1. ATTIVITA’ SPORTIVO‐DILETTANTISTICA Negli ultimi anni l’attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte del Legislatore. Infatti, oltre all’introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzato a dare certezza giuridica all’associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività. Così, oggi un ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, può contare su una gestione fondata secondo regole predeterminate e, allo stesso tempo, sotto il profilo tributario, può fruire di rilevanti agevolazioni. Il 5 ° comma dell’art. 35, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (c.d. “mille proroghe”) ha fornito un’interpretazione estensiva della definizione di attività sportivo‐ dilettantistica fornita dall’art. 67, 1° comma, lettera m del T.U.I.R. (DPR 917/86). Come specificato dalla Risoluzione n.38/E del 17/05/2010, oltre all’organizzazione e partecipazione ad eventi o manifestazioni sportive, tale attività comprende anche quelle “strumentali” alla pratica ed alla promozione dello sport, cioè la didattica, formazione, preparazione ed assistenza, a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva. 2. FORME GIURIDICHE L’art. 90, comma 17 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003), stabilisce che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, al fine di potersi qualificare tali e svolgere attività diverse da quella strettamente istituzionale, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva seguita dalla locuzione “dilettantistica” e possono assumere una delle seguenti forme: 1. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – con o senza personalità giuridica; 2. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – società di capitali o società cooperativa senza scopo di lucro (il 1°comma dell’art.90, L. 289/2002 estende i benefici fiscali tipici delle associazioni sportive dilettantistiche anche a tali soggetti, sebbene di natura commerciale). Qualunque sia la forma giuridica adottata, tali soggetti devono rispettare determinati requisiti previsti dalla normativa di settore, al fine di ottenere il riconoscimento da parte del CONI, unico organismo certificatore dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività sportiva svolta da associazioni e società (art. 7, comma 1 D.L. n. 136 del 28 maggio 2004). 2 3. COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO Entrambe le tipologie di enti devono rispettare i seguenti obblighi di legge al fine di conseguire il riconoscimento della qualifica sportiva dilettantistica: 1) costituzione mediante redazione atto scritto (atto pubblico, scrittura privata autenticata o solamente registrata per le associazioni; solo atto pubblico per le società), nel quale deve essere indicata la sede legale; 2) recepimento nello statuto o nell’atto costitutivo dei requisiti previsti dal comma 18 dell’art. 90, Legge n. 289/2002; 3) obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle FSN/DSA o degli EPS cui l’ente intende affiliarsi. Gli enti che ottengono il riconoscimento vengono inseriti nel Registro Nazionale previsto dal D.L. 136/2004 che, annualmente, il CONI deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate. 4. REQUISITI STATUTARI (comma 18, art.90, L.289/2002) 9 Denominazione dell’ente (deve indicare la finalità sportivo dilettantistica); 9 Oggetto sociale; 9 Rappresentanza legale dell’ente; 9 Assenza del fine di lucro e divieto di distribuzione degli eventuali utili/avanzi di gestione, anche in forma indiretta, durante la vita dell’associazione; 9 Ordinamento interno ispirato a principi di democraticità (ad eccezione delle società di capitali); 9 Obbligo di redazione del rendiconto economico‐finanziario annuale; 9 Obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità; 9 Divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altre associazioni o società della stessa FSN/DSA o EPS. I medesimi requisiti di non lucratività e di democraticità della vita associativa, sono posti anche dalla normativa tributaria quali condizioni per godere di agevolazioni fiscali (art.148, 8° comma del T.U.I.R.; art.4, comma 4° del D.P.R. n.633/72). 3 5. PRIMI ADEMPIMENTI FISCALI 1. Registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto (imposta di registro pari a 168 €); 2. Richiesta di attribuzione del CF, o Partita IVA se l’ente svolge anche attività commerciali (con Mod. AA7/8 e copia dell’atto costitutivo e dello statuto); 3. Comunicazione d’inizio attività entro 30 giorni dalla data di costituzione; 4. Per le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono anche attività commerciale e per tutte le società sportive dilettantistiche presentazione del modello EAS. 6. AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPOSTE DIRETTE 1. De‐commercializzazione delle attività conformi alle finalità istituzionali dell’ente, esercitate nei confronti dei propri associati, con particolare riguardo a quelle effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici (art. 148, comma 3, T.U.I.R.); 2. Determinazione forfetaria del reddito dell’attività commerciale eventualmente esercitata, ai sensi dell’art. 145 del T.U.I.R. o della Legge n. 398/91 (c.d. “regimi forfettari”); 3. Inapplicabilità delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 149, comma 2, T.U.I.R.); 4. Non imponibilità dei proventi derivanti dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e dalle raccolte pubbliche di fondi (ex art.25, comma 2, lett. b, Legge 133/99), purché realizzate in concomitanza di massimo due eventi sportivi l’anno (occasionalità) e per un importo non superiore a 51.645,69 € (tale agevolazione riguarda solo le associazioni che optano per il regime forfetario della Legge n.398/91); 5. Esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN ed EPS a favore delle società ed associazioni sportive (art. 90, comma 4, Legge 289/2002); 6. Regime agevolativo per le spese sostenute dagli sponsor per la promozione dell’immagine o dei prodotti (art. 90, comma 8, Legge 289/2002) tramite eventi o manifestazioni sportive; fino all’importo di 200.000,00 € tali spese 4 sono considerate di natura pubblicitaria, pertanto interamente deducibili dallo sponsor; 7. Franchigia di € 7.500,00 per i compensi erogati agli sportivi dilettanti, agli istruttori, nonché per le collaborazioni amministrativo‐gestionali di natura non professionale (art. 67, comma 1, lett. m, TUIR); al di sopra di tale limite i compensi rientrano nella categoria dei “redditi diversi”. 7. ART. 145 TUIR ‐ Regime forfetario applicabile anche alle A.S.D. ed alle S.S.D E’ prevista la possibilità per tutti gli enti non commerciali, ammessi al regime di contabilità semplificata per l’attività commerciale, di determinare forfetariamente il reddito d’impresa, applicando ai ricavi le seguenti percentuali di redditività: Prestazione di servizi: ‐ ricavi fino a 15.493,71 € 15% ‐ ricavi oltre 15.493,71 € e fino a € 400.000,00 € 25% Altre attività: ‐ ricavi fino a 25.822,84 € 10% ‐ ricavi oltre 25.822,84 € e fino a € 700.000,00 € 15% All’importo così determinato deve essere aggiunto l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 58, 59, 86, 88, 89 e 90 del T.U.I.R. L’opzione si esercita nella dichiarazione annuale dei redditi (vale anche il comportamento concludente) ed è valida per un triennio. 8. REGIME FORFETARIO LEGGE 398/91 Tale regime prevede una serie di agevolazioni per quanto concerne le Imposte Dirette, l’IVA e gli adempimenti contabili connessi alle attività commerciali. I presupposti di carattere soggettivo sono: ; costituzione in forma di associazioni sportive dilettantistiche; ; costituzione in forma di società cooperative sportive dilettantistiche; ; costituzione in forma di società sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro. 5 I presupposti di carattere oggettivo sono: ; proventi derivanti dall’attività commerciale svolta nell’esercizio precedente non superiori a € 250.000,00 (limite determinato in base al c.d. criterio di “cassa e fatturazione”); non concorrono a detto limite le plusvalenze ed il premio di addestramento e formazione tecnica dell’atleta; ; esercizio dell’opzione (vincolante per 5 anni) nel quadro VO della dichiarazione IVA, nonché mediante comunicazione alla SIAE territorialmente competente; vale anche il comportamento concludente. Se si supera il limite nel corso dell’anno di applicazione, il regime cessa con effetto immediato e dal mese successivo si transita al regime ordinario. Agevolazioni fiscali e contabili ¾ I ricavi derivanti dall’attività istituzionale non sono tassabili, mentre quelli derivanti dall’attività commerciale sono tassati ai fini IRES per il 3%; ¾ Determinazione forfetaria dell’IVA, ai sensi dell’art.74, comma 6 del D.P.R. n.633/72; ¾ Esonero da qualsiasi obbligo di tenuta delle scritture contabili, di redazione dell’inventario e del bilancio, di fatturazione e di registrazione dei corrispettivi (tranne che per sponsorizzazioni e pubblicità); ¾ Esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA. Obblighi ¾ Tenuta dei registri associativi (libro soci e libro verbali delle assemblee); ¾ Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto; ¾ Annotazione dei corrispettivi e degli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali nel registro previsto dal D.M. 1997; ¾ Versamento trimestrale IVA; ¾ Annotazione separata dei proventi che non costituiscono reddito imponibile; ¾ Tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti, se di importo superiore a 516,46 € (art.25, L. n.133/1999); ¾ Presentazione del modello UNICO ENC e del modello 770. 6 9. AGEVOLAZIONI FISCALI IVA Sono previsti due regimi forfetari di determinazione dell’Iva, a seconda del volume dei ricavi conseguiti: 1) il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398 del 1991 per le associazioni che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali in misura inferiore al limite di 250.000 euro. L’imposta da versare si determina in maniera forfetaria, cioè non si detrae l’iva sugli acquisti dall’iva sui ricavi, ma si versa l’imposta a debito secondo determinate percentuali, che sono le seguenti: ‐ 50% dell’iva a debito sui proventi commerciali generici, compresa la pubblicità; ‐ 90% dell’iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni; ‐ 2/3 dell’iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica. L’iva a debito si versa con periodicità trimestrale e non c’è l’obbligo per l’associazione di trasmettere la Dichiarazione Iva annuale. 2) regime forfetario previsto per le attività spettacolistiche dall’art. 74‐quater, comma 5, D.P.R. n. 633/72. Tale regime è riservato ai soggetti sportivi dilettantistici con volume di affari annuo fino a 25.822,84 € che non optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/91. In questo caso la base imponibile viene determinata nella misura forfetaria del 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell’imposta assolta sugli acquisti. 10. IRAP L’IRAP è un tributo dovuto anche da tutti gli enti sportivi, determinato con criteri diversi a seconda che questi ultimi svolgano solo attività istituzionale o anche attività di natura commerciale. La base imponibile è costituita dal valore della produzione, sul quale si applica l’aliquota prevista dalla normativa regionale di riferimento. 7 L’ente sportivo ha l’obbligo di compilare e inviare la dichiarazione IRAP (dal 2008 va presentata separatamente dal modello UNICO). Enti sportivi con esclusiva attività istituzionale Il valore della produzione netta è pari alla somma delle retribuzioni per lavoro dipendente e dei compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Enti sportivi che esercitano sia attività istituzionale che commerciale Nell’ipotesi di adozione del regime della L. n.398/91, la base imponibile è determinata sommando al reddito determinato in base al coefficiente di redditività del 3% i seguenti costi non deducibili: • costo del lavoro dipendente; • compensi per lavoro autonomo occasionale; • interessi passivi. Sono invece deducibili: • contributi INAIL; • spese per apprendisti, disabili e CFL; • compensi agli sportivi dilettanti. 11. INDENNITA’ DI TRASFERTA, RIMBORSI SPESE, PREMI E COMPENSI Tali introiti sono inquadrati nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. m, T.U.I.R. Devono essere erogati da: • Coni; • Federazioni Sportive Nazionali/ Discipline Sportive Associate; • Enti di Promozione Sportiva; • altri soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica purché riconosciuti o affiliati ai primi. 8 Per poter essere considerati redditi diversi, l’erogazione dei suddetti emolumenti deve riferirsi all’esercizio diretto dell’attività sportiva (requisito oggettivo) da parte di dilettanti (requisito soggettivo) e di importo superiore a 7.500,00 € annui. Dal 2003, anche i compensi da collaborazioni coordinate e continuative di natura amministrativo‐gestionale non professionale, prestate a favore delle A.S.D. e delle S.S.D., sono inquadrati nella categoria dei redditi diversi e soggetti al medesimo regime di tassazione di quelli spettanti agli atleti. Stesso trattamento fiscale, inoltre, è stato esteso dal D.L. 207/08 anche ai contratti di collaborazione non professionale stipulati dalle FSN/DSA ed EPS riconosciuti dal CONI. La Circolare n.21/E del 22.4.2003 ha indicato, a titolo esemplificativo, che rientrano in tale ambito le attività di segreteria dell’associazione, quali: - tenuta della cassa; - tenuta della contabilità; - raccolta delle iscrizioni. Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica In mancanza di riferimenti normativi, l’Agenzia delle Entrate ed il Legislatore hanno fornito una propria interpretazione di tale locuzione. • Risoluzione n.34/E del 2001: la definizione è riferibile a tutte quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che, nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione, di norma presenziano all'evento sportivo (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, dirigenti dell’A.S.D. e S.S.D.). • Art. 35, comma 5, D.L. n.207/2008: è stata fornita una interpretazione autentica (estensiva) della norma di cui all’art. 67 del T.U.I.R., secondo la quale l’attività sportiva dilettantistica comprende anche quella di formazione, didattica, di preparazione ed assistenza. Tale norma ha importanti ricadute sulle figure degli istruttori e dei preparatori atletici che potranno godere del miglior trattamento previsto dall’art. 67 del T.U.I.R. anche se non partecipano al momento agonistico. 9 Tassazione Ai sensi del secondo comma dell’ art.69 del T.U.I.R., i compensi in questione non concorrono a formare reddito fino alla soglia di 7.500,00 € annui. Sono, inoltre, escluse da tassazione le somme erogate a titolo di rimborso forfetario delle spese documentate per vitto, alloggio, trasporto. Se il compenso supera la soglia suddetta, l’ente che lo eroga deve effettuare una ritenuta del 23% sulla parte eccedente: Â a titolo d’imposta, per i compensi tra 7.500,01 € e 28.158,28 €; Â a titolo d’acconto, per i compensi superiori a 28.158,28 €. I soggetti che ricevono compensi devono dichiarare, con autocertificazione, la percezione di altri emolumenti della stessa natura, al fine di consentire l’applicazione della ritenuta nel caso in cui il cumulo dei compensi determini il superamento della soglia di tassazione . Gli organismi sportivi devono rilasciare ai percettori una certificazione con l’indicazione delle somme erogate, anche se non assoggettate a ritenuta. 12. IL MODELLO EAS L’art. 30, D.L. 185/2008, ha previsto che le agevolazioni fiscali riservate agli enti associativi, disposte dagli artt. 148 T.U.I.R. e 4 D.P.R. n.633/72, sono subordinate all’invio telematico di un modello di comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti degli enti stessi. E’ quindi una condizione ineludibile, senza la quale non è possibile continuare a godere della de‐tassazione delle attività prevista dalle norme sopra citate. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 (prot. 15896/2009), è stato approvato il modello di comunicazione con i seguenti termini di presentazione: - in caso di costituzione di nuovi enti: 60 gg. dalla costituzione; - in caso di modifica di elementi già indicati: 31 marzo dell’anno successivo alla modifica; - in caso di perdita dei requisiti: 60 gg. dal verificarsi della perdita degli stessi. La ratio che sta alla base di tale previsione normativa risiede nella necessità per l’Amministrazione Finanziaria di acquisire informazioni più ampie e maggiori conoscenze del mondo associativo, avendo come obiettivo primario la tutela delle reali forme associazionistiche ed il contrasto all’uso distorto che se ne possa fare. Tale obiettivo prende forma in quella che è l’attività di controllo da parte dell’A.F., che verificherà, successivamente, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. 10 13. SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA’ La principale fonte di finanziamento per le società e gli enti operanti nel settore sportivo dilettantistico è rappresentata dalla sponsorizzazione. Essa può essere definita come un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale un soggetto (sponsor), al fine di acquisire notorietà pubblica, eroga somme di denaro alla controparte (sponsorizzato) per il finanziamento di una manifestazione sportiva, durante la quale il soggetto sponsorizzato si impegna a pubblicizzare l’immagine dello sponsor (nome, marchio), oppure gli specifici prodotti. Si evince da tale definizione che la sponsorizzazione può essere ricondotta al più ampio concetto di pubblicità, tuttavia è molto importante distinguere correttamente tra somme percepite per pubblicità o per sponsorizzazione, in relazione al diverso trattamento fiscale previsto per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991. La prassi (risoluzione n. 137/E del 9 agosto 1999) e la giurisprudenza (Cassazione, Sez. I Civ., sent. n. 428 del 19 gennaio 1996) hanno definito gli ambiti di tali contratti: ‐ si ha pubblicità se l’attività promozionale si pone rispetto all’evento in rapporto di semplice occasionalità (ad esempio i cartelli collocati ai margini di un camposportivo); ‐ si ha sponsorizzazione se fra l’attività promozionale e l’evento si verifica una relazione di vera e propria connessione (ad es. manifesti che indicano lo sponsor come organizzatore dell’evento). 11 Principale prassi di riferimento: - Circolare del Ministero delle Finanze del 12 maggio 1998 n. 124; - Circolare del Ministero delle Finanze del 27 agosto1998 n. 209; - Circolare del Ministero delle Finanze del 6 dicembre 1999 n. 231; - Circolare del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 n. 247/E; - Circolare del Ministero delle Finanze dell’8 marzo 2000 n. 43/E; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2001 n. 34/E; - Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2003 n. 21/E; - Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2003 n. 34/E; - Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2003 n. 15/E; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2003 n. 94; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2004 n. 86; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 3 giugno 2005 n. 74; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2005 n. 88/E; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2006 n. 63/E; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2006 n. 123/E; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2007 n. 9/E; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14 ottobre 2008 n. 382/E; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 08 gennaio 2009 n. 7/E; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25febbraio 2009 n. 50/E; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4 giugno 2009 n. 141/E; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2010 n. 38/E; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2010 n. 57/E; - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 06 dicembre 2010 n. 125/E. 12 Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 1 of 25 Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - 12 maggio 1998, n. 124/E "Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Sezione I. Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto" (Pubblicato in G.U. 27 maggio 1998, n. 127, S.O) (Nota bene: si consiglia la lettura comparata della Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 26 giugno 1998, n. 168/E) INDICE PREMESSA 1. QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI 1.1 Nozione di ente non commerciale 1.2 Individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività 1.3 Perdita della qualifica di ente non commerciale 1.4 Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale 2. REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI. OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI E CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO CONVENZIONATO DI ATTIVITÀ 2.1 Reddito complessivo degli enti non commerciali. Art. 108, commi 1 e 2, del T.U.I.R. 2.2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività. Art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R. 3. DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E CONTABILITÀ SEPARATA 4. REGIMI FORFETARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI 4.1 Regime generale 4.2 Regime forfetario per le associazioni sportive, associazioni senza scopo di lucro e pro-loco 4.3 Regime forfetario per l'attività di assistenza fiscale resa dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo 5. ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO 5.1 Premessa 5.2 Imposte sui redditi 5.2.1 Disciplina generale degli Enti associativi 5.2.2 Regime agevolativo per particolari tipologie di enti associativi 5.3 Vincoli statutari per associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona Art. 111, commi 4-quinques e 4-sexies, del T.U.I.R.. 5.3.1 Termini per la predisposizione o l'adeguamento degli statuti 5.4 Imposta sul valore aggiunto 6. SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI 7. AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI 7.1 Trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni 7.1.1 Ambito oggettivo, condizioni e limiti 7.1.2 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi 7.1.3 Agevolazioni ai fini delle imposte indirette 7.1.4 Trasferimento dell'unica azienda dell'imprenditore cedente 7.2 Esclusione dal patrimonio dell'impresa dell'ente non commerciale degli immobili strumentali per destinazione 7.2.1 Condizione per avvalersi dell'opzione 7.2.2 Determinazione del valore cui applicare le aliquote Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 2 of 25 7.2.3 Effetti del mancato esercizio dell'opzione 7.2.4 Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione PREMESSA Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 (pubblicato nel supplemento ordinario n.1/L alla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 1998) ha dato attuazione alle deleghe recate nei commi 186-187 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, e nei commi 188-189 del medesimo articolo 3, concernenti la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Il menzionato decreto legislativo è strutturato in due sezioni, la prima riservata al riordino delle norme tributarie relative agli enti non commerciali, la seconda alla definizione e regolamentazione delle ONLUS. Sul piano sistematico il decreto legislativo in argomento non costituisce una legge speciale in materia di enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è operato prevalentemente attraverso modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per le ONLUS il regime agevolativo discende in gran parte da interventi su singole leggi di imposta. Le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 sono entrate in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997. Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformità di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1-9) del decreto legislativo in oggetto. Con successiva circolare verranno fornite istruzioni per l'applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contenute nella Sezione II del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 1. QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI 1.1 Nozione di ente non commerciale Il decreto legislativo n. 460 del 1997, nel riordinare la disciplina degli enti non commerciali, non ha apportato modifiche alla disposizione recata dall'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. che fornisce la nozione generale di "ente non commerciale", individuando tale tipologia soggettiva negli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. L'elemento distintivo degli enti non commerciali, anche a seguito del citato decreto legislativo n.460 del 1997, è costituito, quindi, dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.. Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati. 1.2 Individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività L'art. 87, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce i criteri per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente. Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n.460 del 1997 che ha, altresì, aggiunto allo stesso art. 87 un ulteriore comma 4-bis. Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 3 of 25 Nella previgente formulazione l'anzidetto comma 4 dell'art. 87 disponeva che "l'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata". La disposizione recata dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 stabilisce che: "4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto". Il successivo comma 4-bis prevede che: "4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti". Le novità introdotte dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 nonché dal successivo comma 4-bis sono le seguenti. 1) Il nuovo testo del comma 4 dell'art. 87, oltre che operare un esplicito riferimento alla "legge" e allo "statuto" - modifiche queste di natura meramente formale - contiene il riferimento, assente nella previgente disposizione, alla "scrittura privata registrata". E' sufficiente, cioè, per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività dell'ente non commerciale, l'esistenza dell'atto costitutivo o dello statuto nella forma della scrittura privata registrata, in alternativa all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata. 2) Vengono, inoltre, differenziati i criteri per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività, a seconda che l'ente sia o meno residente nel territorio dello Stato. a) Enti residenti Per gli enti residenti l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge (di regola per gli enti pubblici), all'atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza degli anzidetti atti o delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata. b) Enti non residenti Per gli enti non residenti il comma 4-bis dell'art. 87 prevede che l'esame dell'oggetto principale dell'attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. 3) La previsione più innovativa e di maggior rilievo rispetto alla previgente disciplina è costituita dalla definizione dell'oggetto principale dell'attività, recata dal novellato comma 4 dell'art. 87. Secondo tale disposizione, per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge. Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo. Se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l'ente deve annoverarsi fra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, deve essere rispettivamente assoggettato alla disciplina recata dal Titolo II, Capo III, del T.U.I.R. e dall'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 nonché alla disciplina contabile prevista per tale categoria di enti. Diversamente, l'ente, ancorché dichiari finalità non lucrative, è considerato ente commerciale quando l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale. Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 4 of 25 La definizione di ente non commerciale risultante dal riformulato comma 4 dell'art. 87 del T.U.I.R. deve, tuttavia, essere confrontata con la previsione dell'art. 6 del decreto legislativo n.460 del 1997 concernente "la perdita della qualifica di ente non commerciale". 1.3 Perdita della qualifica di ente non commerciale L'art. 6 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel T.U.I.R. l'art. 111-bis, che, ai commi 1 e 2, dispone: "1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività. Il raffronto va effettuato tra le immobilizzazioni relative all'attività commerciale - tra le quali devono comprendersi tutte le tipologie indicate nell'articolo 2424 del codice civile e cioè le immobilizzazioni materiali quali fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, mobili, ecc., le immobilizzazioni immateriali quali brevetti, diritti d'autore, avviamento, spese di impianto e così via e le immobilizzazioni finanziarie - e gli investimenti relativi alle attività istituzionali ivi compresi gli investimenti relativi alle attività decommercializzate. b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative. Il raffronto va effettuato fra i componenti positivi del reddito d'impresa e le entrate derivanti dall'attività istituzionale. Al riguardo si precisa che, per ragioni di ordine logico e sistematico, in coerenza con quanto stabilito nella successiva lettera d), la locuzione "redditi derivanti da attività commerciali", contenuta nella disposizione in esame, deve essere correttamente intesa come riferita ai componenti positivi del reddito d'impresa. Si precisa, inoltre, che da entrambi i termini del raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell'art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R.). d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese". L'art. 6 in esame ha dato attuazione al criterio dettato dall'art. 3, comma 187, lett. a), della legge delega n.662 del 1996, secondo cui il legislatore avrebbe dovuto procedere alla "definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata", provvedendo ad individuare elementi di carattere oggettivo, la cui presenza consente di verificare in termini di effettività l'attività prevalente. La norma fondamentale, per verificare in termini di effettività la natura dell'ente dichiarata nell'atto costitutivo o nello statuto, è quella recata dal primo comma dell'art. 111-bis del T.U.I.R. che contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'art. 51 del T.U.I.R.). La qualifica di ente non commerciale, impressa dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, che consente all'ente di fruire della disciplina degli enti non commerciali su base dichiarativa, va verificata, pertanto, prendendo in esame l'attività effettivamente svolta. Il secondo comma dell'art. 111-bis indica, inoltre, alcuni parametri che costituiscono "fatti indice di commercialità", i quali non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi e inducono ad un giudizio complessivo sull'attività effettivamente esercitata. Questa norma, in sostanza, non contiene presunzioni assolute di commercialità, ma traccia un percorso logico, anche se non vincolante quanto alle conclusioni, per la qualificazione dell'ente non commerciale, individuando parametri dei quali deve tenersi anche conto (e non solo quindi) unitamente ad altri elementi di giudizio. Non è, pertanto, sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dal secondo comma dell'art. 111-bis per poter ritenere avvenuto il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 5 of 25 caso, un giudizio complesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale. Come risulta espressamente dalla relazione illustrativa del decreto legislativo in esame, i parametri indicati nel comma 2 dell'art. 111-bis del T.U.I.R. costituiscono indizi valutabili in concorso con altri elementi significativi, ivi comprese le caratteristiche complessive dell'ente. Il verificarsi di una o più delle circostanze indicate nel citato comma 2 dell'art. 111-bis in capo ad enti la cui attività essenziale sia di natura obiettivamente non commerciale (es., partiti politici, associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL) non può di per sè far venir meno la qualifica non commerciale dell'ente, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, purchè l'attività effettivamente esercitata corrisponda in modo obiettivo a quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie. Resta fermo che per l'attività commerciale svolta dai predetti enti si applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa. Per quanto riguarda il significato dell'espressione "intero periodo d'imposta", contenuta nel comma 1 dell'art. 111-bis, occorre chiarire che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione dell'attività dell'ente, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza dell'attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d'imposta. Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d'imposta l'ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall'inizio del medesimo periodo. Si precisa, inoltre, che le attività "decommercializzate" di cui agli artt. 108 e 111 del T.U.I.R. non devono essere computate ai fini dell'applicazione dei parametri di cui al comma 2 citato, in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito d'impresa. Si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n.460 del 1997 stabilisce espressamente che la perdita della qualifica di ente non commerciale ai fini delle imposte sui redditi vale anche ai fini dell'I.V.A. Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale, per esplicita previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 111-bis del T.U.I.R., non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall'art. 87 del T.U.I.R.. In ogni caso, per l'attività commerciale eventualmente svolta da tali enti si applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa. 1.4 Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale. Il comma 3 dell'art. 111-bis prevede che: "3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689". Il tenore letterale della norma comporta che, a differenza di quanto previsto da altre disposizioni tributarie, il mutamento di qualifica spiega effetti fin dall'inizio del periodo di imposta in cui lo stesso si verifica. In tal modo viene assicurata una perfetta corrispondenza tra le modalità di tassazione e l'effettiva attività svolta dall'ente nel periodo di imposta stesso, evitando nel contempo possibili manovre elusive. Si rende, pertanto, necessario, per l'ente interessato, operare fin dall'inizio del periodo di imposta una valutazione prospettica della propria attività ai fini della corretta qualificazione tributaria. Da quanto sopra discende per l'ente l'opportunità di porre in essere gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per gli enti commerciali fin dall'inizio del periodo di imposta nel quale l'ente stesso ritenga di assumere la qualifica di ente commerciale, onde evitare la ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi nonché l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme relative alla tenuta della contabilità. E' appena il caso di precisare che, ai fini dell'istituzione della predetta contabilità, occorre attivare un prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n.689 del 1974 nonché le scritture contabili di cui agli artt. 14 e seguenti del D.P.R. n.600 del 1973. Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 6 of 25 2. REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI. OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI E CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO CONVENZIONATO DI ATTIVITÀ 2.1 Reddito complessivo degli enti non commerciali. Art. 108, commi 1 e 2, del T.U.I.R. Il decreto legislativo n.460 del 1997 non ha apportato modifiche ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del T.U.I.R., che stabiliscono i principi fondamentali per la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali. Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 108 è il seguente. "1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8". Si ricorda, in proposito, che per gli enti non commerciali, a differenza di quanto avviene per le società e per gli enti commerciali, il reddito complessivo imponibile non è formato da un'unica categoria reddituale (reddito di impresa) nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte; infatti, per tali enti, il reddito complessivo si determina sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali ( redditi fondiari, di capitale, redditi d'impresa e redditi diversi). La norma non attribuisce rilevanza né al luogo di produzione dei redditi né alla destinazione degli stessi. Si segnala che è rimasta invariata la previsione di non commercialità delle prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Continua, altresì, ad applicarsi la disposizione recata dall'articolo 8 del T.U.I.R. concernente, tra l'altro, il riporto delle perdite derivanti dall'esercizio delle imprese commerciali in contabilità ordinaria. 2.2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività. Art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R. In attuazione del disposto del comma 187, lettere b) e d), dell'art.3, della legge n.662 del 1996, che indicavano quali criteri direttivi per il legislatore delegato l'"esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali" e l'"esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione", l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 ha aggiunto all'articolo 108 del T.U.I.R. il comma 2bis. Tale comma prevede che: "2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.". Il comma 2 dello stesso articolo 2 del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede, inoltre, che: "2. Le attività indicate nell'art. 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 7 of 25 comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.". Le disposizioni sopra riportate vengono di seguito esaminate. a) Occasionali raccolte pubbliche di fondi La lettera a) del comma 2-bis dell'art. 108 del T.U.I.R. sottrae dall'imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte. La norma trova un precedente analogo nella disposizione dell'art. 1, lett. a), del D.M. 25 maggio 1995, concernente le attività marginali delle organizzazioni di volontariato. Per espressa previsione del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n.460 del 1997 le anzidette attività fruiscono, oltre che dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale. L'esclusione delle iniziative in argomento dall'imposizione tributaria, che tende ad incentivare una delle forme più cospicue di finanziamento per molti enti non commerciali, è subordinata alle seguenti condizioni: 1) deve trattarsi di iniziative occasionali; 2) la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 3) i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore. Si segnala che a tutela della fede pubblica è prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997 una rigorosa rendicontazione delle attività di raccolta dei fondi, di cui si tratterà nel paragrafo relativo alle scritture contabili degli enti non commerciali. b) Contributi per lo svolgimento convenzionato di attività La lett. b) del nuovo comma 2-bis dell'articolo 108 prevede che non concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali i contributi loro corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (tale ultimo regime è tipico dell'area sanitaria). L'agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni: 1) deve trattarsi di attività aventi finalità sociali; 2) le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Le finalità sociali devono ricomprendersi fra le finalità tipiche dell'ente. Circa la natura dei contributi agevolati si fa presente che la norma, facendo riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente, non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Si deve ritenere, pertanto, che rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi. 3. DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E CONTABILITÀ SEPARATA L'art. 3 del decreto legislativo n.460 del 1997 modifica l'art. 109 del T.U.I.R. concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali. Le modifiche apportate non riguardano il comma 1 dell'art. 109 in esame, di cui rimane, pertanto, invariata l'attuale formulazione: "1. I redditi e le sono determinati che vi rientrano. titolo I relative ai perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del redditi delle varie categorie". Vengono, invece, sostituiti i commi 2 e 3 dello stesso articolo, viene aggiunto un ulteriore comma 3-bis e viene modificato il comma 4-bis. Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 8 of 25 Si riportano i commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 109: "2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata. 3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis. 3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto". Dal punto di vista sostanziale la sostituzione del comma 2 risulta di particolare rilevanza, perchè tale comma introduce una disposizione del tutto innovativa. La disposizione recata dal previgente comma 2 dell'art. 109 del T.U.I.R consentiva agli enti non commerciali di tenere una contabilità unica e comprensiva sia dei fatti commerciali che di quelli istituzionali. La norma del nuovo comma 2 del citato art. 109 , nell'intento di rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni commistione con l'attività istituzionale, anche al fine di individuare più agevolmente l'oggetto principale dell'ente e la sua reale qualificazione, impone, in via generale, agli enti non commerciali per l'attività commerciale eventualmente esercitata l'obbligo della contabilità separata a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997. Riguardo alle spese e agli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi adibiti promiscuamente per l'esercizio di attività commerciali e per altre attività, il criterio per la loro deducibilità è indicato nell'attuale comma 3-bis, che riproduce sostanzialmente il secondo periodo del previgente comma 2. Il limite di deducibilità delle spese e dei componenti negativi anzidetti è determinato sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per gli immobili utilizzati promiscuamente si deduce la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte corrispondente a detto rapporto. Il comma 3 dell'art. 109, nel testo introdotto dal decreto legislativo n.460 del 1997, chiarisce, poi, che per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni recate dall'art. 77, commi 1 e 3-bis del T.U.I.R. relative all'impresa individuale in rapporto ai beni personali della persona fisica; con ciò presupponendo la previa inclusione degli stessi nell'inventario anche in caso di provenienza dal patrimonio relativo all'attività istituzionale. L'art. 7 del decreto legislativo n.460 del 1997, nel modificare l'art. 114 del T.U.I.R., estende agli enti non residenti l'obbligo, previsto dal comma 2 del citato art. 109, relativo alla tenuta della contabilità separata per l'attività commerciale svolta nel territorio dello Stato nonché l'applicabilità delle disposizioni recate dai commi 3 e 3-bis dello stesso art. 109 del T.U.I.R.. Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 109, l'obbligo di tenere la contabilità separata non si applica agli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti. 4. REGIMI FORFETARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI 4.1 Regime generale L'art. 4 del decreto legislativo n.460 del 1997 dà attuazione al comma 187, lett. e), dell'art. 3 della legge n.662 del 1996, secondo il quale il riordino della disciplina degli enti non commerciali doveva essere informato, fra l'altro, alla "previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive". In particolare la norma in commento inserisce, dopo l'art. 109 del T.U.I.R., l'art. 109-bis che introduce un regime forfetario per la determinazione del reddito d'impresa, generalizzato a tutti gli enti non . Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 9 of 25 commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600. La norma non prevede parallelamente regimi di imposizione semplificata in materia di imposta sul valore aggiunto, in ordine alla quale restano applicabili i criteri generali previsti dalla normativa recata dal D.P.R. n.633 del 1972 in relazione alle specifiche attività esercitate. Si precisa che possono fruire del regime di determinazione forfetaria del reddito di cui all'art. 109-bis in esame solo gli enti non commerciali nei confronti dei quali ricorrano i presupposti dell'art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973 citato. Il reddito d'impresa si determina forfetariamente applicando anzitutto all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del T.U.I.R. conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per tipo di attività (attività di prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi. I coefficienti di redditività sono i seguenti. a) Attività di prestazioni di servizi: fino a lire 30.000.000 di ricavi 15% da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000 di ricavi 25% b) Altre attività: fino a lire 50.000.000 di ricavi 10% da lire 50.000.001. fino a lire 1.000.000.000 di ricavi 15% Si precisa che, qualora i predetti limiti di ricavi (lire 360 milioni e lire 1 miliardo) risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta, non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione forfetaria del reddito. Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi (comma 2 dell'art. 109-bis). Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56 (dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del T.U.I.R.. Il regime forfetario di determinazione del reddito in esame può trovare applicazione fino a quando non vengono superati i limiti sopraindicati. I commi 4 e 5 dell'art. 109-bis del T.U.I.R. stabiliscono le modalità per fruire del regime forfetario in argomento attraverso l'esercizio di una specifica opzione. Si riporta di seguito il testo dei citati commi 4 e 5. "4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata. 5. Gli enti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni". Si deve tuttavia precisare che i predetti commi 4 e 5 dell'art. 109-bis del T.U.I.R. sono da ritenersi superati in forza dei principi generali che emergono dalle disposizioni contenute nel regolamento recante il "riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette", approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (pubblicato nella G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997). Infatti, anche se il predetto regolamento fa esplicito riferimento alle opzioni o revoche "di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili" deve ritenersi che le previsioni in esso contenute in ordine al riconoscimento dei "comportamenti concludenti del contribuente" trovino applicazione anche ai fini della determinazione forfetaria del reddito. Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 10 of 25 A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che il predetto regime di determinazione forfetaria del reddito, si correla ad un regime di contabilità semplificata (art. 18 e art. 20, comma 3, del DPR n.600 del 1973.) Peraltro, poichè il comportamento concludente correlato all'applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione dei redditi, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti del contribuente si ritiene non necessaria la comunicazione dell'opzione prevista dall'art. 2 del DPR n. 442 del 1997. Detta comunicazione di opzione non si rende necessaria neppure ai fini dell'adozione delle particolari semplificazioni contabili previste dall'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, estese - in forza del nuovo comma 3 dell'art. 20 del DPR n. 600 del 1973 ( introdotto con l'art. 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ) - agli enti non commerciali che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle prestazioni di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi e che sono pertanto assoggettabili alla determinazione forfetaria del reddito. Infatti, come chiarito con la circolare n. 10/ E del 17 gennaio 1997, i contribuenti che si avvalgono delle predette semplificazioni contabili non sono tenuti ad assolvere alcun particolare adempimento di carattere formale, non dovendo comunicare alcuna opzione agli Uffici finanziari. Al riguardo si precisa che, in presenza dei citati presupposti, la contabilità semplificata di cui al citato art. 3, comma 166, della legge n. 662 del 1996, resta valida ancorché, nel periodo d'imposta in cui detta contabilità semplificata è adottata, vengano superati i limiti previsti per l'applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito (lire 360 milioni o 1 miliardo di ricavi) e, pertanto, detto regime forfetario non si renda di fatto più applicabile all'ente non commerciale che conseguentemente determina il reddito secondo le regole generali. Per gli specifici chiarimenti concernenti gli adempimenti connessi all'adozione della predetta contabilità semplificata, si fa rinvio al paragrafo concernente le scritture contabili. 4.2 Regime forfetario per le associazioni sportive, associazioni senza scopo di lucro e proloco. Per espressa previsione del nuovo art. 109-bis, comma 1, del T.U.I.R. è fatto salvo il particolare regime forfetario di determinazione del reddito già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco. Il regime forfetario in favore delle associazioni sportive dilettantistiche è stato introdotto dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, ed è stato esteso, in forza del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni proloco. Considerato che l'anzidetto regime è richiamato dall'art. 109-bis del T.U.I.R. concernente "regime forfetario degli enti non commerciali", deve ritenersi confermato l'orientamento assunto con circolare della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette n.1 datata 11 febbraio 1992, secondo il quale a tale regime le anzidette associazioni possono accedere semprechè si qualifichino come enti non commerciali sulla base di quanto chiarito nei precedenti paragrafi. Il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 6% ai proventi di natura commerciale e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. Il regime forfetario si applica alle associazioni che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo complessivo limitato, aggiornato di anno in anno, e da ultimo fissato, con D.M. 28 novembre 1997, in lire 128.411.000. Si precisa inoltre che, per quanto concerne le modalità di esercizio dell'opzione per il regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991, si deve tener conto delle disposizioni del richiamato D.P.R. n. 442 del 1997. 4.3 Regime forfetario per l'attività di assistenza fiscale resa dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo Il regime forfetario previsto in via generale dall'art. 109-bis del T.U.I.R. per gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata non ha abrogato il regime forfetario disciplinato dall'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come successivamente integrato dall'art. 62, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.427. Quest'ultimo regime, infatti, limitato all'attività di assistenza fiscale resa nei confronti degli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, si configura come regime Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 11 of 25 naturale, per le anzidette associazioni che possono, invece, su opzione determinare il reddito e l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. Per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, pertanto, il reddito imponibile e l'IVA si determinano di regola forfetariamente, secondo il citato art. 78, comma 8, della legge n.413 del 1991 , salvo opzione per il regime di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. In particolare l'art. 78, comma 8, in esame al terzo periodo prevede che per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati da associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9% e l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del loro ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991, può applicarsi il regime forfetario generale disciplinato dall'art. 109-bis del T.U.I.R. semprechè, ovviamente, sussistano i presupposti ivi previsti. Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività indicati nell'art. 109-bis citato. 5. ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO 5.1 Premessa. Gli enti non commerciali di tipo associativo sono destinatari di uno speciale regime tributario di favore sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tali enti costituiscono, pertanto, una specie del più ampio genere degli enti non commerciali. Ciò comporta, in sostanza, che gli enti di tipo associativo, che devono qualificarsi come enti non commerciali in base ai criteri dettati dall'art. 87 del T.U.I.R. e dall'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 nonché alla luce della disposizione dell'articolo 111-bis dello stesso T.U.I.R., sono assoggettati, in via generale, sia in materia di imposte sui redditi che in materia d'imposta sul valore aggiunto, alla disciplina propria degli enti non commerciali, ma relativamente alle attività rese all'interno della vita associativa fruiscono di un trattamento agevolato in presenza delle condizioni espressamente indicate a tal fine dalla legge. 5.2 Imposte sui redditi. In materia di imposte sui redditi si applicano in particolare agli enti associativi le disposizioni dettate dall'art. 108 del T.U.I.R., ivi comprese quelle del nuovo comma 2-bis, concernenti l'intassabilità della occasionale raccolta di fondi e dei contributi pubblici corrisposti per attività svolte in regime di convenzione o di accreditamento. Trovano, altresì, applicazione nei confronti di tali enti le norme recate dagli articoli 109, 109-bis e 110 del T.U.I.R. La disciplina di favore propria degli enti non commerciali di tipo associativo è recata dall'art. 111 del T.U.I.R. Tale articolo è stato modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n.460 del 1997. In materia di obblighi contabili, agli enti non commerciali di tipo associativo si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo in esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili). 5.2.1 Disciplina generale degli Enti associativi. ART. 111, COMMI 1 E 2, DEL T.U.I.R. Riguardo al regime agevolativo proprio degli enti associativi recato dall'art. 111 del T.U.I.R. si precisa che le modifiche apportate dall'art. 5 del decreto legislativo in argomento non interessano i commi 1 e 2 dell'articolo in esame. Pertanto, restano invariate le disposizioni recate da tali commi il cui testo è il seguente: Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 12 of 25 "1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità". Il comma 1 dell'art. 111 sancisce l'esclusione dall'ambito della commercialità dell'attività svolta da associazioni, consorzi ed altri enti associativi nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività, e la conseguente intassabilità delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi. Il comma 2 dello stesso art. 111 conferma la natura commerciale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, ancorché in conformità alle finalità istituzionali, agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Le quote differenziate costituiscono in sostanza il corrispettivo dovuto in base ad un rapporto sinallagmatico instaurato tra soci ed ente. I corrispettivi specifici resi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ad associati o partecipanti si considerano componenti del reddito d'impresa o redditi diversi, secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o occasionalità. E' appena il caso di precisare che l'attività "esterna" degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell'art. 111 del T.U.I.R. 5.2.2 Regime agevolativo per particolari tipologie di enti associativi Le novità introdotte nell'art. 111 del T.U.I.R. dal decreto legislativo n.460 del 1997 riguardano la disciplina agevolativa dettata per singole tipologie di associazioni, "privilegiate" in relazione al carattere specifico dell'attività esercitata. Tale disciplina era contenuta nel previgente testo dell'art. 111, comma 3, secondo il quale: "3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali, in deroga al comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale." L'art. 5 del decreto legislativo in esame ha modificato il comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R. e ha aggiunto allo stesso articolo, in funzione di completamento della disciplina agevolativa e di delimitazione dei presupposti del regime agevolativo recato dallo stesso comma 3 dell'art. 111, gli ulteriori commi da 4-bis a 4-sexies . Le modifiche al comma 3 dell'art. 111 nonché l'introduzione dei commi da 4-bis a 4-sexies sono disposte in attuazione della delega recata dall'art. 3, comma 187, lett. c), della legge n.662 del 1996 che fra i criteri e principi direttivi in materia di riordino della disciplina degli enti non commerciali ha previsto l'esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata, nonché sulla Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 13 of 25 base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli associati nell'ambito dell'attività propria della vita associativa. ART. 111, COMMA 3, DEL T.U.I.R.. 1) Attività rese agli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali Il novellato comma 3, dell'art. 111 del T.U.I.R. prevede: "3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati". Nella nuova formulazione il comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R., che riproduce sostanzialmente sotto l'aspetto contenutistico la disposizione agevolativa recata dal primo periodo del previgente comma 3, opera una parziale deroga alla regola generale espressa nel comma 2 dello stesso art. 111, secondo la quale sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli associati e partecipanti verso corrispettivi specifici, ancorché si tratti di attività conformi alle finalità istituzionali. Il regime agevolativo recato dal comma 3, nel testo modificato dal decreto legislativo in esame, consiste, infatti, nella esclusione del carattere commerciale delle attività rese da talune tipologie associative, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici. Detto regime agevolativo si rende pertanto applicabile qualora sussistano congiuntamente i seguenti presupposti: a) le attività agevolate devono essere effettuate da particolari tipologie di associazioni; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese agli associati; c) le stesse attività devono essere effettuate "in diretta attuazione degli scopi istituzionali". a) Tipologie di associazioni agevolate In ordine al primo dei requisiti sopra indicati si segnala che la nuova disposizione del comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R. ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo in argomento. Continuano ad essere destinatarie dell'anzidetta disciplina, senza alcuna modifica, le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali. Riguardo alle associazioni sportive, si evidenzia che la nuova disposizione delimita l'ambito applicativo del trattamento di favore alle "associazioni sportive dilettantistiche". Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1998, non tutte le associazioni sportive, ma solo le associazioni sportive dilettantistiche, sono destinatarie del riformulato comma 3 dell'art. 111. La limitazione, che ha finalità antielusiva, è intesa ad identificare gli enti destinatari della previsione di non commercialità delle attività rese ai propri iscritti, associati o partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, con gli enti associativi individuati dalla legge 16 dicembre 1991, n.398. Risulta, pertanto, circoscritta l'applicabilità del comma 3 dell'art. 111 alle associazioni sportive, come delimitate dalla legge n.398 del 1991, definite anche alla luce della circolare n.1 dell'11 febbraio 1992 della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette e del decreto del Ministro delle finanze del 18 maggio 1995, come ô associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantisticheö, intendendosi per tali le attività sportive esclusivamente dilettantistiche come definite nell'ambito della normativa regolamentare dei predetti organismi cui l'associazione è affiliata. In base alla nuova formulazione del comma 3 dell'art. 111 risultano, inoltre, destinatarie del regime di favore recato dallo stesso comma, le seguenti due tipologie di associazioni non contemplate dal testo previgente: - associazioni di promozione sociale; - associazioni di formazione extra - scolastica della persona. Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 14 of 25 Si possono ritenere associazioni di promozione sociale quelle associazioni che promuovono la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita, come ad esempio le ACLI e l'ARCI. Per quanto concerne le associazioni di formazione extra-scolastica della persona si osserva, in primo luogo, che tali associazioni per poter essere ricondotte nell'ambito applicativo dell'art. 111 del T.U.I.R. non devono svolgere come attività principale l'organizzazione di corsi, atteso che tale circostanza comporterebbe la loro qualificazione come enti commerciali. Peraltro, l'espressione "formazione extrascolastica della persona" non individua, in via generale, l'intero settore dell'attività di formazione, ma un più limitato ambito di tale attività che privilegia la crescita intellettuale dell'individuo, mirata allo sviluppo della sua personalità complessiva e che esclude la formazione professionale, intesa all'apprendimento di conoscenze specifiche finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro e alla particolare specializzazione professionale. In sintesi, l'ambito soggettivo di applicazione del nuovo comma 3 dell'art. 111 è costituito dalle seguenti tipologie di associazioni: - associazioni associazioni associazioni associazioni associazioni associazioni associazioni associazioni associazioni politiche; sindacali; di categoria; religiose; assistenziali; culturali; sportive dilettantistiche; di promozione sociale; di formazione extra-scolastica della persona. In relazione all'inquadramento di un ente nell'ambito di una delle tipologie associative sopra individuate, emerge che lo stesso assumerà rilievo solo dopo aver appurato l'esatta qualificazione dell'ente e cioè se lo stesso debba ricomprendersi tra gli enti non commerciali. Infatti, l'associazione deve essere preventivamente qualificata come ente non commerciale sulla base dell'oggetto principale dell'attività, intesa, come in precedenza evidenziato, quale attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente. Ai fini della successiva qualificazione dell'ente quale associazione riconducibile in una specifica tipologia indicata nel comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R. si richiama l'indirizzo espresso in proposito dalla Corte Costituzionale, con sentenza 5-19 novembre 1992, n.467, che afferma l'insufficienza dell'autoqualificazione dell'ente (come associazione politica, sindacale, di categoria, religiosa, culturale, ecc.) sulla base della sola definizione statutaria e, quindi, la necessità di una valutazione della reale natura dell'ente e dell'attività in concreto esercitata, alla stregua di obiettivi criteri desumibili dall'insieme delle norme dell'ordinamento. In sostanza, poichè la riconducibilità di un ente in una delle tipologie associative indicate nel comma 3 dell'art. 111 comporta la possibilità di fruire di un trattamento tributario di favore, al fine di evitare che sia l'associazione "arbitra della propria tassabilità" va verificata la natura e la caratteristica della stessa, in mancanza di specifici e manifesti riconoscimenti, sulla base di criteri obiettivi che qualificano nell'ordinamento le finalità politiche, sindacali, di categoria, religiose ecc.. Ad esempio, le associazioni a carattere religioso che non siano state civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di intese o secondo la disciplina della legge 24 giugno 1929, n.1159) devono comprovare la natura e la caratteristica dell'organizzazione secondo i criteri che qualificano nell'ordinamento dello Stato i fini di religione e di culto, desumibili dal Concordato fra Stato e Chiesa cattolica e dalle Intese stipulate con altre confessioni religiose. b) Destinatari delle attività agevolate Circa i destinatari delle attività agevolate, si segnala che vengono menzionati espressamente nel nuovo testo, accanto agli associati o partecipanti, "gli iscritti" non richiamati dal previgente testo, riferendosi la norma agevolativa anche alle associazioni politiche e sindacali. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono, pertanto, essere rese nei confronti "degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali". c) Attività agevolate Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 15 of 25 Le attività ammesse al regime di favore secondo la disposizione del novellato comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R. devono essere svolte "in diretta attuazione degli scopi istituzionali". L'individuazione dell'attività che può ritenersi svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali deve essere effettuata, secondo le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale 5-19 novembre 1992, n.467 già in precedenza richiamata, alla stregua di criteri obiettivamente riscontrabili e non sulle base di un'autoqualificazione risultante dalla sole indicazioni statutarie. Si vuole con ciò precisare che l'attività svolta "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" non è quella genericamente rientrante fra le finalità istituzionali dell'ente, in quanto il legislatore subordina l'applicazione del regime di favore alla circostanza che l'anzidetta attività costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo. 2) Cessioni anche a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati Un'ulteriore disposizione agevolativa, che conferma sostanzialmente il previgente assetto normativo, è recata dallo stesso comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R. Secondo tale norma non sono considerate commerciali le cessioni di pubblicazioni effettuate anche a terzi alle seguenti condizioni: a) devono essere effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche e di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona; b) devono essere effettuate prevalentemente agli associati, anche se a titolo gratuito. ART. 111, COMMA 4, DEL T.U.I.R. Presunzione di commercialità. Il decreto legislativo in esame non apporta alcuna modifica al comma 4 dell'art. 111 del T.U.I.R. Il menzionato comma 4 stabilisce che per tutti gli enti associativi, compresi quelli indicati al precedente comma 3, alcune prestazioni, ancorché rese agli associati, sono in ogni caso commerciali. La norma reca in sostanza una presunzione di commercialità per le seguenti prestazioni: - cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; somministrazione di pasti; erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; prestazioni di servizi portuali e aeroportuali gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. ART. 111, COMMI 4-BIS - 4-TER, DEL T.U.I.R. Le disposizioni dei commi 4-bis e 4-ter, aggiunte all'art. 111 del T.U.I.R. dall'art. 5 del decreto legislativo in esame, riguardano solo alcune specifiche tipologie di associazioni e costituiscono una novità rispetto alla previgente normativa. Il testo dei commi 4-bis e 4-ter è il seguente: "4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nel confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprechè sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3". - Somministrazione di alimenti e bevande (Art. 111, comma 4-bis, del T.U.I.R.). Associazioni di promozione sociale. Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 16 of 25 Per la somministrazione di alimenti e bevande è sancita la non commercialità esclusivamente a favore delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287 ( cioè gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno) e semprechè ricorrano le seguenti condizioni: a) l'attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale; b) l'attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; c) deve trattarsi di attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar o servizi similari interni all'associazione si chiarisce che l'espressa previsione di non commercialità, a decorrere dal 1 gennaio 1998, nei confronti esclusivamente delle associazioni di promozione sociale, conferma per tutti gli altri enti di tipo associativo l'orientamento già espresso in sede amministrativa (ris. n. 217/E del 17 luglio 1995), in base al quale è stato affermato il carattere commerciale dell'attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai circoli ricreativi, anche se svolta nei confronti dei propri associati. - Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (Art. 111, comma 4-bis e 4-ter, del T.U.I.R.). Associazioni di promozione sociale, associazioni politiche, sindacali, di categoria e associazioni religiose. E' considerata non commerciale l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici se svolta da associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge n.287 del 1991, da associazioni politiche, sindacali, di categoria nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, alle seguenti condizioni: a) destinatari siano gli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; b) si tratti di attività strettamente complementari a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Quest'ultima condizione comporta la necessità di verificare in concreto che l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sia funzionale alla completa realizzazione degli scopi istituzionali (es. viaggio e soggiorno organizzati per gli iscritti o associati in occasione di un congresso nazionale o meeting internazionale). ART. 111, COMMA 4-QUATER, DEL T.U.I.R. Il comma 4-quater dell'art. 111 del T.U.I.R., introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo n.460 del 1997, è il seguente: "4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione". - Cessioni di pubblicazioni di contratti collettivi nazionali. Associazioni sindacali e di categoria. Non sono considerate commerciali le cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro se effettuate dalle associazioni sindacali e di categoria, anche in deroga al limite imposto dal comma 3 dell'art. 111. La non commercialità è in tali ipotesi riconosciuta anche se le pubblicazioni sono cedute prevalentemente a terzi, a condizione che i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione. Si precisa che la locuzione costi di diretta imputazione va intesa secondo i criteri già adottati in precedenza con riferimento ai c.d. costi specifici nella circolare della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette n.40 del 26 novembre 1981. Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 17 of 25 - Assistenza in materia di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro. Associazioni sindacali e di categoria. Nei confronti delle associazioni sindacali e di categoria, a decorrere dal 1 gennaio 1998, non si considera effettuata nell'esercizio di attività commerciale l'assistenza in materia di applicazione di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro a condizione che: - l'attività sia prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti; - i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione. - Attività di assistenza fiscale. Per completezza di esposizione si fa presente che rimane in vigore la norma recata dall'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo la quale le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri di assistenza fiscale "si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività". 5.3 Vincoli statutari per associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona. Art. 111, commi 4-quinquies e 4-sexies, del T.U.I.R. Novità di notevole rilevanza sono contenute nella disposizione recata dall'art. 4-quinquies del nuovo art. 111 del T.U.I.R. Tale norma consente l'applicabilità del trattamento di favore recato dal comma 3 dell'art. 111, nonché quello previsto dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, dello stesso art. 111, a condizione che le associazioni destinatarie degli anzidetti regimi: 1. abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata; 2. l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nello stesso comma 4-quinquies dell'art. 111, dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi. Le anzidette clausole possono essere riportate nell'atto costitutivo o nello statuto anche con formulazioni diverse da quelle previste espressamente dal menzionato comma 4-quinques dell'art. 111 del T.U.I.R., purchè di portata univoca. I principi enunciati dalle suddette clausole devono risultare dagli atti costitutivi o dagli statuti ai fini dell'applicabilità del regime di favore nei confronti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona che fruiscono delle citate disposizioni agevolative. Tali principi tendono ad assicurare: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito l'istituendo organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale ultima prescrizione procedimentale relativa all'organismo di controllo deve essere di fatto osservata ancorché non sia necessario riprodurla, quale clausola espressa, nello statuto o atto costitutivo; c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 18 of 25 loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati non si applicano per gli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1 dell'art. 111 del T.U.I.R., relativa alla non imponibilità delle quote associative, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4quater dello stesso articolo. - Distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente (lettere a) e b), comma 4-quinquies dell'art. 111 del T.U.I.R.) Riguardo ai vincoli statutari imposti dal comma 4-quinquies dell'art. 111 del T.U.I.R. si ritiene di dovere evidenziare la novità e la rilevanza, anche ai fini dei principi generali in materia di enti non commerciali, delle clausole riportate alle lettere a) e b) di detto comma. In sostanza l'obbligo di non distribuzione degli utili, anche in modo indiretto, nonché l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento dell'associazione, ad altro ente associativo con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, comporta che le particolari tipologie di enti associativi destinatari del regime agevolativo recato dai commi 3, 4bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del T.U.I.R. si configurino quali enti non lucrativi. Assume, pertanto, rilievo ai fini della decommercializzazione di determinate attività l'assenza, in capo ad alcuni enti non commerciali di tipo associativo, del fine di lucro che si realizza attraverso il divieto di distribuzione di utili. La finalità non lucrativa costituisce un'ulteriore condizione cui è subordinato il regime di favore illustrato nei paragrafi precedenti recati dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111. Circa la clausola concernente il divieto di distribuzione di utili si rileva che la norma non fornisce alcuna indicazione in ordine alla nozione di "distribuzione indiretta" di utili o di avanzi di gestione. Si chiarisce, tuttavia, che ai fini della interpretazione di tale nozione possono soccorrere i criteri stabiliti all'art. 10, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997. Tale norma, infatti, nell'individuare particolari fattispecie che "costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione", seppure inserita fra le disposizioni della Sezione II del decreto legislativo n. 460 in esame relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, può configurarsi come norma di riferimento anche per gli enti di tipo associativo. - Disciplina dei rapporti associativi e libera eleggibilità degli organi amministrativi (lettere c) ed e), comma 4-quinquies, dell'art. 111 del T.U.I.R.) La disciplina del rapporto associativo e il principio di democraticità comprendente il diritto al voto degli associati o partecipanti maggiori di età e il diritto di nomina degli organi amministrativi (già recata dal secondo periodo del previgente testo del comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R.) è estesa a tutte le tipologie di associazioni ammesse al regime tributario recato dal comma 3 e dai commi 4-bis, 4-ter e 4quater più volte richiamati, (lettere c) ed e) del comma 4-quinquies dell'art. 111 del T.U.I.R) ad eccezione delle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato, patti, accordi o intese, nonché delle associazioni politiche, sindacali e di categoria. Infatti, le clausole riportate sotto le lettere c) ed e) del comma 4-quinquies dell'art. 111 del T.U.I.R., relative alla disciplina del rapporto associativo e alla libera eleggibilità degli organi amministrativi, non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (comma 4-sexies dell'art. 111 del T.U.I.R.). Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, si ricorda che nella relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997 è stato esplicitamente chiarito quanto segue: "Non si è ritenuto di ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza il proprio voto, così come proposto dalla Commissione parlamentare, sul rilievo che la ratio della norma, diretta a prevenire fattispecie elusive (articolo 3, comma 187, lettera c) della legge di delega), richiede la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione". Si precisa, tuttavia, in proposito che per le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tener conto della pratica impossibilità di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione nonché del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni è consentita l'espressione del voto da parte degli associati mediante delega da Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 19 of 25 conferire ad altri associati. - Obbligo di redigere il rendiconto (lettera d), comma 4-quinquies, dell'art.111 del T.U.I.R.) Viene imposto alle associazioni ammesse a fruire del regime agevolativo in argomento l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall'ente non commerciale. Si chiarisce che la redazione del bilancio soddisfa tale obbligo. Il rendiconto annuale, redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata. La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. n.600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore. La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del T.U.I.R. citato. 5.3.1 Termini per la predisposizione o l'adeguamento degli statuti Fino al 31 dicembre 1997 le associazioni ammesse a fruire del trattamento tributario previsto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R. potevano fruire dell'anzidetto regime agevolativo anche in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto. A decorrere dal 1 gennaio 1998 viene imposto alle menzionate associazioni un onere nuovo ed ulteriore, consistente, appunto, nella predisposizione dell'atto costitutivo o dello statuto nella specifica forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. A decorrere dalla stessa data del 1 gennaio 1998 le associazioni, che già abbiano l'atto costitutivo o lo statuto, devono altresì verificare la compatibilità del contenuto dei predetti atti con le clausole sopra richiamate a pena di inammissibilità del regime recato dal nuovo testo del comma 3 dell'art. 111, nonché dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo. I termini per predisporre o adeguare gli atti costitutivi o statuti o regolarizzare gli atti medesimi nelle predette forme sono i seguenti: - 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.460 del 1997 (pertanto entro il 30 giugno 1998), per le associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona; - 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.460 del 1997 (pertanto entro il 31 dicembre 1998), per le associazioni politiche, sindacali e di categoria. Si precisa che entro i termini sopraindicati è sufficiente che lo statuto o l'atto costitutivo, conformemente alle disposizioni dell'art. 111, comma 4-quinquies, sia approvato dall'organo assembleare, ancorché non sia intervenuta, ove richiesta, l'approvazione dell'autorità di controllo competente. Per le associazioni a più larga valenza nazionale, come le associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché per le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale è sufficiente che, entro il predetto termine del 31 dicembre 1998, le clausole statutarie siano approvate dall'organo direttivo, in attesa del successivo recepimento da parte dell'assemblea o del congresso generale. Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti nonché la mancata definitiva approvazione delle clausole anzidette comportano il venir meno, fin dall'inizio, del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4ter e 4-quater dell'art. 111 del T.U.I.R. 5.4 Imposta sul valore aggiunto L'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, apporta modifiche all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali modifiche sono intese a coordinare le disposizioni in materia di I.V.A. relative agli enti di tipo associativo con le novità introdotte ai fini delle imposte sui redditi, allo scopo di escludere dal campo di applicazione dell'I.V.A. le stesse attività non soggette ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi. - ART. 4, COMMA 4, DEL D.P.R. N.633 DEL 1972 Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 20 of 25 Viene modificato l'ambito soggettivo di applicazione della norma recata dal comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972, nella parte in cui prevede la non commercialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, ancorché dietro pagamento di corrispettivi specifici, ai soci, associati o partecipanti, ad associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Continuano ad essere destinatarie dell'anzidetta disciplina, senza alcuna modifica, le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali, mentre per le associazioni sportive la nuova disposizione delimita, a decorrere dal 1 gennaio 1998, l'ambito applicativo del trattamento di favore "alle associazioni sportive dilettantistiche". Il nuovo comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 ha, inoltre, esteso il regime di favore dal medesimo recato alle associazioni di promozione sociale ed alle associazioni di formazione extrascolastica della persona. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le tipologie associative destinatarie della disposizione in esame sono le seguenti: - associazioni associazioni associazioni associazioni associazioni associazioni associazioni associazioni associazioni politiche; sindacali; di categoria; religiose; assistenziali; culturali; sportive dilettantistiche; di promozione sociale; di formazione extra-scolastica della persona. Viene parimenti modificato l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione del comma 5, lett. a), dell'art. 4, relativamente alla previsione di non commercialità delle cessioni di pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati. Le associazioni beneficiarie di tale regime sono le stesse sopra elencate. - ART. 4, COMMI 6, 7, 8, DEL D.P.R. N.633 DEL 1972 All'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 vengono aggiunti, dopo il quinto comma, ulteriori tre commi. Il nuovo sesto comma dell'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 riproduce il comma 4-bis dell'art. 111 del T.U.I.R., relativo alle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge n.287 del 1991, limitatamente alla previsione di non commercialità della somministrazione di alimenti e bevande. Si sottolinea che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-bis dell'art. 111 del T.U.I.R., ai fini dell'IVA non è riconosciuto carattere "non commerciale" all'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuata dalle stesse associazioni di promozione sociale, le quali, pertanto, restano assoggettate al tributo in base alla presunzione assoluta di commercialità disposta dall'art. 4, quinto comma, lett. g), del D.P.R. n.633 del 1972. Il nuovo settimo comma dell'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 subordina l'applicabilità delle disposizioni agevolative recate dai commi quarto, secondo periodo, e sesto dello stesso art. 4 alla redazione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, nonché alla condizione che le associazioni interessate si conformino alle specifiche clausole indicate nella medesima disposizione. Dette clausole coincidono con quelle indicate nell'art. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. (vedi paragrafo 5.3 relativo ai vincoli statutari per gli enti di tipo associativo). Il nuovo comma ottavo dell'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 riproduce il comma 4-sexies del citato art. 111 del T.U.I.R. che esonera le associazioni religiose riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese nonché le associazioni politiche, sindacali e di categoria dal recepimento delle clausole recate dalle lettere c) ed e) del precedente comma, relative alla disciplina del rapporto associativo e della libera eleggibilità degli organi amministrativi, e ciò al fine di salvaguardare la peculiare struttura delle anzidette organizzazioni. Si evidenzia che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 111 del T.U.I.R., ai fini dell'imposta del valore aggiunto non è stata sancita la "decommercializzazione" delle attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate dalle associazioni politiche, sindacali, di Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 21 of 25 categoria e dalle associazioni riconosciute da confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nei confronti dei soci, associati o partecipanti. Tali attività, pertanto, ancorché svolte dalle predette associazioni sono assoggettate all'I.V.A. Sono ugualmente imponibili ai fini dell'IVA, in assenza di una norma espressa di esclusione analoga a quella recata dal comma 4-quater dell'art.111 del T.U.I.R., le cessioni di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, qualora le stesse non siano effettuate prevalentemente a favore dei soci o degli associati, nonché le prestazioni di assistenza in materia di applicazione di contratti collettivi di lavoro, e di legislazione sul lavoro effettuate nei confronti di terzi. Per i chiarimenti relativi alle modifiche apportate al testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, si rinvia a quanto precisato nei paragrafi precedenti in relazione alle corrispondenti norme contenute nei commi 4-bis, relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 111 del T.U.I.R. 6. SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI L'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, che reca disposizioni in ordine agli obblighi contabili degli enti non commerciali, è stato integrato, con l'aggiunta di ulteriori due commi, dall'art. 8 del decreto legislativo n.460 del 1997. Nessuna modifica è stata apportata al comma 1 dell'anzidetto art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973 il cui testo è il seguente: "Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali". I commi introdotti nel citato art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973 dal decreto legislativo n.460 del 1997, dispongono: "Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Con il nuovo secondo comma dell'articolo 20 del D.P.R. n.600 del 1973, ferma restando la obbligatorietà delle scritture contabili previste dal primo comma del medesimo articolo, viene introdotto uno specifico obbligo di rendicontazione in relazione all'agevolazione recata dal comma 2-bis dell'art. 108 del T.U.I.R. (introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n.460 del 1997) per le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente dagli enti non commerciali in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione. Dette attività devono essere oggetto - al fine, tra l'altro, di salvaguardare in modo scrupoloso i principi di trasparenza e di rappresentare correttamente i fatti della gestione nell'interesse di coloro che intendono partecipare a tali attività - di una rigorosa rendicontazione, indipendentemente anche dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario di cui agli artt. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. e 4, settimo comma, del D.P.R. n.633 del 1972. Deve, pertanto, essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n.600 del 1973. Ne consegue che, al pari degli altri documenti contabili, il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 22 of 25 riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile. Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) previste dall'art. 108, comma 2-bis, lett. a) del T.U.I.R., che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette. E' appena il caso di precisare che il predetto rendiconto deve essere redatto sia dagli enti non commerciali che si avvalgono del regime di contabilità ordinaria sia da quelli che si avvalgono del regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973. Con il nuovo terzo comma dell'art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973, introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n.460 del 1997, viene stabilito che gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, ai sensi dell'art. 109-bis del T.U.I.R., e che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973 secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662. In particolare, permanendo, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, i soggetti stessi possono annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini I.V.A. ovvero nell'apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n.37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni. Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'I.V.A., l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisiti e delle importazioni indicando l'imposta detraibile nel registro di cui all'art. 25 del D.P.R. n.633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato di cui al modello approvato con il citato D.M. 11 febbraio 1997 (circolare ministeriale n.10/E del 17 gennaio 1997). Si precisa, infine, che i soggetti in questione, che fruiscono delle predette semplificazioni contabili, devono, comunque, osservare l'obbligo di redigere l'apposito rendiconto previsto dal nuovo comma 2 dell'art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973. 7. AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI 7.1 Trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 introduce un regime agevolativo transitorio relativo ai trasferimenti a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali effettuati entro il 30 settembre 1998, al fine di favorire il potenziamento patrimoniale degli stessi. Il trasferimento può essere effettuato indistintamente da persone fisiche, da società semplici, da imprese commerciali esercitate in forma sia individuale che societaria e da enti non commerciali. Il soggetto destinatario del trasferimento di aziende o beni deve essere un ente non commerciale o una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, escluse le società cooperative. 7.1.1 Ambito oggettivo, condizioni e limiti Il trasferimento a titolo gratuito deve riguardare aziende, complessi aziendali o singoli rami di azienda nonché singoli beni e deve essere effettuato a titolo gratuito con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998. L'ente non commerciale beneficiario deve dichiarare nell'atto di trasferimento che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività, con la conseguenza che per gli stessi non è ammessa la possibilità di utilizzo non strumentale all'attività esercitata dall'ente, intendendosi per tale sia quella istituzionale che quella commerciale eventualmente esercitata. Considerata la finalità della norma, che è quella di realizzare un potenziamento patrimoniale dell'ente non commerciale, si ritiene che la medesima è parimenti rispettata qualora l'ente non commerciale proceda alla cessione dei beni acquisiti gratuitamente impiegando l'intero corrispettivo conseguito nell'acquisto di altri beni strumentali da utilizzare nell'ambito dell'attività propria dell'ente stesso. Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 23 of 25 7.1.2 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 in esame nei confronti del soggetto cedente il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni non da luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento mentre per l'ente non commerciale beneficiario la predetta acquisizione di beni non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei suoi confronti. 7.1.3 Agevolazioni ai fini delle imposte indirette Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, Invim e relativa imposta sostitutiva e non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. b), del D.P.R. n. 633 del 1972. 7.1.4 Trasferimento dell'unica azienda dell'imprenditore cedente Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo. n.460 del 1997 nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione di imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRPEG pari al 25 per cento. Al riguardo, si precisa che il codice tributo utilizzabile per il versamento dell'imposta sostitutiva è il 1674 denominato "Imposta sostitutiva Irpef, Irpeg, Ilor, Iva, su riserve e fondi in sospensione di imposta e su saldi attivi di rivalutazione". Il periodo di riferimento da indicare sui modelli di versamento è l'anno per il quale si effettuano i versamenti. Relativamente alle modalità di versamento si fa richiamo alla nota del 24 febbraio 1998, prot. n.1998/21572 della Direzione Centrale per la Riscossione con la quale è stato precisato quanto segue. Nel caso in cui il versamento dell'imposta sostitutiva in argomento è dovuto da soggetti non titolari di partita IVA lo stesso va effettuato ai concessionari del servizio della riscossione competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, utilizzando la distinta Mod. 8 ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 11. Le persone fisiche e le società di persone possono effettuare il versamento anche mediante delega alla banca, utilizzando il modello di delega unica di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995 (grafica colore azzurro). Nell'ipotesi in cui il medesimo versamento è dovuto da soggetti titolari di partita IVA lo stesso va effettuato ai concessionari per il servizio della riscossione competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero, nel caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31. I pagamenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, saranno eseguiti secondo le modalità di cui al decreto stesso, attualmente in corso di perfezionamento. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n.408 e della legge 30 dicembre 1991, n.413 relative alle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni, smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva delle imposte di cui sopra è fissata nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall'art. 4, comma 5 della citata legge n.408 del 1990 e dell'art. 26, comma 5 della predetta legge n.413 del 1991. Anche per detta imposta sostitutiva il codice tributo è il 1674 e per il versamento valgono le medesime modalità sopra richiamate. L'ultima parte del comma 1 dell'art. 9 in commento stabilisce che le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'art. 105 del T.U.I.R. sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con aliquota rispettivamente del 5 per cento e del 10 per cento. In proposito, si ritiene che la norma possa trovare applicazione nei confronti dei soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare per i quali non spiega ancora effetto l'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.467, concernente disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari; resta inteso, invece, che per il periodo d'imposta in cui si applica la disciplina dell'affrancamento obbligatorio delle riserve da Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 24 of 25 assoggettare a maggiorazione di conguaglio l'imposta sostitutiva sulle anzidette riserve sarà quella determinata con le percentuali previste dal citato decreto legislativo n.467 del 1997 e non quella determinata con le percentuali previste dall'art. 9 del decreto legislativo n.460 del 1997. Ai fini del versamento della predetta imposta, si fa presente che il codice tributo, così come precisato con la citata nota del 24 febbraio 1998, è il 1675 denominato "Imposta sostitutiva sui fondi in sospensione di imposta e soggetti a maggiorazione di conguaglio". Anche in questo caso sono applicabili le medesime modalità di versamento già richiamate. 7.2 Esclusione dal patrimonio dell'impresa dell'ente non commerciale degli immobili strumentali per destinazione L'art. 9, comma 2, del decreto legislativo. n.460 del 1997 stabilisce che l'ente non commerciale che alla data del 1 gennaio 1998 utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del T.U.I.R. (immobili strumentali per destinazione) può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IVA. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile determinato con i criteri dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 9 in esame prevede che per bene proveniente dal patrimonio deve ritenersi il bene, di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa. Ne consegue che sono da ritenere immobili non provenienti dal patrimonio dell'ente quelli acquistati per essere adibiti nell'attività di impresa quando tale circostanza risulti dall'atto di acquisto ovvero quelli indicati nelle scritture contabili cronologiche (libro giornale o registro degli acquisti) relative al periodo d'imposta nel quale l'acquisizione si è verificata i quali hanno avuto una incidenza nella gestione dell'attività commerciale stessa avendo, ad esempio, consentito la detrazione dell'IVA pagata all'acquisto o la deduzione di quote di ammortamento. Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che gli immobili che sono transitati dal patrimonio dell'ente a quello dell'impresa in periodi di imposta successivi a quello di acquisizione non sono da considerarsi acquistati in regime di impresa, a nulla rilevando che gli stessi siano indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili e/o siano state portate in deduzione le relative quote di ammortamento agli effetti della determinazione del reddito di impresa. 7.2.1 Condizione per avvalersi della opzione Possono avvalersi dell'opzione in esame gli enti che, con riferimento alla data in cui l'opzione viene esercitata continuano a svolgere attività commerciali, con la conseguenza che tale facoltà resta preclusa nelle ipotesi in cui detta attività sia venuta a cessare. Si precisa che l'attività di impresa è da ritenersi cessata anche nell'ipotesi di affitto o di concessione in usufrutto dell'unica azienda, atteso che per l'intera durata dell'affitto o della concessione in usufrutto detta attività viene a mancare, come si desume, agli effetti delle imposte sui redditi, dall'art. 81, comma 1, lett. h), del T.U.I.R. 7.2.2 Determinazione del valore cui applicare le aliquote Ai fini della determinazione del valore cui applicare le aliquote del 5 o del 10 per cento, secondo i criteri previsti dal comma 4 dell'art. 52 del D.P.R. n.131 del 1986, richiamato dal comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n.460 del 1997, va assunta la rendita catastale attribuita all'unità immobiliare, determinata a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 (in G.U. del 7 febbraio 1990, n.31), moltiplicata per i coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991. Per le unità immobiliari non ancora censite in catasto vanno assunte le rendite catastali attribuite alle unità immobiliari similari già censite. Al riguardo, si fa presente che il codice tributo stabilito per il pagamento della predetta imposta sostitutiva è 1676 denominato "imposta sostitutiva Irpeg, Ilor, Iva - art. 9, comma 2, D.Lgs n.460/97". Il periodo di riferimento da indicare sui modelli di versamento è l'anno per il quale si effettuano i Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 maggio 1998, n. 124/E Page 25 of 25 versamenti. Relativamente alle modalità di versamento si richiamano le relative istruzioni indicate nella nota della Direzione Centrale della riscossione del 24 febbraio 1998 più volte citata. 7.2.3 Effetti del mancato esercizio dell'opzione Il mancato esercizio dell'opzione e/o l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva dovuta entro la data del 30 settembre 1998 comporta che gli immobili strumentali in argomento continuano ad essere considerati relativi all'attività di impresa dell'ente non commerciale. Restano salve, ai fini dei controlli della regolarità delle dichiarazioni di opzione e dei relativi versamenti dell'imposta sostitutiva, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 in materia di accertamento e quelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 in materia di riscossione. 7.2.4 modalità di presentazione della dichiarazione di opzione Con istruzioni che verranno emanate con decreto del Ministro delle finanze, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato stabilito che la dichiarazione di opzione, conforme allo schema allegato al predetto decreto ministeriale, va predisposta in carta libera e spedita a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio delle Imposte Dirette ovvero, ove esistente, all'Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione stessa. Si ricorda che nella dichiarazione di opzione vanno riportati gli estremi del versamento dell'imposta sostitutiva e alla dichiarazione stessa va allegata copia della distinta rilasciata dal concessionario o, se il versamento è fatto mediante il servizio postale, l'attestazione rilasciata dal competente ufficio. Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette. Sintesi: Si forniscono direttive e chiarimenti in merito alla nuova disciplina delle opzioni e revoche di regimi di determinazione dell'imposta e di regimi contabili in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette recata dal D.P.R. n. 442/97. Testo: I N D I C E - Premessa. - 1. Nuovo concetto di opzione. - 2. Modalita' e termini di comunicazione delle opzioni e delle revoche. - 3. Sanzioni. - 4. Vincolo temporale di durata dell'opzione. - 5. Disciplina dei rapporti transitori. - 6. Abrogazione di norme. - 7. Soggetti con contabilita' presso terzi di cui all'articolo 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. - 8. Soggetti di cui all'articolo 74, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. - 9. Soggetti di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. - 10. Soggetti di cui al regime speciale dell'editoria: 10.1. Le cessioni di prodotti editoriali con beni funzionalmente connessi. 10.2. La disciplina dei rapporti pregressi. - Tavola sinottica. Premessa Con il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, sono state dettate norme regolamentari per il riordino della disciplina delle opzioni e delle relative revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, in attuazione dell'articolo 3, comma 137, lett. b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il riordino della disciplina si e' conformato, in particolare, al criterio direttivo di unificazione dei termini e semplificazione delle modalita' di esercizio e di comunicazione agli Uffici delle opzioni e delle relative revoche. Cio' premesso, con la presente circolare si ritiene opportuno richiamare all'attenzione degli Uffici le principali innovazioni apportate alla materia, fornendo le conseguenti direttive in merito ai riflessi applicativi delle norme regolamentari in oggetto. 1. Nuovo concetto di opzione. L'articolo 1 del regolamento in esame indica le nuove modalita' di esercizio delle opzioni e delle revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili. Deve evidenziarsi che con la norma in esame viene modificato il tradizionale concetto di opzione. Infatti, mentre la validita' dell'opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalita' della comunicazione fatta all'Ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva piu' ai fini della validita' dell'opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai fini sanzionatori. A tale riguardo, viene data esclusiva rilevanza al comportamento concreto del contribuente, precisando che l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente stesso o dalla modalita' di tenuta delle scritture contabili e che la validita' dell'opzione e della revoca e' subordinata esclusivamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attivita'. Circa la decorrenza della concreta attuazione nell'ipotesi di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative, si fa rinvio ai chiarimenti forniti nel successivo paragrafo 5. E' opportuno precisare che per comportamento concludente si intende l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base; cio', ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime opzionale. Ad esempio, possono considerarsi comportamenti concludenti: a) - l'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici dell'I.V.A. con cadenza trimestrale anziche' mensile, ovviamente con la maggiorazione degli interessi; b) - la gestione di piu' attivita' con contabilita' separata e l'assolvimento dei conseguenti adempimenti previsti dall'articolo 36 del D.P.R. n. 633 del 1972 da parte di soggetti che esercitano piu' imprese o piu' attivita'; c) - in relazione all'opzione per la rinuncia al regime di esonero dagli adempimenti contabili, previsto per i produttori agricoli dall'articolo 34, comma 6, primo e secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, l'istituzione dei registri I.V.A., la fatturazione delle operazioni effettuate, l'annotazione nei registri, il versamento dell'imposta e la presentazione della dichiarazione annuale; d) - in relazione all'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari da parte delle imprese spettacolistiche, l'adempimento dell'obbligo di fatturazione (da cui le medesime imprese, in base al regime speciale previsto dal quinto comma dell'articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono esonerate, salvo che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie), l'istituzione del registro dei corrispettivi o delle fatture emesse, l'annotazione su tale registro dei corrispettivi percepiti nei termini prescritti, l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e connessi versamenti tenendo conto della detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 e la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A.; e) - in relazione all'opzione, da parte degli editori, per l'applicazione dell'I.V.A. in base al numero delle copie vendute, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, l'effettuazione delle liquidazioni periodiche con il metodo di calcolo della base imponibile in riferimento al numero delle copie effettivamente cedute nonche' l'osservanza degli adempimenti previsti nell'ipotesi di applicazione dell'I.V.A. in base a tale sistema. L'illustrato principio di carattere generale sulla rilevanza del comportamento concreto del contribuente non opera, tuttavia, nei confronti delle societa' controllate e controllanti per le quali, per la particolarita' della fattispecie, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, relative alla liquidazione di gruppo, come previsto dall'articolo 4 del regolamento in oggetto. In riferimento a queste ultime, si confermano, pertanto, la disciplina vigente e le disposizioni ministeriali finora emanate. 2. Modalita' e termini di comunicazione delle opzioni e delle revoche. L'articolo 2 del decreto in argomento disciplina le modalita' e i termini di comunicazione dell'opzione. In armonia con il nuovo concetto di opzione, illustrato nel precedente paragrafo, che subordina la validita' della stessa alla concreta attuazione dall'inizio dell'anno o dell'attivita', anziche', come per il passato, alla preventiva comunicazione, la nuova disciplina prevede, come principio generale, che l'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla scelta operata. Si precisa che anche la revoca dell'opzione, la cui validita' e' basata, del pari, sulla concreta attuazione, deve essere formalmente comunicata con le medesime modalita' previste per la comunicazione dell'opzione dall'articolo 2 del D.P.R. n. 442 del 1997. Pertanto, considerato che il regolamento in oggetto e' entrato in vigore il 7 gennaio 1998 (ossia il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1997), i soggetti che a decorrere dall'anno in corso esercitano l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, dovranno comunicare la scelta nella dichiarazione annuale I.V.A. 1998 ovvero nella dichiarazione unificata, se tenuti alla presentazione di quest'ultima, nel 1999. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale ovvero nel caso di inizio di attivita', qualora il contribuente abbia di fatto optato per un regime diverso da quello naturale che prevedeva l'esonero dall'obbligo di dichiarazione, la comunicazione deve essere effettuata nella prima dichiarazione I.V.A. da presentare relativamente al periodo d'imposta in cui e' stata operata la scelta. Pertanto, a titolo esemplificativo, se un soggetto, gia' operante fino al 31 dicembre 1997 in un settore di attivita' il cui regime naturale prevedeva, fra l'altro, l'esonero dalla presentazione della dichiarazione I.V.A., esercita l'opzione per il regime normale per l'anno 1998 adottando un comportamento concludente, questi deve darne comunicazione in sede di dichiarazione I.V.A. relativa al 1998, da presentare nell'anno 1999. Si ritiene, relativamente a tale aspetto, di dover confermare l'orientamento espresso con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 (paragrafi 6.8.2. e 8.4) circa le modalita' di comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari da parte dei produttori agricoli esonerati e delle imprese spettacolistiche rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 34 e 74 del D.P.R. n. 633 del 1972. Peraltro, si ritiene opportuno precisare che, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 2 del D.P.R. n. 442 del 1997, limitatamente ai casi in cui l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto (ad esempio, nell'ipotesi di opzione per la separazione delle attivita' ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 633 del 1972, da parte di soggetti che esercitano esclusivamente attivita' esenti), l'opzione e la revoca dovranno essere comunicate ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 entro il termine in cui si sarebbe dovuta presentare, se sussisteva l'obbligo, la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata. Come precisato nelle istruzioni al modello di dichiarazione I.V.A. 1998 approvate con il D.M. 15 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 16 del 21 gennaio 1998, in forza delle illustrate innovazioni al sistema delle opzioni, sono state inserite nel quadro VO, relativo alle opzioni e revoche, alcune delle opzioni precedentemente esercitabili in sede di presentazione delle dichiarazioni di cui al predetto articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 (modelli AA7/6 e AA9/6) ovvero con modalita' diverse. Le opzioni per le quali non fosse stata eventualmente prevista nel modello di dichiarazione I.V.A. '98 specifica casella, potranno essere comunicate ai sensi del citato articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale. Le varie opzioni previste da disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto sono state riportate nella tavola sinottica in calce alla presente circolare. 3. Sanzioni. Premesso, come gia' accennato, che la comunicazione riveste carattere esclusivamente formale, senza rilevare ai fini sostanziali della scelta operata, nell'ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell'opzione si applicano, a norma del comma 3 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 442 del 1997 in esame, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, che, a decorrere dal 1 aprile 1998, sono quelle stabilite dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La norma sanzionatrice va individuata nell'articolo 8 del sopramenzionato D.Lgs. n. 471 del 1997 che prevede la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000 per le violazioni relative al contenuto ed alla documentazione della dichiarazione, in quanto, nella fattispecie in esame, omettendo la comunicazione, non verrebbe fornito un elemento prescritto per il compimento dei controlli. 4. Vincolo temporale di durata dell'opzione. Con l'articolo 3 del regolamento in oggetto, sono stati fissati i termini minimi di validita' delle opzioni, previsti allo scopo di evitare comportamenti elusivi connessi al ripristino immediato del particolare regime naturale applicabile, successivamente alla scelta operata per il regime ordinario. I suddetti termini sono stati unificati, prevedendo che l'opzione vincola il contribuente per almeno un triennio nell'ipotesi di sistemi speciali di determinazione dell'imposta e per un anno nell'ipotesi di regimi meramente contabili. Restano, comunque, salvi i termini piu' ampi previsti da altre disposizioni normative, quali il vincolo quinquennale di durata dell'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari da parte dei produttori agricoli e delle imprese spettacolistiche, previsto, in luogo del previgente vincolo triennale, dal 1 gennaio 1998, ai sensi degli articoli 34 e 74, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come novellati dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 e successive modificazioni. I suddetti articoli hanno, inoltre, previsto che, nell'ipotesi in cui siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, l'opzione e' vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica di cui all'articolo 19-bis 2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si fa comunque rinvio, per un quadro riepilogativo della durata minima delle varie opzioni, alla tavola sinottica in calce alla presente circolare. Occorre precisare, infine, che, trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 5. Disciplina dei rapporti transitori. Si ribadisce che la nuova disciplina dell'opzione dettata dal D.P.R. n. 442 del 1997 si applica dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento e non puo' estendersi ai rapporti pregressi trattandosi di normativa a carattere sostanziale. Il regolamento in oggetto non detta espressamente disposizioni transitorie. Dal combinato disposto dei vari articoli del D.P.R. n. 442 del 1997, si ricava che le opzioni relative a regimi di determinazione dell'imposta gia' esercitate dal contribuente per gli anni antecedenti il 1998, si considerano valide fino alla scadenza del vincolo temporale di permanenza nel regime scelto stabilito dalle norme vigenti al momento dell'esercizio dell'opzione. In tali ipotesi, pertanto, si ritiene che il contribuente non debba effettuare alcuna comunicazione, rimanendo vincolante la scelta gia' effettuata e comunicata preliminarmente all'Ufficio secondo la previgente disciplina. In merito alle opzioni relative a regimi meramente contabili, si fa rinvio a quanto precisato nel successivo paragrafo 6. Occorre, comunque, tenere presente che, in base all'articolo. 1 del regolamento in oggetto, e' consentita la variazione e la revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. La norma appare finalizzata all'intento di agevolare il contribuente consentendogli la possibilita' di variare la scelta operata in base ad elementi di giudizio che potrebbero mutare alla luce di modifiche normative intervenute durante l'arco temporale in cui e' obbligatoria la permanenza nel regime prescelto. Quanto appena precisato e' stato chiarito per i soggetti che operano nei regimi speciali disciplinati dagli articoli 34 e 74, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella menzionata circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 ove, a seguito del mutamento della disciplina dettata per tali regimi speciali, esclusivamente per l'anno 1998, cosi' come prescritto dall'articolo 11, comma 7, del D.L. 2 settembre 1997, n. 313, e' stata prevista la facolta' di revocare l'opzione di cui al comma 11 dell'articolo 34 ed al comma 5 dell'articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 in precedenza esercitata, anche se non sia ancora trascorso il previgente vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario prescelto. In ogni caso, come gia' chiarito, coloro che intendessero mantenere la scelta a suo tempo effettuata per il regime ordinario con il vincolo triennale previsto dalle previgenti norme, nell'ipotesi di scadenza del suddetto vincolo dopo il primo gennaio 1998, possono farlo senza dover effettuare alcuna comunicazione. Relativamente al principio di carattere generale, che consente di variare la scelta operata in caso di modifica del sistema, si ritiene che la validita' dell'opzione, in tale ipotesi, sia subordinata alla sua concreta attuazione a decorrere dalla modifica normativa che legittima la variazione della scelta, anche se nel corso dell'anno. Infine, si evidenzia che, a scopo antielusivo, l'articolo 1, comma 2 del regolamento in esame ha previsto che, in presenza di fusione o scissione di societa', il regime di determinazione dell'imposta prescelto da ciascun soggetto continua fino alla prevista scadenza, con l'applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell'articolo 36 del D.P.R. n. 633 del 1972. 6. Abrogazione di norme. E' il caso di precisare che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamato dall'articolo. 5 del regolamento di cui al D.P.R. n. 442 del 1997, le norme vigenti in materia di opzioni e di revoche che risultino con lo stesso incompatibili devono intendersi abrogate e sostituite con quelle dettate dal medesimo regolamento. Si chiarisce, a tale riguardo, che devono ritenersi superate le disposizioni relative al vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilita' ordinaria per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo. 18, comma 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 3, comma 2 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, in quanto, alla luce della nuova disciplina introdotta dal regolamento in rassegna, le suddette opzioni, riferendosi a regimi meramente contabili, devono ritenersi vincolanti per un anno. Pertanto, si precisa che, se prima del 1998 e' stata esercitata l'opzione per il regime di contabilita' ordinaria e il 1998 costituisce un periodo compreso nel vincolo triennale precedentemente vigente (ad esempio opzione effettuata nel 1996, vincolante in base alla precedente normativa fino al 1998 compreso), i contribuenti non devono ritenersi obbligati alla permanenza nel regime contabile scelto fino all'esaurimento del triennio, bensi' possono revocare gia' per l'anno 1998 l'opzione precedentemente espressa, barrando la relativa casella, purche' abbiano tenuto la contabilita' semplificata dall'inizio dell'anno. 7. Soggetti con contabilita' presso terzi di cui all'articolo. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con l'articolo 1, terzo comma, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 e' stata ripristinata la possibilita', per i contribuenti che affidano la tenuta della contabilita' a terzi, di far riferimento, ai fini delle liquidazioni periodiche I.V.A. con cadenza mensile, ai dati contabili relativi al secondo mese precedente, come previsto dall'articolo 27, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 che era stato soppresso dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Al riguardo, si precisa che deve ritenersi corretto l'operato dei contribuenti i quali avessero applicato, senza soluzione di continuita', il metodo di calcolo di cui alla normativa appena menzionata dal 1 gennaio 1998, in base alle istruzioni allegate al modello di dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 1997. Infatti, pur essendo venuta meno la possibilita' di esercitare tale facolta' a seguito dell'anzidetta soppressione dell'articolo 27, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la sopravvenuta disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 1 del D.P.R. n. 100 del 1998 ha previsto l'esercizio della facolta' medesima dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Naturalmente, per ragioni di equita', deve ritenersi consentita l'adozione del predetto metodo di liquidazione anche da parte di quei contribuenti che, operando nel rispetto della normativa esistente all'inizio del 1998, se ne siano avvalsi soltanto successivamente all'entrata in vigore del ripetuto decreto n. 100 del 1998. E' il caso di precisare che, in conformita' ai principi di carattere generale del D.P.R. n. 442 del 1997, ai fini della validita' della scelta, rileva il comportamento in concreto esercitato, sia senza soluzione di continuita' dal 1 gennaio 1998, sia successivamente all'entrata in vigore del piu' volte menzionato D.P.R. n. 100 del 1998. L'opzione effettuata deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale I.V.A. presentata successivamente alla scelta operata, mediante barratura della casella appositamente prevista al rigo VO 11. 8. Soggetti di cui all'articolo 74, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ad integrazione di quanto gia' precisato nella presente circolare e delle istruzioni impartite con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, paragrafo 8.4, in riferimento al settore specifico delle attivita' spettacolistiche, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti. L'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale per l'anno 1998 comunicata entro il 31 dicembre 1997 con le modalita' previste dalle disposizioni recate dal quinto comma dell'articolo 74 nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 313 del 1997 (e cioe' mediante l'utilizzo del modello AA7/6-AA9/6) resta valida per almeno un quinquennio. In tal caso non e' necessario che il contribuente effettui la comunicazione dell'opzione in sede di dichiarazione relativa all'anno 1998, ai sensi del D.P.R. n. 442 del 1997. Inoltre, richiamando l'attenzione su quanto precisato nella citata circolare n. 328/E del 1997, si ribadisce che l'opzione, al fine di facilitare il necessario coordinamento degli uffici interessati, deve essere comunicata anche all'Ufficio accertatore (SIAE) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende applicare l'I.V.A. nei modi ordinari. Infine, per quanto riguarda gli effetti dell'opzione per il regime ordinario, nel ribadire l'orientamento espresso con la circolare n. 334/E del 28 dicembre 1995, si precisa che la stessa non puo' in alcun modo essere limitata ne' ad una singola manifestazione ne', peraltro, ad una singola attivita' spettacolistica ma esplica comunque efficacia in relazione all'intera attivita' di spettacolo organizzata dall'impresa. 9. Soggetti di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Si ritiene opportuno precisare che i nuovi principi di carattere generale introdotti dal D.P.R. n. 442 del 1997 si applicano anche in riferimento all'opzione per la determinazione forfetaria dell'I.V.A. e del reddito ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 5 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro loco, alle quali la disciplina recata dalla legge n. 398 del 1991 e' stata estesa con l'articolo. 9 bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 147 convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Per questi ultimi, la legge n. 398 del 1991 prevede espressamente che l'opzione per il regime forfetario opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' esercitata. Tuttavia, anche la cennata disposizione della legge n. 398 del 1991, espressamente citata nel preambolo del D.P.R. n. 442 del 1997, deve ritenersi superata dalla nuova disciplina introdotta in forza della delegificazione della materia. Pertanto, anche per lo specifico settore in oggetto, l'opzione, esercitata con il comportamento concreto, ha effetto dall'inizio dell'anno o dell'attivita'. Si fa presente, comunque, che, limitatamente all'anno in corso, restano salvi i comportamenti adottati dai soggetti di cui alla legge n. 398 del 1991, in conformita' alle istruzioni al modello di dichiarazione I.V.A./98 relativa all'anno 1997, dove e' stato precisato che l'opzione per la determinazione forfetaria dell'I.V.A. e del reddito ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a quando non e' revocata ed in ogni caso per almeno un triennio se permangono i presupposti di legge. 10. Soggetti di cui al regime speciale dell'editoria. In merito al regime speciale I.V.A. per l'editoria, appare opportuna qualche precisazione, in relazione all'integrazione apportata dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, all'articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 10.1. Le cessioni di prodotti editoriali con beni funzionalmente connessi. Il citato decreto legislativo correttivo ha previsto che non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli aventi una connessione funzionale con il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, al competente Ufficio I.V.A.. Pertanto, per le cessioni congiunte di prodotti editoriali con beni funzionalmente connessi, viene ripristinata la possibilita' di avvalersi del sistema di determinazione dell'imposta con la forfetizzazione della resa (nella misura prevista per il prodotto editoriale, ossia 53% per i libri e 60% per i giornali quotidiani ed i periodici, eccetto le pubblicazioni pornografiche) e si applica l'aliquota ridotta del 4% sul prezzo di vendita al pubblico dell'intera confezione, indipendentemente dal rapporto tra il suddetto prezzo e il costo del bene congiunto; invece, per quanto concerne le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o con altri beni non funzionalmente connessi, restano ferme le disposizioni del D.Lgs. n. 313 del 1997 e le istruzioni impartite con la circolare n. 328/ E del 24 dicembre 1997. Al riguardo, si reputa necessario fare presente che la condizione della connessione funzionale puo' ritenersi soddisfatta solo se il bene congiunto costituisce un complemento illustrativo o didattico del prodotto editoriale, il quale pertanto deve avere per oggetto esclusivo o prevalente il contenuto del bene congiunto. La dichiarazione attestante la connessione funzionale nei sensi sopraesposti, deve contenere gli elementi indicati nell'articolo 35, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; nel caso di beni funzionalmente connessi a periodici, dovranno essere riportati anche gli estremi della registrazione ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. La suddetta dichiarazione deve essere presentata dagli editori prima della commercializzazione; possono essere considerate valide le dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione in commercio, che si identifica nella data di copertina ovvero, in mancanza, nel momento in cui l'editore consegna il prodotto editoriale al distributore o al punto vendita. 10.2. La disciplina dei rapporti pregressi. Tutto cio' premesso, tenuto conto della decorrenza della richiamata disposizione integrativa, che si applica dal 1 gennaio 1998, appare opportuna qualche precisazione sull'esercizio dell'opzione per il sistema di applicazione dell'imposta in base alle copie vendute. L'articolo 6 del D.Lgs. n. 313 del 1997 ha previsto che, nelle ipotesi di cessioni di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni, l'I.V.A. si applica obbligatoriamente in base alle copie vendute. Nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, e' stato precisato che, nell'ipotesi di pubblicazioni occasionalmente cedute con supporti integrativi o altri beni, si adottano entrambi i sistemi di determinazione dell'imposta (in base alle copie vendute o con la resa forfetaria) in relazione alle singole copie abbinate o meno a supporti integrativi o altri beni, salvo opzione per l'applicazione dell'I.V.A. in base alle copie vendute. Con intento agevolativo di semplificazione, e' stata prevista la facolta' di effettuare l'opzione per l'intera testata o titolo ovvero per il singolo numero. Al riguardo, per le cessioni di prodotti editoriali effettuate dal 1 gennaio 1998 fino al 25 marzo 1998, data di pubblicazione nella G.U. del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, potrebbero essersi verificate le seguenti ipotesi: 1) Sono state effettuate cessioni di pubblicazioni con supporti integrativi o altri beni, poi rientranti, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 56 del 1998, nella nozione di beni funzionalmente connessi. In questo caso, si ritiene che l'editore possa riliquidare il tributo operando la variazione ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che produca la dichiarazione attestante la connessione funzionale relativa a tali cessioni entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno 1997. A tale riguardo e' appena il caso di precisare che dalla riliquidazione del tributo potrebbe scaturire un debito di imposta (qualora la resa effettiva superi la percentuale di resa forfetaria prevista); in tale ipotesi, il relativo ammontare dovra' essere calcolato e versato, previa compensazione da parte dei soggetti ammessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 1998. 2) Sono state effettuate cessioni di pubblicazioni senza beni congiunti (per le quali poteva applicarsi la forfetizzazione della resa) e cessioni di pubblicazioni abbinate a supporti integrativi o altri beni, poi rientranti nella nozione di beni funzionalmente connessi; l'editore, peraltro, anziche' adottare entrambi i sistemi di determinazione dell'imposta, ha esercitato in concreto l'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. in base alle copie vendute. In questo caso, in conformita' al principio di carattere generale di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 442 del 1997, che, come visto, prevede la possibilita' di variazione dell'opzione e della revoca nell'ipotesi di modifiche del sistema in forza di successive disposizioni legislative, puo' ammettersi la possibilita' di modifica della scelta operata. Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Allegato (Omissis) Oggetto: IVA e imposte sui redditi - Applicazione alle Associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni di cui all'art. 25, commi 2 e 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Sintesi: Si forniscono chiarimenti in ordine al regime fiscale, ai fini dell'Iva e delle Imposte sui Redditi, relativamente alle Associazioni sportive dilettantistiche alla luce delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 25 della legge n. 133/99. Testo: ALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE AGLI UFFICI DELLE ENTRATE AGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE AGLI UFFICI I.V.A. AI CENTRI DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S I A E AL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO -CONIe, per conoscenza, ALLE DIREZIONI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE AL SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA -----------------------In relazione alle recenti disposizioni recate dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti sostanziali modifiche al regime fiscale applicabile alle attivita' svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche, sono stati chiesti urgenti chiarimenti in ordine alla decorrenza delle disposizioni contenute in particolare nei commi 2 e 3 del citato art. 25 della legge n. 133 del 1999, tenendo conto che la platea dei soggetti interessati, nella specie le associazioni sportive dilettantistiche, hanno, per la maggior parte, il periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. Infatti, dal momento che la stagione sportiva si articola dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo, dette associazioni chiudono l'esercizio sociale il 30 giugno di ciascun anno. Al riguardo si ricorda anzitutto che il comma 2 dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 ha stabilito che "A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1999 n.133, l'importo di lire 100 milioni , fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni". Ne consegue pertanto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 ( data di entrata in vigore delle legge n. 133 del 1999) - e cioe' dal 1 gennaio 2000, per le associazioni con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e dal 1 luglio 1999, per le associazioni con periodo di imposta 1 luglio/ 30 giugno possono avvalersi del regime tributario agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che svolgano attivita' sportiva dilettantistica e che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire. Dalla suddetta data tale nuovo limite di 360 milioni di lire si applica a regime senza necessita' dell'adeguamento annuale operato nel passato, in quanto la formulazione letterale dell'art. 25,comma 2, della stessa legge n. 133 induce a ritenere tacitamente abrogato il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 398 del 1991. Il medesimo limite si applica, conseguentemente, con le stesse decorrenze, alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco, alle quali l'art. 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ha esteso l'applicabilita' del regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991. Si richiama, altresi' l'attenzione sulla circostanza che anche la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 non contiene rinvii a norme di attuazione. Essa prevede, attraverso una specifica modifica dell'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991, che il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche venga determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento, in luogo di quello del 6 per cento originariamente stabilito. Sulla base del tenore letterale della norma e dei principi generali in materia di imposte sui redditi, per i quali rileva il reddito come determinato alla fine del periodo di imposta, tale coefficiente di redditivita' del 3 per cento si rende pertanto applicabile dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della citata legge n.133 del 1999. Tale coefficiente, con la medesima decorrenza, si applica alle menzionate associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco. Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Oggetto: Legge finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti. Sintesi: Si forniscono i primi chiarimenti in merito alle nuove principali disposizioni dettate dalla Legge 488 del 23 dicembre 1999 (Legge finanziaria). Testo: e, p.c.: Alle Direzioni Regionali delle Entrate Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate Alle Direzioni Regionali delle Entrate Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici del Registro Agli Uffici IVA Agli Uffici delle Imposte Dirette Al Segretariato Generale Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario Al Comando Generale della Guardia di Finanza Al Consiglio di Stato All'Avvocatura Generale dello Stato Al Ministero dei Trasporti All'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - A.N. C.I. All'Associazione fra le Societa' Italiane per Azioni ASSONIME Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Alla Confederazione Italiana Agricoltori -C.I.A. Alla Confederazione Generale Italiana del traffico e dei Trasporti - CONFETRA Alla Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali FEDERTRASPORTI All'Associazione Bancaria Italiana Alla Confederazione Cooperative Italiane Al Consiglio Nazionale dei Geometri Al Consiglio Nazionale del Notariato Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati Al Consiglio Nazionale del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali -------------------------------------- INDICE 1. IMPOSTE SUI REDDITI 1.1 Deduzione per i possessori di abitazione principale 1.2 Detrazione per gli inquilini di immobili destinati ad abitazione principale 1.3 Riduzione di aliquota e riduzione della misura dell'acconto, incremento detrazioni soggettive e oggettive e deduzione redditi di collaborazione coordinata e continuativa. 1.4 Mezzi di locomozione per portatori di handicap 1.5 Spese funebri 1.6 Ristrutturazioni edilizie 1.7 Interessi passivi relativi a mutui stipulati nel 2000 per effettuare gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici 1.8 Compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria 1.9 Credito d'imposta per nuove assunzioni 1.10 Addizionale comunale e provinciale- addizionale regionale 1.11 Borse di studio "Programma Socrates" 1.12 Credito d'imposta per i marittimi 1.13 Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente 1.14 Associazioni sportive dilettantistiche 1.15 Autotrasporto 1.16 Tasse automobilistiche 2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 2.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a destinazione abitativa 2.2 Prestazioni di assistenza domiciliare 2.3 Regime speciale per l'agricoltura 2.4 Legge sul mercato dell'oro 3. IRAP 3.1 Irap delle amministrazioni pubbliche 3.2 Aliquota Irap delle imprese agricola, banche ed assicurazioni 4. IMPOSTA DI REGISTRO ED INVIM 4.1 Trasferimenti di fabbricati 4.2 Conferimenti in societa' 4.3 Associazioni in partecipazione 4.4 Proroga agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina 4.5 Invim 5. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI 5.1 Elevazione della franchigia 6. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E REGIME AGEVOLATO IVA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 6.1 Premessa 6.2 Il nuovo sistema impositivo 6.3 Aliquote I.V.A. 6.4 Caratteri dell'imposta sugli intrattenimenti 6.4.1 Presupposto impositivo 6.4.2 Soggetti passivi 6.4.3 Base imponibile 6.4.4 Regime forfetario 6.5 Obblighi dei contribuenti 6.5.1 I.V.A. 6.5.2 Imposta sugli intrattenimenti 6.6 Apparecchi misuratori fiscali 6.7 Titoli di accesso agli spettacoli e agli intrattenimenti 6.8 Regime semplificato per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti 6.9 Associazioni sportive dilettantistiche - pro-loco e associazioni senza fine di lucro 6.10 Credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche 6.11 Periodo transitorio 7. FISCALITA' LOCALE 7.1 Detrazioni Irpeg 7.2 Cosap 7.3 Termine per la notificazione degli avvisi di liquidazione 7.4 I.C.I. - Sanzioni 7.5 I.C.I. - Delibere comunali 7.6 Termini 7.7 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 7.8 Riscossione ruoli non erariali 7.9 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani --------------------------Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate negli ultimi provvedimenti normativi che hanno interessato la finanza pubblica ed in particolare il settore fiscale, quali la "legge finanziaria per l'anno 2000" (in seguito: "l.f.") la "nuova disciplina del mercato dell'oro" e altri decreti legislativi, si forniscono i primi chiarimenti sulle principali novita'. Si rammenta che, con la legge 13 dicembre 1999, n. 466, sono stati prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti al 31 dicembre 1999 relativi ad adempimenti, pagamenti od operazioni da effettuarsi, tra l'altro, a mezzo banche e Poste Italiane S.p.A.. In proposito, si chiarisce che i versamenti relativi ad oneri per i quali spetta la deducibilita' o la detraibilita' ai sensi delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999 e, di fatto, eseguiti il 3 gennaio 2000, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito o dell'imposta relativi al periodo di imposta 1999. -----------------------------------------------------------------------------1. IMPOSTE SUI REDDITI -----------------------------------------------------------------------------1.1 Deduzione per i possessori di abitazione principale La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 l.f. introduce nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), un nuovo comma 3-bis, con il quale si stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce, fino a concorrenza di detto reddito, un importo fino a lire 1.800.000, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. Su questo argomento il legislatore era gia' intervenuto con l'articolo 18, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che aveva disposto la soppressione del comma 4-quater dell'articolo 34 del Tuir, in base al quale si prevedeva, a favore dei possessori di un'abitazione adibita a dimora principale e delle relative pertinenze, una deduzione dal reddito dei fabbricati fino a lire 1.100.000 (e comunque fino a concorrenza del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze). Con il successivo comma 5 veniva prevista una deduzione di medesimo importo da effettuare non dal reddito dei fabbricati, ma dal reddito complessivo del contribuente. Il comma 6 dello stesso articolo 18 si occupava di coordinare la nuova previsione con le disposizioni che disciplinano l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, stabilendo che i riferimenti all'articolo 34, comma 4-quater, del Tuir, contenuti nelle lettere b), b-bis) e c) dell'articolo 1, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovevano intendersi come effettuati alla nuova disposizione. Il comma 7 del medesimo articolo 18 disponeva che per il solo anno 1999 l'importo massimo della deduzione era elevato a lire 1.400.000 e che di tale incremento non era possibile tenere conto ai fini del versamento dell'acconto delle imposte per lo stesso periodo d'imposta 1999. Infine, il comma 8 provvedeva, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999, ad incrementare in misura equivalente (da lire 270.000 a lire 380.000) la detrazione prevista ai fini dell'Irpeg dovuta dalle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per ognuna delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Anche in questo caso era espressamente stabilito che l'incremento non aveva effetto ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per lo stesso periodo d'imposta. Le disposizioni della legge n. 133 del 1999 erano state illustrate con circolare n. 150/E del 7 luglio 1999, che restano confermate salvo quanto appresso specificato. Con la disposizione contenuta nella lettera a) del comma 1, dell'articolo 6 l.f., la deduzione ai fini dell'Irpef e' incrementata fino a lire 1.800.000; pertanto, tenuto conto che il comma 5 del richiamato articolo 18 della legge n. 133 del 1999 non ha ancora esplicato i suoi effetti, in pratica, la deduzione prevista per i possessori di una unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' aumentata da lire 1.100.000 a lire 1.800.000. Inoltre, l'incremento viene messo a regime, cioe' l'applicazione non e' piu' limitata ad un solo periodo d'imposta. Cio' ha consentito, peraltro, di trasferire la disposizione nel corpo dell'articolo 10 del Tuir in ossequio ai principi di trasparenza nei confronti dei contribuenti e di semplificazione dei testi legislativi. Il comma 2 dell'articolo 6 l.f. eleva in misura corrispondente la detrazione prevista per l'Irpeg dovuta dalle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per ognuna delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, che cosi' passa da lire 270.000 a lire 500.000. Anche in questo caso, ovviamente, l'incremento non ha carattere temporaneo, ma e' a regime. Il successivo comma 6 mantiene fermo il principio che gli incrementi in questione non esplicano effetti ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo d'imposta, mentre il comma 7 assicura ora il coordinamento con le disposizioni di esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. E' il caso di segnalare che il comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir conferma il concetto di pertinenza contenuto nel precedente comma 5 dell'articolo 18 della citata legge n. 133. Per quanto riguarda la nozione di abitazione principale, viene chiarito che per essa s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Cio' comporta che, fermo restando che la deduzione per abitazione principale non puo' che competere per un solo fabbricato, atteso che, ovviamente il contribuente non puo' avere contemporaneamente due unita' immobiliari adibite a dimora abituale, e' consentito usufruire della deduzione anche quando in realta' il fabbricato costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso. Con riferimento a questo ultimo aspetto, la disposizione si presenta particolarmente innovativa, atteso che per la prima volta sara' possibile concedere la deduzione anche in tutte le ipotesi in cui il possessore dell'immobile non utilizza l'unita' immobiliare come abitazione principale avendone concesso l'uso ad un familiare, ivi residente. E' bene precisare che, per effetto del comma 4, dell'art. 6, l.f. le modifiche esposte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999. 1.2 Detrazione per gli inquilini di immobili destinati ad abitazione principale L'articolo 6, comma 1, lettera h), l.f. introduce nel Tuir, dopo l'articolo 13-bis, un articolo 13-ter, che disciplina la detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di un'abitazione adibita a dimora principale. Si ricorda, che in attuazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della citata legge n. 133 del 1999, era stato emanato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 327, con il quale, per il solo anno 1999, era stata introdotta una detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di unita' immobiliare adibita a dimora principale, cosi' graduata: lire 320.000, se il reddito complessivo del contribuente non supera lire 30 milioni, lire 160.000, se il reddito complessivo e' compreso tra 30 milioni e una lira e 60 milioni. La detrazione competeva soltanto se si trattava di contratti stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La disposizione non ha ancora esplicato effetto. Tale detrazione, in un primo momento prevista, appunto, per un solo anno, e' ora con la disposizione in commento subordinata alle stesse condizioni e disposta a regime. Inoltre, gli importi della detrazione sono raddoppiati e, quindi, abbiamo: lire 640.000 se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni e lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni, ma non e' superiore a lire 60 milioni. E' opportuno chiarire che, per fruire della detrazione, e' necessario che il contratto sia stipulato o rinnovato a norma dei citati articoli della legge n. 431 del 1998 entro il 31 dicembre 1999; e che soddisfatta tale condizione (sempreche' ricorrano i limiti di reddito stabiliti), la detrazione e' rapportata soltanto al periodo dell'anno in cui l'abitazione e' stata la dimora principale del contribuente ( ad esempio, se il contratto e' rinnovato il 1 ottobre 1999 e l'abitazione costituisce la dimora principale del contribuente per tutto l'anno, la detrazione spetta per l'intero anno). Inoltre, la detrazione va suddivisa tra i cointestatari del contratto, ovviamente ciascuno di loro dovra' fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l'importo della detrazione spettante. 1.3 Riduzione di aliquota e riduzione della misura dell'acconto, incremento detrazioni soggettive e oggettive e deduzione redditi di collaborazione coordinata e continuativa. Con la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, l.f. si interviene sull'articolo 11 del Tuir, riducendo di un punto percentuale l'aliquota applicabile al secondo scaglione, che passa dal 26,5 per cento al 25,5 per cento. La modifica entra in vigore dal 1 gennaio 2000. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati la riduzione del punto percentuale va riconosciuta dal sostituto d'imposta fin dal primo periodo di paga dell'anno 2000. Con la lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, sono state modificate le detrazioni d'imposta per familiari a carico di cui all'articolo 12 del Tuir, e precisamente: - con il numero 1) sono state elevate da lire 336.000 a lire 408.000 le detrazioni d'imposta per i familiari a carico per l'anno d'imposta 2000. Per le stesse detrazioni, e' prevista l'elevazione a lire 516.000 per l'anno d'imposta 2001, e a lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002; - con il numero 2) e' stato disposto l'incremento di ulteriori lire 240.000 delle detrazioni per familiari a carico spettanti per i figli di eta' inferiore a tre anni. Anche questo incremento decorre dal 1 gennaio 2000. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati i nuovi importi delle detrazioni per carichi familiari vanno riconosciute dal sostituto d'imposta fin dal primo periodo di paga dell'anno 2000. Con la lettera d) sono state modificate nel modo seguente le detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13 del Tuir: - con il numero 1) e' stata prevista l'elevazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente da lire 1.680.000 a lire 1.750.000 per i redditi di lavoro dipendente non superiori a lire 9.100.000, da lire 1.600.000 a lire 1.650.000 per quelli superiori a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000, da lire 1.500.000 a lire 1.550.000 per quelli superiori a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000, da lire 1.350.000 a lire 1.400.000 per quelli superiori a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000, da lire 1.250.000 a lire 1.300.000 per quelli superiori a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000, da lire 1.150.000 a lire 1.200.000 per quelli superiori a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000, lasciando invariata la misura della detrazione per i redditi superiori a 15.900.000; - con il numero 2) e' stata modificata la detrazione d'imposta di lire 120.000 prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del Tuir, nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano esclusivamente trattamenti pensionistici per un importo totale non superiore a lire 18.000.000 ed il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze nel modo seguente: a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000; b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000; c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000; d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000; e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000; f) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000. Le detrazioni indicate alle lettere c), d), e) ed f) spettano a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale il contribuente compie il settantacinquesimo anno di eta'. I nuovi importi delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente sopra elencati entrano in vigore dal 1 gennaio 2000. Gli stessi vanno riconosciuti dal sostituto d'imposta. Con il numero 3 della stessa lettera d) dell'articolo 6, l.f. che prevede l'introduzione del comma 2-ter all'articolo 13 del Tuir, e' stata istituita una nuova detrazione d'imposta spettante ai soggetti che, oltre al reddito (eventuale) dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir (lire 1.800.000, di cui al precedente punto 1.1), percepiscono esclusivamente redditi derivanti dagli assegni periodici in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, redditi di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, di importo complessivamente non superiore a lire 9.600.000. La misura di tale detrazione e' cosi' determinata: a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000; b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000; c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. La nuova detrazione spetta con riferimento ai redditi del 1999. Va precisato che questa detrazione, relativamente ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa, non puo' essere mai riconosciuta dal sostituto d'imposta in sede di tassazione alla fonte e, quindi, deve essere sempre utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi. Relativamente agli altri redditi, invece, per il 1999, sara' utilizzata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, mentre a decorrere dal 1 gennaio 2000, potra' essere riconosciuta dal sostituto d'imposta se richiesta dall'interessato secondo i principi generali in materia di detrazioni d'imposta. L'espressione "rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno" va intesa in senso letterale e, quindi, senza distinguere le motivazioni che hanno provocato un rapporto di durata inferiore all'anno. Con il numero 4) della stessa lettera d) dell'articolo 6, che modifica il comma 3, dell'articolo 13, del Tuir, sono state elevate le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore nel modo seguente: a) da lire 700.000 a lire 750.000, se il reddito non supera lire 9.100.000; b) da lire 600.000 a lire 650.000, se il reddito supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000; c) da lire 500.000 a lire 550.000, se il reddito supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000; d) da lire 400.000 a lire 450.000, se il reddito supera lire 9.600.000 ma non lire 9.900.000; e) da lire 300.000 a lire 350.000, se il reddito supera lire 9.900.000 ma non lire 15.000.000. Resta, invece, invariata la misura delle detrazioni indicate nelle lettere f) e g) dello stesso comma 3, dell'articolo 13, del Tuir, vale a dire: f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa – superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000; g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa – superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000. I nuovi importi delle suddette detrazioni hanno decorrenza dal 1 gennaio 2000. Con il comma 8, dell'articolo 6, si dispone la riduzione della misura dell'acconto da versare in autotassazione per le imposte sul reddito delle persone fisiche dal 98 per cento al 92 per cento per l'anno d'imposta 2000. La disposizione dell'articolo 51, comma 3, l.f. invece, eleva dal 5 al 6 per cento la deduzione forfetaria di cui all'art. 50, comma 8, del Tuir in favore del contribuente che possieda soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49, del Tuir, per un importo lordo non superiore a lire 40 milioni, e l'eventuale reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir. E', inoltre, previsto che tale incremento decorre dal 1 gennaio 1999, mentre la suddetta deduzione verra' incrementata, dal 1 gennaio 2001, di un ulteriore punto percentuale, raggiungendo quindi la quota del 7 per cento. 1.4 Mezzi di locomozione per portatori di handicap Con l'articolo 6, comma 1 lettera e), l.f. sono state apportate modifiche all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, aggiungendo ai mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche che verranno successivamente stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Viene, altresi', specificato, che tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli le cui caratteristiche saranno anche in questo caso stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Tale modifica normativa e' finalizzata ad ampliare i beneficiari della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 13-bis, lettera c), del Tuir, comprendendo, oltre i soggetti con difficolta' motorie, anche i soggetti non vedenti ed i sordomuti. Cio' comporta che la detrazione sara' fruita dai citati soggetti anche per veicoli non adattati. Inoltre, l'agevolazione potra' essere fruita da un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del soggetto portatore di handicap fiscalmente a suo carico. Per quanto riguarda le modalita' per fruire della detrazione, si puo' fare riferimento a quanto gia' previsto nelle istruzioni relative alla compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per l'acquisto di veicoli necessari alla locomozione di potatori di handicap con ridotte o impedite capacita' motorie. Pertanto, anche in tal caso, l'agevolazione e' riferita all'acquisto di un solo autoveicolo ogni 4 anni, salvo casi particolari. 1.5 Spese funebri Con la lettera f) dello stesso articolo 6, comma 1, l.f. e' stato modificato l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione prevista dall'art. 13-bis, comma 1, lettera d), riguardante le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. Tale importo, in precedenza previsto in 1 milione di lire per decesso, con effetto dal periodo d'imposta 1999, e' stato innalzato a lire 3 milioni. 1.6 Ristrutturazioni edilizie Con l'articolo 6, comma 15, l.f. sono state apportate modificazioni a quanto precedentemente disposto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. La detrazione prevista dall'articolo 1, della sopracitata legge n. 449 del 1997, compete anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento. La diminuzione della misura della detrazione rispetto a quella precedentemente prevista del 41 per cento e' compensativa del contestuale decremento dell'aliquota IVA per i lavori di manutenzione, che varia dal 20 al 10 per cento. La modifica, pertanto, si traduce in un piu'– ampio beneficio per il contribuente. Con l'introduzione del comma 1-bis al citato articolo 1, della legge n. 449 del 1997, si estende anche la tipologia delle spese che danno diritto alla detrazione in questione, inserendo, oltre a quelle gia' previste, anche le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, nonche' per la realizzazione degli interventi di manutenzione necessari in tal senso. Tale norma risponde alle esigenze emergenti da recenti eventi eccezionali, che inducono i proprietari di immobili ad impegnarsi in misure e in lavori di manutenzione mirati a scongiurare i rischi dovuti a situazioni di instabilita' strutturale dei fabbricati. Risulta, inoltre, modificata la disposizione prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge n. 449 del 1997, concernente l'obbligo di allegazione delle copie delle ricevute di pagamento dell'ICI al modello di comunicazione della data di inizio lavori (se tale imposta era dovuta) con riferimento all'anno 1997. Sulla base della nuova disposizione normativa occorre, infatti, fornire documentazione del pagamento della suddetta imposta per gli anni a decorrere dal 1997. E' necessario chiarire che, al fine di usufruire della detrazione prevista per il periodo d'imposta 2000, si puo' continuare ad utilizzare il modello di comunicazione al Centro di Servizio gia' predisposto per il 41 per cento. Inoltre, si rendono applicabili le istruzioni fornite dal Ministero delle finanze e dal Ministero dei lavori pubblici con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998 e n. 121/E dell'11 maggio 1998. Va sottolineato che, le spese in questione costituiscono, come e' noto, un onere e, pertanto, ai fini della detrazione, si applica il criterio di cassa. Cosi' tutti i pagamenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2000, sia in acconto che a saldo di fatture emesse nel 1999, vanno considerati ai fini della detrazione dall'imposta relativa ai redditi del 2000 e fruiscono dell'aliquota di detrazione del 36 per cento. Resta fermo che qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici e artistici di cui alla legge primo giugno 1939, n. 1089, il contribuente puo' fruire per le spese sostenute anche della detrazione del 19 per cento prevista dall'articolo 13-bis del TUIR ridotta del 50 per cento. 1.7 Interessi passivi relativi a mutui stipulati nel 2000 per effettuare gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici Con l'articolo 6, comma 16, l.f. e' stata introdotta una detrazione dall'imposta sul reddito per le persone fisiche per gli interessi passivi e per gli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici. La detrazione compete nella misura del 19 per cento calcolata su un ammontare complessivo non superiore a lire 5 milioni; in caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, il suddetto limite e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La disposizione prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per stabilire modalita' e condizioni per fruire della detrazione. 1.8 Compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria L'art. 6, comma 1, lettera i), l.f. aggiunge all'art. 48-bis del Tuir (recante disposizioni per la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) la lettera a-bis) in base alla quale i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per attivita' libero professionale intramuraria esercitata, dietro autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, presso studi professionali privati, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento. In sostanza, tale disposizione, che ha effetto dal 1 gennaio 2000, introduce una deduzione forfetaria ai fini della determinazione dell'ammontare dei compensi da assoggettare a tassazione al fine di tener conto delle spese sostenute per l'attivita' intramurale dal lavoratore che, in quanto assimilato al prestatore di lavoro subordinato, non avrebbe la possibilita' di tenerne conto in sede di determinazione del reddito imponibile al pari dei lavoratori autonomi. Al riguardo, occorre precisare che la deduzione del 10 per cento va operata sulla parte dei compensi che residua una volta scomputate le somme di spettanza dell'azienda sanitaria. 1.9 Credito d'imposta per nuove assunzioni L'articolo 6, commi 9, 10 e 11, l.f. disciplina l'attribuzione di un credito d'imposta a favore degli imprenditori individuali, societa' ed enti che assumono, dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che fruiscono di trattamento di integrazione salariale, che si trovano in mobilita', che sono impegnati in lavori socialmente utili, che trasferiscono per esigenze di lavoro la residenza anagrafica o che sono portatori di handicap. Il credito d'imposta spetta a condizione che: 1) il datore di lavoro conceda ai nuovi assunti un fabbricato, o porzione di esso, in uso, comodato o locazione; 2) venga incrementata la base occupazionale dei lavoratori dipendenti rispetto a quella esistente alla data del 30 settembre 1999. A tal fine, l'incremento deve risultare dalla somma algebrica di nuove assunzioni ed eventuali cessazioni del rapporto di lavoro intercorse nel periodo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, tenendo conto anche delle diminuzioni occupazionali che intervengono presso societa' controllate o facenti capo allo stesso soggetto. Verificandosi tali condizioni, il credito d'imposta spettante e' determinato nella misura del 19 per cento del valore del suddetto compenso in natura calcolato con i criteri di cui all'articolo 48, comma 4, lettera c), del Tuir. 1.10 Addizionale comunale e provinciale - addizionale regionale L'articolo 6, comma 12, l.f., apporta talune modifiche alle modalita' di prelievo dell'addizionale comunale e provinciale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente. In particolare, il sostituto d'imposta dovra' applicare le medesime disposizioni previste per l'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 4, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Al riguardo, occorre rilevare che quest'ultima disposizione e' stata modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo correttivo dell'Irap. In base alle nuove norme il sostituto d'imposta determina l'addizionale regionale in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene la stessa a decorrere dal periodo di paga successivo in un numero massimo di undici rate. Pertanto, il numero delle rate e' variabile in funzione del momento in cui sono effettuate le predette operazioni di conguaglio: se esse vengono effettuate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il numero delle rate e', rispettivamente, pari a 11, 10 e 9. Resta, invece, confermato che per i rapporti di lavoro cessati in corso d'anno l'addizionale regionale e' prelevata in un'unica soluzione alla data di effettuazione delle relative operazioni di conguaglio. Tali disposizioni si rendono gia' applicabili alle operazioni di conguaglio di fine anno 1999. Le suddette modalita' di determinazione e prelievo dell'addizionale regionale si applicano, dunque, anche all'addizionale comunale e provinciale. Inoltre, l'articolo 30, comma 14, l.f., prevede che per l'anno 2000 il termine previsto per deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale e provinciale e' stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio comunale. Mentre, per gli anni successivi, il predetto termine e' fissato a regime al 31 dicembre di ciascun anno. Sul sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) e' contenuta l'indicazione delle aliquote delle addizionali comunicate dai comuni che le hanno deliberate. 1.11 Borse di studio "Programma Socrates" L'articolo 6, comma 13, l.f., prevede l'esenzione dall'Irpef delle somme erogate a titolo di borse di studio bandite, dal 1 gennaio 2000, nell'ambito del "programma Socrates", istituito con decisione n. 819/95/CE del parlamento europeo e del consiglio, nonche' delle somme aggiuntive corrisposte dall'Universita', a condizione che l'importo complessivo annuo non ecceda lire 15 milioni. 1.12 Credito d'imposta per i marittimi L'articolo 13, commi da 1 a 3, l.f., modifica le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, concernente la disciplina del credito d'imposta spettante ai soggetti che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito dall'articolo 1 dello stesso provvedimento. Per effetto di tali modifiche, il credito d'imposta spetta, non solo con riferimento alle ritenute alla fonte relative alle retribuzioni corrisposte al personale dipendente imbarcato, ma anche con riferimento alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti dall'armatore a personale imbarcato. Detto credito e', inoltre, attribuito ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano attivita' commerciali a bordo di navi da crociera. E', altresi', previsto che alle predette attivita' commerciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 30 del 1998, in base alle quali i relativi redditi sono imponibili ai fini dell'Irpef o dell'Irpeg nella misura del 50 per cento. Infine, per le attivita' di escursione a terra tale ultima agevolazione si applica esclusivamente a favore degli armatori. Per quanto non modificato, sono confermate le istruzioni ministeriali fornite con risoluzione n. 22/E del 12 febbraio 1999. 1.13 Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente Si fa presente che con il decreto correttivo dei decreti legislativi n. 461, n. 467, n. 466 e n. 314, sono state introdotte, tra le altre, disposizioni modificative della disciplina del reddito di lavoro dipendente. Tra queste si segnala: 1) la modifica alla lettera f) dell'articolo 48, comma 2, del Tuir, con la quale e' stata mantenuta l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente soltanto per le somme destinate a borse di studio, asili nido e colonie climatiche. La nuova disposizione entra in vigore dal 1 gennaio 2000; 2) la riduzione dall'1 per cento allo 0,5 per cento della maggiorazione da applicare alle imposte che il lavoratore, in caso di conguaglio incapiente, chiede di prelevare dalle retribuzioni del periodo di paga successivo a quello in cui terminano gli effetti economici delle operazioni di conguaglio. La nuova misura della maggiorazione si applica alle imposte relative al conguaglio dei redditi del 1999; 3) la modifica alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 48 del Tuir, riguardante la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti. Sulla base delle modifiche apportate, relativamente al vero e proprio azionariato, ai fini della non imponibilita' sono poste le seguenti condizioni: le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti e non devono essere cedute prima di tre anni. In ogni caso, il valore delle azioni offerte non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di lire 4 milioni nel periodo d'imposta. Inoltre, e' stato mantenuto un regime di favore per i piani di azionariato che hanno l'obiettivo di fidelizzare determinate categorie di dipendenti, prevedendo che, in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente, l'importo che non concorre a formare il reddito e' costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente, purche' quest'ultimo ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta. Non verificandosi tale condizione, ossia se il prezzo pagato e' inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta, l'agevolazione non spetta, per cui la differenza tra valore al momento dell'assegnazione e corrispettivo pagato costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile. La non imponibilita' e' esclusa, tuttavia, nei casi in cui il dipendente sia titolare di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento. Detti nuovi criteri di tassazione delle assegnazioni di titoli e diritti nell'ambito del reddito di lavoro dipendente non si applicano alle assegnazioni gia' effettuate alla data del 1 gennaio 2000 ne' alle assegnazioni derivanti dall'esercizio di opzione che sono state gia' attribuite nel periodo che va dal 1 gennaio 1998 alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. In tal modo, restano esclusi dalla nuova disciplina i piani di azionariato gia' deliberati a quest'ultima data. Per effetto della contestuale modifica dell'articolo 82 del Tuir, la quale si applica con riferimento alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2000, al momento della cessione delle azioni in questione si applicheranno le nuove disposizioni relative alla determinazione delle plusvalenze cosi' come modificate e, pertanto, il valore delle azioni non assoggettato a tassazione al momento dell'assegnazione non puo' essere scomputato dal corrispettivo di cessione. 1.14 Associazioni sportive dilettantistiche L'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, i compensi, comunque denominati, comprese le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da societa' o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni connesse alla promozione dell'attivita' sportiva dilettantistica, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di lire 90.000 riferito a ciascuna prestazione e, comunque, per un importo complessivamente non superiore a lire sei milioni annui. Sulla parte dei compensi che eccede il limite complessivo annuo di lire 6 milioni, le societa' sportive dilettantistiche devono operare una ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 18,5%, incrementata delle addizionali (regionale e comunale) all'IRPEF, senza attribuire esclusioni, riduzioni, o deduzioni specificatamente stabiliti per le singole categorie di reddito, ad esempio, lavoro dipendente o collaborazioni coordinate e continuative. Le societa' sportive, ai fini della verifica dei predetti limiti, devono farsi rilasciare, all'atto del pagamento dei compensi, una autocertificazione dal percipiente, nei modi previsti dalla legge, che attesti gli ulteriori compensi della stessa natura erogati da altri soggetti. I soggetti che erogano i compensi in argomento devono rilasciare un'apposita certificazione ai percipienti. Sono, inoltre, esclusi dalla disciplina presa in esame i compensi corrisposti ai propri lavoratori dipendenti o ai soggetti che rivestono la qualifica di artisti e professionisti (come, ad esempio, quelli erogati al professionista che redige la dichiarazione fiscale della societa') ovvero esercenti attivita' d'impresa (come, ad esempio, quelli corrisposti per la fornitura delle divise sportive alla societa'). Con l'aggiunta della lettera i-ter) al comma 1 dell'articolo 13-bis del Tuir, in materia di erogazioni liberali in denaro, e' stato consentito che le erogazioni in favore delle societa' sportive dilettantistiche diano diritto ad una detrazione d'imposta lorda del 19% calcolata su un importo massimo di 1.000.000 di lire, nel caso di erogazioni effettuate da persone fisiche. Per effetto di una modifica contestuale all'articolo 91-bis del Tuir, per le analoghe erogazioni effettuate da soggetti all'Irpeg la detrazione del 19 per cento va calcolata su un importo massimo di lire 500.000. Per fruire della detrazione del 19 per cento, i versamenti a favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non inferiori a lire 100.000 devono essere effettuati attraverso conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva, ovvero con carte di credito, bancomat o altri sistemi di pagamento. I versamenti o i pagamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati in modo non conforme alle modalita' previste non potranno essere portati in detrazione. Per i versamenti e i pagamenti di importi inferiori a lire 100.000, fermo restando l'obbligo della conservazione della relativa documentazione, non sono previste particolari modalita'. 1.15 Autotrasporto L'art. 6, comma 21, l.f., modifica il comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir. Tale disposizione individua la percentuale di deducibilita' delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972. La suddetta percentuale di deducibilita', fissata dal citato comma 10-bis dell'art. 67 nella misura del 50 per cento, viene elevata, con il periodo inserito nel medesimo comma 10-bis dall'art. 6, comma 21, della legge finanziaria per il 2000, al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto. In sostanza, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione in esame, le imprese di autotrasporto, sia in conto proprio che per conto terzi, non sono soggette a limitazioni percentuali di deducibilita' degli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci (c.d. telefoni veicolari). Va sottolineato che la deducibilita' piena degli oneri succitati e' subordinata alla coesistenza di due condizioni: - gli oneri devono essere relativi ad impianti di telefonia fissa; - gli impianti cui si riferiscono gli oneri succitati devono essere installati all'interno di veicoli utilizzati per il trasporto di merci e, in quanto tali, non devono essere suscettibili di diversa utilizzazione. In ordine alla nozione di oneri richiamata dalla norma in esame va precisato che, stante la genericita' del termine utilizzato dal legislatore, vanno considerati come tali sia quelli connessi all'acquisizione degli impianti telefonici succitati (quote di ammortamento, canoni di locazione anche finanziaria, canoni di noleggio) sia quelli connessi all'utilizzo degli impianti stessi (spese di impiego e di manutenzione). 1.16 Tasse automobilistiche L'art. 6, comma 22 l.f., apporta modifiche alla tassazione dei rimorchi; in sostanza le tasse non saranno piu' commisurate alla portata degli stessi, ai sensi dell'art. 2, lettera d, del Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39), bensi' al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici come previsto dalla lettera d-ter inserita al citato DPR n. 39 del 1953 della disposizione in commento. -----------------------------------------------------------------------------2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO -----------------------------------------------------------------------------2.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a destinazione abitativa L' art. 7, comma 1, lettera b), l.f., riduce al 10%, per l'anno 2000, l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero elencati nelle lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. La norma fa espressamente salve le disposizioni piu' favorevoli gia' previste, in materia di IVA, per le prestazioni concernenti il recupero edilizio. Nella tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (n. 127-quaterdecies), sono attualmente elencati, tra i servizi cui l'imposta si applica a regime con l'aliquota ridotta del 10 per cento, quelli, dipendenti da contratti d'appalto, aventi ad oggetto gli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c) e d) della citata legge n. 457 del 1978 (rispettivamente il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia), effettuati su qualsiasi tipologia di immobile. Ne consegue che la portata innovativa della norma riguarda in sostanza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa, ai quali si applichera', per l'anno 2000, l'aliquota IVA del 10 per cento anziche' quella del 20 per cento. L'agevolazione riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento. Per i beni che invece costituiscono una parte significativa del detto valore l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei medesimi beni. Per facilitare la gestione dell'agevolazione, e' previsto che i beni per i quali ricorre la condizione del "valore significativo" siano identificati con decreto del Ministro delle Finanze. Tale decreto, in corso di emanazione, individua i seguenti beni di valore significativo: - ascensori e montacarichi; - infissi esterni ed interni; - caldaie; - videocitofoni; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; - sanitari e rubinetterie da bagno; - impianti di sicurezza. L'agevolazione si applica alle prestazioni di servizi fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000. E' necessario chiarire il significato della locuzione "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata", utilizzato dalla norma per circoscrivere oggettivamente l'ambito di applicazione del beneficio. Si ritiene che la detta espressione sia atta a ricomprendere: 1) singole unita' immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10)- a prescindere dall'effettivo utilizzo - e relative pertinenze; 2) interi fabbricati con piu' del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (non e' necessario che ricorra l'altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 -c.d. Tupini- e successive modificazioni, ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra). Dal momento che la disposizione fa riferimento ad edifici a destinazione abitativa privata restano esclusi dall'agevolazione i fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche. Nell'ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, beni di "valore significativo" ricompresi nell'elenco recato dal citato decreto ministeriale il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio al netto del valore dei detti beni, ed inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui e' applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 20%. 2.2 Prestazioni di assistenza domiciliare L' art. 7, comma 1, lettera a), l.f., riduce dal 20% al 10%, per l'anno 2000, l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di assistenza domiciliare rese da societa', da imprese individuali, e da enti privati non aventi finalita' di assistenza sociale, nei confronti di soggetti appartenenti alle seguenti categorie disagiate: anziani, inabili adulti, soggetti affetti da disturbi psichici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza. La norma, dal momento che sono espressamente fatte salve le disposizioni piu' favorevoli gia' previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, non riguarda le prestazioni della medesima natura rese: 1) da organismi di diritto pubblico , da ONLUS, da istituzioni sanitarie riconosciute o da altri enti aventi finalita' di assistenza sociale, per i quali continua ad applicarsi la norma di esenzione di cui al punto 27-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 2) dalle cooperative e loro consorzi, ai quali continua ad applicarsi l'IVA con l'aliquota del 4 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel punto 41-bis) della tabella A - parte terza - allegata al citato decreto n. 633 del 1972. I destinatari del beneficio sostanzialmente coincidono con tutti i soggetti e gli enti finora tenuti ad applicare l'aliquota del 20%, in quanto non ricompresi dalle previsioni agevolative recate dai sopra cennati art. 10, n. 27-ter) e tabella A, parte seconda, n. 41-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972. 2.3 Regime speciale per l'agricoltura L'art. 60 l.f. prevede che il regime speciale agricolo di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 continua ad applicarsi alle cessioni effettuate in adempimento di contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati entro il 31 dicembre 1999. Si pone, pertanto, la necessita' di stabilire con certezza la data di stipula degli anzidetti contratti. Si precisa che per i produttori agricoli con volume d'affari inferiore o pari a 40 milioni di lire continua ad applicarsi il regime speciale agricolo a prescindere dalle condizioni previste dall'art. 60 in esame. I produttori agricoli con volume d'affari superiore a 40 milioni di lire continuano, invece, ad applicare il regime speciale agricolo limitatamente alle cessioni ed ai conferimenti di prodotti agricoli effettuati in adempimento di contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati entro l'anzidetta data. Naturalmente della data di stipulazione dovra' essere fornita adeguata prova, cosi' come della permanenza degli elementi essenziali del contratto originario. In ogni caso l'individuazione del volume d'affari va effettuata tenendo conto anche dell'ammontare delle cessioni e dei conferimenti posti in essere in relazione ai contratti in argomento. Qualora il produttore agricolo, che abbia un volume d'affari superiore a 40 milioni di lire, si sia impegnato a cedere con contratti ad esecuzione continuata o differita solo una parte di prodotti agricoli, si trovera' ad applicare due diversi regimi d'imposta, quello speciale relativamente alle cessioni e conferimenti riguardanti gli anzidetti contratti e quello ordinario per le restanti operazioni. Si rende necessario, al fine di operare la detrazione di imposta in relazione ai due diversi regimi, annotare separatamente le operazioni poste in essere in attuazione dei contratti in argomento, per le quali resta applicabile la detrazione forfetizzata sulla base delle percentuali di compensazione, rispetto a quelle operazioni effettuate con l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. Si precisa che per quanto concerne i rapporti tra cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente ed i propri soci, in considerazione del contenuto dello statuto, non e' necessaria la stipulazione di contratti ad hoc, ai fini dell'applicazione dell'articolo 60 in parola. 2.4 Legge sul mercato dell'oro La legge recante "Nuova disciplina del mercato dell'oro", recentemente approvata dal Parlamento, ha recepito, tra l'altro, le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/80/CE del 12 ottobre 1998, che ha impegnato l'Italia ad armonizzare il regime speciale IVA applicabile all'oro, a decorrere dal 1 gennaio 2000. L'oro viene diviso in due categorie: oro da investimento (oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dall'oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995/1000, rappresentato o meno da titoli e le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900/1000, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine, normalmente vendute ad un prezzo che non supera dell'80% il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto) e oro diverso dall'oro da investimento (materiale d'oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325/1000). Per le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti l'oro da investimento e relative prestazioni di intermediazione e' prevista l'esenzione dall'IVA con possibilita' per i soggetti passivi di optare per l'imposizione, dandone apposita comunicazione in sede di dichiarazione annuale. Inoltre, per tali cessioni, effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano l'oro in oro ad investimento, non opera il divieto di detrazione dell'imposta a monte previsto per la generalita' delle operazioni esenti. All'oro diverso dall'oro da investimento e' applicabile l'ordinario regime di imponibilita', tuttavia, al fine di evitare agli operatori del settore l'onere finanziario derivante dal pagamento dell'IVA ai fornitori o in dogana per le importazioni, l'assolvimento dell'imposta avviene attraverso un particolare meccanismo (cosiddetto reverse charge), che impone al cessionario, se soggetto passivo residente nel territorio dello Stato, di integrare la fattura emessa dal cedente senza addebito d'imposta con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e di annotarla sia nel registro degli acquisti che in quello relativo alle fatture emesse. La stessa disciplina prevista per l'oro diverso dall'oro da investimento risulta applicabile anche alle cessioni e importazioni di argento in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900/1000. I corrispettivi delle importazioni di oro diverso da quello da investimento e dell'argento in lingotti e grani, cui e' applicato il sistema di reverse charge, dovranno formare oggetto di specifica indicazione nelle dichiarazioni periodiche IVA, nonche' in sede di dichiarazione annuale, secondo quanto previsto dalla VI direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977. Viene, altresi', precisato, in via di interpretazione autentica, che alle cessioni e importazioni di oro in lamine effettuate anteriormente all'entrata in vigore del nuovo trattamento fiscale dell'oro, si applica il regime di esenzione dall'IVA. ------------------------------------------------------------------------------ 3. IRAP -----------------------------------------------------------------------------3.1 Irap delle amministrazioni pubbliche Con apposito provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono state introdotte modifiche all'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuta dagli organi dello Stato e dalle amministrazioni pubbliche. In merito, va osservato che le stesse sono volte a semplificare gli adempimenti cui dette amministrazioni sono tenute ai fini dell'applicazione di detta imposta. Pertanto, le disposizioni concernenti l'Irap dovuta dai predetti soggetti sono state separate da quelle relative agli enti non commerciali privati e raccolte in autonome disposizioni. In tal modo la disciplina risulta piu' razionale anche nei confronti degli altri soggetti che determinano l'Irap dovuta con il sistema retributivo. Tra le modifiche apportate si segnalano : 1) la sostituzione della lettera e) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, concernente i soggetti tenuti al pagamento dell'Irap. In particolare, tale lettera e' stata sostituita dalle due lettere e) ed e-bis), contenenti, la prima, l'individuazione, quali soggetti passivi, degli enti privati non commerciali, e cioe' gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Tuir, nonche' le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma e, la seconda, l'individuazione, nell'ambito dei soggetti passivi IRAP, degli organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29; 2) l'introduzione dell'articolo 10-bis, concernente la determinazione del valore della produzione netta per gli organi dello Stato e per le Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993. Relativamente ai predetti soggetti sono state comunque confermate le modalita' di determinazione della base imponibile precedentemente in vigore e, pertanto, la base imponibile continua a essere determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del Tuir e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonche' per le attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), dello stesso Tuir. Il nuovo articolo 10-bis, tuttavia, prevede espressamente l'esclusione dalla base imponibile delle somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del Tuir esenti dall'Irpef, attribuite fino al 31 dicembre 1999. Viene, inoltre, confermato, con piu' puntuali formulazioni, che: - la determinazione della base imponibile con il sistema "retributivo" non si applica per gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale. Per questi ultimi soggetti il valore della produzione netta e' determinato secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli del decreto legislativo a seconda della tipologia di attivita' commerciale esercitata; - gli organi e le amministrazioni pubbliche che esercitano anche attivita' commerciali possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita' commerciali secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata con il sistema retributivo, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Inoltre, e' espressamente previsto che qualora non sia individuabile l'ammontare degli emolumenti specificamente riferibile alle attivita' commerciali, gli emolumenti stessi sono ridotti di un importo imputabile alle attivita' commerciali determinato in base al rapporto sopra indicato. Opportunamente e' stato precisato, confermando il precedente testo normativo, che per l'applicazione delle disposizioni in esame le attivita' commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi; 3) quella dell'art. 10, al duplice fine di eliminare nel corpo dello stesso ogni riferimento agli organi dello Stato e alle Amministrazioni pubbliche e di apportare alcune correzioni tecnico-formali; 4) l'intervento, di mero coordinamento, operato nell'articolo 12, concernente la determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti. Nella norma in questione e' stato, infatti, aggiunto il riferimento al nuovo articolo 10-bis) precedentemente citato; 5) la nuova formulazione del comma 2 dell' art. 16, concernente la determinazione dell'imposta. Tale modifica, di notevole rilievo, prevede: - la sostituzione del precedente riferimento ai soggetti dell'articolo 88 del Tuir e agli altri enti pubblici con quello agli organi dello Stato e alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993; - la sostituzione della precedente previsione che comportava l'applicazione di una diversa aliquota tra i redditi di lavoro dipendente e gli altri redditi, nonche' nell'ambito di ciascun gruppo di reddito in funzione del loro ammontare, con la nuova previsione dell'assoggettamento ad una unica aliquota, nella misura dell'8,5 per cento, indipendentemente dall'importo e dal tipo di reddito; 6) l'intervento, di mero coordinamento terminologico, apportato al primo periodo del comma 5 dell'articolo 30, concernente la riscossione dell'imposta e i versamenti in acconto. Per effetto della sostituzione viene precisato che i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis) versano l'acconto mensilmente, con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. 3.2 Aliquote Irap delle imprese agricole, banche ed assicurazioni. L'articolo 6, nei commi 17 e 18, prevede per i produttori agricoli, per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, per i periodi d'imposta in corso al primo gennaio 1998 e al primo gennaio 1999, l'applicazione dell'aliquota nella misura dell' 1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi l' aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento. Per le banche, gli altri enti e le societa' finanziarie nonche' per le imprese di assicurazione la norma in rassegna prevede, per i periodi d'imposta in corso al primo gennaio 1998, al primo gennaio 1999 e al primo gennaio 2000 l'applicazione dell'aliquota nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente nelle misure del 5 e del 4,75 per cento. Le suddette disposizioni non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999. -----------------------------------------------------------------------------4. IMPOSTA DI REGISTRO ED INVIM -----------------------------------------------------------------------------4.1 Trasferimenti di fabbricati Il comma 6 dell'art. 7 l.f. dispone la riduzione dal 4 per cento al 3 per cento dell'aliquota stabilita dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte prima allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'aliquota del 4 per cento, prima delle modifiche in commento interessava gli atti traslativi aventi per oggetto non solo le case di abitazione non di lusso, c.d. prima casa, ma anche gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico di cui alla legge primo giugno 1939 n. 1089. La riduzione dell'aliquota al 3 per cento interessa, pertanto, ambedue le tipologie di atti. Il comma 7 dell'art. 7 introduce nello stesso art. 1 della tariffa la nuova aliquota del 7 per cento, da applicare agli atti traslativi a titolo oneroso di tutti i fabbricati e relative pertinenze ad eccezione di quelli per i quali e' prevista l'aliquota agevolata di cui sopra. Per quanto riguarda la decorrenza (comma 8) e' precisato che le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici redatti, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e cioe' dal 1 gennaio 2000 (art. 71, comma 3). 4.2 Conferimenti in societa' Con l'art. 10 l.f., e' stato completamente rivisto il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, degli atti societari nonche' di quelli degli enti diversi dalle societa' aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Infatti, con le modifiche introdotte all'art. 4, comma 1, lett. a) della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 in luogo dell'aliquota dell'1 per cento stabilita ai numeri 3, 5 e 6 e' stata prevista l'imposta nella misura fissa di L..250.000. In tal modo, mentre restano invariate le imposte dovute per i conferimenti di beni immobili e di unita' da diporto, e' stata modificata l'imposta dovuta per i conferimenti di aziende o complessi aziendali, di denaro e beni mobili nonche' per gli aumenti di capitale derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o passaggio di riserve (comma 1, lettera c, punto 1). La stessa variazione di imposta (dall'1% alla tassa fissa) e' prevista per le regolarizzazioni di societa' di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda, per le operazioni di societa' o enti esteri individuate dall'art. 4 del D.P.R. n. 131 del 1986, nonche' per gli atti dei gruppi europei di interesse economico (comma 1, lettera c, punto 2). La modifica alla nota I all'art. 4 della tariffa in argomento e' armonizzata con il nuovo regime degli atti societari, in quanto la parte soppressa e' diventata superflua per l'introduzione dell'imposta in misura fissa prevista per i conferimenti di denaro. Le note II, III e V corrispondono nella sostanza rispettivamente alle note V, VI e VII del precedente testo dell'art. 4 e relative note. La nota IV stabilisce l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti di costituzione o aumento di capitale o patrimonio se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea. E', inoltre, sostituito l'art. 50 del gia' citato D.P.R. n. 131 del 1986 al fine di armonizzarlo con il nuovo regime sopra individuato che, prevedendo l'imposta in misura fissa per i conferimenti effettuati in contanti o con l'apporto di beni mobili, non necessita piu' di individuare la base imponibile se non per i conferimenti di immobili o diritti reali immobiliari. Il nuovo testo del suddetto articolo stabilisce espressamente che "per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti diversi dalle societa' (...) aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari" l'imponibile si determina prendendo a base il valore degli immobili e detraendo le passivita' e gli oneri accollati alle societa' nonche' le spese e gli oneri derivanti dalla costituzione o all'aumento calcolati forfetariamente nella misura del due per cento fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento oltre tale cifra e fino a lire 1 miliardo. Ovviamente le passivita', le spese e gli oneri il cui ammontare puo' essere detratto dal valore dichiarato sono solo quelli relativi ai beni immobili conferiti in quanto, con le modifiche apportate all'art. 4 della tariffa, per i conferimenti di beni diversi dagli immobili, e' stabilita l'applicazione dell'imposta in misura fissa. Con la contestuale abrogazione del comma 3 dell'articolo 19 nonche' del comma 6 dell'articolo 27 del citato D.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dallo stesso articolo 19, viene meno l'obbligo della denuncia delle quantita' sottoscritte connesse alla costituzione o all'aumento del capitale, e, pertanto, nessun ulteriore adempimento resta a carico del contribuente. Le modifiche introdotte al testo unico dell'imposta di registro dall'art. 10, relative ai conferimenti in societa' si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000 e quindi agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate a partire da tale data nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dal 1 gennaio 2000. Tuttavia, per gli aumenti di capitale sociale e' stabilita una diversa decorrenza dal comma 2 dell'art. 10 in commento; infatti, e' espressamente previsto che il nuovo regime si applica anche agli aumenti di capitale deliberati precedentemente ma sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999 e quindi a tutti gli aumenti di capitale sociale sottoscritti dal 1 ottobre 1999. Ovviamente, per tali sottoscrizioni non deve essere eseguito nessun adempimento in considerazione che con la lett. d) del comma 1 dell'art. 10 in commento e' espressamente abrogato il comma 3 dell'art. 19 del D.P.R. n. 131 del 1986 che prevede l'obbligo della denuncia per gli aumenti di capitale sottoscritti nel trimestre precedente. 