DIRITTO INTERMEDIARI FINANZIARI “Da valori mobiliari a prodotti finanziari” 1 INTRODUZIONE DOCUMENTO: incorpora diritti di varia natura, da diritti di proprietà o diritti reali, ai diritti di credito di varia natura e vario oggetto; Sempre maggiore dematerializzazione 2 VALORE MOBILARE In passato punto di riferimento dell’intera disciplina del settore Così si qualificava il gran numero dei documenti e degli interessi patrimoniali caratterizzati dall’essere attività finanziarie Uso ampio nozione che andava dalla emissione dei titoli denominati “valori mobiliari” al regime delle sollecitazioni all’investimento del pubblico risparmio 3 VALORE MOBILIARE DEFINIZIONE DELLA DIRETTIVA N. 22 DEL 10 MAGGIO 1993: sia le azioni che le obbligazioni e altri titoli di credito negoziabili sul mercato dei capitali, e qualsiasi altro valore normalmente negoziato che permetta di acquisire valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio o che comporti pagamento in contanti 4 LA NOVITA’ INTRODOTTA: Decreto legislativo 415 del 23 luglio 1996 che recepisce la direttiva comunitaria sostituisce alla nozione di valore mobiliare la nozione di STRUMENTO FINANZIARIO STRUMENTO FINANZIARIO diventa nozione centrale del sistema normativo ART. 1 Tuf-----> definizone 5 STRUMENTO FINANZIARIO Non solo le azioni e i titoli rappresentativi di un capitale di rischio, ma anche : quote di fondi comuni di investimento le obbligazioni e i titoli di stato, come gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali e quelli normalmente negoziati sul mercato monetario ogni e qualsiasi titolo suscettibile di negoziazioni di mercato che permetta di acquisire strum. finanz. e i relativi indici 6 STRUMENTI FINANZIARI : Tutti i valori indicati come tali dall’art.1 Tuf condividono uno stesso requisito di NEGOZIABILITA’, intesa come attitudine ad essere materia di transazioni di mercato finanziario 7 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Contratti e le combianazioni di contratti o di titoli enumerati nelle lettere da f) a J) del secondo comma art. 1 Tuf Si configurano mediante un contratto ad esecuzione differita, che deriva il suo valore dal prezzo di altro strumento finanziario definito come sottostante. Sarà il suo prezzo a decidere il risultato economico dell’operazione 8 PRODOTTI FINANZIARI Gli strumenti finanziari derivati o non, sono ascritti dal Tuf alla categoria dei prodotti finanziari come specie di un genere più ampio sono PRODOTTI FINANZIARI sia gli strumenti finanziari che ogni altra forma di investimento di natura finanziaria 9 PRODOTTI FINANZIARI Facilmente definibili tali sono i prodotti emessi da banche e assicurazioni ( art.100Tuf ),ma fuori da questa ipotesi e quando non si tratta degli strumenti finanziari elencati al secondo comma art.1 del Tuf diventa difficile stabilire cosa sia investimento di natura finanziaria 10 PRODOTTI FINANZIARI Non è investimento il puro e semplice impiego di mezzi di pagamento Per stabilire cosa è tale occorre guardare più che all’oggetto dell’investimento alla ragione giustificativa, alla CAUSA dell’operazione economica 11 PRODOTTO FINANZIARIO È definibile come OGNI INVESTIMENTO CORRELATO AD ASPETTATIVE DI RENDIMENTO E A FATTORI DI INCERTEZZA (variabili a seconda delle particolari condizioni di rischio) Esso non presenta il carattere della negoziabilità proprio degli strumenti finanziari 12 AZIONI DEFINIZIONE: Le azioni sono titoli rappresentativi di una parte del capitale sociali (art. 2352 co. 2 c.c.) FUNZIONI: di legittimazione di trasferimento circolano con le regole proprie dei titoli di credito AZIONI: sono indivisibili sono di pari valore attribuiscono ai soci uguali diritti non possono essere emesse per un prezzo inferiore al loro valore nominale nominatività obbligatoria 13 CONTENUTI: denominazione, sede e durata della società data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione, e l’ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta valore nominale e ammontare del capitale sociale ammontare versamenti parziali eseguiti, se si tratta di azione non interamente liberata diritti o obblighi particolari ad essa inerenti sottoscrizione di uno degli amministratori OBBLIGHI: obbligo del socio di