CODICE DI CIVILTA’
CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
ART. 1
- PRINCIPI GENERALI ART. 1 Principi
Generali
L’Amministrazione Comunale garantisce il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori
ad un ambiente di lavoro rispettoso della libertà e della dignità di ognuno, su un
piano di parità e reciproca correttezza, assumendo i principi della
Raccomandazione della CEE del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle
donne e degli uomini sul lavoro (92/131/CEE), che si ribadiscono, in sintesi, di
seguito:
1. Promuovere la consapevolezza che qualsiasi comportamento a connotazione
sessuale o altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di
superiori o colleghi, che offenda la dignità delle donne e degli uomini sul
lavoro è inammissibile, ... OMISSIS.
2. Attivarsi affinché nel Settore pubblico sia attuato il codice di condotta ...
l’iniziativa è destinata a fungere da esempio per il settore privato ... OMISSIS.
3. Vi sono categorie particolarmente vulnerabili alle molestie sessuali. Uno studio
condotto in diversi Stati membri, che documenta il nesso esistente tra il rischio
di molestia a sfondo sessuale e la vulnerabilità di colui che la subisce, rivela che
le categorie più esposte sono le donne in stato di divorzio e di separazione, le
più giovani e le nuove assunte, le donne che non sono tutelate da un contratto di
lavoro regolare e fisso, le lavoratrici che svolgono professioni non
specificamente femminili, quelle affette da menomazioni, lesbiche o
appartenenti a minoranze razziali. Anche gli omosessuali e gli uomini in
giovane età sono facilmente esposti a molestie di questo tipo.
4. Le molestie sessuali guastano l’ambiente di lavoro e possono compromettere
con effetti devastanti la salute, la fiducia, il morale e le prestazioni di coloro che
le subiscono. L’ansia e lo stress provocati da abusi di questo genere causano
assenze per malattia, una minore efficienza sul lavoro e un allontanamento dal
posto di lavoro ..... OMISSIS.
ART. 2
- DEFINIZIONE -
ART. 2 Definizione
Per molestia sessuale si intende qualsiasi atto o comportamento, verbale, fisico o
di altra natura, a connotazione sessuale o basato sul sesso che risulti
inequivocabilmente indesiderato da chi lo subisce e sia tale da pregiudicare la
libertà e la dignità della persona.
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Le molestie sessuali sono da ritenersi inammissibili in quanto atti di
discriminazione che producono effetti negativi nella sfera psicologica di chi li
subisce e si ripercuotono sulla vita di relazione e sull’attività lavorativa oltre che
essere lesive dei doveri d’ufficio.
Le molestie sessuali assumono particolare gravità qualora:
• siano inflitte, esplicitamente o implicitamente, sfruttando una posizione di
potere;
• siano accompagnate da minacce o ricatti in relazione alla condizione
professionale del/della dipendente;
• creino un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, umiliante.
ART. 3
- IL/LA CONSULENTE DI FIDUCIA (compiti e nomina)
ART. 3 Il/la
Consulente di
fiducia
E’ istituita la figura del/della Consulente di Fiducia con il compito di fornire
consulenza e aiuto ai/alle dipendenti che abbiano subito molestie sessuali nel
luogo di lavoro, di prestare assistenza al/alla molestato/a nell’ambito delle
procedure previste per la soluzione dei casi di molestie sessuali.
Il/la Consulente di Fiducia è scelto/a tra le persone interne o esterne all’Ente
indicate dal Comitato Pari Opportunità che possiedano l’esperienza, la
preparazione e le capacità per svolgere il compito previsto. La nomina del/della
Consulente di Fiducia è effettuato dal Sindaco.
Il/la consulente di Fiducia dura in carica fino alla scadenza del mandato al
Sindaco e può essere riconfermato/a.
Può essere revocato/a in caso di inosservanza dei propri compiti o qualora venga a
meno all’obbligo di riservatezza.
Il/la Consulente di Fiducia può proporre azioni ed iniziative dirette a promuovere
un clima idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle presone, promuovere e
partecipare alle iniziative di informazione/formazione promosse dall’Ente a tale
scopo, nonché alle riunioni del Comitato Pari opportunità in qualità di esperto/a.
L’Amministrazione comunica al personale il nome e il luogo di reperibilità
del/della Consulente di Fiducia; assicura allo/alla stesso/a l’accesso agli atti ed
alle informazioni in suo possesso nonché i mezzi e gli strumenti necessari per
assolvere al proprio compito utilizzando appositi fondi da prevedere sul Capitolo
di Bilancio relativo alle Pari Opportunità.
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ART. 4
- PROCEDURA INFORMALE ART. 4 Procedura
Informale
Al fine di far cessare le molestie sessuali, la persona che le subisce può rivolgersi
tempestivamente al/alla Consulente di Fiducia.
Insieme valutano la possibilità di un confronto diretto con il/la presunto/a
molestatore/molestatrice alla presenza del/della Consulente di Fiducia.
Nel caso in cui l’interessato non ritenga di affrontare il confronto diretto di cui al
comma precedente, il/la Consulente di Fiducia procede in via del tutto riservata a
raccogliere elementi di valutazione.
Ogni iniziativa del/della Consulente di Fiducia riguardo al caso
sottopostogli/sottopostole deve avere l’espresso consenso dell’interessato e deve
essere assunta sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza del
fatto.
La parte lesa può in ogni momento interrompere la procedura prevista nel
presente articolo, ritirando la segnalazione o presentando la denuncia per
l’attivazione della procedura formale di cui all’art. 5.
ART. 5
- PROCEDURA FORMALE -
ART. 5 Procedura
formale
Qualora l’interessato/a ritenga insoddisfacenti gli esiti delle iniziative assunte
nell’ambito della procedura informale presenta denuncia scritta del
comportamento molesto all’Ufficio competente all’attivazione del procedimento
disciplinare.
Qualora richiesto, il/la Consulente di Fiducia assiste la vittima di molestie nella
fase istruttoria del procedimento disciplinare; in tal caso la denuncia presentata
dal presunto/a molestato/a può essere accompagnato da una memoria scritta
del/della Consulente di Fiducia sugli esiti della procedura informale esperita.
L’Amministrazione, accertata la fondatezza della denuncia, ha cura di tutelare
il/la dipendente che l’ha presentata da qualsiasi forma di ritorsione o
penalizzazione.
Ove la denuncia si dimostri infondata l’Amministrazione opera in modo da
garantire il rispetto del buon nome dell’accusato/a, riservandosi di adottare le
opportune iniziative nei confronti dell’accusatore/accusatrice al fine di verificare
e rimuovere le cause che hanno portato alla denuncia rivelatasi priva di
fondamento.
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ART. 6
- RISERVATEZZA DELLE PROCEDURE ART. 6 Riservatezza
delle
procedure
Tutte le persone interessate alla soluzione dei casi di molestie sono tenute al
rispetto del segreto d’ufficio sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza
nel corso della trattazione.
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