4.3 Associazioni in partecipazione. Per armonizzare il trattamento tributario dei contratti di associazione in partecipazione con la nuova disciplina degli atti societari, e' stato sostituito il comma 2 dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, in luogo di quella proporzionale (1 per cento) precedentemente prevista, per i citati contratti, con apporto di beni diversi da immobili, imbarcazioni e natanti. Conseguentemente, la lett. d) del comma 1 dell'art. 10 in commento dispone l'abrogazione della lett. g) del comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. n. 131 del 1986 che definisce la base imponibile per i suddetti contratti. Il nuovo regime tributario per i contratti di associazione in partecipazione decorre dal 1 gennaio 2000; vale, pertanto, quanto gia' detto con riferimento agli atti societari. 4.4 Proroga agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina. Il termine per usufruire dei benefici tributari previsti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina di cui alla legge n. 604 del 1954, gia' fissato al 31 dicembre 1999, e' prorogato al 31 dicembre 2001. 4.5 Invim L'articolo 7, comma 4 l.f., stabilisce la riduzione di 1/4 dell'imposta comunale sull'imposta di valore degli immobili prevista dall'articolo 2 del DPR 26 ottobre 1972 , n. 643 dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze. Sembra evidente che, per determinare l'importo da versare, deve essere prima calcolata l'imposta e poi ridotta di 1/4. -----------------------------------------------------------------------------5. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI -----------------------------------------------------------------------------5.1 Elevazione della franchigia L' art. 8 l.f. stabilisce che la tariffa allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A del provvedimento in esame. In forza di tale modifica la franchigia di tassabilita' relativa al valore imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonche' dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, e' innalzata da 250 milioni di lire a 350 milioni di lire per le successioni apertesi a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000. La medesima franchigia e' portata a 500 milioni di lire per le successioni apertesi a decorrere dal 1 gennaio 2001. Con apposito decreto dirigenziale saranno apportate le conseguenti modifiche al prospetto di autoliquidazione, anche nelle Avvertenze, dei tributi connessi con l'imposta sulle successioni, relativamente alla parte concernente l'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per quanto concerne le soluzioni interpretative, si osserva che l'articolo in esame non presenta problematiche sostanziali. Si ritiene comunque opportuno far rilevare che la nuova Tariffa, di cui all'allegato A alla presente legge finanziaria, richiamata dall'art. 8, si compone di due parti, concernenti rispettivamente "l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000" e "l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2001". -----------------------------------------------------------------------------6. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E REGIME AGEVOLATO IVA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -----------------------------------------------------------------------------6.1 Premessa Con regolamento di attuazione degli articoli 10 e 18, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in corso di emanazione, saranno disciplinati gli adempimenti concernenti sia le attivita' soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sia le manifestazioni spettacolistiche e assimilate, soggette all'imposta sul valore aggiunto, elencate nella Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreti ministeriali in via di emanazione verranno altresi' disciplinate: - le caratteristiche degli appositi apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonee all'emissione di titoli di accesso alle manifestazioni di spettacolo e intrattenimento; - le modalita' di determinazione e di utilizzo del credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche; - le caratteristiche degli abbonamenti alle attivita' di intrattenimento. Approssimandosi la data dell'entrata in vigore della nuova disciplina tributaria (1 gennaio 2000) del settore spettacolistico e delle attivita' assimilate, si ritiene utile illustrare le disposizioni piu' rilevanti dei cennati provvedimenti fornendo i primi chiarimenti, al fine di porre in condizione gli operatori del settore di osservare tempestivamente gli adempimenti a cui sono tenuti a decorrere dalla predetta data. 6.2 Il nuovo sistema impositivo Il citato decreto legislativo ha riformato il regime tributario degli spettacoli, dei giochi e degli intrattenimenti, secondo i seguenti criteri-guida: a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli e istituzione della nuova imposta sugli intrattenimenti limitatamente a tre categorie di attivita' e precisamente: - esecuzione di musica non dal vivo individuata con i criteri illustrati al successivo punto 4.1, con esclusione dei concerti musicali, vocali e strumentali soggetti ad I.V.A.; - utilizzazione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento; - ingresso nelle case da gioco e nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse, nonche' esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a cio' destinati. b) riconduzione di tutte le altre attivita' spettacolistiche nel regime I.V.A. ordinario, caratterizzato cioe' dalla detrazione di imposta da imposta. L'imposta sul valore aggiunto si applica, in genere, a tutte le attivita' di spettacolo con due distinte modalita': - le attivita' soggette ad imposta sugli intrattenimenti, elencate nella Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono ricondotte ad un regime forfetario di determinazione del tributo, avente caratteristiche analoghe a quelle previste dal vigente articolo 74, sesto comma, del decreto n. 633 del 1972, ad esclusione delle case da gioco esenti dall'applicazione del tributo. L'I.V.A. e' calcolata, cioe', sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, sempre che non sia manifestata opzione per l'applicazione del regime ordinario ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442; - le altre attivita' spettacolistiche e assimilate, invece, che dal 1 gennaio 2000 non sono piu' assoggettate all'imposta sugli spettacoli, individuate nella Tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, sono attratte nel campo di applicazione dell'I.V.A. secondo il regime ordinario. Per quest'ultime attivita' il momento impositivo viene individuato dal comma 1 dell'art. 74-quater nell'inizio della manifestazione spettacolistica, mentre per gli abbonamenti nel momento del pagamento del corrispettivo. 6.3 Aliquote I.V.A. Dal 1 gennaio 2000 la soppressione dell'imposta sugli spettacoli e l'assoggettamento alla sola I.V.A. delle attivita' spettacolistiche piu' rilevanti comportera' una consistente riduzione del complessivo carico d'imposta. In particolare il n. 123) della Tabella A, parte III, come modificata, da ultimo, dall'art. 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede l'applicazione dell'aliquota I.V.A. ridotta del 10 per cento: - per gli spettacoli cinematografici; - per gli spettacoli sportivi di ogni genere per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette; - per gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; - per le attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante; - per gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti. Le altre attivita' spettacolistiche diverse da quelle sopraindicate scontano, invece, l'aliquota ordinaria del 20 per cento. 6.4 Caratteri dell'imposta sugli intrattenimenti 6.4.1 Presupposto impositivo L'articolo 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999 definisce il presupposto dell'imposta sugli intrattenimenti, individuandolo nello svolgimento degli intrattenimenti, dei giochi e delle altre attivita' indicate specificamente nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972. Segnatamente rientrano nel campo di applicazione del nuovo tributo le tre tipologie di attivita' di seguito indicate: a) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, ed intrattenimenti danzanti anche svolti in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione della musica dal vivo non sia prevalente. Tale prevalenza e' determinata dalla durata dell'esecuzione se inferiore o superiore al cinquanta per cento dell'orario di apertura al pubblico dell'esercizio. Costituisce, pertanto, musica dal vivo, ai fini in considerazione, l'effettiva esecuzione musicale con strumenti di qualsiasi genere senza l'utilizzo o con l'utilizzo meramente accessorio di supporti preregistrati o campionati, qualora la durata dell'esecuzione stessa si protragga per un periodo di tempo superiore al cinquanta per cento dell'orario di apertura al pubblico; naturalmente, come chiarito dalla relazione illustrativa del richiamato decreto legislativo n. 60 del 1999, allorquando vengano svolte all'interno dello stesso esercizio attivita' non soggette all'imposta sugli intrattenimenti ed attivita' soggette, il requisito della durata va commisurato esclusivamente all'attivita' soggetta all'imposta; b) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli privati o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio di go-kart. Al riguardo si osserva che per i detti apparecchi da divertimento, diversi da quelli meccanici, l'assoggettamento ad imposta con il nuovo regime non avverra' piu' sulla base di imponibili forfetari medi annuali stabiliti con decreto ministeriale, come accadeva in passato, ma con un sistema analitico di determinazione dei proventi. A tal fine, infatti, l'articolo 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972, prescrive l'utilizzo di una scheda a deconto o di strumenti similari per la determinazione ed il controllo del numero delle effettive giocate e dei relativi incassi. Il nuovo regime di tassazione non si applica, invece, agli apparecchi da divertimento meccanici quali bigliardi, bigliardini, flippers ecc. che continueranno ad essere soggetti al vigente metodo di tassazione forfetario di determinazione dell'imposta secondo gli attuali imponibili e con le modalita' attualmente previsti dal decreto ministeriale 12 aprile 1990, con esclusione degli apparecchi che consentono la vincita di premi ai sensi del quinto comma dell'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali, con un decreto ministeriale in corso di pubblicazione, sono stati rivalutati gli imponibili forfetari medi, in misura pari a lire 3.025.000, indipendentemente dal prezzo praticato, tenuto conto della specifica redditivita' del settore economico interessato. Si rileva, in particolare, che non e' soggetta alla nuova imposta l'utilizzazione di bigliardi, bowling e assimilati, effettuata senza il pagamento di corrispettivi, per finalita' sportive, compreso l'allenamento, in particolare da parte di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI. Si segnala, tuttavia, che, per le prevedibili difficolta' tecniche di adattamento degli apparecchi gia' in esercizio e di produzione di nuovi apparecchi dotati del congegno suindicato (scheda a deconto o strumenti similari), il decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 60 del 1999, in materia di imposta sugli intrattenimenti, ha prorogato fino al 31 dicembre 2000 l'applicazione degli imponibili forfetari stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1990, e le conseguenti modalita' di liquidazione e di versamento del tributo relativamente agli apparecchi da divertimento e intrattenimento in questione, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari. c) ingresso nelle case da gioco o nei luoghi riservati all'esercizio delle scommesse, nonche' l'esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a cio' destinati. 6.4.2 Soggetti passivi Sono coloro che organizzano le attivita' da intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972, attratte nel campo di applicazione dell'imposta sia nel caso in cui lo spettacolo richieda una previa licenza di pubblica sicurezza, sia nel caso in cui, nonostante la necessita' della licenza, l'organizzatore omette di fornirsene. E' stato anche previsto che nell'ipotesi in cui l'esercizio delle case da gioco viene riservato per legge ad enti pubblici, questi ultimi sono considerati soggetti d'imposta anche se ne delegano la gestione a terzi. 6.4.3 Base imponibile L'imposta si applica sull'ammontare dei corrispettivi, comunque denominati, nonche' sugli aumenti dei prezzi praticati e sulle prestazioni accessorie, obbligatoriamente imposte, oltre che sui proventi delle sponsorizzazioni, della cessione di diritti radiotelevisivi o, comunque, su ogni altro provento connesso all'organizzazione dell'intrattenimento. E' in sostanza confermata con il nuovo decreto legislativo n. 60 del 1999, la regola enunciata dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972. Nel caso in cui enti, societa' o associazioni organizzano gli intrattenimenti per i propri soci, la base imponibile e' costituita dalle quote o contributi associativi, per intero, se la struttura associativa ha per scopo unicamente l'organizzazione di intrattenimenti, parzialmente, nel caso in cui oltre agli intrattenimenti vengono svolte anche altre attivita'. E' da segnalare, inoltre, che per le manifestazioni organizzate per scopo di beneficenza, in considerazione delle particolari finalita' di queste attivita' , e' stabilita per tali eventi la riduzione della base imponibile al 50 per cento. 6.4.4 Regime forfetario Il decreto legislativo n. 60 del 1999 individua all'art. 8 le fattispecie ammesse al particolare regime, in considerazione della natura degli spettacoli o delle attivita' da intrattenimento. Si tratta di: a) esecuzioni musicali non dal vivo effettuate in pubblici esercizi senza prestazioni sostitutive o accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti; b) attivita' di minima importanza; c) attivita' soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette. Nella fattispecie sopra elencate l'imponibile e' determinato: 1. nella misura del 50 per cento dei proventi incassati nel caso di spettacoli di cui alla lettera a); 2. con la riduzione al 50 per cento della base imponibile solo nell'ipotesi in cui i proventi realizzati nell'anno solare precedente siano di importo non superiore a lire 50 milioni (per le attivita' di cui alle lettere b) e c). Resta ferma la facolta' di optare, in alternativa, per il sistema di determinazione dell'imponibile nei modi ordinari. 6.5 Obblighi dei contribuenti 6.5.1 I.V.A. Dal principio dell'assoggettamento delle manifestazioni spettacolistiche ed assimilate al regime ordinario I.V.A. discende l'obbligo dell'applicazione degli adempimenti contabili previsti dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dalle relative norme integrative. Detti adempimenti, nel rispetto della volonta' del legislatore espressa sia con la legge di delega n. 288 del 1998 che con il decreto legislativo n. 60 del 1999, sono stati, nel settore considerato, ridotti, semplificati, razionalizzati e uniformati a quelli osservati nel campo I.V.A. da altre categorie di contribuenti. Sono state, infatti, abolite le formalita' proprie dell'imposta sugli spettacoli quali la compilazione della distinta della dichiarazione di incasso, nonche' la liquidazione e il pagamento del tributo presso gli Uffici della SIAE. I soggetti interessati, pertanto, sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi: a) certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi da appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. b) rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, per la certificazione delle diffusioni radiotelevisive, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuate in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite; c) emissione della fattura, limitatamente alle prestazioni di pubblicita', sponsorizzazione, cessioni o concessioni di ripresa radiotelevisiva e di trasmissione radiofonica; d) annotazione dei proventi nel registro dei corrispettivi; e) tenuta del registro degli acquisti previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, in cui annotare, in apposita sezione, anche le fatture emesse; f) effettuazione dei conseguenti adempimenti di liquidazione, di versamento con delega unificata modello F/24 e di dichiarazione periodica e annuale; di tenuta e conservazione delle scritture contabili a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972. 6.5.2 Imposta sugli intrattenimenti Ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti introdotta dal decreto legislativo n. 60 del 1999, limitatamente alle attivita' indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972, gli adempimenti da osservare in linea generale sono i seguenti: - emissione della fattura, limitatamente alle prestazioni di pubblicita' e di sponsorizzazione, nonche' per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica; - certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi da appositi apparecchi misuratori fiscali o da biglietterie automatizzate; - tenuta del registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, in cui annotare, in apposita sezione, anche le predette fatture emesse relative alle sponsorizzazioni e alle operazioni assimilate; - versamento del tributo mediante delega unificata mod.F/24 con le seguenti modalita': a) per le attivita' a carattere continuativo, svolte in un mese solare, entro il giorno 16 del mese successivo; b) per le attivita' occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione; c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura all'anno sociale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, vale a dire le operazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti e I.V.A. connessa, resta fermo l'esonero, ai fini dell'I.V.A. dagli obblighi di registrazione dei corrispettivi, di liquidazione e di presentazione delle dichiarazioni annuale e periodica. I contribuenti che organizzano occasionalmente attivita' da intrattenimento unitamente ad altre attivita' per le quali e' previsto l'obbligo di certificazione dei corrispettivi certificano con un unico documento fiscale anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie. Per quanto riguarda le case da gioco, si evidenzia che gli adempimenti sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla previgente disciplina e sono i seguenti: - compilazione di apposite distinte degli incassi per ogni mese solare e di un'apposita distinta giornaliera, distinguendo i proventi del gioco da quelli degli ingressi e degli introiti connessi; - compilazione di note per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli apparecchi, da allegarsi alla distinta giornaliera; - conservazione delle distinte ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972. 6.6 Apparecchi misuratori fiscali L'art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 prescrivono che per gli eventi spettacolistici e per gli intrattenimenti e manifestazioni assimilate la certificazione dei corrispettivi deve essere effettuata mediante titoli di accesso emessi da misuratori fiscali o da biglietterie automatizzate conformi alle prescrizioni contenute nell'apposito decreto ministeriale in corso di emanazione. Detti apparecchi devono essere idonei all'emissione, oltre che del titolo di accesso, di un documento fiscale riepilogativo degli incassi giornalieri e di uno riepilogativo degli incassi mensili. Il documento riepilogativo giornaliero e' emesso al termine della giornata di attivita' e cioe' entro le ore ventiquattro o, nel caso di attivita' che si protraggono oltre tale limite, e' emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attivita' con riferimento alla data di inizio dell'evento; quello mensile viene emesso alla fine di ciascun mese, ai fini dell'annotazione dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di guasto dell'apparecchio, la certificazione dei corrispettivi avviene, alternativamente, con l'uso di un apparecchio di riserva, con la tenuta del registro dei corrispettivi d'emergenza previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 o con il rilascio della ricevuta fiscale o degli scontrini manuali o prestampati a tagli fissi, integrati con le indicazioni costituenti il contenuto dei titoli di accesso, elencate nel successivo punto 7. 6.7 Titoli di accesso agli spettacoli e agli intrattenimenti L'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e l'articolo 6 del D.P.R. n. 640 del 1972, prevedono, in via generale, ai fini della certificazione dei corrispettivi, sia per le attivita' soggette all'I.V.A. che per quelle soggette all'imposta sugli intrattenimenti il rilascio di titoli di accesso alle manifestazioni spettacolistiche e assimilate, nonche' per eventuali operazioni accessorie, emessi dagli appositi apparecchi misuratori fiscali sopra descritti. Il contenuto di detti titoli, che sostituiscono i biglietti utilizzati con le modalita' prescritte in materia di imposte sugli spettacoli, e' costituito, oltre che dagli elementi prescritti per lo scontrino fiscale dall'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, da una serie di informazioni specifiche per il settore dello spettacolo, intrattenimento e attivita' assimilate, di seguito elencate: - denominazione dell'esercizio; - data e ora dello spettacolo o intrattenimento; - luogo in cui avviene l'evento predetto con l'indicazione della sala o dell'impianto, del numero e dell'ordine del posto; - titolo, natura ed ogni altro elemento identificativo dell' evento spettacolistico o assimilato; - ingresso gratuito o causale della riduzione del prezzo di accesso ovvero avvenuto pagamento dell'imposta; - ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita; - natura delle prestazioni accessorie o comunque connesse e separata indicazione dei relativi corrispettivi. Il momento di emissione del titolo d'accesso in parola e' quello del pagamento del corrispettivo. Per le operazioni effettuate nel corso della manifestazione spettacolistica, il documento di certificazione dei corrispettivi, avente le caratteristiche definite dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, deve essere emesso quando si verifica il primo tra i due momenti costituiti dal pagamento o dalla consegna dei beni ovvero, nel caso di servizi, dall'ultimazione della prestazione. 6.8 Regime semplificato per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti Un particolare sistema di determinazione dell'I.V.A. e' previsto dall'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per i contribuenti che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire nell'esercizio delle attivita' elencate nella tabella C allegata allo stesso D.P.R. n. 633 del 1972, nonche' per gli esercenti spettacoli viaggianti indipendentemente dal volume d'affari conseguito. Detti soggetti determinano ai fini dell'I.V.A. la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell'imposta assolta sugli acquisti. Non possono beneficiare di tali disposizioni agevolative le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco di cui alla legge n. 398 del 1991, in quanto gia' destinatarie di uno specifico regime speciale di determinazione del tributo. I soggetti predetti osservano i seguenti adempimenti, particolarmente semplificati in considerazione della esigua dimensione economica: - certificazione dei corrispettivi anche mediante rilascio della ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o a tagli fissi, previsto dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni prescritte per il titolo d'accesso, elencate al punto 7. Sono peraltro esonerati dall'obbligo le piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante; - numerazione delle fatture ricevute; - presentazione della dichiarazione annuale e versamento annuale dell'I.V.A. da effettuarsi con delega unificata mod.F/24, limitatamente ai soggetti con volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire; - conservazione dei documenti aventi rilevanza tributaria, a norma dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972. I medesimi contribuenti con volume di affari non superiore a 50 milioni di lire sono quindi esonerati dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi, di liquidazione, di presentazione delle dichiarazioni periodiche e di versamento infrannuale dell'imposta. 6.9 Associazioni sportive dilettantistiche - pro-loco e associazioni senza fine di lucro Nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco e associazioni senza fine di lucro vengono confermate le particolari agevolazioni recate dalle leggi 16 dicembre 1991, n. 398, 13 maggio 1999, n. 133 e dall'articolo 74, comma 6 del DPR n. 633 del 1972, in materia di determinazione forfetaria delle imposte e di osservanza degli adempimenti contabili. Permangono i medesimi presupposti per l'applicazione dei benefici suindicati e precisamente: a) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti; b) svolgimento di attivita' sportive dilettantistiche; c) conseguimento nel periodo d'imposta precedente di proventi commerciali non superiori al limite aggiornato da ultimo in lire 360 milioni dall'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Detto limite e' valido anche nel caso in cui siano stati realizzati, nel periodo d'imposta precedente, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 133 del 1999, proventi superiori a lire 130.594.000, importo precedentemente previsto per il godimento dell'agevolazione in questione; d) esercizio di apposita opzione, con le modalita' di seguito indicate. Gli adempimenti connessi al particolare regime dei contribuenti in esame, notevolmente semplificati in ragione del mutato quadro normativo, che sostituiscono le precedenti formalita', quali la compilazione della distinta o dichiarazione d'incasso, sono i seguenti: 1. comunicazione dell'esercizio dell'opzione, diversamente da quanto avveniva in passato, all'ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto l'opzione medesima, e all'ufficio I.V.A. o delle entrate, se istituito, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997. L'opzione e', vincolante per un quinquennio. Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'anno 2000 l'opzione potra' essere comunicata alla SIAE entro il termine del 30 giugno 2000. Naturalmente, i soggetti che non optano per l'applicazione del regime speciale o che perdono in corso d'anno i requisiti per l'accesso ai benefici in discorso, sono assoggettati alla disciplina I.V.A. ordinaria, ivi compreso l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante misuratore fiscale o biglietterie automatizzate. Qualora i presupposti vengano meno nel corso dell'anno, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovra' avvenire dall'anno successivo a quello in cui sono venuti meno i cennati requisiti; 2. annotazione, anche mensile, dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando anche l'apposito prospetto previsto dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997, con eventuale annotazione dei proventi non costituenti reddito imponibile, delle plusvalenze patrimoniali e delle operazioni intracomunitarie; 3. versamento trimestrale dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (modello F/24), entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilita' di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 4. numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972. Naturalmente resta fermo per i soggetti suindicati l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi previsto dall'articolo 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696 (rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale manuale o a tagli fissi). 6.10 Credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche Con decreto interministeriale in corso di emanazione, in attuazione dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 60 del 1999, sono determinate le modalita' per l'erogazione di un credito d'imposta agli esercenti sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli. L'obiettivo perseguito dal predetto decreto e' quello di semplificare il meccanismo di concessione del credito accorpando in poche categorie di proiezioni cinematografiche le numerose preesistenti categorie di abbuoni. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, e' utilizzabile in occasione delle liquidazioni dei versamenti periodici dai contribuenti interessati che possono avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il riconoscimento del beneficio e' subordinato al concorso delle seguenti condizioni: a) effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico; b) documentazione dei corrispettivi mediante titolo d'accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste; c) annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi. 6.11 Periodo transitorio Sono state previste alcune disposizioni transitorie in forza delle quali, in considerazione delle prevedibili difficolta' di realizzazione da parte dei produttori degli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate e di reperimento degli stessi da parte dei soggetti obbligati, viene consentita, in via temporanea e cioe' fino al 30 giugno 2000, l'adozione di documenti alternativi di certificazione dei corrispettivi con la provvisoria osservanza dei corrispondenti adempimenti. In particolare, in caso di indisponibilita' dei menzionati apparecchi, i titoli di accesso possono essere emessi all'atto dell'effettiva installazione dei misuratori, che deve avvenire, comunque, entro la data suindicata del 30 giugno 2000. La certificazione dei corrispettivi riscossi puo' avvenire, nel periodo transitorio, tramite il rilascio di ricevuta fiscale o scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, ferma restando l'osservanza dei conseguenti obblighi contabili. Nello stesso periodo transitorio e' ammesso anche l'utilizzo di biglietti vidimati dalla SIAE, con l'osservanza dei conseguenti adempimenti contabili, escluso il pagamento dei tributi che deve essere effettuato, comunque, dai contribuenti obbligati, mediante delega unica (Mod. F/24). -----------------------------------------------------------------------------7. FISCALITA' LOCALE -----------------------------------------------------------------------------7.1 Detrazioni Irpeg L'art. 6, comma 2, l.f., apporta una modifica al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, disciplinante l'ICI. La norma interessata dalla modifica e' l'art. 17, comma 3, concernente la detrazione dall'IRPEG prevista a favore delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa che da lire 270.000 e' stata fissata in lire 500.000 per ognuna delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Si ricorda che detta detrazione deve essere rapportata al periodo durante il quale sussiste tale destinazione e compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unita' immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo. E' opportuno precisare che il successivo comma 6, dello stesso art. 6, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 in commento non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999. 7.2 Cosap L'art. 18 l.f. apporta "Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" che sono limitate all'art. 63, disciplinante il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap). Dette modifiche, apportate al comma 3 dell'art. 63, ad opera del comma 2 dell'art. 18 in commento, pur interessando un'entrata di carattere extratributario hanno comunque un'incidenza determinante sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), in quanto estendono alla tassa la nuova disciplina per la determinazione forfettaria del canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi stessi. I nuovi criteri di determinazione forfetaria del canone sono stati introdotti dal comma 1 dello stesso art. 18, che hanno determinato la nuova formulazione dell'art. 63, comma 2, lettera f), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Le innovazioni consistono essenzialmente nell'eliminazione di uno dei metodi di commisurazione del canone che l'originaria formulazione del testo individuava nella "speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia e importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50%".Di conseguenza il metodo alternativo di determinazione forfetaria del canone che avrebbe dovuto essere seguito soltanto "in sede di prima applicazione", e' divenuto il normale criterio di quantificazione del Cosap, che andra' commisurato al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio, per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni. E' previsto, altresi', un aumento a L. 1.500 (dalle precedenti L. 1.250) per l'importo da applicare per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti, ed un aumento a L. 1.250 (dalle precedenti L. 1.000) per l'importo da applicare per le utenze dei comuni con oltre 20.000 abitanti. Anche i criteri di determinazione del Cosap dovuto per le occupazioni effettuate nel territorio provinciale hanno subito alcune modificazioni che hanno di gran lunga semplificato l'attivita' di determinazione della corretta entita' dell'entrata in questione. Infatti, mentre l'originaria formulazione del punto 2) della lettera f ) del comma 2 dell'art. 63 in esame, stabiliva che il canone dovuto alla provincia era determinato "nella misura del 20% dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale", il nuovo testo della norma prevede invece che la suddetta misura debba essere parametrata all'importo risultante dall'applicazione dalla misura unitaria di tariffa prevista per il Cosap comunale per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. Il nuovo sistema, poiche' prescinde dall'entita' degli importi concretamente corrisposti dai soggetti tenuti al pagamento degli stessi, si basa in sostanza su modalita' di commisurazione certe ed offre pertanto un notevole grado di affidabilita' in ordine alla trasparenza che deve guidare l'attivita' amministrativa. La disposizione contenuta nel punto 3) e' meramente ripetitiva della norma gia' in vigore poiche', precisa che ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' esser inferiore a L. 1.000.000. E' stato inoltre sottolineato che la stessa misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti che vengono effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi. Gli importi del canone comunale devono essere rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per quanto attiene invece al Cosap provinciale cui la norma non fa piu' cenno, e' bene precisare che la rivalutazione risulta comunque applicabile poiche' anche per detta entrata valgono oramai le stesse regole stabilite per il Cosap comunale. Riguardo alla determinazione del numero complessivo delle utenze soccorre il punto 5) aggiunto alla lettera f) in esame, che stabilisce che detto numero e' quello che risulta al 31 dicembre dell'anno precedente. La norma in questione prevede inoltre le modalita' di versamento del Cosap, che deve esser corrisposto in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi dovuti devono essere versati a mezzo di conto corrente postale - recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 - intestato al comune o alla provincia. La norma precisa inoltre che sia i comuni che le province possono naturalmente prevedere termini e modalita' di versamento diversi da quelli suggeriti dal legislatore, avendo pero' cura di inviare entro il mese di gennaio di ciascun anno, un'apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi e fissare i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Si tratta quindi di un particolare iter procedurale che la legge impone nell'eventualita' in cui l'ente locale decida di voler esercitare la potesta' regolamentare prevista dall'art. 52 dello stesso provvedimento normativo, disciplinando la materia con modalita' piu' adeguate alle proprie esigenze gestionali. Come innanzi precisato quanto e' stato esposto per il Cosap deve essere esteso anche alla Tosap dovuta dai soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni che il nuovo testo del comma 3 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 indica nella lettera f) del comma 2 dello stesso articolo, vale a dire le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi stessi. Per tale tipologia di occupazioni, quindi, dal 1 gennaio 2000, si abbandona il criterio di determinazione forfetaria della tassa per chilometro lineare in favore di un criterio piu' semplice che agevola soprattutto le attivita' di quantificazione e di accertamento del tributo da parte dell'ente impositore. Un altro aspetto che rileva anche per la Tosap e' l'estensione della disposizione, dettata inizialmente solo per il Cosap, contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 63 in commento, che prevede che dall'ammontare complessivo della tassa deve essere detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune o dalla provincia per la medesima occupazione (e non piu' per la medesima "concessione"), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Si tratta dunque, anche in questo caso, di un'estrema semplificazione che produce i suoi effetti soprattutto a favore del contribuente nei cui confronti il carico fiscale risultera' sicuramente alleggerito. 7.3 Termine per la notificazione degli avvisi di liquidazione L'art. 30, comma 10, l.f., dispone lo slittamento al 31 dicembre 2000 dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio relativi all'Ici dovuta per l'anno 1993. Alla stessa data sono inoltre fissati i termini per la notifica: a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente all'ICI dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997; b) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994; c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998. 7.4 I.C.I. - Sanzioni Il successivo comma 11 dell'art. 30 l.f. inserisce alcune significative disposizioni all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1993 finalizzate a garantire maggiormente la posizione del contribuente ICI che si trovi in particolari situazioni e ad evitare che gli vengano irrogate sanzioni ed interessi. E' infatti previsto che il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto piena conoscenza del relativo avviso. A tal fine, gli uffici competenti devono provvedere alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente e senza che venga leso il suo diritto alla privacy. La norma stabilisce inoltre che fino alla data dell'avvenuta comunicazione al contribuente, gli uffici comunali non dovranno comminare le sanzioni e calcolare gli interessi sul tributo che risulterebbero dovuti determinando l'imposta sulla base della nuova rendita catastale. Per quanto riguarda le sanzioni, la legge fa comunque salva l'applicazione dell'art. 3, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Occorre richiamare a questo proposito l'attenzione sui principi contenuti in detta norma poiche' il caso di specie si inserisce proprio nella previsione del comma 2, secondo il quale nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile; se la sanzione e' stata pero' gia' irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa la ripetizione di quanto pagato. La norma prevista dall'art. 30, comma 11, l.f., riconosce in sostanza la natura non colposa delle condotte dei contribuenti ai quali la rendita definitiva non sia stata portata a conoscenza con gli adeguati mezzi attualmente previsti dal legislatore, ma attraverso il ricorso ad altri strumenti, quali la immediata pubblicazione nell'Albo pretorio, che seppur legittimi, non abbiano comportato l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto da parte dell'interessato. 7.5 I.C.I. - Delibere comunali L'art. 30 l.f., nei commi 12 e 13, contiene disposizioni relative alla riduzione dell'aliquota ICI che puo' essere deliberata dai comuni , in misura non inferiore al 4 per mille, per gli immobili di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Si tratta degli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' degli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale. L'articolo in commento al comma 12 stabilisce che, fino all'anno di imposta 1999 compreso, l'eventuale riduzione di aliquota e' limitata alla sola abitazione principale, con esclusione degli immobili qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile. Nel successivo comma 13 e' invece previsto che la disposizione appena commentata non ha effetto nei riguardi dei comuni che nel periodo anzidetto abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze. Si ricorda inoltre che, con circolare n. 114/E del 25 maggio 1999, sono state impartite istruzioni in ordine alla identita' di trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nell'adunanza del 24 novembre 1998 che ha richiamato l'applicabilita' anche per l'ICI dell'art. 817 del codice civile. A tal riguardo occorre soffermarsi sulla circostanza che anche in materia di imposte sui redditi si e' ritenuto necessario esplicitare il concetto di pertinenza attraverso l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, operata dall'art. 6, comma 1, lettera a), l.f. In tale norma si afferma che "sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata". L'ultimo inciso della disposizione richiamata costituisce praticamente l'introduzione in materia di imposte dirette di un principio che era gia' vigente per l'ICI in quanto l'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aveva attribuito ai comuni la potesta' di considerare abitazione principale quella posseduta dagli anziani e disabili che si trovano nelle condizioni indicate dalla norma in commento. 7.6 Termini L'art. 30, comma 14, l.f., ha una portata piu' ampia in quanto contiene disposizioni che riguardano l'intera materia della fiscalita' locale; e' infatti sancito che per l'anno 2000 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonche' per l'approvazione dei regolamenti, e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio dello stesso anno. La norma in esame ripropone alcuni principi che erano gia' stati sanciti in altre disposizioni normative, in particolare: l'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n, 142, come modificato dall'art. 13, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che ha stabilito che i comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; l'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che aveva gia' fissato in via generale la data del 31 dicembre per gli adempimenti in questione. L'aver agganciato attraverso la norma in esame il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali relative all'anno 2000 alla data di approvazione del bilancio costituisce un ulteriore esempio di semplificazione, poiche' anziche' fissare una data certa si e' preferito effettuare un rinvio alle disposizioni che potranno essere contenute, a norma del citato art. 55 della legge n. 142 del 1990 in un decreto del Ministro dell'interno di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale potesta' e' stata esercitata, per l'anno 2000, con decreto emanato il 15 dicembre 1999, n. 3162/E3 con il quale e' stato prorogato al 29 febbraio 2000 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. E' quindi entro quest'ultima data che dovranno essere adottate le deliberazioni relative alle entrate locali. 7.7 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni L'art. 30, comma 17, l.f., modifica l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base alla quale le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita' ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 % a decorrere dal 1 gennaio 1998. Alla potesta' di aumentare le tariffe in questione nel limite appena esposto il comma 17 attribuisce ai comuni il potere di estendere la misura dell'aumento fino ad un massimo del 50 % a decorrere dal 1 gennaio 2000. Detto aumento ha pero' una portata meno ampia, in quanto puo' essere deliberato esclusivamente per le superfici superiori al metro quadrato. Sembra invece del tutto superflua la precisazione che "le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato" in quanto gia' prevista nell'art. 7, comma 2, del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, che disciplina le modalita' di applicazione del tributo in questione. 7.8 Riscossione ruoli non erariali Il comma 19 dell'art. 30 l.f. affronta la problematica della riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000. Per detti ruoli la norma in esame prevede che non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base alle quali nel ruolo deve essere comunque indicato il numero del codice fiscale del contribuente ed in difetto non puo' farsi luogo all'iscrizione. Bisogna sottolineare che la necessita' dell'indicazione del codice fiscale nel ruolo era gia' stata prevista dall'art. 24, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed attualmente e' stata ribadita nella nuova formulazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, predisposta dall'art. 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Il comma 19 nell'ultima parte stabilisce inoltre che sono prorogati al 29 febbraio 2000 i termini scadenti il 31 dicembre 1999 previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali. 7.9 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani L'articolo 33 l.f., che contiene "Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", al comma 1‡ stabilisce che la data di soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non e' piu' quella del 1gennaio 2000, ma e' fissata dai termini previsti dal regime transitorio entro i quali i comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la cosiddetta "tariffa Ronchi". Il regime transitorio e' stato disciplinato dall'art. 11 del regolamento approvato con d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con cui e' stato elaborato il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Quest'ultimo articolo e' stato peraltro modificato dal comma 6 dell'art. 33 l.f. che ha abrogato il secondo periodo della lettera d) del comma 1 ed i commi 2, 3 e 4 che prevedevano ulteriori disposizioni transitorie per i comuni che si trovavano in particolari condizioni in merito al raggiungimento del tasso di copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto l'art. 11 in questione si e' ridotto al solo comma 1, in cui e' stato previsto per tutti i comuni un unico periodo transitorio, articolato in vari anni. Il nuovo assetto della disciplina transitoria ha reso necessaria l'abrogazione, disposta dal comma 4 dell'art. 33 in esame, del comma 3 dell'art. 5 del d.P.R. n. 158 del 1999 che prevedeva disposizioni per i comuni tenuti a dare immediata applicazione al metodo normalizzato, nonche' del numero 5 dell'allegato 1 dello stesso provvedimento, che stabiliva le modalita' di determinazione della tariffa durante la fase transitoria. Il comma 2 dell'art. 33 introduce nell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1999 il comma 1-bis con cui si stabilisce che resta comunque ferma la possibilita' per i comuni di attivare il sistema tariffario in via sperimentale, anche prima del termine previsto per l'entrata in vigore della tariffa. Il comma 3 dell'art. 33 inserisce nell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1999 il comma 4-bis che impone alcuni adempimenti a carico dei comuni i quali, a decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, sono tenuti ad approvare ed a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la sua relazione previsti dall'art. 8 del citato d.P.R. n. 158 del 1999. Questa nuova disposizione ha comportato conseguentemente l'abrogazione dell'art. 9, comma 1, disposta dal comma 5 dell'art. 33 in commento. Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Oggetto: Disposizioni in materia di societa' sportive dilettantistiche. Articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e relativo regolamento di attuazione del 26 novembre 1999, n. 473. Sintesi: Si forniscono chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della nuova normativa recata dall'articolo 25 della Legge 133/99, relativamente alle attivita' sportive e dilettantistiche. Testo: Entrate Alle Direzioni Regionali delle e, per conoscenza, Nazionale Programmazione Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette Agli Uffici I.V.A. Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate Al Segretariato Generale Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Centrale Al Comando Generale della Guardia di Finanza Alla Societa' Italiana degli Autori ed Editori - SIAE Al Comitato Olimpico Italiano (CONI) Al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Economica Al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali -----------------------------------INDICE PREMESSA 1. PROVENTI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO 1.1 Ambito di operativita' e contenuto della norma agevolativa 1.2. Requisiti per fruire dell'agevolazione 1.3 Trattamento tributario ai fini IVA 1.4 Decorrenza della disposizione agevolativa 1.5 Rapporti fra la disposizione agevolativa di cui all'articolo 25, legge n. 133 del 1999 ed altre disposizione agevolative 2. ELEVAZIONE A 360 MILIONI DI LIRE DEL LIMITE MASSIMO DEI PROVENTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 3. RIDUZIONE DEL COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' 4. APPLICAZIONE DELLA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA SUI COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI 4.1 Ambito di applicazione della norma 4.2 Disciplina tributaria dei compensi corrisposti a terzi 4.3 Adempimenti 5. EROGAZIONI LIBERALI 6. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E DEI PAGAMENTI 7. ADEMPIMENTI CONTABILI ----------------------------------------------------------------------------PREMESSA Al fine di rafforzare il sostegno fiscale alle associazioni sportive dilettantistiche, di razionalizzare le agevolazioni e di introdurre maggiori elementi di trasparenza e chiarezza nel settore, nonche' allo scopo di distinguere con maggiore facilita' le associazioni sportive dilettantistiche meritevoli di tale qualificazione da quelle che fruiscono impropriamente del regime agevolativo, l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ha apportato rilevanti modifiche in materia. Le disposizioni di attuazione dell'anzidetto articolo 25 della legge n. 133 del 1999 sono state dettate con regolamento del Ministro delle finanze del 26 novembre 1999, n. 473, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1999 - Serie Generale - n. 294. Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 ed al regolamento di attuazione n. 473 del 1999 sono stati forniti alcuni chiarimenti con circolari n. 231/E del 6 dicembre 1999 e n. 247/E del 29 dicembre 1999. Si ritiene di dover fornire ulteriori istruzioni in merito alla corretta applicazione della normativa dettata dall'articolo 25 della medesima legge n. 133 del 1999. 1. PROVENTI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO 1.1 Ambito di operativita' e contenuto della norma agevolativa L'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 ha introdotto una nuova agevolazione tributaria a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni contenute nella legge 16 dicembre 1991, n. 398. L'articolo 1 del regolamento n. 473 del 1999 ha delimitato l'ambito soggettivo di applicazione della norma agevolativa, prevedendo che le disposizioni recate dal citato articolo 25, comma 1, si rivolgono alle associazioni sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purche' siano riconosciute da enti di promozione sportiva. L'espresso richiamo operato dall'articolo 25, comma 1, ai soggetti che "si avvalgono dell'opzione" prevista dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 comporta l'esclusione dall'ambito applicativo della norma in esame dei soggetti che non siano destinatari della menzionata legge n. 398 del 1991 (es. enti commerciali, societa' cooperative a r.l., societa' a responsabilita' limitata, soggette a precisi ed inderogabili obblighi contabili), nonche' delle associazioni che non si siano avvalse dell'opzione. L'agevolazione in argomento consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile di particolari proventi, indicati espressamente nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999. In particolare, i proventi che non concorrono a formare il reddito delle associazioni sportive dilettantistiche sono i seguenti: a) proventi conseguiti nello svolgimento di attivita' commerciali connesse con gli scopi istituzionali. La connessione con gli scopi istituzionali comporta che le attivita' commerciali debbano essere strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva e rese in concomitanza con lo svolgimento della medesima; b) proventi conseguiti a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsivoglia modalita'. A titolo esemplificativo possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadgets pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ecc. Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato. L'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 stabilisce che l'agevolazione compete fino al limite predeterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorita' di governo competente in materia di sport (Ministro per i beni e le attivita' culturali). Tale limite e' stato, attualmente, fissato, con decreto del 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1999 - Serie Generale - n. 275, nella misura massima di lire cento milioni per periodo di imposta. La norma in esame introduce in sostanza una forma di autofinanziamento, escludendo dal concorso alla formazione del reddito imponibile, determinati proventi fino ad un importo massimo complessivo di cento milioni di lire. 1.2 Requisiti per fruire dell'agevolazione I requisiti per fruire dell'agevolazione in esame sono stabilite dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 e dall'articolo 1, comma 3, del regolamento n. 473 del 1999. In particolare, non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, i proventi derivanti dallo svolgimento delle attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalita', quando sussistano le seguenti condizioni: - le attivita' e le raccolte di fondi abbiano carattere di occasionalita' e saltuarieta'; - i proventi siano conseguiti nell'ambito di due manifestazioni per periodo di imposta; - i proventi rientrino nel limite complessivo di lire cento milioni per periodo di imposta. Ne consegue che costituiscono reddito imponibile delle associazioni in argomento la parte dei proventi eccedenti l'importo di lire cento milioni, i proventi derivanti da attivita' o da raccolte di fondi che non abbiano il carattere di occasionalita' e saltuarieta', ovvero i proventi conseguiti oltre l'ambito delle due manifestazioni per periodo di imposta. 1.3 Trattamento tributario ai fini IVA Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini IVA, e' evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell'ambito delle attivita' che presentano il carattere di occasionalita' e saltuarieta' sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell'IVA. 1.4 Decorrenza della disposizione agevolativa Per quanto concerne la decorrenza della disposizione agevolativa in esame, il regolamento n. 473 del 1999 chiarisce che la stessa riguarda solo i proventi conseguiti a seguito di manifestazioni realizzate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento. Pertanto, i benefici di che trattasi si applicano per le manifestazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2000, ancorche' il periodo di imposta sia gia' in corso alla predetta data. 1.5 Rapporti fra la disposizione agevolativa di cui all'articolo 25, della legge n. 133 del 1999 ed altre disposizione agevolative Giova sottolineare che la speciale disposizione recata dal comma 1, lettera b), dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, concernente le raccolte di fondi effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche, si applica, come chiarito dall'articolo 1, comma 4, del piu' volte menzionato regolamento, in luogo di quella generale contenuta nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riferita agli enti non commerciali, anche di tipo associativo, ivi compresi, quindi, quelli di cui all'articolo 111 dello stesso TUIR. Si chiarisce, altresi', che la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 non si applica a favore delle associazioni senza fine di lucro e delle pro-loco, che in forza dell'articolo 9 del decreto legge n. 417 del 1991 si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991. Invero, la disposizione in esame introduce una vera e propria ulteriore agevolazione in favore soltanto delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, senza che cio' determini una modifica di tale legge. 2. ELEVAZIONE A 360 MILIONI DI LIRE DEL LIMITE MASSIMO DEI PROVENTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 Il comma 2 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 ha stabilito che "a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni". Al riguardo, nel regolamento n. 473 del 1999 nonche' nella circolare n. 231/E del 6 dicembre 1999, e' stato precisato che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 - e cioe', ad esempio, per le associazioni con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, dal 1 gennaio 2000, per le associazioni con periodo di imposta compreso tra il 1 luglio e 30 giugno, dal 1 luglio 1999- possono avvalersi del regime tributario agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che svolgano senza scopo di lucro attivita' sportiva dilettantistica e che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire. Dalla suddetta data, come chiarito nella citata circolare n. 231/E del 1999, tale nuovo limite di 360 milioni di lire si applica a regime senza necessita' dell'adeguamento annuale operato nel passato. Il comma 5 dell'articolo 1 del regolamento n. 473 esclude dal computo di detto limite di importo di 360 milioni di lire, i proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999. Si fa presente, come precisato nella circolare n.247/E del 29 dicembre 1999 al punto 6.9, che, per poter usufruire delle agevolazioni recate dalla legge n. 398 del 1991, occorre esercitare l'opzione prima dell'inizio dello anno solare, a prescindere dalla cadenza dell'esercizio, dandone comunicazione all'ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale della associazione. Simile comunicazione deve essere, altresi', effettuata all'ufficio IVA o delle entrate, se istituito, secondo le disposizioni del DPR 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione e' vincolante per un quinquennio. Si precisa, infine, che l'elevazione del limite a 360 milioni di lire si applica anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco che, in forza dell'art. 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 convertito dalla legge 6 febbraio 1997, n. 66, si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991. 3. RIDUZIONE DEL COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' Come evidenziato nella circolare n. 231/E, l'articolo 25, comma 3, della legge n. 133 del 1999 ha previsto, attraverso una specifica modifica dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991, che il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche venga determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento, in luogo di quello del 6 per cento originariamente stabilito, cui si deve aggiungere comunque, come in passato, l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali. Tale nuovo coefficiente di redditivita' del 3 per cento, come precisato nella piu' volte richiamata circolare n. 231/E, e' applicabile dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della citata legge n. 133 del 1999. Il medesimo coefficiente si applica alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991. 4. APPLICAZIONE DELLA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA SUI COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI 4.1. Ambito di applicazione della norma Il comma 4 dell'articolo 25 della legge in argomento introduce una nuova disciplina sui compensi corrisposti dalle societa' sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti la propria attivita', superando il problema della qualificazione di tali redditi. Tale disciplina riguarda, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 4 del regolamento n. 473 del 1999, i compensi erogati per la promozione di attivita' sportive dilettantistiche dai seguenti soggetti: - CONI; - Federazioni sportive nazionali; - enti di promozione sportiva; - altri soggetti comunque denominati, che in via istituzionale perseguono finalita' sportive dilettantistiche, qualunque sia la loro veste giuridica (societa', associazioni, enti o circoli ecc.), purche' riconosciuti (affiliati) da uno degli organismi citati. Pertanto, l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, rispetto a quello del comma 1 del medesimo articolo 25, risulta piu' ampio in quanto non e' limitato alle sole associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della legge n. 398 del 1991. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in esame, l'articolo 2 del piu' volte citato regolamento traduce il contenuto del comma 4 dell'articolo 25, riconducendo tra i compensi corrisposti a fronte di "prestazioni inerenti alla propria attivita'", quelli finalizzati alla promozione dell'attivita' sportiva dilettantistica. La norma si propone di incentivare esclusivamente lo sport dilettantistico e le prestazioni che ne promuovono l'attivita', dettando una disciplina di favore per i compensi corrisposti da tutti i soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni sportive dilettantistiche ovvero di attivita', anche amministrative o di gestione, dirette alla promozione della pratica sportiva dilettantistica. La disciplina fiscale in esame non si applica, pertanto, ai compensi erogati dagli anzidetti soggetti per remunerare attivita' diverse da quelle finalizzate alla promozione dello sport dilettantistico. Dalle disposizioni appena richiamate si evince che, nella particolare ipotesi in cui i soggetti individuati all'articolo 2, comma 4, lettera a) del menzionato regolamento intrattengano rapporti con persone fisiche addette a settori diversi di attivita', occorrera' scomputare, dall'ammontare complessivo dei compensi erogati, quella parte di essi che, analiticamente o proporzionalmente commisurata all'attivita' di promozione dello sport dilettantistico, puo' fruire dell'agevolazione trattata al successivo punto 4.2. L'articolo 2, comma 4, lettera b), del regolamento n. 473 del 1999, esclude poi, in ogni caso, dalla disciplina in esame i compensi erogati dagli enti in argomento ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle attivita' amministrative o di gestione, agli artisti e professionisti di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR, ed agli esercenti attivita' di impresa di cui all'articolo 51, comma 1 del medesimo Testo unico. 4.2 Disciplina tributaria dei compensi corrisposti a terzi I compensi corrisposti dalle societa' sportive dilettantistiche, come individuati al punto 4.1, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica fino ad un ammontare, per ciascuna prestazione autonomamente considerata, di lire novantamila e fino all'importo complessivo annuo di lire sei milioni. La quota-parte dei compensi che eccede tali limiti costituisce per il percipiente reddito imponibile, direttamente assoggettato all'atto della corresponsione a ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari a quella prevista dall'articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito (attualmente 18,5%), maggiorata delle quote di compartecipazione delle addizionali IRPEF. Conseguentemente tali compensi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF del percipiente. La quota dei compensi che eccede i limiti prefissati di lire novantamila e di lire sei milioni viene interamente assoggettata a tassazione senza ulteriori esclusioni, riduzioni o deduzioni riconducibili alle singole categorie reddituali. In sostanza, fino a quando il percipiente non superi l'importo massimo complessivo di sei milioni di lire sono escluse dalla tassazione le prime novantamila lire di compenso per ciascuna prestazione, mentre la quota-parte del compenso eccedente deve essere assoggettata a ritenuta a titolo di imposta. Qualora, invece, il percipiente abbia superato il limite complessivo di lire sei milioni tutte le ulteriori somme devono essere assoggettate a tassazione con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta. Per la corretta applicazione della norma, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a tassazione "del compenso eccedente la somma di lire 90.000", si rende comunque necessario individuare e valorizzare le singole prestazioni anche nell'ipotesi in cui il compenso sia unitariamente convenuto a fronte di piu' prestazioni. In tal caso, si dovra' ripartire proporzionalmente il compenso tra le varie prestazioni individuate ai fini della sua commisurazione al limite di lire novantamila. Va, infine, sottolineato che la nuova disciplina fiscale recata dal piu' volte citato articolo 25 sostituisce quella contenuta nella legge 25 novembre 1986, n. 80. 