GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La responsabilità solidale tra cedente e
cessionario nel trasferimento d’azienda
di Davide Venturi - Adapt senior research fellow
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 ottobre 2013, n.23533, torna sul tema dei limiti
dell’operatività della responsabilità solidale tra impresa cedente e impresa cessionaria in merito ai
crediti dei lavoratori ceduti nell’ambito del trasferimento d’azienda ai sensi dell’art.2112, co.2, c.c..
fatto che siano stati iscritti o meno nei libri contabili obbligatori ai sensi dell’art.2560 c.c.. [massima dell’autore].
La sentenza in questione, in particolare, ha interpretato in maniera ampia l’ambito di oggettiva applicabilità del regime legale della solidarietà, chiarendo
che esso si estende anche ai crediti da lavoro rivendicati dal dirigente cessato prima del trasferimento
d’azienda per licenziamento, poi dichiarato illegittimo, di modo che tali crediti rientrano nella solidarietà di cui all’art.2112, co.2, c.c., nonostante il fatto
che il lavoratore interessato al momento del trasferimento non si trovasse più tecnicamente “in forza”
all’azienda cedente. Questa recente pronuncia della
Suprema Corte, di cui segue la massima, può costituire una occasione proficua per effettuare un più
ampio esame in merito alla estensione soggettiva e
oggettiva della norma di cui all’art.2112, co.2, c.c., la
quale ha visto numerosi interventi giurisprudenziali
che nel tempo ne hanno interpretato la portata applicativa.
Inquadramento della questione: i limiti della solidarietà tra cedente e cessionario nel trasferimento
d’azienda.
L’art.2112 c.c. prevede al secondo comma che i crediti del lavoratore già maturati al momento del trasferimento d’azienda siano garantiti da un regime di
responsabilità solidale tra cedente e cessionario.
Art.2112, co.2, c.c.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento. Con le procedure di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del
cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di lavoro.
Cass. 16 ottobre 2013, n.23533
I crediti da lavoro collegati al licenziamento illegittimo del dirigente, incidenti in particolare sulla
determinazione della indennità sostitutiva stabilita dal contratto collettivo applicabile, sulla indennità di mancato preavviso e sul TFR, qualora il
licenziamento stesso sia stato irrogato prima del
trasferimento d’azienda ma sia stato ritualmente
impugnato nei sessanta giorni (art.6 L. n.604/66)
prima del trasferimento stesso, rientrano nella solidarietà tra cedente e cessionario ai sensi
dell’art.2112, co.2, c.c., indipendentemente dal
Nel nostro sistema, l’istituto della responsabilità solidale è lo strumento giuridico fondamentale attraverso il quale la legge concede una tutela rafforzata ai
crediti da lavoro nel caso di operazioni economiche
di esternalizzazione o di internalizzazione della forza
lavoro.
Nella seguente tabella, quindi, si elencano i modelli
di solidarietà che il nostro ordinamento ha individuato a tutela dei crediti da lavoro e/o dei crediti ad esso
collegati (crediti di natura contributiva e fiscale).
Tipologia
Titolare del credito
Tipologia del credito
Fonte
Trasferimento d’azienda
Lavoratore ceduto
Crediti retributivi
Art.2112, co.2, c.c.
Trasferimento d’azienda
e appalto
Lavoratore ceduto
Crediti retributivi
Art.2112, ult. comma,
c.c.
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La circolare di lavoro e previdenza n.46/13
APPALTO
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Appalto
Somministrazione di lavoro
Lavoratore
Crediti retributivi
Inps/Inail
Crediti Contributivi
Agenzia Entrate
Crediti fiscali
Lavoratore
Danno differenziale (in- Art.26, co.4,
fortunio sul lavoro)
n.81/08
Lavoratore
strato
sommini-
Inps/Inail
Distacco Comunitario
Crediti retributivi
Crediti contributivi
Lavoratore che opera
in un appalto transna- Crediti retributivi
zionale (UE)
Art.29, co.2,
n.276/03
Art.35,
co.28,
n.248/06
D.Lgs.
