REGIONE TOSCANA AZIENDA USL 1 DI MASSA E CARRARA REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE Rev. definitiva 1 INDICE TITOLO I – IL SISTEMA AZIENDA ED IL SUO GOVERNO Art. 1 Il sistema Azienda Pag. 5 Art. 2 Il governo strategico Pag. 5 Art. 3 Il governo clinico Pag. 6 Art. 4 Il governo economico finanziario Pag. 7 Art. 5 La contrattazione di budget Pag. 7 Art. 6 L’attività libero-professionale intra-moenia Pag. 8 TITOLO II - L’ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE Capo I – L’articolazione organizzativa Art. 7 Tipologia delle strutture organizzative – Principi generali Pag. 8 Art. 8 Contenuto delle previsioni regolamentari - Organigrammi - Coordinamenti Pag. 10 Capo II - Le strutture organizzative professionali Art. 9 L’Unità Operativa Pag. 12 Art. 10 La struttura semplice dipartimentale Pag. 14 Art. 11 La Sezione per le attività sanitarie ospedaliere Pag. 14 Art. 12 Gli Uffici per le attività tecnico, professionali, amministrative e di staff Pag. 14 Art. 13 I Settori interni delle U.O. tecnico, prof.li, amm.ve, sociali, infer.che e tecnico-sanitarie Pag. 15 Capo III - Le strutture organizzative funzionali Art. 14 I Dipartimenti ospedalieri e della prevenzione Pag. 15 Art. 15 Le Strutture Funzionali del Centro Tecnico Direzionale Pag. 16 Art. 16 I Settori Dipartimentali Pag. 17 Art. 17 Le Unità funzionali Pag. 17 Capo IV – I rapporti tra le strutture organizzative Art. 18 Disciplina dei rapporti tra le strutture organizzative Pag. 18 Art. 19 Conflitti di competenza Pag. 18 Art. 20 Assegnazione del personale Pag. 19 Art. 21 Le reti aziendali Pag. 20 2 TITOLO III – LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI Capo I – Il Centro tecnico direzionale Art. 22 Le Aree e lo Staff del Centro direzionale Pag. 19 Capo II - Le attività della prevenzione Art. 23 Il Dipartimento della prevenzione: finalità e funzioni Pag. 22 Art. 24 Il Dipartimento della Prevenzione: organizzazione Pag. 23 Art. 25 Il Direttore del Dipartimento della Prevenzione Pag. 23 Art. 26 I Settori del dipartimento della prevenzione Pag. 25 Art. 27 Il Dipartimento della Prevenzione: le Unità Funzionali Pag. 25 Capo III – Le attività territoriali Art. 28 La Zona Distretto Pag. 26 Art. 29 La Società della Salute Pag. 27 Art. 30 Il Direttore della Società della Salute Pag. 28 Art. 31 Il Responsabile di Zona-distretto Pag. 28 Art. 32 Comitato di coordinamento Pag. 29 Art. 33 Ufficio di direzione zonale Pag. 29 Art. 34 Il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera scelta Pag. 30 Art. 35 Le Unità funzionali di zona-distretto Pag. 31 Art. 36 Le Unità operative per i servizi territoriali Pag. 31 Art. 37 Il budget della Zona-distretto Pag. 32 Capo IV- L’assistenza ospedaliera Art. 38 I Presidi Ospedalieri Pag. 32 Art. 39 Il Responsabile del Presidio Ospedaliero Pag. 34 Art. 40 I Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri Pag. 35 Art. 41 L’Area generale infermieristica degenza ospedaliera Pag. 36 Art. 42 I Responsabili Infermieristici dei Dipartimenti Ospedalieri Pag. 36 3 Capo V – Il Dipartimento di Emergenza- Urgenza (DEU) Art. 43 Finalità e funzioni del Dipartimento di Emergenza Urgenza Pag. 37 Capo VI – Il dipartimento del farmaco Art. 44 Finalità e funzioni del Dipartimento del Farmaco Pag. 39 TITOLO IV DIPARTIMENTI DI COORDINAMENTO TECNICO Capo I – I dipartimenti aziendali Art. 45 Finalità e funzioni dei dipartimenti aziendali di Coordinamento tecnico Pag. 39 Capo II – I dipartimenti interaziendali Art. 46 Finalità e funzioni dei Dipartimenti interaziendali Pag. 41 TITOLO V NORME DI CHIUSURA, FINALI E TRANSITORIE Art. 47 L’organismo consultivo, l’organo di governo clinico e l’ufficio di supporto Pag. 41 Art. 48 Norma di rinvio Pag. 41 Art. 49 Modifiche ed aggiornamenti del regolamento generale Pag. 42 Art. 50 Norme transitorie Pag. 42 Art. 51 Entrata in vigore Pag. 43 4 TITOLO I IL SISTEMA AZIENDA ED IL SUO GOVERNO Art. 1 Il sistema Azienda L’Azienda ha definito le motivazioni della propria attività e le modalità con cui conseguire le proprie finalità nello Statuto (atto aziendale), a cui si rinvia. Con il presente atto l’Azienda regolamenta la propria organizzazione interna. In coerenza con lo Statuto e la pianificazione regionale e locale, l’organizzazione Aziendale è orientata secondo tre linee di governo: governo strategico, governo clinico, governo economico-finanziario. Tutto il personale dell’Azienda ed in particolare la dirigenza, secondo le proprie competenze e responsabilità, è chiamato a fornire il proprio contributo per il regolare ed efficace espletamento delle suddette funzioni di governo. Art. 2 Il governo strategico Il governo strategico, o funzione di pianificazione strategica della Direzione Aziendale, è rivolto a: • elaborare le strategie Aziendali e la loro esplicitazione, attraverso gli strumenti della programmazione (direzionale ed operativa), garantendo la coerenza degli obiettivi con i bisogni definiti e con i compiti assegnati all’Azienda stessa dal Piano Sanitario Regionale e dagli altri atti di politica per la salute; • perseguire, attraverso la funzione di indirizzo e controllo (controllo direzionale), un efficace ed efficiente espletamento delle attività sia dal punto di vista gestionale che assistenziale, tale da garantire una uniforme ed appropriata tutela della salute nel rispetto dei diritti di cui il cittadino è portatore; • garantire l'efficiente allocazione delle risorse, compatibilmente con le azioni previste nel piano annuale di attività; • definire, nel rispetto dei livelli di assistenza essenziali e garantiti, i volumi di produzione dei servizi sanitari e di alta integrazione, per quanto di competenza, da 5 commissionare agli erogatori interni od esterni e da attuare con la programmazione operativa; • programmare e gestire l’attività di formazione e di aggiornamento continuo; l’aggiornamento obbligatorio ha lo scopo di sviluppare le risorse umane sul piano professionale e relazionale, promuovere l’integrazione organizzativa, migliorare la qualità e l’immagine aziendale. Il Direttore Generale nell'esercizio della funzione di governo strategico si avvale della Direzione Aziendale, quale prevista all’articolo 6 dello Statuto Aziendale e composta dal Direttore Generale stesso (D.G.), dal Direttore Sanitario (D.S.), dal Direttore Amministrativo (D.A.), dal Direttore dei Servizi Sociali (D.S.S.) e dai Responsabili di Zona- distretto (R.Z.D.) e del supporto della dirigenza, istituendo l’Ufficio di Direzione che integra la Direzione Aziendale con i dirigenti delle strutture Aziendali cui è affidata la responsabilità della contrattazione budgettaria. Art. 3 Il governo clinico Il governo clinico si riferisce a tutte le prestazioni di assistenza, comprese quelle rivolte alle componenti fragili della società che si definiscono “di alta integrazione”. Il governo clinico è rivolto alla definizione degli strumenti organizzativi, di gestione e di valutazione della qualità complessiva dei servizi erogati, in un'ottica di miglioramento continuo ed a salvaguardia di alti standard assistenziali da parte dei professionisti e dell'organizzazione nel suo complesso. Il governo clinico si fonda sulla consapevolezza che il servizio è il risultato di processi di lavoro intesi come insieme di attività interconnesse, per lo svolgimento delle quali agiscono professionisti, si utilizzano tecnologie e si consumano risorse, finalizzate all'erogazione di servizi caratterizzati dall'appropriatezza, dall'universalità e dall'equità dell’accesso e della distribuzione. Il governo clinico, in ultima analisi, deve essere il punto di incontro tra l’obiettivo primario dei professionisti, che è preoccuparsi dei risultati delle cure dei propri pazienti e quello di chi amministra, che è farsi carico della condizione della popolazione in un quadro di risorse definite. Deve pertanto essere garantita tale dialettica per ottimizzare l’uso delle risorse e assicurare la migliore qualità possibile. 