NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI
NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 11_2015 DEL 17 MARZO 2015
A cura di:
DATA MANAGEMENT HRM S.P.A.
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TRIBUTARIO
CORINALDESI
NEWSLETTER n. 11_2015
17 MARZO 2015
Indice Argomenti
ADEMPIMENTI ....................................................................................................................................................... 2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Febbraio 2015 ............................................................ 2
SCADENZARIO MARZO 2015 ................................................................................................................................... 3
25 MARZO: CASSA INTEGRAZIONE ............................................................................................................................. 3
31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ..................................................................................................................... 3
31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS ............................................................................................................................ 3
31 MARZO: COMUNICAZIONE LAVORI USURANTI
......................................................................................... 3
SCADENZARIO APRILE 2015 .................................................................................................................................... 4
16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI
............................................................................................................... 4
16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE
...................................... 4
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................. 5
FONDO RESIDUALE: STOP AL CONTRIBUTO PER I LAVORATORI SVANTAGGIATI ....................................................... 5
INPS: TICKET LICENZIAMENTI 2015 ............................................................................................................................ 6
INPS: DURC PER LAVORI EDILI PRIVATI VALIDO 90 GIORNI........................................................................................ 7
INAIL: NUOVA VERSIONE DEL MODELLO/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO ........................................................... 8
INPS: LIBERI PROFESSIONISTI, MODIFICA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2015 .................................................... 9
SCADENZARIO CONTRATTUALE .............................................................................................................................10
CNCE – COMUNICATO DEL 20 FEBBRAIO 2015 ........................................................................................................ 10
FOCUS ...................................................................................................................................................................16
LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER I NUOVI ASSUNTI................................... 16
IL QUESITO DEL MESE.............................................................................................................................................17
Oggetto: CCNL Dirigenti aziende industriali – riconoscimento aumenti periodici di anzianità ................................ 17
RASSEGNA PERIODICA ...........................................................................................................................................18
INPS – CIRCOLARE N. 56 DEL 10 MARZO 2015: Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese
assicuratrici e delle società di assistenza. ................................................................................................................ 18
N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 11_2015
17 MARZO 2015
ADEMPIMENTI
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Febbraio 2015
I
l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 febbraio 2015 al 14 marzo 2015, è
pari a 0,250000%.
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del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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17 MARZO 2015
SCADENZARIO MARZO 2015
25 MARZO: CASSA INTEGRAZIONE
I
datori di lavoro interessati dall’intervento della Cig e della Cigs devono presentare all’Inps domanda di
pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con
modalità telematiche a mezzo mod. Ig15 (Cig) e Cigs on line (Cigs).
31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO
D
atori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.
31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS
I
datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla
contribuzione del mese precedente.
31 MARZO: COMUNICAZIONE LAVORI USURANTI
T
ermine entro il quale il datore di lavoro deve provvedere all’invio telematico al Ministero del Lavoro
del modello LAV_US, di comunicazione dello svolgimento di lavori c.d. usuranti con riferimento alle
attività svolte nel 2014.
Per la compilazione del modello on-line i datori di lavoro devono accreditarsi al sistema, con le modalità
indicate dal Ministero del lavoro nell'apposita sezione del portale cliclavoro, raggiungibile attraverso il
seguente link:https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx?tipo=2&azione=4.
Se il soggetto che effettua la comunicazione è diverso dal datore di lavoro, in un apposito quadro
denominato "DATI INVIO", presente nel modello "LAV_US", deve indicare la categoria di appartenenza tra
quelle sopra indicate, nonché il proprio codice fiscale. Il sistema metterà, poi, i modelli compilati a
disposizione delle Direzioni territoriali del lavoro e degli Istituti previdenziali competenti.
Attraverso la compilazione del modello medesimo, il datore di lavoro deve comunicare, in particolare:
-
ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni cd. usuranti, il periodo o i periodi
nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni usuranti (lavori di cui al D.M. 19 maggio 1999,
lavoro notturno, lavoro "a catena", conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto
collettivo).
-
l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici
ovvero lo svolgimento del cd. lavoro "a catena" (entro trenta giorni dall'inizio).
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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17 MARZO 2015
SCADENZARIO APRILE 2015
16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI
I
L
contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio
Entratel o Fisconline – con remote banking) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti
contributi ed imposte:
a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta
nel mese precedente;
b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga
scaduto il mese precedente;
c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e
continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
e) addizionale regionale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
f) liquidazione periodica Iva.
