Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Autorizzazione n. 9/2012 del Tribunale di Napoli ISSN 2280-4323 anno I – nn. 2 e 3-2012 DIRITTO E GIUSTIZIA MINORILE www.dirittoegiustiziaminorile.it Rivista giuridica di diritto minorile -1- Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 INDICE SOMMARIO GLI ARTICOLI Prof. Giuseppe Riccio Centralità della motivazione e ragionevole dubbio............................................................. pagg. 4 - 12 Prof. Mariano Menna Una proposta per evitare una sovrapposizione di tutele in tema di messa alla prova e misure di prevenzione per il minore....................................::.............................................................. pagg. 13 - 16 Prof. Clelia Iasevoli I contenuti positivi della prevenzione speciale e il diritto all’educazione del minore autore di reato.......................................................................................................................................pagg. 17 - 27 Dott. Roberto Gentile La condizione del minore nell’ordinamento internazionale................................................ ..pagg. 28 - 44 Dott. Beniamino Calabrese Nota a commento ad Ordinanza del Tribunale Per i Minorenni di Catanzaro del 5 Giugno 2008 ...............................................................................................................................................pagg. 45 - 49 Dott.ssa Rossella Salvati Il minore imputato.................................................................................................................pagg. 50 - 68 Dott. Piero Avallone Applicabilità delle misure di sicurezza da parte del G.I.P. nel processo penale minorile.....pagg. 69 - 73 Dott. Nicola Ciccarelli La tutela penale e civile del minore vittima di reato.............................................................pagg. 74 - 92 Prof.ssa Andreana Esposito Fonti sovranazionali e ruolo del giudice minorile...............................................................pagg. 93 - 110 Prof.ssa Andreana Esposito Il processo in absentia nella Giurisprudenza della Corte europea: riflessioni sulla incidenza della giurisprudenza europea nell’ordinamento italiano............................................................pagg. 111 – 130 Avv. Domenico Ciruzzi Il condizionamento dei media nel processo penale...........................................................pagg. 131 – 151 Dott. Emanuele Esposito Comunità ed esecuzione penale minorile..........................................................................pagg. 152 - 158 Dott.ssa Edoarda Ciarleglio Dalla devianza alla criminalità. Evoluzione di un disagio e prospettive d’intervento........................................................................................................................pagg. 159 - 165 Prof. Huang Feng Il trattamento del minore nell’ordinamento cinese............................................................pagg. 166 - 171 Avv. Francesco Foggia L’ampiezza dei poteri d’ufficio del Giudice di Appello....................................................pagg. 172 - 182 I PROVVEDIMENTI Dott.ssa Paola Brunese Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli - Sentenza del 03.05.2011..................................................................................................pagg. 184 - 187 -2- Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 GLI ARTICOLI -3- Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Prof. Giuseppe Riccio Centralità della motivazione e ragionevole dubbio. Una recente sentenza della Cassazione – in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a verità è del gennaio; ma sembra passata giustificare una pronuncia di colpevolezza, sotto silenzio – si é interessata della regola sia sorretta [= debba essere sorretta: n.d.r.] dell’"al di là di ogni ragionevole dubbio" da nel giudizio di appello con toni di rilevante evidenziare novità su cui val la pena di tentare qualche insufficienze della decisione assolutoria, annotazione, vuoi perché lo studio del che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di principio sembra solitamente riservato al quella riformatrice, non più sostenibile, giudizio di primo grado, vuoi, soprattutto, neppure nel senso di lasciare in piedi perché il giudice di legittimità afferma residui ragionevoli dubbi sull’affermazione regola di forte coloritura garantista. di colpevolezza» (si diceva: Cass., sez. VI, Entrambi questi atteggiamenti offrono 13 gennaio 2012, n. 931). l’occasione Il per una più aggiornata argomenti solco dirimenti oggettive di pronunce e tali da carenze o precedenti é riflessione in materia; con l’intenzione - aggiornato dalla sede della valutazione, peraltro, già coltivata in dottrina – di nella quale – si dice –, per la riforma valutarne il doppio volto sua quanto agli caducatrice di un’assoluzione, non basta elementi di accusa, sua quanto a quelli di «una difesa, essendo, la doppia direzione, caratterizzata da pari o addirittura minore omologa alla ‘gerarchia’ delle formule di plausibilità rispetto a quella operata dal proscioglimento, che privilegiano «il fatto primo giudice, occorrendo invece ... una non sussiste» sia in presenza di prova di forza persuasiva superiore, tale da far innocenza, sia in mancanza di prova di venire del tutto meno quella situazione di colpevolezza. “ragionevole dubbio”, in qualche modo Per la giurisprudenza l’"al di là di ogni intrinseca ragionevole dubbio" presuppone «che, in contrasto», dal momento che la condanna mancanza «presuppone l’eventuale di elementi rivisitazione sopravvenuti, in mera alla diversa stessa la valutazione esistenza certezza del della senso colpevolezza, mentre l’assoluzione non peggiorativo compiuta in appello sullo presuppone la certezza dell’innocenza ma stesso materiale probatorio già acquisito in -4- Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 la mera non certezza della colpevolezza» dovesse superare i ragionevoli dubbi sulla (ibidem). colpevolezza dell'imputato e che questi L’affermazione radicalmente esatta non è non potessero prescindere dalla assenza di scontata; essa, poi, ripropone risalenti elementi di colpevolezza era convinzione questioni sulla genesi della disposizione, largamente diffusa, oltreché confermata in ritenuta formalmente introdotta dalla legge giurisprudenza. Questa, in particolare, si n. 46 del 2006; ed è così se ci si riferisce era pronunciata circa la coincidenza tra alla modifica dell’art. 533 c.p.p. Né insufficienza, contraddittorietà e incertezza possono essere ignorate le dinamiche della del riscontro probatorio sulla ricostruzione ‘nuova’ regola, ben più problematiche, del nesso di causalità e sulla evidenza rispetto alle quali la richiamata decisione probatoria idonea a superare il ragionevole concentra l’attenzione sull’imprescindibile dubbio sulla efficacia condizionante della rapporto tra ricostruzione probatoria e condotta motivazione della sentenza. lesivo (cfr. Cass., Sez. un., 10 luglio 2002, Ebbene. La dottrina sembra concorde nel Franzese, in Cass. pen., 2002, 3652; non ritenere mancano altri e molteplici precedenti). la regola sfornita di rango nella produzione dell'evento costituzionale; e la estende alla prova di In questo quadro di sintesi della situazione ogni reato intellettuale dell’epoca, è sempre rimasto comprese le cause scriminanti (su cui si in secondo piano il dato storico ed ricordano risalenti scritti in tema di istituzionale relativo alla differenza tra scriminanti di Delfino Siracusano) e la "insufficienza di prove" e "ragionevole stessa qualificazione giuridica del fatto; dubbio". E sembra accantonato – ma forse anche se non manca chi nega alla sua è un bene – il terreno filosofico, nel quale esplicita consacrazione un il dubbio si considera congeniale al carattere realmente innovativo giudizio, per cui esso non può essere elemento costitutivo del codicistica (l’argomento è approfondito da Francesco sottratto Caprioli insufficienza della prova e dubbio, nella con bibliografici responsabilità opportuni ne riferimenti L’accertamento penale "oltre alle locuzioni giudiziali: della sostanza, costituiscono osservazione del ogni risultato probatorio e suo effetto quanto ragionevole dubbio", in Riv. it. dir. e proc. alla pronuncia di colpevolezza. pen. 2009, 01, 51). In E si ricorda che prima dell'intervento considerazione pone il problema della riformatore, l'idea che la condanna penale -5- termini moderni l’opportuna Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 relazione tra formule e regole di giudizio, significato moralistico, tant'è che nel caso su cui non sempre si riflette a sufficienza. di perdono giudiziale – ad esempio – la Ebbene, ricostruendo l’itinerario "storico" dichiarazione non seguiva l’assoluzione dell’attuale convincimento, si ricorda che (vedi per in epoca risalente la migliore dottrina Siracusano); ha considerato, infine, la processualistica si mostrava notevolmente novità storica. attenta ai profili filosofici, psicologici e Come pedagogici; e si interessava del problema opportunamente etimologico e semantico connesso alla sull’accezione processualistica del termine, terminologia utilizzata dal legislatore, in particolare, considerando che esso – in identificando "assolvere" con "sciogliere". quel codice – acquistava il significato di Essa si concentrava, poi, sulla questione modo per la conclusione del merito del della identificazione del vincolo dal quale processo penale, in parte discostandosi dal si viene sciolti e ricavava l’absolutio precedente legislatore sistematico (del judicialis dal Code d’instruction criminelle, 1913), che usava quel termine nel significato – conclusione di rito. storicamente esatto di Ebbene, se non è questo il contesto nel ‘perdono’, effetto excuses quale discettare su queste diversità, né absolutoires etimologicamente ricavate sulla e preciso delle – tutti la si che voce di Delfino vede, questa si lo é usava sinonimia tra dottrina concentrata anche per "assoluzione" le e dalle esperienze inquisitorie e dalle forme "proscioglimento" - oggetti di mai quietate di ‘perdono’, aduse soprattutto per le forme dispute - la vicenda storica ed etimologica di eresie e di scisma, non dovendo, acquista più specifico contesto a proposito l’innocente, - così si diceva - essere assolto della "formula dubitativa", della quale i da alcunché. giuristi considerano il ruolo funzionale La dottrina giuridica successiva ha dell’accertamento giudiziale rispetto evidenziato la singolarità del termine, all’incertezza nel giudizio. solitamente frutto del fallimento di un Questo profilo ha valore metodologico di accertamento processuale, pure se generato gran pregio per far fronte ai quesiti che ci da una sentenza di rinvio a giudizio: era siamo posti, sulla premessa di contenuto questo il modello a fasi omogenee del secondo vecchio codice di rito; ha preso atto della tutt’affatto differenti, nel ruolo e nei disciplina; ed ha sottolineato che il codice contenuti: "al di là di ogni ragionevole di rito del 1931 aveva abbandonato ogni dubbio" è locuzione limitativa preventiva -6- cui le due formule sono Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 del libero convincimento; l’"insufficienza radice ‘morale’ (= politica) di quella di prove" é formula terminativa del delicata opera. giudizio, ineliminabile, e non solo perché Dunque, la gradazione dell’accertamento l’ordinamento è costellato di situazioni in ha cui rileva il dubbio, non solo in diritto moderna; anni fa, la contestazione alla canonico né solo perché spesso esso si formula accompagna alla "buon fede" nelle vicende eliminazione del dubbio dal giudizio; essa in cui questa lo determina. voleva elidere gli effetti deleteri che il La correttezza dell’approccio, dal punto di pregresso codice attribuiva alla formula, vista giuridico, è fornito dalla convinzione sospesa tra assoluzione e condanna, e ciò secondo cui i gradi di certezza sono proprio in considerazione della forza diversi, invasiva della che – si vedrà – non assunto peculiare dubitativa valore non nell’era mirava presunzione di alla natura accompagnano solo le diverse forme di statutaria. giudizio penale (leggi, ad esempio, il Allora, se la presunzione di innocenza patteggiamento) essere radicalizzava le decisioni in fatto nel senso all’evento della necessaria affermazione negativa direttamente ma possono connessi probatorio, cioè all’accertamento, su cui il dell’accertamento, legislatore costruisce le più o meno sussistenza" con "mancanza di prove di incisive formule assolutorie in fatto, dando sussistenza" rilevanza anche al dubbio sulla causa sussistenza", i "giuristi-pratici" (tali furono scriminante o su situazioni soggettive e sono i grandi accademici-avvocati da imputative e di cui il giudice usufruisce per Carnelutti a De Marsico; da Vassalli a costruire il libero convincimento prima del Leone; da Sabatini a Pannain; e mille altri, livello della pronuncia proscioglitiva. ancora oggi in toga; non "il pratico che fa Nell’evo contemporaneo ciò dipende dalla il diritto" a cui rivolge auspicata attesa forza di Iacoviello: chissà se questo "pratico" sarà innocenza’, che colora il giudizio penale mai un giurista); si diceva: allora i giuristi- secondo Costituzione, che la indica come pratici conoscevano l’entità risolutiva della regola di comportamento per il giudice in formula un sistema nel quale nessuna presunzione o soprattutto al processo "con giuria", lì dove prova legale può interferire col libero la maestria del difensore e la particolare convincimento del giudice e con il suo retorica destinata a quell’evento erano ragionamento motivazionale: è questa la proiettate soprattutto alla insinuazione del frenante della ‘presunzione -7- e come identificando con "dubbio situazione "non sulla congeniale Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 dubbio, rivelandone la dimensione storica attenuata dalla considerazione che tutte le ed sentenze operativa a cui concirrevano di proscioglimento sono (=concorrono) la tecnica oratoria e la caratterizzate dalla mancata inflizione della misura deontica del difensore. pena; altri, su divero terreno, valutavano la Su questo connubio grado polivalenza delle formule, assicurata dalla dell'accertamento e formule proscioglitive motivazione assolutoria, in considerazione in fatto fonda la dottrina tradizionale per della loro impropria uniformità e costanza porre la questione degli effetti della nell’uso giurisdizionale. completezza dell’accertamento; su quel L’apparire connubio torna ora la giurisprudenza che motivazione è arricchita dall'approccio occasiona queste note: essa scarica la metodologico di chi (è Delfino Siracusano modifica del primo giudizio sulla severità nella voce Assoluzione dell’Enc, del dir., della perché vol. III, Mi 1958), con toni di assoluta l’accertamento resta uguale; e, si è detto, modernità, pur in assenza della struttura questo è l'elemento di "novità" del detto democratica del processo poi finalmente giurisprudenziale, che ritorna ai primi tracciata dal codice "accusatorio", affronta convincimenti del giudice di legittimità che il tema collegando – sul piano finalistico esaltava il ruolo della motivazione, pure oltreché strutturale – accertamento e indipendentemente formule, motivazione, tra proprio dal dettato della dando essenza i della all’identità costituzionale. intellettuale Più specificamente, la dottrina tradizionale condizionarono il dispositivo letto in – così si usa dire del pensiero dei giuristi dibattimento e quelli che ne condizionano che creavano (=creano) opinione – riteneva la motivazione. Ed a nostro avviso in opportuno affrontare il tema del contenuto questa permanente identificazione delle delle formule, premettendone la funzione, manifestazioni del libero convincimento idonea a stabilire i criteri che ne regolano sta la ragione stessa della ‘gerarchia’ delle l’uso. Ebbene, in presenza dell’intimo formule, oltreché nel nuovo indirizzo collegamento tra formule assolutorie e loro legislativo che privilegia la contestualità funzione si scopre che in quella dottrina dei due "momenti" (artt. 544 ss c.p.p. coesistevano concezioni contrapposte. 1989). Per alcuni, la distinzione tra le sentenze Così determinata la funzione, risulta che decidono il merito e quelle che non evidente che il criterio di selezione della applicano la pena per diversi motivi era formula consiste (= vive) nella necessità di -8- tra centralità motivi che Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 creare il minor pregiudizio all’imputato, Questi segni ritornano nell’orientamento chiamando il giudice a valutare il favor che riproponiamo all’attenzione del lettore, libertatis in considerazione dell'intimo al quale va ricordato la semplificazione del congiungimento tra i valori espressi negli discorso (si fa per dire!) in presenza di un artt. 27 Comma 2 e 111 comma 6 Cost., mutato tessuto normativo, che comprende che conferma, per questa via, i connotati regole di valore di fonte primaria. cui Il discorso ruota intorno a due poli: la si riferiva quella dottrina, così mettendo da canto l’insicuro criterio della genesi "tassatività" valido sul piano legislativo, ragionevole dubbio", che ne condiziona la non oltre, e il pur convincente richiamo natura, non necessariamente in termini alla costituzionali, e la funzione che la clausola "complementarità assoluzione "piena" gerarchica" e tra assoluzione svolge del nel principio dell’"oltre giudizio; ogni considerazioni dubitativa. unificate nell’analisi del principio apparso Su queste linea si attestava anche la con la l. n. 46 del 2006, che ha inserito giurisprudenza post-costituzionale, nelle nell’art 533 c.p.p. il principio frenante decisioni in cui si avvertiva il sapore dello della pronuncia di condanna. Statuto, non anche i riferimenti normativi. La collocazione della disposizione non é Essa, infatti, confermava la scelta tra le amorfa! diverse il Una prima osservazione attribuisce al possibile ricorso alla formula dubitativa "ragionevole dubbio" - si è detto - natura di solo rispetto agli elementi del reato limite alla pronuncia di condanna. (ovviamente valutati in fatto), non anche L’ovvia rispetto ai suoi presupposti, ora – molto più affermazione modifica la sua intrinseca significativamente – valutando l’attitudine miseria se la si valuta dal punto di vista degli elementi probatori di insussistenza metodologico e se la si paragona – nella del fatto a rendere inefficaci gli elementi di forma sistematica, certo, non nel contenuto esistenza dello stesso, oppure giudicando – alla tecnica normativa che ha spinto il la loro inettitudine a superare le persistenti legislatore costituzionale ad inserire tra incertezze (le tracce di queste complesse regola del contraddittorio e forme tassative pronunce modo di non dispersione (per altri: e sue esaustivo, nel citato lavoro dell’insigne "deroghe") una forte regola di giudizio, per giurista). confermare formule, ora considerando si rinvengono, in – se si vuole, l’intolleranza banale del accusatore rispetto alla condanna. -9- – silenzio Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 La tecnica è ripetuta. Si leggano i primi distinguerla dal canone di valutazione commi dell’art. 533 c.p.p.: le regole per la probatoria, condanna dalla l'imputato quando la prova della sua clausola che condiziona quell’epilogo, colpevolezza risulti mancante, insufficiente giacché essa manifesta il favor libertatis o contraddittoria (art. 530 comma 2 c.p.p.). come metodo per la decisione e, quindi, Insomma, l'idea che la condanna penale come regola di condotta nel giudizio, non possa prescindere dall'assenza di prima, e nella motivazione, poi; essa, cioé, ragionevoli trasporta la dell'imputato era diffusa in dottrina e della praticata in giurisprudenza prima della sono sul inframmezzate piano dimensione processuale costituzionale che impone dubbi sulla di assolvere colpevolezza presunzione d’innocenza (nel giudizio é novella. tale, così come nel processo è regola di Dunque, il rinnovato disposto dell'art. 533 trattamento:art. 27.2 Cost.; sul punto cfr. comma 1 c.p.p. si limita (si fa per dire!) a Riccio (con Agostino De Caro e Sergio rendere esplicito un criterio valutativo già Marotta) desumibile a contrario da una corretta in Principi costituzionali e riforma della Procedura penale, Na 1988). interpretazione del canone della norma che Una seconda osservazione attiene alla lo "utilità" della previsione. costituzionalmente Sia consentito anche a chi non ignora il l’opportunità della previsione è indiscussa dibattito se parlamentare un’osservazione precede, si oltreché considera da una orientata. la lettura Eppure dichiarata forza eccentrica: la regola in quel contesto metodologica e la diversa natura rispetto rappresentava, forse, un opportuno alibi alle per l’approvazione di non condivisi limiti sistematicamente la precedono; nonché se all’appello; ma su questo terreno ogni si valuta il differente contesto probatorio in ulteriore approfondimento é superfluo e, cui essa si muove rispetto a queste. Ed nella lettera, smentito. anche L’accenno è utile per ricordare la presenza contraddittorietà della regola già in quel contesto normativo probatoria – a quel tempo arricchito dalla Cedu (art. pur’esse connesse al valore costituzionale 6.2) della presunzione, lì il contesto probatorio – e nel giurisprudenziale pacifico continuo mancanza, del della fatto insufficienza che e ricostruzione sono situazioni sembra orientare il giudizio verso la di condanna rispetto alla quale la regola comportamento, non fosse altro che per impone di escludere in termini assoluti la come di se "dubitative" la riconosceva che indirizzo formule regola - 10 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 presenza i dubbi, qui i riscontri probatori Quaderni di scienze penalistiche, vol. III dirigono 2007, 355 ss). il giudizio verso il proscioglimento, la cui "pienezza" è messa Qui serve la conclusione dello specifico in crisi da una intima insufficienza o da tema; anche se per le cose dette il recente altre fonti che la contraddicono. indirizzo giurisprudenziale travalica lo Certo, ben altri sono i problemi più specifico squisitamente teoretici che ne definiscono orientamento il contenuto; ad esempio, pare impossibile pronunce costituzionali. esprimere il grado di probabilità logica La decisione in commento premette, in via della colpevolezza evocato dall'art. 533 generale, che, in mancanza di elementi c.p.p.; ad esempio, si pone il quesito se sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in possa venire effettuata una comparazione senso peggiorativo compiuta in appello del di tipo standard materiale probatorio, acquisito in primo probatorio coincidente con l'assenza di grado e in questa nuova sede ritenuto ragionevoli dubbi e quello implicito nei inidoneo a giustificare una pronuncia di criteri di valutazione della prova diversi colpevolezza, deve essere sorretta da dalla bard rule; per esempio, si domanda in argomenti dirimenti, tali da evidenziare che modo sia compatibile con la regola oggettive carenze o insufficienze della accertamenti non direttamente funzionali decisione assolutoria, la cui ricostruzione, all'affermazione responsabilità quindi, deve rivelarsi non più sostenibile, a dell'imputato; ad esempio, si chiede quale fronte di quella riformatrice, che elide ogni conciliabilità possa salvaguardare la regola residuo con riferimento a tutte le disposizioni affermazione di colpevolezza. processuali che richiedono espressamente In questi termini va letta l’affermazione una probatio minor; e via discorrendo; tutte della sentenza su cui si ritorna in questioni che vedono impegnata dottrina – conclusione; e la si ripete perché, mutate le ma pure copiosa giurisprudenza – a cui si situazioni, il principio di diritto che si rinvia (cfr. Francesco Caprioli, citato e, promuove ha valore assoluto e generale. ancora Secondo quantitativo di recente, tra di lo Lucio Cricri, in caso, secondo espungibili ragionevole la Corte linee di anche da dubbio «per la sulla riforma Colpevolezza "al di là di ogni ragionevole caducatrice di un'assoluzione [non basta] dubbio", onere della processo civile ed una mera diversa valutazione caratterizzata efficacia extrapenale dei provvedimenti di da pari o addirittura minore plausibilità assoluzione rispetto a quella operata dal primo giudice, passati in giudicato, in - 11 - Diritto e Giustizia Minorile occorrendo invece Anno I, nn. 2 e 3-2012 forza doverosamente carico della completa serie persuasiva superiore, tale da far venire del di elementi probatori onde dissipare in tutto maniera meno [...] quella una situazione di compiuta i dubbi "ragionevole dubbio", in qualche modo colpevolezza intrinseca ragionevolmente rilevati dal giudice. alla stessa esistenza del sulla dell'imputato contrasto»: é quest’ultima la funzione della Ed è così; in questo modo si coniugano regola di cui discutiamo che si risolve nella ragionevole dubbio e motivazione; ed è convinzione secondo cui la condanna così che si rivela la reciproca strumentalità presuppone la certezza della colpevolezza, tra mentre l'assoluzione non presuppone la ragionamento probatorio, che motiva la certezza dell'innocenza ma la mera "non previsione certezza" della colpevolezza; e tutto questo dispositivo e motivazione, sempre più deve essere dimostrato attraverso un abbandonata nei nostri tribunali. regola percorso motivazionale che si faccia Giuseppe Riccio Emerito di Procedura Penale Università Federico II di Napoli - 12 - di della comportamento contestualità e tra Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Prof. Mariano Menna Una proposta per evitare una sovrapposizione di tutele in tema di messa alla prova e misure di prevenzione per il minore Sommario 1.- Le contraddizioni della messa alla prova e l’esclusiva assegnazione al procedimento di prevenzione della finalità di applicare il trattamento rieducativo del minore. 2.- La risposta alle possibili obiezioni alla soluzione dell’anticipo di tutela penale in sede di procedimento di prevenzione 1.- Le contraddizioni della messa alla Un prova e l’esclusiva assegnazione al emblematico procedimento accennate esigenze e riannodabile alle fonti di prevenzione finalità di applicare il della istituto del nostro del ordinamento, giustapporsi delle pattizie, è la messa alla prova. trattamento Già diversi anni addietro, in un articolo rieducativo del minore sulle garanzie del giusto processo in E’ nota la possibilità che l’interesse relazione al processo penale minorile prevalente al processo educativo in atto del (MENNA) si sottolineava che la fattispecie minore possa venire in conflitto con i suoi ex art.28 D.P.R.448/1988, se da un lato è diritti procedurali. meritoria In effetti, tale dialettica di contrapposte carcere al minore che sia realmente esigenze è presente nelle fonti pattizie. E’ colpevole e lo proietta in un percorso di possibile, in particolare, riferirsi alla rieducazione, dall’altro lato, calato così Convenzione sui Diritti del Fanciullo di com’è nel processo penale minorile, per New York del 1989 nella quale si afferma dare spazio all’esame sulla personalità del che lo Stato deve articolare ed emanare minore, leggi che consentano, se possibile, la procedurali in quanto, e questo è evidente sottrazione del minore alle procedure nella prassi, la concessione della messa alla giudiziarie. prova presuppone l’affermazione della soprattutto confligge quando con evita alcuni il diritti colpevolezza, o quanto meno la non - 13 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 opposizione dell’imputato ad una certa si evidenzia come la vecchia concezione considerazione del fatto che gli venga della legislazione minorile incentrata sul attribuito, in assenza di adeguate garanzie. disvalore del fatto (tipica ancora del Più specificamente, anche se non deve perdono giudiziale e della diminuente della esserci la confessione, la non opposizione minore età) venga meno o comunque rispetto all’accertamento di colpevolezza è diventi secondaria. E’ chiaro però che sicuramente sintomatica del fatto che si siccome la messa alla prova è calata in un possa sospendere il processo e poi emanare processo in cui si accerta la responsabilità, una pronunzia di tipo estintivo – che non è si ritiene che ai fini della sospensione della pienamente favorevole - sulla base di un vicenda giudiziaria e dell’immissione in un accertamento che non si sia svolto nel percorso trattamentale, diventa necessario pieno rispetto del contraddittorio. Si pensi, un in particolare, all’applicazione dell’istituto comunque in sede di udienza preliminare, ma anche dell’imputato ai fatti, così come addebitati, nell’abbrivio della fase dibattimentale. che Se il problema è la possibile lesione del limitative della libertà personale. diritto alla prova e della dialetticità della Sennonché, vicenda giudiziaria, è necessario tentarne sostanziale che si possa rinunziare alla una soluzione senza far venir meno la vecchia logica retributiva ed applicarne logica che è sottintesa all’istituto della una messa prova nel processo penale minorile. sull’esame della personalità del minore, si Il piano dell’analisi deve attestarsi anche a può fare a meno dello stesso impianto del livello del diritto sostanziale, perché è processo avente ad oggetto l’accertamento sintomatico che con la fattispecie ex art.28 della responsabilità penale per far luogo ad D.P.R. sposti un procedimento incentrato sul fatto inteso della come esclusivo indice di pericolosità, 448/88 significativamente il legislatore il baricentro riscontro della una non giustifichino se responsabilità delle riteniamo esclusivamente opposizione prescrizioni sul preventiva piano basata risposta al crimine minorile dalla logica sull’esame retributiva a quella preventiva speciale ed sull’applicazione alle esigenze di stabilizzazione della minore in funzione preventiva. comunità dei consociati. Così facendo e spostando, in altri termini, In effetti, concedendo questo periodo di sul piano del procedimento di prevenzione sospensione di la tutela dell’esigenza vera che è al fondo estinzione in relazione anche a gravi reati, della messa alla prova, quale emerge nella e poi la pronunzia - 14 - della o del personalità e trattamento del Diritto e Giustizia Minorile sua lontananza Anno I, nn. 2 e 3-2012 dalla necessità di 2.- La risposta alle possibili obiezioni retribuzione per la responsabilità accertata, alla soluzione dell’anticipo di tutela si elide contemporaneamente il contrasto penale in sede di procedimento di dell’istituto con le garanzie processuali che prevenzione dovrebbero essere salvaguardate in modo più peculiare quando scatti l’obbligo di A ciò si potrebbe obiettare che, se in accertamento della colpevolezza; e ciò relazione ai reati più gravi non si attivasse fermo rimanendo che un livello maggiore un processo penale, si determinerebbe una di garanzie è ipotizzabile anche nella violazione dell’art 112 Cost. relativo vicenda avente ad oggetto l’irrogazione di all’obbligatorietà dell’azione penale. misure di prevenzione. Il problema si risolve agganciando la La soluzione prospettata, peraltro, avrebbe misura di prevenzione - che si può un’efficacia deflattiva enorme il immaginare assorbente rispetto all’altro del diventare trattamento del minore - ad una condizione l’accertamento del fatto solo una forma di di procedibilità per far sì che si debba poi riscontro di un indice presuntivo di comunque attivare ex art 112 Cost. il pericolosità, non si avvierebbe il processo processo penale con l’accertamento del penale per soddisfare esclusivamente la reato se fallisse il trattamento cui venisse funzione preventiva che abbiamo visto sottoposto il minorenne con l’applicazione essere prevalente. della sede di rappresentata dalla misura amministrativa procedimento di prevenzione – così come ex art.25 R.D.L. 1404/1934). In tale già oggi avviene – si applicherebbe un eventualità, poi, si innescherebbe un trattamento in funzione della maturazione riscontro della responsabilità garantito della personalità. pienamente e non con l’ibrido della messa In questo modo, si attuerebbe quel alla prova, che nel mezzo del procedimento principio che si trova nella Convenzione di penale conculca i diritti procedurali e New York circa la sottrazione del minore presta attenzione solo al problema della ad una procedura giudiziaria di per sè tutela della persona del minore. lesiva della personalità dello stesso. Quindi, da un lato ci sarebbe una processo, perché divenuta facendo ad Contemporaneamente, oggi in per misura di prevenzione (oggi sostanziale salvaguardia dell’esigenza di tutela penale divenuta essenzialmente di natura - 15 - preventiva, dall’altro lato, si Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 salvaguarderebbero i diritti procedurali oggi si pretende dal minore ai fini dell’imputato la dell’applicazione della messa alla prova, e condizione di procedibilità ed iniziato, in cioè la non opposizione del minore alla ipotesi, il processo penale. misura preventiva o la confessione. All’idea articolata si potrebbe ancora Ciò scongiurerebbe anche l’abuso di obiettare che una soluzione come quella misure preventive che potrebbe portare ad prospettata potrebbe favorire un eccesso di una facile applicazione delle prescrizioni ricorso alle misure preventive. Il problema, senza tra l’altro, è già riscontrabile in relazione giurisdizionale. una volta attivata la garanzia all’art. 25 R.D.L. 1404/34. Per ovviare a tale possibile obiezione basterebbe anticipare al momento del procedimento di prevenzione l’atto che Mariano Menna Ordinario di Diritto Processuale Penale Avanzato Dipartimento di Giurisprudenza Seconda Università degli Studi di Napoli - 16 - di un processo Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Prof. Clelia Iasevoli I contenuti positivi della prevenzione speciale e il diritto all’educazione del minore autore di reato. SOMMARIO: 1. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. – 2. Il teologismo costituzionale sotteso al sistema penale integrato. – 3. Il diritto del minore al trattamento differenziato. 1. Le pene devono tendere processo alla penale fino al giudicato, soprattutto quando si reputa ‘costretta’ ad rieducazione del condannato. eseguire le pronunce della Corte di Nell’attuale contesto di trasformazione del Strasburgo2. tipo dei delitti compiuti dai minori, per non Ma vi è una ragione in più per affrontare il dire della tema sul versante specifico della devianza sul minorile, in quanto essa si presenta con all’educazione, caratteristiche di maggiore complessità funzione della pena e struttura del processo rispetto a qualche anno addietro. Allora, lo minorile, premessa ineludibile per ogni schema mertoniano3 offriva esauriente ragionamento procedura criterio interpretativo, giacché la devianza penale, non solo minorile1. Questa, infatti, giovanile trovava fondata spiegazione nel vive una risalente stagione di crisi, diffusa contrasto tra le mete prefigurate dalla su diversi livelli tra loro interferenti: dai struttura culturale e le reali opportunità che problemi di la struttura sociale offriva per il loro organizzazione, ai temi più intimamente raggiungimento; si circoscriveva, così, ad connessi aree marginali di classi inferiori. della metamorfosi criminalità, rapporto materia, occorre tra sociale interrogarsi diritto intorno alla ordinamentali agli assetti invasa da e normativi della un diritto 2 giurisprudenziale che determina G. Riccio, La ‘nuova’ progettualità per far fronte alla crisi della giustizia, in Cass. pen., 2007, p. 4408; IDEM, Itinerari culturali e premesse di metodo per la ‘riscoperta’ del modello processuale, in AA.VV., Verso la riscoperta di un modello processuale, Milano, 2003, p. 3 R. K. MERTON, Teoria e struttura sociale, Bologna, 1971, p. 98. Secondo questo modello interpretativo della devianza è l’eccessiva condivisione di determinate mete sociali ovvero la massificazione in cui l’individuo si annulla ad incidere sulle scelte criminali. Si tratta del fenomeno della unidimensionalizzazione teorizzato da H. MARCUSE, L’uomo a una dimensione, Torino, 1964. il cedimento di principi fondamentali del 1 La complessità di tale rapporto è oggetto di una nostra analisi monografica, alla quale si rinvia per tutte le implicazioni sistematiche ad esso connesse, Diritto all’educazione e processo penale minorile, Napoli, 2012, passim. - 17 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Ora si assiste ad un ampliamento, che rieducazione, potremmo definire interclassista perché antistoriche nostalgie di retribuzione o di coinvolge indistintamente i diversi ceti prevenzione negativa. sociali e trae le sue matrici dal rifiuto più Si apriva così il percorso di deeticizzazione consapevole di modelli e regole sociali, della sanzione, in cui si rinviene la che non hanno saputo offrire immagini posizione speculativa che ricompone, in rassicuranti sul piano economico, politico, maniera dialettica, le antinomie tra gli culturale, lasciando diffondere un senso di scopi della pena, assumendo come criterio precarietà, a cui si è accompagnata una di prevalenza le tre fasi in cui si articola la disaffezione verso le istituzioni4. vicenda penale: in quella legislativa, la A fronte di questi tratti caratterizzanti il pena non può che perseguire la finalità di fenomeno, la riflessione si sposta sulle prevenzione generale; nelle altre due fasi, potenzialità strategiche della pena come della commisurazione e dell’esecuzione, integrazione sociale, prospettiva che ora va essa assolve alla funzione di prevenzione definita soprattutto per i risvolti sul piano speciale rieducatrice6. In stretta continuità trattamentale del minore. sul Il Costituente scrive, in materia, una norma rintraccia l’impostazione di chi, cogliendo la ruolo questa pluridimensionalità della pena, ne promozionale furono apprezzati solo dopo distingue la componente finalistica a che la parte più sensibile della dottrina seconda dei diversi momenti istituzionali italiana alla fine degli anni '60, ed in primo della sua esistenza. cui luogo originalità Franco ed Bricola5, il cui dimostrò versante continuando a coltivare processualpenalistico7, si la Per tale ultima tesi, rispetto alla funzione centralità del contenuto del terzo comma legislativa, la pena realizza la prevenzione dell'art. 27 Cost. Furono in tal modo generale; superate le tante perplessità, che il testo giurisdizionale, la pena è garanzia di aveva suscitato, specialmente in chi non si proporzione; relativamente alla funzione rassegnava ad accettare la scelta di esecutiva si espande lo scopo rieducativo. quanto alla funzione Invero, la norma (art. 27 Cost. comma 3) 4 apre a prospettive dommatiche e politico- S. MOCCIA, Riflessioni sulle implicazioni penalistiche della devianza giovanile, in AA.VV., La tutela dei minori di cultura islamica nell’area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici, a cura di A. Cilardo, Npoli, 2011, p. 89 e ss. 5 F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., vol. XIX, Torino, 1973, p. 7 e ss; IDEM, Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale, in Studi in memoria di Pietro Nuvolone, Milano, 1991, III, p. 55 e ss. 6 G. FIANDACA, Art. 27 comma 3 e 4, in AA.VV., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca-A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1991, p. 263. 7 G. RICCIO, voce Responsabilità penale, in Enc. giur. Treccani, agg., Roma, 1994, p. 25-26 - 18 - Diritto e Giustizia Minorile criminali, colte chi8 dalla L’opzione di politica criminale si muove in premessa che in uno stato sociale di diritto termini di prevenzione; ma si osserva che il rieducativo la prevenzione speciale manifesta il suo riconosciuto a tutela del valore di sintesi aspetto negativo come neutralizzazione della persona e comporta «l’effettiva dell’individuo e l’aspetto positivo come integrazione del soggetto, da ottenersi recupero tramite la realizzazione di un programma essenzialmente in libertà, attraverso una di (re)inserimento basato sul training terapia sociale emancipante – scelta con il sociale, sull’emancipazione individuale». consenso del reo –, essendo palese che non La proiezione finalistica, qui evocata, non vi possa essere risocializzazione senza il si esaurisce all’interno dell’area della fase rispetto esecutiva della sanzione, ma va oltre; manifestazione di volontà di aderire ad un perché la rieducazione è un connotato di programma di rieducazione. essenza della sanzione, che condiziona Ed anche per il giovane disadattato o l’esistenza della fattispecie astratta al deviante va approntata una strategia di momento estinzione. socializzazione che si preoccupi di fornire Insomma, l’ampio raggio d’azione del gli aiuti necessari per l’attivazione del principio di cui all’art. 27 comma 3 Cost. senso non esclude il versante della struttura del raggiungimento della piena capacità di reato. Ne discendono due implicazioni9: a) autodeterminarsi10; a maggior ragione per nella fattispecie il minore la funzione della pena deve porre sanzionatorie il legislatore deve aver al centro delle scelte di politica criminale il valutato a priori l’idoneità delle stesse ad rispetto della libertà e della dignità della attuare un «trattamento personalizzato non persona. desocializzante»; b) le modalità esecutive Da sono strumentali alla concreta attuazione giurisdizionalizzazione degli interventi per della personalizzazione del trattamento garantire quanto più possibile la posizione punitivo. giuridica del minore e per attivare il suo trattamento della selezione da Anno I, nn. 2 e 3-2012 è diritto concreta delle parte sociale, della di ciò attuarsi persona, responsabilità deriva da senza e la per l’accentuazione il della 8 S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli, 2006, p. 101 e ss. 9 L’espressione è di G. FIANDACA, Art. 27 comma 3 Cost., in AA.VV., Commentario alla Costituzione, cit., p. 275. 10 M. LEONARDI, Le cause e i processi della devianza minorile, in AA. VV., La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, a cura di A. PENNISI, Milano, 2004, p. 64. - 19 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 senso di responsabilità11; da altro lato, la specificamente ricerca e la sperimentazione in libertà di minorile. strategie di recupero sono affidate agli enti Il quadro normativo si arricchisce del locali che possono proficuamente adattare i riferimento alla fondamentale esigenza processi strutture della proporzione, nel significato di limite realmente presenti, impiegando in maniera garantisco all’interno del rapporto tra ottimale i mezzi a disposizione. Questo responsabilità e misura della sanzione; si significa tratta di un elemento guida per d’intervento alle privilegiare la funzione utilizzabile in materia il specialpreventiva nel trattamento penale legislatore nel momento della posizione del minore. della norma e per il giudice nel momento della determinazione della pena: 2. Il teologismo costituzionale sotteso al l’aggancio normativo è offerto attraverso sistema penale integrato. un’ermeneutica elementare, dall’art. 3 Cost., in materia di uguaglianza. Sul terreno metodico-sistematico, l’individuazione contenuti “tendere” di cui all’art. 27 comma 3 Cost. “socializzanti” coinvolge, nella vicenda seconda proposizione, come guida delle interpretativa, i principi costituzionali dello ‘operazioni’ necessarie a realizzare lo stato di diritto – e, quindi, gli artt. 2, 3 scopo della pena genericamente riferibile comma 1, 19, 21 Cost., sintesi della alla risocializzazione. garanzia della dignità della persona – ma Il concetto di “rieducazione”, come è noto, anche quelli dello stato sociale – scritti è accompagnato da significati molto negli artt. 3 comma 2, 4, 32, 34 Cost. –; differenziati e, talvolta, incompatibili con tutti insieme e da diverse angolazioni, essi un assetto normativo da stato sociale di garantiscono lo sviluppo della personalità diritto13. in una prospettiva dei Lo stesso quadro normativo qualifica il di solidarietà12, Ad esempio, appare certamente concorrendo a costruire il concetto di inaccettabile il tradizionale significato di rieducazione di cui all’art. 27 comma 3 “emenda Cost. e a delinearne l’ambito operativo, prospettiva di recupero sociale. Convince, morale”, perciò, perché limita la l’orientamento 11 metodologico che si affida al sistema della in Cass. pen., 2006, p. 2975 e ss. 12 In tal senso, S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 104. 13 Cfr. LARIZZA S., Bisogno di punizione o bisogno di educazione? Il perenne dilemma della giustizia minorile, Sul punto si vedano le magistrali indicazioni di G. VASSALLI, Il dibattito sulla rieducazione, in Rass. penit. e crim., 1982, p. 437 e ss. - 20 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 nostra Carta costituzionale. Esso, per un Peraltro, il “trattamento” non può imporsi verso, evita che attraverso gli organi della coattivamente: giustizia scopi legittimità per il rispetto della dignità e trascendenti la mera adesione ai principi dell’autonomia individuale; non sul piano che essa pone e, segnatamente, concezioni dell’efficacia etiche, la cui accettazione dovrebbe esser minerebbe la riuscita, per la quale è legata indispensabile la volontaria ed attiva statale a si scelte, legittimino per definizione, non sul perché piano della l'imposizione ne completamente libere, non potendo esse adesione del soggetto. dipendere dal sistema di coazione della In una situazione del genere, un diritto sanzione penale; per altro verso, esso penale che si faccia carico dell’osservanza riconosce alla pena il compito di offrire al dei diritti costituzionali per la tutela della reo la possibilità di orientare la propria persona non può reagire con risposte esistenza nel senso del rispetto di quella sanzionatorie rigoristiche di tipo afflittivo- altrui. deterrenti, ma solo cercando di realizzare Ciò non può significare il perseguimento di le un adattamento coattivo verso modelli desocializzazione, comportamentali connesse all’internamento in un’istituzione giustificare il eteronomi; tentativo non di può indebite condizioni per elidere la oggi, normalmente di tipo custodiale. manipolazioni della personalità; né deve In questo operare externo generale, non può non considerarsi che il dell’identità individuale. Piuttosto, con punto focale della questione riguarda tutte le garanzie dello stato sociale di l’individuazione diritto, un’effettiva trattamento di recupero e le sue effettive integrazione del soggetto, da ottenersi modalità applicative; ma il tema tocca alla tramite la realizzazione di un programma radice l'attuale di (re)inserimento basato sul training prima ancora sociale, sull’emancipazione individuale e, trattamento penitenziario; il che ha ancor quindi, attraverso la realizzazione di forme più significato per le vicende processuali e efficaci di sostegno socio-culturale. Tutto per gli strumenti per il trattamento dei ciò implica la sperimentazione quanto più minori. ampia modalità Sul primo punto, viene diffusamente ‘extraistituzionali’ di esecuzione della riconosciuto l’indiscutibile inefficacia della sanzione. sanzione penale, così come è usualmente un si cambiamento deve possibile favorire di ab - 21 - contesto, ancora concreta sistema che le del in linea singolo sanzionatorio, modalità del Diritto e Giustizia Minorile strutturata nella Anno I, nn. 2 e 3-2012 pena Si riconosce, cioè, che il silenzio dei detentiva, con il consueto corollario di Trattati e delle stesse Carte europee dei disumanità, che connota il più delle volte diritti sulla funzione della pena non la sua esecuzione. In altri termini, il rappresenta solo la mancanza di un sistema resta esclusivo, non inclusivo, referente teleologico vincolante, essenziale sostenuto, come è, da una prevenzione per la costruzione dell’intero sistema degli speciale negativa, che genera i luoghi per interventi penali europei; si riconosce, l'esclusione; siamo ancora a quei tempi, cioè, che le prescrizioni relative alla stando alla dichiarata disumanità della necessaria “non sproporzione” della pena sanzione penale, e non solo sul piano rispetto al reato (di cui all’art. 49 comma 3 formale della del specie rispetto della del progetto Carta dei diritti fondamentali costituzionale, nonostante i lunghi passi dell’Unione) ed al divieto di trattamenti della Storia verso il riconoscimento dei inumani o degradanti (di cui agli artt. 3 diritti della persona. Cedu L’ordinamento del nostro Paese contiene i compatibili, in astratto, con la teoria presupposti normativi – forse non i retributiva e con la prevenzione speciale. E connotati effettuali – per realizzare in ciò per chi reputa che la proporzione tra positivo lo scopo risocializzante della pena e reato possa essere interpretata, pena; sembra, cioè, che possano essere anche, considerando il dato – centrale – legittimamente perseguiti gli scopi positivi della pericolosità soggettiva dell’autore del della dal reato, rispetto alla quale la pena può sociale atteggiarsi come forma deterrente e/o prevenzione, rafforzamento della costituiti coscienza e 4 Carta dei diritti) siano intorno ai suoi valori basici. neutralizzante. In materia, v’è chi14 rimarca la profonda In questi diversi parametri normativi differenza tra la ben articolata e complessa manca disciplina costituzionale italiana, da una rieducativa della sanzione, intesa quale parte, e la semplicistica, inappagante offerta soluzione “dissuasiva” che caratterizza la costituisce la pietra angolare di un sistema normativa penale, europea nel rispetto di fondamentali prerogative individuali. il riferimento di reinserimento corrispondente alla funzione sociale, ai che principi personalistici e solidaristici della nostra Costituzione. Peraltro, tale ‘vuoto dei fini’ ha aperto alla 14 S. MOCCIA, Funzioni della pena ed implicazioni sistematiche: tra fonti europee e Costituzione italiana, in Dir. pen. e proc., 2012, p. 921 giurisprudenza della Corte di giustizia ed - 22 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 al diritto secondario dell’Unione – anche a scandiscono i tempi dello scopo della pena; decisioni quadro ed a direttive in materia ciò che accade nella giurisdizione minorile penale – un inaccettabile spazio di si realizza in nome di quei diritti del ‘supplenza’, entro cui ha avuto luogo minore. l’imposizione agli Stati membri di obblighi responsabilità, si anticipa nel processo il di criminalizzazione relativi a sanzioni progetto di integrazione sociale, certo, non penali, non solo efficaci e proporzionate, con strumenti clemenziali incompatibili ma anche “dissuasive”15. con la filosofia del rapporto processo-pena. Una volta accertata la Per tale evenienza il legislatore sceglie una 3. Il diritto del minore al trattamento “strategia” idonea a ridurre i danni del differenziato. processo rispetto allo sviluppo della persona, arricchendolo di strumenti di In questo l'osservazione contesto della si recupero endoprocessuale. vicenda I contenuti positivi della prevenzione minorile; che trova nella peculiarità del speciale divengono il referente assiologico rapporto con la persona e con i diritti di cui dell’azione di tutela del minore autore di è portatore le ragioni della specializzazione reato, affidata alla giurisdizione, in tal sia sul profilo sostanziale che processuale. modo riducendo i rischi di una condanna Rispetto alla seconda vicenda le linee pregiudizievole al completamento della programmatiche su cui il legislatore risolve personalità, allo stato deviata. problemi strategici per la tutela di diritti Non vanno mai confuse, però, la pienezza del minore nel processo, i punti di dei diritti procedurali dei minori e le orientamento della filosofia specializzante legittime esigenze dell’accertamento con le si aggregano sulla indispensabilità dell’ soluzioni osservazione del minore ai fini del recupero del giovane disadattato. Nella trattamento processale e sulla necessità di vicenda di cui trattiamo, la sostanza penale includere nel processo strumenti di tutela acquista dei suoi diritti. trattamento del minore al primo posto della Chiariamo. Il raggiunto ordine logico non scala dei valori in gioco nel sistema elide il potere discrezionale del legislatore punitivo, quando la giurisdizione ne accerti di la responsabilità, non potendo, questa, differenziare specifica inserisce le situazioni che strategicamente diversa natura, orientate mettendo al il muoversi al di fuori dei paradigmi del 15 S. MOCCIA, Funzioni della pena ed implicazioni sistematiche: tra fonti europee e Costituzione italiana, cit. giusto processo; essi sono imposti anche ai - 23 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 magistrati laici che coadiuvano i togati In sintesi, l’ordinamento italiano non si è ispirato ad un ge nell’esercizio funzione e nelle prigioni scuola. Ciò non comporta giurisdizionale, proprio per assicurare le alcuna sottovalutazione della pericolosità e conoscenze necessarie gravità del fenomeno della delinquenza all’osservazione della personalità ed alla minorile: ma significa solamente che non individuazione della meritevolezza del si trattamento e dei modi del suo esercizio. possibilità di recupero di soggetti, non Lo ancora del tutto maturi dal punto di vista della “tecniche”, scopo del processo rimane intende lasciare intentata alcuna l’accertamento del fatto. fisio-psichico. Su questo diverso modo di considerare il Questa ordinata scansione ‘fasica’ – che sistema penale quando si tratta di un esalta i compiti delle diverse istituzioni soggetto minorenne vi sono tracce sempre coinvolte nella vicenda – è scomposta per più della la giurisdizione minorile, ove prevalgono i giurisprudenza della Corte costituzionale16, bisogni di evitare che il processo penale secondo cui la capacità di intendere e di costituisca causa di interruzione dell'iter di volere del minore tra i quattordici e i formazione della personalità del minore. diciotto anni – e cioè la sua imputabilità Di (art. 98 c.p.) – deve essere verificata caso strutturalmente, le linee politiche su cui per caso, in relazione al momento in cui è costruire stato commesso il fatto. eventi: rimosso il divieto di osservazione In secondo luogo, il largo ricorso alla della persona – ritenuto un pericoloso sospensione condizionale della pena ed al sintomo di trasformazione del diritto perdono della penale del fatto in diritto penale dell'autore giustizia minorile conferma, non soltanto – il legislatore segue linee strategiche la tendenza generale a considerare come idonee ultima all’istituzione recuperando nel processo strumenti del carceraria, ma sottolinea con forza la trattamento sanzionatorio sotto forma di necessità di valutazioni del giudice fondate sospensione del giudizio per consentire al su prognosi individualizzate in ordine alle minore prospettive messa alla prova (art. 28 d.P.R. n. 448 del significative all’interno giudiziale ratio il di nell’ambito ricorso recupero del minore conseguenza, si l’ordinata al fine l’orientato modificano, successione innanzi degli individuato, ‘ravvedimento’: la deviante. 17 16 Art. 31 ult. comma Cost. secondo cui la Repubblica “protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. Corte cost., sent. del 20 aprile 1978, n. 46, cit. - 24 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 1988) è la macroscopica esemplificazione leggi20, che ha sopperito negli anni di questa strategia. all’atteggiamento In particolare del dell’assetto legislatore con decisioni di accoglimento o giurisprudenza con sentenze additive, ma anche con costituzionale18 si origina il diritto al interpretative di rigetto, nelle quali ha trattamento differenziato del minore; lungo scritto questo percorso il giudice delle leggi trattamento diversificato21. perviene, con una costante metodica di Ebbene, intervento, al superamento della regola riconosciuto il merito di aver diffuso la transitoria minori cultura della specializzazione del giudice dell’ordinamento penitenziario previsto per minorile, quale situazione strumentale al gli adulti (art. 79 della l. 26 luglio 1975, n. recupero del minore deviante e al suo 354), non essendo stata emanata ad oggi la reinserimento disciplina diversificata. prospettiva è stata evidenziata in maniera Interrogarsi sui significati politici sottesi a costante questo disposizioni22, descrivendo il Parlamento , non appare immediatamente conduttore un indirizzo utile; non lo è, invece, l’osservazione normativo-assiologico e di metodo. euristica della funzione supplente svolta Dunque, non è un caso che, all’interno dalla Corte costituzionale. della disarmonia tra principi costituzionali delineato all’interno rinunciatario dalla dell’estensione inspiegabile ai ritardo del 19 L’antinomia tra provvisorietà della le ragioni a questa costituzionali giurisprudenza sociale; ed in preciso va questa l’inadeguatezza di del delle filo e regole di trattamento penitenziario, soluzione di tutela e contenuti del diritto l’azione della Corte si è spinta a all’educazione ha rafforzato l’attività di privilegiare decisamente le esigenze di non ricostruzione ermeneutica del giudice delle desocializzazione del minore autore di reato. Con queste decise posizioni, ma forse 18 ancora con ‘incerta coscienza’, la Corte Corte cost. sent. 22 maggio 1987, n. 206, in Cass. pen., 1987, p. 2085; Corte cost.,, sent. 15 luglio 1983, n. 222, in Giur. cost, 1983, p. 1319. Cfr. S. LARIZZA, I principi costituzionali della giustizia penale minorile, in La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, a cura di A. PENNISI, Milano, 2004, p. 93 e ss. Per una ricognizione generale dell’art. 31 Cost., si vedano L. CASSETTI, Art. 31, in Commentario alla Costituzione, cit., pp. 640-654; C. BERGONZINI, Art. 31, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole, R. Bin, Padova, 2008, pp. 318-321. 19 P. DE MARTINO, Riflessioni su alcune proposte de iure condendo in tema di esecuzione penale minorile, in Cass. pen., 2011, p. 3183. 20 Cfr., ad esempio, Corte Cost., sent. 15 luglio 1983, n. 222, cit., e Corte cost., sent. 22 maggio 1987, n. 206 cit. 21 S. RUGGERI, La disciplina penitenziaria, in AA. VV., La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, cit., p. 241. Per una disamina della disposizione in esame, cfr. G. LA GRECA, Commento all’art. 79, in Ordinamento penitenziario, a cura di G. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, III, Padova, 2006, p. 1082. 