly of machines,
equipment, and/or components, functioning together for a specific application,
• permanently installed and de-installed by professionals at a given place,
• and used and maintained by professionals in an industrial manufacturing facility
or research and development facility;
"large-scale fixed installation" means a large-scale combination of several types of
apparatus and, where applicable, other devices, which are:
• assembled and installed by professionals,
• intended to be used permanently in a pre-defined and dedicated location,
• de-installed by professionals.
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione – esclusioni
In entrambi i casi il termine large-scale:
• Non è un termine a sè stante ma deve essere inteso nell’intero contesto legale
della definizione,
• Non può essere determinato da criteri “ex-post” (successivi a immissione sul
mercato), come ad esempio peso dimensioni e volume dell’installazione;
• Deve essere inteso in termini di complessità e unicità del prodotto nonchè di
interdipendenza delle apparecchiature/componenti/macchine in questione.
• È da stabilirsi caso per caso, ed è una decisione in capo esclusivamente al
fabbricante dell’apparecchiatura.
Una comprensione comune di queste esclusioni dovrebbe basarsi sul concetto di
complessità espresso con “large scale combination”, piuttosto che stabilendo un
criterio basato su specifiche dimensioni, pesi o volumi che rischierebbe di essere
comunque arbitrario e non in linea con il testo legale.
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione – esclusioni
Nel caso delle LSFI i termini:
•
“permanent use” è da intendersi “permanentemente incorporato in una
collocazione durante la fase di utilizzo, e non progettato per essere spostato in
altra collocazione durante la suddetta fase”, ovvero l’installazione è stata
progettata e installata per essere utilizzata nella collocazione per l’intero ciclo di
vita (senza comunque escludere eventuali possibilità di ricollocazione).
• “fixed” non intende che l’installazione non debba possedere parti mobili,
analogamente apparecchiature con limitata mobilità possono comunque essere
considerate fisse.
• “Location” include siti industriali, commerciali e residenziali così come ospedali,
aeroporti, porti, uffici o edifici pubblici.
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione – esclusioni
Edifici e impianti chimici non rientrano nella definizione di AEE ai fini RoHS,
tuttavia, essi possono comprendere vari sottosistemi che costituiscono delle AEE e
che i produttori/importatori di AEE devono valutare in relazione all'art.2.4.
Attori successivi all’interno della catena di fornitura hanno la responsabilità di
verificare la presenza della documentazione tecnica e della marcatura CE sulle
apparecchiature che rientrano nel campo applicazione RoHS. Ad ogni modo i
soggetti in questione non sono giustamente ritenuti responsabili del contenuto di
sostanze in AEE che sono state progettate, costruite e immesse sul mercato ben
prima di venir loro fornite.
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione - esclusioni
– installazioni fisse di grandi dimensioni
Componentistica correlata
Direttiva 2011/65/UE – RoHS II
Campo di applicazione - esclusioni
– installazioni fisse di grandi dimensioni
Nuovo approccio e responsabilità legale
• Direttiva nuovo approccio
• Direttiva di scopo
• Competenze dell’Unione e competenze nazionali
• Trasposizione ed effetto diretto
Elementi comuni direttive nuovo
approccio
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•
•
Libera circolazione dei beni
Mercato Unico
Rimozione nuovi ostacoli agli scambi
Riconoscimento reciproco
Armonizzazione tecnica
Normazione dei requisiti essenziali generali
Riduzione controllo delle autorità pubbliche
Immissione nel mercato
Integrazione della garanzia di qualità
Tecnica di valutazione della conformità
Standardizzazione dei prodotti
Caratteristiche direttive nuovo approccio
• Sono atti normativi comunitari che riportano i requisiti minimi
(essenziali) di sicurezza per i prodotti il cui impiego può risultare
pericoloso per l’utilizzatore e/o dannoso per l’ambiente.
• L’osservanza è obbligatoria da parte degli Stati Membri che devono
recepirli con legge nazionale
• Definiscono le procedure cui vanno sottoposti i prodotti per
dimostrarne la conformità ai requisiti essenziali
• Si rivolgono agli stati membri (e non alle persone) per quanto riguarda
gli obiettivi da raggiungere
• Prevalgono sul diritto nazionale anche e soprattutto se lo stato
membro non le recepisce nei termini indicati nel testo stesso
Direttive di scopo
• Individuano alcuni requisiti che i prodotti oggetto della direttiva debbono
presentare, senza indicare le modalità da seguire per il raggiungimento
degli stessi: pongono obiettivi di risultato che si vogliono ottenere senza
imporre specifici mezzi per conseguirli.
• Sono immediatamente adeguabili al progresso tecnologico, senza
richiedere periodici recepimenti o revisioni in considerazione delle
variazioni nelle modalità di progettazione-produzione inevitabili nel corso
degli anni: comitatologia, deleghe, competenze di esecuzione
• Indicano mezzi preferenziali, non vincolanti per il fabbricante ma
volontaria. Tali direttive individuano delle norme tecniche, definite
norme armonizzate, che vengono adottate dagli organismi europei di
normalizzazione su mandato della Commissione, alla quale spetta
approvarle.
