Ipsoa Quotidiano
NUOVE MODALITÀ DI VERIFICA SULLE IMPRESE
11 novembre 2014 ore 06:00
Infiltrazioni mafiose negli appalti: come
funzionano le white lists
di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale dei conti e pubblicista
Ai fini di prevenire possibili rischi di infiltrazioni mafiose, le stazioni appaltanti devono avvalersi di
appositi elenchi, white lists, istituiti presso ogni Prefettura, ai quali le imprese hanno l’obbligo di
iscrizione. In una circolare le indicazioni operative in merito alle nuove modalità di verifica sulle
imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.
Il Consorzio dei Comuni Trentini ha elaborato una circolare del 4 novembre 2014, di notevole
interesse in materia di appalti che fornisce indicazioni operative in merito alle nuove modalità di
verifica sulle imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazione
mafiosa, introdotte dall’articolo 29, del D.L. 90/2014, convertito in legge, n.114/2014.
La circolare in commento ricorda che l'art. 29, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con
modifiche con legge n. 114 del 2014, ha sostituito il comma 52, dell’art. 1, della legge n. 190 del
2012, prevedendo una modalità peculiare e telematica per effettuare le verifiche di cui al D.Lgs. n.
159 del 2011 (Codice antimafia), in relazione alle imprese che svolgono attività nei settori a
maggior rischio di infiltrazione mafiosa.
Per la stipulazione di contratti di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi a detti
settori, dal 25 giugno 2014, le stazioni appaltanti, in luogo dell’acquisizione della comunicazione o
dell’informazione antimafia, devono, infatti, avvalersi di appositi elenchi (white lists), istituiti
presso ogni Prefettura, ai quali le imprese hanno l’obbligo di iscrizione.
Le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa sono quelle individuate dall’art. 1,
comma 53, della legge n. 190, del 2012:
=> a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
=> b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
=> c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
=> d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
=> e) noli a freddo di macchinari;
=> f) fornitura di ferro lavorato;
=> g) noli a caldo;
=> h) autotrasporti per conto di terzi;
=> i) guardiania dei cantieri.
Il D.Lgs. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici, subordina la verifica dell’impresa alla normativa
antimafia:
=> a) all'acquisizione dell’informazione antimafia la stipulazione dei contratti di appalto di importo superiore
alla cd. soglia comunitaria (€ 5.186.000 per lavori ed € 207.000 per servizi e forniture) e l’autorizzazione dei
sub contratti (subappalti) di importo superiore ad € 150.000;
=> b) all'acquisizione della comunicazione antimafia la stipula dei contratti di appalto di importo superiore a €
150.000 ed inferiore alle soglie comunitarie.
La verifica della white lists: la domanda di iscrizione per le imprese
La circolare ricorda che la verifica nelle “white lists” alle imprese va effettuata:
=> con riferimento all'appaltatore nel caso in cui nel contratto di appalto siano previste, all'interno
di un'opera o prestazione più complessa, una o più delle prestazioni sopra indicate;
=> con riferimento al subappaltatore nel caso di contratto di subappalto avente ad oggetto una
delle suddette attività;
=> in caso di associazione temporanea di imprese (cd.ATI), la verifica sarà effettuata con
riferimento all'impresa che assumerà la lavorazione sulla base della qualificazione posseduta e, in
caso di subappalto, anche in capo al subappaltatore.
Le imprese interessate presentano alla Prefettura/Commissariato del Governo competente per
territorio la domanda di iscrizione.
L'ente ministeriale effettua, quindi, i necessari accertamenti e, qualora questi si siano conclusi con
esito positivo, procede all'iscrizione dell'impresa nell'elenco.
La verifica nelle “white lists” va effettuata prima di procedere alla stipula del contratto o
all’autorizzazione del subappalto.
La verifica dell'avvenuta iscrizione o presentazione dell'istanza è condizione necessaria al fine di
poter procedere a qualsiasi forma di stipulazione/autorizzazione.
Secondo l’art. 29, comma 1, del decreto legge n. 90, l’iscrizione nella “white list” (attenzione: non la
mera richiesta d’iscrizione) sostituisce la comunicazione e informazione antimafia e la stazione
appaltante se ne può avvalere anche ai fini della stipula di contratti e dell’autorizzazione di
subappalti concernenti attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.
