DIRETTIVA 2004/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani Oggetto della direttiva La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tessuti e alle cellule, tra cui le cellule staminali ematopoietiche del sangue periferico, del sangue del cordone ombelicale e del midollo osseo, alle cellule riproduttive (ovuli, sperma), ai tessuti e alle cellule fetali e alle cellule staminali adulte ed embrionali. Oggetto della direttiva La presente direttiva esclude dal suo ambito: • Il sangue e suoi prodotti (diversi dalle cellule progenitrici ematopoietiche), gli organi umani e gli organi, i tessuti o le cellule di origine animale •I tessuti e le cellule utilizzati per il trapianto autologo •L'uso di cellule e tessuti in prodotti cosmetici è vietato dalla direttiva 95/34/CE della Commissione, del 10 luglio 1995 •La ricerca che fa uso di tessuti e cellule umani, ad esempio per fini diversi dall'applicazione al corpo umano, come la ricerca in vitro o su modelli animali. Principi 16)Dovrebbe essere rispettata la dignità del donatore deceduto, in particolare mediante la ricomposizione della salma del medesimo, in modo che sia il più somigliante possibile all'originaria forma anatomica. 18) In via di principio, i programmi di applicazione di tessuti e cellule dovrebbero basarsi sulla filosofia della donazione volontaria e gratuita, dell'anonimato del donatore e del ricevente, dell'altruismo del donatore e della solidarietà tra donatore e ricevente. Intellettuale Dignity Biologica Proprietà Publicy Identità DNA Pubblica Salute Informazione Diritto Energia Privata Dovere Bod y rig h ts Prop erty p roteg g on o il d iritto a d isp orre d i sé w eak d isp osizion e a titolo g ratu ito stron g d isp osizion e a titolo on eroso Person al p roteg g on o altri in teressi id en tity p u b licity DNA-Identità • diritto all’immagine (tutela della dignità) Il diritto all’immagine come elemento costitutivo dell’identità individuale – Utilizzare un’immagine senza il consenso dell’interessato è una forma di asservimento intollerabile –Schiavitù biologica • identità come diritto alla pubblicità (tutela della proprietà) Il diritto (in genere di una persona famosa) di controllare il mercato della propria immagine Qualificazione giuridica 1. La tutela del legame biologico 2. La tutela della manipolazione intellettuale (brevetto) 3. La tutela del vincolo di destinazione 4. La tutela del corpo e del DNA come beni soggetti a una disciplina privilegiata simile a quella dei beni storico-artistici o a quella delle specie protette Tutela del legame biologico pertinenza La tutela del legame biologico per cui, come vorrebbe Moore, il corpo e il DNA sono una pertinenza del soggetto e non perdono tale qualità neppure in caso di separazione. Tutela della manipolazione intellettuale La tutela della manipolazione intellettuale (brevetto), per cui soprattutto le parti separate del corpo umano e il DNA, secondo quanto sostengono i giudici del caso Moore, vanno considerate una sorta di res nullius e, quindi, appartengono a chi se ne impossessa per primo (teoria del first possession). Il legittimo impossessamento presuppone una manipolazione scientifica necessaria a rendere il bene socialmente utile. Vincolo di destinazione Il corpo e il DNA vanno considerati come un insieme di beni (sul tipo dell’azienda) destinati al medesimo fine. Il vincolo di appartenenza non sarebbe, quindi, assoluto e naturale come nel modello sub 1), ma fondato sulle scelte soggettive e sulla funzionalità biologica. E’ una visione coerente con l’immagine di un individuo che diventi l’imprenditore genetico di se stesso. versante privato D iritto a ll'In form a zion e P rop rietà riliev o ec on om ic o b rev etto p riv a c y u tilizza zion e d a ti sen sib ili "p a ten te g en etic a " D ig n ità riliev o etic o d iritto d i sa p ere e d i n on sa p ere p riv a c y d iv ieto d i og n i u tilizza zion e d ei d a ti sen sib ili versante pubblico D o v e re d i in fo rm a zio n e in te re sse g e n e ra le a lla sa lu te b io b a n c h e