CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Indice
PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI
3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1 – Disposizioni generali
Art. 2 – Definizioni
3
4
CAPO II – APPALTO
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
3 – Oggetto dell’appalto
4 – Descrizione sommaria del progetto in appalto
5 – Tipo e ammontare dell’appalto – Categorie dei lavori
6 – Termini di esecuzione delle opere – Programma lavori
7 – Documenti di contratto
5
5
7
9
9
CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 8 – Direzione lavori – Coordinamento per l’esecuzione dei lavori
Art. 9 – Ordini della direzione lavori – Riserve dell’appaltatore
Art. 10 – Consegna dei lavori
Art. 11 – Organizzazione, esecuzione e coordinamento dei lavori
Art. 12 – Variazioni al progetto
Art. 13 – Ultimazione dei lavori
Art. 14 – Collaudo – Regolare esecuzione
TITOLO II – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
10
10
11
11
13
14
15
16
PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE
TITOLO I – PRESCRIZIONI GENERALI
1.0.0.
2.0.0.
3.0.0.
4.0.0.
5.0.0.
6.0.0.
7.0.0.
8.0.0.
18
ONERI GENERALI
OPERE COMPLEMENTARI
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI
RUMOROSITA’
PULIZIA DEL CANTIERE
TARATURA E MESSA A PUNTO
IDENTIFICAZIONE
DOCUMENTAZIONE FINALE
18
21
24
25
25
25
26
26
TITOLO II – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
27
TITOLO III – DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
DEGLI ELEMENTI TECNICI
28
1
PARTE I
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
2
TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art.
1 Disposizioni generali
Il presente Capitolato speciale d’appalto riguarda la definizione tecnica ed economica
dell’appalto nonché le modalità di esecuzione, i requisiti di accettazione e le specifiche di
prestazione di materiali e componenti.
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento previste in materia
e principalmente, ma non esaustivamente, a:
 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, recante …);
 Ministero dei Lavori Pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145, e s.m.i. (Regolamento recante
il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge
11 febbraio 1994, n. 109);
 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
 Legge. 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69.
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Art.32 Semplificazione di adempimenti
formali in materia di lavoro).
3
Art.
2 Definizioni
Le seguenti dizioni del Capitolato indicano rispettivamente:
 COMMITTENTE : Milano Ristorazione che appalta i lavori.
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : l’incaricato dal Committente a cui è assegnata la
responsabilità del processo realizzativo dell’intervento (progettazione, affidamento,
esecuzione dei lavori) ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.
 RESPONSABILE DEI LAVORI : l’incaricato dal Committente per la progettazione e/o il
controllo dell’esecuzione dell’opera, anche ai sensi della Legge 81/08 e s.m.i..
 APPALTATORE, DITTA APPALTATRICE: l'Impresa assuntrice dei lavori oggetto
dell’appalto.
 DIRETTORE DI CANTIERE : il Tecnico incaricato e designato dall'Appaltatore alla direzione
operativa di costruzioni e montaggi e alle responsabilità concernenti la sicurezza e l'igiene del
lavoro.
 DIREZIONE LAVORI, D.LL.: i Tecnici nominati dal Committente o dal Responsabile del
procedimento, che rappresentano il Committente nei confronti dell'Appaltatore e che
provvedono all'espletamento di tutte le attività di interesse del Committente connesse con la
gestione del contratto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.
 COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA
PROGETTAZIONE, COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: il Tecnico nominato dal
Committente, o dal Responsabile del procedimento, o dal Responsabile dei lavori, che redige
il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo come previsto dalla Legge 81/08 e s.m.i.
 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC): il documento redatto dal
Coordinatore per la progettazione : ai sensi della Legge 81/08 e s.m.i.
Per i lavori che, ai sensi della Legge 81/08 e s.m.i., non sono soggetti a nomina del
Coordinatore per la progettazione, il Piano di coordinamento e sicurezza viene sostituito dal
Piano operativo di sicurezza che l’Appaltatore deve predisporre e sottoporre per accettazione
alla Direzione lavori; questi, nel corso dei lavori, ne verifica la corretta applicazione.
 COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE
DELL’OPERA, COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: il Tecnico nominato
dal Committente, o dal Responsabile del procedimento, o dal Responsabile dei lavori, che
durante la realizzazione delle opere provvede agli obblighi di cui alla Legge 81/08 e s.m.i..
 CODICE DEGLI APPALTI: il D.Lgs. 163/06 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
 REGOLAMENTO: il D.P.R. 207/10, e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante …);
 CAPITOLATO GENERALE: il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n.145 e
s.m.i., “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi
dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n.109, e s.m.i.”.
 NOTIFICA PRELIMINARE: il documento redatto dal Responsabile dei lavori ai sensi della
Legge 81/08 e s.m.i. e trasmesso alle autorità competenti per salute e lavoro che riassume i
dati essenziali del cantiere (indirizzo,Committente,natura dell’opera,responsabili, durata,
numero dei lavoratori, importo dei lavori, etc.)
 PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO: il documento che l’Appaltatore è obbligato a
presentare prima dell’inizio dei lavori ove sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo
dell’avanzamento lavori.
Durante l’esecuzione delle opere ogni rapporto tra le parti deve intercorrere esclusivamente tra
la Direzione lavori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ed il Direttore di cantiere designato
dall'Appaltatore.
4
CAPO II – APPALTO
Art.
3 Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto la riqualificazione degli impianti di:
 produzione acqua refrigerata per il raffrescamento estivo degli ambienti degli edifici B e C;
 condizionamento dell’aria degli uffici dell’Edificio C;
presso la sede di Milano, via Quaranta 41, di Milano Ristorazione S.p.A..
Il tutto secondo il progetto esecutivo fatto predisporre e approvato dal Committente.
Art.
4 Descrizione sommaria del progetto in appalto
Per quanto riguarda la riqualificazione dell’impianto di produzione acqua refrigerata il
progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
 Rimozione, smantellamento e conferimento a discarica autorizzata dei componenti
impiantistici non più necessari rispetto la configurazione di progetto prevista. In particolare di:
 gruppo frigorifero compreso quadri elettrici di macchina, quota parte di collegamenti
idraulici ed elettrici, valvolame, coibentazioni;
 torre evaporativa compreso quota parte di collegamenti idraulici ed elettrici, valvolame e
profilati metallici di sostegno;
 gruppo di pompaggio circuito acqua refrigerata ed acqua di torre, compreso valvolame,
quota parte di collegamenti idraulici ed elettrici e coibentazioni;
 rete idraulica circuito acqua di torre;
 quadro elettrico centrale frigorifera (con mantenimento in essere della linea di
alimentazione).
 Installazione di un nuovo gruppo frigorifero monovite condensazione ad aria in esecuzione
super silenziata. Potenza frigorifera nominale 789 kW .
 Fornitura e posa in opera di profilati metallici HEB180 per sostegno gruppo frigorifero.
 Realizzazione rete idraulica distribuzione acqua refrigerata comprendente:
 n.1 defangatore;
 n.1 serbatoio inerziale coibentato (capacità 2.000 litri);
 n.1 gruppo di pompaggio composto da n. 3 elettropompe centrifughe monostadio;
 tubazioni in acciaio nero UNI EN 10216-1 protette con antiruggine, coibentate e relativo
valvolame.
 Installazione nuovo impianto elettrico al servizio della centrale frigorifera comprendente:
 n.1 quadro elettrico centrale frigorifera tipo power center;
 reti elettriche per il collegamento delle apparecchiature di centrale frigorifera;
 nuova linea elettrica e nuovo quadro elettrico per l’alimentazione delle unità di trattamento
aria nell’Edificio B.
 Realizzazione di una nuova rete idraulica di alimentazione della centrale frigorifera Cucina
Edificio C.
5
Relativamente alla riqualificazione impianto di condizionamento uffici edificio C il progetto
prevede la realizzazione delle seguenti opere:
 Smantellamento delle apparecchiature non più necessarie alla configurazione di progetto,
ovvero quota parte di collegamenti idraulici, areaulici ed elettrici, nonché loro conferimento a
discarica autorizzata.
 Installazione di nuovi ventilconvettori a cassetta.