6 Il Collegio di Direzione, organismo interno, ed il Consiglio dei Sanitari, organismo elettivo, rappresentano gli ambiti prioritari in cui le problematiche relative al governo clinico vengono dibattute. Art. 4 Il governo economico finanziario Il governo economico finanziario, nell'ambito dei piani di attività, è perseguito con l'efficiente utilizzazione delle risorse, per assicurare i livelli di assistenza ossia l’insieme delle prestazioni che il servizio sanitario regionale è tenuto ad assicurare sulla base della normativa vigente e degli atti di programmazione nazionale e regionale a tutela della collettività e dell’individuo, avendo quale obiettivo l'equilibrio di bilancio. L'espressione in termini economico-finanziari e patrimoniali della gestione costituisce il contenuto del Bilancio Pluriennale di Previsione e del Bilancio di Esercizio. Attraverso tali atti viene inoltre definito il livello degli investimenti da attuarsi nei periodi di riferimento. Per mezzo della contabilità analitica e del controllo di gestione (controllo direzionale) viene garantito il costante monitoraggio dell’andamento dei costi e dei ricavi, al fine di verificarne la compatibilità con le risorse disponibili e consentire l'eventuale tempestiva attivazione di interventi correttivi. Art. 5 La contrattazione di Budget La sintesi del governo aziendale si persegue con la contrattazione di budget, con la quale vengono definiti gli obiettivi assistenziali, organizzativi ed economicofinanziari, a livello di singola articolazione, e le risorse a tal fine disponibili, in coerenza con gli obiettivi generali che ogni anno la direzione aziendale definisce. Il Budget rappresenta lo strumento ordinario di governo dell’azienda. Ogni anno la Direzione aziendale aggiorna gli obiettivi generali, sulla base dei quali viene avviata la contrattazione, nel rispetto del regolamento aziendale di budget, a cui si rinvia per gli aspetti operativi. 7 Art. 6 L’attività libero-professionale intra-moenia L’attività libero-professionale intra-moenia rappresenta un valore che l’Azienda intende favorire e tutelare, nel prioritario interesse dei pazienti. A tale scopo viene adottato un regolamento nel rispetto delle norme nazionali e regionali. TITOLO II L’ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE Capo I – L’articolazione organizzativa Art. 7 Tipologia delle strutture organizzative – Principi Generali L’Azienda, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale ed in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 40/05 e successive modifiche e dal vigente P.S.R., articola la propria struttura organizzativa in strutture organizzative professionali e funzionali. Tali strutture organizzative possono essere individuate come semplici o complesse in funzione della particolare articolazione organizzativa, del bacino di utenza, della valenza strategica per l’Azienda. Per struttura organizzativa professionale si intende l’insieme di professionalità omogenee attinenti ad una specifica funzione operativa; essa si qualifica come: 1. Unità Operativa (struttura complessa), che è dotata di piena autonomia tecnicoprofessionale ed è direttamente titolare di una funzione operativa; 2. Sezione od Ufficio definito Struttura semplice dipartimentale, che, in analogia all’ Unità Operativa, è un’articolazione interna del dipartimento o dell’area funzionale di appartenenza; 3. Sezione od Ufficio definito Struttura semplice di U.O., quale articolazione interna di un’Unità Operativa, la cui autonomia tecnico-professionale si esprime nell’ambito delle direttive impartite dal direttore dell’unità operativa di riferimento; 8 la sezione è costituita per lo svolgimento di attività sanitarie ospedaliere, gli uffici per le attività tecnico-amministrative. Le strutture semplici possono essere di Unità Operativa (e in tal caso rappresentano articolazione delle Unità Operative) o di livello dipartimentale. In ogni caso, non possono essere previste strutture semplici come articolazioni interne di altre strutture semplici dipartimentali. In particolare le strutture organizzative professionali: a) concorrono, sotto il profilo tecnico professionale, alla formazione degli atti di programmazione; b) partecipano alle procedure informative, a quelle contabili, di controllo di gestione e di verifica e revisione della qualità delle prestazioni istituite dalla Azienda USL; c) concorrono alla definizione dei programmi aziendali di formazione permanente, di miglioramento continuo della qualità, di educazione sanitaria, di informazione e di relazione con gli assistiti; d) concorrono alla definizione dei programmi aziendali di incentivazione degli operatori e di sviluppo delle dotazioni tecnologiche e strumentali; e) definiscono, nell’ambito di propria competenza, apposite procedure operative e protocolli d’intervento; f) concorrono ai processi gestionali e di integrazione professionale di competenza delle strutture organizzative funzionali. Le strutture organizzative professionali sono descritte al successivo Capo secondo. Per struttura organizzativa funzionale si intende l’unità organizzativa multiprofessionale che aggrega, coordinandole ed integrandole, le funzioni operative appartenenti a settori omogenei di attività; essa si qualifica come: 1. area funzionale o dipartimento per le attività di produzione ed erogazione delle prestazioni assistenziali di ricovero ospedaliero e di prevenzione e per le attività tecnico-amministrative del centro direzionale. A ciascuna Area Funzionale o Dipartimento è preposto un Direttore nominato dal Direttore Generale, sentito il D.S., il D.A. o il D.S.S. per quanto di specifica competenza, nel rispetto delle procedure di legge e di quanto stabilito nel presente regolamento. Si precisa che in 9 alcuni casi il dipartimento coincide con l’Area Funzionale. Il Direttore del Dipartimento è responsabile del budget e della programmazione operativa del Dipartimento; coordina il personale delle strutture organizzative professionali assegnato direttamente al Dipartimento per lo svolgimento delle proprie funzioni. Ciascuna Area funzionale/Dipartimento aggrega più strutture complesse. 2. settore dipartimentale, per il coordinamento aziendale delle attività svolte dalle unità funzionali della prevenzione e, per analogia, anche all’interno di altri dipartimenti e dello staff. Il coordinatore di tale articolazione risponde al direttore dello Staff, dell’Area o del Dipartimento di appartenenza. 3. unità funzionale, per le attività di erogazione delle prestazioni assistenziali dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e della prevenzione. Dal punto di vista organizzativo corrisponde ad una struttura semplice. A ciascuna Unità Funzionale è preposto un Responsabile nominato dal Direttore Generale su proposta del Responsabile di Zona-Distretto o del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, secondo quanto di competenza, nel rispetto delle procedure di legge e di quanto stabilito nel CCNL e nel presente regolamento. Il Responsabile dell’Unità Funzionale svolge le seguenti funzioni: è responsabile del budget derivato dal budget di zona-distretto ovvero dal budget di settore per il Dipartimento della Prevenzione; è responsabile della programmazione operativa della struttura; dirige il personale delle strutture organizzative professionali assegnato direttamente all’unità funzionale per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le strutture organizzative funzionali sono descritte al successivo Capo terzo. Art. 8 Contenuto delle previsioni regolamentari - Organigrammi - Coordinamenti In allegato sono specificatamente individuate le strutture organizzative funzionali e professionali (di norma di livello dirigenziale), necessarie per il pieno assolvimento delle funzioni aziendali. Si rinvia alle norme transitorie di cui al successivo articolo 50 per le modalità di passaggio al nuovo modello organizzativo. 