L.
D.Lgs.
Art.23, co.3,
n.276/03
D.Lgs.
Art.3, co.3,
n.72/00
D.Lgs.
Direttiva 2001/23/CE, art.3.1:
“Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi
risultanti prima della data del trasferimento da
un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro
esistente alla data del trasferimento”.
La responsabilità solidale sussistente nel caso di trasferimento d’azienda riguarda in particolare i soli
crediti che il lavoratore ceduto può vantare, in ragione del rapporto di lavoro con l’impresa cedente, in
quanto già maturati al momento del trasferimento.
Inoltre, non rientrano nell’ambito della solidarietà i
crediti dei lavoratori che, al momento del trasferimento d’azienda, erano già cessati e dunque non più
in forza.
Si veda sul punto la seguente massima.
Poiché la norma comunitaria prevale sulla norma interna, è necessario che tra più interpretazioni possibili di una norma interna, in particolare dell’art.2112,
co.2, c.c., prevalga quella che risulta compatibile e
coerente col diritto comunitario. In ossequio a questo principio, l’interpretazione secondo la quale la
solidarietà di cui al co.2 dell’art.2112 c.c. è limitata ai
crediti del lavoratore il cui rapporto non sia cessato
prima del trasferimento, non soltanto corrisponde
alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGCE,
7 febbraio 1985, C-19/83), ma coincide anche col
consolidato orientamento della Corte di Cassazione
(Cass., Sez. Lav., 19 dicembre 1997, n.12899).
Altro limite di applicazione del regime della responsabilità solidale è dato dal fatto che la solidarietà
tra cedente e cessionario è espressamente limitata
dalla lettera della norma ai lavoratori subordinati, e
dunque la giurisprudenza è attualmente orientata ad
escludere dall’ambito di operatività della solidarietà
non soltanto i crediti dei lavoratori autonomi ma anche quelli dei lavoratori parasubordinati (su questo
punto, la Suprema Corte ha escluso la applicabilità
della norma agli agenti di commercio, in Cass. 16
novembre 2004, n.21678, in Contratti, 2005, 6, pag.
Cass., sez. lav., 29 marzo 2010, n.7517
La disciplina posta dal secondo comma
dell’art.2112 c.c., che prevede la solidarietà tra
cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda
a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità
degli stessi da parte del cessionario, presuppone
la vigenza del rapporto di lavoro al momento del
trasferimento d’azienda, con la conseguenza che
non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di
lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale
momento.
In effetti l’art.2112, co.2, c.c. non prevede esplicitamente la limitazione della solidarietà a vantaggio dei
soli lavoratori in forza al momento del trasferimento
d’azienda, e tuttavia tale questione appare del tutto
pacifica in considerazione della lettura della norma
codicistica che la giurisprudenza dà alla luce del diritto comunitario, ed in particolare della dir. 2001/23/
CE, che all’art.3.1 stabilisce quanto segue.
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La circolare di lavoro e previdenza n.46/13
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596).
Allo stesso modo, la giurisprudenza di legittimità esclude dal regime della solidarietà previsto
dall’art.2112, co.2, c.c. i crediti contributivi collegati
ai crediti retributivi del lavoratore ceduto. La ragione
di questa interpretazione restrittiva sta nel fatto che
il creditore del debito contributivo non è il lavoratore, bensì l’Ente previdenziale, il quale dunque si
pone, rispetto al trasferimento d’azienda, come terzo creditore in posizione diversa da quella tutelata
dall’art.2112 c.c., la cui funzione è quella di garanzia
dei crediti dei lavoratori ceduti e non di quelli di altri soggetti (sullo specifico punto, si veda Cass., 16
giugno 2001, n.8179, in Mass. Giur. Lav., 2001, 838,
con nota di G. Gramiccia, Trasferimento di azienda
e responsabilità solidale per omissioni contributive).
Si precisa infatti che il lavoratore ceduto non vanta un
diritto di credito verso il datore di lavoro per l’omesso versamento dei contributi obbligatori, in quanto
egli rimane estraneo al cd. rapporto contributivo che
intercorre tra Ente previdenziale e datore di lavoro.
