Siena, 2007 Ipotesi di Protocollo contenente: il Contratto collettivo integrativo in modifica ed integrazione al Protocollo sottoscritto il 21 marzo 2003, sulle materie di cui all’art. 4, comma 2, lettere a (criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell’articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina di cui all’articolo 68), b (criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici), c (criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 1), d (criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge), k (criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all’art. 66 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti) e p (criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2) del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 del personale del comparto “Università”. A seguito dell’incontro tra Amministrazione ed OO.SS. del ________ 2007, il giorno ______ 2007 viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo sulle materie di cui in premessa. Al fine del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, la presente ipotesi sarà inviata, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del CCNL, al Collegio dei revisori entro 5 giorni dalla data della sua sottoscrizione, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il presidente della delegazione trattante di parte pubblica procederà alla sottoscrizione del protocollo. In caso di rilievi la trattativa sarà ripresa entro 15 giorni. Per quanto attiene le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della attuazione del protocollo, previste dall’art. 5, comma 4, del CCNL, si rimanda a quanto previsto dal protocollo per le relazioni sindacali di questo Ateneo. La delegazione trattante di parte pubblica dell’Università degli Studi di Siena, nelle persone del Prof. Silvano FOCARDI, Rettore del Dott. Loriano BIGI, Direttore amministrativo Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali: per la FLC/CGIL, il Dott. Gabriele MARINI per la CISL/Università, la D.ssa Laura BERNI per la UIL/P.A., il Dott. Giuseppe GIORDANO per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni, la Sig.ra Monica SANTINELLI per la CISAL Università, il Sig. Francesco FUSI per la R.S.U., la Sig.ra Maria Gabriella GIORGI CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc 2 Capo I - Trattamento accessorio Art. 1 Definizione accordo per nuove regole trattamento accessorio 1 . Le parti si impegnano a rivalutare e definire entro il 31 luglio 2007 le regole e fissare i criteri generali per l’attribuzione del trattamento accessorio al personale, con particolare riferimento ai valori ed alle modalità di attribuzione delle indennità da riconoscere per l’affidamento di responsabilità di posizioni organizzative o funzioni specialistiche, anche alla luce delle novità introdotte dagli emanandi “Regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per l‘attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza” e “Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 2 . Le parti s’impegnano altresì a definire, entro il medesimo termine, analoghe regole di carattere generale che vadano a fissare anche per tutte le altre strutture che già non rientrino nelle previsioni dei citati Regolamenti, nel rispetto dell’autonomia e delle specificità delle strutture stesse, i criteri di organizzazione delle attività di natura gestionale (amministrativa e tecnica) che le caratterizzano, in modo da garantire una complessiva armonizzazione dei diversi servizi dell’Ateneo. Art. 2 Indennità per responsabilità di posizione organizzativa e per funzioni specialistiche 1 . Sono confermati, sino al 31 luglio 2007, i valori e le modalità di erogazione delle indennità in godimento al 30 aprile 2007, già riconosciute al personale per responsabilità di posizioni organizzative di primo o di secondo livello o per funzioni specialistiche. 2 . Restano altresì confermate le modalità di attribuzione e di revoca delle responsabilità e delle funzioni di cui al comma precedente, così come stabilite dai precedenti CCI. 3 . A seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all’articolo 1, la conferma di cui al primo comma si intende automaticamente prorogata sino alla applicazione operativa degli accordi stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. 