a c q u isizio n e d i p ro v e In te re ssi d i te rzi danno d iritto d i c o n o sc e re d a p ro c re a zio n e te st g e n e tic i a d o zio n e a ssic u ra zio n e ra p p o rti d i la v o ro Roche v Douglas, [2000] WASC 146 (WASC). Una donna di Perth reclamava gli organi, conservati in paraffina da un ospedale, del suo presunto padre, chiedendone il sequestro La corte ha affrontato il problema non in termini di proprietà , ma di accesso all’informazione (…so on the particular facts of this case there is a compelling reason for holding the tissue samples to be property) CEDU 13 luglio 2006 Affarie J c. Suisse Ha disatteso la pronuncia del tribunale autorizzando il prelievo del DNA dal perché il diritto a conoscere la ascendenza, come aspetto del diritto privata e familiare, prevale sul dell’integrità del corpo elvetico, cadavere propria alla vita principio Art. 16.11 del Code civil Salvo consenso espresso in vita dalla persona, nessuna analisi del DNA può essere effettuata dopo la morte sul suo corpo McFall v. Shimp 1978 L’attore stava morendo per una grave malattia del midollo osseo e chiese alla corte di obbligare il miglior donatore possibile a fornire il midollo per il trapianto La corte nega la legittimità della richiesta in nome del rispetto dei diritti di libertà individuale Head v. Colloton 1983 La Corte suprema dello Iowa vietò ad un ospedale di rivelare di un donatore compatibile di midollo osseo. La donatrice potenziale aveva revocato il consenso alla donazione in quanto in precedenza non era stata trovata compatibile. Non sapeva della richiesta oggetto del giudizio Problema Consulenza genetica relativa al rischio di trasmettere in caso, di gravidanza, glaucoma bilaterale di cui era affetta sia la richiedente che il padre della stessa. I medici manifestavano la necessità di conoscere la cartella clinica del padre della richiedente. La richiesta veniva rifiutata sia dal padre della richiedente e sia dall’ ospedale in ragione della legge sulla privacy. Autorizzazione del garante 1999 n. 2 L’accesso ai dati sanitari del padre appare giustificato dall’interesse a tutelare il benessere psico-fisico della richiedente Nel codice deontologico rientra tra “le giuste cause di rivelazione” la necessità “di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi nel caso di diniego dell’interessato, ma previ autorizzazione del garante D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali. 4. Definizioni. d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso. 1.e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Art. 10 Informazione sul corpo del codice sulla privacy 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata in materia di informazioni relative alla propria salute 2. Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata 3. A titolo eccezionale, la legge può prevedere restrizioni all’esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2 nell’interesse del paziente Art. 12 il corpo - informazione Non si può procedere, se non a fini medici o di ricerca scientifica: a) a test predittivi di malattie genetiche b) a test che permettano di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia c) a test che rivelino una predisposizione o una suscettibilità genetica a una malattia In ogni caso il test è subordinato a una consulenza genetica appropriata Trib. di Napoli 5.10.98 e 20.10.98 Autorizza una donna, abbandonata dalla madre naturale, di avere accesso ai dati riguardanti quest’ultima conservati presso l’archivio di stato per consentirgli di curare il figlio affetto da diabete mellito E se non ci fosse stata una cartella clinica? CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 ottobre 1990, n. 471 …al valore costituzionale della inviolabilità della persona costruito, nel precetto di cui all’art. 13, 1 comma, Cost., come libertà) nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo. La libertà personale è inviolabile (art. 13 I Comma) Il domicilio è inviolabile (art. 14 I comma) Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose… (696 