L’interpretazione tendenzialmente restrittiva della
norma sulla solidarietà effettuata dalla giurisprudenza di legittimità, non è solo il frutto dell’influenza della giurisprudenza comunitaria che opera nella stessa
direzione, ma è anche dovuta ad una interpretazione
sistematica della norma di tutela in esame, l’art.2112
c.c. appunto, rispetto al regime di tutela dei crediti
dei terzi nell’ipotesi di cessione dell’azienda ai sensi
dell’art.2560 c.c..
Infatti, sul piano sistematico, la norma generale di
tutela dei terzi rispetto ai crediti che essi possono
vantare nei confronti dell’impresa cessionaria è certamente l’art.2560 c.c., laddove l’art.2112 c.c. costituisce la norma di eccezione a tutela dei crediti dei
lavoratori ceduti. In questo senso, la eccezionalità
della tutela della posizione creditoria dei crediti da
lavoro rispetto agli altri crediti trova espressione proprio nel secondo comma dell’art.2112 c.c., e dunque
l’eccezionalità della posizione creditoria del lavoratore ceduto rispetto alla regola generale dell’art.2560
c.c., ne giustifica una interpretazione non analogica
ma strettamente legata alle ipotesi stabilite dalla legge (art.14 d. gen.).
risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente
dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori.
Per la tutela dei crediti dei lavoratori cessati prima
del trasferimento d’azienda, pertanto, vale il regime
ordinario di cui all’art.2560 c.c., il quale non libera
l’alienante dal proprio debito, ma prevede piuttosto una forma di accollo cumulativo ex lege in capo
all’acquirente per i debiti del cedente in ragione della
cessione dell’azienda, sempre che tali debiti risultino
dalle scritture contabili. Sul punto si veda la seguente
sentenza di merito.
Trib. Firenze, sez. lav., 30 maggio 2011
La norma che prevede la solidarietà tra cedente e
cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al
momento del trasferimento d’azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) - disciplina che deve
essere interpretata in conformità della direttiva
suddetta, in ragione della prevalenza del diritto
comunitario su quello nazionale - presuppone
la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è
riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al
trasferimento d’azienda, fatta comunque salva in
ogni caso l’applicabilità dell’art.2560 cod. civ. che
contempla in generale la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta (tra i
quali rientrano anche nei crediti dei lavoratori a
prescindere, in tal caso, dall’eventuale risoluzione
del rapporto prima della cessione) ove risultino
dai libri contabili obbligatori.
La differenza dunque tra la forma di tutela generale per i crediti dei terzi nel caso di trasferimento di
azienda (o di ramo di azienda) di cui all’art.2560 c.c.
e la forma di tutela del credito dei lavoratori ceduti ai
sensi dell’art.2112 c.c., corrisponde anche ad una differenza nello strumento di tutela previsto dalle due
norme. Infatti, nel caso dell’art.2560 c.c. la forma di
tutela del creditore è quella dell’accollo cumulativo
(art.1273 c.c.), per cui avviene una modificazione ex
lege del rapporto obbligatorio nel lato passivo. Nel
caso invece dell’art.2112 c.c., il legislatore ha scelto
lo strumento normativo della responsabilità solidale,
trasformando una obbligazione semplice in una obbligazione soggettivamente complessa (così M. Grandi, Le modificazioni del rapporto di lavoro, 1972, p.
367), attraverso una forma di responsabilità solidale
di tipo fidejussorio (simile al modello utilizzato poi
Art.2560 c.c. (debiti relativi all’azienda ceduta)
L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti
all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel trasferimento di un’azienda commerciale
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La circolare di lavoro e previdenza n.46/13
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dallo stesso legislatore per l’appalto all’art.29, co.2,
D.Lgs. n.276/03) in cui l’obbligato principale è l’impresa cedente e l’obbligato solidale, e accessorio in
funzione di garanzia, è l’impresa cessionaria.
