INPGI Regime previdenziale sostitutivo dell’AGO per i giornalisti dipendenti 1 Soggetti assicurati Legge Legge Legge Legge n. n. n. n. 1564/51: giornalisti professionisti 67/1987: praticanti giornalisti 67/1987: telecineoperatori 388/2000: giornalisti pubblicisti TITOLARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 2 ATTIVITA’ GIORNALISTICA E SUBORDINAZIONE 3 ATTIVITA’ GIORNALISTICA ELEMENTI: autonomia, creatività, originalità. AMBITI: carta stampata (quotidiani e periodici), emittenza radiotelevisiva, informazione on line. STRUMENTI: testo, immagini, grafica: qualunque mezzo o strumento espressivo in grado di veicolare il messaggio informativo mediante una personale ed originale rielaborazione INDIPENDENTEMENTE: 1. DAL CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ (O DAL SETTORE DI OPERATIVITA’ DEL DATORE DI LAVORO); 2. DAL MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE DEL MESSAGGIO INFORMATIVO (TESTO SCRITTO, FILMATI, IMMAGINI, SERVIZI AUDIO) 4 GIORNALISMO GRAFICO E VISIVO ART DIRECTOR, REDATTORE GRAFICO, PHOTO EDITOR Progettazione e realizzazione veste grafica, gabbie, menabò, timone, ecc.) Scelta immagini, foto, copertine, caratteri del testo, titolazioni e didascalie, ecc. Scelta collocazione e distribuzione in pagina di testi ed immagini (impaginazione autonoma e creativa) TELECINEOPERATORE E FOTOGRAFO Realizzazione di foto o riprese aventi oggettivo contenuto informativo aggiuntivo rispetto al commento audio o al testo Partecipazione alle fasi montaggio o a quelle di rieleaborazione dell’immagine 5 GIORNALISMO UFFICI STAMPA AMBITO: SIA PUBBLICO CHE PRIVATO ELEMENTI: diffusione di notizie inerenti la struttura di appartenenza verso i media e la società TRATTI DISTINTIVI: veicolare notizie che travalicano il ristretto ambito delle informazioni all’utenza sui servizi dell’ente o sui prodotti commerciali dell’azienda (attività di URP o di mera comunicazione commerciale) ATTIVITA’ DI RIELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE di interesse sociale, culturale, economico, che non esauriscono la loro funzione del descrivere le caratteristiche TECNICHE o FUNZIONALI di un servizio o prodotto, ma che tendono a considerare l’impatto che lo stesso può avere all’esterno, consentendo di inquadrare l’attività dell’ente o dell’azienda nel più ampio contesto del sistema di relazioni nell’ambito del settore in cui operano (servizi pubblici, settore di mercato, ecc.) in termini di “mission”, strategie, innovazione tecnologica, potenziamento o riduzione dei servizi, ecc. (c.d. “ruolo sociale” di enti, istituzioni ed imprese) 6 ISCRIZIONE 7 Condizioni per iscrizione Titolarita’ status professionale Svolgimento attività di natura giornalistica Tali condizioni devono essere concorrenti e non alternative. Dal 1/01/2001, ai fini dell’iscrizione all’INPGI, è irrilevante il CCNL applicato. 8 Fasi dell’Iscrizione Gli adempimenti sono a carico del datore di lavoro. A seguito dell’assunzione in qualità di lavoratori dipendenti di giornalisti professionisti, pubblicisti e/ praticanti, il datore di lavoro – se non già titolari di una posizione previdenziale – deve costituire il rapporto assicurativo con l’Inpgi. Il giornalista dovrà solo compilare e sottoscrivere il modulo ISCR/GIO (reperibile sul sito www.inpgi.it) da consegnare al datore di lavoro, il quale lo invierà all’Istituto corredato dalla lettera di assunzione del giornalista, unitamente al resto della documentazione amministrativa relativa all’azienda. 9 LA CONTRIBUZIONE 20,28 % IVS 1,61 % DS 0,80 % di cui 0,30 Mobilità e 0,50% ammortizzatori sociali 0,30 % F.do Garanzia TFR 0,05 % CUAF (assegni familiari) 23,04 % Totale a carico dell’Azienda Delibera CDA n. 58 del 15/07/2011 (approvata dai Ministeri vigilanti l’8/11/2011): IVS a carico azienda: + 1 % dal 1° gennaio 2012; + 1 % dal 1° gennaio 2014; + 1 % dal 1° gennaio 2016 Sono inoltre a carico dell’azienda: € 11,88 mensili per Contributo infortuni (€ 6,00 art, 2 e 12 CNLG) 1,50% F.do integrativo contrattuale “ex fissa” 10% Contributo solidarietà sull’importo dell’1,50% (Fondo Integrativo INPGI), e sull’importo dell’1% (Casagit). 8,69% IVS a carico giornalista 0,10% Ammortizzatori sociali (CIGS) 8,79% Totale a carico del giornalista 31,83% Totale a carico dell’Azienda e giornalista (Inps 39,35%) Sono inoltre a carico del giornalista: € 5,00 fisse mensili per Fondo perequativo (solo CNLG). 10 L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE SU BASE MENSILE A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA FATTISPECIE CHE NE LEGITTIMA L’ACCREDITO: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DI NATURA GIORNALISTICA (A PRESCINDERE, QUINDI DAL MATERIALE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO – PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI) SOSPENSIONE EFFICACIA IN CASO DI CONTENZIOSO SULLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI 11 Maggiorazioni contributive L’INPGI riconosce le seguenti maggiorazioni contributive: A) esposizione all’amianto; B) periodi di lavoro con invalidità > 74%. A differenza dell’INPS, per le invalidità comprese tra 74 e 99 % il riconoscimento avviene solo se l’invalidità è confermata dal medico incaricato dall’INPGI. 12 Come si determina la base imponibile Art. 51 TUIR (redditi da lavoro dipendente e assimilati) “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. ↓ COMPENSI IN DENARO + BENEFIT 13 DISTACCO ALL’ESTERO 14 Dove è possibile il distacco PAESI DELL’UNIONE EUROPEA PAESI EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI PAESI EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI 15 NEI PAESI ESTERI EXTRA UE NON CONVENZIONATI Il datore di lavoro (italiano o estero che sia) è tenuto ad assicurare il lavoratore in Italia, anche nel caso in cui sia tenuto ad assicurare lo stesso nel Paese estero in cui si svolge il rapporto di lavoro (all’art. 4 del D.L. 31/07/1987, n. 317 - legge n. 398/87). La contribuzione è quantificata sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto ministeriale. La quota di contribuzione posta a carico del datore di lavoro è scontata del 10%. I periodi contributivi non versati in Italia possono essere riscattati ai sensi dell’art. 19 del Regolamento INPGI. 16 NEI PAESI ESTERI EXTRA UE CONVENZIONATI Il lavoratore distaccato nel Paese estero convenzionato continua a versare la contribuzione in Italia per l’intero periodo di distacco autorizzato. L’autorizzazione al distacco è, di norma, rilasciata dall’INPS anche per i giornalisti iscritti all’INPGI. L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in sicurezza sociale con i seguenti Stati: Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, CanadaQuebec, Corea del Sud, Croazia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Repubblica Federale di Jugoslavia, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Vaticano e Venezuela. 17 NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA Fino al 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea sono state costituite dai regolamenti CEE n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972. Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009. 18 L’UNIONE EUROPEA La normativa comunitaria non crea un sistema previdenziale europeo ma coordina le normative dei vari sistemi previdenziali nazionali ed assicura ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai rispettivi aventi diritto e superstiti: la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini; il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato; la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi assicurativi maturati nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni. 19 DISTACCO Modello A1 (ex E101) Dal 1/05/2010, il distacco (massimo 2 anni) in uno dei 27 Paesi U.E. per il giornalista italiano titolare di un rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo deve essere autorizzato direttamente dall’INPGI. Per i periodi di distacco superiori a due anni e/o per le eventuali proroghe, è necessario un accordo con l’ente estero (art. 16 Reg. CE 883/2004) attraverso l’INPS. Il giornalista, per tutta la durata del distacco autorizzato, continuerà ad essere assicurato presso l’INPGI. Allo scadere del periodo autorizzato, perdurando la situazione di distacco, le contribuzioni saranno versate nel regime previdenziale del Paese estero di residenza. 