22 G. GIOSTRA, Prime riflessioni intorno ad uno Statuto europeo dell'imputato minorenne, in AA. VV., Per uno Statuto europeo dell'imputato minorenne, cit., p. 13. - 25 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 privilegiava i contenuti della funzione Tuttavia ed in termini generali, ciò impone specialpreventiva positiva nel trattamento la costatazione che la funzione della pena è penale del minore, e con ciò senza mettere in grado di condizionare la struttura e le in discussione il fatto che scopo del forme della giurisdizione penale minorile. processo penale è l’ accertamento del fatto Dunque, l’attività di codificazione della e della responsabilità dell’imputato, anche fase se minore23. confronti del minore non è più rinviabile, e La linea metodologica della pena nei la non soltanto per raccogliere i moniti della diritto, Corte costituzionale. È necessario dare consegnando lo sviluppo del fenomeno al seguito alla Raccomandazione (08) 11 giudice del caso, dal momento che è la sulle “Regole europee relative ai minori forza dirompente del caso a derogare la oggetto di sanzioni o misure conseguenti legge. ad una violazione della legge penale”, In buona sostanza, la Corte dominava e approvata dal Comitato dei Ministri del domina dall’alto il consolidarsi del diritto Consiglio giurisprudenziale, dalla considerazione della sua natura, essendo consapevolezza che la rieducazione non essa ritenuta atto prevalentemente politico, può avere lo stesso contenuto positivo per privo di efficacia diretta, e non potendo tutti i consociati. essere classificata come norma interposta La convinzione era, ed è, che il principio rispetto all’art. 117 comma 1 Cost. di implica È appena il caso di notare che se per noi trattamento l’ostacolo potrebbe essere aggirato dalla giurisdizionalizzazione del muovendo uguaglianza l’individualizzazione rieducativo segna dell’esecuzione rapportata del alle condizioni prevalente d'Europa25 forza del proprio principio in di personali (art. 3 comma 1 Cost.) e socioeconomiche (art. 3 comma 2 Cost.) di carico del minorenne nelle carte internazionali e nell’ordinamento italiano, cit., p. 251. 25 Da un punto di vista formale, la raccomandazione (08) 11 è un corpus di diritto penitenziario minorile che si compone di 142 articoli ed è suddivisa in otto parti: (I) Principi basilari, campo di applicazione e definizioni; (II) Sanzioni e misure; (III) Privazione della libertà personale; (IV) Consulenza legale ed assistenza; (V) Procedure di reclamo. Ispezione e controllo; (VI) Personale; (VII) Valutazione, ricerca, lavoro con i media e il pubblico; (VIII) Aggiornamento normativo. Nel catalogo delle garanzie proprie del diritto penitenziario minorile, non mancano il riferimento all’osservanza dei diritti umani e alla legalità che deve permeare l’intera fase esecutiva (principio di riserva di legge), la quale a sua volta deve essere sottoposta al controllo di un organo giurisdizionale (principio di riserva di giurisdizione). ciascun condannato: esso stesso, dunque, contiene il carattere ontologicamente diversificante del trattamento24. 23 Cfr., M. G.COPPETTA, Spunti per uno Statuto europeo del condannato minorenne, in AA.VV., L’esecuzione penitenziaria a carico del minorenne nelle carte internazionali e nell’ordinamento italiano, cit., p. 145. 24 In argomento, M. G. COPPETTA, L’esecuzione della pena detentiva: il trattamento intra moenia e le misure alternative, in AA. VV., L’esecuzione penitenziaria a - 26 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 diversificazione, la cui fonte è costituita dalla linea costituzionale tracciata dagli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 34 Cost., la praticabilità di una giustizia minorile, che voglia esprimere le potenzialità insite nell’ordinamento, deve misurarsi necessariamente con gli obblighi pattizi a cui è tenuta l’Italia26. Clelia Iasevoli Docente Università “Federico II” di Napoli 26 M. L. FIORILLO, Un ordinamento penitenziario per i minori, in Min. giust., 2008, p. 135. - 27 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Dott. Roberto Gentile La condizione del minore nell’ordinamento internazionale. SOMMARIO: 1) Le principali fonti del diritto internazionale penale minorile. - 2) Prospettive fondamentali - Campo di applicazione. - 3) Definizioni giuridiche: fanciullo - minore - reato giovane delinquente - giovane adulto (rinvio). - 4) Limiti di età rilevanti ai fini della responsabilità penale. - 5) Obbiettivi della giustizia minorile - Potere discrezionale degli operatori - Necessità di un’ adeguata formazione professionale. - 6) Diritti dei minori: 6.1) Garanzie procedurali a favore dei minori autori di reati - 6.1.1.) Presunzione di innocenza 6.1.2.) Assistenza legale durante il processo - 6.1.3.) Diritto alla assistenza dei genitori o del tutore - 6.1.4.) Diritto alla contestazione dell’accusa - 6.1.5.) Diritti dei minori in caso di limitazione della libertà personale - 6.1.6.)Diritti finalizzati all’esercizio concreto del diritto di difesa: I) Diritto di essere ascoltato nel corso del procedimento e facoltà di non rispondere II) Diritto di interrogare o fare interrogare testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a discarico - Diritto di ottenere una controperizia o altro equivalente mezzo di indagine - 6.1.7) Diritto alla tutela della vita privata - 6.1.8.) Diritto all’osservanza del principio di stretta legalità - Diritto alla sollecita definizione del giudizio ed alla impugnazione - 6.2) Diritto dei fanciulli alla protezione da ogni forma di violenza, maltrattamento o sfruttamento. - 7) Il ricorso a misure extra-giudiziarie. - 8) La decisione. 1) Le principali fonti del fermare diritto normativa internazionale penale minorile. l’attenzione soltanto internazionale che sulla ha per oggetto gli aspetti penalistici della giustizia L’interesse della Comunità internazionale minorile. per le problematiche relative alla tutela dei Le prime enunciazioni di principi ispiratori minori ha stimolato, a partire dagli inizi di della nascente normativa internazionale questo secolo, la stipulazione di numerose minorile convenzioni con le quali i diritti dei minori dichiarazione di Ginevra del marzo 1924, inerenti ad aree specifiche della vita civile nella quale, con riferimento ai minori , sia hanno ricevuto riconoscimento e tutela. come autori che come vittime di reati, fu Il tema di questa relazione, inserita in un tra l’altro affermato che il minore deviato corso di diritto penale minorile, impone di deve essere recuperato e che il fanciullo - 28 - si rinvengono già nella Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 deve essere protetto da ogni forma di 4) Il Patto internazionale sui diritti civili e sfruttamento. politici , stipulato a New York il 16 Da queste due idee centrali , nella seconda dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo metà di questo secolo , si è andata in Italia con la legge n° 881 del 25 ottobre dipanando, al livello internazionale, una 1977 (d’ora innanzi : “ P.I.D.C.P.”) . articolata elaborazione di linee guida che 5) hanno messo in moto, negli ordinamenti l’amministrazione della giustizia minorile giuridici dei singoli Paesi, la produzione di (c.d. Regole di Pechino), adottate a New normative interne, le quali, quantunque York dall’Assemblea generale del settimo diverse, denotano tuttavia la comune congresso dell’O.N.U. il 29 novembre ispirazione. 1985 ( d’ora innanzi R.M.) . Prima di inoltrarci in questo itinerario - 6) La Raccomandazione n° (87)20 sulle inevitabilmente veloce e sintetico, dati i risposte sociali alla delinquenza minorile, limiti imposti alla relazione - attraverso la elaborate produzione giuridica internazionale, è bene Strasburgo il 17 settembre 1987 (RAC.) individuare preventivamente le fonti alle 7) La Convenzione sui diritti del fanciullo, quali si farà riferimento nel corso della stipulata a New York il 20 novembre 1989, esposizione. ratificata e resa esecutiva in Italia con la Esse, in ordine cronologico, sono le Legge 27 maggio 1991 n° 176 (C.D.F.) . Le Regole dal minime Consiglio per d’Europa a seguenti: 1) La dichiarazione dei diritti del fanciullo, 2) Prospettive fondamentali - Campo di detta Dichiarazione di Ginevra, del marzo applicazione. 1924; 2) La Convenzione Europea per la L’art 1 R.M. contiene alcune fondamentali salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle enunciazioni libertà fondamentali, resa esecutiva in infatti, definisce la giustizia minorile parte Italia con la legge 4 agosto 1955 n° 848 ( integrante D’ora innanzi sarà indicata con l’acronimo nazionale di ciascun paese, in quanto “C.E.S.D.U.”) componente 3) La dichiarazione dei diritti del fanciullo, dell’ordine sociali (art. 1.4). proclamata dall’O.N.U. il 20 novembre E’ compito degli Stati parti, pertanto, 1959 ( d’ora innanzi indicata come tutelare il benessere del minore e della sua “D.D.F.”) . famiglia ( art. 1.1 R.M.), attribuendo - 29 - programmatiche. del processo essenziale di della Esso, sviluppo pace e Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 come precisa l’art. 3.1. C.D.F. - in tutte le economica, nascita, opinione, politica o di decisioni che riguardano i fanciulli, da altro genere, del fanciullo o dei suoi qualunque organo o ufficio siano adottate, genitori, ecc. (Art. 24 P.I.D.C.P., art. 2.1. primaria R.M. ed art. 2.1. C.D.F. ). considerazione al superiore interesse del fanciullo stesso. In tale ottica , I singoli Stati, anzi, ai sensi del principio gli Stati parti , mobilitando all’uopo tutte le nono D.D.F. e dell’art. 2.2. C.D.F.,sono risorse disponibili (famiglia, istituzioni tenuti ad adottare ogni utile misura per sociali, gruppi di volontariato), devono proteggere adoperarsi per sostenere il processo di discriminazione o sanzione motivata dallo maturazione dei minori, creando per loro “status”, dalle attività, dalle opinioni o dal condizioni di vita idonee a prevenire la credo dei genitori, dei tutori o di membri devianza ed il crimine (1.2.ed 1.3. R.M.) della famiglia. La prevenzione del disadattamento e della In virtù di tali norme, molto deve essere delinquenza - come è specificamente ancora indicato nell’art. 1 Rac. - dovrebbe essere competenti, per attuare la prevenzione a attuata, Stati, favore dei minori a rischio, evitando, come mediante una politica per l’inserimento vuole la normativa internazionale, che sociale talune categorie di minori, fra le quali all’interno dei l’introduzione dei singoli giovani, tutte le ogni istituzioni organizzazioni giovanili o sportive di extra-comunitari, siano meno favorite nella programmi specializzati per sostenere i applicazione di tutti gli istituti del diritto giovani mediante processuale penale minorile finalizzati allo misure di prevenzione scopo, enunciato nell’art. 14 P.I.D.C.P., di l’adozione di nonché e da da risaltano particolarmente i nomadi e gli rischio, scuole fanciulli nelle a nelle attraverso fatto i situazionale e tecnica per ridurre le promuoverne la riabilitazione. occasioni di violazione delle leggi da parte L’art. 3 R.M., infine, precisa che le dei minori. disposizioni contenute in quel documento Le misure di prevenzione della devianza e si applicano non solo ai minori autori di della delinquenza, al pari di tutte le misure reati, ma anche ai minori nei confronti dei di protezione della gioventù, devono essere quali potrebbero essere compiuti atti garantite senza processuali per condotte che, se poste in distinzioni di qualsivoglia natura (razza, essere da adulti, non sarebbero punibili. La colore, sesso, lingua, religione, origine norma allude a quelle condotte, previste da nazionale, etnica o sociale, condizione qualche ordinamento giuridico statale, per tutti i minori, - 30 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 quale, per esempio, quello polacco, che Minore, ai sensi dell’art. 2.2.a) R.M., è un ,nella categoria della c.d. “demoralisation” fanciullo o un giovane che, con riferimento , all’ordinamento ricomprende un certo numero di giuridico preso in situazioni, la cui elencazione non è considerazione, può essere imputato per un tassativa, che legittimano ogni intervento reato con un livello di responsabilità pubblico diverso da quello dell’adulto. nei confronti del minore, ancorché questi non abbia commesso reati: Reato, ai sensi dell’art. 2.2.b) R.M., è ogni a titolo esemplificativo vanno ricordati condotta (azione od omissione) punita l’inadempimento dell’obbligo scolastico, la dalla consumazione di bevande alcoliche o determinato ordinamento giuridico statale. l’assunzione di droghe, il vagabondaggio, Giovane delinquente, ai sensi dell’art. 2.2. la prostituzione, la vita dissoluta, ecc. c) R.M. è un fanciullo o un giovane L’art. 3 R.M., infine, prescrive che ogni accusato o dichiarato colpevole di un reato. Stato debba sforzarsi di applicare i principi La regola in esame reca la dizione “un contenuti nel documento a tutti i minori fanciullo o un giovane” in considerazione destinatari di misure di protezione e di del fatto che non mancano ordinamenti aiuto sociale, nonché ai giovani adulti giuridici nazionali nei quali la minore età, delinquenti. agli effetti del diritto penale, va oltre il legge penale in virtù di un compimento del diciottesimo anno (es.: 3) Definizioni giuridiche: fanciullo - l’Austria), di guisa che, in tali casi, la minore - reato - giovane delinquente - nozione giuridica di fanciullo non coincide (rinvio). con quella di minore. L’art. 3.3 R.M., infine, come già accennato Nelle fonti esaminando normative ricorre che stiamo costantemente nel precedente paragrafo, introduce la il nozione di giovane adulto delinquente. Di termine “fanciullo”. La relativa nozione si tale nozione si parlerà nel paragrafo rinviene nell’art. 1 C.D.F., ove si legge che seguente. si intende per fanciullo ogni essere umano, di età inferiore ai diciotto anni, salvo che, 4) Limiti di età rilevanti agli effetti della in virtù della legge nazionale a lui responsabilità penale. applicabile, la maggiore età sia raggiunta prima. L’art. 4 R.M. stabilisce che, in quegli ordinamenti - 31 - giuridici statali che Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 riconoscono la nozione di soglia della delinquenti - vale a dire quella di giovani responsabilità penale, questa non dovrà autori di reati che abbiano superato l’età essere fissata ad un livello troppo basso, massima prevista dalla legge per essere tenuto conto delle problematiche inerenti sottoposti alla giurisdizione minorile, ai alla maturità affettiva , psicologica ed quali l’art. 3.3 R.M. auspica l’estensione intellettuale. da parte delle legislazioni dei singoli Stati L’art. 40.3 a) C.D.F., facendo eco alla delle regole stesse - varia anch’essa da predetta regola, dispone che gli Stati paese a paese. In Francia, per esempio, tale membri, nello sforzo di porre in essere categoria comprende i giovani da diciotto a normative ai ventitre anni; In Germania, Olanda ed fanciulli accusati o dichiarati colpevoli di Italia, i giovani da diciotto a ventun anni, reati, avranno cura, in particolare, di fissare in Svizzera quelli da diciotto a venticinque un’età minima al di sotto della quale vi sia e così via. una presunzione di non imputabilità.1 Con riferimento alla categoria dei giovani Poichè i ed istituzioni livelli della destinate soglia della delinquenti adulti, l’art. 17 Rac. imputabilità penale e quello che segna raccomanda ai governi dei singoli Stati di l’uscita dall’area di competenza della rivedere, giurisdizione minorile variano da Stato a legislazioni, sì Stato, giurisdizioni competenti la nozione di giovani adulti se necessario, da le proprie conferire una alle potestà decisionale che consenta l’adozione di 1 misure L’età minima ai fini della imputabilità penale varia nei singoli Stati. Mediamente essa è fissata fra i tredici ed i quattordici anni (13 anni in Francia ed in Polonia, 14 anni in Austria, Germania, Italia e Slovenia), ma non mancano Paesi che hanno stabilito livelli inferiori di età: in Svizzera, per esempio, l’età minima è fissata al compimento del settimo anno, in Scozia all’ottavo anno, in Irlanda del nord al decimo, in Portogallo ed in Olanda al dodicesimo. In Svezia, invece, è fissata al quindicesimo anno, in Norvegia al sedicesimo ed in Romania al diciottesimo anno. In Israele è fissata a 13 anni , a Cuba a 16, nel Canada a 12 . Nell’ordinamento giuridico inglese, la soglia minima per la imputabilità penale dei minorenni, inizialmente fissata a sette anni da una regola di common law del secolo XVII fu innalzata ad otto anni dal Children and Young Persons Act 1933(art.50), come è tutt’ora nel diritto scozzese, e poi a dieci anni dall’art.16 Children and Young Persons Act 1963. Al di sotto di questa età, il minore, definito doli incapax, è assistito da una presunzione assoluta di incapacità di agire con dolo. L’età a partire dalla quale si applica il diritto penale comune è per lo più fissata al diciottesimo anno; Portogallo e Scozia, però, l’ hanno fissata al sedicesimo anno, l’Irlanda del nord e la Polonia al diciassettesimo, mentre l’Austria al diciannovesimo anno. educative orientate verso il reinserimento sociale degli interessati, previa valutazione della loro personalità. 5) Obbiettivi della giustizia minorile Potere discrezionale degli operatori – Necessità di un’adeguata preparazione professionale. L’art 14 P.I.D.C. P. prescrive che la procedura applicabile ai minorenni dovrà tenere conto della loro età e dell’interesse a che sia promossa la loro riabilitazione. - 32 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 In armonia con il trattato di New York del giustizia minorile e ad ogni stato e grado 1966, l’art. 5 R.M. stabilisce che il sistema del della giurisdizione minorile deve avere per dell’istruzione, del promuovimento della scopo la tutela del giovane e la funzione di azione garantire che la misura adottata sia esecuzione. proporzionale alle circostanze del reato ed Gli artt. 6.2. e 6.3. soggiungono che tale alla personalità dell’autore del medesimo. potere discrezionale deve essere esercitato Coerentemente con l’art. 5, l’art. 17 a) responsabilmente, R.M. stabilisce che la decisione deve formazione specializzata degli operatori. essere alle A tale ultimo scopo, l’art. 22 R.M. segnala circostanze ed alla gravità del reato, ma la necessità di un’adeguata formazione altresì alle condizioni ed alle esigenze professionale e di un costante dell’autore, nonchè alle esigenze della aggiornamento di tutti gli operatori società; la lettera d) dello stesso articolo professionali, attuata mediante corsi ed soggiunge, poi, che il criterio determinante altre appropriate modalità didattiche. nella valutazione dei casi giudiziari deve L’art. 9 Racc., a sua volta, raccomanda agli essere la tutela del minore, in sintonia con Stati di incoraggiare le iniziative tendenti la primaria considerazione del superiore ad assicurare che tutti gli operatori della interesse del fanciullo, prescritta dall’art. 1 giustizia C.D.F. formazione specializzata nel campo del Le proporzionata finalità particolari non solo della giustizia processo, segnatamente penale, alle del giudizio minorile il che fasi e della esige una posseggano una diritto e della delinquenza minorile. minorile, consistenti nella tutela dei minori e nella proporzionalità delle decisioni che 6) Diritti dei minori li riguardano rispetto alla esigenze in giuoco, inerenti alla persona del minore da Dalle un lato e, dall’altro, alla tutela della l’affermazione di numerosi diritti dei collettività, non possono essere perseguite minori: una parte di tali diritti riguarda i senza che gli operatori ai diversi livelli minori autori di reati e si sostanzia in dispongano garanzie che la normativa internazionale di un adeguato potere fonti considerate ricava discrezionale. Tale potere è previsto vuole dall’art. 6.1 R.M., il quale sottolinea la processo penale a carico di minorenni necessità che esso sia sufficiente ed esteso adottata dagli Stati contraenti nei rispettivi a tutti i livelli della amministrazione della ordinamenti giuridici interni; un’altra parte - 33 - sussistenti nella si disciplina del Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 di tali diritti riguarda i minori quali norma internazionale. Infatti, affermare possibili commessi che l’imputato non si considera colpevole mediante violenza nei loro confronti o, non equivale ad affermare che se ne debba comunque, attraverso lo sfruttamento della presumere loro persona. Di ciascuna di queste due sostenuto che l’art. 27 comma 2 della categorie di diritti che l’ordinamento Costituzione conterrebbe una giuridico internazionale ha riconosciuti in propria presunzione di innocenza; ma una capo ai minori ed alla cui tutela gli Stati siffatta presunzione non è ravvisabile nella parti si sono obbligati, ratificando e formulazione della norma costituzionale, rendendo esecutivi i trattati internazionali nella quale la parola innocenza non è che li sanciscono, faremo una rapida nemmeno contenuta. Altri interpreti hanno rassegna. ravvisato nell’art. 27 comma 2 della vittime di reati l’innocenza. Talora si vera è e Costituzione una “presunzione di non 6.1.) Garanzie procedurali a favore dei colpevolezza”; ma non si comprende con minori autori di reati. chiarezza quale sia la distinzione concettuale fra presunzione di innocenza e presunzione 6.1.1.) Presunzione di innocenza presumere di la non non colpevolezza: colpevolezza L’art. 6.2 . C.S.D.U. stabilisce che ogni presumere persona accusata di un reato si presume esame, invece, secondo l’interpretazione innocente sua che sembra da ritenere più corretta, colpevolezza non sia stata legalmente contiene non già una presunzione di non accertata. colpevolezza ( che è solo un modo diverso Coerentemente, l’art. 7 R.M., l’art. 8 Rac. di e l’art. 40.2.b.I. C.D.F. recepiscono tale innocenza), bensì una non presunzione di garanzia con riferimento ai minori.2 colpevolezza: la norma, in pratica, vuole A parere dello scrivente, l’enunciato della semplicemente dire che il costituente ha norma costituzionale non garantisce la escluso che la colpevolezza dell’imputato presunzione di innocenza sancita dalla possa essere presunta, prescrivendo che la fino a quando la l’innocenza. La denominare la norma è presunzione in di stessa possa essere ritenuta solo in seguito 2 alla sentenza irrevocabile di condanna. Il Nell’ordinamento giuridico italiano, la garanzia imposta dalla norma internazionale testè ricordata, secondo l’opinione prevalente, è assicurata dall’art 27 comma secondo della carta costituzionale, per il quale “l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva”. costituente, in altri termini, ha assunto una posizione - 34 - agnostica nei confronti Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 dell’accusato, statuendo che non debba disposizioni del singolo paese prevedono esserne presunta la colpevolezza, senza questa assistenza. con questo avere detto che ne debba essere L’art. presunta la innocenza. 8 Racc. insiste sul punto, Se tale raccomandando agli Stati di rinforzare le si deve garanzie legali dei minori durante l’intero concludere che la presunzione di innocenza corso della procedura, compresa la fase dell’imputato non discende dalla carta delle indagini di polizia, riconoscendo, fra costituzionale ( e non ha, quindi, il rango l’altro, il diritto all’assistenza di un della norma costituzionale), essendo stata avvocato, introdotta nel nostro ordinamento giuridico ufficio e rimunerato dallo Stato. soltanto dalle leggi che hanno reso L’art. 37.d) C.D.F., ancora, prevede il esecutive la C.S.D.U. e la C.D.F. diritto del minore all’assistenza legale nel interpretazione si accoglie, eventualmente nominato di caso in cui subisca una privazione della 6.1.2.) Assistenza libertà personale, mentre il successivo art. legale durante il 4o.2.b) III sancisce tale diritto nel corso del processo giudizio. L’art. 6 C.S.D.U., nel comma 3.c), prevede Come si vede bene, soltanto le R.M. e la che ogni accusato debba avere il diritto di Racc. prevedono il diritto all’assistenza difendersi personalmente o con l’assistenza legale in ogni stato e grado del processo, di un difensore di sua fiducia e che, quando mentre la C.S.D.U. e la C.D.F. si limitano versi indigenza a prevedere tale diritto solo “quando gli assistito interessi della giustizia lo richiedano” gratuitamente da un avvocato di ufficio, (C.S.D.U.), ovvero nella fase del giudizio o quando gli interessi della giustizia lo qualora richiedano. limitativi della libertà personale.3 in economica, In condizioni debba applicazione di di essere questo siano adottati provvedimenti principio 3 generale, valevole per tutti i soggetti, adulti La legislazione italiana è, al riguardo, fra le più avanzate del mondo, ponendosi sullo stesso livello dei paesi anglo-sassoni, nei quali l’adozione del modello accusatorio rende obbligatoria la presenza del difensore durante tutto il corso della procedura. Nell’ordinamento francese, invece, l’assistenza del difensore è prevista su richiesta dell’arrestato o dei suoi rappresentanti legali, i quali, però, devono essere informati immediatamente di tale loro diritto; è solo dopo il promuovimento dell’azione penale, invece, che l’assistenza del difensore diventa obbligatoria, con previsione della nomina di un difensore di ufficio, che, ove occorra, è designato dal presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati, su richiesta del giudice e minorenni, l’art. 15 R.M. prevede il diritto del minore, in ogni stato e grado del processo, di essere rappresentato da un consulente legale o di chiedere la nomina di un avvocato di ufficio, quando le - 35 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 6.1.3.) Diritto all’assistenza dei genitori 6.1.4.) o del tutore dell’accusa Le R.M. prevedono, in caso di arresto di un Il diritto alla contestazione dell’accusa è minore, l’immediato avviso ai genitori previsto dagli artt. 5.2. e 6.3.a) C.S.D.U., a (10.1) e la facoltà di questi ultimi di termine dei quali ogni persona arrestata o partecipare al processo, salvo che ragioni sottoposta a giudizio ha diritto ad essere inerenti alla tutela dell’interesse del minore informata, nel più breve tempo possibile, ne consiglino la esclusione. in una lingua a lei comprensibile ed in L’art. 8 Racc. enumera, fra le garanzie maniera dettagliata, dei motivi dell’arresto legali dei minori , durante l’intero corso e delle accuse elevate a suo carico. della procedura, il diritto alla presenza dei Tale diritto è annoverato fra i diritti dei genitori o di altro rappresentante legale, minori nell’art. 7 delle R.M. ed è sancito informati sin dall’inizio della procedura specificamente negli artt. 40. II e 40. VI. stessa. C.D.F. che prevedono, rispettivamente, il L’art. 40.b) III , a sua volta, sancisce diritto del minore, sospettato o accusato di l’obbligo degli Stati parti di garantire al reato, di essere informato nel più breve minore l’assistenza dei genitori al giudizio, tempo possibile direttamente, o tramite i salvo che l’interesse del minore stesso non suoi genitori o rappresentanti legali, delle consigli la loro esclusione. accuse mossegli, nonchè il diritto del minore Diritto stesso alla di contestazione farsi assistere gratuitamente da un interprete, qualora non istruttore o del giudice dei minori. (art. 4-IV e 4.1. dell’ ordonnance 45-174 du 2 février 1945, rélative à l’infance délinquante). La situazione olandese è analoga a quella francese . In Belgio, invece, su iniziativa di alcuni consigli dell’ordine degli avvocati, vengono autorizzati dei turni di presenza nei tribunali di avvocati tirocinanti volontari, che i giovani possono consultare prima delle udienze. Ma, tale prassi, non avendo un fondamento nella legge, può essere ostacolata dai giudici. In Slovenia, a differenza da quanto avviene per gli adulti, il diritto all’assistenza legale è garantito fin dalla fase preparatoria. In Austria, Germania e Grecia l’avvocato partecipa all’istruzione; in Germania, inoltre, quando l’infrazione è punita con una pena detentiva superiore ad un anno, o se la custodia preventiva si è protratta per più di tre mesi, o quando l’accusato sia minorenne e gli sia applicata la custodia preventiva, l’avvocato è immediatamente nominato di ufficio. In Polonia, il minorenne ha diritto all’assistenza dell’avvocato nel processo penale dopo la chiusura delle indagini preliminari; ma il diritto di consultare il fascicolo è rimesso alla discrezionalità del giudice. comprenda o non parli la lingua. Di fronte ad una così chiara formulazione del diritto alla contestazione dell’accusa nel più breve tempo possibile, contenuto nella C.D.F. (la quale - giova ricordarlo in virtù dell’ordine di esecuzione, contenuto nella legge 27 maggio 1991 n° 176, ha forza di legge nello Stato italiano, con la conseguenza che le norme ivi contenute prevalgono su quelle del diritto - 36 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 interno, nel caso di contrasto con queste caso di arresto o di detenzione, attuati in ultime) c’è da chiedersi se la prassi di non violazione delle disposizioni dell’art. 5 dare l’informazione di garanzia al minore, stesso. quando non vengano compiuti atti di L’art. 10 R.M., nell’alveo della C.S.D.U., indagine che rendano obbligatoria la sua prevede il diritto degli esercenti la potestà partecipazione e l’assistenza del difensore, sul minore ad essere avvisati, nel tempo sì che questi finisce per essere messo al più breve possibile, dell’arresto del minore, corrente del processo a suo carico solo con il sindacato giurisdizionale della legittimità la notifica del provvedimento che fissa dell’arresto, da attuarsi senza ritardo e l’udienza preliminare o dibattimentale, sia l’adozione da parte della Polizia giudiziaria lecita rispetto alla norma internazionale di cautele idonee a far sì che sia rispettato testè ricordata. lo “status” minorile, favorito il benessere del minore ed evitato al medesimo ogni 6.1.5.) Diritti dei minori in caso di nocumento. limitazione della libertà personale. L’art. 13 R.M., inoltre, dopo avere enunciato la natura residuale della custodia L’art. 5 C.S.D.U., dopo avere affermato il preventiva dei minori, la necessità che la diritto alla libertà personale di ciascuno, sua durata sia contenuta nei limiti del enuncia i casi in cui la privazione della minimo indispensabile e sostituita, sempre libertà stessa è consentita, se attuata dalla che ciò sia possibile, con altre misure procedura stabilita dalla legge; fra tali casi meno vanno sorveglianza, ricordati: l’esecuzione di una afflittive - quali la l’affidamento stretta ad una sentenza di condanna, l’arresto e la famiglia o il collocamento in un istituto o custodia cautelare. La norma sancisce, in altro ambiente educativo - estende ai quindi, il diritto, già ricordato, alla minori tutti i diritti e le garanzie previsti contestazione dell’accusa senza ritardo ed dalla Regole minime delle Nazioni Unite in lingua comprensibile, il diritto alla per il trattamento dei detenuti ed afferma la conduzione nel più breve tempo possibile, necessità nel caso di arresto o di esecuzione di un preventiva siano collocati in istituti distinti provvedimento custodiale, dinanzi ad un da quelli per gli adulti, ovvero in sezioni giudice, della dell’istituto penale distinte da quelle legittimità della limitazione della libertà destinate agli adulti ( sul punto cfr. anche personale ed il diritto ad un indennizzo, nel l’art. 10 P.I.D.C.P.); afferma, infine, il il diritto al riesame - 37 - che i minori in custodia Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 diritto del minore in custodia preventiva a minore sia collocato troppo lontano o in ricevere una protezione ed assistenza al luoghi poco accessibili, allo scopo di livello sociale, educativo, professionale, favorire le relazioni con la famiglia. psicologico, medico e fisico, secondo le Raccomandano, inoltre, di privilegiare, esigenze derivanti dall’età, dal sesso e nell’ottica di una progressiva, crescente dalla personalità. rarefazione della detenzione, le misure L’art. 19 R.M., poi, insiste sul punto della finalizzate al reinserimento del minore, sia residualità del collocamento del minore in nella istituzione, che va disposto solo in ultima professionale, come nell’utilizzazione del istanza e per la più breve durata possibile. tempo libero e, fra queste, di privilegiare in Gli artt. 6 e 7 Rac. riaffermano il contenuto particolare degli artt. 10 e 13 R.M., al pari dell’art. 37. vigilanza o affidamento in prova, o quelle b), c) e d) C.D.F. ove si prevede, in tendenti al recupero del minore attraverso aggiunta, la possibilità che, ove lo richieda un’azione educativa intensiva, o, infine, l’interesse del minore, quelle che prevedono il risarcimento del la detenzione avvenga senza che questi sia separato dagli scuola che quelle nella che formazione comportano danno o un lavoro di interesse sociale. adulti ed il diritto del minore detenuto di mantenere i contatti con la famiglia per 6.1.6.) Diritti finalizzati all’esercizio mezzo di corrispondenza e di visite, tranne concreto del diritto di difesa che in casi eccezionali. Gli artt. da 11 a 15 Racc., infine, dettano I) Diritto di essere ascoltato nel corso del una serie di norme relative agli interventi procedimento e facoltà di non rispondere. sui minori autori di reati: raccomandano Per l’art. 14.2. R.M., il procedimento agli Stati di curare che tali interventi siano minorile deve svolgersi in un clima di effettuati del comprensione, consentendo al minore di minore, nel rispetto della personalità di esprimersi liberamente; l’art. 7 R.M., poi, quest’ultimo, di far sì che solo l’autorità menziona, fra i diritti dei minori, quello di giudiziaria possa determinare la durata non rispondere alle domande rivoltegli. degli interventi, che devono essere in ogni L’art. 8 Racc. afferma il diritto dei minori caso a termine; di limitare al minimo di prendere la parola e, all’occorrenza, di indispensabile la limitazione della libertà pronunciarsi sulle misure previste nei loro personale, con modalità sottoposte al confronti. nell’ambiente originario controllo del giudice; di evitare che il - 38 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 L’art. 12 C.D.F., a sua volta, sancisce la preminenti interessi pubblici, quali la facoltà del fanciullo di essere ascoltato in sicurezza nazionale, la difesa dell’ordine ogni pubblico, la prevenzione delle infrazioni procedura amministrativa che direttamente, sia giudiziaria lo riguardi, attraverso o sia penale ecc. un L’art. 16 C.D.F. fa eco alla predetta rappresentante o un organo appropriato: in normativa, ogni caso in modo compatibile con la fanciullo procedura della legge nazionale. arbitrarie o illegali nella sua vita privata, L’art. 40.IV. C.D.F. , infine, impone agli nella sua famiglia, nel suo domicilio o Stati contraenti di garantire che i minori nella sua corrispondenza e neppure di sottoposti a processo penale non siano affronti illegali al suo onore ed alla sua costretti a rendere testimonianza o a reputazione, e dichiarando il diritto del dichiararsi colpevole . fanciullo stesso a ricevere tutela dalla II) Diritto di interrogare o fare interrogare legge contro tali interferenze o contro tali testimoni a carico e di ottenere la comparsa affronti. e l’interrogatorio dei testimoni a discarico. L’art. 40.VII. C.D.F., poi, con riferimenti Diritto fra specifici al fanciullo sottoposto a processo una penale, prescrive che la sua vita privata sia controperizia altro equivalente mezzo di pienamente rispettata in tutte le fasi della indagine. procedura. Tali diritti sono previsti e garantiti nell’art. L’art. 8 R.M., inoltre, sottolinea il diritto 8 Racc. e 40.IV. C.D.F. dei minori al rispetto della vita privata, di testimoni. ottenere Diritto il confronto di domandare prescrivendo sia oggetto che di nessun interferenze quale mezzo di prevenzione degli inutili 6.1.7. Diritto alla tutela della vita danni, che conseguirebbero ad una privata. pubblicità denigratoria. A tal fine segnala l’opportunità che non sia pubblicata alcuna L’art. 8 C.S.D.U. dichiara il diritto di ogni informazione persona al rispetto della sua vita privata e l’identificazione dei giovani autori di reato. familiare, del suo domicilio e della Allo stesso fine, l’art. 21 R.M. enuncia la corrispondenza, le necessità che gli atti riguardanti i minori ingerenze delle pubbliche autorità sono autori di reato siano riservati e sottratti alla consentite nei casi e nei limiti previsti dalla disponibilità di terzi , e che l’accesso ai legge nazionale in vista della tutela di medesimi sia consentito alle persone precisando che - 39 - idonea a consentire Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 direttamente interessate o ad altre persone Art 14. autorizzate. Il commento a questo articolo (Omissis) precisa che fra le altre persone debitamente La autorizzate dibattimenti dei Tribunali per i minorenni, devono comprendersi i pubblicazione libri, del verbale ricercatori. attraverso L’art. 6 C.S.D.U., poi, con specifico cinematografo o in qualsiasi altro modo è riferimento al minore, prevede che il suo vietato. preminente interesse possa indurre a pubblicazione con gli stessi mezzi di ogni derogare alla regola della pubblicità del documento giudizio. l’identità e la personalità dei minori autori L’art. 14 P.I.D.C.P., in sintonia con le di reati. Le violazioni di tali disposizioni ricordate disposizioni, prevede addirittura saranno punite con l’ammenda di 40.000 F che la tutela dell’interesse del minore alla ; in caso di recidiva potranno essere riservatezza possa indurre a fare eccezione comminati due anni di pena detentiva. alla regola della pubblicità della sentenza. La sentenza sarà pronunziata in udienza Il diritto alla tutela della vita privata pubblica, in presenza del minore. Essa risulta, infine, menzionato nell’art. 8 Racc. potrà essere pubblicata, ma senza che il Di fronte ad una così fitta rete di norme nome del minore possa essere indicato, internazionali diretta a circondare di neppure attraverso le iniziali, a pena di riserbo l’identità del minore coinvolto in 15.000 F. di ammenda. un processo penale non può non suscitare Art. 14.1 vivo disappunto la sistematica violazione Qualora le infrazioni alle disposizioni dei da parte dei c.d. “mass media”di tali norme comma 4 e 5 dell’articolo precedente siano e di quelle del diritto interno (l’art. 13 del commesse con il mezzo della stampa, i D.P.R. n°448 del 1988) intese a dare direttori delle pubblicazioni o gli editori, attuazione ai precetti superstatali. Lascia, per il solo fatto della pubblicazione, peraltro, perplessi il fatto che a tale norma saranno passibili, quali autori principali, del diritto interno il legislatore abbia dato delle pene previste nei predetti comma. natura di “lex imperfecta”, non avendo In loro mancanza, l’autore, in mancanza comminato alcuna sanzione per il caso di dell’autore gli stampatori, i distributori e E’ o giornali, dei parimenti illustrazione radio, vietata la riguardanti inosservanza.4 4 E’ degna di menzione, per l’evidente efficacia, la disciplina dettata al riguardo dal legislatore Francese nell’ “ordonnance n° 45 - 174 du 2 février 1945 rélative à l’infance délinquente”. - 40 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 gli affissori saranno perseguiti quali autori internazionale al momento in cui furono principali. commesse. Potranno essere perseguiti come complici L’art. 40.2.b) III. C.D.F., infine, impone ed in tutti i casi tutte le persone alle quali agli Stati parti di vigilare affinchè al potrebbe essere applicato l’art. 60 del minore sottoposto a procedimento penale Codice penale (articolo 121 - 6 e 121 - 7 a sia garantito che il suo caso sia giudicato partire dalla entrata in vigore del codice senza indugio. penale del 1992). La stessa norma, inoltre, al punto V. , garantisce la facoltà, già prevista dall’art. 8 6.1.8.) Diritto al rispetto del principio di Racc., di impugnare la sentenza di stretta legalità. - Diritto alla sollecita condanna dinanzi ad un’autorità giudiziaria definizione di grado superiore. del impugnazione giudizio della ed sentenza alla di condanna. 6.2.) Diritto dei fanciulli alla protezione da L’art. 6 C.S.D.U. sancisce il diritto di ogni ogni forma di violenza, maltrattamento o sfruttamento. persona a che la sua causa sia esaminata in un tempo ragionevole. La Dichiarazione di Ginevra del marzo Coerentemente l’art. 20 R.M. prevede che 1924, nel punto quarto, stabilisce che il ogni caso sia trattato rapidamente fin fanciullo deve essere messo in condizioni dall’inizio, evitando ritardi, mentre l’art. 4 di guadagnarsi da vivere e deve essere Racc. auspica una giustizia minorile più protetto contro ogni forma di sfruttamento. rapida, che eviti ritardi eccessivi, affinchè Da questa fondamentale enunciazione, è essa possa avere un’azione educativa scaturita da un lato una copiosa produzione efficace. di norme internazionali, dirette a tutelare il Il diritto all’osservanza del principio di lavoro minorile, che esulano dai limiti stretta legalità è sancito dall’art. 40.2.a) della presente esposizione, dall’altro hanno C.D.F., il quale fa obbligo agli Stati parti preso spunto una serie di norme contenute di vigilare affinchè nessun fanciullo sia nella C.D.F., dirette a tracciare le linee sospettato o riconosciuto guida di una tutela effettiva dei minori da colpevole di reato a causa di azioni od ogni forma di sfruttamento all’interno dei omissioni che non erano vietate dalla legge singoli Stati. nazionale accusato o o dalla legislazione - 41 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 L’art. 19 C.D.F., pertanto, impone agli prevenire che i fanciulli possano essere Stati parti di adottare ogni utile misura, costretti o incitati a dedicarsi ad attività legislativa, amministrativa o educativa per sessuali illegali, o ai fini della produzione tutelare il fanciullo contro ogni forma di di spettacoli o di materiale di carattere violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche pornografico. o di Gli artt. 35 e 36 C.D.F., infine, impongono violenza agli Stati parti di adottare ogni adeguato sessuale,per tutto il tempo in cui è affidato provvedimento per impedire il rapimento, ad uno o ad entrambi i genitori, al la vendita o la tratta di fanciulli, per rappresentante legale o ad ogni altra qualunque fine e sotto qualsiasi forma, persona. nonchè per proteggere il fanciullo contro L’art. 32 C.D.F. afferma il diritto del ogni fanciullo ad essere protetto contro lo pregiudizievole al suo benessere. mentali, di sfruttamento, maltrattamenti compresa la o altra forma di sfruttamento sfruttamento economico e tutelato dalla costrizione a pregiudizievoli lavori per rischiosi la salute o 7) Il ricorso a misure extra-giudiziarie. fisica, l’educazione e l’evoluzione personale, L’art 11 R.M. segnala l’opportunità di imponendo agli Stati parti di emanare evitare, quando ciò sia possibile, il ricorso apposite a al processo penale a carico dei minori che anche abbiano commesso reati. A tal fine, norme regolamentare interne, la dirette materia, comminando efficaci sanzioni. prevede l’attribuzione al P.M., agli organi L’art. 33 C.D.F. impone agli Stati parti di di Polizia giudiziaria ed ai servizi sociali adottare normative interne e misure di interessati , di un potere discrezionale varia natura per proteggere i minori finalizzato dall’uso mediante programmi di vigilanza e di di sostanze stupefacenti e alla definizione orientamento, minori nella produzione e nel traffico di occorrano, le restituzioni ed il risarcimento tali sostanze. dei danni procurati dal reato. L’art. 34 C.D.F. fa obbligo agli Stati parti Qualora, poi, l’adozione di misure extra - di proteggere il fanciullo da ogni forma di giudiziarie sfruttamento minore a servizi sociali o ad altri soggetti, di violenza sessuale, implichi l’affidamento adottare consenso del minore e degli esercenti la misura per - 42 - richiesto del dovrebbe adeguata sempre ove imponendo ai medesimi, in particolare, di ogni essere prevedano, casi psicotrope e per impedire l’impiego dei o che dei il Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 potestà genitoriale e dovrebbe essere fatta 1) innanzitutto indica il criterio della sempre salva la facoltà di modifica del proporzionalità, per il quale la decisione provvedimento di affidamento da parte deve essere proporzionata alla gravità del della competente autorità. reato, alle esigenze del minore ed a quelle Negli artt. 2 e 3 Racc. viene, inoltre, della società; raccomandato ai governi degli Stati parti di 2) le restrizioni della libertà personale rivedere, se necessario, la loro legislazione devono essere contenute nel minimo e la loro azione pratica, al fine di indispensabile; incoraggiare lo sviluppo di procedure di 3) la privazione della libertà personale degiurisdizionalizzazione (“diversion”) e deve avere natura residuale, costituendo di conflitto l’extrema ratio nei casi di reati commessi (“mediation”) da parte dell’organo che con uso di violenza personale, nei casi di esercita l’azione penale, onde evitare ai recidiva o nelle ipotesi in cui ogni altra minori soluzione si riveli inadeguata; ricomposizione le conseguenze del negative del processo penale; è altresì raccomandato di 4) la decisione deve essere in ogni caso adottare le misure necessarie affinchè il finalizzata alla tutela del minore. minore ed i suoi familiari collaborino al Inoltre, facendo eco all’art. 6 P.I.D.C.P. ed buon esito della misura e di dedicare all’art. 37 a) C.D.F., esclude il ricorso per i adeguata attenzione, tanto agli interessi minori alla pena capitale ed alle punizioni della vittima, quanto a quelli del minore. corporali, L’art. 40.3.b) C.D.F., prevede, infine, uno ricomprese fra i trattamenti inumani o sforzo degli Stati parti di adottare, misure degradanti che l’art. 37 a) C.D.F. proibisce. di degiurisdizionalizzazione sempre che Quest’ultima ciò appaia possibile ed auspicabile, per l’imprigionamento a vita dei minori. trattare i minori autori di reati senza il L’art. 18 R.M., al fine di evitare al ricorso al processo penale, salvi, sempre, i massimo il collocamento dei minori in diritti dell’uomo e le garanzie legali. istituzioni chiuse, così come espressamente in quanto, norma evidentemente, esclude altresì previsto dall’art. 19 R.M., auspica che vi sia grande flessibilità nel ventaglio delle 8) La decisione. formule conclusive del giudizio, che L’art. 17 R.M. enuncia i principi guida per dovrebbe preferibilmente concludersi con il giudizio e la sentenza: misure alternative alla detenzione, quali quelle - 43 - incentrate sul sostegno, Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 l’orientamento e la vigilanza, ovvero con la collocamento c.d. “probation” o con pene pecuniare, famiglia, o in comunità, o, comunque, in corredate altro ambiente educativo. dalle restituzioni e dal risarcimento dei danni, o, infine, con il Roberto Gentile Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Minorenni Napoli - 44 - del minore in idonea Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Dott. Beniamino Calabrese Nota a commento ad Ordinanza del Tribunale Per i Minorenni di Catanzaro del 5 Giugno 2008 Tribunale Per i Minorenni di Catanzaro Verbale di Udienza Artt. 480 e segg. C.p.p. e art. 39 DPR 448/1988 L’anno 2008…Il mese di Giugno…il giorno 5…alle ore …. In Catanzaro davanti al Tribunale Per i Minorenni composto da: Dott. Giuseppe Spadaro Presidente Dott. Teresa Tarantino Giudice Prof. Antonio Garrubba Giudice Onorario Prof. Monica Madeo Giudice Onorario Con l’assistenza del Cancelliere …OMISSIS… per la trattazione del processo nei confronti di …OMISSIS….per il reato di… OMISSIS.. Il Pubblico Ministero: Dott. Beniamino Calabrese…. L’imputato OMISSIS assistito e difeso da ..OMISSIS… Gli esercenti la potestà genitoriale: entrambi i genitori L’addetto ai Servizi minorili …OMISSIS… Preliminarmente il Collegio propone alle parti di valutare l’opportunità di sottoporre l’imputato ad una messa alla prova, attesa la relazione dei Servizi Sociali e la situazione socio-familiare ivi evidenziata. Le parti sono concordi nell’accogliere tale invito. Il Collegio ritiene opportuno preliminarmente ascoltare l’imputato …OMISSIS Il difensore dichiara che il suo assistito vuole essere sottoposto ad una MAP. L’imputato dichiara “ Vorrei affrontare la Messa alla Prova”; il PMM presta il consenso ed indica un periodo ritenuto congruo di mesi …OMISSIS ...Il difensore presta il consenso. Il Tribunale Dispone…..e in relazione alla richiesta avanzata ex art. 28 DPR 448/1988 pur rilevando che l’imputato con la odierna dichiarazione e con quella resa in precedenza non si è assunto la piena responsabilità di quanto contestatogli in imputazione, al fine di meglio tutelare l’interesse dell’imputato minorenne e vedere comunque definito il suo processo attraverso un percorso educativo e con una eventuale causa estintiva del reato, dispone che il Servizio Sociale predisponga un adeguato progetto educativo con interventi che, attesa la situazione di - 45 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 conflittualità dei genitori separati, la quale ha sicuramente influito sulla situazione di disagio personale del minore, si avvalga dell’Ufficio Mediazione, anche al fine di svolgere attività di mediazione familiare tra i coniugi separati e, si ribadisce, nel precipuo interesse del minore….. Interessante e innovativa ordinanza questa Pechino“; Convenzione sui Diritti del del Tribunale Per i Minorenni di Catanzaro fanciullo, N.York, 20/11/1989; Risposte del Giugno 2008 in commento (Presidente sociali Spadaro/Giudice “a latere” Tarantino, Raccomandazione (87) 20 del Consiglio Pubblico Ministero B. Calabrese) che si d’Europa del 17/09/1987; Convenzione apprezza e si distingue nel panorama Europea giurisprudenziale in materia di mediazione bambini, familiare e mediazione nel processo penale Regolamento minorile e messa alla prova per un responsabilità genitoriale). approccio di sistema interrelazionale tra Nello organizzazioni e dimensioni processuali applicativo si pone la Costituzione Italiana, assolutamente innovativo, in un quadro più in particolare agli artt. 2, 29, 31. generale di riferimento, nelle nuove prassi Uniformemente e metodologie procedimentali civili e specialistica interna (DPR 448/1988 sul penali, in tema di Giustizia Familiare e Nuovo Processo Penale Minorile; Lex Minorile, con riferimento alle tecniche del 54/2006 in tema di affido condiviso e Diversion, del Mediation e del Probation, mediazione familiare). quali forme di degiurisdizionalizzazione L’ordinanza in commento si connota, dei conflitti familiari e minorili, di all’interno derivazione internazionale consolidato (ormai tutta resa esecutiva in Italia con processuale Leggi di ratifica), costituzionale e primaria disciplinato dall’art. 281 DPR 448/1988, normativa alla delinquenza sull’esercizio dei Strasburgo, CEE stesso di 25/01/1996; sulla interpretativo aderisce già modello minorile diritti dei 2201/2003 solco un minorile, la normativa collaudato di e e probation regolamentato e interna. In tal senso orienta e disciplina l’interprete 1 28. Sospensione del processo e messa alla prova. 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. la normativa internazionale di settore (Regole Minime per l’Amministrazione della Giustizia Minorile, Assemblea Plenaria ONU del 1985 “c.d. Regole di - 46 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 per gli apprezzabili intenti ermeneutici e frammentazione e disorganicità sostanziale interpretativi in riferimento a differenti e processuale. formulazioni normative, apparentemente Lo non coordinate tra loro e corrispondenti ad Minorile interessi superficie apprezzabile, quanto più si interroga differenti, all’interno di una più moderna sull’interpretazione interdisciplinare delle ed attuale logica interpretativa adattiva, norme sopra richiamate, approdando ad osmotica ed interdisciplinare di un sistema una “Giustizia familiare e minorile” che ha i problematiche minorili e familiari (disagi suoi riferimenti ed i suoi modelli proprio individuali e collettivi), laddove, come è nella lettura e nell’applicazione coordinata nel caso di specie, ancor di più appare delle ineludibile un intervento di rete e di e scopi solo normative sopra in richiamate, sforzo interpretativo in commento visione “di tanto più sistema” delle coordinamento sperimentale e assolutamente condivisibile, “disfunzioni”, atteso che dagli atti di causa di una possibile trattazione unitaria e è emersa una inferenza diretta causale tra globale di tematiche afferenti i minori e le l’accesa ed aspra conflittualità, in atto da famiglie ed i rapporti/relazioni tra gli uni e lunga data, tra i genitori del minore le altre, imputato e il disagio deviante dello stesso, stato caratterizzate da le è nell’ottica, in atto di evidente sapore allo tra del Giudice differenti all’interno di una violentissima vicenda giudiziaria Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione (20). 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato (21). 5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. (20) Comma così modificato dall'art. 44, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13). (21) Con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, comma 4, nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato; ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato, inoltre, l'illegittimità dell'art. 28, comma 4, nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato. di separazione personale giudiziale, le cui nefaste ricadute sul benessere psico-fisico del figlio e dei figli, in generale, soprattutto se minori di età, sono ben note a tutti gli esperti di diritto minorile e familiare. Prevedere, dunque, all’interno del Probation minorile, utilizzando le norme già a disposizione dell’interprete, sia quelle di derivazione civilistica più recente (mediazione familiare ex Lege 54/20062) 2 Art. 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). - Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, - 47 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 sia quelle più sedimentate ex art. 28 DPR confronti del figlio e l’uno nei confronti 448/1988, percorsi di mediazione penale dell’altro, per il minore e familiare per l’intero nucleo meccanismo virtuoso finalizzato non al familiare, utilizzando l’art. 93 DPR cit., benessere individuale degli adulti, ma a significa utilizzare sinergicamente ed al quello del figlio e del nucleo familiare, meglio le fonti conoscitive del disagio inteso come salvaguardia di beni ed minorile e disporre di più incisivi e interessi adeguati strumenti di intervento per i comunitaria (famiglia) e che attengono processi ri-educativi e riabilitativi che il all’affettività Giudice Minorile è tenuto a perseguire, genitoriale, nella declinazione puntuale di tutte le Minorile, ancora una volta, una nuova norme, di vario rango, richiamate alla sua sfida per affrontare, in modo adeguato e attenzione applicativa e sopra indicate. calibrato e con l’utilizzo di tecniche Coinvolgere, allora, i genitori del minore specialistiche imputato, in casi come questo affrontato disorientamenti e le fratture della famiglia dall’ordinanza in commento, oltre la italiana moderna. normale soglia dell’impegno educativo Prevedere un ruolo nuovo, attivo e standard, orientato, invece, verso un sinergico, dei genitori dell’imputato anche coinvolgimento riparativo, all’interno del processo penale del minore mediativo/riconciliativo degli stessi nei significa dare ascolto e visibilità al attivo e innescando un insopprimibili ed alla diventa di di nuovo natura responsabilità per la problem Giustizia solving, i dramma della separazione, del distacco, dell’incomunicabilità, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli». 3 9. Accertamenti sulla personalità del minorenne. 