4 . In attesa che a seguito di quanto previsto dal nuovo Atto aziendale siano chiarite e definite le regole di attribuzione delle responsabilità e dei compiti al personale universitario in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e convenzionato con il SSN, e che le stesse siano valorizzate nell’ambito degli appositi Contratti Integrativi Aziendali previsti dal Verbale di concertazione del 6 febbraio 2007, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale destinatario dell’articolo 29 del CCNL di comparto. Art. 3 Indennità accessoria mensile “stabile” 1 . Ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005, a decorrere dal 1 gennaio 2007, e sino a nuove disposizioni derivanti dai CCNL o dai CCI, è istituita, a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all’art. 67 del CCNL 1998/2001, per l’importo a tale scopo vincolato dal CCNL stesso, un’indennità accessoria mensile permanente lorda, da erogare per dodici mensilità senza maturazione di tredicesima al personale di categoria B, C e D, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, non destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 29 del CCNL 27.1.2005. 2 . L’importo individuale dell’indennità di cui al presente articolo è determinato dal valore del fondo espressamente destinato a tale scopo dal CCNL, ed a tale finalità vincolato, diviso per il numero dei posti in Pianta organica destinati alle categorie B, C e D. 3 . Per l’anno 2007 il fondo è pari a 169.264,00 euro che, diviso per il numero di posti in organico previsti complessivamente per le categorie B, C e D dal Piano triennale 2005/2007, così come modificato dal Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2006, pari a 1189 unità (B:13; C:683; D:493), determina un valore annuo lordo dell’indennità pari a 142,00 euro. 4 . L’indennità accessoria, spettante in funzione dei mesi di servizio prestati in corso d’anno, è corrisposta mensilmente con lo stipendio, ed è decurtata proporzionalmente solo in caso di sciopero: la stessa non potrà inoltre essere erogata qualora il dipendente si trovi collocato in posizioni che per disposizioni normative prevedano la sola conservazione del posto di lavoro senza alcun trattamento economico principale o accessorio. CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc 3 Art. 4 Indennità accessoria mensile “temporanea”: anno 2007 1 . Ai sensi dell’art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005, a decorrere dal 1 gennaio 2007, e con efficacia limitata al 31 dicembre 2007, è istituita, a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all’art. 67 del CCNL 1998/2001, un’indennità accessoria mensile temporanea lorda, da erogare per dodici mensilità senza maturazione di tredicesima al personale di categoria B, C e D, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, non destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 29 del CCNL 27.1.2005. 2 . Il valore annuo lordo di tale indennità, da corrispondere a ogni dipendente in funzione dei mesi di servizio prestati in corso d’anno e secondo le precisazioni di cui ai successivi commi, è determinato in 960,00 euro 3 . Nel caso di personale destinatario d’indennità per responsabilità di posizioni organizzative di primo o di secondo livello o d’indennità per funzioni specialistiche, come determinate nei CCI precedenti, il valore annuo lordo dell’indennità di cui al presente articolo, per i mesi in cui sia destinatario dell’altra, è determinato in 600,00 euro, aggiuntivi alle indennità già in godimento. 