9 Dicembre 2011, ore 09:00
Approfondimento di Assonime
Indennità
per
cessazione
del
rapporto di agenzia: sempre a
tassazione separata
C’è posto per la tassazione separata anche per le indennità
di cessazione del rapporto di agenzia riconosciute in sede
transattiva.
di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori
commercialisti, Studio Morri Cornelli e associati
È questo l’importante chiarimento reso da Assonime,
nell’Approfondimento n. 7 del 2011 al termine di un’attenta
analisi del regime fiscale delle indennità corrisposte in sede di
cessazione del rapporto di agenzia.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1751, primo comma, del
c.c. all’atto dello scioglimento del rapporto di agenzia è
riconosciuta all’agente un’indennità laddove quest’ultimo
abbia procurato nuovi clienti al proponente ed abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il
preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli
affari con tali clienti.
Se si verificano tali presupposti, quindi, all’agente spetterà
l’indennità, a meno che non si verifichino alcune fattispecie
estintive del diritto:
i) la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente,
che sia tale, per la sua gravità, da non consentire la
prosecuzione, neppur provvisoria, del rapporto;
ii) il recesso volontario dell’agente, a meno che esso non
avvenga per fatto del preponete, o per circostanze non
attribuibili all’agente e
prosecuzione del rapporto;
tali
da
non
consentirgli
la
iii) la cessione ad un terzo da parte dell’agente, e previo
accorto con il preponente, del contratto di agenzia con i
relativi diritti ed obblighi. In merito a tale disciplina sono,
tuttavia, sorte delle perplessità con riferimento alla possibilità
di riconoscere l’indennità di clientela in sede transattiva,
anche in considerazione della tassatività delle ipotesi al
ricorrere delle quali è possibile corrispondere all’agente
l’indennità di cessazione del rapporto e dell’interpretazione
restrittiva che in argomento è stata resa sia dalla dottrina che
dalla giurisprudenza.
La sezione lavoro, della Suprema Corte, nella sentenza n.
7855 del 24 aprile 2004, sembra però aver fugato ogni dubbio,
riconoscendo la possibilità di erogare anche in sede transattiva
l’indennità prevista dall’articolo 1751 del c.c.
Detta possibilità ha, peraltro, rilevanti riflessi anche sulla
connessa disciplina fiscale sia in capo al dipendente
percettore sia all’impresa erogatrice.
Tassazione in capo all’agente
Le somme corrisposte a titolo di indennità in sede transattiva
devono considerarsi soggette a tassazione separata.
Qualche dubbio potrebbe però essere rinvenuto nella corretta
individuazione del riferimento normativo a cui fare
riferimento, dal momento che il TUIR dispone la tassazione
separata tanto per le somme riconosciute in sede transattiva
per la risoluzione del contratto di lavoro (art. 17, co. 1, lett.
a) sia per l’indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
(art. 17, co. 1, lett. d). La questione assume particolare
rilevanza se si considera che i criteri di determinazione
dell’imposta relativi alle somme transatte sono diversi rispetto
a quelli riguardanti l’indennità di fine rapporto prevista per gli
agenti di commercio:
i) alle somme riconosciute in sede transattiva si applica
l’aliquota applicabile è quella determinata ai fini del TFR (art.
19, co. 2);
ii) all’indennità per cessazione dei rapporti di agenzia
l’aliquota applicabile è quella corrispondente alla metà del
reddito complessivo netto conseguito dal percettore nel
biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla
percezione (art. 21).
Secondo Assonime, le somme riconosciute in via transattiva
all’agente rientrerebbero in questa seconda ipotesi, ovvero
sarebbero regolate dagli artt. 17, comma 1, lettera d) e 21 del
TUIR. A sostegno di tale tesi depone anche il fatto che il
disposto dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR che
riconosce come assoggettabili a tassazione separata “le
somme e i valori comunque percepiti (…) a seguito di
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi
alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
Tale norma, disponendo la tassazione separata di emolumenti
o indennità corrisposti in sede transattiva senza individuali
esattamente, non altera la fattispecie definitoria dei singoli
emolumenti, ma ha il valore di norma di chiusura riferibile ad
ogni somma corrisposta a seguito di una transazione risolutiva
del sottostante rapporto di lavoro.
Deducibilità in capo all’impresa erogatrice
Secondo Assonime non vi sono dubbi in merito alla deducibilità
fiscale delle somme erogate all’agente a titolo transattivo.
Infatti, la riferibilità all’esercizio d’impresa delle somme
corrisposte in sede transattiva a titolo di indennità di clientela
non può essere posta in dubbio, alla luce del fatto che la
spesa è stata sostenuta nell’interesse dell’attività d’impresa.
Con riferimento, infine, al requisito della competenza di detti
costi (art. 109, co. 5 del TUIR) Assonime ha evidenziato le
problematiche di fatto mai risolte per l’esatta individuazione
del periodo d’imposta di competenza degli stessi. In
argomento, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n.
42/E/2007, la quale faceva seguito alle Sentenze della Corte
di Cassazione n. 24973/2006 e n. 1910/2007, aveva
riconosciuto la deducibilità dell’indennità in commento solo
all’atto dell’effettiva erogazione all’agente cessato,
considerando il costo in parola non certo ed oggettivamente
determinabile sino a tale momento.
Assonime rileva, tuttavia, che anche a seguito dell’ultima
pronuncia della Suprema Corte in argomento (cfr. Sentenza n.
13506/2009), la quale, invece, legittima la deducibilità per
competenza degli accantonamenti effettuati annualmente
dall’impresa preponente, sarebbe quanto mai opportuno un
mutamento di indirizzo da parte dell’Amministrazione
finanziaria.
La deducibilità per competenza dell’indennità in parola
determina infatti la rilevazione a Conto economico di
eventuali sopravvenienze risultanti dal raffronto tra
l’indennità corrisposta e quanto accantonato con riferimento
al singolo rapporto di lavoro.
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Assonime n. 7
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Indennità per cessazione del rapporto di agenzia