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. della solitudine, dell’abbandono restituendo ai protagonisti ed alle vittime una nuova dignità ed una nuova prospettiva, giocata non più sull’odio, il rancore, la distanza, ma sul riconoscimento ed il rispetto di nuovi sentimenti, di nuovi legami, nuovi percorsi di vita all’interno di unico progetto d’amore responsabile e solidaristico che non dovrà più essere dimenticato, svilito, sminuito, rattrappito, frammentato, nel segno degli egoismi individuali, semmai e - 48 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 vieppiù alimentato, sorretto, guidato verso nuovi approdi di rispetto e condivisione familiare e genitoriale: appunto l’amore di una nuova famiglia genitoriale responsabile per e verso i propri figli. E’ solo in un’ottica così determinata che appare funzionale e possibilmente risolutivo un intervento corretto, adeguato e professionalmente orientato di una Giustizia Minorile che, ormai matura e consapevole della propria specificità, adeguatezza e competenza professionale, aspiri a divenire crocevia, laddove inevitabilmente richiesta, di saperi e poteri a sostegno attivo delle crisi e delle patologie familiari. Una Giustizia che tenti, dunque, di unire e non di distruggere le relazioni familiari ed anche quando divida e separi le persone non abbandoni mai la speranza, anzi persegua con determinazione l’obiettivo di salvaguardare le relazioni familiari e ad ogni costo quelle genitoriali.4 Dr. Beniamino Calabrese Procuratore della Repubblica Per i Minorenni di Catanzaro 4 N.d.R : Il caso citato si è poi positivamente risolto sia per il minore con l’estinzione del reato per esito positivo della M.A.P. ex art 29 DPR 448/1988 che per i suoi genitori che hanno trasformato la loro separazione da giudiziale in consensuale. - 49 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Dott.ssa Rossella Salvati Il minore imputato. Lo scopo principale della relazione che mi I appresto creare minorile e delle misure sociali per evitare un’occasione di riflessione comune sulle la delinquenza giovanile dovranno essere prassi vigenti nelle aule di udienza a fronte le seguenti: prevenire la delinquenza dei moniti che nel corso degli anni la primaria e la recidiva; (ri)socializzare e giurisprudenza ha pronunciato per invertire (re)inserire i giovani criminali; occuparsi la tendenza di molti tribunali per i delle necessità e dell’interesse delle vittime minorenni di trasformare il processo penale La come occasione di rieducazione del minore considerata come una componente di una imputato. più ampia strategia di prevenzione della La delinquenza minorile costituisce anche delinquenza un argomento di grande interesse a livello strutture di base e che tenga conto del europeo, nel corso degli ultimi anni contesto generale – ambiente familiare, l’Unione Europea nel promuovere una scuola, vicinato, gruppo di appartenenza- cooperazione tra le istituzioni interessate nel quale la delinquenza si manifesta. degli Stati membri ha posto come obiettivo Dovranno principale del programma per i diritti dei particolari alla lotta contro i reati gravi, minori, l’adeguamento ai minori dei quelli commessi con violenza, i reati sistemi giudiziari europei. Di particolare continuati e quelli legati alla droga e rilievo, proprio in tema di giustizia penale all’alcool. minorile segnalo la Raccomandazione del E’ opportuno inoltre mettere a punto Comitato degli Stati membri del 2003 nella misure più adatte ed efficaci per prevenire quale si afferma la necessità di stabilire la delinquenza primaria e la recidiva dei delle regole europee sulle sanzioni e sulle giovani appartenenti a minoranze etniche misure applicate nella Comunità e delle ed a bande giovanili, delle ragazze e dei regole penitenziarie europee specifiche e minori che non hanno ancora raggiunto diverse per i minori raccomandando di l’età della responsabilità penale. raggiungere i seguenti obiettivi: Il trattamento dei giovani delinquenti dovrà ad illustrare, è di principali giustizia basarsi - 50 - obiettivi ove minorile giovanile, essere della dovrà essere fondata destinate possibile giustizia su sulle risorse contributi Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 scientifici che indichino i rimedi adatti, con riparazione dei danni causati e l’indennizzo quali persone ed in quali condizioni. delle vittime. Al fine di prevenire la discriminazione Il razziale, le autorità pubbliche dovranno precipuamente pubblicare sull’incidenza maturità del responsabile, e corrispondere potenziale delle nuove politiche e pratiche meglio allo stato di sviluppo di questi, sui giovani appartenenti alle minoranze mentre etniche. applicate in parallelo al livello ed all’entità Converrà gamma uno studio continuare delle misure a sviluppare le di colpa dovrà legato sanzioni all’età penali essere ed alla andranno della sua responsabilità individuale. alle Converrà incoraggiare i genitori (o i tutori consuete sanzioni giudiziarie. Tali misure legali) a prendere coscienza delle loro dovranno responsabilità applicarsi alternative la grado mediante una nei confronti dei procedura regolare rispettare il principio di comportamenti criminosi dei minori ed a proporzionalità, essere prese nell’interesse prendersene carico. Dovranno presenziare superiore del minore, e in linea di alle udienze in Tribunale (a meno che con principio, non applicarsi se non nei casi in ciò si vada incontro all’effetto contrario) e cui la responsabilità sia spontaneamente , ove le circostanze lo permettono, ricevere riconosciuta. aiuto, sostegno e consigli. Se ciò appare Al fine di combattere i reati di maggiore opportuno, essi dovranno essere obbligati gravità, quelli commessi con violenza o ad accettare un sostegno psicosociale o a quelli reiterati da parte di minori, gli Stati ricevere una formazione per l’esercizio dei membri dovranno sviluppare una gamma doveri più ampia di misure e sanzioni applicabili controllare che i loro figli frequentino la nella comunità, che siano innovative e più scuola e ad assistere gli organismi ufficiali efficaci pur restando proporzionate. Tali nell’esecuzione delle sanzioni e delle misure dovranno contrastare direttamente misure applicate nella comunità. la condotta criminosa e considerare le Per tener conto dell’allungamento del necessità Dovranno periodo di transizione verso l’età adulta, coinvolgere parimenti i genitori o il tutore dovrà essere possibile che i giovani di legale del minore (a meno che con ciò si meno di 21 anni siano trattati in modo vada incontro all’effetto contrario) e, se ciò equiparabile a quello degli adolescenti ,e è possibile, consentire la mediazione, la che essi formino oggetto dei medesimi del responsabile. genitoriale; ad impegnarsi a interventi, se il giudice ritenga che non - 51 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 siano maturi e consapevoli delle loro Dovranno essere informati prima possibile azioni come dei veri adulti. ed Per facilitarne a loro pienamente comprensibile, dei loro diritti e delle lavorativa, dovrà essere fatto tutto il garanzie delle quali beneficiano. Quando possibile per controllare che i giovani sono interrogati dalla Polizia,dovranno in delinquenti di meno di 21 anni non siano linea di principio essere accompagnati da tenuti a rivelare i loro precedenti giudiziari un genitore, dal tutore legale o da altra ai potenziali datori di lavoro, a meno che la figura adulta appropriata. Dovranno altresì natura dell’impiego non lo giustifichi. avere diritto di accesso ad un avvocato e ad Converrà mettere a punto degli studi di un medico. Non dovranno essere tenuti in valutazione del rischio di recidiva per poter stato di arresto o fermo per più di 48 ore in adattare natura, totale, termine che occorre sforzarsi di l’intensità e la durata degli interventi al ridurre ulteriormente per gli indagati più rischio di recidiva ed alle necessità del giovani. Lo stato di arresto o fermo dei giovane delinquente, senza mai perdere di minori dovrà essere assoggettato alla vista il principio di proporzionalità. Se ciò supervisione delle competenti autorità. è possibile, gli organismi competenti Quando degli imputati minori sono, come dovranno essere incoraggiati allo scambio ultima risorsa, in stato di detenzione di informazioni, ma ciò sempre nel rispetto cautelare, non dovranno trascorrere più di della normativa concernente la protezione sei mesi per la fissazione del loro giudizio; dei dati. questo periodo non può essere prolungato Occorrerà fissare dei termini brevi per le se non nel caso in cui un giudice - che non differenti fasi del procedimento penale, in ha partecipato alla fase delle indagini modo da evitare i ritardi e per poter reagire preliminari - abbia acquisito la certezza più rapidamente possibile alla delinquenza che gli eventuali ritardi nella procedura giovanile. In ogni caso, conviene trovare sono pienamente giustificati da circostanze un giusto equilibrio fra le misure destinate eccezionali. ad accelerare la procedura ed a migliorare Ove possibile, conviene ricorrere per gli la sua efficacia, e le esigenze del processo. imputati minori a soluzioni diverse dalla Quando dei minori sono in stato di arresto detenzione cautelare, come il collocamento o fermo, bisognerà considerare la loro presso condizione di minori, la loro vulnerabilità d’accoglienza, ed il loro grado di maturità. collocamento controllato. La detenzione precisione nella modo vita con l’ingresso in la - 52 - parenti, o o presso altre famiglie forme di Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 cautelare non dovrà mai essere utilizzata all’organizzazione del reinserimento dopo come una sanzione o una forma di la liberazione, reinserimento che in ogni intimidazione, né in luogo di misure di caso sarà programmato e gestito in stretta protezione del minore o di cure per la collaborazione con le strutture esterne salute mentale. all’ambito penitenziario. Per vagliare l’opportunità di applicare ad Le risposte alla delinquenza giovanile un giovane imputato la misura della dovranno essere concepite, coordinate e detenzione cautelare al fine di evitare che messe egli commetta altri reati, i Tribunali partenariato locali, che raggruppino i dovranno procedere ad una valutazione principali protagonisti pubblici – polizia, approfondita dei rischi, basandosi su servizi di protezione della gioventù e di informazioni dettagliate ed attendibili in intervento sociale, autorità giudiziaria ed ordine alla personalità ed alla situazione educatori, sanità, impiego e alloggio – sociale dell’interessato(a). nonché il settore associativo e quello I minori cui venga applicata una misura privato. privativa della libertà personale dovranno Tali essere loro responsabilità della realizzazione di un di obiettivo comune, secondo orientamenti preparati liberazione fin in vista dai primi della giorni in pratica organismi da organismi dovranno avere di la detenzione. Una valutazione completa chiaramente definiti, e: delle necessità e dei rischi dovrà delineare - offrire una formazione iniziale e protratta un programma di reinserimento che prepari nel tempo; pienamente il minore alla libertà tenendo - prevedere, finanziare e fornire dei servizi; conto in modo complessivo delle sue - mettere a punto delle norme e seguire i necessità progetti realizzati; in materia di formazione, d’impiego, di conoscenze, di salute, di - scambiare informazioni (nel rispetto delle alloggio di controllo e di ambiente esigenze legali relative al rispetto dei dati e familiare e sociale. al segreto professionale, e tenuto conto dei Conviene adottare una strategia compiti specifici degli organi interessati); e progressiva di (re)inserimento facendo - valutare l’efficacia degli interventi e ricorso a permessi di uscita, a soggiorni in diffondere i principi pratici. istituti aperti, a liberazione condizionata Tutte le nuove misure e procedure previste anticipata ed al collocamento in unità di dalla presente raccomandazione devono recupero. Occorrerà destinare dei mezzi interpretarsi nel quadro dei diritti e delle - 53 - Diritto e Giustizia Minorile garanzie enunciati Anno I, nn. 2 e 3-2012 negli strumenti Si tratta di unire l’aspetto educativo a internazionali di riferimento. quello giudiziario, applicando un modello Per disporre di conoscenze più precise garantista sull’efficacia dei diversi tipi di intervento, eminentemente converrà destinare dei fondi per una educare nella responsabilità . valutazione scientifica indipendente degli Ebbene proprio in considerazione del interventi stessi e per comunicarne i nuovo modello di giustizia minorile che risultati a coloro che operano sul campo. l’Europa si appresta a delineare in un Al qualsiasi ‘ottica di cooperazione e dialogo tra i discriminazione basata sull’appartenenza diversi Stati membri, mi sembra utile etnica nell’ambito della giustizia minorile, ripercorrere i principi interpretativi del e di individuare i casi nei quali si nostro sistema giuridico attraverso l’esame impongano interventi mirati, converrà delle pronunce della Corte Costituzionale, raccogliere informazioni e/o intraprendere dalle quali si delinea quel modello di ricerche sul responsabilità e educazione prima citato, e trattamento delle minoranze etniche ad che perciò dovrebbero integrare e orientare ogni stadio della giustizia minorile. i Va poi aggiunto che dall’analisi dell’intera strumenti legislazione internazionale sulla giustizia 448/1988 i cui presupposti e la cui minorile1 applicazione spesso lascia ampio spazio fine di sulla si prevenire partecipazione osserva un e radicale giudici e misure di educativo, contenuto ovvero nell’applicazione speciali previsti di di quei dal DPR cambiamento nei sistemi della giustizia alla discrezionalità del giudice. minorile dei paesi europei, introducendo il Non ripercorro la copiosa dottrina che cd modello di responsabilità caratterizzato tende a funzionalizzare in senso educativo dal rafforzamento della posizione giuridica il processo penale minorile, né le ragioni del minore avvicinando in tal senso la che a loro avviso sostengono tale teoria, giustizia minorile a quella degli adulti, in quanto piuttosto mi richiamo ai principi quanto si riconoscono al minore gli stessi affermati dalla Corte Costituzionale nella diritti e le stesse garanzie previsti per gli sent. 125/1992 nella quale si chiarisce adulti. l’intento e la finalità delle norme speciali del processo minorile peraltro riassunte nella 1 Regole di Pechino del 1985, linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile, Linee guida di Riyad del 1990, regole delle nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà del 1990 Convenzione di Strasburgo del 1987 norma cardine dell’art. 448/1988 che prevede che 1 dpr “Nel procedimento a carico di minorenni si - 54 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 osservano le disposizioni del presente divieto decreto e , per quanto da esse non previsto provvisoria posto dall'art. 1, primo comma, quelle del codice di procedura penale. Tali della legge n. 152 del 1975, dato che un disposizioni sono modo simile rigido automatismo contrasterebbe adeguato alla personalità e alle esigenze con la necessità che le valutazioni del educative del minorenne. Il giudice illustra giudice, all’imputato il significato delle attività preventiva, siano "fondate su prognosi processuali che si svolgono in sua presenza individualizzate in ordine alle prospettive nonché il contenuto e le ragioni anche di recupero del minore deviante" (sentenza etico-sociali delle decisioni”.” n. 46 del 1978). Nella sentenza poc’anzi citata la Corte Nella fase del giudizio, la Corte ha afferma che la tutela del minore è interesse considerato inderogabile la necessità che il assistito da garanzia costituzionale (artt. 30 giudizio nei confronti del minore sia opera e 31 Cost.) e che, in caso di commissione di un giudice specializzato, quale il di reati, la giustizia minorile deve essere Tribunale per i minorenni, trattandosi di un improntata di istituto che, "insieme agli altri organi che recupero del minore deviante mediante la ne preparano o fiancheggiano l'operato", è sua rieducazione ed il suo reinserimento preordinato all'adempimento del compito sociale (cfr., ad esempio, le sentenze nn. della protezione della gioventù additato 222 del 1983 e 206 del 1987). Questa dall'art. 31, terzo comma, Cost., dato che "i finalizzazione caratterizza tutti i momenti e giudici le fasi attraverso le quali la giurisdizione adeguatamente vagliare la personalità del penale si esplica nei confronti dei minori. minore, ma individuare rispetto ad essa il Così, con riferimento alla fase istruttoria, trattamento rieducativo più adeguato", e la Corte ha sottolineato che, nel processo devono a tale fine compiere valutazioni minorile, il pubblico ministero non è solo il "fondate titolare dell'esercizio dell'azione penale e individualizzate" (sentenze nn. 222 del della pretesa punitiva, ma anche "l'organo 1983, 128 del 1987 e 78 del 1989). che presiede e coopera al conseguimento Ad del peculiare interesse - dovere dello Stato improntato il trattamento del minore anche al recupero del minore" (sentenza n. 49 del nella fase esecutiva: ed è perciò che la 1973); ed ha ritenuto, in via interpretativa, Corte, ha, non solo sottolineato l'esigenza che non potesse estendersi ai minori il che il ricorso all'istituzione carceraria sia applicate all'essenziale in finalità - 55 - di concessione in materia minorili su analoghe della di devono prognosi esigenze libertà carcerazione non solo particolarmente deve essere Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 considerato, per i minori, come "ultima tendenti ad attenuare l'offensività del ratio" (sentenza n. 46 del 1978), ma ha processo per il minore ed a renderne dichiarato - con la citata sentenza n. 128 residuale la detenzione, restringendo, ad del 1987 - l'illegittimità costituzionale esempio, i casi di custodia cautelare, della legge 9 ottobre 1974, n. 632, nella estendendo parte in cui, ratificando il trattato in sostitutive ed introducendo il nuovo istituto materia di estradizione tra l'Italia e gli della sospensione del processo con messa USA, firmato a Roma il 18 gennaio 1973, alla consente l'estradizione Con riferimento alla fase esecutiva, invece, minorenne anche dell'imputato nei casi in cui le l'ambito delle sanzioni prova. esigenze di recupero e di l'ordinamento della Parte richiedente non risocializzazione dei minori devianti e, lo considera minore, assoggettandolo al quindi, di accentuazione della funzione trattamento adulti: rieducativa della pena e di differenziazione parificazione che non può, quindi, ritenersi del loro trattamento rispetto a quello giustificata previsto per gli adulti restano tuttora non previsto neppure per nel gli caso di commissione di gravi reati considerato in integralmente tale decisione. L'assoluta parificazione tra adulti e minori Con riferimento alla fase di cognizione, che l'esigenza di adeguamento ai suddetti interpretativo della Corte di cassazione - principi è stata dal legislatore tenuta in consegue alla mancata introduzione, nella particolare considerazione nel dettare le legislazione successiva, degli adattamenti e disposizioni del nuovo processo penale correttivi richiesti dalla specificità della minorile, la cui "complessiva ispirazione condizione minorile non è assolutamente in rieducativa" (cfr. sentenza n. 182 del 1991) armonia con i principi del processo risalta già nella direttiva generale posta con minorile. In particolare, per quanto attiene l'art. 3 della legge delega n. 81 del 1987, alle misure alternative alla detenzione, la volta ad apportare ai principi generali del rigida applicazione anche ai minori dei nuovo processo penale "le modificazioni limiti di pena inflitta e, rispettivamente, ed integrazioni imposte dalle particolari scontata, previsti per l'affidamento in prova condizioni psicologiche del minore, dalla al servizio sociale e per la semilibertà, sua maturità e dalle esigenze della sua comporta che il regime di detenzione in educazione". Sulla scorta di tale indirizzo, carcere non è differenziato rispetto a quello sono stati introdotti congegni ed istituti stabilito per gli adulti e che resta perciò - 56 - - secondo soddisfatte. l'univoco indirizzo Diritto e Giustizia Minorile compressa Anno I, nn. 2 e 3-2012 quell'esigenza di specifica individualizzazione e trattamento l'evolutività un congruo periodo di del espiazione, essa è di certo indice di un della criterio, coerente alla preminenza per il personalità del minore e la preminenza minore della finalità rieducativa della pena, della secondo cui questa va applicata solo fino al che flessibilità presuppone funzione rieducativa richiedono. La necessità di non sottovalutare "la momento pericolosità e gravità del fenomeno della funzione di emenda. delinquenza significa, Sulla base di tali enunciazioni appare infatti, - come già evidenziato nella citata chiaro come La Corte Costituzionale sentenza n. 46 del 1978 - che debbano riconosce trascurarsi le "possibilità di recupero di processo di recuperare il minore piuttosto soggetti non ancora del tutto maturi dal che emettere una sentenza di condanna da punto di vista fisiopsichico": con le norme eseguirsi, posto che l’interesse dello Stato che estendono ai minori le predette è innanzitutto la protezione e tutela della limitazioni alla gioventù, e ciò può essere realizzato dell'affidamento in semilibertà convive minorile" ne non concessione prova e in cui il svolga prioritario un'effettiva obiettivo del della attraverso l’applicazione di idonei istituti che cd di definizione anticipata . in tal senso la meritano forte valorizzazione le pronunce un'altra consente di concedere a costoro liberazione condizionale "in qualunque di irrilevanza momento dell'esecuzione e qualunque sia giudiziale, della sospensione per messa alla la durata della pena inflitta" (art. 21 del prova regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. offensivi del processo per il minore ne 1404). determinano una rapida fuoriuscita. che del fatto e minimizzando perdono gli effetti Tale disposizione evidenzia che, rispetto ai minori, l'esigenza è particolarmente che "il pressante protrarsi L’udienza della preliminare nel processo penale minorile realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti Poste come prioritarie finalità il recupero la quantità di pena espiata abbia o meno del minore e un processo adeguato alla sua assolto fine personalità il legislatore ha previsto delle rieducativo" (sentenza n. 204 del 1974); e definizioni del procedimento speciali per il pur se la sua applicazione, in quanto legata minore positivamente al suo al "sicuro ravvedimento" del condannato, - 57 - che connotano di altrettanta Diritto e Giustizia Minorile peculiarità la Anno I, nn. 2 e 3-2012 funzione dell’udienza dibattimento e che può perfino sfociare in preliminare e del giudice minorile. una sentenza di condanna o in una sentenza In proposito la Corte Costituzionale ha che presuppone comunque l 'accertamento osservato (sent. 311/1997 nella quale ha della responsabilita'. dichiarato costituzionale Per tali motivi (si richiamano anche le dell’art. 34 comma 2 cpp nella parte in cui pronunce della Corte Costituzionale sul non prevedeva l’incompatibilità del gip che consenso dell’imputato come condizione si era espresso in sede cautelare come per presidente del collegio chiamato a trattare anticipate l’udienza preliminare ) che nel processo particolare per quelle di cui all’art. 27 DPR penale a carico dei minori, il giudice 448/1988 dell’art. 169 c.p) è stato previsto dell'udienza preliminare-costituito da un che l’imputato presti il consenso alla collegio composto da un magistrato e da definizione allo stato degli atti per poter due giudici onorari, è chiamato a prendere accedere a tali pronunce. decisioni riscontro L’art. 31 prevede che il giudice può giudizio disporre l’illegittimità che nell'udienza non trovano preliminare del l’applicazione del delle processo pronunce minorile l’accompagnamento in coattivo penale comune. dell’imputato non comparso. al 5 comma La previsione di un’ampia gamma di esiti prevede che “Il minorenne, quando è dell'udienza presente è sentito dal giudice,” penale preliminare minorile, processo dalla L’art. 32 “segue la richiesta del giudice necessità di evitare fin dove è possibile la all’imputato se consente alla definizione celebrazione del giudizio dibattimentale, in del processo in quella fase”. considerazione delle speciali esigenze di Sul consenso del minore alla definizione protezione della personalità dei minori anticipata esistono numerose pronunce coinvolti, e ciò fa sì che la funzione di tale della Corte Costituzionale che chiariscono udienza non possa ritenersi di natura (sent. N. 418/2009) che : La previsione del analoga a quella dell'udienza preliminare necessario consenso dell’imputato alla nel cioè definizione anticipata del processo nel esclusivamente processuale. Il giudice corso dell’udienza preliminare è stato dell'udienza minorile introdotto dal legislatore del 2001 alla SVOLGE una funzione di giudizio che scopo di rendere attuale anche nel giudizio include la possibilità di adottare pronunce minorile il precetto di cui all’art. 111 della altrimenti Cost. Comma 5 secondo cui solo la volontà giudizio è nel penale giustificata comune, preliminare riservate all'organo del - 58 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 dell’interessato può autorizzare la deroga alla definizione anticipata può in tali casi il al principio generale del contraddittorio giudice pronunciare sentenza di non luogo nella formazione della prova, mentre nel a procedere ai sensi dell’art. 27 dpr caso di sentenza liberatoria (sen. 195/2002 448/1988 o 169 c.p.? è ammessa tale pronuncia in assenza del Ebbene in tali ipotesi la Corte ha censurato consenso). la sentenza di non luogo a procedere per La definizione del giudizio nell’udienza perdono giudiziale dell’imputato che pur preliminare risulta equiparata dalla novella avendo espresso il proprio consenso aveva ai procedimenti rebus sic stanti bus ovvero negato ogni coinvolgimento, e ciò perché a “prova contrattata” previsti nel rito tale dichiarazione impone un accertamento ordinario giudizio della responsabilità penale che rende privo abbreviato) nei quali l’utilizzazione anche di effetti il consenso espresso. La Corte ha in danno di atti assunti al di fuori del affermato che il giudice può definire il dibattimento è resa possibile dall’adesione procedimento dell’imputato; ma per tale motivo la scelta giudiziale o irrilevanza del fatto solo di accedere al rito semplificato minorile quando il minore con il proprio consenso non può che essere configurata alla stregua alla definizione del giudizio e gli atti della disciplina generale dell’accesso alle complessivamente considerati, anche alla procedure alternative come personalissima luce delle dichiarazioni rese dall’imputato, e consentono (patteggiamento e conseguentemente all’interessato esprimerla per accertamento perdono della penale, personalmente o a mezzo di procuratore devoluto fase speciale pertanto è solo l’imputato che può decidere del può un sent. responsabilità Sull’audizione che riservata con dibattimentale, e appare di rinunziare al dibattimento e alle facoltà determinante che il giudice verifichi la sua difensive ivi esercitabili. Negando la sua posizione rispetto alle imputazioni anche al responsabilità l’imputato ha impedito la fine di valutare il consenso prestato per la definizione del procedimento con epiloghi definizione diversi. anticipata minore alla normalmente oppure per l’eventuale sospensione del procedimento Tali ragioni possono essere prese in ai sensi dell’art. 28 dpr 448/988. considerazione anche per la messa alla Infatti accade di sovente che l’imputato prova. professi la propria innocenza dichiarandosi Nella sent. 125 / la Corte Costituzionale estraneo ai fatti e tuttavia presti il consenso afferma trattarsi di un istituto caratterizzato - 59 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in sotto una ambientale, fase (udienza preliminare o l'aspetto psichico, sociale anche ai fini dibattimento) antecedente la pronuncia dell'apprezzamento sulla regiudicanda e di poter dar luogo, in interventi di sostegno disposti"; la "facoltà caso di esito positivo della prova, ad una del giudice di sospendere il processo per sentenza pienamente liberatoria. Questi un tempo determinato, nei casi suddetti"; peculiari aspetti dell'istituto in esame nonché la "sospensione in tal caso del sottolineano il rilievo che esso assume corso della prescrizione". nell'ambito del processo penale minorile, La messa alla prova, in conclusione, evidenziandone la stretta aderenza alla costituisce, nell'ambito degli istituti di essenziale finalità di recupero del minore favore tipici del processo penale a carico deviante, mediante la sua rieducazione e il dei suo reinserimento sociale (anche attraverso particolarmente qualificante, rispondendo, l'attenuazione forse più di ogni altro, alle indicate finalità dell'offensività del dei e minorenni, risultati uno degli strumento processo), cui la giustizia minorile deve della essere improntata, in ossequio al principio In della tutela dei minori di cui all'art. 31 caratteristiche ed in linea con le citate della Costituzione. direttive della delega, il legislatore non ha Tali esigenze erano, del resto, ben presenti condizionato il provvedimento de quo alla al legislatore delegante, il quale, nel dettare prestazione del consenso da parte del l'art. 3 della legge n. 81 del 1987, aveva minore (nè del pubblico ministero), ma ha prescritto, nella prima parte, che la rimesso al giudice la decisione circa disciplina del processo minorile dovesse l'opportunità di sospendere il processo al rispettare i principi generali del nuovo fine processo penale, ma "con le modificazioni minorenne ed integrazioni imposte dalle particolari prescrivendo soltanto che tale decisione sia condizioni psicologiche del minore, dalla adottata sua maturità e dalle esigenze della sua D'altro canto, il comma 3 dell'art. 28 in educazione"; e poi, nella direttiva di cui esame prevede che "contro l'ordinanza alla lettera e), da cui specificamente trae possono origine l'istituto in esame, aveva stabilito il pubblico ministero, l'imputato e il suo "dovere difensore". del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore giustizia coerenza di valutare le la all'esito menzionate personalità della "sentite ricorrere dall'indubbio - 60 - con minorile. le per Pertanto "peso" prova, parti". cassazione (a che del il prescindere -- in Diritto e Giustizia Minorile considerazione della Anno I, nn. 2 e 3-2012 natura e delle coinvolge strettamente la personalità modalità di attuazione della misura -- deve dell’imputato imponendo delle misura in concreto assegnarsi al parere del minore comunque afflittive, (parte della dottrina in ordine all'adozione del provvedimento), parla in proposito di un patto che lo Stato all'imputato è attribuito dalla norma ora fa con l’imputato) citata un mezzo di impugnazione con Va innanzitutto verificata la capacità di riguardo a tutti i possibili vizi di legittimità intendere o che momento del fatto e al momento della dispone la misura: tra i quali rientra anche concessione della sospensione2, nonché il profilo attinente alla sussistenza di un che vi siano elementi sufficienti per presupposto concettuale essenziale del ritenere la responsabilità penale per il fatto provvedimento unanimemente per il quale si procede. Tale presupposto ritengono la dottrina e la giurisprudenza), appare indefettibile in ragione della natura connesso garanzia di misura penale della messa alla prova, dell'imputato, costituito da un giudizio di che in quanto tale deve rispettare il responsabilità penale che si sia formato nel principio di legalità e presunzione di non giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe colpevolezza. In particolare, sul punto la il proscioglimento. Corte Costituzionale nella nota sentenza n . In realtà tale orientamento è contestabile 125 del 14 aprile 1995 ha considerato “il non solo sotto un profilo di opportunità giudizio di responsabilità penale che si sia trattandosi di decisioni riguardanti il formato nel giudice come presupposto minore non possono essere prese dal concettuale essenziale” ricollegandolo alle giudice in assenza del suo consenso esigenze di garanzia dell’imputato (convenzioni internazionali) la previsione precisando che se così non fosse si dell’impugnazione imporrebbe un proscioglimento. di motivazione ad dell'ordinanza (come esigenze di dell’imputato può e volere dell’imputato al e giustificarsi quando ad esempio questi Sotto tale profilo, infatti, va osservato che chiede l’accertamento la definizione anticipata del della responsabilità è procedimento e il giudice nonostante ciò indispensabile riguardando la messa alla sospenda il procedimento ai sensi dell’art prova, comunque una forma di restrizione 28 della libertà personale; anche se sul punto Ragioni di opportunità richiederebbero in 2 Sul punto vedi trib. Min. Genova 16 dicembre 1992, in Foro it. 1993”L’istituto della messa alla prova presuppone l’accertamento della responsabilità penale e pertanto, non può essere disposto nell’ipotesi di non imputabilità del reo” ogni caso il consenso del minore proprio in considerazione del peculiare istituto che - 61 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 la giurisprudenza di merito si è limitata ad L’accertamento della responsabilità è un affermare che il presupposto per la messa presupposto fondamentale anche nella alla prova deve essere la non infondatezza valutazione dell’accusa delle commesso, che sebbene, non costituisca in condizioni per la decisione ex art. 425 sé un impedimento per la concedibilità o c.p.p., puntualizzando che tale mancata meno della sospensione, tuttavia non può pronuncia deve distinguersi da quella considerarsi dell’affermazione di penale responsabilità valutazione del progetto in cui dovrà degli imputati, che non è richiesta dagli art. impegnarsi 28 e 29 DPR 448/1988 ed invece è programma proposto, per svolgere una presupposta nelle pronunce di non luogo a funzione rieducativa deve essere adeguato procedere per perdono giudiziale o difetto e proporzionato alla gravità del fatto di imputabilità. commesso, in altri termini la condotta Di fatti, da un lato, in un’ottica meramente penale e la sua entità costituiscono procedurale, il giudice, se ritiene che non elementi vi siano elementi sufficienti a provare la dell’imputato, che non possono essere responsabilità trascurati e l’insussistenza dell’imputato, pronunciare una sentenza deve di della gravità irrilevante l’imputato. illuminanti nella in Di della del sede fatti, fatto di il personalità realizzazione del programma. proscioglimento nel merito, da preferirsi a Collegata a questa questione è l’altra, sulla quella di improcedibilità per estinzione del necessità per l’applicabilità dell’istituto reato previsto dall’art. 29 del DPR della confessione.3 L’art. 28 non richiede 448/1988, dall’ altro, se lo Stato “fa un questo requisito, e sul punto alcuni autori patto” con l’imputato chiedendogli un in dottrina hanno osservato che prevedere impegno che dimostri la sua crescita ed la confessione come requisito esporrebbe evoluzione psicologica, finalizzata alla sua la norma a censura di incostituzionalità in rieducazione reinserimento relazione sia al diritto di difesa che alla prescindere presunzione di non colpevolezza. Altri,4 dall’accertamento che l’imputato abbia invece in considerazione dei contenuti commesso il fatto per cui si procede. afflittivi del progetto, ritengono che la Diversamente, sospensione possa essere concessa solo se sociale, e non al suo può tradirebbe lo scopo meramente rieducativo cui tende tale 3 MIEDICO La confessione del minore nella sospensione del processo e messa alla prova in Riv. Dir. Proc. Pen. 2000, 1299 4 BOUCHARD Processo penale minorile in Digesto IV Utet 1995 istituto. - 62 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 la responsabilità penale sia pienamente dell’imputato come il primo passo che accertata anche attraverso l’ammissione questi degli addebiti. Anche in giurisprudenza si rivisitazione critica della propria condotta , osserva una divergenza di opinioni: in è una prima prova cui viene sottoposto il alcune pronunce5 si ritiene incompatibile la minore perché il giudice ritenga con un concessione dell’istituto in assenza di giudizio prognostico che la sua personalità altre6 è incline al cambiamento, che può evolvere confessione, in si sostiene il compie nel suo viaggio di contrario. in positivo. In tal senso di fatto diventa un In realtà, a parere di scrive, la confessione presupposto dell’imputato non può costituire elemento dell’istituto. di prova sulla responsabilità del fatto, Sarebbe auspicabile invece, considerare la infatti le dichiarazioni rese in udienza dal confessione, unitamente a tutti gli altri minore sono finalizzate alla concessione elementi della personalità del minore, dell’istituto e non possono in nessun caso come un atto di consapevolezza da parte considerarsi elementi di prova sufficienti a dell’imputato pronunciare in caso di esito negativo della l’ordinamento gli richiede per considerare messa di quel “patto” valido e vincolante. Non un assolutamente presupposto, ma un elemento significativo indispensabile valutare gli elementi di sul quale il giudice può fondare il suo prova se si è in udienza preliminare. Se giudizio così è, non può prescindersi da tale sull’evoluzione accertamento dell’imputato. alla condanna. prova E’ una infatti anche decisione nella fase di per la concedibilità dell’impegno prognostico che positivo della personalità valutazione della personalità sia con Infine, di particolare pregio sono anche le riferimento considerazioni alla possibilità della espresse dalla Corte sospensione, sia con riferimento alla Costituzionale in ordine alla mancata successiva dichiarazione di estinzione del previsione reato dell’applicazione del patteggiamento nel Oltre a tali considerazioni vi è un processo minorile.(sentenza n. : la scelta orientamento piuttosto diffuso nei tribunale operata per l'inapplicabilità i minorenni di considerare l’ammissione di responsabilità da parte dell'istituto da parte dal in al del legislatore legislatore circa processo minorile parola non appare contraddittoria con la facoltà, invece 5 Trib. Min. Bologna 10 settembre 1992 in Foro it. 1993 II153 6 Trib. Min. Genova 16 dicembre 1992 in Foro It.II 1993 riconosciuta all'imputato minorenne, di - 63 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 chiedere (personalmente o a mezzo di diversamente da quanto si verifica nel procuratore speciale) giudizio giudizio abbreviato, si ricollega in via abbreviato. Difatti del diretta alla definizione pattizia intercorsa patteggiamento opera su di un piano tra imputato e pubblico ministero (sentenza diverso da quello proprio del giudizio n. 265 del 1994). Nella costruzione del rito abbreviato, in quanto quest'ultimo istituto speciale regolato dagli artt. 444-448 del si riflette esclusivamente sul rito e sulla codice di procedura penale viene ad misura della eventuale pena, per cui la emergere un profilo di negozialità", così scelta di esso da parte dell'imputato, se che l'istituto, "più che essere un rito comporta la decidibilità allo stato degli atti, speciale, è una forma di definizione lascia tuttavia impregiudicati i poteri pattizia del contenuto della sentenza" decisori del giudice e quindi aperte tutte le Inoltre, anche se si è ritenuta (sentenza n. possibili conclusioni del giudizio. Nell' 251 del 1991 citata) "l'impossibilità di applicazione di pena su richiesta delle riferire alla sentenza di cui all'art. 444 del parti, invece, il controllo del giudice codice di procedura penale natura di vera e consiste nella verifica della sussistenza dei propria presupposti per la sua ammissibilità, della tuttavia, come esplicitamente affermato correttezza della qualificazione giuridica dalla legge (art. 445, comma 1, c.p.p.) e del fatto e dell'applicazione o della riconosciuto comparazione delle circostanze, nonché giurisprudenza di questa Corte che da della congruità della pena concordata ai quella del giudice ordinario di legittimità, è fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo per vari effetti equiparata alla prima. comma, della Costituzione (sentenza n. "Negozialità", dunque, sul contenuto della 313 del 1990), mentre il giudice stesso può decisione, da una parte, ed equiparazione pervenire ad una proscioglimento solo il quello sentenza sia di condanna" dalla essa richiamata pronuncia di sotto il profilo degli effetti alla sentenza di se ricorrano le condanna, dall'altra, costituiscono condizioni previste dall'art. 129 del codice certamente elementi tali da far ritenere non di procedura penale. Ma al di là di questi contraddittorio e quindi non irragionevole poteri, una volta intervenuto l'accordo resta aver escluso la richiesta di patteggiamento esclusa una là dove è ammessa la richiesta di rito conclusione del giudizio di contenuto abbreviato da parte del minore, dato che in assolutorio o comunque diversa da quella quest'ultimo giudizio, come si è detto, concordata, per cui la relativa sentenza, l'accordo delle parti non incide sul ogni possibilità per - 64 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 contenuto della decisione ne' sugli effetti Obbligo dell’immediata declatoria della della sentenza del giudice che lo recepisce. non Che l'esclusione del "patteggiamento" nel dottrinale che riconosce alla sentenza la processo minorile non sia poi irragionevole sostanza di archiviazione. imputabilità – orientamento - dato che il recepimento dell'accordo preclude una pronuncia di tipo assolutorio, Non diversamente da quel che accade con il processuale del minore, secondo alcuni recepimento dell'accordo per il giudizio incapacità del minore di anni 14 a divenire abbreviato - si desume, del resto, proprio imputato come condizione di procedibilità dal carattere e dalla specificità del processo e quindi ritiene che si possa chiedere penale minorile. In esso il giudice è dotato l’archiviazione, la seconda si avvale di un di caratterizzati contesto esteso di infondatezza della dall'esigenza primaria del recupero del notizia di reato nel quale dovrebbero minore, un soggetto dalla personalità rientrare tutti i casi di non sostenibilità ancora in formazione (v. da ultimo dell’accusa in giudizio inclusa quella della sentenza n. 168 del 1994) per cui sono non assoggettabilità dell’autore del reato previste misure che, in vista di tale ad alcuna sanzione penale..Il problema si esigenza, possono portare a far concludere pone quando il PM contestualmente vuole il processo in modi e con contenuti diversi chiedere una misura di sicurezza in quel da quelli propri del processo penale caso deve chiedere il rinvio a giudizio. Sul ordinario. (perdono punto la Cassazione ha ritenuto che il giudiziale; sospensione del processo e difetto di imputabilità non sia assimilabile messa alla prova; sentenza di non luogo a ad una condizione di procedibilità, ma sia procedere per irrilevanza del fatto; più invece una causa personale di esenzione ampio delle dalla pena. Quanto al procedimento “il gip invece deve provvedere anche d’ufficio”, non precluse, nell'attuale configurazione, dal esclude che si debba comunque garantire il "patteggiamento", istituto quest'ultimo che, diritto al contraddittorio, e pertanto la pertanto, rispetto al minore, potrebbe regola del consenso vale anche per questo condurre a risultati incoerenti rispetto tipo di declaratoria trattandosi di una all'accennata finalità e dunque lesivi dei decisione che presuppone l’accertamento principi fondamentali cui si ispira la di responsabilità e che risulta come giustizia minorile. iscrizione nel casellario giudiziale (cass. amplissimi sanzioni poteri Queste ambito di sostitutive) misure applicazione sarebbero - 65 - imputabilità implica l’incapacità Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Pen 97, 519 del 16.2.1996 corte cost. n. 49863 del 195/2002). 29/12/2009) 25/11/2009 Cc. dep. La previsione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 impone al giudice di Sull’obiettivo della rieducazione del dichiarare immediatamente con sentenza, minore. in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che La previsione di misure cautelari speciali l'imputato anni per i minorenni quali quelle previste dal quattordici, considerato che l'art. 97 cod. DPR 448/1988 dimostra come il processo pen. stabilisce una presunzione assoluta di penale debba adeguarsi alle esigenze non imputabilità e, quindi, anche di educative del minore tendendo alla loro assoluta sia minore incapacità prescinde dall'effettivo degli processuale che realizzazione, nonché anche alla necessità riscontro della di supplire con alcune prescrizioni alla capacità di intendere e volere in capo al carenze educative. minore infraquattordicenne. Ne consegue La misura custodiale come per la pena che al giudice non è consentito il determinando preventivo accertamento per verificare massima della libertà dell’imputato e l'eventuale insussistenza del fatto o la non l’interruzione attribuibilità minore educative viene prevista come extrema imputato prima della pronuncia di cui ratio, prevedendo in modo proprozionato all'art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988, attesa alla gravità del fatto e alla personalità del l'ultroneità di qualsivoglia indagine in minore una serie di misure definite dalla relazione ad un fatto che la legge non Cassazione paradetentive con contenuti consente di perseguire. (In applicazione del marcatamente principio di cui in massima la S.C. ha perché da un lato si garantisce la dichiarato ricorso prosecuzione degli interventi educativi dell'imputato, minore degli anni quattordici dall’altro ad esempio con il collocamento al momento del fatto, volto a censurare il in comunità si riconosce una forma di mancato compimento, prima della sentenza incapacità di vigilanza sulla condotta dei di non luogo a procedere, di attività figli da parte dei genitori. processuali, preordinate a dimostrare la Sull’applicabilità dell’art. 275 comma 2 bis propria estraneità ai fatti oggetto di segnalo due orientamenti contrapposti: dello stesso inammissibile al il imputazione). (Cass Sez. 5, Ordinanza n. - 66 - una di fatto educativi. compromissione di programmi Questo forse Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 In materia di misure cautelari nei confronti In materia di misure cautelari per i di comma minorenni, l'art. 275, comma secondo-bis, secondo bis, cod.proc.pen., secondo cui cod.proc.pen., è riferibile non solo alle non può essere disposta la misura della misure detentive (detenzione in carcere o custodia cautelare se il giudice ritiene che domiciliare), ma anche alle misure speciali con la sentenza penale possa essere (permanenza in casa e collocamento del concessa la sospensione condizionale della minorenne in comunità), poiché queste pena, non è riferibile alle misure cautelari ultime producono una rilevante limitazione speciali apprestate per i minorenni dagli della libertà personale del minore che articoli 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre giustifica un trattamento analogo a quello 1988 n. 448 (permanenza in casa e previsto per le misure custodiali. (Sez. 2, collocamento in comunità), giacché tali Sentenza n. 35330 del 12/06/2007) minorenni, l'articolo 275, misure hanno struttura diversa da quella della detenzione domiciliare e della La competenza sull’accertamento detenzione in carcere ed assolvono altresì dell’eta’ gli accertamenti incidentali e gli ad una più complessa finalità coerente alle aspetti pratici. linee di trattamento dei minorenni voluto dal nostro ordinamento; tanto è vero che, Cito un orientamento della Cassazione secondo quanto espressamente previsto 22536 del 2003 che ha determinato non rispettivamente dai commi quarto e terzo pochi problemi di ordine pratico che delle citate disposizioni del rito minorile, basandosi sul combinato disposto degli con queste ultime misure il minorenne artt.67 cod. proc. pen. e 8 del d.P.R. n. 448 viene considerato in stato di custodia del 1988, discende che la competenza per cautelare ai soli fini della durata massima l'accertamento della misura e del calcolo della pena da dell'inquisito scontare, mentre per il resto è considerato minorile libero anche se sottoposto a prescrizioni ed pertanto, il dubbio sulla età minore obblighi. (Sez. 4, Sentenza n. 11993 del dell'inquisito, sorto 22/02/2007) magistratura ordinaria, della è quale minore assegnata giudice al età giudice specializzato; innanzi comporta alla la cessazione della competenza del giudice Contra: ordinario e la trasmissione degli atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché inizi il - 67 - Diritto e Giustizia Minorile relativo procedimento accertamento sull'età. Anno I, nn. 2 e 3-2012 incidentale L'esito di di della misura???se il procedimento dinnanzi tale al Tribunale per i minorenni e solo procedimento incidentale determina in via incidentale alternativa, o la competenza del giudice orientamento con quello previsto dalla ordinario legge che nel dubbio l’imputato va quando venga accertata la come si coniuga tale maggiore età, con la prosecuzione del considerato minorenne?? procedimento principale e l'utilizzazione Sarebbe quindi di tutta l'attività processuale già l’applicabilità svolta, ovvero, nel caso contrario, la incidentale perché ciò determinerebbe che competenza del tribunale per i minorenni, l’imputato viene considerato adulto finchè con la conseguenza che il procedimento non si prova che sia minore laddove la principale deve essere trattato ex novo norma prevede il contrario, con l’effetto davanti al tribunale specializzato peraltro di applicare una disciplina di I problemi si pongono in particolare sfavore nei suoi riguardi, il che non è di quando l’imputato è in misura (e ad poco conto se si pensa che l’adulto può esmepio la misura non è prevista per il essere in misura custodiale anche per reati minore) chi è il giudice competente a per cui il minore non può esservi decidere sulla misura e che fine fa quella sottoposto. in misura, quali sono i termini di scadenza Rossella Salvati Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. - 68 - realtà di da un escludersi accertamento Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Dott. Piero Avallone Applicabilità delle misure di sicurezza da parte del G.I.P. nel processo penale minorile. Un’analisi sull’applicabilità delle misure di soltanto sicurezza indagini modificativa rispetto a quella codicistica”.1 preliminari da parte del Gip nel processo Per completezza deve evidenziarsi che la penale minorile non può prescindere da un secondo proposizione del primo comma rapido accenno al carattere di sussidiarietà dell’art. 1 del dpr 448/88 stabilisce che, della disciplina del dpr 448/88 che, per una volta accertato che è necessario quanto da esso non previsto, rinvia alla applicare al processo minorile norme del disciplina del codice di procedura penale. processo ordinario, queste ultime devono Come sottolineato dalla migliore dottrina il essere “…applicate in modo adeguato alla rapporto tra il dpr 448/88 ed il codice di personalità e alle esigenze educative del procedura penale è di relazione tra sistemi minorenne “. nel cui ambito l’operatore minorile deve Il ricorrere alle norme dettate per il processo dell’adeguatezza nel senso che tutte le ordinario solo quando non riesce a trovare norme da applicarsi nel singolo processo adeguata soluzione utilizzando le norme devono tenere conto di quel particolare del processo penale minorile. minore, delle sue esigenze e della sua Ciò significa che le norme dettate per un evoluzione psicologica sia pur senza istituto processuale dal dpr 448/88 non sconfinare in ambiti di natura educativa necessariamente esauriscono la disciplina che, è bene sottolinearlo, sono del tutto della estranei al processo penale minorile che è e nella fase materia conseguentemente, delle escludendo, interamente la additiva principio o parzialmente affermato è quello resta una giurisdizione di natura penale. disciplina dettata per il processo ordinario. Nell’ambito di questa giurisdizione il “Infatti, è necessario verificare se la legislatore, sia ordinario che minorile, si è previsione si faccia effettivamente carico occupato di disciplinare la materia delle di disciplinare in modo alternativo l’intera misure di sicurezza a cui è attribuita una materia su cui cade o se non intenda essere funzione 1 preventiva rispetto G. Giostra, commento all’art. 1 in Il processo penale minorile, Giuffrè, 2007 p. 8 - 69 - alla Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 commissione di ulteriori reati da parte di commettere reati che non necessariamente un coincide con il concetto di probabilità.2 soggetto ritenuto socialmente pericoloso. “Il giudizio di pericolosità sociale è un La definizione di soggetto socialmente giudizio predittivo che comporta diagnosi e pericoloso deve ricavarsi dall’art. 203 c. p. prognosi. La diagnosi deve partire anche “Agli è dai dati statistici dei reati commessi; per la socialmente pericolosa la persona, anche se prognosi costituiscono fattori predittivi non imputabile o non punibile, la quale ha importanti la famiglia, il carattere e la commesso ... quando è probabile che personalità”.3 commetta nuovi fatti preveduti dalla legge Nell’ambito della disciplina del processo come penale effetti reati. della La legge qualità penale, di persona minorile l’art. 36 si occupa socialmente pericolosa si desume dalle dell’applicazione definitiva delle misure di circostanze indicate nell’art. 133 c.p.” sicurezza mentre l’art. 37 si occupa Il giudice, quindi, dovrà valutare non solo dell’applicazione provvisoria. la gravità del reato commesso, anche in Quest’ultima norma prevede che il giudice relazione alle modalità di attuazione, ma possa, su richiesta del pubblico ministero, anche il contesto socio – familiare in cui procedere all’applicazione di una delle vive e la sua personalità. Tutti elementi da misure di sicurezza individuate dall’art. 36, cui, se del caso, ricavare il concreto tutte le volte in cui emette una sentenza di pericolo di commissione di ulteriori reati non luogo a procedere ai sensi degli che, nel caso del processo minorile, sono articoli 97 e 98 c.p. esclusivamente quelli indicati dal primo Ai sensi dell’art. in esame, quindi, la comma dell’art. 23 dpr 448/88 in relazione misura di sicurezza provvisoria potrà alla misura del riformatorio giudiziario ( essere adottata dal Gip nei casi degli collocamento in comunità ) . articoli 97 e 98, e dal Gup nei casi di Si è detto che la pericolosità sociale deve sentenza di non luogo a procedere per non essere caratterizzata dalla probabilità che il imputabilità soggetto commetta altri reati. immaturità. Il concetto di probabilità non deve essere 2 anche determinata da Presupposto dell'applicazione delle misure di prevenzione è l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale della persona, da non confondere con la proclività a commettere azioni delittuose. Cass. Sez. 1, n. 5838 del 17.1.11 3 L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, Manuale di diritto di famiglia e dei minori, Utet, 2009, p. 324 confuso con quello di inclinazione a - 70 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Ancora nel corso del giudizio abbreviato il essere condivisa in quanto, in tema di Gup potrà adottare misura di sicurezza applicazione provvisoria, si verrebbero a anche in assenza di richiesta del P.M. determinare dei vuoti non giustificabili La dizione dell’art. 37 dpr 448/88 sembra stante la disposizione di cui all’art. 1 della escludere la possibilità di applicazione disciplina minorile. provvisoria delle misure di sicurezza tutte Va, infatti, osservato che l’art. 312 c.p.p. le volte in cui non sia stata emessa una dispone che nei casi previsti dalla legge, su delle richiesta del P.M., il giudice in qualunque sentenze che la norma stessa richiama. stato Facendo leva su tale considerazione parte ricorrendone i presupposti, può applicare della dottrina ritiene che nell’ambito del una misura di sicurezza in via provvisoria processo penale minorile non sia possibile sempre che non ricorrano le condizioni l’applicazione di una misura di sicurezza dell’art. 273/2 c.p.p. provvisoria Quest’ultima disposizione prevede la non nel corso delle indagini e grado del procedimento, preliminari. applicabilità di misure nel caso, tra l’altro, Tale assunto non appare condivisibile che ricorra una causa di non punibilità. tenendo conto dei principi sopra ricordati Le ipotesi di cui agli articoli 97 ( minore in relazione all’art. 1 del dpr 448/88, degli anni 14 ) e 98 ( non imputabilità ) nonché della assenza di una esplicita sono, con tutta evidenza, causa di non esclusione della applicabilità delle misure punibilità che, nel sistema minorile, vanno di sicurezza in via provvisoria nel corso dichiarate con sentenza. delle indagini nell’ambito della disciplina Ne deriva, quindi, che con la disciplina in esame. dell’art. 37 dpr 448/88, in definitiva, il L’esclusione non è nemmeno ricavabile legislatore ha solamente inteso superare il dalla formulazione dell’art. 37 dpr 448/88 limite stabilito dall’art. 273/2 c.p.p. in virtù o dalla logica del procedimento a carico di del quale non sarebbe stata possibile imputati minorenni. l’applicazione di una misura di sicurezza Ritenere, infatti, che il legislatore con il nel difetto di imputabilità del minore senza capo per escludere l’applicabilità delle misure di l’applicazione delle misure di sicurezza, sicurezza ex art. 312 c.p.p. nella fase delle abbia inteso derogare integralmente alla indagini preliminari. disciplina di In realtà a voler ritenere la disciplina sicurezza è affermazione che non può dell’art. 37 interamente sostitutiva rispetto quarto, ordinaria procedimento delle misure - 71 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 a quella dettata dal codice penale e di caso, tra l’altro, che ricorra una causa di procedura penale si verrebbe a determinare non punibilità. un vuoto legislativo sia in relazione alla Le ipotesi di cui agli art. 97 e 98 sono, con fase delle indagini preliminari, sia, a tutta evidenza, causa di non punibilità che, seguito nel rito minorile, vanno dichiarate con della novella del 2001, relativamente al consenso del minore alla sentenza. definizione del procedimento in sede di In definitiva il legislatore con la disciplina udienza preliminare, anche rispetto alla dell’art. 37 DPR 448/88 ha solamente stessa allorché, inteso superare il limite stabilito dal II° sussistendone i presupposti, non si possa comma dell’art. 273 cpp in virtù del quale giungere a sentenza di non luogo a non sarebbe stata possibile l’applicazione procedere di una misura di sicurezza nel difetto di udienza preliminare per mancato consenso dell’imputato. imputabilità del minore senza, con ciò, Nulla, infatti, come sopra detto, prevede il escludere l’applicazione provvisoria delle dpr 448/88 in relazione all’applicazione misure di sicurezza ex art. 312 cpp nella provvisoria delle misure di sicurezza nella fase delle indagini preliminari. fase delle indagini preliminari e nulla, a Diversamente opinando tutte le volte in cui causa della ricordata novella che, con il P.M. chiede l’archiviazione di una evidenza, manca di procedura normativo, è previsto più coordinamento in parte in quanto, a seguito di accertamenti, emerga, a causa ad esempio nell’udienza preliminare. di immaturità, la mancanza di dolo sarebbe Tale vuoto normativo non può che rendere sempre necessario dover procedere alla applicabile la previsione dell’art. 312 c.p.p. richiesta di rinvio a giudizio e, in sede di ove è previsto che, nei casi previsti dalla udienza provvedere con sentenza. legge, su richiesta del PM, il Giudice, in Tale qualunque stato e grado del procedimento, determina un appesantimento non sempre ricorrendone i presupposti, può applicare indispensabile dell’udienza preliminare e una misura di sicurezza in via provvisoria la sottoposizione a giudizio di un minore ( sempre che non ricorrano le condizioni di vale la pena di ricordare la necessità di una cui all’art. 273, II° comma, c.p.p.; questa rapida soluzione del processo per il ultima come minorenne ), ma non tiene conto che le ricordato, la non applicabilità di misure nel misure di sicurezza vengono applicate in disposizione prevede, procedura, tuttavia, non solo riferimento a reati di particolare gravità per - 72 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 i quali, prima dell’accertamento della compresa, l’ipotesi di applicazione ex art. condizione di immaturità, in molti casi, il 312 c.p.p. nella fase delle minore si trova sottoposto a misura preliminari. cautelare. In questo caso, infatti, è l’intero impianto Nel caso della ipotizzata immaturità, che del codice di procedura minorile che, in generalmente consegue ad un accertamento ogni sua parte impone maggiori garanzie e tecnico, non è pensabile continuare a attenzioni rispetto a quello ordinario, a tenere il minore indagato in misura rendere applicabile la procedura dell’art. cautelare con conseguente remissione in 37 rispetto a quella prevista dall’art. 312 libertà e, quindi, interruzione del processo c.p.p. di contenimento e riadattamento e cura. Diversamente la misura di sicurezza Quanto invece, applicata ex art. 312 c.p.p. deve seguire la ritenersi che con la disposizione di cui stessa procedura prevista dal medesimo all’art. 37 dpr 448/88 il legislatore abbia articolo che, invece, appare integralmente inteso determinare un sistema di controllo derogata dalla previsione dell’ art. 37 dpr più efficace di quella stabilito dal c.p.p. 448/88 che non vi è ragione di ritenere che deve essere esteso a tutte le misure di limitata alle sole sentenze ex art. 97 e 98 sicurezza applicate in via provvisoria, ivi c.p. alla procedura deve, Piero Avallone Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli - 73 - indagini Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Dott. Nicola Ciccarelli La tutela penale e civile del minore vittima di reato La questione della protezione del minore condizioni dalle molte violenze che su di lui si soddisfacenti. possono abbattere è un tema che solo negli Malgrado il molto parlare della violenza ultimi decenni si è finalmente imposto sull’ infanzia, esistono ancora tra noi molti all’attenzione di una opinione pubblica bambini picchiati, sessualmente abusati, fino a quel momento assai distratta. sfruttati dagli adulti, trascurati dai genitori, In realtà tutta la storia dell’umanità è anche profondamente umiliati ed interiormente la storia dei molti e gravi abusi nei lacerati per le divisioni familiari. confronti dei bambini, mai considerati A questo si aggiunge una sostanziale come persone ma, anzi, sempre ritenuti di sottovalutazione del fenomeno da parte proprietà dei genitori; piccoli esseri umani dell’ordinamento giuridico; può sembrare visti e pensati come materiale informe da paradossale eppure manca un organico plasmare con ogni mezzo, anche violento, sistema penale di protezione del minore. in funzione di un modello precostituito Il codice penale vigente – che, pure, dedica dell’adulto. particolare attenzione al minore quale E’ certamente vero che negli ultimi anni è soggetto attivo di reati – non ha ritenuto di venuta maggiore destinare un titolo specifico ai reati sensibilità verso questo triste fenomeno; commessi in danno dei minori, prevedendo sono infatti apparsi molti studi sulla invece o disposizioni penali che trovano violenza nate applicazione indifferentemente, qualunque associazioni per la prevenzione dell’abuso sia l’età dell’ offeso, o disposizioni