GUIDA AGLI ENTI LOCALI
Carta dei servizi, passaporto di qualità
n DI GIUSEPPE LABARILE
Il documento chiave
che definisce
standard e vincoli
delle prestazioni,
verifiche periodiche,
rapporti con utenti
e cittadini diffuso già
in alcuni settori
trova applicazione
nel campo
dell’assistenza.
Tocca ora agli Enti
locali delineare
i contenuti specifici
legati alle realtà
territoriali per dare
spazio a gestioni
efficienti e offerte
a prova di controllo
l varo della Carta dei
servizi sociali, disposto
dall’articolo 13 della
legge quadro sull’assistenza, si inserisce in un
corposo filone di innovazione normativa cominciato nel
1994, con l’emanazione da parte
dell’allora presidente del Consiglio Ciampi di una direttiva finalizzata a introdurre nell’ordinamento
italiano lo strumento della Carta
dei servizi; tale spinta ha fatto sì
che l’Italia, dopo la Gran Bretagna, sia oggi il Paese europeo maggiormente impegnato sul versante
della diffusione delle Carte dei servizi, anche se, d’altro canto, va
registrato il fatto che i risultati di
tali processi sono stati finora decisamente poco visibili per i cittadini-utenti.
Ma proviamo a sintetizzare i
contenuti essenziali delle Carte
dei servizi, riferiti anzitutto al-
I
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l’adozione e alla pubblicazione di
standard di qualità relativamente
ai servizi prodotti, nonché all’effettuazione di verifiche periodiche
sul loro effettivo rispetto.
Le Carte dovrebbero costituire
altresì uno strumento di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure, di garanzia della completa informazione agli utenti, di
miglioramento dei livelli di rispetto e di cortesia degli utenti stessi,
di previsione esplicita di forme di
rimborso nel caso in cui il servizio
reso si sia rivelato di qualità inferiore rispetto agli standard predefiniti.
L’esperienza di diffusione delle
Carte dei servizi ha costituito un
passaggio importante di progressiva affermazione della cultura della qualità e dell’orientamento al
cliente all’interno delle amministrazioni e delle aziende di produzione di servizi pubblici.
FOCUS
Il Sole-24 Ore
Una cultura che dovrà sempre
più dare spazio a una serie di
azioni combinate in grado di anticipare l’evoluzione della domanda di servizi, quali il monitoraggio costante dell’evoluzione dei
bisogni espressi dalla comunità
locale, l’attenzione alla ricerca di
nuovi possibili mercati e la differenziazione delle politiche rispetto ai mercati di riferimento, la
riprogettazione del contenuto dei
servizi finalizzata a promuovere
innovazioni e adattamenti in linea con le aspettative del mercato, la messa in atto di politiche di
segmentazione dell’utenza e la
conseguente definizione di pacchetti di servizi per particolari categorie di destinatari.
In particolare, saranno necessarie azioni di attivazione degli strumenti di verifica della qualità dei
servizi erogati a fronte della definizione di standard minimi da per-
Mercato libero con il buono-prestazione
articolo 17 della riforma introduce, seppure con una formulazione un
po’ criptica, uno dei principali elementi di novità del nuovo sistema di
organizzazione dei servizi sociali: il suo contenuto è infatti finalizzato a consentire l’avvio generalizzato da parte dei Comuni di politiche di
promozione dei nuovi strumenti di negoziazione dei servizi sociali chiamati “buoni-servizio” o “assegni di servizio”, legittimando così le prime esperienze finora già realizzate in via sperimentale.
La peculiarità di questi nuovi strumenti consiste nello stimolo all’apertura di mercati competitivi dei servizi sociali e, dunque, in un’aspettativa di
miglioramento della soddisfazione dei cittadini-utenti derivante dai risultati
della competizione tra i soggetti erogatori. In particolare, con l’utilizzazione dei buoni un utente potrà scegliere liberamente il proprio fornitore di
servizi tra tutti i soggetti accreditati dal Comune, che saranno tenuti ad
accettare il buono come forma di pagamento dei servizi erogati. In certi
casi, e questo in dipendenza dalle politiche di offerta praticate dalle
singole amministrazioni, il prezzo di vendita ai cittadini potrà essere inferiore al valore dell’assegno o del buono, e questo al fine di incentivare la
domanda di particolari tipologie di servizi sociali, con la differenza a carico
delle amministrazioni locali.
Gli ulteriori effetti benefici che ci si attende dall’introduzione dell’assegno di servizio o del buono-servizio riguardano anzitutto la sostituzione dell’attività di produzione diretta di servizi assistenziali con
l’erogazione di incentivi per la fruizione degli stessi servizi: se si
L’
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GUIDA AGLI ENTI LOCALI
FOCUS
Il Sole-24 Ore
seguire, di miglioramento delle
relazioni con gli utenti, attraverso
la promozione di nuove politiche
di informazione, di verifica del
grado di soddisfazione degli utenti attraverso indagini periodiche
su campioni significativi della po-
polazione e, infine, una particolare cura nel miglioramento dell’immagine aziendale.
Ma la specificità dell’introduzione della Carta dei servizi nel settore dei servizi sociali va ricondotta
proprio al particolare profilo di cri-
pensa, ad esempio, al caso dell’assistenza domiciliare agli anziani, gli Enti locali che oggi devono
spesso provvedere direttamente all’erogazione di
questo servizio, con pesanti costi di organizzazione e con l’inevitabile rigidità che caratterizza la
produzione pubblica, potranno in futuro, se lo vorranno, limitarsi a selezionare la domanda (e cioè
gli anziani che hanno titolo a fruire del servizio con
una sovvenzione pubblica, e dunque con l’assegno di servizio a prezzo scontato) e l’offerta (ovvero le imprese sociali che producono il servizio richiesto garantendo uno standard di qualità adeguato e dunque sono accreditate a operare sul mercato).