Sul piano oggettivo, poi, non vi è piena coincidenza
tra le vicende contrattuali che rientrano nell’ambito della nozione di trasferimento d’azienda ai sensi
dell’art.2112 c.c. e quelle che configurano una cessione d’azienda ai sensi dell’art.2560 c.c.. Si consideri infatti l’ipotesi dell’affitto d’azienda: l’art.2112
c.c. esplicitamente ricomprende l’affitto d’azienda
nell’ambito della nozione di trasferimento d’azienda, così come l’art.2558 c.c. esplicitamente richiama l’ipotesi dell’affitto d’azienda nell’ambito della
successione dei contratti, per cui i contratti passano
dall’affittante all’affittuario. Al contrario, però, la norma tace con riferimento all’applicabilità dell’art.2560
c.c. all’ipotesi dell’affitto d’azienda, sebbene dottrina
e giurisprudenza sul punto sembrino concordi nel ritenere che i debiti dell’azienda affittata non passino
all’affittuario in ragione del contratto di affitto d’azienda (si veda, per quanto risalente, Cass. 8 maggio
1981, n.3027, in Giur. It, 1982, I, 1, pag. 281).
D’altra parte, si deve rilevare che la cessione temporanea del godimento dell’azienda mediante l’affitto
non priva definitivamente i creditori della garanzia
patrimoniale costituita dall’azienda medesima, in
quanto essa rimane comunque di proprietà del debitore affittante. La cosa comunque, nei fatti, può costituire un problema reale in termini di efficacia della
tutela del terzo creditore, la cui posizione potrebbe
non risultare sufficientemente garantita se non mediante una interpretazione ampia ed estensiva della
previsione di tutela di cui all’art.2560 c.c. che ricomprenda anche la fattispecie dell’affitto.
Infine, occorre considerare che il regime legale della responsabilità solidale tra cedente e cessionario
non è una norma inderogabile, in quanto lo stesso
art.2112, co.2, c.c. ne prevede la derogabilità da parte del lavoratore interessato attraverso le procedure
di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c..
stando la legittimità del licenziamento, vincendo tanto in primo quanto in secondo grado. Infine, la Corte
di Cassazione rigetta il ricorso dell’azienda cessionaria avverso al giudizio di secondo grado della Corte
di Appello di Milano, stabilendo definitivamente che:
il licenziamento irrogato è illegittimo, in quanto l’impresa cedente (datore di lavoro) aveva assegnato al
lavoratore interessato una nuova posizione dirigenziale, e solo successivamente licenziava il lavoratore
con la motivazione di una riorganizzazione aziendale
che aveva cancellato la posizione dirigenziale non
più occupata dal lavoratore medesimo al momento
del licenziamento;
il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto al
riconoscimento di differenze economiche dovute
all’incidenza delle retribuzioni variabili sul calcolo
della indennità supplementare, della indennità sostitutiva del preavviso, e del TFR. La condanna al pagamento di tali somme è sottoposta al regime della
responsabilità solidale tra cedente e cessionario ai
sensi dell’art.2112, co.2, c.c..
La parte più significativa della sentenza in esame riguarda in particolare la trattazione da parte della Suprema Corte del primo motivo di ricorso dell’azienda
cessionaria ricorrente, riguardante la corretta applicazione del combinato disposto dell’art.2112 c.c. e
dell’art.2560 c.c.. In particolare il cessionario contesta l’inclusione, nell’ambito del regime legale della
solidarietà di cui all’art.2112, co.2, c.c., dei crediti
del lavoratore cessato prima del trasferimento d’azienda, a seguito di licenziamento da parte dell’impresa cedente, senza peraltro che di tali passività
vi fosse traccia nei libri contabili obbligatori ai sensi
dell’art.2560 c.c..
Sul punto la Corte, pur non discostandosi dal proprio
consolidato orientamento, peraltro conforme alla
normativa e alla giurisprudenza comunitaria, che limita la solidarietà dell’impresa cessionaria per i crediti dei lavoratori nei confronti dell’impresa cedente
solo nei riguardi dei lavoratori in forza al momento
del trasferimento d’azienda, tuttavia fornisce di questo principio una interpretazione ampia ed estensiva.