sui di specifiche che prevedono una tutela di un sono minore di una certa età ma che sono particolarmente occupati di questa piaga disperse in titoli diversi in cui il bene sociale. giuridico tutelato non è la personalità del Ma non sembra che tutto ciò abbia minore ma beni giuridici diversi come la profondamente innovato il costume e famiglia, la potestà genitoriale, la moralità costruito per i bambini del nostro paese pubblica e così via. sviluppandosi una all’infanzia; minori comunicazione e sono gli stessi di massa mezzi si - 74 - di vita realmente più Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 La protezione del minore in sede penale penale non è pertanto organica ma episodica ed aggravante quando l’autore del reato abbia occasionale, laddove, invece, l’interesse approfittato di circostanze di tempo, di pubblico alla tutela del soggetto in luogo o di persona, tali da ostacolare la formazione avrebbe dovuto imporre una pubblica e privata difesa. disciplina più organica e completa. Tuttavia tale disposizione è certamente Le lacune e le mancanze di cui stiamo equivoca parlando si evidenziano più chiaramente se prende in considerazione più la maggiore ci si avventura in una analisi, anche se capacità criminale dimostrata da colui che necessariamente stringata, degli istituti approfitta penali che tutelano il minore da varie situazione di minorata difesa, che la forme di violenza o di abuso. necessità di tutelare maggiormente chi non Innanzitutto bisogna dire che sarebbe è in condizione di espletare una adeguata logico partire da qualche norma di autodifesa. carattere generale pesantemente che qualunque che prevede ed una circostanza insoddisfacente volontariamente giacchè di una punisca più In ogni caso, l’assoluta mancanza di tipo di precedenti giurisprudenziali nei quali si sia comportamento delittuoso quando vittima discusso del reato sia un minore e cioè un soggetto dell’aggravante in esame ad ipotesi ove la istituzionalmente debole e, quindi, meno in vittima del reato era un minore, porta a grado di porre in essere una autotutela; ritenere che assai raramente l’aggravante “sarebbe logico” sia stata ipotizzata nel caso di minore e, tuttavia, non è in ordine all’applicazione possibile farlo, per la semplice ragione che vittima di reato. una tale norma non esiste. Analoghe lacune si possono ritrovare In alcuni specifici reati le pene sono andando ad esaminare le varie tipologie di aggravate se il reato è commesso in danno reato previste dal codice penale. dei minori ma tali aggravamenti di pena L’art. 591 del codice penale sanziona sono previsti solo per quel tipo di reato e penalmente chiunque abbandoni un minore non per tutti i reati commessi in danno dei di anni 14; per la sussistenza del reato è minori. necessario e sufficiente uno stato –sia pur Per sopperire a tale lacuna parte della potenziale- di pericolo per la vita o dottrina ha intravisto la possibilità di l’incolumità utilizzare, situazioni di carenza di cure e di vigilanza. ai fini sopraindicati, la disposizione di cui all’art. 61 nr. 5 del cod. - 75 - del minore causato da Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Tale norma certamente offre tutela ma, a di abuso dei mezzi di correzione o di ben vedere, essa è collocata nel capo del disciplina codice relativo ai delitti contro la vita e la sottoposta alla sua autorità; incolumità fisica. sussiste se dal fatto derivi il pericolo di Quindi il reato di abbandono del minore una malattia nel corpo o nella mente; se dal sussiste solo se ne derivi, per quest’ultimo, fatto deriva una lesione personale si un pericolo per l’integrità fisica. Sembra applicano le pene stabilite dagli art. 582 e che l’ordinamento ignori che il minore ha 583 del cod. pen. ridotte però di un terzo; bisogno non solo di una tutela della sua se dal fatto ne derivi la morte del minore, integrità non si applica la reclusione ma in misura soprattutto, della tutela della sua integrità ridotta rispetto alla pena prevista per psichica. l’omicidio. Difatti per un soggetto in formazione una Come si vede la legge non punisce l’uso situazione essere della violenza ma solo l’abuso dei mezzi di causativa non solo di danni fisici ma correzione e, già solo per questo, tale principalmente psichici norma appare oggi anacronistica in quanto gravemente lesivi dello sviluppo della sua ancora radica la funzione educativa su un personalità. concetto Si fisica pensi di ad ma anche, abbandono di può danni esempio se all’abbandono in danno di legittimando di una persona correzione e tale reato disciplina, la violenza fisica come notturno di un bambino in casa in una strumento utile nel processo educativo situazione in cui non sono per questo laddove, invece, l’esperienza dimostra –e ultimo riscontrabili pericoli fisici (perché i la scienza pedagogica lo ha documentato in genitori hanno provveduto ad eliminarli); modo convincente- che la violenza non ebbene un tale tipo di abbandono, non costruisce mai personalità compiute ed sanzionato dal codice penale, può essere autenticamente libere, ma, al contrario, invece gravemente lesivo dell’integrità determina effetti assai deleteri perché psicologica deprime, umilia e fa insorgere o passività e del bambino e produrre disastrosi ed anche irreversibili effetti dipendenze dannosi e ingenerare nel minore non solo aggressività. patologie psichiche ma anche, non meno Infine gravi, conseguenze caratteriali. profondamente ingiusta perché assicura Altro reato previsto dal legislatore a tutela (II° comma dell’art. 571 cp) un notevole dell’integrità fisica del minore è il delitto sconto di pena per gravi reati, come le - 76 - questa oppure norma ribellioni appare ed anche Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 lesioni e l’omicidio. L’unica ragione nostra Costituzione nonché quelli della possibile di questo assurdo sconto di pena Convenzione dell’ ONU del 1989, rileva può tentare di essere spiegata facendo che riferimento ad un “dolo di correzione e non bambini”, di uccisione” (ma a noi sembra di essere pedagogiche culturalmente anacronistiche già oppure e storicamente superate, andrebbe in realtà facendo riferimento alla sussistenza di ridefinita, con la estromissione di ogni relazioni familiari fra il colpevole e la riferimento vittima; ma proprio tale circostanza non attraverso dovrebbe affatto costituire una attenuante dell’impegno solidale e responsabile che bensì, come la logica dovrebbe suggerire caratterizzano la posizione dell’educatore alle persone di buon senso, una circostanza rispetto all’educando. aggravante; ed anche a voler discutere fuor Conclude la Cassazione affermando che il di logica, il legislatore ben conosceva termine correzione dovrebbe diventare quale valore dare alla sussistenza di sinonimo di educazione e che in ogni caso, relazioni familiari, di coabitazione e di quale che sia il significato da attribuire a ospitalità nel momento in cui varò la tale termine nei rapporti familiari e norma di cui all’art. 61 nr. 11. pedagogici, non può più ritenersi lecito Sempre in relazione al reato di cui all’art. l’uso della violenza finalizzata a scopi 571 cp, è da segnalare l’importante educativi. sentenza emessa il 16 maggio del 1996 l’ordinamento giuridico attribuisce alla dalla Corte Suprema di Cassazione la dignità della persona, ancorché minorenne, quale, assai opportunamente, ha statuito sia perché non può perseguirsi, quale meta che l’uso della violenza nei confronti dei educativa, minori, da finalità sviluppo di personalità che si vorrebbe disciplinari e correzionali, è sempre illecito sensibile ai valori della pace, della e che, conseguentemente, in tali casi, tolleranza ricorre utilizzando un mezzo violento che tali fini in luoghi pur se meta-giuridici) motivato l’ipotesi delittuosa di la espressione “correzione espressiva di dei concezioni gerarchico-autoritativo, il richiamo ai valori Ciò sia per il primato che un e risultato della di civile armonico convivenza maltrattamenti nei confronti di fanciulli e và a contraddire. non già il reato di abuso di mezzi di Se continuiamo la disamina delle principali correzione. ipotesi di reato che vedono i minori vittime Nella motivazione di tale sentenza la Corte di un reato, troviamo che anche il reato di di Cassazione, richiamando i principi della maltrattamenti previsto dall’art. 572 del - 77 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 codice penale sembra impropriamente dell’altra categoria; non è necessario che i inserito tra i reati contro la famiglia. singoli atti siano qualificabili di per sé Difatti non solo tale reato può essere come reati; tuttavia è sempre necessario compiuto al di fuori di un nucleo familiare che si tratti di una molteplicità di atti. ma vi è anche da dire che il bene giuridico L’elemento materiale di tale reato può che dovrebbe essere tutelato non dovrebbe manifestarsi nei modi più vari: dalle essere l’ordine della famiglia e la regolarità sofferenze morali che determinano uno delle relazioni familiari, quanto, piuttosto stato di avvilimento, e dagli atti o parole l’integrità fisica e psichica della persona. che offendono il decoro e la dignità della Il rapporto familiare che fa scattare persona fino alle violenze fisiche. l’ipotesi criminosa non è solo quello Come ha utilmente ricordato la Corte di instaurato famiglia Cassazione, rientrano nello schema del legittima ma anche quello che nasce dalla delitto di maltrattamenti non soltanto le filiazione naturale, sia essa riconosciuta percosse, le minacce, le ingiurie e le che non riconosciuta; deve anche ricordarsi privazioni imposte alla vittima, ma anche che la dottrina e la giurisprudenza hanno gli atti di scherno, di disprezzo, di anche ritenuto che rientrasse nell’ambito umiliazione, della norma giuridica anche la famiglia di asservimento che cagionano una durevole fatto, purchè intesa come l’insieme di tutti sofferenza morale. i conviventi in un nucleo. E L’art. 572 c.p. non precisa in che cosa inevitabilmente ad affrontare uno dei temi debbano maltrattamenti, più sofferti e dolorosi che sconvolgono le lasciando così, opportunamente, aperta tale coscienze, quello cioè della violenza e fattispecie per potervi ricomprendere i più dell’abuso sessuale in danno dei minori. diversi casi della vita che non potrebbero Il quadro normativo, come tutti sanno, è essere profondamente mutato con le nuove norme nell’ambito consistere della i specificamente definiti parlando di il vilipendio discorso e ci di porta preventivamente dal legislatore. sulla violenza sessuale approvate con la In realtà costituiscono maltrattamenti tutti riforma del 1996; molto opportunamente, quegli atti continuativi che provocano innanzitutto, la riforma ha modificato la sofferenze fisiche e/o morali in colui che li collocazione dei reati contro la libertà subisce. sessuale inserendoli finalmente nel titolo La condotta può consistere tanto in azioni relativo ai reati contro la persona. Ciò è che in omissioni o in atti dell’una o particolarmente rilevante proprio per i - 78 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 minori, per i quali ogni forma invasiva di fiducia negli altri, vissuti tutti come della possibili predatori, e lo sfacelo del sfera della profondamente sessualità sul incide processo di processo di maturazione e di strutturazione di personalità e di ordinato socializzazione. sviluppo umano. Proprio per tali ragioni era giusto che, a La legge di riforma ha poi, come parità di danno seguisse un identico sappiamo, unificato in unico reato l’ipotesi intervento sanzionatorio; inoltre l’ abrogata di violenza superando la distinzione tra i due reati imponeva al fra di giudice di compiere accertamenti molto congiunzione carnale e reato di atti di particolareggiati sulle modalità e sulle libidine violenti. caratteristiche dell’atto sessuale per cui Tale distinzione , con il conseguente questi notevole sconto di pena per il reato di aggiungevano violenza a violenza; per libidine, è stata quindi abrogata giacchè valutare, infatti, se, ed in quale misura vi essa si era rivelata inopportuna per gli fosse stata penetrazione o meno era adulti e soprattutto inaccettabile per i necessario svolgere accertamenti tecnici e minori. conturbanti La libertà sessuale è un bene unico che descrizioni particolareggiate dell’atto, il viene ad essere gravemente intaccato sia che nell’ipotesi di congiungimento fisico sia rivisitazione dei fatti, nuove sofferenze e nell’ipotesi di atti sessuali di altro genere. nuovi traumi. E questo è particolarmente vero proprio Oggi qualsiasi tipo di abuso sessuale viene per il minore, la cui personalità viene sanzionato dall’art. 609 bis del codice sempre profondamente sconvolta da una penale che punisce il caso di chi, con precoce esperienza di aggressione alla sua violenza o anche solo con minaccia, inviolabilità sessuale o di abuso sessuale costringa taluno a compiere o subire compiuto su di lui. qualsiasi tipo di atto sessuale. precedente sessuale, distinzione reato stessi doverosi accertamenti interrogatori imponeva alla tendenti vittima, a nella Per il minorenne, il percepirsi come mero La pena prevista è quella della reclusione 1 oggetto di concupiscenza da parte di altri da cinque a dieci anni ma è prevista una ed il ricevere una rivelazione così brutale e diminuzione di tale pena nei casi di minore traumatizzante della sessualità degradata gravità. ad invasività, comporta di solito la perdita A maggior tutela dei minori è prevista , 1 infatti, una circostanza, che aggrava il A.C. MORO, Manuale di Diritto Minorile, - 79 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 reato di violenza sessuale e comporta una modo ricomprendendo fra le ipotesi di pena da sei fino a dodici anni di reclusione, violenza sessuale aggravata anche quelle quando i fatti siano commessi nei confronti relazioni di convivenza che non erano di un minore che non abbia compiuto gli prese in considerazione dall’ordinamento anni 14. precedente. Il reato è poi ulteriormente aggravato Vengono così prese in considerazione quando l’abuso venga commesso nei anche le relazioni con i nuovi compagni confronti di un minore che non abbia dei genitori affidatari e del resto tale compiuto ancora gli anni 10 nel qual caso innovazione la pena aumenta da sette fino a quattordici dell’aumento degli inserimenti di minori in anni di reclusione. nuovi nuclei familiari diversi da quello La tutela del minore non si limita però ad originario con tutti i conseguenti pericoli un aggravamento di pena nel caso in cui la da ciò derivanti; la casistica ci dice infatti violenza sessuale nei confronti del minore che purtroppo non è infrequente che autori si sia estrinsecata in violenze o minacce; di abusi sessuali sui minori siano i nuovi infatti l’art. 609-quater del codice penale compagni delle madri ovvero zii o nonni prevede che soggiace alla pena aggravata conviventi. prevista dal precedente articolo 609-ter chi, È stata poi inserita, al II° comma dell’art. anche senza violenza o minaccia, compia 609-quater del codice penale, la regola atti sessuali con persona che al momento della non punibilità del minorenne che del fatto non abbia compiuto gli anni 14, abbia compiuto atti sessuali consenzienti ovvero che al momento del fatto non abbia con altro minorenne che abbia almeno compiuto gli anni 16 se il colpevole sia compiuto gli anni tredici, purchè però la stato differenza di età tra i due soggetti non sia l’ascendente, il genitore anche si imponeva a causa adottivo, il tutore ovvero altra persona alla superiore a tre anni. quale, per ragioni di cura, di educazione, di La legge in tal modo, pur prendendo istruzione, di vigilanza o di custodia, il doverosamente atto dei mutati costumi minore era affidato o che aveva con sessuali degli adolescenti, ha mantenuto quest’ultimo una relazione di convivenza. fermi i principi basilari della tutela dei Come si vede, con la nuova normativa, minori dall’abuso sessuale in quanto ha molto opportunamente la tutela del minore stabilito che, comunque, una minore di è stata estesa anche al semplice rapporto di anni tredici non può mai essere considerata convivenza con l’autore del fatto, in tal in grado di esprimere un valido consenso - 80 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 all’atto sessuale ed inoltre ha chiarito che certamente ribadire che la nuova normativa la sfera della non punibilità non è illimitata in tema di abusi sessuali abbia costituito, per i rapporti consenzienti, vincolando rispetto opportunamente la non punibilità ai casi in giuridico, un grande passo in avanti per la cui nostra civiltà giuridica. Ed a questa non vi siano differenze d’età al precedente ordinamento particolarmente apprezzabili tra i due conquista se ne sono aggiunte anche altre. adolescenti, ossia appunto il limite di tre Ad esempio, con l’introduzione del nuovo anni di differenza d’età. codice di procedura penale dello strumento Noi sappiamo infatti che una ragazzina dell’incidente probatorio. minorenne può essere indotta all’atto meccanismo è oggi possibile, nell’ambito sessuale anche senza violenza né minaccia di un processo penale per violenza bensì attraverso suggestioni di vario tipo, o sessuale, ascoltare ed interrogare subito la pressanti o vittima del reato senza più la necessità di inganni che, per un soggetto ancora doverla sottoporre successivamente ad altri immaturo, interrogatori nel corso dei lunghi processi induzioni, o allettamenti creano ugualmente Grazie a tale condizionamenti difficilmente superabili e di I° e II° grado. che un a limitare al minimo il trauma della minato rivisitazione giudiziaria dell’abuso sessuale dall’inganno ovvero dalla suggestione subito e questo è un risultato fondamentale altrui.2 soprattutto per i minori vittime di violenza Per questo il legislatore ha previsto la non sessuale in quanto permette loro di uscire punibilità solo quando fra i due soggetti la rapidamente dal processo il quale ultimo differenza di età non sia superiore a tre continuerà magari anche per anni, ma anni giacchè quando la differenza di età è senza la presenza nelle aule giudiziarie del superiore minore abusato. portano consenso alla espressione all’atto a di sessuale tale limite aumenta In questo modo si riesce In tal modo il minore, vertiginosamente la possibilità che il lontano dalle battaglie giudiziarie e dai consenso solo clamori del processo, potrà meglio seguire apparente perché in realtà subdolamente il proprio percorso psicoterapeutico e estorto con gli inganni e le suggestioni cui curare le proprie ferite con l’aiuto della prima si faceva cenno. rete di protezione dalla quale verrà Concludendo questa veloce disamina del circondato. reato di violenza sessuale possiamo quindi Una ulteriore integrazione alla disciplina 2 penale per la tutela del minore vittima di all’atto sessuale sia A.C. MORO, op. cit., - 81 - Diritto e Giustizia Minorile abusi sessuali con anche per via telematica, distribuisce, l’approvazione della legge nr. 269 del 1998 divulga o pubblicizza il materiale; chi cede che ha istituito nuove figure delittuose a ad altri, anche a titolo gratuito, materiale tutela pornografico del si è Anno I, nn. 2 e 3-2012 ragazzo prostituzione avuta in minorile, di poi materia di pornografia prodotto mediante lo sfruttamento dei minori. minorile e di turismo sessuale; inoltre, a In base a questa legge quindi non vi è tutela di ogni bambino del mondo, è nessuna tolleranza nei confronti di chi, pur previsto siano senza danneggiare direttamente il minore, contestabili anche al cittadino italiano che utilizza o fa circolare materiale in cui commetta tali fatti all’estero. venga E’ da notare che la nuova legge non si sessuale di un minore; questa tolleranza limita a colpire anche pesantemente chi zero appare assolutamente giustificata non sfrutta direttamente un minore al fine di solo perché la visione di questo materiale realizzare esibizioni pornografiche o di può suscitare o sviluppare insani desideri produrre materiale pornografico; infatti, di agire personalmente ciò che si è visto nella consapevolezza della difficoltà di raffigurato, ma anche, anzi principalmente, contrastare questi fenomeni nascosti e di perché chi acquista e detiene o distribuisce individuare gli autori di questa turpe materiale attività, il nostro legislatore ha imboccato stimola e fa accrescere la domanda di anche un’altra strada per proteggere i materiale pornografico in cui vengono minori. utilizzati i bambini, il che và poi ad influire Si è così cercato di ridurre l’incentivo a sull’offerta di tale materiale di cui, in queste forme di sfruttamento colpendo non qualche modo, solo “a monte” chi produce, ma soprattutto sempre più colpendo anche “a valle” chi consuma il produzione. prodotto lo E, tuttavia, lo sfruttamento dei minori a fini sfruttamento dei minori e riducendo così sessuali di cui abbiamo parlato fino ad ora drasticamente i potenziali utenti di questi non prodotti e, quindi, riducendo, a monte, sfruttamento subdolo e devastante in danno l’interesse economico alla loro produzione. dei minori; difatti l’ordinamento penale si Viene così sanzionato penalmente chi preoccupa anche di tutelare il minore dallo commercia sfruttamento della sua persona ad opera di che tali nuovi realizzato materiale reati attraverso pornografico di questo tipo; chi, con qualsiasi mezzo, rappresentato è di uno questo tipo viene ovviamente sollecitata abbondante purtroppo e l’unico terzi; anche tale tipo di - 82 - sfruttamento una nuova tipo di sfruttamento, Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 infatti, è una delle più ignobili forme di genitoriali ex art. 330-333 codice civile, da violenza nei confronti delle personalità in poco la giurisprudenza di merito sta formazione. individuando una nuova figura giuridica Una delle forme più gravi di sfruttamento denominata “acting” per designare la della personalità minorile è quella di capacità di subornazione dei minori da approfittare parte, ad. es. , della madre che “convince il della sua situazione di debolezza per assoggettarlo al dominio di figlio, un adulto che tende a plasmarlo e ad maniera continuativa e persistente, con utilizzarlo, non secondo gli interessi del discorsi distorti, esempi esagerati e mezze soggetto in età evolutiva bensì secondo verità, ad odiare il padre fino al punto che propri ed esclusivi interessi. il minore non vuole più né vederlo né Per la verità è prevista, attraverso la sentirlo”. previsione del reato di circonvenzione di In incapaci, la punibilità di chi abusa delle giuridico precedente una fattispecie legale passioni, dei bisogni e delle inesperienze di che tutelava queste situazioni, almeno in una persona minore e, tuttavia, il nostro campo penale; era il reato di plagio, che sistema penale vincola la sussistenza del sanzionava con una pena da 5 a 15 anni di citato reato e la punibilità dell’abusante reclusione alla persona al proprio potere in modo da sola ipotesi in cui l’anzidetto subdolamente, realtà esisteva chiunque nel tempo, in nell’ordinamento sottoponeva una sfruttamento sia finalizzato a far compiere ridurla in stato di soggezione. al Nel 1981 però la Corte Costituzionale ha minore atti che possano avere conseguenze sul piano patrimoniale. dichiarato A ben vedere, però, appare davvero della norma che prevedeva il reato di singolare che sia prevista la punibilità di plagio a causa della imprecisione e della chi sfrutta a scopi di lucro e che, invece, indeterminatezza della sua formulazione non esista alcuna norma che sancisca una che si prestava a dubbie interpretazioni. almeno uguale responsabilità penale per Tuttavia le nuove realtà e le nuove chi induca il minore, al di fuori della sfera dinamiche sociali ed etniche portano alla patrimoniale, a compiere atti gravemente nostra attenzione alcuni fenomeni di cui lesivi per il suo regolare sviluppo fisico o prima, forse, non si aveva piena contezza. psichico. Oltre agli esempi fatti prima e che trovano In civile, in particolare nelle procedure di ingresso in perverse forme di conflittualità tutela dei minori con verifica delle capacità fra ex coniugi ovvero ex compagni, non è - 83 - l’illegittimità costituzionale Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 infrequente nella nostra realtà sociale, il singoli atti gravemente lesivi della sua caso di persone o di sette, religiose o salute fisica o psichica. parareligiose, che, attraverso una subdola E, sempre in tema di sfruttamento di opera di manipolazione, asserviscono il minori non per fini patrimoniali, non è minore, e tante volte anche i maggiorenni, possibile tralasciare una triste realtà nota al dominio proprio. come “ il mercato dei bambini”. Né possiamo dimenticare il caso dei minori Nel nostro paese, negli ultimi anni, si è di etnia slava e rom, spesso venduti dai venuto infatti sviluppando il fenomeno genitori a persone che poi portano tali della vendita dei bambini a scopo di bambini in altri paesi dove li inducono e li adozione; l’aumento della sterilità tra le obbligano alla sistematica perpetrazione di coppie, la drastica riduzione delle nascite reati, non desiderate a seguito della diffusione in particolare dei furti in appartamento. degli anticoncezionali, la liceità della La giurisprudenza ha talora tentato di interruzione della gravidanza e l’esasperato riempire lasciato bisogno di un figlio per sentirsi “normali” plagio, o, peggio, per tentare di ricompattare una utilizzando, con una certa forzatura, per coppia in difficoltà, tutto questo ha tali situazioni il reato di riduzione in alimentato una specie di caccia al bambino schiavitù ma esistono non pochi problemi da giuridici strumento, anche se illecito. il vuoto dall’abolizione e legislativo del contrasti reato fra di dottrina e adottare, ricorrendo a qualunque giurisprudenza per l’applicabilità di tale Questo fenomeno, che riduce il bambino reato ai fenomeni di cui stiamo parlando. ad E’ quindi auspicabile che misconoscendone il nostro un oggetto di la commercio personalità e legislatore formuli una nuova tipologia di conculcandone il diritto ad una adozione reato, sostitutiva della vecchia fattispecie da parte di una coppia idonea e selezionata, del plagio, per chi, mediante violenza, è stato preso in considerazione dal nostro minacce o suggestioni, o approfittando ordinamento giuridico che ha cercato di dell’inesperienza di una persona minore stroncarlo o almeno di ridurlo, attraverso la d’età, ponga il minore in stato di creazione di nuove ipotesi di reato. soggezione tale da escludere o limitare La legge del 1983 sull’adozione ha così grandemente le sue libertà personali e la previsto i seguenti delitti: sua capacità di sottrarsi alle imposizioni 1) altrui, ovvero induca il minore a compiere dei minorenni delle situazioni di minori - 84 - l’omessa segnalazione al Tribunale Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 abbandonati; con questa norma la legge viene compiuto in danno di minori. tende buona a scoraggiare l’omissione un attraverso pubblico sostanza il legislatore penale ufficiale incrementa la tutela indiretta e preventiva compiacente e prezzolato, abbia come del minore, quale potenziale vittima del scopo l’appropriazione illecita del bambino reato, in quanto avverte il potenziale abbandonato; soggetto attivo del reato che verso di lui 2) di chi, In l’illecito affidamento; tale reato non vi sarà alcuna tolleranza e che le pene prevede pene detentive per chiunque, in saranno severissime con esclusione anche violazione della legge sull’adozione, affida di taluni benefici previsti dall’ordinamento a terzi, con carattere di definitività, un penitenziario. minore ovvero lo avvia all’estero perché In poche parole la tutela penale preventiva sia definitivamente affidato; consiste 3) contro il mercato internazionale dei potenziale soggetto attivo del reato il quale minori la legge poi sanziona penalmente sa che, se verrà scoperto ed assicurato alla l’attività di chiunque, per procurarsi denaro giustizia, riceverà sanzioni appropriate e o altra utilità, introduce nello Stato Italiano senza sconti. uno straniero minore d’età affinché sia Quando però tale timore non riesce a definitivamente cittadino fungere da deterrente ed il reato viene sanzionano comunque posto in essere, non si può affidato italiano. Altre penalmente la a norme condotta di chi, per solo penale avvalga successiva organizzazioni, enti di o associazioni, persone timore al parlare di un effettivo sistema di tutela l’adozione di un minore straniero, si dell’opera nell’incutere non della parte punizione lesa del giacchè la colpevole attraverso l’inflizione di svariati anni di autorizzate nelle forme di legge. reclusione di per sé non cura né lenisce i Come si è compreso, il sistema penale traumi della violenza subita dal minore. offre solo e può offrire solo una tutela di E quindi la vera tutela del minore vittima tipo preventivo; creando ipotesi di reato del che dall’ambito penale a quello civile. prima non c’erano, abolendo reato si sposta necessariamente distinzioni obsolete fra diverse forme di Innanzitutto occorre dire che tutti i giudici, violenza, inasprendo le pene per chi si anche quelli che non operano nel campo macchia di tali reati e contemplando minorile, segnalano sempre al Tribunale circostanze che aggravano ulteriormente il dei Minorenni in sede civile ogni vicenda reato e le relative pene quando l’abuso in cui un minore appaia la potenziale - 85 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 vittima di un reato commesso in suo danno responsabilità penali e condannare il da persone maggiorenni. colpevole di reati contro il minore, per Questa segnalazione è poi resa altro verso, grazie alla tutela offerta dal obbligatoria, ai sensi dell’ art. 609 decies procedimento del codice penale, quando si procede per i necessità o prudenza lo consiglino, può reati di riduzione in schiavitù, sfruttamento essere subito allontanato dai luoghi ove della prostituzione o della pornografia potrebbe continuare a subire le violenze e minorile, tratta di persone, acquisto e collocato in un istituto dove il minore può alienazione di schiavi e soprattutto quando essere difeso, tranquillizzato, curato e dove si procede per reati di violenza sessuale in il minore stesso può più facilmente aprirsi danno di minorenni. e raccontare le violenze subite stando a Già in base all’art. 609 decies, in tutti contatto con esperti del settore, assistenti questi casi, la legge assicura l’assistenza sociali, operatrici e psicologi. affettiva e psicologica della persona offesa Gli stessi Servizi Sociali, non appena minorenne, ammettendo in ogni stato e vengono a conoscenza di un minore in grado del procedimento la presenza dei gravi difficoltà o in stato di abbandono genitori o di altre persone idonee; in ogni possono immediatamente ed ancor prima caso di al minorenne viene assicurata avvisare civile, l’ il minore, Autorità ove Giudiziaria l’assistenza immediata dei Servizi Sociali provvedere autonomamente a compiere gli minorili della atti urgenti a tutela del minore; ai sensi giustizia e dei Servizi istituiti dagli enti dell’art. 403 del codice civile i Servizi locali. Sociali possono infatti collocare il minore In caso di necessità ed urgenza, come in una casa famiglia a mezzo di un decreto meglio vedremo appresso, il Tribunale per urgente i minorenni può anche immediatamente, e successive verifiche del Tribunale per i salvo verifiche successive, allontanare il minorenni. minore dal luogo di abitazione e collocarlo Pur di intervenire subito quando un minore in una casa famiglia; in questo modo, come sia vittima di un reato o comunque si trovi tutti voi potete ben comprendere, si in una grave situazione di pregiudizio, realizza una tutela diretta ed efficace del l’ordinamento giuridico ha persino messo minore. da parte la naturale avversione verso le Difatti, mentre da un lato, potrebbero segnalazioni anonime. occorrere gli esposti anonimi a carico di maggiorenni dell’ anni Amministrazione per accertare le - 86 - del Sindaco, salvo poi le Ed infatti, mentre Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 non possono, o almeno, non potrebbero Nel procedimento civile di tutela, il essere utilizzati, tanto che la legge prevede Tribunale per i minorenni ha come punti di che siano conservati per un certo numero riferimento solo poche norme, fra le quali di anni e poi distrutti, al contrario le le più importanti sono quelle dettate dagli segnalazioni anonime di reati in danno dei art. 330 e 333 del codice civile. minori vengono persino incoraggiate, come Tali norme sono quelle che prevedono il ad esempio nel caso della pubblicità che controllo della potestà genitoriale e i viene fatta anche a mezzo della televisione provvedimenti limitativi o ablativi della in favore del telefono azzurro. potestà genitoriale. Certamente non si prende nessun Non deve stupirci che il procedimento provvedimento immediato in base alla civile a tutela del minore vittima di un segnalazione la reato vada a collimare con il medesimo fondatezza o meno dell’esposto viene procedimento di verifica ed eventuale subito verificata a mezzo della polizia limitazione della potestà dei genitori. giudiziaria o dei Servizi Sociali. Da Tutto questo serve proprio per approntare attribuendo al giudice –come si è detto una immediata tutela del minore ed anche prima- una ampia facoltà di decidere le il procedimento civile dinanzi al Tribunale misure più opportune, consentono di per i minorenni è concepito per offrire una tutelare al tempo stesso sia il minore immediata tutela. vittima di reato sia il minore vittima non di anonima e tuttavia Il Tribunale, infatti, un pregiudizievole di uno o di entrambi i suoi con celerità anche perché, apposta per genitori. favorire tutela, Dall’altro lato vi è poi da ricordare che l’ordinamento giuridico non indica una molti reati in danno dei minori vengono precisa tipologia di interventi che il giudice commessi proprio dai loro genitori. minorile può assumere, lasciando più Infine, per quei casi in cui il genitore non opportunamente alla sua discrezionalità, ed sia responsabile del reato sofferto dal alla concreto proprio figlio, la legge penale si occuperà sottoposto al suo esame, il compito di di condannare il colpevole ma la legge delineare civile dovrà comunque verificare se la peculiarità del l’intervento caso più idoneo ed efficace. una norme, non soffre di limiti soffocanti; può agire di di queste un tipo ma infatti non è vincolato da formalità eccessive e questo reato lato condotta famiglia del minore sia stata e se sia ancora - 87 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 tutelante tanto da consentire al minore di severe prescrizioni al padre poco tutelante, uscire dal trauma ricevuto. ma potrà anche sospenderlo dalla potestà Può farsi l’ipotesi di una minorenne, figlia genitoriale, vietare gli incontri padre-figlia di una coppia separata ed affidata alla o renderli protetti ossia imporre che gli madre, che, quando và a casa del padre, stessi avvengano presso il consultorio; viene molestata sessualmente dal nonno infine il Tribunale nei casi più gravi può paterno. anche Poiché l’azione penale risulta obbligatoria, completamente decaduto dalla potestà interesse dello Stato sarà anche quello di genitoriale. punire ovviamente il nonno abusante Da questo semprechè, poi, non risulti affetto da ricostruire meglio il procedimento civile di demenza senile; ma è chiaro a tutti che il tutela e le ragioni del controllo sulla vero interesse dello Stato in una vicenda potestà genitoriale. come questa è porre in sicurezza la minore Difatti la potestà genitoriale è un potere e, successivamente, verificare quale sia NON SUI FIGLI ma PER I FIGLI. stata la reazione dei genitori ed in La potestà genitoriale non è altro infatti particolare quella del padre della minore che lo strumento funzionale attraverso il alle prime rivelazioni di quest’ultima. quale il genitore adempie al dovere di Un padre che dia per scontato che la mantenimento, istruzione ed educazione propria figlia dica bugie, che la minacci di del figlio per cui appare anche logico che non andare in giro a raccontare queste l’ordinamento preveda un controllo sulla storie, che non si ponga, nemmeno per corrispondenza effettiva tra l’esercizio prudenza, il dubbio e la necessità di della potestà e le finalità per le quali quel verificare, magari potere è stato attribuito. per non infangare dichiarare esempio questo possiamo padre quindi l’onorabilità del suo vecchio genitore, è La legge pertanto riconosce innanzitutto la certamente un padre poco tutelante anche possibilità per il giudice di dichiarare la se non è lui l’abusante. decadenza dalla potestà allorquando il Ed allora il vero interesse dello Stato, una genitore viola o trascura i doveri ad essa volta accertati il pericolo e l’attendibilità inerenti o abusa dei relativi poteri con della minorenne, sarà quello di non far grave pregiudizio del figlio. andare la minore a casa del padre e, per far Certamente ricorre una simile ipotesi ogni questo, secondo i casi, il giudice potrà qual volta un genitore si renda colpevole di limitarsi a sentire le parti e ad impartire reati gravi nei confronti del figlio; ma, a - 88 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 dimostrazione di come sia duttile tale pur norma, occorre dire che, per la sua sensibilizzazione da parte dei Servizi applicazione Sociali o dello stesso Tribunale dei non è assolutamente dopo una seria opera di necessario che la violazione dei doveri, la minorenni. trascuratezza e l’abuso siano qualificabili Dalla lettura della giurisprudenza emerge come reato né che siano imputabili a dolo una vasta casistica sui comportamenti o colpa dei genitori. pregiudizievoli; è stata infatti dichiarata la Difatti, poiché il potere conferito è fondato decadenza dalla potestà genitoriale quando esclusivamente su esigenze di tutela degli il comportamento del genitore si risolve in interessi del figlio in età evolutiva, caratteristiche l’elemento della colpa o del dolo non è riflettono negativamente sull’interesse del richiesto, come condizione necessaria, per minore come, ad es. , l’inadeguatezza la dichiarazione di decadenza dalla potestà educativa per deficienze culturali o per genitoriale. malattia Ciò che è rilevante per la legge è solo il genitore, ad un mese dalla nascita, affidi il grave pregiudizio per il minore per cui, se, proprio figlio a terzi conosciuti pochi oggettivamente, si realizza una violazione giorni prima allo scopo di farlo adottare; dei doveri inerenti alla responsabilità oppure quando siano posti in essere genitoriale maltrattamenti nei e questo provoca grave di personalità che mentale; oppure quando un confronti dell’altro pregiudizio al figlio, a tutela di questi coniuge appare non solo opportuno ma anche l’atmosfera familiare e, quindi, l’equilibrio necessario escludere il conferimento di un psico-fisico dei figli; oppure, ancora, come potere che comunque rischia di inquinare il è capitato a Torino, quando un padre, dopo sereno processo formativo del ragazzo. anni La condotta gravemente pregiudizievole, ricompaia improvvisamente nella vita del rilevante ai fini della dichiarazione di figlio dopo aver assunto una identità decadenza, può consistere, quindi, non solo femminile, causando così, con la sua trans- in disinteresse, sessualità, grave turbamento nel bambino rifiuto palese del figlio, asprezza e durezza che non accetta una così sconcertante di carattere ma anche nella incapacità di figura di padre-madre. capire i bisogni del minore e nella sua Ad ogni modo, quale che sia la condotta coartazione psicologica, specialmente se gravemente pregiudizievole che porta alla tali atteggiamenti siano rimasti immutati decadenza dalla potestà genitoriale, si pone maltrattamenti, totale - 89 - di e si questo separazione turbi dalla gravemente famiglia, Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 poi il problema di evitare nel concreto i condanna penale; eppure, mentre per contatti tra il minore ed il genitore essere condannato in sede penale occorre decaduto. un Fino a pochi anni fa, in caso di persistenza garanzie difensive e dalla necessità di della convivenza, la legge a tal proposito provare rigorosamente la responsabilità prevedeva dell’imputato, al contrario si può arrivare solo dell’allontanamento la costellato di ad una pronuncia di decadenza dalla residenza familiare; si veniva così a creare potestà attraverso un procedimento civile talora più molto più veloce, spesso basato sulle incresciosa; ad es. il padre, dichiarato dichiarazioni dell’altro coniuge e del decaduto perché alcolizzato e maltrattante, minore rimaneva nella casa coniugale ed a quel necessariamente sommario basato sulle punto la moglie, con il figlio minorenne, risultanze delle indagini socio-ambientali erano costretti ad abbandonare la residenza espletate dai Servizi sociali. familiare per trovare riparo presso parenti In realtà questo è un falso problema; a se non in una casa famiglia. parte il fatto che recentemente è stata resa Opportunamente, quindi, il legislatore, con obbligatoria la difesa tecnica di tutte le la legge nr. 149 del 2001 ha modificato il parti nel procedimento di tutela dinanzi al secondo Tribunale per i minorenni, noi dobbiamo situazione comma prevedendo, ancora dell’art. 330 accanto dell’allontanamento residenza minore procedimento dalla una del possibilità lungo familiare del cc all’ipotesi figlio con un accertamento ricordare due cose essenziali: dalla 1) Innanzitutto per condannare in sede l’ipotesi penale un soggetto occorre la prova del dell’allontanamento da essa del genitore o dolo o della colpa; invece abbiamo appena del convivente che maltratta o abusa del finito di osservare che il procedimento teso minore. alla dichiarazione della decadenza dalla Una delle questioni più dibattute in potestà può anche prescindere da un dolo o relazione ai provvedimenti di decadenza da una colpa del genitore, allorquando si dalla venga potestà anche e genitoriale emessi dal a creare oggettivamente una Tribunale per i Minorenni, è quella della situazione di grave pregiudizio del minore. c.d. carenza di garanzie difensive. 2) E’ stato osservato infatti che perdere la ricordare che il procedimento penale tende potestà genitoriale su di un figlio può alla emanazione di provvedimenti che essere molto più devastante rispetto ad una abbiano carattere di definitività una volta - 90 - In secondo luogo dobbiamo Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 superati i vari gradi del giudizio onde prescrivere pervenire al c.d. in cosa rafforzamento delle capacità genitoriali ma giudicata. Viceversa tutti i provvedimenti anche terapie psicologiche o sociali ai ablativi potestà genitori; può disporre l’affidamento del genitoriale emessi nel procedimento civile minore o dell’intero nucleo familiare ai di tutela dal Tribunale dei minorenni, Servizi Sociali per interventi di vigilanza e essendo tesi alla protezione del minore da di sostegno pedagogico e psicologico. Nei un grave pregiudizio, sono tutti e sempre casi più gravi il giudice potrà disporre revocabili con la conseguenza che il l’allontanamento del minore dal nucleo, il genitore in suo collocamento in casa famiglia e potrà qualsiasi momento essere reintegrato nella dichiarare uno o entrambi i genitori sospesi potestà genitoriale appena vengano a dalla potestà genitoriale fin quando non cessare le ragioni per cui la decadenza è cesserà il pericolo di pregiudizio per il stata pronunciata e non vi sia più pericolo minore. di pregiudizio. Anche qui, scorrendo la giurisprudenza, o passaggio limitatitivi dichiarato Fin qui abbiamo della decaduto può percorsi di della troviamo una vasta casistica di interventi; decadenza dalla potestà genitoriale e l’art. 333 è stato infatti utilizzato, ad tuttavia, per casi meno gravi, il giudice può esempio, per consentire l’allontanamento limitarsi per del minore dalla residenza familiare a di tutela delle sue scelte ideologiche e coscienza collettiva del problema da parte culturali; oppure per consentire ad una degli appartenenti al nucleo familiare, ragazza di coltivare relazioni che i genitori quelle mutazioni delle relazioni familiari immotivatamente vietavano; oppure per che possano appagare spontaneamente le consentire le visite dei nonni; oppure esigenze del minore; oppure il giudice, ancora per assicurare, ad un minore in attraverso le prescrizioni, può imporre gli pericolo di vita, la necessaria trasfusione opportuni comportamenti che i genitori del sangue alla quale i genitori erano devono tenere nei confronti del figlio; può contrari per motivi religiosi. consentire, a parlato solo anche convocare attraverso le una parti presa - 91 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Bibliografia: Alfredo Carlo Moro, Manuale di Diritto Minorile, III° ediz., Zanichelli, Bologna. Alfio Maggiolini, La possibile coerenza tra obiettivi psicologici e penali nell’intervento con gli adolescenti sottoposti a procedimenti penali; in Minori e giustizia, Franco Angeli editore, nr. 1/2007. Franco Occhiogrosso, La “nuova” Devianza Minorile; in Minori e giustizia, Franco Angeli editore, nr. 1/2007. Galoppi e Grasso, Infraquattordicenni: recrudescenza criminale e prospettive di modificazione della normativa vigente, in Dir. Fam. 1993, nr. 3. Mario Covelli, Manuale di legislazione penale minorile, Satura Editrice 2006. Pepino, Chi ha paura della non imputabilità minorile? In Minori e Giustizia nr. 4/1996 pag. 47. Levi, Identificazione della norma giuridica nella capacità di intendere e di volere del minore fra i 14 ed i 18 anni; in Cuomo (a cura di), Giudici, psicologi e delinquenza giovanile, Milano 1982; Mazzei, Sulla capacità di intendere e di volere in età evolutiva; in Esper. Di Ried., 1984, nr. 2; Barsotti, Calcagno, Losana, Vercellone; Sull’imputabilità dei minorenni fra i 14 ed i 18 anni; ; in Esper. Di Ried., 1976, nr. 3; Manera, Sulla capacità di intendere e di volere dei minori infradiciottenni, in Giur. it., 1984, II°, 254. Nicola Ciccarelli Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli - 92 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Prof.ssa Andreana Esposito Fonti sovranazionali e ruolo del giudice minorile. Obiettivo di questo scritto è delineare – acquisire al giudice italiano “un respiro partendo europeo” e da far divenire il nostro proprio dalle affermazioni giurisprudenziali europee - un quadro di ordinamento quale possa e debba essere la posizione del sovranazionale (sia UE che C.E.D.U.), a giudice comune nell’attuale assetto di rete e non più a piramide1, con riscontri rapporti con la giurisprudenza della Corte nuovi nell’assetto costituzionale (sia nella europea dei diritti dell’uomo. Ciò che sono riforma dell’art. 111, secondo comma, pertanto interessata a sottolineare è il ruolo Cost., che in quella dell’art. 117, primo del giudice nella ricerca di soluzioni comma, Cost.). equilibrate Si tra le istanze che gli parte assisterebbe, di un dunque, sistema ad una provengono dagli ordinamenti nazionali e metamorfosi dei confini nella misura in cui dal diritto convenzionale. i confini territoriali perdono la tradizionale Dividerò l’esposizione del tema in due funzione parti: deterritorializzano, nella prima affronterò, necessariamente in modo sintetico, il tema di differenziazione e si venendo tracciati confini socio-spaziali ulteriori a partire del rapporto tra le fonti e della reazione del giudice nazionale al cospetto di fonti di derivazione diversa;; nella 1 Sulla necessità di individuare un paradigma alternativo in grado di cogliere il passaggio da un sistema gerarchico ad un sistema reticolare, cfr. BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, Torino, Giappichelli, 2004, pp 84 e ss; ID Entre la pyramide et le réseau: les effets de l’européanisation du droit sur le système pénal, in Revue interdisciplinaire d’études juridique, 2004-52, pp. 1 e ss; DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, Giuffrè, 2004, pp 145 e ss.; EPIDENDIO, Diritto comunitario e diritto penale interno, Giuffrè, 2007; OST- VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Bruyllant, 2002; ID De la pyramide au réseau? Vers un nouveau mode de production du droit? in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2000, pp. 1 e ss; VOGLIOTTI, Le metamorfosi dell’incriminazione. Verso un nuovo paradigma per il campo penale? in Politica del diritto, 2001 pp. 664 e ss; ID. La ‘rhapsodie’: fécondité d’une métaphore littéraire pour repenser l’écriture juridique contemporaine. Une hypothèse de travail pour le champ pénal, in Revue interdisciplinaire d’études juridique, 2001, pp. 141 e ss.; ID, L’érosion de la pyramide juridique moderne, in Revue interdisciplinaire d’études juridique, 2005- 55, p.1 e ss. seconda esporrò, alcune questioni risolvibile dal giudice comune alla luce della giurisprudenza di Strasburgo. 1. Nelle Relazioni sull’amministrazione della giustizia degli ultimi anni è ormai uso soffermarsi sul fenomeno, in continua evoluzione, del dialogo tra giudici nazionali e sovranazionali, espressivo dello svolgersi di un “nuovo rapporto tra giurisdizione e territorio”, tale da far - 93 - Diritto e Giustizia Minorile dalla «moltiplicazione Anno I, nn. 2 e 3-2012 degli spazi primo comma, Cost., riferendosi alle dell’azione sociale». norme internazionali convenzionali anche Di qui, per l’appunto, l’esigenza, o meglio diverse la necessità, del dialogo, ascendente e previsione degli artt. 10 e 11 Cost., ha discendente, tra giudici nazionali e giudici «colmato la lacuna prima esistente quanto sovranazionali; un dialogo del quale, in alle norme che a livello costituzionale questa sede, darò sinteticamente conto in garantiscono l’osservanza degli obblighi relazione al versante della Convenzione internazionali pattizi», con la conseguenza europei dei diritti umani. che «il contrasto di una norma nazionale con da una quelle norma comprese convenzionale, nella in 1.1. A tal riguardo va subito osservato che particolare della C.E.D.U., si traduce in la tessitura del rapporto tra l’ordinamento una violazione italiano e la giurisdizione relativa alla comma, Cost.»2. Convenzione europea dei diritti dell’uomo Sul punto I giudici costituzionali sono, poi, (da ora Convenzione) ha assunto una trama ritornati nella decisione n. 39 del 20083, in del tutto nuova a seguito delle sentenze cui, attraverso la tecnica di citazione (c.d. “gemelle”) n. 348 e 349 del 2007 manipolativa della Corte costituzionale, sicché, per sottolineavano che le decisioni del 2007 delinearne i contorni attuali, occorre avevano precisato che la peculiarità delle appunto muovere dalla “svolta” costituita norme della CEDU nell’ambito della da dette pronunce e dalle successive categoria delle norme interposte sta «nella conferme che le stesse, sempre nell’ambito soggezione all’interpretazione della Corte della giurisdizione costituzionale, hanno di ricevuto. contraenti, salvo l’eventuale scrutinio di Il rango e l’efficacia delle norme C.E.D.U., costituzionalità, nonché il ruolo che i giudici nazionali e la uniformarsi». Un vincolo interpretativo, Corte EDU rispettivamente rivestono nella dunque, assoluto e incondizionato alla interpretazione e nell’applicazione della giurisprudenza della Corte europea in capo Convenzione, ai giudici comuni. Vincolo poi confermato sono delineati dal più Strasburgo, dell’art. 117, primo del alla sono precedente, quale gli vincolati Stati ad recente orientamento della giurisprudenza costituzionale, muovendo dalla 2 considerazione che l’espressione obblighi internazionali contenuta nell’art. Così Corte costituzionale, sentenze nn. 348 e 349 del 2007. 3 Corte Costituzionale sentenza del 27 febbraio 2008 n. 39. 117, - 94 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 dalle decisioni 311 e 3194 del 2009 dove tranquillamente nel solco tracciato dalla espressamente si dice che alla Corte Corte costituzionale, non dovrà far altro costituzionale, la che verificare la compatibilità della norma possibilità che una norma CEDU sia in interna con quella convenzionale, provare contrasto con la Costituzione, «è precluso a utilizzare, se del caso, il canone esegetico di dell'interpretazione sindacare salvo ovviamente l’interpretazione della convenzionalmente Convenzione europea fornita dalla Corte di orientata e, in caso di irrimediabile Strasburgo, cui tale funzione è stata difformità, sollevare attribuita dal nostro Paese senza apporre legittimità costituzionale riserve» (sent. 311/09)5. Consulta Questo atteggiamento è stato poi per questione di innanzi alla fare dichiarare l'incostituzionalità della norma nazionale confermato con la sentenza n. 80 del 2011, rispetto a in cui il giudice delle leggi si irrigidisce valenza di parametro interposto dell'art. sulle posizioni assunte nelle "prime" 117 primo comma Cost. sentenze gemelle del 2007, sia quanto al Con divieto di disapplicazione della norma particolare con la n. 236, infine, la Corte interna non convenzionalmente conferme costituzionale ha un po’ aggiustato il tiro sia in relazione all’obbligo di piena ed quanto al grado di vincolatività cui sarebbe immodificabile sottoposizione del giudice tenuto il giudice nazionale (e quello interno ai dicta di Strasburgo 6i. costituzionale in particolare) rispetto alla Tale decisione ben può assumere il ruolo di giurisprudenza europea7. La Corte, infatti, guida per il giudice comune che, ponendosi pur ribadendo di non potersi sostituire alcune quella convenzionale, sentenze del 2011, con in nell'interpretazione di una disposizione 4 della CEDU a quanto operato dalla Corte Corte Costituzionale sentenza del 4dicembre 2009 n. 319. 5 Corte Costituzionale sentenza del 26 novembre 2009 n. 311. 6 Nel commentare la sent. n. 80/2011, A. RUGGERI, La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo (a prima lettura di Corte cost. n. 80 del 2011), in www.forumcostituzionale.it, ritiene sibillina l’affermazione della Corte secondo cui la CEDU sarebbe inidonea ad integrare la Costituzione, nel contesto di una pronuncia che valorizza i profili di separazione tra gli ordinamenti a tutto discapito di quelli d’integrazione, contrariamente a quanto la Corte aveva fatto nelle sentt. nn. 311 e 317/2009, nelle quali a giudizio dell’Autore la Corte aveva aperto all’adozione di meccanismi di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona di fattura assiologico-sostanziale. Non dissimile pare il giudizio espresso da A. RANDAZZO, Brevi note a margine della sentenza n. 80 del 2011 della Corte costituzionale, in www.giurcost.org. di Strasburgo, si è ritagliata il potere di 7 Quasi a voler accontentare le richieste provenienti da parte della dottrina: v., per tutti, BIGNAMI, Costituzione, Carta di Nizza, CEDU e legge nazionale: una metodologia operativa per il giudice comune impegnato nella tutela dei diritti fondamentali, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 1/2011; CONTI, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo dei giudici, Aracne, 2011; ID, La scala reale della Corte Costituzionale sulla tutela della CEDU nell’ordinamento interno, in Corr. giur., 9/2011, 1243 ss.; RUGGERI, Il giudicato all’impatto con la CEDU, dopo la svolta di Corte cost. n. 113 del 2011, ovverosia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2/2011, nonché in Legisl. pen., 2/2011. - 95 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 "valutare come ed in qual misura il Ove, poi, l’interpretazione conforme non prodotto dell'interpretazione della Corte sia in grado di conformare le diverse europea disposizioni di origine interna e di origine si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano”. europea, e permanga, al contrario, il Richiamando il margine di apprezzamento supposto conflitto tra le due norme, il che il sistema convenzionale riconosce agli giudice nazionale è tenuto a sollevare, in Stati particolare, riferimento al parametro dell’art. 117, l’ampiezza delle limitazioni all’esercizio primo comma, Cost. la questione di dei diritti garantiti dal testo europeo, i legittimità nostri giudici, utilizzando un’espressione interna confliggente. nel valutare, in 8 costituzionale della norma già presente in altra pronuncia , hanno Con ciò si esclude, dunque, che il giudice quindi affermato che le indicazioni di comune, a differenza di quanto accade per Strasburgo non sono da prendere per oro le norme del diritto comunitario ad effetto colato9 ma devono essere rispettate nella diretto, possa «procedere all’applicazione loro sostanza. della norma della C.E.D.U. … in luogo di In definitiva, il modus operandi del giudice quella interna contrastante». nazionale in caso di ipotizzato conflitto tra Nell’ambito una norma costituzionalità, e prima di invalidare la convenzionale dovrà essere quello di norma interna, la Corte costituzionale, attivarsi, in prima battuta, per giungere, nei dunque, sarà tenuta a verificare l’esistenza limiti dalla del denunciato contrasto e l’impossibilità formulazione della disposizione ed alla di una sua ricomposizione attraverso una luce degli ordinari canoni di ermeneutica interpretazione giuridica, ad una interpretazione conforme orientata nella lettura datane dalla Corte di della norma interna a quella pattizia. In Strasburgo. In tale operazione, il nostro quest’opera, giudice delle leggi dovrà anche constatare norma riguardo di interna quanto alla ed una consentito l’interprete dovrà avere «giurisprudenza europea che consolidatasi sulla norma conferente», in la del giudizio di convenzionalmente disciplina nazionale offra, comunque, un minor tasso di tutela rispetto 10 modo tale da rispettarne la “sostanza” . a quanto garantito dalla C.E.D.U., «dal momento 8 considerata Corte costituzionale, sentenza n. 311 del 2009. Così, RUGGERI, La Corte costituzionale “equilibrista”, tra continuità e innovazione, sul filo dei rapporti con la Corte EDU, in giurcost.org. 10 Tra le altre, Corte costituzionale sentenza n. 311 del 2009. 