versare il proprio conferimento 14 DIRITTI PATRIMONIALI: diritto agli utili diritto alla quota di liquidazione diritto di opzione diritto di recesso DIRITTI AMMINISTRATIVI: diritto di intervento in assemblea diritto di voto diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide, limitatamente agli azionisti assenti o dissenzienti diritto di denuncia al collegio sindacale di fatti censurabili diritto di prendere visione nel progetto di bilancio diritto di consultare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea SPECIALI CATEGORIE DI AZIONI: azioni ordinarie azioni speciali azione con prestazione accessorie azioni privilegiate azioni di risparmio azioni a favore dei prestatori di lavoro azioni di godimento 15 OBBLIGAZIONI DEFINIZIONE: Sono titoli di credito emessi in serie che rappresentano un debito della società verso terzi CARATTERI: titoli di partecipazione titoli nominativi o al portatore titoli di massa debiti della società a reddito fisso OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI (art. 2420 c.c.): la legge ha previsto un nuovo tipo di obbligazione: quella convertibile in azione. Il sottoscrittore può valutare le circostanze e scegliere di conservare l’obbligazione o chiederne la conversione in azioni non possono essere emesse a prezzo inferiore al loro valore nominale devono indicare il termine entro il quale l’obbligazionista può richiedere la conversione ed il rapporto di cambio con le azioni fruiscono di un trattamento fiscale più favorevole rispetto alle altre obbligazioni. 16 ORGANI DI TUTELA DEGLI OBBLIGAZIONISTI: assemblea degli obbligazionisti rappresentante comune DIFFERENZA FRA OBBLIGAZIONI ED AZIONI: Obbligazione attribuisce all’obbligazionista: qualità di creditore della società diritto ad un interesse fisso, indipendentemente dagli utili conseguiti dalla società diritto al rimborso dell’obbligazione al suo valore nominale diritto di partecipare, in caso di fallimento della società, quale creditore, al riparto dell’attivo può essere nominativa o al portatore Azione attribuisce all’azionista: qualità di socio diritto al riparto degli utili diritto ingerenza amministrazione della società può essere solo nominativa 17 FONDI COMUNI DI INESTIMENTO DEFINIZIONE: è formato dalle somme depositate dai partecipanti, dai titoli acquisiti con queste somme, dai ricavi delle alienazioni, dai dividendi riscossi a da ogni altro provente derivante dall’ esercizio di diritti patrimoniali inerenti ai titoli Rapporto = mandato CARATTERI RICORRENTI: concentrazione dei risparmi di una pluralità di investitori che li affidani nelle mani di un unico gestore criteri di massima diversificazione degli investimenti ridurre il più possibile il rischio assicurare il più possibile stabile costante reddito Il fondo costituisce patrimonio separato dal patrimonio del gestore SOGGETTI: società di gestione del risparmio partecipanti banca depositaria 18 CONTROLLI ad opera: banca depositari vs. società di gestione Banca di Italia consob società di revisione CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE : documento nominativo al portatore quote di partecipazione al fondo tutte di uguale valore e attribuiscono uguali diritti 19 PRODOTTI DERIVATI IDEM= mercato Italiano dei derivati, nasce in Italia nel 1994 DEFINIZIONE: Mercato in cui è possibile negoziare una tipologia di prodotti finanziari chiamati prodotti derivati perché riferiti ad un’altra attività finanziaria (titolo, fondo etc..) detta sottostante e dalla quale derivano. CARATTERISTICA: contratto a termine favorisce due esigenze dell’investitore • scopo assicurativo: coprire parte del rischio dovuto alla variabilità del prezzo dell’attività sottostante posseduta • strumento altamente redditizio ma anche rischioso 20 1. WARRANT DEFINIZIONE: Contratto a termine che conferisce al detentore il diritto, ma non l’obbligo, di sottoscrivere (warrant per sottoscrivere) o di acquistare (warrant call) di vendere (warrant put) una determinata attività finanziaria chiamata sottostante, ad un prezzo stabilito ed entro una data determinata Di solito emessi assieme all’attività sottostante a cui sono riferiti, ma dopo l’emissione possono circolare liberamente Più appetibili di altri