10 Le funzioni, ossia l’elenco dettagliato delle attività e prestazioni svolte dalle varie strutture organizzative aziendali, verrà approvato con provvedimento del Direttore Generale e sarà considerato quale appendice del regolamento di organizzazione. Il presente regolamento non disciplina le posizioni organizzative per il personale del comparto, che faranno parte di un separato atto, ad eccezione della previsione di alcune posizioni per i Responsabili infermieristici (art. 42) e per talune funzioni di staff della Direzione (art. 22, sub D). Con apposito provvedimento del Direttore Generale ed in relazione a particolari esigenze potrà essere prevista la costituzione e l’attivazione di strutture organizzative aggiuntive, professionali o funzionali, od una diversa aggregazione delle strutture organizzative nell’ambito dei Dipartimenti, delle Aree, dei Settori Dipartimentali o delle Unità Funzionali. Oltre agli incarichi di direzione di struttura organizzativa, funzionale o professionale, l’Azienda prevede per i propri dipendenti, sia per l’area della dirigenza che per quella del comparto, incarichi di tipo professionale per il coordinamento di specifiche attività tecnico-professionali. Inoltre, per il governo delle attività infermieristiche e di supporto, ostetriche, di quelle tecnico-sanitarie e dell’assistenza sociale l’Azienda può avvalersi di funzioni di coordinamento (es. ex Capo Sala), di seguito chiamate “Coordinamenti” che sono articolazioni delle strutture organizzative funzionali e professionali. I coordinatori infermieristici in servizio presso strutture organizzative professionali (Unità Operative) esplicano le loro attività nell’ambito delle direttive del Responsabile Infermieristico (di norma posizione organizzativa) del relativo Dipartimento od Area, nel caso si tratti di funzioni di assistenza infermieristica ospedaliera, oppure del Responsabile Infermieristico Territoriale nel caso si tratti di coordinatori in servizio presso le unità funzionali di zona – distretto. I coordinatori appartenenti alle altre professioni sanitarie (della prevenzione, della riabilitazione, di laboratorio analisi e di radiologia medica), nonché dell’assistenza sociale, esplicano le loro attività nell’ambito delle direttive del Responsabile della Struttura di assegnazione (Unità Funzionali per il territorio ed il dipartimento della 11 prevenzione; UU.OO. professionali dei tecnici per il Presidio Ospedaliero), ferma restando la dipendenza professionale dal dirigente della professione sanitaria o sociale di riferimento ove la Struttura di assegnazione non coincida con quella del Dirigente della professione sanitaria di riferimento. Questi, a sua volta, risponde, sotto il profilo gestionale, al Direttore della competente Struttura Organizzativa Funzionale (Dipartimento Diagnostica e suoi Settori per laboratorio e radiologia; Dipartimento Prevenzione e suoi Settori per vigilanza ed ispezione; Zona Distretto per la riabilitazione e l’assistenza sociale). I Coordinatori sono nominati dal Direttore Generale in coerenza con i criteri e con le modalità prevista dai contratti collettivi di lavoro per il personale del comparto Capo II - Le Strutture Organizzative Professionali Art. 9 L’Unità Operativa L’Unità Operativa (U.O.) è una struttura organizzativa professionale (complessa) dotata di piena autonomia tecnico professionale da esercitare nel rispetto degli indirizzi aziendali, delle direttive del direttore della struttura organizzativa funzionale di appartenenza e delle esigenze del cittadino/utente. E’ direttamente titolare di una funzione operativa, cioè dell’insieme di attività riconosciute come omogenee sotto il profilo professionale. Alla U.O. è assegnata la responsabilità di gestione delle risorse umane, tecniche o finanziarie concretamente affidate. La responsabilità dell’U.O. è attribuita dal D.G.: a) ad un dirigente del ruolo sanitario, per le UU.OO. titolari di funzioni operative sanitarie, che abbia superato la selezione prevista all’art. 15 del D. L.vo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; b) ad un dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per le unità operative titolari di funzioni operative di carattere tecnico, amministrativo e professionale, sentito il D.A.; c) ad un dirigente delle professioni sanitarie o sociali di cui alla Legge 251/2000 e successive modifiche per le UU.OO. relative alle corrispondenti aree professionali classificate di livello dirigenziale secondo i criteri stabiliti dal P.S.R.; 12 d) ad un dirigente di qualsiasi ruolo per le UU.OO. di Staff, fermo restando, per i dirigenti medici e sanitari non medici, la selezione prevista dall’art. 15 del citato D.L.vo 502/1992. Il responsabile della Unità Operativa assume la denominazione di Direttore. Qualora l’U.O. manchi di direttore, si provvederà alla sostituzione ovvero ad affidare temporaneamente la struttura priva di titolare ad altro dirigente nei termini previsti dalle norme e dai CCNL al momento vigenti, o, ancora, ad attivare una posizione organizzativa del comparto in funzione sostitutiva della U.O. Il Direttore della Unità Operativa, per il gruppo di professionalità omogenea di riferimento dell’Unità Operativa stessa, oltre ai compiti previsti dal precedente art. 7 (ex art. 60 della L.R. 40/05 e successive modifiche) esercita i seguenti compiti: assicura tempestività ed adeguatezza di risposta ai problemi professionali tipici delle funzioni svolte; emana linee guida su aspetti deontologici, di responsabilità professionale rispetto alle competenze tipiche di ogni profilo professionale; cura l’aggiornamento professionale del personale attraverso la promozione di interventi di aggiornamento e formazione e partecipazione alla programmazione strategica del piano di formazione; propone e promuove, in accordo con il Responsabile delle strutture funzionali interessate e compatibilmente con le risorse disponibili, eventuali sperimentazioni, anche in relazione all’introduzione di nuove tecniche; promuove strumenti di valutazione ed autovalutazione professionale volti alla misurazione della qualità della prestazione e dei servizi; cura, in accordo con il responsabile funzionale e in armonia con le procedure aziendali esistenti, l’iter di inserimento del personale neo-assunto; partecipa alle procedure informative, contabili, di controllo di gestione, di verifica e revisione della qualità delle prestazioni; concorre all’attivazione delle iniziative aziendali tendenti al miglioramento della qualità delle prestazioni e dell’assistenza e al miglioramento dei rapporti con i cittadini. Le funzioni operative proprie delle strutture organizzative professionali sono esercitate all’interno di strutture organizzative funzionali. 