Informativa antimafia interdittiva, sufficiente la possibilità effettiva di ingerenza mafiosa-Lex 24.it
T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, Sentenza 6 aprile 2012, n. 275
Informative antimafia interdittive - Art. 10, comma 7, lett. C) del D.P.R. n. 252 del 1998 - Elementi necessari
per la loro adozione - Effettiva possibilità che l'ingerenza delle organizzazioni mafiose negli affari sussista o
possa sussistere - Plurime relazioni parentali e di frequentazione reiterate con soggetti diversi tutti
riconducibili ad una medesima cosca o ambinete criminale - Sufficiente motivazione.
In tema di informative antimafia interdittive, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 252 del
1998, è necessario e sufficiente, ai fini della loro adozione, la concomitanza di un quadro di oggettiva
rilevanza, dal quale desumere elementi che, secondo un giudizio probabilistico, o anche secondo comune
esperienza, possano far presumere non un'attuale ingerenza delle organizzazioni mafiose negli affari, ma
un'effettiva possibilità che tale ingerenza sussista o possa sussistere. In tal senso, si è ritenuto rilevante e
sufficiente ai fini della motivazione dell'informativa antimafia un contesto di plurime relazioni parentali e di
frequentazioni reiterate con soggetti diversi tutti riconducibili ad una medesima cosca o ambiente
criminale.
T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, Sentenza 6 aprile 2012, n. 275
Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento in subappalto dei servizi di pulizia Informativa antimafia - Riferimento normativo - Non rilevanza di eventuali provvedimenti penali a carico
degli appartenenti all'impresa - Ratio - Pericolo di infiltrazioni mafiose - Fondamento - Elementi presuntivi
ed indiziari - Valutazione di tali elementi rimessa alla discrezionalità del Prefetto - Insindacabilità
giurisdizionale - Eccezioni.
L'informativa antimafia, emessa ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 252 del 1998, prescinde
completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all'impresa (sia pure di carattere
preventivo o anche assolutorio) e si giustifica considerando il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, che non
deve essere immaginario, ma neppure provato, essendo sufficiente che essa sia fondata su elementi
presuntivi ed indiziari. La valutazione di siffatti elementi è rimessa alla lata discrezionalità del Prefetto,
sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo dell'illogicità, incoerenza od inattendibilità
manifeste.
T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, Sentenza 3 aprile 2012, n. 256
ASPETTI GIURISDIZIONALI
Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Subappalto - Per il trasporto a discarica di materiali di risulta Informativa antimafia - Recesso o risoluzione del contratto - Controversia - Giurisdizione del G.A.
La controversia avente ad oggetto il recesso e/o la risoluzione del contratto di subappalto, posto in essere
dalla ditta appaltatrice dei lavori a seguito dell'emissione di informativa prefettizia interdittiva (emessa per
il pericolo di infiltrazioni mafiose), rientra a pieno titolo nella giurisdizione del giudice amministrativo, in
quanto a tale recesso non può attribuirsi natura privatistica e negoziale, dal momento che è manifestazione
del potere autoritativo di valutazione del requisito di moralità professionale del contraente ed è estraneo
alla sfera del diritto privato e non trova giustificazione in inadempienze afferenti alla fase di esecuzione del
contratto, devolute alla cognizione del giudice ordinario, ma è conseguente all'informativa prefettizia ed
alla revoca dell'autorizzazione al subappalto; pertanto, tale recesso deve essere qualificato come forma di
espressione del potere pubblicistico di valutazione delle situazioni soggettive ostative alla contrattazione,
volto a soddisfare l'esigenza di evitare che la P.A. direttamente, o per il tramite dei soggetti investiti
dell'esecuzione di un appalto, possa intrattenere rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti
emergono sospetti di collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. in termini TAR Reggio Calabria, 4
maggio 2011, n. 372; nello stesso senso Cass. civ., SS.UU., 28 novembre 2008, n. 28345). (Amb.Dir.)
T.a.r. Campania - Napoli, Sezione 1, Sentenza 28 marzo 2012, n. 1511
Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Subappalto - Per il trasporto a discarica di materiali di risulta Rapporti contrattuali e/o concessori con la P.A. - Giudizio di contiguità mafiosa - Elementi indiziari Accertamenti compiuti dal giudice penale - Non devono essere in contrasto fra loro - Fattispecie.
Sebbene un giudizio di contiguità mafiosa, nell'ambito dei rapporti contrattuali e/o concessori con la P.A.,
possa essere validamente fondato su elementi meramente indiziari, l'organo prefettizio non può non
tenere conto degli ulteriori sviluppi delle attività di accertamento e di valutazione compiute, in ordine a
quegli stessi elementi, dalla competente autorità giurisdizionale; pertanto, se è vero che anche in caso di
proscioglimento, i fatti oggetto di un processo penale non perdono la loro idoneità a fungere da validi
elementi di sostegno per l'emissione di un'informativa antimafia, nondimeno occorre che l'autorità di
polizia analizzi approfonditamente il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli, valutandone la
rilevanza ai fini della persistenza del giudizio negativo formatosi in precedenza; giudizio che, ove si intenda
confermare, dovrà risultare supportato da elementi indiziari non in contraddizione con gli accertamenti
compiuti dal giudice penale, i quali facciano (comunque) ritenere attendibile la sussistenza del pericolo di
infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008 n. 491 e
31 maggio 2007 n. 2828). (Amb.Dir.)
T.a.r. Campania - Napoli, Sezione 1, Sentenza 28 marzo 2012, n. 1511
INFORMATIVA ANTIMAFIA ATIPICA
Diritto processuale penale - Procedimento penale archiviato - Assoluzione dibattimentale - Fatti oggetto del
procedimento penale - Presupposti di una informativa antimafia - Idoneità - Fattispecie.