Conseguentemente, ai fini della stipula dei contratti e dell’autorizzazione dei subappalti
concernenti anche attività non comprese nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190
del 2012, per le quali debba comunque esser acquisita la documentazione antimafia, va
preventivamente verificata l’avvenuta iscrizione dell’impresa nella “white lists” e, qualora essa non
sia presente, bisogna procedere con la richiesta di comunicazione o informazione alla competente
Prefettura/Commissariato del Governo.
Entrate in vigore delle nuove disposizioni : verifiche solo per conviventi
maggiorenni
La circolare in commento ricorda, inoltre, che le recentissime modifiche apportate dal D.Lgs. n.
153, del 6 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. del 27 ottobre, che introduce ulteriori disposizioni
integrative al Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), entreranno in vigore a
decorrere dal 26 novembre 2014.
Il nuovo atto normativo circoscrive la verifica antimafia ai soli familiari conviventi maggiorenni e
che risiedono nel territorio dello Stato (modifica all’art. 85, comma 3, del Codice antimafia che la
riferiva genericamente ai familiari conviventi).
Copyright © - Riproduzione riservata
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CCT_CAL|REG_CCT|05/11/2014|0005983|P
Trento, 5 novembre 2014
EP/DF/lb
CIRCOLARE N. 61/2014
Agli Enti Soci
- LL. SS. -
OGGETTO: novità nella disciplina antimafia per la realizzazione di lavori pubblici
Come già annunciato dalla circolare del Commissariato del Governo del 1° agosto scorso,
l'art. 29 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modifiche con legge n. 114 del 2014,
ha sostituito il comma 52 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012, prevedendo una modalità
peculiare e telematica per effettuare le verifiche di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011
(Codice antimafia) in relazione alle imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di
infiltrazione mafiosa.
Per la stipulazione di contratti di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi a detti
settori, dal 25 giugno 2014, le stazioni appaltanti, in luogo dell’acquisizione della comunicazione o
dell’informazione antimafia, devono infatti avvalersi di appositi elenchi (white lists), istituiti presso
ogni Prefettura, ai quali le suddette imprese hanno l’obbligo di iscrizione. Per le imprese aventi
sede in provincia di Trento, questi elenchi sono tenuti dal Commissariato del Governo.
Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative a riguardo.
Le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa sono così individuate
dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Qualora nell’ambito di un lavoro pubblico siano oggetto di esecuzione una o più di tali
attività, va dunque effettuata la verifica dell’impresa con tale sistema, sempre e comunque, a
prescindere dalle soglie stabilite dal Codice antimafia, pertanto anche per semplici ordinativi
scritti.
Si ricorda che il Codice subordina invece ordinariamente:
a) all'acquisizione dell’informazione antimafia (art. 91) la stipulazione dei contratti di
appalto di importo superiore alla c.d. soglia comunitaria (€ 5.186.000 per lavori ed €
207.000 per servizi e forniture) e l’autorizzazione dei sub contratti (subappalti) di importo
superiore ad € 150.000;
b) all'acquisizione della comunicazione antimafia (art. 83) la stipula dei contratti di appalto
di importo superiore a € 150.000 ed inferiore alle soglie comunitarie.
La verifica nelle “white lists” va effettuata:
- con riferimento all'appaltatore nel caso in cui nel contratto di appalto siano previste,
all'interno di un'opera o prestazione più complessa, una o più delle prestazioni sopra
indicate;
Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – Tel. 0461 987139 – fax 0461 981978 – 238886
[email protected][email protected] – www.comunitrentini.it
P.IVA e C.F. 01533550222 – iscritta al Registro delle Imprese 143476
- con riferimento al subappaltatore nel caso di contratto di subappalto avente ad
oggetto una delle suddette attività;
- in caso di associazione temporanea di imprese, la verifica sarà effettuata con
riferimento all'impresa che assumerà la lavorazione sulla base della qualificazione
posseduta e, in caso di subappalto, anche in capo al subappaltatore.
Le imprese interessate presentano alla Prefettura/Commissariato del Governo competente
per territorio la domanda di iscrizione. L'Ente ministeriale effettua, quindi, i necessari accertamenti
e, qualora questi si siano conclusi con esito positivo, procede all'iscrizione dell'impresa nell'elenco
(c.d. “white list”).
La verifica si effettua accedendo al sito internet della Prefettura/Commissariato competente
per territorio. La competenza per territorio è determinata in base alla sede dell'affidatario.