13 A questo fine il personale delle strutture organizzative professionali dipende, sotto il profilo tecnico professionale, dal Direttore della Unità Operativa di appartenenza, sotto il profilo organizzativo e gestionale dal Direttore della struttura organizzativa funzionale in cui è collocato. Art. 10 La Struttura Semplice Dipartimentale E’ anch’essa una struttura organizzativa professionale dotata di piena autonomia tecnico professionale da esercitare nel rispetto degli indirizzi aziendali, delle direttive del responsabile della struttura organizzativa funzionale di appartenenza e delle esigenze del cittadino/utente. Pur non essendo graduata come struttura complessa, costituisce un’articolazione interna del dipartimento o dell’area funzionale di appartenenza e ad essa è di norma attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. Art. 11 La Sezione per le attività sanitarie ospedaliere E’ la struttura (semplice) la cui autonomia tecnico-professionale si esercita nel rispetto dei protocolli operativi e delle direttive impartite dal Direttore dell’Unità Operativa o del Dipartimento di riferimento. Sotto il profilo organizzativo la Sezione dipende, per il tramite del Direttore di U.O., dal Direttore della struttura organizzativa funzionale nella quale è inserita. Ogni Sezione è affidata alla responsabilità di un dirigente che assume la denominazione di Responsabile; viene nominato dal DG su proposta del Direttore della U.O. o del Dipartimento di riferimento, sentito il DS (Direttore Sanitario). Art. 12 Gli Uffici per le attività tecnico, professionali, amministrative e di staff Gli Uffici costituiscono, di norma, articolazioni delle Unità Operative appartenenti all’Area tecnica, all’Area dell’Avvocatura, all’Area Amministrativa ed allo Staff. La loro autonomia è esercitata nell’ambito dei programmi e delle direttive impartite dal Direttore dell’Unità Operativa competente. 14 Ogni Ufficio è affidato alla responsabilità di un dirigente o di un collaboratore collocato nella categoria “D” o “Ds” titolare di posizione organizzativa, che assume la denominazione di Responsabile; esso è nominato dal D.G. su proposta del Responsabile della struttura organizzativa di riferimento, sentito il D.A. o il Responsabile di Staff per quanto di competenza. Art. 13 I Settori interni delle U.O. tecnico, professionali, amministrative, sociali, infermieristiche e tecnico-sanitarie. Nell’ambito delle Unità Operative od Uffici tecnico, professionali, amministrative e sociali possono essere individuate articolazioni interne settoriali per specifiche competenze che vengono definite Settori interni. La responsabilità di un settore è affidata ad un dipendente, appartenente all’Area contrattuale del Comparto, dal Direttore Generale, su proposta del Direttore dell’U.O. di appartenenza, sentito il D.A. (Direttore Amministrativo) o il D.S.S. (Direttore dei Servizi Sociali) o il Responsabile di Zona, a seconda della competenza. Non necessariamente ai Settori corrispondono le Posizioni Organizzative. Capo III – Le Strutture Organizzative Funzionali: i Dipartimenti Ospedalieri e della Prevenzione; le Aree e lo Staff del Centro Tecnico Direzionale; i Settori Dipartimentali; le Unità Funzionali Art. 14 I Dipartimenti ospedalieri e della prevenzione. I Dipartimenti sono strutture organizzative costituite per le attività di produzione ed erogazione delle prestazioni assistenziali dei servizi sanitari ospedalieri e della prevenzione. E’ equiparata ad un Dipartimento anche l’Area Generale Infermieristica di degenza ospedaliera descritta al successivo art. 42 A ciascun Dipartimento è preposto un Direttore nominato dal Direttore Generale, sentito il D.S. o il D.A., per quanto di specifica competenza, nel rispetto delle procedure di legge o di quanto stabilito nel presente regolamento. Il Direttore del Dipartimento nel presidio ospedaliero svolge le seguenti funzioni: 15 - è responsabile del budget e della programmazione operativa del dipartimento; - esercita le funzioni gestionali nei confronti del direttori delle U.O. del Dipartimento; - dirige il personale delle strutture organizzative professionali assegnate al dipartimento per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'incarico non è esclusivo essendo conferito ad uno dei Direttori di struttura complessa afferenti al Dipartimento stesso. Trattasi di una funzione aggiuntiva rispetto a quella di direzione della struttura complessa che può essere revocata con provvedimento motivato del Direttore Generale. Art. 15 Le Strutture Funzionali del Centro Tecnico Direzionale. L’Area Amministrativa, l’Area Tecnica, l’Area dell’Avvocatura e lo Staff della Direzione sono strutture organizzative costituite per le attività di produzione ed erogazione delle attività tecniche, amministrative e di supporto alla Direzione Aziendale. A ciascuna Area/Staff è preposto un responsabile nominato dal Direttore Generale, sentito il D.S. o il D.A., per quanto di specifica competenza, nel rispetto delle procedure di legge o di quanto stabilito nel presente regolamento. La direzione dell’Area/Staff, equivalente alla direzione di un dipartimento, costituisce funzione aggiuntiva rispetto a quella di direzione della struttura complessa, e non esclusiva, e può essere revocata con provvedimento motivato del Direttore Generale. Il Responsabile dell’area o dello staff, denominato direttore, svolge le seguenti funzioni: - è responsabile del budget e della programmazione operativa dell’area o dello staff; - esercita le funzioni gestionali nei confronti dei direttori delle UU.OO. dell’area o dello staff; - dirige il personale delle strutture organizzative professionali assegnate al l’area o allo staff per lo svolgimento delle proprie funzioni. 16 Le Aree e lo Staff del Centro Tecnico Direzionale sono descritte al successivo articolo 22. Art. 16 I Settori Dipartimentali I Settori Dipartimentali sono strutture organizzative funzionali, che rappresentano un raggruppamento di strutture organizzative professionali, istituiti all’interno dello Staff, delle Aree funzionali o dei Dipartimenti per esigenze organizzative. La composizione dei Settori Dipartimentali è riportata negli organigrammi allegati. La Responsabilità del Settore costituisce funzione aggiuntiva rispetto a quella di direzione della struttura complessa, e non esclusiva, e può essere revocata con provvedimento motivato del Direttore Generale. Art. 17 Le Unità Funzionali Le Unità Funzionali sono costituite per le attività di produzione e di erogazione delle prestazioni assistenziali dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e della prevenzione. A ciascuna Unità Funzionale è preposto un Responsabile nominato dal Direttore Generale su proposta del Responsabile di Zona-Distretto o del Direttore del Dipartimento della Prevenzione secondo quanto di competenza, nel rispetto delle procedure di legge e di quanto stabilito dal presente regolamento. Il Responsabile dell’Unità Funzionale svolge le seguenti funzioni: è responsabile del budget derivato dal budget di zona-distretto ovvero dal budget di settore per il dipartimento della prevenzione; è responsabile della programmazione operativa della struttura; dirige il personale delle strutture organizzative professionali, assegnato direttamente all’unità funzionale per lo svolgimento delle proprie funzioni; è funzionalmente legato al Direttore della Società della Salute, in base alla struttura organizzativa della SdS, relativamente alle materie di competenza della stessa. 