INPGI
Regime previdenziale sostitutivo
dell’AGO Legge 1564/51
Soggetti assicurati
Legge
 Legge
 Legge
 Legge

n.
n.
n.
n.
1564/51: giornalisti professionisti
67/1987: praticanti giornalisti
67/1987: telecineoperatori
388/2000: giornalisti pubblicisti
Condizioni per iscrizione
Regolare status professionale
 Svolgimento attività di natura giornalistica

Tali condizioni devono essere concorrenti
e non alternative.
Dal 1/01/2001, ai fini dell’iscrizione
all’INPGI, è irrilevante il CCNL applicato.
Adempimenti contributivi del DDL
Presentazione – in via telematica
attraverso l’Agenzia delle Entrate - della
denuncia contributiva mensile (DASM)
entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di paga;
 Pagamento dei contributi dovuti –
attraverso F24 accise – entro il giorno 16
del mese successivo a quello di paga.

ART. 3 Regolamento INPGI
L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni:
a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità
e superstiti;
b) trattamento economico in caso di tubercolosi;
c) trattamento in caso di disoccupazione;
d) assegni per il nucleo familiare;
e) trattamento in caso di infortunio;
f) ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di
legge.
CONTRIBUZIONI OBBLIGATORIE





30,97 %
1,61 %
0,30 %
0,30 %
0,05 %
IVS - di cui 8,69% a carico giornalista
DS
Mobilità (aziende soggette a CIGS)
F.do Garanzia crediti di lavoro e TFR
CUAF
Contributo infortuni = 11,88 €. Mensili (6,00 €. art, 2 e 12
CNLG)
Contributo solidarietà 10 %
Ammortizzatori sociali 0,60 %, di cui 0,10 a carico giornalista (CIGS)
F.do integrativo contrattuale “ex fissa” - 1,50%
QUANTIFICAZIONE e CCNL



la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi
non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti,
CCNL stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative su base
nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi
una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla
contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge
n.389/1989).
L’art.2 - comma 25 - della legge 549/1995 ha disposto che, in
caso di pluralità di contratti collettivi per la stessa categoria, la
retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai
CCNL stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative
nella categoria.
Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la
FNSI e la FIEG, e - limitatamente al settore giornalistico della
emittenza radiotelevisiva in ambito locale - il contratto stipulato tra
la FNSI e l’Aeranti-Corallo.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Legge 407/1990


Art.8 comma 9: . in caso di assunzioni con contratto a
tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in
CIGS da almeno 24 mesi, quando esse non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i
contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati
nella misura del 50 % per un periodo di trentasei
mesi.
Nelle ipotesi di assunzioni effettuate da imprese operanti
nei territori del Mezzogiorno non sono dovuti i
contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di
trentasei mesi (100%).
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Legge n. 223/1991

1) Art.8, comma 2:
I lavoratori in mobilità possono
essere assunti con contratto a termine di durata non
superiore a 12 mesi. La contribuzione a carico del datore
di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti.
Se durante la sua durata il contratto è trasformato in
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori 12 mesi.

2) Art.25 comma 9:
Per i lavoratori in mobilità,
assunti a tempo indeterminato, la contribuzione a
carico del datore di lavoro - per i primi 18 mesi - è pari a
quella prevista per gli apprendisti.
Agevolazioni Contributive
Legge n. 236/1993

Art.4 comma 3: nei casi di assunzioni a
tempo pieno e indeterminato di
lavoratori che abbiano fruito di CIGS per
almeno tre mesi, anche non
continuativi, dipendenti da imprese
beneficiarie da almeno sei mesi
dell'intervento, per un periodo di dodici
mesi la quota di contribuzione a carico
del datore di lavoro è pari a quella prevista
per gli apprendisti.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
DELIBERA INPGI n. 59/2011

L’agevolazione comporta – per la durata di
36 mesi - la riduzione all’8 % della quota a
carico del datore di lavoro del contributo
I.V.S. dovuto all’Inpgi in relazione al
rapporto di lavoro instaurato.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
DELIBERA INPGI n. 59/2011

Le agevolazioni contributive sono concesse alle aziende, in regola
con il versamento della contribuzione, che assumano - entro e non
oltre il 7 novembre 2014 - con contratti a tempo pieno e
indeterminato, giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti),
non titolari di pensione, con applicazione degli artt. 1, 2 e 12, del
Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico stipulato tra la FNSI e la
FIEG e con inquadramento da praticante con meno di 12 mesi di
servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore con meno di
30 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di
anzianità professionale, vice caposervizio / redattore esperto e
caposervizio/redattore senior.