20 Adempimenti contributivi del Datore di Lavoro Presentazione – in via telematica attraverso l’Agenzia delle Entrate - della denuncia contributiva mensile (DASM) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga; Pagamento dei contributi dovuti – attraverso F24 accise – entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga. 21 CONSEGUENZA DELL’INADEMPIMENTO MISURA SANZIONI L. 388/2000 Evasione: 30% annuo – massimale 60%; Omissioni: TUR+5,5 – massimale 40%; - Oltre i massimali si applica interesse di mora del 5,7567 % (8,40% fino a 30/09/2009 e 6,8358% fino al 30/09/2010); Evasioni denunciate spontaneamente entro 12 mesi e casi di contrastanti orientamenti: si applicano sanzioni per omissione; Stato di crisi: riduzioni sanzioni al tasso legale aumentato di 1,5 punti (non inferiore al 5%) tetto del 30% ovvero, nei casi di evasione, riduzione al tasso legale + 5 punti (non inferiore al 10%) tetto 40%. - 22 La contribuzione non obbligatoria RISCATTO RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI VOLONTARI CONTRIBUTI FIGURATIVI 23 RISCATTO art. 21 Regolamento Gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di contributi effettivamente versati all'Istituto su retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore, possono chiedere ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della misura della pensione stessa, il riconoscimento dei periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, nella assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive, esclusive o esonerative di essa, che non abbiano dato luogo a pensione anche se supplementare. Ai fini del requisito contributivo decennale sono utili anche i contributi accreditati per disoccupazione, cassa integrazione e in forza della Legge n. 300/70, se riferiti a retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore. gli interessati devono presentare domanda entro cinque anni dalla data di conseguimento del requisito contributivo dei 10 anni. 24 Riscatto Art. 21 Regolamento Il riconoscimento comporta il versamento, da parte dell'iscritto, di un importo pari alla riserva matematica, ridotta del 20 per cento. La riduzione è del 50% (80% per le domande presentate entro il 31/12/2005) per i periodi di praticantato giornalistico e per i periodi in cui è provato lo svolgimento di attività giornalistica a tempo pieno. per i periodi in cui è provato lo svolgimento di attività giornalistica a tempo pieno, ma in assenza di contribuzione presso altri enti, è dovuta l’intera riserva matematica. 25 Riscatto art. 21 Regolamento La quota di pensione INPGI liquidata in base ai periodi riconosciuti in base all’art. 21 del Regolamento è decurtata di un importo pari alla pensione o alla quota di pensione cui l'iscritto abbia diritto da parte di altri enti previdenziali per effetto della contribuzione relativa allo stesso periodo riconosciuto utile presso l'Istituto. 26 Riscatto art. 21 Regolamento L’onere del riscatto può essere pagato: a) in unica soluzione; b) in un numero di rate pari al numero dei mesi riscattati, fino ad un massimo di 120. Alla rateazione si applica un tasso di interessi pari al 4,5% annuo. 27 Riscatto Laurea I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono riscattabili, sempre che non risultino già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali obbligatori. Analogamente sono riscattabili i periodi di lavoro professionale prestato all’estero non coperti da forme di assicurazione sociale riconosciute dalla legislazione italiana. 28 Pagamento Riscatto Laurea L’onere del riscatto laurea può essere pagato: a) in unica soluzione; b) in 60 rate mensili; c) in un numero di rate pari al doppio dei mesi riscattati. Alle rateazioni si applica un tasso di interessi pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti. 29 RICONGIUNZIONE I giornalisti iscritti possono richiedere la ricongiunzione presso l’Inpgi dei contributi versati in altre forme di previdenza obbligatoria – art. 2 legge 29/1979 (ovvero legge 45/1990 per i regimi dei liberi professionisti). Tali importi - trasferiti dalle altre gestioni previdenziali sono costituiti dai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto maggiorati dell’interesse annuo composto del 4,5% e vanno ad implementare la posizione assicurativa del giornalista. - Nel caso di applicazione della legge n. 29/1979, l’onere è pari al 50% della riserva matematica, detratto quanto trasferito dall’altro ente; - Nel caso di applicazione della legge n. 45/1990, l’onere è pari al 100% della riserva matematica, detratto quanto trasferito dall’altro ente; 30 CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Il giornalista che, avendo cessato l'attività lavorativa subordinata, intenda proseguire volontariamente l'assicurazione con onere interamente a suo carico, può essere ammesso al versamento della contribuzione. I contributi volontari regolarmente versati sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori. 31 CONTRIBUZIONE VOLONTARIA REQUISITI Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi è necessario possedere almeno 12 contributi mensili obbligatori (un anno) nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 5 anni (60 contributi mensili) di contributi obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento DECORRENZA DEI VERSAMENTI Il giornalista è ammesso al versamento della contribuzione volontaria a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Tuttavia, l'interessato - a richiesta - può versare anche i sei mesi immediatamente precedenti. INTERRUZIONE DEI VERSAMENTI Se l'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria interrompe il versamento mensile dei contributi, può riprenderlo – con addebito di interessi - entro il termine massimo di tre mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo mensile, decorsi i quali il versamento andrà a copertura del mese in cui lo stesso è effettuato. RITARDI NEI VERSAMENTI Per i contributi versati dopo il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento è dovuto un interesse di mora pari Tasso Ufficiale di Riferimento, fissato periodicamente Banca d'Italia, aumentato di 5,5 punti percentuali. 32 CONTRIBUZIONE VOLONTARIA MISURA Chi prosegue volontariamente il versamento dei contributi è tenuto a versare i contributi ridotti del 15%, anche per la quota a carico del datore di lavoro. BASE DI CALCOLO Scelta dall’interessato (che può essere variata all’inizio di ogni anno) tra: a) la retribuzione minima prevista dal CCNLG per il redattore ordinario, nell'anno precedente la presentazione della domanda; b) la sua retribuzione media annua precedente la data di domanda (e determinata con gli stessi criteri con cui viene determinata la retribuzione pensionabile) c) una retribuzione, a scelta dell'iscritto, compresa tra quella minima di cui al punto a) e quella di cui al punto b). I contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono annualmente rivalutati in base alla variazione del numero indice risultante dal rapporto tra i minimi contrattuale del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti. 33 CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Incompatibilita’ GIORNALISTI che sono contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria. RAGGIUNGIMENTO DIRITTO A PENSIONE CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE 34 ASSENZE TUTELATE Aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali provinciali o nazionali (ART. 31 L. 300/70); PARLAMENTARI E CONSIGLIERI REGIONALI Membri del Parlamento nazionale e europeo o di assemblee regionali, con diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione: il giornalista è tenuto a versare all'Inpgi la quota a carico del lavoratore (8,69%) art. 38 legge 488/1999 ENTI LOCALI Gli Enti locali sono tenuti al versamento all'Inpgi dei contributi in sostituzione del datore di lavoro per i giornalisti che ricoprono incarichi di amministratore locale (sindaco, presidente di provincia, componente della giunta provinciale o comunale, ecc.) ex all'articolo 86 Dlgs n. 267/2000. AUTORITA' INDIPENDENTI Per i giornalisti collocati in aspettativa non retribuita per l'assunzione di cariche presso le Autorità indipendenti, cosiddette "Autority“, è dovuta la contribuzione all'INPGI sui compensi erogati fino all'importo corrispondente alla retribuzione figurativa che l'interessato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio (art. 39 legge n. 488/1999). 