CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Indice PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI 3 CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI Art. 1 – Disposizioni generali Art. 2 – Definizioni 3 4 CAPO II – APPALTO Art. Art. Art. Art. Art. 3 – Oggetto dell’appalto 4 – Descrizione sommaria del progetto in appalto 5 – Tipo e ammontare dell’appalto – Categorie dei lavori 6 – Termini di esecuzione delle opere – Programma lavori 7 – Documenti di contratto 5 5 7 9 9 CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 8 – Direzione lavori – Coordinamento per l’esecuzione dei lavori Art. 9 – Ordini della direzione lavori – Riserve dell’appaltatore Art. 10 – Consegna dei lavori Art. 11 – Organizzazione, esecuzione e coordinamento dei lavori Art. 12 – Variazioni al progetto Art. 13 – Ultimazione dei lavori Art. 14 – Collaudo – Regolare esecuzione TITOLO II – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 10 10 11 11 13 14 15 16 PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE TITOLO I – PRESCRIZIONI GENERALI 1.0.0. 2.0.0. 3.0.0. 4.0.0. 5.0.0. 6.0.0. 7.0.0. 8.0.0. 18 ONERI GENERALI OPERE COMPLEMENTARI VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI RUMOROSITA’ PULIZIA DEL CANTIERE TARATURA E MESSA A PUNTO IDENTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE 18 21 24 25 25 25 26 26 TITOLO II – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 27 TITOLO III – DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 28 1 PARTE I DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO 2 TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI Art. 1 Disposizioni generali Il presente Capitolato speciale d’appalto riguarda la definizione tecnica ed economica dell’appalto nonché le modalità di esecuzione, i requisiti di accettazione e le specifiche di prestazione di materiali e componenti. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento previste in materia e principalmente, ma non esaustivamente, a: D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante …); Ministero dei Lavori Pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145, e s.m.i. (Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109); D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Legge. 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Art.32 Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro). 3 Art. 2 Definizioni Le seguenti dizioni del Capitolato indicano rispettivamente: COMMITTENTE : Milano Ristorazione che appalta i lavori. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : l’incaricato dal Committente a cui è assegnata la responsabilità del processo realizzativo dell’intervento (progettazione, affidamento, esecuzione dei lavori) ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. RESPONSABILE DEI LAVORI : l’incaricato dal Committente per la progettazione e/o il controllo dell’esecuzione dell’opera, anche ai sensi della Legge 81/08 e s.m.i.. APPALTATORE, DITTA APPALTATRICE: l'Impresa assuntrice dei lavori oggetto dell’appalto. DIRETTORE DI CANTIERE : il Tecnico incaricato e designato dall'Appaltatore alla direzione operativa di costruzioni e montaggi e alle responsabilità concernenti la sicurezza e l'igiene del lavoro. DIREZIONE LAVORI, D.LL.: i Tecnici nominati dal Committente o dal Responsabile del procedimento, che rappresentano il Committente nei confronti dell'Appaltatore e che provvedono all'espletamento di tutte le attività di interesse del Committente connesse con la gestione del contratto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto. COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE, COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: il Tecnico nominato dal Committente, o dal Responsabile del procedimento, o dal Responsabile dei lavori, che redige il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo come previsto dalla Legge 81/08 e s.m.i. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC): il documento redatto dal Coordinatore per la progettazione : ai sensi della Legge 81/08 e s.m.i. Per i lavori che, ai sensi della Legge 81/08 e s.m.i., non sono soggetti a nomina del Coordinatore per la progettazione, il Piano di coordinamento e sicurezza viene sostituito dal Piano operativo di sicurezza che l’Appaltatore deve predisporre e sottoporre per accettazione alla Direzione lavori; questi, nel corso dei lavori, ne verifica la corretta applicazione. COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA, COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: il Tecnico nominato dal Committente, o dal Responsabile del procedimento, o dal Responsabile dei lavori, che durante la realizzazione delle opere provvede agli obblighi di cui alla Legge 81/08 e s.m.i.. CODICE DEGLI APPALTI: il D.Lgs. 163/06 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. REGOLAMENTO: il D.P.R. 207/10, e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante …); CAPITOLATO GENERALE: il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n.145 e s.m.i., “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n.109, e s.m.i.”. NOTIFICA PRELIMINARE: il documento redatto dal Responsabile dei lavori ai sensi della Legge 81/08 e s.m.i. e trasmesso alle autorità competenti per salute e lavoro che riassume i dati essenziali del cantiere (indirizzo,Committente,natura dell’opera,responsabili, durata, numero dei lavoratori, importo dei lavori, etc.) PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO: il documento che l’Appaltatore è obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori ove sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo dell’avanzamento lavori. Durante l’esecuzione delle opere ogni rapporto tra le parti deve intercorrere esclusivamente tra la Direzione lavori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ed il Direttore di cantiere designato dall'Appaltatore. 4 CAPO II – APPALTO Art. 3 Oggetto dell’appalto L'appalto ha per oggetto la riqualificazione degli impianti di: produzione acqua refrigerata per il raffrescamento estivo degli ambienti degli edifici B e C; condizionamento dell’aria degli uffici dell’Edificio C; presso la sede di Milano, via Quaranta 41, di Milano Ristorazione S.p.A.. Il tutto secondo il progetto esecutivo fatto predisporre e approvato dal Committente. Art. 4 Descrizione sommaria del progetto in appalto Per quanto riguarda la riqualificazione dell’impianto di produzione acqua refrigerata il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: Rimozione, smantellamento e conferimento a discarica autorizzata dei componenti impiantistici non più necessari rispetto la configurazione di progetto prevista. In particolare di: gruppo frigorifero compreso quadri elettrici di macchina, quota parte di collegamenti idraulici ed elettrici, valvolame, coibentazioni; torre evaporativa compreso quota parte di collegamenti idraulici ed elettrici, valvolame e profilati metallici di sostegno; gruppo di pompaggio circuito acqua refrigerata ed acqua di torre, compreso valvolame, quota parte di collegamenti idraulici ed elettrici e coibentazioni; rete idraulica circuito acqua di torre; quadro elettrico centrale frigorifera (con mantenimento in essere della linea di alimentazione). Installazione di un nuovo gruppo frigorifero monovite condensazione ad aria in esecuzione super silenziata. Potenza frigorifera nominale 789 kW . Fornitura e posa in opera di profilati metallici HEB180 per sostegno gruppo frigorifero. Realizzazione rete idraulica distribuzione acqua refrigerata comprendente: n.1 defangatore; n.1 serbatoio inerziale coibentato (capacità 2.000 litri); n.1 gruppo di pompaggio composto da n. 3 elettropompe centrifughe monostadio; tubazioni in acciaio nero UNI EN 10216-1 protette con antiruggine, coibentate e relativo valvolame. Installazione nuovo impianto elettrico al servizio della centrale frigorifera comprendente: n.1 quadro elettrico centrale frigorifera tipo power center; reti elettriche per il collegamento delle apparecchiature di centrale frigorifera; nuova linea elettrica e nuovo quadro elettrico per l’alimentazione delle unità di trattamento aria nell’Edificio B. Realizzazione di una nuova rete idraulica di alimentazione della centrale frigorifera Cucina Edificio C. 5 Relativamente alla riqualificazione impianto di condizionamento uffici edificio C il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: Smantellamento delle apparecchiature