Spett.le Studio/Spett.le Impresa,
Facendo seguito ai rinnovi CCNL Edili-industria e CCNL Cooperative del
01/07/2014 , CCNL Edili-artigianato del 24/01/2014 e successive modifiche del
16/10/2014 e al conseguente accordo attuativo del 18/11/2014 sottoscritto dalle parti
sociali firmatarie dei citati contratti, a decorrere dal 01/01/2015, le parti stabiliscono
l’istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare
al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro per gli operai e gli
impiegati.
Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale
contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del
datore di lavoro.
Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data
sopra indicata, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo
medesimo.
Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi si calcola, per i lavoratori operai,
secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei
minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando
l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di
lavoro ordinarie effettivamente prestate. Per i lavoratori impiegati , il contributo
contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati, le frazioni di
mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria, l'importo è su base mensile.
AVVERTENZA : Le parti sociali hanno inoltre previsto che l’eventuale slittamento
da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di
problematiche tecniche correlate all’adeguamento dei programmi paga
non
costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.
Di seguito alleghiamo le esemplificazioni per il calcolo dell’ammontare pubblicate da
Prevedi ricordando che per il momento non è stato fornito nessun dettaglio relativo
alle modalità di calcolo dell’ammontare del contributo contrattuale per i dipendenti
apprendisti.
CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-INDUSTRIA
Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all’albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136
Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato
LIVELLI
I
M
P
I
E
G
A
T
I
O
P
E
R
A
I
PARAMETRI
RIPARAMETRAZIONE per livelli
MAGGIORAZIONE 18,5%
TOTALE
VALORI ORARI
non applicata
non applicata
non applicata
A
B
C
7
200
16,00
6
180
14,40
5
150
12,00
4
140
11,20
3
130
10,40
2
1
117
100
9,36
8,00
LIVELLI
PARAMETRI
RIPARAMETRAZIONE per livelli
MAGGIORAZIONE 18,5%
TOTALE
VALORI ORARI
A
B
C
D = C x 18,5%
E = C+D
E / 173
4
140
11,20
2,072000
13,272000
0,0767
3
130
10,40
1,924000
12,324000
0,0712
2
117
9,36
1,731600
11,091600
0,0641
1
100
8,00
1,480000
9,480000
0,0548
NOTE
Per gli impiegati non è
prevista riparametrazione
oraria. L'importo del
contributo è su base
mensile
NOTE
Per gli operai si moltiplica il
valore orario per il n.ro di
ore effettivamente lavorate
Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).
Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).
16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)
Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore )
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a
contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi
Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte
dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi
le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai
modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o
fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di
somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR,
lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che
destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato
non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla
il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29
forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che
non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
Circonvallazione Nomentana, 180 :: 00162 – Roma :: Tel 06/88803520 Fax 06/86320604 e-mail [email protected] :: C.F. 97242260582
CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-ARTIGIANATO
Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all’albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136
Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato
I
M
P
I
E
G
A
T
I
O
P
E
R
A
I
LIVELLI
PARAMETRI
RIPARAMETRAZIONE per livelli
MAGGIORAZIONE 18,5%
TOTALE
VALORI ORARI
A
B
C
non applicata
non applicata
non applicata
7
6
5
4
3
2
1
205
180
150
139
130
115
100
16,40
14,40
12,00
11,12
10,40
9,20
8,00
LIVELLI
PARAMETRI
RIPARAMETRAZIONE per livelli
MAGGIORAZIONE 18,5%
NOTE
Per gli impiegati non è
prevista riparametrazione
oraria. L'importo è su base
mensile
TOTALE
VALORI ORARI
A
B
C
D = C x 18,5%
E = C+D
E / 173
5
150
12,00
2,220000
14,220000
0,0822
4
139
11,12
2,057200
13,177200
0,0762
3
130
10,40
1,924000
12,324000
0,0712
2
115
9,20
1,702000
10,902000
0,0630
1
100
8,00
1,480000
9,480000
0,0548
NOTE
Per gli operai si moltiplica il
valore orario per il n.ro di
ore effettivamente lavorate
Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).
Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).
Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)
Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore )
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti
Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi
tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi
modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai
contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di
accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che
cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla
dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il
giugno 1991, n. 166.
versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che
non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
Circonvallazione Nomentana, 180 :: 00162 – Roma :: Tel 06/88803520 Fax 06/86320604 e-mail [email protected] :: C.F. 97242260582
Prot. n°6533 /p/cv
Roma, 20 febbraio 2015
A tutte le Casse Edili
e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE
Loro sedi
Comunicazione n. 559
Oggetto: Vademecum contributo contrattuale
Si trasmette, in allegato, il vademecum operativo per la gestione del contributo
contrattuale nei confronti dei Fondi Prevedi e Cooperlavoro, approvato nella giornata odierna
dalle Associazioni nazionali firmatarie dei CCNL per l’industria, l’artigianato e la cooperazione
del settore edile.