35 CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA E ASSENZE TUTELATE aspetti previdenziali ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 23 CNLG) sospensione obbligo assicurativo ASSENZE NON RETRIBUITE (ingiustificate o a seguito di sanzioni disciplinari) corrispondente riduzione dei giorni lavorativi nel mese solo se attestate da idonea documentazione MALATTIA E INFORTUNIO: ordinaria contribuzione MATERNITA’ OBBLIGATORIA: contribuzione sul trattamento integrativo a carico del d.d.l. – per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione, se non assicurati presso l'INPS, l'indennità di maternità viene corrisposta dal datore di lavoro. Tali importi, non avendo natura di prestazione previdenziale, sono assoggettati a contribuzione CONGEDI PARENTALI: contribuzione sull’eventuale trattamento economico corrisposto e rimasto a carico del d.d.l. 36 PRESTAZIONI GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO 37 LE PRESTAZIONI TUTELA OCCUPAZIONALE (Disoccupazione, CIGS, Contratti di Solidarietà) PREVIDENZA (Trattamenti pensionistici) ASSICURAZIONE INFORTUNI PRESTAZIONI FACOLTATIVE (assegno di superinvalidità, case di riposo, erogazioni straordinarie) MUTUI E PRESTITI FONDO INTEGRATIVO CONTRATTUALE (EX FISSA) 38 Cosa cambia per l’INPGI con il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “Manovra Monti” 1. Abolizione Finestre Pensioni di Anzianità 2. Blocco Perequazione per gli anni 2012-2013: - 100% dell’indice soltanto fino al 3 volte il minimo INPS (euro 18.265,65 annui per il 2012, e euro 18.758,82 annui per il 2013). 3. Totalizzazione: soppresso il riferimento ai 3 anni di contribuzione presso ciascuna gestione 39 Principi Ispiratori della Manovra Equità Trasparenza Semplificazione Solidarietà sociale Occupazione Tre Pilastri METODO CONTRIBUTIVO PRO-RATA DAL 1°/01/2012 SUPERAMENTO PENSIONI ANZIANITA’ E FINESTRE INNALZAMENTO ETA’ VECCHIAIA CON RICORSO AD UN SISTEMA FLESSIBILE DI USCITA TRA I 66 - 70 ANNI DI ETA’; INIZIALMENTE PER LE DONNE 62 - 70 (coefficienti di trasformazione fino a 70 anni) 40 I TRATTAMENTI PENSIONISTICI EROGATI DALL’INPGI 41 1. PENSIONE DI VECCHIAIA 2. PENSIONE DI ANZIANITA’ 3. PENSIONE PRO-QUOTA 4. PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 L. 416/81 5. PENSIONE DI INVALIDITA’ 6. PENSIONE NON CONTRIBUTIVA 7. PENSIONE AI SUPERSTITI 42 PENSIONE DI VECCHIAIA INPGI REQUISITI: Anni di contribuzione Età Uomini Età Donne almeno 20 anni 65 anni 60 anni (*) Si prescinde dal limite dei 20 anni per coloro che, alla data del 31/12/1992, possono vantare almeno 15 anni di contribuzione (*) Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI ha approvato con delibera n. 60 del 15/07/2011 l’innalzamento progressivo dell’età pensionabile delle donne nell’arco di 10 anni tra il 2012 e il 2021 secondo lo schema che segue: 43 Quadro Riepilogativo per PENSIONI DI VECCHIAIA DONNE INPGI dal 01.07.2012 (Delibera n. 60 del 15/07/2011 approvata dai Ministeri Vigilanti in data 08/11/2011) Almeno 20 anni di contributi ANNO INPGI 01.07.2012 – 31.12.2012 61 01.01.2013 – 31.12.2013 61 01.01.2014 – 31.12.2014 61 01.01.2015 – 31.12.2015 62 01.01.2016 – 31.12.2016 62 01.01.2017 – 31.12.2017 63 01.01.2018 – 31.12.2018 63 01.01.2019 – 31.12.2019 64 01.01.2020 – 31.12.2020 64 2021 65 N.B. Per coloro le quali hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 30/06/2012 continuano a valere le regole per la vecchiaia vigenti al 30/06/2012. 44 Abbattimenti ridotti del 50% periodo transitorio (dal 1/7/2012 al 31/12/2020) almeno 60 anni di età e 20 anni di contributi Anni di anticipo Abbattimento % Anni interi Abbattimento % Frazioni mensili di anno 0 - 0,199 1 2,38 0,181 2 4,55 0,165 3 6,52 0,152 4 8,34 0,139 5 10,00 - 45 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “MANOVRA MONTI” Innalzamento ETA’ Vecchiaia Donne SUPER INPS: Età Dal Al con almeno 20 anni di contributi 1°/01/2012 31/12/2013 62 anni 1°/01/2014 31/12/2015 63 anni e 6 mesi 1°/01/2016 31/12/2017 65 anni 01/01/2018 66 anni come uomini N.B.: Confermati gli adeguamenti alla speranza di vita + 3 mesi dal 2013 46 DECORRENZA PENSIONE VECCHIAIA INPGI Dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal momento della maturazione del diritto. N.B.: Per l’AGO il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “MANOVRA MONTI” sopprime la finestra mobile (12 mesi lavoratori dipendenti; 18 mesi lavoratori autonomi) dal 1°/01/2012. 47 PENSIONI DI ANZIANITA’ Almeno 35 anni di contributi per i lavoratori dipendenti L. 247/2007 INPS “Prodi” ANNO 01.01.2008 31.12.2008 58 01.01.2009 30.06.2009 _____________ 58 01.07.2009 31.12.2009 59 Del. n. 2 del C.A. 24.01.07 Appr. il 24.04.07 INPGI ANNO 59 2008 (nati 1949) 59 2009 (nati 1950) (59 + 36) = (60 + 35) = 95 01.01.2010 31.12.2010 59 (59 + 36) = (60 + 35) = 95 60 2010 (nati 1950) 01.01.2011 31.12.2011 60 (60 + 36) = (61 + 35) = 96 60 2011 (nati 1951) Donne = 41 anni e 1 mese Uomini = 42 anni e 1 mese 60 2012 (nati 1952) 2013 + 1 mese requisito + 3 mesi speranza di vita Donne = 41 anni e 5 mesi Uomini = 42 anni e 5 mesi 61 2013 (nati 1952) 2014 + 1 mese requisito Donne = 41 anni e 6 mesi Uomini = 42 anni e 6 mesi D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 dal 01.01.2012 62 2014 (nati 1952) N.B. Si prescinde dall’età con almeno 40 anni di contribuzione 48 Deroga dei requisiti di accesso indicati nella precedente tabella: ammessi alla prosecuzione volontaria al 20/7/2007: vecchi requisiti 57 anni di età + 35 anni di contributi. 49 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “MANOVRA MONTI” Dal 1°/01/2012 abolizione della pensione di anzianità con il sistema delle “quote” e previsione di una “pensione anticipata”: - 42 anni e 1 mese di contributi per gli uomini - 41 anni e 1 mese di contributi per le donne; - prima dei 62 anni di età si applica una penalizzazione sulla quota retributiva pari a: - 1% per i primi 2 anni mancanti ai 62 anni (dai 60 ai 62 anni) - 2% per i successivi (prima dei 60 anni) DEROGHE: - coloro che hanno maturato i requisiti al 31/12/2011 - ammessi alla prosecuzione volontaria al 04/12/2011 50 PENSIONE DI ANZIANITA’ INPGI CON ABBATTIMENTI I giornalisti possono accedere alla pensione d’anzianità anche a 57 anni anni di età e 35 di contribuzione. In tal caso, l’importo della pensione viene però ridotto sulla base di aliquote di abbattimento progressive, in relazione agli anni di anticipo rispetto all’età prevista dalla nuova normativa INPGI, ovvero, se più favorevoli, rispetto ai 40 anni di contribuzione, ovvero ancora alla pensione di vecchiaia. 