CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III 20 MARZO 2012 CONTRATTO DI VIAGGIO: OBBLIGHI INFORMATIVI DEL TOUR OPERATOR Immersioni? Non è il periodo giusto! A cura di: Erseda Drini, Pamela Piantoni LA MASSIMA L’offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di viaggio, rientrano nel rapporto contrattuale e non precontrattuale. Le omissioni di informazioni rilevanti, da parte del to, costituiscono violazioni del contratto. Il catalogo informativo dell’operatore turistico costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura (ex art 2702 c.c. Efficacia della scrittura privata). I SOGGETTI L’agenzia di viaggio Il cliente M.R. C.O.V. srl IL FATTO Acquisto pacchetto per immersioni subacquee In primo grado, il tribunale di Genova, accoglie la domanda limitatamente al risarcimento del danno morale di € 100. Rigettando ogni altra istanza di contenuto economico. Vacanza Senza immersioni Siamo nell’aprile del 2002, quando M.R. evoca in giudizio la società C.O.V. Cita in giudizio per divieto di diving, nella meta del viaggio, omesso dal catalogo del to RATIONE TEMPORIS D.lgs 111/95 | 1995 Contratto di viaggio | 2001 Citazione in giudizio D.lgs 206/2005 Sentenza | | | 2002 2005 2012 MOTIVI DEL RICORSO - Erronea applicazione D.Lgs 206/2005 art. 87 in quanto il viaggio si svolge nel 2001quindi la vicenda del giudizio resta governata dai principi di cui al D.Lgs 111/95. - Secondo l’ Art. 1218 la Responsabilità del debitore sancisce che: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno […] - Un altro motivo è la natura di obbligazione contrattuale, ai sensi dell’Art. 366bis c.p.c . La natura sostenuta da M. è la prestazione di diving. - Il fatto controverso e decisivo per il giudizio viene indicata la natura contrattuale dell’obbligazione assunta dal to (prestazione di diving) nonché la sussistenza e la risarcibilità del danno da vacanza rovinata. - Per fatto controverso e decisivo del giudizio viene intesa la responsabilità contrattuale del to per i fatti di causa. RICOSTRUZIONE DEL GIUDIZIO La causa del contratto non può essere intesa come funzione economico-sociale ma come funzione economico-individuale; affinché sia obiettiva la conoscenza della controparte (to) dell’elemento causale del negozio nella misura in cui esso risulta determinante. L’offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di viaggio, ovvero accessorie ma comunque garantite dall’operatore turistico, rientrano nell’orbita del rapporto contrattuale. Le omissioni di informazioni rilevanti, da parte del to, costituiscono, a loro volta, violazioni di natura contrattuale e non precontrattuale. Il catalogo informativo dell’operatore costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura privata. P.Q.M Il ricorso è accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza. Il procedimento va rinviato al tribunale di Genova, in altra composizione, che provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. QUADRO NORMATIVO -> NON D.Lgs n.206/2005 art.87 MA D.Lgs n.111/95 (si riferisce anche ai contratti di viaggio tutto compreso) -> Art. 1218 c.c Responsabilità del debitore -> Art. 366 bis c.p.c Formulazione dei motivi -> Art. 1337 c.c Trattative e responsabilità precontrattuale (buona fede) -> Art. 2702 c.c Efficacia della scrittura privata