Si ricorda che le imprese che non hanno provveduto a versare il citato contributo per il
mese di gennaio 2015, potranno effettuare un versamento a conguaglio unitamente alla
contribuzione dovuta per il mese corrente, senza alcun onere a loro carico.
Si precisa, inoltre, che i sistemi di trasmissione delle denunce mensili dovranno
prevedere, a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio, l’obbligatorietà di indicare
nella denuncia l’importo del contributo in esame per gli operai dipendenti dalle imprese che
applicano i richiamati CCNL e la possibilità di riportare nella denuncia, in apposito campo, il
citato contributo relativo al mese precedente.
Per le imprese cooperative, fermo restando l’indicazione in denuncia dell’importo del
contributo contrattuale, si dovrà prevedere la possibilità per l’impresa di dichiarare, nella stessa
denuncia, che tale importo è stato versato a Cooperlavoro e, di conseguenza, lo stralcio dello
stesso dal computo del debito contributivo complessivo nei confronti della Cassa Edile.
I sistemi di trasmissione della denuncia provvederanno anche al controllo della congruità
dell’importo denunciato per il contributo in esame, sulla base dei valori indicati nella tabella
allegata al vademecum, per gli operai e per gli apprendisti (operai e impiegati).
1
Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it
e-mail: [email protected]
Per gli impiegati, invece, in relazione alla non conoscenza, da parte della Cassa Edile,
delle informazioni relative alle giornate lavorative effettuate, l’indicazione dell’importo non
sarà obbligatoria né lo stesso importo, per gli impiegati part time, potrà essere soggetto ad un
controllo di congruità.
Si sottolinea, infine, che per tutti i lavoratori, operai e apprendisti, retribuiti a ore,
l’importo mensile del contributo (calcolato moltiplicando il valore orario di competenza per le
ore ordinarie di lavoro) dovrà essere arrotondato all’euro (inferiore o superiore) secondo le
normali procedure.
Si fa riserva di fornire, a breve, indicazioni relative all’applicazione dei CCNL per le
piccole imprese edili.
Nel restare a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, si inviano cordiali saluti.
Il Vicepresitente
Mauro Livi
Il Predidente
Carlo Trestini
Allegato 1
2
Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it
e-mail: [email protected]
VADEMECUM
PREVEDI – COOPERLAVORO
CONTRIBUTO “CONTRATTUALE”
Come noto, gli accordi di rinnovo dei c.c.n.l. per l’industria, l’artigianato e la
cooperazione del settore edile dispongono, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il
versamento al Prevedi (Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese
industriali ed artigiane edili ed affini) e Cooperlavoro (Fondo Pensione della previdenza
complementare delle imprese e degli enti cooperativi) di un contributo mensile, a carico
del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il ccnl medesimo (c.d.
contributo “contrattuale”).
Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a Prevedi e Cooperlavoro alla
data del 31 dicembre 2014, sia per i lavoratori non iscritti.
Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del
contributo contrattuale in esame.
1) Fonti:
• accordo 1 luglio 2014 per il rinnovo del ccnl industria e cooperative;
• accordo 26 gennaio 2014 per il rinnovo ccnl artigianato, come modificato il 16
ottobre 2014;
• accordo nazionale 18 novembre 2014;
• accordo nazionale 13 gennaio 2015;
• accordo nazionale 4 febbraio 2015.
2) Previsione contrattuale : contributo a carico del datore di lavoro ai Fondi
Prevedi e Cooperlavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli.
3) Decorrenza del contributo: 1 gennaio 2015;
4) Procedure per il calcolo del contributo
Il contributo “contrattuale” ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro si calcola, per gli
operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del
18,5%.
L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie
effettivamente prestate.
In sostanza il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli
apprendisti operai, con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie
effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate
altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.
L’importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere
applicato anche dalle Casse Edili che non prevedono l’accantonamento delle
ferie, in quanto le imprese interessate, in occasione dell’erogazione della
retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento
aggiuntivo a tale titolo ai Fondi di previdenza.
Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità.
Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono
essere computate come mese intero.
Per gli impiegati (e per gli operai delle imprese cooperative con periodo di
paga mensilizzato) il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel
mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario mentre il contributo
non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario.
Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo
requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni
extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.
Il contributo contrattuale Prevedi e Cooperlavoro per gli impiegati è
riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l’erogazione della 13° e della 14°
mensilità.
Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai
vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In allegato, i valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del
18,5%, i valori mensili per gli impiegati nonché i valori per i lavoratori
discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai CCNL del settore.