17 Capo IV: I Rapporti Tra Le Strutture Organizzative Art. 18 Disciplina dei rapporti tra le strutture organizzative Le strutture organizzative dell’Azienda devono attenersi al criterio della responsabilità e della massima collaborazione interdisciplinare, al fine di conseguire in maniera efficiente ed efficace gli obiettivi individuati dalla direzione aziendale. I responsabili delle strutture organizzative aziendali ed il personale alle stesse assegnato hanno l’obbligo di uniformarsi a quanto disposto al precedente capoverso, fornendo tutta la documentazione e l’informazione ritenuta reciprocamente necessaria. Art. 19 Conflitti di competenza Gli eventuali conflitti di competenza tra le strutture organizzative dell’Azienda sono risolti: • dal responsabile della struttura organizzativa professionale, in caso di conflitto di competenza tecnico-professionale, insorto all’interno della struttura; • dal responsabile della struttura organizzativa funzionale, in caso di conflitto insorto per motivi organizzativi tra strutture organizzative professionali facenti parte della stessa struttura organizzativa funzionale; • dal Responsabile di Zona in caso di conflitto insorto tra strutture funzionali o tra strutture professionali con personale in proiezione in strutture funzionali diverse, nell’ambito della Zona; • dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario o dal Direttore dei Servizi Sociali, ciascuno nell’ambito della propria competenza, in caso di conflitto insorto tra strutture funzionali o tra strutture professionali con personale in proiezione in strutture funzionali diverse, appartenenti al Centro Direzionale o a Zone diverse. 18 Art. 20 Assegnazione del personale Il personale viene assegnato dalla Direzione Aziendale alle seguenti macro strutture funzionali: alle Zone-Distretto, ai Dipartimenti Ospedalieri, all’Area Generale Infermieristica di Degenza Ospedaliera, al Dipartimento della Prevenzione, all’Area Amministrativa, all’Area Tecnica, all’Area Avvocatura, allo Staff della Direzione e, da queste, successivamente alle strutture individuate sulla base della “catena organizzativa” di cui all’allegato 1 del presente regolamento. Eventuali successive mobilità verranno effettuate nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dal CCIA di riferimento e dai regolamenti aziendali in vigore. Art. 21 Le reti aziendali La Direzione Aziendale può costituire, per specifiche problematiche di interesse generale, o di interesse comune per la Società della Salute, reti aziendali di referenti specialistici individuati previa selezione tra il personale che opera nelle strutture organizzative. Le reti possono essere formate sia dal personale dirigente che del comparto della Azienda o della SdS. Questi operatori, adeguatamente formati ed addestrati, agiscono nelle proprie strutture per promuovere e facilitare le azioni sulle tematiche di riferimento sotto il coordinamento del responsabile della rete nominato con atto aziendale. Se le problematiche afferiscono alla SdS, la nomina del responsabile della rete è effettuata previa intesa con il Direttore della SdS. TITOLO III - LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI Capo I - Il Centro Tecnico Direzionale Art. 22 Le Aree e lo Staff del Centro Direzionale Le strutture organizzative professionali corrispondenti alle funzioni amministrative, tecniche e professionali di supporto alla Direzione Aziendale sono organizzate nelle seguenti strutture funzionali: 19 A. Area Funzionale Amministrativa Sono di competenza delle strutture dell’Area Amministrativa le attività aziendali che hanno la finalità di assolvere a tutti gli adempimenti di legge in materia finanziaria, fiscale e amministrativa in genere, nel rispetto dei principi contabili e di gestione amministrativa. Le articolazioni organizzative dell’Area Amministrativa svolgono le funzioni di supporto amministrativo delle varie attività aziendali, sia di tipo gestionale che di applicazione e di indirizzo tecnico-giuridico, non trasferite all’Ente per i Servizi Tecnico-amministrativi dell’ Area Vasta Nord Ovest (ESTAV). L’Area Amministrativa e la sua articolazione in Unità Operative e Uffici è illustrata nell’allegato. B. Area Funzionale Tecnica Sono di competenza delle strutture dell’Area Tecnica tutte le funzioni per la complessiva gestione del patrimonio aziendale e di carattere tecnico-gestionale connesse alla realizzazione di nuove opere od alla manutenzione degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie necessarie per le attività aziendali, con l’eccezione delle attività trasferite all’ESTAV. Compete altresì all’Area Tecnica assicurare lo svolgimento di tutte le opportune iniziative per sviluppare un sistema della “qualità totale” tale da pervadere profondamente le attività di ingegneria, progettazione ed esecuzione lavori; in tale ambito si ricomprende la funzione di supporto per l’acquisizione di nuove tecnologie. L’Area Tecnica e la sua articolazione in Unità Operative e Uffici è illustrata nell’allegato. C. Area Avvocatura Sono di competenza dell’Area Avvocatura tutte quelle funzioni da svolgere in piena autonomia ed indipendenza che presidiano la tutela legale dell’Azienda ed alla quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa dell’Amministrazione in tutti i giudizi civili, penali ed amministrativi, arbitrali e di conciliazione. 20 Essa assiste, consiglia e difende l’Azienda in giudizio per fatti e cause di servizio, con particolare riferimento ai danni da responsabilità medica, alla gestione dei sinistri ed alle cause di lavoro. Formula pareri e proposte su richiesta delle strutture organizzative aziendali. Assicura il coordinamento per le funzioni di supporto alla Direzione in materia di rapporti istituzionali, di utenza e di gestione amministrativa degli affari generali e di segreteria con rilevanza interna ed esterna. L’Area dell’Avvocatura e la sua articolazione in Unità Operative e Uffici è illustrata nell’allegato. D. Lo Staff della Direzione Lo Staff unificato, che aggrega quello della Direzione Aziendale e quello della Direzione Sanitaria, è una struttura multiprofessionale che supporta la Direzione Aziendale nella programmazione strategica ed operativa, nelle funzioni di monitoraggio e controllo delle attività e dei costi e nel miglioramento del clima interno/esterno. Lo Staff accorpa le macrofunzioni attinenti il Governo Clinico, le Relazioni Interne, le Relazioni Esterne ed Istituzionali, la Programmazione e Controllo Direzionale dei Processi. Le strutture organizzative di staff agiscono come un sistema a rete dove ciascun nodo sviluppa la propria attività in stretto coordinamento funzionale con gli altri. Lo Staff ha in particolare il compito di: • Coadiuvare la Direzione nella definizione degli obiettivi generali, delle strategie per il loro conseguimento, della politica aziendale e della programmazione annuale; • Supportare le attività direzionali dei responsabili della linea gestionale; • Analizzare le performances aziendali, al fine di individuare e promuovere le azioni di miglioramento; • Coordinare ed integrare le competenze aziendali; • Mettere in campo le azioni e le strategie necessarie a migliorare il benessere organizzativo ed il clima interno del personale dipendente e convenzionato; • Attuare le azioni e le strategie necessarie a migliorare i rapporti con i cittadini, gli utenti, le associazioni che li rappresentano e le istituzioni espressione delle comunità locali. 