Per i non titolari di partita Iva i versamenti devono essere eseguiti con F24 cartaceo tramite:
g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
h) Uffici postali abilitati;
i) Concessionario della riscossione.
16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE
I
L
datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il
mese precedente all'Inpgi a mezzo modello F24.
Entro lo stesso termine deve essere presentata all'Inpgi la denuncia contributiva mensile a mezzo supporto
magnetico (procedura Dasm).
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17 MARZO 2015
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
FONDO RESIDUALE: STOP AL CONTRIBUTO PER I LAVORATORI SVANTAGGIATI
I
I
l contributo ordinario, pari allo 0,50%, per alimentare il fondo di solidarietà residuale istituito presso
l’Inps non è dovuto dalle cooperative sociali di tipo b) che occupano lavoratori svantaggiati. Questi
ultimi, infatti, beneficiano di un regime speciale che riduce a zero le aliquote complessive della
contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale. A darne notizia è il Ministero
del Lavoro con l’Interpello n. 5/2015.
L’Associazione generale Cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno avanzato istanza di
interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla disciplina contenuta nella Riforma Fornero (art. 3,
co. 19 della L. n. 92/2012) in merito al Fondo di solidarietà residuale con riferimento alle cooperative sociali
di tipo b), di cui alla L. n. 381/1991. In particolare, è stato chiesto di sapere se è possibile evitare il
versamento del contributo ordinario, pari ad una percentuale delle retribuzioni mensili imponibili ai fini
previdenziali - previsto per finanziare il suddetto Fondo – qualora l’impresa impieghi lavoratori svantaggiati
nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b), pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla
prestazione garantita dal Fondo stesso.
La risposta ministeriale al quesito posto è positiva. Infatti, è stato evidenziato che le cooperative sociali di
tipo b) di cui alla L. n. 381/1991 beneficiano di un regime speciale per i lavoratori svantaggiati, che riduce a
zero le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale.
Di conseguenza, le cooperative sociali sono esentate per i lavoratori svantaggiati al pagamento di ogni
forma di contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (es. contribuzione
ASpI, contribuzione CIGO/CIGS).
Alla luce di ciò, il Ministero del Lavoro ritiene che nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non risulti
dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% relativamente alla retribuzione corrisposta ai
lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita
dal Fondo residuale di cui all’art. 3, co. 19, L. n. 92/2012.
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17 MARZO 2015
INPS: TICKET LICENZIAMENTI 2015
A
I
causa della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati (FOI), è aumentato il c.d. “ticket sui licenziamenti” - introdotto dalla Riforma Fornero (L. n.
92/2012) - dovuto in tutti i casi in cui si verifichi la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Per quest’anno, infatti, il contributo è stabilito in 40,84 euro mensili; quindi passa da 489,61 euro a 490,10
euro per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni). A questo punto, il massimale
previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.470,3 euro (490,10 euro * 3).
Si ricorda, inoltre, che in caso di cessazione di rapporti di lavoro nel corso del mese di “gennaio 2015”, i
datori di lavoro dovranno corrispondere il contributo, in un’unica tranche, entro il prossimo 16 marzo
(primo appuntamento 2015).
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17 MARZO 2015
INPS: DURC PER LAVORI EDILI PRIVATI VALIDO 90 GIORNI
L
I
’Inps, con il messaggio n. 1894 del 16 marzo 2015, recependo quanto disposto dal Ministero del Lavoro
con la nota n. 3899/2015, comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2015, la validità del Durc, emesso
per lavori edili privati, passa da 120 a 90 giorni.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell’art. 4 del D.L. n. 34/2014
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014, con il quale verranno ridefiniti i requisiti di regolarità, i
contenuti e le modalità della verifica stessa, il Ministero ha chiarito che la validità di tali documenti,
rilasciati dal 1° gennaio scorso “in relazione ai lavori edili per i soggetti privati” è, pertanto, di 90 giorni.
A tal fine, l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il
periodo di validità dei Durc relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “il
presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.
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17 MARZO 2015
INAIL: NUOVA VERSIONE DEL MODELLO/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO
L
I
’Inail ha pubblicato la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis
Prest.) e le relative istruzioni per la compilazione.