9 - 96 - che la diversa espressamente ipotesi è compatibile Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 dalla stessa Convenzione europea all’art. Da ultimo, è necessario precisare come, in 53»11. forza di quanto affermato dalla recente É proprio in siffatto specifico contesto che, sentenza n. 80 del 2011 della Corte però, trova spazio, anche in relazione alla costituzionale, Convenzione, la teoria dei controlimiti: la Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, Corte costituzionale si è riservata il ratificato e reso esecutivo con legge 2 compito di verificare «se la norma della agosto 2008, n. 130, che modifica il C.E.D.U., nell’interpretazione data dalla Trattato sull’Unione europea e il Trattato Corte europea, non si ponga in conflitto che istituisce la Comunità europea, non ha con altre norme conferenti della nostra mutato i termini del “dialogo” come sopra Costituzione», ricostruito. «l’operatività così del da rinvio impedire alla la sopravvenienza del norma In breve, la citata pronuncia del Giudice internazionale e, dunque, la sua idoneità ad delle leggi ha escluso che possa valere per integrare il parametro dell’art. 117, primo le norme della Convenzione, estranee alle comma, Cost.», con la conseguenza della materie comunitarie, lo stesso meccanismo «illegittimità, per quanto di ragione, della – della disapplicazione del diritto interno legge di adattamento». contrastante – che opera in favore delle Sebbene sia lo stesso Giudice delle leggi a norme dell’Unione europea. definire come “ipotesi eccezionale” una simile possibilità, cionondimeno si è 2. Passo, ora, ad analizzare alcune prefigurata una più ampia operatività, con questioni affrontate e risolte dalla Corte di riferimento al diritto convenzionale, dei Strasburgo, la cui conoscenza potrebbe – o controlimiti di quanto essi non possano nei dovrebbe – rivelarsi necessaria per il confronti del diritto comunitario (ora euro giudice minorile italiano. unitario), rispetto al quale vengono in In riferimento alla tutela dei diritti dei figli rilievo non già tutte minori, le norme della quali coordinate di carattere Costituzione (come, per l’appunto, avviene generale, alla cui luce leggere poi le in relazione alla Convenzione), quanto singole vicende che hanno riguardato soltanto l’Italia è bene sottolineare come il concetto i “princípi dell’ordinamento fondamentali i di famiglia elaborato dalla Corte di “diritti inviolabili dell’uomo”, dalla stessa Strasburgo non solo è indipendente dal Carta Fondamentale garantiti. vincolo di coniugio tra i genitori stessi, ma 11 costituzionale” ed prescinde Corte costituzionale, sentenza n. 311 del 2009. - 97 - talvolta persino dal Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 riconoscimento giuridico del vincolo di c) la delibazione del provvedimento di filiazione12. Alla luce della giurisprudenza adozione internazionale di minore a favore europea, punto fondamentale è, infatti, che di persona singola; non può operarsi una distinzione tra d) famiglia legittima e famiglia naturale per minore- sottrazione internazionale di quanto riguarda i diritti dei figli alla relazione con i genitori e la relativa a. tutela13. Ugualmente la Corte di Strasburgo rapporto tra genitori separati. ricorda che dal momento della nascita, si In materia di affido minorile, la sentenza crea un legame tra figlio e genitori che resa dalla CEDU nel caso Piazzi contro costituisce un legame familiare e che non Italia, può essere limitato o rescisso se non in esemplificativa: nel 1999, un minore già situazioni eccezionali, ponendo agli Stati affidato alla madre si trasferisce, dopo il obblighi negativi e obblighi positivi. divorzio Prestando particolare attenzione a casi che affidatario, in un'altra città distante 250 hanno interessato vicende italiane, ho chilometri, dove la madre contrae nuovo operato una selezione degli argomenti di matrimonio. Dopo circa due anni da questo possibile interesse per il giudice civile e ho evento (e, quindi, consolidandosi, da un concentrato la mia attenzione su tre lato, la lontananza dal padre e dall'altro, la specifici argomenti, di rilevanza per il consuetudine di vita con la madre) il giudice minorile, quali: minore dichiara alla nonna materna di a) avere subito palpeggiamenti sessuali dal L’affidamento del minore, in caso L’affidamento del minore nel del ed 2 novembre unitamente 2010, al è genitore di separazione dei coniugi; padre, con il conseguente ricorso della b) madre ad un avvocato che intima a l’affidamento del minore a terzi; quest’ultimo di non incontrare più il figlio. 12 Il ricorso del padre al Tribunale per i Nel senso di riconoscere la violazione dell’art. 8 della Convenzione indipendentemente dal vincolo giuridico di filiazione: Corte Keegan c. Irlanda, sentenza del 26 maggio 1994; e anche Kroon e altri c. Paesi sentenza del. 27 ottobre 1994. 13 Nella sentenza Khan c. Regno Unito del 12 gennaio 2010, la Corte, ha confermato il principio secondo il quale i bambini nati o da una coppia sposata o da una coppia di conviventi sono ipso jure parte di questa famiglia fin dal momento della nascita e che tra i bambini e i loro genitori esiste una vita familiare. Sul punto, cfr. Corte, Lebbink c. Paesi Bassi, sentenza del 1 giugno 2004; Kroon e altri c. Paesi Bassi, sentenza del 27 ottobre 1994; Keegan c. Irlanda, sentenza del 26 maggio 1994; Haas c. Paesi Bassi, sentenza del 13 gennaio 2004. . minorenni di Venezia avvia le consuete procedure di indagini con affidamento del minore ai servizi sociali locali; nel 2003, infine, lo psicologo deposita una relazione nella quale giunge alla conclusione che i fatti denunciati dal minore sono frutto della sua immaginazione. - 98 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 L'autorità giudiziaria dispone quindi che i La servizi sociali si attivino al fine di sicuramente prevedibile15, si basa su una ripristinare i rapporti tra il padre ed il figlio consolidata anche con un sostegno terapeutico. Ciò Convenzione. Come è noto, il primo nonostante ad paragrafo dell’articolo 8 tutela la dignità incontrare il figlio . Nel 2006 la situazione personale dell’individuo nei tre aspetti appare ormai compromessa perché il fondamentali della vita privata, della vita bambino dichiara al tribunale di non volere familiare incontrare il padre e minaccia di suicidarsi corrispondenza. La disposizione di cui al se il tribunale lo avesse obbligato. Ulteriori primo comma impone agli Stati membri sia appendici giudiziarie del caso portano obblighi negativi di astensione sia obblighi soltanto alla constatazione da parte della positivi di facere. Sotto il primo aspetto, Corte d'Appello di Venezia che, avendo gli Stati devono astenersi dall’interferire ormai il minore compiuto 17 anni ed nella sfera di riservatezza riconosciuta essendo consolidato il suo rifiuto di vedere all’individuo. L’ingerenza è legittima solo il padre, le istanze del padre non possono nei casi e nelle condizioni indicate dal trovare accoglimento. paragrafo 2 dell’articolo 8. Sotto il secondo Il padre ricorre alla Corte europea dei aspetto, gli Stati sono tenuti a porre in diritti umani che riscontra l’avvenuta essere le necessarie misure volte ad violazione dell'art. 8 della Convenzione, assicurare il rispetto effettivo del diritto avendo le autorità nazionali omesso di garantito dalla norma in questione. esercitare sforzi adeguati e sufficienti per Invero, il rispetto della vita privata e far e familiare contenuto nell’articolo 8 della riconoscendo al genitore per il pregiudizio Convenzione inteso in senso per così dire morale subito un risarcimento di euro verticale – vale a dire nei rapporti tra Stato 15.000,00 posto a carico dello Stato e cittadini – implica in primo luogo una Italiano. sfera di autonomia della famiglia nei il padre non riesce 14 rispettare il diritto di visita pronuncia della Corte europea, lettura dell'art. 8 della e del domicilio e della confronti dei pubblici poteri. Da tutta la giurisprudenza europea (volta ad individuare i limiti del margine 14 I giudici di Strasburgo non potranno fare a meno di rilevare che gli psicologi incaricati del caso lavoravano nella stessa ASL del patrigno del bambino, professore universitario e capo del servizio, Corte europea, Piazzi c. Italia, § 61. 15 Si riscontra, infatti, un precedente specifico sempre contro l’Italia, caso Bove con sentenza del 30 giugno 2005, che ha alla sua base fatti assolutamente sovrapponibili con quelli del caso in esame. - 99 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 discrezionale riconosciuto agli Stati anche Quando sono in gioco interessi dei minori, in questo settore) emerge una tendenza alla l’ampiezza del margine nazionale di privatizzazione dei rapporti familiari, con limitazione ciò volendo indicare una diminuzione degli sicuramente ristretto, esercitando la Corte interessi pubblici in ambito familiare e un l’emergere in primo piano degli interessi discrezionalità nazionale. In particolare, che compongono il gruppo familiare. E’ quando si tratta di valutare la legittimità certamente vero che l’esigenza di dare convenzionale di limitazioni poste dalle attuazione autorità al diritto di visita del genitore, il ai diritti dei minori, di dei controllo severo garantiti sull’uso della controllo l’intervento dei giudici minorili e dei considerazione servizi sociali intesi ad esercitare un ingerenze controllo sui modi di esercizio dei poteri corretta relazione familiare tra genitori e dei genitori ed eventualmente disporre figli prescrizioni che incidono in modo più o familiare esige dunque che le autorità meno significativo sui rapporti tra i competenti sappiano trovare un giusto genitori. La protezione dei minori (in equilibrio tra gli interessi dei figlio ed i quanto soggetti più deboli del gruppo diritti famiglia) giustifica l’intervento pubblico, secondo cui il bambino ha prima di tutto il ma nello stesso tempo ne costituisce anche diritto a vivere nella propria famiglia. il limite. E’ questo ad emergere dalla Nel caso specifico, la Corte ha rilevato giurisprudenza Corte come l'intervento pubblico deve essere, da europea: se la tutela del prevalente un lato, efficiente, e la mancanza di interesse cooperazione tra i genitori non esenta lo del provvedimento figlio di può della giustificare allontanamento estremamente è perseguire il loro interesse giustifica costante è diritti possono piccoli17. dei del attento, in pericolo che tali costituire su una Il rispetto genitori, nella della vita prospettiva dai Stato da responsabilità, e dall'altro, deve genitore o da uno solo di essi (come nel tenere conto dei diritti individuali e delle caso in esame), le misure in questione non libertà personali, anche del minore stesso. debbono essere sproporzionate rispetto allo Osserva infatti la Corte Europea che le scopo, e quando possibile devono mirare autorità nazionali devono sforzarsi di alla ripresa di rapporti armoniosi16. facilitare la collaborazione tra le persone 16 maggio 1994; Soderback c. Svezia del 28 ottobre 1998; Hokkanen c. Finlandia del 23 settembre 1994. 17 cfr. Corte, Elsholz c. Germania, §. 49; e Sahin c. Germania, § 42. Cfr, Commissione, Giubergia c. Italia, decisione del 5 marzo 1990;Commissione, X c. Italia, decisione del 9 marzo 1990; Commissione, Henriiks c. Olanda, Rapporto dell’8 marzo 1982; Corte, Keegan c. Irlanda del 26 - 100 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 interessate e che il ricorso alla coercizione un ambiente ostile all'interessato e che in questa materia non può essere che oltre quattro anni erano trascorsi senza un limitato: solo contatto tra il ricorrente18. bisogna tener conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle La rilevanza del "fattore tempo" che la stesse persone, compresi gli interessi Corte mette in rilievo non per la prima superiori del bambino e dei diritti che gli volta nella sentenza Piazzi è importante riconosce l'art. 8 della Convenzione, non solo nella durata del processo ma agendo con grande prudenza. anche nell'esecuzione di una sentenza: il Tuttavia, la mancanza di cooperazione tra i presupposto è che la crescita di un minore genitori non solo non esenta il giudice dal e l'evolversi delle situazioni familiari mettere risorse pretendono l'assunzione e attuazione di disponibili, ma gli impone anche di provvedimenti celere e proporzionata. individuare Provvedimenti astrattamente corretti, ma rifuggire in pratica le da più misure tutte le efficaci, dovendo automatiche o non attuati nei tempi necessari in relazione stereotipate. In particolare, osserva ancora alla evoluzione delle esigenze psico-fisiche la Corte nella sentenza Piazzi, utilizzare la di un minore, costituiscono violazione dei mediazione dei servizi sociali per rendere diritti tutelati dall'art. 8 della Convenzione le parti più collaborative. Altro aspetto perché di per sé strutturalmente contrari al rilevante, sottolineato dalla Corte, ha suo interesse. riguardato la tempestività dell'intervento giudiziale e degli ausiliari del giudice. Il giudice europeo, infatti, rivolge b. L’affidamento del minore a terzi. una pesante censura alle autorità nazionali le Il rispetto della vita privata e familiare quali hanno lasciato che si consolidasse contenuto nell'art. 8 della Convenzione una situazione di fatto in violazione delle impone, come detto, agli Stati non solo decisioni giudiziarie, sebbene il semplice obblighi trascorrere del tempo determinasse delle comportamenti conseguenze sempre più gravi per il determinarne la rottura, ma anche obblighi ricorrente, privato dei contatti con suo positivi di attivarsi per aiutare i genitori a negativi o di atti astensione, che da possono figlio. Viene messo in evidenza che il minore, al momento della sua audizione in 18 Sul punto, cfr. RUSSO, La Cedu censura i giudici italiani: per realizzare l'interesse del minore non bastano misure stereotipate ed automatiche. un esempio di adeguamento ai principi della convenzione europea, in Famiglia e Diritto, 7/2011, p. 653 e ss. tribunale, si trovava già da qualche tempo sotto l'influenza esclusiva della madre, in - 101 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 superare eventuali difficoltà di relazione servizi deve tendere a salvaguardare la con il minore e a ricostituire il nucleo relazione parentale. I principi enunciati familiare19. dalla Corte di Strasburgo sono di grande Nell’ambito degli obblighi positivi , la importanza per l'ordinamento italiano dove giurisprudenza europea ha individuato, tra l'affidamento determina spesso una forte gli altri, il dover per gli Stati di predisporre limitazione dei contatti tra genitori e figli22. adeguate misure per consentire ai legami In quest’ottica, l'affido eterofamiliare deve familiari di svilupparsi normalmente20 e di essere inteso come misura di sostegno al consentire a tutti i familiari di «godere ragazzo e alla sua famiglia orientato pur della reciproca compagnia»21. sempre al recupero della relazione tra Il collocamento del bambino fuori della genitori e figli. Il tema è quello delle famiglia può essere considerato legittimo misure di sostegno delle responsabilità solo se previsto dalla legge, se volto a familiari, prefigurate dalla legge di riforma perseguire uno o più fini legittimi e se dell'adozione (l. 28.3.2001, n. 149) che non costituisce una misura necessaria in una si limita più a enunciare il diritto del società democratica. Il collocamento fuori minore a crescere nella sua famiglia, ma della famiglia deve essere realizzato in impegna le istituzioni a sostenere la modi e tempi tali da determinare la minor famiglia che si trovi in difficoltà con ingerenza possibile nella vita familiare del misure genitore e del figlio. economica. La Corte europea insiste sulla necessità di Proprio in tema di affido di minori a salvaguardare i rapporti di fatto. Questo è strutture esterne alla famiglia, l'Italia ha molto importante nell'ordinamento italiano subito numerose condanne, a partire dal dove nella pratica si assiste a una forte caso Scozzari e Giunta c. Italia23. In tale limitazione dell'intensità dei rapporti. E' caso, il provvedimento di sospensione fuori discussione il diritto degli Stati di della potestà e di allontanamento dei esercitare un controllo sull'esercizio delle bambini era stato preso legittimamente, responsabilità data la situazione familiare particolarmente parentali. E tuttavia l'intervento del giudice minorile e dei difficile. concrete, Le anche censure dei di natura giudici di Strasburgo hanno, piuttosto, avuto riguardo 19 Cfr. FERRANDO, Diritti delle persone e comunità familiare nei recenti orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Famiglia, Persone e Successioni, 4 / 2012, pp. 281 e ss. al successivo comportamento dei servizi 22 Così FERRANDO, Diritti delle persone, p. 285. Corte, Scozzari e Giunta c. Italia sentenza del 13 luglio 2000. 20 23 Corte, Johnston c. Irlanda, sentenza del 18.12.1986. 21 Corte, Olsson c. Svezia, sentenza del 24 marzo 1988. - 102 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 sociali e alla mancata vigilanza da parte del genitori, garantire al minore uno sviluppo tribunale, condotte che hanno impedito il in un ambiente sano. L'articolo 8 non può ravvicinamento tra genitori e figli e il essere interpretato nel senso di autorizzare superamento delle difficoltà all'origine del un genitore ad adottare delle misure provvedimento, rendendo l'allontanamento pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo praticamente la del proprio figlio. Tuttavia la rottura alla temporanea o definitiva dei legami tra Convenzione, l'affidamento extrafamiliare minore e famiglia d'origine, che si verifica deve essere realizzato in casi, tempi e modi con l'allontanamento del minore ed ha il tali suo Corte, irreversibile. per da essere Secondo conforme comportare, anche dopo culmine nell'adozione, non l'allontanamento del minorenne dal nucleo giustificato familiare, la minor ingerenza possibile situazione, può a sua volta contrastare con nella vita del genitore e del figlio. il superiore interesse del minore: si tratta L'ingerenza, essere quindi di una misura eccezionale, richiesta proporzionata all'obiettivo da raggiungere. e giustificata solo dalla necessità di tutelare L'affidamento deve perciò prevedere un proprio tale interesse. Ne deriva che i termine di durata e, in ogni caso, durante la legami con la famiglia d'origine possono collocazione occorre essere rescissi quando siano in irriducibile garantire il mantenimento di rapporti con i ed insanabile contrasto con il benessere genitori. psico-fisico del figlio minore24 In un caso successivo, Clemeno c. Italia La Corte si è, poi, in particolare soffermata del 21 ottobre 2008, l'Italia è stata sulla necessità di tutela anche processuale nuovamente condannata per non essere del diritto dei minori alla propria famiglia riuscite le autorità preposte a mantenere i perché è nel procedimento che l'interesse contatti tra la famiglia d'origine e la del minore prende forma. Diventa allora bambina data in affidamento extrafamiliare fondamentale che i genitori e i minori in via inoltre, deve extrafamiliare d'urgenza (e poi dall'eccezionalità se della dichiarata 24 adottabile) a causa di supposti abusi Può essere allora considerata come espressione del “of the best interest of the child” la possibilità che il minore mantenga una rapporto con la propria famiglia d'origine, fatta eccezione per i casi in cui questa si sia dimostrata particolarmente indegna; Corte, X. c. Croazia, sentenza del 1 luglio 2008, sempre in tema di adottabilità, afferma che l'interesse superiore del bambino è obiettivo legittimo da perseguire ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 8 CEDU e che sono conformi all'articolo 8 sono le decisioni volte a disporre l'adozione del minore, laddove i genitori legittimi / naturali siano manifestamente inidonei all'accudimento dello stesso. sessuali del padre, accusa poi rivelatasi infondata. In tale decisione, la Corte ha affermato che è conforme al “best interest of the child”, che prevale sempre sull'interesse dei - 103 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 possano disporre di adeguati strumenti per sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011, far valere le proprie ragioni e consentire al emessa dalla Prima Sezione. giudice di prendere una decisione "giusta". Il caso riguarda una donna di Genova che Centrale è aveva adottato una bimba russa ottenendo il profilo delle garanzie processuali dei diritti individuali. La Corte il europea ha sottolineato l'importanza di internazionale questo aspetto, richiamando l'attenzione regionale di Lipetsk (Federazione Russa) sul fatto che il procedimento limitativo nel 2005 e ribadito dal tribunale di secondo della grado del distretto di Columbia (USA) nel potestà deve avere un tempo provvedimento di emesso Rientrata in adozione dal ragionevole, i genitori devono essere 2006. sentiti e avere la possibilità di svolgere le Tribunale per i minorenni di Genova il proprie difese, deve essere assicurata la riconoscimento possibilità di esperire ricorso contro il legittimante ottenuta all'estero, ma sia il provvedimento di primo grado. Tribunale che la Corte d'appello non le in Italia tribunale Italia chiede al dell'adozione riconoscono l'adozione legittimante, ma c. La delibazione del provvedimento di solo i limitati effetti di cui all'art. 44 l. adozione internazionale di minore a 184/1983 favore di persona singola. l.149/2001), dei casi particolari. (novellato dall'art. 25 La questione è portata in Cassazione e il Altra situazione di cui si sono interessati i dibattito si incentra sull'art. 36 comma 4 giudici europei con riferimento ai minori è della stata quella della delibazione di un l'adozione pronunciata all'estero, ad istanza provvedimento di adozione internazionale di cittadini italiani che hanno soggiornato di minore a favore di una madre single. continuativamente nello stesso e hanno Pur mancando, al momento, una specifica avuto la residenza da almeno due anni, sentenza contro l’Italia, mi pare tuttavia "viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia interessante analizzare la giurisprudenza con provvedimento del Tribunale per i europea, in considerazione della attuale minorenni, purché conforme ai principi posizione dei giudici italiani in materia. In della Convenzione", ma anche sull'art. 35 questo caso, infatti, il punto di partenza, che subordina il riconoscimento in Italia del mio discorso è rappresentato da una dell'adozione internazionale legittimante nota sentenza della Cassazione Civile, la alla normativa italiana che regola "nello l. 184/1983 che afferma che Stato il diritto di famiglia e dei minori" - 104 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 (comma 3), il quale in particolare precisa prevalenti orientamenti giurisprudenziali, che "non può comunque essere ordinata la ribaditi anche nella decisione in esame trascrizione" se "il provvedimento di dalla Cassazione che ha ribadito che in "affinché tale adozione possa avere luogo possesso dei requisiti previsti dalla legge in Italia, è necessaria l'interposizione di italiana sull'adozione" (comma 6) una legge interna che ne determini i Due essenzialmente le questioni sollevate, presupposti di ammissione e gli effetti entrambe di fondamentale importanza e tra dell'adozione loro e singola". Il principio contenuto nell'art. 6 l. interdipendenti: l'individuazione dei limiti n. 184 presenta, dunque, ad avviso della e delle condizioni entro le quali deve Corte, carattere conformativo dell'istituto avvenire la delibazione delle sentenze dell'adozione ed è sufficiente per negare straniere di adozione dei minori, con l'estensione particolare riferimento alla fattispecie de dell'adozione nei confronti di soggetti qua; singoli, al di fuori dei casi in cui lo stesso adozione riguarda strettamente l'ammissibilità adottanti non coordinate dell'adozione di da parte degli della effetti persona legittimanti minore da parte del singolo. legislatore lo ha consentito. In ordine a tale ultima questione la Per quanto attiene, invece, alla delibazione problematica nasce essenzialmente da un del contrasto 6 della pronunciato da un giudice di un paese Convenzione europea sull’adozione dei terzo, la Corte di Cassazione ha ritenuto minori del 24 aprile 1967, secondo il quale che fondamentale resta la previsione "La legge permette l'adozione di un minore contenuta solo da parte di due persone unite in Conseguentemente matrimonio, adottano straniero di adozione può essere trascritto e simultaneamente o successivamente, o "da produrre efficacia in Italia, solo dopo che il parte di un solo adottante", e l'art. 6 della l. Tribunale competente abbia accertato non 184/1983, che attribuisce la legittimazione solo la sussistenza delle condizioni previste ad adottare solo ai "coniugi uniti in dall'art. 4 della Convenzione, ma anche la matrimonio da almeno tre anni". sua Il rapporto tra la normativa internazionale fondamentali che regolano nello Stato il e quella interna, che è sicuramente diritto di famiglia e dei minori. determinante Principi che, ad avviso della Corte, non esistente tra l'art. che nella esse risoluzione del problema, è stato posto a base dei provvedimento non consentono - 105 - nell'art. di 35, il contrarietà il adozione, comma 4. provvedimento ai "principi riconoscimento del Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 provvedimento straniero di adozione con di minori a favore di persona single. Di qui gli effetti legittimanti. il Storia chiusa? decisione, Non invero, direi. Ad sarebbero ricorso da parte della cittadina altra lussemburghese e della minore adottata dovuti alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo per giungere le autorità giudiziarie italiane se violazione degli artt. 6, 8, 14 CEDU. avessero tenuto – non in giusto conto – ma I giudici di Strasburgo in tale decisione semplicemente in conto gli orientamenti sono stati chiamati ad intervenire sul esistenti in materia da parte della Corte controverso rapporto tra riconoscimento europea, che in diverse occasioni ha della sentenza straniera e diritti umani riconosciuto la conformità dell'adozione di tutelati dalla Convenzione, fissando un minore da parte di persona single, ivi principio dal quale non appare ormai compresa la adozione da parte di persona possibile prescindere: l'interesse superiore single principi del minore costituisce valore di vertice nel sovranazionali sia a quelli fissati nella sistema degli interessi pubblici e privati CEDU. rilevanti all'interno della procedura di Fondamentale, ai nostri fini, resta la adozione; come tale, legittima l'autorità decisione pronunciata nel caso Wagner e J. giudiziaria M.W.L c. Lussemburgo del 28 giugno 2007 riconoscere La vicenda è abbastanza nota: una cittadina provvedimento straniero di adozione anche lussemburghese, single, ottiene in Perù un in deroga al diritto dello Stato richiesto, provvedimento di adozione di una minore ove ciò sia necessario a garantire il pieno di tre anni con effetti legittimanti e con godimento conseguente cessazione per la minore dei riconosciuti al minore e al genitore rapporti con la famiglia di origine, ma, in adottivo. In attuazione di tale principio, il considerazione il provvedimento giurisdizionale adottato in viene Lussemburgo è stato interamente travolto pronunciato sulla base di una legge diversa dalla constatata violazione da parte della da quello dello Stato richiesto, si vede Corte negare la trascrizione del provvedimento di processo, del diritto alla vita familiare e del adozione legittimante, che viene convertito principio di non discriminazione. in normativa In particolare, il giudice europeo ha lussemburghese al pari di quella italiana ritenuto che il mancato riconoscimento, da non prevede infatti la adozione legittimante parte omosessuale, provvedimento adozione sia del ai fatto peruviano semplice. La che - 106 - oltre dello Stato richiesto integralmente dei che diritti del dell'autorità a un fondamentali diritto all'equo giudiziaria Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 lussemburghese, del provvedimento di straniera di adozione, con l'attribuzione di adozione con i relativi effetti legittimanti uno status giuridico differente rispetto a aveva ingiustificata quello attribuito dal provvedimento di prevalenza del principio di conservazione origine, si traducesse in una violazione dei del diritto interno sul diritto del minore alla diritti fondamentali garantiti dalla Carta propria vita familiare, già avviata e EDU. determinato una intrattenuta con la madre adottiva, in una fase in cui i rapporti con la famiglia di origine risultavano non d. Sottrazione internazionale di minori. solo neppure In una recente sentenza, Sneersone e ripristinabili; si era cioè instaurato uno Kampanella c. Italia del 12 luglio 2011, la status giuridico, "corrispondente a una vita Corte europea è intervenuta in una vicenda familiare riguardante la sottrazione internazionale di definitivamente ai Convenzione", appariva interrotti sensi la ma dell'art. cui necessaria 8 della conservazione per evitare un la minore, rileggendo la normativa internazionale (Convenzione dell’Aja del violazione del predetto diritto. 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della Anche nella prospettiva del principio di sottrazione internazionale del minore) e non discriminazione i risultati cui perviene quella la Corte non si discostano: il mancato 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento degli effetti legittimanti del riconoscimento provvedimento di adozione ha determinato decisioni in materia matrimoniale e in una ingiustificata disparità di trattamento materia di responsabilità genitoriale) alla rispetto a minori, il cui provvedimento di luce del diritto della Convenzione europea adozione trova integrale esecuzione; senza dei diritti dell’uomo. che ciò abbia fondamento in circostanze La Corte, in particolare, ha accertato una oggettive e ragionevoli. violazione da parte dell’Italia dell’articolo Se questi sono i principi fissati dalla Corte 8 che riconosce il diritto al rispetto della di Strasburgo, è evidente che, in assenza vita privata e familiare ritenendo il ritorno della violazione di principi costituzionali, di un minore illecitamente sottratto da un la Suprema Corte di Cassazione, nella genitore non può essere deciso in modo fattispecie de qua, avrebbe potuto operare automatico, senza tenere conto della una interpretazione adeguatrice al fine di situazione effettiva evitare che la delibazione della decisione momento in - 107 - europea (Regolamento e Ue all’esecuzione cui n. delle del bambino nel è adottato il Diritto e Giustizia Minorile provvedimento – Anno I, nn. 2 e 3-2012 che deve essere sensi delle disposizioni del Regolamento adeguatamente motivato – e degli effetti UE negativi competenza, al riconoscimento e alla che potrebbe causare la n. 2201/2003 (relativo alla separazione dalla madre. esecuzioni delle decisioni in materia I fatti all’origine della sentenza possono matrimoniale e in materia di responsabilità così la genitoriale), il minore si era integrato bene separazione di una coppia, mai sposatasi, in Lettonia. Pertanto la madre avrebbe costituita da un italiano e da una lettone, dovuto continuare ad essere il genitore residenti in Italia, il bambino, affidato alla affidatario del minore ai sensi dell'art. 13 madre, era stato condotto dalla donna in della citata Convenzione dell'Aja ai fini di Lettonia in quanto non contribuendo il salvaguardare lo sviluppo del bambino padre del bimbo al sostegno economico del altresì osservando che le garanzie offerte minore, la stessa non era in condizione di dallo accudire il figlio e se stessa. Rientrata nel disponibile in caso di reimpatrio erano proprio paese di origine con il figlio, qui la vaghe e indeterminate. Sull'altro fronte, il donna stabilì la residenza del minore che padre del minore reiterava la richiesta di successivamente acquisì la cittadinanza esecuzione lettone. In data non precisata il padre reimpatrio chiese dei Regolamento UE citato, mentre la Lettonia Minorenni di Roma la custodia esclusiva e promuoveva azione contro l'Italia di fronte l'ordine di rimpatrio alla Commissione Europea ex art. 227 del essere e sintetizzati. ottenne dal Dopo Tribunale del minore. Il Stato italiano del ai sulla protezione provvedimento sensi stato riconosciuto ed eseguito dal tribunale violazione del suddetto Regolamento UE lettone in quanto contrario all’interesse in quanto da un lato nei giudizi di fronte ai superiore del minore. Infatti, in base al giudici italiani nessuno dei ricorrenti era questo provvedimento del Tribunale di stato Minorenni, il Ministero della Giustizia provvedimenti dei tribunali lettoni erano italiano aveva attivato il procedimento di stati del tutto ignorati. La Commissione rimpatrio del minore ai sensi dell'art. 6 accolse in parte tali doglianze affermando della istanza che se da un lato non fosse necessario giurisdizionali ascoltare il minore essendo sufficiente la lettoni poiché, seppure il trasferimento in trattazione scritta dei procedimenti, come Lettonia del minore fosse stato illecito ai d'uso nei tribunali italiani, dall'altro lato rigettata dalle dell'Aja, autorità - 108 - e la del Trattato ascoltato per 11 provvedimento di rimpatrio, però, non era Convenzione istitutivo dell'art. di dall'altro presunta lato i Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 affermava che il provvedimento di La Corte europea, dopo aver chiarito che rimpatrio non conteneva un’analisi nell’applicazione sia della Convenzione dettagliata delle tesi delle parti anche se la dell’Aja sia del regolamento Ue le autorità procedura da seguire fosse di scelta nazionali sono obbligate a tenere conto discrezionale dei giudici nazionali e non delle norme della Convenzione europea, ha 25 prevista dal Regolamento . Di fronte alla affermato che, prima di decidere il ritorno Corte di Strasburgo i ricorrenti lettoni, del bambino, le autorità statali devono invocando gli articoli 6 e 8 della accertare in dettaglio tutti i motivi di Convenzione, hanno chiesto la condanna rischio per il minore, escludendo che le dello Stato italiano su due fronti: da un lato semplici rassicurazioni del padre, per per l'emanazione del decreto di rimpatrio quanto certe, possano essere adeguate ai del minore e dall'altro lato per quanto fini dell’interesse del bambino. E questo concerne non anche quando è applicato l’articolo 11 del notiziata del procedimento di fronte al regolamento n. 2201/2003 in base al quale Tribunale dei minorenni. il ritorno del minore può essere disposto Il ricorso è stato accolto solo sotto il primo anche in caso di rischio grave se nello profilo, ovvero in relazione all'emanazione Stato di origine sono adottate misure del decreto di rimpatrio del minore. Sul protettive (con una soluzione diversa punto la Corte di Strasburgo ha valutato se dall’articolo le autorità italiane hanno applicato la dell’Aja). Nel caso di specie, infatti, le Convenzione dell'Aja alla luce dell'art. 8 autorità CEDU, affermando che tra gli interessi minimamente in considerazione i rischi dell'ordine pubblico, dei genitori e quelli individuati dalle autorità lettoni dando del minore debbano essere questi a pregio esclusivamente alle "salvaguardie prevalere, a del benessere del minore" proposte del mantenere i legami con la sua famiglia a padre, non valutando adeguatamente i meno che non sia dimostrato che tali danni psicologici che il bambino poteva legami non siano desiderabili, e potersi subire dal rientro in Italia, tenendo conto sviluppare in un ambiente sano". che non parlava la lingua italiana e che l'assenza in della quanto madre "funzionali 13 italiane della non Convenzione hanno preso aveva avuto scarsi legami con il padre. Senza dimenticare che le autorità italiane 25 non hanno in alcun modo preso in Su questa vicenda, cfr. LUPO, Pluralità di fonti e unitarietà dell'ordinamento, in Il nodo gordiano tra diritto nazionale e diritto europeo: il giudice alla ricerca della soluzione, a cura di E. Falletti, V. Piccone, Bari, 2012. considerazione un’alternativa al rientro del - 109 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 minore in Italia che avrebbe potuto quantomeno delle unioni di fatto alla assicurare contatti adeguati tra padre e coppie omosessuali. figlio. In definitiva, non semplicemente auspicabile ma doverosa è un'attività 3. Mi le interpretativa da parte del giudice che conclusioni, non senza aver ricordato, consenta di dare piena attuazione alla tuttavia, come i settori di intervento della Convenzione di Roma e di adeguare le Corte europea in ambito civile, lungi norme interne ai principi vigenti negli Stati dall’arenarsi – come la sciagurata adozione aderenti alla Convenzione. della cd. Legge Pinto porterebbe a credere Il processo di circolazione delle regole – dei giuridiche tra Stati troverebbe, così, piena procedimenti sono molteplici spaziando attuazione e anche nel settore civile, e in dalle “famose” vicende del personale ATA quello del diritto di famiglia e dei minori in – relativa al trasferimento del personale particolare, si realizzerebbe quel fenomeno scolastico ed di integrazione giuridica tra ordinamenti ausiliario, dagli enti locali allo Stato – alle nazionali e sovranazionali che, a seguito vicende delle pensioni dei cittadini italiani dell'entrata in vigore del Trattato di che hanno prestato lavoro in Svizzera Lisbona, è divenuto oramai obiettivo passando primario dell'Unione. nelle avvio paludi rapidamente della lunghezze amministrativo, per il verso tecnico riconoscimento Prof.ssa Andreana Esposito Prof. agg. Sistema penale e diritto europeo Dipartimento di Giurisprudenza, SUN Assistente di studio presso la Corte Costituzionale. - 110 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Prof.ssa Andreana Esposito Il processo in absentia nella Giurisprudenza della Corte europea: riflessioni sulla incidenza della giurisprudenza europea nell’ordinamento italiano SOMMARIO: 1. Il diritto dell’imputato di partecipare al processo nella giurisprudenza della CEDU. 1.2 Le pronunce della Corte europea relative all’Italia. 2. Efficacia della giurisprudenza e delle sentenze della Corte europea sugli ordinamenti nazionali. 2.1 Autorità di cosa interpretata: l’efficacia della giurisprudenza della Corte. 2.2. Autorità di cosa giudicata: l’efficacia delle sentenze di condanna. Sulla base di un dibattito dottrinario e di circolare, tendente ad una integrazione oramai reciproca. consolidate affermazioni giurisprudenziali, può affermarsi, senza In questo quadro, connotato da una ombra più di dubbio, che il processo di pluralità di centri di regolamentazione integrazione europea (intendo in questo giuridica, evolve il ruolo del giudice, sia processo del europeo che nazionale, cui spesso è Consiglio d’Europa e quindi della Corte demandato il compito di risolvere conflitti europea dei diritti umani sia l’Europa e di svolgere, in definitiva, la funzione di dell’Unione europea e quindi della Corte di punto di contatto e di integrazione dei giustizia) ha determinato un radicale diversi sistemi. L’interprete nazionale, in cambiamento del sistema delle fonti del particolare, deve scegliere, tra i diversi diritto, strumentari sia sia la grande Europa riguardo alla loro giuridici, non ordinati organizzazione in sistema sia riguardo alle gerarchicamente (né gerarchizzabili), la relazioni con le fonti del diritto degli norma più appropriata, pur in assenza di ordinamenti modello criteri certi per individuare la disposizione gerarchico tradizionale non resiste, se non da applicare al caso concreto, per stabilirne con grande difficoltà, alla prova dei fatti. il significato e la portata: ed in questa Ci troviamo di fronte a due livelli che si ricerca deve reinterpretare il diritto interno rafforzano alla luce della giurisprudenza europea1. nazionali. Il reciprocamente e progressivamente, si autoalimentano grazie 1 ad un procedimento non lineare ma Sul ruolo di costruzione normativa dell’interprete, in presenza di una rete di fonti di produzione del diritto, cfr. FERRARESE, Il diritto al presente, il Mulino, 2002, pp. 182 - 111 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Diventa, allora, fondamentale individuare quale possa e debba essere la posizione del Nonostante giudice talune Convenzione problematiche, specificamente affrontate in dell’imputato sede europea, quale quella del diritto processo risulta ormai “principio di civiltà dell’imputato di partecipare al processo. giuridica universalmente acquisito”2. La Nel presente scritto, non mi soffermerò, Corte europea, infatti, l0 ha ricavato quindi, se non incidentalmente, sulle dall’interpretazione di talune disposizioni modifiche legislative indotte da quella dell’articolo giurisprudenza, piuttosto, compiuta, per la prima volta, per quanto interessata a sottolineare il ruolo del riguarda l’Italia, nel 1985 con la sentenza giudice al cospetto di una pluralità di fonti nel caso Colozza3. Tuttavia, i giudici di di diversa origine, nazionale ed europea. Strasburgo non hanno mai affermato che la Tratterò il tema in due parti: la prima presenza dell'imputato al processo sia relativa alla giurisprudenza della Corte essenziale affinché si possa parlare di europea in tema di processo contumaciale giusto processo. In proposito, è stato con particolare attenzione alle principali riconosciuto agli Stati un certo margine di decisioni prese nei confronti dell’Italia; la discrezionalità – sebbene poi vedremo si seconda relativa alla sia penale rispetto a essendo, giurisprudenza incidenza della della Corte trattato il silenzio serbato dalla europea, il diritto ad 6 di essere della una presente al Convenzione, discrezionalità sugli fortemente vincolata - nell’individuare i ordinamenti nazionali e alla reazione del mezzi più opportuni per adeguare i propri nostro sistemi ordinamento a quella giurisprudenza. Consapevole interni ai dicta europei, riconoscendo loro, di fatto, la possibilità di dei punti scegliere tra le due opposte soluzioni della un’ampia sospensione del processo durante l'assenza trattazione, mi costringerò a procedere per dell'imputato ovvero della predisposizione sintesi. di strumenti tali da consentire al soggetto individuati che ciascuno meriterebbe 2 Così, da ultimi, MOSCARINI, Autodifesa, processo in absentia e consegna del condannato, in Diritto penale e processo, 2007, p. 404; MILANI, Il processo contumaciale tra garanzie europee e prospettive di riforma, in Cass. Pen. 2009, p. 2180. 3 Corte europea, Colozza c. Italia del 12 febbraio 1985, serie A n. 89 con la quale l'Italia è stata condannata per la prima volta a causa della mancanza di adeguate garanzie in materia di processo in absentia, in Cass. Pen., 1985, p. 1241, con nota di UBERTIS, Latitanza e contumacia secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo. 1. Il diritto dell’imputato di partecipare al processo nella giurisprudenza della CEDU. e ss.; e Zaccaria, Trasformazione e riarticolazione delle fonti del diritto, oggi, in Ragion Pratica, 2004, n. 22. pp. 93 e ss. e, in particolare pp. 110 e ss. - 112 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 dichiarato contumace di ottenere un nuovo espressamente o tacitamente, rinunciato a esame nel merito4. comparire in giudizio; in caso contrario, Così - come poi vedremo meglio – la l'ordinamento principale censura mossa alla normativa obblighi convenzionali la necessità di italiana ha riguardato l'assenza di un mettere a disposizione del condannato in rimedio processuale idoneo a rimettere in absentia un rimedio successivo, consistente termini absentia, nella possibilità di ottenere un nuovo nell’ipotesi in cui non fosse stata accertata processo, lui presente, attraverso cui l’esistenza di una rinuncia a comparire e a valutare la fondatezza dell'accusa in fatto e difendersi o l’esistenza di una intenzione in diritto7. certa di sottrarsi alla giustizia5. Il procedere La Convenzione tutela, allora, anche se della giurisprudenza europea secondo un non espressamente, il diritto dell'accusato a approccio di tipo casistico non ha mai prender parte al procedimento che lo portato riguarda. il condannato ad una dell’incompatibilità in dichiarazione giuridico Dalla deriva dagli giurisprudenza di convenzionale Strasburgo tale diritto si ricava dall'oggetto dell’istituto della contumacia6; piuttosto la e dallo scopo dell'art. 6 CEDU; invero, sua legittimità è stata circoscritta a quelle l’esercizio dei diritti riconosciuti dai ipotesi commi c), d), e) del paragrafo 3 ad ogni in cui l'imputato abbia, imputato di "difendersi personalmente", di 4 "interrogare o fare interrogare i testimoni" In questo senso, per quanto riguarda l’Italia cfr. tra le altre: Hu c. Italia del 28 settembre 2006, in Diritto penale e processo, 2006 p. 1442; R.R. c. Italia del 9 giugno 2005, in Diritto penale e processo, 2005, p. 1043; Sejdovic c. Italia del 10 novembre 2004, in Guida al diritto, 2005, n. 5, p. 92 e in Diritto e Giustizia 2004 n. 47 p. 107 – sentenza poi confermata dalla Grande Camera, il 1° marzo 2006, in Diritto e Giustizia 2006, n. 18 p. 71; Somogyi c. Italia del 18 maggio 2004, in Cass. Pen., 2004, p. 3797; T. c. Italia del 12 ottobre 1992, in Riv. int. dir. uomo, 1992, p. 1071, F.B.C. c. Italia del 28 agosto 1991, ivi, 1991, p. 842, Brozicek c. Italia del 19 dicembre 1989, ivi, 1990, p. 320. 5 Sul punto, cfr. TAMIETTI, Processo contumaciale e rimedi a garanzia del diritto di difesa dell'imputato assente: la Corte europea "boccia" la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., in Cass.pen., 2004, p. 1394; sullo stesso argomento v. CHIAVARIO Commenti articolo per articolo - D.l. 18.02.2005 n. 17, conv., con modif., in l. 22.04.2005 n. 60 - Premessa, in Leg. pen., 2005, p. 255, nota 9; LATTANZI, Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale, ivi, 2004, p. 597; LAZZARONE, Processo in absentia: dall'Europa una spinta per una riforma?, ivi, 2004, p. 601; UBERTIS, Latitanza e contumacia, cit., p. 1250. 6 Questo è quanto costantemente affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (v. per tutte, sentenza Somogyi c. Italia, cit., § 66) e di "farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non comprende o non parla la lingua usata concretamente in udienza", impossibile sarebbe se non sussistesse il “diritto presupposto” alla presenza processuale8. La Corte europea ha 7 In questo senso, ANGELONI, L’istituto della rimessione in termini può travolgere il giudicato penale, in Cass. Pen. 2008, p. 255. 8 Cfr Colozza c. Italia, cit. § 27: “Although this is not expressly mentioned in paragraph 1 of Article 6, the object and purpose of the Article taken as a whole show that a person "charged with a criminal offence" is entitled to take part in the hearing. Moreover, sub-paragraphs (c), (d) and (e) of paragraph 3 guarantee to "everyone charged with a criminal offence" the right "to defend himself in person", "to examine or have examined witnesses" and "to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or - 113 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 dichiarato che è proprio in funzione di tali Il diritto ad essere presenti non è tuttavia diritti che “è di capitale importanza che un diritto irrinunciabile. Il giudizio può, l’imputato sia presente al processo”9. dunque, svolgersi in assenza dell’imputato, “L’importanza capitale” della sua presenza purché vi sia, a tale riguardo, una scelta è data dall’essere l’imputato l’unico a volontaria e consapevole del soggetto conoscere una "verità", la sua, da poter accusato, il quale, per poter compiere ogni contrapporre a quella che sarà data dalle valutazione vittime e dai testimoni10; pur consistendo necessariamente essere stato portato a l'assistenza elementi conoscenza del carico penale pendente nei fondamentali del giusto processo» non può suoi confronti13. Sarà pertanto necessario fungere che da tecnica tra surrogato «gli alla presenza le in merito, competenti ad deve autorità abbiano un'accurata ricerca dell’imputato in aula, non ritenendosi che proceduto sia di per sé sufficiente ad assicurare dell'imputato, l'equità del giudizio, perché tra l'imputato personalmente edotto dell'accusa sollevata ed il legale che gli è stato assegnato contro di lui. Ciò è imposto dall'art. 6 § 3 d'ufficio può mancare ogni forma di della Convenzione, che porta, senz’altro ad contatto, per essere il primo ignaro della escludere pendenza a suo carico11. Di fatto, in molte procedimento possa fondarsi unicamente situazioni concrete la difesa tecnica può su illazioni e congetture, poiché «avvisare risultare vana, in mancanza di qualsiasi qualcuno delle imputazioni a suo carico contratto tra l’imputato ed il suo legale12 costituisce un atto giuridico di importanza che al fine la di renderlo conoscenza del tale da dover rispondere a delle condizioni speak the language used in court", and it is difficult to see how he could exercise these rights without being present”; Brozicek c. Italia, cit., § 45: “right to participate in the trial, a right "not expressly mentioned in paragraph 1 of Article 6 " but whose existence is shown by the "object and purpose of the Article (art. 6) taken as a whole". 9 Corte europea, Poitrimol c. Francia, sentenza del 23 novembre 1993, § 35: ‘It is of capital importance that a defendant should appear, both because of his right to a hearing and because of the need to verify the accuracy of his statements and compare them with those of the victim whose interests need to be protected - and of the witnesses. 10 Corte europea, Medenica c. Svizzera del 14 giugno 2001, § 54. 11 V. di recente, Grande Camera, sentenza Sejdovic c. Italia, cit., §§ 91 ss., ove si legge: «la Convenzione ha come obiettivo di tutelare dei diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi» e «la nomina di un avvocato non assicura l'effettività dell'assistenza che egli può procurare all'imputato». 12 Per l'affermazione secondo cui «a lawyer could scarcely "assist" his client - in terms of sub-paragraph (c) - unless - 114 - di forma e di sostanza atte a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'imputato there had been some previous consultation between them», sentenza Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 1984, serie A n. 80, § 99. Peraltro, la presenza dell'imputato non protegge unicamente quest'ultimo, ma anche gli interessi generali della giustizia: essa può permettere ai tribunali di acquisire una più completa conoscenza della realtà dei fatti e della personalità del giudicando, osservando le sue costanti interazioni con gli altri protagonisti del processo. In questo senso l'opinione dissenziente del giudice Rozakis alla sentenza Medenica c. Svizzera, cit., ove si sottolinea che nel garantire l'assistenza di un difensore l'art. 6 § 3 c) della Convenzione non ha inteso affievolire il diritto di partecipazione personale, ma arricchirlo con la presenza contemporanea e cumulativa dell'interessato e del difensore tecnico. 13 Così ANGELONI, cit. p. 257. Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 [...]. Una conoscenza vaga e non ufficiale che, continua la Corte, non si dia non è sufficiente»14. Tale affermazione è all’imputato la possibilità di un ulteriore certamente giudizio ex novo in contraddittorio, a coerente con la costante giurisprudenza europea secondo cui la seguito rinuncia ad un diritto garantito dalla comparizione17. Convenzione può essere esplicita o tacita Il diritto ad essere presente al proprio ma in ogni caso deve essere inequivoca15. processo deve essere riconosciuto anche La normativa nazionale deve quindi, ad per i giudizi di appello e di legittimità. In avviso della Corte, “scoraggiare le assenze proposito, dalla giurisprudenza europea si ingiustificate”. Però, tale scopo, non può ricavano altri tre principi: a) poiché la giungere fino alla sanzione sproporzionata procedura penale forma un unico insieme, di privare il prevenuto assente della difesa la tutela dell’art. 6 Cedu non cessa con il tecnica; non può, in altri termini giungersi giudizio di primo grado; quindi anche in all’uso della minaccia della “privazione dei appello, i giudicabili devono beneficiare diritti delle dell’uomo” per costringere l’imputato ad essere presente16. A meno della sua garanzie discendono da successiva fondamentali questo articolo18; che b) peraltro, nel giudizio di seconda istanza, la 14 Corte europea, T. c. Italia, cit., § 28. Il principio, in seguito, è stato più volte ribadito dalla Corte europea, Somogyi c. Italia, cit., § 75; Sejdovic c. Italia, cit., § 35 e, Grande Camera, Sejdovic c. Italia, cit., § 99. In particolare, è affermazione costante della Corte l’insufficienza di una conoscenza indiretta o presunta, quando l'imputato non sia stato raggiunto da una comunicazione ufficiale. 15 Cfr. tra le altre, Corte europea, Neumeister c. Austria del 7 maggio 1974, serie A n. 17, § 36; Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio del 23 giugno 1981, serie A n. 43, § 59; Albert e Le Compte c. Belgio del 10 febbraio 1983, serie A n. 58, § 35; H†kansson e Sturesson c. Svezia del 21 febbraio 1990, serie A n. 171A, § 66; Pfeifer e Plankl c. Austria del 25 febbraio 1992, serie A n. 227, § 37; Zumtobel c. Austria del 21 settembre 1993, serie A n. 268-A, § 34; Poitrimol, cit., § 31. Più recente, e con riferimento al nostro sistema giuridico, v. anche la decisione Kwiatkowska c. Italia del 30 novembre 2000, n. 52868/99, concernente la compatibilità con la Convenzione dell'indebolimento delle garanzie difensive conseguente all'adozione del giudizio abbreviato. 16 Poitrimol c. Francia, cit., § 35: ‘The legislature must accordingly be able to discourage unjustified absences’. In tal caso, la Corte ha ritenuto peraltro non adeguata la sanzione prevista dalla normativa francese secondo cui l’imputato, che si sottrae al processo rendendosi latitante, non può proporre appello se non alla condizione di costituirsi. Corte, europea, Pelladoah c. Olanda, sentenza del 22 settembre 1994, § 34: ‘At the hearing before the Court the Delegate of the Commission stressed that the - 115 - presenza dell’imputato potrebbe non avere la stessa del primo grado. In particolare, anche nell’ipotesi d’un giudice d’appello cum iurisdictione plena, le garanzie derivanti dall’equo processo non implicano sempre né il diritto ad un’udienza pubblica principle of equality of arms enshrined in Article 6 (art. 6) required the arguments of the defence to be heard as far as possible in addition to those of the prosecution. While accepting that it was important that the accused should be present at his trial, which was the view expressed by the Court in its Poitrimol judgment referred to above (ibid., p. 15, para. 35), he considered it inherently wrong that the threat of "forfeiture of human rights" should be used to compel him to attend’. Corte Europea, Deweer c. Belgio, sentenza del 27 febbraio 1980, § 54: ‘Mr. Deweer’s waiver of a fair trial attended by all the guarantees which are required in the matter by the Convention was tainted by constraint. There has accordingly been breach of Article 6 par. 1’. 17 Corte europea, Poitrimol c. Francia, cit. § 35; Lala c. Olanda, sentenza del 23 agosto 1994 § 40; Van Pelt c. Francia, sentenza del 23 maggio 2000, § 64. 18 Cfr. Corte europea, Monnel e Morris c. RU, sentenza del 2 marzo 1987. Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 né quello di comparire personalmente. E’, “testimonianza personale”21. Per contro, la infatti, necessario considerare – tra l’altro – stessa le peculiarità di ciascun giudizio di dell’imputato ad essere presente in quegli impugnazione e la maniera in cui gli ordinamenti nei quali l’udienza d’appello interessi difensivi vi sono stati difesi, non implica un nuovo esame né delle prove avendo particolare riguardo alle questioni né del merito della causa22 . che dovute Il diritto dell’imputato ad essere presente al affrontare e alla loro importanza per processo non è tuttavia assoluto. Secondo l’appellante19; del la Corte europea, quando le circostanze lo contraddittorio impone la facoltà, per tutte richiedono, è necessario raggiungere “un le nel parti conoscenza medesimo c) si il processuali, degli sono principio Corte ha escluso il diritto di prendere ragionevole equilibrio” tra il diritto di elementi probatori partecipare personalmente all’udienza e i prodotti dalla controparte e di rispondervi. pubblici interessi, e in particolare quelli Le della legislazioni nazionali possono giustizia23. Questo avviene, ad l’impossibilità di soddisfare queste esigenze in modi diversi esempio, quando ma sono comunque tenute a garantirle20. In procedere in base a tali considerazioni i giudici europei paralizzare l’esercizio dell’azione penale, hanno ritenuto violato l’articolo 6 della provocando la dispersione delle prove, la Convenzione in un caso nel quale il prescrizione del reato o un diniego di condannato in primo grado (ad una pesante giustizia24. contumacia rischia di pena detentiva) non era stato autorizzato a 21 comparire nel giudizio d’appello, da lui Corte europea, Belziuk c. Polonia, sentenza del 26 marzo 1998, par. 38; nonché, in senso analogo, Botton c. Austria, sentenza del 19 febbraio 1996, §52. 22 Ciò è quanto previsto dal sistema processuale penale austriaco, rispetto al quale - conseguentemente - s’è escluso che la mancata autorizzazione alla comparizione dell’imputato esorbiti dai margini della discrezionalità di tale Stato, così Corte Kamasinnsky c. Austria, sentenza del 13 dicembre 1983, §§. 106 ss. 23 Caso Colozza c. Italia, cit. § 29, in cui la Corte riconobbe la pertinenza delle osservazione del governo italiano che aveva sottolineato come l’impossibilità di reperire l’imputato avrebbe rischiato di paralizzare le pretese punitive dello Stato. 24 Caso Colozza, cit., § 29:’According to the Government, the right to take part in person in the hearing does not have the absolute character which is apparently attributed to it by the Commission in its report; it has to be reconciled, through the striking of a "reasonable balance", with the public interest and notably the interests of justice. It is not the Court’s function to elaborate a general theory in this area (see, mutatis mutandis, the Deweer judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, p. 25, §. 49). As was pointed out by the Government, the impossibility of promosso, pur avendo presentato espressa richiesta di essere ammesso ad una 19 Inter alia cfr. Corte europea, Fejde c. Svezia, sentenza del 29 ottobre 1991, § 31: “Even where the court of appeal has jurisdiction to review the case both as to facts and as to law, the Court cannot find that Article 6 (art. 6) always requires a right to a public hearing irrespective of the nature of the issue to be decided. The publicity requirement is certainly one of the means whereby confidence in the courts is maintained”. Nel caso Kremzow c. Austria, sentenza del 21 settembre 1993, la Corte, valutato l’oggetto del procedimento di appello, riguardante l’accertamento di circostanze di “cruciali importanza” per l’imputato, ha ravvisato una violazione dell’art. 6 nell’esclusione della sua partecipazione personale al giudizio di appello. 20 Corte europea, Branstetter c. Austria, sentenza del 28 agosto 1991, § 66; Lebo Machado c. Portogallo, sentenza del 20 febbraio 1996, § 31. - 116 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 La Convenzione non ha escluso quindi in sia per l’irreperibile che per il latitante – si via di principio la celebrazione del basava su una “presunzione di conoscenza” processo in assenza dell’imputato25, purché dell’atto depositato in cancelleria, desunta sia assistito da un minimo di garanzie. dalla impossibilità di reperire l’imputato. Per i giudici europei tali presunzioni non 1.2 Le pronunce della Corte europea potevano costituire una base sufficiente per relative all’Italia. dimostrare che l’imputato avesse rinunciato – ancorché tacitamente - a Come è noto, numerose sono state le comparire27. Pertanto, è stata ravvisata una pronunce della Corte europea riguardanti il violazione della Cedu nella mancanza nel processo in absentia, come disciplinato sia nostro ordinamento di una misura che dal potesse in ogni caso controbilanciare i codice abrogato che da quello vigente26. diritti dell’accusato, consentendo a questi Tra queste, particolarmente significativa è di ottenere, una volta venuto a conoscenza la più volte citata sentenza relativa al caso del procedimento, una nuova pronuncia di Colozza (sentenza del 12 febbraio 1985). Il merito. Il rimedio allora previsto dalla ricorrente, condannato in contumacia, dopo normativa italiana, l’appello tardivo, ad essere stato dichiarato prima irreperibile e avviso della Corte, non rispondeva ai poi latitante, aveva dedotto di non essere suddetti criteri. venuto a conoscenza della procedura Nel caso F.C.B. (sentenza del 28 agosto iniziata a suo carico e di non aver potuto 1991), la Corte europea ha ravvisato la pertanto usufruire in prima persona del violazione dell’art. 6 della Convenzione, in principio quanto il processo a carico del ricorrente del ricostruzione contraddittorio. della normativa Nella italiana era stato celebrato in contumacia, dell’epoca, la Corte aveva posto l’accento nonostante che il suo difensore avesse sul fatto che il sistema delle notificazioni - informato l’autorità giudiziaria procedente dell’impedimento derivante dal suo stato di holding a trial by default may paralyse the conduct of criminal proceedings, in that it may lead, for example, to dispersal of the evidence, expiry of the time-limit for prosecution or a miscarriage of justice’. 