21 L’articolazione dello Staff in Settori, Unità Operative, Sezioni ed Uffici è illustrata in allegato. Capo II – Le Attività Della Prevenzione Art. 23 Il Dipartimento della Prevenzione: finalità e funzioni. Il Dipartimento della Prevenzione ha come fine istituzionale: • garantire la tutela della salute collettiva dai rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro, • perseguire obiettivi di promozione della salute, • prevenire l’insorgenza di malattie e disabilità, migliorare la qualità della vita. Il Dipartimento della Prevenzione partecipa alla composizione del programma di attività dell’Azienda, formulando proposte di intervento nelle materie di competenza indicandone anche i riflessi economici. Il Dipartimento della Prevenzione si coordina con il Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A.T., ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva, con l’Istituto Zooprofilattico per le funzioni di sanità pubblica veterinaria, con l’I.N.A.I.L. e con la rete dei Laboratori di Sanità Pubblica. In particolare al Dipartimento della Prevenzione sono assegnate le seguenti specifiche funzioni: • Profilassi delle malattie infettive e parassitarie; • Tutela della collettività dai rischi sanitari e infortunistici degli ambienti di vita, anche in riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali; • Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; • Sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali, profilassi delle malattie infettive e parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene delle produzioni zootecniche, tutela del benessere animale, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale, igiene urbana; • Sorveglianza e prevenzione nutrizionale. 22 Art. 24 Il Dipartimento della Prevenzione: organizzazione Il Dipartimento della Prevenzione si articola come riportato nell’apposito organigramma allegato. Presso il Dipartimento della Prevenzione è collocata la Struttura organizzativa Educazione alla Salute che svolge la funzione di raccordo professionale a livello aziendale per le tematiche di competenza e cura gli aspetti bioetici dei trattamenti. Le Strutture del Dipartimento della Prevenzione si avvalgono anche del personale amministrativo, dei tecnici della prevenzione ed infermieristico in proiezione funzionale secondo la linea di responsabilità stabilita al precedente articolo 8, penultimo comma. Il Comitato Direttivo del Dipartimento della Prevenzione è costituito con provvedimento del Direttore Generale ed è composto dal Direttore del Dipartimento che lo presiede, dai Responsabili dei Settori Dipartimentali, dai Direttori delle Unità Operative, dai Responsabili di Unità Funzionale e dal Dirigente dei Tecnici della Prevenzione. Art. 25 Il Direttore del Dipartimento della Prevenzione Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario. L’incarico ha, di norma, validità triennale ed è rinnovabile. Risponde del proprio operato alla Direzione Generale e, per gli aspetti tecnicoprofessionali, alla Direzione Sanitaria. La direzione del Dipartimento costituisce funzione aggiuntiva rispetto a quella di direzione della struttura complessa, e non esclusiva, e può essere revocata con provvedimento motivato del Direttore Generale. Il Direttore del Dipartimento coadiuva la Direzione Aziendale ed in particolare svolge le seguenti funzioni: • Concorre, per quanto di competenza, alla definizione degli obiettivi di pianificazione strategica; • Negozia con la Direzione Aziendale il budget complessivo del Dipartimento della Prevenzione e ne negozia la ripartizione ai Centri di Responsabilità; 23 • Promuove lo sviluppo di progetti di collaborazione in ambito regionale con i Dipartimenti delle altre Aziende, con la finalità di creare una rete regionale delle attività di prevenzione; • Promuove la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori compreso quello annuale e promuove i programmi di comunicazione istituzionale del Dipartimento; • Individua strumenti specifici per il controllo di gestione e per la verifica della qualità delle prestazioni in coerenza con quelli definiti dalla Direzione Aziendale; • Promuove la programmazione dell’attività delle strutture dipartimentali sulla base dell’analisi dei bisogni di salute della popolazione; • Predispone, attua e verifica la rispondenza degli interventi ai bisogni rilevati e le prestazioni effettuate in termini di efficacia ed efficienza; • Garantisce la continua ed appropriata erogazione delle attività di prevenzione attraverso il governo complessivo delle strutture organizzative; • Sulla base dei bisogni evidenziati dai Direttori dei Centri di Responsabilità e condivisi con il Comitato Direttivo, formula proposte al Direttore Sanitario Aziendale in merito al fabbisogno organico delle strutture del Dipartimento; • Per il personale assegnato alle Unità Operative Professionali afferenti al Dipartimento e collocate in proiezione alle Unità Funzionali, dispone l’attivazione delle misure di mobilità, laddove sia accertata la necessità, nel rispetto delle norme e dei regolamenti Aziendali e d’intesa con il Comitato Direttivo; • concorre, per quanto di competenza, alla definizione in sede Aziendale dei programmi di educazione alla salute; • garantisce forme coordinate di raccordo con le strutture territoriali dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), con le strutture territoriali dell’Istituto Zooprofilattico e con il Laboratorio di Area Vasta • propone alla Direzione Aziendale l’istituzione di gruppi di lavoro stabili o a termine per una migliore gestione nell’erogazione delle prestazioni dipartimentali o in caso di emergenze gestionali • Assicura i flussi informativi obbligatori 24 Art. 26 I Settori del Dipartimento della Prevenzione I Settori sono strutture organizzative funzionali del Dipartimento di Prevenzione di dimensione aziendale che aggregano le unità funzionali del Dipartimento e svolgono una funzione di coordinamento aziendale delle Unità Funzionali del Dipartimento della Prevenzione. La Responsabilità di ciascun settore è attribuita, quale incarico,ad un dirigente nominato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, sentito il Direttore del Dipartimento della Prevenzione e scelto tra i responsabili delle Unità Funzionali afferenti al settore. Il Responsabile del Settore conserva la responsabilità dell’Unità Funzionale di appartenenza. La direzione del Settore costituisce funzione aggiuntiva rispetto a quella di direzione della struttura complessa, e non esclusiva, e può essere revocata con provvedimento motivato del Direttore Generale. Il Responsabile di settore è responsabile del budget assegnato, derivato dal budget complessivo del Dipartimento, nonché dell’utilizzo integrato delle risorse per le Unità Funzionali ed assicura l’attribuzione del budget alle unità funzionali afferenti al medesimo Settore. Art. 27 Il Dipartimento della Prevenzione: le Unità Funzionali Le Unità Funzionali sono attivate per la gestione coordinata delle attività e sono strutture organizzative funzionali a carattere multiprofessionale. Dal punto di vista organizzativo corrispondono a strutture semplici. Laddove le Unità Funzionali non siano costituite, le Unità Operative svolgono la relativa funzione. I Responsabili delle Unità Funzionali del Dipartimento della Prevenzione sono nominati dal Direttore Generale, su proposta del Responsabile del Dipartimento, sentiti i Direttori delle Unità Operativa di riferimento dell’Unità Funzionale aziendale; di norma sono individuati fra i Direttori delle UU.OO. del Dipartimento. I Responsabili di Unità Funzionale coordinano le varie professionalità ai fini della erogazione delle prestazioni negli specifici settori di intervento, applicando le direttive tecnico-professionali impartite dai Direttori delle Unità Operative e gestiscono le risorse professionali e tecniche assegnate. 