Le novità introdotte nel modello sono le seguenti:
-
SEZIONE LAVORATORE: inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a
tempo parziale (part-time);
-
SEZIONE DATORE DI LAVORO: aggiunta la modalità “vaglia postale” per il rimborso delle indennità
di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro ai sensi dell’art. 70 d.p.r. 1124/65;
-
SEZIONE DATI RETRIBUTIVI: adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli
addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali; inserita una nuova sottosezione
per la comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale
(part-time).
Il servizio online per l’invio della denuncia/comunicazione di infortunio è stato adeguato alle modifiche
sopra indicate.
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17 MARZO 2015
INPS: LIBERI PROFESSIONISTI, MODIFICA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2015
L
I
’Inps, con la circolare n. 58 del 11 marzo 2015, comunica che, in conseguenza di quanto previsto
dall’art. 10-bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, – c.d. Milleproroghe – convertito dalla legge
27 febbraio 2015 n. 11, che ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge 147/2013 e
variato quanto già previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (s.m.i.), ai lavoratori
autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (di cui all’art. 2, comma 26,
della legge n. 335/95):
-
per l’anno 2014 e 2015 si applica l’aliquota contributiva del 27%,
-
per l’anno 2016 si applicherà l’aliquota contributiva del 28%,
-
per l’anno 2017 si applicherà l’aliquota contributiva del 29%.
Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l’anno 2015 sono calcolati applicando le
aliquote così come di seguito specificato:
Liberi Professionisti
Aliquote
27,72%
Soggetti non assicurati presso
pensionistiche obbligatorie
altre
forme
(27,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria
23,50%
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
30,72%
Soggetti non assicurati presso
pensionistiche obbligatorie
altre
forme
(30,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria
23,50%
Ne consegue che l’accredito contributivo calcolato sul minimale, è così calcolato:
Reddito minimo annuo
Aliquota
Contributo minimo annuo
€ 15.548,00
23,50%
€ 3.653,78
€ 15.548,00
27,72%
€ 4.309,91 (IVS 4.197,96)
€ 15.548,00
30,72%
€ 4.776,35 (IVS 4.664,40)
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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SCADENZARIO CONTRATTUALE
CNCE – COMUNICATO DEL 20 FEBBRAIO 2015
Vademecum contributo contrattuale
Si trasmette, in allegato, il vademecum operativo per la gestione del contributo contrattuale nei confronti
dei Fondi Prevedi e Cooperlavoro, approvato nella giornata odierna dalle Associazioni nazionali firmatarie
dei CCNL per l'industria, l'artigianato e la cooperazione del settore edile. Si ricorda che le imprese che non
hanno provveduto a versare il citato contributo per il mese di gennaio 2015, potranno effettuare un
versamento a conguaglio unitamente alla contribuzione dovuta per il mese corrente, senza alcun onere a
loro carico. Si precisa, inoltre, che i sistemi di trasmissione delle denunce mensili dovranno prevedere, a
partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio, l'obbligatorietà di indicare nella denuncia l'importo
del contributo in esame per gli operai dipendenti dalle imprese che applicano i richiamati CCNL e la
possibilità di riportare nella denuncia, in apposito campo, il citato contributo relativo al mese precedente.
Per le imprese cooperative, fermo restando l'indicazione in denuncia dell'importo del contributo
contrattuale, si dovrà prevedere la possibilità per l'impresa di dichiarare, nella stessa denuncia, che tale
importo è stato versato a Cooperlavoro e, di conseguenza, lo stralcio dello stesso dal computo del debito
contributivo complessivo nei confronti della Cassa Edile. I sistemi di trasmissione della denuncia
provvederanno anche al controllo della congruità dell'importo denunciato per il contributo in esame, sulla
base dei valori indicati nella tabella allegata al vademecum, per gli operai e per gli apprendisti (operai ed
impiegati). Per gli impiegati, invece, in relazione alla non conoscenza, da parte della Cassa Edile, delle
informazioni relative alle giornate lavorative effettuate, l'indicazione dell'importo non sarà obbligatoria né
lo stesso importo, per gli impiegati part time, potrà essere soggetto ad un controllo di congruità. Si
sottolinea, infine, che per tutti i lavoratori, operai ed apprendisti, retribuiti ad ore, l'importo mensile del
contributo (calcolato moltiplicando il valore orario di competenza per le ore ordinarie di lavoro) dovrà
essere arrotondato all'euro (inferiore o superiore) secondo le normali procedure. Si fa riserva di fornire, a
breve, indicazioni relative all'applicazione dei CCNL per le piccole imprese edili. Nel restare a disposizione
per ogni necessità di chiarimenti, si inviano cordiali saluti.
