DIRITTO
INTERMEDIARI
FINANZIARI
“Da valori mobiliari a prodotti
finanziari”
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INTRODUZIONE
DOCUMENTO: incorpora diritti di varia natura, da diritti di proprietà o diritti reali, ai
diritti di credito di varia natura e vario oggetto;
Sempre maggiore dematerializzazione
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VALORE MOBILARE

In passato punto di riferimento dell’intera disciplina del settore

Così si qualificava il gran numero dei documenti e degli interessi patrimoniali
caratterizzati dall’essere attività finanziarie

Uso ampio nozione che andava dalla emissione dei titoli denominati “valori
mobiliari” al regime delle sollecitazioni all’investimento del pubblico risparmio
3
VALORE MOBILIARE

DEFINIZIONE DELLA DIRETTIVA N. 22 DEL 10 MAGGIO 1993: sia le azioni che le
obbligazioni e altri titoli di credito negoziabili sul mercato dei capitali, e qualsiasi altro valore
normalmente negoziato che permetta di acquisire valori mobiliari mediante sottoscrizione o
scambio o che comporti pagamento in contanti
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LA NOVITA’ INTRODOTTA:

Decreto legislativo 415 del 23 luglio 1996 che recepisce la direttiva comunitaria
sostituisce alla nozione di valore mobiliare la nozione di STRUMENTO
FINANZIARIO

STRUMENTO FINANZIARIO diventa nozione centrale del sistema normativo ART. 1
Tuf-----> definizone
5
STRUMENTO FINANZIARIO

Non solo le azioni e i titoli rappresentativi di un capitale di rischio, ma
anche :

quote di fondi comuni di investimento

le obbligazioni e i titoli di stato, come gli altri titoli di debito negoziabili sul
mercato dei capitali e quelli normalmente negoziati sul mercato monetario

ogni e qualsiasi titolo suscettibile di negoziazioni di mercato che permetta di
acquisire strum. finanz. e i relativi indici
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STRUMENTI FINANZIARI :

Tutti i valori indicati come tali dall’art.1 Tuf condividono uno stesso requisito di
NEGOZIABILITA’, intesa come attitudine ad essere materia di transazioni di mercato
finanziario
7
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Contratti e le combianazioni di contratti o di titoli enumerati nelle lettere da f) a J) del
secondo comma art. 1 Tuf

Si configurano mediante un contratto ad esecuzione differita, che deriva il suo valore
dal prezzo di altro strumento finanziario definito come sottostante. Sarà il suo prezzo
a decidere il risultato economico dell’operazione
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PRODOTTI FINANZIARI

Gli strumenti finanziari derivati o non, sono ascritti dal Tuf alla categoria dei prodotti
finanziari come specie di un genere più ampio

sono PRODOTTI FINANZIARI sia gli strumenti finanziari che ogni altra forma di
investimento di natura finanziaria
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PRODOTTI FINANZIARI

Facilmente definibili tali sono i prodotti emessi da banche e
assicurazioni ( art.100Tuf ),ma fuori da questa ipotesi e quando non
si tratta degli strumenti finanziari elencati al secondo comma art.1
del Tuf diventa difficile stabilire cosa sia investimento di natura
finanziaria
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PRODOTTI FINANZIARI

Non è investimento il puro e semplice impiego di mezzi di
pagamento

Per stabilire cosa è tale occorre guardare più che all’oggetto
dell’investimento alla ragione giustificativa, alla CAUSA
dell’operazione economica
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PRODOTTO FINANZIARIO

È definibile come OGNI INVESTIMENTO CORRELATO AD
ASPETTATIVE DI RENDIMENTO E A FATTORI DI
INCERTEZZA (variabili a seconda delle particolari condizioni di
rischio)

Esso non presenta il carattere della negoziabilità proprio degli
strumenti finanziari
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AZIONI

DEFINIZIONE: Le azioni sono titoli rappresentativi di una parte del capitale sociali (art. 2352 co. 2 c.c.)