Direttiva marcatura
•
La direttiva RoHS2 è divenuta una direttiva marcatura CE (Decisione
93/465, Regolamento 765/2008 e Decisione 768/2008).
• Ciò significa che se si produce un prodotto elettrico/elettronico, un
dispositivo o una apparecchiatura, la marcatura CE non copre solo la
conformità con le varie direttive (dispositivi medici, macchine, bassa
tensione), ma deve coprire la conformità alla direttiva RoHS2.
• E’ richiesta la dichiarazione di conformità.
Opzioni
• Se il fabbricante sceglie di applicare le norme del nuovo
armonizzate, i prodotti in questione si avvalgono della
presunzione di conformità; se nella documentazione tecnica da
predisporre si dimostra di aver seguito le norme armonizzate, il
prodotto può essere immesso sul mercato: salva la possibilità di
azioni di sorveglianza finalizzate a verificare la reale applicazione
di dette norme in fase di produzione.
• Viceversa, se il fabbricante decide di non avvalersi delle norme
armonizzate, o dette norme non siano disponibili, situazione che
si può verificare per i prodotti innovativi, si deve dare evidenza
nella documentazione tecnica del raggiungimento dei requisiti
essenziali della norma armonizzata di interesse.
Norme di riferimento
NORMA ARMONIZZATA CENELEC EN 50581 - Technical documentation for the
assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of
hazardous substances
• Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea C 363/6 il 23/11/2012
• Citata ed espressamente richiesta nella Direttiva 2011/65/UE negli artt.4 ,16 e
17, descrive la documentazione tecnica che il fabbricante di AEE deve redigere
per dichiarare la conformità ai requisiti RoHS.
Norme di riferimento
CEI EN 62321 - Determinazione dei livelli di sei sostanze regolamentate (piombo,
mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati, eteri di difenile
polibromurato)
Famiglia di norme di riferimento tecnico per la Direttiva RoHS:
•Specificano le metodologie per la determinazione dei livelli di Pb, Hg, Cd, Cr(VI),
PBB e PBDE, contenute nei prodotti elettrici ed elettronici.
•Per ogni metodo di prova considerato vengono fornite indicazioni generali, cenni
su preparazione campioni utilizzati per la prova ed il dettaglio del metodo di prova
vero e proprio, oltre che una valutazione finale dei risultati ottenuti.
Conformità
• La direttiva RoHS2 fa riferimento per le procedure per la
valutazione della conformità delle AEE alla decisione n.
768/2008/CE relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti.
• Inoltre valgono i riferimenti alle direttiva 2012/19 sui RAEE
• Infine resta valido il riferimento al Libro Blu “Guida all’attuazione
delle Direttive fondate sul Nuovo Approccio e sull’Approccio
Globale”
La struttura della direttiva in sintesi
• Artt. 2, 4 - Applicazione ed esenzioni
• Art. 3, 6, 19 e ss., All. V - Competenze di esecuzione della
Commissione, Comitato, deleghe e controlli
• Art. 7, 8, 9, 10 - Obblighi fabbricanti, mandatari, importatori,
distributori
• Art. 11 - Responsabilità da fabbricante per assunzione
• Art. 12, 18 - Identificazione decennale e vigilanza
• Artt. 13, 14, 15, 16 - Marcatura e conformità
• Artt. 19 e ss. Artt. 21, 25 - Recepimento e sanzioni
Chi è responsabile di cosa
• La conformità alla direttiva RoHS2 incombe sugli operatori
economici:
₋
₋
₋
₋
Produttore
Rappresentante autorizzato
Importatori
Distributori
• Per ognuno la direttiva detta specifiche responsabilità agli Articoli
7, 8, 9, e 10.
Produttore
Il fabbricante a norma dell'art.7 deve:
• Verificare che il prodotto è stato progettato e fabbricato a norma
dell'articolo 4.
• Redigere la documentazione tecnica necessaria ed eseguire il controllo
interno della produzione (procedura in base al modulo A dell'allegato II
Decisione 768/2008).
• Garantire che siano predisposte le procedure per la serie e che la
produzione continui a essere conforme.
• Tenere un registro delle AEE non conformi, e informare i distributori.
Produttore
Il fabbricante a norma dell'art.7 deve:
• Assicurare che l’AEE rechi una indicazione seriale o numero.
• Seguire i requisiti specifici di etichettatura.
• Adottare misure correttive per rendere l’AEE conforme, ritirarla dal
mercato o richiamarla se ha motivo di credere che non lo sia, informare
l’Autorità in tutti gli Stati membri in cui è disponibile.
• Rispondere a una richiesta motivata dell’Autorità, fornire tutte le
informazioni e documenti per dimostrare la conformità in una lingua
facilmente comprensibile, attraverso il Rappresentante autorizzato.
• Cooperare con l’Autorità per intraprendere le azioni necessarie a
garantire il rispetto della direttiva.
Documentazione tecnica del fabbricante
Modulo A dell'allegato II alla decisione 768-2008/ punto 2:
Deve consentire di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni
pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Precisa
le prescrizioni applicabili e illustra quanto necessario a tale valutazione.