Allegato 1
PREVEDI - COOPERLAVORO
CONTRIBUTO "CONTRATTUALE"
Come noto, gli accordi di rinnovo dei c.c.n.l. per l’industria, l’artigianato e la cooperazione del settore edile
dispongono, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il versamento al Prevedi (Fondo Pensione complementare
per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini) e Cooperlavoro (Fondo Pensione della
previdenza complementare delle imprese e degli enti cooperativi) di un contributo mensile, a carico del
datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il ccnl medesimo (c.d. contributo
"contrattuale").
Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre
2014, sia per i lavoratori non iscritti.
Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del contributo contrattuale in
esame.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 11_2015
17 MARZO 2015
1) Fonti:
-
accordo 1 luglio 2014 per il rinnovo del ccnl industria e cooperative;
-
accordo 26 gennaio 2014 per il rinnovo ccnl artigianato, come modificato il 16 ottobre 2014;
-
accordo nazionale 18 novembre 2014;
-
accordo nazionale 13 gennaio 2015;
-
accordo nazionale 4 febbraio 2015.
2) Previsione contrattuale : contributo a carico del datore di lavoro ai Fondi
Prevedi e Cooperlavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli.
3) Decorrenza del contributo: 1 gennaio 2015;
4) Procedure per il calcolo del contributo
Il contributo "contrattuale" ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro si calcola, per gli operai, dividendo il contributo
medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%.
L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
In sostanza il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo
riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere
calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.
L’importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse Edili
che non prevedono l’accantonamento delle ferie, in quanto le imprese interessate, in occasione
dell’erogazione della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale
titolo ai Fondi di previdenza.
Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità.
Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come
mese intero.
Per gli impiegati (e per gli operai delle imprese cooperative con periodo di paga mensilizzato) il contributo
dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario
mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario.
Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza
per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione ed aspettativa non retribuita.
Il contributo contrattuale Prevedi e Cooperlavoro per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei
maturati per l’erogazione della 13° e della 14° mensilità.
Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi,
ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
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17 MARZO 2015
In allegato, i valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del 18,5%, i valori mensili per gli
impiegati nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai CCNL del settore.
Per i dipendenti retribuiti ad ore, il contributo complessivo mensile per ciascun lavoratore dovrà essere
arrotondato all’euro.
5) Part time impiegati (e per gli operai mensilizzati delle cooperative): salvo il raggiungimento del requisito
di cui al precedente paragrafo, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione
al ridotto orario di lavoro.
6) Lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro: per i lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e
Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti
contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già
scelto da ciascun lavoratore associato;
7) Lavoratori non già associati: per i lavoratori non già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro alla data
del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l’iscrizione al suddetto Fondo
ed è destinato al comparto di investimento scelto dall’Organo di Amministrazione dello stesso in base alle
caratteristiche anagrafiche ed alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Per le contribuzioni
ulteriori rispetto al citato contributo contrattuale si fa riferimento all’accordo del 18 novembre 2014 ed alle
circolari emanate successivamente dai Fondi pensione.
8) Natura irrevocabile del contributo: Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi ed al Fondo Cooperlavoro
non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui al lavoratore interessato è
applicato il CCNL di riferimento; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme
pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro.
La posizione individuale maturata presso i Fondi suddetti, comprensiva del contributo contrattuale
maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare
decorsi almeno due anni dall’iscrizione a Prevedi o Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative
vigenti;
9) Modalità di versamento del contributo contrattuale a Prevedi e Cooperlavoro: ogni azienda dichiara e
versa le contribuzioni dovute ai Fondi secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali,
organizzative ed operative vigenti presso i Fondi medesimi, a cui pertanto si rinvia integralmente.