cpc) Landry v. Attorney General, 429 Mass. 336, 709 N.E. 2d 1085 (1999) E’ imputabile di insubordinazione il Militare che si rifiuta di fornire copia di campioni di sangue e di saliva? Executive order di Clinton che vieta test genetici sui dipendenti federali Executive Order 2000 Clinton ha vietato qualsiasi forma di discriminazione basata sull’acquisizione dei dati genetici Comprende anche quelle riguardanti malattie o condizioni di salute o predisposizione di componenti della famiglia della persona interessata Biobanche o Bioteche Quegli organismi, a gestione pubblica o privata, deputati alla conservazione a lungo termine di campioni di materiale biologico di provenienza umana (le cellule, i tessuti, il sangue, il DNA, in quanto portatori di informazioni genetiche) e allo stoccaggio dei dati relativi alle persone interessate, ovvero delle informazioni riguardanti i donatori dei campioni biologici immagazzinati in un unico sito. E’ lecita la vendita dei dati genetici da parte di soggetti pubblici? Islanda, Estonia, Isole Tonga deCode (Islanda) Humangenomics (Svezia), Celera Diagnostics (USA), UK Biobank 27 Novembre 2003 la Corte suprema islandese ha accolto il ricorso di una figlia che chiedeva l’esclusione dei dati genetici del padre Direttiva 96/46/CE del 2004. 25 raccomandazioni concernenti le implicazioni etiche, giuridiche e sociali dei test genetici 10. Tutela dei dati: riservatezza, privacy e autonomia Le preoccupazioni del pubblico riguardo ai test genetici provengono in parte dal timore che si faccia un uso inadeguato dei dati genetici e dei terzi possano indebitamente accedere a questi dati. La riservatezza e la privacy dell’insieme dei dati medici, ivi compresi quelli derivanti dai test genetici, sono diritti fondamentali che devono essere rispettati. Il diritto dell’individuo di determinare il grado di privacy e riservatezza di cui potrà beneficiare comprende sia l’accesso alle informazioni e ai dati personali che ai campioni di tessuti in quanto vettori di informazioni. L’individuo gode del diritto di essere informato e del diritto di non essere informato. Raccomandazione 10 Si raccomanda: a. che in un quadro clinico o in un contesto familiare i dati genetici importanti beneficino della stessa tutela prevista per altri dati medici altrettanto delicati; b. di tenere conto dell'importanza in relazione ad altri famigliari; c. che sia riconosciuto al paziente sia il diritto di essere informato che il diritto di non sapere e siano previsti meccanismi nella pratica medica che rispettino entrambi i diritti. Nell’ambito dei test genetici, si raccomanda di istituire, a tal fine, oltre alle pratiche riguardanti la trasmissione delle informazioni, il counselling, le procedure di consenso informato e la comunicazione dei risultati dei test, anche procedure specifiche a tal fine; d. che queste problematiche rivestano un ‘importanza adeguata per le popolazioni vulnerabili sia nell’UE che in altre parti del mondo. Consulenze genetiche e test 6. Test genetici medici e loro contesto Lo svolgimento di test genetici nel quadro delle cure mediche destinate agli esseri umani richiede procedure adeguate per ottenere un consenso informato, un accesso equo ai test, una consulenza adeguata e la tutela della riservatezza e della privacy. Questi requisiti consentiranno di garantire che i test genetici offrano nuove opportunità di decisioni individuali più che determinare ulteriori limitazioni future. I test genetici predittivi offrono potenzialmente opportunità di scelte personali. Tuttavia, è indispensabile riconoscere l’importanza, in quanto diritti individuali fondamentali, sia del diritto di essere informato che del diritto di non essere informato. Oggetto della direttiva La presente direttiva esclude dal suo ambito: • Il sangue e suoi prodotti (diversi dalle cellule progenitrici ematopoietiche), gli organi umani e gli organi, i tessuti o le cellule di origine animale •I tessuti e le cellule utilizzati per il trapianto autologo •L'uso di cellule e tessuti in prodotti cosmetici è vietato dalla direttiva 95/34/CE della Commissione, del 10 luglio 1995 •La ricerca che fa uso di tessuti e cellule umani, ad esempio per fini diversi dall'applicazione al corpo umano, come la ricerca in vitro o su modelli animali. Principi 16)Dovrebbe essere rispettata la dignità del donatore deceduto, in particolare mediante la ricomposizione della salma del medesimo, in modo che sia il più somigliante possibile all'originaria forma anatomica. 