4.3 Adempimenti I percipienti devono, all'atto del pagamento, ma prima dell'effettivo esborso del compenso, autocertificare agli enti eroganti l'ammontare di tutti gli eventuali compensi della stessa natura gia' percepiti. Le verifiche richieste al sostituto d'imposta sono quelle volte ad accertare l'ammontare del compenso e l'eventuale superamento della soglia limite annuale. I soggetti che erogano i compensi devono rilasciare certificazione al percipiente attestante i compensi corrisposti e comunque devono presentare il modello 770 ancorche' i compensi erogati non siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. 5. EROGAZIONI LIBERALI Come precisato nella circolare n. 247/E del 1999 nel punto 1.14, l'articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, modificando con l'aggiunta della lettera "i-ter)" l'articolo 13-bis, comma 1, del TUIR, ha previsto la possibilita' per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore delle societa' sportive dilettantistiche di fruire di una detrazione d'imposta lorda del 19 per cento calcolata su un importo massimo complessivo annuo di un milione di lire. Per le analoghe erogazioni effettuate da soggetti all'IRPEG la detrazione del 19 per cento va calcolata su un importo massimo di lire cinquecentomila. Come chiarito nel regolamento n. 473 del 1999 per societa' sportive dilettantistiche, destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono i seguenti soggetti: - CONI; - Federazioni sportive nazionali; - enti di promozione sportiva; - qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati. 6. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E DEI PAGAMENTI L'articolo 4, del regolamento n. 473 del 1999 prevede che tutti i versamenti effettuati a favore delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche, nonche' i pagamenti eseguiti dalle medesime, di importi non inferiori a lire centomila, ivi compresi le erogazioni liberali, i contributi, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, nonche' i compensi comunque denominati corrisposti dalle predette societa', debbono essere disposti attraverso conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva, ovvero effettuati mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento, che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva destinataria dei versamenti. Allo scopo di rendere effettivamente attuata la sopra richiamata disposizione, il comma 3 dell'articolo 4 del citato regolamento n. 473 prevede che i versamenti o i pagamenti di importi non inferiori a lire centomila eseguiti in difformita' alle modalita' prescritte, concorrono, in ogni caso, rispettivamente a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e comportano la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398 del 1991. Infine, il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di attuazione prevede che tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 4 siano applicabili a tutti i soggetti che promuovono ovvero organizzano attivita' sportiva senza l'impiego di atleti che, al momento dello svolgimento della manifestazione o della prestazione, rivestano la qualifica di atleti professionisti secondo le disposizioni vigenti. 7. ADEMPIMENTI CONTABILI Ad integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 247/E del 1999, punto 6.9, si evidenzia la necessita' dell'annotazione separata dei proventi dell'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), al fine di consentire all'amministrazione finanziaria il riscontro ed il controllo degli anzidetti proventi. Si precisa, altresi', che l'articolo 5, comma 4, del citato regolamento n. 473 del 1999 impone l'obbligo di conservare copia della documentazione concernente incassi e pagamenti delle associazioni sportive dilettantistiche per tutto il periodo per cui e' possibile esperire l'azione di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, come previsto dall'articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Con il medesimo articolo 5, comma 5, viene, infine, fissato, quale specifico adempimento contabile a carico delle associazioni sportive dilettantistiche che vogliano fruire dell'agevolazione dell'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, un obbligo di rendicontazione analogo a quello stabilito dall'articolo 20, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per gli enti non commerciali destinatari dell'articolo 108, comma 2-bis, lett. a) del TUIR. Per espressa previsione normativa la suddetta rendicontazione deve essere tenuta e conservata ai sensi dell'articolo 22 del citato DPR n. 600 del 1973. Infine, si fa presente che nella precedente circolare n. 247/E del 1999 al punto 2, paragrafo 6.9 si e' fatto erroneamente riferimento all'anno invece che al mese. Conseguentemente il primo periodo del menzionato punto 2 deve essere letto correttamente nel modo seguente: "qualora i presupposti vengano meno nel corso dell'anno, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovra' avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i cennati requisiti;". l’agenzia informa LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE (PUBBLICATO SULLA G.U. 9 MAGGIO 2007, N. 106) l’agenzia informa LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA INDICE INTRODUZIONE 5 1. L’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 6 Associazioni e società sportive dilettantistiche 6 L’iscrizione al CONI 7 I primi adempimenti fiscali 8 2. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO 10 In cosa consiste 10 Le condizioni per accedere 11 Come fare la scelta 12 3. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO 13 Imposte dirette 13 Irap 14 Le attività considerate “non commerciali” 15 4. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE INDIRETTE 17 L’Iva 17 L’imposta di registro 18 L’imposta di bollo 18 Le tasse di concessione governativa 19 5. I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI: IL TRATTAMENTO FISCALE 20 Le imposte sui compensi agli sportivi 20 Le somme corrisposte agli amministratori 21 6. I BENEFICI SUI FINANZIAMENTI RICEVUTI 24 Le sponsorizzazioni 24 La raccolta dei fondi 25 7. LE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 26 Il modello UNICO 26 Il modello 770 26 8. LE AGEVOLAZIONI PER CHI SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI La detrazione irpef per iscrizione e abbonamento alle associazioni sportive 28 28 Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche 29 Le erogazioni delle società ed enti 30 9. PER SAPERNE DI PIÙ 31 3 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA INTRODUZIONE Negli ultimi anni l’attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore. Infatti, oltre all’introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare certezza giuridica all’associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività. Così, oggi un ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, può contare su una gestione fondata secondo regole predeterminate e, allo stesso tempo, sotto il profilo tributario, può fruire di rilevanti agevolazioni. Anche nell’ultima Legge Finanziaria per il 2007 non mancano disposizioni dirette a favorire lo sviluppo delle discipline sportive. Per promuovere la pratica sportiva tra i bambini e i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata infatti prevista la possibilità di detrarre dall’Irpef nella misura del 19 per cento le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, è stata prevista una riduzione del 50 per cento dei canoni sulle concessioni demaniali marittime accordate alle società sportive dilettantistiche, purché queste non abbiano scopo di lucro e risultino iscritte alle rispettive Federazioni sportive nazionali. Nella presente guida sarà tracciato un quadro sintetico delle disposizioni tributarie che le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad osservare, ponendo in particolar modo l’attenzione sugli aiuti e sugli incentivi fiscali introdotti in loro favore. 5 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 1. L’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”. Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro. ATTENZIONE In presenza di determinate condizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere la qualifica di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Riguardo alla forma, la costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata. Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l’obbligo dell’atto pubblico. Nell’atto costitutivo sono indicati, tra l’altro: la denominazione sociale; la sede legale; i dati dei soci fondatori. Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva dilettantistica. Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti: la denominazione; 6 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; l’attribuzione della rappresentanza legale; l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; modalità di scioglimento dell’associazione o della società; l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Per le società sportive di capitali, è previsto altresì: il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva; l’obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi. L’ISCRIZIONE AL CONI Per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI. Il CONI rappresenta l’organismo cui sono state affidate l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva. Il Registro è suddiviso in tre sezioni: associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica (che rappresentano la maggior parte delle associazioni oggi in attività); associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative. 7 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate un elenco delle associazioni e delle società iscritte. Sul sito internet del CONI (www.coni.it) è possibile consultare il Registro nazionale per vedere quali associazioni e società sportive hanno effettuato la registrazione. I PRIMI ADEMPIMENTI FISCALI Il primo adempimento fiscale coincide con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (168 euro). Entro 30 giorni dalla data di costituzione va poi comunicato l’inizio attività e presentata la richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA (o del codice fiscale se la società intende svolgere solo attività non commerciali). Per effettuare tali adempimenti si utilizza il Modello AA7/8 (messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet, www.agenziaentrate.gov.it) al quale va allegata una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione. 8 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA Il Modello AA7/8 può essere presentato: direttamente ad uno qualsiasi degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, in duplice copia; in unico esemplare, mediante raccomandata postale da inviare ad uno qualsiasi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante; in via telematica, direttamente dal richiedente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. 9 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 2. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette. IN COSA CONSISTE Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva. In particolare, le agevolazioni prevedono: la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività); un sistema forfetario di determinazione dell’Iva; l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili); l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio; l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - Tv e pubblicità). I libri da tenere Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 544 del 1999). I libri sociali da tenere sono due: il libro soci e il libro verbali assemblee. Nel primo occorre annotare i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio direttivo); nel secondo devono risultare tutti i verbali delle assemblee. DA COSA SI E’ ESONERATI tenuta delle scritture contabili presentazione della dichiarazione IVA emissione scontrini e/o ricevute fiscali conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto annotare i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali COSA E’ OBBLIGATORIO versare trimestralmente l’Iva tenere il libro soci e il libro verbali assemblee presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770, nei casi in cui è previsto 10 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LE CONDIZIONI PER ACCEDERE Il regime agevolato può essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle relative sezioni, in possesso di determinati requisiti soggettivi (vedi schema sotto) e a condizione che si verifichi un preciso presupposto oggettivo. E’ necessario, infatti, che nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro. In particolare, ai fini dell’opzione per l’applicazione del regime agevolato, valgono i seguenti criteri: i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono aver conseguito nell’anno solare precedente proventi non superiori a 250.000 euro; i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi non superiori a 250.000 euro nel periodo d’imposta precedente; le associazioni di nuova costituzione, devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni. Dal periodo d’imposta 2003 anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro possono determinare il reddito in maniera forfetaria secondo il regime della legge 16 dicembre 1991 n. 398. Ovviamente è necessario rispettare il limite massimo dei proventi (250.000 euro) realizzati nell’esercizio di attività commerciali. Le società e le associazioni di nuova costituzione possono scegliere tale regime se prevedono che nello stesso anno di costituzione conseguiranno proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al citato limite. In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale. Non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica. I REQUISITI SOGGETTIVI PER FRUIRE DEL REGIME AGEVOLATO assenza del fine di lucro svolgimento di attività sportiva dilettantistica (riconosciuta tale dal Coni) compresa l’eventuale attività didattica affiliazione a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva 11 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA COME FARE LA SCELTA L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. In sostanza, la scelta di un regime, piuttosto che di un altro, dipende esclusivamente dalla sua attuazione concreta sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. Questo principio si applica anche con riferimento all’opzione per la determinazione forfetaria dell’Iva e del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche. Per comportamento concludente si intende l’effettuazione da parte del contribuente di una serie di adempimenti che presuppongono chiaramente la scelta di un determinato regime opzionale. Le disposizioni tributarie lo ammettono, sempre che vi siano i presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime scelto. Un esempio di comportamento concludente è quello di un contribuente che, pur non avendolo comunicato, decide di versare l’Iva trimestralmente anziché mensilmente. Ebbene, i pagamenti effettuati con le regole e alle scadenze stabilite per coloro che versano con tale periodicità rappresentano il comportamento concludente. L’opzione ha valore fino a quando non viene revocata ma, una volta fatta, è vincolante per un periodo di cinque anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario. In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari: nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite), si applicherà il regime agevolato; nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili. I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, se intendono effettuare l’opzione, devono comunicarla all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale Iva (quadro VO della dichiarazione Iva). L’opzione è comunicata, inoltre, alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende fruire del regime agevolato. 12 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 3. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE DIRETTE Gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche le associazioni sportive dilettantistiche, sono assoggettate, in linea di principio, alla disciplina generale degli enti non commerciali. Gli enti non commerciali determinano il reddito in maniera forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti (vedi tabella). Per le associazioni che invece scelgono il regime fiscale agevolato contenuto nella legge 16 dicembre 1991 n. 398, è stato individuato un coefficiente ancora più favorevole. Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (3 per cento). Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali. Non si tiene conto, invece, delle indennità percepite per la formazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica. ATTENZIONE I proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dalla raccolta fondi (vedi capitolo 6) non concorrono a formare il reddito imponibile fino ad un importo complessivo di 51.645,69 euro per periodo d’imposta e per un massimo di 2 eventi all’anno. DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO: I RICAVI TASSABILI REGIME AGEVOLATO (LEGGE 398/91) RICAVI DERIVANTI DA attività istituzionale REGIME ENTI NON COMMERCIALI NON TASSABILI prestazione di servizi 15% fino a 15.493,71 25% oltre 15.493,71 e fino a 309.874,14 TASSABILE il 3% altre attività 10% fino a 25.822,84 15% oltre 25.822,84 e fino a 516.456,90 RICAVI DERIVANTI DA attività commerciale, spettacoli sportivi, sponsorizzazioni, diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche 13 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA In ogni caso, le associazioni sportive, anche se svolgono per la maggior parte del periodo d’imposta attività commerciale, non possono mai perdere la qualifica di “ente non commerciale”. Pertanto, anche quando non disporranno della facoltà di usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, potranno sempre determinare il reddito in maniera forfetaria con i coefficienti previsti per gli enti non commerciali. Questo non vale per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali che, anche se non perseguono il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale. Nei loro confronti, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali. IRAP L’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo dovuto da imprese e professionisti il cui gettito è attribuito alle Regioni per coprire le spese dell’assistenza sanitaria. Il valore della produzione (che rappresenta la base imponibile su cui si determina l’imposta) è diverso a seconda che l’associazione svolga solo attività istituzionale o anche attività di natura commerciale. Nel primo caso, è dato dalla somma di: – retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati; – compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente. L’ente sportivo che ha sostenuto tali costi ha l’obbligo di compilare ed inviare la dichiarazione Irap (Modello UNICO - Enti Non Commerciali) ai soli fini dell’imposta. Le associazioni che svolgono attività istituzionale e commerciale, che hanno scelto il regime fiscale agevolato, calcolano la base imponibile Irap sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (applicando cioè il coefficiente di redditività del 3 per cento sui proventi commerciali conseguiti) i seguenti costi non deducibili ai fini Irap: – le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati; – i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale; – gli interessi passivi. Una volta determinata la base imponibile, per determinare l’ammontare dell’Irap dovuta si applicherà la percentuale del 4,25 per cento (o altra aliquota prevista da legge regionale). Il reddito imponibile e l’ammontare dell’imposta dovuta dovranno essere dichiarati presentando il Modello UNICO - Enti Non Commerciali. Le agevolazioni nel pagamento dell’Irap consistono essenzialmente in deduzioni dalla base imponibile. In particolare, non concorrono a determinare il valore della produzione: 14 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro; i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti. le LA BASE IMPONIBILE IRAP PER LE ASSOCIAZIONI CON ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E COMMERCIALE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE PROVENTI COMMERCIALI CONSEGUITI (nella misura del 3%) CONTRIBUTI INAIL SPESE APPRENDISTI, DISABILI E DIPENDENTI CFL + COMPENSI A COLLABORATORI E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – INTERESSI PASSIVI (per le associazioni che svolgono anche attività commerciale) COMPENSI, PREMI, INDENNITA’ A SPORTIVI DILETTANTI LE ATTIVITÀ CONSIDERATE “NON COMMERCIALI” Le associazioni sportive dilettantistiche possono considerare “non commerciali”, con i conseguenti vantaggi fiscali, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa, a condizione, però, che abbiano redatto l’atto costitutivo e lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che in essi siano presenti ulteriori clausole (articolo 148, comma 8, del TUIR) rispetto a quelle indicate nel capitolo 2. Tra queste: – il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione; – l’obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità; – l’obbligo di redazione di un rendiconto annuale economico e finanziario; – l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Ad esempio, non si considera mai “commerciale” l’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali. A prescindere dal rispetto delle citate clausole, le quote o contributi associativi incassati non concorrono a formare il reddito dell’ente. In ogni caso, si considera di natura commerciale l’attività resa dietro corrispettivi specifici. 15 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA E’ prevista una deroga a tale principio in base alla quale non vengono considerate di natura commerciale (e quindi non sono tassabili) le operazioni svolte in conformità allo statuto e in attuazione del fine istituzionale dell’ente, anche se comportano prestazioni dietro corrispettivi specifici. Inoltre, con un’ulteriore deroga il legislatore ha previsto che la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata commerciale se le stesse vengono cedute, prevalentemente, agli associati. Vi sono delle attività considerate comunque oggettivamente commerciali. Tra esse: – cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; – erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore; – gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; – gestione di spacci aziendali e di mense; – somministrazione di pasti; – prestazioni di trasporto e di deposito; – organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici; – prestazioni alberghiere e di alloggio; – prestazione di servizi portuali ed aeroportuali; – telecomunicazioni e radiodiffusioni; – pubblicità commerciale. 16 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 4. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE INDIRETTE L’IVA L’Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) è il tributo che colpisce la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale. Un’impresa determina l’imposta, generalmente, detraendo l’importo pagato sugli acquisti da quello incassato sui ricavi. IVA A DEBITO O A CREDITO = Iva su cessioni - Iva sugli acquisti Per le associazioni sportive dilettantistiche l’Iva ammessa in detrazione è quella relativa agli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività commerciale, purché siano soddisfatte alcune condizioni. In particolare occorre: conservare tutti i documenti di acquisto; che i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all’attività d’impresa; che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale; che la contabilità sia tenuta, anche in relazione all’attività istituzionale, in modo corretto e trasparente. Il regime speciale di determinazione dell’Iva Sono previsti due regimi forfetari di determinazione dell’Iva, a seconda del volume dei ricavi conseguiti: il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991 per le associazioni che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali in misura inferiore al limite di 250.000 euro. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato determinano l’imposta sul valore aggiunto in modo forfetario, e cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti: – 50 per cento dell’Iva a debito sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali; 17 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA – 90 per cento dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni; – 2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica. L’Iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell’1 per cento e non c’è l’obbligo per l’associazione di presentare la dichiarazione Iva annuale. il regime forfetario previsto per le attività spettacolistiche, per le associazioni con volume d’affari annuo fino a 25.822,84 euro. In questo caso la base imponibile viene determinata nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell’imposta assolta sugli acquisti. In presenza di più attività, per l’applicazione di questo regime forfetario va considerato solamente il volume d’affari derivante dalle attività spettacolistiche. L’IVA SUI PROVENTI DELLE ASSOCIAZIONI IN REGIME AGEVOLATO (LEGGE N. 398/91) PROVENTI DERIVANTI DA IMPONIBILITA’ IVA attività istituzionale NO attività commerciale spettacoli sportivi al 50% sponsorizzazioni al 90% diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche per 2/3 L’IMPOSTA DI REGISTRO Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche (come quelli delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI riguardanti lo svolgimento dell’attività sportiva) sono assoggettati all’imposta di registro in misura fissa, pari a 168 euro. L’IMPOSTA DI BOLLO Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono versare l’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti (o copie), estratti, certificazioni e attestazioni da loro poste in essere o richieste. 18 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA Non sono inoltre esentati dal pagamento dell’imposta di bollo per le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento delle quote e dei contributi associativi (ad esempio per le quote sociali o per la partecipazione ai corsi ed alle attività sociali). L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo è invece prevista per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. LE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA Sono esentati dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche. LE AGEVOLAZIONI SULLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE IMPOSTA DI REGISTRO TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE IN MISURA FISSA (168 euro) NON DOVUTE per gli atti costitutivi e di trasformazione di associazioni e società sportive di capitali senza scopo di lucro per atti e provvedimenti riguardanti società e associazioni sportive dilettantistiche 19 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 5. I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI: IL TRATTAMENTO FISCALE Le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente, si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità. Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei “redditi diversi”. Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono “redditi diversi”. Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo). Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un’atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico. LE IMPOSTE SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7.500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce. Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’Irpef. Tale ritenuta si effettua: a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro; a titolo d’acconto, se superiore a 28.158,28. 20 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA Questo significa che, nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà, pertanto, nella propria dichiarazione dei redditi (se tenuto a presentarla) il compenso ricevuto. Nel secondo caso, viceversa, ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l’importo ricevuto e la ritenuta subita. Gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef. ATTENZIONE Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all’interno dell’associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile. Sono escluse dall’imponibile e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta Irpef, le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza. LA RITENUTA IRPEF SUI COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI Fino a 7.500 euro Nessuna Ritenuta Da 7.501 a 28.158,28 euro Ritenuta definitiva del 23% Oltre 28.158,28 euro Ritenuta d’acconto del 23% LE SOMME CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI I compensi per l’attività svolta La tassazione delle somme che le associazioni pagano ai loro amministratori dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente tra associazione e amministratore, ma anche dall’attività abitualmente esercitata da quest’ultimo. 21 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA In particolare: se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente; se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito. I rimborsi spese Si tratta in sostanza di somme concesse all’amministratore quando per svolgere il suo mandato è costretto a recarsi in un comune diverso da quello della sede di lavoro. Sono previste tre diverse forme di rimborsi: il rimborso forfetario (o indennità di trasferta), che è quello per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa; il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a 46,48 euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 euro per le trasferte all’estero. In questi importi non si considerano le spese di viaggio e di trasporto. Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti indicati prima sono ridotti di 1/3 (di 2/3 nel caso in cui si usufruisca sia di alloggio che di vitto). il rimborso analitico, che è quello completamente escluso da tassazione, purché debitamente documentato con i giustificativi di spesa, e riguarda le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se l’abitazione si trova in un altro Comune. il rimborso misto, che comprende sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle spese documentate. Altre indennità Può accadere che l’associazione rimborsi all’amministratore una somma forfetaria quando per le trasferte egli utilizzi il mezzo proprio di trasporto (la cosiddetta indennità chilometrica). Questa somma non è soggetta a tassazione fino ad un determinato importo che varia a seconda del mezzo che si utilizza. Le tabelle contenenti questi importi, cui far riferimento, sono annualmente stabilite dall’ACI. La parte eccedente costituisce reddito imponibile. L’indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata nell’ambito del territorio comunale. 22 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA IL RIMBORSO SPESE ALL’AMMINISTRATORE INDENNITA’ DI TRASFERTA SPESE VITTO, ALLOGGIO E VIAGGIO trasferte in Italia non imponibile fino a 46,48 euro non imponibili (le spese documentate) trasferte all’estero non imponibile fino a 77,47 euro imponibili le spese di viaggio sostenute per raggiungere sede di lavoro INDENNITÀ CHILOMETRICA non imponibile fino a certi importi (vedi tabelle Aci) e per trasferte fuori Comune 23 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 6. I BENEFICI SUI FINANZIAMENTI RICEVUTI Per il sostenimento della loro attività le società e gli enti che operano nel settore dilettantistico hanno di frequente la necessità di ricorrere a finanziamenti che possono provenire sia da persone fisiche (privati o titolari di partita Iva) che da persone giuridiche. Vediamo allora le principali disposizioni riguardanti due diverse forme di finanziamento: le sponsorizzazioni e la raccolta dei fondi. LE SPONSORIZZAZIONI La sponsorizzazione è il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor), per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all’altra parte (sponsorizzato) che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine (pubblicità). Imposte dirette Per l’associazione sportiva che riceve il finanziamento, i proventi derivanti dalla sponsorizzazione concorrono alla formazione del reddito. Queste somme, comunque, rientrano nelle disposizioni relative alla “decommercializzazione” dei proventi (vedi capitolo 3), anche se nel limite di 51.645,69 euro e nel rispetto delle seguenti condizioni: deve trattarsi di proventi percepiti nello svolgimento di attività commerciale connessa allo scopo dell’associazione; l’associazione sportiva deve essere stata riconosciuta da un Ente di promozione sportiva e deve aver optato per il regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991; non deve essere superiore a due il numero di eventi da cui derivano i proventi. Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato (vedi capitolo 2) sottoporranno a tassazione forfetaria, allo stesso modo dei proventi commerciali percepiti, anche i proventi delle sponsorizzazioni. Per lo sponsor Ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce reddito d’impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle spese di pubblicità. L’eccedenza, se riconducibile a spese di rappresentanza, ha un trattamento fiscale diverso. Se l’erogazione liberale è effettuata da una persona fisica, questi potrà portare in detrazione dall’Irpef il 19 per cento su un importo massimo di 1.500 euro per periodo d’imposta (vedi capitolo 8). Iva Anche per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto le sponsorizzazioni sono considerate sempre come attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in essere. 24 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA Pertanto, per le stesse, occorre rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva. In ogni caso, è sempre possibile usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, qualora si scelga il regime fiscale agevolato previsto dalla stessa norma. Per lo sponsor Le cessioni di beni prodotti o commercializzati dallo sponsor sono imponibili con applicazione dell’aliquota d’imposta relativa ai beni ceduti. LA RACCOLTA DEI FONDI Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato (vedi capitolo 2) possono usufruire di un regime fiscale agevolato per la raccolta dei fondi. Più precisamente, i fondi che le associazioni si assicurano attraverso le raccolte pubbliche non concorrono a formare il reddito delle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte. Per fruire dell’agevolazione occorre però che l’evento nel corso del quale avviene la raccolta sia: occasionale; pubblico; concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni. Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 1. il numero di eventi durante un periodo d’imposta non può essere superiore a due; 2. il limite massimo dei fondi raccolti nell’anno non deve superare l’importo di 51.645,69 euro. Per ogni raccolta di fondi, l’associazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta, un rendiconto con l’indicazione delle entrate e delle spese relative ad ogni manifestazione effettuata e una relazione illustrativa. LA TASSAZIONE DEI PROVENTI CONSEGUITI ATTRAVERSO LA RACCOLTA FONDI NON OLTRE 2 EVENTI PER ANNO OLTRE 2 EVENTI PER ANNO RACCOLTA FINO a 51.645,69 euro RACCOLTA SUPERIORE a 51.645,69 euro non imponibili per Iva e Imposte dirette imponibili per le Imposte dirette i proventi oltre il limite non imponibili ai fini Iva non imponibili i proventi dei primi due eventi imponibili (anche per Iva) i proventi ricavati dalle manifestazioni successive (anche se le prime due non hanno superato i 51.645,69 euro) 25 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 7. LE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IL MODELLO UNICO Le associazioni sportive dilettantistiche che in un esercizio hanno svolto attività commerciale, devono presentare un modello unificato che include più dichiarazioni fiscali (redditi, Irap, Iva, sostituti d’imposta): il Modello UNICO – Enti non commerciali ed equiparati. Il modello con le relative istruzioni per la compilazione (cui si rinvia per conoscere modalità e termini di presentazione) può essere prelevato gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Esso contiene i quadri da utilizzare per la determinazione del reddito e delle imposte dell’esercizio, per l’esposizione di versamenti e compensazioni, per le richieste di rimborsi. IL MODELLO 770 L’obbligo di presentare il modello 770 scatta nel caso in cui l’associazione abbia corrisposto in un periodo d’imposta somme a titolo di: indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese; premi e compensi per l’esercizio diretto dell’attività sportiva; compensi per collaborazioni di carattere amministrativogestionale; compensi agli amministratori; retribuzioni ai dipendenti. In questi casi l’associazione sportiva assume la veste di sostituto d’imposta e ha l’obbligo: di rilasciare (entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti) ai destinatari delle somme una certificazione annuale in cui sono riepilogati gli importi pagati e le ritenute operate; di predisporre e trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello 770. 26 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA La dichiarazione dei sostituti d’imposta è costituita da due modelli: il Modello 770/Semplificato e il Modello 770/Ordinario. In relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno, l’associazione deve compilare e presentare uno o entrambi i modelli. 27 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 8. LE AGEVOLAZIONI PER CHI SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI Il legislatore fiscale ha pensato anche ad una forma di sostegno indiretto delle associazioni che promuovono la pratica sportiva. Ha previsto, infatti, agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche. LA DETRAZIONE IRPEF PER ISCRIZIONE E ABBONAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE Al fine di sostenere e incentivare la pratica sportiva dilettantistica, la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef una parte delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento dei ragazzi e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico. La detrazione è pari al 19% delle somme pagate a partire dall’anno 2007 e va calcolata su un importo massimo di 210 euro l’anno. Con il decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 marzo 2007, sono state definite le regole per usufruire dell’agevolazione fiscale. Anzitutto, sono state individuate le associazioni e le strutture sportive che promuovono la pratica sportiva dilettantistica. In particolare, si tratta: delle società e associazioni sportive dilettantistiche (indicate dall’articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289) che nella propria denominazione sociale indicano la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica; delle palestre, delle piscine e delle altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, comunque organizzati, che esercitano pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica. Si comprendono anche gli impianti polisportivi gestiti da soggetti giuridici, pubblici o privati, diversi dalle società ed associazioni sportive. In sostanza, la detrazione è ammessa anche nel caso di iscrizione a impianti sportivi di soggetti giuridici privati, quali imprenditori singoli, società di persone, società di capitali. Il decreto, inoltre, indica le modalità di pagamento e i requisiti che deve possedere la certificazione della spesa. 28 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare i seguenti elementi: i dati della ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale, ovvero, se persona fisica, nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale; la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato per la prestazione resa; i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale della persona che effettua il pagamento. Si ricorda che si potrà fruire per la prima volta della nuova detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi che le persone fisiche presenteranno nel 2008 (per tutte le spese sostenute nell’anno 2007). Le ricevute e le certificazioni dei pagamenti effettuati non vanno allegati alla dichiarazione ma conservati ed esibiti su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall’Irpef del 19 per cento. La detrazione, che va fatta valere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO), va calcolata su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d’imposta. Qualunque sia la somma erogata, per fruire dell’agevolazione il versamento deve essere eseguito tramite banca, posta, carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione destinataria. La documentazione comprovante l’effettuazione delle erogazioni liberali non va allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata dal contribuente ed esibita, se richiesta, agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione spetta anche quando l’erogazione è effettuata in favore di società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. ATTENZIONE Nel caso in cui l’associazione abbia assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale): si possono dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; 29 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA è prevista una detrazione dall’Irpef nella misura del 19 per cento da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro per le erogazioni liberali; inoltre, i contribuenti possono decidere, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, di destinare alle associazioni sportive dilettantistiche il 5 per mille dell’IRPEF dovuta. LE EROGAZIONI DELLE SOCIETÀ ED ENTI L’erogazione effettuata da società ed enti a favore delle associazioni sportive dilettantistiche è interamente deducibile fino all’importo di 200.000 euro l’anno. La somma corrisposta è infatti considerata, per chi la eroga, una spesa di pubblicità e, come tale, deducibile nello stesso periodo d’imposta in cui è stata sostenuta o in quote costanti nell’esercizio di sostenimento della spesa e nei quattro successivi. Inoltre, la stessa detrazione prevista per le persone fisiche (19 per cento su un importo massimo di 1.500 euro per periodo d’imposta) può essere fruita anche dalle società e dagli enti commerciali e non. Riguardo alle modalità di versamento valgono le stesse regole previste per le persone fisiche (banca, posta, carte di credito). ATTENZIONE Nel caso in cui l’associazione abbia assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), si possono dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. In alternativa a questa deduzione, è possibile dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato. 30 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 9. PER SAPERNE DI PIÙ Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641 - art. 13/bis Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 - tabella art. 27-bis Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) Legge 16 dicembre 1991 n. 398 Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 - art. 1/9 Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 - art. 11, 17 Legge 13 maggio 1999 n. 133 - articolo 25 Decreto interministeriale 10 novembre 1999 (G . U. n. 275 del 23 novembre 1999) Decreto Ministeriale 26 novembre 1999 n. 473 Legge 21 novembre 2000 n. 342 - art. 37 Decreto legge 28 maggio 2004 n. 136 - art. 7 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003), art. 5, 90 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, commi 251 e 319 Decreto 28 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive Circolare del Ministero delle Finanze del 12 maggio 1998 n. 124 Circolare del Ministero delle Finanze del 27 agosto 1998 n. 209 31 LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA Circolare del Ministero delle Finanze del 6 dicembre 1999 n. 231 Circolare del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 n. 247/E Circolare del Ministero delle Finanze dell’8 marzo 2000 n. 43/E Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2001 n. 34/E Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2003 n. 21/E Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2003 n. 34/E Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2003 n. 15/E Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2003 n. 94 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2004 n. 86 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 3 giugno 2005 n. 74 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2005 n. 88/E Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2006 n. 63/E Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2006 n. 123/E Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2007 n. 9/E Istruzioni per la compilazione del Modello UNICO - Enti non commerciali ed equiparati Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it 32 L'AGENZIA INFORMA Periodico bimestrale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari Ufficio Pubblicazioni fiscali Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003 Direttore responsabile Aldo Polito Condirettore Margherita Calabrò Coordinatore editoriale Camilla Ariete Redazione a cura dell’Ufficio Pubblicazioni fiscali Direzione e redazione via Cristoforo Colombo, 426 C/D - 00145 Roma Progetto grafico Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it L’Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it Oggetto: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 90. Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica Sintesi: La circolare fornisce chiarimenti in materia di attivita' sportiva dilettantistica, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Detto articolo disciplina sotto il profilo giuridico le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche ed agevola lo sviluppo del settore, anche attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico. Le principali novita' introdotte in materia sono le seguenti: − estensione alle nuove societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (comma 1); − inapplicabilita' alle associazioni sportive dilettantistiche delle − disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (comma 11); − elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei − benefici previsti dalla legge n. 398 del 1991 (comma 2); − ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 81 e 83 del TUIR, ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti (comma 3); − esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennita' e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR (comma 10); − facolta' di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi − corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche (comma 4); − regime agevolativo per le spese di pubblicita' (comma 8); − agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche (commi 5,6,7); − modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle − associazioni e societa' sportive dilettantistiche (comma 9). Testo: INDICE 1. PREMESSA REQUISITI SOGGETTIVI DILETTANTISTICHE 1.1 1.2 1.3 DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE Denominazione, requisiti statutari Associazioni sportive dilettantistiche. Forma giuridica Societa' sportive dilettantistiche. Forma giuridica 2. QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA SPORTIVE DILETTANTISTICHE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA' 2.1 Associazioni sportive dilettantistiche 2.1.1. Inapplicabilita' delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 90, comma 11) 2.1.2. Art. 111, commi 3 e 4-quinquies 2.2 Societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro 3. ESTENSIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO DELLE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 1) 3.1 Legge n. 398 del 1991 3.1.1 Imposte sui redditi 3.1.2 Imposta sul valore aggiunto 3.1.3 Adempimenti 3.2 Certificazione dei corrispettivi per manifestazioni sportive dilettantistiche 3.3 Proventi esclusi dal reddito imponibile 4. assistere alle ELEVAZIONE A 250.000 EURO DEL LIMITE MASSIMO DI PROVENTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 (art. 90, comma 2) 4.1 4.3 5. Decorrenza Esercizio dell'opzione COMPENSI CORRISPOSTI A SPORTIVI DILETTANTI (art. 90, comma 3) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR Articolo 83, comma 2 del TUIR Dipendenti pubblici (art. 90,comma 23) Decorrenza Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione 6. IRAP. ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE DELLE INDENNITA' E DEI RIMBORSI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERA m) DEL TUIR (art. 90, comma 10) 7. RITENUTA DEL 4 PER CENTO A TITOLO DI ACCONTO SUI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 4) 8. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI LE SPESE DI PUBBLICITA' (art. 90, comma 8) 9. ULTERIORI AGEVOLAZIONI DILETTANTISTICHE PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE 9.1 Agevolazioni concernenti l'imposta di registro (art. 90, comma 5) 9.2 Agevolazioni concernenti l'imposta di bollo (art. 90, comma 6) 9.3 Agevolazioni concernenti le tasse di concessione governativa (art. 90, comma 7) 10. EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 9) PREMESSA L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica che disciplinano sotto il profilo giuridico le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche ed agevolano lo sviluppo del settore, anche attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico. La disciplina giuridica delle associazioni sportive e delle societa' sportive dilettantistiche e' contenuta nei commi 17 e 18. Dette disposizioni assumono particolare rilievo poiche' individuano le tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico. In particolare, viene introdotta una nuova tipologia di societa' di capitali che si caratterizza per le finalita' non lucrative e che si inserisce nell'ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari. Le associazioni sportive dilettantistiche vengono invece disciplinate per la prima volta sotto il profilo civilistico e assumono, pertanto, una configurazione associativa tipica. Alle tipologie soggettive disciplinate dai commi 17 e 18 del citato art. 90 si applicano i benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico previsti dalla vigente normativa, integrata e modificata dallo stesso articolo 90. Gli interventi sulla disciplina tributaria in favore dello sport dilettantistico sono contenuti nei commi da 1 a 11 nonche' nel comma 23 dell'art. 90. Le novita' introdotte in materia sono le seguenti: - estensione alle nuove societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (comma 1); - inapplicabilita' alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (comma 11); - elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici previsti dalla legge n. 398 del 1991 (comma 2); - ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 81 e 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti (comma 3); - esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennita' e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR (comma 10); - facolta' di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche (comma 4); - regime agevolativo per le spese di pubblicita' (comma 8); - agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche (commi 5,6,7); - modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche (comma 9). 1. REQUISITI SOGGETTIVI DILETTANTISTICHE. 1.1 DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE Denominazione, requisiti statutari. L'art. 90 della legge n. 289 del 2002 ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalita' giuridica) e delle societa' sportive dilettantistiche costituite in forma di societa' di capitali senza fine di lucro. Il comma 17, in particolare, stabilisce che le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Il comma 18 stabilisce, altresi', che lo statuto e l'atto costitutivo di entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza di fine di lucro ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma. A tal fine l'anzidetta disposizione, operando un rinvio a disposizioni regolamentari, stabilisce espressamente che: "Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati: a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto del principio di democrazia interna; 3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina; 5) gratuita' degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche' agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o l'associazione intende affiliarsi; b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale; c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo." Si precisa che, in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell'atto costitutivo, nonche' in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dai regolamenti emanati ai sensi del comma 18 dell'art. 90, le associazioni e societa' sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato. Parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l'adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell'art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, sono iscritte nell'apposito registro istituito presso il CONI, ai sensi del comma 20 dell'art. 90 della legge n. 289. A tal fine il comma 21 del medesimo art. 90 stabilisce che "Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138". Si fa presente che detto registro tenuto dal CONI puo' assolvere, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli organismi sportivi dilettantistici ed e', quindi, particolarmente utile anche ai fini dell'attivita' di controllo. 1.2 Associazioni sportive dilettantistiche. Forma giuridica. Ai sensi del comma 17 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Come gia' chiarito, entrambe le tipologie di associazioni devono adottare la denominazione indicata dal comma 17 dell'art. 90 e sono tenute ad adeguare il contenuto degli statuti o degli atti costitutivi alle disposizioni del comma 18. Si precisa che le associazioni sportive dilettantistiche continuano a fruire, senza soluzione di continuita', delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni e possono beneficiare di quelle introdotte dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, sempre che adeguino gli statuti con le modalita' e nei termini di cui al regolamento da emanare ai sensi del comma 18 dello stesso articolo 90. 1.3 Societa' sportive dilettantistiche. Forma giuridica. Le societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro costituiscono una nuova categoria soggettiva, individuata ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, destinataria del particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. Dette societa' sono costituite ai sensi del comma 17, lett. c), dell'art. 90 "secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro". Anche le societa' in argomento devono indicare nella denominazione e ragione sociale la finalita' sportiva dilettantistica e devono redigere lo statuto e l'atto costitutivo nel rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 18. A tal fine valgono le modalita' e i termini previsti dal regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 18 dell'art. 90. 2. 2.1 QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE. Associazioni sportive dilettantistiche. 2.1.1 Inapplicabilita' delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 90, comma 11. Il comma 11 dell'articolo 90 in commento aggiunge in fine all'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche". Con tale modifica normativa e' stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la particolare norma che esclude la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Le associazioni sportive dilettantistiche non perdono, quindi, la qualifica di enti non commerciali, ancorche' non rispettino i limiti ed i parametri indicati dai commi 1 e 2 del citato art. 111-bis del TUIR. 2.1.2 Art. 111, commi 3 e 4-quinquies. Per fruire del regime agevolativo recato dall'art. 111, comma 3, del TUIR, che prevede la detassazione di determinate attivita', le associazioni sportive dilettantistiche in argomento devono integrare, ove occorra, le clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui al piu' volte citato comma 18 dell'art. 90 (cfr. paragrafo 1.1) con quelle previste dal comma 4-quinquies dello stesso art. 111. 2.2 Societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro. Si chiarisce che le societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali, ancorche' non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto societa' di capitali, nell'ambito dell'art. 87, comma 1, lettera a) del TUIR. L'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione. Il reddito delle societa' sportive dilettantistiche e', pertanto, determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del TUIR relative alle societa' e agli enti commerciali. Nei confronti delle societa' sportive dilettantistiche non possono, quindi, trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali, recate dagli articoli 108 e seguenti del TUIR, ivi comprese quelle contenute nell'art. 111, concernente gli enti non commerciali di tipo associativo. Si precisa tuttavia che - in forza dell'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002, secondo cui "Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro" - puo' trovare applicazione nei confronti delle societa' sportive dilettantistiche la disposizione contenuta nell'art. 111, comma 3, del TUIR. Secondo quest'ultima disposizione per alcune associazioni espressamente previste, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, "non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati". La disposizione menzionata stabilisce, in sostanza, la non rilevanza fiscale di corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri soggetti ivi menzionati, in favore di enti associativi con particolari finalita'. Per beneficiare di detta norma agevolativa le societa' sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui al piu' volte citato comma 18 dell'articolo 90 con quelle previste dal comma 4-quinquies dello stesso articolo 111. Alle societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro non si applica, invece, la disposizione recata dall'art. 111-bis, comma 4, del TUIR, come integrata dall'art. 90, comma 11, della legge n. 289 del 2002, che esclude la perdita delle qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche. 3. ESTENSIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO DELLE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 1). L'art. 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 ha introdotto, come gia' anticipato, un'importante novita' consistente nell'estensione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche "alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro." 3.1 Legge n. 398 del 1991. Le societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, costituite a partire dal 1 gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 che le ha istituite) nel rispetto delle disposizioni anche regolamentari cui rinvia il citato comma 18 dell'art. 90, possono optare per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni. I benefici previsti dalla legge n. 398 dei quali possono fruire le societa' in argomento sono i seguenti. 3.1.1 Imposte sui redditi. In forza dell'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991 il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita', fissato dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 nella misura del 3 per cento, e aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali. Con riferimento alle societa' sportive dilettantistiche in esame, ai fini della determinazione del reddito imponibile secondo la normativa prevista dalla legge n. 398 del 1991, si deve tener conto della qualificazione tributaria soggettiva delle societa' di capitali per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d'impresa. Pertanto, dette societa' devono applicare il coefficiente di redditivita' del 3 per cento, stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n. 398, su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 95 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Al reddito cosi' determinato si aggiunge l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali. Sono esclusi dall'ammontare dei proventi da assoggettare al coefficiente di redditivita' quelli che, per espressa disposizione di legge, non concorrono alla formazione del reddito, quali i proventi indicati nel comma 2, lettere a) e b) dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 nel limite annuo complessivo ivi individuato (paragrafo 3.3). Si precisa, altresi', che non concorre alla determinazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche e, quindi, anche delle societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 398 del 1991, il premio di addestramento e di formazione tecnica di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Si ricorda, infine, che, anche per le societa' sportive dilettantistiche, i corrispettivi di cui all'articolo 111, comma 3, del TUIR, ricorrendo le condizioni ivi richiamate, non sono fiscalmente rilevanti (vedasi paragrafo 2.2). 3.1.2 Imposta sul valore aggiunto. In forza dell'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con DPR 30 dicembre 1999, n. 544, le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 applicano per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali le disposizioni previste dall'articolo 74, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, per gli anzidetti soggetti, lo speciale regime recato da quest'ultimo articolo trova applicazione anche per quei proventi percepiti in relazione ad attivita' non soggette all'imposta sugli intrattenimenti. L'art. 74, sesto comma, prevede che, agli effetti della determinazione dell'IVA, la detrazione di cui all'art. 19 del DPR n. 633 e' forfettizzata con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. La medesima disposizione prevede, inoltre, le seguenti specifiche percentuali di detrazione forfettizzata: - per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse; - per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Come precisato con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, le associazioni sportive dilettantistiche per le prestazioni pubblicitarie, in mancanza di un'espressa previsione normativa godono della detrazione del cinquanta per cento stabilita, in via generale, dal citato sesto comma dell'articolo 74. Il regime speciale in argomento si applica alle condizioni richiamate anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in forma di societa' di capitali senza fine di lucro. 3.1.3 Adempimenti. L'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con DPR n. 544 del 1999 disciplina gli adempimenti contabili a carico delle associazioni sportive dilettantistiche e dei soggetti assimilati, prevedendo che gli stessi devono: - versare trimestralmente l'imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilita' di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; - numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972; - annotare, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997 opportunamente integrato; - annotare distintamente nel citato modello di cui al DM 11 febbraio 1997 i proventi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonche' le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per le societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro il modello di cui al DM 11 febbraio 1997 deve essere integrato con i componenti positivi di reddito che comunque concorrono alla formazione del reddito. Quali societa' di capitali, i soggetti di cui trattasi sono peraltro obbligati agli effetti civili alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile. 3.2. Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche. Si ricorda che il DPR 13 marzo 2002, n. 69, recante "Regolamento per la semplificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche", emanato in forza dell'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche possono certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l'utilizzo di titoli d'ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE) di cui all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640. Questo sistema di certificazione si pone come modalita' facoltativa rispetto a quella ordinaria che prevede l'emissione di titoli di accesso mediante appositi misuratori fiscali di cui ai decreti del 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001 (il cui termine per l'installazione e' stato prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 94, comma 5, della stessa legge n. 289 del 2002). In sostanza, quindi, il DPR n. 69 del 2002 consente alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche di sottrarsi all'obbligo di installare i misuratori fiscali. Facilitazioni sono previste per l'annotazione delle movimentazioni e per la rendicontazione dei titoli di ingresso e degli abbonamenti utilizzati da ciascuna associazione o societa' sportiva dilettantistica. In particolare l'art. 5 del DPR n. 69 del 2002 stabilisce che l'annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti delle associazioni o societa' sportive dilettantistiche vengano effettuate su appositi prospetti conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In attuazione di tale previsione, sono stati approvati tre distinti modelli, denominati rispettivamente SD/1, SD/2 e SD/3: il primo modello riepiloga i titoli d'ingresso relativi a ciascuna manifestazione sportiva; il secondo riepiloga gli abbonamenti emessi in ciascun mese; il terzo riepiloga le rimanenze a fine esercizio dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti non utilizzati. I prospetti si basano sostanzialmente sulla registrazione degli elementi identificativi dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti (tipo, serie, importo) utilizzati o rimasti in carico. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, datato 20 novembre 2002, per l'approvazione dei modelli dei prospetti di cui trattasi e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 28 novembre 2002, n. 279. Si precisa, per completezza, che i corrispettivi diversi da quelli pagati per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche sono, ove non sia obbligatoria l'emissione della fattura, certificati secondo le disposizioni del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, il quale peraltro, all'art. 2, comma 1, lett. hh) esonera dall'obbligo di certificazione "le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina della legge 16 dicembre 1991, n. 398...". Detta disposizione si applica anche alle societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro. 3.3 Proventi esclusi dal reddito imponibile. Alle societa' sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro, che si avvalgono della legge n. 398 del 1991, si applica la disposizione contenuta nel comma 2, lettere a) e b) dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999, cosi' come modificata dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in base alla quale "per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali: a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita' all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo". Al riguardo si fa presente che il limite annuo complessivo, come precisato con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, rimane attualmente quello di cento milioni di lire per periodo d'imposta, pari a 51.645,69 euro, fissato con il decreto 10 novembre 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 4. ELEVAZIONE A 250.000 EURO DEL LIMITE MASSIMO DI PROVENTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 (art. 90, comma 2). Ai fini dell'applicazione della legge n. 398 del 1991 e' necessario che i soggetti beneficiari non abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si avvalgono del regime agevolativo recato dall'anzidetta legge, proventi di natura commerciale per un importo superiore a quello stabilito normativamente. Tale importo, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, in 185.924,48 euro (360 milioni di lire), e' stato elevato a 250.000 euro dall'art. 90, comma 2, della legge n. 289. Si precisa che l'elevazione a 250.000 euro del limite massimo di proventi per fruire delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 si applica anche alle associazioni senza fine di lucro e alle pro-loco ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. 4.1 Decorrenza. Per espressa previsione dello stesso comma 2, del citato articolo 90, il nuovo limite si applica "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". In base a tale previsione le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire del regime agevolato recato dalla legge n. 398 del 1991 nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, purche' nel periodo d'imposta precedente siano stati conseguiti proventi di natura commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro. Le societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, quali nuovi soggetti, potranno fruire delle agevolazioni della legge n. 398 dal primo periodo di imposta dalla data di costituzione, qualora ritengano di conseguire nel medesimo periodo proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 250.000 euro. Al fine dell'operativita' del nuovo limite occorre, pertanto, operare la seguente distinzione: - soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; - soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare; - soggetti di nuova costituzione. a) Soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono beneficiare delle disposizioni agevolative della citata legge n. 398 del 1991 a decorrere dal periodo d'imposta 1 gennaio - 31 dicembre 2003, a condizione che nel periodo d'imposta precedente, 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, abbiano conseguito proventi commerciali per un ammontare complessivo non superiore a 250.000 euro. b) Soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono avvalersi delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 gia' dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, sempreche' abbiano conseguito nel periodo d'imposta ad esso antecedente proventi commerciali per un importo non superiore a 250.000 euro. Pertanto, i soggetti che abbiano ad esempio l'esercizio sociale 1 luglio - 30 giugno possono avvalersi delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 per il periodo d'imposta 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003, se nel periodo d'imposta precedente, chiuso al 30 giugno 2002, abbiano conseguito proventi commerciali per un importo non superiore a 250.000 euro e sempre che tale limite non sia superato durante il periodo d'imposta 2002 - 2003. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono fruire delle disposizioni della legge n. 398 per l'anno 2003, prendendo come riferimento temporale, ai fini della verifica del limite d'importo di cui trattasi, lo stesso periodo d'imposta considerato ai fini delle imposte sui redditi. Conseguentemente, nell'esempio fatto, potranno fruire del regime agevolativo ai fini IVA nell'anno 2003 i soggetti che nel periodo d'imposta chiuso al 30 giugno 2002 abbiano conseguito proventi per un ammontare non superiore a 250.000 euro e sempre che tale importo non sia superato nel corso del periodo d'imposta iniziato il 1 luglio 2002. c) Soggetti di nuova costituzione. Come chiarito con circolare n. 1 datata 11 febbraio 1992, i soggetti di nuova costituzione possono fruire delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 qualora ritengano di conseguire nel periodo d'imposta proventi commerciali per un ammontare non superiore a 250.000 euro, indicando l'importo previsto nella dichiarazione d'inizio attivita' di cui all'art. 35 del DPR n. 633 del 1972. 4.2 Esercizio dell'opzione. Ai fini dell'esercizio dell'opzione, l'articolo 1, comma 1, del DPR 10 novembre 1997, n. 442 dispone che l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalita' di tenuta delle scritture contabili. Pertanto, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che intendono avvalersi, per il periodo d'imposta 2003, delle disposizioni agevolative recate dalla citata legge n. 398 del 1991, manifestano l'opzione unicamente attraverso la sua concreta attuazione sin dall'inizio del periodo o dell'attivita', fermo restando l'obbligo di comunicare l'opzione ai sensi dell'articolo 2 dello stesso DPR n. 442 del 1997. Sulla base di quest'ultima disposizione la comunicazione, considerato che trattasi di soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, va effettuata con le modalita' e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. La dichiarazione di riferimento e' quella da presentare nel 2004 per i redditi relativi al periodo d'imposta 2003. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l'opzione si manifesta per l'esercizio 2002 - 2003, in forza dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, del DPR n. 442 del 1997, attraverso comportamenti concludenti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2003 e la comunicazione va effettuata con le modalita' e i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003. 5. COMPENSI CORRISPOSTI A SPORTIVI DILETTANTI (art. 90, comma 3). L'art. 90, comma 3, della legge n. 289 reca modifiche agli artt. 81 e 83 del TUIR. 5.1 Articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR. In particolare, l'art. 90, comma 3, lett. a) aggiunge all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR il seguente periodo "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche". La norma integra la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR, riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo previsto dagli articoli 83, comma 2, del TUIR e 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche: - carattere amministrativo-gestionale; - natura non professionale; - resi a societa' o associazioni sportive dilettantistiche. Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuita' nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell'attivita' di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attivita' di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione. Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attivita' amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o societa' sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilita' da parte di soggetti non professionisti. 5.2 Articolo 83, comma 2 del TUIR. L'art. 90, comma 3, lett. b), modifica l'art. 83, comma 2, del TUIR sostituendo le parole "a lire 10.000.000" (pari a 5.164,57 euro) con le seguenti "a 7.500 euro". In forza di tale modifica, le indennita', i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Risulta, pertanto, elevato da 5.164,57 euro (lire 10.000.000) a 7.500 euro l'importo annuo escluso da imposizione. Per quanto riguarda le somme di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR che eccedono il limite d'importo non soggetto ad imposizione, si ricorda che l'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che su tali somme le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta per l'ulteriore importo di lire 40.000.000 (pari a 20.658,28 euro). La ritenuta e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. In sostanza, come precisato con la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, i redditi imponibili, al netto cioe' dell'importo escluso dalla formazione del reddito, vengono distinti ai fini dell'imposizione in due fasce: fino a lire 40.000.000 (pari a 20.658,28 euro) sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, al di sopra di tale importo la ritenuta e' applicata a titolo di acconto. Pertanto, i redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR sono ora assoggettati ad imposizione con le seguenti modalita': - fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito; - oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta; - oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto. Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a ritenuta a titolo d'imposta, sia quella soggetta a ritenuta a titolo di acconto, la ritenuta e' operata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 del TUIR, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. In base alla nuova formulazione dell'art. 11, comma 1 del TUIR, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 289 del 2002, l'aliquota per il primo scaglione di reddito e' fissata dal 1 gennaio 2003 nella misura del 23%. 5.3 Dipendenti pubblici (art. 90, comma 23). L'art. 90, comma 23, prevede la possibilita' per i dipendenti pubblici di prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attivita' a favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. L'attivita' svolta deve essere a titolo gratuito e, pertanto, ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennita' e rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR. 5.4 Decorrenza. Le modifiche apportate agli articoli 81 e 83 del TUIR dal comma 3 dell'art. 90 hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2003. Pertanto, sono riconducibili fra i redditi diversi di cui all'art 81, comma 1, lett. m), i compensi erogati, a partire dal 1 gennaio 2003, da societa' e associazioni sportive dilettantistiche a fronte di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale. Il nuovo limite di importo fissato dall'art. 83, comma 2, del TUIR, si applica alle somme percepite a partire dal 1 gennaio 2003. 5.5 Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione. L'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002 ha introdotto l'art. 10-bis del TUIR concernente la deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione. In base al comma 1 dell'art. 10-bis del TUIR dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR e al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR, si deduce l'importo di 3.000 euro. Tale deduzione opera forfetariamente per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto, esclusivamente in considerazione del reddito complessivo maturato nel periodo d'imposta. La deduzione spetta, ai sensi del comma 5 del citato art. 10-bis, nella misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 dell'art. 10-bis (deduzioni per redditi di lavoro dipendente, per redditi di pensione, per redditi di lavoro autonomo e di esercizio d'impresa minore) e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR, e l'importo di 26.000 euro. Ai fini della deduzione di cui trattasi deve tenersi conto delle somme di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), eccedenti 28.158,28 euro, che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Le indennita', i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), in quanto assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta fino all'importo di 20.658,28 euro, eccedenti i 7.500 euro, non concorrono invece alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, la deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'art. 10-bis del TUIR opera esclusivamente nei confronti dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR che eccedono l'importo di 28.158,28 euro. Si precisa, infatti, che l'art. 25, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 133 del 1999, dispone che la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al citato art. 11 del TUIR. 6. IRAP. ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE DELLE INDENNITA' E DEI RIMBORSI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERA m) DEL TUIR (art. 90, comma 10). L'art. 90, comma 10, stabilisce che: "all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi sono soppresse". In base a tale modifica normativa, ai fini IRAP, per i soggetti che relativamente alle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, il valore della produzione netta puo' determinarsi aumentando il reddito, calcolato in base a tali regimi, delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. Non vanno piu' sommate le indennita' e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR. Detta agevolazione si applica, quindi, sia alle societa' che alle associazioni sportive dilettantistiche che effettuino l'opzione prevista dall'art. 1, comma 1 della legge n. 398 del 1991. Si segnala, infine, che l'art. 5, comma 2, della legge n. 289 del 2002 ha modificato l'art. 11, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. In forza di tale modifica non sono piu' compresi tra i compensi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le somme di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR. Pertanto, la norma consente alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che non si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 di portare in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR. 7. RITENUTA DEL 4 PER CENTO A TITOLO DI ACCONTO SUI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 4). Il comma 4 dell'art. 90 della legge n. 289 prevede che il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto, stabilita dal comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sui contributi erogati alle societa' ed alle associazioni sportive dilettantistiche. Pertanto, il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI hanno facolta' di non applicare la ritenuta d'acconto nella misura del quattro per cento sui contributi dagli stessi erogati alle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche. Resta fermo quanto disposto dall'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973, in base al quale sui contributi erogati dalle regioni, dalle province, dai comuni, e dagli altri enti pubblici e privati, corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali deve essere operata con obbligo di rivalsa la ritenuta del quattro per cento a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Restano, conseguentemente, assoggettati alla ritenuta d'acconto del quattro per cento tutti i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti alle societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro dalle regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati. Per quanto riguarda invece le associazioni sportive dilettantistiche, rimangono assoggettati alla ritenuta del quattro per cento solo i contributi destinati allo svolgimento di attivita' commerciali, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti da regioni, province, comuni e dagli altri enti pubblici e privati. Si precisa che la norma recata dal comma 4 dell'art. 90 della legge n. 289 in esame prevede la facolta' per il CONI, le Federazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, ma non sottrae ad imposizione i contributi di cui trattasi, i quali, pertanto, concorrono a formare il reddito d'impresa ai sensi del Capo VI del titolo I del TUIR. 8. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI LE SPESE DI PUBBLICITA' (art. 90, comma 8). Il comma 8 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all'importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di pubblicita'". La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicita' e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi. Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attivita' del beneficiario della medesima. 9 ULTERIORI AGEVOLAZIONI DILETTANTISTICHE. PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE 9.1 Agevolazioni concernenti l'imposta di registro (art. 90, comma 5). Il comma 5 dell'art.90 della legge n.289 del 2002 stabilisce che "gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa". Il citato comma 5 dispone, quindi, l'assoggettamento all'imposta di registro in misura fissa (attualmente 129,11 euro) degli atti costitutivi e di trasformazione posti in essere dalle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, dalle Federazioni sportive nonche' dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L'agevolazione e' riconosciuta solo qualora detti atti siano direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva. La disposizione in esame introduce una novita' per quanto riguarda gli atti di costituzione, per i quali l'art. 4 parte I della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) prevede, invece, ordinariamente l'assoggettamento a tassazione in misura proporzionale o fissa a seconda della natura dei beni oggetto di conferimento all'atto della costituzione. L'agevolazione introdotta, pertanto, assume particolare rilievo con riferimento alle ipotesi nelle quali la costituzione venga effettuata con l'apporto di immobili o di altri beni il cui conferimento sconterebbe ordinariamente l'imposta di registro in misura proporzionale. 9.2 Agevolazioni concernenti l'imposta di bollo (art. 90, comma 6). Il comma 6 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che "al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI>>". Con tale norma e' disposta l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni. Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, in quanto non menzionate dalla norma. 9.3 Agevolazioni concernenti le tasse di concessione governativa (art. 90, comma 7). Il comma 7 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che "all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole <<organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)>> sono inserite le seguenti: <<e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche>>". Il citato comma 7 estende agli atti ed ai provvedimenti concernenti le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, l'esenzione dalle tasse di concessione governativa prevista dall'art 13-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 641. Quest'ultima disposizione, recante una previsione esentativa generalizzata, consente, quindi, di escludere dall'applicazione del tributo tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche. 10. EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 9). In tema di erogazioni liberali a favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 9, ha introdotto le seguenti novita' al regime preesistente. Art. 90, comma 9, lettera a). Nell'art. 13-bis, comma 1, del TUIR e' stata sostituita la lettera i-ter. La nuova disposizione stabilisce, in sostanza, che le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 19% calcolata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 1500 euro (il limite fissato dall'art 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342 era di due milioni di lire). Rimangono inalterate le condizioni per fruire della detrazione: il versamento deve essere eseguito tramite banca, ufficio postale ovvero con altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tra le modalita' di effettuazione dei versamenti si ricordano quelle gia' indicate nella circolare n. 43/E dell'8 marzo 2000 e nella circolare n. 207/E del 16 novembre 2000: conti correnti bancari o postali intestati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati alle societa' o associazioni sportive destinatarie dei versamenti. Le predette modalita' di versamento devono essere osservate qualunque sia l'importo dell'erogazione liberale effettuata. Per quanto riguarda i destinatari dell'erogazione si precisa che la norma in esame gia' si riferiva, anche nel previgente testo, alle associazioni sportive dilettantistiche, ricomprese nella sintetica espressione "societa' sportive dilettantistiche" e si estende ora anche alle nuove societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro. Art. 90, comma 9, lettera b). L'art. 90, comma 9, lettera b), ha modificato l'art. 65, comma 2 del TUIR, con l'abrogazione della lettera c-octies) che prevedeva la deducibilita', nella determinazione del reddito d'impresa, delle erogazioni liberali in denaro a favore delle societa' sportive dilettantistiche per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Si fa presente, tuttavia, che l'art. 90 della legge n. 289 del 2002 non ha apportato modifiche all'art. 91-bis del TUIR, cosi' come modificato dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Detto articolo 91-bis, inserito nel Capo I del Titolo II del TUIR, prevede, tra l'altro, che "dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento (omissis) dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-ter)". Pertanto, i soggetti IRPEG, siano essi societa' e enti commerciali oppure enti non commerciali, che effettuino erogazioni liberali a favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche possono operare la detrazione del 19 per cento calcolata sullo stesso importo complessivo fissato per le persone fisiche, attualmente, quindi, non superiore a 1500 euro in ciascun periodo d'imposta. Anche per tale tipo di erogazioni devono essere osservate le modalita' di versamento di cui all'art. 13-bis, lettera i-ter, del TUIR. Si fa presente, infine, che ai fini della detrazione prevista dall'art. 13-bis, lettera i-ter) - e, conseguentemente, dall'art. 91-bis - del TUIR, e' necessario che l'organismo destinatario della liberalita' sia identificabile attraverso la denominazione o ragione sociale indicata nel comma 17 dell'art. 90 in commento. Detta denominazione o ragione sociale, infatti, come gia' chiarito, deve essere utilizzata in tutte le operazioni e manifestazioni esterne dell'ente. Oggetto: Installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attivita' di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche Sintesi: La circolare fornisce chiarimenti in materia di istallazione di apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attivita' di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche. Testo: INDICE PREMESSA 1. AMBITO SOGGETTIVO 1.1 Attivita' di intrattenimento 1.1.1 Esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti 1.1.2 Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento 1.1.3 Utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio go-kart 1.1.4 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse 1.2 Attivita' di spettacolo 1.3 Soggetti che organizzano occasionalmente attivita' di intrattenimento o di spettacolo 1.3.1 Soggetti non esercenti attivita' d'impresa che organizzano occasionalmente attivita' di intrattenimento o di spettacolo 1.3.2 Soggetti che esercitano abitualmente attivita' d'impresa diverse da quelle di intrattenimento o di spettacolo 1.4 Contribuenti minori 1.5 Societa' e associazioni sportive dilettantistiche 1.6 Associazioni pro-loco 1.7 Associazioni senza fine di lucro 1.8 Associazioni di promozione sociale 1.9 Spettacolo viaggiante 2. AMBITO OGGETTIVO 2.1 Attivita' di intrattenimento 2.2 Attivita' di spettacolo 3. PERIODO TRANSITORIO PREMESSA L'articolo 94, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha fissato al 30 giugno 2003 il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dell'intrattenimento e dello spettacolo. Pertanto, i soggetti obbligati dovranno - a decorrere dal 1 luglio 2003 -certificare i corrispettivi relativi alle attivita' di intrattenimento e di spettacolo attraverso titoli di accesso emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2003 - Serie Generale - n. 139, e' stato, tuttavia, precisato che i soggetti "tenuti all'emissione dei titoli di accesso per attivita' spettacolistica e o di intrattenimento, qualora per comprovati motivi tecnici attribuibili alle ditte costruttrici e o fornitrici degli apparecchi misuratori fiscali e o delle biglietterie automatizzate, nelle loro componenti hardware e software, non abbiano la loro disponibilita' per mancata consegna ed istallazione in tempi utili" possono continuare a certificare i corrispettivi, per un periodo non superiore a quattro mesi a decorrere dal 1 luglio 2003 e quindi fino al 31 ottobre 2003, con le modalita' previste in via provvisoria dall'art. 11 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544. Il provvedimento citato, in considerazione delle difficolta' operative rappresentate dagli operatori del settore, prevede, in presenza di specifiche circostanze, la graduale piena applicazione delle disposizioni in materia di misuratori fiscali e biglietterie automatizzate nel settore degli intrattenimenti e dello spettacolo. Al fine di rendere piu' agevole l'adempimento degli obblighi connessi all'applicazione della normativa richiamata, si forniscono con la presente circolare chiarimenti in merito alle seguenti problematiche: - soggetti obbligati in base alle disposizioni vigenti ad utilizzare gli apparecchi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate conformi ai modelli di cui al decreto 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 e 22 ottobre 2002, soggetti esonerati nonche' quelli ai quali e' riconosciuta la facolta' di utilizzare modalita' alternative di certificazione; - prestazioni e operazioni da certificare mediante titoli di accesso; - periodo transitorio. Come precisato con circolare n.165/E del 7 settembre 2000, paragrafo 5.1, i titoli di accesso incorporano la qualificazione di documenti di legittimazione e di documenti fiscali. Quali documenti fiscali assolvono all'obbligo generale di certificazione previsto nel settore degli intrattenimenti e dello spettacolo. Con il termine titolo di accesso si individuano, pertanto, di seguito i documenti fiscali di certificazione delle prestazioni e operazioni relative agli intrattenimenti e allo spettacolo e con misuratori fiscali o biglietterie automatizzate le apposite apparecchiature idonee alla loro emissione. 1 AMBITO SOGGETTIVO Devono certificare, in via generale, i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi per mezzo di apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, i seguenti soggetti: - chiunque organizza abitualmente attivita' di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 n.640; - le imprese che effettuano abitualmente prestazioni relative alle attivita' di spettacolo di cui alla tabella C allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633. 1.1 Attivita' di intrattenimento. Relativamente alle attivita' intrattenimenti elencate nella Tariffa forniscono le seguenti precisazioni. soggette all'imposta sugli allegata al DPR n. 640 del 1972, si 1.1.1 Esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti. Chiunque organizza in modo non occasionale le attivita' di cui al punto 1 della tariffa e' tenuto a certificare i corrispettivi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Rientrano nella previsione del punto 1 le esecuzioni musicali e gli intrattenimenti danzanti senza musica dal vivo ovvero anche con musica dal vivo, purche' quest'ultima sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio (cfr.circolare n.165/E del 2000, paragrafo 1.1.1). 1.1.2 Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Per l'utilizzazione di bigliardi, elettrogrammofoni, bigliardini e degli altri apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui al punto 2 della tariffa, la base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA, e' determinata forfetariamente. L'individuazione di imponibili medi forfetari esclude la necessita' della certificazione dei corrispettivi e, pertanto, per le attivita' in argomento non sussiste l'obbligo di emissione dei titoli d'accesso mediante gli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. In particolare, l'art. 14-bis del DPR n. 640 del 1972, come sostituito dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce per ciascuna categoria di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS, gli imponibili medi forfetari su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA speciale di cui all'art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. Il comma 5 del citato art. 14-bis prevede che per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici diversi da quelli dell'art. 110, comma 7, gli imponibili medi forfetari sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 1.1.3 Utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio go-kart. L'obbligo di certificazione dei corrispettivi deve essere assolto mediante l'emissione di titoli d'accesso per le altre attivita' indicate al punto 2 della tariffa: utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio go-kart. Per quanto riguarda il gioco del bowling si richiama la risoluzione n. 24/E del 5 febbraio 2003, con la quale e' stato espressamente chiarito che per tale attivita' l'obbligo di certificazione dei corrispettivi "deve essere assolto mediante l'emissione di titoli d'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato DPR n. 544". 1.1.4 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse. In forza dell'espressa indicazione del punto 3 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, qualora sia previsto il pagamento di un prezzo per l'ingresso nelle sale da gioco o in luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse, tale corrispettivo deve essere certificato con l'emissione del titolo di accesso rilasciato mediante appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. 1.2 Attivita' di spettacolo. La tabella C, allegata al DPR n.633 del 1972, contiene l'elencazione degli spettacoli e delle altre attivita' per le quali si applica il regime IVA previsto dall'art.74-quater dello stesso DPR n.633. Le attivita' descritte nella tabella C sono le seguenti. a) Spettacoli cinematografici. Il punto 1 della tabella comprende tutti gli spettacoli cinematografici, ancorche' svolti in modo misto, con manifestazioni di avanspettacolo, comunque e ovunque rappresentati al pubblico, anche se in circoli e in sale private. b) Spettacoli sportivi. Il punto 2 si riferisce agli spettacoli sportivi di ogni genere e ovunque svolti. c) Esecuzioni musicali. L'esecuzione musicale, quando la musica dal vivo sia pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, e' classificata come "spettacolo" ed e' quindi assoggettata al solo regime IVA, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo (cfr. circolare n.165/E del 2000, paragrafo 1.1.1). Il punto 3 della tabella C elenca le lezioni di ballo collettive (sempre che realizzino anche attivita' spettacolistica), i corsi mascherati ed in costume, le rievocazioni storiche, le giostre e le manifestazioni ad esse similari. d) Spettacoli teatrali, concerti ed altro. Al punto 4 della tabella C sono indicati gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo compresi i balletti, le opere liriche, la prosa, l'operetta, la commedia musicale, la rivista; inoltre, sono inseriti tra le attivita' spettacolistiche assoggettate all'IVA i concerti vocali e strumentali, le attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di marionette o burattini ovunque siano svolti o tenuti. e) Mostre, fiere ed esposizioni. Il punto 5 della tabella C include fra le attivita' spettacolistiche le mostre, le fiere, le esposizioni artistiche, scientifiche e industriali, le rassegne cinematografiche riconosciute e tutte le altre manifestazioni ad esse similari. f) Diffusione radiotelevisiva. Il punto 6 della tabella C indica le prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata, la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. Ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 544 del 1999 tutte le prestazioni della tabella C e tutte le operazioni ad essa accessorie devono essere, in via generale e salvo quanto precisato nei paragrafi seguenti, certificate mediante titoli di accesso emessi per mezzo degli appositi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate, ad eccezione delle prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo, ovvero diffusione televisiva con accesso condizionato, effettuata in forma digitale, a mezzo reti via cavo o via satellite, rese presso il domicilio del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249. 1.3 1.3.1 Soggetti che organizzano occasionalmente attivita' di intrattenimento o di spettacolo. Soggetti non esercenti attivita' d'impresa che organizzano occasionalmente attivita' di intrattenimenti o di spettacolo. a)Attivita' di intrattenimento. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, del DPR n. 544, "i soggetti non esercenti impresa, che organizzano occasionalmente le attivita' di cui alla tariffa allegata al DPR n 640 del 1972, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999" sono tenuti ai seguenti adempimenti: - presentazione, prima dell'inizio dell'evento, di una dichiarazione di effettuazione dell'attivita'; - presentazione alla SIAE, entro il quinto giorno successivo al termine della manifestazione, di una apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dell'evento e i corrispettivi percepiti. In base all'art. 3 del DPR n.544 del 1999 citato, pertanto, tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di emissione dei titoli di accesso e conseguentemente dall'obbligo di installare i misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate. b) Attivita' di spettacolo Le manifestazioni spettacolistiche organizzate da soggetti che non esercitano abitualmente attivita' commerciali non rilevano ai fini IVA e non sono conseguentemente soggetti all'obbligo di certificazione delle prestazioni spettacolistiche e delle operazioni ad esse accessorie ne' agli ulteriori adempimenti fiscali. 1.3.2 Soggetti che esercitano abitualmente attivita' d'impresa diverse da quelle di intrattenimento o di spettacolo. a) Attivita' di intrattenimento. Ai sensi dell'art.3, comma 1, primo periodo, del DPR n. 544 del 1999 "i soggetti che organizzano occasionalmente attivita' da intrattenimento, unitamente ad attivita' soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696 certificano, con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto, anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento, e alle eventuali operazioni accessorie." I soggetti esercenti attivita' d'impresa che occasionalmente organizzano intrattenimenti possono certificare, pertanto, anche i corrispettivi relativi all'attivita' di intrattenimento mediante uno dei documenti fiscali indicati dal DPR n. 696 del 1996. b) Attivita' di spettacolo. Le imprese che svolgono abitualmente attivita' diverse da quelle di spettacolo possono assolvere anch'esse all'obbligo di certificazione dei corrispettivi delle prestazioni spettacolistiche organizzate in modo saltuario o occasionale e delle operazioni ad esse accessorie ai sensi del citato DPR n. 696 del 1996. 1.4 Contribuenti minori. I contribuenti minori hanno facolta' di non installare i misuratori fiscali e di documentare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell'attivita' di intrattenimento, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo e ogni altro elemento identificativo dell'intrattenimento o dello spettacolo e delle attivita' accessorie. Tale facolta' e' prevista dagli artt. 4 e 8 del DPR n. 544 del 1999 per i seguenti soggetti: a) soggetti che svolgono attivita' di intrattenimento anche congiuntamente ad altre e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 25.822,84 euro; b) soggetti che svolgono attivita' spettacolistiche e che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro. Si fa presente che con nota datata 11 gennaio 2002 l'Avvocatura Generale dello Stato ha precisato che la verifica del volume d'affari ai fini della spettanza del regime agevolativo in favore dei contribuenti minori deve essere effettuata solo con riferimento all'ammontare delle operazioni spettacolistiche. 1.5 Societa' e associazioni sportive dilettantistiche. Il DPR 13 marzo 2002, n. 69, recante "Regolamento per la semplificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche", emanato in forza dell'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche possono certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l'utilizzo di titoli d'ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE) di cui all'art. 17 del DPR n. 640 del 1972. Questo sistema di certificazione si pone come modalita' alternativa rispetto a quella ordinaria mediante l'emissione di titoli di accesso con gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Di tale facolta' possono avvalersi anche le societa' dilettantistiche costituite in forma di societa' di capitali senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002. Le altre attivita' spettacolistiche, diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche, anche se organizzate da societa' e associazioni sportive dilettantistiche, rimangono assoggettate all'obbligo di certificare i corrispettivi con titoli di accesso emessi mediante gli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Per quanto riguarda le attivita' di intrattenimento, si fa presente che ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del DPR n. 640 del 1972, introdotto dall'art.33, comma 13, della legge n. 388 del 2000, le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 sono esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci. Ne deriva che l'obbligo di certificare i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi con misuratore fiscale sussiste per: - le attivita' di spettacolo diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche; - le attivita' di intrattenimento rese a favore dei non soci dalle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato ai sensi della legge n. 398 del 1991. - le attivita' di intrattenimento rese sia a favore dei soci che a favore dei terzi da societa' e associazioni sportive dilettantistiche diverse da quelle di cui alla legge n. 398 del 1991. Si precisa, per completezza, che i corrispettivi diversi da quelli pagati per assistere alle attivita' spettacolistiche e di intrattenimento sono, ove non sia obbligatoria l'emissione della fattura, certificati secondo le disposizioni del DPR n. 696 del 1996, mediante scontrino o ricevuta fiscale. Relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, si ricorda che l'art. 2, comma 1, lett. hh), del citato DPR n. 696 del 1996 esonera tali soggetti dall'obbligo di certificare "le cessioni e le prestazioni poste in essere" diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo (cfr. circolare n. 165/E del 2000, paragrafo 3.4). 1.6 Associazioni pro-loco. La legge n 289 del 2002, all'art. 80, comma 37, prevede che "le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate". Pertanto, le associazioni pro-loco per tutte le manifestazioni di intrattenimento e per quelle spettacolistiche da esse organizzate hanno la facolta' di non avvalersi per la certificazione dei corrispettivi dei misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, ma possono a tal fine utilizzare le modalita' semplificate previste dal DPR n. 69 del 2002 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2002. In base all'art. 80, comma 37, della legge n. 289 citata, riferito in via generale a tutte le manifestazioni delle associazioni pro-loco, deve ritenersi superata la previsione dell'art. 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativa alle sole attivita' di intrattenimento a favore dei soci. 1.7 Associazioni senza fine di lucro. Ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del DPR n.640 del 1972, le associazioni senza fine di lucro che si avvalgono della disciplina della legge n. 398 del 1991 sono esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci. 1.8 Associazioni di promozione sociale. L'art. 6, comma 3-bis, del DPR n. 640 del 1972 prevede che le associazioni di promozione sociale di cui all'art.5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 sono esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci. 1.9 Spettacolo viaggiante. L'art. 8 del DPR n. 544 del 1999 dispone che i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, possono documentare i corrispettivi anche mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell'attivita' spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia il prezzo e ogni altro elemento identificativo dello spettacolo e delle attivita' accessorie. L'art. 2, comma 1, lett. tt), del DPR n. 696 del 1996 esonera, inoltre, dall'obbligo di certificare i corrispettivi mediante il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, ed alla sezione III (teatri viaggianti e teatrini di burattini e marionette) dell'elenco delle attivita' di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento, di cui all'articolo 8 del DPR 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume d'affari annuo superiore a 25.822,84 euro. Pertanto, dalle norme richiamate discende che i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e che hanno conseguito nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, possono certificare i corrispettivi, in alternativa ai titoli di accesso emessi mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, con ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni citate, ad eccezione delle "piccole" e "medie" attrazioni, dei teatri viaggianti e dei teatrini di burattini e marionette che sono esonerati, in forza dell'art. 2 del DPR n. 696 citato, da qualsiasi certificazione fiscale. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, che hanno conseguito nell'anno solare precedente un volume d'affari superiore a 25.822,84, euro sono comunque obbligati a certificare le attivita' dello spettacolo viaggiante mediante titoli di accesso emessi attraverso misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. 2. 2.1 AMBITO OGGETTIVO Attivita' di intrattenimento. L'art. 1 del DPR n. 544, del 1999 dopo aver precisato al comma 1 che i soggetti che organizzano le attivita' elencate nella Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 e che applicano il regime forfetario di cui al sesto comma dell'art. 74 del DPR n. 633 del 1972 sono obbligati ad emettere fattura per le prestazioni di pubblicita', di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla stessa tariffa, individua al comma 3, con una formulazione ampia, le prestazioni per le quali l'obbligo di certificazione e' assolto mediante rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo d'accesso emesso attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. La norma, in sostanza, stabilisce, in attuazione dell'art. 6 del DPR n.640 del 1972 rubricato "Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette ad imposta", che la certificazione mediante i titoli di accesso di cui trattasi riguarda, oltre ai corrispettivi pagati per l'ingresso o l'occupazione del posto e, quindi, per partecipare all'intrattenimento, i corrispettivi delle altre attivita' soggette ad imposta. In particolare, sono certificati con i titoli di accesso emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate: a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte; c) i corrispettivi per gli abbonamenti; d) il prezzo dei diritti di prevendita. Per quanto riguarda l'incremento di prezzo, si precisa che l'ampia formulazione della disposizione del citato art. 1, comma 3, del DPR n. 544, che si riferisce alle operazioni non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, consente di certificare attraverso un unico documento fiscale l'intero corrispettivo delle consumazioni o servizi offerti sui quali viene apportato l'incremento di prezzo. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi facoltativi continuano ad essere certificate ai sensi del DPR 22 dicembre 1996, n. 696. 2.2 Attivita' di spettacolo. I soggetti che svolgono in modo non occasionale attivita' di spettacolo certificano attraverso i titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui trattasi le prestazioni relative alle attivita' spettacolistiche di cui alla Tabella C del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle ad esse accessorie ai sensi dell'art. 12 dello stesso DPR n. 633. 3. PERIODO TRANSITORIO Ai sensi dell'art. 11 del DPR n.544 del 1999, fino all'installazione degli appositi apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate, la certificazione dei corrispettivi relativi alle attivita' di intrattenimento e di spettacolo e' operata con il rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi ovvero il rilascio dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del DPR n. 640 del 1972 (SIAE) e la numerazione progressiva. Alla data di attivazione dei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate in argomento devono, tuttavia, ritenersi validi i documenti di cui all'art. 11 precedentemente emessi, sebbene relativi ad eventi che avranno luogo in data successiva all'avvio del sistema. La registrazione e la trasmissione dei dati relativi a tali documenti di certificazione devono essere operate secondo le disposizioni del punto 16 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001. Le precisazioni sopra svolte valgono anche con riferimento agli abbonamenti emessi antecedentemente all'avvio del sistema. Oggetto: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) Disposizioni varie in materia di IRPEF e di IVA Sintesi: La circolare, ad integrazione della circolare n. 2 del 15 gennaio 2003, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla nuova disciplina dell'IRPEF introdotta dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 3,. L'Agenzia illustra, altresi', le nuova disposizioni recate dalla medesima legge n. 289 del 2002 in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta sul valore aggiunto. I principali argomenti trattati sono di seguito sintetizzati: 1) chiarimenti in ordine al primo modulo di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Art. 2, commi 1, 2 e 10), con particolare riguardo a: . Applicazione delle nuove deduzioni e detrazioni d'imposta: adempimenti dei sostituti d'imposta; . Emolumenti aggiuntivi per prestazioni di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; . Irregolare applicazione delle nuove deduzioni e detrazioni; . Emolumenti arretrati di lavoro dipendente; . Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 2) proroga e modificazioni della detrazione dall'IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio su unita' abitative (Art. 2, comma 5); 3) proroga e modificazioni della detrazione dall'IRPEF del 36% per l'acquisto di immobili ristrutturati (Art. 2, comma 6); 4) proroga dell'aliquota IVA del 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Art. 2,comma 6); 5) incaricati alle vendite a domicilio (Art. 2, comma 12); 6) detrazione dall'IRPEF del 36% per la manutenzione e la salvaguardia dei boschi (Articolo19, comma 3); 7) erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche (Art. 59, comma 1); 8) carte di circolazione gratuite rilasciate dalle aziende ferroviarie ai dipendenti (Art. 75, comma 6); 9) erogazioni liberali in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche (Art. 90, comma 9); 10) Asili nido nei luoghi di lavoro (Art. 91, comma 6); Testo: INDICE: 1) Art. riforma 2, commi 1, 2 e 10: chiarimenti in ordine al primo modulo di dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 1.1 Applicazione delle nuove deduzioni e detrazioni d'imposta: adempimenti dei sostituti d'imposta 1.2 Emolumenti aggiuntivi per prestazioni di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta successivo alla cessazione del rapporto di lavoro 1.3 Irregolare applicazione delle nuove deduzioni e detrazioni 1.4 Emolumenti arretrati di lavoro dipendente 1.5 Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 2) Art. 2, comma 5: proroga e modificazioni della detrazione dall'IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio su unita' abitative 3) Art. 2, comma 6: proroga e modificazioni della detrazione dall'IRPEF del 36% per l'acquisto di immobili ristrutturati 4) Art. 2, comma 6: proroga dell'aliquota IVA del 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 5) Art. 2, comma 12:incaricati alle vendite a domicilio 6) Art. 19, comma 3: detrazione dall'IRPEF del 36% per la manutenzione e la salvaguardia dei boschi 7) Art. 59, comma 1: erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche; 8) Art. 75, comma 6: carte di circolazione gratuite rilasciate dalle aziende ferroviarie ai dipendenti 9) Art. 90, comma 9: erogazioni liberali in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche 10) Art: 91, comma 6:Asili nido nei luoghi di lavoro *********************************** Con la presente circolare si forniscono ulteriori precisazioni sulla nuova disciplina dell'IRPEF introdotta dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad integrazione delle indicazioni gia' fornite con la circolare n. 2 del 15gennaio 2003, concernente i primi chiarimenti sulla materia. Si illustrano, inoltre, le altre disposizioni recate dalla medesima legge n. 289 del 2002 in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta sul valore aggiunto. 1) Articolo 2, commi 1, 2 e 10: chiarimenti in ordine al primo modulo di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 1.1 Applicazione delle nuove deduzioni e detrazioni d'imposta: adempimenti dei sostituti d'imposta La nuova dall'art. formulazione dell'articolo 13 del Tuir, introdotta 2, comma 1, lett. d), della legge finanziaria per il 2003, attribuisce ai lavoratori dipendenti e ai pensionati detrazioni d'imposta commisurate all'ammontare del reddito complessivo. In ordine alle modalita' di riconoscimento delle detrazioni d'imposta, va tenuto presente che e' rimasta invariata la disciplina recata dall'articolo 23 del Dpr n. 600 del 1973 in base alla quale le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) del Tuir sono riconosciute dal sostituto d'imposta se il lavoratore dipendente dichiara di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. Considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 13, le detrazioni spettano a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, il sostituto deve ragguagliare al periodo di paga l'intero importo delle stesse, ove spettanti, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore all'anno. Al fine di consentire che la tassazione operata a titolo d'acconto nel corso dell'anno si discosti il meno possibile rispetto a quella che verra' operata in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi, il dipendente che vi abbia interesse comunica l'ammontare presunto del reddito complessivo al quale il sostituto dovra' commisurare le detrazioni. Naturalmente, ove le necessita' gestionali lo consiglino, il sostituto puo' invitare i dipendenti a fornire, qualora lo ritengano opportuno, le indicazioni necessarie all'applicazione della nuova disciplina concernente il nuovo sistema delle detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir, comunicando l'ammontare presunto degli altri redditi diversi da quelli corrisposti dal sostituto. Peraltro, come gia' chiarito con la circolare n. 15 del 2002 in relazione alle detrazioni per carichi di famiglia, anch'esse rapportate al reddito complessivo (a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001), ai fini del riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste dal nuovo articolo 13 il sostituto, qualora non abbia ricevuto -secondo le indicazioni sopra specificate comunicazioni dal percipiente circa il presumibile importo del proprio reddito complessivo, deve considerare, in via presuntiva, quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente che corrisponde nel corso dell'anno. Resta inteso che il sostituito non e' tenuto a rinnovare anno per anno le comunicazioni gia' rese: il sostituto, ove non riceva nuove indicazioni dal dipendente in ordine alle detrazioni spettanti ed al reddito complessivo presunto, puo' utilizzare i dati da questo gia' comunicati prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria n. 289 del 2002. Qualora il lavoratore dipendente abbia comunicato l'ammontare del proprio reddito complessivo al fine della corretta applicazione delle detrazioni, il sostituto dovra' tenerne conto anche ai fini dell'attribuzione della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposta prevista dall'art. 10-bis del Tuir. Cio' consente di evitare che, in sede di conguaglio o in sede di dichiarazione dei redditi, il dipendente debba eventualmente sopportare un prelievo d'imposta particolarmente gravoso derivante dalla minore deduzione spettante in relazione al reddito complessivo realmente percepito. Per quanto riguarda le modalita' di calcolo della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione, la circolare n. 2 del 2003 ha chiarito che la stessa deve essere riconosciuta dal sostituto d'imposta sin dal primo periodo di paga del 2003, fermo restando il fatto che in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto deve ricalcolare l'importo della deduzione spettante. Al fine di determinare la ritenuta da operare sulle somme e sui valori corrisposti in ciascun periodo di paga, il sostituto deve applicare le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ragguagliando al periodo di paga gli scaglioni annui di reddito previsti dall'articolo 11 del Tuir, previa deduzione degli importi spettanti ai sensi dell'art. 10bis, anch'essi ragguagliati al periodo di paga. Come gia' chiarito con la circolare n. 2 del 2003, per consentire che la tassazione effettuata in corso d'anno sui compensi erogati sia quanto piu' possibile vicina a quella effettiva - che, ovviamente, sara' realizzata solo in sede di conguaglio di fine anno -, se nel corso del periodo di imposta le retribuzioni aumentano per effetto, ad esempio, di una promozione, il sostituto ridetermina l'importo della deduzione spettante sulla base del nuovo reddito complessivo e provvede ad adeguare le ritenute a decorrere dal periodo di paga nel quale la retribuzione risulta modificata. L'adeguamento della tassazione deve essere effettuato anche in relazione ad altre variazioni in diminuzione o in aumento delle retribuzioni dovute, per esempio, ad una riduzione di orario o alla corresponsione di emolumenti aggiuntivi, quali i premi di bilancio, le gratifiche natalizie e pasquali, i compensi per lavoro straordinario. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di durata, preventivamente nota, inferiore all'anno (ad esempio rapporti che iniziano o che terminano nel corso dell'anno) devono essere seguite le indicazioni fornite dalla circolare n. 2 del 2003 in ordine ai rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato. Si ricorda, in particolare, che occorre rapportare anche la deduzione teorica base (che ammonta a euro 3.000) al periodo di durata del rapporto di lavoro. Tuttavia, anche in tali casi il sostituto puo' invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano opportuno, gli elementi che consentano un'applicazione piu' precisa della nuova deduzione. Se, ad esempio, il dipendente assunto dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve assumere, ai fini del calcolo della deduzione spettante, l'intero importo della deduzione teorica base (euro 3.000), a partire dalla corresponsione della prima retribuzione. Resta fermo che la ulteriore deduzione teorica di euro 4.500, prevista specificamente per i lavoratori dipendenti, deve essere comunque rapportata al periodo di lavoro. Si fa presente, infine, che, come gia' precisato con la circolare n. 2 del 2003, il dipendente, presumendo che il suo reddito complessivo dell'anno possa comportare l'applicazione della deduzione in misura inferiore a quella applicata dal sostituto in relazione al solo reddito di lavoro dipendente e non intendendo comunicare per motivi di riservatezza il proprio reddito complessivo, puo' chiedere che la deduzione in parola non venga applicata. In tal caso, ovviamente, in sede di dichiarazione annuale procedera' al calcolo della deduzione di sua spettanza. In definitiva, in presenza di un rapporto di lavoro che si interrompe o che ha inizio in corso d'anno (ad esempio dipendente che andra' in pensione a maggio o dipendente assunto a novembre) e in assenza di una richiesta preventiva da parte del dipendente circa l'applicazione dell'intera misura della deduzione teorica base, il sostituito usufruira' della parte di deduzione non goduta o in sede di ritenuta sugli eventuali compensi che gli verranno erogati da un altro sostituto (ad esempio, l'ente pensionistico) oppure, su sua specifica richiesta, in sede di conguaglio per cessazione del rapporto oppure, infine, in sede di dichiarazione dei redditi. 1.2 Emolumenti aggiuntivi per prestazioni di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di corresponsione di emolumenti aggiuntivi (ad esempio premio di bilancio) per prestazioni di lavoro dipendente erogati nell'anno successivo a quello in cui e' cessato il rapporto di lavoro, e per i quali deve essere escluso il regime di tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir (in quanto la corresponsione nel periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli stessi), occorre fornire alcuni chiarimenti in ordine alle modalita' di attribuzione della deduzione per garantire la progressivita' della tassazione, prevista dall'art. 10-bis del Tuir. Al riguardo si precisa che, come gia' chiarito con la circolare n. 2 del 2003, l'ulteriore deduzione di euro 4.500, prevista per redditi di lavoro dipendente, spetta con riferimento al periodo di lavoro dell'anno. Con riferimento a quei compensi aggiuntivi che sono corrisposti nell'anno successivo a quello in cui e' stato risolto il rapporto di lavoro, in assenza di un periodo di lavoro nell'anno, si deve, pertanto, ritenere che tale deduzione non possa essere riconosciuta. In tale ipotesi, infatti, la maggior deduzione per lavoro dipendente non puo' essere rapportata al periodo di lavoro svolto nell'anno di corresponsione degli emolumenti, come prescritto dall'art. 10-bis, comma 2. Puo' invece essere riconosciuta, anche in sede di applicazione delle ritenute, la deduzione teorica base di 3000 euro, sempreche' il sostituito richieda espressamente di volerne usufruire. La richiesta da parte del sostituito si rende necessaria al fine di evitare che lo stesso, eventualmente titolare di altri redditi, fruendo nel corso del periodo d'imposta di una deduzione per un importo superiore a quello spettante, subisca successivamente un prelievo particolarmente gravoso in sede di un eventuale conguaglio operato da un altro sostituto o in sede di dichiarazione dei redditi. In tal modo si evita altresi' che nel medesimo periodo d'imposta piu' sostituti riconoscano la deduzione. In relazione alla fattispecie considerata spettano al sostituito, sempreche' ne faccia richiesta, anche le detrazioni di cui all'articolo 13 atteso che in base alla normativa vigente esse non devono essere rapportate al periodo di lavoro. Resta inteso che sara' cura del sostituito stesso non richiedere il riconoscimento delle detrazioni a piu' sostituti per il medesimo periodo d'imposta. 1.3 Irregolare applicazione delle nuove deduzioni e detrazioni In considerazione delle iniziali difficolta' di interpretazione delle nuove disposizioni e della presumibile impossibilita' di disporre in tempi brevi di strumenti informatici atti alla gestione delle procedure di ritenuta, con la circolare n. 2 del 2003, e' stato precisato (al paragrafo 8) che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate non applicheranno sanzioni nei confronti dei sostituti d'imposta che abbiano commesso irregolarita' nella tassazione dei compensi corrisposti nei mesi di gennaio e febbraio 2003. In ordine alle ipotesi di irregolarita' alle quali deve essere riferita la richiamata istruzione, si chiarisce che la disapplicazione delle sanzioni puo' riguardare solo le irregolarita' connesse alla applicazione, in sede di effettuazione delle ritenute, della nuova deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione, di cui all'art.10-bis del TUIR, che costituisce l'elemento di reale novita' dell'assetto normativo introdotto dalla legge finanziaria. Detta disapplicazione non puo' invece riguardare le irregolarita' relative ad altri elementi che, ancorche' innovati, non creano problemi applicativi, quali ad esempio la misura delle aliquote. E' evidente, peraltro, che la disapplicazione delle sanzioni non puo' operare neppure nell'ipotesi di omesso versamento delle ritenute, atteso che le richiamate motivazioni, poste alla base dell'istruzione impartita con la circolare n. 2 del 15 gennaio scorso, possono essere riferite solo alla fase di determinazione delle somme da trattenere all'atto della corresponsione della retribuzione e non anche all'esistenza dell'obbligo di versamento delle ritenute operate. Si fa presente, infine, che le eventuali inesattezze in cui il sostituto sia incorso nella fase di determinazione della quota di deduzione spettante al dipendente o pensionato, ai sensi del nuovo art.10-bis del TUIR, devono essere corrette in sede di applicazione delle ritenute correlate al primo periodo di paga successivo al 28 febbraio 2003. 1.4 Emolumenti arretrati di lavoro dipendente Con la circolare n. 2 del 2003 e' stato chiarito che i nuovi scaglioni e le nuove aliquote si applicano con riferimento ai redditi che secondo la disciplina delle singole categorie di reddito sono imputabili al periodo d'imposta che inizia il 1 gennaio 2003, ad esclusione degli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del TUIR. Per espressa previsione del comma 10 dell'articolo 2 della legge in commento, infatti, per tali redditi, assoggettabili a tassazione separata, la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 e pertanto a partire dal 1 gennaio 2005. Al riguardo occorre precisare che tale disposizione deve essere applicata anche con riferimento agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e a quelli ad essi assimilati corrisposti agli eredi degli aventi diritto. Occorre, infatti, ricordare che l'art. 7, comma 3, del Tuir stabilisce che, in caso di morte dell'avente diritto alla prestazione, i redditi, imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, devono essere determinati a norma delle disposizioni relative alla categoria di redito di appartenenza e tassati separatamente secondo le disposizioni degli articoli 17 e 18 del Tuir, anche se non rientranti tra i redditi indicati nello stesso articolo 16 del medesimo testo unico. Gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente percepiti entro il 31 dicembre 2004 continueranno, pertanto, ad essere assoggettati a tassazione con le aliquote applicabili per il periodo d'imposta 2002, anche se corrisposti agli eredi degli aventi diritto,. Per quanto concerne l'effettuazione delle ritenute, l'art. 23, comma 2, lett. e) del Dpr n. 600 del 1973 stabilisce che il sostituto d'imposta e' tenuto ad applicare l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito in relazione alle somme e i valori di cui all'articolo 48 del Tuir, diversi dalle indennita' di fine rapporto e dalle indennita' equipollenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), dello stesso Tuir corrisposte agli eredi del lavoratore dipendente. In considerazione di tale disposizione per gli arretrati di lavoro dipendente corrisposti entro il periodo d'imposta 2004 il sostituto dovra' operare la ritenuta applicando l'aliquota del 18 per cento, stabilita per il primo scaglione di reddito nell'anno 2002. 