 Interfacciamento dei nuovi ventilconvettori agli impianti idraulici e aeraulici esistenti.
 Linee elettriche di alimentazione nuovi ventilconvettori.
Le opere oggetto dell’appalto (lavori e oneri connessi) sono dettagliatamente individuate nel
progetto esecutivo predisposto dal Committente e che risulta composto da:
Elaborati descrittivi
 Relazione generale illustrativa – Indice del progetto
 Relazione tecnica specialistica
 Relazione di calcolo
 Piano di manutenzione dell’opera
 Piano di sicurezza e coordinamento
 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
 Capitolato speciale d’appalto
 Disciplinare degli elementi tecnici
 Cronoprogramma dei lavori
 Schema di contratto
 Computi metrici
 Riqualificazione centrale frigorifera
 Riqualificazione impianto di condizionamento uffici
 Computi metrici estimativi
 Riqualificazione centrale frigorifera
 Riqualificazione impianto di condizionamento uffici
 Elenchi prezzi unitari – Analisi nuovi prezzi
 Riqualificazione centrale frigorifera
 Riqualificazione impianto di condizionamento uffici
Elaborati grafici
I 01 - Planimetria generale d’inquadramento
I 02 - Riqualificazione centrale frigorifera - Opere di smantellamento
I 03 - Riqualificazione centrale frigorifera - Layout d’impianto
I 04 - Riqualificazione centrale frigorifera - Schema funzionale d’impianto
I 05 - Riqualificazione centrale frigorifera - Caratteristiche apparecchiature principali e particolari costruttivi
I 06 - Riqualificazione centrale frigorifera - Impianti elettrici – layout impianti elettrici
I 07 - Riqualificazione centrale frigorifera - Schemi elettrici unifilari
I 08 - Riqualificazione impianto condizionamento uffici – Opere di smantellamento
I 09 - Riqualificazione impianto condizionamento uffici – Nuovo impianto a ventilconvettori ed aria primaria
6
Art.
5 Tipo e ammontare dell’appalto – Categorie dei lavori
Il corrispettivo di appalto è determinato a corpo (forfait chiuso).
L'ammontare complessivo dei lavori e degli oneri da liquidarsi a corpo, posto a base d'appalto, al
netto dell’IVA è presuntivamente:
Tab. 5.1
A
Lavori
Centrale frigorifera
A1
 Impianti termici e di condizionamento
€
231.169,55
 Impianti interni elettrici, …
€
86.068,57
 Opere murarie complementari (8,6943% ca.)
Impianto di condizionamento uffici
A2
 Impianti termici e di condizionamento
€
69.016,83
 Impianti interni elettrici, …
€
3.676,97
 Opere murarie complementari (10,3276% ca.)
€
317.238,12
€
27.581,61
€
72.693,80
€
7.507,51
€
344.819,73
€
80.201,31
A1 + A2
Totale lavori
€
425.021,04
B
Oneri per la sicurezza (3,59 %)
€
15.260,55
A+B
OPERE A BASE D’APPALTO
€
440.281,59
Le lavorazioni previste nell’appalto, ai sensi dell’art.108 del D.P.R. 207/10 appartengono alle
seguenti categorie:
Tab. 5.2
Lavori
Categoria
Importo (€)
(oneri per la sicurezza esclusi)
Incidenza
(%)
OS28
327.412,71
77,00
Prevalente
OS30
97.608,33
23,00
Scorporabile
425.021,04
100,00
Impianti termici e di condizionamento,
completi di ogni connessa opera muraria
complementare
Impianti interni elettrici, …
completi di ogni connessa opera muraria
complementare
I gruppi di lavorazioni omogenee che compongono le opere previste nell’appalto, ai sensi
dell’art.43 del D.P.R. 207/10, sono indicati nel seguente prospetto:
Tab.5.3
Categoria
OS28
OS30
Sottocategorie
disaggregate
di lavorazioni omogenee
Importo (€)
(oneri per la sicurezza
esclusi)
Incidenza (%)
Impianti termici e di
condizionamento,
Centrale frigorifera
251.268,11
59,00
completi di ogni connessa opera
muraria complementare
Impianto di condizionamento
76.144,60
18,00
Impianti interni elettrici, …
Centrale frigorifera
93.551,62
22,00
completi di ogni connessa opera
muraria complementare
Impianto di condizionamento
4.056,71
1,00
425.021,04
100,00
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori (A1+A2; tab. 5.1), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo
degli oneri per la sicurezza (B; tab. 5.1), non soggetto ad alcun ribasso.
Il corrispettivo di appalto è “a corpo” (forfait) in quanto comprende la fornitura e la posa di tutto
quanto necessario per realizzare i fini richiesti e per dare le opere complete (anche nelle parti
accessorie), finite a regola d'arte, provate e collaudate.
Nel corrispettivo sono inclusi tutti gli oneri generali e particolari riportati nel Capitolato speciale
d’appalto, nel Contratto e nei documenti ai quali questi rinviano; in particolare quelli connessi al
lavoro nelle ore notturne, nei giorni prefestivi e festivi e in più turni lavorativi giornalieri.
7
Provviste, mezzi, forniture, materiali, manufatti e sistemi devono essere quindi forniti in ogni
caso nelle quantità necessarie, anche se diverse da quelle risultanti dai computo metrico o non
esplicitamente indicati nel progetto approvato, e si intendono quindi tutti compresi nel prezzo a
forfait.
8
Art. 6 – Termini di esecuzione delle opere - Programma lavori
Il tempo utile per dare i lavori ultimati, con esito positivo di tutte le verifiche, è di 72
(settantadue) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna. E’
rappresentato graficamente dal “Cronoprogramma” allegato, tiene già conto dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole e costituisce la base per la redazione del “Programma
esecutivo dettagliato” che, anche indipendentemente da quello, l’Appaltatore deve presentare,
prima dell’inizio dei lavori, redigendolo secondo quanto previsto dall’art.43 comma 10 del
Regolamento D.P.R. 207/2010 n.207 e dal Capitolato speciale d’appalto.
Nell’ambito di questo tempo utile il periodo finale, di durata pari almeno al 10% del totale, è
dedicato alle sole operazioni di finitura, messa a punto generale, prove, pulizia, etc..
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informa per iscritto la Direzione lavori
che, previo preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione
dell’avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo, per le
opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale.
L'Appaltatore per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo
il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare al Committente le relative spese di
assistenza e sottostare alla penale pecuniaria. stabilita nel Contratto.
E’ riservata al Committente l’applicazione di penali per il mancato rispetto anche dei tempi utili
parziali esposti nel “Programma esecutivo dettagliato” dei lavori”.
L’eventuale concessione di proroghe prenderà in considerazione solo casi di forza maggiore e
di carattere straordinario riconosciuti dalla Direzione lavori e dal Committente; non invece i
normali maltempi, le mancate provviste di fornitori e i tempi tecnici per approntamento cantiere,
rilievi, accertamenti, saggi e prove e comunque qualsivoglia altra causa e/o ragione.
Art. 7 – Documenti di contratto
Fanno parte del contratto di appalto e si intendono parte integrante allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Committente, i seguenti
elaborati:
 Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici (Ministero dei Lavori Pubblici – Decreto
19/04/2000, n. 145).
 Relazione generale illustrativa – Indice del progetto
 Relazione tecnica specialistica
 Relazione di calcolo
 Piano di manutenzione dell’opera
 Piano di sicurezza e coordinamento
 Piano operativo di sicurezza
 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
 Capitolato speciale d’appalto
 Disciplinare degli elementi tecnici
 Cronoprogramma dei lavori
 Computi metrici
 Riqualificazione centrale frigorifera
 Riqualificazione impianto di condizionamento uffici
 Elenchi prezzi unitari
 Riqualificazione centrale frigorifera
 Riqualificazione impianto di condizionamento uffici
Elaborati grafici
I 01 - Planimetria generale d’inquadramento
I 02 - Riqualificazione centrale frigorifera - Opere di smantellamento
I 03 - Riqualificazione centrale frigorifera - Layout d’impianto
I 04 - Riqualificazione centrale frigorifera - Schema funzionale d’impianto
I 05 - Riqualificazione centrale frigorifera - Caratteristiche apparecchiature principali e particolari costruttivi
I 06 - Riqualificazione centrale frigorifera - Impianti elettrici – layout impianti elettrici
I 07 - Riqualificazione centrale frigorifera - Schemi elettrici unifilari
I 08 - Riqualificazione impianto condizionamento uffici – Opere di smantellamento
I 09 - Riqualificazione impianto condizionamento uffici – Nuovo impianto a ventilconvettori ed aria primaria
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CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 8 – Direzione lavori - Coordinamento per l’esecuzione dei lavori
Il Responsabile del Procedimento designa, prima dell’avvio dei lavori, l’ufficio di Direzione lavori
e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
L’ufficio di Direzione lavori è costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente da uno o più
assistenti con funzioni di Direttore operativo e di Ispettore di cantiere.