Entrati nel sito, si accede all'area dedicata alla “white list” ove sarà disponibile per la consultazione
l'“Elenco delle imprese richiedenti” e l'“Elenco delle Imprese iscritte”. Per il Commissariato del
Governo di Trento il link è: http://www.prefettura.it/trento/multidip/index.htm.
La verifica nelle “white lists” va effettuata prima di procedere alla stipula del contratto o
all’autorizzazione del subappalto. La verifica dell'avvenuta iscrizione o presentazione
dell'istanza è condizione necessaria al fine di poter procedere a qualsiasi forma di
stipulazione/autorizzazione.
Tenuto conto dei tempi necessari all'inoltro delle domande e, soprattutto, all'effettuazione
delle verifiche da parte degli Uffici territoriali del Governo, il citato articolo 29 ha previsto un
periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore (quindi fino al 25 giugno 2015), in cui le
stazioni appaltanti, al fine di procedere all’affidamento dei contratti di appalto e all’autorizzazione
dei subappalti e sempre che l'affidatario non risulti già formalmente iscritto, verificano solo
l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.
Peraltro, “la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o
autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata
ad informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo in attesa del
provvedimento definitivo”. Si allega fac-simile della comunicazione.
Qualora al momento della stipula del contratto o dell’autorizzazione al subappalto verifichi la
mancata iscrizione o, limitatamente al periodo transitorio, la mancata presentazione della
domanda di iscrizione, la stazione appaltante comunica all’aggiudicatario o al subappaltatore di
non procedere alla stipula o all’autorizzazione.
Nel caso, invece, di diniego di iscrizione da parte dell'Ente governativo territoriale
successivamente alla stipula del contratto/rilascio autorizzazione, la stazione appaltante procede
al recesso dal contratto (sic!) e alla revoca delle autorizzazioni, ai sensi dell’art. 94, comma 2 del
Codice antimafia, fatta salvo l’ipotesi in cui l’opera sia in fase di ultimazione (art. 94 co. 3).
Nel corso del periodo transitorio, si consiglia pertanto di:
a) inserire nei bandi e nelle lettere di invito il sollecito, per le imprese che svolgono le
attività a maggior rischio di infiltrazione, a presentare domanda di iscrizione alle cd.
“white lists” istituite presso le Prefetture competenti per territorio, ai fini della stipula del
contratto e del rilascio dell’autorizzazione del subappalto;
b) specificare nei bandi e nelle lettere di invito che, in caso di stipula del contratto o di
autorizzazione del subappalto sulla base della sola istanza di iscrizione,
l’Amministrazione comunicherà alla competente Prefettura/Commissariato del Governo
di attendere l’adozione del provvedimento definitivo e che, qualora sopravvenga
diniego all’iscrizione, procederà a recedere dal contratto o a revocare l’autorizzazione
al subappalto. Rimane inteso che nel periodo intercorrente tra la stipulazione del
contratto/autorizzazione e l'iscrizione vera e propria nell'elenco, il contratto è
comunque eseguito;
c) individuare nei bandi, nelle lettere di invito e nei capitolati, per quanto è possibile
prevedere, nella parte relativa alla classificazione dei lavori e con riferimento alla
d)
categoria prevalente ed a ciascuna delle categorie scorporate, le eventuali lavorazioni
a maggior rischio di infiltrazioni mafiose de quibus;
specificare nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei capitolati che, in caso di
subcontratti (compresi forniture con posa in opera e noli a caldo) che recano un
importo inferiore al 2% dell’appalto ed un’incidenza della manodopera inferiore al 50%
del valore del relativo sub contratto - oggetto di mera comunicazione -, l’impresa
appaltatrice, in sede di tale comunicazione, è tenuta a dichiarare che l’impresa
subaffidataria ha presentato, limitatamente al regime transitorio, domanda di iscrizione
alla “white list” o che è iscritta alla “white list” presso la prefettura competente. In caso
di verifica dell’omessa presentazione della domanda ovvero, a regime, della mancanza
dell’iscrizione, l’Amministrazione procederà a darne segnalazione alle Autorità
competenti (Procura della Repubblica e ANAC).
Secondo l’art. 29, comma 1, del decreto legge n. 90, l’iscrizione nella “white list” (e non
la mera richiesta d’iscrizione) sostituisce la comunicazione e informazione antimafia e la
stazione appaltante se ne può avvalere anche ai fini della stipula di contratti e dell’autorizzazione
di subappalti concernenti attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.