non più necessarie alla configurazione di progetto, ovvero quota parte di collegamenti idraulici, areaulici ed elettrici, nonché loro conferimento a discarica autorizzata. Installazione di nuovi ventilconvettori a cassetta. Interfacciamento dei nuovi ventilconvettori agli impianti idraulici e aeraulici esistenti. Linee elettriche di alimentazione nuovi ventilconvettori. Le opere oggetto dell’appalto (lavori e oneri connessi) sono dettagliatamente individuate nel progetto esecutivo predisposto dal Committente e che risulta composto da: Elaborati descrittivi Relazione generale illustrativa – Indice del progetto Relazione tecnica specialistica Relazione di calcolo Piano di manutenzione dell’opera Piano di sicurezza e coordinamento Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Capitolato speciale d’appalto Disciplinare degli elementi tecnici Cronoprogramma dei lavori Schema di contratto Computi metrici Riqualificazione centrale frigorifera Riqualificazione impianto di condizionamento uffici Computi metrici estimativi Riqualificazione centrale frigorifera Riqualificazione impianto di condizionamento uffici Elenchi prezzi unitari – Analisi nuovi prezzi Riqualificazione centrale frigorifera Riqualificazione impianto di condizionamento uffici Elaborati grafici I 01 - Planimetria generale d’inquadramento I 02 - Riqualificazione centrale frigorifera - Opere di smantellamento I 03 - Riqualificazione centrale frigorifera - Layout d’impianto I 04 - Riqualificazione centrale frigorifera - Schema funzionale d’impianto I 05 - Riqualificazione centrale frigorifera - Caratteristiche apparecchiature principali e particolari costruttivi I 06 - Riqualificazione centrale frigorifera - Impianti elettrici – layout impianti elettrici I 07 - Riqualificazione centrale frigorifera - Schemi elettrici unifilari I 08 - Riqualificazione impianto condizionamento uffici – Opere di smantellamento I 09 - Riqualificazione impianto condizionamento uffici – Nuovo impianto a ventilconvettori ed aria primaria 6 Art. 5 Tipo e ammontare dell’appalto – Categorie dei lavori Il corrispettivo di appalto è determinato a corpo (forfait chiuso). L'ammontare complessivo dei lavori e degli oneri da liquidarsi a corpo, posto a base d'appalto, al netto dell’IVA è presuntivamente: Tab. 5.1 A Lavori Centrale frigorifera A1 Impianti termici e di condizionamento € 231.169,55 Impianti interni elettrici, … € 86.068,57 Opere murarie complementari (8,6943% ca.) Impianto di condizionamento uffici A2 Impianti termici e di condizionamento € 69.016,83 Impianti interni elettrici, … € 3.676,97 Opere murarie complementari (10,3276% ca.) € 317.238,12 € 27.581,61 € 72.693,80 € 7.507,51 € 344.819,73 € 80.201,31 A1 + A2 Totale lavori € 425.021,04 B Oneri per la sicurezza (3,59 %) € 15.260,55 A+B OPERE A BASE D’APPALTO € 440.281,59 Le lavorazioni previste nell’appalto, ai sensi dell’art.108 del D.P.R. 207/10 appartengono alle seguenti categorie: Tab. 5.2 Lavori Categoria Importo (€) (oneri per la sicurezza esclusi) Incidenza (%) OS28 327.412,71 77,00 Prevalente OS30 97.608,33 23,00 Scorporabile 425.021,04 100,00 Impianti termici e di condizionamento, completi di ogni connessa opera muraria complementare Impianti interni elettrici, … completi di ogni connessa opera muraria complementare I gruppi di lavorazioni omogenee che compongono le opere previste nell’appalto, ai sensi dell’art.43 del D.P.R. 207/10, sono indicati nel seguente prospetto: Tab.5.3 Categoria OS28 OS30 Sottocategorie disaggregate di lavorazioni omogenee Importo (€) (oneri per la sicurezza esclusi) Incidenza (%) Impianti termici e di condizionamento, Centrale frigorifera 251.268,11 59,00 completi di ogni connessa opera muraria complementare Impianto di condizionamento 76.144,60 18,00 Impianti interni elettrici, … Centrale frigorifera 93.551,62 22,00 completi di ogni connessa opera muraria complementare Impianto di condizionamento 4.056,71 1,00 425.021,04 100,00 L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori (A1+A2; tab. 5.1), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza (B; tab. 5.1), non soggetto ad alcun ribasso. Il corrispettivo di appalto è “a corpo” (forfait) in quanto comprende la fornitura e la posa di tutto quanto necessario per realizzare i fini richiesti e per dare le opere complete (anche nelle parti accessorie), finite a regola d'arte, provate e collaudate. Nel corrispettivo sono inclusi tutti gli oneri generali e particolari riportati nel Capitolato speciale d’appalto, nel Contratto e nei documenti ai quali questi rinviano; in particolare quelli connessi al lavoro nelle ore notturne, nei giorni prefestivi e festivi e in più turni lavorativi giornalieri. 7 Provviste, mezzi, forniture, materiali, manufatti e sistemi devono essere quindi forniti in ogni caso nelle quantità necessarie, anche se diverse da quelle risultanti dai computo metrico o non esplicitamente indicati nel progetto approvato, e si intendono quindi tutti compresi nel prezzo a forfait. 8 Art. 6 – Termini di esecuzione delle opere - Programma lavori Il tempo utile per dare i lavori ultimati, con esito positivo di tutte le verifiche, è di 72 (settantadue) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna. E’ rappresentato graficamente dal “Cronoprogramma” allegato, tiene già conto dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e costituisce la base per la redazione del “Programma esecutivo dettagliato” che, anche indipendentemente da quello, l’Appaltatore deve presentare, prima dell’inizio dei lavori, redigendolo secondo quanto previsto dall’art.43 comma 10 del Regolamento D.P.R. 207/2010 n.207 e dal Capitolato speciale d’appalto. Nell’ambito di questo tempo utile il periodo finale, di durata pari almeno al 10% del totale, è dedicato alle sole operazioni di finitura, messa a punto generale, prove, pulizia, etc.. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informa per iscritto la Direzione lavori che, previo preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale. L'Appaltatore per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare al Committente le relative spese di assistenza e sottostare alla penale pecuniaria. stabilita nel Contratto. E’ riservata al Committente l’applicazione di penali per il mancato rispetto anche dei tempi utili parziali esposti nel “Programma esecutivo dettagliato” dei lavori”. L’eventuale concessione di proroghe prenderà in considerazione solo casi di forza maggiore e di carattere straordinario riconosciuti dalla Direzione lavori e dal Committente; non invece i normali maltempi, le mancate provviste di fornitori e i tempi tecnici per approntamento cantiere, rilievi, accertamenti, saggi e prove e comunque qualsivoglia altra causa e/o ragione. Art. 7 – Documenti di contratto Fanno parte del contratto di appalto e si intendono parte integrante allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Committente, i seguenti elaborati: Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici (Ministero dei Lavori Pubblici – Decreto 19/04/2000, n. 145). Relazione generale illustrativa – Indice del progetto Relazione tecnica specialistica Relazione di calcolo Piano di manutenzione dell’opera Piano di sicurezza e coordinamento Piano operativo di sicurezza Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Capitolato speciale d’appalto Disciplinare degli elementi tecnici Cronoprogramma dei lavori Computi metrici Riqualificazione centrale frigorifera Riqualificazione impianto di condizionamento uffici Elenchi prezzi unitari Riqualificazione centrale frigorifera Riqualificazione impianto di condizionamento uffici Elaborati grafici I 01 - Planimetria generale d’inquadramento I 02 - Riqualificazione centrale frigorifera - Opere di smantellamento I 03 - Riqualificazione centrale frigorifera - Layout d’impianto I 04 - Riqualificazione centrale frigorifera - Schema funzionale d’impianto I 05 - Riqualificazione centrale frigorifera - Caratteristiche apparecchiature principali e particolari costruttivi I 06 - Riqualificazione centrale frigorifera - Impianti elettrici – layout impianti elettrici I 07 - Riqualificazione centrale frigorifera - Schemi elettrici unifilari I 08 - Riqualificazione impianto condizionamento uffici – Opere di smantellamento I 09 - Riqualificazione impianto condizionamento uffici – Nuovo impianto a ventilconvettori ed aria primaria 9 CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 8 – Direzione lavori - Coordinamento per l’esecuzione dei lavori Il Responsabile del Procedimento designa, prima dell’avvio dei lavori, l’ufficio di Direzione lavori e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. L’ufficio di Direzione lavori è costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di Direttore operativo e di Ispettore di cantiere. L’ufficio è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento e cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità del progetto e del contratto. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori verifica sia l’applicazione da parte degli esecutori dei lavori delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza, sia l’idoneità dei Piani operativi di sicurezza predisposti dagli esecutori dei lavori; organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnala al Committente le inosservanze e sospende in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti. Art. 9 – Ordini della Direzione lavori - Riserve dell’Appaltatore I lavori e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, devono essere eseguite dall’Appaltatore secondo specifici Ordini di servizio emessi di volta in volta dalla Direzione lavori. Qualora risultasse che le opere e le forniture non siano state effettuate in conformità al contratto e/o secondo le regole d’arte, la Direzione lavori ordina all’Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, restando salvo e riservato il riconoscimento al Committente degli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore non può rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento D.P.R. 207/10. Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel Capitolato speciale d’appalto, e tali quindi da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, prima di dar corso all'Ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, deve inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre il Committente ad oneri imprevisti, resta stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve non tempestive si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. Ogni riserva da parte dell’Appaltatore deve essere quindi formulata per iscritto con lettera raccomandata A.R. entro 15 giorni dal momento dell’insorgenza della controversia ed essere iscritta nel registro di contabilità nelle forme e nei tempi prescritti. L’Appaltatore, fatte le proprie ragioni con le modalità di cui sopra, resta comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione lavori, e non può sospendere o ritardare o rifiutarsi di eseguire le opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilità dei lavori e ciò sotto pena di riserva di tutti i danni che potessero derivarne al Committente. 10 Art. 10 – Consegna dei lavori Il Committente comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui si procede alla consegna dei lavori, che è verbalizzata. Entro tale giorno l'Appaltatore deve almeno: a) prendere visione delle zone di cantiere; b) assumere dal Committente e dalla Direzione lavori tutte le informazioni sulle esigenze riguardanti il particolare sviluppo dei lavori e gli eventuali tempi parziali di completamento; c) provvedere agli adempimenti inerenti gli eventuali allacciamenti provvisori al servizio del cantiere (energia elettrica, acqua, fognatura, etc.); d) comunicare le generalità del Direttore di cantiere; e) costituire la cauzione definitiva; f) consegnare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); g) provvedere alla stipulazione delle richieste garanzie; h) sottoporre per approvazione alla Direzione lavori e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori il “Programma esecutivo dettagliato” delle lavorazioni e il “Piano operativo di sicurezza”; i) provvedere agli altri adempimenti previsti dal “Piano di sicurezza e coordinamento”. In occasione della consegna dei lavori viene concordata tra Direzione lavori e Appaltatore la scelta dei materiali e presentata eventuale campionatura. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini per l’ultimazione dei lavori stabiliti contrattualmente. Art. 11 – Organizzazione, esecuzione e coordinamento dei lavori L’Appaltatore deve provvedere all’approntamento, l’inoltro (previa firma del Committente) e il sollecito di istanze, pratiche e denunce per l’ottenimento di licenze, approvazioni, permessi e certificati da parte delle autorità preposte a controlli e collaudi (ivi compresi Comune, Regione, A.S.L., VV.F., etc.), affinché venga concesso il libero esercizio dell’opera, nonché la consegna alla Direzione lavori dei documenti comprovanti l’ottenimento di quanto sopra. L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici devono provvedere, prima dell’inizio dei lavori, a tutti gli adempimenti previsti dal “Piano di sicurezza e coordinamento”. In tale ambito l’Appaltatore trasmette al Committente il proprio documento “Piano operativo di sicurezza”. Copia di tale documento deve essere conservata in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e della Direzione lavori. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano operativo e con il “Piano di sicurezza e di coordinamento” allegato al contratto. Oltre ai documenti previsti dal “Piano di sicurezza e coordinamento”, in cantiere devono essere conservati almeno: giornale dei lavori; copia del progetto esecutivo (elaborati e tavole). notifica preliminare Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le cosiddette regole dell’arte e le prescrizioni della Direzione lavori, in modo che rispondano perfettamente al progetto (tenendo conto delle eventuali varianti richieste) ed a quanto stabilito dal Capitolato speciale. Il personale dell’Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione sollecita del lavoro e ben accetto alla Direzione lavori. A richiesta motivata della Direzione lavori il personale deve venire sostituito, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. 11 L’Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio rappresentante – Direttore di cantiere – fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali a cui ha conferito mandato per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma di contratto. Il Direttore di cantiere ha pieni poteri decisionali nei confronti della Direzione lavori, del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e del personale della Ditta appaltatrice presente in cantiere. L’esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: le prescrizioni della Direzione lavori, le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte, le disposizioni del “Programma esecutivo dettagliato” dei lavori. Infatti l’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il “Programma esecutivo dettagliato” dei lavori (elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione) che, nel rispetto dei termini di consegna e del Cronoprogramma, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle voci del computo metrico, sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza, sia ai relativi importi di avanzamento lavori). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, deve essere approvato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e dalla Direzione lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per una più elevata sicurezza, sia per la migliore riuscita dell’opera, sia per le esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L’Appaltatore ha l’obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. L’Appaltatore in nessun caso può trarre motivi per richiesta di proroghe dal comportamento delle altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell’Appaltatore la segnalazione tempestiva, cioè in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell’emissione degli stati di avanzamento, la Direzione lavori procede al controllo dell’avanzamento lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l’esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Qualora l’Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l’esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione lavori procede d’ufficio sia ad applicare l’eventuale penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre Ditte di sua fiducia, attribuendo poi all’Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l’Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all’inizio dei lavori di ogni fase dell’opera, l’Appaltatore deve aver definito con il Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della Direzione lavori e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere e le attività accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l’Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere e attività accessorie si ritengono accettate. Qualora l’Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere e/o attività, queste, se approvate dalla Direzione lavori, sono eseguite a sue spese, come pure le eventuali opere e attività di ripristino. 