4 . L’indennità accessoria, spettante in funzione dei mesi di servizio prestati in corso d’anno, è corrisposta mensilmente con lo stipendio, ed è decurtata proporzionalmente solo in caso di sciopero: la stessa non potrà inoltre essere erogata qualora il dipendente si trovi collocato in posizioni che per disposizioni normative prevedano la sola conservazione del posto di lavoro senza alcun trattamento economico principale o accessorio. Capo II – Progressioni economiche - - - - - - - Premesse Tenuto conto delle previsioni dell’articolo 29 del CCNL sottoscritto il 27 gennaio 2005, il quale prevede che “La progressione economica orizzontale del personale collocato nelle fasce di cui alla colonna A della precedente tabella si realizza con le modalità, con i valori economici e alle condizioni previste dal CCNL della Sanità”. Tenuto conto del numero dei dipendenti universitari che in conformità a tale disposizione e secondo le modalità ed i criteri fissati nel Verbale di concertazione del 6 febbraio 2007, sono stati collocati nelle fasce di cui alla colonna A dell’articolo 28 del CCNL, con decorrenza 27.1.2005. Tenuto conto che sulla base delle disposizioni di cui al citato articolo 29 tali dipendenti, dalla data di inquadramento nelle fasce, non possono fruire di progressioni economiche orizzontali secondo le modalità previste dal CCNL università e dai Contratti Collettivi Integrativi sottoscritti successivamente a tale data. In attesa che la delegazione trattante, individuata dal comma 2 dell’articolo 1 del citato Verbale di concertazione ai fini di istituire una separata area di contrattazione integrativa per il personale del comparto Università che opera presso l’AOUS, distinta dalla normale contrattazione integrativa prevista per il personale del comparto Università, si attivi per definire i previsti appositi Contratti Integrativi Aziendali decorrenti dall’entrata in vigore dei prossimi contratti nazionali della Sanità (1.1.2006). Preso atto della nota del 17/04/2007 del Direttore Generale dell’AOUS nella quale viene garantita l’applicazione al personale universitario convenzionato con il SSN degli istituti giuridici ed economici previsti dai CCNL del comparto Sanità, con le stesse modalità del personale ospedaliero, con decorrenza 1.1.2006. Tenuto conto che la delegazione trattante di cui al punto precedente non ha ancora avviato i propri lavori, e che si rende opportuna una proroga del termine di sei mesi fissato dall’articolo 7 del verbale di concertazione contenente norme di salvaguardia. Tenuto conto dell’articolo 56, comma 2 del CCNL di Comparto 1998-2001, che prevede che nell’ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avvengano attraverso meccanismi selettivi attivati con cadenza biennale a cui possono partecipare i dipendenti che abbiano maturato 3 anni di servizio effettivo nella posizione CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc 4 - - - - - - economica immediatamente inferiore e che non siano incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto. Tenuto conto dei processi di stabilizzazione avviati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e previsti dall’accordo governo/sindacati del 6 aprile 2007, e ritenuto corretto continuare a riconoscere al personale neoassunto l’anzianità di servizio eventualmente maturata in precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo i criteri fissati nel Regolamento delle procedure di selezione per le progressioni orizzontali e verticali e determinati nel Contratto Collettivo Integrativo del 21 gennaio 2002. Visto il successivo comma 6 del medesimo articolo 56 del CCNL, il quale prevede che i passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal CCNL e dal contratto integrativo. Tenuto conto che nel contratto collettivo integrativo del 29 giugno 2006, il valore complessivo del fondo accessorio destinato alle progressioni economiche, sulla base dei criteri fissati dal Protocollo per il trattamento accessorio del 21 marzo 2003, è stato determinato in euro 1.514.951,00. Visto il Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 9 marzo 2007, con cui al fine di permettere una distribuzione più omogenea nel tempo, garantendo nel contempo la periodicità biennale prevista dal CCNL, era stata introdotta una programmazione delle progressioni economiche orizzontali da effettuarsi annualmente alternando a rotazione le categorie interessate destinatarie del beneficio. Tenuto conto che nel medesimo CCI era previsto che nell’anno 2007 le risorse disponibili sarebbero state destinate alla realizzazione di progressioni economiche orizzontali per le categorie D ed EP, mentre nell’anno 2008 sarebbero state riservate a realizzare analoghe procedure per le categorie B e C, con decorrenza rispettivamente 1.1.2007 per le prime due e 1.1.2008 per le altre. Visto il Regolamento delle procedure di selezione per le progressioni orizzontali e verticali del personale tecnico e amministrativo di quest’Università. Art. 5 Progressioni orizzontali: determinazione disponibilità 2007 1. Gli articoli 8, 9 e 10 del CCI 9 marzo 2007 sono integralmente sostituiti dal presente articolo. 