Conseguentemente, ai fini della stipula dei contratti e dell’autorizzazione dei subappalti
concernenti anche attività non comprese nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190
del 2012, per le quali debba comunque esser acquisita la documentazione antimafia, va
preventivamente verificata l’avvenuta iscrizione dell’impresa nella “white list” e, qualora essa non
sia presente, bisogna procedere con la richiesta di comunicazione o informazione alla competente
Prefettura/Commissariato del Governo.
In secondo luogo, si segnalano le recentissime modifiche apportate al Codice antimafia dal
decreto legislativo n. 153 del 6 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre,
che introduce ulteriori disposizioni integrative al Codice antimafia, che entreranno in vigore a
decorrere dal 26 novembre.
Il nuovo atto normativo circoscrive la verifica antimafia ai soli familiari conviventi
maggiorenni e che risiedono nel territorio dello Stato (modifica all’art. 85, comma 3, del Codice
antimafia che la riferiva genericamente ai familiari conviventi).
Esso prevede poi, ai fini dell’acquisizione dei dati anagrafici, un collegamento della Banca
dati nazionale unica della documentazione antimafia con l’Anagrafe nazionale della popolazione
residente, per la cui attivazione occorre peraltro che venga emanato un regolamento. Fino
all'attivazione di questo strumento, la documentazione antimafia continua ad essere utilizzabile e
produrre i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita.
La competenza alle verifiche antimafia viene poi spostata in capo al prefetto della
provincia in cui hanno sede le imprese, anziché a quello della provincia in cui hanno sede le
amministrazioni richiedenti. Solo per le società estere, prive di una rappresentanza stabile nello
Stato, la competenza viene ancorata al luogo di sede legale delle amministrazioni richiedenti.
Per quanto riguarda i termini per il rilascio dei provvedimenti richiesti per gli affidamenti di
contratti pubblici e le autorizzazioni al subappalto, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il termine per il rilascio della comunicazione è ridotto da 45 a 30 giorni e viene
eliminata l'ipotesi di verifiche di particolare complessità, che comportava
un'ulteriore dilatazione dei termini (30 giorni). Inoltre viene estesa alla comunicazione
la disposizione, già prevista per l'informazione, per cui, in caso di inutile decorso del
termine, le amministrazioni procedono comunque, stipulando i contratti, o autorizzando
i subcontratti, previa acquisizione di un’autocertificazione circa l'assenza delle cause di
divieto di cui all'art. 67 e sotto condizione risolutiva per l'ipotesi che venga
successivamente emanata una comunicazione interdittiva;
b) il termine per il rilascio dell'informazione è ridotto da 45 a 30 giorni, ma quando le
verifiche siano di particolare complessità il prefetto ne dà comunicazione senza
ritardo all'amministrazione interessata e ha a disposizione altri 45 giorni. Tuttavia,
decorso il primo termine di 30 giorni, l'amministrazione può procedere – come prima -
c)
anche in assenza dell'informazione antimafia, stipulando i contratti, ovvero
autorizzando i subcontratti, sotto condizione risolutiva. Pur non specificandolo la
norma, si ritiene opportuno anche in questo caso che la stazione appaltante possa
contare almeno su un’autodichiarazione circa l'assenza delle cause di divieto;
infine, nei casi di urgenza, l'obbligo di procedere è ora previsto ''immediatamente''.
Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che
dovesse rendersi necessario.
Cordiali saluti.
Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi
Il Presidente
dott. Paride Gianmoena
Al Commissariato del Governo per la
Provincia di T R E N T O (*)
[email protected]
OGGETTO:
Autorizzazione
subappalto/stipula
contratto/affidamento
lavori
di
_________________________________ alla ditta ________________
Si comunica a codesta spettabile Prefettura/Commissariato del Governo (*) che la
scrivente Stazione appaltante ha proceduto in data ________________ ad autorizzare
subappalto/a
stipulare
contratto
per
l'esecuzione
dei
lavori
di/della
_____________________________________________________________
fornitura
alla
di
ditta
__________________ CF________________, con sede in ___________, che ha presentato
richiesta di iscrizione alla White List in data __________.
Si comunica quanto sopra, ai sensi dell'art 29 del D.L. 90/2014 e si rimane in attesa di
provvedimento definitivo di ammissione della suddetta impresa alla white list, per l'applicazione
degli adempimenti previsti dalla citata normativa.
(*) da intestare e riferire alla Prefettura dove l'impresa ha sede
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