L’ufficio è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione dell’intervento e cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità
del progetto e del contratto.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori verifica sia l’applicazione da parte degli esecutori dei
lavori delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza, sia l’idoneità dei Piani operativi di
sicurezza predisposti dagli esecutori dei lavori; organizza la cooperazione e il coordinamento
delle attività, segnala al Committente le inosservanze e sospende in caso di pericolo grave e
imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.
Art. 9 – Ordini della Direzione lavori - Riserve dell’Appaltatore
I lavori e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali
varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, devono
essere eseguite dall’Appaltatore secondo specifici Ordini di servizio emessi di volta in volta dalla
Direzione lavori.
Qualora risultasse che le opere e le forniture non siano state effettuate in conformità al contratto
e/o secondo le regole d’arte, la Direzione lavori ordina all’Appaltatore i provvedimenti atti e
necessari per eliminare le irregolarità, restando salvo e riservato il riconoscimento al
Committente degli eventuali danni conseguenti.
L’Appaltatore non può rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della
Direzione lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il
rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni nelle forme e nei
termini previsti dal Regolamento D.P.R. 207/10.
Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano difformi
dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa
dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel Capitolato speciale d’appalto, e tali quindi da
richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso,
prima di dar corso all'Ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, deve inoltrare le
proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre il Committente ad oneri imprevisti, resta stabilito
che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve non tempestive si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
Ogni riserva da parte dell’Appaltatore deve essere quindi formulata per iscritto con lettera
raccomandata A.R. entro 15 giorni dal momento dell’insorgenza della controversia ed essere
iscritta nel registro di contabilità nelle forme e nei tempi prescritti.
L’Appaltatore, fatte le proprie ragioni con le modalità di cui sopra, resta comunque tenuto ad
uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione lavori, e non può sospendere o ritardare o
rifiutarsi di eseguire le opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla
condotta tecnica od alla contabilità dei lavori e ciò sotto pena di riserva di tutti i danni che
potessero derivarne al Committente.
10
Art. 10 – Consegna dei lavori
Il Committente comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui si procede alla consegna dei
lavori, che è verbalizzata. Entro tale giorno l'Appaltatore deve almeno:
a) prendere visione delle zone di cantiere;
b) assumere dal Committente e dalla Direzione lavori tutte le informazioni sulle esigenze
riguardanti il particolare sviluppo dei lavori e gli eventuali tempi parziali di completamento;
c) provvedere agli adempimenti inerenti gli eventuali allacciamenti provvisori al servizio del
cantiere (energia elettrica, acqua, fognatura, etc.);
d) comunicare le generalità del Direttore di cantiere;
e) costituire la cauzione definitiva;
f) consegnare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
g) provvedere alla stipulazione delle richieste garanzie;
h) sottoporre per approvazione alla Direzione lavori e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
il “Programma esecutivo dettagliato” delle lavorazioni e il “Piano operativo di sicurezza”;
i) provvedere agli altri adempimenti previsti dal “Piano di sicurezza e coordinamento”.
In occasione della consegna dei lavori viene concordata tra Direzione lavori e Appaltatore la
scelta dei materiali e presentata eventuale campionatura.
Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini per l’ultimazione dei lavori
stabiliti contrattualmente.
Art. 11 – Organizzazione, esecuzione e coordinamento dei lavori
L’Appaltatore deve provvedere all’approntamento, l’inoltro (previa firma del Committente) e il
sollecito di istanze, pratiche e denunce per l’ottenimento di licenze, approvazioni, permessi e
certificati da parte delle autorità preposte a controlli e collaudi (ivi compresi Comune, Regione,
A.S.L., VV.F., etc.), affinché venga concesso il libero esercizio dell’opera, nonché la consegna
alla Direzione lavori dei documenti comprovanti l’ottenimento di quanto sopra.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici devono provvedere, prima
dell’inizio dei lavori, a tutti gli adempimenti previsti dal “Piano di sicurezza e coordinamento”.
In tale ambito l’Appaltatore trasmette al Committente il proprio documento “Piano operativo di
sicurezza”. Copia di tale documento deve essere conservata in cantiere a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori e della Direzione lavori.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere al fine
di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese
subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano operativo e con il “Piano di sicurezza e di
coordinamento” allegato al contratto.
Oltre ai documenti previsti dal “Piano di sicurezza e coordinamento”, in cantiere devono essere
conservati almeno:

giornale dei lavori;

copia del progetto esecutivo (elaborati e tavole).

notifica preliminare
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le cosiddette regole dell’arte e le prescrizioni della
Direzione lavori, in modo che rispondano perfettamente al progetto (tenendo conto delle
eventuali varianti richieste) ed a quanto stabilito dal Capitolato speciale.
Il personale dell’Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri
tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione sollecita del lavoro e ben accetto alla
Direzione lavori.
A richiesta motivata della Direzione lavori il personale deve venire sostituito, senza che per
questo la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta.
11
L’Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio rappresentante –
Direttore di cantiere – fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali a cui ha conferito mandato
per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma di contratto. Il
Direttore di cantiere ha pieni poteri decisionali nei confronti della Direzione lavori, del
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e del personale della Ditta appaltatrice presente in
cantiere.
L’esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata
secondo: le prescrizioni della Direzione lavori, le esigenze che possono sorgere dalla
contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte, le disposizioni del
“Programma esecutivo dettagliato” dei lavori.
Infatti l’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre
eventuali Ditte operanti in cantiere, il “Programma esecutivo dettagliato” dei lavori (elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione)
che, nel rispetto dei termini di consegna e del Cronoprogramma, determina i tempi ed i periodi di
esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle voci del computo metrico, sia
alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle
verifiche di sicurezza, sia ai relativi importi di avanzamento lavori).
Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, deve essere
approvato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e dalla Direzione lavori, ai quali è
riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per una
più elevata sicurezza, sia per la migliore riuscita dell’opera, sia per le esigenze di coordinamento
con le attività e le particolari esigenze del Committente.
L’Appaltatore ha l’obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei
lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o
di proroghe di alcun genere.
L’Appaltatore in nessun caso può trarre motivi per richiesta di proroghe dal comportamento delle
altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell’Appaltatore la segnalazione
tempestiva, cioè in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del
progetto che implichino ulteriori studi o varianti.
Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell’emissione degli stati
di avanzamento, la Direzione lavori procede al controllo dell’avanzamento lavori, in
contraddittorio con l’Appaltatore.
Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al
programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti
provvedimenti per riportare l’esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso
intervenissero ritardi nell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore deve riportarsi nel programma
accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente
a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Qualora
l’Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l’esecuzione dei lavori in contrasto
con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare
proseguimento delle opere, la Direzione lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al
rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non
ancora effettuati.
Scaduti tali termini senza esito, la Direzione lavori procede d’ufficio sia ad applicare l’eventuale
penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre Ditte di sua
fiducia, attribuendo poi all’Appaltatore i relativi costi.
In nessun caso l’Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad
intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente
presenti in cantiere.
Con opportuno anticipo rispetto all’inizio dei lavori di ogni fase dell’opera, l’Appaltatore deve aver
definito con il Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il
benestare della Direzione lavori e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere e le attività
accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l’Appaltatore le deve
verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere e attività accessorie si ritengono accettate.