Le agevolazioni saranno altresì riconosciute nei casi di assunzioni a
tempo pieno e indeterminato disciplinate dal Contratto Nazionale
Collettivo per l’emittenza radiotelevisiva locale stipulato tra la FNSI e
l’AERANTI-CORALLO.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
DELIBERA INPGI n. 59/2011
L’agevolazione contributiva è concessa a condizione che:
1.
2.
il giornalista assunto sia disoccupato, cassaintegrato o in
mobilità o comunque privo di rapporto di lavoro
dipendente da almeno 6 mesi ovvero titolare di un
contratto di lavoro a tempo determinato o di una
collaborazione coordinata e continuativa, che vengano
trasformati in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
il datore di lavoro non abbia proceduto, nei 12 mesi
antecedenti all’assunzione o alla trasformazione, al
licenziamento di personale giornalistico avente le
medesime qualifiche dei giornalisti da contrattualizzare
con gli sgravi,
Contratti con contribuzione
agevolata in essere al 30/04/2014
LEGGE n. 407/90
Territori del Mezzogiorno
58
LEGGE n. 407/90
Centro-Nord
3
LEGGE n. 223/91
14
LEGGE n. 236/93
4
DELIBERA INPGI n. 59/2011
445
Delibera INPGI n. 59/2011
in essere al 30/04/2014
Disoccupati, Inoccupati,
in CIGS o in Mobilità
Trasformazione di
Contratti a Tempo
determinato
Trasformazioni di
co.co.co.
102
308
35
REGOME SANZIONATORIO

OMISSIONE – RITARDATO PAGAMENTO:
è dovuta una somma aggiuntiva
determinata con un tasso pari al TUR
stabilito dalla BCE aumentato di 5,5 punti
(attualmente il 5,65% su base annua),
fino ad un massimo del 40% delle
contribuzioni omesse. Raggiunto tale tasso
decorrono gli interessi di mora.
REGIME SANZIONATORIO

EVASIONE: è dovuta una somma
aggiuntiva determinata con un tasso pari
al 30% su base annua, fino ad un
massimo del 60% delle contribuzioni
evase. Raggiunto tale tasso decorrono gli
interessi di mora.
Contributi figurativi

Sono considerati coperti da contributi a favore dell'iscritto e sono
accreditati d’ufficio i periodi di:
1.
DISOCCUPAZIONE indennizzata;
di CIGS e/o Contratti di Solidarietà;
di TBC indennizzati dall'Istituto;
2.
3.

Sono considerati coperti da contributi a favore dell'iscritto e sono
accreditati a domanda del giornalista i periodi di:
1.
2.
3.
MATERNITA’ e/o Congedi parentali (anche fuori rapporto lavoro)
Malattia;
Servizio MILITARE obbligatorio o equiparati,
Tutti gli altri periodi previsti da norme di legge (Permessi legge 104/92,
congedo Handicap, ecc.).
4.
FIGURATIVI

La media retributiva da prendere a base per l’accredito
della predetta contribuzione figurativa non può essere
superiore alla retribuzione prevista dal CNLG per la
qualifica di redattore capo, con l’aggiunta delle
maggiorazioni per scatti biennali.

I contributi figurativi sono accreditati secondo le
modalità e i criteri in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria. In ogni caso, non sono accreditabili
contributi figurativi oltre le cinque annualità, ad
eccezione di quelli relativi al servizio militare obbligatorio
od equiparati e alla maternità ed ex lege 300/70.
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

1.
2.
3.
REQUISITI:
Mantenimento iscrizione Albo
professionale;
Un anno di contributi nel quinquennio
precedente la domanda o 5 anni di
contribuzione
Assenza di rapporti di lavoro subordinato
CONTRIBUTI VOLONTARI
versamento – a scelta del giornalista:
1) minimo (anno 2014 = 813,00 €. Mensili);
2) importo calcolato su media pensionabile;
3) Importo a scelta compreso tra i due
precedenti.

