Commissione di controllo
PIANO DI LAVORO DELL’ANNO 2007
(obiettivi di risultato a carattere individuale)
“Commissione di controllo. Funzioni e poteri nel nuovo Regolamento del Consiglio.
Comparazione con il precedente Regolamento.
Elaborazione di un dossier con eventuali proposte di modifica del vigente Regolamento”
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INDICE
1. Premessa.
pag. 3
2. Esame degli articoli dal 41 al 44 bis del Regolamento interno del C.R. Confronto
con le disposizioni regolamentari precedentemente vigenti.
pag 5
3. Note su alcuni articoli del regolamento concernenti le Commissioni.
pag. 21
4. Sintesi delle proposte.
pag. 24
5. Allegato n. 1: Testo dei vigenti articoli dal 41 al 44 bis del Regolamento interno
del Consiglio regionale, concernenti la Commissione di controllo.
pag. 27
6. Allegato n. 2: Testo degli articoli dal 19 bis al 19 sexies del Regolamento interno
del Consiglio regionale, non più vigenti, concernenti la Commissione
di vigilanza.
pag. 31
2
1. PREMESSA
In riferimento all’obiettivo di risultato a carattere individuale del Piano di lavoro 2007, la presente
relazione riporta gli esiti dello studio effettuato dalla dirigente della segreteria della Commissione di
controllo sulle norme regolamentari ad essa pertinenti. I predetti risultati sono peraltro di interesse
significativo per la Commissione.
La relazione è composta:
1. dalla presente premessa;
2. dal commento ai vigenti articoli dal 41 al 44 bis del Regolamento interno del Consiglio
regionale [in seguito indicato come “Reg. int.”] come sostituiti o inseriti con la riforma operata
dalla deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2006, concernenti specificamente la
Commissione di controllo, per i quali è stato effettuato un confronto con le disposizioni
precedentemente in vigore;
3. dalle considerazioni (“note”) su alcuni articoli del Regolamento concernenti le Commissioni;
4. dalla sintesi delle proposte effettuate;
5. dall’allegato n. 1, contenente il testo dei vigenti articoli dal 41 al 44 bis del Reg. int.,
concernenti la attuale Commissione di controllo. Nelle note in fondo agli articoli sono riportati i
testi dei previgenti articoli dal 41 al 44, relativi alla precedente Commissione di controllo ex
articolo 54 del vecchio Statuto regionale;
6. dall’allegato n. 2, contenente il testo degli abrogati articoli dal 19 bis al 19 sexies del Reg. int.,
relativi alla ormai soppressa Commissione di vigilanza.
La attuale Commissione di controllo dispone oggi delle funzioni specifiche, desumibili dall’articolo
20 dello Statuto regionale e dal testo vigente degli articoli dal 41 al 44 bis del Reg. int. riformato
dalla già citata deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2006. Esse sono riassumibili in
funzioni (o compiti) di controllo, referenti e di vigilanza. In particolare:
compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali;
compiti di controllo sulla coerenza con la programmazione regionale, generale e di settore,
delle proposte di atti relativi agli strumenti di programmazione previsti dalla normativa e
dal piano regionale di sviluppo, sottoposte alla approvazione del Consiglio regionale, sulle
quali, a tal fine, esprime motivati pareri preventivi al Consiglio stesso;
funzioni consultive sugli atti della programmazione (anch’esse considerate funzioni di
controllo ai sensi del comma 3 dell’articolo 42 del Reg. int.);
formulazione di eventuali osservazioni alla Commissione competente in materia finanziaria
sulle proposte di legge del bilancio e di variazione dello stesso per i profili di coerenza con i
documenti di programmazione regionale, attività anche questa classificabile fra le funzioni
di controllo;
funzioni referenti sul rendiconto generale della Regione e sul rendiconto del Consiglio
regionale;
funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e degli enti dipendenti dalla
Regione nonché sul programma e sul rendiconto concernente l’attività contrattuale della
Giunta regionale e dei predetti enti dipendenti.
Ai fini della comparazione con le precedenti disposizioni del regolamento, il testo vigente degli
articoli dal 41 al 44 bis è raffrontato con quello degli abrogati articoli dal 19 bis al 19 sexies,
concernenti la non più esistente Commissione di vigilanza, e degli articoli dal 41 al 44 nel testo
previgente, concernenti la precedente Commissione di controllo ex articolo 54 del vecchio Statuto.
A tal riguardo si segnala che quest’ultima esercitava il controllo contabile sugli atti del Consiglio
3
che comportavano spese sui fondi ad esso attribuiti dal bilancio regionale, funzione non più prevista
nel nuovo ordinamento.
Si fa presente inoltre che, al fine di consentire il funzionamento della attuale Commissione di
controllo nelle more della riforma regolamentare predetta, dall’inizio della legislatura sono state
applicate, prima della loro abrogazione, anche le disposizioni concernenti la estinta Commissione di
vigilanza compatibili con le nuove funzioni previste dallo Statuto per la medesima Commissione di
controllo.
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2. Esame degli articoli dal 41 al 44 bis del Regolamento interno del C.R.
Confronto con le disposizioni regolamentari precedentemente vigenti.
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Articolo 41 (Commissione di controllo – Composizione e durata in carica)1
2 3
Stabilisce che la Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio sulla base delle designazioni
effettuate dai gruppi consiliari ed è costituita:
- da un componente per ogni gruppo di minoranza, compreso il gruppo misto;
- da un egual numero più due di componenti espressi dai gruppi di maggioranza.
Il numero dei componenti è soggetto a mutamenti se nel corso della legislatura varia il numero dei
gruppi di minoranza, compreso il gruppo misto.
E’ evidente che la composizione della Commissione dipende solo dalla numerosità dei gruppi di
minoranza, compreso il gruppo misto, e che il numero complessivo dei componenti è sempre un
numero pari.
Mentre per i gruppi di minoranza viene nominato un membro per ciascuno di essi, per i gruppi di
maggioranza non si è stabilito questo criterio. Il numero dei membri da nominare potrebbe essere
superiore o inferiore al numero dei gruppi e, nell’ipotesi più estrema, i membri di maggioranza
potrebbero appartenere ad un unico gruppo politico.
Ad avviso del redigente, il Reg. int. dovrebbe introdurre il principio di sospensione dei lavori della
Commissione durante la fase di effettuazione del mutamento ed un congruo termine temporale per
provvedervi. La mancanza di una tale disposizione comporta, nel periodo di transizione, situazioni
di incertezza riguardo alla legittimità nella composizione della Commissione e conseguenti
problematiche sulla validità delle sedute della stessa, come è recentemente accaduto.
Tuttavia, non bisogna dimenticare che l’assenza di sistemi sanzionatori o di costrizione potrebbe
consentire la violazione dei tempi.
La Commissione elegge il proprio Ufficio di presidenza (Presidente, Vicepresidente e Segretario) ai
sensi dell’articolo 224 del Reg. int. Discende da una logica interpretazione che le modalità di
elezione siano quelle indicate nello stesso articolo.
1
Le disposizioni sulla presenza o mancanza del numero legale sono quelle contenute nell’articolo 26 (Validità delle
sedute delle commissioni)) del Reg. int., il cui testo è il seguente:
“Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della metà dei commissari o di un numero
di commissari che rappresenti la maggioranza dei voti assegnati alla commissione.
La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta; nel corso di questa, prima di
ogni deliberazione, ciascun consigliere può richiederne la verifica. Se si accerta la mancanza del numero legale,
il Presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un'ora. Qualora, dopo la sospensione,
la commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della
seduta successiva il cui ordine del giorno riporta gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della
determinazione del Presidente viene data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della
commissione.”.
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Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del Reg. int., per la discussione nelle commissioni si osservano, in quanto
applicabili, le norme che regolano la discussione di fronte al Consiglio.
3
La Commissione esprime i propri pareri mediante votazione dei singoli Commissari. Il voto può essere favorevole,
contrario o di astensione.
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Il testo dell’articolo 22 del Reg. int. (Elezione dell’ufficio di presidenza delle commissioni) è il seguente:
“Le commissioni, nella loro prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, procedono alla
elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un segretario. All'elezione dell'Ufficio di Presidenza si
procede con unica scheda nella quale i commissari votano per il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario.
Risultano eletti coloro che, per la rispettiva carica, raggiungono i tre quinti dei voti, tenuto conto del disposto
del primo comma dell'articolo precedente.
Dopo tre votazioni senza esito, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio designa un Ufficio di Presidenza
provvisorio della commissione.
In tal caso, il Presidente provvisorio, entro trenta giorni dalla designazione, promuove l'elezione dell'Ufficio di
Presidenza definitivo.
In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, le commissioni speciali e d'inchiesta possono deliberare, al
momento della costituzione dell'Ufficio di Presidenza, la elezione di due vicepresidenti. In tal caso, le funzioni
vicarie sono esercitate dal vice presidente più anziano di età.”.
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Il Presidente è eletto su proposta dei commissari di opposizione.
Considerato che è applicabile il comma 7 dell’articolo 20 del Reg. int., ne deriva che il Presidente,
il Vicepresidente ed il Segretario rimangono in carica 30 mesi dall’insediamento della Commissione
e possono essere confermati.
Comparazione con le precedenti disposizioni regolamentari.
Come si è detto, il numero dei commissari della attuale Commissione di controllo dipende dal
numero dei gruppi politici di minoranza, compreso il gruppo misto. L’articolo 19 bis stabiliva
invece che la Commissione di vigilanza fosse composta da un numero di consiglieri non inferiore a
sei e non superiore a dieci, mentre il testo precedentemente vigente dell’articolo 41 stabiliva che la
Commissione permanente di controllo (ex articolo 54 del vecchio Statuto) era composta da sei
consiglieri.
Peraltro, almeno formalmente, la norma vigente prevede la nomina della Commissione di controllo
da parte del Presidente del Consiglio regionale. Per entrambe le vecchie Commissioni il Presidente
curava invece la nomina dei membri delle stesse.
Mentre per la Commissione di controllo ex articolo 54 del vecchio Statuto era prevista la nomina
dei membri ogni 30 mesi, per la Commissione di vigilanza non vi era alcuna indicazione in
proposito, proprio come accade per la attuale Commissione di controllo. Da ciò si desume che, in
queste due ultime ipotesi, la durata della nomina vale, o valeva, per l’intera legislatura.
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Articolo 42 (Commissione di controllo – Competenze)
⊕ Commi 1, 2 e 3.
I commi 1 e 2 comportano difficoltà interpretative e di percezione delle concrete operazioni da
effettuare. Di certo la introduzione di norme procedurali di dettaglio avrebbe potuto favorire una
migliore comprensione del testo.
Il comma 1, che tratta dell’esercizio dei compiti di controllo della Commissione sullo stato di
attuazione delle politiche regionali di cui all’articolo 205, comma 1, dello Statuto, stabilisce che essi
sono esercitati con la verifica:
~ della coerenza dei procedimenti,
~ del rispetto complessivo del PRS e del DPEF.
Rimane però “ferma la competenza delle altre commissioni permanenti per la verifica nel merito
degli effetti prodotti relativamente alle materie di rispettiva competenza”. La norma sembra avere il
duplice scopo di tutelare le funzioni delle altre commissioni e di porre limiti all’attività della
Commissione di controllo evitando sovrapposizioni di competenze.
L’asserzione è riferita all’applicazione del comma 2 dell’articolo 19 dello Statuto6, ove si prevede
che le commissioni permanenti hanno, nelle materie di loro competenza, funzioni di monitoraggio,
valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario:
≈ sugli effetti prodotti dalle politiche regionali,
≈ sull’attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione,
≈ sull’applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo dello Statuto (articoli dall’1 al
5).
A tal riguardo, sulla base dei commi 3 e 4 dell’articolo 24 del Reg. int. “le commissioni permanenti
controllano l’attuazione delle politiche regionali nelle materie di competenza, anche attraverso la
5
Il testo dell’articolo 20 (Commissione di controllo) dello Statuto della Regione Toscana è il seguente:
“1. Una commissione permanente, presieduta da un consigliere di opposizione e istituita ai sensi dell'articolo
18, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la
programmazione regionale, generale e di settore.
2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la
programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma
dell'organo che l'ha deliberato.
3. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del
patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno
del consiglio.
4. Il regolamento interno del consiglio disciplina la composizione della commissione, della quale possono far
parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.”.
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Il testo dell’articolo 19 (Poteri delle commissioni permanenti) dello Statuto della Regione Toscana è il seguente:
“1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti.
Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto
unanime.
2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo
economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di
indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.
3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed
organismi scientifici, agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti
e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana.
4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 2 e 3, possono disporre ispezioni,
ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può
opporre il segreto d'ufficio.
5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti
dallo Statuto.
6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti.”.
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verifica degli effetti raggiunti dalle leggi, con particolare riferimento ai soggetti destinatari”. Delle
valutazioni compiute “le commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio con relazione che
illustra le conclusioni raggiunte in ordine ai risultati conseguiti e alle proposte di aggiornamento o
adeguamento della legislazione”.
Con nota del 17 luglio 2007, prot. n. 9414/1.8.7.1, del Presidente della Commissione di controllo, è
stato segnalato al Presidente della Commissione speciale per gli adempimenti statutari e per il
nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale (Piero Pizzi) - quale questione che
necessiterebbe di una valutazione in tempi rapidi - che per l’espletamento dell’esame delle politiche
regionali di cui al 1° comma dell’articolo 20 dello Statuto, si rende necessario individuare gli atti
che debbano ritenersi alla base di questo esame ex post e i tempi della presentazione in aula.
Il comma 2 stabilisce che la Commissione di controllo svolge funzioni consultive sugli atti di
programmazione ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto. Dal comma 3 si evince che la
funzione di consulenza è anch’essa una funzione di controllo.
La funzione non sembra però inclusa nei compiti di controllo di cui al comma 1 dell’articolo 20
Statuto ed il comma 2 dello stesso tratta dei pareri preventivi della Commissione sulla coerenza
degli atti con la programmazione regionale, quest’ultima specificamente disciplinata dagli articoli
43 e 44 del Reg. int.
Può individuarsi semmai una relazione con l’articolo 24 (Attività della commissioni permanenti)7,
comma 1, lettera b), dello stesso Reg. int. ove si stabilisce che le commissioni permanenti si
riuniscono “in seduta consultiva, per esprimere pareri su affari assegnati ad altre commissioni e su
atti di competenza della giunta”.
Anche nei casi di atti di programmazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale per
i quali siano attivate fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e
sociali sulla base dell’articolo 48 dello Statuto8, si ritiene necessario il coinvolgimento della
Commissione di controllo, ai sensi del comma 2, nel loro esame e nella formulazione di eventuali
specifici atti di indirizzo (qualora non siano assegnati direttamente all’aula). Perché ciò possa
realizzarsi dovrà opportunamente procedersi alla modifica dell’articolo 111 bis (Confronto della
giunta su atti di competenza consiliare) del Reg. int. che, attualmente, prevede solo la possibilità di
assegnazione alla commissione competente per materia, quale procedura alternativa all’esame
diretto in aula.
La disposizione di cui al comma 2 è carente di norme procedurali.
Il comma 3 stabilisce che le funzioni di controllo di cui ai commi 1 e 2 (dell’articolo 42 del Reg.
int.) sono esercitate anche con la presentazione di relazioni annuali al Consiglio.
Comparazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 con le precedenti disposizioni regolamentari.
Per quanto concerne il confronto col testo vigente del comma 1 si segnala che fra i compiti della
abolita Commissione di vigilanza vi era quello previsto nell’articolo 19 quinquies (Commissione di
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Il comma 1 dell’articolo 24 (Attività delle commissioni permanenti) del Reg. int. è così formulato:
“1. Le commissioni permanenti si riuniscono:
a) in sede referente, per l'esame degli affari sui quali devono riferire all'assemblea;
b) in sede consultiva, per esprimere pareri su affari assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza
della Giunta;
c) in sede redigente, nei limiti dei criteri generali fissati dal Consiglio, quando tale procedura sia autorizzata
dallo stesso Consiglio con voto unanime a norma dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto.”.
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Il testo dell’articolo 48 (Concertazione o confronto) dello Statuto è il seguente:
“1. Il Presidente della Giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di
concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa,
nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di
atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio: in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da
un'adeguata informazione del Consiglio, che può approvare specifici atti di indirizzo.”.
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vigilanza – Ulteriori competenze) relativo alla vigilanza sugli atti di attuazione della
programmazione regionale. Sui risultati della attività essa doveva riferire al Consiglio almeno una
volta all’anno.
Sul comma 2 non si ravvisano elementi confrontabili con le norme regolamentari relative alle
vecchie Commissioni di controllo e di vigilanza.
Anche il comma 3 rappresenta di fatto una novità.
⊕ Comma 4
Tratta delle “osservazioni” che la Commissione di controllo può esprimere entro 30 giorni sul
bilancio di previsione e sulle sue variazioni alla Prima Commissione consiliare per i profili di
coerenza con i documenti di programmazione generale. Le osservazioni possono classificarsi fra le
funzioni di controllo.
Gli atti di interesse sono quindi costituiti dalla proposte di legge di bilancio e di variazione dello
stesso9.
Sembra inoltre che le “osservazioni” non possano essere assimilate ai pareri sulla coerenza con la
programmazione, disciplinati agli articoli 43 e 44 del Reg. int., i quali, se contrari all’approvazione
della proposta, determinano l’improcedibilità della stessa.
Da una analisi comparativa delle disposizioni si rileva inoltre che per le “osservazioni” il campo di
indagine relativo alla coerenza riguarda solo la programmazione regionale generale mentre per i
“pareri” riguarda la programmazione regionale, generale e di settore.
Il comma 4 non contempla la possibilità di esprimersi sulla proposta di legge regionale finanziaria e
sulle sue ipotesi di variazione, proposte che, com’è noto, sono rispettivamente in stretta correlazione
con le proposte di legge di bilancio e di variazione dello stesso. L’esame congiunto della proposta
di legge bilancio e della proposta di legge finanziaria (comprese le variazioni) permetterebbe
semmai una valutazione più adeguata dei profili di coerenza con i documenti della programmazione
generale.
Tuttavia, anche riferendosi esclusivamente alla materia dei bilanci regionali, il comma considera
allo scopo solo il “bilancio di previsione e le variazioni”, non enunciando riferimenti
all’“assestamento di bilancio” di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36
(Ordinamento contabile della Regione Toscana). A giudizio dello scrivente, però, l’assestamento
deve, per intima connessione con le altre tipologie di atti, essere anch’esso soggetto ad eventuali
osservazioni da parte della Commissione di controllo e deve quindi considerarsi compreso, per
interpretazione estensiva, nella procedura di cui alla disposizione del comma 4.
In effetti, per l’anno 2007, la proposta di legge regionale di assestamento di bilancio è stata
assegnata alla Commissione di controllo al predetto fine. Ciò lascia prevedere identità di
comportamenti anche per il futuro, ma sarebbe opportuna una integrazione al Regolamento in tal
senso.
Comunque, lo scrivente consiglierebbe la soppressione del comma 4 dell’articolo 42 in
considerazione della limitatezza del risultato cui si mira, non necessariamente garantistico della
qualità dell’indagine a fronte della complessità della stessa. Dal difficoltoso esame non potranno
ricavarsi elementi centrali e fondanti per una valutazione certa di coerenza o di non coerenza con la
programmazione regionale generale.
Comparazione delle disposizioni del comma 4 dell’articolo 42 con le precedenti disposizioni
regolamentari.
La funzione ricorda solo parzialmente i pareri motivati della Commissione di vigilanza, di cui
all’articolo 19 ter, sulle proposte di atti al Consiglio relativi al bilancio, che si attenevano
esclusivamente alla coerenza degli stessi con i documenti programmatici generali e con
l’andamento del bilancio. Fra le differenze da enunciare, non ultima è la considerazione che le
9
Vedasi anche l’articolo 107 del Regolamento.
10
vigenti “osservazioni” sono rivolte alla “commissione competente in materia finanziaria” e non
determinano l’improcedibilità ulteriore della proposta di atto in esame.
⊕ Comma 5
Stabilisce che la Commissione di controllo svolge funzioni referenti10 sui rendiconti della Giunta
regionale (leggasi rendiconto generale della Regione) e del Consiglio. Devono allo scopo essere
considerati l’articolo 10811 del Reg. int. e l’articolo 2312 del regolamento interno di amministrazione
10
Per quanto concerne gli aspetti procedurali, l’articolo 32 del Reg. int., relativo al “procedimento delle commissioni in
sede referente”, così dispone:
“1. Le commissioni in sede referente organizzano i propri lavori tenendo conto del calendario dei lavori del
Consiglio, ivi comprese le quote a favore delle iniziative di competenza consiliare.
2. Il procedimento è organizzato in modo da assicurare che esso si concluda prima della riunione dell'Ufficio di
Presidenza integrato che fissa l'ordine del giorno della seduta consiliare programmata per la discussione.
3. La discussione è introdotta da una relazione del Presidente della commissione o da un consigliere da lui
incaricato.
4. Nel corso dell'esame in sede referente, la commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza
necessari per verificare la legittimità, la qualità e l'efficacia del provvedimento. L'istruttoria prende a tal fine in
considerazione i seguenti aspetti:
a) la necessità del provvedimento, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante ricorso a fonte
diversa da quella proposta;
b) la conformità del provvedimento proposto alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa
dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli,
l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica
amministrazione, i cittadini, le imprese;
d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua
sistematizzazione della materia in conformità alle regole di redazione degli atti normativi e
amministrativi.
5. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratta di
provvedimenti costituiti da un testo suddiviso in articoli, l'esame dei singoli articoli.
6. La commissione vota i provvedimenti sottoposti al suo esame secondo le stesse modalità stabilite per
l'approvazione di essi in aula.
7. Al termine della discussione la commissione nomina un relatore al quale conferisce il mandato di riferire al
Consiglio sul testo da essa predisposto; i gruppi dissenzienti possono nominare relatori di minoranza. La
relazione di minoranza può recare un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della commissione,
formulato in emendamenti a quest'ultimo. Per le proposte di legge o di regolamento le relazioni debbono essere
scritte e consegnate dal relatore alla Presidenza del Consiglio tre giorni prima della data fissata per la
discussione di fronte al Consiglio.
8. Il parere espresso dalla commissione viene trasmesso al Presidente del Consiglio dal dirigente del relativo
settore di assistenza. Esso riporta:
a) il testo approvato dalla commissione;
b) in caso di proposta di legge o di regolamento, la relazione tecnica illustrativa dell'atto recante anche la
motivazione;
c) i voti espressi dai singoli commissari;
d) l'esito della votazione;
e) l'indicazione degli eventuali relatori di maggioranza e/o di minoranza;
f) le indicazioni relative agli eventuali pareri delle altre commissioni o organismi;
g) lo svolgimento e gli esiti dell'istruttoria di cui al precedente comma 4.
9. Nel corso dell'esame in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se
vengono poste, di esse, e del relativo dibattito, si dà conto nella relazione. Le commissioni possono invece
adottare risoluzioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni sono trasmesse al
Consiglio insieme con la relazione.”.
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Il testo dell’articolo 108 (Approvazione del conto consuntivo) del Reg. int., concernente l’approvazione del
rendiconto della Regione, è il seguente:
“I documenti attinenti al conto consuntivo vengono assegnati dal Presidente del Consiglio regionale alla
commissione di controllo prevista dall’articolo 54 dello Statuto. La commissione riferisce al Consiglio con
relazione scritta sentito il parere della commissione competente in materia di bilancio.
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e contabilità (RIAC), ove sono disciplinati gli aspetti procedurali che regolano l’approvazione dei
predetti atti.
Per quanto concerne il rendiconto della Regione, l’articolo 108 del Reg. int. stabilisce che la
Commissione di controllo riferisce al Consiglio con relazione scritta sentito il parere della Prima
Commissione. A tal riguardo si rileva anche che l’articolo 40 della legge regionale 6 agosto 2001, n.
36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), dispone che la Giunta presenti al Consiglio
regionale il rendiconto generale della Regione entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno di
riferimento e che esso l’approvi con legge regionale entro il 30 giugno.
Ai sensi dell’articolo 23 del RIAC, il rendiconto del Consiglio regionale è approvato dallo stesso
Consiglio con il parere referente della Commissione consiliare permanente di controllo – alla quale
è trasmesso entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce - che lo
esprime entro 30 giorni dall’assegnazione. Il termine, se cade nel periodo di sospensione
dell’attività del Consiglio per le elezioni regionali, decorre dalla data di insediamento della
Commissione di controllo. Prescindendo dai consueti ritardi nella trasmissione dell’atto alla
Commissione, si rileva l’insufficienza dei tempi per l’espressione del parere. Pertanto, qualora il
termine di 30 giorni non possa ritenersi di natura ordinatoria, si suggerisce la modifica della norma
prevedendo un termine più ampio, o la possibilità di prorogarlo.
L’articolo 24 (Attività delle commissioni permanenti), comma 2, del Reg. int. esclude
l’ammissibilità dell’esame in sede redigente dei rendiconti.
Comparazione delle disposizioni del comma 5 dell’articolo 42 con le precedenti disposizioni
regolamentari.
Il contenuto della disposizione del comma 5 è rimasto il medesimo rispetto alle disposizioni che
regolavano, in materia, le funzioni della precedente Commissione di controllo, già comunque
comprese in quelle di cui all’articolo 23 del regolamento interno di amministrazione e contabilità,
relativo al procedimento per l’approvazione del rendiconto del Consiglio regionale, e dell’articolo
108 del Reg. int., relativo all’approvazione del conto consuntivo della Regione.
⊕ Commi 6 e 7
Trattano delle funzioni di vigilanza della Commissione - che possono intendersi come attività
ispettive - relativamente alla gestione del patrimonio regionale e degli enti dipendenti dalla Regione
nonché rispetto al programma ed al rendiconto sull’attività contrattuale della Giunta regionale e dei
predetti enti.
Il conto consuntivo è iscritto all’ordine del giorno del Consiglio non prima di quindici giorni dall’invio ai
Consiglieri della relazione di cui al comma precedente.
Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio regionale per appello nominale dalla maggioranza dei Consiglieri
assegnati alla Regione.”.
Per quanto l’articolo citi la Commissione di controllo ex articolo 54 del vecchio Statuto, esso deve intendersi oggi
riferito alla attuale Commissione.
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Il testo dell’articolo 23 (Procedimento) del Regolamento interno di amministrazione e contabilità (RIAC),
concernente l’approvazione del rendiconto del Consiglio regionale, è il seguente:
“1. Il rendiconto della gestione è approvato dal Consiglio regionale con il parere referente della commissione
consiliare permanente di controllo.
2. La proposta di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa, è approvata dall’Ufficio di presidenza e
trasmessa alla commissione di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui il rendiconto
si riferisce.
3. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall’assegnazione.
4. Il termine di cui al comma 3, se cade nel periodo di sospensione dell’attività del Consiglio per le elezioni
regionali, decorre dalla data di insediamento della commissione di cui al comma 1.
5. Al rendiconto annuale è allegata una relazione di verifica dei risultati della gestione, in rapporto alle linee di
attività, ai programmi e alle direttive di cui all’articolo 2, comma 1.”.
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A parte quanto disposto al comma 6 sull’obbligo della Commissione di controllo di trasmettere
all’assemblea relazioni almeno annuali concernenti l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla
gestione del patrimonio regionale, la combinazione dei dispositivi dei commi 6 e 7 genera il dubbio
(o almeno non rende esplicito) se tali relazioni debbano essere presentate all’assemblea anche a
proposito delle funzioni di vigilanza sul patrimonio degli enti dipendenti e quelle di vigilanza
sull’attività contrattuale degli stessi enti e della Giunta regionale. In termini logici, dovrebbe
ritenersi necessaria la redazione e trasmissione delle relazioni, considerato il riferimento specifico al
comma 6, ove esse sono espressamente previste, e che le relazioni sono lo strumento attraverso il
quale si rende edotto il Consiglio degli esiti della funzione di vigilanza, corrispondendo all’interesse
di quest’ultimo.
Con nota del 17 luglio 2007, prot. n. 9414/1.8.7.1, del Presidente della Commissione di controllo, è
stato segnalato al Presidente della Commissione speciale per gli adempimenti statutari e per il
nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale (Piero Pizzi) - quale questione che
necessiterebbe di una valutazione in tempi rapidi - che per la vigilanza sul patrimonio e la
contrattualistica della regione e degli enti dipendenti sarebbe indispensabile individuare una
procedura codificata al fine di rendere accessibile l’espletamento della funzione. E’ stato inoltre
fatto presente che questa funzione, avendo una base normativa di riferimento, porterebbe
sicuramente a dei risultati positivi e maggiormente incisivi.
In relazione all’incremento di efficacia della funzione di vigilanza sui programmi e rendiconti
dell’attività contrattuale della Giunta regionale, la Commissione di controllo, nella seduta del 4
luglio 2007, ha incaricato il suo Presidente a svolgere verifiche dirette presso gli uffici della Giunta
regionale sulla documentazione inerente i contratti relativi a settori da individuarsi a campione dallo
stesso.
Comparazione delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell’articolo 42 con le precedenti disposizioni
regolamentari.
Disposizioni inerenti la vigilanza sulla gestione del patrimonio (regionale) erano già contenute
nell’articolo 54 del vecchio Statuto che assegnava la funzione alla relativa Commissione di
controllo che riferiva al Consiglio sui risultati della propria attività e poteva formulare proposte per
azioni di responsabilità. Il legislatore non ha però ritenuto di riproporre nel testo delle recenti
modifiche regolamentari quest’ultima azione. Ciò anche perché l’azione di responsabilità sembra
riferita non solo alla funzione di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale ma anche a quella
del bilancio, oltreché all’esame del conto consuntivo della Regione. L’azione era anche concepita in
riferimento alla funzione di controllo contabile sugli atti del Consiglio che comportassero spese sui
fondi ad esso attribuiti dal bilancio regionale.
Costituiscono una novità, invece, le funzioni di vigilanza sul patrimonio degli enti dipendenti dalla
Regione e sul programma e rendiconto inerente l’attività contrattuale della Giunta e degli stessi enti
dipendenti.
13
Articolo 43 (Commissione di controllo – Pareri)
⊕ Comma 1
Tratta dei pareri sulla coerenza con la programmazione regionale relativi a proposte di atti
sottoposte all’approvazione del Consiglio. La Commissione di controllo ha infatti prevalentemente
il compito di esprimere tali pareri, compito di carattere “trasversale” su atti che riguardano tutte le
materie regionali. Anche tale funzione è classificabile fra le funzioni di controllo13.
Si stabilisce che il parere, che può essere favorevole o contrario, sia motivato e preventivo.
La motivazione consiste nell’enunciazione dei motivi. Essa è necessaria per rendere chiare le
ragioni che hanno determinato il parere ed è connessa con aspetti garantistici e di responsabilità.
La motivazione inerisce sia al parere favorevole della Commissione che a quello contrario.
Pertanto debbono essere indicate, per ognuno dei due casi, le ragioni concernenti la coerenza o
quelle attinenti alla mancanza di coerenza con la programmazione regionale.
Per quanto attiene al carattere preventivo vedi la sezione “Comparazione delle disposizioni del
comma 1 dell’articolo 44 con le precedenti disposizioni regolamentari.”.
I pareri sono espressi dalla Commissione “al Consiglio” e può convenientemente individuarsi un
convincente rapporto di tale locuzione con il comma 7 dell’articolo 44 del Reg. int., che prevede
che i pareri accompagnino la proposta nelle diverse fasi del procedimento e che essi siano “assunti a
corredo della medesima per l’esame in aula”.
⊕ Comma 2
Tratta dell’assegnazione da parte del Presidente del Consiglio delle proposte di atti alla
Commissione di controllo e, contestualmente, alle altre commissioni competenti.
Le proposte di atti da esaminare da parte della Commissione di controllo sono quelle relative agli
strumenti di programmazione previsti dalla normativa e dal piano regionale di sviluppo (PRS). Per
esse l’assegnazione alla Commissione di controllo è quindi obbligatoria.
La valutazione sulle proposte di atti sottoposte all’approvazione del Consiglio, attiene alla coerenza
con la programmazione regionale, generale e di settore14. Essa comporta l’esame dell’atto in
relazione a quanto stabilito negli strumenti della programmazione indicati nell’articolo 5 (Strumenti
della programmazione)15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di
13
14
15
Vedasi anche il comma 1 dell’articolo 20 dello Statuto.
Trattasi di atti rimessi all’approvazione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto.
Il testo dell’articolo 5 della l.r. 49/1999 è il seguente:
“1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante:
a) il PRS, che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento;
b) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all'articolo 9, che specifica gli
obiettivi a breve termine indicando le principali destinazioni delle risorse;
c) le leggi e gli atti normativi che istituiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti
d'intervento;
d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa;
e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli
strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;
f) i programmi locali di sviluppo e gli altri atti di programmazione locale, che individuano le priorità
programmatiche, definiscono i progetti e gli interventi da realizzare;
g) il patto per lo sviluppo locale, che indica le priorità condivise, in coerenza con gli strumenti della
programmazione dello sviluppo e della pianificazione del territorio a livello regionale e locale e
seleziona i progetti concertati, integrando gli strumenti di intervento e le relative risorse;
h) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 16.
2. Gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi della programmazione sono definiti a seguito di
concertazione o confronto con le istituzioni locali e con le parti sociali secondo la disciplina della presente
legge.”.
14
programmazione regionale), come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 15 novembre 2004,
n. 61. In particolare, la coerenza deve essere verificata rispetto al PRS, al DPEF, alle leggi regionali
di settore e ai piani di settore.
Comparazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 43 con le precedenti disposizioni
regolamentari.
L’articolo 43 puo’ essere messo a raffronto con l’ormai abrogato articolo 19 ter che trattava dei
pareri espressi dalla Commissione di vigilanza. Precedentemente, le proposte di atti sottoposti alla
valutazione di coerenza erano quelle relative alla programmazione e al bilancio. A tal fine erano
assegnate alla Commissione di vigilanza le proposte di legge di spesa e le proposte di atti relative
agli strumenti di programmazione previsti dalla normativa e dal piano regionale di sviluppo (PRS).
La coerenza veniva valutata rispetto ai documenti programmatici generali e all’andamento del
bilancio.
Le differenze, quindi, possono così riassumersi:
per la Commissione di controllo gli atti assegnati riguardano le proposte relative agli strumenti
di programmazione previsti dalla normativa e dal piano regionale di sviluppo, mentre per la
Commissione di vigilanza vi erano comprese anche le proposte di leggi di spesa;
l’indagine della Commissione di controllo non riguarda più la coerenza con l’andamento del
bilancio, come era invece previsto per la Commissione di vigilanza;
l’indagine della Commissione di controllo riguarda anche la coerenza con la programmazione
di settore mentre quella della Commissione di vigilanza riguardava solo i documenti
programmatici generali (oltreché l’andamento del bilancio).
Sull’aspetto “preventivo” dei pareri espressi dalla Commissione di vigilanza, vedasi quanto
riportato nella sezione “Comparazione delle disposizioni del comma 1 dell’articolo 44 con le
precedenti disposizioni regolamentari.”.
15
Articolo 44 (Commissione di controllo – Procedimento per i pareri)
⊕ Comma 1
Stabilisce un periodo di 30 giorni per l’espressione del parere preventivo sulla coerenza con la
programmazione regionale16. Deve ritenersi che il termine abbia carattere perentorio.
Si rammenta che nell’articolo 20 dello Statuto non si fa riferimento ai tempi di espressione dello
stesso che sono invece contenuti solo nel regolamento interno.
Nulla dice il Reg. int. sulle possibilità di interruzione o sospensione dei termini17 che dovrebbero
almeno consentirsi quando vi siano cause di forza maggiore che impediscano lo svolgimento dei
lavori della Commissione, come, ad esempio, durante la pausa estiva (si potrebbe stabilire – sempre
a titolo esemplificativo - la sospensione a partire dall’ultima seduta del Consiglio del mese di luglio
fino alla prima seduta del mese di settembre. Ciò permetterebbe di superare alcuni possibili
problemi). Altra possibile causa è quella della eventuale sospensione del lavori della Commissione
per mutamento della sua composizione ai sensi dell’articolo 41 del Reg. int.
La proroga dei termini18 dovrebbe invece concedersi sulla base di una richiesta motivata della
Commissione.
Il vuoto dispositivo lascia però presumere l’impossibilità di applicazione di tali istituti.
Questo ufficio ritiene comunque auspicabile una valutazione in merito per una eventuale decisione
di ammissione di tale possibilità, sia pure circostanziata, integrando opportunamente il Reg. int.
C’è fra l’altro da chiedersi se dopo un parere positivo della Commissione su un atto, in ordine alla
coerenza con la programmazione regionale, la eventuale comunicazione dell’Area di coordinamento
per l’assistenza alle commissioni, concernente proposte di modifica dell’atto includano un
supplemento istruttorio e l’emissione di un parere nuovo o integrativo di quello già formulato. Nel
caso di risposta affermativa c’è da chiedersi se ciò costituisca una nuova assegnazione e se, per
conseguenza, il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 44 del Reg. int. per l’espressione del
parere inizi nuovamente a decorrere.
C’è inoltre da domandarsi se per le proposte di emendamento su un atto già assegnato, che non ha
ancora terminato l’iter dinanzi alla Commissione di controllo, si rinnovi il termine di 30 giorni
facendolo ricominciare.
Con nota del 17 luglio 2007, prot. n. 9414/1.8.7.1, del Presidente della Commissione di controllo, è
stato segnalato al Presidente della Commissione speciale per gli adempimenti statutari e per il
nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale (Piero Pizzi) - quale questione che
necessiterebbe di una valutazione in tempi rapidi - che nel caso in cui l’atto non risulti pienamente
conforme alla programmazione, prima di arrivare alla dichiarazione di improcedibilità, sarebbe
opportuno poter richiedere documenti integrativi o eventuali specifiche modifiche. Al momento ciò
risulta di difficile applicazione per l’evidente insufficienza dei tempi, non essendo prevista
l’interruzione del termine di 30 giorni.
Comparazione delle disposizioni del comma 1 dell’articolo 44 con le precedenti disposizioni
regolamentari.
Il confronto deve farsi con l’articolo 19 quater, comma 1, che riguardava la procedura per i pareri
della Commissione di vigilanza.
La differenza concerne soprattutto il fatto che, nell’articolo 19 quater, si faceva specifico
riferimento al carattere preventivo del parere rispetto:
a. alla relazione al Consiglio di cui all’articolo 29 del Reg. int. (trattasi del parere referente o
redigente);
16
Non sono indicate le modalità di calcolo del periodo.
Non si ritiene che l’inserimento di tali possibilità contrasti col carattere perentorio del termine.
18
Non si ritiene che l’inserimento di tale possibilità contrasti col carattere perentorio del termine.
17
16
b. al parere di cui all’articolo 30 [pareri delle commissioni per gli aspetti che rientrano nella
competenza di queste (cd. pareri secondari)];
c. al parere di cui all’articolo 31 (parere obbligatorio della prima commissione attinente alla
copertura finanziaria, al rispetto delle norme di contabilità, agli aspetti istituzionali).
La formulazione della norma vigente del regolamento comporta invece che il carattere preventivo
del parere sulla coerenza con la programmazione sia indubbiamente affermato solo nei confronti dei
pareri emessi in sede referente o redigente (relazione al Consiglio di cui all’articolo 29). Tale
situazione è argomentabile anche dal fatto che la comunicazione del Presidente del Consiglio sulla
eventuale interruzione del procedimento è rivolta, oltreché al proponente l’atto, alla Commissione
competente (referente). A giudizio dello scrivente, rispetto alle altre tipologie di pareri, si configura
una condizione di esclusione da rapporti di precedenza temporale determinata, per le Commissioni
non referenti, dall’assenza della necessità di conoscere il parere della Commissione di controllo ai
fini della emissione del proprio. Tale significato sembra insito nella disposizione del comma 1 del
vigente articolo 44 e risulta, appunto, anche dall’analisi differenziale con la precedente
disposizione.
⊕ Comma 2
Tratta dei casi di urgenza manifestata dal proponente l’atto, per i quali può stabilirsi l’espressione
del parere in un termine ridotto, purché non inferiore a 15 giorni.
Comparazione delle disposizioni del comma 2 dell’articolo 44 con le precedenti disposizioni
regolamentari.
Il confronto deve farsi con l’articolo 19 quater, comma 2, che riguardava la procedura per i pareri
della Commissione di vigilanza. I commi confrontati risultano sostanzialmente identici.
⊕ Comma 3
Dispone che decorso il termine sopraindicato senza che il parere sia stato emesso, si intende che la
Commissione non ritiene di emetterne alcuno. Ciò permette l’ulteriore corso dell’atto.
La disposizione conferma, in sostanza, il carattere perentorio del termine e stabilisce indirettamente
che l’espressione del parere non è obbligatoria.
Anche in questo caso è il silenzio il fattore dominante. Potrebbe in ipotesi concepirsi, per un
principio di maggiore certezza ed efficienza del sistema, una diversa modalità. La Commissione di
controllo potrebbe, ad es., indicare, prima della scadenza del termine, la propria intenzione di non
esprimersi su alcuni atti.
Comparazione delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 44 con le precedenti disposizioni
regolamentari.
Il confronto deve farsi con l’articolo 19 quater, comma 3, che riguardava la procedura per i pareri
della Commissione di vigilanza. I commi confrontati risultano sostanzialmente identici.
⊕ Comma 4
Tratta delle conseguenze del parere contrario della Commissione sulla proposta di atto, che
comporta l’improcedibilità19, salvo espressa conferma dell’organo che l’ha deliberata, come
stabilito nel comma 2 dell’articolo 20 dello Statuto. In tal caso si prevede che il Presidente del
19
Il procedimento è inteso come una sequenza di atti giuridici necessaria per la validità e l’efficacia dell’atto terminale
del procedimento stesso (il provvedimento). Il procedimento è pertanto un esempio di fattispecie a formazione
progressiva. Esso si distingue dalla procedura. La procedura è, infatti, il complesso di norme che disciplinano il
procedimento.
17
Consiglio dia comunicazione al proponente dell’atto e alla Commissione competente (referente)
dell’interruzione del procedimento.
Dalla formulazione del comma 4 dell’articolo 44 del Reg. int., così come dal comma 2 dell’articolo
20 dello Statuto, si evince che l’espressa conferma, essendo prerogativa solo dell’organo che ha
deliberato l’atto, sembra opportunamente stabilita per la Giunta regionale. Non può pertanto essere
esperita nel caso di atti di iniziativa di altre tipologie di proponenti (come ad es. quelli di iniziativa
consiliare), rimanendo in possesso di questi solo la possibilità di modifica (rinnovo) prevista al
comma 5.
La conferma, come è intesa nel testo vigente del Reg. int., escluderebbe la possibilità di modificare
il testo dell’atto.
La conferma potrebbe concepirsi in forma verbale oppure scritta. La forma verbale non sembra
conveniente. A giudizio dello scrivente, la conferma è una iniziativa autonoma del proponente e
rappresenta una scelta che deve essere ufficialmente comunicata alla Commissione. La forma scritta
è senz’altro la più adeguata e, si ritiene, obbligatoria.
Comparazione delle disposizioni del comma 4 dell’articolo 44 con le precedenti disposizioni
regolamentari.
Il confronto deve farsi con l’articolo 19 quater, comma 4, che riguardava la procedura per i pareri
della Commissione di vigilanza. Tale disposizione non indicava espressamente la facoltà di
conferma da parte dell’organo che ha deliberato l’atto, che era contenuta, però, nel comma 5 dello
stesso articolo 19 quater (vedi oltre).
Anche nel comma 4 dell’articolo 19 quater si prevedeva la comunicazione dell’interruzione del
procedimento al proponente l’atto e alla Commissione competente da parte del Presidente del
Consiglio.
⊕ Comma 5
Dispone sulle eventuali azioni del proponente, diverse dalla espressa conferma, conseguenti alla
dichiarazione di improcedibilità. Nei casi in cui sia possibile esperire la conferma, rappresenta una
sorta di procedura alternativa rispetto a questa.
Il comma quindi prevede che:
• qualora il proponente l’atto modifichi la proposta, la Commissione di controllo deve esprimersi
entro 15 giorni dalla data della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della
proposta stessa. La Commissione potrebbe anche non esprimersi;
• la proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che accolgano parzialmente le
osservazioni della Commissione di controllo.
La proposta di modifica dell’atto deve essere presentata al Consiglio, secondo le modalità
conosciute.
Risulta evidente che le disposizioni sul parere contrario della Commissione non sono finalizzate a
provocare il blocco dell’analisi dell’atto impedendone l’avanzamento procedurale e l’approvazione
consiliare. Il blocco del procedimento dipende unicamente dall’inerzia del proponente che non
attiva la conferma o la modifica dell’atto. L’assenza di termini per provvedere sui “sospesi”
permette al proponente di mantenere tale possibilità fino al termine della legislatura. Tuttavia, il
proponente l’atto (o altri proponenti che vi abbiano interesse) può presentare ex novo un altro atto
sul medesimo argomento, magari diversamente concepito, rinunciando al proseguimento dell’iter
del vecchio.
Per quanto non specificamente previsto nell’articolo 44 del Reg. int., il proponente può sempre
decidere il ritiro dell’atto.
Comparazione delle disposizioni del comma 5 dell’articolo 44 con le precedenti disposizioni
regolamentari.
18
Il confronto deve farsi con l’articolo 19 quater, comma 5, che riguardava la procedura per i pareri
della Commissione di vigilanza.
Il testo disponeva che in caso di “rinnovo” della proposta la Commissione dovesse esprimersi entro
15 giorni dalla data di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della “conferma” della
proposta stessa. Si prevedeva inoltre che la proposta fosse rinnovata anche qualora contenesse
modifiche che accoglievano parzialmente le osservazioni della Commissione di vigilanza.
⊕ Comma 6
Il comma regola il caso di parere contrario della Commissione sull’atto modificato, ai sensi del
comma 5, disponendo che questo è comunicato alla commissione competente (leggasi referente) ed
al Presidente del Consiglio. La Commissione competente potrà procedere quindi all’esame della
proposta.
Come si può notare, il voto contrario sull’atto modificato non comporta una nuova interruzione del
procedimento. Perciò non c’è alcun intervento del Presidente del Consiglio.
Comparazione delle disposizioni del comma 6 dell’articolo 44 con le precedenti disposizioni
regolamentari.
Il confronto deve farsi con l’articolo 19 quater, comma 6, che riguardava la procedura per i pareri
della Commissione di vigilanza. I commi stabiliscono procedure sostanzialmente identiche.
⊕ Comma 7
Dispone che i pareri formulati dalla Commissione accompagnino l’atto nelle diverse fasi del
procedimento e siano assunti a corredo del medesimo per l’esame in aula. Vedasi quanto scritto
sull’articolo 43, comma 1, del Reg. int., ove si stabilisce che la Commissione di controllo esprime il
parere al Consiglio.
Comparazione delle disposizioni del comma 7 dell’articolo 44 con le precedenti disposizioni
regolamentari.
Il confronto deve farsi con l’articolo 19 quater, comma 7, che riguardava la procedura per i pareri
della Commissione di vigilanza. I commi confrontati risultano sostanzialmente identici.
N.B. – Nel comma 8 dell’ormai abrogato articolo 19 quater, si era sentita l’esigenza di specificare
che la procedura prevista nell’articolo fosse applicabile anche nel caso di procedimento delle
Commissioni in sede redigente.
Per quanto tale disposizione non sia prevista nel testo vigente dell’articolo 44 del Reg. int., non
sembra si possano suffragare dubbi sulla ammissibilità della procedura in tali ipotesi.
19
Articolo 44 bis (Commissione di controllo – Invio atti)
Dispone che la Giunta trasmetta al Consiglio regionale, per l’inoltro alla Commissione di controllo,
tutti gli atti dalla stessa adottati in materia di gestione del patrimonio, programmazione e bilancio.
E’ stabilito che la Giunta trasmetta anche, su richiesta della Commissione, gli atti adottati dai
dirigenti nelle indicate materie.
Considerate le funzioni di vigilanza svolte dalla Commissione, è necessario aggiungere fra le
materie indicate nel primo periodo dell’articolo il riferimento alla programmazione ed al rendiconto
sull’attività contrattale.
Comparazione delle disposizioni dell’articolo 44 bis con le precedenti disposizioni regolamentari.
L’articolo, nelle sue disposizioni, risulta analogo all’articolo 19 sexies (Commissione di vigilanza –
Invio atti), ormai abrogato.
Le differenze sono le seguenti:
♦ gli atti trasmessi dalla Giunta ai sensi dell’articolo 19 sexies erano solo quelli adottati in materia
di programmazione e di bilancio, mentre quelli trasmessi ai sensi del vigente articolo 44 bis
concernono anche la gestione del patrimonio;
♦ sulla base dell’articolo 19 sexies la trasmissione della Giunta veniva effettuata direttamente nei
confronti della Commissione di vigilanza, mentre la trasmissione di cui all’articolo 44 bis è
effettuata verso il Consiglio “per l’invio alla Commissione di controllo”.
--------------------------
20
3. Note su alcuni articoli del regolamento concernenti le Commissioni.
21
♦ Articolo 21 (Variazioni nella composizione delle commissioni)
Interessa l’affermazione implicita, già in qualche modo contenuta nel comma 4 dell’articolo 20
dello Statuto, che della Commissione di controllo possono far parte consiglieri assegnati anche ad
altre commissioni permanenti e, in effetti, tutti i suoi componenti fanno parte di altre commissioni
permanenti.
Interessa inoltre la possibilità dei gruppi di sostituire propri rappresentanti per una determinata
seduta o per un determinato affare e la disposizione che prevede la partecipazione ai lavori di
Consiglieri appartenenti a gruppi non rappresentati nella Commissione.
Solleva perplessità l’applicazione dell’ultimo comma sulla base del quale i gruppi possono
procedere a variazione nella composizione della Commissione in quanto, diversamente da quanto
accade nelle altre Commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio “nomina” la Commissione
di controllo e non i suoi singoli membri.
-----------------------------♦ Articolo 26 (Validità delle sedute delle commissioni) – comma 1
Il comma primo fissa il numero dei commissari necessario per la validità delle sedute della
Commissione (cd. numero legale). La presenza di una alternativa alla metà dei commissari, che
prevede un numero di commissari che rappresenti la maggioranza dei voti assegnati alla
commissione, fa pensare, a giudizio dello scrivente, alla situazione ove si verifichino
contestualmente le seguenti circostanze:
- la presenza di commissari delegati che rappresentino 2 voti. Ciò può accadere nell’ipotesi di cui
all’articolo 21, primo comma, del regolamento, per il conteggio di deleghe assegnate a
consiglieri che fanno già parte della stessa commissione;
- un numero di commissari (numero delle teste) inferiore alla predetta metà.
-----------------------------♦ Articolo 32 (Procedimento delle commissioni in sede referente) – commi 8 e 9
⊕ Comma 8
Stabilisce, fra l’altro, che il “parere” riporti i voti espressi dai singoli commissari, oltre all’esito
della votazione. Il comma sembra suggerire che, nei casi di pareri non referenti, l’indicazione della
votazione potrebbe essere diversa da quella ivi prevista, mentre vi è invece, a giudizio del redigente,
un interesse generale alla uniformità dell’indicazione delle votazioni.
⊕ Comma 9
L’ultimo comma dell’articolo 32 del vigente Reg. int. non permette, alle Commissioni, di decidere
questioni pregiudiziali (cioè che un dato argomento non debba discutersi) o sospensive (cioè che la
discussione o deliberazione debba rinviarsi) poiché è solo l’aula che detiene ogni potere decisionale
su questo (cfr. articolo 78 del Reg. int. che ammette per l’aula tali questioni).
L’articolo 32 permette però, alle stesse commissioni in sede referente, anche in quanto luogo
funzionale alla mediazione, di adottare risoluzioni connesse con l’affare sul quale debbono riferire,
che sono trasmesse al Consiglio regionale. E’ appena il caso di ricordare le potenzialità di
“indirizzo” di questa tipologia di atti.
L’ipotesi di adozione della risoluzione di cui sopra potrebbe essere data, per quanto concerne la
Commissione di controllo, in occasione dell’esame dei rendiconti degli organi regionali.
Si ritiene che la Commissione possa quindi proporre al Consiglio anche atti di indirizzo che valgano
in sede di formazione di successive proposte di bilancio preventivo della Regione e del Consiglio.
-----------------------------22
♦ Combinato disposto fra articoli 39 (Delle votazioni nelle commissioni) e 84 (Modi di
votazione), comma 2. Articolo 22 (Elezione dell’ufficio di presidenza delle commissioni)
L’articolo 39 stabilisce che le votazioni nelle commissioni si fanno per alzata di mano (scrutinio
palese). L’articolo 39 non prevede eccezioni ma, nella realtà, l’articolo 84, comma 2, ammette la
possibilità di chiedere l’appello nominale, sia nel Consiglio che nelle commissioni20.
Da segnalare, in quest’ultimo caso, che la indicazione dei richiedenti contravviene alla logica, in
quanto relativa a “un presidente di gruppo, cinque consiglieri od un consigliere”. A prescindere
dalla casualità e dalla ininfluenza della carica di presidente di gruppo in una commissione, nonché
dall’elevata numerosità dei richiedenti in una commissione per l’ipotesi di “cinque consiglieri” –
concetti che saranno semmai validi solo per l’Aula -, l’indicazione di “cinque consiglieri” e di “un
consigliere” sembra essere un “bisticcio”. In pratica, per ottenere la votazione per appello nominale
nelle commissioni sembra sufficiente la richiesta di un solo consigliere.
Nell’ipotesi che si voglia mantenere la norma relativa alla possibilità di richiedere l’appello
nominale, si suggerisce, per chiarezza, di introdurla direttamente nell’articolo 39 del Reg. int.,
modificando opportunamente anche il testo dell’articolo 84.
L’elezione dell’Ufficio di presidenza delle commissioni, di cui all’articolo 22 del Reg. int., sembra
l’unico caso ammesso di votazione segreta delle Commissioni. E’ infatti previsto l’uso di schede e
la procedura è macchinosa e crea perplessità ed incertezze. In questi ultimi anni è invalso l’uso di
eleggere l’Ufficio di Presidenza della Commissione per alzata di mano. Confronta, per l’Aula, con
articolo 87 del Reg. int.
-------------------
20
Il comma 6 dell’articolo 32 del Regolamento interno, che tratta del procedimento delle commissioni in sede referente,
conferma che “la commissione vota i provvedimenti sottoposti al suo esame secondo le stesse modalità stabilite per
l’approvazione di essi in aula”.
23
4. Sintesi delle proposte.
24
Dalla relazione che precede si evincono alcune proposte di modifica del testo degli articoli del
Reg. int., relativi soprattutto alla Commissione di controllo, che sono sintetizzate in questo
paragrafo:
1. nell’articolo 41, dovrebbe essere introdotto il principio di sospensione dei lavori della
Commissione durante la fase del mutamento del numero dei componenti a seguito della
variazione del numero dei gruppi di minoranza, ed un congruo termine temporale per
provvedervi. La mancanza di una tale disposizione comporta, nel periodo di transizione,
situazioni di incertezza riguardo alla legittimità nella composizione della Commissione e
conseguenti problematiche sulla validità delle sedute della stessa, come è recentemente
accaduto;
2. rispetto all’articolo 42, comma 1, con nota del 17 luglio 2007, prot. n. 9414/1.8.7.1, del
Presidente della Commissione di controllo, è stato segnalato al Presidente della Commissione
speciale per gli adempimenti statutari e per il nuovo Regolamento interno del Consiglio
regionale (Piero Pizzi) - quale questione che necessiterebbe di una valutazione in tempi rapidi che per l’espletamento dell’esame delle politiche regionali di cui al comma 1 dell’articolo 20
dello Statuto, si rende necessario individuare gli atti che debbano ritenersi alla base di questo
esame ex post e i tempi della presentazione in aula;
3. rispetto all’articolo 42, comma 2, si fa presente che anche nei casi di atti di programmazione da
sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale per i quali siano attivate fasi formali di
concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali sulla base dell’articolo 48
dello Statuto, si ritiene necessario il coinvolgimento della Commissione di controllo nel loro
esame e nella formulazione di eventuali specifici atti di indirizzo (qualora non siano assegnati
direttamente all’aula). Perché ciò possa realizzarsi dovrà opportunamente procedersi alla
modifica dell’articolo 111 bis (Confronto della giunta su atti di competenza consiliare) del Reg.
int. che, attualmente, prevede solo la possibilità di assegnazione alla commissione competente
per materia, quale procedura alternativa all’esame diretto in aula;
4. si consiglia la soppressione del comma 4 dell’articolo 42, concernente le osservazioni sul
bilancio di previsione e sulle sue variazioni, in considerazione della limitatezza del risultato cui
si mira, non necessariamente garantistico della qualità dell’indagine a fronte della complessità
della stessa. Dal difficoltoso esame non potranno ricavarsi elementi centrali e fondanti per una
valutazione certa di coerenza o di non coerenza con la programmazione regionale generale;
5. nell’articolo 42, comma 5, inerente le funzioni referenti della Commissione di controllo, si
rileva l’insufficienza dei tempi per l’espressione del parere. Pertanto, qualora il termine di 30
giorni non possa ritenersi di natura ordinatoria, si suggerisce la modifica della norma
prevedendo un termine più ampio, o la possibilità di prorogarlo;
6. rispetto all’articolo 42, commi 6 e 7, concernenti le funzioni di vigilanza della Commissione,
con nota del 17 luglio 2007, prot. n. 9414/1.8.7.1, del Presidente della Commissione di
controllo, è stato segnalato al Presidente della Commissione speciale per gli adempimenti
statutari e per il nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale (Piero Pizzi) - quale
questione che necessiterebbe di una valutazione in tempi rapidi - che per la vigilanza sul
patrimonio e la contrattualistica della regione e degli enti dipendenti sarebbe indispensabile
individuare una procedura codificata al fine di rendere accessibile l’espletamento della
funzione. E’ stato inoltre fatto presente che questa funzione, avendo una base normativa di
riferimento, porterebbe sicuramente a dei risultati positivi e maggiormente incisivi;
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7. nell’articolo 44, comma 1, che stabilisce un periodo di 30 giorni per l’espressione del parere
preventivo sulla coerenza con la programmazione, nulla si dice sulle possibilità di interruzione
o sospensione dei termini che dovrebbero almeno consentirsi quando vi siano cause di forza
maggiore che impediscano lo svolgimento dei lavori della Commissione, come, ad esempio,
durante la pausa estiva. La proroga dei termini dovrebbe invece concedersi sulla base di una
richiesta motivata della Commissione.
Il vuoto dispositivo del Reg. int. lascia però presumere l’impossibilità di applicazione di tali
istituti.
Questo ufficio ritiene comunque auspicabile una valutazione in merito per una eventuale
decisione di ammissione di tale possibilità, sia pure circostanziata, integrando opportunamente
il Reg. int.
Sempre rispetto all’articolo 44, comma 1, con nota del 17 luglio 2007, prot. n. 9414/1.8.7.1, del
Presidente della Commissione di controllo, è stato segnalato al Presidente della Commissione
speciale per gli adempimenti statutari e per il nuovo Regolamento interno del Consiglio
regionale (Piero Pizzi) - quale questione che necessiterebbe di una valutazione in tempi rapidi che nel caso in cui l’atto non risulti pienamente conforme alla programmazione, prima di
arrivare alla dichiarazione di improcedibilità, sarebbe opportuno poter richiedere documenti
integrativi o eventuali specifiche modifiche. Al momento ciò risulta di difficile applicazione per
l’evidente insufficienza dei tempi, non essendo prevista l’interruzione del termine di 30 giorni;
8. fra le materie indicate nel primo periodo dell’articolo 44 bis, relativo alla trasmissione di atti da
parte della Giunta regionale per l’invio alla Commissione di controllo, è necessario aggiungere
il riferimento alla programmazione ed al rendiconto sull’attività contrattale.
Inoltre, nell’ipotesi che si voglia mantenere per le commissioni la norma relativa alla possibilità di
richiedere la votazione per appello nominale, di cui all’articolo 84 (vedi), si suggerisce, per
chiarezza, di introdurla direttamente nell’articolo 39 (“Delle votazioni nelle commissioni”: vedi) del
Reg. int., modificando opportunamente anche il testo dell’articolo 84.
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5. Allegato n. 1
Testo dei vigenti articoli dal 41 al 44 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale,
concernenti la Commissione di controllo
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Art. 41
Commissione di controllo - Composizione e durata in carica.
1. La commissione di controllo è nominata dal Presidente del Consiglio sulla base delle
designazioni effettuate dai gruppi consiliari ed è composta da un componente per ogni gruppo di
minoranza, compreso il gruppo misto se costituito, e da un uguale numero più due di componenti
espressi dai gruppi di maggioranza. In caso di variazione in corso di legislatura del numero dei
gruppi di minoranza, compreso il gruppo misto, il numero dei componenti della commissione è
conseguentemente adeguato.
2. La commissione elegge al suo interno il Presidente, il vice-Presidente ed il segretario ai sensi
dell'articolo 22. Il Presidente è eletto su proposta dei commissari di opposizione.
3. Alla commissione di controllo si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 20 (52).
-----------------------(52) Il presente articolo, già sostituito con Reg. 27 marzo 1985, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 17 del
testo allegato alla Delib.C.R. 12 dicembre 2006, a decorrere dal 1° febbraio 2007 (come prevede il successivo art. 41,
comma 1). Vedi anche l'art. 42, comma 2, dello stesso testo allegato. La formulazione precedente era la seguente:
«Art. 41. Commissione permanente di controllo.
La commissione di controllo prevista dall'articolo 54 dello Statuto è composta da sei consiglieri.
I membri della commissione sono nominati dal Presidente, ogni trenta mesi, su designazione dei gruppi consiliari e
possono essere riconfermati.
La commissione elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.».
Art. 42
Commissione di controllo - Competenze.
1. I compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali di cui all'articolo 20,
comma 1, dello Statuto sono esercitati verificando la coerenza dei procedimenti ed il rispetto
complessivo del programma regionale di sviluppo e del documento di programmazione economica
e finanziaria, ferma la competenza delle altre commissioni permanenti per la verifica nel merito
degli effetti prodotti relativamente alle materie di rispettiva competenza.
2. La commissione di controllo svolge funzioni consultive sugli atti di programmazione ai sensi
dell'articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto.
3. Le funzioni di controllo di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate anche con la presentazione di
relazioni annuali al Consiglio.
4. La commissione di controllo riceve il bilancio di previsione e le variazioni sulle quali può
formulare, entro trenta giorni, osservazioni alla commissione competente in materia finanziaria per i
profili di coerenza con i documenti di programmazione generale.
5. La commissione di controllo svolge funzioni referenti sui rendiconti della Giunta e del Consiglio.
6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale di cui all'articolo
20, comma 3, dello Statuto, la commissione di controllo trasmette relazioni almeno una volta l'anno
all'Assemblea.
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7. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 6 sono esercitate anche con riferimento al patrimonio
degli enti dipendenti dalla Regione e al programma e al rendiconto sull'attività contrattuale della
Giunta e degli enti dipendenti (53).
-----------------------(53) Articolo così sostituito dall'art. 18 del testo allegato alla Delib.C.R. 12 dicembre 2006, a decorrere dal 1° febbraio
2007 (come prevede il successivo art. 41, comma 1). La formulazione originaria era la seguente:
«Art. 42. Poteri della commissione permanente di controllo.
Per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite la commissione di controllo esercita i poteri previsti dall'articolo 19,
secondo comma, dello Statuto e può avvalersi dell'opera di esperti e di istituti.
La commissione può convocare, al fine di ottenere chiarimenti, il Presidente e i membri della Giunta.
La commissione si riunisce almeno una volta al mese.
A norma del secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto, la commissione riferisce al Consiglio in ordine ai risultati
della propria attività e formula proposte per eventuali azioni di responsabilità.
La commissione presenta annualmente al Consiglio una sua relazione.».
Art. 43
Commissione di controllo - Pareri.
1. La commissione esprime motivato parere preventivo al Consiglio sulla coerenza con la
programmazione regionale delle proposte di atti sottoposte alla approvazione del Consiglio stesso.
2. Il Presidente del Consiglio, ai fini di cui al comma 1, assegna alla commissione di controllo le
proposte di atti relativi agli strumenti di programmazione previsti dalla normativa e dal piano
regionale di sviluppo. Le stesse proposte sono assegnate dal Presidente del Consiglio,
contestualmente, alle commissioni competenti (54).
-----------------------(54) Articolo così sostituito dall'art. 19 del testo allegato alla Delib.C.R. 12 dicembre 2006, a decorrere dal 1° febbraio
2007 (come prevede il successivo art. 41, comma 1). La formulazione originaria era la seguente:
«Art. 43. Controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione - Conto consuntivo.
La commissione esercita le funzioni previste dal primo comma dell'articolo 54 dello Statuto nelle forme e secondo i
criteri indicati nella legge generale di contabilità e nei regolamenti generali e speciali.».
Art. 44
Commissione di controllo - Procedimento per i pareri.
1. Il parere preventivo di cui all'articolo 43, comma 1, è espresso dalla commissione di controllo
entro trenta giorni dall'assegnazione.
2. Nel caso che il soggetto proponente l'atto manifesti l'urgenza, il Presidente del Consiglio, valutata
la richiesta, può stabilire che la commissione di controllo esprima il parere in un termine ridotto,
comunque non inferiore a quindici giorni.
3. Decorso il termine senza che il parere sia stato emesso, si intende che la commissione di
controllo non ritiene di emetterne alcuno.
4. Il parere della commissione di controllo contrario all'approvazione di una proposta determina
l'improcedibilità della medesima, salva espressa conferma, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello
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Statuto, dell'organo che l'ha deliberata. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione al proponente
dell'atto e alla commissione competente dell'interruzione del procedimento.
5. Qualora il proponente l'atto modifichi la proposta, la commissione di controllo deve esprimersi
entro quindici giorni dalla data di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della
proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che accolgano
parzialmente le osservazioni della commissione di controllo.
6. Nel caso di parere contrario della commissione di controllo sull'atto modificato, questo è
comunicato alla commissione competente e al Presidente del Consiglio. La commissione
competente procede quindi all'esame della proposta.
7. I pareri formulati dalla commissione di controllo accompagnano la proposta nelle diverse fasi del
procedimento e sono assunti a corredo della medesima per l'esame in aula (55).
-----------------------(55) Articolo così sostituito dall'art. 20 del testo allegato alla Delib.C.R. 12 dicembre 2006, a decorrere dal 1° febbraio
2007 (come prevede il successivo art. 41, comma 1). La formulazione originaria era la seguente:
«Art. 44. Controllo contabile sugli atti del Consiglio.
Le forme e le modalità di effettuazione del controllo contabile sugli atti del Consiglio che comportino spese su fondi ad
esso attribuiti dal bilancio regionale, sono stabilite da apposito regolamento interno di contabilità.».
Art. 44-bis
Commissione di controllo - Invio atti.
1. La Giunta trasmette al Consiglio per l'invio alla commissione di controllo tutti gli atti dalla stessa
adottati in materia di gestione del patrimonio, programmazione e bilancio. La Giunta trasmette
altresì, su richiesta della commissione, gli atti adottati dai dirigenti nelle indicate materie (56).
-----------------------(56) Articolo aggiunto dall'art. 21 del testo allegato alla Delib.C.R. 12 dicembre 2006, a decorrere dal 1° febbraio 2007
(come prevede il successivo art. 41, comma 1).
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6. Allegato n. 2
Testo degli articoli dal 19 bis al 19 sexies del Regolamento interno del Consiglio regionale, non
più vigenti, concernenti la Commissione di vigilanza
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Art. 19-bis
Commissione di vigilanza - Composizione.
[1. La Commissione di vigilanza è composta da un numero di Consiglieri non inferiore a sei e non
superiore a dieci.
2. Non possono far parte della Commissione il Presidente del Consiglio e i consiglieri chiamati a
comporre la Giunta regionale.
3. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente su designazione dei gruppi consiliari.
4. La Commissione elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario] (18).
-----------------------(18) Articolo aggiunto con Reg. 17 aprile 1998, poi abrogato dall'art. 40 del testo allegato alla Delib.C.R. 12 dicembre
2006, a decorrere dal 1° febbraio 2007 (come prevede il successivo art. 41, comma 1).
Art. 19-ter
Commissione di vigilanza - Pareri.
[1. La Commissione di vigilanza esprime parere motivato sulle proposte di atti al Consiglio relativi
alla programmazione e al bilancio.
2. Il parere sulle proposte di atti al Consiglio relativi alla programmazione e al bilancio attiene
esclusivamente alla coerenza dei medesimi con i documenti programmatici generali e con
l'andamento del bilancio.
3. Il Presidente del Consiglio, ai fini di cui al precedente comma, assegna alla Commissione di
vigilanza le proposte di legge di spesa e le proposte di atti relativi agli strumenti di programmazione
previsti dalla normativa e dal Piano Regionale di Sviluppo. Le stesse proposte sono assegnate dal
Presidente del Consiglio, contestualmente, alle Commissioni competenti] (19).
-----------------------(19) Articolo aggiunto con Reg. 17 aprile 1998, poi abrogato dall'art. 40 del testo allegato alla Delib.C.R. 12 dicembre
2006, a decorrere dal 1° febbraio 2007 (come prevede il successivo art. 41, comma 1).
Art. 19-quater
Commissione di vigilanza - Procedura per i pareri.
[1. Il parere sugli atti di cui al precedente art. 19-ter è espresso dalla Commissione di vigilanza
entro trenta giorni dall'assegnazione e in via preventiva rispetto alla relazione di cui all'art. 29 e ai
pareri di cui agli articoli 30 e 31 delle Commissioni competenti.
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2. Nel caso che il soggetto proponente l'atto manifesti l'urgenza, il Presidente del Consiglio, valutata
la richiesta, può stabilire che la Commissione di vigilanza esprima il parere in un termine ridotto,
comunque non inferiore a quindici giorni.
3. Decorso il termine sopraindicato senza che il parere sia stato emesso si intende che la
Commissione di vigilanza non ritiene di emetterne alcuno.
4. Quando la Commissione di vigilanza esprime parere contrario all'approvazione di una proposta,
questo determina l'improcedibilità ulteriore della medesima. In tal caso il Presidente del Consiglio
dà comunicazione al proponente l'atto e alla Commissione competente dell'interruzione del
procedimento.
5. Qualora il proponente l'atto rinnovi la proposta, la Commissione di vigilanza deve esprimersi
entro quindici giorni dalla data di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della
conferma della proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che
accolgano parzialmente le osservazioni della Commissione di vigilanza.
6. Nel caso di ulteriore parere contrario da parte della Commissione di vigilanza, questo è
comunicato alla Commissione competente e al Presidente del Consiglio. La Commissione
competente, in tal caso, procede all'istruttoria della proposta.
7. I pareri formulati dalla Commissione di vigilanza accompagnano la proposta nelle diverse fasi
del procedimento e sono assunti a corredo della medesima per l'esame in aula.
8. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche nel caso di procedimento delle
Commissioni in sede redigente] (20).
-----------------------(20) Articolo aggiunto con Reg. 17 aprile 1998, poi abrogato dall'art. 40 del testo allegato alla Delib.C.R. 12 dicembre
2006, a decorrere dal 1° febbraio 2007 (come prevede il successivo art. 41, comma 1).
Art. 19-quinquies
Commissione di vigilanza - Ulteriori competenze.
[1. La Commissione di vigilanza vigila sugli atti di attuazione della programmazione regionale e
riferisce al Consiglio, almeno una volta all'anno, sui risultati della propria attività] (21).
-----------------------(21) Articolo aggiunto con Reg. 17 aprile 1998, poi abrogato dall'art. 40 del testo allegato alla Delib.C.R. 12 dicembre
2006, a decorrere dal 1° febbraio 2007 (come prevede il successivo art. 41, comma 1).
Art. 19-sexies
Commissione di vigilanza - Invio atti.
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[1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione di vigilanza, una volta esecutivi, tutti gli atti
della stessa adottati in materia di programmazione e di bilancio, nonché, su richiesta della
Commissione, gli atti adottati dai dirigenti nelle indicate materie] (22).
-----------------------(22) Articolo aggiunto con Reg. 17 aprile 1998, poi abrogato dall'art. 40 del testo allegato alla Delib.C.R. 12 dicembre
2006, a decorrere dal 1° febbraio 2007 (come prevede il successivo art. 41, comma 1).
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Commissione di controllo - Consiglio Regionale della Toscana