12 Qualora l’Appaltatore non informi in tempo utile il Committente le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere, blocco e/o ritardo di attività già eseguite o svolte da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l’Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con la Direzione lavori e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: l’orario di lavoro del cantiere; l’utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etc.); l’utilizzo dei mezzi d’opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Infine e in particolare, poiché i lavori si svolgono in zone nelle quali sono in corso altre attività, questi devono procedere nel pieno rispetto della continuità operativa di tali attività. Nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore deve quindi in ogni caso subordinare le proprie attività alle esigenze operative del Committente e adottare tutte le misure cautelative e protettive necessarie per evitare disturbi, disagi e pericoli agli utenti delle zone di cui sopra. Deve perciò realizzare a propria cura e spese (e ciò solo a titolo di esempio) sia sbarramenti, percorsi sostitutivi e protezioni che separino nettamente il flusso di cantiere da quello inerente le attività del Committente, che attenuino la trasmissione di rumori, che evitino la formazione o la diffusione di polveri, etc., sia alimentazioni provvisorie degli impianti esistenti sui quali debba eventualmente intervenire. Inoltre deve organizzare fasi di lavorazioni in orario prefestivo, festivo e notturno. Infine, per le demolizioni e i lavori rumorosi in genere, deve attenersi agli orari richiesti dal Committente, anche in ottemperanza al Piano di sicurezza e coordinamento. Art. 12 – Variazioni al progetto Le indicazioni contenute nel progetto esecutivo approvato devono ritenersi esecutive e esaustive per l’individuazione delle opere da realizzare, che quindi devono essere eseguite in totale rispetto delle medesime. L’Appaltatore non può apportare al progetto alcuna modifica o variante senza l’approvazione scritta della Direzione lavori, sotto pena dell’immediata rimozione, adeguamento, demolizione o ripristino conseguente qualora la Direzione lavori non riconosca che la modifica o variante costituisca vantaggio per il Committente. Il Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto in appalto, sia prima che durante il corso dei lavori; le modifiche e le variazioni potranno riguardare lavori non contemplati nell’appalto, aumenti o diminuzioni di opere, variazioni di tipi di materiali e finiture, ma anche la completa eliminazione di alcune opere, ovvero l’aggiunta di altre e lo scorporo dalla fornitura di alcuni materiali o apparecchiature, riservandone all’Appaltatore la messa in opera. In tutti i casi senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta all’infuori del pagamento dei lavori e delle opere effettivamente eseguiti. Le variazioni ai lavori, che devono sempre essere formalizzate attraverso Ordine di servizio della Direzione lavori, sono definite e regolate secondo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. 5 /10/2010 n. 207. Le varianti sono valutate “a misura”, con verifica in contraddittorio di volumi, superfici, lunghezze, pesi e quantità. Qualora le variazioni comportino, nella quantità di categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee, modifiche tali da poter costituire un possibile pregiudizio economico è riconosciuto un compenso solo qualora la variazione di quantità superi il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. Qualora nell’ambito di varianti di dettaglio all’opera si renda necessario, la Direzione lavori può ordinare l’esecuzione di lavori “in economia”, con mano d’opera, mezzi e provviste forniti dall’Appaltatore senza indugio e nel più breve tempo possibile. Il personale messo a disposizione per i lavori in economia deve essere idoneo al lavoro per il quale è richiesto e deve essere provvisto dei necessari attrezzi. Liste del personale prestato in economia devono essere redatte giornalmente e vistate dalla Direzione lavori. 13 Art. 13 – Ultimazione dei lavori Il periodo finale del tempo utile per l'esecuzione dei lavori (di durata non inferiore al 10% del tempo contrattuale totale) deve essere dedicato alle operazioni di verifica funzionale. L'Appaltatore deve comunicare alla Direzione lavori il giorno dal quale far decorrere detto periodo. In detto periodo infatti l'Appaltatore esegue, in contraddittorio con la Direzione lavori, le operazioni di prova finale, con lo scopo di verificare la completa realizzazione delle opere in appalto e delle eventuali varianti e la loro conformità funzionale al progetto. La Direzione lavori raccoglie in uno specifico verbale i risultati di dette operazioni, nonché quelli di tutte le verifiche preliminari effettuate nel corso dei lavori e registra eventuali manchevolezze o deficienze che dovranno essere eliminate dall'Appaltatore prima della scadenza del tempo utile. Dopo l'eliminazione di tutte le eventuali manchevolezze accertate durante le operazioni di verifica funzionale e la consegna al Committente della documentazione finale inerente le opere l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione lavori dell’avvenuta ultimazione dei lavori. La Direzione lavori procederà quindi, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo l'apposito verbale. Viene stabilito che con il rilascio del verbale di ultimazione dei lavori l'Appaltatore acconsente automaticamente alla presa in consegna (provvisoria) dei lavori ultimati da parte del Committente prima dell’emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Ove il Committente non ritenga di avvalersi di tale facoltà l'Appaltatore resta completamente responsabile della conservazione in perfetto stato delle opere fino all'approvazione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La presa in consegna (provvisoria) dei lavori ultimati da parte del Committente è prova unicamente dell'avvenuta ultimazione dei lavori e non della rispondenza delle opere alle caratteristiche prescritte. L'Appaltatore rimane perciò pienamente responsabile dei difetti di costruzione, di fornitura e di funzionamento delle opere che eventualmente vengano riscontrati in seguito all’emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque entro il periodo di garanzia stabilito contrattualmente, salvo gli eventuali danni dovuti all'uso. La documentazione finale delle opere, trasmessa dall'Appaltatore congiuntamente alla comunicazione dell’ultimazione lavori, è una raccolta ordinata (cartacea e su supporto informatico) costituita almeno da: a) relazione tecnica esplicativa delle opere effettivamente eseguite e del loro funzionamento; b) copia dei disegni finali, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere realizzate, con l'indicazione del tipo e della marca di tutte le apparecchiature e materiali installati e del loro posizionamento esatto; c) “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” opportunamente integrato con le effettive caratteristiche di materiali, manufatti, apparecchiature e sistemi installati; d) per quanto riguarda le singole apparecchiature installate: schede ordinate con indice analitico riportanti tutte le specifiche tecniche, i disegni, gli schemi, i certificati di omologazione e le istruzioni di funzionamento, installazione, taratura e manutenzione; e) certificato di collaudo di impianti e/o sistemi particolari e/o speciali (per es. regolazione automatica, etc.) firmato dal fornitore o costruttore; f) dichiarazioni e certificati richiesti da Regione, Comune, A.S.L., ex I.S.P.E.S.L., Comando Provinciale Vigili del Fuoco e quelli inerenti il Decreto n. 37/08; g) documentazione fotografica riguardante le varie fasi dell’opera e in particolare tutte le parti occultate permanentemente, oppure raggiungibili con difficoltà. 