Qualora l’Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori
opere e/o attività, queste, se approvate dalla Direzione lavori, sono eseguite a sue spese, come
pure le eventuali opere e attività di ripristino.
12
Qualora l’Appaltatore non informi in tempo utile il Committente le altre eventuali Ditte presenti in
cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere, blocco e/o ritardo di
attività già eseguite o svolte da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che
comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate.
Nel quadro del coordinamento dei lavori l’Appaltatore deve infine concordare con il Committente,
con il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con la Direzione lavori e con le altre eventuali
Ditte operanti in cantiere:

l’orario di lavoro del cantiere;

l’utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etc.);

l’utilizzo dei mezzi d’opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte
eventualmente presenti in cantiere.
Infine e in particolare, poiché i lavori si svolgono in zone nelle quali sono in corso altre attività,
questi devono procedere nel pieno rispetto della continuità operativa di tali attività.
Nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore deve quindi in ogni caso subordinare le proprie attività
alle esigenze operative del Committente e adottare tutte le misure cautelative e protettive
necessarie per evitare disturbi, disagi e pericoli agli utenti delle zone di cui sopra. Deve perciò
realizzare a propria cura e spese (e ciò solo a titolo di esempio) sia sbarramenti, percorsi
sostitutivi e protezioni che separino nettamente il flusso di cantiere da quello inerente le attività
del Committente, che attenuino la trasmissione di rumori, che evitino la formazione o la
diffusione di polveri, etc., sia alimentazioni provvisorie degli impianti esistenti sui quali debba
eventualmente intervenire. Inoltre deve organizzare fasi di lavorazioni in orario prefestivo, festivo
e notturno. Infine, per le demolizioni e i lavori rumorosi in genere, deve attenersi agli orari
richiesti dal Committente, anche in ottemperanza al Piano di sicurezza e coordinamento.
Art. 12 – Variazioni al progetto
Le indicazioni contenute nel progetto esecutivo approvato devono ritenersi esecutive e esaustive
per l’individuazione delle opere da realizzare, che quindi devono essere eseguite in totale
rispetto delle medesime.
L’Appaltatore non può apportare al progetto alcuna modifica o variante senza l’approvazione
scritta della Direzione lavori, sotto pena dell’immediata rimozione, adeguamento, demolizione o
ripristino conseguente qualora la Direzione lavori non riconosca che la modifica o variante
costituisca vantaggio per il Committente.
Il Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto in
appalto, sia prima che durante il corso dei lavori; le modifiche e le variazioni potranno riguardare
lavori non contemplati nell’appalto, aumenti o diminuzioni di opere, variazioni di tipi di materiali e
finiture, ma anche la completa eliminazione di alcune opere, ovvero l’aggiunta di altre e lo
scorporo dalla fornitura di alcuni materiali o apparecchiature, riservandone all’Appaltatore la
messa in opera.
In tutti i casi senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta all’infuori del
pagamento dei lavori e delle opere effettivamente eseguiti.
Le variazioni ai lavori, che devono sempre essere formalizzate attraverso Ordine di servizio della
Direzione lavori, sono definite e regolate secondo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 del
D.P.R. 5 /10/2010 n. 207.
Le varianti sono valutate “a misura”, con verifica in contraddittorio di volumi, superfici,
lunghezze, pesi e quantità.
Qualora le variazioni comportino, nella quantità di categorie (e sottocategorie disaggregate) di
lavorazioni omogenee, modifiche tali da poter costituire un possibile pregiudizio economico è
riconosciuto un compenso solo qualora la variazione di quantità superi il quinto della
corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
Qualora nell’ambito di varianti di dettaglio all’opera si renda necessario, la Direzione lavori può
ordinare l’esecuzione di lavori “in economia”, con mano d’opera, mezzi e provviste forniti
dall’Appaltatore senza indugio e nel più breve tempo possibile.
Il personale messo a disposizione per i lavori in economia deve essere idoneo al lavoro per il
quale è richiesto e deve essere provvisto dei necessari attrezzi.
Liste del personale prestato in economia devono essere redatte giornalmente e vistate dalla
Direzione lavori.
13
Art. 13 – Ultimazione dei lavori
Il periodo finale del tempo utile per l'esecuzione dei lavori (di durata non inferiore al 10% del
tempo contrattuale totale) deve essere dedicato alle operazioni di verifica funzionale.
L'Appaltatore deve comunicare alla Direzione lavori il giorno dal quale far decorrere detto
periodo. In detto periodo infatti l'Appaltatore esegue, in contraddittorio con la Direzione lavori, le
operazioni di prova finale, con lo scopo di verificare la completa realizzazione delle opere in
appalto e delle eventuali varianti e la loro conformità funzionale al progetto.
La Direzione lavori raccoglie in uno specifico verbale i risultati di dette operazioni, nonché quelli
di tutte le verifiche preliminari effettuate nel corso dei lavori e registra eventuali manchevolezze
o deficienze che dovranno essere eliminate dall'Appaltatore prima della scadenza del tempo
utile.
Dopo l'eliminazione di tutte le eventuali manchevolezze accertate durante le operazioni di
verifica funzionale e la consegna al Committente della documentazione finale inerente le opere
l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione lavori dell’avvenuta ultimazione dei lavori.
La Direzione lavori procederà quindi, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione
dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo
l'apposito verbale.
Viene stabilito che con il rilascio del verbale di ultimazione dei lavori l'Appaltatore acconsente
automaticamente alla presa in consegna (provvisoria) dei lavori ultimati da parte del
Committente prima dell’emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Ove il Committente non ritenga di avvalersi di tale facoltà l'Appaltatore resta completamente
responsabile della conservazione in perfetto stato delle opere fino all'approvazione del
Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
La presa in consegna (provvisoria) dei lavori ultimati da parte del Committente è prova
unicamente dell'avvenuta ultimazione dei lavori e non della rispondenza delle opere alle
caratteristiche prescritte.
L'Appaltatore rimane perciò pienamente responsabile dei difetti di costruzione, di fornitura e di
funzionamento delle opere che eventualmente vengano riscontrati in seguito all’emissione del
Certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque entro il periodo di garanzia stabilito
contrattualmente, salvo gli eventuali danni dovuti all'uso.
La documentazione finale delle opere, trasmessa dall'Appaltatore congiuntamente alla
comunicazione dell’ultimazione lavori, è una raccolta ordinata (cartacea e su supporto
informatico) costituita almeno da:
a) relazione tecnica esplicativa delle opere effettivamente eseguite e del loro funzionamento;
b) copia dei disegni finali, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere realizzate, con
l'indicazione del tipo e della marca di tutte le apparecchiature e materiali installati e del loro
posizionamento esatto;
c) “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” opportunamente integrato con le effettive
caratteristiche di materiali, manufatti, apparecchiature e sistemi installati;
d) per quanto riguarda le singole apparecchiature installate: schede ordinate con indice analitico
riportanti tutte le specifiche tecniche, i disegni, gli schemi, i certificati di omologazione e le
istruzioni di funzionamento, installazione, taratura e manutenzione;
e) certificato di collaudo di impianti e/o sistemi particolari e/o speciali (per es. regolazione
automatica, etc.) firmato dal fornitore o costruttore;
f) dichiarazioni e certificati richiesti da Regione, Comune, A.S.L., ex I.S.P.E.S.L., Comando
Provinciale Vigili del Fuoco e quelli inerenti il Decreto n. 37/08;
g) documentazione fotografica riguardante le varie fasi dell’opera e in particolare tutte le parti
occultate permanentemente, oppure raggiungibili con difficoltà.
14
Art. 14 – Collaudo - Regolare esecuzione
Il Committente nomina un Collaudatore o una Commissione di collaudo, eventualmente in corso
d’opera.
Il collaudo ha lo scopo di:
 verificare e certificare che le opere siano state eseguite a regola d’arte, secondo il progetto
appaltato, le relative prescrizioni tecniche, le eventuali varianti, in conformità del Contratto e
degli eventuali atti aggiuntivi debitamente approvati;
 verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi
corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto per dimensioni, forma, quantità, qualità dei
materiali, dei componenti e delle provviste;
 eseguire le verifiche tecniche previste dalle normative di settore;
 esaminare le eventuali riserve dell’Appaltatore.