Si è già detto dei benefici derivanti dall’applicazione del modello competitivo che ricadrebbero
direttamente sugli utenti dei servizi; ma anche per
gli Enti locali potrebbero derivare vantaggi rilevanti, in quanto si produrrebbe di certo una significativa riduzione della produzione diretta di servizi sociali, con un presumibile contenimento dei costi di
produzione e un conseguente beneficio finanziario
per l’amministrazione. Inoltre, i lavoratori impiegati
nei servizi sociali vedrebbero migliorata la loro situazione a seguito dell’applicazione del sistema di
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ticità che rivestono gli aspetti qualitativi nell’erogazione di questa
particolare tipologia di servizi: si
potrebbe affermare, senza timore
di smentita, che in quest’ambito la
qualità è insieme l’essenza fondamentale e la caratteristica dominante di identità del servizio: il
servizio sociale o è servizio di qualità o non è servizio.
Alcuni punti di differenza vanno segnalati con le tipologie di
servizio pubblico a maggiore sensitività qualitativa e che, non a
caso, sono quelle che hanno visto
la più forte diffusione della Carta
dei servizi: il settore sociale, distinguendosi dai servizi sanitari e
da quelli scolastici, non viene da
una storia di pianificazione centralistica a livello statale, ma nasce nel mondo delle autonomie
con regole ed esperienze significativamente variabili tra le diverse aree regionali.
Nel settore pertanto manca una
tipologia unica e condivisa di servizi e delle relative modalità di
erogazione: se a questo si associa
un elemento di connotazione organizzativa, ovvero l’assenza di
grandi aziende, dotate di risorse
accreditamento, con un’eliminazione del fenomeno, che purtroppo oggi risulta massicciamente diffuso, del lavoro irregolare sotto il profilo contributivo e previdenziale.
Va peraltro tenuto presente che il meccanismo dei
buoni-servizio previsto dalla riforma è fondato sull’assoluta volontarietà: la concessione dei titoli validi per
l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati può
avvenire solo a richiesta dell’interessato e, dunque, il
successo dei nuovi strumenti sarà indissolubilmente
legato alla costruzione di un sistema di convenienze
per i suoi potenziali fruitori. Inoltre è da ricordare che
il sistema dei buoni potrà essere utilizzato anche in
alternativa all’erogazione di contributi economici, a
esclusione delle pensioni sociali e dei contributi di
integrazione al minimo.
In conclusione, l’introduzione del sistema dei buoni-servizio rappresenta certo una straordinaria opportunità di modificazione dell’assetto dei servizi sociali,
dei meccanismi di formazione dei prezzi dei servizi e
delle forme di effettiva competizione sul mercato dei
produttori: un’opportunità da adattare attentamente ai
casi locali, anche per evitare i rischi di mercato nero
che spesso contraddistinguono l’introduzione di meccanismi alternativi di pagamento. (G.Lab.)
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GUIDA AGLI ENTI LOCALI
Un patto tra utenti e soggetti erogatori
n DI TARCISIO TARQUINI
FOCUS
Il Sole-24 Ore
na delle novità della legge quadro è il ruolo attivo, di «autopromozione», a cui essa sollecita i cittadini.
L’articolo 13 che introduce l’obbligatorietà della Carta dei servizi sociali è perciò uno dei punti più importanti
del nuovo sistema e si può già da adesso prevedere che la legge riuscirà nel suo intento di migliorare la
qualità dei welfare locali, spingendoli a omogeneizzarsi sui livelli di eccellenza e a incrementare la quantità delle
offerte, se il patto tra cittadini e soggetti erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali, di cui la Carta sarà
l’espressione, diventerà davvero esplicito, controllabile, esigibile.
Il primo passo - detta la legge - spetta al Governo che ha sei mesi di tempo (dall’approvazione del provvedimento) per varare, con decreto del presidente del Consiglio su proposta del ministro della Solidarietà sociale, lo
schema generale di riferimento al quale le diverse carte si ispireranno. E che dovranno precisare «i criteri per
l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli
utenti». È un passaggio a cui il legislatore ha attribuito un significato importante. Basta ricordare che l’adozione
della Carta, da parte di tutti gli erogatori, viene indicata come uno dei requisiti necessari per l’accreditamento, per
l’indispensabile abilitazione, cioè all’erogazione dei servizi.
Nel testo di legge rimane, però, a giudizio di alcuni esperti, un piccolo margine di incertezza sulla questione se
sia sufficiente ai soggetti a cui verrà affidata l’erogazione dei servizi un’adesione a una Carta adottata dal
Comune, nella sua funzione di responsabile della regia del sistema sociale locale, o se invece debba essere
ciascun erogatore a dotarsi della Carta in relazione al tipo di servizio prestato. Le Carte dei servizi attualmente in
circolazione non aiutano, ovviamente, a dare una risposta univoca.
Di norma, anzi, quelle di più recente generazione (vedi la Carta dei servizi sociali del Cisap, consorzio dei
comuni di Collegno e Grugliasco, ma altre sono annunciate a Potenza, Bari, Salerno e Siracusa) descrivono
analiticamente i servizi attivati, indicano le modalità d’erogazione e gli sportelli in cui poterli richiedere, i comportamenti da adottare nel caso non vengano mantenuti gli impegni assunti. Hanno cioè il carattere di documenti
omnibus che illustrano i criteri a cui l’Ente locale intende attenersi e vincolano solo per via indiretta i soggetti
esterni.
L’altro limite è che finora è mancata una previsione netta delle tutele che il cittadino può invocare in caso di
servizi insoddisfacenti. A esso la legge pone rimedio con l’importante previsione della possibilità di ricorso «nei
confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi», che non esclude la strada, pure aperta dalla riforma,
della tutela per via giurisdizionale dell’immediata esigibilità dei diritti soggettivi riconosciuti ed, eventualmente,
negati. È questa la chiave di volta che permetterà alle Carte dei servizi di registrare nel settore sociale
l’affermazione e la diffusione che finora sono mancati, nonostante una direttiva della Presidenza del Consiglio del
22 febbraio 1994 e una legge dell’anno successivo (la 273/1995) le abbiano indicate come strumento indispensabile di garanzia del rapporto che deve intercorrere tra aziende pubbliche e cittadini-utenti.
