www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 «Mancata corresponsione dell’assegno e violazione degli obblighi di assistenza familiare» (Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 04 novembre- 14 novembre 2014, n. 47139) assistenza familiare – violazione – mancata corresponsione assegno Per l'integrazione della fattispecie delittuosa di “violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 1, c.p., non è necessaria la determinazione di uno stato di bisogno della persona avente diritto quale conseguenza della condotta contraria ai doveri inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge. *** LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere Dott. BASSI Alessandra - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: I.O. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 472/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 28/03/2013; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito, per la parte civile, l'Avv. Giuseppe Oreste Fiorenza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 28 marzo 2013 la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Gela del 5 aprile 2011, appellata da I.O., ha ridotto l'ammontare delle spese liquidate dal primo Giudice in favore della parte civile B.L.B., www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 condannando l'imputato alla rifusione delle spese del grado e confermando nel resto l'impugnata sentenza, che lo dichiarava colpevole del reato ascrittogli (ex art. 570 c.p., comma 2, n. 2), previa riqualificazione ai sensi dell'art. 570 c.p., comma 1, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena sospesa di mesi tre di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della predetta parte civile. 1.1. Il Giudice di primo grado riteneva accertato, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa e dal Maresciallo dei Carabinieri S.O., che l'imputato aveva reiteratamente omesso di versare alla ex coniuge le somme stabilite per il suo mantenimento, in sede di separazione legale omologata dal Tribunale di Gela con decreto pronunziato in data 16 settembre 2005. Sebbene le condizioni economiche dell'imputato consentissero un regolare adempimento dei suoi impegni, la mancata corresponsione dell'assegno aveva luogo nei confronti della sola moglie e non anche del figlio minore, con il quale egli intratteneva invece rapporti ispirati alla massima diligenza, con la conseguente derubricazione della contestata ipotesi delittuosa in quella di cui all'art. 570 c.p., comma 1, per avere omesso di fornire aiuto economico alla predetta persona offesa lungo l'intero arco temporale oggetto di contestazione. 2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell' I., deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 2.1. Nullità della sentenza in relazione agli artt. 521, 522, 178, 179 c.p.p., e art. 570 c.p., commi 1 e 2, n. 2, avendo la Corte d'appello per la prima volta attribuito all'imputato la condotta consistente "nell'essersi sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti della ex moglie", laddove la sentenza di primo grado avena derubricato l'originaria contestazione ai sensi del comma primo dell'art. 570 c.p., ritenendo pur sempre, in punto di fatto, la configurabilità di una condotta consistente nell'omesso mantenimento e nell'aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti della sola moglie, anzichè nei confronti di quest'ultima e del figlio minore, come originariamente previsto nella imputazione. La Corte distrettuale, inoltre, ha ritenuto irrilevante ogni deduzione difensiva sulla disponibilità o meno in capo alla persona offesa dei "mezzi di sussistenza", così come rilevato nell'atto di appello dell'imputato, nè ha individuato quale sia stata la condotta materiale rilevante ai sensi dell'art. 570 c.p., comma 1. 2.2. Violazioni di legge, in relazione all'art. 597 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e), art. 125 c.p.p., comma 3, art. 570 c.p., commi 1 e 2, e vizi della 2 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 motivazione, per mancanza ed illogicità, avendo la Corte di merito ritenuto responsabile l'imputato del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 1, pur non essendo egli coabitante con la moglie e difettando in tal modo il presupposto stesso per la configurabilità della fattispecie incriminatrice in questione. La Corte, in particolare, ha erroneamente circoscritto la condotta nei termini dell'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie separata, ritenendo l'imputato responsabile per il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 1, che riguarda le sole condotte violative degli obblighi di assistenza morale. 