Le operazioni di collaudo devono comunque essere completate entro sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, compreso il tempo occorrente per sostituzioni, ripristini, rifacimenti e
messe a punto eventualmente richiesti in sede del collaudo stesso.
Fino alla data di approvazione del Certificato di collaudo restano a carico dell'Appaltatore la
custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni relative al collaudo,
ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal certificato
stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie prestate.
Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione. Dopo tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio decorre il periodo di garanzia di
anni due.
L’Appaltatore, a propria cura e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d’opera necessari
ad eseguire le operazioni di riscontro, le verifiche, le esplorazione, gli esperimenti che il
Collaudatore ritenga necessari.
Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale del Committente per
accertare la intervenuta eliminazione delle eventuali mancanze riscontrate durante le operazioni
di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze
riscontrati.
Qualora il Committente, per prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie previste dal
D.P.R. 207/10, non ritenga necessario procedere al collaudo, la Direzione lavori stila, entro tre
mesi dalla data di ultimazione lavori, il Certificato di regolare esecuzione delle opere.
La certificazione di regolare esecuzione ha sostanzialmente i medesimi scopi del collaudo del
quale, a discrezione della Direzione lavori, può conservare caratteristiche e modalità ed
eventualmente recepire direttamente gli esiti delle verifiche tecniche ed amministrative già
effettuate in sede di ultimazione lavori e di conto finale.
Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del Collaudo o del Certificato di regolare
esecuzione ha luogo l'accettazione delle opere da parte del Committente.
15
TITOLO II – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
Le lavorazioni da realizzare sono dettagliatamente descritte nell’elaborato “Relazione tecnica
specialistica” allegato al contratto.
16
PARTE II
PRESCRIZIONI TECNICHE
17
TITOLO I – PRESCRIZIONI GENERALI
1.0.0.
ONERI GENERALI
Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale, a quelli già espressamente indicati nel presente
Capitolato speciale d’appalto e a quelli connessi all’ottemperanza del Piano di sicurezza e
coordinamento sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri generali, che si intendono
compensati nell’ambito dei prezzi unitari e/o nell’importo contrattuale “a corpo” offerto.
1) L’approntamento e la posa del cartello di cantiere, redatto secondo le indicazioni del
Committente.
2) I rilievi, i tracciati, le verifiche, le indagini, i capisaldi e simili che possono occorrere dalla
consegna dei lavori fino al compimento del Collaudo o della regolarità di esecuzione.
3) La formazione di un cantiere attrezzato, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per
assicurare una corretta e rapida esecuzione di tutti i lavori; la recinzione, chiusa con
materiale approvato dalla Direzione lavori, di altezza non inferiore a 2,00 m, del perimetro (o
dei perimetri, qualora le zone debbano essere interessate dai lavori non
contemporaneamente) dell’intervento; gli eventuali necessari spostamenti e adeguamenti
alle necessità logistiche interne; la pulizia e la manutenzione delle aree di intervento; la
formazione e/o manutenzione delle vie di accesso e interne in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione.
4) L’installazione della segnaletica, necessaria a evidenziare il cantiere di lavoro e le eventuali
interruzioni o deviazioni di traffico che si rendessero necessarie in conseguenza
all’esecuzione dei lavori o di fasi di essi.
5) L’approntamento, la disponibilità e la pulizia, nei siti concordati con il Committente, di idonei
ambienti ad uso spogliatoio con sufficiente numero di servizi igienici per uso degli addetti ai
lavori.
6) L’approntamento e la disponibilità, nei siti che concordati con il Committente, di locali, con
accessi provvisti di serrature, per il deposito dei materiali e delle apparecchiature non
voluminose (magazzini).
7) L’approntamento, la disponibilità e la pulizia, nei siti concordati con il Committente, di locali
ad uso ufficio e riunione del personale di Direzione Lavori e assistenza con almeno
arredamento, illuminazione, riscaldamento, telefono, telefax, fotocopiatrice, personal
computer.
8) Lo sgombero e il trasferimento, se necessario anche più volte durante l’esecuzione dei
lavori, dei locali di cui ai punti 5, 6, 7 del presente articolo.
9) La sorveglianza diurna e notturna del cantiere; il divieto di accesso a tutte le persone non
addette.
10) La Direzione di cantiere nelle forme previste, in modo da assicurare la corretta ed efficace
organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere.
11) Il mantenimento della disciplina e del buon ordine del cantiere, facendo osservare al
personale addetto le norme di legge, i regolamenti e le specifiche prescrizioni del Capitolato
speciale di appalto e provvedendo all’immediato allontanamento e sostituzione di personale
che operi con imperizia, insubordinazione o altra condotta non dignitosa. Tale richiesta può
essere avanzata dalla Direzione lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dal
Committente.
12) La completa responsabilità di tutti i materiali depositati in cantiere e/o posti in opera, nonché
di tutte le forniture e materiali, anche di proprietà del Committente o di altre ditte, consegnati
all’Appaltatore.
13) Le opere provvisionali come ponteggi, assiti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto può occorrere per dare
compiute le lavorazioni.
14) Le ulteriori opere provvisionali eventualmente necessarie a garantire la continuità
dell’operatività nelle zone adiacenti a quelle di cantiere, predisponendo anche opportune e
adeguate protezioni atte a garantire l’incolumità degli utenti del servizio e la minimizzazione
di rumori, polveri, vibrazioni, etc.
15) Tutti i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli utensili necessari sia per l’esecuzione
delle opere (ivi compresi: mezzi di sollevamento, seghe circolari, martelli demolitori,
18
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
trabattelli, scale, cavalletti, trapani, saldatrici, filiere, etc.), sia per misurazioni, tracciamenti,
verifiche, constatazioni e operazioni di collaudo o di regolarità di esecuzione.
La disponibilità di personale idoneo (dotato dei dispositivi individuali opportuni) sia per
l’esecuzione delle opere, sia per l’esecuzione di rilievi, assaggi, indagini, tracciamenti,
misurazioni, verifiche, constatazioni, relativi alle operazioni di consegna, realizzazione,
contabilità e prove di collaudo, anche in orario serale, notturno, prefestivo e festivo.
La fornitura e trasporto a piè d’opera di tutti i materiali, manufatti, apparecchiature,
macchinari, impianti e mezzi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di
imballaggio, trasporto, dogana, dazio, imposte, etc..
Il sollevamento in alto o in basso e montaggio dei materiali, manufatti, apparecchiature e
impianti occorrenti nell’esecuzione dei lavori, da eseguirsi con adeguata mano d’opera.
Tutte le opere occorrenti per proteggere, con i più idonei sistemi, attrezzature e
manufatti di proprietà del Committente, presenti negli ambienti dove si svolgono i lavori e
non trasferibili, o per causa della loro natura, o per non interrompere l’attività del
Committente.
La pulizia e il riordino delle opere provvisionali e dei mezzi d’opera a cadenza almeno
settimanale.
L’allontanamento dal cantiere, durante lo svolgimento dei lavori, dei materiali di risulta da
collocare su aree di proprietà dell’Appaltatore stesso o a pubblica discarica e il pagamento
delle relative tariffe.
Le assistenze murarie di cui in 2.1.0. se non altrimenti dettagliate.
La responsabilità dei danni causati dall’imperizia e/o dalla negligenza dei propri addetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Lo sviluppo di disegni specifici e particolari per definire ogni ulteriore dettaglio costruttivo,
nonché l’esecuzione di modelli, di campioni di lavoro e di manufatti che dovessero
occorrere, ivi compreso l’eventuale prelevamento, l’invio e sperimentazione presso Istituti
autorizzati.
L’esecuzione, anche presso Istituti autorizzati, di tutte le prove e delle analisi di materiali
richieste dalla Direzione lavori, nonché il pagamento di tariffe e onorari per il rilascio dei
relativi certificati.
Il provvisorio montaggio, smontaggio e rimontaggio, gli eventuali trasporti e magazzinaggi
temporanei di materiali, manufatti e apparecchiature o per proteggerli da deterioramenti di
cantiere e dalle offese che potrebbero loro arrecare lavori di finitura o prove di
funzionamento, o perché potrebbero compromettere la buona esecuzione di altri lavori
contemporaneamente in corso.