RISCATTO art. 21 Regolamento

Gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di
contributi (OBG – DS – CIGS – Legge 300/70) quantificati su
retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista
per la qualifica di redattore, possono chiedere ai fini del
conseguimento del diritto a pensione e della misura della
pensione stessa, il riconoscimento dei periodi precedenti
l'ultima contribuzione all'Istituto, coperti da contribuzione
obbligatoria, figurativa e volontaria, nella assicurazione
generale obbligatoria o in forme sostitutive, esclusive o
esonerative di essa, che non abbiano dato luogo a pensione
anche se supplementare.

gli interessati devono presentare domanda entro cinque anni
dalla data di conseguimento del requisito contributivo dei 10
anni.
Riscatto Art. 21 Regolamento
Il riconoscimento comporta il versamento, da
parte dell'iscritto, di un importo pari alla riserva
matematica, ridotta del 20 per cento.
 La riduzione è del 50% (80% per le domande
presentate entro il 31/12/2005) per i periodi di
praticantato giornalistico e per i periodi in cui è
provato lo svolgimento di attività giornalistica a
tempo pieno.
 per i periodi in cui è provato lo svolgimento di
attività giornalistica a tempo pieno, ma in
assenza di contribuzione presso altri enti, è
dovuta l’intera riserva matematica.

Riscatto art. 21 Regolamento

La quota di pensione INPGI liquidata in
base ai periodi riconosciuti in base all’art.
21 del Regolamento è decurtata di un
importo pari alla pensione o alla quota di
pensione cui l'iscritto abbia diritto da parte
di altri enti previdenziali per effetto della
contribuzione relativa allo stesso periodo
riconosciuto utile presso l'Istituto.
Riscatto art. 21 Regolamento

L’onere del riscatto può essere pagato:
a) in unica soluzione;
b) in un numero di rate pari al numero dei mesi
riscattati, fino ad un massimo di 120.
Alla rateazione si applica un tasso di interessi
pari al 4,5% annuo.
Riscatto Laurea
I periodi corrispondenti alla durata dei corsi
legali di studio universitario a seguito dei quali
siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
riscattabili, sempre che non risultino già coperti
da contribuzione in alcuno dei regimi
previdenziali obbligatori.
 Analogamente sono riscattabili i periodi di lavoro
professionale prestato all’estero non coperti da
forme di assicurazione sociale riconosciute dalla
legislazione italiana.

Pagamento Riscatto Laurea

L’onere del riscatto laurea può essere
pagato:
a) in unica soluzione;
b) in 60 rate mensili;
c) in un numero di rate pari al doppio dei
mesi riscattati.
Alle rateazioni si applica un tasso di
interessi pari al tasso legale maggiorato di
1,5 punti.
RICONGIUNZIONE

Art. 2 Legge 29/1979
Periodi INPS- AGO e Gestioni sostitutive
ed esclusive dell’AGO;

Art. 1 Legge 45/1990
Periodi INPS- AGO e Gestioni sostitutive
ed esclusive dell’AGO e Regimi Liberi
Professionisti;
ONERE RICONGIUNZIONE
Art. 2 Legge 29/1979:
onere pari al 50% della riserva
matematica, detratto il montante trasferito
dall’altro ente;
 Art. 1 Legge 45/1990:
onere pari al 100% della riserva
matematica, detratto il montante trasferito
dall’altro ente;

Pagamento onere ricongiunzione
Legge n. 29/1979
Unica soluzione
 In un numero di rate pari a metà del
periodo ricongiunto, versamento iniziale di
3 rate – tasso 4,5% annuo;
 In un numero di rate pari al periodo
ricongiunto, fino ad massimo di 120.
Versamento iniziale di 1 sola rata – tasso
4,5% annuo;

Pagamento onere Ricongiunzione
legge n. 45/1990
Unica soluzione
 In un numero di rate pari a metà del
periodo ricongiunto, versamento iniziale di
3 rate – Tasso inflazione FOI stabilito
annualmente dall’ISTAT;

Maggiorazioni contributive

L’INPGI riconosce le seguenti
maggiorazioni contributive:
A) esposizione all’amianto;
B) periodi di lavoro con invalidità > 74%.
A differenza dell’INPS, per le invalidità
comprese tra 74 e 99 % il riconoscimento
avviene solo se l’invalidità è confermata
dal medico incaricato dall’INPGI.
RISCATTO o VOLONTARI
Dlgs 564/96 (Periodi post 1996)
Periodi di lavoro part-time verticale,
orizzontale o ciclico;
 Periodi di congedo parentale accreditati in
misura ridotta;
 Interruzioni o sospensioni dal rapporto di
lavoro per legge e/o contratto, compresi i
periodi intercorrenti tra vari rapporti a T.D.

