Ruolo degli OSA
nella Informazione della
Catena Alimentare.
Contributi pratici.
CASALE DI VILLA BATTISTINI 30.01.2010
Dott.. ROMANO OTELLO
AUSL RIETI.
Nell'ambito delle norme europee sulla sicurezza
alimentare conosciute con il nome di "pacchetto igiene" il
coinvolgimento attivo di tutti gli operatori della filiera
alimentare è considerato fondamentale per conseguire
i più elevati livelli di tutela dei consumatori e lo
scambio di informazioni all'interno delle diverse fasi
della catena "dai campi alla tavola" rappresenta uno
strumento importante per raggiungere gli obiettivi di
sicurezza auspicati.
Il REG 178/2002 ribadisce che:
Per garantire la sicurezza degli alimenti, occorre
considerare tutti gli aspetti della produzione
alimentare come un unico processo, a partire
dalla produzione primaria, passando per la
produzione dei mangimi fino alla vendita, per
concludere con l’ erogazione di alimenti al
consumatore finale.
Il reg.852/2004, riprende e rafforza
tale concetto:
Ogni operatore del settore alimentare dovrebbe
garantire che la sicurezza degli alimenti non
venga compromessa; tralasciare anche un solo
elemento essenziale quale ad esempio la
rintracciabilità degli alimenti e dei relativi
ingredienti farebbe venire meno tale garanzia.
In che modo si puo garantire la
sicurezza?
Attuando tutte le misure necessarie a
mantenere sotto controllo i pericoli;
L’operatore è tenuto a conservare le
registrazioni delle misure adottate per un
periodo adeguato e congruo rispetto alla natura
e alle dimensioni dell’impresa.
(AUTOCONTROLLO; TRACCIABILITA’ E
FLESSIBILITA).
Che tipo di registrazioni e tenuto a
fare e a conservare?
Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o
che producono prodotti di origine animale devono tenere
registrazioni che riguardano in particolare:
1.
La natura e l’origine degli alimenti somministrati
agli animali (novità);
2.
I prodotti medicinali veterinari o le altre cure
somministrate agli animali, con le relative date e
i periodi di sospensione (registro dei farmaci);
3.
L’insorgenza di malattie che possono incidere
sulla sicurezza dei prodotti alimentari
(salmonellosi, brucellosi, ecc.);
4.
I risultati di tutte le analisi effettuate su campioni
prelevati da animali (sangue per brucellosi) o su
altri campioni prelevati a scopo diagnostico che
abbiano rilevanza per la salute umana ( PNR);
4.
Tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli
effettuati su animali o prodotti di origine animale
(latte) .
Ma chi può coadiuvare il lavoro degli
OSA?
Gli operatori possono essere assistiti nella loro attività, da figure
professionali quali :
IL VETERINARIO AZIENDALE,
Agronomi, Tecnici agricoli,
che oltre a tenere i registri, devono svolgere una importante azione
di sensibilizzazione.
SENSIBILIZZAZIONE
quale presa di coscienza da parte dell’allevatore che le informazioni
fornite, rappresentano lo stato di “SALUTE” della sua azienda, e
ciò che registra non rappresentano soltanto e solo i famosi
“ALTRI PEZZI DI CARTA.”
Da parte degli OSA esiste l’obbligo, di fornire
informazioni ai titolari degli impianti che ricevono
gli animali avviati alla macellazione.
Tale obbligo è scattato dal:
* 1° gennaio 2006 per il pollame
* 1° gennaio 2008 per i suini
* 1° gennaio 2009 per i vitelli e gli equini
* 1° gennaio 2010 per tutti gli altri animali (diversi
dalla selvaggina selvatica) e quindi per i bovini e
gli ovi- caprini.
Il reg. 853 all. II sez. III
stabilisce che:
Gli operatori del settore alimentare che gestiscono
i macelli sono tenuti a chiedere, ricevere e
controllare le informazioni sulla catena alimentare
relativamente agli animali che vi giungono.
La comunicazione delle ICA deve precedere
l’arrivo degli animali almeno di 24 ore, salvo alcune
circostanze in cui le ICA, possono accompagnare gli
animali all’arrivo al macello.
Punto 7. alleg.II sez.III