La protezione mediante fasciatura, copertura, etc. di manufatti, apparecchiature e parti di
opera in genere non agevolmente smontabili, per difenderli da rotture, guasti, manomissioni,
etc. in modo che a lavoro ultimato siano consegnati nello stato di nuovi. Ciò in particolare in
caso di sospensione lavori.
Lo sgombero, la rimozione di materiali, mezzi d’opera e impianti presenti nel cantiere e di
proprietà della Ditta appaltatrice ogni qualvolta ciò sia ordinato dalla Direzione lavori e
comunque entro la data di ultimazione dei lavori.
L’esecuzione delle pulizie “di fino”, con attrezzature e mano d’opera adeguate, sia all’interno
che all’esterno dei locali ove si realizzano le opere, compresa la pulizia delle superfici delle
parti impiantistiche, in modo da consentire l’immediato utilizzo da parte del Committente.
L’informazione e l’istruzione del personale del Committente riguardo alle caratteristiche delle
opere, durante il periodo di messa a punto e per un periodo, dopo la presa in consegna del
Committente, fino a tre mesi.
L’approntamento, l’inoltro (previa firma del Committente) e il sollecito di istanze, pratiche e
denunce per l’ottenimento di licenze, approvazioni, permessi e certificati da parte delle
autorità preposte a controlli e collaudi (ivi compresi Comune, Regione, A.S.L., VV.F., etc.),
affinché venga concesso il libero esercizio dell’opera, nonché la consegna alla Direzione
lavori dei documenti comprovanti l’ottenimento di quanto sopra.
Il mantenimento in perfetto stato d’efficienza delle opere realizzate fino all’espletamento
delle operazioni connesse al rilascio del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Qualora il Committente decidesse di mettere in funzione gli impianti e/o di utilizzare le opere
realizzate, l’Appaltatore risponde dell’insorgenza di eventuali problemi derivanti da vizi
costruttivi o da imperfezione dei materiali impiegati.
La documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione e delle parti
destinate ad essere occultate.
19
34) Tutte le opere occorrenti per l’incanalamento provvisorio e lo smaltimento delle acque di
qualsiasi tipo, lo sgombero della neve e per mantenere le opere eseguite al riparo
dall’acqua, dal sole e dal gelo, nonché la riparazione degli eventuali danni per ciò verificatisi.
20
2.0.0. OPERE COMPLEMENTARI
2.1.0.
Assistenze murarie
Nell’ambito del presente Capitolato speciale per “assistenze murarie” si intende almeno quanto
segue.
1) Ricevimento, scarico, deposito all’interno del cantiere (nei luoghi preposti), movimentazione
dal luogo di deposito al luogo di impiego (con eventuale relativo carico e/o scarico),
posizionamento dei materiali, manufatti e macchinari anche pesanti e/o voluminosi.
2) Protezione con i più idonei sistemi, di materiali, apparecchiature e manufatti già installati, o a
piè d’opera, pronti per essere installati.
3) Posa di zanche, staffaggi, etc. con relativa foratura/scasso di murature, nonché il montaggio
di staffaggi e apparecchiature in genere che può essere realizzato con tasselli; relativi
ripristini.
4) Realizzazione di passaggi, asole, fori, tracce e scassi di qualsiasi grandezza, in solai, soffitti,
pavimenti, pareti, etc. di qualsiasi natura e tipo e successive riquadrature, regolarizzazioni e
ripristini.
5) Muratura di tubazioni, scatole, cassette, telai di qualsiasi tipo, ivi compresa la sistemazione in
loco e l’eventuale fissaggio provvisorio.
6) Predisposizione, nelle pareti in cartongesso e/o similari, di alloggi in misura per cassette e
contenitori in genere.
7) Protezione immediata di qualsiasi tubazione posata a pavimento con copertura in cappa
cementizia esente da additivi.
8) Necessari rinforzi e/o integrazioni delle strutture di sostegno delle pareti per applicazione di
manufatti e apparecchiature.
9) Formazione di basamenti (normali e speciali), in muratura, in calcestruzzo, in profilati
metallici, per macchinari, apparecchiature e manufatti in genere.
10) Verniciatura definitiva di parti ferrose in genere, ove la verniciatura di protezione rimarrebbe in
vista.
11) Tagli, modifiche e ripristini di impermeabilizzazioni di pavimenti e coperture interessati da
formazione di asole, fori, tracce, scassi, etc..
12) Provvisorio spostamento e rimessa in loco di attrezzature e arredi di proprietà del
Committente, presenti negli ambienti ove si svolgono i lavori, per ottenere gli spazi per una
corretta e sicura operatività di cantiere.
13) Tutte le cautele per preservare i manufatti e le infrastrutture esistenti da non abbandonare.
14) Opere provvisionali generali di cantiere connesse agli impianti da realizzare e quelle per la
protezione, con i più idonei sistemi, di attrezzature, manufatti e arredi di proprietà del
Committente, presenti negli ambienti ove si svolgono i lavori e non trasferibili, o per causa
della loro natura, o per non interrompere l’attività del Committente.
Per tutto quanto sopra devono ovviamente essere resi contestualmente disponibili:

l’adatta mano d’opera e la manovalanza in aiuto;

i materiali edili (malta, gesso, cemento, mattoni, legname, stracci, cartoni, etc.) e di consumo;

le attrezzature (ponteggi, scale, paranchi, gru, etc.).
Inoltre quanto sopra comprende sempre almeno le seguenti operazioni accessorie:
 eventuali demolizioni;
 necessari ripristini con accompagnamenti, sigillature e tinteggiature ;
 sgombero degli eventuali detriti.
2.2.0.
Smontaggi
2.2.1.
Impianti meccanici
2.2.1.1. Linee
Qualora, per qualsiasi motivo, si renda necessario abbandonare parti di un impianto esistente e
funzionante senza comprometterne il funzionamento nel suo complesso, occorre procedere come
segue:
1) identificazione dell'utenza o delle utenze servite dal tratto di tubazione che si intende
abbandonare, attraverso la momentanea intercettazione della tubazione medesima;
21
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
analisi delle utenze servite dal tratto di tubazione da abbandonare, considerando la possibilità
che tutte o in parte possano essere interessate anche da ristrutturazione edile e quindi
definitivamente abbandonate;
predisposizione di un'alimentazione alternativa per quelle utenze, servite da tubazioni da
abbandonare, ma per le quali occorra garantire il funzionamento;
svuotamento della tubazione da abbandonare, con soffiaggio finale, per garantire
l'evacuazione completa anche dei tratti non svuotabili naturalmente;
esclusione, tramite taglio, dei tratti di tubazione da abbandonare;
accertamento e controllo su tutte le utenze interessate dell'efficacia dell'esclusione. Le
utenze (corpi scaldanti, batterie di scambio, terminali in genere) definitivamente abbandonate
devono essere staccate dalla rete;
allacciamento all'alimentazione alternativa delle utenze già servite dalla tubazione
abbandonata e per le quali occorre garantire il funzionamento;
sigillatura (mediante schiacciatura e saldatura) di tutte le terminazioni dei tratti di tubazioni
abbandonati già posati sotto traccia e loro contenimento nelle murature. Quanto sopra,
qualora dette tubazioni siano ubicate in zone o parti di edificio non interessate anche da
demolizioni di opere edili;
smontaggio dei tratti di tubazione abbandonati e dei relativi accessori e staffaggi ubicati in
zone dell'edificio non interessate anche da demolizioni di opere edili. Quanto sopra qualora
dette tubazioni non siano posate sotto traccia.
Le demolizioni di parti di impianto ubicate in zone interessate anche da demolizioni di opere edili
sono demandate allo specialista edile.
E' compito dello specialista impiantista:
a) predisporre tutte le opere di cui ai punti 1 e 9 del presente paragrafo;
b) effettuare tutti i controlli e gli accertamenti necessari per garantire che, in conseguenza delle
demolizioni di impianti, non si verificheranno situazioni che possano nuocere a persone, cose
o al funzionamento delle utenze operanti al momento;
c) dare il benestare alla demolizione delle parti di impianto in oggetto.