25 Il Responsabile di Unità Funzionale dirige il personale assegnato, definisce il programma di lavoro nell’ambito delle direttive del Direttore di U.O. e ne garantisce l’espletamento; è responsabile dell’utilizzo finale delle risorse. Capo III – Le Attività Territoriali Art. 28 La Zona-Distretto La Zona-Distretto è l’articolazione territoriale in cui: 1. vengono valutati i bisogni sanitari e sociali della comunità e definite le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari a soddisfare i bisogni assistenziali della popolazione di riferimento; 2. viene assicurata l’integrazione operativa delle attività sanitarie e sociali svolte a livello territoriale dall’azienda sanitaria e dai comuni, nonché la loro coerenza con le politiche locali di governo del territorio; 3. viene assicurato l’appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dai servizi direttamente gestiti dalla ASL; 4. sono sviluppate iniziative di educazione sanitaria e di informazione agli utenti sulle attività svolte dal S.S.R.; 5. è garantito l’accesso alle prestazioni offerte dai presidi distrettuali ed a quelle rese dagli altri presidi aziendali; 6. è assicurato il coordinamento tra le attività ospedaliere, le attività territoriali e quelle di prevenzione; 7. è assicurato il raccordo operativo, per la programmazione istituzionale partecipata, con la Società della Salute. L’ambito territoriale dell’Azienda si articola nella Zona-Distretto delle Apuane e nella Zona-Distretto della Lunigiana così come disposto all’art. 1 comma 3 dello statuto. L’erogazione dei servizi territoriali di zona-distretto avviene attraverso unità funzionali facendo riferimento ai seguenti settori di attività: cure primarie; salute mentale; 26 dipendenze; assistenza sociale; attività consultoriali. L’intera struttura organizzativa della Zona-Distretto è costituita per corrispondere all’insieme degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale. A ciascuna Zona-Distretto è riconosciuta evidenza contabile da esercitare sulla base degli atti di programmazione e delle risorse assegnate dall’azienda e dai comuni secondo le rispettive competenze. L’attività della Zona-Distretto si esplicita attraverso l’elaborazione del Piano Integrato di Salute, che deve contenere l’analisi dei bisogni e definire gli obiettivi di salute e le strategie per conseguirli, adottando criteri di valutazione finalizzati alla verifica del conseguimento dei risultati attesi. Il Responsabile di Zona-Distretto promuove la formazione del Piano, con il concorso delle strutture organizzative e delle professionalità afferenti la zona stessa sulla base degli orientamenti ed indirizzi della Direzione Aziendale secondo le indicazioni del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, la programmazione di Area Vasta, gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci e della Giunta della Società della Salute, in Lunigiana. L’articolazione delle due zone-distretto è esplicitata nell’allegato al presente regolamento; si precisa che le unità operative e le strutture semplici definite “ a valenza aziendale”, pur collocate in una zona per motivi logistici, hanno competenza sull’intero territorio aziendale. Art. 29 La Società della Salute Con la costituzione della Società della Salute, quale modalità organizzativa di un ambito territoriale di zona-distretto costituita in forma di consorzio tra l’azienda usl ed i comuni per l’esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate, si promuove il coinvolgimento delle Comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nella individuazione dei bisogni di salute della popolazione e nel processo di programmazione. La Società della Salute assicura la partecipazione degli Enti Locali al governo e alla programmazione dei servizi, nel rispetto della Legge regionale n. 40 del 2005 e 27 successive integrazioni e modificazioni. I rapporti della Società della Salute con la Azienda sono definiti nello Statuto della S.d.S. e nella convenzione a suo tempo sottoscritta. Con la Società della Salute le funzioni di Zona-Distretto sono organizzate in modo da evitare duplicazioni e le articolazioni della Società della Salute costituiscono l’equivalente struttura organizzativa zonale. L’attività della Società della Salute è impostata utilizzando lo strumento del Piano Integrato di Salute. Tutti gli atti aziendali relativi alla programmazione del settore sociale, sociosanitario e sanitario territoriale sono soggetti ad approvazione da parte dell’assemblea della SdS, ancorché non espressamente programmate all’interno del Piano Integrato di Salute. Art. 30 Il Direttore della Società della Salute Il Direttore della Società della Salute è titolare delle funzioni aziendali attribuite dalla normativa vigente al Responsabile della Zona-Distretto. Partecipa alla Direzione Aziendale ed è membro di diritto dell’Ufficio di Direzione. Partecipa inoltre alla delegazione Aziendale abilitata a trattare con le Organizzazioni Sindacali, per le tematiche di Zona-Distretto. Art. 31 Il Responsabile di Zona- Distretto A ciascuna Zona-Distretto è preposto un responsabile, nominato dal Direttore Generale, nel rispetto della normativa regionale vigente. Il rapporto di lavoro del Responsabile di Zona-Distretto è disciplinato da contratto di diritto privato, nel quale sono individuate e definite le competenze specifiche connesse all’incarico, nonché gli obiettivi da perseguire. Risponde del proprio operato al Direttore Generale. Il Responsabile di Zona-Distretto provvede a quanto previsto dall’art. 64 comma 4 della L.R. n. 40/05 ed in particolare a gestire il budget assegnato alla Zona-Distretto 28 e negoziare con i responsabili delle strutture organizzative della Zona-Distretto i budget di rispettiva competenza. All’interno della Zona – Distretto opera anche il Dipartimento del Farmaco, in particolare tramite la proiezione della U.O. Farmaceutica Territoriale. La Zona-Distretto è inoltre l’ambito ove si realizza l’integrazione e l’erogazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dei Comuni e dell’Azienda. A tale scopo il responsabile di zona-distretto può costituire appositi gruppi di lavoro per la conduzione di attività complesse e/o integrate. Nella zona-distretto della Lunigiana, dove è costituita la Società della Salute di cui all’art. 29 del presente regolamento, il direttore generale delega al direttore della Società della salute le funzioni di responsabile di zona-distretto così come previsto dall’art. 64 comma 9 della L.R.T. 40/2005. Il direttore della Società della Salute risponde alla Giunta esecutiva della Società della Salute per le attività assistenziali di competenza dei Comuni e, in qualità di Responsabile della zona-distretto, al direttore generale dell’azienda per le attività sanitarie di competenza della Azienda USL. Art. 32 Comitato di coordinamento Per l’espletamento delle proprie funzioni il responsabile della Zona-Distretto è coadiuvato da un comitato di coordinamento costituito secondo le modalità previste dall’art. 64, comma 5°, della L.R. n. 40/05 e successive modifiche e in conformità al regolamento di organizzazione della Sds per quanto concerne la zona-distretto della Lunigiana. Art. 33 Ufficio di direzione zonale Il responsabile di zona, per le funzioni gestionali, è coadiuvato da un Ufficio di direzione zonale, composto in conformità all’art. 64, comma 6, della L.R. 40/05 e successive modifiche e al regolamento di organizzazione della Sds per quanto concerne la zona-distretto della Lunigiana ai sensi dell’art. 71 quindecies c. 1 della stessa legge 40. Tra i componenti dell’Ufficio di direzione zonale, il responsabile di 29 zona, individua un coordinatore sanitario ed un coordinatore sociale