51 Normativa INPGI: Abbattimenti % per trattamenti anticipati (anzianità con almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero vecchiaia anticipata donne) Anni di anticipo Abbattimento % Anni interi Abbattimento % Frazioni mensili di anno 0 - 0,397 1 4,76 0,361 2 9,09 0,329 3 13,04 0,303 4 16,67 0,278 5 20,00 - 52 FINESTRE MOBILI DI ACCESSO ALLA PENSIONE D’ANZIANITA’: Il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “MANOVRA MONTI” sopprime le finestre mobili (12 mesi lavoratori dipendenti – 18 mesi lavoratori autonomi) dal 1°/01/2012. Pertanto la decorrenza della pensione d’anzianità è il 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda, avendone i requisiti. 53 PENSIONE DI VECCHIAIA PRO-QUOTA (Art. 4, comma 5 del Regolamento) Se un giornalista ha prestato un’altra attività lavorativa, i contributi non coincidenti eventualmente versati all’INPS o forme sostitutive (ENPALS) esclusive (INPDAP) e Gestione Separata INPGI (escluse le Casse per le quali valgono le norme sulla totalizzazione), sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del DIRITTO alla pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei 20 anni di contributi. Il diritto alla pensione si consegue attraverso la somma dei contributi versati ai due Istituti, nell’arco di tutta la vita lavorativa, ciascun Ente liquiderà la propria quota di pensione, secondo le norme in vigore in ciascun Ente, sempre che in ogni ente sia perfezionato il requisito. 54 PENSIONE DI ANZIANITA’ PRO-QUOTA INPS - INPGI (Legge Vigorelli n. 1122/55) Ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contributi, necessari per ottenere una pensione di anzianità INPGI, possono essere cumulati i soli contributi versati all’INPS. Dal 1°/01/2012, il D.L. 201/2011 (L.214/2011) ha eliminato le pensioni di anzianità nell’AGO, pertanto il giornalista avrà liquidata la sola quota di pensione Inpgi; la quota a carico dell’INPS sarà erogata come vecchiaia supplementare al raggiungimento dell’età richiesta per la stessa. 55 PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 LEGGE 416/81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Dall’anno 2009 l’onere dei prepensionamenti è posto a carico del bilancio dello Stato, e non più dell’Istituto, per un importo annuo pari a 20 milioni di euro (leggi 2, 14, 33 del 2009) E’ stato introdotto un contributo del 30% riferito al costo complessivo dell’anticipo del trattamento rispetto all’età prevista per la pensione di vecchiaia, a carico dei singoli datori di lavoro, per ciascun prepensionamento effettuato. E’ stata inoltre estesa la possibilità di accedere al prepensionamento ai giornalisti professionisti dipendenti dai periodici oltre a quelli dipendenti dai quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale. 56 REQUISITI PREPENSIONAMENTI: 1. almeno 58 anni di età, sia per gli uomini che per le donne 2. almeno 18 anni di contributi INPGI 3. non essere già titolare di pensione diretta a carico di altro Ente previdenziale 57 MODALITA’ DI ACCESSO AI PREPENSIONAMENTI: I giornalisti posti in cigs con almeno 58 anni di età e 18 di contributi, qualora rientrino nel numero dei casi previsti complessivamente dai decreti ministeriali, possono esercitare la facoltà di accedere al prepensionamento. Le dimissioni devono intervenire entro 60 giorni dal collocamento in cigs. L’interessato ha ulteriori 60 giorni di tempo per dimettersi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di appartenenza qualora la stessa avvenga in periodi successivi al collocamento in cigs. Nel caso in cui l’interessato sia stato posto in cigs ma non abbia ancora raggiunto uno dei requisiti richiesti per il prepensionamento (58 anni di età e 18 anni di contributi), il termine di 60 giorni, permanendo la cigs, decorre dalla data del raggiungimento del requisito mancante ovvero, anche in tale ipotesi, i 60 giorni potranno decorrere dalla pubblicazione del decreto se successiva. 58 TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEI PREPENSIONAMENTI: L’Istituto non può procedere all’effettiva liquidazione dei trattamenti in mancanza dell’emanazione dei decreti ministeriali ovvero della relativa pubblicazione in G.U. 59 SCIVOLO È riconosciuto fino a 5 anni contributivi figurativi, nei limiti di un massimo di 30 anni di contributi Qualora il giornalista, sia uomo che donna, abbia superato i 60 di età, lo scivolo contributivo non può comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 65 anni e l’età anagrafica raggiunta 60 PENSIONE DI INVALIDITA’ ETA’ Qualsiasi età purchè l’iscritto sia totalmente e permanentemente inabile all’attività giornalistica dipendente. CONTRIBUTI 15 anni di contributi (180 mensilità) ovvero 5 anni (60 mensilità) dei quali almeno 1 anno nel quinquennio precedente la domanda di pensione. CALCOLO Integrazione ai 20 anni di contribuzione. 61 PENSIONI NON CONTRIBUTIVE ETA’ 65 anni CONTRIBUTI Almeno 1 anno (12 mensilità) di contributi effettivi. IMPORTO PENSIONE - LIMITE DI REDDITO euro 8.521,61 (anno 2012) 62 PENSIONI AI SUPERSTITI Reversibilità: giornalista deceduto già titolare di pensione. Indiretta: giornalista deceduto non titolare di pensione. In tale caso l’assicurato deve avere una posizione contributiva di almeno 15 anni ovvero 5 anni dei quali almeno 1 anno nel quinquennio precedente la domanda di pensione. Il calcolo della pensione indiretta è integrato ai 15 anni di contributi. 63 Chi ha diritto alla pensione ai superstiti? • il coniuge ed i figli minorenni o inabili al lavoro; i figli maggiorenni fino al 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o professionale e per la durata del corso legale di laurea ma, comunque, non oltre il 26° anno di età; • in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori di età superiore ai 65 anni o inabili al lavoro e a carico del de cujus al momento del decesso; • in mancanza dei genitori, fratelli celibi e sorelle nubili inabili al lavoro e a carico del de cujus al momento del decesso. 64 PENSIONI DI REVERSIBILITA’: - 75% per un superstite 90% per due superstiti 100% per tre o più superstiti. BENEFICIARIO: SOLO CONIUGE La percentuale varia a seconda dell’importo della pensione del de cujus ed ai redditi del coniuge DETERMINAZIONE DELLA % IN RELAZIONE ALL’IMPORTO DELLA PENSIONE DEL DE CUJUS BENEFICIARIO SOLO CONIUGE SUPERSTITE PER L’ANNO 2012 Scaglioni di Reddito Aliquota fino a 41.354,05 75% da 41.354,05 a 48.253,34 70% da 48.253,34 a 54.865,14 65% oltre 54.865,14 60% 65 ABBATTIMENTO TRATTAMENTO AI SUPERSTITI IN RELAZIONE AI REDDITI PERSONALI DEL CONIUGE PER L’ANNO 2012 Fasce di reddito personale fino a € 27.017,52 Riduzione del trattamento ---------- da € 27.017,52 a € 36.023,36 -15% da € 36.023,36 a € 43.228,03 -25% oltre € 43.228,03 -40% 66 TOTALIZZAZIONE D.Lgs. N. 42 del 2/2/2006 Consiste nella possibilità di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti versati in diverse gestioni per il conseguimento del diritto alla pensione, nei casi in cui i lavoratori non maturino un diritto autonomo in nessuno degli Enti previdenziali nei quali vantano una posizione contributiva ma è ammesso anche se si raggiunge il diritto ad una pensione autonoma in una delle gestioni interessate. 