Tutte le cosiddette alimentazioni alternative devono essere predisposte secondo quanto previsto
dalle presenti prescrizioni tecniche in materia di materiali e posa dei medesimi.
L'eventuale provvisorietà di queste opere non costituisce una deroga all'osservanza completa
delle prescrizioni tecniche.
2.2.1.2. Apparecchiature e macchinari
Lo smontaggio di apparecchiature e macchinari in genere, alimentati da fluidi ed allacciati alla rete
di distribuzione di questi, deve essere effettuata secondo il seguente ordine:
1) individuazione, intercettazione e svuotamento completo della tubazione o canalizzazione
costituente la diramazione di allacciamento dell'apparecchiatura o della macchina;
2) eventuale svuotamento dell'apparecchiatura o della macchina;
3) accertamento dell'efficacia dell'intercettazione della diramazione;
4) separazione degli attacchi di alimentazione e scarico dalle rispettive reti;
5) allontanamento dell'apparecchiatura o macchina;
6) demolizione della diramazione di collegamento all'apparecchiatura o alla macchina.
22
2.2.2.
Impianti elettrici
2.2.2.1. Linee
Qualora, per qualsiasi motivo, si renda necessario abbandonare parti di un impianto esistente e
funzionante senza comprometterne il funzionamento nel suo complesso, occorre procedere come
segue:
1) identificazione dell'utenza o delle utenze servite dal tratto di linea che si intende abbandonare,
attraverso la momentanea intercettazione del cavo medesimo;
2) analisi delle utenze servite dal tratto di linea da abbandonare, considerando la possibilità che
tutte o in parte possano essere interessate anche da ristrutturazione edile e quindi
definitivamente abbandonate;
3) predisposizione di un'alimentazione alternativa per quelle utenze servite da linee da
abbandonare, ma per le quali occorra garantire il funzionamento;
4) disalimentazione della linea;
5) esclusione, tramite sfilaggio, dei tratti di linea da abbandonare;
6) accertamento e controllo su tutte le utenze interessate dell'efficacia dell'esclusione. Le utenze
definitivamente abbandonate devono essere staccate dalla rete;
7) allacciamento all'alimentazione alternativa delle utenze già servite dalla linea abbandonata e
per le quali occorre garantire il funzionamento;
8) smontaggio dei tratti di linea abbandonati e dei relativi accessori ubicati in zone dell'edificio non
interessate anche da demolizioni di opere edili. Quanto sopra qualora dette linee non siano
posate sotto traccia.
Le demolizioni di parti di impianto ubicate in zone dell'edificio interessate anche da demolizioni di
opere edili sono demandate allo specialista edile.
E' compito dello specialista impiantista:
a) predisporre tutte le opere di cui ai punti 1 e 8 del presente paragrafo;
b) effettuare tutti i controlli e gli accertamenti necessari per garantire che, in conseguenza delle
demolizioni di impianti, non si verificheranno situazioni che possano nuocere a persone, cose
o al funzionamento delle utenze operanti al momento;
c) dare il benestare alla demolizione delle parti di impianto in oggetto.
Tutte le cosiddette alimentazioni alternative devono essere predisposte secondo quanto previsto
dalle presenti prescrizioni tecniche in materia di materiali e posa dei medesimi.
L'eventuale provvisorietà di queste opere non costituisce una deroga all'osservanza completa
delle prescrizioni tecniche.
2.2.2.2. Apparecchiature e macchinari
Lo smontaggio di apparecchiature e macchinari in genere, alimentati ed allacciati alla rete di
distribuzione di questi, deve essere effettuata secondo il seguente ordine:
1) individuazione, intercettazione e disalimentazione della linea di allacciamento
dell'apparecchiatura o della macchina;
2) accertamento dell'efficacia dell'intercettazione della diramazione;
3) separazione degli attacchi di alimentazione e scarico dalle rispettive reti;
4) allontanamento dell'apparecchiatura o macchina;
5) demolizione della diramazione di collegamento all'apparecchiatura o alla macchina.
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3.0.0. VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI
In corso d'opera devono poter essere eseguite tutte quelle verifiche e prove ritenute opportune.
Dette verifiche e prove vengono eseguite in contraddittorio e devono essere verbalizzate. Le
verifiche e le prove preliminari si devono in ogni caso effettuare durante l'esecuzione dei lavori, in
modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei medesimi. Dette
verifiche e prove sono:
3.1.0.
Impianti termici
a) Verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura dei materiali offerti e delle
apparecchiature corrisponda, quantitativamente e qualitativamente, alle prescrizioni
contrattuali e che la posa in opera sia stata eseguita secondo quanto previsto dalle prescrizioni
tecniche. Deve essere effettuata prima della chiusura di tracce e cavedi e della posa delle
coibentazioni.
b) Prova idraulica a freddo delle tubazioni - Deve essere effettuata prima della chiusura di tracce
e cavedi e della posa delle coibentazioni, se possibile mano a mano che si esegue l'impianto,
e comunque sempre prima di effettuare le prove di cui ai punti seguenti. Viene eseguita
portando la pressione all'interno delle tubazioni ad un valore di almeno 1.5 volte superiore a
quello corrispondente alla pressione massima di esercizio, e comunque non inferiore a 6 bar,
per una durata di 24 ore. La pressione di prova viene ottenuta con una pompa idraulica,
munita di manometro, inserita in un qualunque punto del circuito. L'esito della prova è ritenuto
positivo quando non si verifichino perdite o deformazioni permanenti. Strumenti: manometro di
tipo uguale a quello installato sull'impianto.
c) Prova preliminare di circolazione, tenuta e dilatazione, con fluidi caldi e freddi - Viene eseguita
portando la temperatura nell'impianto ai valori di progetto e mantenendola per tutto il periodo
necessario per eseguire un'accurata ispezione, che deve iniziare quando siano raggiunte le
condizioni di legge. L'esito della prova è ritenuto positivo quando in tutte le apparecchiature sia
stata raggiunta la temperatura di progetto, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a
fughe o deformazioni permanenti e quando i serbatoi di espansione abbiano potuto assorbire
le variazioni di volume dei fluidi dell'impianto. Strumenti: termometro di tipo uguale a quello
installato sull'impianto.
d) Prova di efficienza delle apparecchiature installate - Viene eseguita attraverso la misura ed il
confronto con i valori di progetto di:
 pompe: portata, prevalenza, potenza assorbita;
 scambiatori di calore: portata fluidi, pressioni in entrata ed in uscita, temperature in entrata
ed in uscita;
 gruppi refrigeratori d'acqua: portata dei fluidi, pressioni in entrata ed in uscita, temperature
in entrata ed in uscita, potenza assorbita, livello sonoro;
 torri di raffreddamento: portata dei fluidi, temperatura in entrata ed in uscita, potenza
assorbita, livello sonoro.
I componenti di impianto soggetti a normativa specifica devono essere forniti con la
documentazione comprovante l'esito positivo degli accertamenti prescritti.
Strumenti:
 velocità dell'aria (bocchette, griglie, etc.): anemometro a filo caldo;
 velocità dell'aria (condotte): tubo di Pitot;
 pressione aria: micromanometro differenziale a miscela con tubo inclinato;
 umidità aria: psicrometro di Assman;
 temperatura altri fluidi: termometro uguale a quello installato sull'impianto;
 pressione altri fluidi: manometro uguale a quello installato sull'impianto;
 livello sonoro: fonometro con curve A, B, C, lineare e costanti di tempo.
e) Verifica dell'efficienza del sistema di regolazione (funzionamento di tutti gli organi, corretto
collegamento, etc.).
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3.2.0.
Impianti elettrici
a) Accertamento che i materiali e le apparecchiature forniti corrispondano qualitativamente e
quantitativamente a quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e dall'elenco descrittivo.
b) Verifica della rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge ed alle norme C.E.I..
c) Verifica dell'adeguatezza delle protezioni e del loro coordinamento.
d) Verifica di tutto l'impianto di terra, misura dell'impianto
dell'inaccessibilità di parti sotto tensione salvo l'impiego di utensili.
di
dispersione,
verifica
e) Verifica dei percorsi dei conduttori, della sfilabilità e del coefficiente di riempimento, delle
portate e delle cadute di tensione.