COSTITUZIONE RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE
Art. 19 Reg – art. 13 legge 1338/62
Periodi contributivi omessi che non
possono essere più versati in quanto sono
intervenuti i termini prescrizionali;
 Domanda da parte datore di lavoro o
giornalista
 Onere pari al 100% della riserva
matematica

TOTALIZZAZIONE
Dlgs n. 42/2006
- somma tutti i periodi contributivi versati in qualsiasi
ente previdenziale;
- a 65 anni e 3 mesi (speranza vita) di età con almeno 20
anni di contributi, finestra di 18 mesi più speranza vita;
- 40 anni e 3 mesi (speranza vita) di contributi, finestra
di 21 mesi più speranza vita;
- la pensione è ripartita tra le varie gestioni in ragione dei
contributi versati in ognuna di esse, con applicazione
sistema contributivo, salvi i casi in cui risulti maturato
un diritto autonomo;
- i pagamenti sono effettuati dall’INPS
Totalizzazione
Legge di stabilità 2013

Legge n. 228/2012 – c. 239 e seguenti
- Pensione di vecchiaia con requisiti
“riforma Fornero”
- somma periodi AGO e Fondi sostitutivi
(compreso INPGI-1)
- regime di calcolo vigente in ogni
gestione previdenziale interessata
- unico pagamento da parte INPS
TOTALIZZAZIONE INPGI
LEGGE VIGORELLI
Art. 3 legge 1122/55 – somma periodi
INPS/INPGI ai fini del diritto. La pensione
(di vecchiaia e/o di anzianità) è ripartita
tra i due enti in ragione dei contributi
versati in ognuno di essi.
 Non si applica ai fondi sostitutivi e/o
esclusivi dell’AGO.

GESTIONE SEPARATA INPGI
Regime previdenziale per i giornalisti
che svolgono attività giornalistica
AUTONOMA, anche sotto forma di
co.co.co.
FONTI NORMATIVE
Legge 335/1995, art. 2, comma 25;
 Dlgs 103/96;
 Legge 247/07, art 1, comma 80;
 Delibera n. 17 del Comitato
Amministratore del 22 dicembre 2008;
 Regolamento di attuazione delle attività di
previdenza a favore degli iscritti alla
Gestione separata

TIPOLOGIA ATTIVITA’
CO.CO.CO.
PARTITA
IVA
LAVORO
OCCASIONALE
DIRITTO
D'AUTORE
PERSONALITA'
DELLA
PRESTAZIONE
SI
SI
SI
SI
CONTINUITA'
SI
SI/NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
COORDINAMENTO
NON E’ OBBLIGATORIO UN CONTRATTO SCRITTO;
 E’ DEL TUTTO IRRILEVANTE LA FORMA DELL’EVENTUALE
CONTRATTO: PREVALE LA SOSTANZA DEI FATTI

adempimenti e scadenze del regime previdenziale
per i liberi professionisti
Entro 30 gg. dall’inizio della prestazione: iscrizione
alla Gestione Separata
 Entro il 30 settembre di ogni anno: pagamento dei
contributi minimi a titolo di acconto;
 Entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di
riferimento: comunicazione dei redditi
professionali percepiti;
 Entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di
riferimento: pagamento dell’eventuale saldo
(10%+2%).