67 SOGGETTI INTERESSATI ALLA TOTALIZZAZIONE Lavoratori iscritti all’Ago (INPS) Forme sostitutive (INPGI, ENPALS, INPDAI) Forme esclusive (INPDAP) Forme esonerative della medesime (alcuni Istituti bancari) Enti di cui al DLgs. 509/94 (Enti privatizzati tra i quali rientra l’INPGI) Enti di cui al DLgs 103/96 (tra i quali rientra la Gestione Separata INPGI dei lavoratori autonomi) 68 REQUISITI si possono totalizzare tutti i periodi contributivi non coincidenti (il riferimento ad almeno 3 annualità è stato soppresso dal D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) TRATTAMENTI IN TOTALIZZAZIONE VECCHIAIA A 65 ANNI CON ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI (uomini e donne) ANZIANITA’ CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUTI INVALIDITA’ E SUPERSTITI (REQUISITO DI ACCESSO DELL’ENTE DI ULTIMA ISCRIZIONE AL MOMENTO DELL’EVENTO) 69 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO IN TOTALIZZAZIONE Il trattamento complessivo (somma quota enti interessati) è sempre liquidato dall’INPS. Sistema di calcolo: contributivo salvo nei casi in cui l’interessato abbia maturato un diritto autonomo presso la gestione. Decorrenza: finestra 18 mesi (salvo invalidità e superstiti) 70 COME SI CALCOLA UN TRATTAMENTO DI PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO 71 ELEMENTI UTILI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE 1) MEDIA RETRIBUTIVA INDIVIDUALE quota A, quota B, quota C, quota D 2) MEDIA RETRIBUTIVA DI RIFERIMENTO: - media della categoria - R. O. + 20% 3) MENSILITA’ CONTRIBUTIVE MATURATE 4) ALIQUOTE DI RENDIMENTO Inpgi 2,66% - Inps 2,00% 72 La tabella sottostante riepiloga i sistemi di calcolo derivanti dalle diverse quote di pensione. QUOTE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE. Quota Pensione Quota A (contributi fino al 31/12/92) (1) Quota B (Contributi da gennaio 93 a luglio 98) (2) Quota C (Contributi post. agosto ‘98) Quota D Contributi post 1° gennaio 2006 Giornalisti Interessati TUTTI Più di 15 anni al 31/12/92 Media retributiva pensionabile individuale Media retributiva di riferimento Indici rivalutazione Ultimi 5 anni o, se più favorevoli 10 anni migliori Media retributiva della categoria Costo vita ISTAT Media retributiva della categoria Costo vita ISTAT + 1% Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20% Costo vita ISTAT + 1% Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20% Costo vita ISTAT + 1% Ultimi 10 anni o, se più favorevoli, 10 anni migliori Meno di 15 anni al 31/12/1992 tutti gli anni dopo il 1/01/1993 al netto degli scarti Dlgs 373/93, + ultimi 5 anni al 31/12/92. Già iscritti INPGI al 24/07/1998 (Vedi Q.ta B) Iscritti INPGI dopo 24/07/1998 Tutta vita lavorativa Tutta vita lavorativa TUTTI 73 TRASFORMAZIONE DELLA MEDIA RETRIBUTIVA PER IL COMPUTO DELLA PENSIONE Scaglioni della retribuzione Pensionabile Media Retributiva pensionabile euro 90.000,00 % Rendimento per 1 anno di contributi Fino a 42.049,00 2,66 1.118,50 da 42.049,00 a 55.925,17 2,00 277,52 da 55.925,17 a 69.801,34 1,66 230,34 da 69.801,34 a 79.893,10 1,33 134,22 da 79.893,10 a 90.000,00 0,90 90,96 TOTALE 1.851,54 COMPUTO DELLA PENSIONE ANNUA LORDA: Rendimento 1 anno di contributi x contributi totali giornalista 1.851,54 X 32 anni = 59.249,28 65,80 % 1.851,54 X 35 anni = 64.803,90 72,01 % 1.851,54 X 40 anni = 74.061,60 82,30 % 74 REDDITO DA LAVORO 10% 26% aliquota di computo libero professionisti aliquota di computo co.co.co Tale montante è rivalutato con riferimento al tasso medio quinquennale di variazione del P.I.L. (ricchezza del paese) MONTANTE INDIVIDUALE PENSIONE 57 ANNI 4,419 % %5%%% 65 ANNI Variabili in funzione della vita media memmmemediamedia 5,620 % CUMULO PENSIONE E REDDITI DA LAVORO 76 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI CUMULO DEI TRATTAMENTI INPGI La disciplina sul cumulo è contenuta nell’art. 15 del Regolamento INPGI. Dal 1° gennaio 2009 la normativa dell’Istituto fissa il limite annuo cumulabile a 20.000,00 euro. LIMITE ANNO 2012 EURO 21.014,72. 77 TIPOLOGIA PENSIONE DISCIPLINA CUMULO Vecchiaia Totale cumulabilità con redditi da lavoro autonomo e dipendente Anzianità con almeno 40 anni di contribuzione Anzianità con meno di 40 anni di contribuzione Prepensionamenti ex art. 37 L. 416/81 Invalidità Lavoro dipendente e autonomo: cumulabilità fino a Euro 21.014,72 (per l’anno 2012); l’eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione al netto della quota cumulabile Lavoro dipendente giornalistico: totale incumulabilità Lavoro dipendente non giornalistico e lavoro autonomo: cumulabilità fino a Euro 21.014,72 (per l’anno 2012); l’eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione al netto della quota cumulabile 78 Come funziona l’applicazione del limite di cumulo E’ comunque sempre garantito al giornalista pensionato il 50% del trattamento pensionistico più il limite di cumulabilità di euro 20.400,00. La restante quota di pensione è eventualmente decurtabile. 50% della pensione sempre dovuto + ulteriori euro 20.400,00 (limite cumulabile) 50% della pensione + euro 20.400,00 è comunque garantito Restante quota di pensione eventualmente decurtabile 50% della pensione – euro 20.400,00 Cumulo: € 20.400 Q uota pensione decurtabile 50% pensione Cumulo: € 20.400 Q uota di pensione decurtabile 50% pensione 79 Ne consegue che risultano totalmente cumulabili con qualsiasi importo di reddito le pensioni fino a 2 volte il tetto di cumulabilità circa euro 42.000,00 per il 2012 in quanto non sussistono margini per la decurtazione. 80 DISOCCUPAZIONE 81 Requisiti per accedere al trattamento di disoccupazione Cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Iscrizione all’Istituto da almeno un biennio rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Almeno 3 contributi mensili per l’assicurazione contro la disoccupazione, accreditati nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro, che non abbiano già dato luogo ad un precedente trattamento di disoccupazione. 82 Durata del trattamento di disoccupazione Trattamento ridotto (da 3 a 11 contributi mensili) Trattamento intero (almeno 12 contributi mensili) Sussidio straordinario 360 gg. Il periodo di disoccupazione indennizzabile è determinato in relazione ai giorni effettivi di lavoro svolto. 83 TABELLA DISOCCUPAZIONE (almeno 12 contributi mensili) CAUSALE CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO LICENZIAMENTO O CESSAZIONE CONTRATTO A TERMINE DIMISSIONI VOLONTARIE DURATA 720 GG. 24 MESI COPERTURA FIGURATIVA PER TRATTAMENTO ORDINARIO 360 GG. 12 MESI SUSSIDIO STRAORDINARIO 360 GG. 12 MESI TARIFFA INTERA 450 GG. 15 MESI RIDOTTA 30% 270 GG. 9 MESI 660 GG. 22 MESI 300 GG. 10 MESI 360 GG. 12 MESI INTERA 390 GG. 13 MESI RIDOTTA 30% 270 GG. 9 MESI DECORRENZA 1° GIORNO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO 1° GIORNO DEL 2° MESE SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO 84 Ammontare dell’indennità di disoccupazione L’indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi 12 mesi lavorati entro il limite massimale dell’indennità di disoccupazione; tale limite è pari al 60% della retribuzione del redattore ordinario; per l’anno 2012 l’importo massimo di disoccupazione è: € 52,80 giornaliero € 1.584,00 mensile (netto € 1.300,00 circa) per l’anno 2012 la tariffa ridotta del 30% disoccupazione è: € 36,96 giornaliero € 1.108,00 mensile (netto € 978,00 circa) di 85 In caso di dimissioni incentivate il trattamento di disoccupazione è riconosciuto in base alla seguente tabella: Per somme lorde comprese: Durata massima del sussidio: Entro € 51.646 6 mensilità € 51.646,1- € 61.975 5 mensilità € 61.975,1- € 72.304 4 mensilità € 72.304,1- € 82.634 3 mensilità € 82.634,1- € 92.963 2 mensilità € 92.963,1- € 103.292 1 mensilità Oltre € 103.292 0 mensilità 86 Non si applica la predetta normativa sulle dimissioni incentivate: ai giornalisti che risolvono il rapporto di lavoro da aziende in crisi, per somme ricomprese nell’importo di due anni di disoccupazione (per l’anno 2012 pari ad € 33.739,20); ai giornalisti, che a seguito di sentenza anche non definitiva o lodo arbitrale abbiano percepito somme a titolo di risarcimento del danno biologico, mobbing, demansionamento e comportamenti illeciti del datore di lavoro. 87 Sospensione e cessazione del trattamento di disoccupazione In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a 6 mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso, per riprendere successivamente fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile cui il giornalista aveva diritto; in caso di rioccupazione superiore a 6 mesi il trattamento viene a cessare e il giornalista potrà presentare una nuova domanda a condizione che ricorrano i requisiti. 88 Termine di presentazione della domanda di disoccupazione Entro 60 gg. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Oltre il termine dei 60 gg., l’indennità decorre dal giorno successivo quello di presentazione della domanda. Il trattamento in questo caso viene ridotto per i giorni di ritardo accumulati nella presentazione della domanda e viene erogato per i giorni residui ai quali si ha diritto. 89 Adempimenti giornalista disoccupato Sottoscrizione della dichiarazione mensile di responsabilità (Mod. Dis. 3) da trasmettere all’Istituto tramite l’Ufficio di Corrispondenza INPGI di appartenenza, attestante il perdurare dello stato di disoccupazione, con obbligo di comunicazione di eventuali redditi da lavoro. Il ritardo nella presentazione della dichiarazione mensile (Mod. Dis. 3) può avvenire nel limite del terzo mese successivo alla mensilità per la quale si richiede il sussidio. 90 Cumulo redditi disoccupazione Il 50% del reddito da lavoro autonomo è comunque incumulabile con il trattamento di disoccupazione; Il restante 50% di tale reddito è cumulabile nel limite di un terzo dell’indennità stessa; la parte eccedente va a decurtare ulteriormente il sussidio. Il limite di reddito cumulabile per l’anno 2012 nei casi di indennità massima di disoccupazione è di € 2.112,00 ( DS + 1/3 = € 1.584,00 + € 528,00); lavoro autonomo con 91 Cumulo con l’indennità di disoccupazione Esempio 1 • • Indennità di disoccupazione mensile: € 1.584,00 1/3 dell’indennità di disoccupazione: € 528,00 Reddito da lavoro autonomo = € 1.000,00 Il 50% del reddito da lavoro autonomo sempre non cumulabile: € 1.000,00 : 2 = € 500,00 < di € 528,00 (1/3 DS) poiché il 50% del reddito non supera 1/3 dell’indennità di disoccupazione, dall’indennità di disoccupazione viene sottratto solo il 50% non cumulabile. Indennità di disoccupazione erogabile: € 1.584,00 - € 500,00 = € 1.084,00 92 Cumulo con l’indennità di disoccupazione Esempio 2 • • Indennità di disoccupazione mensile: € 1.584,00 1/3 dell’indennità di disoccupazione: € 528,00 Reddito da lavoro autonomo = € 1.100,00 Il 50% del reddito da lavoro autonomo sempre non cumulabile: € 1.100,00 : 2 = € 550,00 > € 528,00 (1/3 DS) poiché il 50% del reddito (€ 550,00) è superiore ad 1/3 dell’indennità di disoccupazione (€ 528,00) dall’indennità andrà sottratta anche la parte eccedente il limite di 1/3. (50% reddito) - (1/3 DS) = € 550,00 – € 528,00 = € 22,00 Indennità di disoccupazione erogabile: € 1.584,00 - € 550,00 - € 22,00 = € 1.012,00 93 DIPENDENTI DA AZIENDE IN CRISI – FALLITE O IN LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER DISOCCUPAZIONE Ai giornalisti che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro con aziende in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo di azienda e che possiedono i seguenti requisiti: età superiore a 40 anni; anzianità contributiva INPGI di almeno 10 anni; rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende di cui sopra da almeno 12 mesi; 94 Trattamento di disoccupazione dipendenti da aziende in crisi – fallite o in liquidazione Fasce di età Da 40 a 55 anni Oltre 55 anni Durata trattamento ordinario di disoccupazione 540 gg. Durata sussidio straordinario (18 mesi) (6 mesi) 720 gg. 0 180 gg. (24 mesi) 95 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) 96 La CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale, volto a scongiurare licenziamenti di massa attraverso la riduzione dell’orario di lavoro. CAUSE DI CONCESSIONE DELLA CIGS (L. 416/ 81 – D. M. n° 47385/09) L’intervento della cigs può essere richiesto per: crisi aziendale; cessazione totale o anche solo parziale dell’attività aziendale anche in costanza di fallimento; ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 97 Aziende beneficiarie: (Art. 35 comma 1 L. 416/81) Le aziende del settore editoriale che possono fare ricorso alla cigs sono: le imprese editrici di giornali quotidiani; le imprese editrici di giornali periodici; le agenzie di stampa a diffusione nazionale Restano escluse dall’ambito dell’applicazione della cigs: le agenzie di stampa a diffusione locale; le imprese radiotelevisive. 98 Lavoratori beneficiari (Art. 35 comma 1 L. 416/2001) I beneficiari del trattamento di integrazione salariale, sono i giornalisti: professionisti; praticanti; pubblicisti (a decorrere dal 2001) con anzianità aziendale di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamento Adempimenti lavoratore in cigs: Sottoscrizione della dichiarazione mensile di responsabilità, con l’obbligo di comunicare le giornate lavorate e il reddito derivante dall’attività lavorativa svolta. 99 CUMULO REDDITI DA LAVORO CON CIGS Il giornalista che svolge attivita’ di lavoro autonomo o dipendente durante il periodo di CIGS non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Nel caso di lavoro autonomo spetta al lavoratore dichiarare mensilmente l’ammontare dei guadagni conseguiti e le giornate lavorate per il calcolo dei giorni indennizzabili. 100 Durata cigs: Procedura per la richiesta della cigs: • fase di consultazione sindacale, dalla quale scaturisce un verbale di accordo tra le parti sociali; • presentazione dell’istanza al Ministero; • emanazione del Decreto Ministeriale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento di cigs per periodi semestrali consecutivi per una durata massima di 24 mesi. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PERIODO DI CIGS I periodi trascorsi in cigs sono coperti da contribuzione figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. 101 Misura dell’integrazione: L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore sospeso, per le ore non lavorate tra le 0 e le 36 ore settimanali. L’importo è comunque soggetto a due diversi massimali (rivalutati annualmente) da applicare a seconda se la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13ma e 14ma, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge. L’integrazione salariale è soggetta ad una trattenuta pari al contributo apprendisti secondo quanto disposto dall’Art. 26 L. 41/86. Per l’anno 2012 detta trattenuta corrisponde al 5,84%. 102 Massimali CIGS 2011 Massimali CIGS 1.119,32 Imponibile al netto del 5,84% Soglia retributiva 1.053,95 >2.014,77 931,28 876,89 ≤ 2.014,77 103 Modalità di pagamento CIGS: Sono previste due forme di pagamento dell’integrazione salariale: diretto indiretto 104 PAGAMENTO CIGS Diretto: l’INPGI eroga direttamente ai beneficiari del trattamento di Cigs, l’integrazione salariale. Questa modalità di pagamento deve essere espressamente indicata nel decreto Ministeriale di autorizzazione all’erogazione del trattamento. Indiretto: l’azienda anticipa il trattamento di cigs per conto dell’Istituto e la stessa provvederà a portare a conguaglio le somme anticipate con i contributi dovuti all’Istituto. 105 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ 106 L’istituto del contratto di solidarietà, introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 726/84 artt. 1 e 2 convertito nella L. 863/84, è uno strumento che attraverso la riduzione dell’orario di lavoro consente all’azienda: di mantenere i livelli occupazionali esistenti in presenza di crisi aziendale, scongiurando i licenziamenti (difensivo) ovvero di favorire l’assunzione di nuovi lavoratori (espansivo). 107 Contratti di solidarietà difensivi - aziende soggette alla CIGS Aziende beneficiarie Imprese editrici di quotidiani – periodici – agenzie di stampa a diffusione nazionale. Non possono stipulare contratti di solidarietà le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria). Lavoratori beneficiari Giornalisti professionisti Praticanti Pubblicisti (a decorrere dal 2001) 108 Riduzione dell’orario di lavoro La riduzione dell’orario di lavoro può essere giornaliera, settimanale o mensile e può essere applicata su base orizzontale o verticale. La percentuale di riduzione di orario, non deve superare il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà (D.M. n. 46448/2009) Non è ammesso lavoro straordinario per i lavoratori in solidarietà. 