Sezione Toscana e Umbria DPR 22 ottobre 2001, n. 462 Verifiche periodiche Dott. Ing. Emilio Giovannini Direttore UO Prevenzione Protezione dai Rischi ASL1 di Massa Carrara Consigliere AEIT sezione Toscana e Umbria DPR 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi Ambito di applicazione Il DPR 462/01 si applica a tutte le Aziende dove trovano impiego “lavoratori” come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 81/08. In tale definizione rientrano (ad esempio) il personale dipendente ed i soci lavoratori di cooperative o società. Non rientrano in tale definizione le impresa familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile ed i lavoratori autonomi (art. 21 D. Lgs 81/08). Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 2 Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre a regolare manutenzione e a far sottoporre a verifica periodica i seguenti impianti (artt. 4 e 6 del DPR 462/01): Impianti di messa a terra; Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; Impianti elettrici pericolosi. Le verifiche devono essere eseguite dalle Aziende USL, ARPA o da Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive. In occasione dell’inizio di nuove attività il datore di lavoro è tenuto ad effettuare entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto la denuncia degli impianti stessi agli Enti preposti. Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 3 Impianti di Messa a Terra Si intendono “gli impianti di terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione” (CEI 0-14). Sistemi TT Sistemi IT Sistemi TN Non sono soggetti ad obbligo di denuncia gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri motivi, ed i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione. Classe II Siena, 24/10/2014 Separazione Elettrica Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 4 Scariche atmosferiche Si intendono i sistemi di protezione da fulmini (LPS) di tipo “esterno”. Sono costituiti da un sistema di captatori, da un sistema di calate e da un sistema di dispersori. Valutazione Rischio Fulminazione Auto protetta? SI NO SI LPS Esterno? NO DPR462/01 Siena, 24/10/2014 DPR462/01 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 5 Rischio Esplosione Valutazione Rischio Esplosione ATEX Zone 0,1? Zone 20,21? SI SI Installazioni Elettriche? NO Si intendono le installazioni elettriche ubicate nei luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive per la presenza di: fluidi che determinano l’esistenza di zone 0 e 1 polveri che determinano l’esistenza di zone 20 e 21. NO DPR462/01 Siena, 24/10/2014 DPR462/01 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 6 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione EExdIICT6 Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 7 Impianti di messa a terra procedure per la denuncia Lettera Dichiarazione AZIENDA USL Lettera Al termine dei lavori l’installatore consegna al datore di lavoro la dichiarazione di conformità che equivale all’omologazione dell’impianto Il datore di lavoro invia copia della dichiarazione di conformità con una lettera di accompagnamento all’Azienda USL e al Dipartimento ISPESL competenti per territorio (totale 2 invii). Dichiarazione Nei comuni dove è stato attivato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), le 2 copie devono essere presentate allo sportello stesso anziché inviarle all’Azienda USL ed INAIL Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 8 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche procedure per la denuncia Lettera Dichiarazione AZIENDA USL Lettera Al termine dei lavori l’installatore consegna al datore di lavoro la dichiarazione di conformità che equivale all’omologazione dell’impianto Il datore di lavoro invia copia della dichiarazione di conformità con una lettera di accompagnamento all’Azienda USL e al Dipartimento ISPESL competenti per territorio (totale 2 invii). Dichiarazione Nei comuni dove è stato attivato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), le 2 copie devono essere presentate allo sportello stesso anziché inviarle all’Azienda USL ed INAIL Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 9 Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione procedure per la denuncia Lettera Dichiarazione AZIENDA USL Al termine dei lavori l’installatore consegna al datore di lavoro la dichiarazione di conformità. In questo caso NON equivale all’omologazione dell’impianto Il datore di lavoro invia copia della dichiarazione di conformità con una lettera di accompagnamento all’Azienda USL competente per territorio . L’omologazione dell’impianto viene effettuata dalla Azienda USL. Nei comuni dove è stato attivato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), le copie devono essere presentate allo sportello stesso anziché inviarle all’Azienda USL Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 10 Attività già in corso Per le attività già in corso, si distinguono 2 casi. Il datore di lavoro ha effettuato denuncia degli impianti secondo le procedure stabilite dalla vecchia normativa, ovvero: invio all’ISPESL di appositi moduli In questo caso Modello A (azzurro) protezione scariche atmosferiche dovrebbe anche avere Modello B (rosa) impianto di messa a terra Invio all’Azienda USL del modulo Modello C (giallo) installazione elettriche pericolose In questo caso, l’obbligo di denuncia è da considerarsi assolto. il verbale di verifica periodica Il datore di lavoro non ha effettuato la denuncia degli impianti. Il datore di lavoro può effettuare la denuncia degli impianti secondo le nuove procedure. Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 11 Le verifiche periodiche Dopo aver effettuato la denuncia degli impianti il datore di lavoro ha l’obbligo di far sottoporre gli stessi a VERIFICA PERIODICA al fine di verificare il buono stato degli impianti, la correttezza degli interventi mantenutivi, l’efficienza dei dispositivi di protezione. Tali verifiche possono essere eseguite da: Aziende USL / Arpa competenti per territorio Organismi privati individuati dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 12 La periodicità è stabilita in 5 anni per tutti gli impianti ad esclusione di quelli installati in: cantieri, locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio Per tali impianti la periodicità è di 2 anni. Per gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione la periodicità è di 2 anni. Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 Impianti in luoghi con pericolo di esplosione Impianti di Messa a Terra Protezione da Scariche Atmosferiche La periodicità 13 Cantieri edili Per cantieri edili s’intendono ai sensi Norma CEI 64-8, Sezione 704, i luoghi destinati a: • Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, o equipaggiamento, e lavori di trasformazione, rinnovamento, o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, in metallo, in legno, o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica di sistemazione forestale e di sterro; • Lavori di costruzione edile o d’ingegneria civile, gli scavi e lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili e d’ingegneria civile. Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 14 Luoghi a maggior rischio in caso di incendio I luoghi a maggior rischio in caso d’incendio sono i luoghi dove il rischio relativo alle conseguenze di un incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari. Sono, comunque, da considerare ambienti a maggior rischio in caso di incendio: gli ambienti per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali, persone e cose (ad esempio ospedali, carceri, locali sotterranei aperti al pubblico). gli ambienti aventi strutture portanti combustibili (edifici costruiti in legno senza particolari requisiti antincendio ad esempio baite) Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/m2 (vedere D.M. 9-03-2007). In assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in 751.03.1.1, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel DPR 151/2011 sono considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 15 Locali ad uso medico Sono i luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, sorveglianza e riabilitazione pazienti (ad esempio gli ospedali, cliniche private, studi medici e dentistici, locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro, ecc.). Sono compresi fra questi locali anche quelli destinati ad uso estetico (Norma CEI 64-8, Sezione 710). Gruppo Parti applicate Interventi intracardiaci/ trattamenti vitali 0 NO NO 1 SI NO 2 SI SI Periodicità 2 anni Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 16 Industrie estrattive Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche installati presso le industrie estrattive a cielo aperto o in sotterraneo Tenuto conto di quanto stabilito dal Dlgs 624/96 e di vari chiarimenti forniti dal Ministero delle attività produttive, vale quanto segue: nell’ambito delle industrie estrattive, le attività soggette sono quelle definite dall’art. 1 comma 2 del sopra citato Decreto; le denunce di installazione ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di dispositivi di messa a terra sono da eseguirsi secondo le indicazioni del DPR 462/01, ovvero tramite dichiarazione di conformità; le verifiche periodiche, inoltre, sono condotte secondo quanto stabilito dall’articolo 31 del Dlgs 624/96, ovvero esclusivamente dall’organo vigilanza. Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 di 17 La scadenza della verifica Per gli impianti già verificati dall’Azienda USL la data di scadenza (a 2 o a 5 anni) decorre dalla data del verbale dell’ultima verifica effettuata. Per i nuovi impianti la data di scadenza (a 2 o a 5 anni) entro cui lo stesso datore di lavoro è tenuto a far effettuare la verifica decorre dalla data di inizio attività. Il DPR 462/01 prevede che in caso di modifica sostanziale l’impianto debba essere sottoposto a verifica straordinaria, da richiedersi all’Azienda USL o agli Organismi autorizzati. È facoltà del datore di lavoro richiedere la verifica straordinaria dei propri impianti in qualsiasi momento lo ritiene opportuno. Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 18 Le verifiche periodiche Cosa non sono Non sono collaudi Non sono attività di consulenza Non fanno parte dei controlli manutentivi Cosa sono Sono attività tecniche finalizzate ad accertare: la conformità alle modalità di installazione previste dalla regola dell'arte, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 19 Toscana Sezione Toscana e Umbria Grazie (definitivamente) per l’attenzione Dott. Ing. Emilio Giovannini Siena, 24/10/2014 Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01 20