Nel caso in cui un procedimento penale sia stato archiviato, o in caso di assoluzione dibattimentale, i fatti
oggetto del procedimento penale stesso possono mantenere una loro idoneità ad essere indicati a
presupposto di una informativa antimafia; un fatto delittuoso, per il quale deve essere data prova perché in
sede penale intervenga una condanna, mantiene, infatti, un suo carattere indiziario e può essere valido
elemento di dimostrazione dell'esistenza di un pericolo di collegamento fra impresa e criminalità
organizzata e di contiguità mafiosa (non configurata come fattispecie criminosa dal codice penale), essendo
diversi i piani su cui muovono l'autorità giudiziaria e quella amministrativa; tuttavia, a fronte di una
ordinanza custodiale a connotato incolpatorio, successivamente smentita dal giudice penale, è ineludibile
una complessiva valutazione dell'amministrazione, volta a chiarire e rendere intellegibile in base a quale
iter logico/motivazionale si consideri persistere il rilievo negativo delle condotte descritte nei
provvedimenti in questione. (Amb.Dir.)
T.a.r. Campania, Napoli, Sezione 1, Sentenza 28 marzo 2012, n. 1508
Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Gara - Per il servizio di vigilanza armata - Informativa antimafia
atipica - Efficacia interdittiva - Valutazione autonoma e discrezionale della P.A. - Anticipazione
dell'autotutela amministrativa.
L'informativa supplementare (o atipica) non ha carattere interdittivo, ma consente l'attivazione degli
ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce
dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la P.A.; pertanto,
l'efficacia interdittiva delle c.d. informative prefettizie "atipiche" scaturisce da una valutazione autonoma e
discrezionale dell'amministrazione destinataria, in quanto esse rappresentano una sensibile anticipazione
della soglia dell'autotutela amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2441 e Cons. Stato,
Sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 7777). (Amb.Dir.)
T.a.r. Campania, Napoli, Sezione 1, Sentenza 28 marzo 2012, n. 1508
Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Gara - Per il servizio di vigilanza armata - Informativa antimafia
atipica - Stazione appaltante - Effetto vincolante - Determina - Misura inibitoria - Scostamento
dall'indicazione prefettizia - Motivazione - Necessità - Sussiste.
L'informativa prefettizia denominata "atipica" o "supplementare" (che è contrapposta a quella
automaticamente "interdittiva") non costituisce una mera comunicazione di elementi potenzialmente
significativi, ma produce un effetto giuridico parzialmente vincolante per la stazione appaltante che è
tendenzialmente vincolata a dare prevalenza alle esigenze di tutela antimafia; pertanto, l'azione
amministrativa impone l'adozione della misura inibitoria, e solo in caso di scostamento dall'indicazione
prefettizia, è richiesta una puntuale motivazione dell'Amministrazione appaltante a supporto di una scelta
siffatta, che, andando in direzione opposta ad esigenze che il legislatore ha voluto tutelare nella massima
forma di anticipazione compatibile con i valori costituzionali di riferimento, si caratterizza per la sua natura
eccezionale. (Amb.Dir.)
T.a.r. Campania, Napoli, Sezione 1, Sentenza 28 marzo 2012, n. 1508
Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Gara - Per il servizio di vigilanza armata - Informativa antimafia Parere degli organi investigativi - Assunzione da parte del Prefetto - E' facoltativa.
Il fatto che le norme disciplinanti le informative antimafia non prevedono l'acquisizione obbligatoria del
parere reso dagli organi investigativi induce a ritenere che si tratti di parere facoltativo che il Prefetto può,
quindi, validamente acquisire ove ritenga di rafforzare i dati da porre a supporto dell'informativa; pertanto,
il suindicato parere, in assenza di differenti disposizioni da parte del legislatore, deve essere inteso come
meramente facoltativo. (Amb.Dir.)
T.a.r. Campania, Napoli, Sezione 1, Sentenza 28 marzo 2012, n. 1508
Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Gara - Per il servizio di vigilanza armata - Informativa antimafia Sindacato in sede giurisdizionale - Prefetto - Ampia discrezionalità - Art. 4 del d.lgs. n. 490/1994.
Il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell'assenza di eventuali vizi della funzione che
possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti,
alla non travisata valutazione dei fatti ed alla logicità delle conclusioni, rimanendo riservata una sfera di
ampia discrezionalità alla Prefettura, cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell'ordine
pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo
ipotizzate dall'art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 (cfr. Consiglio St., Sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7260). (Amb.Dir.)
T.a.r. Campania, Napoli, Sezione 1, Sentenza 28 marzo 2012, n. 1508
Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Gara - Per il servizio di vigilanza armata - Informativa antimafia Stazione appaltante - Potere discrezionale ridotto - Finalità.
Il potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante in presenza di informative antimafia - con
particolare riguardo alle fattispecie tipiche di natura successiva ed a quelle supplementari atipiche - è
estremamente ridotto, trattandosi di un potere esercitatile solo in presenza di situazioni che, pur
sussistendo controindicazioni antimafia, inducano comunque ad instaurare o proseguire il rapporto
contrattuale o concessorio; tale principio muove proprio dalla natura dell'accertamento antimafia e
dall'esigenza di tutelare in via preferenziale, anche tramite l'operatività di meccanismi di tipo indiziario, la
trasparenza e l'immunità del settore dei pubblici appalti da fenomeni invasivi, anche interposti, da parte
della criminalità organizzata. (Amb.Dir.)
T.a.r. Campania, Napoli, Sezione 1, Sentenza 28 marzo 2012, n. 1508
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