Sentenza sul contratto di agenzia e indennità di cessazione del rapporto Cassazione civile, Sez. Lav. , 24 Luglio 2007 Giuseppe Rotolo e Alessandra Ometti Massima Sul tema dell’indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia il giudice deve sempre applicare la norma che assicuri all’agente, a seconda del rapporto concluso, il risultato migliore. Ne consegue, pertanto, che l’indennità contemplata rappresenta per l’agente un trattamento minimo garantito. Cosa dice il Codice Civile Art.1751c.c. All’atto della cessazione del rapporto, il proponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità Condizioni che devono verificarsi per l’ottenimento dell’indennità: 1) L’agente ha procurato nuovi clienti al proponente ed ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il proponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. 2) Il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la perdita delle provvigioni da parte dell’agente. I Soggetti Agente Proponente Può essere una persona fisica o una società e assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un’altra parte, verso una retribuzione, la conclusione di contratti. E’ il datore di lavoro dell’agente. Il Fatto Un agente di commercio a seguito del recesso del proponente, ha chiesto a quest’ultimo il pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto. Riepilogo Fine rapporto Agente Proponente Richiesta indennità Art. 1751c.c. in base ai vantaggi che l’agente ha fornito al suo proponente Normative La Sentenza La Suprema Corte ha affermato che l’indennità contemplata dagli accordi economici collettivi rappresenta per l’agente un trattamento minimo garantito. Conclusione Il proponente è tenuto al pagamento dell’indennità di fine rapporto, in base ai vantaggi di cui egli ha beneficiato (nuovi clienti), calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni.