Bod y rig h ts Prop erty p roteg g on o il d iritto a d isp orre d i sé w eak d isp osizion e a titolo g ratu ito stron g d isp osizion e a titolo on eroso Person al p roteg g on o altri in teressi id en tity p u b licity Qualificazione giuridica 1. La tutela del legame biologico 2. La tutela della manipolazione intellettuale (brevetto) 3. La tutela del vincolo di destinazione 4. La tutela del corpo e del DNA come beni soggetti a una disciplina privilegiata simile a quella dei beni storico-artistici o a quella delle specie protette Tutela del legame biologico La tutela del legame biologico per cui, come vorrebbe Moore, il corpo e il DNA sono una pertinenza del soggetto e non perdono tale qualità neppure in caso di separazione. Tutela della manipolazione intellettuale a La tutela della manipolazione intellettuale (brevetto), per cui soprattutto le parti separate del corpo umano e il DNA, secondo quanto sostengono i giudici del caso Moore, vanno considerate una sorta di res nullius e, quindi, appartengono a chi se ne impossessa per primo (teoria del first possession). Il legittimo impossessamento presuppone una manipolazione scientifica necessaria a rendere il bene socialmente utile. Si distinguono, soprattutto nella giurisprudenza americana: • le domande di brevetto di prima generazione (che rivendicano sequenze parziali di DNA di cui non vengono indicate funzioni note o supposte) • quelle di seconda generazione (sequenze interamente descritte, ma anche in questo caso prive della relativa analisi funzionale) •quelle di terza generazione (sequenze interamente descritte, che codificano per proteine aventi una specifica funzione empiricamente accertata) Funzionalità? technology-orientet Il dna spazzatura? product-oriented Vincolo di destinazione Il corpo e il DNA vanno considerati come un insieme di beni (sul tipo dell’azienda) destinati al medesimo fine. Il vincolo di appartenenza non sarebbe, quindi, assoluto e naturale come nel modello sub 1), ma fondato sulle scelte soggettive e sulla funzionalità biologica. E’ una visione coerente con l’immagine di un individuo che diventi l’imprenditore genetico di se stesso. Beni a statuto speciale La tutela del corpo e del DNA come beni soggetti a una disciplina privilegiata simile a quella dei beni storico-artistici o a quella delle specie protette, per cui sarebbe ipotizzabile un mercato di servizi e dei beni biologici. Un mercato controllato negli accessi e nella distribuzione a tutela dei contraenti deboli e a salvaguardia degli interesse generali, con la rigorosa verifica, caso per caso, della rilevanza della causa dell’obbligazione. Una nozione di “causa” più vicina alla consideration che ai nostri elementi del contrattuali. In questo modo si eviterebbe il rischio dell’equiparazione del corpo alle cose. Si eviterebbe anche un’integrale mercificazione, perché le possibilità dispositive sarebbero vincolate al conseguimento di un’utilità sociale. McFall v. Shimp 1978 L’attore stava morendo per una grave malattia del midollo osseo e chiese alla corte di obbligare il miglior donatore possibile a fornire il midollo per il trapianto La corte nega la legittimità della richiesta in nome del rispetto dei diritti di libertà individuale Head v. Colloton 1983 La Corte suprema dello Iowa vietò ad un ospedale di rivelare di un donatore compatibile di midollo osseo. La donatrice potenziale aveva revocato il consenso alla donazione in quanto in precedenza non era stata trovata compatibile. Non sapeva della richiesta oggetto del giudizio versante privato D iritto a ll'In form a zion e P rop rietà riliev o ec on om ic o b rev etto p riv a c y u tilizza zion e d a ti sen sib ili "p a ten te g en etic a " D ig n ità riliev o etic o d iritto d i sa p ere e d i n on sa p ere p riv a c y d iv ieto d i og n i u tilizza zion e d ei d a ti sen sib ili versante pubblico D o v e re d i in fo rm a zio n e in te re sse g e n e ra le a lla sa lu te b io b a n c h e a c q u isizio n e d i p ro v e In te re ssi d i te rzi danno d iritto d i c o n o sc e re d a p ro c re a zio n e te st g e n e tic i a d o zio n e a ssic u ra zio n e ra p p o rti d i la v o ro Art. 10 Informazione sul corpo del codice sulla privacy 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata in materia di informazioni relative alla propria salute 2. Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata 3. A titolo eccezionale, la legge può prevedere restrizioni all’esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2 nell’interesse del paziente Art. 12 il corpo - informazione Non si può procedere, se non a fini medici o di ricerca scientifica: a) a test predittivi di malattie genetiche b) a test che permettano di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia c) a test che rivelino una predisposizione o una suscettibilità genetica a una malattia In ogni caso il test è subordinato a una consulenza genetica appropriata Roche v Douglas, [2000] WASC 146 (WASC). Una donna di Perth reclamava gli organi, conservati in paraffina da un ospedale, del suo presunto padre, chiedendone il sequestro La corte ha affrontato il problema non in temini di proprietà , ma di accesso all’informazione (…so on the particular facts of this case there is a compelling reason for holding the tissue samples to be property’ Problema Consulenza genetica relativa al rischio di trasmettere in caso, di gravidanza, glaucoma bilaterale di cui era affetta sia la richiedente che il padre della stessa. I medici manifestavano la necessità di conoscere la cartella clinica del padre della richiedente. La richiesta veniva rifiutata sia dal padre della richiedente e sia dall’ ospedale in ragione della legge sulla privacy. Autorizzazione del garante 1999 n. 2 L’accesso ai dati sanitari del padre appare giustificato dall’interesse a tutelare il benessere psico-fisico della richiedente Nel codice deontologico rientra tra “le giuste cause di rivelazione” la necessità “di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi nel caso di diniego dell’interessato, ma previ autorizzazione del garante D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali. 4. Definizioni. d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso. 1.e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Trib. di Napoli 5.10.98 e 20.10.98 Autorizza una donna, abbandonata dalla madre naturale, di avere accesso ai dati riguardanti quest’ultima conservati presso l’archivio di stato per consentirgli di curare il figlio affetto da diabete mellito Direttiva 96/46/CE del 2004. 25 raccomandazioni concernenti le implicazioni etiche, giuridiche e sociali dei test genetici 10. Tutela dei dati: riservatezza, privacy e autonomia Le preoccupazioni del pubblico riguardo ai test genetici provengono in parte dal timore che si faccia un uso inadeguato dei dati genetici e dei terzi possano indebitamente accedere a questi dati. La riservatezza e la privacy dell’insieme dei dati medici, ivi compresi quelli derivanti dai test genetici, sono diritti fondamentali che devono essere rispettati. Il diritto dell’individuo di determinare il grado di privacy e riservatezza di cui potrà beneficiare comprende sia l’accesso alle informazioni e ai dati personali che ai campioni di tessuti in quanto vettori di informazioni. L’individuo gode del diritto di essere informato e del diritto di non essere informato. Raccomandazione 10 Si raccomanda: a. che in un quadro clinico o in un contesto familiare i dati genetici importanti beneficino della stessa tutela prevista per altri dati medici altrettanto delicati; b. di tenere conto dell'importanza in relazione ad altri famigliari; c. che sia riconosciuto al paziente sia il diritto di essere informato che il diritto di non sapere e siano previsti meccanismi nella pratica medica che rispettino entrambi i diritti. Nell’ambito dei test genetici, si raccomanda di istituire, a tal fine, oltre alle pratiche riguardanti la trasmissione delle informazioni, il counselling, le procedure di consenso informato e la comunicazione dei risultati dei test, anche procedure specifiche a tal fine; d. che queste problematiche rivestano un ‘importanza adeguata per le popolazioni vulnerabili sia nell’UE che in altre parti del mondo. E se non ci fosse stata una cartella clinica? CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 ottobre 1990, n. 471 …al valore costituzionale della inviolabilità della persona costruito, nel precetto di cui all’art. 13, 1 comma, Cost., come libertà) nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo. La libertà personale è inviolabile (art. 13 I Comma) Il domicilio è inviolabile (art. 14 I comma) Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose… (696 cpc) Problema E’ legittima la pratica di richiedere test genetici sui bambini da adottare? Landry v. Attorney General, 429 Mass. 336, 709 N.E. 2d 1085 (1999) E’ imputabile di insubordinazione il Militare che si rifiuta di fornire copia di campioni di sangue e di saliva? Executive order di Clinton che vieta test genetici sui dipendenti federali R v Rothery 19761 Crim LR 691, CA Fu ritenuto colpevole di furto un imputato che aveva sottratto campioni di sangue prelevati per il controllo del tasso alcolico Executive Order 2000 Clinton ha vietato qualsiasi forma di discriminazione basata sull’acquisizione dei dati genetici Comprende anche quelle riguardanti mmalattie o condizioni di salute o predisposizione di componenti della famiglia della persona interessata Biobanche o Bioteche Quegli organismi, a gestione pubblica o privata, deputati alla conservazione a lungo termine di campioni di materiale biologico di provenienza umana (le cellule, i tessuti, il sangue, il DNA, in quanto portatori di informazioni genetiche) e allo stoccaggio dei dati relativi alle persone interessate, ovvero delle informazioni riguardanti i donatori dei campioni biologici immagazzinati in un unico sito. E’ lecita la vendita dei dati genetici da parte di soggetti pubblici? Islanda, Estonia, Isole Tonga 27 Novembre 2003 la Corte suprema islandese ha accolto il ricorso di una figlia che chiedeva l’esclusione dei dati genetici del padre Zepeda v. Zepeda Appelate Court of Illinois 3.4 1963 Dennis Zepeda intenta azione di risarcimento danni nei confronti del padre per averlo messo al mondo… “per la privazione del diritto di essere un figlio legittimo, di avere una famiglia normale, un padre legale, di poter fasre riferimento al padre, per non essere chiamato bastardo” Esiste un diritto di non nascere? Wrogful life Curlender v. Bio-science Corte d’Appello della California 11 giugno 1980 The "wrongful-life" causa dell’azione di danni in oggetto è basata sulla malattia negligentemente causata da chi non ha rispettato il dovere di informare i genitori dei fatti loro necessari per effettuare una scelta consapevole di non diventare genitori. Una responsabilità emerge, malgrado il dovere dei medici di trasmettere i necessari avvertimenti, quando i genitori assumono una scelta consapevole di proseguire la gravidanza con l’assoluta certezza che nascerà un figlio gravemente menomato, perché tale scelta consapevole dovrebbe provvedere a eliminare quelle condizioni di handicap di cui ci occupiamo. In tali circostanze, non vediamo nessun valido interesse pubblico che protegga i genitori dal rispondere delle pene, delle sofferenze, dell’infelicità che hanno procurato ai loro figli… Caso Perruche … dal momento che gli errori commessi dal medico e dal laboratorio nell’esecuzione dei contratti stipulati… avevano impedito di esercitare la scelta di interrompere la gravidanza per evitare la nascita di un bambino affetto da handicap, quest’ultimo può chiedere il risarcimanto del pregiudizio risultante da questo handicap e causato dagli errori riconosciuti Consulenze genetiche e test 6. Test genetici medici e loro contesto Lo svolgimento di test genetici nel quadro delle cure mediche destinate agli esseri umani richiede procedure adeguate per ottenere un consenso informato, un accesso equo ai test, una consulenza adeguata e la tutela della riservatezza e della privacy. Questi requisiti consentiranno di garantire che i test genetici offrano nuove opportunità di decisioni individuali più che determinare ulteriori limitazioni future. I test genetici predittivi offrono potenzialmente opportunità di scelte personali. Tuttavia, è indispensabile riconoscere l’importanza, in quanto diritti individuali fondamentali, sia del diritto di essere informato che del diritto di Consulenze genetiche e test 9. Consulenza genetica La consulenza non dovrebbe mai essere di tipo "direttivo". L’obiettivo fondamentale di questo tipo di counselling è aiutare i pazienti o le famiglie a capire ed affrontare la patologia genetica, e non a ridurre l’incidenza delle malattie genetiche. DIRETTIVA 2004/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani Oggetto della direttiva La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tessuti e alle cellule, tra cui le cellule staminali ematopoietiche del sangue periferico, del sangue del cordone ombelicale e del midollo osseo, alle cellule riproduttive (ovuli, sperma), ai tessuti e alle cellule fetali e alle cellule staminali adulte ed embrionali. Oggetto della direttiva La presente direttiva esclude dal suo ambito: • Il sangue e suoi prodotti (diversi dalle cellule progenitrici ematopoietiche), gli organi umani e gli organi, i tessuti o le cellule di origine animale •I tessuti e le cellule utilizzati per il trapianto autologo •L'uso di cellule e tessuti in prodotti cosmetici è vietato dalla direttiva 95/34/CE della Commissione, del 10 luglio 1995 •La ricerca che fa uso di tessuti e cellule umani, ad esempio per fini diversi dall'applicazione al corpo umano, come la ricerca in vitro o su modelli animali. Principi 16)Dovrebbe essere rispettata la dignità del donatore deceduto, in particolare mediante la ricomposizione della salma del medesimo, in modo che sia il più somigliante possibile all'originaria forma anatomica. 18) In via di principio, i programmi di applicazione di tessuti e cellule dovrebbero basarsi sulla filosofia della donazione volontaria e gratuita, dell'anonimato del donatore e del ricevente, dell'altruismo del donatore e della solidarietà tra donatore e ricevente. Problemi Diritto di conoscere i genitori biologici ? Diritto di conoscere donatori compatibili? Quanta informazione trasmettere? E’ legittimo fissare un prezzo “sociale” di utilizzazione dei brevetti?