25 Da ultimo, Corte europea, Kounov c. Bulgaria, sentenza del 23 maggio 2006, § 42. 26 Molti degli spunti per questa parte del contributo si trovano nella Relazione sul “Giudizio in contumacia e la restituzione nel termine dopo la legge n. 60 del 2005” redatta dall’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, a cura di CASSANO E CALVANESE. - 117 - detenzione all’estero per altro titolo (i giudici italiani avevano ritenuto tale circostanza irrilevante, in quanto solo 27 Nel caso di specie, infatti la Corte aveva constatato che non vi era stata dimostrazione alcuna che l’imputato avesse cercato di sottrarsi alla giustizia né che avesse rinunciato al suo diritto di essere presente e di difendersi. Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 allegata ma non provata dal difensore). di principio dal consentire un nuovo Anche in tal caso, l’accento è stato posto giudizio dalla Corte sulla necessità che la rinuncia procedimento al diritto di comparire sia inequivoca e la Convenzione. censura mossa all’Italia ha riguardato la Nel caso Sejdovic (sentenza 10 novembre mancanza da parte delle nostre autorità 2004), il ricorrente aveva dedotto di essere giudiziarie di quella necessaria diligenza stato giudicato senza aver mai avuto per assicurare l’effettivo godimento dei notizia del procedimento aperto nei suoi diritti riconosciuti dalla Convenzione. confronti. Costui si era reso irrintracciabile Nell’caso Somogyi (sentenza 18 maggio e, dichiarata la sua latitanza, era stato 2004), in giudicato in contumacia. Le ricerche contumacia e in espiazione della pena, internazionali portarono al suo arresto a aveva dedotto di non aver ricevuto notizia fini alcuna del processo (nella specie aveva peraltro, rifiutò la sua consegna all’Italia, disconosciuto firma non ritenendo sufficienti le garanzie offerte apposta sulla relata di notifica degli avvisi dall’ordinamento italiano al condannato a lui inoltrati). La Corte ha condannato per ottenere la riapertura del processo, nel l’Italia, sul rilievo che la giurisdizione frattempo nazionale era venuta meno all’obbligo di irrevocabile. Davanti alla Corte europea, il verificare se l’accusato avesse avuto la Governo italiano aveva sostenuto la tesi possibilità d’avere conoscenza delle accuse che il ricorrente aveva rinunciato a a lui avanzate. Nel caso in esame, ad partecipare al processo. La Corte ha avviso della Corte, risultava carente uno diversamente affermato che l’assenza del scrupoloso per ricorrente dagli usuali luoghi di residenza o determinare, “al di là di ogni ragionevole domicilio poteva dare solo “l’impressione” dubbio”, se la rinuncia a comparire da che parte del condannato fosse inequivoca. La temesse) che la polizia lo stesse cercando, Corte ha inoltre rilevato anche in tal caso ma non la “prova” che fosse a conoscenza che, qualora la condanna di un soggetto sia del procedimento penale aperto contro di stata pronunciata dal giudice nazionale lui o della data del processo. “Informare nonostante una potenziale minaccia al suo qualcuno di un processo intentato contro di diritto di partecipare al processo, il ristoro lui – ha precisato la Corte - è un atto più appropriato sarebbe costituito in linea giudiziario di tale importanza che deve il ricorrente, condannato come propria controllo la giudiziale - 118 - o dalla riapertura nel rispetto estradizionali definito l’imputato in dell’art. Germania con del 6 che, sentenza fosse al corrente (o Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 essere effettuato in conformità con i termine, requisiti procedurali e sostanziali capaci di “sufficiente garantire l’esercizio effettivo dei diritti da dell’imputato, poteva ripetersi in numerosi parte dell’imputato. La conoscenza vaga ed altri casi a causa delle ”lacune nella legge informale non può bastare”28. La Corte ha nazionale e nella pratica applicativa”. La pertanto ribadito che, se è possibile Corte ha stabilito pertanto, in base all’art. ammettere una conoscenza anche indiretta, 46 della Convenzione, che l’Italia doveva la apparire rimuovere “ogni ostacolo legale” che poi ha poteva impedire ad un condannato in osservato che la violazione riscontrata nel absentia, non effettivamente informato del caso procedimento e che non avesse rinunziato rinuncia “inequivoca”. di deve comunque In particolare, specie, da attribuirsi alla che non garantirebbe certezza” al i suo con diritti formulazione dell’art. 175 c.p.p. circa le inequivocabilmente diritto di condizioni per ottenere la restituzione del comparire, di ottenere l’estensione del termine per fare appello o un nuovo 28 Il principio così affermato sembrerebbe soggetto ad un'unica eccezione nell'ipotesi in cui l'imputato sfugga deliberatamente e platealmente ai tentativi di notificazione, rendendo vani gli sforzi effettuati dalle autorità per notiziarlo. V. il caso Iavarazzo c. Italia (decisione del 4 dicembre 2001, n. 50489/99): il ricorrente, vista la polizia entrare nel suo appartamento (con l'intenzione di notificargli un ordine di custodia cautelare), scappò da una finestra e si diede alla latitanza. La Corte europea precisò sinteticamente che "Pour ce qui est de l'omission d'informer officiellement le requérant des poursuites entamées à son encontre, (...) l'impossibilité de communiquer avec l'accusé ne saurait être imputée aux autorités italiennes, étant due, au contraire, au fait que le requérant, dans la tentative de se soustraire à la juridiction d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, avait pris la fuite et était devenu introuvable". Con tale decisione sembra essersi risolta la questione lasciata aperta nella sentenza Colozza, cit., § 28 in fine, relativa alla eventuale perdita dei diritti di cui all’art. 6 della Convenzione da parte di un imputato che si rende volontariamente latitante. La soluzione pare essere nel senso che egli è privato delle sole facoltà il cui esercizio presuppone la sua presenza e collaborazione (ad es., la ricezione delle informazioni di cui al § 3 a), o la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni dibattimentali), mentre spetta agli organi di Strasburgo verificare se gli altri diritti contenuti nella norma sull'equo processo gli siano stati garantiti: cfr., la sentenza Craxi c. Italia, del 5 dicembre 2002 (ove la Corte concluse alla violazione dell'art. 6 § 3 d) Cedu malgrado la latitanza del ricorrente, ed esaminò approfonditamente altre doglianze relative alla violazione dell'equo processo), nonché la decisione Ortolani c. Italia del 31 maggio 2001, n. 46283/99. In materia cfr. TAMIETTI, Processo contumaciale e rimedia garanzia del diritto di difesa dell’imputato assente: la Corte europea “boccia” la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., in Cass. Pen. 2004, pp. 1393 e ss. processo, in modo da garantirgli il diritto ad una nuova pronuncia sulle accuse mosse contro di lui. Nel successivo ricorso alla Grande Camera (sentenza del 1° marzo 2006), la Corte è tornata a esaminare l’istituto della restituzione in termine (secondo la versione non ancora modificata dalla l. 60/2005), ribadendo le conclusioni a cui era pervenuta in prima istanza, ponendo in evidenza come il rimedio offerto dall’art. 175 c.p.p. non avrebbe comunque potuto essere applicato al caso in esame, poiché all’epoca in cui il ricorrente era venuto a conoscenza della sentenza di condanna era detenuto all’estero e difficilmente avrebbe potuto esperire nel termine previsto l’istanza di restituzione. La Corte, nel prendere atto della riforma introdotta con la l. 60/2005, - 119 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 ha ritenuto prematuro – in assenza di una pur dichiarando il ricorso irricevibile, giurisprudenza sua hanno osservato come le lacune riscontrate applicazione - dare in tale sede una in passato nell'affrontare il caso Sejdovic valutazione sulla sua efficacia. sembrino essere state colmate dal nuovo Le critiche alla vecchia formulazione testo dell’art. 175 del c.p.p. È stato, quindi, dell’art. 175 c.p.p. sono state quindi rilevato come con la legge del 2005 si sia ribadite nel caso R.R. (sentenza del 9 inserito un meccanismo che, se attivato, giugno 2005), nel quale il ricorrente, garantisce al condannato in contumacia, dichiarato irreperibile, era stato giudicato con un sufficiente grado di certezza, la in contumacia. possibilità di essere presente e di difendersi La nuova nazionale formulazione sulla della norma in un nuovo processo. In particolare, la riguardante la rimessione in termini è stata, Corte, nonostante affermi che il testo del infine, oggetto, sia pure incidentale, di una nuovo art. 175 cpp sembra aver colmato le recente pronuncia che ha tratto spunto, lacune, in mancanza della presentazione da ancora una volta, dalla vicenda del sig. Cat parte dell'imputato dell'istanza di cui Berro. Come detto, nel 1991, i giudici all'art. 175 c.p.p., conclude ritenendo che europei avevano il nel caso concreto non è possibile stabilire processo svoltosi a carico del ricorrente in se un'eventuale domanda di restituzione quanto quest'ultimo era stato giudicato in nel termine avrebbe garantito, con un contumacia. alla sufficiente grado di certezza, la possibilità condanna europea, in sede di esecuzione di essere presente e difendersi nel corso di della sentenza di Strasburgo, dinnanzi la un nuovo processo. dichiarato iniquo Successivamente giurisdizione nazionale, l'imputato non formulava istanza di restituzione nel 2. Efficacia della giurisprudenza e delle termine ma decideva di proporre ricorso ex sentenze della Corte europea sugli art. 670 c.p.p. chiedendo l'annullamento ordinamenti nazionali. dell'ordine di carcerazione emesso per l'esecuzione della sentenza, che però Bene, questa la materia europea in tema di veniva rigettato sia dalla Corte di appello - diritto dell’imputato a essere presente in veste di giudice dell'esecuzione - sia durante il processo. dalla Corte di cassazione. Per tale ragione, Resta da capire, cosa farsene, come il Cat Berro aveva nuovamente adito la utilizzare Corte europea. Nell'occasione, i giudici, giurisprudenziale. - 120 - questo materiale Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Non è mia intenzione, riproporre in questa distinzione tra sistema monista e sistema sede – neanche in modo sintetico – il dualista dibattito dell’incorporazione o meno del testo – così denso di interventi sia della interno31. convenzionale tra interno L’individuazione della reale capacità di indagando la posizione della Convenzione influenza del diritto convenzionale sul nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento diritto interno deve, piuttosto, portare ad nazionale in cui si inserisce e la possibilità interrogarsi della diretta applicazione delle disposizioni sentenze e della giurisprudenza della Corte convenzionali29. negli ordinamenti nazionali32. e diritto sui diritto connessa dottrinari e giurisprudenziali - sul rapporto Convenzione in tematica concreti effetti delle Ritengo, infatti, che la comprensione dei 31 rapporti tra il sistema europeo di diritti DELMAS M ARTY, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et la logique du flou in Revue de droit pénale et de criminologie, 1992, pp. 1031 e ss.; LAMBERT ELISABETH, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1999. 32 In particolare, LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne, cit., p. 33, ritiene che il criterio dell’incorporazione non sia in grado di spiegare i rapporti tra il sistema europeo dei diritti dell’uomo e l’ordine interno e, di conseguenza, l’efficacia delle sentenze della Corte a livello nazionale. Anche nella dottrina italiana si è cominciato a ripensare gli schemi classici circa i rapporti tra ordinamento e europeo ed sistema nazionale, in particolare dopo l’approvazione dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, cfr. RUGGERI, Prospettive metodiche di ricostruzione del sistema delle fonti e Carte internazionali dei diritti, tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione, in Ragion Pratica, 2002, n. 18, pp. 63 e ss, che ritiene che i rapporti tra norme sopranazionali (in tema di diritti umani) e norme di diritto interno debbano essere letti non sulla base degli strumenti propri della teoria delle fonti ma anche su quelli della teoria dell’interpretazione. Sulla idoneità del diritto internazionale pattizio dei diritti dell’uomo ad influenzare le interpretazioni costituzionali, cfr. RUOTOLO, La «Funzione ermeneutica» delle Convenzioni internazionali sui diritti umani nei confronti delle disposizioni costituzionali, in Diritto e Società, 2, 2000 pp. 291 e ss; ZACCARIA, Trasformazione e riarticolazione delle fonti del diritto, oggi, in Ragion Pratica, 2004, n. 22, pp. 933 ss, seppure non riferendosi principalmente al diritto europeo dei diritti dell’uomo, nota, (p. 110), come si sia passati ad un nuovo scenario in cui l’interprete si trova di fatto a doversi scegliere la norme (e le fonti) appropriate…infatti fonti di diverso rango si combinano tra loro e fonti di ugual rango confliggono: tutto ciò costringe il giurista a reinterpretare la Costituzione e l’intero materiale normativo in modo orientato verso il diritto sopranazionale europeo e internazionale. Incentrata sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo è l’accurata analisi di MONTANARI, I diritti dell’uomo nell’area europea tra fonti internazionali e dell’uomo30 e l’ordinamento interno esiga il superamento sia della classica 29 Per un approccio tradizionale ai rapporti tra Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ordinamenti nazionali cfr. CONFORTI-FRANCIONI, Enforcing International Human Rights in Domestic Courts, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1997. Mi sia anche consentito rimandare al mio Diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, 2008, Torino Giappichelli, pp. 29 e ss. 30 In letteratura è controversa l’idea del sistema della Convenzione come sistema giuridico. IMBERT, Pour un systeme européen de protection des droits de l’homme, in Mélanges en hommages à Luis Edmond Pettiti, Bruylant, Bruxelles, 1998, pp. 448 – 464, preferisce parlare di meccanismo europeo di protezione dei diritti dell’uomo. Ritiene infatti che manchino attualmente alla Corte ed alle sue sentenze la forza e l’incisività necessarie a renderla, se non unico attore, almeno principale protagonista di un processo di riforme sul piano europeo. COSTA, La Cour européenne des droits de l’homme : vers un ordre juridique européenne?, in Mélanges en hommages à Luis Edmond Pettiti, Bruylant, Bruxelles, 1998, pp. 196 – 206, individua un ordine giuridico europeo composto: da un corpus di regole comuni ai diversi Stati, che si sono impegnati a rispettarli; da un sistema giuridico che consente di sanzionare la violazione di tali regole ed infine da un meccanismo che garantisce l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Ritiene che la Convenzione dia luogo ad un sistema giuridico LAMBERT ELISABETH, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1999. In particolare si tratterebbe di un sistema semicomplesso di tipo statico presentante i tre caratteri di sussidiariatà, di costituzionalità e di ordine pubblico. Parla senz’altro di sistema della Convenzione europea, CONFORTI, in Diritto comunitario, Carta dei diritti e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Ragione Pratica, 2002, n. 18, pp. 15 – 25. - 121 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 L’individuazione della reale portata delle assunti convenzionalmente. Proprio per il sentenze raggiungimento di tali finalità, è imposto della Corte europea passa attraverso l’analisi di due punti: in primo un duplice obbligo a carico degli Stati: luogo, l’analisi dell’esatta ricostruzione 1) gli Stati condannati devono adottare della finalità di un ricorso ai giudici tutte quelle misure che siano in grado sia di europei, e quindi delle finalità della stessa ripristinare la situazione concreta lesa dalla sentenza, e in secondo luogo l’analisi delle accertata violazione concrete dalla 2) tutti gli Stati parte della Convenzione giurisprudenza europea negli ordinamenti devono rendere il diritto interno conforme interni. alla Convenzione così come interpretata Quanto al primo punto, ciò che il ricorrente dalla Corte. tende ad ottenere - e specularmente la In entrambi casi si impone la necessità di Corte a raggiungere con la sentenza - è il un dialogo tra il giudice europeo ed il conseguimento di un duplice obiettivo: da giudice italiano. un lato, la soluzione di un contrasto tra un Invero, alle sentenze della Corte europea individuo e lo Stato e quindi la protezione possono darsi due diversi significati: in dell’individuo dallo Stato; e, dall’altro, il primo luogo, esse rilevano come autorità di rispetto da parte degli Stati degli impegni cosa giudicata (per usare la terminologia conseguenze prodotte tradizionale), ciò si ha nel caso in cui la violazione si sia già verificata e sia stata fonti interne, Torino, Giappichelli, 2002, che sottolinea l’importanza di uno studio che si ponga soprattutto in una prospettiva “assiologica – sostanziale” piuttosto che tecnico formale di indagine dei rapporti tra i diversi sistemi. In particolare, il reale funzionamento del sistema convenzionale europeo impone, secondo l’A., di svolgere uno studio in una duplice direzione: da un lato un’analisi “statica” tesa a definire la collocazione della Convenzione nella gerarchia della fonti dei singoli Paesi aderenti e dall’altro lato un’analisi “dinamica” attraverso lo studio delle prassi giurisprudenziali nazionali, alla cui luce valutare i risultanti ottenuti con l’approccio meramente formale. Sottolinea l’inadeguatezza degli strumenti concettuali del dualismo e del rango legislativo della Convenzione europea a spiegare il reale funzionamento della sistema europeo di tutela dei diritti dell’uomo, CARTABIA, La CEDU e l’ordinamento italiano: rapporti tra fonti, rapporti tra giurisdizioni, in All’incrocio tra Costituzione e CEDU, BIN – G. BRUNELLI – PUGIOTTO – VERONESI (a cura di), Torino, Giappichelli, 2007, pp. 7 e ss. All’interno della letteratura penalistica, critico sulla utilità di continuare a “discutere sul rango della CEDU nel sistema delle fonti del diritto italiano” è VIGANÒ, “Sistema CEDU” e ordinamento interno: qualche spunto di riflessione in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale, in All’incrocio tra Costituzione e CEDU, cit., pp. 265 e ss. accertata, con sentenza, dalla Corte; in tale ipotesi, il giudice nazionale, nell’ambito degli obblighi di cui all’articolo 46 § 1 della Convenzione, dovrà dare “applicazione” alla sentenza. Altra, e diversa accezione, è quella di autorità di cosa interpretata e qui il riferimento allora non è più ad una specifica sentenza ma alla giurisprudenza della Corte europea; con tale espressione si indicano, piuttosto, gli effetti erga omnes (vale a dire, anche nei confronti degli Stati non parte della sentenza, e in questo caso il - 122 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 giudice nazionale si pone nell’ambito 348 e 348 del 200733, - e poi costantemente dell’art. 35 della Convenzione). Tale ribadito, con leggerissima variazioni di efficacia accenti successivamente34 - ha riaffermato discende dall’essere la Convenzione uno strumento vivente il cui con contenuto è in continua evoluzione grazie ermeneutico, tra l’altro, già immanente nel alle sentenze della Corte: la norma sistema, convenzionale (che è il risultato della finalmente, anche al giudice italiano di disposizione della come applicare, interpretato e dalla Corte Convenzione europea come interpretata far parte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. europea) Convenzione applicato entrando dell’ordinamento a nazionale impone forza quello stesso imponendo in in diritto principio tal modo, interno, la la giurisprudenza europea. Nella decisione 2.1 Scordino c. Italia, cit., la Corte ha l’efficacia della giurisprudenza della affermato con forza come i giudici Corte. nazionali nell’interpretazione – Autorità di cosa interpretata: ed applicazione - del diritto interno devono Quindi, il primo degli obblighi in capo al operare conformemente alla giurisprudenza giudice nazionale è quello di dover dare della Corte. Nelle parole della Corte: attuazione alla giurisprudenza europea deriva dal principio di sussidiarietà ( …) attraverso una interpretazione conforme che le giurisdizioni nazionali devono, per del diritto nazionale. quanto possibile, interpretare e applicare il La sussidiarietà del sistema convenzionale, diritto alla come noto fondato sul principio del Convenzione”. Ha precisato, poi che la necessario esaurimento delle vie di ricorso giurisprudenza è parte integrante delle interno e della priorità della protezione disposizioni la nazionale dei diritti dell’uomo, contiene, in Convenzione(…) vive nella giurisprudenza definitiva, una implicita ripartizione delle della Corte (così decisione Scordino c. competenze dei giudici interni e dei giudici Italia cit., pag. 12). europei. Se la Corte ha più volte sostenuto Come è noto, tale orientamento è oramai che non è suo compito sostituirsi alle stabilmente condiviso anche dalla nostra giurisdizioni nazionali, è anche vero che ha interno conformemente convenzionali e che Corte cost. che a partire dalle sentenze nn. 33 Corte Costituzionale sentenze del 24 ottobre 2007 nn. 348 e 349. 34 Si vedano, tra le altre, le sentenze nn. 311 e 319 del 2009 e nn. 80 e 236 del 2011: - 123 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 espressamente affermato che rientra nei giudice nazionale sia assegnato il compito suoi di poteri controllare le decisioni un controllo “diffuso” di nazionali sotto l’angolo della Convenzione. convenzionalità: a lui è attribuita la In questo modo, controlla l’interpretazione competenza di verificare la conformità e disposizioni della legislazione nazionale ai dettami convenzionali nell’ordinamento nazionale della giurisprudenza europea, potendo sottoponendo l’interpretazione giudiziaria (dovendo) giungere, se un’interpretazione nazionale ad una sorta di accerchiamento a adeguatrice non è possibile, sino alla sua tenaglia che la rende essa stessa oggetto di inapplicabilità ad un dato caso. Ed invero, un sindacato critico ben più largo, e certo questo è quanto succede in ordinamenti qualitativamente diverso, da quello che si diversi dal nostro, che lamenta, a mio gioca tradizionalmente tutto all’interno avviso, un innegabile ritardo. dell’ordine giudiziario, mediante il sistema Questo controllo così esteso è necessario in delle impugnazioni. vista di una reale prevenzione di sentenze Il sistema di garanzia europeo spinge, in di condanna della giurisdizione europea. altri termini, al Così, molte delle sentenze di condanna del momento dell’applicazione delle norme nostro Paese (penso tra le altre, oltre a convenzionali, a dare loro prevalenza sulle quelle in tema di contumacia, a quelle che norme nazionali in contrasto. In una hanno avuto ad oggetto la violazione prospettiva non formale, ma assiologico– dell’articolo 6 della Convenzione, per le sostanziale si potrebbe dire, le parole di dichiarazioni accusatorie predibattimentali, Montanari, che il giudice (nazionale) non non ripetute nel dibattimento, dal caso si inchina più innanzi al legislatore, ma Dorigo in poi) si sarebbero potute evitare: anzi per vie traverse cerca nuove coerenze operatori del diritto più avvertiti avrebbero tra i diversi livelli di tutela35. potuto l’applicazione Volendo delle i giudici semplificare al nazionali, massimo, e prevedere la censura (corrispondente a precedenti orientamenti spingendomi oltre quanto affermato dalla della nostra Corte Costituzionale, ma andando in integrando la Convenzione tra gli strumenti un senso sicuramente conforme ad un giuridici a loro disposizione, evitare un corretto modo di intendere i rapporti tra aggravio sistema europeo di tutela dei diritti umani e ricorrenti, al sistema paese ed alla Corte sistemi nazionali, ben può dirsi che al stessa. 35 MONTANARI, I diritti dell’uomo, cit., p. 201. - 124 - Corte) alla ed avrebbero giustizia potuto, italiana, ai Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Non posso tuttavia nascondermi che un 2.2. controllo l’efficacia delle sentenze di condanna. diffuso di convenzionalità Autorità di cosa giudicata: affidato ai giudici presuppone un livello di maturità del sistema – e di elevata L’altro obbligo, come visto, imposto ai conoscenza della giudici nazionali attiene all’esecuzione giurisprudenza della Corte. Elementi, tutti, delle sentenze di condanna emesse dalla questi, sicuramente non ancora del tutto Corte: è a loro che compete dare attuazione presenti nella nostra arena giudiziaria. Allo a quelle sentenze. stato attuale, quindi, il rinvio alla Corte La base giuridica di questo obbligo risiede Costituzionale e l’utilizzazione del diritto nell’art. 46 della Convenzione. Ai sensi del convenzionale quale norma interposta di primo paragrafo dell’articolo 4636 della costituzionalità sembra il modo migliore – Convenzione, gli Stati si impegnano a sebbene forse non il più efficace – per conformarsi alle sentenze definitive della realizzare incidenza Corte sulle controversie nelle quali sono diretta del testo convenzionale nel nostro parti. Tale impegno comporta a carico ordinamento. dello Stato convenuto obblighi giuridici Ne sono esempi, ultimi in ordine di tempo, ben definiti. la già citata sentenza n. 319 del 2009 della Un primo obbligo è il pagamento della Corte costituzionale, avente ad oggetto somma di denaro eventualmente liquidata ancora una volta l’art. 175 cpp nella dalla Corte a titolo di equa riparazione. Ai interpretazione datane da una parte della sensi dell’articolo 4137 della Convenzione, e quella condivisione necessaria giurisprudenza italiana e ancora, seppure in 36 tutt’altro ambito, la sentenza delle SSUU, L’articolo 46 così stabilisce: 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controverse nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. 37 L’articolo 41 della Convenzione così statuisce: Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso un’equa soddisfazione alla parte lesa. Sull’esecuzione delle sentenze della Corte, cfr.,IMBERT, L’exécution des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Le rôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, in La Corte europea dei diritti umani e l’esecuzione delle sue sentenze, Atti del Convengno MAE- SIOI, 6–7 giugno 2002, La Comunità Internazionale, Quaderno 7, 2002, pp. 20 e ss; MAS, Right to Compensation Under Artiche 50, in MACDONALD, MATSCHER, PETZOLD (a cura di) The European System for the Protection of the Human Rights, udienza del 21 gennaio 2010, in cui tuttavia la giurisprudenza della Corte europea – in particolare quella relativa alla nozione di diritto e al sistema delle fonti di cui all’art. 7 – è richiamata, tra gli altri, quale criterio per risolvere un quesito – un contrasto giurisprudenziale - in tema di indulto. - 125 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 la Corte ordina allo Stato di pagare un violazione (cd. restitutio in integrum); certa dall’altro somma di denaro (per danni lato, l’adozione di misure materiali, morali, spese ed onorari). In tali generali volte a prevenire la realizzazione casi, lo Stato convenuto non ha alcun di ulteriori violazioni, simili a quelle potere discrezionale nell’esecuzione della constatate in sentenza38. sentenza: deve pagare il quantum indicato Contrariamente a quanto detto per il caso dalla Corte e nei termini da quella fissati. della riparazione pecuniaria, generalmente, L’equo indennizzo non è l’unico obbligo le sentenze della Corte non indicano allo che discende dalla sentenza. L’esecuzione Stato convenuto le misure generali e/o di una sentenza che constata una o più individuali da violazioni può prevenire una nuova violazione e/o di comportare, secondo le circostanze del reintegrare la situazione del ricorrente. In caso, da parte dello Stato interessato, da un effetti, secondo la Convenzione, gli Stati lato, l’adozione in favore del ricorrente di godono di una piena discrezionalità nella misure individuali idonee a far cessare la scelta dei mezzi per adottare le misure di della Convenzione adottare in grado di violazione se questa continua e/o a ripristinare la situazione anteriore 38 la In letteratura vi è chi nega che possa farsi discendere dall’articolo 46 § 1 un obbligo a carico degli Stati di adottare misure di carattere generali. V. MAROTTA, Gli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano, in Rivista italiana dei diritti dell’uomo, 1989, p. 58 che ritiene che in seguito ad una sentenza di condanna gli Stati non sono obbligati ad adottare in più disposizioni che superino l’ambito del caso di specie, quale eventualmente un cambio di legislazione e, a p. 59 se non un obbligo, sussiste per gli Stati…almeno un interesse a modificare le disposizioni legislative o amministrative la cui applicazione ha determinato il giudizio negativo della Corte.. Su posizione analoga, più di recente, BARBERA, Le tre Corti e la tutela multilivello dei diritti, in BALDUZZI (a cura di), Studi in onore di F. Cuocolo, Giuffrè, Milano 2005, p. 118 esclude che da una sentenza di condanna possa discendere altro obbligo per gli Stati oltre il garantire un’equa soddisfazione. Esclude, altresì che le misure a carattere generale volte a prevenire future violazioni trovino il loro fondamento nell’articolo 46 § 1. V. ZAGREBELSKI, I mutamenti legislativi o regolamentari e di prassi amministrative volti ad impedire il riprodursi della violazione, in La Corte europea dei diritti umani e l’esecuzione delle sue sentenze, Napoli, Editoriale scientifica, 2003, p. 109 ravvisandone, piuttosto il fondamento nello Statuto del Consiglio d’Europa. Contra, PIRRONE, L’obbligo di conformarsi alle sentenze, cit., che mostra come dalla prassi del Comitato dei Ministri nella fase di esecuzione delle sentenze della Corte emerga, in modo netto, coma sia il Comitato sia gli Stati stessi ritengono normale l’adozione di tali misuri ex art. 46 § 2 al fine di giungere alla chiusura della procedura pp. 222 e ss. Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers 1993, pp. 775 e ss; POLAKIEWICZ, The Status of the Convention in National Law, in BLACKBURN–POLAKIEWICZ (a cura di) The Execution of Judgements of the European Court of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 55 e ss; PIRRONE, L’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, Giuffrè, 2004; RAIMONDI, L’obbligo degli Stati di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo negli affari di cui sono parti: l’articolo 46, primo comma della CEDU, in La Corte europea dei diritti umani e l’esecuzione delle sue sentenze, Atti del Convengno MAE- SIOI, 6–7 giugno 2002, La Comunità Internazionale, Quaderno 7, 2002, pp. 39 e ss; SUNDEBERG, Art. 41. Equa soddisfazione, in BARTOLE -CONFORTI-RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, CEDAM, 2001 pp. 660 e ss. Sebbene si riferiscano al vecchio articolo 50 della Convenzione cfr. DRZEMCZEWSKI– TAVERNIER, L’exécution des “decisions” des instances internationales de contrồle dans le domaine des droits de l’homme in La protection des droits de l’homme et l’évolution du droit international, Paris, Pedone. 1998 pp. 197 e ss ed in particolare pp. 215 e ss.; SHARPE, Article 50, in PETITI, DECAUX, IMBERT (a cura di) La Convention européenne des droits de l’homme, cit., pp. 809 e ss; UMBERTAZZI, L’accertamento della violazione della Convenzione europea come “equa soddisfazione” alla parte lesa, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1988, pp. 75 e ss. - 126 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 carattere generale e/o individuale. A tale accertata non era un incidente isolato, ma discrezionalità si accompagna, però, il piuttosto causato da un malfunzionamento controllo del Comitato dei Ministri che è strutturale della legislazione e della prassi chiamato a valutare l’idoneità dei mezzi amministrativa, scelti dagli Stati a raggiungere il risultato interessare, negativamente, numerose altre voluto dalla sentenza della Corte. E’ però persone, i giudici europei hanno ritenuto da notare una significativa evoluzione opportuno indicare al Governo polacco le giurisprudenziale misure quanto all’esecuzione in generali grado, da quindi, di adottare interno40. delle sentenze della Corte. Se, nella nell’ordinamento giurisprudenza più risalente, la Corte Successivamente, questo orientamento è limitava, pur in mancanza di precisi confini stato seguito nel caso Sejdovic c. Italia41 in normativi in tal senso, l’esame della causa cui nuovamente la Corte ha osservato agli aspetti più strettamente connessi al come la violazione fosse derivata dalla ricorrente - evitando, da un lato, di valutare legislazione italiana in materia di processo le legislazioni o le prassi giudiziarie in per contumacia, che può interessare molte astratto e, dall’altro, di indicare agli Stati persone in futuro; da ciò la necessità di l’adozione dal misure generali che siano in grado di pagamento di una somma a titolo di equo rimediare alla lacuna strutturale del sistema indennizzo - ora essa consapevolmente processuale italiano42. Con tali sentenze, la di misure diverse assegna alle proprie sentenze il compito di 40 tutelare non solo gli interessi individuali Cfr. Corte, sentenza Broniowski, cit., §§ 188–194. Nel caso concreto, si trattava, alternativamente, della rimozione di ogni ostacolo al diritto di proprietà dei diretti interessati o nella liquidazione di un’adeguata somma a titolo compensatorio. Nella scelta di indicare le misure generali direttamente, senza aspettare l’inizio della fase di esecuzione, i giudici europei sono stati influenzati anche da considerazioni di tipo pratico, quali l’alto numero di situazioni analoghe a quelle del caso Broniowski. 41 Corte, Sejdovic c. Italia, cit. con nota di TAMIETTI, Processo contumaciale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l’Italia ad adottare riforme legislative. In seguito, su richiesta di rinvio del governo italiano, la Grande Camera si è occupata del caso che ha, definitivamente, deciso con sentenza del 1° marzo 2006, in Corriere giuridico, pp. 712 e ss. Su tale sentenza cfr. supra. 42 Conferma, sia pure a contrario, la possibilità, ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, di segnalare le misure di carattere generali da adottare ad opera di uno Stato in seguito ad una sentenza di condanna, la sentenza Surmeli c. Germania, dell’8 giugno 2006. In tale decisione la Corte, ricordando la sentenza Broniowski, ha riaffermato che rientra nel potere della Corte indicare, in presenza di deficienze strutturali, le misure di carattere generale più ma anche quelli generali. È la sentenza Broniowski c. Polonia39 a segnare un radicale cambiamento nella prassi. In tale decisione, constatando che la violazione 39 Corte, GC, Broniowski c. Polonia, sentenza del 22 giugno 2004. Su tale sentenza cfr. E. LAMBERT ABDELGAWAD, La Cour européenne au secours du Comité des ministres pour une meilleure exécution des arrêt pilote" (en marge de l'arrêt Broniowski), in Revue trimestrielle des droits de l'homme, 1° gennaio 2005, pp. 203 e ss.. Nel caso Broniowski, la Corte europea ha riscontrato la violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 della Convenzione a causa della regolamentazione dei crediti spettanti nei confronti dello Stato di cittadini polacchi che avevano subito dei danni patrimoniali durante la seconda guerra mondiale. Attualmente, tale sentenza è in corso di esecuzione. Cfr. Comitato dei Ministri, Résolution intérinaire ResDH(2005)58. - 127 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Corte ha sicuramente dato prova di aderire l’istanza europea rilevi problemi strutturali alle risoluzioni del Comitato dei Ministri43 che necessitano un intervento delle autorità con cui, da un lato, si invitavano gli Stati nazionali. A tale evoluzione dei poteri membri a migliorare i ricorsi interni in casi della Corte si accompagna una maggiore di problemi strutturali rilevati dalla Corte responsabilizzazione degli Stati: vi è una e, dall’altro, si spingeva quest’ultima a forte spinta perché essi si riapproprino del sottolineare le ruolo di primi tutori dei diritti dell’uomo violazioni che rilevano sottostanti problemi che, con il principio di sussidiarietà, è loro strutturali, in modo da consentire agli Stati assegnato dal sistema convenzionale44. di trovare, agevolmente, una soluzione più Quanto appropriata stesso reazione del nostro ordinamento, della Comitato a sorvegliare l’esecuzione delle nostra giurisprudenza, è proprio con sentenze. A livello europeo, infatti, ben riferimento all’esecuzione delle sentenze di può delinearsi una tendenza ad esaltare il condanna della Corte europea che si è ruolo avuta nelle ed del sue ad aiutare principio individuando decisioni di nella lo sussidiarietà, autorità nazionali alla una apparentemente situazione corsa italiana, alla giurisprudenziale inarrestabile nella (legislatore, esecutivo e giudiziario) gli creazione di regole di “adattamento” o di attori “attuazione” dei dicta europei. Proprio che in primo la luogo adoperarsi per concreta l’effettivo riconoscimento devono tutela dei e come Penelope in attesa del ritorno di diritti Ulisse, così i giudici italiani continuano a garantiti dalla Convenzione. tessere la loro tela nel tentativo di La Corte è ora legittimata ad emanare le cd sopperire all’assenza del legislatore in sentenze ordine pilota, che forniscono una all’adeguamento italiano alle preziosa guida interpretativa alle corti statuizioni della Corte europea. E in questa nazionali delle loro tessitura si è assistito ad una reale disposizioni convenzionali, ogni qual volta frantumazione del giudicato penale, anche nell’applicazione in seguito a processi in contumacia adeguate alla risoluzione dei problemi determinanti la violazione della Convenzione. Fermo restando che spetta poi allo Stato, sotto la sorveglianza del Comitato dei Ministri, la concreta individuazione e adozione delle stesse, Corte europea, sentenza Surmeli cit., § § 137–139. In quest’ultimo caso, poi, , alcuna indicazione è stata necessaria, avendo il Governo presentato un progetto di legge tendente, proprio, a prevenire la violazione, accertata, della Convenzione. 43 Comitato dei Ministri, Résolution Res (2004)3 sur les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent; e Comitato dei Ministri, Reccomandation Rec (2004)6 sur l’amélioration des recours internes. 44 Nota GARDINO CARLI Stati e Corte europea, cit., p. 142 come dalla recente giurisprudenza della Corte emerga la sua volontà di non rinunciare al suo ruolo egemone nell’interpretazione della Convenzione ma di esercitarlo «per delega», e cioè attraverso gli Stati membri chiamati a fornire una protezione individuale equivalente a quelle da lei dispensata in tutti questi anni, e che adesso essa non vuole e non può più oggettivamente assicurare. E’ quindi un altro modo di manifestarsi della rivitalizzazione, dell’«enchérissement» (…) del principio di sussidiarietà. - 128 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 apparentemente conformi al diritto interno, Di fronte a queste fughe in avanti della e giurisprudenza sicuramente viziati alla luce bisognerebbe tuttavia dell’interpretazione della Corte europea chiedersi se e in che misura le soluzioni dell’art. 6 della Convenzione. Proprio nel adottate siano non tanto tecnicamente settore in cui maggiore è la propensione a corrette ma soprattutto idonee a garantire difendere la effettivamente l’adempimento dell’obbligo giurisprudenza ha seguito un percorso di derivante come visto dall’art. 46 § 1 della grande Convenzione. O al contrario, ci si potrebbe la sovranità apertura nazionale, rispetto all’istanza europea, giungendosi all’affermazione di chiedere principi assolutamente inediti nell’ambito individuate dalla nostra giurisprudenza per processuale penale: i giudici di merito dare ingresso alle sentenze europee nel hanno la nostro ordinamento non debbano o possano supremazia del giudicato europeo rispetto a essere valide anche in applicazione del quello nazionale45; la Corte di Cassazione, principio di sussidiarietà. Mi chiedo – in a sua volta, ha sancito a più riprese che in modo sicuramente provocatorio - cioè se il materia rimedio di cui all’art. 625 bis c.p.p47 non riconosciuto di fondamentali espressamente violazione dei diritti riconosciuti all’imputato sia se alcune applicabile delle anche per soluzioni riaprire dall’art. 6 della Convenzione, il giudice procedimenti nei quali pur mancando una nazionale italiano è tenuto a conformarsi pronuncia alla di violazione sia palese sulla base della Strasburgo anche se ciò comporta la giurisprudenza della Corte. O ancora se necessità discussione non sia possibile ipotizzare la sospensione attraverso il riesame o la riapertura dei dell’esecuzione di una detenzione nelle procedimenti penali, l’intangibilità del more di un ricorso alla Corte europea, giurisprudenza di mettere della in Corte giudicato46. 47 della Corte europea, la Il rimedio di cui all’art. 625 bis c.p.p è stato utilizzato dai giudici della Suprema Corte per dare esecuzione alla sentenza della Corte europa Drassich c. Italia, dell’11 dicembre 2007, in cui è stata accertata la violazione dell’art. 6 parr. 1 e 3 lett. a e b. Su questa sentenza v. CAIANIELLO, La riapertura del processo ex art. 625 bis c.p.p a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Cass. Pen., 2009, p.1465; DE MATTEIS, Condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo e revoca del giudicato, in Cass. Pen. 2009, p. 1474; KOSTORIS, Diversa qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti umani: considerazioni sul caso Drassich, in Giurisprudenza italiana, 2009, p. 2514;. ZACCHÈ, Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich, in Diritto penale e processo, 2006, p. 781. 45 Così, Trib. Roma, 25 settembre 2005, Bracci, in Cass.pen., 2007 p. 276 con nota di SELVAGGI. 46 Cfr. Cass. Sez. I, 1° dicembre 2006, Dorigo, in Cass. Pen., 2006, 1441, con nota di DE MATTEIS, Le sentenze dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e il giudicato penale: osservazioni intorno al caso “Dorigo”; Cass. Sez. I, 12 luglio 2006, Somogyi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 396 con nota di MOSCARINI, Condanna in contumacia e restituzione nel termine per impugnarla: la Cassazione penale ri-decide il “caso Somogyi”; Cass. Sez. I, 22 settembre 2005, Cat Berro, in Guida al diritto, 2005, 84, con nota di SELVAGGI, Diritti dell’uomo necessario il contraddittorio per l’ingresso delle sentenze di Strasburgo. - 129 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 almeno in quei casi in cui la violazione felice espressione di Battaglini di primo lamentata richiami una giurisprudenza organo europea consolidata, non frutto di uno applicazione del principio di sussidiarietà e sporadico intervento della Corte, ma dall’altro dare esecuzione alle sentenze approdo definitivo di una pressi europea della Corte, agendo quale esecutore delle pienamente convinta delle proprie ragioni. stesse ai sensi dell’articolo 46, 1° comma In sintesi, e in conclusione è questo il della Convenzione. punto che mi preme sottolineare, è al Si è dunque tornati al punto di partenza: il giudice interno che compete applicare il compito che attende i giudici è di diritto convenzionale al caso di specie: è a straordinaria complessità. lui che compete dare da un lato efficacia Tuttavia, questi sono i fatti all’ombra della alla giurisprudenza della Corte (il che Convenzione: e il fatto, come ci dice significa a tutto il diritto convenzionale e Bulgakov, è la cosa più ostinata del non solo a quello formatosi contro l’Italia), mondo. dei agendo quale primo garante o, usando la Prof.ssa Andreana Esposito Prof. agg. Sistema penale e diritto europeo Dipartimento di Giurisprudenza, SUN Assistente di studio presso la Corte Costituzionale. - 130 - diritti dell’uomo, in Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Avv. Domenico Ciruzzi Il condizionamento dei media nel processo penale Lo scrittore Alessandro Baricco, prova ?” per approfondire, perché tutto sia intervenendo ad un dibattito sulla querelle chiaro”.1 mass-media - cultura, ha affermato che La televisione non capisce la distinzione l’attrito è inevitabile e che non lo si risolve tra faccia e facciata, non capisce che dietro certamente affidandosi alla “divulgazione” la facciata della faccia c’è un altro intesa come un modo semplice per dire universo. cose complicate. Non esiste, infatti, un E’ agevole comprendere che la psicologia modo semplice per dire cose complicate; le dell’innamoramento può essere raccontata cose complicate vanno approfondite e in modo approfondito in un romanzo di analizzate, moltissimo 500 pagine che ne evidenzi il groviglio di tempo e spazio: ma i mass-media hanno sensazioni (i tremori, le rabbie, i dubbi, le poco tempo e poco spazio. contraddizioni) e non già in un’intervista “La televisione ci fa vedere delle facce - televisiva alla cui domanda di rito: “Che sostiene il critico Beniamino Placido - la cosa si prova ?”, non potrà esserci che una faccia della madre vedova, la faccia del risposta banale. padre disperato, la faccia del rapito, la Ecco, la televisione può sinteticamente faccia dell’arrestato. E’ un suo grandissimo raccontare merito. Ma la televisione non sa e non può necessariamente restare sulle facce e sulle andare oltre. Quelle facce rimangono delle facciate, all’esterno. Che cosa ci sia facce. basterebbe davvero nella testa di quell’innamorato (o riconoscerlo. Infatti, non omnia possumus di quella donna che ha perso il figlio, il omnes. Ed invece, nel momento in cui la marito, ecc...) nemmeno ce lo chiediamo televisione ha a disposizione una faccia, più. commette un grosso errore di superbia. “Rischiamo così - continua Placido - di Cede alla tentazione che tutto le sia smarrire il senso della duplicità di ogni possibile. Che basti chiedere “che cosa si individuo. C’è una parte che si vede. C’è disponendo Niente di di male, il Stiamo fatto, ma perdendo deve poi l’abitudine. una parte che non si vede, e non è di facile accesso. Rischiamo di perdere il contatto 1 B. Placido, La televisione col cagnolino, Bologna, 1993 p. 91 - 131 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 con una delle dimensioni importanti della proprio quel musical che a noi europei realtà. Se ci limitiamo alla televisione. Se della generazione del dopoguerra è stato non apriamo un romanzo”. raccontato esclusivamente dalla cultura Anche noi operatori della giustizia cinematografica teatro, infatti, realtà giurisdizionale se non apriremo il musical, che fa parte ormai del nostro nostro processuale, immaginario collettivo cinematografico, delle carte perché non ritroveremo quei piani - processuali, frastornati e confusi dalla sequenza, quegli stacchi di macchina così miriade di schegge di informazioni che veloci ed efficaci, quei primi piani di passi preannunziano ed anticipano il processo, acrobatici che tanto ci avevano incantato stravolgendolo a tal punto “da farci nelle sale cinematografiche; a teatro, tutto dubitare che sia proprio il nostro processo ci sembra diverso, insopportabilmente e non quello di un altro”.2 lento e forse anche goffo e deludente. approfondendo lo Effettivamente studio quel Per giustificare il nostro smarrimento, processo saremo allora, forse, poco indulgenti verso particolarmente eclatante, già raccontato quel coreografo, quelle ballerine, quei dai media, di non riconoscere più il nostro costumisti, senza renderci conto che spesso processo. Rischiamo, infatti, di smarrirci, molto dipende non dagli incolpevoli senza il protagonisti mosaici funzionalità le carte riuscire meccanismo volte più rischiamo, studiando a riconosceremo a rischiamo di perdere il contatto con la romanzo non americana; a di un comprendere causativo dei della pièce, diversa ma del dalla medium d’interferenza e finendo a volte con lo cinematografico rispetto a quello teatrale i “scaricare” cui la responsabilità di tale ritmi e tempi diversi sono smarrimento esclusivamente sui singoli completamente fagocitati dalla velocità ed protagonisti immediatezza del linguaggio filmico. del processo (giudici, avvocati, pm, cronisti, imputati, ecc... ). Forse l’unico addebito che può essere Così come forse ci accade, a titolo mosso contro il coreografo (e gli altri esemplificativo (e il paragone non sembri protagonisti) è quello di non aver tenuto irriverente !), quando ci rechiamo a teatro conto delle differenze insite nella diversità per assistere al musical americano: sì, dei due medium. Di non aver attentamente compreso e valutato le differenze di 2 linguaggi G. Gulotta, Mass media: la costruzione della realtà sociale, relazione al convegno “Mass media e criminalità violenta”, svoltosi a Noto nei giorni 8-10 luglio 1993, ined. e, dunque, di non aver considerato le probabili interferenze di - 132 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 percezioni che inevitabilmente avrebbero frasi a effetto, proposizioni non ordinate influenzato il suo progetto lavorativo. sintatticamente. E’ forse lo stesso addebito che può essere Come sostiene Neil Postman, è apparso mosso agli operatori giuridici: il non aver sulla compreso appieno che i cambiamenti responsabile dell'immagine ed è invece in tecnologici sulle forme di comunicazione declino sono ancora più carichi di ideologia che i dimostra che la TV provoca un tipo diverso cambiamenti nei nostri mezzi di trasporto. di contenuti. Non si fa filosofia alla TV, la Introdurre forma è contro il contenuto. l'alfabeto in una cultura scena del discorso l'estensore dei politico discorsi: il ciò significa cambiare le sue abituali capacità Le differenze che assume il discorso in una cognitive, le sue relazioni sociali, le sue cultura nozioni di comunità, di storia, di religione. confronto Con l'invenzione della stampa si otterrà il risultano evidenti e, come di seguito sarà medesimo specificato, stravolgimento. introdurremmo la Se infine trasmissione delle imperniata ad una tali sulla stampa cultura differenze in televisiva dispiegano conseguentemente effetti anche nel campo immagini alla velocità della luce, quale del diritto. forma produrremo E' necessario evidenziare che occorre un'autentica rivoluzione culturale. Senza tralasciare il modo di pensare "a specchio guerre. retrovisore": l'automobile. ad esempio, non Con di comunicazione, l'avvento comunicazione è soltanto una carrozza più veloce, la luce televisiva le idee ed i contenuti politici elettrica non è una candela più potente, la perdono caratteristiche televisione non estende né amplifica la enunciative e argomentative del discorso cultura libresca, tipografica: la distrugge. pubblico essere Se la televisione è la tradizione di caratterizzato da acuti distinguo, sfumature qualcosa, lo è di una tradizione iniziata alla concettuali, lunghezza, concatenazione di metà dell'800 con il telegrafo e la nessi causali, ironie, confronti ragionati, fotografia, non nel '400 con la stampa. Il paradossi. in telegrafo ha infatti introdotto una forma di televisione, si è rimodellato su quello dei conversazione ed un linguaggio tipico dei formati titoli giornalistici: sensazionale, le della tradizionali che Il non discorso televisivi caratterizzato potrà da più pubblico risultando brevità, pertanto umorismo, frammentario, impersonale. Le notizie elementarità del linguaggio, collezione di hanno preso la forma di slogan, per richiamare - 133 - l'attenzione ed essere Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 dimenticate subito dopo. E' un linguaggio processi causativi sottesi, non ci sembra discontinuo. Ogni messaggio è privo di nemmeno strano: il mondo così come ci qualsiasi connessione con quello che lo viene presentato dalla TV ci sembra ormai precede e con quello che lo segue. Come il naturale. telegrafo, anche la fotografia ricrea il concludere che "la strada televisiva della mondo come eventi conoscenza è assolutamente nemica di sono inizio, quella tipografica" e che la televisione intermezzo, fine in un mondo di fotografie, parla con una sola voce persistente: la voce come non ci sono nel mondo del telegrafo. dell'intrattenimento. Il mondo è atomizzato; ha solo il presente Ciascuna delle nostre Istituzioni per poter e non richiede di essere parte di una storia. entrare Sempre secondo Neil Postman, il telegrafo, televisione, è costretta ad adattarsi a quel la fotografia, il cinema, hanno dato vita ad linguaggio. La televisione, in altre parole, un nuovo mondo - il mondo del "cucù" - sta trasformando la nostra civiltà in una dove ora questo, ora quell'evento, appaiono vasta arena da grande spettacolo. Certo, è per un momento per poi scomparire. Un possibile che alla fine troveremo che mondo senza senso né coerenza. La questo va benissimo e decideremo che è televisione massima quel che vogliamo. E' proprio ciò che, accelerazione a tale fenomeno portando cinquant'anni fa, Aldous Huxley temeva l'interscambio che accadesse. Non ha serie si può di idiosincratici. una In ragione di ciò ci dato tra la l'immagine e nel grande discorso della l'istantaneità ad una perfezione squisita e Ed invero, tra la profezia di George pericolosa, fin dentro le case dei cittadini. Orwell, che ipotizzava un regime in cui Non c'è argomento d'interesse pubblico - l’esecutivo politica, notizie, educazione, religione, devastante vaglio censorio ed un controllo scienza, sport - che non trovi la sua strada totale dei flussi informativi, e quella di nella televisione. Il che significa che tutta Huxley, è quest’ultima che probabilmente la – secondo Postman – si è realizzata: comprensione argomenti è pubblica modellata di questi secondo avrebbe esercitato un le “Orwell temeva coloro che ci avrebbero distorsioni della televisione. E quando la privati delle informazioni; Huxley, quelli guardiamo finiamo per accettarla così che ce ne avrebbero date troppe, fino a com'è, come un fatto naturale. E il “mondo ridurci alla passività e all’egoismo. del cucù”, ovverossia dell'apparire e dello Orwell temeva che la nostra sarebbe stata scomparire, senza alcuna comprensione dei una civiltà di schiavi; Huxley, che sarebbe - 134 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 stata un cultura cafonesca, ricca solo di e bambinate”3, dalle punizioni, sensazioni anzicché a dominata, da atto timidamente della problematica in questione, mediante la piaceri previsione dell’art. 114 c.p.p.. Questa effimeri. In prendere norma distingue, infatti, tra pubblicazione un simile più del contenuto di un atto e pubblicazione agevolmente può insinuarsi lo stato di integrale dell’atto stesso: tale distinzione è eccezione permanente teorizzato stata voluta dai redattori del nuovo codice Giorgio Agamben, ossia sospensione scenario ancora dell'ordine da quella giuridico “non che per proteggere il segreto investigativo, ma per evitare che il giudice siamo abituati a considerare una misura del dibattimento possa essere 4 provvisoria e straordinaria ma che invece è condizionato” , giacché il contenuto degli presente atti genericamente riportato dalla stampa come forma contemporanea "normale" di governo. Sia pure in ha meno incisivi effetti d’influenza sul maniera piuttosto “giudice terzo” rispetto alla propalazione insoddisfacente, il legislatore del nuovo integrale dell’atto ufficiale. processo penale ha dovuto prendere atto Ciò si desume dall’esame della Relazione che, rispetto all’epoca del codice Rocco, il al progetto preliminare, laddove si afferma nuovo rito, lungi dal poter essere, al pari di (pag. 49) che “il giudice del dibattimento, tutti i riti, dominato dal silenzio e dalla se correttezza, “signori pubblicazione degli atti veri e propri, è in Ci grado è assediato dell’informazione di dai massa”. sia può di essere non influenzato fondare il dalla proprio consentito affermare che, tra gli ultimi ad convincimento su notizie di stampa più o accorgersi che di meno generiche e prive di riscontri dell’informazione documentali riguardanti il contenuto degli il distribuzione nuovo sistema condizionava l’andamento del processo atti”. penale, Rispetto si annoveravano proprio gli alle miriadi di schegge operatori del “pianeta giustizia”. Mentre, d’informazione giudiziaria, prodotte negli infatti, la dottrina e gli studiosi in genere ultimi tempi, tali affermazioni contenute delle nella Relazione appaiono davvero risibili moderne scienze sociali evidenziavano gli effetti positivi e negativi ed inattuali. di quel sistema nell’ambito di altre 4 discipline, il legislatore italiano si limitava 3 P.L. Vigna, Attività investigativa e informazione, relazione al convegno nazionale di studi “Il reato, il processo, la notizia”, svoltosi a Selva di Fasano (Br) nei giorni 28,29 e 30 maggio 1993, ined. Neil Postman, Divertirsi da morire, ed. Marsilio, 2002 - 135 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 E’, però, pur vero che il legislatore ha previsione dell’art. 114 c.p.p., occorre quantomeno evidenziato che il problema, ribadire che la questione non può liquidarsi in frettolosamente, riconducendola ad una quanto tale, sussiste. E’ questo, senz’altro, un passo avanti carenza di deontologia o, meglio, ad un rispetto alla scarsa lungimiranza mostrata, personale protagonismo di avvocati ed nei tempi andati, da parte di molti operatori inquirenti, da un lato, ed alle intemperanze giuridici i quali, solo negli ultimi anni, si dei “cattivi cronisti”, dall’altro. sono avveduti degli effetti devastanti che i E’ mosaici opportunità o infrazioni a norme di d’interferenza provocano sul utile disquisire tra questioni di processo penale. Da troppo poco tempo, deontologia giacché infatti, si è compreso che il processo impregiudicato il penale non può più essere ritenuto un problema che deve invece ravvisarsi nel “luogo neutro”, o a compartimenti stagni, nuovo così come distribuzione l’oleografia della retorica modello resterebbe nodo di centrale produzione dell’informazione oggi esistente. Sul punto, appare più che fondato il l’analisi del complesso meccanismo di sospetto che il processo penale non sia mai interazione tra la notitia criminis e l’attuale stato un luogo scevro da influenze: si pensi sistema di distribuzione dell’informazione. alle legittime doglianze che l’avvocatura Questa è l’unica strada percorribile per la penale, e non solo, ha manifestato in questi comprensione dell’inestricabile groviglio anni contro le legislazioni incoerenti e tra realtà e finzione che ci circonda ed contraddittorie influenza fortemente lo specifico del con urgenza diviene e forense e giudiziaria aveva tramandato. decretate Pertanto, del prioritaria “selvaggia” a seconda della diverse linee di processo penale. politica criminale sperimentate negli anni; Al contrario, la demonizzazione degli decretazioni d’urgenza oscillanti come un inquirenti e, soprattutto, degli operatori pendolo sospinto dal clamore degli eventi dell’informazione certamente non risolve il ed a giusta ragione definite “pendolarismo problema. legislativo”. svolge soltanto una funzione “esorcistica” Una volta accertato che il meccanismo e, com’è noto, un problema esorcizzato d’interazione tra il processo penale e i non è un problema risolto. Tutt’altro. mezzi d’informazione di massa esiste Pertanto, davvero, essendo stato persino preso in attentamente i meccanismi condizionanti considerazione del legislatore con la che inquinano il processo penale, tenendo - 136 - Anzi, è tale demonizzazione opportuno sceverare Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 presente che il libero convincimento, non processo penale non può prescindere consistendo in una mera formula magica, si dall’esame delle influenze che i mezzi traduce sostanzialmente in un tasso di d’informazione di massa dispiegano sulle humus dinamiche relative al modo di formazione culturale che è determinato, essenzialmente, dal tipo d’informazione della prova. che si riceve. I sistemi di comunicazione hanno, in tutte E’, infatti, evidente che il grado di le epoche, influenzato il modo in cui gli professionalità e di indipendenza di un uomini percepiscono il reale. magistrato (e di un avvocato, per converso) Nelle società prealfabetiche i graffiti è direttamente proporzionale rappresentavano mezzo di espressione e al suo indice di comprensione dei nuovi sistema di comunicazione complessivo; mosaici d’interferenza, ai suoi parametri nelle culturali, alla sua curiosità intellettuale ed influenzò al rigoroso rispetto delle regole della comunicazioni. Allo stesso modo, la giurisdizione. stampa dell’ “era di Gutenberg” massificò Appare necessario ed inderogabile, a la questo delle Successivamente, i nuovi media hanno prospettive di analisi per identificare i modificato i rapporti interpersonali tra gli complessi mosaici d’interferenza che, con uomini, influenzandone lo psichismo. I c.d. il concorso delle decretazioni di urgenza, “media elettrici” (radio, televisione, ecc...) inquinano presentano un’ulteriore connotazione: la punto, un il allargamento processo penale, società alfabetiche, la la scrittura settorializzazione comunicazione delle settoriale. stravolgendolo. simultaneità E’ necessario sperimentare nuovi sentieri trasformare il pianeta nel quale viviamo in esplorativi, anche mutuati dalle tesi delle un moderne scienze sociali, attraverso una contestualità dell’informazione dovrebbe metodologia d’indagine che riesca ad permettere agli uomini di partecipare come individuare i fattori estrinseci ed intrinseci in un villaggio di epoca tribale alla che condizionano attualmente il metodo di elezione dei formazione discussione della prova e, dell’informazione, “villaggio globale”, loro sugli capi, sì laddove nonché avvenimenti da la alla che conseguentemente, i criteri valutativi della accadono nella comunità. stessa. Tutto Pertanto, un corretto approccio d’indagine sostituzione dell’antico fuoco, attorno al sullo stato di disagio in cui versa oggi il - 137 - ciò si realizza attraverso la Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 quale si riuniva la tribù, con la luce del per tutti i sistemi di comunicazione: come medium televisivo. potrebbe essere neutro un nuovo ed Lo studioso di comunicazioni di massa efficacissimo mezzo di comunicazione? Marshall Mc Lucan sosteneva che il Il treno, ad esempio, sarà neutro - sostiene “medium è il messaggio”: in un tale ancora Placido - soltanto apparentemente, contesto, più del contenuto della notizia, ha superficialmente. Neutro nel senso che lo rilevanza il sistema stesso che si sceglie posso prendere per recarmi a trovare la per la distribuzione delle informazioni; e il fidanzata oppure per andare a commettere nostro sistema distributivo simultaneo un delitto. Ma il treno, preso come risulta così assorbente da far ritenere fenomeno complessivo, irto di tutte le sue inesitente ciò che da esso non viene conseguenze, no. Il treno non è neutro propagato. perché, modificando le nostre condizioni di I nuovi media hanno contribuito alla viaggio, ha modificato il nostro senso del caduta delle ideologie, con la conseguenza paesaggio e, conseguentemente, il nostro che gli avvenimenti non vengono più rapporto con il medesimo. inquadrati in visioni generali complessive; Proviamo l’informazione, cioè, non è più trasmessa peculiarità rispettando la genesi ed i processi causativi comunicazione sottesi agli avvenimenti stessi, ma si è conseguenti modifiche che lo stesso ha trasformata in informazione scheggiata, prodotto nel nostro modo di percezione del secondo il modello del linguaggio da spot reale. pubblicitario o sportivo. Viene, quindi, Secondo l’attuale livello d’informazione, è prodotta un’informazione superficiale e notizia qualsiasi fatto/rottura, qualsiasi riduttiva, e, soprattutto, non obiettiva. accadimento La non obiettività della notizia risulta normalità del quotidiano; mediante la dall’analisi del nuovo mezzo, attraverso trasmissione cui esse è prodotta, a prescindere da distribuiti soltanto i fatti/rottura, i fatti manipolazioni specifiche, quali quelle fuori dalla normalità, che finiscono con il poste in essere da lobbies economiche e nascondere l’ordinarietà del quotidiano: gruppi di potere politici che finanziano i l’utente finisce, quindi, per ricevere una diversi circuiti d’informazione. miriade Pertanto, l’informazione non è obiettiva d’informazioni eccezionali, giungendo a perché non è neutra così come è accaduto - 138 - dunque ad analizzare la sistema di dell’attuale informativa che si distacchi simultanea, d’informazioni e le dalla vengono di rottura, Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 ritenere che la normalità del quotidiano comprendere non esista.5 causativo sotteso alle notizie; l’effetto Accanto ai fatti/rottura, devono essere verità di queste non presi in considerazione i fatti/notizia: si informazione parziale) è prorompente, tratta di quegli accadimenti indotti dalla poiché difficilmente l’utente ne comprende presenza i meccanismi di produzione; il risultato è dei media, ovvero prodotti processo verità (perché quello ed entrare così nel circuito di trasmissione convinzione che la realtà, l’unica, è quella dell’informazione. Tali fatti/notizia, se non che riceve dai media. entrassero nella rete dei media, non Era inevitabile che questo nuovo sistema esisterebbero; pensiamo, ad esempio, alle di distribuzione della notizia avesse un manifestazioni di protesta collettiva, ai effetto deflagrante sul processo penale. Ciò blocchi stradali, alle azioni terroristiche: non soltanto per le primarie considerazioni tutti questi già esposte, ma anche perché tale effetto eventi hanno una comune matrice nei dirompente è aumentato negli ultimi anni, fatti/notizia, poiché essi vengono posti in per il ruolo, centralissimo, svolto dalla essere solo al fine di divenire oggetto di magistratura: ed infatti, gran parte della attenzione cronaca politica nazionale è diventata parte dei media: in provocare il soltanto al fine di essere ripresi dai media da di all’utente nell’utente la particolare alcuni atti terroristici (e i cronaca giudiziaria. diversi nell’universo Pertanto, il potere di supplenza esercitato eversivo ne avevano ben compreso il dalla magistratura ha spinto gli “inquirenti” meccanismo) non si sarebbero verificati se a fornire risposte immediate ai bisogni non avessero avuto ingresso nel circuito di della collettività, al fine di colmare il trasmissione dei nuovi media. divario I nuovi media, pertanto, con i fatti/notizia, dimensioni possono provocare una modifica della agisce in tempi reali, o in presa diretta, il realtà fino ad una modifica dell’andamento potere giudiziario agisce sulla sintesi dei dei fatti. fatti). La notizia non è obiettiva anche perché la Il nostro sistema accusatorio ha, dunque, frammentazione cooptato sistemi sanzionatori anticipati al gruppi l’informazione operanti di essa, scheggiata, ovvero non fa esistente tra temporali le differenti (l’informazione fine di incidere e di fornire risposte surrettizie agli utenti del prodotto giustizia. 