strumenti derivati (opzioni e future) Valore nominale e soglia di investimento notevolmente ridotta = accessibilità anche a piccoli investitori Perdita massima predeterminata Rendimento potenziale teoricamente illimitato Periodo vita: dai 12-18mesi Negoziazione: non richiede alcun margine di garanzia (quotati al listino ufficiale della Borsa di Milano) 21 2. COVERED WARRANT Nuovo strumento finanziario, introdotto nel 1998 Definitiva affermazione con mercato telematico nel 1999 DEFINIZIONE: Titolo che incorpora un opzione per acquistare o vendere un certo bene ad una data futura. Emesso da banche o imprese di investimento e, quotato sui mercati regolamentati; gli emittenti dei coverd warrant quotati devono essere intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale. In quanto opzione il portatore del titolo ha la facoltà ma non l’obbligo di concludere l’operazione. COVERED WARRANT: tipo call, diritto ad acquistare tipo put, diritto a vendere Covered warrant quotati, attribuiscono automaticamente al portatore il risultato finale dell’operazione, se positivo Covered warrant non quotati, il portatore ha l’onere di attivarsi per richiedere quanto dovuto all’emittente 22 3. FUTURE DEFINIZIONE: Contratto con il quale una contro parte si impegna ad acquistare o vendere merci, titoli, valuta ad una certa scadenza ed ad un determinato prezzo Strumento a termine CONTRATTAZIONE FUTURE: specifiche borse specializzate e regolamentate prezzi pubblici e ufficiali Diverso dai contratti a termine propriamente detti, in quanto per questi vi è contatto diretto e non istituzionalizzato tra le parti SOGGETTI: controparti finali (coloro che vendono e acquistano futures) clearing members (intermediari particolarmente affidabili) clearing house (o stanza di compensazione del mercato) 23 FUNZIONE ESSENZIALE: fissare nel tempo e nell’ammontare il margine di rischio e di speculazione insito in una transazione PARTICOLARITA’: con il contratto future l’operatore conosce giornalmente l’esito del proprio affare e quindi può intervenire quando lo ritenga più opportuno questo differenzia i future dai contratti a termine, perché per questi ultimi la liquidazione dell’obbligazione contrattuale avviene solo a scadenza TIPOLOGIE DI FUTURE: Commodity futures Financial futures 24 4. OPZIONI DEFINIZIONE: Contratto che conferisce il diritto, ma non l’obbligo per l’acquirente di acquistare (opzione call) ovvero alienare (opzione put) una determinata attività reale o finanziaria, ad un prezzo stabilito (strike price) e ad una certa data o entro un periodo prefissato OPZIONI: di tipo call di tipo put Opzioni cd. composte, quelle in cui che acquista deve scegliere se vendere o comprare ma non può abbandonare Contratto di opzione rientra nella categoria contratti preparatori in genere (che si concluderà solo in un secondo tempo a seconda dell’accettazione o meno della controparte compratrice) diverso dal contratto preparatorio in senso stretto perché i contraenti si accordano su punti del futuro contratto in occasione della stipula, senza ulteriori incontri sulle volontà dei punti già definiti SCADENZA: se la parte compratrice esercita il diritto di opzione darà esecuzione all’operazione sottostante se la parte compratrice decide di abbandonare la transazione subirà una perdita pari al prezzo di acquisto del diritto 25 5. SWAPS DEFINIZIONE: Fattispecie di contratti finanziari in cui due controparti si scambiano flussi di cassa futuri maturati su una somma di denaro in valuta o meno Particolarmente adatti per problematiche di copertura finanziaria e per la riduzione del rischio SOGGETTI: tipicamente contratto privato tra due parti che intendono scambiarsi le relative posizioni, sia di debito che di credito. Generalmente non interviene nessun intermediari istituzionale OPERAZIONE: è affidata ad una banca o ad un istituto finanziario che provvederà a mettere in contatto le due contro parti DURATA: investimento generalmente di breve periodo, la durata spesso dipende dalle esigenze delle controparti RENDIMENTO: non è presente un vero e proprio guadagno, perché utilizzando uno swap ci copriamo da una possibile perdita TIPOLOGIE: Swaps sui tassi di interesse Corrency swaps Equity swaps 26