Spett.le Studio/Spett.le Impresa, Facendo seguito ai rinnovi CCNL Edili-industria e CCNL Cooperative del 01/07/2014 , CCNL Edili-artigianato del 24/01/2014 e successive modifiche del 16/10/2014 e al conseguente accordo attuativo del 18/11/2014 sottoscritto dalle parti sociali firmatarie dei citati contratti, a decorrere dal 01/01/2015, le parti stabiliscono l’istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro per gli operai e gli impiegati. Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo. Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Per i lavoratori impiegati , il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria, l'importo è su base mensile. AVVERTENZA : Le parti sociali hanno inoltre previsto che l’eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all’adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva. Di seguito alleghiamo le esemplificazioni per il calcolo dell’ammontare pubblicate da Prevedi ricordando che per il momento non è stato fornito nessun dettaglio relativo alle modalità di calcolo dell’ammontare del contributo contrattuale per i dipendenti apprendisti. CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-INDUSTRIA Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Iscritto all’albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136 Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato LIVELLI I M P I E G A T I O P E R A I PARAMETRI RIPARAMETRAZIONE per livelli MAGGIORAZIONE 18,5% TOTALE VALORI ORARI non applicata non applicata non applicata A B C 7 200 16,00 6 180 14,40 5 150 12,00 4 140 11,20 3 130 10,40 2 1 117 100 9,36 8,00 LIVELLI PARAMETRI RIPARAMETRAZIONE per livelli MAGGIORAZIONE 18,5% TOTALE VALORI ORARI A B C D = C x 18,5% E = C+D E / 173 4 140 11,20 2,072000 13,272000 0,0767 3 130 10,40 1,924000 12,324000 0,0712 2 117 9,36 1,731600 11,091600 0,0641 1 100 8,00 1,480000 9,480000 0,0548 NOTE Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile NOTE Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005). Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005). 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà) Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore ) I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166. versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Circonvallazione Nomentana, 180 :: 00162 – Roma :: Tel 06/88803520 Fax 06/86320604 e-mail [email protected] :: C.F. 97242260582 CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-ARTIGIANATO Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Iscritto all’albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136 Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato I M P I E G A T I O P E R A I LIVELLI PARAMETRI RIPARAMETRAZIONE per livelli MAGGIORAZIONE 18,5% TOTALE VALORI ORARI A B C non applicata non applicata non applicata 7 6 5 4 3 2 1 205 180 150 139 130 115 100 16,40 14,40 12,00 11,12 10,40 9,20 8,00 LIVELLI PARAMETRI RIPARAMETRAZIONE per livelli MAGGIORAZIONE 18,5% NOTE Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo è su base mensile TOTALE VALORI ORARI A B C D = C x 18,5% E = C+D E / 173 5 150 12,00 2,220000 14,220000 0,0822 4 139 11,12 2,057200 13,177200 0,0762 3 130 10,40 1,924000 12,324000 0,0712 2 115 9,20 1,702000 10,902000 0,0630 1 100 8,00 1,480000 9,480000 0,0548 NOTE Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005). Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005). Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà) Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore ) I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il giugno 1991, n. 166. versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Circonvallazione Nomentana, 180 :: 00162 – Roma :: Tel 06/88803520 Fax 06/86320604 e-mail [email protected] :: C.F. 97242260582 Prot. n°6533 /p/cv Roma, 20 febbraio 2015 A tutte le Casse Edili e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n. 559 Oggetto: Vademecum contributo contrattuale Si trasmette, in allegato, il vademecum operativo per la gestione del contributo contrattuale nei confronti dei Fondi Prevedi e Cooperlavoro, approvato nella giornata odierna dalle Associazioni nazionali firmatarie dei CCNL per l’industria, l’artigianato e la cooperazione del settore edile. Si ricorda che le imprese che non hanno provveduto a versare il citato contributo per il mese di gennaio 2015, potranno effettuare un versamento a conguaglio unitamente alla contribuzione dovuta per il mese corrente, senza alcun onere a loro carico. Si precisa, inoltre, che i sistemi di trasmissione delle denunce mensili dovranno prevedere, a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio, l’obbligatorietà di indicare nella denuncia l’importo del contributo in esame per gli operai dipendenti dalle imprese che applicano i richiamati CCNL e la possibilità di riportare nella denuncia, in apposito campo, il citato contributo relativo al mese precedente. Per le imprese cooperative, fermo restando l’indicazione in denuncia dell’importo del contributo contrattuale, si dovrà prevedere la possibilità per l’impresa di dichiarare, nella stessa denuncia, che tale importo è stato versato a Cooperlavoro e, di conseguenza, lo stralcio dello stesso dal computo del debito contributivo complessivo nei confronti della Cassa Edile. I sistemi di trasmissione della denuncia provvederanno anche al controllo della congruità dell’importo denunciato per il contributo in esame, sulla base dei valori indicati nella tabella allegata al vademecum, per gli operai e per gli apprendisti (operai e impiegati). 1 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: [email protected] Per gli impiegati, invece, in relazione alla non conoscenza, da parte della Cassa Edile, delle informazioni relative alle giornate lavorative effettuate, l’indicazione dell’importo non sarà obbligatoria né lo stesso importo, per gli impiegati part time, potrà essere soggetto ad un controllo di congruità. Si sottolinea, infine, che per tutti i lavoratori, operai e apprendisti, retribuiti a ore, l’importo mensile del contributo (calcolato moltiplicando il valore orario di competenza per le ore ordinarie di lavoro) dovrà essere arrotondato all’euro (inferiore o superiore) secondo le normali procedure. Si fa riserva di fornire, a breve, indicazioni relative all’applicazione dei CCNL per le piccole imprese edili. Nel restare a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, si inviano cordiali saluti. Il Vicepresitente Mauro Livi Il Predidente Carlo Trestini Allegato 1 2 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: [email protected] VADEMECUM PREVEDI – COOPERLAVORO CONTRIBUTO “CONTRATTUALE” Come noto, gli accordi di rinnovo dei c.c.n.l. per l’industria, l’artigianato e la cooperazione del settore edile dispongono, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il versamento al Prevedi (Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini) e Cooperlavoro (Fondo Pensione della previdenza complementare delle imprese e degli enti cooperativi) di un contributo mensile, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il ccnl medesimo (c.d. contributo “contrattuale”). Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, sia per i lavoratori non iscritti. Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del contributo contrattuale in esame. 1) Fonti: • accordo 1 luglio 2014 per il rinnovo del ccnl industria e cooperative; • accordo 26 gennaio 2014 per il rinnovo ccnl artigianato, come modificato il 16 ottobre 2014; • accordo nazionale 18 novembre 2014; • accordo nazionale 13 gennaio 2015; • accordo nazionale 4 febbraio 2015. 2) Previsione contrattuale : contributo a carico del datore di lavoro ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli. 3) Decorrenza del contributo: 1 gennaio 2015; 4) Procedure per il calcolo del contributo Il contributo “contrattuale” ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. In sostanza il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc. L’importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse Edili che non prevedono l’accantonamento delle ferie, in quanto le imprese interessate, in occasione dell’erogazione della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale titolo ai Fondi di previdenza. Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. Per gli impiegati (e per gli operai delle imprese cooperative con periodo di paga mensilizzato) il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario. Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita. Il contributo contrattuale Prevedi e Cooperlavoro per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l’erogazione della 13° e della 14° mensilità. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. In allegato, i valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del 18,5%, i valori mensili per gli impiegati nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai CCNL del settore. Per i dipendenti retribuiti a ore, il contributo complessivo mensile per ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro. 5) Part time impiegati (e per gli operai mensilizzati delle cooperative): salvo il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro. 6) Lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro: per i lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato; 7) Lavoratori non già associati: per i lavoratori non già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l’iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato al comparto di investimento scelto dall’Organo di Amministrazione dello stesso in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Per le contribuzioni ulteriori rispetto al citato contributo contrattuale si fa riferimento all’accordo del 18 novembre 2014 ed alle circolari emanate successivamente dai Fondi pensione. 8) Natura irrevocabile del contributo: Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi e al Fondo Cooperlavoro non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui al lavoratore interessato è applicato il CCNL di riferimento; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro. La posizione individuale maturata presso i Fondi suddetti, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall’iscrizione a Prevedi o Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti; 9) Modalità di versamento del contributo contrattuale a Prevedi e Cooperlavoro: ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute ai Fondi secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i Fondi medesimi, a cui pertanto si rinvia integralmente. Per il Fondo Prevedi si rimanda al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all’Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Per il solo Fondo Prevedi, le aziende iscritte ad una Cassa Edile, trasmetteranno alla Cassa Edile stessa i dati anagrafici relativi ai propri dipendenti, operai e impiegati, non ancora iscritti a Prevedi e, mensilmente, le contribuzioni contrattuali dovute per gli stessi. Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la duplice possibilità per versare le contribuzioni al Fondo Prevedi: a) ricorrere all’intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta)e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo; oppure, in alternativa, b) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L’apertura di tale canale richiede il censimento del’’azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo Prevedi riportate sul sit www.prevedi.it ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo). Si precisa la modalità di cui al punto b) è l’unica attivabile per i lavoratori delle imprese cooperative, secondo le indicazioni operative riportate sul sito www.cooperlavoro.it . 10) Contributo Inps di solidarietà. Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166. 11) Aspetti fiscali. Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 252/05) Allegati: • Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Prevedi e Cooperlavoro TABELLA VALORI MENSILI E ORARI CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI E COOPERLAVORO 1. CCNL INDUSTRIA E COOP 1 LUGLIO 2014 IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori mensili) LIVELLI 1° gennaio 2015 8 (*) 20,00 7 16,00 6 14,40 5 12,00 4 11,20 3 10,40 2 9,36 1 8,00 (*) per le imprese cooperative OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori orari) (**) 1° gennaio 2015 a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,0767 Operaio specializzato 0,0712 Operaio qualificato 0,0641 Operaio comune 0,0548 b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti 0,0456 c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,0456 APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE -IMPIEGATI: -OPERAI: 8 euro mensili 0,05 euro orari (**) (**) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro 2. CCNL ARTIGIANATO 26 GENNAIO 2014 (Modificato dall’Accordo del 16 Ottobre 2014) IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori mensili) LIVELLI 1° gennaio 2015 7 16,40 6 14,40 5 12,00 4 11,12 3 10,40 2 9,20 1 8,00 OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori orari) (***) 1° gennaio 2015 a) Operai di produzione Operaio di quinto livello 0,0821 Operaio di quarto livello 0,0762 Operaio specializzato 0,0712 Operaio qualificato 0,0630 Operaio comune 0,0548 b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti 0,0456 c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,0456 APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE Apprendisti Impiegati: Apprendisti Operai: 8 euro mensili 0,05 euro orari (***) (***) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’ euro