2. Al personale neoassunto a tempo indeterminato nell’arco dell’ultimo biennio intercorrente con le precedenti selezioni per le progressioni economiche orizzontali, continua ad applicarsi l’articolo 13 del Regolamento delle procedure di selezione per le progressioni orizzontali e verticali, emanato con DR 418 del 30 gennaio 2002 in conformità ai contenuti del Protocollo di intesa sulla materia sottoscritto il 21 gennaio 2002. 3. Sulla base delle posizioni economiche ricoperte dal personale in servizio al 31.12.2006, ai sensi del citato Protocollo per il trattamento accessorio del 21 marzo 2003, la somma che del fondo complessivo destinato a tale finalità, pari a 1.514.951,00, è utilizzabile per compiere nuove progressioni orizzontali con decorrenza 1.1.2007, è pari a 290.396,44 euro, come risulta dalla seguente tabella: TABELLA 7 IMPEGNI COPERTI AL 31.12.2006 Personale in servizio Posizione Retribuzione lordo Totale Economica lavoratore 2004-2005 EP6 2 36.145,10 18.438,16 EP5 1 34.749,08 7.823,06 EP4 6 33.243,72 37.906,20 EP3 20 30.357,77 68.635,00 EP2 9 28.687,94 15.857,28 EP1 15 26.926,02 - D5 49 27.935,44 205.054,22 CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc 5 D4 0 26.934,34 - D3 70 25.825,40 145.231,80 D2 85 24.713,39 81.832,05 D1 214 23.750,66 - C6 8 23.708,47 30.137,20 C5 152 22.921,11 452.928,08 C4 4 22.164,60 8.893,12 C3 59 21.212,37 74.991,95 C2 87 20.350,95 35.637,81 C1 192 19.941,32 - B5 2 20.659,60 7.268,54 B4 3 19.839,84 8.443,53 B3 4 19.049,12 8.095,16 B2 15 18.184,09 17.381,40 B1 3 17.025,33 1.224.554,56 Ulteriori impegni da coprire 0,00 Totale impegni per spese fisse 1.224.554,56 Fondo progressioni economiche (articolo 67 CCNL) 1.514.951,00 Fondo disponibile per il 2007 290.396,44 4. Sulla base della seguente distribuzione del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra le varie posizioni economiche all’1.1.2007: TABELLA 8 DISTRIBUZIONE PERSONALE TRA POSIZIONI ECONOMICHE ALL'1.1.2007 B1 B2 B3 B4 B5 3 15 4 3 2 C1 192 C2 C3 C4 C5 C6 86 59 4 151 8 D1 214 D2 D3 D5 EP1 84 70 49 15 EP2 9 EP3 19 EP4 6 EP5 1 EP6 2 e dei dati a disposizione dell’amministrazione, anche alla luce di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, da cui risulta che il personale non destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 29 del CCNL 27.1.2005, in possesso al 31.12.2006 dei requisiti minimi per la partecipazione alle selezioni per la progressione nella posizione economica superiore, ivi compresi i dipendenti neo assunti in posizione B1 che nel corso del 2007, con diverse scansioni temporali previste dal CCNL, matureranno il requisito per il passaggio nella posizione economica B2, è pari a 414 unità, determinando una previsione di spesa pari a 413.892,03 euro: Pos.Economica B1 Miglioramento Stipendiale totale PosEc Totale 3 3.476,28 B2 5 4.325,15 B3 1 790,72 B4 1 819,76 B5 0 C1 35 CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc 10 - 9.411,91 14.337,05 6 C2 66 56.853,72 C3 36 34.280,28 C4 1 756,51 C5 89 70.075,04 C6 0 227 - D1 22 21.180,06 D2 46 51.152,46 D3 45 49.902,30 D4 0 - D5 30 143 31.470,30 EP1 6 10.571,52 EP2 7 11.688,81 EP3 15 43.289,25 EP4 5 7.526,80 EP5 1 1.396,02 EP6 0 Totale complessivo 414 34 176.302,60 153.705,12 - 74.472,40 413.892,03 5. Considerato che la differenza tra la somma necessaria e la disponibilità del fondo è pari a 123.496 euro, al fine di permettere a tutti i dipendenti di cui al comma precedente il passaggio nella posizione economica superiore, la distribuzione del fondo tra le quote di cui all’articolo 68 del CCNL fissata dall’articolo 6 del CCI 9 marzo 2007, è provvisoriamente modificata; la parte del fondo dell’articolo 67 a tale scopo temporaneamente utilizzata dovrà essere riassorbita non appena si libereranno delle somme a seguito di cessazione di personale inquadrato in posizioni economiche superiori e quella iniziale della categoria di appartenenza. Una volta che il fondo per le progressioni economiche, il cui valore resta fissato in 1.514.951,00 euro, torni ad essere sufficiente per la alla copertura della intera spesa, tali somme potranno essere nuovamente destinate alle altre voci di utilizzazione previste dall’articolo 68 del CCNL 1998/2001. 