Il Direttore
L’Aquila, 22 Maggio 2015
Circolare N. 46
Prot. N. 208
ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI
OGGETTO: NUOVE NORME IN MATERIA DI ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST ( ART. 29). ERNTRATA
IN VIGORE DAL 19-08-2014
Si ricorda che il decreto 90/2014, all’art. 29, ha introdotto una modifica della disciplina
dello strumento delle cosiddette “white list”, previste a livello nazionale dalla legge n.
190/2012.
Secondo la norma, le pubbliche amministrazioni dovranno acquisire la documentazione
antimafia, sia nella forma della comunicazione sia in quella dell’informazione, relativa alle
imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1,
comma 53 della Legge 190/2012, consultando obbligatoriamente le “white list”, ovvero
l’elenco, istituito presso ciascuna Prefettura, delle imprese operanti nei settori suddetti per
le quali sia escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa.
Si tratta delle seguenti attività:
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato;
noli a caldo;
autotrasporti per conto di terzi;
guardiania dei cantieri.
Ciò vuol dire che l’iscrizione alle “white list” diventa, per le imprese operanti nei settori più
a rischio, obbligatoria per accertare l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia,
nell’ambito dei rapporti contrattuali, diretti o indiretti, con la pubblica amministrazione.
La norma stabilisce che l’iscrizione all’elenco possa essere utilizzata, ai fini della
certificazione antimafia, anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta
l’iscrizione.
La norma prevede, altresì, una disposizione transitoria che, in prima applicazione e per un
periodo non superiore a un anno dall’entrata in vigore del decreto, STABILISCE CHE LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PROCEDANO ALL’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI O
ALL’AUTORIZZAZIONE DI SUBCONTRATTI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO DOPO AVER ACCERTATO
CHE SIA STATA PRESENTATA DOMANDA DI ISCRIZIONE PRESSO LA LISTA PREFETTIZIA DI
COMPETENZA.
Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila l’Ing.
Sannito Emanuela.
Distinti saluti
Il Direttore
Francesco Manni
Allegato: Art. 29
E.S.
Viale Alcide De Gasperi, 60 -67100 L’Aquila
Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – [email protected] – www.ancelaquila.it
Documenti
Pagina 1 di
D.L.24l0,6l2ot4, n.90
Misure-urgenti per la semplificazione e ta trasparenza amministrativa e per I'efficienza
degli uffici giudiziari.
Pubbf icato nella Gazz. Uît.24 giugno ZOL4, n. L44.
Titolo III
Misure urgenti per I'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori
pubblici
Capo I
Misure di controllo preventivo
Art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione màfiosa;
In vigore dal 19 agosto
2O14
1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2O],2, n.190, il comma 52 è sostituito dai seguenti:
"52' Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e I'informazione antimafia
liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriaménte acquisita dai soggetti di cui all'articolo
83,.commi L e 2, del decreto legislativo 6 sèttembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,
anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto
elenco è
istitu.ito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia
in
cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica I'articolo 92, commi 2 e 3, del citato
decreto legislativo n. 159 del 201i. La prefettura effettua verifiche períodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone
la
cancellazione dell'impresa dall,elenco,
52-bis' L'iscrizione nell'elenco
di cui al
comma
52 tiene luogo della comunicazione
e
dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, appróvazione o autorizzazione
di
contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.".
(10s)
2' In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i soggetti d,i cui all'articolo 83, commi L e 2, del
citato
decreto legislativo n' 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma
53, della predetta
legge n. 190 del 2oL2, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione
di subcontratti
previo accertamento della awenuta presentazione della domanda
di iscrizione nell'elenco di cui al
comma 1' In caso di soprawenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti
e subcontratti
cui è stata data esecuzione le disposizioÀi di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato
decreto
legislativo n' 159 del 2011. In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia
aggiudicato e
stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della
domanda di
iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale
del
Governo di
essere in attesa del provvedimento definitivo. (105)
(105) comma così modificato dalla tegge dí conversione 71 agosto 2014, n.
114.
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
http:l I 10.254.4.30 :7 000/rest?print:
1
13t0st20r5
Scarica

- Ance L`Aquila