1.5 Redditi derivanti da rapporti collaborazione coordinata e continuativa Le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 trovano applicazione anche con riferimento ai compensi corrisposti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In relazione a tali rapporti occorre tener presente che le modalita' di effettuazione delle prestazioni lavorative nonche' la corresponsione dei compensi possono assumere caratteristiche diverse rispetto a quelle proprie del rapporto di lavoro dipendente. Proprio in considerazione delle peculiarita' che caratterizzano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa puo' verificarsi che l'attivita' lavorativa venga resa, nello stesso periodo d'imposta, nei confronti di piu' committenti. Tenuto conto che la deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione e' commisurata all'ammontare complessivo del reddito e si riduce all'aumentare dello stesso, appare opportuno che il sostituto d'imposta richieda espressamente al collaboratore se, in considerazione del reddito complessivo che presume di conseguire nel periodo d'imposta, ritenga di non usufruire di detta deduzione in sede di effettuazione delle ritenute. In assenza di una espressa rinuncia, infatti, piu' committenti potrebbero attribuire al collaboratore la deduzione di cui all'articolo 10-bis con la conseguenza che lo stesso si troverebbe a sopportare una tassazione particolarmente gravosa in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi, in ragione del reddito complessivo conseguito nel periodo d'imposta. Inoltre,il collaboratore, qualora lo ritenga opportuno, puo' fornire al committente gli elementi che consentono una applicazione piu' precisa della deduzione stessa. Si precisa che anche con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa restano applicabili i criteri indicati nel punto 1.1 della presente circolare in ordine alle modalita' di applicazione, per i rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, della deduzione di cui all'art. 10-bis. Pertanto, la deduzione la deduzione teorica base di euro 3.000, salvo diversa indicazione del sostituito, per i rapporti di collaborazione di durata inferiore all'anno, deve essere rapportata al periodo di lavoro svolto nel periodo d'imposta,. Si precisa che la deduzione deve essere commisurata al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di collaborazione intrattenuto, determinato con riferimento a quanto stabilito nel contratto, nella lettera di incarico o nell'atto di nomina. Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in ordine agli adempimenti che devono essere osservati dai sostituti d'imposta riferibili alle ipotesi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, individuate sulla base di elementi connessi alla periodicita' dei compensi e alla preventiva determinabilita' del loro ammontare. a) Erogazione di compensi con cadenza periodica Se il sostituto e' in grado di preventivare l'ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che andra' a corrispondere nel corso del periodo d'imposta e procede periodicamente al pagamento dei compensi, dovra' innanzitutto provvedere per ciascun periodo di paga (semestre, bimestre, mese, quindicina, settimana, giornata) ad effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputabili al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Le somme e i valori dovuti per il periodo di paga dovranno essere decurtati della deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir, rapportata al periodo di paga. Tale deduzione deve essere calcolata considerando, salvo diversa indicazione del collaboratore, come reddito complessivo presunto l'ammontare complessivo dei compensi che il sostituto andra' a corrispondere al collaboratore nel corso del periodo d'imposta. Sul valore cosi' determinato il sostituto d'imposta sara' tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito. L'imposta risultante dall'applicazione delle ritenute dovra' essere diminuita delle detrazioni per il reddito di lavoro dipendente, nonche' delle detrazioni per carichi di famiglia previste, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 del Tuir. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, come gia' precisato, devono essere effettuate dal sostituto d'imposta se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Tale dichiarazione, resa dal sostituito, avra' effetto anche per i periodi d'imposta successivi. Si segnala inoltre che anche con riferimento a tali detrazioni, il sostituto, salva diversa indicazione del sostituito, deve fare riferimento, in via presuntiva, all'ammontare complessivo dei redditi che nel corso dell'anno corrisponde. Si precisa, altresi' che, in considerazione delle modifiche apportate all'articolo 13 del Tuir dall'articolo 2 della legge n. 289 del 2002, le detrazioni non devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno e pertanto le stesse dovranno essere attribuite dal sostituto in considerazione del presumibile reddito complessivo del contribuente. L'attribuzione delle detrazioni dovra' comunque essere effettuata ragguagliando le stesse al periodo di paga. b) Erogazione del compenso in unica soluzione Se il sostituto d'imposta corrisponde il compenso in un'unica soluzione nel corso del periodo d'imposta, sia l'attribuzione della deduzione di cui all'articolo 10-bis che l'attribuzione delle detrazioni devono essere commisurate all'intero ammontare del compenso, atteso che nell'ipotesi considerata non e' necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d'imposta. Si precisa che la deduzione di cui all'articolo 10-bis e le detrazioni andranno attribuite interamente al momento dell'effettuazione delle ritenute e non sara' necessario effettuare alcun ragguaglio al periodo di paga. c) Erogazione del compenso in piu' soluzioni con cadenza variabile Qualora il committente proceda ad una pluralita' di pagamenti nel corso del periodo d'imposta ma non sia in grado di conoscere in via presuntiva l'ammontare complessivo degli stessi per periodo d'imposta, sara' tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all'atto dell'effettuazione di ciascuno dei pagamenti. In questo caso, non sara' necessario operare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento. Il committente, sulla base delle disposizioni vigenti, deve applicare la deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir, necessaria per garantire la progressivita' dell'imposizione, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandola all'ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d'anno, il sostituto dovra' rideterminare la deduzione spettante sulla base del nuovo reddito complessivo e provvedere ad adeguare le ritenute. In relazione all'attribuzione delle detrazioni si precisa che restano fermi i criteri indicati dalla circolare n. 67/E del 2001, per cui il sostituto procedera' ad attribuire le detrazioni stesse, sempreche' richieste dal sostituito, esclusivamente in sede di conguaglio. Tali modalita' di effettuazione delle ritenute e di applicazione delle detrazioni dovranno essere osservate dal committente anche nell'ipotesi in cui sia in grado di conoscere preventivamente l'ammontare complessivo dei compensi che corrispondera' nel periodo d'imposta ma non proceda al pagamento con cadenze periodiche determinate. Per quanto concerne l'attribuzione della deduzione di cui all'articolo 10-bis, la stessa, in quest'ultima ipotesi, dovra' essere applicata fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandola all'ammontare complessivo degli emolumenti che si presume di corrispondere nel corso del periodo d'imposta. Atteso che i pagamenti non sono effettuati con cadenze periodiche determinate, la deduzione non potra' essere ragguagliata al periodo di paga e pertanto sara' attribuita fin dalla corresponsione del primo compenso. 2) Art. 2, comma 5: proroga e modificazioni della detrazione dall'IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio su unita' abitative L'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 proroga al 30 settembre 2003 il termine di vigenza dell'agevolazione consistente nella detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, introdotta dall'articolo 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. La disposizione in commento, inoltre, riduce l'importo massimo della spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione spettante da euro 77.468,53 a euro 48.000. Analogamente a quanto gia' previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, la disposizione in commento stabilisce che per i lavori realizzati nel corso del 2003, nel caso in cui gli stessi concretizzino la prosecuzione di interventi iniziati in data anteriore al 1 gennaio 2003, ai fini della determinazione dell'importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, occorre tener conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2003, per lavori iniziati in anni precedenti, si avra' diritto all'agevolazione solo se la spesa sulla quale e' stata calcolata la detrazione fruita in anni precedenti, non abbia superato il limite complessivo di 48.000 euro. Si ricorda che il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 36 per cento, al fine di determinare la detrazione in esame, va riferito alla persona fisica per singola unita' immobiliare sulla quale sono effettuati gli interventi di recupero. Resta fermo che per i lavori realizzati nell'anno 2003 e non costituenti prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, la detrazione potra' essere calcolata sull'importo di euro 48.000. Si fa presente che, qualora per la stessa unita' abitativa vengano proseguiti nel corso del 2003 interventi di manutenzione iniziati in anni precedenti e al contempo vengano sostenute spese per interventi iniziati nel 2003 l'importo massimo di spesa sostenuta nel 2003 sul quale calcolare la detrazione spettante non potra' comunque superare la misura complessiva di euro 48.000. Esempi: 1) Lavori iniziati nel 2002 e proseguiti nel 2003 -----------------------------------------------------------------------------|Spese sostenute nel 2002 |Euro 20.000 | -----------------------------------------------------------------------------|Spesa sostenuta nel 2003 |Euro 30.000 | -----------------------------------------------------------------------------|Spesa massima ammessa a fruire della |Euro 28.000 | |detrazione nel 2003 | | -----------------------------------------------------------------------------2) Lavori iniziati nel 2001, proseguiti nel 2002 e poi ancora nel 2003 -----------------------------------------------------------------------------|Spese sostenute nel 2001 |Euro 15.000 | -----------------------------------------------------------------------------|Spese sostenute nel 2002 |Euro 18.000 | -----------------------------------------------------------------------------|Spesa sostenuta nel 2003 |Euro 20.000 | -----------------------------------------------------------------------------|Spese massima ammessa a fruire della |Euro 15.000 | |detrazione nel 2003 | | -----------------------------------------------------------------------------3) Lavori iniziati nel 2001, proseguiti nel 2002, e poi ancora nel 2003 -----------------------------------------------------------------------------|Spese sostenute nel 2001 |Euro 18.000 | -----------------------------------------------------------------------------|Spese sostenute nel 2002 |Euro 30.000 | -----------------------------------------------------------------------------|Spesa sostenuta nel 2003 |Euro 10.000 | -----------------------------------------------------------------------------|Spesa massima ammessa a fruire della |Euro 0 | |detrazione nel 2003 | | -----------------------------------------------------------------------------4) Lavori iniziati nel 2002 e proseguiti nel 2003 e nuovi interventi iniziati nel 2003 relativi alla stessa unita' abitativa -----------------------------------------------------------------------------|Spese sostenute nel 2002 |Euro 35.000 | -----------------------------------------------------------------------------|Spese sostenute in prosecuzione nel |Euro 20.000 | |2003 | | -----------------------------------------------------------------------------|Spesa massima ammessa a fruire della |Euro 13.000 | |detrazione nel 2003 per interventi in | | |prosecuzione | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Spesa sostenuta nel 2003 per un nuovo |Euro 40.000 | |intervento di ristrutturazione | | -----------------------------------------------------------------------------|Spesa massima ammessa a fruire della |Euro 35.000 | |detrazione nel 2003 per il nuovo | | |intervento di ristrutturazione | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Spesa totale ammessa a fruire della |Euro 48.000 (13.000 + 35.000) | |detrazione per il 2003 | | -----------------------------------------------------------------------------Tra le tipologie di interventi di ristrutturazione edilizia ammessi a godere del beneficio della detrazione del 36% sono stati inseriti quelli di bonifica dall'amianto. La previsione inserita dal legislatore in merito alla bonifica dall'amianto s'inquadra nel sistema agevolativo di cui all'art.1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, quindi si rende applicabile sulla base dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma. L'ambito di applicazione, pertanto, e' circoscritto alle unita' immobiliari a carattere residenziale. L' articolo in commento conferma inoltre che in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, le quote di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. Si ricorda che, come gia' si e' avuto modo di chiarire, in particolare con la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, il diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione si trasferisce al soggetto che acquista la titolarita' dell'immobile anche nell'ipotesi di successione o donazione. Con la nuova disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 viene pero' stabilito che nell'ipotesi di trasferimento mortis causa dell'unita' abitativa oggetto di ristrutturazione il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Resta fermo che qualora la detenzione dell'immobile venga esercitata congiuntamente da piu' eredi la detrazione potra' essere ripartita tra gli stessi in parti uguali. La nuova disposizione stabilisce che la detrazione spettante in relazione agli oneri sostenuti nell'anno 2003 venga ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo. In deroga a tale previsione, l'ultimo periodo del comma 5 del citato articolo 2, stabilisce che per i contribuenti di eta' superiore a 75 anni ed a 80 anni la detrazione possa essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali di pari importo. Si precisa che il requisito dell'eta' previsto dalla citata disposizione deve essere posseduto al 31 dicembre 2003. La disposizione si rende applicabile alle quote di detrazione da far valere per il periodo d'imposta 2003, anche se riferite a spese sostenute in anni precedenti. Pertanto, ad esempio, il contribuente che abbia compiuto alla data del 31 dicembre 2003 80 anni di eta' ed abbia effettuato lavori di ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di spesa detraibile in dieci anni, potra' ripartire la residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei successivi periodi d'imposta e, pertanto, potra' usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005 L'agevolazione si applica, per espressa previsione legislativa, solo ai soggetti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unita' abitativa oggetto di intervento. Non possono pertanto beneficiare di tale disposizione i soggetti che abbiano la mera detenzione dell'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, come ad esempio l'inquilino o il comodatario. 3) Art. 2, comma 6: proroga e modificazioni della detrazione dall'IRPEF del 36% per l'acquisto di immobili ristrutturati L'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede una proroga dei termini per fruire della detrazione d'imposta, introdotta dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, in favore degli acquirenti e degli assegnatari di unita' abitative collocate in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. In particolare, l'acquirente o l'assegnatario possono fruire di una detrazione dall'IRPEF del 36 per cento calcolata, indipendentemente dal valore effettivo degli interventi eseguiti, su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. Considerato che l'articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 in commento ha fissato un nuovo limite massimo di spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione per gli interventi di recupero edilizio su unita' abitative spettante nel periodo d'imposta, che non potra' comunque superare la misura complessiva di euro 48.000, si fa presente che a partire dal 1 gennaio 2003 la detrazione del 36% dell'ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione, non puo' superare il predetto importo. Il vecchio limite, fissato a 77.468,53 euro, potra' essere applicato solo in relazione agli atti di acquisto stipulati entro il 30 giugno 2003, aventi ad oggetto unita' immobiliari site in edifici ristrutturati dai costruttori o dalle cooperative edilizie entro il 31 dicembre 2002. In tale particolare ipotesi, infatti, continua a trovare naturale applicazione la disposizione contenuta nel richiamato art. 2, comma 9, della legge n.448 del 2002. Cio' premesso si precisano i termini e le condizioni entro i quali si puo' fruire della detrazione: . l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile ristrutturato deve avvenire entro il 30 giugno 2004. Si fa presente che con il termine immobile s'intende la singola unita' abitativa. L'agevolazione, infatti, non e' condizionata alla cessione o assegnazione delle altre unita' immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, cosi' che ciascun acquirente puo' beneficiare della detrazione in relazione al proprio acquisto o assegnazione; . l'unita' immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 457 del 5 agosto 1978, riguardanti l'intero fabbricato; . i predetti lavori devono essere realizzati dall'impresa di costruzione o ristrutturazione o dalla cooperativa edilizia entro il 31 dicembre 2003. Viene confermato dalla norma in commento l'obbligo di ripartire la detrazione in dieci rate annuali costanti. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, per fruire dell'agevolazione in discorso non occorre inviare la comunicazione, preventiva all'inizio dei lavori, al centro operativo di Pescara. 4) Art. 2, comma 6: proroga dell'aliquota IVA del 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio L'art. 2, comma 6, ha prorogato al 30 settembre 2003 il termine di scadenza dell'agevolazione prevista in materia d'IVA dall'art.7, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1999, n. 488, che prevede la possibilita' di applicare l'aliquota IVA del 10% a determinate prestazioni relative a servizi considerati "ad alta intensita' di lavoro" quali le prestazioni di assistenza domiciliare e determinate prestazioni nel settore edilizio. Detta proroga e' stata disposta a seguito dell'approvazione della direttiva comunitaria del 3 dicembre 2002 (direttiva 2002/92/CE) che ha autorizzato gli Stati membri a prolungare la durata di applicazione dell'agevolazione. Il beneficio in discorso riguarda: a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici o mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c), d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia). L'art. 7 in questione prevede inoltre che l'aliquota IVA del 10 % si applica in quei casi in cui non sia previsto un trattamento fiscale piu' favorevole nell'art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R.. Non si rende applicabile, pertanto, nelle ipotesi in cui le prestazioni usufruiscono gia' dell'aliquota IVA ridotta del 4% o del regime di esenzione. L'art. 2, comma 6, della legge finanziaria 2003 si e' limitato a prorogare al 30 settembre 2003 il termine stabilito (31 dicembre 2002) dall'art.7 della legge n. 488 del 1999, senza apportare alcuna modifica alla disposizione originaria. Pertanto, per quanto riguarda l'ambito e le modalita' di applicazione della agevolazione, si rinvia ai chiarimenti gia' forniti sull'argomento. In particolare, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza domiciliare, la circolare n. 247 del 29 dicembre 1999 ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti che possono usufruire dell'aliquota IVA del 10%, che si rende applicabile "alle prestazioni di assistenza domiciliare rese da societa', da imprese individuali e da enti privati non aventi finalita' di assistenza sociale", che andrebbero assoggettate, in base alla normativa generale, all'aliquota IVA del 20%. La stessa circolare ha altresi' individuato i soggetti esclusi dalla norma in questione in quanto gia' beneficiari di un regime piu' agevolato. Sulla medesima materia, con le circolari n. 98 del 17 maggio 2000 e n. 54 del 19 giugno 2002 e' stato precisato che le prestazioni di assistenza domiciliare hanno la finalita' di evitare il ricovero in case di riposo o altre strutture assistenziali e che devono conseguentemente essere rese nel luogo dove il soggetto svolge la sua vita familiare. Non possono pertanto considerarsi tali, ed essere ricondotte alla disposizione agevolativa in questione, le prestazioni di assistenza rese ad ammalati ricoverati temporaneamente presso ospedali o case di cura oppure in comunita'. Per quanto riguarda le prestazioni nel settore edilizio si rinvia alle circolari n.71/E del 7 aprile 2000 e n. 247/E del 29 dicembre 1999 che hanno ampiamente illustrato detta materia. 5) Art.2, comma 12: incaricati alle vendite a domicilio L'art.2, comma 12, modifica il regime di tassazione dei compensi relativi alle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'art.19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In particolare, attraverso la sostituzione dell'art. 25, comma sesto, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, viene stabilito che i predetti compensi sono assoggettati ad imposizione attraverso l'applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22 % a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Il previgente testo dell'art. 25-bis, comma 6, prevedeva che la ritenuta alla fonte a titolo di imposta fosse operata, sempre con applicazione dell'aliquota stabilita dall'art. 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito, sull'intero ammontare delle provvigioni percepite. L'introduzione della deduzione forfetaria e' dettata dalla opportunita' di bilanciare, attraverso una piu' equa ponderazione dell'imponibile, l'aumento dell'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, stabilito dall'art.2, comma 1, lettera c) della legge n. 289 del 27 dicembre 2002. 6) Art.19, comma 3: detrazione salvaguardia dei boschi dall'IRPEF del 36% per la manutenzione e la L'art. 19, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2003 l'agevolazione introdotta, in via transitoria, dall'art.9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.448. La norma da ultimo citata, integrata dal regolamento di attuazione, n.124 del 19 aprile 2002, ha previsto il diritto alla detrazione dall'IRPEF del 36% delle spese sostenute per la manutenzione e la salvaguardia dei boschi. La disposizione in commento, oltre a prorogare di un anno la vigenza del beneficio, eleva a 100.000 euro l'importo massimo di spesa su cui e' possibile calcolare il 36% detraibile. Resta confermata la previsione contenuta nel richiamato art.9, comma 6, della legge n.448 del 2001, in virtu' della quale la detrazione puo' essere fruita in cinque ovvero dieci rate annuali di pari importo, a scelta del contribuente. Restano altresi' confermate le disposizioni procedurali recate dal richiamato regolamento n.124 del 2002. 7) Art.59,comma 1: erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche L'art.59, comma 1, introduce nell'ordinamento, in via transitoria, con effetti fino al 30 aprile 2003, una nuova categoria di oneri deducibili. In forza della predetta le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche, nei primi quattro mesi dell'anno 2003, in favore di enti, istituti, anche universitari pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1 gennaio 2003) svolgono direttamente o indirettamente attivita' di studio o di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno 2003. La deducibilita' e' limitata ad un importo non superiore a 500 euro anche qualora l'erogazione liberale ecceda la predetta soglia. Al fine di consentire gli eventuali controlli sulla tempistica dei versamenti e sulla ricorrenza, in capo agli enti destinatari, delle caratteristiche richieste dalla norma, i contribuenti devono effettuare le erogazioni tramite bonifico bancario, conto corrente postale o altro sistema di pagamento idoneo a dotare il soggetto pagatore di ricevuta da cui poter evincere gli elementi sopra indicati. Le ricevute devono essere conservate dagli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Dpr. n. 600 del 1973, fino al termine previsto per gli accertamenti dall'art. 43 del medesimo decreto. 8) Art. 75, comma 6: carte di circolazione gratuite rilasciate dalle aziende ferroviarie ai dipendenti L'articolo 75, comma 6, della legge finanziaria per il 2003 introduce una modifica all'articolo 48 del Tuir, concernente la determinazione dei redditi di lavoro dipendente, aggiungendo all'articolo 48, comma 4, la lettera c-bis). In particolare, la lettera c-bis) indica i criteri da utilizzare al fine di determinare il valore dei servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente dalle aziende ferroviarie ai dipendenti. La disposizione introduce un criterio di determinazione forfetaria di tali compensi in natura, derogando al principio generale secondo il quale i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti devono essere valutati in base al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir. Il tenore della disposizione, che fa riferimento ai "servizi di trasporto ferroviario prestati gratuitamente" porta a ritenere che siano soggettivamente interessati dalla stessa solo i dipendenti delle societa' o enti che gestiscono i servizi di trasporto ferroviario. La norma, pertanto, si riferisce principalmente alle carte di circolazione gratuite rilasciate dalle aziende ferroviarie ai dipendenti delle relative aziende e ai loro familiari. Tenuto conto dei processi di ristrutturazione che interessano il settore ferroviario, si ritiene che la disposizione in commento trovi applicazione anche nel caso in cui la carta di circolazione sia rilasciata da una societa' appartenente allo stesso gruppo societario cui appartiene l'impresa con la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro. In particolare, si stabilisce che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/km per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri riferita complessivamente al nucleo familiare composto dai soggetti di cui all'art.48, comma 3, del TUIR. I dati necessari per determinazione forfetaria del compenso in natura sono tratti dal Conto Nazionale dei Trasporti e pubblicati con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione che deve essere emanato entro il 31 dicembre di ogni anno. 9) Art. 90, comma 9: erogazioni liberali associazioni sportive dilettantistiche in favore delle societa' e L'art. 90, comma 9, lettera a), sostituisce la lettera i-ter) dell'art. 13-bis del TUIR. La predetta lettera i-ter), nella nuova formulazione, stabilisce che sono detraibili, nei limiti dei 19% della spesa e, comunque, per un importo annuo non superiore a 1500 euro, le erogazioni liberali in denaro in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo le altre modalita' che potranno eventualmente essere disposte con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Le modifiche apportate dalla disposizione in discorso riguardano il limite della detrazione e i soggetti a favore dei quali l'erogazione puo' essere fatta, sono invece rimaste immutate le modalita' per eseguire i versamenti. Il limite della detrazione ammissibile e' stato elevato da 1032,91 euro a 1500 euro; per quanto riguarda i soggetti destinatari delle erogazioni, sono state introdotte le associazioni sportive dilettantistiche che non erano previste nella precedente formulazione. Sulla base della norma in discorso sono pertanto detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% e comunque non oltre l'importo di 1500 euro sia le somme erogate a favore delle societa' sportive dilettantistiche che quelle a favore delle associazioni sportive dilettantistiche. 10) Art. 91, comma 6: asili nido nei luoghi di lavoro L'articolo 91, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introduce nuove disposizioni in materia di "asili nido nei luoghi di lavoro". In particolare il predetto comma 6 reca una interpretazione autentica della disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di estendere la spettanza della deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e per i datori di lavoro, anche all'ipotesi in cui tali strutture siano gestite direttamente dal datore di lavoro. Trattandosi, come detto, di interpretazione autentica la norma esplica efficacia retroattiva, decorrente dal 1 gennaio 2002; pertanto, devono ritenersi superate le disposizioni dettate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 maggio 2002, adottato ai sensi dell'articolo 70, comma 6, della legge 448 citata, il quale prevedeva che la deduzione in argomento spettasse solo con riferimento agli asili nido gestiti dal Comune. Oggetto: Istanza di interpello - DPR n. 69 del 2002 - Semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per associazioni sportive dilettantistiche - Circolo del Tennis di .... Sintesi: La risoluzione, formulata in risposta ad un'istanza di interpello, fornisce alcuni chiarimenti in materia di semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per associazioni sportive dilettantistiche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 2002. L'Agenzia precisa che le disposizioni di semplificazione recate dal DPR n. 69 del 2002 si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni: deve trattarsi di societa' e associazioni sportive dilettantistiche anche se non riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali purche' riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398. le attivita' sportive devono essere svolte nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche; dette attivita' devono essere svolte nel territorio dello Stato. Pertanto, nel caso in esame, si ritiene che il Circolo del Tennis di ..., svolgendo attivita' di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, sia tenuto a certificare i corrispettivi con titoli di accesso emessi mediante misuratore fiscale di cui al DM 13 luglio 2000 per le attivita' di organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis e per le altre attivita' di spettacolo e intrattenimento in quanto diverse da quelle svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive dilettantistiche per le quali l'associazione puo' avvalersi delle modalita' semplificate di certificazione previste dal DPR n. 69 del 2002. Testo: QUESITO Il Circolo del Tennis di... affiliato alla Federazione Italiana Tennis chiede di conoscere le modalita' di certificazione dei corrispettivi relativi alle seguenti attivita': 1) organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis annuale che fa parte del circuito dell'associazione internazionale denominata Associazione XY (XY) alla quale sono iscritti gran parte dei giocatori tennisti italiani e stranieri; 2) spettacoli teatrali occasionali svolti nei confronti dei propri soci; 3) attivita' di intrattenimento esercitate occasionalmente. In particolare, l'istante chiede se per tali attivita' possa avvalersi delle disposizioni di semplificazione della certificazione dei corrispettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, ovvero debba dotarsi del misuratore fiscale di cui al DM 13 luglio 2000. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE Il Circolo del Tennis di .... fa presente preliminarmente che, oltre all'attivita' istituzionale sportiva dilettantistica, svolge, in via sussidiaria, attivita' commerciale in regime di contabilita' ordinaria e non si avvale di alcun regime speciale ai fini delle imposte sul reddito, IVA e dell'imposta sugli intrattenimenti. L'associazione istante ritiene che il DPR n. 69 del 2002, concernente "Semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e associazioni dilettantistiche", debba estendersi anche alle attivita' collaterali a quelle sportive. L'istante qualifica come attivita' collaterali a quelle sportive le attivita' di organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis, gli spettacoli teatrali occasionali svolti nei confronti dei propri soci e altre attivita' di intrattenimento esercitate occasionalmente. Pertanto il Circolo del Tennis di ... fa presente che per le attivita' sportive e per quelle collaterali non provvedera' ad installare il misuratore fiscale di cui al DM 13 luglio 2000, ma certifichera' i corrispettivi per tali attivita' conformemente a quanto previsto dal DPR n. 69 del 2002. Per le attivita' diverse da quelle precedenti l'interrogante ritiene di certificare i corrispettivi, qualora non sia obbligatoria l'emissione della fattura, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'art. 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, introdotto dall'art. 32 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, prevede l'emanazione di un regolamento recante modalita' di certificazione semplificata dei corrispettivi per le societa' e associazioni sportive dilettantistiche. Tale regolamento emanato con DPR n. 69 del 2002 prevede un sistema di certificazione dei corrispettivi alternativo rispetto a quello ordinario dei titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali di cui ai decreti dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001. In particolare l'art. 2 del citato DPR n. 69 del 2002 consente di "documentare i corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche, in alternativa ai titoli di accesso emessi con le modalita' stabilite dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2000, mediante rilascio di titoli d'ingresso o di abbonamenti". Le disposizioni del DPR n. 69 del 2002 si applicano ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto, "alle societa' e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali purche' riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, relativamente alle attivita' sportive di cui alla tabella C allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolte nel territorio dello Stato e nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche." Pertanto, le disposizioni di semplificazione recate dal DPR n. 69 del 2002 si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni: deve trattarsi di societa' e associazioni sportive dilettantistiche anche se non riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali purche' riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398. le attivita' sportive devono essere svolte nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche; dette attivita' devono essere svolte nel territorio dello Stato. In particolare, per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del DPR n. 69 del 2002, emerge che le attivita' per le quali opera la semplificazione sono esclusivamente quelle svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive dilettantistiche. Da cio' consegue che l'attivita' relativa al Torneo Internazionale di Tennis annuale che fa parte del circuito dell'associazione internazionale denominata Associazione XY, in quanto attivita' svolta nell'ambito di una manifestazione che non ha carattere dilettantistico, non e' riconducibile tra quelle oggetto della semplificazione disciplinata dal DPR n. 69 del 2002. Peraltro la rilevanza sul piano organizzativo ed economico del Torneo Internazionale di Tennis annuale fa ritenere, che a tale manifestazione non possa essere riconosciuto il requisito della occasionalita'. Non sono inoltre riconducibili nell'ambito applicativo del DPR n. 69 del 2002 le attivita' di spettacoli teatrali occasionali svolte nei confronti dei propri soci e le altre attivita' di intrattenimento esercitate occasionalmente dall'interpellante, per le quali manca anche il carattere sportivo della manifestazione. Tutto cio' premesso, si fa presente che gli obblighi di certificazione dei corrispettivi per le attivita' di intrattenimento di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 640 e per le prestazioni spettacolistiche di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 devono essere assolti attraverso titoli di accesso emessi mediante appositi misuratori fiscali, le cui caratteristiche sono state fissate con i decreti dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001. In proposito, si evidenzia che la data di installazione dei misuratori fiscali, fissata dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 al 30 giugno 2000, e' stata da ultimo prorogata al 30 giugno 2003 dall'art. 94, comma 5, della legge 27 dicembre 2000 n. 289. Pertanto, si ritiene che il Circolo del Tennis di ..., svolgendo attivita' di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, sia tenuto a certificare i corrispettivi con titoli di accesso emessi mediante misuratore fiscale di cui al DM 13 luglio 2000 per le attivita' di organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis e per le altre attivita' di spettacolo e intrattenimento in quanto diverse da quelle svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive dilettantistiche per le quali l'associazione puo' avvalersi delle modalita' semplificate di certificazione previste dal DPR n. 69 del 2002. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209. Oggetto: Attivita' spettacolistiche. Art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. Art. 8 del DPR n. 544 del 1999. Ambito applicativo Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito al rapporto tra il regime agevolativo previsto dall'art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633/72 e quello recato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, con riferimento ai soggetti che svolgono spettacoli viaggianti o altre attivita' di cui alla tabella C allegata al citato decreto. L'Agenzia, dopo aver valutato, la normativa vigente in materia ritiene che i soggetti in esame: - se hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, possono fruire del regime forfetario di determinazione della base imponibile IVA, previsto dall'art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633, e possono beneficiare del regime di semplificazione della certificazione e degli adempimenti contabili, previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, del DPR n. 544 del 1999; -se hanno realizzato un volume d'affari annuo superiore a 25.822, 84 euro, ma non a 50.000 euro, non possono fruire del regime recato dall'art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 e determinano, quindi, la base imponibile IVA secondo i criteri ordinari, ma possono certificare i corrispettivi e assolvere agli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 544 citato; - se hanno realizzato un volume d'affari annuo non superiore a 25.822,84 euro, ma hanno optato per la determinazione dell'imponibile secondo i criteri ordinari, possono fruire comunque del regime di semplificazione degli adempimenti contabili e di certificazione dei corrispettivi recato dall'art. 8 del DPR n. 544 in argomento; - se hanno realizzato un volume d'affari annuo superiore a 50.000 euro, determinano la base imponibile IVA secondo i criteri ordinari, documentano i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi dagli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate e non possono beneficiare del regime di semplificazione degli adempimenti contabili previsti dal comma 2 dell'art. 8 del DPR n. 544 del 1999. Testo: La Societa' Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ha chiesto chiarimenti in ordine al rapporto tra il regime agevolativo previsto dall'art. 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quello recato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, con riferimento ai destinatari di detti regimi. Al riguardo, si osserva quanto segue. L' art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 prevede che "i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire (25.822,84 euro)" determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti. La norma fa salva la facolta' di optare, secondo le disposizioni del DPR 10 novembre 1997, n. 442, per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e', comunque, vincolante per un quinquennio. L'art.8 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544, al comma 1, prevede la facolta' di certificare i corrispettivi, in alternativa all'emissione del titolo di accesso, mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni dell'art. 74-quater, comma 3, del DPR n. 633 del 1972. Lo stesso art. 8, al comma 2, reca un regime di semplificazione degli adempimenti contabili. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8 citato, si segnala che lo stesso e' stato recentemente modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350. Nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003, destinatari dell'art. 8 del DPR n. 544 erano "i soggetti previsti dall'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affare non superiore a cinquanta milioni di lire (25.822,84 euro)". In base all'originaria formulazione dell'art. 8, comma 1, che conteneva un espresso riferimento all'art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633, il limite per fruire del regime di semplificazione della certificazione dei corrispettivi e degli adempimenti contabili - fissato in 25.822,84 euro - era identico a quello stabilito dall'art. 74-quater, comma 5, per fruire della determinazione forfetaria della base imponibile IVA. L'art. 2, comma 59, della legge n. 350 del 2003 citata, ha sostituito la prima parte dell'art. 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999, individuando, come destinatari dei benefici recati dallo stesso art. 8, i soggetti "che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro". In sostanza, la legge n. 350 del 2003 ha apportato all'art. 8 in argomento le seguenti modifiche: a) ha elevato il limite del volume d'affari di riferimento da 25.822,84 euro (pari a 50 milioni di lire) a 50.000 euro. b) ha mutato la definizione dei destinatari, eliminando il rinvio all'art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. Da tali modifiche consegue che non vi e' piu' coincidenza tra il volume d'affari indicato dall'art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 (25.822,84 euro), per fruire della determinazione forfetaria della base imponibile, e quello previsto dall'art. 8 del DPR n. 544 del 1999 (50.000 euro), per l'applicazione del regime di semplificazione della certificazione dei corrispettivi e degli adempimenti contabili. Dalla ricostruzione normativa sopra svolta discende che i soggetti che esercitano attivita' di spettacolo di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972: - se hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, possono fruire del regime forfetario di determinazione della base imponibile IVA, previsto dall'art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633, e possono beneficiare del regime di semplificazione della certificazione e degli adempimenti contabili, previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, del DPR n. 544 del 1999; - se hanno realizzato un volume d'affari annuo superiore a 25.822, 84 euro, ma non a 50.000 euro, non possono fruire del regime recato dall'art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 e determinano, quindi, la base imponibile IVA secondo i criteri ordinari, ma possono certificare i corrispettivi e assolvere agli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 544 citato; - se hanno realizzato un volume d'affari annuo non superiore a 25.822,84 euro, ma hanno optato per la determinazione dell'imponibile secondo i criteri ordinari, possono fruire comunque del regime di semplificazione degli adempimenti contabili e di certificazione dei corrispettivi recato dall'art. 8 del DPR n. 544 in argomento; - se hanno realizzato un volume d'affari annuo superiore a 50.000 euro, determinano la base imponibile IVA secondo i criteri ordinari, documentano i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi dagli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate e non possono beneficiare del regime di semplificazione degli adempimenti contabili previsti dal comma 2 dell'art. 8 del DPR n. 544 del 1999. Oggetto: Istanza di interpello - Art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR Gettoni di presenza e compensi per collaborazioni coordinate e continuative - Federazione Italiana X Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito al trattamento tributario da assegnare ai gettoni di presenza e i compensi erogati da una federazione sportiva nazionale per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dette forme di retribuzione non possono ricondursi ne' nella previsione del primo periodo della lettera m), comma 1, dell'articolo 67 del TUIR, in quanto sono erogate per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non direttamente finalizzati alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche, ne' nell'ambito applicativo del secondo periodo della stessa lettera m), in mancanza del requisito soggettivo, in quanto i rapporti di cui trattasi sono resi nei confronti di una Federazione sportiva nazionale, non compresa fra i soggetti espressamente individuati dalla norma. Ne consegue che le somme in argomento non possono fruire del regime agevolativo previsto dall'articolo 69, comma 2, del TUIR e dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, ma devono essere assoggettate a tassazione secondo le modalita' ordinarie. Oggetto: Istanza d'interpello, legge 27 luglio 2000, n.212 Sintesi: La presente risoluzione offre un'interpretazione in merito al trattamento fiscale, ai fini IVA, da riservare alle sponsorizzazioni. Queste ultime costituiscono una forma atipica di pubblicita' commerciale, attivita' considerata, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lett. i) del DPR n.633 del 1972, in ogni caso commerciale ancorche' esercitata dagli enti pubblici. Lo svolgimento di detta attivita' da parte di un ente pubblico non commerciale fa sorgere il presupposto soggettivo in capo allo stesso. Testo: Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 4 del DPR n. 633 del 1972, e' stato esposto il seguente QUESITO XX, istituito con legge del 20 maggio 1985, n. 222, e' un ente dotato di personalita' giuridica che provvede istituzionalmente alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto di proprieta'. Nell'ottica di valorizzazione del proprio patrimonio artistico, XX ha recentemente organizzato a ...., presso la chiesa di .........., di proprieta' di XX, una mostra ad ingresso libero, dedicata al pittore XM. La suddetta manifestazione e' stata sponsorizzata dalle societa' XR e XP, che, in cambio dell'inserimento dei propri loghi su tutto il materiale utilizzato per pubblicizzare la mostra, hanno rispettivamente versato a XX la somma di euro100.000,00 e di euro 20.000,00. Cio' premesso, la parte istante chiede di sapere se sugli importi sopra indicati debba essere applicata l'IVA e, in caso affermativo, se siano previste esenzioni o agevolazioni nei confronti di attivita' che comunque riguardano l'organizzazione di eventi di natura culturale. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Nessuna soluzione viene prospettata nell'istanza dal contribuente. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Il primo comma dell'articolo 43 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, afferma che "Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche' una migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile." In base alle previsioni del comma 2 dello stesso articolo 43 " Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti... ". Con le disposizioni sopra citate, quindi, e' stata regolamentata la facolta' per le pubbliche amministrazioni di ricorrere, al fine di reperire risorse finanziarie, ad uno strumento innovativo che ha avuto larga diffusione negli ultimi anni: la sponsorizzazione. Il contratto di sponsorizzazione, non tipizzato da una specifica previsione legislativa, trova una definizione nell'ambito della giurisprudenza della Corte Suprema. In particolare, con la sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998, la Corte di Cassazione ha affermato "la recente decisione di questa Corte, 11 ottobre 1997, n. 9880 ha considerato che " il cosiddetto contratto di sponsorizzazione" - figura non specificatamente disciplinata dalla legge - comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto, il quale viene detto "sponsorizzato", si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificatamente marcato, dietro corrispettivo.... La obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell'articolo 1174 cod. civ.... non ha per oggetto lo svolgimento di un'attivita' in comune, bensi' lo scambio di prestazioni". La sponsorizzazione costituisce, quindi, un contratto atipico a prestazioni corrispettive nel quale una parte (detta sponsor) si obbliga ad erogare mezzi economici, al fine di ottenere notorieta' pubblica, nei confronti di un altro soggetto (sponsorizzato o sponsee), il quale si impegna ad effettuare determinate prestazioni affinche' tale ritorno di immagine venga effettivamente conseguito. In particolare, nella fattispecie in esame lo sponsor, dietro corresponsione di una determinata somma di danaro, ha ottenuto, da parte del soggetto sponsorizzato, l'inserimento del logo su tutto il materiale utilizzato per presentare la mostra. XX ha agito in veste di "sponsee", ovvero si e' impegnato a veicolare il nome di un soggetto che, a sua volta, si e' obbligato ad erogare un determinato corrispettivo. L'operazione in oggetto, quindi, presenta tutti i requisiti che caratterizzano i contratti di sponsorizzazione, e cioe': . la natura onerosa dell'accordo; . l'esistenza di prestazioni contrapposte tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato; . la realizzazione di una pubblicita' per lo sponsor. Al fine del corretto inquadramento fiscale, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile all'attivita' di sponsorizzazione in argomento, occorre innanzitutto individuare se possono o meno ravvisarsi i presupposti soggettivo ed oggettivo. In proposito, XX e' un ente pubblico dotato di personalita' giuridica, preposto alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto di proprieta', la cui soggettivita' passiva ai fini IVA e' disciplinata dall'articolo 4, quarto comma del DPR 633 del 1972. Al riguardo, il suddetto articolo 4, quarto comma prevede che per gli enti pubblici e privati " che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali". Quindi XX, ai fini IVA, e' un ente non commerciale che diviene soggetto passivo d'imposta solo per le operazioni compiute "nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole". In particolare, la sponsorizzazione, pur distinguendosi dall'ordinario contratto di pubblicita', costituisce comunque una forma atipica di pubblicita' commerciale, attivita' considerata, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lett. i), del DPR n. 633 del 1972, " in ogni caso commerciale " ancorche' esercitata da enti pubblici. Concretizzando l'attivita' di sponsorizzazione in esame un'attivita' di natura commerciale, sorge in capo all'ente il presupposto soggettivo, richiesto dall'articolo 4, quarto comma, del DPR 633 del 1972,secondo cui per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attivita' commerciali. Quanto sopra premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame, in cui XR e XP si impegnano a corrispondere una somma di danaro a fronte dell'obbligo da parte dell'ente pubblico di veicolare il loro logo, sussista un'attivita' riconducibile nello schema negoziale della sponsorizzazione, che rileva, ai fini IVA, come attivita' commerciale. Pertanto, ricorrendo i presupposti impositivi, le somme versate dalla XR e XP, a fronte della prestazione di servizio resa da XX in questione, sono da assoggettare ad IVA con l'applicazione dell'aliquota ordinaria (venti per cento). Oggetto: Quesito della Societa' Italiana... - Legge 16 dicembre 1991, n 398 Esercizio sociale inferiore all'anno Sintesi: La risoluzione chiarisce che le associazioni di nuova costituzione, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della fruizione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, devono rapportare il limite massimo dei proventi, fissato in 250.000 euro, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo a giorni. Cio' in quanto nessuna disposizione successiva ha modificato la modalita' di determinazione e il periodo di riferimento dell'anzidetto limite. Testo: La Societa' Italiana ...ha chiesto di conoscere se ai fini dell'opzione per il regime tributario agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 le associazioni di nuova costituzione, che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che sono state costituite nel corso dell'anno, debbano far riferimento per il primo periodo d'imposta al limite massimo di proventi di 250.000 euro, ovvero se detto importo debba essere proporzionalmente ridotto in relazione alla minore durata del primo esercizio. La societa' ha chiesto, in particolare, se il criterio proporzionale di determinazione dell'importo sopra richiamato indicato nell'allegato E del decreto 18 maggio 1995 possa considerarsi ancora attuale, alla luce delle modifiche normative intervenute in materia nonche' a seguito dell'emanazione del decreto 11 dicembre 1997. Al riguardo, si osserva quanto segue. L'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che "le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a lire 360 milioni (...)" possono optare per un regime agevolativo relativamente all'IVA e alle imposte sui redditi, recato dall'articolo 2, della medesima legge n. 398. Il regime di favore in argomento e' stato esteso, alle medesime condizioni, alle "associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco" dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. L'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha elevato a 250.000 euro il limite massimo dell'importo dei proventi fissato dal citato articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999. Ne' l'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 ne', in precedenza, il richiamato articolo 25 della legge n. 133 del 1999, nell'elevare il limite massimo dei proventi di riferimento per l'esercizio del diritto di opzione per l'applicazione della legge n. 398 del 1991, hanno modificato le modalita' di determinazione e il periodo di riferimento dell'anzidetto limite e, pertanto, sotto tale profilo conservano attualita' i chiarimenti forniti con le circolari n. 1 dell'11 febbraio 1992, n. 43/E dell'8 marzo 2000 e 21/E del 22 aprile 2003. In particolare, ai fini dell'opzione per l'applicazione del regime agevolativo della legge n. 398 del 1991, valgono i seguenti criteri: - i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) devono aver conseguito nell'anno solare precedente proventi non superiori a 250.000 euro; - i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad es. 1 luglio 2004 - 30 giugno 2005) devono aver conseguito proventi non superiori a 250.000 euro nel periodo d'imposta precedente (1 luglio 2003 - 30 giugno 2004); - i soggetti di nuova costituzione, qualora ritengano di conseguire nel medesimo periodo d'imposta proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 250.000 euro. Per quanto riguarda le associazioni di nuova costituzione, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'allegato E del decreto del Ministero delle finanze datato 18 maggio 1995, nel fornire istruzioni per la compilazione dei modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle pro-loco, al punto 1, concernente "requisiti soggettivi e condizioni oggettive", ha precisato, fra l'altro, che "(...) nel caso in cui il primo periodo di gestione dell'associazione risulti inferiore all'anno solare, il limite di importo cui far riferimento si determina a stima rapportandolo al detto periodo computato a giorni. Nell'ipotesi poi che la durata dell'esercizio o del periodo di gestione del sodalizio risulti determinato dall'atto costitutivo in periodo superiore all'anno, ma inferiore al biennio, il limite e' determinato in funzione di tale maggiore periodo". In merito al citato decreto del 18 maggio 1995 si osserva che lo stesso, con la riforma del settore dello spettacolo, deve ritenersi superato nella parte dispositiva relativa all'approvazione dei modelli di distinta e dichiarazioni d'incasso nonche' con riferimento alle specifiche istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si rileva, tuttavia, che il decreto di cui trattasi, nella parte in cui fornisce chiarimenti sui presupposti applicativi del regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche e per le associazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 convertito con modificazioni con la legge 6 febbraio 1992, n. 66, conserva attualita' se non sono intervenute nella medesima materia modifiche normative. In particolare, relativamente al periodo d'imposta al quale rapportare il limite massimo dei proventi, si osserva che ne' la normativa successiva al decreto datato 18 maggio 1995 ne' il decreto richiamato dalla SIAE, datato 11 febbraio 1997, recante "approvazione del modello di prospetto per i contribuenti che adottano modalita' di annotazioni semplificate di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", contengono disposizioni che incidono sulle modalita' di determinazione del limite massimo dei proventi da conseguire ai fini dell'applicabilita' della legge n. 398 del 1991. Si ritiene, pertanto, che alle associazioni di nuova costituzione che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sia applicabile il criterio proporzionale richiamato nell'allegato E, punto 1, del decreto 18 maggio 1995. Conseguentemente, le associazioni di nuova costituzione con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della fruizione delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 devono rapportare il limite massimo dei proventi, fissato in 250.000 euro, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo a giorni. Oggetto: Istanza di interpello Art.1 della legge n. 398 del 1991 -Superamento nel periodo d'imposta del limite d'importo di 250.000 euro - Associazione sportiva dilettantistica Alfa Sintesi: Con riguardo sia all'Iva sia alle imposte sui redditi, il venir meno durante il periodo d'imposta dei requisiti necessari per l'applicazione dei regimi agevolativi recati dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni determina l'applicazione del tributo con le modalita' ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i menzionati requisiti. In particolare, se un'associazione sportiva consegue nel periodo d'imposta proventi per l'esercizio di attivita' commerciali superiori a 250.000 euro, si determinano sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari: - dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui e' avvenuto il superamento del limite dei 250.000 euro, l'imposta sara' determinata e gli adempimenti contabili saranno posti in essere secondo il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni; - dal mese successivo all'avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del periodo d'imposta, si applichera' il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell'imposta che ai fini degli adempimenti contabili. Testo: QUESITO L'associazione sportiva dilettantistica Alfa, che ha optato per il regime tributario agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, chiede di conoscere quale sia il regime tributario da applicarsi ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi nel caso in cui essa superi, durante il periodo d'imposta, il limite di importo di 250.000 euro. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Relativamente all'IVA, l'associazione interpellante ritiene che qualora il limite di importo di 250.000 euro venga superato in corso d'anno, l'applicazione dell'imposta secondo il regime ordinario dovra' avvenire dal mese successivo a quello in cui il predetto limite viene superato. Ai fini delle imposte sui redditi, Alfa ritiene che in caso di superamento nel corso del periodo d'imposta del limite di 250.000 euro, il regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991 deve, comunque, essere applicato ai proventi annuali complessivamente realizzati. In subordine, nell'ipotesi in cui non dovesse essere condiviso l'orientamento interpretativo sopra rappresentato ai fini delle imposte sui redditi, l'associazione istante ritiene di poter adottare due distinti regimi tributari e contabili nell'ambito dello stesso periodo d'imposta: nella prima frazione dell'anno, fino al mese di superamento del limite di 250.000 euro, potrebbe essere applicato il regime agevolato di cui alla citata legge n. 398 del 1991; nella seconda frazione dell'anno, l'associazione potrebbe tenere una contabilita' analitica con redazione di un rendiconto a costi e ricavi, con applicazione delle regole ordinarie di determinazione del reddito. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che "le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a lire 360 milioni (...)" possono optare per i particolari regimi agevolativi previsti ai fini IVA e delle imposte sui redditi dai successivi articoli della stessa legge n. 398. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'estendere, al comma 1, l'applicabilita' delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro, ha, fra l'altro, elevato, al comma 2, a 250.000 euro il limite massimo dell'importo dei proventi fissato dal citato articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999. I regimi agevolativi previsti dalla citata legge n. 398 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche sono i seguenti. L'articolo 2, comma 3, stabilisce che "per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". L'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 ai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 e' stata confermata dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544. Ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 2, comma 5, della stessa legge n. 398 prevede che "in deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi (...) il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 e' determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali". In sintesi, ai fini IVA, l'agevolazione in favore dei soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 398 consiste, sostanzialmente, nell'applicabilita' del regime speciale di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, mentre per le imposte sui redditi e' prevista l'applicabilita' all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali del coefficiente di redditivita' pari al 3 per cento, aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. A favore dei medesimi soggetti, l'articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 citato prevede, altresi', adempimenti contabili semplificati che sostituiscono quelli gia' stabiliti dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 398 del 1991. Cio' premesso, si osserva che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 398 del 1991 stabilisce che "nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 360 milioni (ora 250.000 euro), cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e' superato". L'anzidetta norma prevede, in sostanza, la cessazione dell'applicabilita' delle disposizioni recate dalla stessa legge n. 398 in capo ai soggetti che durante il periodo d'imposta abbiano conseguito proventi per un importo superiore a 250.000 euro, con effetto dal mese successivo a quello in cui detto limite e' superato, senza distinguere, a tal fine, fra il regime agevolativo IVA e quello delle imposte sui redditi. Con circolare n. 1 dell'11 febbraio 1992, parte 2, e' stato precisato, in proposito, che qualora vengano meno i requisiti per fruire delle disposizioni recate dalla medesima legge n. 398 "nel corso di uno stesso periodo d'imposta possono eventualmente concretizzarsi due diversi regimi tributari. In definitiva, gli obblighi degli adempimenti contabili ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA cosi' come i criteri di determinazione del reddito previsto per le imprese in contabilita' semplificata ed, eventualmente, in ordinaria, nonche' gli adempimenti IVA nei modi normali permangono fino al momento dal quale ha effetto l'eventuale opzione e vengono ripristinati dal momento in cui cessa l'effetto dell'opzione medesima". Da quanto sopra consegue che, con riguardo sia all'IVA sia alle imposte sui redditi, il venir meno durante il periodo d'imposta dei requisiti necessari per l'applicazione dei regimi agevolativi recati dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni determina, secondo i chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 1 del 1992, l'applicazione del tributo con le modalita' ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i menzionati requisiti. Tutto cio' premesso, con riferimento al caso oggetto di interpello, si ritiene che qualora l'Associazione sportiva istante consegua nel periodo d'imposta proventi per l'esercizio di attivita' commerciali superiori a 250.000 euro, si determinano sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari: 1) dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui e' avvenuto il superamento del limite dei 250.000 euro, il reddito imponibile sara' determinato, l'IVA sara' applicata e gli adempimenti contabili saranno posti in essere secondo il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni; 2) dal mese successivo all'avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del periodo d'imposta, si applichera' il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell'imposta che ai fini degli adempimenti contabili. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile Oggetto: Istanza di interpello - Art. 90, comma 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Centro Sportivo ALFA Societa' Sportiva Dilettantistica S.R.L Sintesi: Ai fini dell'interpretazione della nozione di distribuzione in forma indiretta dei proventi derivanti dall'attivita' sociale, di cui all'art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002, valgono i criteri stabiliti dall'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 460 del 1997. Fuori dalle fattispecie individuate dal citato articolo 10, comma 6, le ipotesi di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, e quindi l'intento di conseguire finalita' lucrative, devono essere verificati caso per caso in relazione agli specifici comportamenti posti in essere. In particolare, va accertato se il cumulo di piu' compensi in capo allo stesso socio o associato consenta, di fatto, di aggirare i limiti quantitativi previsti da ciascuna fattispecie dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 460 del 1997 o eluda comunque, in concreto, il divieto di divisione dei proventi derivanti dall'attivita' sociale recato dall'art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002, tenuto conto dell'entita' delle erogazioni complessivamente pagate all'associato (compresi i compensi che non concorrono a formare il reddito), in relazione alle attivita' svolte dalla societa' o associazione, ai redditi percepiti dallo stesso ente e alla relativa compagine sociale. Testo: QUESITO Il Centro Sportivo ALFA, societa' sportiva dilettantistica a responsabilita' limitata, fa presente di avere ad oggetto la gestione di un centro polivalente la cui amministrazione e' affidata, in via disgiuntiva, ai tre soci fondatori, i quali "oltre all'attivita' di gestione in senso stretto (...) partecipano in maniera diretta allo svolgimento dell'attivita' sportiva, nella qualita' di Istruttori (...)". L'ente interpellante riferisce che per le attivita' anzidette i soci fondatori non percepiscono finora alcuna retribuzione e che la struttura del centro sportivo, di proprieta' degli stessi, e' stata concessa in comodato d'uso alla societa'. Premesso che e' sorta "la necessita' di compensare" i soci fondatori per le attivita' rese, "anche trasformando l'uso del centro sportivo (...) da comodato d'uso in locazione", l'interpellante chiede di sapere: 1) se "l'amministratore della societa' sportiva dilettantistica, che sia anche socio", possa percepire compensi per lo svolgimento dell'anzidetta carica sociale "senza che cio' configuri una forma indiretta di distribuzione di proventi dell'attivita'", vietata ai sensi dell'art. 90, comma 18, lett. d), della legge del 27 dicembre 2002, n. 289; 2) se l'amministratore-socio della societa' sportiva "partecipante in maniera diretta all'attivita' sportiva dilettantistica dell'ente (in qualita' di istruttore, atleta, allenatore, ecc.)" possa percepire i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza che cio' configuri violazione del divieto di distribuzione, anche indiretta, dei proventi dell'attivita' sociale di cui all'art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002; 3) se il canone eventualmente percepito dal socio amministratore della societa' sportiva dilettantistica per la concessione in locazione dell'impianto sportivo in favore della medesima societa' costituisca "una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell'attivita' sociale". SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE L'ente interpellante ritiene, "nel caso in cui l'amministratore somme corrisposte sono commisurate con riferimento al primo quesito, che sia anche socio della societa', se le al lavoro svolto per l'esercizio del mandato sociale, esse conservano la natura di compenso" e che, al contrario, solo "se l'ammontare delle somme corrisposte sono sproporzionate rispetto al lavoro effettivamente svolto esse possono configurare una indebita distribuzione di utili o avanzi di gestione". In relazione al secondo quesito, l'ente istante ritiene che agli amministratori che partecipano in maniera diretta all'attivita' sportiva dilettantistica sia applicabile la disciplina di favore relativa ai compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR e che la percezione di tali compensi, in quanto diretti a remunerare l'attivita' di "sportivo dilettante" e non di amministratore, non violi il divieto di cui all'art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002. Riguardo al terzo dei quesiti formulati, l'ente istante ritiene che "se il canone di affitto corrisposto al proprietario di un bene, che e' anche socio amministratore della societa' sportiva dilettantistica locataria (...), e' congruo rispetto alla natura e qualita' del bene affittato" detto canone non configura distribuzione indiretta degli utili sociali, rappresentando, invece, "il compenso per l'uso da parte di terzi di un bene proprio". PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002 prevede che "le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica" e stabilisce che le stesse possono assumere, fra l'altro, la forma di "societa' sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro". In forza dell'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002, alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro si applicano "le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (...)". Al fine di usufruire del trattamento fiscale agevolativo proprio delle associazioni sportive dilettantistiche, il successivo comma 18 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che, al pari di queste ultime, le societa' sportive dilettantistiche devono costituirsi con atto scritto recante le clausole statutarie indicate alle lettere da a) ad h) del medesimo comma 18. Gli anzidetti vincoli statutari sono diretti a garantire, tra l'altro, l'assenza di fini di lucro, nonche' l'organizzazione dell'ente secondo un ordinamento interno a base democratica. In particolare, con riferimento alla non lucrativita' degli enti di cui trattasi, il comma 18, lett. d), dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che nello statuto delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente prevista "l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi della attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette". Riguardo alla nozione di distribuzione indiretta dei proventi dell'attivita' sociale fra i soci, con circolare n. 124/E del 22 maggio 1998 e' stato chiarito, al paragrafo 5.3, con riferimento all'applicabilita' del regime fiscale previsto dall'art. 148, comma 3, del TUIR alle tipologie di enti associativi ivi previste (comprese le associazioni sportive dilettantistiche), che in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono, in proposito, "i criteri stabiliti all'art. 10, comma 6" del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Tale ultima disposizione, relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, nell'individuare alcune fattispecie che "costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione", puo', infatti, considerarsi come norma di valenza generale. Pertanto, la stessa deve ritenersi applicabile anche agli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucrativita' previsto per l'applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge. Il citato art. 10, comma 6, del citato D. Lgs. n. 460 del 1997 dispone, in particolare, alla lett. b), che costituisce in ogni caso distribuzione indiretta di utili "l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale". La successiva lett. c) del comma 6 del medesimo articolo 10 stabilisce che si considera "in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (...) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni". La lett. e) dello stesso comma 6 dell'articolo 10 citato prevede che costituisce distribuzione indiretta di utili anche "la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche". La previsione dei limiti quantitativi previsti dalle citate lettere b), c) ed e) dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 nell'erogazione di corrispettivi e compensi e' finalizzata ad evitare che, attraverso la corresponsione degli stessi, si realizzi indirettamente distribuzione dei proventi dell'attivita' dell'ente. Circa la portata dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 e' stato chiarito che la disposizione individua alcune fattispecie che "costituiscono in ogni caso" indici di una distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione e che assumono "valore di presunzione assoluta". Cio' comporta che il concreto verificarsi di una delle fattispecie individuate dalla disposizione in argomento costituisce, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili. Con risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002 e' stato, altresi', precisato che le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, in quanto finalizzate "ad evitare che la disciplina agevolata" applicabile alle ONLUS ed agli altri enti non commerciali di tipo associativo "possa alimentare abusi" e prestarsi ad utilizzi elusivi della normativa di favore in argomento, assolvono ad una "funzione interpretativa" del concetto di distribuzione indiretta di utili. La medesima risoluzione ha precisato che l'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 "e' da considerare norma antielusiva di tipo sostanziale, della quale puo' essere chiesta la disapplicazione" ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dalla ricostruzione sopra operata discende che il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 configura di per se' un'indiretta distribuzione fra soci dei proventi dell'attivita' sociale di cui all'art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002, salvo la possibilita' di chiedere, ove se ne verifichino i presupposti, la disapplicazione ai sensi del citato articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973. Fuori delle fattispecie individuate dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, le ipotesi di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, e quindi l'intento di conseguire finalita' lucrative, devono essere verificati caso per caso in relazione agli specifici comportamenti elusivi posti in essere. In particolare, va accertato se il cumulo di piu' compensi in capo allo stesso socio consenta, di fatto, di aggirare i limiti quantitativi previsti da ciascuna fattispecie dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 o eluda comunque, in concreto, il divieto di divisione dei proventi derivanti dall'attivita' sociale recato dall'art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002, tenuto conto dell'entita' delle erogazioni complessivamente corrisposte al socio (compresi i compensi che non concorrono a formare il reddito), in relazione alle attivita' svolte dalla societa' e ai redditi percepiti dallo stesso ente. Tutto quanto considerato, con riferimento alla fattispecie oggetto d'interpello si ritiene, in primo luogo, che i compensi percepiti dal socio-amministratore per lo svolgimento della carica sociale costituiscono distribuzione indiretta dei proventi se superano il limite previsto dal DPR n. 645 del 1994 per la carica di presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni. I compensi di cui alla lett. m) dell'articolo 67, comma 1, del TUIR, percepiti dal socio in qualita' di istruttore e allenatore nell'ambito dell'attivita' sportiva dilettantistica, configurano distribuzione indiretta dei proventi se superiori del 20 per cento rispetto ai salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro, compresi gli importi dei suddetti compensi che, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR non concorrono a formare il reddito. Per quanto concerne la configurabilita' del canone di locazione percepito dai soci fondatori della societa' sportiva dilettantistica come forma indiretta di divisione dei proventi dell'attivita' sociale, si ritiene che tale distribuzione, vietata dall'art. 90, comma 18, lett. d), della citata legge n. 289 del 2002, si realizzi laddove il canone praticato sia superiore a quello di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. Quanto sopra precisato, va altresi' verificato se, pur nel rispetto dei limiti quantitativi sopra richiamati, stabiliti in relazione ai compensi o corrispettivi singolarmente considerati, il cumulo dei medesimi compensi si traduca in una sostanziale elusione del divieto di distribuzione indiretta tra i soci dei proventi dell'attivita' sociale. In sostanza, va accertato se, in concreto, attraverso il cumulo di piu' incarichi o attivita', i limiti quantitativi relativi a ciascun incarico o attivita' vengano di fatto superati, consentendo indirettamente una distribuzione di utili ai soci. A tal fine va peraltro considerata, nel caso di specie, la limitata compagine sociale, costituita da soli tre soci, nell'ambito della quale ciascuno di essi svolge la funzione sia di amministratore che di istruttore o allenatore ed e' altresi' destinato a percepire, in quanto proprietario del centro sportivo polivalente, i relativi canoni di locazione. Pertanto, alla luce di considerazioni riferite alla specifica realta' sociale, da svolgere avendo riguardo all'ammontare complessivo dei proventi percepiti dai soci, potrebbe ritenersi che la percezione da parte dei soci dei compensi per l'attivita' di amministratore, di sportivo dilettante, nonche' la percezione dei canoni di locazione, possa costituire una forma di indiretta distribuzione dei proventi dell'attivita' sociale, vietata ai sensi dell'art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002. La risposta di cui al presente interpello, sollecitata con istanza presentata dalla Direzione Regionale della....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209. RISOLUZIONE N. 382/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicabilità dell’esenzione dall’IVA ai corsi didattici sportivi effettuati da un’associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad un ente di promozione sportiva- Articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972. Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 10, primo comma, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente QUESITO Alfa, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) chiede di sapere se l’esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sia applicabile ai corsi didattici sportivi riconosciuti dall’anzidetto ente di promozione sportiva, effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche ad esso affiliate. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 2 Alfa è dell’avviso che ai corsi didattici sportivi svolti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche da esso riconosciuti sia applicabile l’esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli enti di promozione sportiva sono “associazioni di diritto privato poste sotto la vigilanza e il controllo del CONI (…), ente di diritto pubblico”. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Il decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, recante “regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria”, prevede, all’art. 1, comma 1, che qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria il contribuente può inoltrare istanza di interpello relativamente all’applicazione della disposizione stessa ad un caso concreto e personale. Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, lett. b), del DM n. 209 del 2001 l’istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità, la “circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale” da trattare ai fini tributari e sul quale esistono concrete condizioni di incertezza. Al riguardo, con circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, è stato precisato che la richiesta di parere “deve riguardare l’interpretazione di una norma tributaria che abbia ad oggetto la disciplina degli aspetti sostanziali, procedurali o formali del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente” e deve essere presentata al 3 fine di conoscere “la regolamentazione fiscale di una particolare fattispecie concreta”. Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si fa presente che, contrariamente a quanto previsto dalle citate disposizioni del DM n. 209 del 2001, l’istanza formulata da Alfa non riguarda un caso concreto e personale dell’ente interpellante, ma interessi generali delle associazioni sportive dilettantistiche ad esso affiliate. Nel caso in esame, pertanto, l’istanza di interpello deve considerarsi inammissibile ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DM 26 aprile 2001, n. 209. Si ritiene tuttavia opportuno procedere alla trattazione del quesito, fornendo un parere, nell’ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99 del 18 maggio 2000, non produttivo degli effetti tipici dell’interpello. L’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 stabilisce l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (…)”. La predetta norma prevede, in sostanza, l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’IVA per le prestazioni di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni. Relativamente alla modalità del riconoscimento e ai soggetti competenti ad operarlo sono stati forniti da ultimo chiarimenti con circolare n. 22 del 18 marzo 2008. L’anzidetta circolare n. 22 fornisce, in primo luogo, al paragrafo 3, chiarimenti in merito al riconoscimento di organismi privati che svolgono corsi nelle materie di competenza del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (per i quali in passato il riconoscimento veniva operato attraverso l’istituto della 4 presa d’atto, soppresso in forza del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27). Al successivo paragrafo 4, la medesima circolare fornisce chiarimenti in merito agli altri organismi privati operanti in settori diversi da quelli di competenza dell’amministrazione scolastica e, in relazione ai predetti organismi, il documento di prassi specifica che il riconoscimento “continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia, con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative”. Si tratta, pertanto, di fattispecie per le quali il riconoscimento è operato non dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ma da altre amministrazioni o altri soggetti pubblici. La stessa circolare n. 22 chiarisce, inoltre, al paragrafo 5, che sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici, precisando che l’esenzione è limitata all’attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico. In questi casi, lo specifico finanziamento costituisce, in sostanza, una forma di riconoscimento per atto concludente. Quanto sopra premesso, si ritiene, in base ai chiarimenti forniti nei paragrafi 4 e 5 della menzionata circolare n. 22 del 2008, in conformità al parere reso dalla Direzione regionale, che i corsi richiamati nell’istanza non possono fruire dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, considerato, in particolare, che gli stessi non sono riconosciuti da un soggetto pubblico con le modalità previste per la specifica attività svolta né risultano specificatamente approvati e finanziati da enti pubblici. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. RISOLUZIONE N. 07/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 gennaio 2009 OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Modalità alternative di certificazione dei corrispettivi delle attività di spettacolo e intrattenimento. Certificazione mista. Articoli 4 e 8 del DPR n. 544 del 1999. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione degli articoli 4 e 8 del DPR n. 544 del 1999, è stato esposto il seguente QUESITO La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) chiede di sapere se i soggetti esercenti attività di intrattenimento o di spettacolo, aventi i requisiti previsti rispettivamente dagli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, possano certificare i corrispettivi utilizzando, per una stessa manifestazione di intrattenimento o di spettacolo, sia le modalità ordinarie, relativamente ai titoli di accesso emessi in prevendita da titolari di sistema che fanno uso degli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, sia la modalità di certificazione prevista dagli articoli 4 e 8 del DPR n. 544 del 1999 (ricevute fiscali o scontrini fiscali manuali o prestampati a tagli fissi) presso il luogo di svolgimento dell’intrattenimento o dello spettacolo. Nell’ipotesi di risposta negativa al quesito prospettato la SIAE chiede di conoscere le possibili conseguenze sotto il profilo sanzionatorio e delle semplificazioni anche 2 contabili degli adempimenti fiscali. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La SIAE non indica in concreto una soluzione interpretativa. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante la disciplina degli adempimenti degli esercenti attività di intrattenimento e di spettacolo, sono state previste, fra l’altro, ipotesi specifiche in cui è consentito certificare i corrispettivi relativi a dette attività con modalità diverse rispetto ai titoli di accesso emessi attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. In particolare, l’articolo 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999 stabilisce che “i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a cinquantamila euro, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all’art. 74-quater, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. 3 La possibilità di avvalersi della semplificazione certificativa in argomento è prevista altresì, in forza del richiamo operato dall’art. 4, comma 1 del DPR n. 544 del 1999 al citato articolo 8, comma 1 dello stesso decreto, per i soggetti che svolgono attività di intrattenimento anche congiuntamente ad altre e che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 25.822, 84 euro. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1, del citato DPR n. 544 del 1999 consentono, in sostanza, ai soggetti dalle stesse menzionati, la facoltà di non installare i misuratori fiscali e di adottare una modalità semplificata di certificazione dei corrispettivi delle prestazioni spettacolistiche e di intrattenimento dagli stessi rese, costituita dalle ricevute fiscali o dagli scontrini fiscali prestampati o a tagli fissi. In merito alla disciplina agevolativa sopra riportata, la circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, al paragrafo 4.4, ha chiarito che la certificazione dei corrispettivi dell’attività di intrattenimento o di spettacolo da parte contribuenti aventi i requisiti previsti dalle disposizioni richiamate mediante il rilascio della ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi si pone “in alternativa all’emissione del titolo di accesso” attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali da parte degli stessi soggetti. In sostanza, l’esercizio della facoltà di documentazione dei corrispettivi per mezzo di ricevute o scontrini fiscali manuali o prestampati a tagli fissi, prevista dagli articoli 4, comma 1 e 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999, consente di non istallare i misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. La non istallazione del misuratore fiscale, non preclude, tuttavia, ai soggetti sopra richiamati, la possibilità di avvalersi, nello svolgimento dell’attività di prevendita, di terzi titolari di sistemi di emissione di cui all’art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000, i quali provvederanno a certificare in 4 prevendita le prestazioni spettacolistiche o di intrattenimento mediante i titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. RISOLUZIONE N. 50/E Roma, 25 febbraio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 15, comma 1, lettera i-quinquies). - Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000– Detrazione spese di iscrizione a strutture sportive. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 del DPR n. 917 del 1986 , è stato esposto il seguente QUESITO Il contribuente istante fa presente di essere coniugato e di avere due figli che esercitano un'attività sportiva con una spesa annuale di euro 400,00 ciascuno, che viene suddivisa tra i due genitori. Tanto premesso, il contribuente vuole sapere se ed in quale misura tali spese siano detraibili in sede di dichiarazione dei redditi, tenuto conto che lui e la moglie presentano due distinte dichiarazioni dei redditi. Pagina 2 di 4 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La parte ritiene di poter beneficiare della detrazione nel limite di euro 200,00 per il primo figlio e di euro 200,00 per il secondo figlio. Ritiene, inoltre, che la moglie possa fare altrettanto, poiché il tetto di spesa di euro 210,00 è da riferire a ciascun genitore e a ciascun figlio. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Il comma 319 dell'art. 1, della legge n. 296 del 27.12.2006, ha introdotto nell'art. 15, comma 1, del TUIR, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, la lettera i- quinquies). Tale norma dispone che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle "spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive". Il decreto interministeriale del 28.03.2007, emanato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 09.05.2007), ha individuato le caratteristiche delle strutture sportive di cui alla suddetta norma e le modalità di certificazione delle spese sostenute per iscrizione o l'abbonamento. Per quanto concerne le caratteristiche delle strutture sportive il citato decreto fa riferimento alle "associazioni sportive", società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall'art. 90, commi 17 e seguenti, della legge 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale l'espressa Pagina 3 di 4 dilettantistica. Lo stesso decreto precisa inoltre che per "palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi "si intendono tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica compresi gli impianti polisportivi. Per quanto concerne la documentazione che attesti il sostenimento delle spese, è disposto che la stessa deve essere costituita da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive recante l'indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all'art. 1; b) della causale del pagamento; c) dell'attività sportiva esercitata; d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa; e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. Pertanto, ai fini della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies), del TUIR, occorre che la struttura sportiva rientri tra quelle individuate dall'art. 1 del D.I. del 28.03.2007 e che la spesa per l'iscrizione annuale o l'abbonamento va certificata in uno dei modi indicati dall'art. 2 del predetto decreto. Con riferimento al quesito prospettato si evidenzia che la detrazione spetta per un importo di spesa non superiore, per ciascun ragazzo, ad euro 210,00, anche se le spese sono relative ai familiari fiscalmente a carico. In tal proposito si fa presente che nelle istruzioni per la compilazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi degli anni 2008 e 2009 (per i redditi prodotti, rispettivamente, negli anni 2007 e 2008), è indicato che la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 Pagina 4 di 4 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica spetta per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00. Si ritiene, pertanto, che detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli. I genitori che partecipano entrambi alle spese, pertanto, dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all'onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva. Non si condivide, la soluzione prospettata dal contribuente che ritiene tali limiti di spesa attribuibili a ciascun genitore. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 04 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212- Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente QUESITO Il Club “ALFA”, dopo aver premesso di essere un’associazione non riconosciuta che “non persegue scopi di lucro ed ha finalità esclusivamente ideali”, fa presente che, in base allo statuto, si propone: a) di promuovere e di organizzare, a beneficio dei propri soci, attività ricreative collegate alla fruizione delle bellezze storiche, architettoniche, culturali ed eno-gastronomiche della città di … e della regione …; b) di assicurare ai soci in possesso di quote associative (c.d. membership) l’accesso e il godimento di una parte del Palazzo …. 2 di …, di proprietà della società BETA s.r.l., nonché il soggiorno negli appartamenti facenti parte del predetto immobile. I soci fondatori del Club “ALFA” sono la società BETA s.r.l. e la società GAMMA s.r.l. L’Associazione interpellante riferisce che, al fine di consentire “gratuitamente” ai propri associati l’accesso e il soggiorno nelle unità abitative dell’immobile in argomento, detiene attualmente gli appartamenti siti nel Palazzo … a titolo di “comodato precario e gratuito” e che vuole acquistare, a titolo oneroso, dalla stessa società BETA s.r.l, varie unità abitative facenti parte dello stesso immobile (categoria catastale “A” con assenza di unità in categoria “A10”). Il Club “ALFA” precisa che l’operazione relativa all’acquisizione della disponibilità dell’immobile di proprietà della società BETA s.r.l., che è già stata, in parte, oggetto di un precedente interpello presentato dalla stessa società BETA, risulta superata dalla scelta di diversi strumenti giuridici, in quanto il godimento dell’immobile da parte dell’associazione non si realizzerà più sulla base di un contratto di godimento ad uso di casa vacanza e di un contratto di opzione di acquisto dell’immobile, come prospettato con l’anzidetto interpello, ma attraverso un rapporto prima di comodato precario e gratuito e successivamente con un contratto di compravendita. Ciò posto, per quanto riguarda il rapporto con i propri associati, il Club “ALFA” riferisce che l’acquisizione della qualifica di socio si acquista mediante la sottoscrizione congiunta da parte del Club e del singolo socio del contratto di associazione denominato “domanda di ammissione”. Tale contratto disciplina i diritti e gli obblighi del socio e del Club: da un lato l’obbligo del socio di versare la quota associativa iniziale (“una tantum”) e due quote periodiche (cd. “quota associativa annuale” e “check out fee”), dall’altro quello del Club di consentire “gratuitamente” al socio l’accesso e il soggiorno negli appartamenti facenti parte del Palazzo …. 3 L’associazione interpellante fa presente che la quota associativa annuale è destinata a coprire i costi generali di gestione quali, ad esempio, la reception, la manutenzione e la riparazione dei beni del Club, l’utilizzo dell’area fitness, la connessione internet, la libreria e la videoteca, l’impianto TV satellitare, etc. L’associazione riferisce, altresì, che la quota denominata “check out fee” è preordinata alla copertura dei costi variabili derivanti dalla fruizione di beni e servizi da parte dell’associato nel corso del soggiorno (ad es. trasferimento da e per l’aeroporto e la stazione ferroviaria, cambio biancheria, utilizzo TV satellitare, etc.). I soci potranno usufruire, altresì, di ulteriori servizi specifici (ad es. cucina, degustazione di vini, personal trainer, yoga, pilates, etc.) resi direttamente da soggetti terzi sulla base di rapporti contrattuali stipulati con il Club istante. Ciò premesso, l’Associazione interpellante chiede di conoscere, relativamente all’operazione descritta, il trattamento tributario ai fini IVA e dell’imposta sui redditi delle somme che, nell’ambito del perseguimento del proprio scopo sociale, riceverà dagli associati (quota associativa iniziale, quota associativa annuale e “check out fee”). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L’interpellante, dopo aver richiamato la normativa tributaria ai fini IRES degli enti non commerciali e, in particolare, di quelli a struttura associativa, fa presente che l’Associazione è qualificabile come ente non commerciale a carattere associativo, in quanto: - non svolge prestazioni ai propri associati diverse da quelle (non commerciali) previste nello statuto dell’Associazione; - non svolge alcuna attività a favore di terzi; 4 - non dispone di una specifica organizzazione rivolgendosi a terzi per la quasi totalità delle prestazioni necessarie per le attività dell’Associazione; - non realizza alcun profitto, limitandosi a ripartire fra gli associati i costi sostenuti per l’esercizio dell’attività prevista nello statuto. Il Club “ALFA” è dell’avviso, inoltre, che l’attività svolta nei confronti degli associati non debba considerarsi commerciale ai fini IVA in base all’articolo 4, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, secondo cui non sono considerate attività commerciali, fra l’altro, “il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze (…), da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni (…), ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni”. Quanto sopra premesso, l’Associazione “ALFA”, qualificandosi come ente non commerciale a carattere associativo, ritiene che le somme che saranno corrisposte dai soci a titolo di quota associativa iniziale, di quota associativa annuale e di “check out fee” non assumano rilevanza ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi e ai fini IVA. Il Club “ALFA” fa presente, peraltro, che l’acquisto degli appartamenti facenti parte dell’immobile denominato Palazzo … sarà assoggettato ad aliquota IVA del 10 per cento, trattandosi di vendita di unità abitative non di lusso effettuata dall’impresa che ha eseguito gli interventi di ristrutturazione entro quattro anni dal completamento dei lavori. L’Associazione è dell’avviso, inoltre, che in base alle disposizioni recate dall’articolo 19-bis 1, lettera i) del DPR n. 633 del 1972 non possa portare in detrazione l’IVA ad essa addebitata relativa all’anzidetta compravendita. 5 PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Si evidenzia preliminarmente che l’Associazione “ALFA”, dall’analisi delle modalità che caratterizzano lo svolgimento dell’attività da essa effettuata nonché dall’individuazione dei soggetti destinatari delle prestazioni rese, ritiene di potersi qualificare agli effetti delle imposte sui redditi e dell’IVA come ente non commerciale. Si osserva, al riguardo, che ai fini della qualificazione tributaria della natura commerciale o non commerciale dell’ente non incide la circostanza che lo stesso effettui soltanto le prestazioni individuate nello statuto né assume rilievo che l’ente svolga la propria attività esclusivamente a favore dei propri associati e non anche di soggetti terzi. Si fa presente, altresì, che lo svolgimento dell’attività da parte dell’associazione mediante la stipula di contratti di appalto per l’espletamento dei vari servizi nonché la mancata realizzazione del profitto non sono sufficienti ad escludere la natura commerciale dell’ente. Ai fini della qualificazione tributaria di un ente come commerciale o non commerciale rilevano, infatti, i criteri dettati dall’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone, fra l’altro, che un ente si considera come “ente non commerciale” quando, a prescindere dalle finalità perseguite e dall’assenza del fine di lucro, l’ente non ha come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività commerciale. Per oggetto esclusivo o principale si intende l’attività essenziale svolta per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente così come indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto (vd. articolo 73, comma 4, del TUIR). 6 Pertanto, ai fini dell’individuazione della natura tributaria dell’ente rileva il carattere commerciale o non commerciale dell’attività essenziale per realizzare gli scopi statutari. Si precisa, in particolare, che la commercialità o meno di un’attività è determinata in base a parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere. Tali parametri sono enunciati dalle disposizioni recate, agli effetti delle imposte sui redditi, dall’articolo 55 del TUIR ed agli effetti dell’IVA, dall’articolo 4, primo comma, del DPR n. 633 del 1972. In forza delle predette norme per “esercizio di imprese” si intende “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva” delle attività commerciali di cui all’articolo 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile. In sostanza la qualificazione commerciale ai fini fiscali dell’attività svolta deve essere operata verificando se l’attività possa ricondursi fra quelle previste dall’articolo 2195 del codice civile ovvero, qualora consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel citato articolo 2195, se la stessa venga svolta con organizzazione in forma di impresa. Come precisato con la risoluzione n. 286/E datata 11 ottobre 2007, il carattere commerciale delle attività non riconducibili tra quelle elencate nell’articolo 2195 del codice civile sussiste quando dette attività vengono svolte con i connotati tipici della professionalità, sistematicità e abitualità. In particolare, la citata risoluzione n. 286/E del 2007, recependo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ha chiarito che la sussistenza del carattere commerciale dell’attività svolta può derivare anche dal “compimento di un unico affare in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola, implicanti la necessità del compimento di una serie coordinata di atti economici”. 7 La richiamata risoluzione ha precisato, altresì, che non è necessario ai fini della qualificazione commerciale o meno dell’attività l’esistenza di “un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest' ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi”. Quanto sopra premesso, si fa presente, altresì, che presupposto di carattere generale per l’applicazione delle previsioni di favore recate dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del DPR n. 633, che escludono dalla imposizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, i contributi, le quote e i corrispettivi pagati alle associazioni, è la qualificazione dell’ente associativo come ente non commerciale (cfr. circolare n. 12 del 9 aprile 2009). Si osserva, inoltre, che il comma 3 dell’articolo 148 del TUIR e il quarto comma, secondo periodo, dell’articolo 4 del DPR n. 633 prevedono un particolare regime agevolativo consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile ad alcune tipologie di associazioni (politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, associazioni di formazione extra-scolastica della persona). Il predetto regime agevolativo si applica a condizione che le associazioni interessate conformino i loro statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a specifiche clausole individuate dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR e dell’articolo 4 comma 7 del DPR n. 633 (divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione e obbligo di devoluzione ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente; disciplina uniforme del rapporto associativo; libera eleggibilità degli organi amministrativi; obbligo di redigere il rendiconto; intrasmissibilità della quota o contributo associativo). 8 Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si rileva, come risulta dall’istanza e dalla documentazione alla stessa allegata (lettera e) della “domanda di ammissione”), che il Club interpellante intende acquistare una porzione del complesso storico immobiliare denominato “Palazzo …” e, in particolare, “un numero iniziale di (…) venti appartamenti adibiti a residenza privata, lussuosamente arredati e con finiture di pregio”. Detti appartamenti, secondo quanto risulta dalla richiamata lettera e) della “domanda di ammissione”, sono suddivisi in tre differenti categorie, “ciascuna delle quali è caratterizzata da omogeneità di dimensioni, funzionalità e tipologia di arredo” e a ciascuna categoria di appartamento sono collegate “memberships individuanti la tipologia dell’appartamento alla quale il socio potrà avere accesso”. In sostanza, i soci, che secondo il paragrafo 4 dello statuto possono essere persone fisiche, giuridiche ed enti collettivi (società, associazioni, trusts, etc.), al momento della sottoscrizione del contratto associativo potranno scegliere fra diverse tipologie di appartamenti corrispondenti alle diverse quote associative denominate memberships, alle quali corrisponde una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla fruizione nonché al godimento dell’immobile Palazzo … e dei servizi che ad esso sono collegati. Tali servizi, secondo quanto riferito dall’interpellante, possono essere offerti dal Club (reception, manutenzione e riparazione dei beni del Club, utilizzo dell’area fitness, connessione internet, libreria e videoteca, impianto TV satellitare, etc.) ovvero resi direttamente da soggetti terzi sulla base di convenzioni stipulate con il Club (ad es. cucina, degustazione di vini, personal trainer, yoga, pilates, etc.). Dalla “domanda di ammissione – Scheda delle informazioni di base del Club” risulta, alla lettera g), che l’ammissione al Club e l’acquisizione della qualifica di socio “è subordinata al pagamento di un corrispettivo definito «quota di ammissione»” nonché al versamento di quote periodiche annuali indicate insieme 9 alla categoria di appartamento prescelta dal socio nella “griglia dei dati essenziali” allegata alla predetta domanda. In particolare, le quote di ammissione, destinate a coprire il debito per l’acquisizione del godimento o della proprietà dell’immobile, in base al paragrafo 3.1. dello statuto nonché alla predetta lettera g) della “Scheda delle informazioni di base del Club”, sono quantificate anche “tenuto conto della categoria di appartamento” nella quale il socio sceglie di accedere e soggiornare. Una parte delle quote associative annuali risultano calcolate, altresì, secondo il paragrafo 3.4. del citato statuto, “in modo proporzionale all’ampiezza (in metri quadri) degli appartamenti e/o delle unità abitative”. In base al punto 7 della richiamata “domanda di ammissione” nella “griglia dei dati essenziali” verranno indicate le quote variabili denominate “check-out fees” e “daily linen change fees” che il socio, in relazione alla categoria di appartamento prescelta, dovrà corrispondere al Club “in aggiunta alla quota associativa annuale, a fronte della prestazione di servizi aggiuntivi “Check-out service” e “Daily linen change” di cui all’Elenco Servizi”. Dalla ricostruzione sopra operata, emerge che le quote pagate dai soci, diversificate e quantificate in ragione anche della categoria degli appartamenti e degli specifici beni e servizi resi dall’Associazione, sono dirette, in sostanza, a remunerare il godimento dell’appartamento assegnato a ciascun socio e il complesso delle prestazioni garantite dal Club. L’Associazione interpellante, infatti, oltre a consentire l’accesso e il godimento dell’appartamento, assicura un soggiorno completo attraverso la messa a disposizione diretta o tramite terzi di un complesso di servizi. Pertanto, l’attività svolta dal Club non pare esaurirsi nel possesso e nella gestione di unità immobiliari, ma dagli elementi rilevati, assume le connotazioni di un’attività complessa svolta con i caratteri della commercialità. 10 Quanto sopra premesso, si ritiene che le quote pagate dagli associati non siano riconducibili nell’ambito applicativo della disposizione recata dall’articolo 148, comma 1, del TUIR. Non sembrano sussistere, inoltre, i presupposti per l’applicabilità delle disposizioni recate dal comma 3 dell’articolo 148 del TUIR e dal quarto comma, secondo periodo, dell’articolo 4 del DPR n. 633, non risultando recepite, peraltro, dall’esame dello statuto del Club, le clausole previste dell’anzidetta norma. La fattispecie in esame non sembra, peraltro, ricondursi, in considerazione anche della complessità dell’attività svolta dall’associazione nei confronti degli associati, nell’ambito applicativo della disposizione richiamata dall’istante, recata dall’articolo 4, quinto comma, lettera a) del DPR n. 633 del 1972, che, in deroga alla presunzione di commercialità prevista dal comma 2 del medesimo articolo 4, dispone, fra l’altro, che non sono considerate attività commerciali il possesso e la gestione di unità immobiliari (classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze) da parte di società o enti, qualora la partecipazione a questi ultimi consenta gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei predetti beni. Per quanto riguarda la problematica esposta solo nella premessa della soluzione interpretativa, che non ha formato oggetto del quesito, relativa all’applicabilità dell’aliquota IVA del 10 per cento alla cessione delle citate unità abitative che la società BETA s.r.l. effettuerà al Club, si osserva, per completezza, che tale questione attiene ad una valutazione di fatto circa la sussistenza dei requisiti per l’esclusione dall’esenzione prevista dall’articolo 10, n. 8-bis), del DPR n. 633 del 1972 e per la riconducibilità dell’operazione sopra descritta nel n. 127quinquiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al medesimo DPR. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. RISOLUZIONE N. 38/E Roma, 17 maggio 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Chiarimenti in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici Si forniscono chiarimenti in merito ai quesiti formulati dall’Associazione Nazionale ALFA concernenti alcune problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici. Quesito 1 L’Associazione Nazionale ALFA chiede di conoscere se, a seguito di quanto disposto dall’articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, richiamato dall’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si configuri anche a prescindere dalla realizzazione di manifestazioni sportive. Risposta L’articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha previsto che “nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. 2 L’articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del TUIR, riconduce tra i redditi diversi i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche da essi riconosciuto, a condizione che detti compensi siano erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”. Tali compensi sono destinatari del regime agevolativo recato dall’articolo 69, comma 2, del TUIR, e dall’articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Con risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 è stato chiarito che con l’espressione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo in argomento “i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico”. In particolare, la stessa risoluzione ha chiarito che la disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri) ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all’evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento. Il richiamato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ricompreso nell’ambito applicativo dell’articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del TUIR, anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività 3 sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva. In sostanza, l’intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva. Si evidenzia, inoltre, che tale orientamento è conforme all’indirizzo assunto da ultimo in materia dall’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS). L’ENPALS, infatti, con la circolare n. 18 del 9 novembre 2009, ha precisato che le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 5, citato, hanno “fornito un’interpretazione «autentica» della locuzione utilizzata dal legislatore, all’art. 67, comma 1, lettera m), del (…) TUIR, con l’intento di qualificare le attività i cui compensi rientrino nella categoria dei redditi diversi”. Con detta circolare n. 18 del 2009 l’ENPALS ha precisato, in particolare, “che – anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 – per la connotazione della nozione di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali”. Quesito 2 ALFA chiede di sapere se le disposizioni agevolative di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR, si applichino anche alle società sportive dilettantistiche e, in caso affermativo, se i corrispettivi specifici pagati dai “frequentatori e/o praticanti” della società sportiva dilettantistica possano essere ricompresi nel regime 4 agevolativo recato da detta norma. Risposta Il comma 3 dell’articolo 148 del TUIR prevede un particolare regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, “nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”. Detta norma prevede, in sostanza, la non imponibilità ai fini dell’imposta sui redditi di talune prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti: a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli “iscritti, associati o partecipanti” ovvero “di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che (…) fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”; c) le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”. Tale regime agevolativo si applica a condizione che le associazioni interessate conformino i loro statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a specifiche clausole, individuate dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell’ente nonché l’effettività del rapporto associativo. 5 Si ricorda, altresì, che in capo agli enti non commerciali di tipo associativo che intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 148 del TUIR grava l’onere della comunicazione all’Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali. Ciò posto, si fa presente che ai sensi dell’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro. Al riguardo, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, è stato precisato che, in forza del citato articolo 90 della legge n. 289 del 2002, il regime agevolativo recato dal comma 3 dell’articolo 148 del TUIR può trovare applicazione anche nei confronti delle società sportive dilettantistiche. I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle società sportive dilettantistiche ai fini della fruizione dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, sono, quindi, in primo luogo, i soci. Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva). Occorre naturalmente che si tratti delle attività direttamente collegate agli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all’imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali. Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano 6 tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali. Quesito 3 ALFA chiede di sapere se l’offerta di specifiche prestazioni agli associati quali quelle del “bagno turco e dell’idromassaggio” da parte di associazioni sportive dilettantistiche possa essere ricondotta tra le attività decommercializzate ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUIR. Risposta Ai fini dell’applicazione dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, le prestazioni rese nei confronti degli associati dagli enti associativi ivi indicati devono, fra l’altro, essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”. Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 (par. 5.2.2), è stato chiarito che ai fini dell’applicabilità della disposizione agevolativa in argomento l’attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il “naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo”. Le prestazioni relative al bagno turco e all’idromassaggio non rientrano, quindi, nell’ambito applicativo del richiamato articolo 148, comma 3, del TUIR, in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall’esercizio di detta attività. Quesito 4 ALFA chiede di sapere se i compensi erogati “ai soggetti che svolgono la propria attività professionale ai fini delle attività istituzionali delle associazioni o società sportive dilettantistiche” possano essere commisurati, per non configurare distribuzione indiretta di utili, anziché ai parametri stabiliti dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, “ai proventi derivanti dall’attività sportiva dilettantistica, ai titoli/attestati rilasciati dall’ordinamento sportivo, 7 all’esperienza settoriale, al ruolo ricoperto (…) con riferimento ai parametri vigenti all’interno del settore sportivo dilettantistico”. Risposta Al fine di usufruire del trattamento fiscale agevolativo ad esse riservato le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, costituirsi con atto scritto recante le clausole statutarie indicate dalla stessa disposizione, tra cui quella concernente “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette” (cfr. articolo 90, comma 18, lettera d), della legge n. 289 del 2002). Riguardo alla nozione di distribuzione indiretta dei proventi fra gli associati, con circolare n. 124/E del 1998 (par. 5.3) nonché con risoluzione n. 9/E del 25 gennaio 2007, è stato chiarito che, in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono i criteri stabiliti dall’articolo 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997. Tale ultima disposizione, relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nell’individuare alcune fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, può, infatti, considerarsi norma di valenza generale per gli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l’applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge. Si fa presente, tuttavia, che come chiarito con circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 (par. 5) e con risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002, la disposizione di cui all’articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 deve considerarsi “norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con apposita istanza alla Direzione regionale competente”. La disapplicazione può essere chiesta, in particolare, ogni qual volta possa essere dimostrato che l’operazione attuata non concretizza un comportamento 8 elusivo, ma risulta conforme ad interessi coerenti e non altrimenti perseguibili da parte dell’ente interessato (cfr. circolare n. 59/E del 2007, par. 5). Pertanto, con riferimento al caso prospettato da ALFA, si ritiene che le associazioni o le società sportive dilettantistiche possano superare i parametri stabiliti dall’articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460, sempre che tali enti, esperendo la procedura sopra richiamata, dimostrino, in concreto, che la corresponsione di compensi oltre detti parametri non concretizzi distribuzione indiretta di utili, ma sia essenziale al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non altrimenti perseguibili (ad es. necessità di acquisire specifiche professionalità per l’attività sportiva a determinati livelli). Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. RISOLUZIONE N. 57/E Roma, 23 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica – IRES – Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d’impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all’importo annuo di 200.000 euro Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato esposto il seguente QUESITO L’ente ALFA evidenzia che in base all’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i corrispettivi erogati – fra l’altro – in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità, come tali integralmente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ciò premesso, l’ente istante chiede di sapere come debbano essere considerati, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa dell’erogante, “i corrispettivi eccedenti l’importo annuo di 200.000 euro” che siano erogati “a fronte di contratti, stipulati con società e associazioni sportive dilettantistiche, che 2 presentino tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria”. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA ALFA ritiene che la disposizione recata dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, diretta a favorire il dilettantismo sportivo di modeste dimensioni, nell’introdurre una presunzione assoluta sulla natura dei corrispettivi versati alle società e associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo complessivo pari a 200.000 euro annui, non esclude che possano essere qualificati come spese di pubblicità, con conseguente deducibilità degli stessi ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, anche importi eccedenti l’anzidetta soglia, “laddove le somme erogate alle società e associazioni sportive dilettantistiche presentino tutti i requisiti di norma esistenti in un contratto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria (in particolare con riguardo alla sinallagmaticità delle prestazioni)”. A sostegno della propria soluzione interpretativa, ALFA evidenzia, inoltre, che nel dettato normativo del citato art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 “non è dato riscontrare (…) alcun impedimento all’applicazione dei criteri ordinari di deduzione delle spese di pubblicità stabiliti dall’art. 108 del TUIR”. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore di “società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente 3 non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”, deducibile ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo (già art. 74, comma 2) del TUIR. Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 è stato precisato, al paragrafo 8, che la stessa introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una “presunzione assoluta” circa la natura delle somme corrisposte, fra l’altro, alle società e associazioni sportive dilettantistiche. In forza di detta presunzione, le somme di cui trattasi costituiscono, in ogni caso, nel limite d’importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. La citata circolare n. 21/E del 2003 ha, altresì, precisato che, in base all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, la fruibilità dell’agevolazione in argomento è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) a fronte dell’erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione. In sostanza, ricorrendo le anzidette condizioni, il soggetto che eroga le somme in argomento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell’integrale deducibilità dal reddito d’impresa prevista dall’ art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR per le spese di pubblicità e propaganda. Da quanto sopra, considerata anche la ratio dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002, diretta ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche - il quale trae la maggiore fonte di finanziamento dall’attività di 4 sponsorizzazione - consegue che la previsione recata dallo stesso articolo non introduce un limite massimo all’integrale deducibilità dal reddito d’impresa delle somme corrisposte agli enti di cui trattasi, ma individua l’importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità. Pertanto, nella circostanza in cui, come rappresentato nell’istanza di ALFA, il soggetto erogante versi alle società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro, l’eccedenza sarà eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie previste dal TUIR. Più in particolare, l’eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d’impresa del soggetto erogante ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione, ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria. Si precisa che ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa delle spese in argomento devono altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all’art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all’esistenza del costo, e dell’oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell’inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili. In merito al trattamento tributario applicabile alle somme di cui trattasi in capo alle società o associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dei corrispettivi come sopra individuati, si precisa, infine, per completezza, quanto segue. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d’imposta abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro possono optare per l’applicazione delle disposizioni di favore recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, così beneficiando, fra l’altro, della determinazione agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui 5 redditi – attraverso l’applicazione all’ammontare dei proventi conseguiti del coefficiente di redditività pari al 3 per cento, aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali – e dell’applicabilità del regime speciale previsto agli effetti dell’IVA dall’art. 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di disposizioni agevolative ai fini degli adempimenti contabili. Pertanto, qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono le somme di cui trattasi in virtù di contratti di sponsorizzazione abbiano esercitato l’anzidetta opzione, tali somme – in quanto proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali da parte degli stessi enti – concorreranno alla determinazione del richiamato importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai richiamati benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991, con conseguente applicazione del regime tributario ordinario previsto agli effetti delle imposte sui redditi e dell’IVA, sia per quanto riguarda la determinazione delle imposte che ai fini degli adempimenti contabili (cfr. risoluzione n. 123/E del 7 novembre 2006). La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. RISOLUZIONE N. 125/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 06 dicembre 2010 Prot. n. 2010/164949 OGGETTO: Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello EAS. Variazione dei dati identificativi del rappresentante legale o dell’ente. Sono giunte alla scrivente richieste di chiarimenti in relazione alle modalità di presentazione del Modello EAS, previsto dall’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In particolare, è stato chiesto di conoscere se nel caso in cui cambi il rappresentante legale o intervenga una variazione dei dati relativi all’ente debba essere presentato, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, un nuovo modello di comunicazione. Al riguardo si osserva che la presentazione del modello EAS risponde, come precisato nei documenti di prassi in materia, all’esigenza di acquisire i dati e le notizie necessarie a conoscere e monitorare gli enti associativi, con l’obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, concentrare l’azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni. Coerentemente a tale finalità, nelle istruzioni per la compilazione del modello EAS è stato precisato che, ad eccezione di alcuni dati espressamente segnalati, il 2 modello deve essere nuovamente presentato nel caso in cui i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali subiscano variazioni. In proposito si osserva che, nel fornire chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, è stata segnalata l’opportunità di evitare duplicazioni di comunicazioni in caso di informazioni già in possesso della pubblica Amministrazione, ciò in conformità alle disposizioni in materia di Statuto del contribuente (cfr. circolare n 45/E del 29 ottobre 2009). In base a tale indirizzo deve ritenersi che la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentate legale o all’ente, attraverso la presentazione di un nuovo modello EAS, non sia necessaria ove l’anzidetta informazione risulti dalle notizie già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Si segnala che le variazioni dei dati del rappresentante legale e, più in generale, dei dati relativi all’ente, devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate attraverso: a) il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA b) il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA. Pertanto, non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” già comunicate rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante” dei modelli AA5/6 e AA7/10. 1. Variazione dei dati identificativi dei soggetti non titolari di partita IVA I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA sono tenuti, in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati, a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello AA5/6 - Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione. Il modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante 3 raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel). 2. Variazione dei dati identificativi dei soggetti titolari di partita IVA L’art. 35, comma 3, del DPR 633 del 1972 stabilisce che, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il contribuente deve darne comunicazione entro trenta giorni dalla data di variazione. I dati variati devono essere comunicati dai soggetti titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche attraverso il modello AA7/10 Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA. Il modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel). Se il soggetto d’imposta è tenuto all’iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero alla denuncia al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche e amministrative), la dichiarazione di variazione dati deve essere presentata tramite la Comunicazione Unica, da inviare all’ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico, che contiene anche il modello AA7/10 con le variazioni intervenute. IL DIRETTORE CENTRALE Aldo Polito