Ma quali sono le ragioni del mancato successo? La prima è ravvisabile nel fatto che «l’utenza reale o
potenziale di riferimento dei servizi sociali appartiene a categorie deboli» e che pertanto non sempre può essere
U
umane consistenti, e il quadro delle responsabilità politiche, che vede gli Enti locali in prima linea nel
governo degli interventi e nel rispondere ai cittadini sulla funzionalità dei servizi, è evidente che il
quadro di regole e il sistema di
controlli della qualità dovrà essere
necessariamente riferito a una dimensione locale.
Questi elementi vengono in
certa misura tenuti in considerazione nella definizione delle regole per la Carta dei servizi sociali:
il comma 1 dell’articolo 13 stabilisce che, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del presiden25 NOVEMBRE 2000 - N˚
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te del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro per la Solidarietà sociale, debba essere adottato lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi sociali.
Questa è la parte di necessaria
omologazione nazionale delle Carte: la differenziazione territoriale
è invece garantita dal fatto che,
entro sei mesi dalla pubblicazione
del decreto, ciascun ente erogatore
di servizi sarà obbligato ad adottare una propria Carta e tenuto a
darne adeguata pubblicità agli
utenti.
Il ruolo centrale delle amministrazioni locali nei processi di con-
trollo di qualità risulta dal fatto che
l’adozione della Carta dei servizi
sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali
costituisce un requisito necessario
ai fini dell’accreditamento di questi soggetti, disposto dalle amministrazioni comunali.
Si ritiene fin d’ora che il lavoro
di valutazione dei soggetti erogatori ai fini dell’accreditamento non
potrà consistere solo in una verifica burocratica di adempimento dell’obbligo di adozione della Carta,
ma dovrà necessariamente consistere in un giudizio di merito sulla
congruità degli standard qualitativi proposti con lo stato dell’arte
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GUIDA AGLI ENTI LOCALI
FOCUS
Il Sole-24 Ore
coinvolta in processi di partecipazione del tipo di quelli ipotizzati dalla filosofia della Carta dei servizi (De
Ambrogio, in «Prospettive sociali e sanitarie», 17 luglio 2000). Conta però anche il fatto che la questione della
centralità della comunicazione e dell’informazione fra servizi sociali e cittadini solo da poco è stata proposta con
energia, grazie alle spinte del “giovane” ministero della Solidarietà sociale, e ha dovuto attendere l’approvazione
della legge quadro per avere un ancoraggio legislativo certo (già delineato, comunque, dalle Bassanini e dalla
riforma ter del servizio sanitario nazionale).
In attesa che il Governo faccia conoscere i criteri guida della Carta, si possono indicare i tre grandi capitoli su
cui essa dovrà in ogni caso misurarsi. Il primo riguarda la tutela dei cittadini e gli strumenti concreti con cui questa
potrà essere garantita ed esercitata. Il secondo (quello che riserva, forse, maggiori difficoltà alle amministrazioni
interessate) tocca tutti i temi dell’individuazione del livello standard delle prestazioni e dei servizi e i meccanismi di
valutazione della qualità offerta. Il terzo comprende le questioni della partecipazione degli utenti, non solo nella
«gestione» quotidiana della Carta ma anche nella fase iniziale dell’elaborazione e in quella periodica dell’aggiornamento.
Su quest’ultimo punto, decisivo per rendere tutti i cittadini protagonisti attivi del nuovo welfare, si gioca in fondo
gran parte del modello di Carta che si imporrà. Se, cioè, prevarrà l’idea che si tratti di una pura e semplice
osservanza di un’incombenza burocratica (o poco più) o se, invece, le regole che in essa verranno enunciate
serviranno da incentivo formidabile per dare più offerta al sistema, garantire che gli erogatori privati accettino la
sfida della qualità, attuare le condizioni per un controllo sociale che rimuova sul nascere pigrizie e negligenze.
È utile chiedersi, allora, chi e come dovrà partecipare alla predisposizione della Carta. L’attore essenziale sarà
l’Ente locale, ma intorno al tavolo dovranno sedere i rappresentanti del terzo settore e di tutto il mondo del
volontariato e dell’imprenditoria sociale (stando bene attenti a evitare che ci sia confusione di ruoli in un mercato
dei servizi sociali che su questa e sull’associazionismo non profit si baserà molto). Interlocutore indispensabile
saranno, infine, le associazioni tematiche di cittadini e il sindacato che, del resto, anche per altri aspetti della
riforma, in virtù della centralità riconosciuta ai momenti di concertazione, viene atteso a un ruolo di grande
rilevanza.
Ed è proprio il sindacato che, per allargare (ma non solo per questo) contenuti e consenso delle proprie
vertenze territoriali (cresciute per numero e risultati in misura esponenziale), sta sperimentando localmente
modelli che potranno tornare utili nella costruzione della Carta dei servizi sociali. L’ultima esperienza in questa
direzione arriva da Rimini. In un gruppo di piccoli Comuni della Provincia il sindacato pensionati della Cgil ha
attivato una serie di «laboratori sociali».
All’interno di essi si ritrovano periodicamente esperti e operatori dei servizi, utenti, cittadini interessati o anche,
semplicemente, curiosi. Il loro obiettivo è confrontare valutazioni e analisi, studiare l’impatto che l’istituzione di un
servizio è destinato ad avere in relazione al bisogno rilevato, esaminare i vincoli finanziari e i criteri di accesso,
ipotizzare innovazioni necessarie.
Si tratta, insomma, come dicono gli ideatori, di luoghi di progettazione del nuovo stato sociale locale, in cui il
ruolo di progettista è esercitato «collettivamente» e i caratteri del progetto sono disegnati anche dai non addetti ai
lavori. Sarà forse necessario pensare a qualcosa di analogo se si vorrà che le nasciture Carte dei servizi (generali
o tematiche, comunque si deciderà) diventino lo strumento di tutela realmente e responsabilmente esercitata che
l’articolo 13 della legge quadro prescrive.
n
delle politiche settoriali di erogazione.
