9 Dicembre 2011, ore 09:00 Approfondimento di Assonime Indennità per cessazione del rapporto di agenzia: sempre a tassazione separata C’è posto per la tassazione separata anche per le indennità di cessazione del rapporto di agenzia riconosciute in sede transattiva. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Morri Cornelli e associati È questo l’importante chiarimento reso da Assonime, nell’Approfondimento n. 7 del 2011 al termine di un’attenta analisi del regime fiscale delle indennità corrisposte in sede di cessazione del rapporto di agenzia. Secondo quanto disposto dall’articolo 1751, primo comma, del c.c. all’atto dello scioglimento del rapporto di agenzia è riconosciuta all’agente un’indennità laddove quest’ultimo abbia procurato nuovi clienti al proponente ed abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Se si verificano tali presupposti, quindi, all’agente spetterà l’indennità, a meno che non si verifichino alcune fattispecie estintive del diritto: i) la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente, che sia tale, per la sua gravità, da non consentire la prosecuzione, neppur provvisoria, del rapporto; ii) il recesso volontario dell’agente, a meno che esso non avvenga per fatto del preponete, o per circostanze non attribuibili all’agente e prosecuzione del rapporto; tali da non consentirgli la iii) la cessione ad un terzo da parte dell’agente, e previo accorto con il preponente, del contratto di agenzia con i relativi diritti ed obblighi. In merito a tale disciplina sono, tuttavia, sorte delle perplessità con riferimento alla possibilità di riconoscere l’indennità di clientela in sede transattiva, anche in considerazione della tassatività delle ipotesi al ricorrere delle quali è possibile corrispondere all’agente l’indennità di cessazione del rapporto e dell’interpretazione restrittiva che in argomento è stata resa sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. La sezione lavoro, della Suprema Corte, nella sentenza n. 7855 del 24 aprile 2004, sembra però aver fugato ogni dubbio, riconoscendo la possibilità di erogare anche in sede transattiva l’indennità prevista dall’articolo 1751 del c.c. Detta possibilità ha, peraltro, rilevanti riflessi anche sulla connessa disciplina fiscale sia in capo al dipendente percettore sia all’impresa erogatrice. Tassazione in capo all’agente Le somme corrisposte a titolo di indennità in sede transattiva devono considerarsi soggette a tassazione separata. Qualche dubbio potrebbe però essere rinvenuto nella corretta individuazione del riferimento normativo a cui fare riferimento, dal momento che il TUIR dispone la tassazione separata tanto per le somme riconosciute in sede transattiva per la risoluzione del contratto di lavoro (art. 17, co. 1, lett. a) sia per l’indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia (art. 17, co. 1, lett. d). La questione assume particolare rilevanza se si considera che i criteri di determinazione dell’imposta relativi alle somme transatte sono diversi rispetto a quelli riguardanti l’indennità di fine rapporto prevista per gli agenti di commercio: i) alle somme riconosciute in sede transattiva si applica l’aliquota applicabile è quella determinata ai fini del TFR (art. 19, co. 2); ii) all’indennità per cessazione dei rapporti di agenzia l’aliquota applicabile è quella corrispondente alla metà del reddito complessivo netto conseguito dal percettore nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione (art. 21). Secondo Assonime, le somme riconosciute in via transattiva all’agente rientrerebbero in questa seconda ipotesi, ovvero sarebbero regolate dagli artt. 17, comma 1, lettera d) e 21 del TUIR. A sostegno di tale tesi depone anche il fatto che il disposto dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR che riconosce come assoggettabili a tassazione separata “le somme e i valori comunque percepiti (…) a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”. Tale norma, disponendo la tassazione separata di emolumenti o indennità corrisposti in sede transattiva senza individuali esattamente, non altera la fattispecie definitoria dei singoli emolumenti, ma ha il valore di norma di chiusura riferibile ad ogni somma corrisposta a seguito di una transazione risolutiva del sottostante rapporto di lavoro. Deducibilità in capo all’impresa erogatrice Secondo Assonime non vi sono dubbi in merito alla deducibilità fiscale delle somme erogate all’agente a titolo transattivo. Infatti, la riferibilità all’esercizio d’impresa delle somme corrisposte in sede transattiva a titolo di indennità di clientela non può essere posta in dubbio, alla luce del fatto che la spesa è stata sostenuta nell’interesse dell’attività d’impresa. Con riferimento, infine, al requisito della competenza di detti costi (art. 109, co. 5 del TUIR) Assonime ha evidenziato le problematiche di fatto mai risolte per l’esatta individuazione del periodo d’imposta di competenza degli stessi. In argomento, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 42/E/2007, la quale faceva seguito alle Sentenze della Corte di Cassazione n. 24973/2006 e n. 1910/2007, aveva riconosciuto la deducibilità dell’indennità in commento solo all’atto dell’effettiva erogazione all’agente cessato, considerando il costo in parola non certo ed oggettivamente determinabile sino a tale momento. Assonime rileva, tuttavia, che anche a seguito dell’ultima pronuncia della Suprema Corte in argomento (cfr. Sentenza n. 13506/2009), la quale, invece, legittima la deducibilità per competenza degli accantonamenti effettuati annualmente dall’impresa preponente, sarebbe quanto mai opportuno un mutamento di indirizzo da parte dell’Amministrazione finanziaria. La deducibilità per competenza dell’indennità in parola determina infatti la rilevazione a Conto economico di eventuali sopravvenienze risultanti dal raffronto tra l’indennità corrisposta e quanto accantonato con riferimento al singolo rapporto di lavoro. Copyright © - Riproduzione riservata Assonime n. 7 Copyright © 2011 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 Cod. ISSN 2239-0545 Sviluppato da OS3 srl