14 Art. 14 – Collaudo - Regolare esecuzione Il Committente nomina un Collaudatore o una Commissione di collaudo, eventualmente in corso d’opera. Il collaudo ha lo scopo di: verificare e certificare che le opere siano state eseguite a regola d’arte, secondo il progetto appaltato, le relative prescrizioni tecniche, le eventuali varianti, in conformità del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi debitamente approvati; verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto per dimensioni, forma, quantità, qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste; eseguire le verifiche tecniche previste dalle normative di settore; esaminare le eventuali riserve dell’Appaltatore. Le operazioni di collaudo devono comunque essere completate entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, compreso il tempo occorrente per sostituzioni, ripristini, rifacimenti e messe a punto eventualmente richiesti in sede del collaudo stesso. Fino alla data di approvazione del Certificato di collaudo restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni relative al collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal certificato stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie prestate. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione. Dopo tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio decorre il periodo di garanzia di anni due. L’Appaltatore, a propria cura e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le verifiche, le esplorazione, gli esperimenti che il Collaudatore ritenga necessari. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale del Committente per accertare la intervenuta eliminazione delle eventuali mancanze riscontrate durante le operazioni di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze riscontrati. Qualora il Committente, per prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie previste dal D.P.R. 207/10, non ritenga necessario procedere al collaudo, la Direzione lavori stila, entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori, il Certificato di regolare esecuzione delle opere. La certificazione di regolare esecuzione ha sostanzialmente i medesimi scopi del collaudo del quale, a discrezione della Direzione lavori, può conservare caratteristiche e modalità ed eventualmente recepire direttamente gli esiti delle verifiche tecniche ed amministrative già effettuate in sede di ultimazione lavori e di conto finale. Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione ha luogo l'accettazione delle opere da parte del Committente. 15 TITOLO II – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI Le lavorazioni da realizzare sono dettagliatamente descritte nell’elaborato “Relazione tecnica specialistica” allegato al contratto. 16 PARTE II PRESCRIZIONI TECNICHE 17 TITOLO I – PRESCRIZIONI GENERALI 1.0.0. ONERI GENERALI Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale, a quelli già espressamente indicati nel presente Capitolato speciale d’appalto e a quelli connessi all’ottemperanza del Piano di sicurezza e coordinamento sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri generali, che si intendono compensati nell’ambito dei prezzi unitari e/o nell’importo contrattuale “a corpo” offerto. 1) L’approntamento e la posa del cartello di cantiere, redatto secondo le indicazioni del Committente. 2) I rilievi, i tracciati, le verifiche, le indagini, i capisaldi e simili che possono occorrere dalla consegna dei lavori fino al compimento del Collaudo o della regolarità di esecuzione. 3) La formazione di un cantiere attrezzato, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una corretta e rapida esecuzione di tutti i lavori; la recinzione, chiusa con materiale approvato dalla Direzione lavori, di altezza non inferiore a 2,00 m, del perimetro (o dei perimetri, qualora le zone debbano essere interessate dai lavori non contemporaneamente) dell’intervento; gli eventuali necessari spostamenti e adeguamenti alle necessità logistiche interne; la pulizia e la manutenzione delle aree di intervento; la formazione e/o manutenzione delle vie di accesso e interne in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione. 4) L’installazione della segnaletica, necessaria a evidenziare il cantiere di lavoro e le eventuali interruzioni o deviazioni di traffico che si rendessero necessarie in conseguenza all’esecuzione dei lavori o di fasi di essi. 5) L’approntamento, la disponibilità e la pulizia, nei siti concordati con il Committente, di idonei ambienti ad uso spogliatoio con sufficiente numero di servizi igienici per uso degli addetti ai lavori. 6) L’approntamento e la disponibilità, nei siti che concordati con il Committente, di locali, con accessi provvisti di serrature, per il deposito dei materiali e delle apparecchiature non voluminose (magazzini). 7) L’approntamento, la disponibilità e la pulizia, nei siti concordati con il Committente, di locali ad uso ufficio e riunione del personale di Direzione Lavori e assistenza con almeno arredamento, illuminazione, riscaldamento, telefono, telefax, fotocopiatrice, personal computer. 8) Lo sgombero e il trasferimento, se necessario anche più volte durante l’esecuzione dei lavori, dei locali di cui ai punti 5, 6, 7 del presente articolo. 9) La sorveglianza diurna e notturna del cantiere; il divieto di accesso a tutte le persone non addette. 10) La Direzione di cantiere nelle forme previste, in modo da assicurare la corretta ed efficace organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere. 11) Il mantenimento della disciplina e del buon ordine del cantiere, facendo osservare al personale addetto le norme di legge, i regolamenti e le specifiche prescrizioni del Capitolato speciale di appalto e provvedendo all’immediato allontanamento e sostituzione di personale che operi con imperizia, insubordinazione o altra condotta non dignitosa. Tale richiesta può essere avanzata dalla Direzione lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dal Committente. 12) La completa responsabilità di tutti i materiali depositati in cantiere e/o posti in opera, nonché di tutte le forniture e materiali, anche di proprietà del Committente o di altre ditte, consegnati all’Appaltatore. 13) Le opere provvisionali come ponteggi, assiti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiute le lavorazioni. 14) Le ulteriori opere provvisionali eventualmente necessarie a garantire la continuità dell’operatività nelle zone adiacenti a quelle di cantiere, predisponendo anche opportune e adeguate protezioni atte a garantire l’incolumità degli utenti del servizio e la minimizzazione di rumori, polveri, vibrazioni, etc. 15) Tutti i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli utensili necessari sia per l’esecuzione delle opere (ivi compresi: mezzi di sollevamento, seghe circolari, martelli demolitori, 18 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) trabattelli, scale, cavalletti, trapani, saldatrici, filiere, etc.), sia per misurazioni, tracciamenti, verifiche, constatazioni e operazioni di collaudo o di regolarità di esecuzione. La disponibilità di personale idoneo (dotato dei dispositivi individuali opportuni) sia per l’esecuzione delle opere, sia per l’esecuzione di rilievi, assaggi, indagini, tracciamenti, misurazioni, verifiche, constatazioni, relativi alle operazioni di consegna, realizzazione, contabilità e prove di collaudo, anche in orario serale, notturno, prefestivo e festivo. La fornitura e trasporto a piè d’opera di tutti i materiali, manufatti, apparecchiature, macchinari, impianti e mezzi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, dogana, dazio, imposte, etc.. Il sollevamento in alto o in basso e montaggio dei materiali, manufatti, apparecchiature e impianti occorrenti nell’esecuzione dei lavori, da eseguirsi con adeguata mano d’opera. Tutte le opere occorrenti per proteggere, con i più idonei sistemi, attrezzature e manufatti di proprietà del Committente, presenti negli ambienti dove si svolgono i lavori e non trasferibili, o per causa della loro natura, o per non interrompere l’attività del Committente. La pulizia e il riordino delle opere provvisionali e dei mezzi d’opera a cadenza almeno settimanale. L’allontanamento dal cantiere, durante lo svolgimento dei lavori, dei materiali di risulta da collocare su aree di proprietà dell’Appaltatore stesso o a pubblica discarica e il pagamento delle relative tariffe. Le assistenze murarie di cui in 2.1.0. se non altrimenti