109 Durata del contratto di solidarietà Durata massima 24 mesi prorogabili di ulteriori 24 mesi (36 per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno). Un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato trascorsi 12 mesi dal termine del precedente accordo. Importo Ai lavoratori spetta un’integrazione salariale, da parte dell’Inpgi, pari al 60% del monte retributivo perso a causa della riduzione dell’orario di lavoro. Per fronteggiare la situazione di difficoltà del mercato del lavoro negli anni 2009-2012, la misura dell’integrazione salariale è stata innalzata dal 60 % all’80% anche per i giornalisti (20% a carico dello Stato - Fondo Sociale per l’occupazione e la formazione). L’integrazione salariale nei casi di contratto di solidarietà non trova il limite dei massimali stabiliti per la cigs. 110 PAGAMENTO CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ - Diretto (introdotto dal D.M. 46488/2009) L’INPGI eroga direttamente ai beneficiari del cds l’integrazione salariale. Questa modalità di pagamento, deve essere espressamente indicata nel decreto Ministeriale di autorizzazione. - Indiretto L’azienda anticipa il trattamento per conto dell’Istituto. Successivamente, a seguito di autorizzazione dell’INPGI, l’azienda provvederà a portare a conguaglio le somme anticipate a titolo di solidarietà con i contributi dovuti all’Istituto. 111 Contribuzione figurativa Per i periodi di solidarietà autorizzati, è previsto l’accredito figurativo dei contributi per la retribuzione persa dal lavoratore a causa della riduzione dell’orario di lavoro. 112 INFORTUNI E PRESTAZIONI INTEGRATIVE 113 INFORTUNI (Artt. 38, 40, 41 C.C.N.L.G.) Aventi diritto: giornalisti praticanti, professionisti e pubblicisti la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore. a partire dal 1° Gennaio 2009 anche collaboratori fissi (art.2) o corrispondenti (art. 12) con retribuzione inferiore a quella di redattore (quota e trattamento ridotto del 50%). Superstiti (coniuge, figli o eredi) se l’infortunio ha per conseguenza la morte. Requisiti: Versamento contributo a carico dell’azienda di euro 11,88 mensili o di euro 6 per art. 2 e 12. 114 Quando sorge il diritto: dal giorno dell’inizio del rapporto contrattuale con l’azienda fino alla scadenza di 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Eventi indennizzati: Tutti i casi di infortuni professionali ed extraprofessionali per causa violenta dai quali derivi: la morte; l’invalidità permanente assoluta l’invalidità permanente parziale (in misura superiore al 5%). Sono considerati infortuni anche: ictus cerebrale infarto del miocardio. 115 INDENNIZZO INFORTUNI € 92.962,24 massimale in caso di morte € 108.455,95 massimale in caso di invalidità permanente assoluta (100%) Le cifre indicate sono maggiorate a seconda dell’età anagrafica del soggetto colpito e dell’eventuale esistenza del coniuge e dei figli minori. € 1.084,56 per punto percentuale in caso di invalidità permanente parziale 116 Iter procedurale Che cosa deve fare il Giornalista quando si verifica un infortunio Denuncia dell’infortunio all’INPGI entro due anni dal verificarsi dell’evento dannoso; • all’avvenuta stabilizzazione dei postumi dell’infortunio, certificato medico attestante l’esito delle lesioni riportate ed il presumibile grado di invalidità permanente; • • visita medico legale INPGI 117 SUPERINVALIDITA’ A chi spetta: ai titolari di pensione diretta ed ai superstiti, ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona. Non spetta ai titolari di pensione non contributiva (Art. 28 comma 9 Reg. INPGI) ed ai soggiornanti in casa di riposo a carico Inpgi. 118 Requisiti reddituali assegno di superinvalidità: reddito personale assoggettabile ad superiore, per l’anno 2012 a € 67.781,59; IRPEF non Importo assegno: 20% della retribuzione annua prevista per il Redattore ordinario ed è corrisposto in 12 mensilità (anno 2012 € 600,39). Il beneficio dell’assegno di superinvalidità incompatibile con il soggiorno in case di riposo. è 119 CASE DI RIPOSO Requisiti Possono richiedere l’autorizzazione al soggiorno in case di riposo: pensionati anche con l’eventuale coniuge (supplementare almeno 120 contributi mensili); reddito familiare non superiore ad € 67.781,59 (anno 2012). 120 Retta giornaliera a carico dell’Istituto massimo € 45,00 + IVA per i pensionati autosufficienti • massimo € 70,00 + IVA per i pensionati non autosufficienti. • Trattenute a carico dei pensionati in casa di riposo (in 12 mensilità in base al reddito lordo familiare): Reddito familiare mensile lordo Pensionati autosufficienti Pensionati non autosufficienti fino a € 1.550,00: 18% 25% da € 1.550,00 a € 2.583,00 20% 27% oltre € 2.583,00 22% 30% 121 EROGAZIONI STRAORDINARIE Chi può farne richiesta: • iscritti in favore dei quali risultino almeno 24 contributi mensili nell’arco degli ultimi 10 anni; • pensionati Requisiti: • stato di necessità legato ad un particolare evento non di natura sanitaria. •incompatibilità con soggiorno in casa di riposo a carico dell’Inpgi 122 FONDO DI GARANZIA TFR La legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito un Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, ha esteso tale garanzia anche alle ultime tre retribuzioni del rapporto di lavoro non corrisposte dal datore di lavoro (artt. 1 e 2) limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali. 123 Presupposti intervento Fondo di Garanzia cessazione del rapporto di lavoro subordinato apertura di una procedura concorsuale l’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni non corrisposte rimaste insolute La garanzia del Fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto, dimissioni, licenziamento e scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato. 124 MUTUI E PRESTITI 125 MUTUI IPOTECARI BENEFICIARI Giornalisti iscritti alla Gestione previdenziale Sostitutiva A.G.O.; Giornalisti Pensionati; REQUISITI CONTRIBUTIVI Almeno 24 mensilità coperte da contributi; REQUISITI ANAGRAFICI Non superiore ad anni 80. FINALITA’ Acquisto prima e seconda casa; Ristrutturazione prima e seconda casa; Costruzione prima e seconda casa; 126 TIPOLOGIA TASSO Fisso Rateazioni: 5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni 127 MISURA IMPORTO MASSIMALE CONCEDIBILE (entro l’80% del valore di stima) € 300.000,00 per acquisto o costruzione di immobile prima casa; € 250.000,00 per acquisto o costruzione di seconda casa; € 450.000,00 per i coniugi o conviventi more uxorio, figli, fratelli e sorelle entrambi giornalisti, per acquisto o costruzione, di prima casa; € 375.000,00 per i coniugi o conviventi more uxorio, figli, fratelli e sorelle entrambi giornalisti, per acquisto o costruzione seconda casa; € 175.000,00 per la ristrutturazione prima casa; € 150.000,00 per la ristrutturazione seconda casa; 128 FORME DI TUTELA SOSPENSIONE È prevista la possibilità di richiedere una sospensione nel pagamento delle rate per un periodo massimo di 12 mesi senza la maturazione di interessi di mora e penali per i mutuatari o familiari cointestari del mutuo che si venissero a trovare nelle seguenti condizioni: CIGS; Disoccupazione; Contratto di solidarietà; Mobilità Condizioni Eredi di non autosufficienza (invalidità permanente con almeno 74%); in caso di morte del titolare del mutuo; 129 PRESTITI BENEFICIARI Giornalisti iscritti alla Gestione Previdenziale Sostitutiva A.G.O.; Giornalisti iscritti alla Gestione Previdenziale Separata; REQUISITI CONTRIBUTIVI GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO Iscritti da almeno un biennio: 12 mensilità contributive se giornalista professionista o pubblicista GESTIONE SEPARATA Iscritti da almeno un biennio e in regola con versamenti contributivi 130 MISURA DEL PRESTITO GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO € 7.000,00 giornalisti praticanti con almeno 6 mesi di contributi accreditati; € 12.900,00 superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità; € 31.000,00 giornalisti in attività fino a 120 mesi di contributi accreditati; € 35.000,00 giornalisti pensionati; € 40.000,00 giornalisti in attività con oltre 120 mesi di contributi accreditati La rata prestito non potrà essere comunque superiore: 1/5 della retribuzione lorda mensile per importi fino a € 20.200,00; 1/4 della retribuzione lorda mensile per importi fino a € 40.000,00 E’ prevista inoltre la concessione di prestiti ai giornalisti disoccupati iscritti liste FIEG-FNSI: fino a € 3.900,00 e garantiti con polizza fideiussoria. GESTIONE SEPARATA Da € 2.000,00 (reddito almeno 2.000,00) ad € 15.000,00 (reddito almeno 17.500,00) Rapportato al reddito professionale lordo dichiarato e la cui rata non sia superiore ad 1/5 dello stesso. 