L’articolo 13 prevede anche
una prima definizione dei contenuti della Carta dei servizi sociali,
che può essere considerata l’indice dello schema generale che dovrà essere predisposto a livello ministeriale: nella Carta dovranno essere definiti i criteri per l’accesso
ai servizi, le modalità del relativo
funzionamento, le condizioni per
facilitarne le valutazioni da parte
degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, le procedure per assicurare la tutela degli
utenti.
Va sottolineato il fatto che si
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intende attribuire alla Carta un valore cogente a tutela degli utenti: è
infatti disposto che, al fine di tutelare le posizioni soggettive e di
rendere immediatamente esigibili
i diritti soggettivi riconosciuti, la
Carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, dovrà necessariamente prevedere per gli utenti la possibilità di
attivare ricorsi nei confronti dei
responsabili preposti alla gestione
dei servizi.
La prospettiva di applicazione
della Carta dei servizi sociali che
si apre a seguito dell’approvazione della riforma sembra dunque
essere sufficientemente avvertita
rispetto agli errori e alle illusioni
che hanno caratterizzato la prime
generazione delle Carte dei servizi
italiane: intanto l’obiettivo è quello di promuovere uno strumento
di effettiva tutela degli utenti, più
agevole, tempestivo e meno costoso delle tradizionali vie giurisdizionali.
Ma anche l’informazione sulle
caratteristiche del servizio, in un
mercato così particolare com’è
quello dei servizi sociali, riveste
un’importanza non secondaria se
si vuole riattribuire al cittadino un
potere consapevole di scelta tra
diversi potenziali fornitori di servizi.
n
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GUIDA AGLI ENTI LOCALI
Attività mirate e progetti individuali per i disabili
n DI GIAN PAOLO ZANETTA
ttività più mirate alla persona attraverso progetti
individuali per disabili e sostegno domiciliare agli
anziani non autosufficienti. La legge quadro non
si è limitata a definire i vari livelli istituzionali delle
competenze, ma ha previsto interventi specifici oltre a
quelli generali esercitati dai Comuni. Negli articoli 15
e 16, si intravede la volontà del legislatore di disegnare percorsi personalizzati che, partendo dal principio
della centralità dell’uomo, consentano servizi mirati,
con maggior soddisfacimento dell’utente.
L’articolo 3 della legge 104/1992 (legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), definisce come persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione. Diritto riconosciuto alla persona disabile è, dunque, l’erogazione
delle prestazioni stabilite in suo favore, in relazione alla
natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia
delle terapie riabilitative. La nuova legge prevede che i
Comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali,
predispongano, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale per realizzare la piena integrazione della
persona disabile nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro. Il progetto individuale, che deve trovare compatibilità con la programmazione ai vari
livelli territoriali, deve contenere:
Ÿ la valutazione diagnostico-funzionale atta a definire le esigenze del caso singolo;
Ÿ le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico
del servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o
accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;
Ÿ le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed
esclusione sociale;
Ÿ le potenzialità e gli eventuali sostegni al nucleo
familiare.
Il ministro della Sanità, con decreto emanato di
concerto con il ministro della Solidarietà sociale,
definirà, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati
relativi alle condizioni di non autosufficienza o di
dipendenza, per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali.
Seconda iniziativa mirata alla persona riguarda il
sostegno ai soggetti anziani non autosufficienti, per la
quale il ministro della Solidarietà sociale determina
annualmente la quota del Fondo nazionale per le
politiche sociali da riservare ai servizi a loro indirizzati, per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare alle persone anziane
che ne fanno richiesta. Due condizioni vengono poste
dalla legge: il mantenimento delle competenze del
servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione,
cura e riabilitazione per le patologie acute e croniche,
e il parere della Conferenza unificata.
A
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FOCUS
Il Sole-24 Ore
Con il medesimo decreto del ministro della Solidarietà sociale vengono stabilite le modalità di ripartizione dei
finanziamenti, tenendo conto di criteri ponderati per
quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli
anziani; la posizione delle Regioni, al fine della ripartizione delle quote sarà valutata anche alla luce di indicatori
nazionali di non autossuficienza e di reddito. Una quota
di questi finanziamenti verrà riservata a investimenti e
progetti che valorizzino l’integrazione tra sanità e assistenza, riprendendo il filo conduttore che lega le due
riforme, quella sanitaria e quella assistenziale: in tale
ambito saranno prioritariamente sostenuti programmi
da realizzarsi in rete tra soggetti pubblici e privati, finalizzati a sostenere e favorire l’autonomia delle persone
anziane e la loro permanenza nell’ambiente familiare,
disincentivando quindi i processi di ospedalizzazione o
di permanente inserimento nelle strutture. E un recupero del ruolo della famiglia che, non solo per ragioni
economiche, ma anche per ragioni di tessuto connettivo
della società, deve essere valorizzato e stimolato con
opportune forme di sostegno finanziario e psicologico.
Entro il 30 giugno di ogni anno le Regioni a cui sono
assegnati i fondi da riservare ai servizi per le persone
non autosufficienti, devono riferire ai ministri della Solidarietà sociale e della Sanità circa lo stato di attuazione
delle iniziative, gli obiettivi conseguiti e le proposte per
interventi innovativi: ove vi siano Regioni che non hanno
provveduto in tempo utile all’impegno delle somme assegnate, i ministeri interessati possono rideterminare o
addirittura riassegnare i finanziamenti. A tale proposito
merita sottolineare come in più parti della legge quadro
siano previsti interventi sostitutivi o di supporto degli enti
superiori nei confronti di riscontrate inadempienze degli
organi inferiori; di certo in questo ultimo caso, sarebbe
stato più pregnante l’obbligo, nei confronti delle Regioni
non solo di procedere all’impegno contabile, che potrebbe dimostrarsi soltanto un escamotage, ma soprattutto
di garantire l’avvio delle procedure per l’esecuzione dei
programmi. La necessità di forte integrazione tra le politiche sociali rivolte alla persona e le politiche sanitarie
esce rafforzata dall’esame congiunto dei due articoli 15 e
16, soprattutto se valutati attraverso le disposizioni contenute nell’articolo 3-septies del Dlgs 229/1999, riguardante l’integrazione socio-sanitaria. In particolare in questo
decreto si definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le
attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali
integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione
sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la
continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Le
prestazioni socio-sanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le
attività finalizzate alla promozione della salute, alla
prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie
congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte
le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di
supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo
stato di salute.