FUNZIONI:

di legittimazione

di trasferimento

circolano con le regole proprie dei titoli di credito

AZIONI:

sono indivisibili

sono di pari valore

attribuiscono ai soci uguali diritti

non possono essere emesse per un prezzo inferiore al loro valore nominale

nominatività obbligatoria
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
CONTENUTI:

denominazione, sede e durata della società

data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione, e l’ufficio del registro delle imprese dove la società è
iscritta

valore nominale e ammontare del capitale sociale

ammontare versamenti parziali eseguiti, se si tratta di azione non interamente liberata

diritti o obblighi particolari ad essa inerenti

sottoscrizione di uno degli amministratori

OBBLIGHI:

obbligo del socio di versare il proprio conferimento
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
DIRITTI PATRIMONIALI:
 diritto agli utili
 diritto alla quota di liquidazione
 diritto di opzione
 diritto di recesso

DIRITTI AMMINISTRATIVI:
 diritto di intervento in assemblea
 diritto di voto
 diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide, limitatamente agli azionisti assenti o
dissenzienti
 diritto di denuncia al collegio sindacale di fatti censurabili
 diritto di prendere visione nel progetto di bilancio
 diritto di consultare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea

SPECIALI CATEGORIE DI AZIONI:
 azioni ordinarie
 azioni speciali
 azione con prestazione accessorie
 azioni privilegiate
 azioni di risparmio
 azioni a favore dei prestatori di lavoro
 azioni di godimento
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OBBLIGAZIONI

DEFINIZIONE: Sono titoli di credito emessi in serie che rappresentano un debito della società verso terzi

CARATTERI:
 titoli di partecipazione
 titoli nominativi o al portatore
 titoli di massa
 debiti della società a reddito fisso

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI (art. 2420 c.c.):
 la legge ha previsto un nuovo tipo di obbligazione: quella convertibile in azione. Il sottoscrittore può
valutare le circostanze e scegliere di conservare l’obbligazione o chiederne la conversione in azioni
 non possono essere emesse a prezzo inferiore al loro valore nominale
 devono indicare il termine entro il quale l’obbligazionista può richiedere la conversione ed il rapporto
di cambio con le azioni
 fruiscono di un trattamento fiscale più favorevole rispetto alle altre obbligazioni.
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
ORGANI DI TUTELA DEGLI OBBLIGAZIONISTI:
 assemblea degli obbligazionisti
 rappresentante comune

DIFFERENZA FRA OBBLIGAZIONI ED AZIONI:
 Obbligazione
 attribuisce all’obbligazionista:
 qualità di creditore della società
 diritto ad un interesse fisso, indipendentemente dagli utili conseguiti dalla società
 diritto al rimborso dell’obbligazione al suo valore nominale
 diritto di partecipare, in caso di fallimento della società, quale creditore, al riparto
dell’attivo
 può essere nominativa o al portatore
 Azione
 attribuisce all’azionista:
 qualità di socio
 diritto al riparto degli utili
 diritto ingerenza amministrazione della società
 può essere solo nominativa
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FONDI COMUNI DI INESTIMENTO

DEFINIZIONE: è formato dalle somme depositate dai partecipanti, dai titoli acquisiti con queste somme, dai
ricavi delle alienazioni, dai dividendi riscossi a da ogni altro provente derivante dall’ esercizio di diritti
patrimoniali inerenti ai titoli

Rapporto = mandato

CARATTERI RICORRENTI:
 concentrazione dei risparmi di una pluralità di investitori che li affidani nelle mani di un unico gestore
 criteri di massima diversificazione degli investimenti
 ridurre il più possibile il rischio
 assicurare il più possibile stabile costante reddito
 Il fondo costituisce patrimonio separato dal patrimonio del gestore

SOGGETTI:
 società di gestione del risparmio
 partecipanti
 banca depositaria
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
CONTROLLI ad opera:
 banca depositari vs. società di gestione
 Banca di Italia
 consob
 società di revisione

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE :
 documento
 nominativo al portatore
 quote di partecipazione al fondo tutte di uguale valore e attribuiscono uguali diritti
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PRODOTTI DERIVATI

IDEM= mercato Italiano dei derivati, nasce in Italia nel 1994

DEFINIZIONE: Mercato in cui è possibile negoziare una tipologia di prodotti finanziari chiamati prodotti
derivati perché riferiti ad un’altra attività finanziaria (titolo, fondo etc..) detta sottostante e dalla quale
derivano.

