Il Direttore L’Aquila, 22 Maggio 2015 Circolare N. 46 Prot. N. 208 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI OGGETTO: NUOVE NORME IN MATERIA DI ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST ( ART. 29). ERNTRATA IN VIGORE DAL 19-08-2014 Si ricorda che il decreto 90/2014, all’art. 29, ha introdotto una modifica della disciplina dello strumento delle cosiddette “white list”, previste a livello nazionale dalla legge n. 190/2012. Secondo la norma, le pubbliche amministrazioni dovranno acquisire la documentazione antimafia, sia nella forma della comunicazione sia in quella dell’informazione, relativa alle imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012, consultando obbligatoriamente le “white list”, ovvero l’elenco, istituito presso ciascuna Prefettura, delle imprese operanti nei settori suddetti per le quali sia escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa. Si tratta delle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri. Ciò vuol dire che l’iscrizione alle “white list” diventa, per le imprese operanti nei settori più a rischio, obbligatoria per accertare l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti contrattuali, diretti o indiretti, con la pubblica amministrazione. La norma stabilisce che l’iscrizione all’elenco possa essere utilizzata, ai fini della certificazione antimafia, anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l’iscrizione. La norma prevede, altresì, una disposizione transitoria che, in prima applicazione e per un periodo non superiore a un anno dall’entrata in vigore del decreto, STABILISCE CHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PROCEDANO ALL’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI O ALL’AUTORIZZAZIONE DI SUBCONTRATTI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO DOPO AVER ACCERTATO CHE SIA STATA PRESENTATA DOMANDA DI ISCRIZIONE PRESSO LA LISTA PREFETTIZIA DI COMPETENZA. Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila l’Ing. Sannito Emanuela. Distinti saluti Il Direttore Francesco Manni Allegato: Art. 29 E.S. Viale Alcide De Gasperi, 60 -67100 L’Aquila Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – [email protected] – www.ancelaquila.it Documenti Pagina 1 di D.L.24l0,6l2ot4, n.90 Misure-urgenti per la semplificazione e ta trasparenza amministrativa e per I'efficienza degli uffici giudiziari. Pubbf icato nella Gazz. Uît.24 giugno ZOL4, n. L44. Titolo III Misure urgenti per I'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici Capo I Misure di controllo preventivo Art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione màfiosa; In vigore dal 19 agosto 2O14 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2O],2, n.190, il comma 52 è sostituito dai seguenti: "52' Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e I'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriaménte acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83,.commi L e 2, del decreto legislativo 6 sèttembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istitu.ito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica I'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 201i. La prefettura effettua verifiche períodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall,elenco, 52-bis' L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, appróvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.". (10s) 2' In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti d,i cui all'articolo 83, commi L e 2, del citato decreto legislativo n' 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2oL2, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della awenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1' In caso di soprawenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioÀi di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n' 159 del 2011. In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo. (105) (105) comma così modificato dalla tegge dí conversione 71 agosto 2014, n. 114. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati http:l I 10.254.4.30 :7 000/rest?print: 1 13t0st20r5