Specie suina , pollame o selvaggina allevata che
siano stati sottoposti ad ispezione Ante-Mortem
nella azienda di provenienza corredato da
certificato veterinario che ne attesti lo stato di
salute;
Solipedi domestici
Macellazioni di Urgenza accompagnate da
certificato del veterinario che attesti di aver
effettuato la visita ante-mortem.
Reg.1161 del 30.11.09
Per facilitare i flussi informativi, tra le aziende e il
macello, sono state concesse deroghe al reg. Ce 853;
infatti le autorità competenti, laddove hanno dimostrato
che tali informazioni possono essere trasmesse al macello
unitamente agli animali e che tale informazione sia
avvenuta senza intoppi e senza compromissione degli
obiettivi dello stesso reg., le ICA possono accompagnare
gli animali di qualsiasi specie ai quali si riferiscono al
momento dell’arrivo al mattatoio.
Nel reg. 1161, è comunque previsto
che:
Qualsiasi informazione sulla catena alimentare la cui
conoscenza possa turbare gravemente l’attività del macello
deve essere comunicata in tempo all’operatore del settore che
gestisce il macello prima che gli animali vi arrivino, in modo
da consentirgli di organizzare di conseguenza l’attività del
macello.
Pertanto informazioni quali lo status sanitario di non indennità
dell’allevamento (ad esempio da TBC o esiti di positività
relativamente a malattie zoonotiche) o qualsiasi altra condizione che
possa implicare il differimento nello spazio e nel tempo delle attività
Di macellazione o che possa comportare specifiche procedure di
autocontrollo o limitazione di destinazione d’ uso delle carni, vanno
trasmesse 24 ore prima, dell’arrivo degli animali.(prenotifica).
Conclusioni:
Di fatto non c’è nulla di nuovo:

Gli obblighi da parte degli operatori del settore primario, sono da
sempre gli stessi, (registro dei farmaci, registrazione e
conservazioni dei risultati di indagine fatte su animali e su
prodotti di origine animale) forse gli si può addebitare l’onere di
qualche registrazione in più (registro degli alimenti);

La trasmissione delle informazioni sullo stato sanitario delle
aziende avvengono attraverso il Mod. 4 (ultimamente integrato anche
con informazioni previste dal reg. 853);
Come le informazioni relative ai trattamenti terapeutici e rispetto dei
tempi di sospensione;
quando esistono vincoli di natura sanitaria questo viene segnalato sullo
stesso modello nella sezione apposita e lo spostamento degli stessi
avviene se non dietro autorizzazione da parte del medico veterinario
della Ausl di provenienza;


Il mod. 4 accompagna gli animali al mattatoio e
quando esistono situazioni che possono in
qualche modo modificare la normale attività dello
stesso (ad es. animali affetti da malattie
trasmissibili all’uomo, malattie zoonotiche ecc)
l’arrivo di questi animali avviene con la
prenotifica di almeno 24 ore da parte del Servizio
Veterinario.
Nella realtà dei fatti però


Non è stato ancora recepito a fondo lo spirito della
normativa;
Le informazioni della catena alimentare vanno viste in
un contesto più ampio, quale parte integrante delle
GMPA; la comunicazione tra l’azienda e il gestore del
macello anche attraverso la raccolta di informazioni
utili è fondamentale a garanzia di una migliore qualità
del prodotto.
“una sorta di marchio di qualità del mattatoio”
E’ necessaria la diffusione di tali pratiche a tutte le
attività di produzione primaria, ed in questa
direzione,un ruolo fondamentale è svolto dal
veterinario aziendale;
E’ necessario quindi un cambiamento culturale
da realizzare a livello pratico e non solo sotto il
profilo formale strettamente attinente alla parte
documentale.
Grazie per l’attenzione!
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