CARATTERISTICA: contratto a termine
 favorisce due esigenze dell’investitore
•
scopo assicurativo: coprire parte del rischio dovuto alla variabilità del prezzo dell’attività
sottostante posseduta
•
strumento altamente redditizio ma anche rischioso
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1. WARRANT

DEFINIZIONE: Contratto a termine che conferisce al detentore il diritto, ma non l’obbligo, di
sottoscrivere (warrant per sottoscrivere) o di acquistare (warrant call) di vendere (warrant put) una
determinata attività finanziaria chiamata sottostante, ad un prezzo stabilito ed entro una data determinata

Di solito emessi assieme all’attività sottostante a cui sono riferiti, ma dopo l’emissione possono circolare
liberamente

Più appetibili di altri strumenti derivati (opzioni e future)

Valore nominale e soglia di investimento notevolmente ridotta = accessibilità anche a piccoli investitori

Perdita massima predeterminata

Rendimento potenziale teoricamente illimitato

Periodo vita: dai 12-18mesi

Negoziazione: non richiede alcun margine di garanzia (quotati al listino ufficiale della Borsa di Milano)
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2. COVERED WARRANT

Nuovo strumento finanziario, introdotto nel 1998

Definitiva affermazione con mercato telematico nel 1999

DEFINIZIONE: Titolo che incorpora un opzione per acquistare o vendere un certo bene ad una data
futura. Emesso da banche o imprese di investimento e, quotato sui mercati regolamentati; gli emittenti dei
coverd warrant quotati devono essere intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale. In quanto opzione il
portatore del titolo ha la facoltà ma non l’obbligo di concludere l’operazione.

COVERED WARRANT:
 tipo call, diritto ad acquistare
 tipo put, diritto a vendere

Covered warrant quotati, attribuiscono automaticamente al portatore il risultato finale dell’operazione, se
positivo

Covered warrant non quotati, il portatore ha l’onere di attivarsi per richiedere quanto dovuto all’emittente
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3. FUTURE

DEFINIZIONE: Contratto con il quale una contro parte si impegna ad acquistare o vendere merci, titoli,
valuta ad una certa scadenza ed ad un determinato prezzo

Strumento a termine

CONTRATTAZIONE FUTURE:
 specifiche borse specializzate e regolamentate
 prezzi pubblici e ufficiali

Diverso dai contratti a termine propriamente detti, in quanto per questi vi è contatto diretto e non
istituzionalizzato tra le parti

SOGGETTI:
 controparti finali (coloro che vendono e acquistano futures)
 clearing members (intermediari particolarmente affidabili)
 clearing house (o stanza di compensazione del mercato)
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
FUNZIONE ESSENZIALE: fissare nel tempo e nell’ammontare il margine di rischio e di speculazione
insito in una transazione

PARTICOLARITA’: con il contratto future l’operatore conosce giornalmente l’esito del proprio affare e
quindi può intervenire quando lo ritenga più opportuno
 questo differenzia i future dai contratti a termine, perché per questi ultimi la liquidazione
dell’obbligazione contrattuale avviene solo a scadenza

TIPOLOGIE DI FUTURE:
 Commodity futures
 Financial futures
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4. OPZIONI

DEFINIZIONE: Contratto che conferisce il diritto, ma non l’obbligo per l’acquirente di acquistare (opzione
call) ovvero alienare (opzione put) una determinata attività reale o finanziaria, ad un prezzo stabilito (strike
price) e ad una certa data o entro un periodo prefissato

OPZIONI:
 di tipo call
 di tipo put

Opzioni cd. composte, quelle in cui che acquista deve scegliere se vendere o comprare ma non può
abbandonare

Contratto di opzione rientra nella categoria contratti preparatori in genere (che si concluderà solo in un
secondo tempo a seconda dell’accettazione o meno della controparte compratrice)
 diverso dal contratto preparatorio in senso stretto perché i contraenti si accordano su punti del futuro
contratto in occasione della stipula, senza ulteriori incontri sulle volontà dei punti già definiti

SCADENZA:
 se la parte compratrice esercita il diritto di opzione darà esecuzione all’operazione sottostante
 se la parte compratrice decide di abbandonare la transazione subirà una perdita pari al prezzo di
acquisto del diritto
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5. SWAPS

DEFINIZIONE: Fattispecie di contratti finanziari in cui due controparti si scambiano flussi di cassa futuri
maturati su una somma di denaro in valuta o meno

Particolarmente adatti per problematiche di copertura finanziaria e per la riduzione del rischio

SOGGETTI: tipicamente contratto privato tra due parti che intendono scambiarsi le relative posizioni, sia di
debito che di credito. Generalmente non interviene nessun intermediari istituzionale

OPERAZIONE: è affidata ad una banca o ad un istituto finanziario che provvederà a mettere in contatto le due
contro parti

DURATA: investimento generalmente di breve periodo, la durata spesso dipende dalle esigenze delle
controparti

RENDIMENTO: non è presente un vero e proprio guadagno, perché utilizzando uno swap ci copriamo da una
possibile perdita

TIPOLOGIE:
 Swaps sui tassi di interesse
 Corrency swaps
 Equity swaps
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Dai valori mobiliari ai prodotti finanziari