GUIDA AL DPR 462/2001 Il DPR 462/2001: Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n° 462 Il D.P.R. 462/2001, entrato in vigore il 23.01.02 (Gazzetta Ufficiale n° 6 dell’8 gennaio 2002), semplifica il procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. Inoltre, Nuove ottemperanze di legge In base al DPR 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate, oltre che dalla ASL/ARPA, da Organismi di Ispezione individuati dal Ministero delle Attività Produttive. La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente: Prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01: il datore di lavoro aveva soltanto l’obbligo di denunciare l’impianto all’ISPESL (con i modelli A, B, C), di richiedere l’omologazione dell’impianto e la verifica periodica all’ASL/ARPA. Nessuna responsabilità poteva essere imputata al datore di lavoro nel caso di non ottemperanza da parte dell’Ente. Soggetti interessati I Datori di Lavoro, con almeno un lavoratore subordinato alle dipendenze, hanno l’obbligo di fare eseguire la verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra e/o dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e/o dell’impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione. ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina 31 48018 - FAENZA (RA) Tel. 0546 624911 – Fax. 0546 624922 www.eco-cert.it - E-mail: [email protected] Capitale sociale € 840.000,00 I.V. P.IVA/Reg. Imp. RAVENNA n°01358950390 Delegazione Studio MS – Servizi per l’ingegneria Via Valle D’Aosta, 2 – 65016 Montesilvano (Pe) Tel. E Fax. 085 4454273 Cell. 389 6751142 – 334 8083373 email: [email protected] web: www.studio-ms.it Soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si può rivolgere agli “Organismi di Ispezione di tipo A”, individuati dal Ministero delle attività produttive sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI, o all’ASL/ARPA competenti per territorio. Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o da imprese installatrici (es. elettricisti incaricati per la manutenzione dell’impianto elettrico), Le spese per l’effettuazione delle verifiche sono a carico del datore di lavoro. Impianti soggetti a verifica Sono soggetti alle verifiche previste dal DPR 462/01 i seguenti impianti: • Impianti elettrici di messa a terra; • Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; • Impianti elettrici installati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione. Periodicità delle verifiche di legge Il datore di lavoro ha l’obbligo di far eseguire la verifica periodica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti elettrici collocati nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione ogni: ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina 31 48018 - FAENZA (RA) Tel. 0546 624911 – Fax. 0546 624922 www.eco-cert.it - E-mail: [email protected] Capitale sociale € 840.000,00 I.V. P.IVA/Reg. Imp. RAVENNA n°01358950390 Delegazione Studio MS – Servizi per l’ingegneria Via Valle D’Aosta, 2 – 65016 Montesilvano (Pe) Tel. E Fax. 085 4454273 Cell. 389 6751142 – 334 8083373 email: [email protected] web: www.studio-ms.it Cosa deve fare in pratica il datore di lavoro? 1. È obbligato a denunciare l’impianto di messa a terra, l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e l’intero impianto elettrico nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione inviando copia della dichiarazione di conformità (rilasciata dall’installatore) all’ISPSEL e all’ASL/ARPA competenti per territorio; 2. È obbligato ad effettuare una regolare manutenzione degli impianti; 3. È obbligato a richiedere e fare effettuare, ad Organismi abilitati, le verifiche periodiche degli impianti secondo la periodicità stabilita dal DPR 462/01. Responsabilità Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono: • Responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull’impianto, in seguito alla mancata verifica; • Sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza (ISPESL, NAS, ISPETTORATO DEL LAVORO). Inosservanze al DPR 462/01 e sanzioni Considerato che l'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte dell’ISPESL, dai NAS e/o dall’ISPETTORATO DEL LAVORO in fase di vigilanza. In occasione di controllo, il datore di lavoro deve dimostrare la regolare verifica degli impianti ai suddetti organi di vigilanza, esibendo il verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di Ispezione abilitato alle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01. Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono: ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina 31 48018 - FAENZA (RA) Tel. 0546 624911 – Fax. 0546 624922 www.eco-cert.it - E-mail: [email protected] Capitale sociale € 840.000,00 I.V. P.IVA/Reg. Imp. RAVENNA n°01358950390 Delegazione Studio MS – Servizi per l’ingegneria Via Valle D’Aosta, 2 – 65016 Montesilvano (Pe) Tel. E Fax. 085 4454273 Cell. 389 6751142 – 334 8083373 email: [email protected] web: www.studio-ms.it • • Arresto sino a tre mesi o ammenda da €258,32 a €1.032,91, in caso di applicabilità dell'art.9 comma 2 del DPR 462/01; Arresto da tre a sei mesi o ammenda da €1.549,37 a €4.131,66, in caso di applicabilità degli artt. 32,35 del DLgs 626/94. In ogni caso tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e agli amministratori delle s.r.l.). Presentazione dell’ azienda E.C.O. S.p.A., Organismo Notificato CE n° 714 per la certificazione di prodotto, costituito nel 1996, è operante sull’intero territorio nazionale con oltre 50 tra Delegazioni su base regionale e Ispettorati su base provinciale ed è in grado di offrire Ispettori esperti e qualificati verificatori. Abilitazione per le certificazioni: E.C.O. è abilitato alle certificazioni per le normative attinenti a: - Impianti elettrici di messa a terra ai sensi DPR 462/01; Ascensori e Montacarichi; Direttiva macchine; PED - Recipienti a pressione; Fonometria da macchine e ambientale; - Materiale da costruzione; EMC – compatibilità elettromagnetica; Anti deflagranza macchine e impianti; Giocattoli – marcatura CE; Nautica da diporto – mezzi e materiali; E.C.O. è inoltre Organismo di Certificazione di Sistema di Gestione della Qualità (ISO 9001- Vision 2000 e successive) e di Gestione Ambientale (ISO 14000) con accreditamento SINCERT. Verifiche degli impianti di Messa a Terra E.C.O. è uno dei primi dieci organismi Notificati CE abilitati per queste verifiche in Italia. E’ stato infatti abilitato, per quanto attiene le verifiche degli impianti elettrici del DPR 462/01, dal Decreto Ministeriale del Ministero Attività del 31 luglio 2002, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23/08/02. E.C.O. ha formato ed abilitato oltre un centinaio di propri Ispettori, addetti alle Verifiche degli impianti suddetti, con appositi corsi e mantiene aggiornato tutto il personale, sia da un punto di vista tecnico che legale. I Verificatori sono dotati di una gamma delle più nuove ed aggiornate attrezzature per le verifiche degli impianti e con la disponibilità dei particolari macchinari per il controllo delle linee nelle cabine elettriche. ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina 31 48018 - FAENZA (RA) Tel. 0546 624911 – Fax. 0546 624922 www.eco-cert.it - E-mail: [email protected] Capitale sociale € 840.000,00 I.V. P.IVA/Reg. Imp. RAVENNA n°01358950390 Delegazione Studio MS – Servizi per l’ingegneria Via Valle D’Aosta, 2 – 65016 Montesilvano (Pe) Tel. E Fax. 085 4454273 Cell. 389 6751142 – 334 8083373 email: [email protected] web: www.studio-ms.it