L’attività di accertamento ed il sistema sanzionatorio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 numero di ispezioni 105 75 65 66 29 75 76 74 74 76 83 105 903,0 importo contributi accertati (milioni) 2,5 10,9 4,0 7,5 4,3 13,2 8,3 9,3 8,2 9,6 14,0 15,4 107,2 importo sanzioni accertate (milioni) 2,5 15,8 4,4 9,3 4,6 14,8 4,4 5,3 3,3 3,8 7,8 8,7 84,7 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 quotidiani 18 11 14 21 8 12 11 9 5 22 9 11 151,0 periodici 33 29 24 14 12 16 13 35 11 5 23 33 248,0 service 9 21 11 5 5 5 6 6 14 10 12 5 109,0 emittenti TV 23 6 9 16 2 22 24 17 15 16 14 27 191,0 emittenti Radio 21 3 5 4 0 17 20 3 5 1 2 3 84,0 editoria on line 0 0 0 1 1 0 0 2 6 4 0 3 17,0 agenzie stampa 0 1 1 1 1 3 2 1 7 1 1 2 21,0 uffici stampa PPAA 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 17 15 56,0 altro 1 4 1 4 0 0 0 1 2 1 5 6 25,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 65 87 40 130 40 106 247 221 155 241 294 252 1878,0 formalmente cococo 32 60 20 93 30 74 111 138 94 163 175 160 1150,0 formalmente lavoratori autonomi (liberi professionisti) 24 18 18 29 7 16 96 47 52 66 82 61 516,0 formalmente configurati come cessione ditritto d'autore 9 9 2 8 3 16 40 36 9 12 37 31 181,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 17 12 12 23 26 25 203 195 150 142 82 101 tipologia aziende ispezionate rapporti di lavoro formalmente autonomo per i quali è stata accertata la diversa natura subordinata totale totale totale totale di cui: giornalisti assicurati altri enti o non assicurati per i quali è stata accertato l'obbligo di assicurazione all'INPGI totale 988,0 AMBITO E FINALITA’ DEI POTERI ISPETTIVI INPGI VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALLE AUTORITA’ COMPETENTI DI FATTI E CIRCOSTANZE CHE POSSONO COSTITUIRE VIOLAZIONE DI NORME DI NATURA PENALE, FISCALE E AMMINIISTRATIVA, RIENTRANTI NELL’AMBITO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA OMESSO ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSIZIONE FISCALE DI SOMME EROGATE AL GIORNALISTA IPOTESI DI SOMMINISTRAZIONE ILLECITA O NON AUTORIZZATA DI LAVORATORI VIOLAZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO VERIFICA DELL’IMPONIBILE ASSOGGETTATO A CONTRIBUZIONE Esame del regime normativo applicato in relazione alle singole voci che concorrono a determinare la base imponibile a fini contributivi ANALISI DEI RAPPORTI DI LAVORO Verifica della conformità sostanziale della tipologia dei rapporti di lavoro denunciati mensilmente all’Istituto con l’effettiva situazione posta in essere dal datore di lavoro Poteri dei funzionari ispettivi FONTI NORMATIVE ART. 5 LEGGE 628/61 ART. 3 DL 463/1983 CONV. LEGGE 638/1983 ART. 6 DLGS 124/2004 ATTIVITA’ Accesso ai locali Acquisizione dichiarazioni dei lavoratori, del datore di lavoro, delle OO.SS. e di ogni altro soggetto in grado di riferire informazioni connesse con il versamento dei contributi previdenziali e l’erogazione delle prestazioni Esame libri obbligatori ed ogni altra documentazione amministrativa attinente alla sussistenza dell’obbligo contributivo L’ispettore dell’Inpgi può adottare provvedimenti in materia di: Mancato pagamento totale o parziale dello stipendio ovvero mancata applicazione del CCNLG (o del CCNL AER ANTI CORALLO / FNSI) No: se l’azienda denuncia correttamente all’Inpgi le retribuzioni effettivamente dovute (ancorchè non corrisposte) in base al CCNL di riferimento, solo l’ispettorato del lavoro può intimare al DDL l’obbligo del pagamento della retribuzione (con diffida accertativa = titolo esecutivo) ovvero il Giudice del Lavoro Accertamento dell’illegittimità di sanzioni disciplinari irrogate o di licenziamenti intimati senza che ne ricorrano i presupposti di legge? No: solo in sede di conciliazione o innanzi al Giudice del Lavoro è possibile contestare la legittimità delle sanzioni disciplinari o dei licenziamenti Accertamento dello svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica contrattuale superiore a quella di inquadramento ovvero mancata erogazione di trattamenti retributivi contrattualmente previsti Sì, ma limitatamente alle conseguenze sull’imponibile previdenziale da assoggettare a contribuzione. Per ottenere il diritto al pagamento delle differenze di retribuzione, DPL (diffida accertativa) o Giudice del Lavoro L’ispettore dell’Inpgi può adottare provvedimenti in materia di: Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro? Violazione di norme sull’ordinamento professionale (deontologiche, organizzative o di esercizio abusivo della professione)? Violazione di accordi negoziali o di obblighi di legge inerenti lo svolgimento di attività di lavoro autonomo effettivamente “genuino” (mancato rispetto dei tariffari, illegittima risoluzione del rapporto di collaborazione, mancato pagamento del contributo integrativo INPGI 2 a carico azienda)? No: solo le ASL o l’ispettorato del lavoro possono effettuare le verifiche e adottare eventuali provvedimenti sanzionatori No: la competenza è del Consiglio dell’Ordine o dell’autorità giudiziaria No: ogni diritto relativo allo svolgimento di attività di lavoro autonomo effettivamente “genuino” è di competenza del Giudice. Solo successivamente all’entrata in vigore della riforma della gestione Separata dell’Inpgi gli ispettori dell’Istituto – limitatamente ai soli rapporti di Co.Co.Co. - avranno la possibilità di verificare il rispetto degli obblighi contributivi da parte del committente L’ispettore dell’Inpgi può adottare provvedimenti in materia di: Impiego non regolare di giornalisti formalmente dipendenti da società esterne o service editoriale? No: solo l’ispettorato del Lavoro può accertare e sanzionare la somministrazione irregolare di lavoratori fra due o più società, ovvero il Giudice del Lavoro (che può riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della società effettivamente utilizzatrice) Mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 150/2000 in tema di istituzione degli uffici stampa presso le PP.AA. No: la norma contiene un precetto di natura organizzativa privo di conseguenze sanzionatorie nel caso di mancato rispetto. Gli ispettori Inpgi possono comunque rilevare ogni irregolarità sostanziale riferita agli obblighi previdenziali connessi all’impiego di giornalisti alle dipendenze delle PPAA che svolgano mansioni giornalistiche Principali documenti da esibire Libro unico del lavoro libri matricola e paga (per le scritture rispettivamente ateriori al 18 agosto 2008 e al 16 febbraio 2009) certificati di registrazione delle testate giornalistiche denunce e versamenti mensili INPGI modelli 770 per i periodi d’imposta relativi agli ultimi 5 anni certificazioni, note o ricevute dei compensi a terzi per gli ultimi 5 anni accordi integrativi aziendali polizze assicurative per il personale dipendente prospetti di liquidazione del t. f. r. e delle altre spettanze di fine rapporto dei giornalisti dipendenti che hanno cessato il rapporto piano dei conti del bilancio relativo all’ultimo esercizio atto costitutivo, statuto, libro soci e verbali assembleari di nomina/revoca/attribuzione poteri ai legali rappresentati sentenze giudiziali aventi ad oggetto vertenze di lavoro con giornalisti transazioni o conciliazioni intercorsi con giornalisti elenco completo delle redazioni e degli uffici di corrispondenza dell’Azienda contratti di collaborazione giornalistica. SEGNALAZIONE ALLE AUTORITA’ COMPETENTI DI VIOLAZIONI DI NORME DI NATURA PENALE, FISCALE E AMMINIISTRATIVA NELL’AMBITO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA ILLECITI PENALI Art. 2 legge 638/83 omesso versamento delle ritenute previdenziali operate (Cass. Sez Unite n.10/2003 e n. 27641/2003) Sanzione: reclusione fino a tre anni e multa fino a lire due milioni; Causa di non punibilità (il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione) Art. 