Contributo minimo annuale
Tipo contributo
Più di 5 anni di
anzianità
professionale
Meno di 5 anni di
anzianità
professionale
Titolari di
trattamento
pensionistico diretto
Contributo
Soggettivo
206,00
103,00
103.00
Contributo
Integrativo
41.20
20.60
41.20
Contributo di
maternità
10,00
10.00
10.00
257,20
133.60
154.20
Totale contributo
minimo
2013
TITOLARI DI PENSIONE
Per i liberi professionisti che risultino titolari di
trattamento di pensione diretta - a carico di una
qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria l’aliquota del contributo soggettivo è ridotta al
50% (pari, quindi, al 5%).
 Resta confermato anche per i pensionati il
contributo integrativo nella misura del 2%, a
carico del committente.

I giornalisti che, nell’anno di riferimento,
hanno percepito solo ed esclusivamente
compensi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa:

Se ritengono di non svolgere prestazioni giornalistiche,
ancorché “occasionali” entro la fine dell’anno:
NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
MINIMO A TITOLO DI ACCONTO

Se prevedono, di effettuare collaborazioni giornalistiche,
anche “occasionali”, entro la fine dell’anno:
SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
MINIMO A TITOLO DI ACCONTO ENTRO IL 30
SETTEMBRE DELL’ANNO DI RIFERIMENTO
(e ad assolvere gli altri adempimenti successivi)
REGIME SANZIONATORIO
Liberi professionisti




L‘omessa, la ritardata o infedele comunicazione
reddituale comporta l'applicazione di una
sanzione pari al:
5%, del contributo minimo, se viene trasmessa
entro 30 gg dalla scadenza del termine;
10%, se viene trasmessa tra il 31° gg ed il 60°;
15%, se viene trasmessa tra il 61° gg ed il 90°;
20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno.
RITARDATO PAGAMENTO
Il ritardo nel pagamento dei contributi
comporta l’applicazione delle sanzioni civili
pari al tasso ufficiale di riferimento BCE
maggiorato di 5,5 punti, fino al 40% dei
contributi non corrisposti. Raggiunto tale
massimale decorrono gli interessi di mora.
CO.CO.CO.
A decorrere dal 1/01/2009
Gli adempimenti devono essere assolti dal
committente attraverso le denunce ed i
versamenti che effettua nei confronti dell’istituto,
anche per la quota di contributi a carico del
giornalista;
 Il giornalista co.co.co. non deve procedere alla
comunicazione reddituale ed al versamento a
suo carico dei contributi minimi e a saldo (salvo
che non svolga anche attività autonoma libero professionale);

CO.CO.CO.
2. RIPARTO DELLA CONTRIBUZIONE TRA LAVORATORE E
COMMITTENTE
1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico del committente
Decorrenza
dal
IVS
Prestazioni
temporanee
TOTALE
COMMITTENTE
GIORNALISTA
01/01/2009
18,75 %
0,72 %
19,47 %
12,98 %
6,49 %
01/01/2010
23,40 %
0,72 %
24,12 %
16,08 %
8,04 %
01/01/2011
26,00 %
0,72 %
26,72 %
17,81 %
8,91 %
Il contributo pari allo 0,72% è destinato al finanziamento:
dell’indennità di maternità;
del congedo parentale;
dell’assegno per il nucleo familiare;
dell’indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera.
Per i Giornalisti Pensionati e per i Giornalisti
contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie:
- dal 1/01/2009: 12,75 % (di cui 4,25 % a carico del giornalista);
- dal 1/01/2010: 15,30 % (di cui 5,10 % a carico del giornalista);
- dal 1/01/2011: 17,00 % (di cui 5,67 % a carico del giornalista).
Le aliquote ridotte si applicano solo:
a) nei confronti di giornalisti già titolari di un trattamento pensionistico a carico
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza
obbligatoria, compresi i regimi previdenziali dei liberi professionisti;
b) nei casi in cui l’attività giornalistica sia svolta contestualmente a quella che
comporta l’obbligo assicurativo presso altro regime previdenziale (ad esempio,
all’Inpgi 1 o all’ex-Enpals, etc.). In tal caso, il giornalista sarà tenuto a segnalare
tempestivamente al committente il fatto di essere già assicurato ad altro ente e le
eventuali variazioni di tale status. Il contestuale versamento contributivo alla
Gestione separata dell’Inps - per rapporti di collaborazioni coordinate e
continuative non giornalistiche - nonché l’eventuale versamento dei contributi
volontari presso l’Inpgi 1 non consentono l’applicazione delle aliquote ridotte.
Se il Committente non effettua gli
adempimenti contributivi
Nei casi di mancato o ritardato versamento della
contribuzione trovano applicazione le norme in materia
di sanzioni civili per evasione o omissione.
 Il collaboratore può segnalare eventuali irregolarità al
Servizio Entrate Contributive compilando l’ apposito
modulo per il recupero dei contributi (modello R5-GS)
disponibile anche sul sito web
 Sugli adempimenti in materia di assicurazione alla
gestione separata dei giornalisti co.co.co. hanno
potere di vigilanza e accertamento anche i funzionari
ispettivi dell’Istituto