18) In via di principio, i programmi di applicazione di tessuti e cellule dovrebbero basarsi sulla filosofia della donazione volontaria e gratuita, dell'anonimato del donatore e del ricevente, dell'altruismo del donatore e della solidarietà tra donatore e ricevente. Direttiva 96/46/CE del 2004. 25 raccomandazioni concernenti le implicazioni etiche, giuridiche e sociali dei test genetici 10. Tutela dei dati: riservatezza, privacy e autonomia Le preoccupazioni del pubblico riguardo ai test genetici provengono in parte dal timore che si faccia un uso inadeguato dei dati genetici e dei terzi possano indebitamente accedere a questi dati. La riservatezza e la privacy dell’insieme dei dati medici, ivi compresi quelli derivanti dai test genetici, sono diritti fondamentali che devono essere rispettati. Il diritto dell’individuo di determinare il grado di privacy e riservatezza di cui potrà beneficiare comprende sia l’accesso alle informazioni e ai dati personali che ai campioni di tessuti in quanto vettori di informazioni. L’individuo gode del diritto di essere informato e del diritto di non essere informato. Raccomandazione 10 Si raccomanda: a. che in un quadro clinico o in un contesto familiare i dati genetici importanti beneficino della stessa tutela prevista per altri dati medici altrettanto delicati; b. di tenere conto dell'importanza in relazione ad altri famigliari; c. che sia riconosciuto al paziente sia il diritto di essere informato che il diritto di non sapere e siano previsti meccanismi nella pratica medica che rispettino entrambi i diritti. Nell’ambito dei test genetici, si raccomanda di istituire, a tal fine, oltre alle pratiche riguardanti la trasmissione delle informazioni, il counselling, le procedure di consenso informato e la comunicazione dei risultati dei test, anche procedure specifiche a tal fine; d. che queste problematiche rivestano un ‘importanza adeguata per le popolazioni vulnerabili sia nell’UE che in altre parti del mondo. Consulenze genetiche e test 6. Test genetici medici e loro contesto Lo svolgimento di test genetici nel quadro delle cure mediche destinate agli esseri umani richiede procedure adeguate per ottenere un consenso informato, un accesso equo ai test, una consulenza adeguata e la tutela della riservatezza e della privacy. Questi requisiti consentiranno di garantire che i test genetici offrano nuove opportunità di decisioni individuali più che determinare ulteriori limitazioni future. I test genetici predittivi offrono potenzialmente opportunità di scelte personali. Tuttavia, è indispensabile riconoscere l’importanza, in quanto diritti individuali fondamentali, sia del diritto di essere informato che del diritto di non essere informato. Morbo di Huntington - Quesito Si rivela tra i 40 e i 50 anni, è una malattia ereditaria cronica progressiva (la durata è variabile da 12 a 15 anni). Il padre di 42 anni, che non ha ancora manifestato i sintomi di questo morbo, si reca con il figlio di 21 anni a fare una visita. Il figlio sta per sposarsi e vuole conoscere la predisposizione genetica alla malattia. Il padre al contrario non vuole sapere niente. Consulenze genetiche e test 9. Consulenza genetica La consulenza non dovrebbe mai essere di tipo "direttivo". L’obiettivo fondamentale di questo tipo di counselling è aiutare i pazienti o le famiglie a capire ed affrontare la patologia genetica, e non a ridurre l’incidenza delle malattie genetiche. Dignosi genetica preimpianto e/o prenatale La diagnosi genetica pre-impiantatoria preimplantation genetic diagnosis o (PGD) è una tecnica nella quale gli embrioni umani