I fatti rilevanti per la definizione della causa si susseguono nel seguente modo: il datore di lavoro licenzia il lavoratore interessato in data 26 aprile 2006,
quindi il lavoratore impugna ritualmente il licenziamento nei 60 giorni ai sensi dell’art.6 L. n.604/66, e
comunque prima del trasferimento d’azienda, fatto
quest’ultimo che avviene in data 22 giugno 2006.
I fatti dunque si susseguono nel breve arco di due
mesi. Inoltre, in giudizio viene provato il fatto che
Cass. 16 ottobre 2013, n.23533
Il fatto sottoposto all’esame della Suprema Corte riguarda il licenziamento di un dirigente motivato da
riorganizzazione aziendale e conseguente soppressione della posizione del dirigente stesso. Poco tempo dopo il licenziamento, l’impresa in questione era
interessata da un’operazione configurante un trasferimento d’azienda, in seguito alla quale veniva posta
in liquidazione. Il lavoratore propone ricorso conte-
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La circolare di lavoro e previdenza n.46/13
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
l’azienda cessionaria era a conoscenza del credito
vantato dal lavoratore interessato, sebbene venga
anche accertato che tale conoscenza non avveniva
sulla base della iscrizione del credito medesimo nei
libri contabili obbligatori ai sensi dell’art.2560 c.c..
Stando così i fatti, dunque, sebbene il lavoratore fosse
stato licenziato prima del trasferimento d’azienda e
dunque non fosse più in forza al momento del trasferimento stesso, tuttavia tale circostanza non vale ad
escludere la solidarietà passiva del cessionario nell’ipotesi in cui, come in questo caso, il trasferimento
d’azienda avvenga dopo la data dell’intimazione del
licenziamento da parte del cedente, ma anche dopo
la impugnazione proposta dal lavoratore. Considerando poi il fatto che si è dimostrato in giudizio la circostanza secondo la quale il cessionario era a conoscenza, al momento del trasferimento, della vicenda
riguardante il licenziamento del lavoratore interessato e la relativa impugnazione, la Corte conclude per
l’applicabilità del regime della solidarietà passiva tra
cedente e cessionario. Nel fare ciò, la Suprema Corte
richiama anche la propria precedente giurisprudenza (Cass., sez. lav., 12 aprile 2010, n.8641), secondo
cui i dipendenti licenziati illegittimamente, in contrasto con la direttiva 77/187/CE, “devono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, il che
chiarisce il senso del principio [omissis] secondo cui
le disposizioni della direttiva 77/187 riguardano unicamente i dipendenti dell’impresa al momento del
trasferimento ma non quelli che hanno già lasciato
l’impresa in detto momento”.
In sostanza la Corte, già nel proprio orientamento
del 2010, ripreso e confermato nel 2013, sottolinea
che i rapporti di lavoro non si esauriscono meramente in via di fatto, ma in quanto rapporti giuridici soggiacciono alle vicende giuridicamente rilevanti relative alla cessazione dei rapporti stessi, quali appunto
l’annullamento del licenziamento per violazione di
legge.
In effetti, centrale ai fini della decisione è l’argomentazione in base alla quale la Suprema Corte stabilisce
che “il cessionario dell’azienda subentra in tutti i rapporti dell’azienda ceduta nello stato in cui si trovano,
ivi compreso il rapporto caratterizzato da un licenziamento intimato dal cedente, con onere, per il lavoratore, di impugnare il recesso nei sessanta giorni”
previsti dalla legge ai fini della decadenza.
Pertanto, facendo rientrare la fattispecie in esame
nel campo di applicazione dell’art.2112 c.c., coerentemente la Corte conclude che l’esigibilità del credito del lavoratore nei riguardi dell’impresa cessionaria non è subordinata alla condizione che il credito
stesso risulti dai libri contabili obbligatori ai sensi
dell’art.2560 c.c..
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