5 G. Bechelloni, Il mestiere di giornalista, Napoli, 1982 , p. 35 e ss. - 139 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Come è stato esattamente rilevato, “l’uso L’utente cittadino riceverà, in tal modo, anticipato dell’informazione di garanzia si una effimera immagine di efficienza che registra sempre più frequentemente, ad produrrà, a sua volta, immediato consenso onta delle precise esigenze istruttorie verso richieste dal codice per la sua emissione e operazione di polizia giudiziaria. Lo stesso in dispregio delle norme processuali che la inquirente finirà per diventare protagonista, consentono solo allorché si debbano autore compiere atti cui ha diritto di assistere il operazione”, inevitabilmente condizionato difensore (art. 369 c.p.p.)”.6 anche dall’assenso acritico dell’opinione Così, l’uso disinvolto di informazioni di pubblica. garanzia , di ordinanze istitutive della In un meccanismo simile, è davvero custodia un impensabile che l’inquirente possa offrire orientamento ad utilizzare gli istituti garanzie di “neutralità”: sarebbe come processuali come mezzi autonomi di chiedere al regista di uno spettacolo di controllo sociale immediato. rilasciare dichiarazioni fortemente critiche Attraverso cautelare regista quella spettacolare della “spettacolare verso la pièce da lui stesso realizzata. Si anticipati”, amplificati dalla erogazione aggiunga che , di fronte ad operazioni delle notizie accusatorie diffuse dai mezzi particolarmente di informazione, si producono immediati esempio effetti eclatanti presso l’opinione pubblica; imputato era un noto personaggio dei è segreto media) spesso si realizza , sempre a mezzo investigativo, le uniche notizie diffuse dell’informazione elettrica, la produzione saranno quelle accusatorie. di un “dissenso di ritorno”, che finisce con Si verificherà un effetto di cassa di il coinvolgere l’inquirente protagonista. risonanza ad opera dei media, così da Ed è a questo punto che può verificarsi provocare una serie di reazioni a catena, una innanzitutto nei confronti dello stesso cosiddetto “giusto interesse all’indagine” indagato, poi di eventuali coindagati e nell’interesse soprattutto nei confronti di coloro i quali dell’indagine. acquisteranno successivamente la veste di all’indagine” è la verifica della sussistenza “persone informate sui fatti”. o meno di una determinata notitia criminis. che, “rimedi e o sanzionatori evidente tali determina questa vigendo il spettacolari (quali ad il “processo Tortora”, dove trasformazione progressiva speciale Il del o personale “giusto interesse In una siffatta situazione, è possibile che il 6 Ettore Randazzo, Divulgazione del segreto di indagine ed attività legislativa, relazione al convegno nazionale di studi “Il reato, il processo, la notizia”, maggio 1993. “giusto - 140 - interesse” si trasformi Diritto e Giustizia Minorile progressivamente “personale”, in Anno I, nn. 2 e 3-2012 un giacché interesse custodia cautelare carceraria così da l’inquirente produrre ancora ulteriori effetti protagonista, investito anche dal “dissenso confermativi della veridicità di quelle di ritorno”, non potrà che indagare al fine notizie di dimostrare la validità della notizia amplificate dai mass-media. accusatoria La credibilità di tali accuse non si e, quindi, dell’operazione accusatorie già propalate ed spettacolare da lui stesso iniziata. stempererebbe neanche se la Corte di Ed ancora, grazie alla cassa di risonanza Cassazione dovesse annullare per vizi di dei media, sovente vengono amplificati ed legittimità le ordinanze emesse in assenza esaltati soltanto alcuni soggetti processuali di riscontri: tale annullamento sarebbe rispetto ad altri, così da produrre uno infatti percepito dalla pubblica opinione squilibrio allarmante tra tesi accusatorie e come il frutto di un cavilloso escamotage , tesi se non peggio. difensive: squilibrio che, inevitabilmente, come si dimostrerà in Tutto ciò, ovviamente, influenzerà in seguito, finirà per influenzare in senso senso accusatorio il “giudice terzo”, delineato processuale, come neutrale dal legislatore, ma che nella fuorvianti sulle “persone informate sui prassi spesso risulta essere solo una fatti”, chimera. giudiziaria, sugli stessi consulenti tecnici, i Si è correttamente sostenuto che “la quali incontreranno enormi difficoltà per dilatazione enorme offerta dai racconti dei “decondizionarsi” da una rappresentazione pentiti di mafia e di tangenti produce come precostituita dei fatti e dei protagonisti del effetto la configurazione nella coscienza processo, già confezionata in forma di collettiva di tali dichiarazioni alla stregua informazione totalizzante e dogmatica. di verità, pur senza riscontri, e , comunque, E’ appena il caso di sottolineare gli di certezze legali privilegiate”7. E’ inquisitorio sugli esemplari il progressivo causando inquirenti, iter inquinamenti sulla condizionamenti polizia televisivi comprensibile che l’opinione pubblica costituiti dall’esibizione del reo in ceppi o acquisisca come verità le dichiarazioni del la ripresa televisiva, messa in onda pentito giacché quelle stesse rivelazioni ripetutamente, nel nascondiglio botola, determinano l’emissione di ordinanza di ripreso dall’alto, in cui si celavano boss della camorra o della mafia. Ed ancora 7 Vincenzo Siniscalchi, L’incidenza dell’informazione sul rispetto della legalità, relazione al convegno svoltosi a Bologna il 20 marzo 1993 sul tema “Recupero della legalità e rifiuto del processo come strumento di lotta politica e scontro tra poteri”, ined. vanno ricordati i filmati di repertorio relativi ad operazioni di polizia giudiziaria, - 141 - Diritto e Giustizia Minorile le cui conferenze stampa sembrano sociale parametri televisivi nell’immediato o, di contro, ritardare”.9 conformarsi ai distribuendo notizie sequestro” Anno I, nn. 2 e 3-2012 utilizzando sul il che si vuole provocare “clamoroso È in questa sede opportuno ribadire, sia linguaggio pure in sintesi, gli effetti accusatori sportivo. Accade che in tali filmati, se pure devastanti e sovente fuorvianti (non non è stata data alcuna notizia del soltanto per l’opinione pubblica ma per gli rinvenimento di armi in quella operazione, stessi soggetti processuali) che producono d’incanto compaiono sulla scrivania del le selezioni a senso unico di spezzoni di questore di turno, in uno con la droga intercettazioni telefoniche trasfuse, ad sequestrata, anche armi e munizioni in gran esempio, in un’O.C.C. e contestualmente copia. Evidentemente, la ripresa televisiva propalate sui media i quali, a loro volta, di tali armi ha il fine inconscio di elevare il compiono grado di pericolosità di quella operazione, privilegia i dati sensazionalistici e più così da creare un immediato ed artificioso “allarmanti”, in ragione della specificità aumento del consenso dello spettatore per del linguaggio proprio dei media. Il un’indagine in realtà ancora in itinere. suddetto L’ulteriore risultato giudiziario cui si ontologicamente perviene con la sentenza definitiva, a “semplificare”, evitando i necessari e distanza di anni, può anche risultare di molteplici segno opposto rispetto a quello iniziale, invece, ineludibili per una seria verifica ma, intanto, le ripercussioni di quest’ultima giudiziaria. decisione sulla collettività saranno minime. Pertanto, tali selezioni di estrapolazioni di La violazione del segreto d’indagine, in un conversazioni meccanismo siffatto, non costituisce una propalate ed ingigantite dai media - degenerazione patologica del sistema: ”la talvolta anche attraverso la “recitazione” di sua strumentale violazione è funzionale al attori professionisti che arbitrariamente controllo sociale”.8 Cosicché il segreto reinventano finanche i toni, le pause, le d’indagine diventa un ponte levatoio che sottolineature “si alza e si abbassa tra il castello del necessariamente processo e il circostante terreno della accusatorio essendo privi di saperi circa le collettività, a seconda del tipo di controllo molteplici gamme interpretative sottese un’ulteriore messaggio selezione mediatico strutturato approfondimenti intercettate, dell’uso soltanto che una che è a sono, volta della voce, in senso alle espressioni riportate in atti giudiziari 8 M. Nobili, Diritto alla prova e diritto di difesa nelle indagini preliminari, in Giust. Pen., 1990, III, p. 385 9 - 142 - R. Marino, Questione Giustizia, 1983, p. 431 Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 diventano per l’opinione pubblica, e non interpreta” ciò che è posto in essere da chi soltanto, improprie e fuorvianti “certezze ha avuto democraticamente la delega dalla legali privilegiate”. collettività L’acquisizione falsata dei suddetti elementi giudicare; ma i “controllori” non possono legali e mai, in nome del fuorviante pseudo – fuorvianti pregiudizi non soltanto nella cd. principio della trasparenza, sostituirsi a “casalinga di Voghera”, ma sovente negli coloro che hanno ricevuto le deleghe, stessi soggetti processuali. azzerando i residuali principi di riserbo e di E se ciò risulta lapalissiano rispetto ai segretezza soggetti informati sui fatti non ancora dell’indagine: escussi è forse errato ritenere che finanche l’inabissamento definitivo della sacralità il giudice terzo possa essere a sua volta sociale del processo. “condizionato” in senso accusatorio? Il profondo e complesso meccanismo, ad Fin compresa esempio, di una regola di esclusione pienamente l’ontologica differenza tra la probatoria - che nasce attraverso un “pubblicità conflitto ed un confronto tra le parti, a privilegiati quando provoca non si sarà del costituzionalmente errati processo”, protetta, accusare, in difendere, delicatissime pena il fasi naufragio e il seguito di elaborazioni dottrinarie che fuorviante principio della cd. “trasparenza” spesso hanno radici millenarie - non può invocato ed agitato dai media (e da chi essere azzerato o anestetizzato in un sol processualmente colpo. i media ed per usa), continueremo ad assistere impotenti a In nome della “Trasparenza” e della devastanti inquinamenti probatori, indotti “Verità” già acquisita in pectore, vi è chi dallo ritiene tale regola superflua se non dannosa stesso circuito mediatico – giudiziario. – per ignoranza o, peggio, per cinismo La Pubblicità del processo consiste nel strumentale consentire il “controllo” di ogni snodo televisivi che, per acquisire maggior processuale, rispettando il ruolo e le consenso, hanno necessità di utilizzare competenze di ciascuna parte in causa, linguaggi definiti, a torto, “semplificati” avendo fiducia nel meccanismo delle ma che, in realtà, sono profondamente deleghe di specifiche competenze. errati e fuorvianti. In una moderna democrazia, la pubblicità è In caso contrario, c’è il rischio di tornare assicurata dal cronista giudiziario (e dal alla “legge del taglione”, con tutte le cittadino) che “guarda, assiste, controlla ed conseguenti bestialità. - 143 - –, imbastendo processi Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 In questi anni, la violazione del segreto attinenti alla sfera privata delle persone, d’indagine, avvilente nonostante i molteplici divieti sia generali consuetudine, rischia di produrre paralleli che specifici (garanzie di libertà del effetti devastanti, sia sul piano strettamente difensore - art. 103 c.p.p. -, immunità processuale e sia sotto il profilo politico- parlamentari, segretezza delle camere di sociale: gli elementi raccolti utilizzando le consiglio, divieto di pubblicazione di tecniche notizie coperte da segreto di indagine ex divenuta ormai invasive (intercettazioni, perquisizioni, sequestri…) proprie del art. 684 c.p.). processo Il meccanismo descritto non soltanto non penale, “tecniche” che costituiscono un’eccezione alle garanzie di viene libertà del cittadino, e che la Carta addirittura, teorizzato da alcuni prestigiosi Costituzionale “tollera” in via residuale addetti ai lavori, che hanno sostenuto esclusivamente rinvenire perfino la necessità di violare le norme del elementi di reità per gravi fatti in danno codice penale al fine di smascherare della collettività, vengono contestualmente “l’uomo pubblico” che infrange anche propalate dai media. soltanto le regole comportamentali. Tale immediata divulgazione produce gli Chi scrive è ben consapevole che è stessi effetti devastanti di una sentenza oltremodo complicato per un giornalista, definitiva in danno di un singolo indagato soprattutto nel nostro Paese, “smascherare” o di un intero ambiente politico - sociale i senza alcuna possibilità di contraddittorio e utilizzando di preventiva verifica giurisdizionale. giudiziari. Nella prassi al fine di giudiziaria confutato potenti ma sembra nell’interesse canali del essere, cittadino informativi non della Tale impropria utilizzazione, però, non contemporaneità, il perfetto sinallagma soltanto è vietata dalla legge ma è P.M.- cronista, può produrre, dunque, potenzialmente altamente inquinante per i anche sorprendenti inversioni di ruoli e principi funzioni. democrazia giacchè delle mere ipotesi, Attraverso tali repentine inversioni di captate ruolo, il cronista, “utilizzando” i poteri vengono eccezionali del P.M., a quest’ultimo inevitabilmente percepite dal lettore come riservati in via esclusiva e al cronista verità assolute. Di contro, è evidente che il rigorosamente vietati, riporta sulla stampa cronista dovrebbe potenziare il ricorso ad fatti anche indagini non penalmente rilevanti - 144 - essenziali di illegittimamente riportate parallele, sulla una dal moderna cronista, stampa sviluppando ed quel Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 “giornalismo d’inchiesta”, già più evoluto che contempla metodi invasivi consentiti in in altri Paesi occidentali, che consentirebbe via eccezionale esclusivamente all’A. G. anche il controllo effettivo sulla stessa procedente, investigazione giudiziaria. In tal modo, il d’informazione, cronista inquinamenti di sorta. eviterebbe il rischio di e non possa agli organi snodarsi senza trasformarsi, da “cane da guardia” delle In ragione di quanto esposto, è evidente inchieste giudiziarie, in “cagnolino da che non si invoca di certo un “ritorno al salotto” delle Procure, come acutamente passato” per l’informazione ma è altresì osservato dal Prof. Glauco Giostra, uno dei evidente e necessario che le nuove pochissimi giuristi che si è soffermato esigenze della cultura mediologica non esaustivamente sul rapporto di interazione possono e non devono minare la cultura tra media e processo penale (insieme, tra della legalità. gli altri, a Fausto Bricola, Massimo Nobili Al di là di una ponderata ridefinizione e Vincenzo Siniscalchi). legislativa in materia, è inderogabile Sul punto, non può non evidenziarsi come comprendere che l’obiettivo fondamentale rispetto al problema del rapporto tra media è rappresentato dalla necessità di rispettare e processo ed ai devastanti effetti da esso le aree di controllo di ciascuna delle parti prodotti la magistratura, l’avvocatura e in soprattutto il mondo accademico abbiano strumentali dimostrato un colpevole ritardo culturale. osservanza delle vigenti norme del codice E’ opportuno precisare, al fine di evitare di rito, disapplicate costantemente nella strumentali fraintendimenti, che non si prassi e ancor più quando riguardano il auspica comune cittadino. certamente l’oblio causa, evitando inaccettabili inversioni di ruolo, e in dell’informazione, a cui viceversa occorre Una parte non irrilevante della storia sempre fornire adeguata protezione. giudiziaria degli ultimi decenni testimonia Ciò che si evidenzia invece è che tale che la riduzione delle garanzie e del trasparenza controllo giurisdizionale in ragione delle informativa deve prodursi rispettando le “regole eccezionali” e emergenze necessarie che blindano il processo penale terrorismo, come “percorso protetto”, sia pure per un criminalità periodo immigrazione, di tempo contenutissimo. succedutesi criminalità nel tempo – organizzata, politica-economica, dissenso sociale -, Pubblicità, dunque, ma nella sicurezza inficiando e stravolgendo le regole del assoluta che tale delicatissimo percorso, giusto processo, causa sovente non soltanto - 145 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 indicibili ed ingiuste sofferenze per il rispettare le aree di controllo di ciascuna singolo cittadino inquisito ma anche effetti delle parti in causa. Sicché, se il giornalista mistificatori sul piano politico-sociale, sperimentasse inducendo la collettività a percepire false funzione di controllo, consentendo anche rappresentazioni della realtà. alle altre parti del processo (imputato, parte Pertanto, il capzioso assemblaggio di lesa e loro difensori) di esprimere il loro stralci d’indagine su cui vige il divieto di punto di vista, attuando “il cosiddetto pubblicazione, sovente principio delle pari opportunità”10, senza nell’opinione pubblica una iniqua e quindi dubbio si attenuerebbe fortemente lo falsa “sbilanciamento insinua rappresentazione di accadimenti realmente una informativo” concreta tra tesi sociali. accusatoria e tesi difensiva. Nel contempo, A questo punto, occorre chiedersi quali potrebbe essere predisposto, in caso di possono essere i rimedi per arginare gli notizie di colpevolezza infondate, un effetti devastanti dei su descritti mosaici “comunicato concordato” tra mezzo di d’interferenza. informazione e danneggiato, che potrebbe E’ evidente che nuove sanzioni non candidarsi a sostituire la rettifica, istituto risolverebbero desueto, che appare improduttivo di effetti tale degenerazione dal momento che, se si rispettassero quelle già soddisfacenti. previste, il problema sarebbe in gran parte Attuando risolto. Così pure l’appello alla deontologia opportunità, il tasso di informazione del professionale non sarebbe risolutivo, anche giudice-terzo potrebbe così divenire più se preme sottolineare che il cronista bilanciato, giudiziario dovrebbe almeno “tendere”, finalmente, riuscisse a sperimentare la compatibilmente con i meccanismi propri cultura del controllo sull’operato delle parti del medium televisivo, ad approfondire i processuali. processi causativi sottesi alle notizie La memoria di una simile cultura, però, giudiziarie, elaborando una teoria della rimanda, problematicamente, anche al storiografia tema della separazione delle carriere della notizia così come auspicava non molto tempo fa il semiologo il principio soprattutto se delle il pari giudice, (inquirente-giudicante). Umberto Eco, che proponeva uno “stil novo” del cronista giudiziario. 10 D. Carponi Schittar, Nesso tra processo penale, diritto dell’informazione, tutela dei diritti umani. Il principio dell’uguale opportunità, relazione al convegno nazionale di studi “Il reato, il processo, la notizia”, citato nella nota 3, ined. L’obiettivo fondamentale, a parere di chi scrive, è rappresentato dalla necessità di - 146 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Certo: l’avvocatura, insieme alle forze In particolare, Greenblatt, citando Cartesio sane del paese, ha in passato difeso e Spinoza, sostiene che la Meraviglia è una strenuamente “sistole le prerogative di del cuore”, una sorpresa indipendenza del p.m., insidiato da un improvvisa dell’anima di fronte al Nuovo: potere politico fortemente interessato ad “La Meraviglia precede e perfino elude le una funzione di contenimento dell’operato categorie dei giudici. sospensione Ciò però non significa che non sia proviamo meraviglia noi non sappiamo doveroso ed imprescindibile percorrere ancora se amiamo o odiamo l’oggetto di strade alternative, che possano, nel rispetto cui ci meravigliamo; non sappiamo se dell’autonomia dovremmo abbracciarlo o fuggire via da appartenente del p.m. all’ordine (comunque giudiziario e esso. morali Chi dei provocando pregiudizi; prova la quando meraviglia sembra sottoposto solo agli organi disciplinari resistere all’impulso immediato, dettato dal competenti), creare una netta separazione pregiudizio, di tra i due poli della “cultura inquirente” e inglobare ideologicamente della “cultura giudicante”, in ossequio al provocando disposto di cui all’art. 111 Cost. . Ed possesso”. 12 invero, realizzare la separazione delle La Meraviglia degli esploratori medievali carriere, significa “contribuire a costruire precedeva, dunque, ogni distinzione tra un’idea di giustizia come equità, la sola bene e male: l’augurio è che anche il praticabile in una società aperta e libera”.11 giudice terzo possa, di tanto in tanto, in Il saggista inglese Stephen Greenblatt, quanto autore di Meraviglia e Possesso - Lo percorrere il linguaggio del Meraviglioso. stupore di fronte al Nuovo Mondo, nel Lo stato attuale delle cose, purtroppo, è raccontare i modi in cui gli esploratori che, talora, “meraviglia” si produca, ma europei hanno preso possesso dei territori non proprio nel senso sopra indicato, del Nuovo Mondo, ci racconta come la soprattutto meraviglia non è stata sempre e soltanto difensore, alla lettura dei dispositivi di uno strumento di dominio ma spesso è sentenza ... stata un segno di tollerante riconoscimento La della differenza culturale, senza pregiudizi. videoconferenza 12 recuperare, così una “esploratore partecipazione è a l’altro, rinuncia della nell’imputato contenere, e al prova”, nel suo distanza in innegabilmente un S. Greenblatt, Meraviglia e possesso. Lo stupore di fronte al Nuovo Mondo, p. 43 ss., Bologna, 1994 (edizione originale, Oxford 1991) 11 Luigi Pasini, A che serve, ora, l’Unione delle Camere Penali ?, 2005 - 147 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 surrogato della partecipazione tipica. La monologo, il dialogo, la singola battuta: lo presenza soltanto virtuale, sacrifica il spettatore percepisce che vi è un processo sacrosanto diritto dell’imputato ad essere d’interazione con l’attore-dichiarante e sa fisicamente presente al suo processo. che la pièce non è uguale tutte le sere, sa La più sofisticata ripresa televisiva non che l’evento di quella sera è unico e tale potrà mai sostituire compiutamente la resterà presenza fisica del dichiarante. rappresentazione viene condizionata dal Viene infatti perché la tipo di pubblico che vi è in sala ogni sera; processo il singolo spettatore sa che la sua presenza attraverso una mediazione telematica che fisica contribuisce alla nascita di uno comporta una spettacolo diverso, anche senza alcuna di comunicazione verbale con l’interprete- e temporale il sempre, contesto spaziale frantumato per del inevitabilmente scomposizione del processo apprendimento dei saperi che vengono narratore. percepiti da soggetti tra loro distanti. Se ciò è vero, come si può sostenere che Quella virtuale di sia identico un controesame sostenuto in comunicazione diversa, le cui differenze, un’aula-teatro rispetto a quello affrontato rispetto alla percezione e all’interazione con presenze virtuali in un filmato ? reale, sono molteplici e divergenti. E’ evidente che la partecipazione a Tutti concordiamo nel comprendere la distanza differenza tra il recarci a teatro per compatibilità con i principi naturali del assistere ad uno spettacolo dal vivo o giudizio, quali il contraddittorio, l’oralità, visionare un filmato; comprendiamo che a l’immediatezza dibattimentale. L’imputato teatro non vi è la quarta parete e che dalla postazione remota percepirà sempre l’emozione nasce da quel contatto fisico tra una visione incompleta e frammentaria attore e spettatore che si materializza dell’udienza attraverso la percezione di una oralità e partecipazione gestualità, requisito della effettività. di è una silenzi forma repentini o pone interrogativi dibattimentale, non può circa alla attribuirsi la cui il interminabili, o assordanti, di mimica Ma se davvero si ritiene “neutro” il sistema facciale o corporea. di comunicazione a distanza sì da non Durante questo rito, lo spettatore partecipa comprimere il diritto di difesa, si provi con silenzi composti oppure sorridendo allora a ribaltare il problema e a chiedere ai con circospezione o in modo liberatorio P.M.: sarebbe sufficiente interrogare a oppure anche assecondando e facilitando il distanza - 148 - gli indagati che potrebbero Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 collaborare o le persone informate sui fatti moderno ha visto infatti il moltiplicarsi di che si mostrano reticenti ? varie “protesi” della comunicazione. “Il La comunicazione a distanza è stata dito non è stato solo prolungato dalla giustamente “caricatura macchina da scrivere, ma dalla stessa dell’oralità”13 ed in contrasto con precise penna. Poi sono venuti prolungamenti più disposizioni regolamentatrici del sistema sofisticati, telefoni per la voce, televisori accusatorio italiano: art. 146 disp. att., ad per le immagini. Ma fino a ieri le protesi in esempio sancisce che “il seggio delle sé persone da sottoporre ad esame è collocato dell’antichità che riproducevano segni, ma in modo da consentire che le persone stesse non siano agevolmente visibili sia dal giudice contenuto. E’ molto interessante quindi che dalle parti”. ogni Orbene, se è vero che le disposizioni poste dell’informazione moderna. Ma lo è nello a tutela del dichiarante sottoposto a stesso modo dell’archeologia che studia le protezione consentono anche in aula di statuette coperte di segni e messaggi”.14 celarlo alle parti dietro un paravento, è Infatti, non è la creta che interessa tanto, anche collegio ma il segno che l’incide, l’orma che la giudicante ha la possibilità di controllare le cultura vi ha lascito, la civiltà che sta dietro reazioni gestuali, mimiche e facciali nel l’utensile. corso dell’esame e soprattutto durante il Dal 1950 ad oggi si registra un’esplosione controesame della difesa e dello stesso mediatica collegio. Nel caso invece di audizione a l’elettronica e le telecomunicazioni che distanza contribuiscono definita vero che in una almeno il videoconferenza, il sono ne state come costituivano studio alla a utensili totalmente della dovuta gli il tecnologia saldatura produrre tra una collaboratore è riposto da tergo e pertanto trasformazione radicale i cui ulteriori resta sviluppi sono allo stato imprevedibili. sottratto alla percezione visiva finanche del collegio. In ragione di ciò, così come il mestiere del In conclusione, televisione e new media giornalista esce stravolto dal vortice delle comportano una rivoluzione dell’esistente news in rete giacché il suo compito non è che sta producendo un “cambio di civiltà” più la produzione della notizia (vedere e non solo rispetto al precedente secolo ma testimoniare) ma la post-produzione e cioè rispetto al “sistema” di comunicazione che segnalare e inquadrare notizie già prodotte, sostanzialmente durava da secoli. Il mondo 14 13 Alberto Cavallari, La fabbrica del presente, ed. Feltrinelli Giuseppe Frigo, Guida al diritto 21.02.1998, p. 50 - 149 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 rischia di mutare altresì radicalmente la sdegno, o lo sgranar d’occhi simulando professione forense. orrore, rappresentavano una “rottura” dei Ritengo che sia utile, infine, iniziare ad tempi e dei toni usuali che la generalità dei interrogarsi sullo stato attuale del processo cittadini utilizzava quotidianamente. penale anche in relazione alle forme di Più comunicazione utilizzate dal difensore: è televisiva, l’immaginifico avvocato spesso evidente che la difesa nel nuovo processo con la sua arringa riusciva a realizzare lo si “stupore fonda prevalentemente non più semplicemente, nell’epoca retorico” pre- instillando sull’arringa conclusiva ma soprattutto sulla nell’ascoltatore gocce di meraviglia. “cross - examination”, le tecniche di esame Se si aggiunge che in tale epoca non si e controesame dei testi. riusciva ad avere notizia alcuna di omicidi Ma anche in questo mutato contesto è assai e violenze in tempo reale o comunque, rilevante tentare di comprendere certamente, qual è lo stato attuale del linguaggio del simultaneamente perfino i dettagli di difensore e quali sono i percorsi da centinaia di omicidi, storie, orrori e intraprendere l’arricchimento per non si conoscevano l’affinamento e passioni, si comprende che allora il tecniche di racconto forense “catturava” l’ascoltatore di comunicazione difensive. anche in forza dell’insolito contenuto Ed invero, l’avvocato, di fronte alla narrativo. miriade di mosaici d’interferenza che Nell’attuale epoca post-televisiva, invece, influenzano il mondo e quindi anche il essendo mutata in modo omologante la proprio specifico professionale, come potrà percezione mai “convincere” attraverso tecniche di comunicazione tra le persone, si è anche comunicazione attenuata la differenza tra il linguaggio e la forense concepite in degli avvenimenti e la un’epoca pre-televisiva? gestualità quotidiana del cittadino e la In tale contesto pre- “massmediologico”, oratoria ed il gesto dell’avvocato. gli modo Dal Duemila in poi, è infatti doveroso ispirandosi immaginare un giovane avvocato penalista principalmente a linguaggi dettati dai che dopo essersi liberato di desueti modelli tempi e modi di un quotidiano non virtuale imitativi, ma realistico, naturale, oggettivo. decontestualizzati, In tale contesto pre-televisivo, lo svolazzar anche dal linguaggio e dalla gestualità di una toga o l’improvviso urlo retorico di mutuata dai “mezzobusti” televisivi: tale uomini completamente comunicavano differente, in - 150 - falsi perché inizia “recitati” a e discostarsi Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 ricerca dovrà rinvenire, nel corso dello e altri schermi di computer sono diventati snodarsi un modo quasi esclusivo per informarsi, del dell’arringa, percorso ed per comunicare, per apprendere la realtà e espressive dirompenti rispetto al rischio di muoversi in essa. Come riuscire ad omologazione che potrebbe, a volte, ottenere ancora tutti gli effetti plateali, i trasformare noi penalisti, e di riflesso gli colpi di scena che costituivano la gloria dei stessi P.M., in “mezzobusti forensi”. vecchi principi del foro? Come creare lo Se, al di là del paradosso, tutto ciò ha un scandalo, la sorpresa, la commozione sotto fondo necessario lo sguardo dei tribunali elettronici capaci individuare quali possano essere i sentieri di anticipare e di tornare indietro nel tempo esplorativi da percorrere per tentare di e nello spazio, davanti a una giustizia iniziare uno studio complessivo al fine di divenuta ora l’estremo esito tecnologico sperimentare, con saggia prudenza, nuove dell’impietoso tecniche oratorie: non sarebbe eccessivo rivoluzionario, tentare di estrarre nuova linfa anche da una la sua perfezione stessa?”.15 riflessione sul linguaggio della pubblicità e Tra i mille possibili sentieri esplorativi per della poesia, intese entrambe come sintesi evitare il catastrofismo di Virilio, è efficace opportuno citare Umberto Eco che , sul di sorprese narrativo verità, ed semantiche sarebbe immediata dell’uso luce terrore tema “Nel processo contemporaneo quando il videotestimonianze corpo del detenuto viene condotto davanti televisive dei processi, ricordava che la alla corte - scrive Paul Virilio - i Chiesa, nella sua millenaria saggezza, ha microscopi elettronici, gli spettrometri di statuito che la Santa Messa, vista in massa e i videografi a lettura laser lo televisione, non vale a salvarsi l’anima … elettronico. in un implacabile L’architettura del effetti del dell’immagine e della parola. avvolgono degli più fuorvianti e delle delle riprese circo Domenico Ciruzzi teatro Presidente della Camera Penale di Napoli giudiziario diventa una sala di proiezione cinematografica, poi un’aula video, e i diversi avvocati attori della difesa perdono ogni speranza di crearvi con i mezzi a loro disposizione un effetto di realtà in grado di soggiogare i giurati e il pubblico per i quali i videoregistratori, il minitel, la televisione 15 - 151 - Paul Virilio, La macchina che vede, ed. Immaginari Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Dott. Emanuele Esposito Comunità ed esecuzione penale minorile I modelli delle Comunità in quegli anni Premesse storiche. erano sostanzialmente rigidi, basti pensare Prima di entrare nel corpo del lavoro che ad es che molte di dette strutture erano segue è fondamentale una premessa storica ubicate in contesti molto decentrati e le che individua nel concetto di Comunità stesse uno spazio protetto di elaborazione di caratterizzate da interventi correzionali. vissuti e comportamenti problematici, che L’intuizione di Don Picchi col “Progetto hanno escluso la persona dal sistema Uomo” sociale. intervento, avviando l’azione di Comunità Gli inizi degli anni 70 hanno registrato le come sistema aperto che nella sua mission prime esperienze comunitarie, nate per riconosce l’autoreferenzialità della persona fornire ed in carico in un quadro di relazioni intervento per i soggetti tossicodipendenti. complesse, spostandosi dalla dimensione Dette Strutture comunitarie nascevano esclusivamente dalla tossicodipendenza verso una visione della strumenti impellente dell’ormai di trattamento necessità conclamata a monte condizione organizzazioni apre un interne nuovo erano scenario patologica di della di stessa come espressione e costruzione tossicodipendenza di giovani in quegli sociale. E’ la proposta come sostiene il anni, a cui la legge 22 dicembre 1975, n. progetto della F.I.C.T. “di una pedagogia 685 aveva cercato di fornire i primi del strumenti normativi, che hanno avuto opposto all’indifferenza, che invita ad completezza con il T.U. 309/90 assumere la diversità dell’altro come L’esperienza degli anni 70 pur in uno valore, fonte e arricchimento reciproco, slancio di generosità operativa, e tenendo come spinta alla collaborazione autentica.” rispetto della “differenza” come conto della complessità del problema ha registrato dei limiti funzionali in rapporto Il DPR 616/77 deistituzionalizzazione: alle dal centralismo assistenziale al welfare strategie di intervento, carenti soprattutto di un’adeguata interconnessione locale. socio-sanitaria, situazione successivamente sanata col T.U. 309/90. - 152 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Gli anni 70 rappresentano la svolta delle In questa nuova dinamica sociale nascono politiche sociali che segnano il passaggio e si sviluppano le prime esperienze di spazi dal centralismo assistenziale al welfar protetti locale, ossia la presa in carico da parte dei situazione di disagio, in alternativa alle territori delle funzioni socio-sanitarie, soppresse Case di Rieducazione gestite dal trasferite dallo Stato alle Regioni, in Ministero della Giustizia che negli anni si esecuzione del D.P.R. 616/77 decreto di erano caratterizzate sempre più come attuazione della legge 22 luglio 1975, n. strutture ghettizzanti e parapenali (cfr in tal 382,art. 1 senso gli studi all’uopo condotti dal Nel 1978 viene varata la legge n. 833 che Criminologo Giovanni SENZANI ) ispirate soppresse il sistema mutualistico ed istituì ad una pedagogia correzionale di modello il lombrosiano. Servizio sanitario nazionale, con residenziali per minori in decorrenza 1 luglio 1980, tale passaggio La centralità di queste nuove esperienze normativo volle tra l’altro segnare la residenziali per minori era caratterizzata necessità aspetti dal fornire al minore uno spazio protetto di sanitari e sociali nei servizi rivolti alla carattere familiare, in un quadro di persona. I successivi trasferimenti di interazioni deleghe dalla Regioni agli Enti locali familiare e il sistema sociale di riferimento, hanno segnato la svolta dal punto di vista per favorire il rientro del minore nel nucleo della presa in carico di funzioni socio di appartenenza. ( Erickson ) sanitarie In quegli anni e nello specifico a cavallo dell’integrazione tra in un’ottica di servizio di sistemiche col contesto prossimità alla persona. tra fine anni 70 e inizi 80 si sviluppa una In questa dinamica funzionale si inserisce tendenza statalista che svuotata di tante il D.P.R. 616/77 che nel Capo III - competenze amministrative, per quanto Beneficenza pubblica agli artt. 22 e 23 riguarda la devianza minorile, concentra il sancisce l’erogazione di interventi alla proprio persona in tal senso, individuando nel giudiziaria fortemente istituzionalizzante comma C dell’art. 23 gli interventi in attraverso il ricorso a misure totalizzanti, in favore risposta di minorenni soggetti a intervento a palese con una politica violazioni comportamenti minorili ragazzi, rievocando il concetto di pena della competenza amministrativa e civile. come deterrente. - 153 - adottati a provvedimenti delle autorità giudiziarie nell'ambito criminali e dai Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 L’approccio criminologico dell’epoca e per necessità esclusivamente di condizioni certi contestava pedagogiche sul piano delle prevenzione sostanzialmente che il sistema giudiziario primaria, secondaria e terziaria. In effetti adottato per gli adulti venisse applicato secondo questo approccio ci si discosta da anche per i minori senza alcuna deroga o un modello biologico-comportamentale a distinzione, suggerendo al contempo una favore strada di giustizia minorile di impronta pedagogiche. Mead, in effetti con la sua interazionista ( cfr Modelli di Giustizia di teoria sull’interazionismo simbolico esalta Walgrawe ), per un’approccio ecologico l’interazione dinamica tra l’individuo e allo studio della delinquenza minorile, l’ambiente. Lo stesso Erickson, d’altronde inquadrando tale fenomeno come elemento già disfunzionale del sistema sociale. Questo dall’ortodossia freudiana, indicava agli modello non Educatori una nuova via ossia quella della interventista a favore di azioni mirate di dimensione saldata tra aspetti intrapsichici carattere preventivo ed inclusivo che eviti e contesto relazionale degli adolescenti. processi di esclusione e stigmatizzazione Negli anni 80 e alla vigilia del D.P.R. dei giovani. In effetti non si tratta di 448/88 sono importanti gli studi in merito rinunciare alla pena, ma di dare ad essa un condotti da Gaetano DE LEO e coll, i quali significato sviluppare anch’essi puntano sull’approccio ecologico l’autoreferenzialità del ragazzo in rapporto allo studio del crimine differenziandosi al comportamento messo in atto e dello però dalla scuola genovese per una stile di vita adottato. rielaborazione dei comportamenti devianti Gli versi ancora attuale privilegia la strada per studi condotti dalla scuola di negli anche azioni anni psico-sociali 60, all’interno e distaccandosi delle istituzioni criminologica genovese negli anni 80 (cfr totalizzanti, supportando gli elementi di Bandini-Gatti-Traverso-Marugo) recupero individuano nell’approccio interazionista interconnessione di realtà che ad ogni livello si muove intorno G.H. Mead un valido modello di attraverso interventi rappresentativi di della intervento, esaltando le misure di diversion al minore. come azioni valide staccate però dal Sempre negli anni 80 si sviluppa la sistema penale. Infatti nella scale delle cosiddetta tendenza di Penale-Sociale, gerarchiche delle carriere criminali la ossia un’azione protesa al trattamento letteratura la extramurario dei minori ospiti di strutture delinquenza minorile come condizione che penitenziarie e tendenti essenzialmente alla in materia individua - 154 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 riduzione del circuito penale in un quadro A fianco dei tradizionali Servizi della di interazioni sistemiche col territorio. La Giustizia Minorili trasformati sul piano deistituzionalizzazione inizia ad acquisire formale e dei contenuti in base agli maggiore espressione obiettivi previsti dal nuovo codice di operativa, riducendo l’area carceraria come procedura penale a carico degli imputati trattamento privilegiato ed esclusivo. (Cfr. minorenni si affiancano nuove tipologie di in tal senso gli studi condotti da Fadiga- strutture contenuto ed come le Comunità. De Orsi- Palomba ed altri nelle riviste “Esperienze di Giustizia Minorile”). Organizzazione delle comunità. L’entrata in vigore del D.P.R. 448/88 e del relativo Decreto di esecuzione D.LVO Per l'attuazione del decreto del Presidente 272/89 va ad innestarsi sul recepimento nel della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, nostro sistema normativo dei seguenti i centri per la giustizia minorile stipulano riferimenti Europei e Internazionali: convenzioni con comunità pubbliche e - Direttiva 2003/86/CE del Consiglio private, associazioni e cooperative che dell'Unione Europea del 22 settembre 2003 operano in campo adolescenziale e che Direttiva siano riconosciute o autorizzate dalla relativa al diritto al ricongiungimento familiare regione competente per territorio. Possono - Convenzione europea sull'esercizio dei altresì organizzare proprie comunità, anche diritti dei minori. Adottata a Strasburgo il in gestione mista con enti locali. 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° L'organizzazione luglio 2000, ratificata con Legge del 20 comunità deve rispondere ai seguenti marzo 2003, n. 77 criteri: - Convenzione di New York sui diritti del - organizzazione di tipo familiare, che fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata preveda anche la presenza di minorenni e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 non sottoposti a procedimento penale e maggio 1991, n.176 capienza non superiore alle dieci unità, tale - "Regole minime per l'amministrazione da garantire, anche attraverso progetti della giustizia minorile" ONU, New York personalizzati, una conduzione e un clima 29 novembre 1985 – Regole di Pechino. educativamente significativi; e la gestione delle - utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline; Giustizia Minorile e Nuovi Servizi. - 155 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 - collaborazione di tutte le istituzioni potrebbe essere quella di agire interventi di interessate e utilizzazione delle risorse del diversion nei contesti di riferimento di tale territorio. tipologia d’utenza attraverso le collaudate Operatori dei servizi minorili forme di educativa familiare e territoriale. della giustizia Ciò a maggior ragione – per quei territori a dell'amministrazione possono essere distaccati presso comunità maggior indice di degrado e di e strutture pubbliche o convenzionate per inquinamento camorristico - dove tale compiti di collaborazione interdisciplinare. problematica è più forte e sentita per la recrudescenza e l’allarme sociale che Una riflessione sulla comporta, situazione che evoca scenari complessità giuridica ed operativa dell’esecuzione inquietanti come ad esempio penale minorile in Comunità l’abbassamento dell’età imputabile. In tal senso è importante il contributo suggerito A proposito della misura di sicurezza del Bandini-Gatti a proposito di misure di Riformatorio Giudiziario il legislatore ha prevenzione e misure di sicurezza: previsto che essa venga eseguita nelle “Il problema della criminalità minorile, forme previste dall'art.22 del D.P.R. come si presenta nel nostro tempo, non è 448/88: nuovo "Collocamento in comunità". e può essere affrontato con A parere dello scrivente il legislatore strumenti diversi. Si tratta di applicare una sostanzialmente non ha superato il concetto pena giusta ai minorenni capaci di stigmatizzante sotteso alla c.d. pericolosità intendere e di volere, e di difendere la sociale e non imputabilità, limitandosi solo società dal pericolo portato da quei alla differenza dell’esecuzione di tale minorenni che -per immaturità o per misura per i minori non imputabili. In condizioni patologiche- non sono capaci di effetti non cambia molto per tale categoria intendere e di volere, quindi debbono giuridica, specialmente se si pensa che essere assolti, ma sono pericolosi. Questo è prima dell’entrata in vigore del D.P.R. il punto, non l'abbassamento dell'età 448/88, la misura del c.d. Riformatorio imputabile. Cio pone la necessità di Giudiziario veniva eseguita presso sezioni apprestare misure di prevenzione.” degli ex I.O.M. (Istituti di Osservazione per Minorenni) ora Istituti Penali per Superare il “carcero- centrismo”. Minorenni con rischi di inquinamento trattamentale. Una strategia di intervento - 156 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Anche se il D.P.R. 448/88 ha esaltato la considerazione della mancanza di un residualità dell’intervento penitenziario, Ordinamento collocandolo come soluzione estrema, non penale a caso tra le varie misure cautelari c.d. a compensato da disposizioni amministrative scalare è collocata in ultimo,l’allarme non sufficienti a coprire una serie di sociale carenze. provocato dai fenomeni di specifico minorile, in nell’esecuzione qualche modo delinquenza giovanile punta i riflettori sul carcere come garanzia di difesa della Un’ipotesi di modello gestionale comunità e azione di neutralizzazione in una commistione aiuto-controllo- Si intende di seguito riportare il modello recupero. Non va certamente disconosciuta esperenziale della Comunità Penale “Don la complessità operativa degli Istituti Peppino DIANA” di Napoli Colli Aminei. Penali Minorili, ma è il caso di allargare gli La Struttura ha adottato una scelta di orizzonti anche sugli altri luoghi di campo operativa basata su un modello di esecuzione Counseling Pedagogico, penale di minorile come le finalizzato Comunità. E’ un debito di riconoscenza protagonismo dei che dobbiamo a tale tipologia di servizio e processi cambiamento, agli operatori che ivi spendono la loro progetti professionalità a favore dei minori. Non a all’autoreferenziaità caso politiche centrale del progetto educativo si innesta giudiziarie individuano la misura del sul concetto di completa esternalizzazione Collocamento in Comunità tra quelle di ogni forma di attività trattamentale, in maggiormente si un complesso mosaico di interconnessioni riconosce a tale tipologia di Servizio un con le risorse del territorio, per evitare il diverso significato dell’esecuzione penale rischio del carcere mascherato o se si minorile in un contesto meno ghettizzante preferisce e stigmatizzante. Esaltare però la centralità considerazione delle esigenze di controllo della Comunità non basta se non si coglie sociale. la complessità operativa delle stesse Scuola, formazione, tempo libero, sono chiamate ad uno sforzo unico per cogliere tutte attività agite all’esterno per avviare gli obiettivi di inclusione dei minori. Va una sperimentazione concreta per far citato ad esempio il vuoto normativo su cui maturare nella quotidianietà e preparare i dette strutture devono comunque agire, in ragazzi a un futuro di autonomia sociale. nella fase attuale erogate, le in quanto - 157 - di giovani educativi senza sociale. sbarre, ospiti al nei attraverso tendenti Il nodo pur in Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Nello specifico e in considerazione della alla criminalità organizzata e messi a provenienza dei fortemente inquinati giovani da territori disposizione dei territori. dalla cultura In conclusione si chiude con l’auspicio di camorristica sono state avviate una serie di un adeguato riconoscimento attività di pregante utilità sociale, in strutture di esecuzione penale minorile, a collaborazione con Associazioni antimafia cui spesso si chiede tanto, giustamente, ma come ad es “LIBERA”, favorendo la a cui spesso si coglie il rischio di non partecipazione dei ragazzi ad esperienze riconoscere gli sforzi e la complessità insieme ad altri coetanei sui beni confiscati operativa. Emanuele Esposito Criminologo Clinico Direttore C.P.A. - COMUNITA’ “Don Peppino DIANA” di Napoli Colli Aminei - 158 - a delle Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Dott.ssa Edoarda Ciarleglio Dalla devianza alla criminalità. Evoluzione di un disagio e prospettive d’intervento Tracciare percorra Per criminalità, invece, s’intende ogni l’evoluzione di situazioni a rischio fino al attività umana che costituisce la violazione manifestarsi di comportamenti devianti e di quelle regole o leggi per le quali criminali è un lavoro incerto sia per la un’autorità costituita può prescrivere una complessità del fenomeno che per la scarsa pena. prevedibilità dello sviluppo umano. La violazione di norme sociali e culturali Devianza e criminalità sono concetti affini facilmente scivola nella trasgressione di per il loro significato intrinseco che ha a leggi e l’atto deviante finisce così per che fare con la violazione o l’inosservanza diventare un crimine ed essere punito. Il di una regola in rapporto a un momento salto è breve. storico e ad uno specifico contesto sociale Quando i termini devianza e criminalità che etichetta come deviante o criminale vengono accostati alle azioni di bambini e l’azione di uno dei suoi membri. adolescenti – minori, dunque – diventa più A un una primo strada sguardo, che devianza e complesso e maggiormente rischioso farne criminalità sono metafora di un rifiuto da uso. parte di Quando, infatti, possiamo definire quello sovvertire l’ambiente sociale in cui egli si di un minore un comportamento deviante o trova e allo stesso tempo dal quale si sente addirittura criminale? quando possiamo escluso o danneggiato. infliggergli una pena? e che tipo di pena? Da un punto di vista sociologico, infatti, la Diverse, oggi, sono le logiche sottese agli devianza indica un’infrazione di una norma interventi sociale, un comportamento non conforme sanzionatoria che ha lo scopo di punire ai modelli o alle aspettative di una l’azione deviante, a quella psicosociale che comunità; in sostanza, una violazione delle mira regole sociali, formali o informali, che responsabilizzazione attraverso interventi stabiliscono un criterio o uno standard per psicologici, sociali ed educativi. Poi vi è giudicare una logica diversiva che cerca di evitare dell’individuo; un tentativo la condotta sociale di un individuo. ad sui minori, avviare un da quella processo di l’ingresso precoce del minore nel sistema penale, e una ripartiva che si occupa più - 159 - Diritto e Giustizia Minorile dei bisogni della Anno I, nn. 2 e 3-2012 della Poiché questi compiti evolutivi interessano problematica del minore autore del reato. tutte le aree dello sviluppo e promuovono Infine, la logica terapeutica che pone continui cambiamenti, non è possibile l’accento sull’eventuale psicopatologia che tracciare una diagnosi chiara e definitiva. spesso dei Più aspetti mutano, sia interni che esterni, comportamenti devianti e criminali dei per i quali ogni ragazzo in maniera minori. differente dovrà trovare un accettabile Si tornerà a parlare di rischi e limiti degli equilibrio. Innanzitutto avvengono delle interventi sui minori. trasformazioni nel corpo accompagnate Dapprima è necessario chiarire questo dalla costruzione di una nuova immagine ultimo punto; e cioè quanto sia controverso di sé alla quale contribuiscono le prime parlare di psicopatologia in età evolutiva. esperienze sessuali, fino alla definizione Ricorrere a termini e espressioni quali della propria identità di genere. psicopatologia, malattia mentale, disturbo Nel psichico è