6. Pertanto, conformemente a quanto già disposto in esecuzione dell’accordo del 9.1.2001 quale prima applicazione dell’articolo 59 del CCNL, non essendo prevista nelle selezioni per le progressioni orizzontali di carriera una soglia minima per l’acquisizione della idoneità, sarà accertato nei confronti degli interessati il solo possesso dei requisiti minimi: ¾ maturazione di almeno 3 anni di effettiva permanenza in servizio nella posizione economica immediatamente inferiore; ¾ non essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto. 7. Ai dipendenti che beneficeranno della progressione economica di cui al presente articolo, con decorrenza 1.1.2007, l’importo dell’indennità accessoria temporanea mensile eventualmente loro riconosciuta ai sensi dell’articolo dell’art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005, secondo le forme e negli importi di cui all’articolo 4 del presente CCI, è ridotto di 50 euro. 8. Al personale destinatario dell’articolo 29 del CCNL 27.1.2005, inserito negli elenchi nominativi allegati al verbale di concertazione del 6 febbraio 2007, che entro il termine previsto dall’articolo 7 del verbale stesso, che viene prorogato al 31.12.2007, chieda di essere trasferito presso strutture non convenzionate con il SSN, saranno applicate le disposizioni di cui al presente articolo, con le medesime decorrenze. 9. Al fine di dare piena copertura all’eventuale spesa derivante dalla previsione di cui al comma 7, alla quale si applicano i limiti ed i criteri di cui al comma 4, saranno utilizzati i risparmi relativi al fondo 2006, anche eventualmente ripartendoli negli anni futuri sino a completo riassorbimento dell’onere che dovesse superiore il valore del fondo destinato alle progressioni economiche, pari CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc 7 a 1.514.951,00 euro; qualora ciò non copra la somma necessaria, in subordine sarà operata una contestuale temporanea riduzione delle altre quote di utilizzo del fondo accessorio. 10. Nel caso in cui, a seguito di progressioni economiche di cui al presente articolo il conseguente incremento retributivo annuo a favore del singolo lavoratore, comprensivo di indennità integrativa speciale e rateo di tredicesima, si riveli inferiore all’indennità forfetaria annua di cui all’art. 4 del contratto collettivo integrativo del 29 giugno 2006, in godimento al 31.12.2006, allo stesso la differenza viene mantenuta quale indennità forfetaria personale, da liquidarsi mensilmente in proporzione e da riassorbirsi con tutti i successivi incrementi stipendiali. Capo III – Distribuzione Fondo articolo 67 Art. 6 Distribuzione del Fondo tra le quote previste dall’articolo 68: anno 2007 1 . Tenuto conto di quanto fissato negli articoli precedenti a proposito dell’impiego del fondo di cui all’articolo 67 del CCNL 1998/2001, la tabella di cui all’articolo 6 del medesimo CCI è così modificata. Fermo restando il valore del fondo, che per l’anno 2007 era stato determinato dal CCI 9 marzo 2007 in 3.983.234,00, di cui 200.000,00 euro utilizzabili per lavoro straordinario e 1.514.951,00 destinati alle progressioni economiche e 2.268.283,00 alle altre voci, viene integrata la parte destinata alle progressioni economiche, incrementandola della somma necessaria per la copertura delle progressioni economiche di cui all’articolo 5 (123.496 euro), portandola a 1.638.477,00 euro, con contestuale riduzione delle altre voci, complessivamente rideterminate in 2.144.787,00 euro: Utilizzazione fondo art.67 Riduzione modifiche quota a) progressioni economiche orizzontali 1.514.951 b/1.a indennità di responsabilità per