Siena,
2007
Ipotesi di Protocollo contenente:
‰
il Contratto collettivo integrativo in modifica ed integrazione al Protocollo sottoscritto il 21 marzo 2003, sulle
materie di cui all’art. 4, comma 2, lettere a (criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell’articolo 67 tra le
finalità e secondo la disciplina di cui all’articolo 68), b (criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del
personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e
miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione
tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici),
c (criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria, secondo
quanto previsto dall’art. 59, comma 1), d (criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle
condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da
apposite disposizioni di legge), k (criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all’art. 66 tra le strutture
individuate dai singoli ordinamenti) e p (criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto
previsto dall’art. 63, comma 2) del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo
1998 – 2001 del personale del comparto “Università”.
A seguito dell’incontro tra Amministrazione ed OO.SS. del ________ 2007, il giorno ______ 2007 viene
sottoscritta la presente ipotesi di accordo sulle materie di cui in premessa.
Al fine del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, la
presente ipotesi sarà inviata, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del CCNL, al Collegio dei revisori entro 5 giorni dalla data
della sua sottoscrizione, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza
rilievi, il presidente della delegazione trattante di parte pubblica procederà alla sottoscrizione del protocollo. In caso
di rilievi la trattativa sarà ripresa entro 15 giorni.
Per quanto attiene le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della attuazione del protocollo, previste
dall’art. 5, comma 4, del CCNL, si rimanda a quanto previsto dal protocollo per le relazioni sindacali di questo
Ateneo.
La delegazione trattante di parte pubblica dell’Università degli Studi di Siena, nelle persone
del Prof. Silvano FOCARDI, Rettore
del Dott. Loriano BIGI, Direttore amministrativo
Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
per la FLC/CGIL, il Dott. Gabriele MARINI
per la CISL/Università, la D.ssa Laura BERNI
per la UIL/P.A., il Dott. Giuseppe GIORDANO
per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni,
la Sig.ra Monica SANTINELLI
per la CISAL Università, il Sig. Francesco FUSI
per la R.S.U., la Sig.ra Maria Gabriella GIORGI
CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc
2
Capo I - Trattamento accessorio
Art. 1 Definizione accordo per nuove regole trattamento accessorio
1 . Le parti si impegnano a rivalutare e definire entro il 31 luglio 2007 le regole e fissare i criteri generali
per l’attribuzione del trattamento accessorio al personale, con particolare riferimento ai valori ed
alle modalità di attribuzione delle indennità da riconoscere per l’affidamento di responsabilità di
posizioni organizzative o funzioni specialistiche, anche alla luce delle novità introdotte dagli
emanandi “Regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo
e per l‘attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza” e “Regolamento dell'Università degli Studi di
Siena in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
2 . Le parti s’impegnano altresì a definire, entro il medesimo termine, analoghe regole di carattere
generale che vadano a fissare anche per tutte le altre strutture che già non rientrino nelle previsioni
dei citati Regolamenti, nel rispetto dell’autonomia e delle specificità delle strutture stesse, i criteri di
organizzazione delle attività di natura gestionale (amministrativa e tecnica) che le caratterizzano, in
modo da garantire una complessiva armonizzazione dei diversi servizi dell’Ateneo.
Art. 2 Indennità per responsabilità di posizione organizzativa e per funzioni specialistiche
1 . Sono confermati, sino al 31 luglio 2007, i valori e le modalità di erogazione delle indennità in
godimento al 30 aprile 2007, già riconosciute al personale per responsabilità di posizioni
organizzative di primo o di secondo livello o per funzioni specialistiche.
2 . Restano altresì confermate le modalità di attribuzione e di revoca delle responsabilità e delle
funzioni di cui al comma precedente, così come stabilite dai precedenti CCI.
3 . A seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all’articolo 1, la conferma di cui al primo comma
si intende automaticamente prorogata sino alla applicazione operativa degli accordi stessi, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2007.
4 . In attesa che a seguito di quanto previsto dal nuovo Atto aziendale siano chiarite e definite le regole
di attribuzione delle responsabilità e dei compiti al personale universitario in servizio presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e convenzionato con il SSN, e che le stesse siano
valorizzate nell’ambito degli appositi Contratti Integrativi Aziendali previsti dal Verbale di
concertazione del 6 febbraio 2007, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al
personale destinatario dell’articolo 29 del CCNL di comparto.