Sussidiarietà e integrazione diventano i due principi guida della nuova assistenza.
n
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GUIDA AGLI ENTI LOCALI
FOCUS
Il Sole-24 Ore
La grande rete per la protezione sociale
Con il sistema informativo integrato degli interventi e dei servizi
nasce un vero e proprio portale dell’intero settore dell’assistenza
e del nuovo welfare sul quale andranno a confluire gli elementi
di conoscenza e i dati in possesso dei diversi protagonisti privati
e pubblici. Regioni, Province e Comuni dovranno individuare
le forme organizzative e gli strumenti necessari. I consigli utili
n DI PAOLO SUBIOLI
n basilare strumento
per garantire l’efficacia del sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali sarà il
«sistema informativo
dei servizi sociali», la cui istituzione è prevista dall’articolo 21 della
legge quadro sull’assistenza. Il sistema informativo - promosso da
Stato, Regioni, Province e Comuni - avrà le seguenti finalità:
Ÿ assicurare una compiuta conoscenza: da un lato, dei bisogni sociali;
dall’altro, del sistema integrato degli interventi e dei servizi;
Ÿ disporre tempestivamente di dati e informazioni necessari alla
programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali;
Ÿ promuovere e attivare progetti
europei;
Ÿ gestire il coordinamento con le
strutture sanitarie, formative,
con le politiche del lavoro e con
quelle dell’occupazione.
Si tratta, in sostanza, del «portale» Internet del sistema di protezione sociale, sul quale sono destinati
a confluire tutti i dati e le informazioni detenuti dai diversi attori, istituzionali e non, operanti nel settore,
ovvero coloro che, secondo la stessa legge, provvedono alla gestione
e all’offerta di servizi: gli Enti locali, le Regioni, lo Stato, nonché le
organizzazioni non profit e private
attive in campo sociale.
U
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Un modello di riferimento
on più stime approssimative sul numero di persone che attendono
un trapianto: da qualche giorno il nostro Paese dispone per la
prima volta di un sistema di controllo informatico, in grado di
fotografare in tempo reale la lista dei malati in attesa di un organo.
I dati disponibili nell’Istituto superiore di sanità vengono infatti utilizzati per l’attuazione di programmi nazionali finanziati dal Governo, a
seguito della ricostituzione di un efficiente sistema integrato di reti
informatiche, frutto della collaborazione avviata tra i centri regionali,
interregionali e il centro nazionale trapianti dell’Istituto. L’Istituto superiore di Sanità sta ora lavorando per costruire l’“interfaccia” con i cittadini e
con il sistema sanitario nazionale e internazionale, a partire dalle nuove
tecnologie di rete. È senz’altro un esempio di sistema integrato che può
essere considerato un modello di riferimento per il futuro portale dei
servizi sociali, nel quale potrà integrarsi a sua volta. (P.S.)
N
Della progettazione del sistema
informativo si prenderà cura
un’apposita commissione tecnica,
istituita entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e composta da 6 esperti, due dei quali saranno designati dal ministero per
la Solidarietà sociale, due dalla
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e
due dalla Conferenza Stato-città e
Autonomie locali.
Gli strumenti necessari per affrontare il compito più complesso ovvero il coordinamento tecnico
tra ministero, Regioni ed Enti locali - saranno invece definiti tramite
un decreto del presidente del Consiglio, in concerto con l’Aipa e col
ministero stesso, che dovrà essere
conforme alle specifiche tecniche
già definite per la Rete unitaria del-
le pubbliche amministrazioni. Gli
oneri per la realizzazione del sistema informativo saranno a carico
del Fondo nazionale per le politiche sociali, con una distribuzione
delle risorse definita nell’ambito
dei «Piani nazionali e regionali degli interventi e dei servizi sociali».
Il sistema informativo, con il
suo portale Web, avrà diverse tipologie di utenza, con distinte abilitazioni d’accesso alle informazioni.
Tra queste tipologie, innanzi tutto,
quella degli operatori del settore,
ovvero le amministrazioni pubbliche coinvolte ai vari livelli - dai
ministeri fino ai Comuni, comprese le strutture sanitarie e quelle
della previdenza - ma anche gli
operatori sociali e sanitari, privati
e del volontariato. Tra gli operatori, ci saranno coloro che immette25 NOVEMBRE 2000 - N˚
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GUIDA AGLI ENTI LOCALI
ranno le informazioni nel sistema
e quelli che se ne avvarranno per
avere costantemente, in tempo reale, un quadro conoscitivo sia dei
bisogni sociali, con la loro distribuzione sul territorio, sia delle politiche e delle iniziative intraprese
dai molti diversi soggetti coinvolti
nel settore dei servizi sociali.
L’altra fascia di utenza del sistema sarà costituita dai beneficiari
diretti dei servizi sociali e dai cittadini eventualmente interessati a
partecipare ad attività di volontariato, ma anche dal pubblico generico, che potrà essere informato in
maniera puntuale delle politiche
sociali attuate dai vari soggetti.
