CODICE DI CIVILTA’ CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI ART. 1 - PRINCIPI GENERALI ART. 1 Principi Generali L’Amministrazione Comunale garantisce il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad un ambiente di lavoro rispettoso della libertà e della dignità di ognuno, su un piano di parità e reciproca correttezza, assumendo i principi della Raccomandazione della CEE del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro (92/131/CEE), che si ribadiscono, in sintesi, di seguito: 1. Promuovere la consapevolezza che qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di superiori o colleghi, che offenda la dignità delle donne e degli uomini sul lavoro è inammissibile, ... OMISSIS. 2. Attivarsi affinché nel Settore pubblico sia attuato il codice di condotta ... l’iniziativa è destinata a fungere da esempio per il settore privato ... OMISSIS. 3. Vi sono categorie particolarmente vulnerabili alle molestie sessuali. Uno studio condotto in diversi Stati membri, che documenta il nesso esistente tra il rischio di molestia a sfondo sessuale e la vulnerabilità di colui che la subisce, rivela che le categorie più esposte sono le donne in stato di divorzio e di separazione, le più giovani e le nuove assunte, le donne che non sono tutelate da un contratto di lavoro regolare e fisso, le lavoratrici che svolgono professioni non specificamente femminili, quelle affette da menomazioni, lesbiche o appartenenti a minoranze razziali. Anche gli omosessuali e gli uomini in giovane età sono facilmente esposti a molestie di questo tipo. 4. Le molestie sessuali guastano l’ambiente di lavoro e possono compromettere con effetti devastanti la salute, la fiducia, il morale e le prestazioni di coloro che le subiscono. L’ansia e lo stress provocati da abusi di questo genere causano assenze per malattia, una minore efficienza sul lavoro e un allontanamento dal posto di lavoro ..... OMISSIS. ART. 2 - DEFINIZIONE - ART. 2 Definizione Per molestia sessuale si intende qualsiasi atto o comportamento, verbale, fisico o di altra natura, a connotazione sessuale o basato sul sesso che risulti inequivocabilmente indesiderato da chi lo subisce e sia tale da pregiudicare la libertà e la dignità della persona. 1 Le molestie sessuali sono da ritenersi inammissibili in quanto atti di discriminazione che producono effetti negativi nella sfera psicologica di chi li subisce e si ripercuotono sulla vita di relazione e sull’attività lavorativa oltre che essere lesive dei doveri d’ufficio. Le molestie sessuali assumono particolare gravità qualora: • siano inflitte, esplicitamente o implicitamente, sfruttando una posizione di potere; • siano accompagnate da minacce o ricatti in relazione alla condizione professionale del/della dipendente; • creino un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, umiliante. ART. 3 - IL/LA CONSULENTE DI FIDUCIA (compiti e nomina) ART. 3 Il/la Consulente di fiducia E’ istituita la figura del/della Consulente di Fiducia con il compito di fornire consulenza e aiuto ai/alle dipendenti che abbiano subito molestie sessuali nel luogo di lavoro, di prestare assistenza al/alla molestato/a nell’ambito delle procedure previste per la soluzione dei casi di molestie sessuali. Il/la Consulente di Fiducia è scelto/a tra le persone interne o esterne all’Ente indicate dal Comitato Pari Opportunità che possiedano l’esperienza, la preparazione e le capacità per svolgere il compito previsto. La nomina del/della Consulente di Fiducia è effettuato dal Sindaco. Il/la consulente di Fiducia dura in carica fino alla scadenza del mandato al Sindaco e può essere riconfermato/a. Può essere revocato/a in caso di inosservanza dei propri compiti o qualora venga a meno all’obbligo di riservatezza. Il/la Consulente di Fiducia può proporre azioni ed iniziative dirette a promuovere un clima idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle presone, promuovere e partecipare alle iniziative di informazione/formazione promosse dall’Ente a tale scopo, nonché alle riunioni del Comitato Pari opportunità in qualità di esperto/a. L’Amministrazione comunica al personale il nome e il luogo di reperibilità del/della Consulente di Fiducia; assicura allo/alla stesso/a l’accesso agli atti ed alle informazioni in suo possesso nonché i mezzi e gli strumenti necessari per assolvere al proprio compito utilizzando appositi fondi da prevedere sul Capitolo di Bilancio relativo alle Pari Opportunità. 2 ART. 4 - PROCEDURA INFORMALE ART. 4 Procedura Informale Al fine di far cessare le molestie sessuali, la persona che le subisce può rivolgersi tempestivamente al/alla Consulente di Fiducia. Insieme valutano la possibilità di un confronto diretto con il/la presunto/a molestatore/molestatrice alla presenza del/della Consulente di Fiducia. Nel caso in cui l’interessato non ritenga di affrontare il confronto diretto di cui al comma precedente, il/la Consulente di Fiducia procede in via del tutto riservata a raccogliere elementi di valutazione. Ogni iniziativa del/della Consulente di Fiducia riguardo al caso sottopostogli/sottopostole deve avere l’espresso consenso dell’interessato e deve essere assunta sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza del fatto. La parte lesa può in ogni momento interrompere la procedura prevista nel presente articolo, ritirando la segnalazione o presentando la denuncia per l’attivazione della procedura formale di cui all’art. 5. ART. 5 - PROCEDURA FORMALE - ART. 5 Procedura formale Qualora l’interessato/a ritenga insoddisfacenti gli esiti delle iniziative assunte nell’ambito della procedura informale presenta denuncia scritta del comportamento molesto all’Ufficio competente all’attivazione del procedimento disciplinare. Qualora richiesto, il/la Consulente di Fiducia assiste la vittima di molestie nella fase istruttoria del procedimento disciplinare; in tal caso la denuncia presentata dal presunto/a molestato/a può essere accompagnato da una memoria scritta del/della Consulente di Fiducia sugli esiti della procedura informale esperita. L’Amministrazione, accertata la fondatezza della denuncia, ha cura di tutelare il/la dipendente che l’ha presentata da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione. Ove la denuncia si dimostri infondata l’Amministrazione opera in modo da garantire il rispetto del buon nome dell’accusato/a, riservandosi di adottare le opportune iniziative nei confronti dell’accusatore/accusatrice al fine di verificare e rimuovere le cause che hanno portato alla denuncia rivelatasi priva di fondamento. 3 ART. 6 - RISERVATEZZA DELLE PROCEDURE ART. 6 Riservatezza delle procedure Tutte le persone interessate alla soluzione dei casi di molestie sono tenute al rispetto del segreto d’ufficio sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione. 4