Art. 3 Indennità accessoria mensile “stabile”
1 . Ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005, a decorrere dal 1 gennaio 2007, e sino a
nuove disposizioni derivanti dai CCNL o dai CCI, è istituita, a valere sulle risorse del Fondo per le
progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all’art. 67 del CCNL
1998/2001, per l’importo a tale scopo vincolato dal CCNL stesso, un’indennità accessoria mensile
permanente lorda, da erogare per dodici mensilità senza maturazione di tredicesima al personale di
categoria B, C e D, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, non destinatario delle
disposizioni di cui all’articolo 29 del CCNL 27.1.2005.
2 . L’importo individuale dell’indennità di cui al presente articolo è determinato dal valore del fondo
espressamente destinato a tale scopo dal CCNL, ed a tale finalità vincolato, diviso per il numero dei
posti in Pianta organica destinati alle categorie B, C e D.
3 . Per l’anno 2007 il fondo è pari a 169.264,00 euro che, diviso per il numero di posti in organico
previsti complessivamente per le categorie B, C e D dal Piano triennale 2005/2007, così come
modificato dal Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2006, pari a 1189 unità (B:13; C:683;
D:493), determina un valore annuo lordo dell’indennità pari a 142,00 euro.
4 . L’indennità accessoria, spettante in funzione dei mesi di servizio prestati in corso d’anno, è
corrisposta mensilmente con lo stipendio, ed è decurtata proporzionalmente solo in caso di
sciopero: la stessa non potrà inoltre essere erogata qualora il dipendente si trovi collocato in
posizioni che per disposizioni normative prevedano la sola conservazione del posto di lavoro senza
alcun trattamento economico principale o accessorio.
CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc
3
Art. 4 Indennità accessoria mensile “temporanea”: anno 2007
1 . Ai sensi dell’art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005, a decorrere dal 1 gennaio 2007, e con efficacia
limitata al 31 dicembre 2007, è istituita, a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni
economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all’art. 67 del CCNL 1998/2001,
un’indennità accessoria mensile temporanea lorda, da erogare per dodici mensilità senza
maturazione di tredicesima al personale di categoria B, C e D, sia a tempo indeterminato sia a
tempo determinato, non destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 29 del CCNL 27.1.2005.
2 . Il valore annuo lordo di tale indennità, da corrispondere a ogni dipendente in funzione dei mesi di
servizio prestati in corso d’anno e secondo le precisazioni di cui ai successivi commi, è determinato
in 960,00 euro
3 . Nel caso di personale destinatario d’indennità per responsabilità di posizioni organizzative di primo
o di secondo livello o d’indennità per funzioni specialistiche, come determinate nei CCI precedenti,
il valore annuo lordo dell’indennità di cui al presente articolo, per i mesi in cui sia destinatario
dell’altra, è determinato in 600,00 euro, aggiuntivi alle indennità già in godimento.
4 . L’indennità accessoria, spettante in funzione dei mesi di servizio prestati in corso d’anno, è
corrisposta mensilmente con lo stipendio, ed è decurtata proporzionalmente solo in caso di
sciopero: la stessa non potrà inoltre essere erogata qualora il dipendente si trovi collocato in
posizioni che per disposizioni normative prevedano la sola conservazione del posto di lavoro senza
alcun trattamento economico principale o accessorio.
Capo II – Progressioni economiche
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-
-
-
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-
-
Premesse
Tenuto conto delle previsioni dell’articolo 29 del CCNL sottoscritto il 27 gennaio 2005, il quale
prevede che “La progressione economica orizzontale del personale collocato nelle fasce di cui alla colonna A
della precedente tabella si realizza con le modalità, con i valori economici e alle condizioni previste dal CCNL
della Sanità”.
Tenuto conto del numero dei dipendenti universitari che in conformità a tale disposizione e
secondo le modalità ed i criteri fissati nel Verbale di concertazione del 6 febbraio 2007, sono
stati collocati nelle fasce di cui alla colonna A dell’articolo 28 del CCNL, con decorrenza
27.1.2005.