Il ruolo specifico di Regioni, Province e Comuni, secondo la nuova
normativa, sarà quello di «individuare le forme organizzative e gli
strumenti necessari ed appropriati
per l’attivazione e la gestione del
sistema informativo dei servizi sociali a livello locale». Questo concretamente significa, in primo luogo, che i Comuni - in quanto erogatori diretti dei servizi e principali
recettori dei bisogni come delle potenzialità del territorio - dovranno
organizzarsi per gestire tutte le informazioni in proprio possesso nella maniera più opportuna, in vista
dell’integrazione col sistema nazionale. E tale maniera è senz’altro
quella di adottare standard tecnici
il più possibile aperti, in vista delle
specifiche del Dpcm, ma anche di
strutturare le informazioni in modo
che siano facilmente esportabili
verso altri sistemi e integrabili con
altre fonti. Si tenga conto del fatto
che un siffatto sistema informativo, per rispondere alle finalità assegnatogli, dovrà essere basato su
strumenti software come:
Ÿ le basi di dati relazionali, che
consentono di gestire con un unico sistema strutturato, informazioni provenienti da più fonti;
Ÿ i sistemi informativi territoriali
(Sit), che, associando le diverse
basi di dati alla cartografia, permettono delle analisi molto efficaci e puntuali delle realtà sociali;
Ÿ gli standard per l’interoperabili25 NOVEMBRE 2000 - N˚
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La banca dati del Terzo settore
partire dal mese di marzo l’Istat ha avviato il primo censimento del
«terzo settore», l’universo complesso ed eterogeneo delle istituzioni private e delle imprese non profit. Come per il censimento
intermedio dell’industria e dei servizi svolto nel 1996, anche in questo
caso la rilevazione si basa sull’utilizzo di un archivio di partenza, nel
quale sono presenti oltre 400.000 unità istituzionali, costruito tramite
l’integrazione e la fusione di diversi archivi amministrativi (censimento
generale del 1991, anagrafe tributaria, archivio statistico delle imprese
attive) e settoriali. Scopo principale è quello di conseguire una conoscenza approfondita di una realtà tuttora molto sfumata, di coglierne le
dimensioni, le caratteristiche principali e percepirne l’evoluzione nel
tempo. L’iniziativa dell’Istat, la prima del genere in Europa, intende
valorizzare una forma di organizzazione peculiare della società italiana
nella quale confluiscono migliaia di associazioni impegnate nell’economia sociale. Il mondo del non profit, infatti, si presenta estremamente
diversificato, costituito in gran parte da organizzazioni poco visibili, di
dimensioni spesso esigue, a volte domiciliate presso famiglie, ospedali,
Comuni; molte non sono state finora oggetto di rilevazioni statistiche.
Per circoscrivere le unità oggetto di rilevazione è stato accolto il principio della «non distribuzione degli utili», desunto dalla definizione adottata nel Manuale dei conti economici nazionali delle Nazioni Unite e dai
principali organismi statistici internazionali. Il criterio utilizzato estende
l’universo da interpellare ben oltre la categoria delle istituzioni private,
per loro natura costituite senza scopo di lucro e include tutte le imprese
non profit, tra le quali rientrano le cooperative sociali, le fondazioni
bancarie, le mutue assicuratrici eccetera. Nonostante producano beni e
servizi destinabili alla vendita, le imprese non profit rientrano nel campo
di osservazione del censimento perché i loro statuti espressamente
escludono la distribuzione di utili. Dalla rilevazione restano invece escluse le istituzioni pubbliche e le varie forme di impresa, compresi i consorzi. Il riferimento temporale è fissato al 31 dicembre 1999; per la rilevazione, l’Istat si avvale della collaborazione degli uffici di statistica delle
Camere di commercio. Il questionario è stato messo a punto anche con
la collaborazione di associazioni operanti nel settore. I risultati del
censimento - previsti entro breve tempo - consentiranno, tra l’altro, di
completare e aggiornare l’Archivio statistico delle istituzioni private,
conoscerne la consistenza numerica e l’assetto istituzionale, quantificare il numero degli associati, dei volontari e degli occupati e cogliere le
relazioni funzionali, gerarchiche e territoriali degli enti. Tale archivio
costituirà uno strumento fondamentale sia per migliorare la conoscenza
della realtà economica e sociale del Paese, sia per organizzare le
successive rilevazioni volte sul «terzo settore».
n
A
tà sul Web, come il linguaggio
XLM, che possono far risparmiare molto lavoro facendo
scambiare i dati automaticamente tra macchine.
In pratica, più complesso e ampio è il sistema, più è necessario
adottare procedure standardizzate e
interoperabili. Ma alcuni strumenti, come i Sit, sono difficilmente
alla portata dei Comuni di piccole
dimensioni, a causa dei costi. Anche per i data base, non ci si può
accontentare di soluzioni popolari,
e già largamente disponibili, come
Microsoft Access. Per questo, sarà
decisiva l’integrazione dei sistemi
FOCUS
Il Sole-24 Ore
dei servizi sociali a un livello territoriale più ampio, come quello dell’Unione di Comuni, della Provincia o della stessa Regione.
Si consideri, infine, che il sistema, una volta realizzato, potrà fungere da portale di accesso a tutte
le informazioni utili a chi opera
nei servizi sociali: le opportunità
di finanziamento, ad esempio - europee, statali o regionali - ma anche la conoscenza delle migliori
esperienze realizzate a livello locale, fino a diventare un vero e proprio strumento di formazione permanente e di gestione condivisa
delle conoscenze.
n
33
GUIDA AGLI ENTI LOCALI
FOCUS
Il Sole-24 Ore
Una scommessa chiamata integrazione
n DI GIAN PAOLO ZANETTA
Può essere la carta
vincente della riforma:
una rete di servizi
che risolva
la confusione
di ruoli istituzionali
e coordini
gli interventi
assistenziali
con quelli sanitari.
Ma occorre anche
la collaborazione
tra soggetti pubblici
e privati. Un quadro
che dimostra
la volontà
del legislatore
di superare
le vecchie disfunzioni
integrazione tra servizi può essere la carta
vincente di una riforma dell’assistenza che
si presenta con la volontà di modernizzare
un settore che per troppi anni ha
vissuto nel caos. La legge quadro
(articolo 22) è chiara nell’individuare gli elementi che caratterizzano il concetto di sistema integrato
di interventi e servizi sociali e si
incardina sui seguenti aspetti:
a) politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita
sociale;
b) integrazione di servizi alla
persona e al nucleo familiare con
eventuali misure economiche;
c) definizione di percorsi attivi,
volti a ottimizzare l’efficacia delle
risorse;
d) superamento di sovrapposizioni di competenze e di settorializzazione delle risposte.