dettagliate. La responsabilità dei danni causati dall’imperizia e/o dalla negligenza dei propri addetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. Lo sviluppo di disegni specifici e particolari per definire ogni ulteriore dettaglio costruttivo, nonché l’esecuzione di modelli, di campioni di lavoro e di manufatti che dovessero occorrere, ivi compreso l’eventuale prelevamento, l’invio e sperimentazione presso Istituti autorizzati. L’esecuzione, anche presso Istituti autorizzati, di tutte le prove e delle analisi di materiali richieste dalla Direzione lavori, nonché il pagamento di tariffe e onorari per il rilascio dei relativi certificati. Il provvisorio montaggio, smontaggio e rimontaggio, gli eventuali trasporti e magazzinaggi temporanei di materiali, manufatti e apparecchiature o per proteggerli da deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero loro arrecare lavori di finitura o prove di funzionamento, o perché potrebbero compromettere la buona esecuzione di altri lavori contemporaneamente in corso. La protezione mediante fasciatura, copertura, etc. di manufatti, apparecchiature e parti di opera in genere non agevolmente smontabili, per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, etc. in modo che a lavoro ultimato siano consegnati nello stato di nuovi. Ciò in particolare in caso di sospensione lavori. Lo sgombero, la rimozione di materiali, mezzi d’opera e impianti presenti nel cantiere e di proprietà della Ditta appaltatrice ogni qualvolta ciò sia ordinato dalla Direzione lavori e comunque entro la data di ultimazione dei lavori. L’esecuzione delle pulizie “di fino”, con attrezzature e mano d’opera adeguate, sia all’interno che all’esterno dei locali ove si realizzano le opere, compresa la pulizia delle superfici delle parti impiantistiche, in modo da consentire l’immediato utilizzo da parte del Committente. L’informazione e l’istruzione del personale del Committente riguardo alle caratteristiche delle opere, durante il periodo di messa a punto e per un periodo, dopo la presa in consegna del Committente, fino a tre mesi. L’approntamento, l’inoltro (previa firma del Committente) e il sollecito di istanze, pratiche e denunce per l’ottenimento di licenze, approvazioni, permessi e certificati da parte delle autorità preposte a controlli e collaudi (ivi compresi Comune, Regione, A.S.L., VV.F., etc.), affinché venga concesso il libero esercizio dell’opera, nonché la consegna alla Direzione lavori dei documenti comprovanti l’ottenimento di quanto sopra. Il mantenimento in perfetto stato d’efficienza delle opere realizzate fino all’espletamento delle operazioni connesse al rilascio del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Qualora il Committente decidesse di mettere in funzione gli impianti e/o di utilizzare le opere realizzate, l’Appaltatore risponde dell’insorgenza di eventuali problemi derivanti da vizi costruttivi o da imperfezione dei materiali impiegati. La documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione e delle parti destinate ad essere occultate. 19 34) Tutte le opere occorrenti per l’incanalamento provvisorio e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo sgombero della neve e per mantenere le opere eseguite al riparo dall’acqua, dal sole e dal gelo, nonché la riparazione degli eventuali danni per ciò verificatisi. 20 2.0.0. OPERE COMPLEMENTARI 2.1.0. Assistenze murarie Nell’ambito del presente Capitolato speciale per “assistenze murarie” si intende almeno quanto segue. 1) Ricevimento, scarico, deposito all’interno del cantiere (nei luoghi preposti), movimentazione dal luogo di deposito al luogo di impiego (con eventuale relativo carico e/o scarico), posizionamento dei materiali, manufatti e macchinari anche pesanti e/o voluminosi. 2) Protezione con i più idonei sistemi, di materiali, apparecchiature e manufatti già installati, o a piè d’opera, pronti per essere installati. 3) Posa di zanche, staffaggi, etc. con relativa foratura/scasso di murature, nonché il montaggio di staffaggi e apparecchiature in genere che può essere realizzato con tasselli; relativi ripristini. 4) Realizzazione di passaggi, asole, fori, tracce e scassi di qualsiasi grandezza, in solai, soffitti, pavimenti, pareti, etc. di qualsiasi natura e tipo e successive riquadrature, regolarizzazioni e ripristini. 5) Muratura di tubazioni, scatole, cassette, telai di qualsiasi tipo, ivi compresa la sistemazione in loco e l’eventuale fissaggio provvisorio. 6) Predisposizione, nelle pareti in cartongesso e/o similari, di alloggi in misura per cassette e contenitori in genere. 7) Protezione immediata di qualsiasi tubazione posata a pavimento con copertura in cappa cementizia esente da additivi. 8) Necessari rinforzi e/o integrazioni delle strutture di sostegno delle pareti per applicazione di manufatti e apparecchiature. 9) Formazione di basamenti (normali e speciali), in muratura, in calcestruzzo, in profilati metallici, per macchinari, apparecchiature e manufatti in genere. 10) Verniciatura definitiva di parti ferrose in genere, ove la verniciatura di protezione rimarrebbe in vista. 11) Tagli, modifiche e ripristini di impermeabilizzazioni di pavimenti e coperture interessati da formazione di asole, fori, tracce, scassi, etc.. 12) Provvisorio spostamento e rimessa in loco di attrezzature e arredi di proprietà del Committente, presenti negli ambienti ove si svolgono i lavori, per ottenere gli spazi per una corretta e sicura operatività di cantiere. 13) Tutte le cautele per preservare i manufatti e le infrastrutture esistenti da non abbandonare. 14) Opere provvisionali generali di cantiere connesse agli impianti da realizzare e quelle per la protezione, con i più idonei sistemi, di attrezzature, manufatti e arredi di proprietà del Committente, presenti negli ambienti ove si svolgono i lavori e non trasferibili, o per causa della loro natura, o per non interrompere l’attività del Committente. Per tutto quanto sopra devono ovviamente essere resi contestualmente disponibili: l’adatta mano d’opera e la manovalanza in aiuto; i materiali edili (malta, gesso, cemento, mattoni, legname, stracci, cartoni, etc.) e di consumo; le attrezzature (ponteggi, scale, paranchi, gru, etc.). Inoltre quanto sopra comprende sempre almeno le seguenti operazioni accessorie: eventuali demolizioni; necessari ripristini con accompagnamenti, sigillature e tinteggiature ; sgombero degli eventuali detriti. 2.2.0. Smontaggi 2.2.1. Impianti meccanici 2.2.1.1. Linee Qualora, per qualsiasi motivo, si renda necessario abbandonare parti di un impianto esistente e funzionante senza comprometterne il funzionamento nel suo complesso, occorre procedere come segue: 1) identificazione dell'utenza o delle utenze servite dal tratto di tubazione che si intende abbandonare, attraverso la momentanea intercettazione della tubazione medesima; 21 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) analisi delle utenze servite dal tratto di tubazione da abbandonare, considerando la possibilità che tutte o in parte possano essere interessate anche da ristrutturazione edile e quindi definitivamente abbandonate; predisposizione di un'alimentazione alternativa per quelle utenze, servite da tubazioni da abbandonare, ma per le quali occorra garantire il funzionamento; svuotamento della tubazione da abbandonare, con soffiaggio finale, per garantire l'evacuazione completa anche dei tratti non svuotabili naturalmente; esclusione, tramite taglio, dei tratti di tubazione da abbandonare; accertamento e controllo su tutte le utenze interessate dell'efficacia dell'esclusione. Le utenze (corpi scaldanti, batterie di scambio, terminali in genere) definitivamente abbandonate devono essere staccate dalla rete; allacciamento all'alimentazione alternativa delle utenze già servite dalla tubazione abbandonata e per le quali occorre garantire il funzionamento; sigillatura (mediante schiacciatura e saldatura) di tutte le terminazioni dei tratti di tubazioni abbandonati già posati sotto traccia e loro contenimento nelle murature. Quanto sopra, qualora dette tubazioni siano ubicate in zone o parti di edificio non interessate anche da demolizioni di opere edili; smontaggio dei tratti di tubazione abbandonati e dei relativi accessori e staffaggi ubicati in zone dell'edificio non interessate anche da demolizioni di opere edili. Quanto sopra qualora dette tubazioni non siano posate sotto traccia. Le demolizioni di parti di impianto ubicate in zone interessate anche da demolizioni di opere edili sono demandate allo specialista edile. E' compito dello specialista impiantista: a) predisporre tutte le opere di cui ai punti 1 e 9 del presente paragrafo; b) effettuare tutti i controlli e gli accertamenti necessari per garantire che, in conseguenza delle demolizioni di impianti, non si verificheranno situazioni che possano nuocere a persone, cose o al funzionamento delle utenze operanti al momento; c) dare il benestare alla demolizione delle parti di impianto in oggetto. Tutte le cosiddette alimentazioni alternative devono essere predisposte secondo quanto previsto dalle presenti prescrizioni tecniche in materia di materiali e posa dei medesimi. L'eventuale provvisorietà di queste opere non costituisce una deroga all'osservanza completa delle prescrizioni tecniche. 