prodotti in vitro per le tecniche di fecondazione artificiale, vengono selezionati, nelle prime fasi di sviluppo, dal punto di vista genetico, tramite lo studio di uno o due blastomeri prelevati con una biopsia. La PGD è stata introdotta agli inizi degli anni '90 in alternativa alla diagnosi prenatale per coppie per le quali fosse alto il rischio di trasmettere un difetto genetico (ad esempio anemia mediterranea) Negli anni successivi è stata adoperata per altre indicazioni come: •l'individuazione delle anomalie cromosomiche, la ricerca delle aneuploidie, •la selezione "sociale" del sesso, la selezione degli embrioni secondo il tipo di Human Leukocit Antigen (HLA) •l'individuazione di malattie genetiche ad esordio tardivo. Sovraccarico morale Esiste una netta sfasatura tra possibilità diagnostiche e possibilità terapeutiche, che aumenta il “sovraccarico morale”, perchè abbiamo un eccesso di informazione rispetto ai rimedi possibili: sappiamo più di quello che ci serve; sappiamo più di quello che siamo in grado di impedire Diagnosi senza terapia Attraverso i test genetici è possibile diagnosticare la fibrosi cistica, la sindrome di Tay-Sachs, varie forme di predisposizione ereditaria al cancro, l’ Alzheimer, l’anemia mediteranea, l’ emofilia, la neurofibromatosi, la distrofia muscolare, l’ anemia Fanconi, ma in nessuno di questi casi esiste ancora una terapia. Ammissibilità Non è ammessa dalla legge l'Austria, il Bangladesh, la Bulgaria, la Germania, il Cile,I'Ecuador, l'Iran, la Romania, la Svizzera. Vi sono poi 32 paesi dove la PGD è autorizzata dalla legge e praticata (ad esempio l'Australia, il Belgio, il Brasile, il Canada, la Cina, la Danimarca, la Francia, Israele, il Giappone, il Messico, la Spagna, la Svezia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, il Venezuela). "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita“ (l. 40/2004) ART. 13.(Sperimentazione sugli embrioni umani) vieta b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; Inciso ora soppresso dalle Linee guida (la parte in giallo) E’ proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica. Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale. Qualora dall’indagine vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell’ art 14, comma 5. Ove in tal caso il trasferimento dell’embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi. Corte Costituzionale - sentenza 1 aprile - 8 maggio 2009, n. 151 Al riguardo, va segnalato che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l'accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l'arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). Tribunale di Firenze - Ordinanza 17-19 dicembre 2007 Se è consentita la possibilità “di ricorso all‘IVG per problemi di salute della donna derivanti anche da previsioni di anomalie o malformazioni del feto, altrettanta tutela deve essere riconosciuta dalla donna alla quale l’impianto non è stato ancora praticato, coll’accesso alla diagnosi preimpianto. Veramente è non solo irrazionale, ma addirittura fuori dal senso morale pensare che si debba procedere all’impianto per poi, successivamente alla valutazione clinica del feto, procedere ad un aborto. Perché questa sarebbe la conseguenza del riconosce l’esistenza di un divieto di diagnosi pre-impianto nella legge 40/2004 Tribunale di Catania - Sezione I civile - Decreto 3 maggio 2004 n. 40 “Ed è certo che la legge 194/1978 non autorizza un uso dell’aborto come strumento selettivo dei feti con riferimento alla loro salute. È questo un uso eugenetico dell’aborto certamente vietato dalla legge. L’aborto c.d. terapeutico è terapeutico con riferimento alla salute della madre e non a quella del bambino. Ciò per un duplice ordine di incontrovertibili ragioni. La prima consistente nel fatto che l’art. 4 della legge 194/1978, quando fa riferimento «a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito» lo fa non già come motivo in sé legittimante il ricorso all’aborto, ma come una delle possibili cause dell’unica cosa che può legittimare