posizioni organizzative di primo livello (cat.D) b/1.b indennità di responsabilità per posizioni organizzative di secondo quota livello (cat.C) b) b/1.c indennità per funzioni specialistiche e di responsabilità (cat.B, C e D) quota indennità per compiti che comportano oneri, rischi o disagi c) d/1 compensi per incentivazione produttività e miglioramento servizi (Progetti Ateneo + fondi aggiuntivi) quota d/2 compensi per incentivazione produttività e miglioramento servizi d) (indennità accessoria mensile temporanea ex art.41 comma 4 CCNL 21.1.2005) d/2 compensi per incentivazione produttività e miglioramento servizi (indennità accessoria mensile permanente ex art.41 comma 4 CCNL 21.1.2005) 0 400.000 250.000 0 250.000 400.000 0 400.000 0 - 350.000 -50.000 300.000 88.283 -360 87.923 750.000 -60.000 quota incentivazione per attività e prestazioni previste da specifiche normative e) quota Risorse derivanti da norme specifiche (Legge 109/94, art.18 comma1) [previsione] f) 1.638.447 400.000 b/2 indennità cat.D (comma 3 art. 63) Art.68 123.496 -182.400 507.600 169.264 169.264 - 30.000 Totale 2.268.283 30.000 2.144.787 2 . Entro il 31 luglio 2007, in previsione della sottoscrizione degli accordi di cui all’articolo 1, la tabella di cui al comma precedente dovrà essere rivista, anche alla luce della definizione consuntiva delle spese sostenute nel 2006 per le diverse quote e degli eventuali residui del fondo complessivo del medesimo anno. CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc 8 3 . Restano ferme le condizioni di utilizzazione delle somme destinate alle singole quote già fissate nel CCI 21 marzo 2003, e in particolare: quota a) - le eventuali somme della quota che non dovessero essere impegnate nell’anno per le progressioni economiche, saranno destinate alle altre voci previste nell’ambito delle forme di utilizzazione del fondo di cui all’art.68; quota b/1.a – l’eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità di responsabilità per posizioni organizzative di primo livello riconosciute ad inizio anno, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti, nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa; quota b/1.b – l’eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità di responsabilità per posizioni organizzative di secondo livello riconosciute ad inizio anno, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti, nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa; quota b/1.c – l’eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità per funzioni specialistiche e di responsabilità riconosciute ad inizio anno, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti, nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa. In caso di esaurimento del fondo non sarà possibile in corso d’anno riconoscere ulteriori funzioni specialistiche e di responsabilità; quota b/2 – l’eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità di responsabilità per posizioni organizzative riconosciute ad interim, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti, nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa; quota c) – l’eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità previste per compiti che comportano oneri, rischi o disagi, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, la differenza sarà posta a carico del Fondo generale dell’anno successivo; quota d/1 – Non potranno essere approvati progetti od iniziative a valere su tale quota che non trovino nella stessa una adeguata copertura. quota d/2 – Della somma destinata a tale quota, 169.264,00 euro (quota d/2s) sono vincolati in quanto espressamente destinati a ciò dal CCNL 28.3.2006 art.5 comma 2, in relazione agli anni 2006 e 2007. 4 . L’eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità di responsabilità per posizioni organizzative riconosciute ad interim, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti, nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa. 5 . Nel caso di residui del Fondo non utilizzati per l’anno di competenza, essi saranno portati in incremento alla parte variabile del Fondo dell’anno successivo. CCI_Tratt_ access _ PO2007_bis [03] ipotesi.doc 9