2.2.1.2. Apparecchiature e macchinari Lo smontaggio di apparecchiature e macchinari in genere, alimentati da fluidi ed allacciati alla rete di distribuzione di questi, deve essere effettuata secondo il seguente ordine: 1) individuazione, intercettazione e svuotamento completo della tubazione o canalizzazione costituente la diramazione di allacciamento dell'apparecchiatura o della macchina; 2) eventuale svuotamento dell'apparecchiatura o della macchina; 3) accertamento dell'efficacia dell'intercettazione della diramazione; 4) separazione degli attacchi di alimentazione e scarico dalle rispettive reti; 5) allontanamento dell'apparecchiatura o macchina; 6) demolizione della diramazione di collegamento all'apparecchiatura o alla macchina. 22 2.2.2. Impianti elettrici 2.2.2.1. Linee Qualora, per qualsiasi motivo, si renda necessario abbandonare parti di un impianto esistente e funzionante senza comprometterne il funzionamento nel suo complesso, occorre procedere come segue: 1) identificazione dell'utenza o delle utenze servite dal tratto di linea che si intende abbandonare, attraverso la momentanea intercettazione del cavo medesimo; 2) analisi delle utenze servite dal tratto di linea da abbandonare, considerando la possibilità che tutte o in parte possano essere interessate anche da ristrutturazione edile e quindi definitivamente abbandonate; 3) predisposizione di un'alimentazione alternativa per quelle utenze servite da linee da abbandonare, ma per le quali occorra garantire il funzionamento; 4) disalimentazione della linea; 5) esclusione, tramite sfilaggio, dei tratti di linea da abbandonare; 6) accertamento e controllo su tutte le utenze interessate dell'efficacia dell'esclusione. Le utenze definitivamente abbandonate devono essere staccate dalla rete; 7) allacciamento all'alimentazione alternativa delle utenze già servite dalla linea abbandonata e per le quali occorre garantire il funzionamento; 8) smontaggio dei tratti di linea abbandonati e dei relativi accessori ubicati in zone dell'edificio non interessate anche da demolizioni di opere edili. Quanto sopra qualora dette linee non siano posate sotto traccia. Le demolizioni di parti di impianto ubicate in zone dell'edificio interessate anche da demolizioni di opere edili sono demandate allo specialista edile. E' compito dello specialista impiantista: a) predisporre tutte le opere di cui ai punti 1 e 8 del presente paragrafo; b) effettuare tutti i controlli e gli accertamenti necessari per garantire che, in conseguenza delle demolizioni di impianti, non si verificheranno situazioni che possano nuocere a persone, cose o al funzionamento delle utenze operanti al momento; c) dare il benestare alla demolizione delle parti di impianto in oggetto. Tutte le cosiddette alimentazioni alternative devono essere predisposte secondo quanto previsto dalle presenti prescrizioni tecniche in materia di materiali e posa dei medesimi. L'eventuale provvisorietà di queste opere non costituisce una deroga all'osservanza completa delle prescrizioni tecniche. 2.2.2.2. Apparecchiature e macchinari Lo smontaggio di apparecchiature e macchinari in genere, alimentati ed allacciati alla rete di distribuzione di questi, deve essere effettuata secondo il seguente ordine: 1) individuazione, intercettazione e disalimentazione della linea di allacciamento dell'apparecchiatura o della macchina; 2) accertamento dell'efficacia dell'intercettazione della diramazione; 3) separazione degli attacchi di alimentazione e scarico dalle rispettive reti; 4) allontanamento dell'apparecchiatura o macchina; 5) demolizione della diramazione di collegamento all'apparecchiatura o alla macchina. 23 3.0.0. VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI In corso d'opera devono poter essere eseguite tutte quelle verifiche e prove ritenute opportune. Dette verifiche e prove vengono eseguite in contraddittorio e devono essere verbalizzate. Le verifiche e le prove preliminari si devono in ogni caso effettuare durante l'esecuzione dei lavori, in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei medesimi. Dette verifiche e prove sono: 3.1.0. Impianti termici a) Verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura dei materiali offerti e delle apparecchiature corrisponda, quantitativamente e qualitativamente, alle prescrizioni contrattuali e che la posa in opera sia stata eseguita secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche. Deve essere effettuata prima della chiusura di tracce e cavedi e della posa delle coibentazioni. b) Prova idraulica a freddo delle tubazioni - Deve essere effettuata prima della chiusura di tracce e cavedi e della posa delle coibentazioni, se possibile mano a mano che si esegue l'impianto, e comunque sempre prima di effettuare le prove di cui ai punti seguenti. Viene eseguita portando la pressione all'interno delle tubazioni ad un valore di almeno 1.5 volte superiore a quello corrispondente alla pressione massima di esercizio, e comunque non inferiore a 6 bar, per una durata di 24 ore. La pressione di prova viene ottenuta con una pompa idraulica, munita di manometro, inserita in un qualunque punto del circuito. L'esito della prova è ritenuto positivo quando non si verifichino perdite o deformazioni permanenti. Strumenti: manometro di tipo uguale a quello installato sull'impianto. c) Prova preliminare di circolazione, tenuta e dilatazione, con fluidi caldi e freddi - Viene eseguita portando la temperatura nell'impianto ai valori di progetto e mantenendola per tutto il periodo necessario per eseguire un'accurata ispezione, che deve iniziare quando siano raggiunte le condizioni di legge. L'esito della prova è ritenuto positivo quando in tutte le apparecchiature sia stata raggiunta la temperatura di progetto, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando i serbatoi di espansione abbiano potuto assorbire le variazioni di volume dei fluidi dell'impianto. Strumenti: termometro di tipo uguale a quello installato sull'impianto. d) Prova di efficienza delle apparecchiature installate - Viene eseguita attraverso la misura ed il confronto con i valori di progetto di: pompe: portata, prevalenza, potenza assorbita; scambiatori di calore: portata fluidi, pressioni in entrata ed in uscita, temperature in entrata ed in uscita; gruppi refrigeratori d'acqua: portata dei fluidi, pressioni in entrata ed in uscita, temperature in entrata ed in uscita, potenza assorbita, livello sonoro; torri di raffreddamento: portata dei fluidi, temperatura in entrata ed in uscita, potenza assorbita, livello sonoro. I componenti di impianto soggetti a normativa specifica devono essere forniti con la documentazione comprovante l'esito positivo degli accertamenti prescritti. Strumenti: velocità dell'aria (bocchette, griglie, etc.): anemometro a filo caldo; velocità dell'aria (condotte): tubo di Pitot; pressione aria: micromanometro differenziale a miscela con tubo inclinato; umidità aria: psicrometro di Assman; temperatura altri fluidi: termometro uguale a quello installato sull'impianto; pressione altri fluidi: manometro uguale a quello installato sull'impianto; livello sonoro: fonometro con curve A, B, C, lineare e costanti di tempo. e) Verifica dell'efficienza del sistema di regolazione (funzionamento di tutti gli organi, corretto collegamento, etc.). 