Tenuto conto che sulla base delle disposizioni di cui al citato articolo 29 tali dipendenti, dalla
data di inquadramento nelle fasce, non possono fruire di progressioni economiche orizzontali
secondo le modalità previste dal CCNL università e dai Contratti Collettivi Integrativi
sottoscritti successivamente a tale data.
In attesa che la delegazione trattante, individuata dal comma 2 dell’articolo 1 del citato Verbale
di concertazione ai fini di istituire una separata area di contrattazione integrativa per il personale
del comparto Università che opera presso l’AOUS, distinta dalla normale contrattazione
integrativa prevista per il personale del comparto Università, si attivi per definire i previsti
appositi Contratti Integrativi Aziendali decorrenti dall’entrata in vigore dei prossimi contratti
nazionali della Sanità (1.1.2006).
Preso atto della nota del 17/04/2007 del Direttore Generale dell’AOUS nella quale viene
garantita l’applicazione al personale universitario convenzionato con il SSN degli istituti giuridici
ed economici previsti dai CCNL del comparto Sanità, con le stesse modalità del personale
ospedaliero, con decorrenza 1.1.2006.
Tenuto conto che la delegazione trattante di cui al punto precedente non ha ancora avviato i
propri lavori, e che si rende opportuna una proroga del termine di sei mesi fissato dall’articolo 7
del verbale di concertazione contenente norme di salvaguardia.
Tenuto conto dell’articolo 56, comma 2 del CCNL di Comparto 1998-2001, che prevede che
nell’ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore
avvengano attraverso meccanismi selettivi attivati con cadenza biennale a cui possono
partecipare i dipendenti che abbiano maturato 3 anni di servizio effettivo nella posizione
CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc
4
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-
economica immediatamente inferiore e che non siano incorsi negli ultimi due anni in sanzioni
disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
Tenuto conto dei processi di stabilizzazione avviati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
previsti dall’accordo governo/sindacati del 6 aprile 2007, e ritenuto corretto continuare a
riconoscere al personale neoassunto l’anzianità di servizio eventualmente maturata in precedenti
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo i criteri fissati nel Regolamento
delle procedure di selezione per le progressioni orizzontali e verticali e determinati nel
Contratto Collettivo Integrativo del 21 gennaio 2002.
Visto il successivo comma 6 del medesimo articolo 56 del CCNL, il quale prevede che i
passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti nel numero
consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal CCNL e dal contratto integrativo.
Tenuto conto che nel contratto collettivo integrativo del 29 giugno 2006, il valore complessivo
del fondo accessorio destinato alle progressioni economiche, sulla base dei criteri fissati dal
Protocollo per il trattamento accessorio del 21 marzo 2003, è stato determinato in euro
1.514.951,00.
Visto il Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 9 marzo 2007, con cui al fine di
permettere una distribuzione più omogenea nel tempo, garantendo nel contempo la periodicità
biennale prevista dal CCNL, era stata introdotta una programmazione delle progressioni
economiche orizzontali da effettuarsi annualmente alternando a rotazione le categorie
interessate destinatarie del beneficio.
Tenuto conto che nel medesimo CCI era previsto che nell’anno 2007 le risorse disponibili
sarebbero state destinate alla realizzazione di progressioni economiche orizzontali per le
categorie D ed EP, mentre nell’anno 2008 sarebbero state riservate a realizzare analoghe
procedure per le categorie B e C, con decorrenza rispettivamente 1.1.2007 per le prime due e
1.1.2008 per le altre.
Visto il Regolamento delle procedure di selezione per le progressioni orizzontali e verticali del
personale tecnico e amministrativo di quest’Università.
Art. 5 Progressioni orizzontali: determinazione disponibilità 2007
1. Gli articoli 8, 9 e 10 del CCI 9 marzo 2007 sono integralmente sostituiti dal presente articolo.
2. Al personale neoassunto a tempo indeterminato nell’arco dell’ultimo biennio intercorrente con
le precedenti selezioni per le progressioni economiche orizzontali, continua ad applicarsi
l’articolo 13 del Regolamento delle procedure di selezione per le progressioni orizzontali e
verticali, emanato con DR 418 del 30 gennaio 2002 in conformità ai contenuti del Protocollo di
intesa sulla materia sottoscritto il 21 gennaio 2002.