un argomento delicato e cambiamenti sul piano rischioso soprattutto quando investe il l’uscita minore. costruzione di nuovi legami e relazioni Invero, la diagnosi e la valutazione in età affettive evolutiva sono problematiche, poiché di abbandonare i valori di riferimento infantili soggetti così giovani è difficile prevedere e a farne propri altri, soprattutto quelli dei con precisione lo sviluppo: la loro identità nuovi gruppi nei quali s’inserisce. ancora non è solida; le caratteristiche della Tutta questa complessa trasformazione personalità sono ancora malleabili e i avvia un processo di individuazione e di molteplici dell’età separazione all’interno della rete familiare ulteriori che porterà ad un nuovo assetto fisico, si osserva compiti adolescenziale cambiamenti vittima all’origine evolutivi porteranno fino che al riassestamento contempo, dal avvengono guscio spingono ulteriori interpersonale: familiare e l’adolescente la ad psichico e relazionale. dell’intera personalità. A ciò si aggiunga È evidente che molti possono essere gli un’ondata di pulsioni e un accumulo di esiti di una così articolata evoluzione e aggressività, e altrettanti sono i rischi durante il cammino. funzionale allo sviluppo, perché permette Le difficoltà possono essere molteplici e al giovane adolescente di separarsi dalla venire espresse in forme svariate. Spesso si protetta orbita familiare e di fare ingresso manifestano con comportamenti di disagio, nel sociale. con seppure necessaria - 160 - atteggiamenti di chiusura o di Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 irascibilità, altre volte si tratta di abbandoni questa età è indubbiamente un momento scolastici, altre ancora si concretizzano in rischioso, ma non fa di essa una causa alla problemi legati alle dipendenze, come ad quale attribuire il fenomeno della devianza. esempio l’abuso di sostanze stupefacenti o Come abbiamo già visto, nemmeno può di alcolici o disturbi dell’alimentazione. considerarsi la devianza una mera malattia Altre volte ancora i ragazzi si avviano o una forma di disagio riconducibile verso comportamenti a rischio per la soltanto a dimensioni psicologiche o proprio vita e effettuano atti devianti e di temperamentali sfida verso gli adulti e le regole sociali, all’insorgere di conflitti esprimendo una grossa incapacità ad cambiamenti di ruolo assumersi le responsabilità delle proprie motivazioni sociali. azioni. E neppure possiamo incolpare l’attuale L’acquisizione di responsabilità, che è varietà e fragilità dei valori sociali, i altro cambiamenti psicosociali consiste nello svilupparsi delle capacità di l’indebolimento dei ruoli prevedere e di riconoscere le conseguenze l’instabilità delle proprie azioni, indipendentemente contemporanea. Le caratteristiche della dalle proprie intenzioni, e di riparare i società danni commessi, assumendosi un impegno contribuire ad intensificare il fenomeno all’interno di un legame affettivo o sociale. della devianza, spingendo gli adolescenti È proprio l’assunzione di responsabilità ad adottare comportamenti inadeguati, che rileviamo scarsa nei giovani soggetti contraddittori, sovversivi, senza limiti, ma definiti devianti. neppure esse, sole, sono all’origine della Un panorama così vasto rende arduo devianza e della criminalità. distinguere i comportamenti che possono Per farci un’idea della complessità del essere fenomeno compito dell’età considerati adolescenziale, specifici o a affettiva attuale difficoltà morali, e a a nuove attuali, familiari della sicuramente dobbiamo legate e società possono necessariamente dell’adolescenza e quelli più gravi che, considerare tutte le dimensioni nelle quali invece, condizione il ragazzo è inserito. Fondamentale è psicopatologica e possono giustificare una valutare il funzionamento familiare e le diagnosi di disturbo di personalità negli condizioni sociali ed economiche in cui anni successivi. L’innegabile coincidenza egli vive. tra l’inizio dell’adolescenza e l’esordio di Vi sono adolescenti, ad esempio, che comportamenti a rischio dimostra che commettono reati perché appartengono ad indicano una - 161 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 una cultura deviante. Le loro motivazioni costituzionali e temperamento, autostima, sociali quelle instabilità emotiva, difficoltà nel controllo psicologiche individuali; pertanto le loro degli impulsi e relazioni con adulti e trasgressioni compagni s’intrecciano in un complicato sono preponderanti su non sono propriamente “antisociali”, rappresentando, piuttosto, la quadro d’insieme. via Bisogna raggiungere una comprensione per l’inserimento nel gruppo d’appartenenza. complessiva Qui la questione si complica ulteriormente. contiene il minore e il suo contesto Taluni comportamenti considerati devianti familiare e sociale, considerando il suo e antisociali dal sistema giuridico e sociale, percorso evolutivo, la sua organizzazione allo stesso tempo servono per accedere a di personalità, le motivazioni del reato, il un norme senso preciso che il gesto antisociale completamento opposto, che è quello della assume per il minore e per il suo contesto criminalità. di vita, nonchè i fattori di rischio rispetto Allora, se da un lato devianza e criminalità alle recidive e gli elementi di protezione costituiscono disponibili nell’ambiente. sistema di valori dei e di problemi sociali, di questo Siffatta squilibrio tra persone, regole e azioni, coincide con una diagnosi, non comporta dall’altro esse sono anche delle soluzioni né una etichetta diagnostica, né un necessarie all’inserimento sociale e quindi immediato progetto psicoterapeutico; essa al dovrebbe condurre ad una presa in carico dell’autostima del psicologica che normativi e interpersonali che creano mantenimento valutazione scenario non singolo. del minore, della sua famiglia e del suo Come intervenire su un’abitudine che non ambiente di sviluppo. è solo individuale, ma si radica nei modelli Non si tratta, quindi, di effettuare una familiari e nella società? Come cambiare diagnosi per distinguere tra normali azioni uno stile di vita che origina in un modello di devianza da punire e comportamenti culturale deviante? patologici da curare. Innanzitutto è necessario analizzare la Bisogna combinazione predisposizioni problematiche evolutive che impediscono problematiche al minore di adattarsi alle regole sociali e dell’età adolescenziale e la qualità delle di assumersi la responsabilità del proprio relazioni interpersonali e degli scambi agire, e solo dopo porsi l’obiettivo di individuali educativi tra innate, le le nell’infanzia. Fattori - 162 - innanzitutto valutare le Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 modificare la rappresentazione dei bisogni È proprio il definire un comportamento e delle proprie capacità. come deviante o il trattare il minore come L’intervento psicologico deve favorire lo un ragazzo a rischio a produrre la sviluppo, fornendo sostegno al minore e al stabilizzazione e la ripetizione di tali suo contesto di crescita, affinché egli sia in comportamenti, avviando una vera e grado di acquisire un’identità sociale. propria carriera deviante. Pertanto, gli interventi non possono essere Ma applicati come dei protocolli standard, ma intervenire su certi comportamenti anche in devono essere progettati per ogni singola un’ottica preventiva, lo è pure negare e non situazione con programmi integrati che porre attenzione su certe situazioni di agiscono su più livelli e in rete, tenendo rischio. sempre presente che alcuni atti inspiegabili Ciò che fa la differenza è il come lavorare e non sui rischi e come intervenire; comprendere comprendono e definiscono devianti o la natura circolare del problema; rafforzare criminali, sono comunicazione di un le competenze e aiutare ad utilizzare le malessere nel percorso evolutivo e un risorse. tentativo da parte del ragazzo di costruirsi Bisogna insomma lavorare promuovendo un’identità sociale. ristrutturazioni a più livelli e seguendo i In questi atti violenti e incontrollati è, cambiamenti evolutivi, anche dei rischi, dunque, nascosta una domanda di aiuto, nel corso dell’intervento. una richiesta non verbalizzata che aspetta Pare, infatti, che i programmi d’intervento risposta e contiene ancora la speranza di più efficaci siano quelli che agiscono sul trovare sostegno in qualcuno che si occupi minore sin dall’infanzia, predisponendo di lui; vi è la speranza di essere risarcito allo stesso tempo cambiamenti nei diversi per i danni subiti. contesti di vita, col fine di favorire sia lo Ma irrazionali, bisogna che fare gli adulti attenzione. Anche se è pericoloso individuare e strutturarsi dell’identità, sia l’inserimento l’intervento può costituire un rischio. sociale. Spesso i comportamenti devianti sono La semplice detenzione e gli interventi a occasionali. Sarà il modo in cui essi carattere verranno affrontati dalla famiglia, dai produrre un ulteriore effetto negativo sullo gruppi di coetanei e dalla giustizia ad sviluppo del minore e incrementano le incidere sulla loro evoluzione. recidive. - 163 - punitivo, invece, sembrano Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Per la complessità di tali fenomeni non è un precursore in età evolutiva di basta migliorare il sistema scolastico e comportamenti sensibilizzare quello giuridico; l’intervento manifesteranno in adolescenza e in età psicologico, matura. e psicoterapeutico, spesso quello che si fondamentali. Infatti adulti con personalità antisociale, Bisogna uscire dall’ottica del recupero, autori di reati, intolleranti alle frustrazioni, della rieducazione e del reinserimento e impulsivi, incapaci di mantenere rapporti dare attenzione a quello che il ragazzo stabili, in adolescenza spesso sono stati porta per iniziare con lui un percorso che ragazzi irrequieti, privi di sensi di colpa, gli permetta di mettere insieme i pezzi incapaci a scuola, crudeli con gli animali e della sua storia in modo coerente e di violenti con i compagni. iniziare a rappresentarsi un futuro diverso. Perciò, di fronte a situazioni familiari a Ciò significa offrire uno spazio di ascolto rischio bisogna intervenire per evitare che i nel quale il minore possa parlare il suo disagi dovuti a deficit affettivi e relazionali linguaggio e sperimentare una relazione di evolvano fiducia. antisociale, Un’ultima considerazione va fatta rispetto situazioni di agio e di benessere ed alla prevenzione della devianza. intervenendo Individuare sono anche antisociali indicatori di rischio in senso psicopatologico o innanzitutto promuovendo precocemente attraverso può progetti psicologici ed educativi non servire, ma va sempre considerato che è soltanto sul minore, ma anche sulle complesso approntare misure oggettive e relazioni patologiche familiari. definitive, poiché in età evolutiva non si può sempre prevedere la direzione dello sviluppo. Ma è pur vero che il comportamento violento non compare senza preavviso. Di solito è preceduto da comportamenti simili durante l’infanzia. Il bullismo, ad esempio, - 164 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 BIBLIOGRAFIA ADAMO S. M. G., VALERIO P., Fattori di rischio psicosociale in adolescenza, La città del Sole, Napoli, 1997. BLOS P., L’adolescenza come fase di transizione, Armando Editore, Roma, 1996. FELICIOTTI P., Vite di confine. La psicoanalisi e le nuove patologie dell’adolescenza, Franco Angeli, Milano, 2005. GREGORI D., “La devianza minorile tra sanzione e recupero: quali strumenti d’intervento?” nell’incontro di studio La devianza minorile tra sanzione e recupero: orientamenti culturali e strumenti d’intervento, Trieste, 2004. MAGGIOLINI A., "Devianza, trasgressione e legalità negli adolescenti di oggi e il significato delle attività riparative. Un modello di intervento psicologico con gli adolescenti antisociali. 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Edoarda Ciarleglio Psicologa, Specializzanda in Psicoterapia a Orientamento Psicoanalitico Istituto Paul Lemoine. - 165 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Prof. Huang Feng Il trattamento del minore nell’ordinamento cinese La criminalità minorile è un problema di criminalità minorile – promulgata nel 1999 enorme rilevanza in Cina. Secondo una –, i procedimenti penali a carico degli statistica dall’Associazione imputati minorenni sono retti dal principio cinese per gli Studi sulla Criminalità dei fondamentale in virtù del quale «la Minori e dei Giovani, negli ultimi dieci giustizia criminale deve tendere alla anni i reati commessi dai minori e dai rieducazione e porre la sanzione in una giovani corrispondono a circa il 70% del posizione totale dei crimini violenti commessi su direttive della rieducazione, persuasione e tutto il territorio cinese, mentre i reati protezione». commessi dai minori di età compresa tra i La soglia di imputabilità in Cina coincide 14 e i 18 anni hanno superato il 70% del col raggiungimento del quattordicesimo totale dei reati commessi dai giovani, anno di età. Più precisamente, il Codice occupando circa il 10% dei crimini Penale commessi in tutta la Cina. In dieci anni, dal responsabilità penale in tre fasi: 1) una fase 1996 al 2006, il tasso di criminalità in cui la responsabilità penale è esclusa: ad minorile è aumentato dell’83%. essa sono riconducibili coloro che al In base alla definizione dell’art. 2 della momento del fatto non hanno ancora legge minori, compiuto il quattordicesimo anno di età; 2) promulgata in Cina nel 1992, per minore una fase in cui la responsabilità è relativa: s’intende un cittadino che non abbia ad essa sono riconducibili coloro che al compiuto ancora i 18 anni di età. momento del fatto hanno compiuto il E’ stata la Corte Suprema cinese a fornire quattordicesimo anno di età, ma non nel 1995 la nozione di reato minorile, ancora il sedicesimo. In tali ipotesi il reo sancendo che esso si configura allorché il può essere ritenuto responsabile soltanto di fatto previsto dalla legge come reato sia determinati reati commesso da un soggetto di età compresa gravemente l’ordine tra i 14 e i 18 anni. l’omicidio doloso, le lesioni personali Come stabilito sia dalla citata legge sulla dolose gravi, lo stupro, la rapina, il traffico protezione dei minori del 1992 che dalla di droga, l’incendio doloso, l’esplosione e successiva legge sulla prevenzione della l’avvelenamento); 3) una fase in cui la effettuata sulla protezione dei - 166 - accessoria, cinese attenendosi suddivide che l’età alle della minacciano sociale (quali Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 responsabilità è piena: ad essa sono ha escluso definitivamente la possibilità, riconducibili coloro che al momento del prevista nel Codice penale del 1979, di fatto hanno compiuto il sedicesimo anno di applicare al condannato minore l’istituto età. della sospensione dell’esecuzione della Con riguardo alle sanzioni applicabili al pena capitale per due anni. minore che delinque, il Codice Penale Di estremo rilievo è, poi, la disposizione, cinese detta talune volte ad frutto di una recente modifica (è stata assicurare allo stesso un trattamento più approvata infatti nel mese di marzo di favorevole rispetto a quello dettato con quest’anno), in virtù della quale è vietato, riguardo all’imputato adulto. In primo in ogni caso, applicare al minore di 18 anni luogo, l’art. 17 c.p. sancisce l’applicabilità l’istituto della recidiva. di una pena di entità ridotta o attenuata nei Ispirata dalla stessa ratio di protezione e confronti dei rei di età inferiore ai diciotto tutela dell’imputato minorenne, e volta a anni. Nell’ottobre del 2010, la Corte ridurre al massimo l’influenza negativa che Suprema fornito l’inflizione di una sanzione penale può un’interpretazione di tale disposizione determinare sulla vita del minore, è la elaborando della norma che ha fatto venir meno in capo ai determinazione concreta della pena ed soggetti di età inferiore ai diciotto anni individuando i fattori da prendere in l’obbligo di dichiarare ai sensi dell’art. 100 considerazione a tal uopo: in particolare, c.p. i precedenti penali nel curriculum vitae secondo i giudici cinesi la pena deve essere da presentare al fine dell’esercizio del ridotta servizio militare e, in generale, per prestare Popolare in norme cinese direttive base ad ai una ha fini valutazione complessiva che tenga conto, tra l’altro, qualsiasi altro servizio o occupazione. della capacità concreta d’intendere e di Tra l’altro, di recente il legislatore cinese volere e dell’età del minore, del fatto che ha imposto alle Corti, ai Tribunali e alle egli abbia commesso per la prima volta il Procure di mantenere riservati i casellari reato, giudiziali dei soggetti che al momento del movente, dell’eventuale pentimento e della condotta di vita. della commissione del fatto non avevano Inoltre, l’art. 49 del Codice penale compiuto ancora i 18 anni di età e che proibisce di condannare con la pena di siano stati condannati alla reclusione morte della inferiore a cinque anni. Tali informazioni commissione del reato non abbia compiuto non possono essere fornite a nessuna colui che al momento i 18 anni di età e, con la novella del 1997, - 167 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 persona (fisica o giuridica), salvo che alle Inoltre, le attività di indagine e la fase del autorità giudiziarie competenti. giudizio Con riguardo agli aspetti processuali, al investigatori, pubblici ministeri e giudici fine di garantire pienamente i diritti dei che abbiano conoscenze adeguate della minori è stato inserito nel codice di personalità e delle caratteristiche psichiche procedura penale cinese un nuovo titolo dei minori. Tale previsione risponde alla dedicato al procedimento speciale relativo stessa ratio ispiratrice dell’art. 45 della ai giudizi promossi nei confronti di legge sulla prevenzione della criminalità soggetti di età inferiore agli anni diciotto, minorile, in base alla quale il collegio che in cui sono ribaditi i principi e le direttive giudica imputati di età inferiore ai diciotto previsti dalla Legge sulla Protezione dei anni è costituito dalla Corte o dal Tribunale Minori e dalla Legge sulla Prevenzione ed è formato da soggetti portatori di della Criminalità dei Minori; in aggiunta, specifiche competenze in ordine alla psiche sono stati introdotti nuovi istituti o dei minori. perfezionati istituti preesistenti. Il Codice di Procedura Penale prevede che Vale evidenziare che in Cina non esiste il nei giudizi a carico dei minori l’organo di tribunale per i minori ma, anche alla luce pubblica sicurezza, la procura popolare e il delle esperienze giuridiche di altri Stati - giudice devono svolgere indagini sulla tra cui l’Italia -, si sta cercando di dar vita condotta di vita del reo, sulla sua ad organi giudiziari specializzati cui educazione e sulle cause che l’hanno affidare la trattazione dei procedimenti a spinto a commettere il reato. Nella prassi, carico degli imputati minorenni. In base a le attività d’indagine possono essere dati ufficiali, può affermarsi che presso portate avanti congiuntamente dall’accusa molti tribunali cinesi sono già state e dalla difesa oppure da un ente sociale costituite tali sezioni specializzate di delegato giudizio. disposizioni contenute nelle Direttive per In base all’art. 266 c.p.p., modificato da giudicare i minori emanate dalla Suprema pochi mesi, l’autorità giudiziaria e l’organo Corte del Popolo. Le emergenze istruttorie di pubblica sicurezza devono assicurare sono poi utilizzate dall’autorità giudiziaria l’esercizio processuali per valutare la più idonea sanzione o il più dell’imputato minore e l’assistenza legale adeguato trattamento da applicare, che in suo favore. favoriscano la rieducazione, la persuasione dei diritti devono dal essere tribunale e la protezione del minore. - 168 - condotte in base da alle Diritto e Giustizia Minorile Il tutore legale Anno I, nn. 2 e 3-2012 dell’indagato o potrebbero essere pregiudicate da dell’imputato minore ha il diritto di essere interrogatori condotti dagli organi di informato o polizia o del pubblico ministero con le dell’udienza a cui deve prender parte lo modalità previste per gli adulti. Tale prassi stesso, in modo da poter partecipare a tali è stata di recente normativizzata in quanto attività, ed ha il diritto di esercitare taluni recepita dalla legge di modifica del Codice poteri processuali in nome del proprio di Procedura Penale. assistito, tra cui il diritto di verificare e Nel caso che l’indiziato o l’imputato firmare il verbale del processo. Se il tutore minore legale ha un legittimo impedimento che gli difensore, l’organo di sicurezza pubblica, impedisce di essere presente in udienza o la procura popolare o il tribunale (o la all’interrogatorio, o se è complice del Corte) hanno l’obbligo di avvisare l’organo reato, i diritti sopraindicati competono alla della assistenza giudiziaria, in modo che la scuola, all’unità di lavoro o al quartiere a difesa venga fornita gratuitamente. Al cui appartiene l’indagato o l’imputato, o momento di interrogare una minore donna, all’organizzazione che si occupa della deve essere presente anche un’operatrice protezione dei minori. dello stesso sesso. Negli ultimi anni alcune procure cinesi Il Codice di Procedura Penale pone dei hanno iniziato a condurre l’interrogatorio limiti per i minori responsabili di reati con un cautelare nei confronti di indiziati o metodo imputati minorenni, giacché non può dell’interrogatorio nuovo, dall’assistenza all’applicazione nominato della alcun custodia essere sottoposto a privazione della libertà qualificati”, selezionati tra persone inserite personale prima della sentenza di condanna in una lista di specialisti o volontari dediti il alla pericolosità risultino attenuate e che scelga dei cosiddetti abbia “adulti protezione dei caratterizzato non minori, i quali soggetto cui alla colpevolezza supervisione o provengono dalle scuole, dai quartieri e di dalle organizzazioni che si occupano della all’assistenza sociale. protezione dei minori e sono pertanto In ogni caso, prima di applicare la portatori di specifiche competenze in detenzione ordine alle necessità psicofisiche dei giudiziaria deve interrogare l’indiziato o soggetti in età evolutiva. Trattasi di l’imputato minore ed ascoltare il parere modalità elaborate allo scopo di tutelare il dell’avvocato. Se sottoposto a custodia minore, la cui psiche e la cui personalità cautelare, il minorenne deve comunque - 169 - sottoporsi la preventiva, e l’autorità Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 essere ristretto in sezioni degli istituti di minorenne, è stato introdotto recentemente pena separate rispetto a quelle in cui sono nel codice di procedura penale cinese: collocati i detenuti adulti. trattasi della cosiddetta “archiviazione Esigenze di tutela della personalità degli condizionata. E’ un istituto che permette di imputati il evitare che nei confronti del minorenne legislatore cinese a vietare la pubblicità venga esercitata l’azione penale; a tal uopo delle udienze a carico degli stessi. Invero, occorre in passato tale divieto operava in modo presupposti: (1) che il fatto rientri tra i reati assoluto solo a tutela degli imputati di età contro compresa tra i 14 e i 16 anni, giacché nei patrimonio confronti dei minori di età compresa tra i dell’amministrazione sociale; (2) che esso 16 e i 18 anni sussisteva una preclusione costituisca un reato punibile con la pena meramente relativa. Di recente il divieto della reclusione inferiore a 1 anno; (3) che assoluto ed inderogabile di pubblicità delle l’imputato udienze è stato esteso anche a tutela della ravvedimento. seconda categoria di soggetti. In ogni caso, “archiviazione condizionata” può essere con il consenso dell’imputato minore o del così descritto: la procura ascolta i pareri suo tutore legale possono essere presenti dell’organo di sicurezza pubblica e della alle udienze il rappresentante della scuola a vittima e, conseguentemente, decide se cui lo stesso appartiene e il rappresentante concedere al minore la possibilità di dell’organizzazione che si occupa della accedere al beneficio de quo. Se la protezione dei minori. decisione La minorenni sulla portato i ricorrano diritti personali, o contro minore presa i seguenti contro il l’ordine mostri un sincero Il procedimento è sfavorevole di al minorenne, costui e il suo tutore legale criminalità dei minori impedisce alla hanno facoltà di proporre ricorso; se, stampa, alle televisioni e a tutti i mass- invece, è favorevole, ha inizio un periodo media di rivelare il nome o la residenza di prova non inferiore a 6 mesi e non dell’imputato minore, di mostrarne la superiore a 1 anno. In tale periodo di prova fotografia e, in generale, di pubblicare l’imputato minore ha degli obblighi: (1) qualsiasi materiale da cui si possono deve rispettare le disposizioni normative e desumere le sue generalità. sottoporsi alla supervisione dei soggetti importante prevenzione che della Un legge hanno di all’uopo designati; (2) deve riferire in processuale”, ordine alle attività svolte conformemente previsto esclusivamente in favore del reo alle direttive disposte dall’organo di prova; “decriminalizzazione istituto - 170 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 (3) deve richiedere il permesso per lasciare in la città o il comune dove ha residenza dell’archiviazione condizionata, la procura, oppure per trasferirsi altrove; (4) deve trascorso il periodo di prova, archivia accettare la correzione e l’educazione definitivamente il procedimento penale. disposta dall’organo di prova. La decisione In conclusione, la criminalità dei minori di “archiviazione condizionata” è revocata rappresenta un problema sociale molto (o cancellata), con conseguente esercizio complesso, la cui soluzione non dipende dell’azione penale, qualora l’imputato, nel solamente dalle scelte degli enti corso del periodo di prova, commetta un governativi e delle autorità giudiziarie, ma nuovo reato, violi gli obblighi previsti esige la partecipazione dell’intera dall’organo di prova o commetta delle collettività, delle associazioni popolari, contravvenzioni di polizia aggravate. La delle scuole, dei quartieri e dei villaggi, revoca è disposta anche quando dopo la affinché tramite tale attività di prevenzione concessione siano eliminati i fattori atti a generano la dell’archiviazione condizionata viene alla luce un altro reato rilievo alcuna causa di criminalità minorile. precedentemente commesso. Se non viene Huang Feng Visiting Professor - Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli Direttore dell’Istituto di Diritto Penale Internazionale Professore Ordinario di Diritto Penale - College for Criminal Law Science of Beijing Normal University Vice Presidente dell’Associazione dei Professori di Diritto Penale Internazionale - Sez. Cinese - 171 - revoca Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Avv. Francesco Foggia L’ampiezza dei poteri d’ufficio del Giudice di Appello 1. Natura e disciplina del giudizio strumento per il perseguimento di finalità minorile di appello. educative, asservito a concezioni paternalistiche della giustizia2: la deriva pedagogico – correzionalistica che ne Formalmente può ritenersi corretto definire deriverebbe, avrebbe come unico risultato il rito penale minorile come un giudizio quello di smarrire il compito istituzionale che ispira la propria disciplina alle norme del processo penale, il quale non altro è del rito ordinario ma che si modella sulla che quello di valutare la fondatezza specificità della condizione del minore dell’ipotesi accusatoria in tutti i suoi imputato in ragione della finalità educativa elementi, in funzione della formulazione di immanente al sistema della giustizia un giudizio di responsabilità nei confronti minorile: in questo senso, il D.P.R. n. dell’imputato minorenne3. 448/88 regolamenta un processo non Intanto, poi, tale compito interpretativo si speciale, bensì “specializzato” rispetto alla fa arduo, in quanto la specialità del rito necessità di osservare e di considerare, sin dalla fase di accertamento minorile impone di accordarne la disciplina della specifica alle norme ed ai principi propri responsabilità penale, la personalità del del minore1. Tale natura mista del modello processo ordinario, lasciando all’interprete e all’operatore la risoluzione processuale, senza dubbio necessaria e di problemi di coordinamento che sovente pregevole, comporta per l’interprete uno si presentano nel raccordo tra i principi sforzo ermeneutico costante affinché non si ceda alla tentazione di far divenire il processo penale, da 2 Cfr. COVELLI M., Manuale di legislazione, cit., p. 73. Nello stesso senso anche PANSIERI C., Aspetti deontologici del ruolo del Giudice, del Pubblico Ministero, del Difensore e del Perito nel processo penale minorile, in FORZA A. – MICHIELIN P. – SERGIO G. (a cura di), Difendere, valutare e giudicare il minore, Giuffré 2001, pag. 284 ss., la quale evidenzia come un trasbordamento delle competenze di tutti i soggetti processuali verso finalità pedagogiche non solo snaturi la funzione dei singoli ruoli, ma determina risultati tutt’altro che positivi riguardo ad un corretto rapporto con i minore ed i suoi diritti. 3 Cfr. GIOSTRA G., Adeguamento del processo minorile alle garanzie del contraddittorio e del giusto processo, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), Processo penale minorile: aggiornare il sistema, Cedam, 2004, p. 40 ss.). luogo dell’accertamento della responsabilità, lo 1 È stato efficacemente osservato che il modello cui si ispira il D.P.R. n. 448/98 si fonda sul principio di “educazione nella responsabilità”, nel quale, cioè, le esigenze educative immanenti al sistema della giustizia minorile si fondono con le garanzie giuridiche del sistema di giustizia penale (COVELLI M., Manuale di legislazione penale minorile, Satura, 2006, p. 72 ss.): in tal senso, l’attenzione alla personalità dell’autore del reato, che nel rito per i maggiorenni avviene nella fase esecutiva, è anticipata alla fase processuale, attuandosi con gli strumenti previsti dall’art. 9 D.P.R. n. 448/88. - 172 - Diritto e Giustizia Minorile ispiratori dei due Anno I, nn. 2 e 3-2012 modelli: l’esposta legislatore, il soggetto maggiormente difficoltà pervade, invero, la disciplina del qualificato ad interpretare la dualità della rito di appello, la cui regolamentazione natura e del fine del rito minorile in fondamentale è da rinvenire nel codice di appello, nonché della complessità della procedura penale, integrando, però, i relativa disciplina processuale5. precetti ivi rinvenuti con quegli strumenti Quanto alla finalità del giudizio minorile di previsti per il rito minorile di primo grado appello, questa non differisce punto dalla che siano compatibili anche con la fase di finalità dell’appello ordinario, secondo le appello. Indubbiamente, infatti, il giudizio intenzioni di appello, quale giudizio di merito di delegante all’art. 3 della Legge n. 81/1987: secondo grado, non può essere orbo delle la necessità di un giudizio di secondo specificità e degli strumenti propri del rito grado nel sistema di giustizia minorile di primo grado, pena il tradimento dei fini trova, peraltro, fonte normativa nelle e della specialità ontologica del sistema di Regole Minime di Pechino del 1985, giustizia minorile, in cui si ascrive. D’altra nonché nella Convenzione di New York parte, la necessità del coordinamento delle sui Diritti del Fanciullo, che attribuiscono due discipline è imposta dallo stesso art. 35 all’imputato D.P.R. n. 448/88, nonché dall’art. 598 responsabile di un reato, il diritto di c.p.p., laddove lo stesso dispone che “in ricorrere dinanzi ad un autorità giudiziaria grado di appello si osservano, in quanto superiore. Il rito previsto dal legislatore applicabili, le disposizioni relative al 5 previsto dagli articoli seguenti”4. La consapevolezza da parte del legislatore della specificità del rito che ne risulta, si riflette sulla scelta di affidare la cognizione tale giudizio ad una dal minorenne legislatore riconosciuto Cfr. MACRILLO’ A., FILOCAMO F., MUSSINI G., TRIPICCIONE D., Il processo penale minorile, Maggioli 2009, p. 238. Anche in giurisprudenza si sostiene la necessità di una specializzazione del giudice: cfr. Cass. pen., Sez. V, 16 settembre 2008 n. 38481, in Guida al Diritto – Famiglia e minori, 2008, n. 11, p. 60, nella quale la Suprema Corte afferma che il sistema giudiziario minorile “vede comunque una magistratura togata “specializzata” in ragione della particolare professionalità, acquisita sia attraverso corsi di formazione e di aggiornamento, sia favorendo l’esperienza giudiziaria di settore”, cosicché “sia la specifica professionalità dei magistrati togati, sia la particolare formazione dei collegi giudicanti, caratterizzano nel senso della specializzazione il sistema giudiziario minorile”; in senso contrario, non può non ricordarsi l’ordinanza del 27 ottobre 2003, n. 330, pronunciata dalla Corte Costituzionale, nella quale si è ritenuto che ““la specializzazione del giudice minorile … è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall’apporto degli esperti laici”: in questo senso, dunque, si ritiene che la specializzazione del giudicante è assicurata dalla particolare composizione dell’organo e non dalla preparazione culturale dei singoli componenti. giudizio di primo grado, salvo quanto di espresse sezione specializzata della Corte di Appello, la quale, per competenza e professionalità acquisite, rappresenta, nell’intenzione del 4 Cfr. SPANGHER G., sub art. 35, in CHIAVARIO M. (a cura di), Commento al nuovo codice di procedura penale, in Leggi collegate: il processo minorile, Utet 1989-94, p. 387. - 173 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 italiano si configura, in uno con il rito di Ai fini dell’indagine circa il potere del appello per i maggiorenni, come revisio giudice di appello di disporre anche prioris istantiae, in quanto rimedio “a d’ufficio il proscioglimento dell’imputato critica libera” che trova il suo unico limite minorenne per irrilevanza del fatto o per nelle domande e nelle eccezioni formulate perdono giudiziale, non può prescindersi nel primo grado di giudizio, fatta salva da una veloce analisi di detti istituti l’ammissibilità delle prove sopravvenute o premiali: come già rilevato, infatti, gli non conosciute in primo grado per ragioni strumenti propri del diritto penale minorile non imputabili alle parti interessate6. intanto possono fare ingresso anche nel Nella riferita lacunosità della disciplina del grado di appello in quanto non siano grado di appello all’interno del sistema di incompatibili con la struttura e con le giustizia finalità del rito. penale senz’altro minorile, rappresenta un’interessante nodo Entrambi gli istituti in questione, invero, si interpretativo la compatibilità di alcuni fondano su un accertamento, condotto ictu strumenti propri del giudice di primo grado oculi, alla struttura del rito di appello; in tal preliminare, in merito alla responsabilità senso, è certo opportuna l’analisi tesa a dell’imputato per l’addebito formulato a vagliare l’ampiezza dei poteri d’ufficio del suo carico: in assenza di un giudizio giudice di secondo grado, con particolare prognostico che risolva in senso positivo il riferimento, dunque, all’applicabilità al problema della colpevolezza dell’imputato, giudizio istituti infatti, non potrebbero trovare ingresso gli indulgenziali previsti dal rito per i minori istituti premiali qui in trattazione, in quanto (irrilevanza del fatto e perdono giudiziale), il della dichiarazione di immaturità ai fini del pronunciare sentenza di proscioglimento ex proscioglimento, nonché del beneficio art. 129 c.p.p. o, comunque, procedere al della messa alla prova. dibattimento per approfondita attenzione l’ascrivibilità 2. Concedibilità d’ufficio degli istituti all’imputato dell’ipotesi accusatoria. premiali in appello. Entrambi gli istituti si fondano, poi, su di appello degli già giudice nel corso dovrebbe dell’udienza immediatamente vagliare con più ragioni di politica criminale specialpreventiva, nel senso che si fondano 6 sull’opinione per cui è preferibile una In questo senso, MACRILLO’ A., Il processo penale minorile, cit., p. 237, RICCIO G. – SPANGHER G., La procedura penale, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 696. veloce uscita del minore dal circuito - 174 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 processuale penale e, ancor più, un dei descritti istituti premiali: la funzione allontanamento dall’ambiente carcerario deflattiva propria degli istituti in parola dello renderebbe stesso, laddove le risultanze inidonea, infatti, la loro processuali portino ad un giudizio sulla applicazione in un momento in cui il personalità dell’imputato sostanzialmente minore è già stato coinvolto nella dinamica non connotato da particolare gravità sotto processuale e, addirittura, già ritenuto il profilo della pericolosità sociale. I due responsabile in primo grado degli addebiti istituti si differenziano per il dato che contro lo stesso formulati9. Sul punto è l’irrilevanza può essere pronunciata anche stato anche opinato che, qualora il giudice in fase di indagini preliminari e per il fatto dell’appello rilevasse che non sono stati che non comporta la redazione della esaminati dal giudice del dibattimento o scheda casellario dell’udienza preliminare quegli aspetti giudiziale7: i presupposti applicativi sono della personalità del minore che avrebbero simili e si fondano sulla commissione di un potuto condurre ad una pronuncia di fatto reato che non generi un particolare proscioglimento ex art. 32, questi avrebbe allarme sociale, nonché su una personalità la facoltà, qualora ne ricorrano gli estremi, dell’imputato che consenta di esprimere un di rilevare la nullità a regime intermedio giudizio prognostico favorevole circa la che affetta la sentenza e rinviare gli atti al futura condotta dello stesso8. giudice che procedeva, ai sensi dell’art. Parte della dottrina e della giurisprudenza 604 comma 4 c.p.p.10. ritengono che non sia possibile per il Quanto alla possibilità del giudice di giudice di appello l’indagine ex officio appello di pronunciare il proscioglimento sulla sussistenza dei presupposti applicativi dell’imputato per irrilevanza del fatto, non informativa per il manca, invece, chi non abbia scorto tale 7 Cfr. COVELLI M., Manuale di legislazione, cit., p. 256. 8 Circa la non particolare gravità del fatto di reato commesso dal minore imputato, si può dire che tale locuzione trova oggettivazione nel senso di “tenuità del fatto” nella previsione di cui all’art. 27 D.P.R. n. 448/88 e nella previsione di un limite edittale di pena, nel caso previsto dall’art. 32. Quanto al giudizio sulla personalità del minore, l’art. 27 richiede per la pronuncia di irrilevanza che il comportamento sia “occasionale”, mentre l’art. 32 prevede come condizione del perdono giudiziale che il minore sia incensurato, che fruisca del perdono per la prima volta, e che non sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale. Da segnalare che, rispetto all’originario testo dell’art. 32, è oggi previsto, per interpolazione operata dalla Corte costituzionale, che l’imputato debba prestare il proprio consenso alla pronuncia di non luogo a procedere nei casi di definizione anticipata del giudizio per applicazione dei citati istituti premiali. possibilità, specialmente a seguito della sentenza n. 149/2003 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la limitazione della pronuncia ex art. 27 9 Cfr. SPANGHER G., sub art. 35, cit., p. 389.. Cfr. LATTANZI G. - LUPO E., Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Giuffré, 2008, IX, p. 843; vd. anche PULVIRENTI A., Il giudizio e le impugnazioni, in PENNISI A. (a cura di), La Giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, Giuffré, 2004, p. 368 ss.; conforme, Cass. pen., Sez. IV, 26 febbraio 1997. 10 - 175 - Diritto e Giustizia Minorile unicamente alla preliminare11; Anno I, nn. 2 e 3-2012 fase anche dell’udienza una limiterebbe la cognizione del giudice in certa appello, fa, infatti, da contraltare giurisprudenza di merito appare propensa l’estensione dei poteri del giudice in alla funzione pronuncia d’ufficio del di controllo rispetto proscioglimento per irrilevanza del fatto in all’ammissibilità dell’ipotesi accusatoria14. qualsiasi stato e grado del giudizio, in Vero è che nel nostro ordinamento deve quanto la stessa sarebbe assimilabile alle ritenersi che il modo di affermazione del sentenze di proscioglimento ex art. 129 principio di verità nel processo penale c.p.p.12. La soluzione interpretativa, invero, trova la sua più compiuta forma di appare convincente in certi limiti. Non espressione nel contraddittorio tra le parti può, infatti, non considerarsi che gli istituti processuali, in omaggio ad una concezione dell’irrilevanza del fatto e del perdono che privilegia l’etica del metodo all’etica giudiziale costituiscono, per sistematica del codicistica, cause di estinzione del reato13, dell’applicazione del principio del favor la cui declaratoria deve essere operata dal rei, nonché in linea con l’impostazione giudice che ne scorga i presupposti di culturale che tende a non aggravare applicabilità, in “qualunque stato e risultato; l’esperienza tuttavia, processuale in ragione dell’imputato grado”, ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. Stante, minorenne, si possono ritenere sussistente dunque, la possibilità per il giudice di in capo al giudice dell’appello, limitati operare la declaratoria immediata delle poteri ufficiosi, tesi a riconoscere la cause di non punibilità, non sembra che lo sussistenza dei presupposti in funzione stesso possa vedersi preclusa la possibilità dell’applicazione degli istituti premiali de di pronunciarsi in modo analogo all’esito quo loquitur. D’altra parte non può negarsi del dibattimento in appello. Al limite che costituito dal principio devolutivo, che riconosce al giudice degli spazi istruttori ex l’impianto del codice Vassalli officio, in funzione complementare (o 11 PALERMO FABRIS E. – PRESUTTI A., Diritto e procedura penale minorile, Giuffré, 2011, p. 673; in senso favorevole alla rilevabilità di ufficio del giudice di appello della irrilevanza del fatto, CESARI C., sub art. 27, in GIOSTRA G. (a cura di), Il processo penale minorile, Giuffré, 2009, p. 331. 12 In questo senso, Corte di Appello di Cagliari, Sez. Minorenni, riportata da CESARI C., sub art. 27, cit. p. 331. 13 Parte della dottrina non condivide l’inclusione dell’istituto del perdono giudiziale tra le cause di estinzione del reato, ritenendo che il perdono giudiziale non estingue il reato come fatto previsto dalla legge penale: tali posizioni sono ben riassunte in COVELLI M., Manuale di legislazione, cit., p. 249-250. meglio: supplementare), rispetto all’attività delle parti15. 14 Cfr. Corte Cost. 26 marzo 1993, n. 111. Sul punto, si rinvia a CARACENI L., Poteri d’ufficio in materia probatoria e imparzialità del giudice penale, Giuffré, 2007. Invero, anche nel processo di appello ordinario non mancano poteri istruttori che il giudice può attivare d’ufficio: si pensi alla possibilità di immediata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., alla rilevabilità di ufficio delle nullità assolute e a regime 15 - 176 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 Sembra, allora, di poter riconoscere al capacità di decidere, in modo consapevole, giudice di come orientare il proprio comportamento per tra opposte scelte di valore16: peraltro, la perdono sanzione penale intanto potrà avere una giudiziale, qualora ne vengano accertati i funzione correttiva e risocializzante, in presupposti, anche d’ufficio e in assenza di quanto una sollecitazione delle parti in tale senso. comprendeva, all’epoca della realizzazione dell’appello pronunciare il irrilevanza del la possibilità proscioglimento fatto o per il suo destinatario ben della condotta sub processo, il senso dei 3. Possibilità del propri comportamenti. proscioglimento Dunque, attesa la riferita presunzione dell’imputato per non imputabilità. assoluta di non imputabilità per il minore Circa l’imputabilità soggetto degli anni quattordici, prevista dall’art. 97 minorenne, invero, la dottrina è più incline c.p., non possono esserci dubbi circa il a riferire al giudice di appello maggiori potere del giudice di appello di disporre poteri istruttori attivabili d’ufficio. Al fine anche di ufficio accertamenti tesi a di tracciare con un maggior grado di confermare l’età del minorenne imputato, precisione i confini dei poteri in questione, anche nel caso in cui tali accertamenti non può essere utile individuare la soglia di erano stati compiuti nel corso del primo imputabilità del minorenne: allo scopo grado di giudizio. L’obbligatorietà della soccorrono le previsioni degli artt. 97 e 98 pronuncia di proscioglimento in questo del codice penale, i quali considerano caso, è perentoriamente stabilita dall’art. presuntivamente non imputabile il minore 26 D.P.R. 448/88, stabilendo la sua infraquattordicenne, mentre per il minore cogenza “in ogni stato e grado”17. infradiciottenne, un Più interessante è, invece, l’indagine circa i giudizio di maturità la possibilità di limiti dei poteri officiosi del giudice di considerare appello lo del condizionano stesso ad imputabile. Il fondamento dell’indagine in questione sul dell’imputato riposa sull’idea che non può rimproverarsi 16 giudizio con età di immaturità superiore ai Cfr. FIANDACA E. – MUSCO E., Diritto Penale, Giappichelli, 2002, 289; in tal senso anche MORO A.C., Manuale di diritto minorile, Zanichelli, 2002, p. 483, il quale ritiene che la capacità su cui si radica l'imputabilità esige non solo un accertamento della capacità del minore di rendersi conto della significanza antisociale dell'atto che pone in essere ma anche la capacità di valutarne le conseguenze indirizzando la sua volontà in una direzione scelta con raziocinio e non sulla base di incontrollabili impulsi sostanzialmente infantili. 17 Cfr. GIOSTRA G., Il processo penale, cit. p. 498. la violazione di un precetto penale ad un soggetto che ancora non ha maturato la intermedio, ex art. 178 e 179 c.p.p., all’applicabilità di ufficio della sospensione condizionale della pena, della non menzione o di una o più circostanze attenunati, ex art. 597 comma 5. - 177 - Diritto e Giustizia Minorile quattordici anni, Anno I, nn. 2 e 3-2012 ancora riconoscere in capo al giudice di appello la maggiorenne, ai fini della valutazione di facoltà di indagare, anche d’ufficio, sulla imputabilità dello stesso. Sul punto, l’art. capacità 98 c.p. condiziona la non imputabilità del dell’imputato infradiciottenne, ai fini del minore al giudizio circa la capacità di giudizio di imputabilità: in tal senso milita intendere stesso: l’ampiezza di previsione dell’art. 9 D.P.R. l’indagine su tali elementi si mostra n. 448/88 che impone al giudice tout court tutt’altro che agevole, dato che deve e, dunque, anche a quello di appello, coinvolgere la valutazione di un complesso l’obbligatorietà di effettuare rilievi sulla di dati, quali le capacità, i sentimenti, le personalità del minore. In effetti al giudice inclinazioni, lo sviluppo intellettivo, la di appello non si può ritenere preclusa una forza di carattere, la capacità di intendere pronuncia certi valori etici, l’attitudine a distinguere il immaturità, se non altro in ragione della bene dal male, il lecito dall’illecito18: il portata dell’art. 129 c.p.p., che consente tutto in rapporto alla specifica natura del una conclusione del giudizio con formula reato contestato19. Al fine della verifica di proscioglimento in ogni stato e grado del sulla maturità dell’imputato minorenne, giudizio 21. atteso che nel vigente sistema processuale Tuttavia, non sono previste prove rituali e vige il dell’ampiezza dei poteri istruttori del principio del libero convincimento, il giudicante giudice non è tenuto a disporre una considerarsi condivisibile l’orientamento apposita perizia, potendo ricavare gli espresso anche dalla Corte di Cassazione22, elementi necessari sulla volto a ritenere che un tale potere di maturità del del indagine sia riferibile al giudice di appello procedimento, nonché dal comportamento unicamente quando il giudice di primo processuale e grado abbia completamente pretermesso dell’imputato, rapportati e di ma non volere al minore dello giudizio dagli atti extraprocessuale al fatto di intendere di a di e di proscioglimento maggior secondo volere per specificazione grado, può qualunque valutazione circa la capacità del 20 contestato . minore di intendere e di volere; qualora, Anche in questo caso, comunque, al di là 21 di alcune pronunce negative, si tende a In questo senso, COVELLI M., Manuale di legislazione, cit., p. 198; nello stesso senso, PALERMO FABRIS E. – PRESUTTI A., Diritto e procedura, cit. Giuffré, 2011, p. 668. 22 Cfr. Cass., SS.UU., 26 gennaio 1985, n. in Cass. Pen., 1985, p. 1333 ss.; nello stesso senso cfr. anche PEPINO L., sub art. 35, in CHIAVARIO M. (a cura di), Il processo minorile, cit., p. 498. 18 In questi termini, Cass. pen., 10 novembre 1987, in Riv. pen., 1988, p. 1015. 19 Cfr. Cass. pen., 28 settembre 1989, in Riv. pen., 1990, p. 781. 20 Cfr. Cass. pen., 19 gennaio 2011, n. 1498. - 178 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 invece, tale valutazione sia stata svolta in l’effetto primo grado, il principio del favor minoris comportamento extra-processuale, peraltro deve arretrare rispetto al limite vigente per non il grado di appello improntato alla regola dell’imputazione, del tantum devolutum quantum appellatur, unicamente un giudizio sulla personalità essendo del dunque, in questo caso, premiale inerente minore: deriva i fatti avente la da un oggetto ad valutazione oggetto positiva subordinato alla richiesta delle parti la attribuita all’esito della prova, produce un possibilità del giudice di operare un nuovo disinteresse vaglio circa la possibilità di ritenere il l’imputato, non ritenendo che lo stesso minore imputabile ai fini della legge necessiti dell’espiazione di una pena in penale. Tale opinione sembra coniugare in funzione rieducativa23. modo ragionevole la specificità delle Nel silenzio della legge, si confrontano regole che varie teorie circa la possibilità del giudice impongono una maggiore attenzione alla di appello di disporre la cd. probation24. personalità la Un orientamento abbastanza seguito in caratteristica del rimedio dell’appello, passato, tendeva a vedere l’istituto della improntato al principio devolutivo. messa del processo del minorile, minorenne, e alla dello prova Stato come nel un punire istituto deflattivo del processo, la cui ratio era 4. L’applicazione della cd. probation al quella di evitare al minore il contatto con giudizio di appello. gli organi della giustizia penale, allorché lo stesso si fosse dimostrato in grado di L’istituto della messa alla prova presenta organizzare la propria esistenza senza alcune peculiarità rispetto agli altri istituti ricadere nell’illecito: è chiaro che, intesa in premiali propri del processo minorile: questo l’effetto estintivo consegue del reato, subordinatamente infatti, 23 una volontà del minore di improntare la propria vita a valori di rettitudine e solidarietà, nonché una capacità dello di penalmente non ricadere illecite. La in la messa alla prova È evidente che presupposto della messa alla prova è comunque un giudizio di responsabilità dell’imputato riguardo al fatto di cui all’imputazione, pur nei limiti di un mero fumus commissi delicti: tuttavia, in caso di prosecuzione del processo per esito negativo della prova non è escluso che il giudizio possa concludersi con l’assoluzione dell’imputato. 24 Di probation parlano espressamente le Regole di Pechino all’art. 11, il quale ultimo testualmente dispone “Dovrebbe essere considerata l'opportunità, ove possibile, di trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale”: non è ammessa, comunque, nel nostro ordinamento la possibilità di disporre la probativo in fase di indagini preliminari (cd. probation di polizia), ma unicamente la probation giudiziale, nelle forme previste dagli artt. 27 e 28 D.P.R. 448/1988 ovvero all’art. 163 c.p.p.. all’esito favorevole della prova, dalla quale emerga stesso senso, condotte peculiarità dell’istituto sta, dunque, nel fatto che - 179 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 tradirebbe il suo fine se disposta in appello, diverso quando ormai il contatto del minore maggiormente imputato con il sistema della giustizia valoriali sottese al sistema di giustizia penale è già avvenuto25. In realtà, sembra minorile. maggiormente conforme ai principi propri dell’istituto premiale d’ufficio in grado di della giustizia minorile, un approccio più appello, resta chiaramente subordinato al favorevole dell’istituto rispetto del principio devolutivo, sicché il anche in appello. Basti, infatti, riflettere sul giudice di appello potrà disporre la messa dato che il processo minorile deve avere alla prova, anche d’ufficio, qualora il sempre attenzione alla personalità del giudice di primo grado non abbia attuato minore: una personalità, quest’ultima, in alcuna valutazione sulla personalità del continua evoluzione, in linea con il minore che consentisse processo di maturazione e di crescita del dell’istituto premiale; viceversa, in caso di sistema valoriale del fanciullo. Se si parte valutazione negativa operata dal giudice di dunque da questa premessa, non si può non primo grado circa l’applicazione della considerare che la messa alla prova probation, il giudice di appello potrà potrebbe essere utilizzata proficuamente disporla unicamente nel caso di specifica anche per la prima volta in grado di impugnazione sul punto. all’applicazione del processo, conforme La possibilità in senso alle opzioni di adozione l’applicazione appello e d’ufficio, qualora l’osservazione della personalità del minore dia la 5. I poteri istruttori del Giudice di possibilità al giudice di secondo grado di appello formulare informatori del diritto minorile. un giudizio prognostico nella cornice dei principi favorevole rispetto ad un cambiamento dell’indole del minore imputato. Non osta Il riconoscimento di poteri più o meno a tale soluzione il dato che il minore sia già vasti in capo giudice di appello e la venuto a contatto con il sistema della soluzione al problema dell’estensione di giustizia penale: la ratio dell’istituto, in tali poteri, atteso il silenzio delle norme questo senso, non dovrebbe considerarsi che regolano il processo penale minorile, unicamente deflattiva, quanto più che altro deve quella di consentire l’approdo ad un esito guardando ai principi costituzionali ed ai essere ricercata dall’interprete principi che informano la materia del 25 diritto penale minorile, primi tra tutti i Cfr. DI PAOLO, Riflessioni in tema di “probation” minorile, in Cass. pen., 1991, p. 2871; in giurisprudenza cfr. Cass. pen. Sez. I, 30 marzo 1990, in Giust. Pen., 1990, fasc. 3, p. 664. principi - 180 - di sussidiarietà, adeguatezza Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 applicativa e minima offensività: tali criteri indirizzare il giudizio verso un esito che cardine l’indagine possa considerarsi effettivamente congruo, ermeneutica in funzione ricostruttiva di un in senso special-preventivo, rispetto alla processo penale che abbia, certo, ad personalità dell’imputato. oggetto la responsabilità dell’imputato in Deve, ordine ad un fatto reato, ma con la configurabilità anche in capo al giudice di specificità consistente nell’attenzione alla appello di poteri istruttori che consentano personalità del minore. Se, dunque, non di applicare le norme penali nel senso della deve esser perso di vista tale obiettivo, non minore offensività possibile: gli istituti può non tenersi conto del fatto che il peculiari del giudizio minorile cui si è minore ha per antonomasia una personalità accennato nel presente lavoro (irrilevanza in evoluzione, e che lo stesso non si ispira del ad un sistema valoriale ancora stabile e imputabilità, messa alla prova) non devono sedimentato, sperimenta essere letti quali strumenti deflattivi del modelli, perlopiù mutuati dalla realtà che processo, la cui utilità si riduce o si annulla lo circonda, nel tentativo di costruire, allorché il processo penale sia già arrivato attraverso continue scelte, il proprio ego. ad uno stadio avanzato; né i poteri in In argomento devono ragione, ma guidare piuttosto dunque, del carattere dunque, fatto, incoraggiarsi perdono possono la giudiziale, ritenersi non dominio essenzialmente “fluido” della personalità esclusivo del giudice di primo grado, quasi del minore, non può intendersi preclusa al a ritenere il giudizio sulla personalità da giudice penale minorile una continua quest’ultimo formulato come cristallizzato indagine sulla personalità dell’imputato, e perfettamente valevole anche nei gradi di nei limiti e per i fini che, ovviamente, giudizio interessano il processo penale26; l’indagine mutevole personalità del minore imputato. in questione, infatti, ha la funzione di Viceversa, il recupero di poteri istruttori successivi, a dispetto della anche in capo al giudice dell’appello 26 consente una maggiore duttilità di giudizio, L’attenzione alla personalità del minore e alla sua evoluzione deve trovare spazio, si badi, esclusivamente nei limiti in cui ciò possa interessare l’indagine sulla responsabilità penale e sull’opportunità dell’irrogazione della sanzione penale, nonché della sua quantificazione: il processo penale minorile, infatti, deve evitare assolutamente pericolose derive pedagogiche e non deve veder snaturare la propria fisionomia e la propria funzione. Compatibilmente con tale obiettivo, tuttavia, la specialità del processo minorile impone l’utilizzo proprio ed adeguato degli strumenti tipici del processo per i minori, coniugandoli ad un’esigenza sempre viva di vagliare la personalità dell’imputato minorenne, considerandone la naturale crescita e l’evoluzione. in accordo al processo di crescita del minore ed alla acquisizione da parte dello stesso di un sistema di valori e di comportamenti che si informano a maggiore stabilità e coerenza: l’esperienza processuale, - 181 - infatti, può caratterizzare Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 anche una fase piuttosto lunga della processuali, in quanto il rischio di non crescita individuale, soprattutto se si tiene interpretare adeguatamente la personalità conto che nell’età della fanciullezza e del minore e, dunque, di non comprendere dell’adolescenza della appieno la ragione dei comportamenti dello modelli stesso deve essere più ridotto possibile, continuo anche e non da ultimo con lo scopo di personalità e comportamentali i la mutamenti scelta sono dei in divenire. attribuire all’imputato una pena che possa L’indagine su tali caratteri non può essere essere effettivamente congrua, adeguata e affidata, dunque, unicamente al senso di non desocializzante. serietà e all’etica professionale delle parti Francesco Foggia Avvocato Foro di Napoli - 182 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 I PROVVEDIMENTI - 183 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 - 184 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 - 185 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 - 186 - Diritto e Giustizia Minorile Anno I, nn. 2 e 3-2012 - 187 -