Deve contenere almeno:
• Descrizione generale del prodotto
• Disegni di progettazione di massima e fabbricazione e schemi di componenti,
sottoinsiemi, circuiti
• Descrizioni e spiegazioni dei disegni e schemi e del funzionamento del prodotto
• Elenchi delle norme armonizzate e / o altre pertinenti specifiche tecniche
• Elenchi delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti, se le norme
armonizzate non sono state applicate
• Indicazione delle parti con diverse soluzioni
• Risultati dei calcoli e delle analisi
• Verbali delle prove
Controllo interno
Modulo A dell'allegato II della decisione 768/2008/CE punto 1, 3 e 4:
• Il controllo interno della produzione è la valutazione della conformità ovvero la
procedura con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, e
garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti in
questione soddisfano le prescrizioni legislative.
• Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché fabbricazione e controllo
garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione tecnica e
alle prescrizioni applicabili.
• Marcatura di conformità: il marchio CE deve essere apposto in modo visibile,
leggibile e indelebile a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti legali.
• Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello
del prodotto che, con la documentazione tecnica resta a disposizione delle
autorità per 10 anni (attraverso il suo mandatario) dopo che il prodotto è stato
immesso sul mercato.
• La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.
Una copia della dichiarazione di conformità deve essere messa a disposizione
delle autorità su richiesta.
Obblighi degli Stati
I.
Tutti i Paesi UE:
• Ogni Stato membro deve adottare la direttiva in RoHS2
nell’ordinamento nazionale entro il 2 gennaio 2013.
• Questa è la data in cui gli Stati sono obbligati ad iniziare
l'esecuzione che viene denominata vigilanza del mercato.
Produttori
II. Tutti i produttori di AEE:
Per apporre il marchio CE i prodotti devono soddisfare i requisiti di tutte le
direttive applicabili, inclusa RoHS2.
Esempio 1: Se siete produttori di AEE e in passato il marchio CE attestava la
conformità alla Direttiva Macchine + EMC direttiva, a partire da 2 gennaio
2013 è necessario rispettare: Macchine + EMC + RoHS2. Tutte e tre le
direttive rientrano nella Dichiarazione di Conformità.
Esempio 2: Se siete produttori di AEE dispositivi medici e in passato il marchio
CE attestava la conformità alla direttiva dispositivi medici, a partire da 22 luglio
2014 sarà necessario conformarsi alla direttiva dispositivi medici + RoHS2.
Entrambe le direttive devono essere menzionate nella Dichiarazione di
Conformità.
Importatori e Distributori
III. Tutti gli Importatori e Distributori:
Devono assicurarsi che tutte le AEE soggette alla direttiva che
importano e distribuiscono sul mercato comunitario siano
conformi alla RoHS2.
Rappresentanti autorizzati
IV. Tutti i Rappresentanti autorizzati:
Devono conservare la dichiarazione di conformità e tecnica
documentazione attestante il rispetto di RoHS2 a disposizione delle
autorità nazionali di vigilanza per 10 anni successivi all'immissione sul
mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Autorità di vigilanza
V. Tutte le Autorità di vigilanza:
• Devono attivare esecuzione, sorveglianza e controllo (art. 18 RoHS2, artt.
15/29 Regolamento 765/2008);
• Divieti, limitazioni e distruzione dei prodotti non conformi;
• Procedure di allerta per denunce o rapporti, incidenti e danni alla salute
• Indagini, controlli documentali, complementari, fisici e di laboratorio
ispezioni e acquisizioni di documenti, informazioni e campioni;
• Riservatezza a tutela di segreti commerciali o dati personali
• Collaborazione con la Commissione europea e altri stati membri
(inserimento sistema comunitario d'informazione rapida, notifica)
• Controllo frontiere esterne
• Introduzione e applicazione di sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive
Importatori e catena
VII. Tutti gli Importatori:
Se hanno ragione di credere che un'AEE non è in conformità con RoHS:
1) non devono immetterlo sul mercato fino a quando non sia stato reso
conforme;
2) devono informare il fabbricante e l’autorità di vigilanza.
• Distributori: Se hanno ragione di credere che un'AEE non è in
conformità con RoHS, 1) non devono immetterlo sul mercato fino a
quando non sia stato reso conforme; 2) devono informare il fabbricante o
l'importatore e l’autorità di vigilanza.
• Rappresentante autorizzato: Deve fornire all'Autorità di vigilanza tutte le
informazioni e la documentazione (compresa la Dichiarazione di
Conformità) necessarie per dimostrare la conformità a RoHS2 a nome del
fabbricante.
Immissione sul mercato
Definizione di “immissione sul mercato” riportata nella Decisione della
Commissione EU 768/2008/CE, Allegato I, articolo R1:
1. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la
distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
2. «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul
mercato comunitario.
Interpretazione fornita dalla Guida Blu della Commissione EU, cap. 2.3.1. :
• Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile
per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di
fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario…
• Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato
nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona
responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario...
• Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di
proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può
basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico…
Grazie per l’attenzione
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Titolo Presentazione - Unindustria Treviso