3. Sulla base delle posizioni economiche ricoperte dal personale in servizio al 31.12.2006, ai sensi
del citato Protocollo per il trattamento accessorio del 21 marzo 2003, la somma che del fondo
complessivo destinato a tale finalità, pari a 1.514.951,00, è utilizzabile per compiere nuove
progressioni orizzontali con decorrenza 1.1.2007, è pari a 290.396,44 euro, come risulta dalla
seguente tabella:
TABELLA 7
IMPEGNI COPERTI AL 31.12.2006
Personale in servizio
Posizione
Retribuzione lordo
Totale
Economica
lavoratore 2004-2005
EP6
2
36.145,10
18.438,16
EP5
1
34.749,08
7.823,06
EP4
6
33.243,72
37.906,20
EP3
20
30.357,77
68.635,00
EP2
9
28.687,94
15.857,28
EP1
15
26.926,02
-
D5
49
27.935,44
205.054,22
CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc
5
D4
0
26.934,34
-
D3
70
25.825,40
145.231,80
D2
85
24.713,39
81.832,05
D1
214
23.750,66
-
C6
8
23.708,47
30.137,20
C5
152
22.921,11
452.928,08
C4
4
22.164,60
8.893,12
C3
59
21.212,37
74.991,95
C2
87
20.350,95
35.637,81
C1
192
19.941,32
-
B5
2
20.659,60
7.268,54
B4
3
19.839,84
8.443,53
B3
4
19.049,12
8.095,16
B2
15
18.184,09
17.381,40
B1
3
17.025,33
1.224.554,56
Ulteriori impegni da
coprire
0,00
Totale impegni per spese fisse
1.224.554,56
Fondo progressioni economiche (articolo 67 CCNL)
1.514.951,00
Fondo disponibile per il
2007
290.396,44
4. Sulla base della seguente distribuzione del personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato tra le varie posizioni economiche all’1.1.2007:
TABELLA 8
DISTRIBUZIONE PERSONALE TRA POSIZIONI ECONOMICHE ALL'1.1.2007
B1 B2 B3 B4 B5
3 15 4
3
2
C1
192
C2 C3 C4 C5 C6
86 59 4 151 8
D1
214
D2 D3 D5 EP1
84 70 49 15
EP2
9
EP3
19
EP4
6
EP5
1
EP6
2
e dei dati a disposizione dell’amministrazione, anche alla luce di quanto previsto dal comma 2
del presente articolo, da cui risulta che il personale non destinatario delle disposizioni di cui
all’articolo 29 del CCNL 27.1.2005, in possesso al 31.12.2006 dei requisiti minimi per la
partecipazione alle selezioni per la progressione nella posizione economica superiore, ivi
compresi i dipendenti neo assunti in posizione B1 che nel corso del 2007, con diverse scansioni
temporali previste dal CCNL, matureranno il requisito per il passaggio nella posizione
economica B2, è pari a 414 unità, determinando una previsione di spesa pari a 413.892,03 euro:
Pos.Economica
B1
Miglioramento
Stipendiale totale
PosEc
Totale
3
3.476,28
B2
5
4.325,15
B3
1
790,72
B4
1
819,76
B5
0
C1
35
CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc
10
-
9.411,91
14.337,05
6
C2
66
56.853,72
C3
36
34.280,28
C4
1
756,51
C5
89
70.075,04
C6
0 227
-
D1
22
21.180,06
D2
46
51.152,46
D3
45
49.902,30
D4
0
-
D5
30 143
31.470,30
EP1
6
10.571,52
EP2
7
11.688,81
EP3
15
43.289,25
EP4
5
7.526,80
EP5
1
1.396,02
EP6
0
Totale complessivo
414
34
176.302,60
153.705,12
- 74.472,40
413.892,03
5. Considerato che la differenza tra la somma necessaria e la disponibilità del fondo è pari a
123.496 euro, al fine di permettere a tutti i dipendenti di cui al comma precedente il passaggio
nella posizione economica superiore, la distribuzione del fondo tra le quote di cui all’articolo 68
del CCNL fissata dall’articolo 6 del CCI 9 marzo 2007, è provvisoriamente modificata; la parte
del fondo dell’articolo 67 a tale scopo temporaneamente utilizzata dovrà essere riassorbita non
appena si libereranno delle somme a seguito di cessazione di personale inquadrato in posizioni
economiche superiori e quella iniziale della categoria di appartenenza. Una volta che il fondo
per le progressioni economiche, il cui valore resta fissato in 1.514.951,00 euro, torni ad essere
sufficiente per la alla copertura della intera spesa, tali somme potranno essere nuovamente
destinate alle altre voci di utilizzazione previste dall’articolo 68 del CCNL 1998/2001.