2.3. Ulteriori vizi motivazionali, per travisamento della prova, illogicità e mancanza, laddove la Corte distrettuale, ed ancor prima il Tribunale, hanno ritenuto che i mezzi di sussistenza fossero venuti meno e che l'imputato avesse omesso in toto il versamento dell'assegno, nonostante dalle risultanze dibattimentali, come specificamente posto in rilievo dalla difesa, fosse emerso il contrario, alla luce delle stesse dichiarazioni al riguardo rese dalla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Improponibile deve ritenersi il primo motivo di ricorso, avuto riguardo al principio, in questa Sede più volte stabilito (da ultimo, v. Sez. 5 n. 9281 del 08/01/2009, dep. 02/03/2009, Rv. 243161; Sez. 5, n. 44008 del 28/09/2005, dep. 02/12/2005, Rv. 232805), secondo cui la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza da luogo ad una nullità non rientrante fra quelle assolute ed insanabili, ma a regime intermedio, sicchè tale vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove esso, come avvenuto nel caso in esame, non sia stato denunciato nei motivi di appello. 3. Infondate, sino a lambire i margini dell'inammissibilità, devono ritenersi le ulteriori censure difensive, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di argomentazioni già esposte nei giudizi di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese nelle relative pronunzie, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poichè imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la motivazione della decisione impugnata. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d'appello, sì da costituire un 3 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali già esaustivamente delineati nella prima decisione: a) che l'imputato, come dallo stesso riconosciuto in sede di esame, ha omesso di corrispondere alla persona offesa le somme che si era impegnato a versare all'atto della separazione, sicchè quest'ultima è riuscita a mantenersi solo grazie all'aiuto dei suoi genitori ed ai proventi di alcuni lavori saltuariamente effettuati; b) che nessuna modifica era nel frattempo intervenuta riguardo alle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Gela per effetto del su menzionato decreto; c) che nessuna rilevanza potevano assumere i rilievi difensivi in ordine alla disponibilità di "mezzi di sussistenza" da parte della persona offesa, essendosi l'imputato sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti della ex moglie, ai sensi della su citata fattispecie incriminatrice. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, deve ritenersi che l'impugnata sentenza ha fatto buon governo dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 23866 del 31/01/2013, dep. 31/05/2013, Rv. 255271), secondo la cui linea interpretativa la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile, integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall'art. 570 c.p., comma 1. Si è invero affermato, in questa Sede, che negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge rientrano anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l'appagamento delle esigenze economicamente valutabili dell'altro coniuge (aiuto nel lavoro, nello studio, nella malattia, etc.) e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia. Obblighi che, pur attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi, prevedendo l'art. 146 c.c., la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi. Entro tale prospettiva, dunque, i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, a seconda delle specifiche situazioni di volta in volta prese in esame. 4 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 Per quel che attiene, segnatamente, ai profili inerenti al mantenimento del coniuge separato, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno osservato, con la su citata decisione, che l'art. 156 c.c.. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (comma 1) e che l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (comma 2). Ne consegue che l'espressa previsione secondo cui "resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui all'art. 433 e ss." (comma 3) conferma la diversità tra la nozione di alimenti e quella di mantenimento, pure riferendosi quest'ultima al diritto di mantenere, per quanto possibile, un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (Sez. 1 civ., n. 18613 del 07/07/2008, Rv. 6049S2; Sez. 1 civ., n. 9915 del 24/04/2007, n.m.). Ne discende, ancora, che non è necessaria, per l'integrazione della fattispecie incriminatrice de qua, diversamente da quella contemplata dall'art. 570 c.p., comma 2, la determinazione di uno stato di bisogno della persona avente diritto quale conseguenza della condotta violativa dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore. Sotto altro, ma connesso profilo, inoltre, deve ribadirsi che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati in sede civile, deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, mentre nel caso in esame, come concordemente osservato dai Giudici di merito, l'imputato non ha offerto alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, tale da rendere materialmente impossibile l'ottemperanza alle relative statuizioni civili. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Da tale pronuncia discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione, tenuto conto delle questioni dedotte, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate complessivamente in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2014 5 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 6