CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III
20 MARZO 2012
CONTRATTO DI VIAGGIO:
OBBLIGHI INFORMATIVI
DEL TOUR OPERATOR
Immersioni?
Non è il periodo giusto!
A cura di: Erseda Drini, Pamela Piantoni
LA MASSIMA
L’offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di
viaggio, rientrano nel rapporto contrattuale e non
precontrattuale.
Le omissioni di informazioni rilevanti, da parte
del to, costituiscono violazioni del contratto.
Il catalogo informativo dell’operatore turistico
costituisce prova documentale equiparabile alla
scrittura (ex art 2702 c.c.
Efficacia della scrittura privata).
I SOGGETTI
L’agenzia di viaggio
Il cliente
M.R.
C.O.V.
srl
IL FATTO
Acquisto
pacchetto
per
immersioni
subacquee
In primo grado, il
tribunale di Genova,
accoglie la domanda
limitatamente al
risarcimento del danno
morale di € 100.
Rigettando ogni altra
istanza di contenuto
economico.
Vacanza
Senza
immersioni
Siamo nell’aprile del
2002, quando M.R.
evoca in giudizio la
società C.O.V.
Cita in giudizio
per divieto di
diving, nella
meta del viaggio,
omesso dal
catalogo del to
RATIONE TEMPORIS
D.lgs
111/95
|
1995
Contratto
di viaggio
|
2001
Citazione
in giudizio
D.lgs
206/2005
Sentenza
|
|
|
2002
2005
2012
MOTIVI DEL RICORSO
- Erronea applicazione D.Lgs 206/2005 art. 87 in quanto il viaggio si
svolge nel 2001quindi la vicenda del giudizio resta governata dai principi
di cui al D.Lgs 111/95.
- Secondo l’ Art. 1218 la Responsabilità del debitore sancisce che: Il
debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno […]
- Un altro motivo è la natura di obbligazione contrattuale, ai sensi
dell’Art. 366bis c.p.c . La natura sostenuta da M. è la prestazione di
diving.
- Il fatto controverso e decisivo per il giudizio viene indicata la natura
contrattuale dell’obbligazione assunta dal to (prestazione di diving)
nonché la sussistenza e la risarcibilità del danno da vacanza rovinata.
- Per fatto controverso e decisivo del giudizio viene intesa la
responsabilità contrattuale del to per i fatti di causa.
RICOSTRUZIONE DEL GIUDIZIO
La causa del contratto non può essere intesa come funzione economico-sociale
ma come funzione economico-individuale; affinché sia obiettiva la conoscenza
della controparte (to) dell’elemento causale del negozio nella misura in cui esso
risulta determinante.
L’offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di viaggio, ovvero accessorie ma
comunque garantite dall’operatore turistico, rientrano nell’orbita del rapporto
contrattuale.
Le omissioni di informazioni rilevanti, da parte del to, costituiscono, a loro
volta, violazioni di natura contrattuale e non precontrattuale.
Il catalogo informativo dell’operatore costituisce prova documentale
equiparabile alla scrittura privata.
P.Q.M
Il ricorso è accolto, con conseguente cassazione
dell’impugnata sentenza.
Il procedimento va rinviato al tribunale di Genova, in
altra composizione, che provvederà alla liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.
QUADRO NORMATIVO
-> NON D.Lgs n.206/2005 art.87 MA D.Lgs n.111/95 (si
riferisce anche ai contratti di viaggio tutto compreso)
-> Art. 1218 c.c Responsabilità del debitore
-> Art. 366 bis c.p.c Formulazione dei motivi
-> Art. 1337 c.c Trattative e responsabilità precontrattuale
(buona fede)
-> Art. 2702 c.c Efficacia della scrittura privata
Scarica

contrattualizzazione info pubb