l’aborto, che è un serio pericolo per la (. . .) salute fisica o psichica della madre. La seconda ragione sta nel fatto che sarebbe illogico ritenere terapeutica per il bambino la sua eliminazione. Dunque, la legge non consente alla donna di praticare l’aborto perché non ‘vuole’ la nascita di un bambino malato o perché - come accade per gli odierni ricorrenti vuole a tutti i costi la nascita di un bambino sano” Alternative etiche Innocenza procreativa: dobbiamo rispettare ogni forma di vita così come si presenta. possiamo alterare la lotteria naturale solo nell’interesse del nascituro. La morte o il “non nascere” non sarà mai un interesse del nascituro Beneficenza procreativa: la coppia ha il dovere di selezionare, tra tutti i possibili, il bambino che avrà la più ampia possibilità si avere la vita migliore, basandosi sulle informazioni rilevanti in proposito e già disponibili” Riflesso giuridico Immunità parentale: i genitori sono responsabili per i figli che mettono al mondo? Danno esistenziale Zepeda v. Zepeda Appelate Court of Illinois 3.4 1963 Dennis Zepeda intenta azione di risarcimento danni nei confronti del padre per averlo messo al mondo… “per la privazione del diritto di essere un figlio legittimo, di avere una famiglia normale, un padre legale, di poter fasre riferimento al padre, per non essere chiamato bastardo” Esiste un diritto di non nascere? Wrogful life Curlender v. Bio-science Corte d’Appello della California 11 giugno 1980 The "wrongful-life" causa dell’azione di danni in oggetto è basata sulla malattia negligentemente causata da chi non ha rispettato il dovere di informare i genitori dei fatti loro necessari per effettuare una scelta consapevole di non diventare genitori. Una responsabilità emerge, malgrado il dovere dei medici di trasmettere i necessari avvertimenti, quando i genitori assumono una scelta consapevole di proseguire la gravidanza con l’assoluta certezza che nascerà un figlio gravemente menomato, perché tale scelta consapevole dovrebbe provvedere a eliminare quelle condizioni di handicap di cui ci occupiamo. In tali circostanze, non vediamo nessun valido interesse pubblico che protegga i genitori dal rispondere delle pene, delle sofferenze, dell’infelicità che hanno procurato ai loro figli… Caso Perruche … dal momento che gli errori commessi dal medico e dal laboratorio nell’esecuzione dei contratti stipulati… avevano impedito di esercitare la scelta di interrompere la gravidanza per evitare la nascita di un bambino affetto da handicap, quest’ultimo può chiedere il risarcimanto del pregiudizio risultante da questo handicap e causato dagli errori riconosciuti Ricatto della perfezione (Sandel) Primato della volontà sul dono Primato del fare sull’essere Umiltà: che apre al rispetto del non voluto Responsabilità: sarà la scienza a scegliere per noi Solidarietà: diminuirà la sensibilità verso la condizione di emarginazione Test genetici e assicurazioni In particolare si pongono alcuni interrogativi “tecnici” ai quali sembra opportuno rispondere preliminarmente: -i dati genetici sono equiparabili ai dati medici, che vengono usualmente richiesti, ai fini dell’obbligo contrattuale per i soggetti che stipulano un contratto di assicurazione? Test genetici e assicurazioni E se la risposta è positiva: a) nel caso si pervenisse ad una utilizzazione a fini assicurativi di test genetici, potrebbe essere richiesto dalle Compagnie assicuratrici un sistema di convalida dei singoli test e/o un sistema di certificazione dei centri in cui i test vengono eseguiti)? b) gli obblighi giuridici di “trasparenza”, “buona fede” (dichiarazione veritiera) necessari per la preparazione e definizione del contratto assicurativo in materia di “rischio” (vita e malattia) si applicherebbero – eventualmente – anche nella ipotesi della richiesta conoscenza dell’assetto genetico del contraente? c) la tematica dei test genetici può dare luogo a discriminazione tra individui, lesive della loro dignità o della privacy e dei loro interessi? d) il rifiuto di assicurare, il richiedere