Per il Fondo Prevedi si rimanda al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni
affidate alle Casse Edili di cui all’Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Per il solo Fondo Prevedi, le aziende iscritte ad una Cassa Edile, trasmetteranno alla Cassa Edile stessa i dati
anagrafici relativi ai propri dipendenti, operai ed impiegati, non ancora iscritti a Prevedi e, mensilmente, le
contribuzioni contrattuali dovute per gli stessi.
Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la duplice possibilità per
versare le contribuzioni al Fondo Prevedi:
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del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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17 MARZO 2015
a) ricorrere all’intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente, dichiarando alla stessa
le anagrafiche degli interessati (una sola volta)e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le
relative contribuzioni da versare al Fondo;
oppure, in alternativa,
b) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L’apertura di tale canale richiede il
censimento dell'azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo
Prevedi riportate sul sit www.prevedi.it ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di
trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo).
Si precisa la modalità di cui al punto b) è l’unica attivabile per i lavoratori delle imprese cooperative,
secondo le indicazioni operative riportate sul sito www.cooperlavoro.it.
10) Contributo Inps di solidarietà. Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di
solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
11) Aspetti fiscali. Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore
(entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/05).
Allegato 2
TABELLA VALORI MENSILI ED ORARI CONTRIBUTO CONTRATTUALE
PREVEDI E COOPERLAVORO
1. CCNL INDUSTRIA E COOP 1 LUGLIO 2014
IMPIEGATI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori mensili)
LIVELLI 1° gennaio 2015
8 (*)
20,00
7
16,00
6
14,40
5
12,00
4
11,20
3
10,40
2
9,36
1
8,00
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 11_2015
17 MARZO 2015
(*) per le imprese cooperative
OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori orari) (**)
1° gennaio 2015
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello
0,0767
Operaio specializzato
0,0712
Operaio qualificato
0,0641
Operaio comune
0,0548
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti
0,0456
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio
0,0456
APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE
- IMPIEGATI: 8 euro mensili
- OPERAI: 0,05 euro orari (**)
(**) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro
2. CCNL ARTIGIANATO 26 GENNAIO 2014
(Modificato dall’Accordo del 16 Ottobre 2014)
IMPIEGATI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori mensili)
LIVELLI 1° gennaio 2015
7
16,40
6
14,40
5
12,00
4
11,12
3
10,40
2
9,20
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 11_2015
17 MARZO 2015
1
8,00
OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori orari) (***)
1° gennaio 2015
a) Operai di produzione
0,0821
Operaio di quinto livello
Operaio di quarto livello
0,0762
Operaio specializzato
0,0712
Operaio qualificato
0,0630
Operaio comune
0,0548
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini,
uscieri ed inservienti
c) Custodi, portinai, guardiani con
alloggio
0,0456
0,0456
APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE
- Apprendisti Impiegati: 8 euro mensili
- Apprendisti Operai: 0,05 euro orari (***)
(***) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 11_2015
17 MARZO 2015
FOCUS
LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER I NUOVI
ASSUNTI
Per l’articolo si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 11_2015
17 MARZO 2015
IL QUESITO DEL MESE
Oggetto: CCNL Dirigenti aziende industriali – riconoscimento aumenti periodici di
anzianità
“Si precisa che il riscontro riportato è mero estratto di un ampio parere legale predisposto per rispondere alle esigenze di una
specifica azienda e che, pertanto, è da ritenersi solo rappresentativo dell’attività svolta senza avere alcuna pretesa di esaustività,
organicità completezza e correttezza se isolatamente inteso”
Richiesta: Ccnl dirigenti di aziende industriali: Gli aumenti periodici di anzianità non devono essere
riconosciuti al dirigente che nel corso del biennio ha percepito un aumento economico strutturale?
Per la risposta si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 11_2015
17 MARZO 2015
RASSEGNA PERIODICA
INPS – CIRCOLARE N. 56 DEL 10 MARZO 2015: Fondo intersettoriale di solidarietà
per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici
e delle società di assistenza.
L
‘Inps, con la circolare n. 56 del 10 marzo 2015, ha fornito le istruzioni per il versamento al Fondo
intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di
assistenza.
Nello specifico è stato specificato come adempiere al versamento del contributo ordinario per il periodo
arretrato gennaio 2014 - febbraio 2015 e per il contributo corrente marzo 2015.
Si resta in attesa della circolare INPS per il contributo Fondo del Credito.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 11_2015
17 MARZO 2015
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scadenzario marzo 2015