6. Pertanto, conformemente a quanto già disposto in esecuzione dell’accordo del 9.1.2001 quale
prima applicazione dell’articolo 59 del CCNL, non essendo prevista nelle selezioni per le
progressioni orizzontali di carriera una soglia minima per l’acquisizione della idoneità, sarà
accertato nei confronti degli interessati il solo possesso dei requisiti minimi:
¾ maturazione di almeno 3 anni di effettiva permanenza in servizio nella posizione economica
immediatamente inferiore;
¾ non essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero
scritto.
7. Ai dipendenti che beneficeranno della progressione economica di cui al presente articolo, con
decorrenza 1.1.2007, l’importo dell’indennità accessoria temporanea mensile eventualmente loro
riconosciuta ai sensi dell’articolo dell’art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005, secondo le forme
e negli importi di cui all’articolo 4 del presente CCI, è ridotto di 50 euro.
8. Al personale destinatario dell’articolo 29 del CCNL 27.1.2005, inserito negli elenchi nominativi
allegati al verbale di concertazione del 6 febbraio 2007, che entro il termine previsto dall’articolo
7 del verbale stesso, che viene prorogato al 31.12.2007, chieda di essere trasferito presso
strutture non convenzionate con il SSN, saranno applicate le disposizioni di cui al presente
articolo, con le medesime decorrenze.
9. Al fine di dare piena copertura all’eventuale spesa derivante dalla previsione di cui al comma 7,
alla quale si applicano i limiti ed i criteri di cui al comma 4, saranno utilizzati i risparmi relativi al
fondo 2006, anche eventualmente ripartendoli negli anni futuri sino a completo riassorbimento
dell’onere che dovesse superiore il valore del fondo destinato alle progressioni economiche, pari
CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc
7
a 1.514.951,00 euro; qualora ciò non copra la somma necessaria, in subordine sarà operata una
contestuale temporanea riduzione delle altre quote di utilizzo del fondo accessorio.
10. Nel caso in cui, a seguito di progressioni economiche di cui al presente articolo il conseguente
incremento retributivo annuo a favore del singolo lavoratore, comprensivo di indennità
integrativa speciale e rateo di tredicesima, si riveli inferiore all’indennità forfetaria annua di cui
all’art. 4 del contratto collettivo integrativo del 29 giugno 2006, in godimento al 31.12.2006, allo
stesso la differenza viene mantenuta quale indennità forfetaria personale, da liquidarsi
mensilmente in proporzione e da riassorbirsi con tutti i successivi incrementi stipendiali.