4.0.0. RUMOROSITA'
Gli impianti devono essere installati in modo da poter ottenere la massima silenziosità durante il
funzionamento: è necessario quindi adottare tutte le precauzioni per ottenere questo scopo. In
particolare occorre prevedere:
 l'adozione di macchinari con parti rotanti a basso numero di giri;
 l'adozione di basamenti flottanti per macchine in movimento;
 l'installazione di supporti antivibranti a corredo di tutte le apparecchiature ed i macchinari con
parti in movimento;
 l'installazione di giunti antivibranti tra apparecchiature e macchine con parti in movimento e reti
a queste collegate;
 l'adozione di sostegni che evitino il rigido collegamento delle parti dell'impianto alla struttura
dell'edificio;
 la massima cura nella posa delle coibentazioni;
 la completa adozione degli ammortizzatori di colpo d'ariete;
 la massima cura nella realizzazione dell'impianto di ventilazione;
 la completa adozione dei dispositivi rompigetto.
In ogni caso il livello sonoro degli ambienti serviti dagli impianti, quando questi siano in funzione,
non deve superare per più di 3 dB (A) il livello sonoro di fondo.
Quanto sopra con il limite inferiore di 30 dB (A), secondo UNI 8199.
5.0.0. PULIZIA DEL CANTIERE
Prima dell'inizio delle operazioni di taratura tutte le apparecchiature ed i materiali messi in opera
devono essere completamente puliti asportando sfridi, tracce di unto, vernice o di materiale edile,
residui di imballo ed eliminando la polvere.
Durante questa fase devono essere effettuate tutte le operazioni di lubrificazione, serraggio,
fissaggio, tensione di cinghie, etc. e messe in opera le targhette e le indicazioni in genere per
rendere agevole l'esercizio dell'impianto.
Gli sfridi, gli imballi ed in genere il materiale di risulta inerente le forniture e non necessario al
funzionamento delle opere devono essere rimossi dal cantiere periodicamente durante i lavori e
definitivamente prima dell'inizio delle operazioni di taratura e radunati nel luogo indicato dal
Committente.
6.0.0. TARATURA E MESSA A PUNTO
Prima della dichiarazione di ultimazione lavori vengono effettuate le operazioni di taratura e
messa a punto degli impianti.
La taratura e la messa a punto consistono in quelle operazioni e interventi atti ad ottenere
dall'impianto le prestazioni di progetto, intervenendo sia sulla regolazione automatica, sia sugli
organi di regolazione specifici delle singole apparecchiature.
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7.0.0. IDENTIFICAZIONE
Apparecchiature, macchinari e componenti di impianto in genere devono poter essere identificati
con preciso riferimento alle tavole di progetto aggiornate. A questo scopo:
a) Tutte le apparecchiature come: generatore di calore, gruppi frigoriferi, torri di raffreddamento,
centrali di trattamento aria, ventilatori, pompe, serbatoi di stoccaggio, serbatoi di espansione,
autoclavi, quadri, trasformatori, generatori di emergenza, etc., devono essere dotate di
targhetta di identificazione.
b) Tutte le tubazioni che fanno capo a collettori devono essere dotate di targhetta di
identificazione del circuito servito. I vari circuiti devono essere numerati.
c) Per tutte le tubazioni e le canalizzazioni deve essere permesso il riconoscimento del fluido
contenuto ed il suo senso di circolazione attraverso fasce colorate e frecce; le fasce (larghezza
minima 5 cm) e le frecce (lunghezza minima 20 cm) devono essere posizionate almeno ogni
10 m e comunque in corrispondenza di ogni intercettazione e/o diramazione.
d) Nell'ambito di quadri, trasformatori, generatori di emergenza, etc. i vari componenti devono
essere identificabili nel modo descritto nella voce di specifica che li riguarda;
e) Conduttori e cavi posati in tubo protettivo o su passerella devono essere muniti di segnalino di
identificazione, non deperibile nè facilmente asportabile, posto ad ogni interpiano nei montanti,
ad ogni 5/10 m sulle passerelle ed in ingresso ad ogni cassetta di derivazione o transito;
f) Le fasce di identificazione devono essere realizzate con il colore relativo riportato nella tabella
UNI 5634-65.
g) Le targhette di identificazione devono essere in alluminio o in plastica rigida, con diciture incise
e testo da definire con la Direzione lavori Devono essere fissate a viti su piastrina di supporto
con tondino di sostegno da applicare all'apparecchiatura o alla tubazione.
h) I volantini del valvolame devono essere verniciati con il colore relativo al fluido convogliato.
i) La tabella di identificazione (colori-fluidi, sigle, numerazioni) deve essere conservata nella
centrale principale in apposita bacheca.
 Circolari Ministero dell’Interno e prescrizioni Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
 Leggi regionali, normative comunali, regolamenti edilizi
 Disposizioni del Codice Civile
8.0.0. DOCUMENTAZIONE FINALE
La documentazione finale delle opere (“come costruito”,”as built”), trasmessa dall'Appaltatore
congiuntamente alla comunicazione dell’ultimazione lavori, è una raccolta ordinata (anche su
supporto informatico) costituita almeno da:
h) relazione tecnica esplicativa delle opere effettivamente eseguite e del loro funzionamento;
i) copia dei disegni finali, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere realizzate, con
l'indicazione del tipo e della marca di tutte le apparecchiature e materiali installati ed il loro
posizionamento esatto;
j) “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” opportunamente integrato con le
caratteristiche di materiali, manufatti, apparecchiature e sistemi effettivamente installati;
k) per quanto riguarda le singole apparecchiature installate: schede ordinate con indice
analitico, riportanti tutte le specifiche tecniche, i disegni, gli schemi, i certificati di
omologazione e le istruzioni di funzionamento, installazione, taratura e manutenzione;
l) certificato di collaudo degli impianti e/o sistemi particolari e/o speciali (per es. regolazione
automatica, rivelazione incendi, cablaggio strutturato, etc.) firmato dal fornitore o costruttore;
m) dichiarazioni e certificati richiesti da Regione, Comune, A.S.L., ex I.S.P.E.S.L., Comando
Provinciale Vigili del Fuoco e quelli inerenti il Decreto 22/01/2008, n. 37;
n) la documentazione fotografica riguardante le varie fasi dell’opera e in particolare tutte le parti
occultate permanentemente, oppure raggiungibili con difficoltà.
26
TITOLO II – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire doevono essere delle migliori
qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni di: Capitolato generale, norme U.N.I.,
C.N.R., C.E.I., C.T.I., ecc.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture provengono dalle origini che l'Appaltatore
ritiene di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, ne sia
riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso
laboratori o istituti indicati, tutte le prove prescritte dal Capitolato speciale d’appalto o dalla
Direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati
che formati in opera e sulle forniture in genere.
L'Appaltatore fà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti
o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle
relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per avanzare alcuna
richiesta di variazione prezzi.
Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della
Direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o
parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e
a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali
danni causati.
Le forniture non accettate dalla Direzione lavori, ad insindacabile giudizio dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in
sede di stato finale dei lavori.
All’atto del ricevimento in cantiere dei materiali, l’Appaltatore deve archiviare ordinatamente e
tenere a disposizione della Direzione lavori copia delle bolle di accompagnamento, nonché la
documentazione, la certificazione, le garanzie, i manuali di uso e manutenzione di tutti i
dispositivi da installare.
I materiali pervenuti in cantiere sprovvisti della documentazione e certificazione a corredo, non
potranno essere utilizzati dall’Appaltatore per le lavorazioni. Prima della redazione del Verbale di
ultimazione lavori l’Appaltatore dovrà consegnare, alla Direzione lavori, la predetta
documentazione in originale.
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TITOLO III – DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI
TECNICI
Le descrizioni e le prestazioni degli elementi tecnici sono raccolte in modo puntuale
nell’elaborato “Disciplinare degli elementi tecnici” allegato al contratto.
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CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO Indice PARTE I