Sentenza sul contratto di agenzia e
indennità di cessazione del rapporto
Cassazione civile, Sez. Lav. , 24 Luglio
2007
Giuseppe Rotolo e Alessandra Ometti
Massima
Sul tema dell’indennità in caso di cessazione
del rapporto di agenzia il giudice deve
sempre applicare la norma che assicuri
all’agente, a seconda del rapporto concluso,
il risultato migliore. Ne consegue, pertanto,
che l’indennità contemplata rappresenta per
l’agente un trattamento minimo garantito.
Cosa dice il Codice Civile
Art.1751c.c.
All’atto della cessazione del rapporto, il
proponente è tenuto a corrispondere
all’agente un’indennità
Condizioni che devono verificarsi per
l’ottenimento dell’indennità:
1) L’agente ha procurato nuovi clienti al
proponente ed ha sensibilmente
sviluppato gli affari con i clienti esistenti
e il proponente riceve ancora sostanziali
vantaggi derivanti dagli affari con tali
clienti.
2) Il pagamento di tale indennità deve
essere equo, tenendo conto di tutte le
circostanze del caso, come la perdita
delle provvigioni da parte dell’agente.
I Soggetti
Agente
Proponente
Può essere una persona fisica o una società e
assume stabilmente l’incarico di promuovere, per
conto di un’altra parte, verso una retribuzione, la
conclusione di contratti.
E’ il datore di lavoro dell’agente.
Il Fatto
Un agente di commercio a seguito del recesso
del proponente, ha chiesto a quest’ultimo il
pagamento dell’indennità di cessazione del
rapporto.
Riepilogo
Fine rapporto
Agente
Proponente
Richiesta
indennità
Art. 1751c.c. in
base ai vantaggi
che l’agente ha
fornito al suo
proponente
Normative
La Sentenza
La Suprema Corte ha affermato che l’indennità
contemplata dagli accordi economici collettivi
rappresenta per l’agente un trattamento
minimo garantito.
Conclusione
Il proponente è tenuto al pagamento
dell’indennità di fine rapporto, in base ai
vantaggi di cui egli ha beneficiato (nuovi
clienti), calcolata sulla media delle retribuzioni
degli ultimi 5 anni.
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Sentenza sul contratto di agenzia