Ferme rimanendo le competen-
L’
34
ze del Servizio sanitario nazionale
in materia di prevenzione, cura,
riabilitazione e le disposizioni in
materia di integrazione socio-sanitaria, previste dalla riforma Bindi,
il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di
beni e servizi è rappresentato da
interventi, mirati a colpire le situazioni di disagio sociale, e a garantire l’intervento a favore del soggetto “debole”, ricercando il coinvolgimento delle famiglie e la creazione di un ambiente atto a rendere
possibile anche il recupero psicologico dell’individuo.
La pianificazione nazionale, regionale e zonale e la congruità delle risorse disponibili devono quindi garantire interventi indirizzati a
quattro grandi filoni:
1) superamento del disagio economico, attraverso misure di contrasto della povertà e di sostegno
del reddito;
2) superamento del ricovero
ospedaliero o del ricovero in strutture assistenziali attraverso misure
economiche, per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, di persone anziane e disabili;
3) valorizzazione del ruolo della famiglia, che si configura nel
sostegno al nucleo familiare, per
minori in situazioni di disagio, in
misure per il sostegno delle responsabilità familiari, in misure di
sostegno alle donne in difficoltà, e
infine nell’informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie, per favorire la funzione dei
servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto;
4) creazione di una rete di servizi atti al reinserimento sociale dei
soggetti a rischio e di portatori di
situazioni di disagio, attraverso interventi per la piena integrazione
per le persone disabili, la realizzazione dei centri socio-riabilitativi,
delle comunità alloggio e dei servizi di comunità e di accoglienza,
l’erogazione delle prestazioni di
sostituzione temporanea delle famiglie, le prestazioni integrative
di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol
e farmaci.
Obiettivo dichiarato del legislatore è di garantire la realizzazione
del sistema integrato di interventi
e servizi sociali qualificando il ruolo dei servizi pubblici, garantendo
flussi finanziari atti ad assicurare i
livelli di assistenza, e non dimenticando come le situazioni di disagio, nel corso degli anni, abbiano
assunto, per il variare delle condizioni sociali del Paese, connotazioni diverse e diversi obiettivi. È
sufficiente pensare ai flussi migratori, agli effetti della diffusione
delle droghe, alla più ampia tutela
attribuita all’infanzia.
Le leggi regionali, anche in base
alle specifiche connotazioni territoriali che assumerà il modello organizzativo, dovranno inoltre assicurare alle comunità locali, tenendo
conto delle esigenze più articolate
delle aree urbane e rurali, l’erogazione di prestazioni, ritenute indispensabili, che vanno dall’attività
di informazione e consulenza, al
servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenze
personali e familiari, all’assistenza
domiciliare, alle strutture residenziali e semiresidenziali, ai centri di
accoglienza residenziali o diurni a
carattere comunitario.
Il quadro che emerge dimostra
la volontà del legislatore di superare passate disfunzioni, sovrapposizioni di ruoli e di interventi, crescita incontrollata di oneri finanziari,
per avviare il sistema verso una
logica più moderna e più puntuale
nei servizi alla persona. Lo stesso
articolo 22, nel sottolineare l’integrazione come momento qualifi25 NOVEMBRE 2000 - N˚
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GUIDA AGLI ENTI LOCALI
Assistenza domicilare se l’anziano non è autonomo
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI
DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE
FOCUS
Il Sole-24 Ore
Progetti individuali per disabili
n valutazione diagnostico-funzionale
n prestazioni di cura e riabilitazione a carico del Servizio sanitario
n servizi alla persona a carico del Comune, con riferimento particolare al recupero e all’integrazione sociale
n misure necessarie per il superamento delle condizioni di povertà
Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti
n quota del Fondo nazionale per le politiche sociali riservata, con decreto del ministero per la Solidarietà sociale, alle
persone anziane non autosufficienti, per sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare
n quota del Fondo nazionale riservata a investimenti e progetti volti a favorire l’autonomia delle persone anziane e la
loro permanenza in famiglia
n ripartizione delle risorse finanziarie in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi d’età e incidenza
degli anziani
Valorizzazione e sostegno delle responsabiltà familiari
n erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile
n conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura
n servizi formativi e informativi di sostegno alla genitorialità
n prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, in particolare per le famiglie con disabili fisici, psichici e sensoriali,
oppure minori in affidamento o anziani
n servizio per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle
famiglie interessate
n concessione di prestiti sull’onore per agevolare l’autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani
con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie di recente immigrazione con gravi difficoltà di inserimento sociale
n agevolazioni fiscali per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non
autosufficienti o disabili
cante della riforma, fornisce gli
elementi chiave del nuovo disegno legislativo:
Ÿ la precedente confusione di ruoli
istituzionali viene superata, individuando nella Regione il soggetto programmatorio e nei Comuni, anche nelle loro forme associative, il soggetto operativo
ed erogatore delle prestazioni;
Ÿ integrazione dei servizi non
vuol dire soltanto complementarietà tra intervento sanitario e
intervento assistenziale, ma anche convergenza tra tipologie di
interventi e collaborazione tra
soggetti pubblici e soggetti privati nell’esercizio delle attività;
Ÿ collegato a quest’ultimo aspetto, può diventare rilevante il
campo di azione del privato e
del volontariato, nelle sue varie
eccezioni di soggetti non profit,
25 NOVEMBRE 2000 - N˚
43
fondazioni, associazioni, in
quanto la legge affianca al tradizionale ruolo dei soggetti pubblici l’azione dei privati accreditati. Ciò può determinare economie di scala, importanti per un
welfare che deve ripensare se
stesso e le ricadute delle azioni
sul bilancio dello Stato, e un
fondamentale coinvolgimento
di risorse umane per un progetto di crescita culturale sociale;
Ÿ efficacia ed efficienza dei servizi
erogati, valutazione delle prestazioni, soddisfacimento dell’utenza diventano gli elementi qualificanti della nuova assistenza;
Ÿ nella definizione dei nuovi strumenti, vengono valorizzati interventi personalizzati e destituzionalizzazione, attraverso la creazione di strutture residenziali di
tipo familiare che possono me-
glio rispondere ai nuovi bisogni
di assistenza.