Capo III – Distribuzione Fondo articolo 67
Art. 6 Distribuzione del Fondo tra le quote previste dall’articolo 68: anno 2007
1 . Tenuto conto di quanto fissato negli articoli precedenti a proposito dell’impiego del fondo di cui
all’articolo 67 del CCNL 1998/2001, la tabella di cui all’articolo 6 del medesimo CCI è così
modificata. Fermo restando il valore del fondo, che per l’anno 2007 era stato determinato dal CCI 9
marzo 2007 in 3.983.234,00, di cui 200.000,00 euro utilizzabili per lavoro straordinario e
1.514.951,00 destinati alle progressioni economiche e 2.268.283,00 alle altre voci, viene integrata la
parte destinata alle progressioni economiche, incrementandola della somma necessaria per la
copertura delle progressioni economiche di cui all’articolo 5 (123.496 euro), portandola a
1.638.477,00 euro, con contestuale riduzione delle altre voci, complessivamente rideterminate in
2.144.787,00 euro:
Utilizzazione fondo art.67
Riduzione modifiche
quota
a)
progressioni economiche orizzontali
1.514.951
b/1.a indennità di responsabilità per posizioni organizzative di primo
livello (cat.D)
b/1.b indennità di responsabilità per posizioni organizzative di secondo
quota livello (cat.C)
b)
b/1.c indennità per funzioni specialistiche e di responsabilità (cat.B, C e
D)
quota indennità per compiti che comportano oneri, rischi o disagi
c)
d/1 compensi per incentivazione produttività e miglioramento servizi
(Progetti Ateneo + fondi aggiuntivi)
quota
d/2 compensi per incentivazione produttività e miglioramento servizi
d)
(indennità accessoria mensile temporanea ex art.41 comma 4 CCNL
21.1.2005)
d/2 compensi per incentivazione produttività e miglioramento servizi
(indennità accessoria mensile permanente ex art.41 comma 4 CCNL
21.1.2005)
0
400.000
250.000
0
250.000
400.000
0
400.000
0
-
350.000
-50.000
300.000
88.283
-360
87.923
750.000
-60.000
quota incentivazione per attività e prestazioni previste da specifiche normative
e)
quota Risorse derivanti da norme specifiche (Legge 109/94, art.18 comma1)
[previsione]
f)
1.638.447
400.000
b/2 indennità cat.D (comma 3 art. 63)
Art.68
123.496
-182.400
507.600
169.264
169.264
-
30.000
Totale 2.268.283
30.000
2.144.787
2 . Entro il 31 luglio 2007, in previsione della sottoscrizione degli accordi di cui all’articolo 1, la tabella
di cui al comma precedente dovrà essere rivista, anche alla luce della definizione consuntiva delle
spese sostenute nel 2006 per le diverse quote e degli eventuali residui del fondo complessivo del
medesimo anno.
CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc
8
3 . Restano ferme le condizioni di utilizzazione delle somme destinate alle singole quote già fissate nel
CCI 21 marzo 2003, e in particolare:
‰ quota a) - le eventuali somme della quota che non dovessero essere impegnate nell’anno per le
progressioni economiche, saranno destinate alle altre voci previste nell’ambito delle forme di
utilizzazione del fondo di cui all’art.68;
‰ quota b/1.a – l’eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le
indennità di responsabilità per posizioni organizzative di primo livello riconosciute ad inizio anno,
potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia
possibile, o comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti
proporzionalmente ridotti, nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di
spesa;
‰ quota b/1.b – l’eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le
indennità di responsabilità per posizioni organizzative di secondo livello riconosciute ad inizio
anno, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò
non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti
proporzionalmente ridotti, nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di
spesa;
‰ quota b/1.c – l’eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le
indennità per funzioni specialistiche e di responsabilità riconosciute ad inizio anno, potrà essere
sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o
comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti,
nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa. In caso di esaurimento
del fondo non sarà possibile in corso d’anno riconoscere ulteriori funzioni specialistiche e di
responsabilità;
‰ quota b/2 – l’eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le
indennità di responsabilità per posizioni organizzative riconosciute ad interim, potrà essere
sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o
comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti,
nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa;
‰ quota c) – l’eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le
indennità previste per compiti che comportano oneri, rischi o disagi, potrà essere sopperita
utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque
non sia sufficiente, la differenza sarà posta a carico del Fondo generale dell’anno successivo;
‰ quota d/1 – Non potranno essere approvati progetti od iniziative a valere su tale quota che non
trovino nella stessa una adeguata copertura.
‰ quota d/2 – Della somma destinata a tale quota, 169.264,00 euro (quota d/2s) sono vincolati in
quanto espressamente destinati a ciò dal CCNL 28.3.2006 art.5 comma 2, in relazione agli anni 2006
e 2007.
4 . L’eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità di
responsabilità per posizioni organizzative riconosciute ad interim, potrà essere sopperita utilizzando
i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia
sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti, nella medesima
percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa.
5 . Nel caso di residui del Fondo non utilizzati per l’anno di competenza, essi saranno portati in
incremento alla parte variabile del Fondo dell’anno successivo.
CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc
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