131 GARANZIE INPGI 1 • Impegnativa dell’Azienda dalla quale il giornalista dipende con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa sia in regola con i versamenti contributivi; • Cessione di Credito (compresa ex-fissa); • Accollo del debito; • Polizza assicurativa; • Atto di impegno familiare per giornalisti pensionati e superstiti con età anagrafica superiore a 75 anni o età inferiore con durata ammortamento che supera i 75 anni; INPGI 2 • Polizza assicurativa; 132 TASSO DI INTERESSE Fisso a rata costante del 4,40% per i giornalisti in Cigs, disoccupati indennizzati e disoccupati liste Fieg-Fnsi; Fisso a rata costante del 6,40% per gli altri iscritti; DURATA GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO Da 12 a 84 rate mensili; GESTIONE SEPARATA Da 12 a 60 rate mensili; 7 anni 5 anni MODALITA’ DI RIMBORSO Trattenute mensili in busta paga per giornalisti con rapporto di lavoro in essere; Trattenute mensili dal ruolo pensione per pensionati e superstiti; Bonifici bancari per altre tipologie di garanzie offerte; 133 ESTINZIONE DEL PRESTITO E’ prevista la possibilità di estinguere totalmente il prestito in qualsiasi momento senza penalità; Non è prevista la possibilità di estinzioni parziali. FORME DI TUTELA SOSPENSIONE Per i giornalisti posti in CIGS è possibile richiedere la sospensione parziale per il pagamento delle rate per tutta la durata del trattamento in corso; Per i giornalisti posti in stato di disoccupazione indennizzata è prevista la possibilità di ridurre del 50% l’importo delle rate con conseguente allungamento della durata del prestito 134 SERVIZI IMMOBILIARI 135 Concessione di alloggi in locazione Patrimonio di circa 2.000 immobili Apposito regolamento per l’assegnazione (Bando) con ordine di precedenza: 1. 2. 3. 4. 5. giornalista iscritto alla Gestione principale o titolare di pensione diretta o di reversibilità INPGI; giornalista che svolga attività di lavoro autonomo, iscritto alla Gestione separata; dipendente INPGI e degli altri Enti di categoria (Consiglio Nazionale dell'Ordine, Ordine Regionale o Interregionale, Fnsi, Associazioni Regionali o Interregionali di Stampa - compresi gli uffici di corrispondenza INPGI - e CASAGIT); giornalista non iscritto all'INPGI; dipendente FIEG e di imprese editoriali iscritte alla FIEG, nonché dipendente RAI, MEDIASET e di altre imprese radiotelevisive che effettuino all'INPGI il versamento dei contributi; in assenza dei richiedenti indicati dai punti da 1 a 5 l'Istituto si riserva di locare le unità immobiliari anche a terzi. 136 Concessione di alloggi in locazione Costituiscono causa di preferenza, nell'ordine: 1. lo sfratto esecutivo nello stesso Comune in cui si richiede l'alloggio INPGI o casi equiparati come: a.la separazione legale o il divorzio; b.l'aver contratto matrimonio e non avere la disponibilità di un alloggio; c.la dichiarazione di inagibilità dell'alloggio abitativo. 2. Cambio di alloggio 3. Casi particolari, come il trasferimento per motivi di lavoro. 137 Cause ostative alla concessione di alloggi in locazione a) proprietà di un'abitazione idonea al proprio nucleo familiare sita nello stesso Comune in cui è ubicato l'alloggio INPGI; b) importo annuo dovuto a titolo di canone di locazione sia superiore ad un terzo del reddito lordo percepito dall'aspirante inquilino e dai familiari conviventi; c) esistenza di pendenze giudiziarie penali,altre controversie giudiziarie con l'INPGI (tranne quelle attinenti alla materia previdenziale) e di situazioni di morosità con l'INPGI . 138 PUBBLICITA' DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI E PRESENTAZIONE DOMANDA L'INPGI provvede, nella prima decade di ogni mese, a pubblicare per 10 giorni l'elenco degli alloggi disponibili, il relativo canone di locazione e il costo degli oneri condominiali. Le domande di assegnazione di alloggi in locazione vanno presentate, a pena di decadenza, improrogabilmente entro la scadenza indicata nel bando. ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI GRADUATORIA La graduatoria dei richiedenti (resa pubblica presso l’Ufficio di Corrispondenza) viene approvata con delibera del Presidente dell'Istituto dopo aver acquisito il parere della Commissione Assegnazione Alloggi ed Affitto immobili. 139 FONDO INTEGRATIVO CONTRATTUALE - EX FISSA - 140 Il Fondo integrativo contrattuale (ex fissa) è un trattamento previdenziale integrativo alimentato da uno specifico contributo a carico degli editori (1,50%), che nasce da una convenzione stipulata in data 22 gennaio 1986 tra Fieg-Fnsi-Intersind-Rai e disciplinata da apposito regolamento. Il ruolo dell’Inpgi è quello di gestire per conto terzi il Fondo che ha una propria contabilità separata. 141 Normative di riferimento Art.27 - norma integrativa – CNLG Allegato G – CNLG Ultima Convenzione Fieg-Fnsi-IntersindRai e regolamento di attuazione Inpgi dell’8 giugno 1994. 142 A chi spetta Ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dagli artt. 1, 2, 12 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico soggetto a contribuzione obbligatoria all’Inpgi. 143 REQUISITI PER L’ACCESSO AL FONDO art.3 Convenzione 65 anni di età 60 anni di età e almeno 3 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda Dimissioni avendo superato il 55° anno di età, dopo almeno 10 anni di servizio presso la stessa azienda; Dimissioni a qualsiasi età dopo almeno 15 anni di servizio presso la stessa azienda; Prepensionamento ex legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni Risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale con almeno 35 anni di anzianità contributiva previdenziale e 60 anni di età nel 2011 e 2012, 61 anni nel 2013 e 62 anni dal 2014 (art. 33 del c.n.l.g., quarto comma); Risoluzione del rapporto per decesso dell’iscritto quando sussista il diritto alla pensione per i superstiti previsti dal Regolamento INPGI. 144 Quando avviene la liquidazione del fondo L’indennità maturata può essere liquidata, su domanda del giornalista, quando questi abbia chiesto e ottenuto il trattamento di pensione a carico della Gestione Sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’Inpgi. 145 MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ Base di calcolo: retribuzione denunciata dall’Azienda all’Inpgi ai fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro. Numero delle mensilità spettanti: in base alla qualifica rivestita dal giornalista al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, come da schema di seguito indicato: 146 Numero mensilità spettanti 3 7 8 9 10 13 Qualifica Corrispondente R.O. / Collaboratore / Vice Capo Servizio / Redattore esperto / Telecineoperatore Capo servizio / Inviato / Redattore senior Vice Capo redattore Capo Redattore Direttore / Vice Direttore / Condirettore Le suddette misure sono aumentate di n. 1 mensilità per tutti i giornalisti che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro abbiano una anzianità di servizio continuativa di almeno venti anni presso la stessa azienda (con esclusione dei Corrispondenti ex art. 12 del CNLG). 147 ARRIVEDERCI E GRAZIE PER L’ATTENZIONE 148