Per i dipendenti retribuiti a ore, il contributo complessivo mensile per ciascun
lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro.
5) Part time impiegati (e per gli operai mensilizzati delle cooperative): salvo
il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo
contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario
di lavoro.
6) Lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro: per i lavoratori
già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014,
il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste dalle
rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già
scelto da ciascun lavoratore associato;
7) Lavoratori non già associati: per i lavoratori non già associati ai Fondi
Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del
contributo contrattuale determina l’iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato
al comparto di investimento scelto dall’Organo di Amministrazione dello stesso
in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei
lavoratori interessati. Per le contribuzioni ulteriori rispetto al citato contributo
contrattuale si fa riferimento all’accordo del 18 novembre 2014 ed alle circolari
emanate successivamente dai Fondi pensione.
8) Natura irrevocabile del contributo: Il contributo contrattuale al Fondo
Prevedi e al Fondo Cooperlavoro non è revocabile né sospendibile, ed è
dovuto per tutto il periodo in cui al lavoratore interessato è applicato il CCNL di
riferimento; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme
pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro.
La posizione individuale maturata presso i Fondi suddetti, comprensiva del
contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere
trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due
anni dall’iscrizione a Prevedi o Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni
normative vigenti;
9) Modalità di versamento del contributo contrattuale a Prevedi e
Cooperlavoro: ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute ai Fondi
secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e
operative vigenti presso i Fondi medesimi, a cui pertanto si rinvia
integralmente.
Per il Fondo Prevedi si rimanda al protocollo di standard tecnici, organizzativi
e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all’Accordo del 15
gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Per il solo Fondo Prevedi, le aziende iscritte ad una Cassa Edile,
trasmetteranno alla Cassa Edile stessa i dati anagrafici relativi ai propri
dipendenti, operai e impiegati, non ancora iscritti a Prevedi e, mensilmente, le
contribuzioni contrattuali dovute per gli stessi.
Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene
confermata la duplice possibilità per versare le contribuzioni al Fondo Prevedi:
a) ricorrere all’intermediazione della Cassa Edile territorialmente
competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli
interessati (una sola volta)e poi, mensilmente, trasmettendo la
denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo;
oppure, in alternativa,
b) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L’apertura
di tale canale richiede il censimento del’’azienda e del rispettivo
consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo Prevedi
riportate sul sit www.prevedi.it ove sarà disponibile una
funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei
lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo).
Si precisa la modalità di cui al punto b) è l’unica attivabile per i lavoratori
delle imprese cooperative, secondo le indicazioni operative riportate sul sito
www.cooperlavoro.it .
10) Contributo Inps di solidarietà. Al contributo contrattuale è applicato
esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per
cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
11) Aspetti fiscali. Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito
complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui
all’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 252/05)
Allegati:
•
Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Prevedi e Cooperlavoro
TABELLA VALORI MENSILI E ORARI CONTRIBUTO
CONTRATTUALE
PREVEDI E COOPERLAVORO
1. CCNL INDUSTRIA E COOP 1 LUGLIO 2014
IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Valori mensili)
LIVELLI
1° gennaio 2015
8 (*)
20,00
7
16,00
6
14,40
5
12,00
4
11,20
3
10,40
2
9,36
1
8,00
(*) per le imprese cooperative
OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Valori orari) (**)
1° gennaio 2015
a) Operai di produzione
Operaio di quarto livello
0,0767
Operaio specializzato
0,0712
Operaio qualificato
0,0641
Operaio comune
0,0548
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini,
uscieri e inservienti
0,0456
c) Custodi, portinai, guardiani con
alloggio
0,0456
APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE
-IMPIEGATI:
-OPERAI:
8 euro mensili
0,05 euro orari (**)
(**) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro
2. CCNL ARTIGIANATO 26 GENNAIO 2014
(Modificato dall’Accordo del 16 Ottobre 2014)
IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Valori mensili)
LIVELLI
1° gennaio 2015
7
16,40
6
14,40
5
12,00
4
11,12
3
10,40
2
9,20
1
8,00
OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Valori orari) (***)
1° gennaio 2015
a) Operai di produzione
Operaio di quinto livello
0,0821
Operaio di quarto livello
0,0762
Operaio specializzato
0,0712
Operaio qualificato
0,0630
Operaio comune
0,0548
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini,
uscieri e inservienti
0,0456
c) Custodi, portinai, guardiani con
alloggio
0,0456
APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE
Apprendisti Impiegati:
Apprendisti Operai:
8 euro mensili
0,05 euro orari (***)
(***) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’ euro
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Contributo Prevedi Obbligatorio