premi più elevati, escludere contrattualmente il “diritto a non sapere”, nell’ambito di un contratto privato assolutamente “volontario” (richiesto autonomamente dal contraente) potrebbero rappresentare comportamenti (su clausole contrattuali) lecitamente esercitati da parte delle Compagnie private di assicurazione? Sistema mercato Il sistema mercato spingerebbe ad includere la conoscenza della situazione genetica dei singoli nell’ambito della modulazione dei premi, allo scopo di realizzare mercati più rispondenti alle reali situazioni di rischio, le problematiche di giustizia di cui deve farsi carico un sistema giuridico e che non riguardano necessariamente il mercato, come ad es. la tutela della persona, la sua autonomia, i suoi diritti ed anche il suo stato di diversa vulnerabilità nei confronti della malattia, spingerebbero – oggi - all’esclusione della introduzione della conoscenza dello stato genetico nell’ambito della contrattazione assicurativa. Asimmetria informativa Ne viene che le compagnie sarebbero (moralmente, sotto il profilo dell’equità) autorizzate a richiedere l’esito di test genetici già effettuati ma non a richiedere l’esecuzione e la comunicazione di nuovi test. Questa situazione sembra corrispondere a quella vigente in alcuni paesi (Inghilterra, Svizzera, Germania, Olanda), dove la normativa prevede che non sia lecito richiedere nuovi test, che i test diagnostici già noti al soggetto vadano comunicati mentre i test predittivi già eseguiti vadano comunicati almeno se il capitale assicurato è sopra una certa soglia. Biometria (il corpo password) La biometria è costituita dall'insieme delle tecnologie in grado di misurare, con i caratteri dell’universalità, della permanenza e dell’unicità, alcune fondamentali caratteristiche fisiche (l'impronta digitale , la scansione della retina, il volto, la voce, l’odore, il dna) o comportamentali (la firma, il movimento) che rendono unico l'individuo. Function-creep L’uso di strumenti biometrici che forniscono un’infomazione eccessiva rispetto alle finalità di identificazione o di autenticazione previste dalla legge. E’ tuttavia estremamente difficile indicare con chiarezza in che termini e con che limiti possa considerarsi eccessiva la richiesta o l’acquisizione di un’informazione biometrica. Da una parte emerge l’ormai tradizionale problema della privacy, dall’altra il conflitto tra libertà individuale (di cui appunto la privacy è un aspetto fondamentale) e la sicurezza della società e dell’individuo stesso. Smart tag body Una società americana (Applied Digital solution) sta studiando il servizio Veri-Chip per cui si inserisce un micro-chip sotto la pelle dei pazienti per consentire il loro monitoraggio continuo La stessa società propone un analogo sistema come sostitutivo delle carte di credito L’IBM ha ottenuto, nel 2006, il brevetto Identification and Tracking of Persons Using RFID Tagged Items per “scannerizzare tutte le etichette identificabili presenti sulla persona. Quando la persona si muove in un negozio il movimento è tracciato e memorizzato. In modo da registare i luoghi visitati e il numero delle visite” Dovere di permanenza e di manuntezione biometrica del corpo L’alterazione del corpo costituisce una manifestazione atavica della libertà personale sulla base di tendenze di tipo sociale, etnico, religioso o anche soltanto estetico e ludico. Modifiche esteriori non permanenti (alterazioni di tipo cosmetico, ornamenti etc.) e permanenti (tatuaggi, piercing, chirurgia etc.). In futuro queste abitudini potrebbero subire un drastico ridimensionamento, per evitare di dover ricostruire la propria identità sociale ogni volta che le proprie credenziali biometriche risultassero inattendibili Criteri Necessità Finalità Pertinenza Proporzionalità Problema E’ legittima la pratica di richiedere test genetici sui bambini da adottare? Problemi Diritto di conoscere i genitori biologici ? Diritto di conoscere donatori compatibili? Quanta informazione trasmettere? Abbiamo l’obbligo di lasciare tracce (disabilità biometrica).