24 3.2.0. Impianti elettrici a) Accertamento che i materiali e le apparecchiature forniti corrispondano qualitativamente e quantitativamente a quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e dall'elenco descrittivo. b) Verifica della rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge ed alle norme C.E.I.. c) Verifica dell'adeguatezza delle protezioni e del loro coordinamento. d) Verifica di tutto l'impianto di terra, misura dell'impianto dell'inaccessibilità di parti sotto tensione salvo l'impiego di utensili. di dispersione, verifica e) Verifica dei percorsi dei conduttori, della sfilabilità e del coefficiente di riempimento, delle portate e delle cadute di tensione. 4.0.0. RUMOROSITA' Gli impianti devono essere installati in modo da poter ottenere la massima silenziosità durante il funzionamento: è necessario quindi adottare tutte le precauzioni per ottenere questo scopo. In particolare occorre prevedere: l'adozione di macchinari con parti rotanti a basso numero di giri; l'adozione di basamenti flottanti per macchine in movimento; l'installazione di supporti antivibranti a corredo di tutte le apparecchiature ed i macchinari con parti in movimento; l'installazione di giunti antivibranti tra apparecchiature e macchine con parti in movimento e reti a queste collegate; l'adozione di sostegni che evitino il rigido collegamento delle parti dell'impianto alla struttura dell'edificio; la massima cura nella posa delle coibentazioni; la completa adozione degli ammortizzatori di colpo d'ariete; la massima cura nella realizzazione dell'impianto di ventilazione; la completa adozione dei dispositivi rompigetto. In ogni caso il livello sonoro degli ambienti serviti dagli impianti, quando questi siano in funzione, non deve superare per più di 3 dB (A) il livello sonoro di fondo. Quanto sopra con il limite inferiore di 30 dB (A), secondo UNI 8199. 5.0.0. PULIZIA DEL CANTIERE Prima dell'inizio delle operazioni di taratura tutte le apparecchiature ed i materiali messi in opera devono essere completamente puliti asportando sfridi, tracce di unto, vernice o di materiale edile, residui di imballo ed eliminando la polvere. Durante questa fase devono essere effettuate tutte le operazioni di lubrificazione, serraggio, fissaggio, tensione di cinghie, etc. e messe in opera le targhette e le indicazioni in genere per rendere agevole l'esercizio dell'impianto. Gli sfridi, gli imballi ed in genere il materiale di risulta inerente le forniture e non necessario al funzionamento delle opere devono essere rimossi dal cantiere periodicamente durante i lavori e definitivamente prima dell'inizio delle operazioni di taratura e radunati nel luogo indicato dal Committente. 6.0.0. TARATURA E MESSA A PUNTO Prima della dichiarazione di ultimazione lavori vengono effettuate le operazioni di taratura e messa a punto degli impianti. La taratura e la messa a punto consistono in quelle operazioni e interventi atti ad ottenere dall'impianto le prestazioni di progetto, intervenendo sia sulla regolazione automatica, sia sugli organi di regolazione specifici delle singole apparecchiature. 25 7.0.0. IDENTIFICAZIONE Apparecchiature, macchinari e componenti di impianto in genere devono poter essere identificati con preciso riferimento alle tavole di progetto aggiornate. A questo scopo: a) Tutte le apparecchiature come: generatore di calore, gruppi frigoriferi, torri di raffreddamento, centrali di trattamento aria, ventilatori, pompe, serbatoi di stoccaggio, serbatoi di espansione, autoclavi, quadri, trasformatori, generatori di emergenza, etc., devono essere dotate di targhetta di identificazione. b) Tutte le tubazioni che fanno capo a collettori devono essere dotate di targhetta di identificazione del circuito servito. I vari circuiti devono essere numerati. c) Per tutte le tubazioni e le canalizzazioni deve essere permesso il riconoscimento del fluido contenuto ed il suo senso di circolazione attraverso fasce colorate e frecce; le fasce (larghezza minima 5 cm) e le frecce (lunghezza minima 20 cm) devono essere posizionate almeno ogni 10 m e comunque in corrispondenza di ogni intercettazione e/o diramazione. d) Nell'ambito di quadri, trasformatori, generatori di emergenza, etc. i vari componenti devono essere identificabili nel modo descritto nella voce di specifica che li riguarda; e) Conduttori e cavi posati in tubo protettivo o su passerella devono essere muniti di segnalino di identificazione, non deperibile nè facilmente asportabile, posto ad ogni interpiano nei montanti, ad ogni 5/10 m sulle passerelle ed in ingresso ad ogni cassetta di derivazione o transito; f) Le fasce di identificazione devono essere realizzate con il colore relativo riportato nella tabella UNI 5634-65. g) Le targhette di identificazione devono essere in alluminio o in plastica rigida, con diciture incise e testo da definire con la Direzione lavori Devono essere fissate a viti su piastrina di supporto con tondino di sostegno da applicare all'apparecchiatura o alla tubazione. h) I volantini del valvolame devono essere verniciati con il colore relativo al fluido convogliato. i) La tabella di identificazione (colori-fluidi, sigle, numerazioni) deve essere conservata nella centrale principale in apposita bacheca. Circolari Ministero dell’Interno e prescrizioni Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Leggi regionali, normative comunali, regolamenti edilizi Disposizioni del Codice Civile 8.0.0. DOCUMENTAZIONE FINALE La documentazione finale delle opere (“come costruito”,”as built”), trasmessa dall'Appaltatore congiuntamente alla comunicazione dell’ultimazione lavori, è una raccolta ordinata (anche su supporto informatico) costituita almeno da: h) relazione tecnica esplicativa delle opere effettivamente eseguite e del loro funzionamento; i) copia dei disegni finali, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere realizzate, con l'indicazione del tipo e della marca di tutte le apparecchiature e materiali installati ed il loro posizionamento esatto; j) “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” opportunamente integrato con le caratteristiche di materiali, manufatti, apparecchiature e sistemi effettivamente installati; k) per quanto riguarda le singole apparecchiature installate: schede ordinate con indice analitico, riportanti tutte le specifiche tecniche, i disegni, gli schemi, i certificati di omologazione e le istruzioni di funzionamento, installazione, taratura e manutenzione; l) certificato di collaudo degli impianti e/o sistemi particolari e/o speciali (per es. regolazione automatica, rivelazione incendi, cablaggio strutturato, etc.) firmato dal fornitore o costruttore; m) dichiarazioni e certificati richiesti da Regione, Comune, A.S.L., ex I.S.P.E.S.L., Comando Provinciale Vigili del Fuoco e quelli inerenti il Decreto 22/01/2008, n. 37; n) la documentazione fotografica riguardante le varie fasi dell’opera e in particolare tutte le parti occultate permanentemente, oppure raggiungibili con difficoltà. 26 TITOLO II – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire doevono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni di: Capitolato generale, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I., C.T.I., ecc. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture provengono dalle origini che l'Appaltatore ritiene di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso laboratori o istituti indicati, tutte le prove prescritte dal Capitolato speciale d’appalto o dalla Direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. L'Appaltatore fà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. Le forniture non accettate dalla Direzione lavori, ad insindacabile giudizio dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di stato finale dei lavori. All’atto del ricevimento in cantiere dei materiali, l’Appaltatore deve archiviare ordinatamente e tenere a disposizione della Direzione lavori copia delle bolle di accompagnamento, nonché la documentazione, la certificazione, le garanzie, i manuali di uso e manutenzione di tutti i dispositivi da installare. I materiali pervenuti in cantiere sprovvisti della documentazione e certificazione a corredo, non potranno essere utilizzati dall’Appaltatore per le lavorazioni. Prima della redazione del Verbale di ultimazione lavori l’Appaltatore dovrà consegnare, alla Direzione lavori, la predetta documentazione in originale. 27 TITOLO III – DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI Le descrizioni e le prestazioni degli elementi tecnici sono raccolte in modo puntuale nell’elaborato “Disciplinare degli elementi tecnici” allegato al contratto. 28