Anzianità Contributiva
Il versamento del contributo soggettivo
comporta - a decorrere dal 1/01/2013 (per i
co.co.co. Già dal 1/01/2009) - il riconoscimento
di una anzianità contributiva pari ad un anno (12
mesi), solo nel caso in cui il suo importo compreso l’eventuale contributo aggiuntivo di cui
all’art. 3, comma 4, del Regolamento - non
risulti inferiore al 10% (5% per i pensionati) del
reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge n. 233/1990 (per il 2014 reddito
pari quindi a 15.516,35 euro)
Prosecuzione volontaria
REQUISITI:
 Cessazione di ogni rapporto di lavoro
autonomo e/o dipendente;
 Mantenimento iscrizione Albo
professionale;
 Almeno un anno di contribuzione nel
quinquennio precedente la domanda
ovvero 5 annualità di contribuzione
Prosecuzione volontaria
LIBERI PROFESSIONISTI: versamento di un
contributo pari all’ultimo contributo soggettivo
ed integrativo versato, con eventuale
integrazione al minimo per l’accredito di 12
mensilità.
 CO.CO.CO.: versamento dell’aliquota IVS (26%)
sulla media dei compensi dell’ultimo anno, fatto
salvo l’importo del minimo annuale per
l’accredito di 12 mensilità (per il 2014 €.
15.516,35 – contributo €. 336 mensili).

Ricongiunzione
legge n. 45/1990 – Dlgs 42/2006
Deve riguardare tutte le contribuzioni
versate in altre gestioni;
 Nessun onere per l’interessato;
 I contributi trasferiti, maggiorati degli
interessi di legge (4,5% annuo), vanno ad
incrementare il montante individuale
dall’anno di presentazione della domanda.
 L’operazione è irrevocabile.

Contributi Figurativi
Per i periodi per i quali è concessa – ai
co.co.co. - l’indennità per congedo di
maternità/paternità e/o congedo parentale
sono riconosciuti d’ufficio dall’INPGI i
relativi contributi figurativi.
RISCATTI
Corsi di studi universitari;
 Periodi di collaborazione giornalistica
antecedenti il 1996, nei limiti di 5 anni;
 Periodo di servizio militare;
 Periodi di praticantato riconosciuti
dall’Ordine.

Costituzione rendita vitalizia
reversibile
I periodi di co.co.co. successivi al
1/01/2009, per i quali sia stata omessa la
contribuzione e siano intervenuti i termini
prescrizionali, possono essere riscattati dal
committente o dal giornalista.
 L’onere del riscatto è maggiorato del 10%.

LAVORO ALL’ESTERO

il lavoratore subordinato o autonomo è
soggetto alla legislazione dello Stato
membro in cui è svolta l’attività lavorativa
(principio della lex loci laboris)
UNIONE EUROPEA

In base all’art. 12 e seguenti del
Regolamento CE n. 883/2004, il giornalista
che si trasferisca in uno degli altri 27 Paesi
dell’Unione oppure in Svizzera e Paesi SEE
(Islanda, Norvegia e Liechtenstein) può
ottenere – per massimo 2 anni - l’esonero
dal versamento dei contributi nel Paese
ospitante e mantenere l’assicurazione
previdenziale in Italia
Per ottenere il distacco?
Deve risultare già assicurato in Italia (almeno 1
mese)
 Deve svolgere all’estero una attività analoga a
quella svolta in Italia;
 Deve mantenere in Italia tutte le condizioni per
riprendere l’attività alla fine del Distacco;
 Non deve svolgere contestualmente attività di
lavoro dipendente nel Paese estero ospitante o
comunque in altro Paese UE

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