37 legge 689/81 (modificato dall’art. 116 comma 19° legge 388/00) omesse registrazioni obbligatorie o denunce mensili da cui sia derivato il mancato pagamento di contributi per un importo mensile superiore a € 2.582,28 ed al 50% dei contributi complessivamente dovuti Sanzione: reclusione fino a due anni; Causa di estinzione (il reato si estingue in caso di regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche mediante dilazione) CARATTERISTICHE COMUNI - Giurisdizione: Autorità Giudiziaria Ordinaria - Competenza territoriale (luogo di commissione del reato) - Responsabilità “oggettiva” del legale rappresentante dell’azienda ILLECITI AMMINISTRATIVI LEGGE 689/1981 Responsabilità personale del trasgressore Soggiace all’irrogazione della sanzione amministrativa la persona fisica che riveste la qualità di Legale Rappresentante dell’azienda; nel caso di pluralità di soggetti aventi tale funzione l’art. 5 dispone che ciascuno di essi soggiace alla medesima sanzione salvo quanto eventualmente stabilito diversamente dalla legge. Responsabilità solidale dell’azienda (art. 6 comma 3°) Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. PRINCIPALI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIRETTAMENTE IRROGABILI IMPEDIMENTO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO art. 3, comma 3, DL463/1983 conv. Legge 638/1983 Art. 12, comma 3, legge 1122/1955 VIOLAZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE, REGISTRAZIONE, TENUTA ED ESIBIZIONE DEL LIBRO UNICO Artt. 39 e 40 DL 122/2008 conv. Legge 133/2008 VIOLAZIONI IN MATERIA DI OMESSO INVIO DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ON LINE (Art. 4 del DDL n.1167 in esame al Senato) ILLECITI AMMINISTRATIVI NON DIRETTAMENTE IRROGABILI ESEMPI MAXISANZIONE PER LAVORO NERO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE NORME N MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, TUTELA DEL LAVORO MINORILE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI FORMALI DEL RAPPORTO DI LAVORO SANZIONI CIVILI Autonoma potestà normativa in materia di sanzioni riconosciuta dalla legge n. 140/1997 e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3005 del 12 maggio 2004 (principio del coordinamento con le corrispondenti forme previdenziali obbligatorie che presuppone autonoma discrezionalità valutativa) Modifiche del regime sanzionatorio generale: nessuna efficacia immediata e diretta sul regime sanzionatorio Inpgi; necessario un eventuale recepimento della norma nel sistema ordinamentale dell’Inpgi da attuare con proprio atto deliberativo SANZIONI CIVILI - MISURA Dall’8 febbraio 2005 Fino al 7 febbraio 2005 EVASIONE: tasso 30% annuo fino al tetto dell’80% dei contributi non versati; poi tasso di mora (8,40%) OMISSIONE: Tasso BCE + 5,5 punti fino al tetto del 60%; poi tasso di mora (8,40%) EVASIONE: tasso 30% annuo fino al tetto del 60% dei contributi non versati; poi tasso di mora (8,40%) OMISSIONE: Tasso BCE + 5,5 punti fino al tetto del 40%; poi tasso di mora (8,40%) Ricorsi amministrativi avverso i verbali ispettivi dell’Inpgi termine di proposizione: 30 giorni In materia di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro Competenza del Comitato regionali per i rapporti di lavoro presso la DRL Decisione entro 90 gg Ogni altra materia Competenza del Presidente dell’Istituto ESAURIMENTO: AVVIO DELL’ AZIONE GIUDIZIALE PER I CREDITI CONFERMATI DECRETO INGIUNTIVO E’ possibile conoscere l’esito degli accertamenti? CHI COME Giornalista Con richiesta scritta (lettera, fax o e-mail contenente gli estremi di un D.I.): la risposta può essere data solo dopo la notifica del verbale ispettivo Associazioni Sindacali Forma “libera”: la risposta può essere data solo dopo la conclusione dell’iter amministrativo relativo all’esame dell’eventuale ricorso proposto dalla Società e la successiva instaurazione di un contenzioso giudiziale