Il coinvolgimento, attraverso
l’Ente locale, di tutti i soggetti
pubblici e privati, deve determinare la creazione di nuovi diritti ma
anche nuove responsabilità: non a
caso, la scelta della famiglia, come luogo privilegiato per il recupero sociale, e la valorizzazione dell’individualità, attraverso interventi personalizzati, rappresentano la
garanzia della reale fruibilità dei
diritti, ma anche la costruzione di
un percorso che deve portare alla
consapevole partecipazione alla
lotta contro l’esclusione.
È la creazione di opportunità, di
prevenzione della povertà, di partecipazione all’integrazione nel
tessuto sociale di promozione dell’uomo: questà è la vera scommessa della riforma.
n
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GUIDA AGLI ENTI LOCALI
FOCUS
Il Sole-24 Ore
Un piano organico per gli interventi
Reddito minimo, assistenza domiciliare, sostegno alle donne
in difficoltà, aiuto ai minori disagiati, integrazione dei disabili, lotta
alla tossicodipendenza. Ai Comuni spetta progettare
e realizzare la rete del welfare locale: il Consiglio approva
regolamenti e programmi generali mentre la Giunta vara tariffe
e criteri operativi. La gestione al responsabile del servizio
n DI PASQUALE MONEA E MARCO MORDENTI
a legge quadro per l’assistenza, al capo V, affronta il tema degli interventi, servizi ed emolumenti economici nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In base all’articolo 22 della
legge, il «sistema integrato di interventi e servizi sociali» si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori
della vita sociale, con interventi
anche economici, nei limiti delle
risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali e tenuto conto
delle risorse ordinarie già destinate dagli Enti locali alla spesa sociale.
Il legislatore elenca i seguenti
interventi:
Ÿ misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito (ad
esempio reddito minimo di inserimento);
Ÿ misure economiche per favorire
L
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la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di
compiere gli atti propri della vita quotidiana;
Ÿ interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio;
Ÿ misure di sostegno alle donne
in difficoltà;
Ÿ interventi per la piena integrazione delle persone disabili;
Ÿ interventi per le persone anziane;
Ÿ prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e
reinserimento sociale;
Ÿ misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi
dell’articolo 16, per favorire
l’armonizzazione del tempo di
lavoro e di cura familiare.
Il reddito minimo di inserimento - L’articolo 23 della legge-quadro, riguardante il reddito
minimo di inserimento, va inquadrato nell’ambito del «sistema in25 NOVEMBRE 2000 - N˚
43
GUIDA AGLI ENTI LOCALI
tegrato di interventi e servizi sociali» e in particolare tra le misure
pubbliche di natura economica, finalizzate a contrastare la povertà e
a sostenere il reddito (articolo 22,
comma 2, lettera a), della leggequadro). La misura intende infatti
sostenere sotto il profilo economico le persone esposte al rischio
della marginalità sociale e impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli (articolo
1 del Dlgs 237/1998).
L’articolo 23 della legge quadro rinnova il contenuto dell’articolo 15 del Dlgs 237/1998. Viene
esteso a tutto il territorio nazionale l’istituto attivato sperimentalmente dall’articolo 59, comma
47, della legge 449/1997 e applicato fino a tutto il 2000 nei Comuni selezionati con il decreto 5 agosto 1998 del Dipartimento Affari
sociali della Presidenza del Consiglio. L’estensione potrà tuttavia
avvenire sulla base di apposito
atto legislativo, da emanarsi a seguito dei risultati della sperimentazione (il Governo riferirà al Parlamento entro il 30 maggio
2001).
La nuova legge dovrà stabilire
le modalità di erogazione della
prestazione, nel rispetto del riccometro, meccanismo peraltro richiamato espressamente dall’articolo 25 della legge quadro. Si
dovranno inoltre definire le risorse necessarie (il costo della sperimentazione era a carico del Fondo nazionale per le politiche so-
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FOCUS
Il Sole-24 Ore
ciali per almeno il 90 per cento).
Gli uffici comunali dovranno attenersi alle scelte del legislatore
nonché alla pianificazione nazionale, regionale e zonale in materia di assistenza, contenente le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni.
In base alla disposizione in esame, occorre ricondurre al nuovo
istituto anche gli altri interventi di
sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all’articolo 3, comma 6,
della legge 335/1995, e le pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 153/1969 e successive modificazioni. Nell’ambito del nuovo
welfare il reddito minimo di inserimento diventa quindi la misura
economica generale, con abolizione delle altre prestazioni minime
sociali (assegni e pensioni sociali), tranne per chi abbia già acquisito il diritto.
L’accesso agevolato ai servizi sociali - Tutti i cittadini, italiani e comunitari, nonché gli stranieri possono usufruire delle prestazioni sociali erogate dalla pubblica amministrazione, con accesso prioritario ai soggetti con limitato reddito e/o con difficoltà di
inserimento (articolo 2 della legge
quadro).
Ai fini dell’accesso agevolato
ai servizi, l’articolo 25 della legge
quadro rinvia alla disciplina del
Dlgs 109/1998, come modificato
dal Dlgs 130/2000 (sul riccometro). In conformità a tale normativa, il piano nazionale degli interventi definisce i criteri generali di
concorso al costo dei servizi da
parte degli utenti (articolo 18,
comma 3, lettera g), della leggequadro).
Tali principi sono ispirati a esigenze di equità e di uniformità di
applicazione, fermo restando che
il legislatore stesso molte volte ha
modificato il meccanismo del riccometro, adattandolo al singolo
servizio.
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Carta dei servizi, passaporto di qualità