che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni di propria competenza. Il coordinatore sanitario è un dirigente medico o sanitario con incarico definito dal vigente sistema di graduazione delle funzioni dirigenziali; il Coordinatore Sociale di Zona è un Dirigente della relativa professione od una posizione organizzativa del comparto. L’Ufficio di coordinamento si riunisce con cadenza almeno mensile. Art. 34 Il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta Il Medico di Medicina Generale (MMG) ed il Pediatra di Libera Scelta (PLS) operano per l’erogazione delle prestazioni di prevenzione individuale, diagnosi, cura e riabilitazione ed educazione sanitaria individuate dal Piano Sanitario Regionale. Il MMG ed il PLS agiscono in maniera integrata, nell’ambito della Zona-Distretto, svolgendo un ruolo centrale nel governo domanda espressa dalla comunità, nella risposta ai bisogni socio-sanitari degli assistiti, nell’ottica di miglioramento continuo dell’appropriatezza dell’uso delle risorse. Il MMG ed il PLS sono titolari del progetto assistenziale del proprio assistito, nel rispetto dei percorsi diagnostico-terapeutici, nei quali sono integrate le diverse professionalità. Il MMG ed il PLS contribuiscono, tramite propri rappresentanti, al coordinamento, alla programmazione e alla valutazione dell’ attività territoriale quali componenti del Comitato di Coordinamento della Zona-Distretto. Il MMG ed il PLS componenti dell’Ufficio di Coordinamento di Zona-Distretto sono nominati dal Responsabile di Zona-Distretto su proposta dell’assemblea dei MMG e PLS costituita dalla totalità dei professionisti operanti nella Zona-Distretto. La convocazione dell’assemblea avviene a cura del Responsabile di Zona-Distretto. I MMG ed i PLS partecipano all’elaborazione di Linee Guida e Percorsi DiagnosticoTerapeutico Assistenziali volti a garantire l’appropriatezza delle prestazioni ed il perseguimento degli obiettivi di salute, nel rispetto degli obiettivi di budget concordati. 30 Possono essere altresì previste modalità organizzative integrative rispetto a quelle indicate dall’Accordo Collettivo Nazionale, da concordarsi in sede di Accordo Integrativo Aziendale al fine di conseguire specifici obiettivi di salute. Il rapporto con i MMG ed i PLS è oggetto di specifici accordi a validità annuale o pluriennale tendenti a formalizzare specifici obiettivi ed e ad integrare il livello di risorse destinate alle attività di medicina e pediatria di base. Il MMG ed il PLS sono tenuti al rispetto del budget individuale proposto e concordato. Art. 35 Le Unità funzionali di Zona-Distretto Sono le strutture organizzative funzionali, dei livelli di assistenza dell’assistenza territoriale, deputate all’attività di produzione, di erogazione e controllo delle prestazioni assistenziali corrispondenti. L’erogazione dei servizi territoriali di zona-distretto avviene attraverso Unità Funzionali, che operano secondo il criterio dell’integrazione degli interventi per dare una risposta globale alle situazioni di bisogno. Le Unità Funzionali attivano il percorso assistenziale negli ambiti di propria competenza ed assicurano la continuità fra le diverse fasi del percorso e l’integrazione con le altre strutture organizzative coinvolte. In ogni Zona-Distretto è assicurato il coordinamento delle unità funzionali che operano nei seguenti settori di attività: • attività sanitarie di comunità • salute mentale • assistenza ai pazienti affetti da dipendenze patologiche • assistenza sociale. Le Unità Funzionali di ciascuna Zona-Distretto sono riportate nell’allegato 1. Art. 36 Le Unità Operative per i servizi territoriali Con il presente regolamento sono costituite le Unità Operative dei servizi territoriali per le cui funzioni e compiti si rimanda a quanto previsto dal precedente articolo 9. 31 Di norma il Direttore della U.O. è anche Responsabile della relativa Unità funzionale di zona. Le articolazioni delle zone distretto sono illustrate negli allegati. Art. 37 Il budget della zona distretto La Direzione Aziendale sulla base delle indicazioni della programmazione dei vari livelli istituzionali definisce gli obiettivi generali dell’Azienda per l’anno di riferimento e concorda con il Responsabile della Zona-distretto i programmi e i progetti annuali, compresi quelli che riguardano le attività di formazione assegnando il relativo budget. Il Responsabile, coadiuvato dall’Ufficio di coordinamento, provvede alla contrattazione del budget a livello zonale con i responsabili delle Unità Funzionali. Dell’esito della contrattazione di budget relativa alla zona-distretto della Lunigiana è informata la Giunta della Società della Salute, secondo le modalità previste dallo statuto e dalla convenzione. Capo IV – L’Assistenza Ospedaliera Art. 38 I Presidi Ospedalieri Presso l’Azienda sono operativi il Presidio della Zona delle Apuane e il Presidio della Zona della Lunigiana. Il Presidio della Zona delle Apuane è costituito dai seguenti stabilimenti: - Ospedale di Massa con sede in Via Sottomonte comprensivo anche del Dipartimento Materno Infantile attualmente ospitato presso l’Ospedale Pasquinucci via Aurelia Sud; - Ospedale di Carrara con sede in P.zza Sacco e Vanzetti. I succitati stabilimenti confluiranno nello stabilimento unico del Nuovo Ospedale delle Apuane, attualmente in fase di realizzazione. 32 Il Presidio della Zona Lunigiana è costituito dai seguenti stabilimenti: - Ospedale di Fivizzano con sede in salita San Francesco; - Ospedale di Pontremoli con sede in Via Nazionale. I Presidi ospedalieri costituiscono le strutture funzionali deputate all’organizzazione ed all’erogazione delle prestazioni specialistiche di ricovero ed ambulatoriali. E’ previsto che le attività ospedaliere siano strutturate in aree differenziate secondo le modalità assistenziali, l’intensità delle cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero, superando gradualmente l’articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica. I Presidi Ospedalieri dell’Azienda e i singoli stabilimenti che ne fanno parte sono organizzati secondo un sistema a rete che ne garantisce il coordinamento per l’uso razionale delle risorse nonché per assicurare la continuità ed efficacia del percorso assistenziale anche mediante integrazione con il territorio. La rete ospedaliera aziendale opera in modo integrato con la rete di Area Vasta e regionale. L’Azienda garantisce nell’Ospedale il trattamento delle patologie acute che, per gravità, complessità ed intensità assistenziale, non possono trovare risposte efficaci ed efficienti nell’ambito della rete dei servizi territoriali. L’organizzazione dell’Ospedale risponde ai principi dell’appropriatezza e della globalità di intervento utilizzando il complesso delle dotazioni strutturali, strumentali, organizzative e professionali. Per conseguire ancora più efficacemente tali obiettivi è stata avviata la riorganizzazione ospedaliera sulla base del criterio della intensità delle cure. L’organizzazione è di tipo dipartimentale ed è volta a realizzare l’integrazione delle competenze professionali esistenti in funzione del raggiungimento di comuni obiettivi e sulla base di risorse condivise. Ai Presidi Ospedalieri è attribuita evidenza contabile autonoma. Nell’attuale organizzazione dei Presidi, le Direzioni Sanitarie sono inserite in un Dipartimento “Direzione Medica P.O.” che include, fra l’altro, una U.O. denominata “Presidio Ospedaliero delle Apuane” ed una Sezione Dipartimentale “Presidio Ospedaliero della Lunigiana” . La direzione del Dipartimento costituisce funzione aggiuntiva 33 rispetto a quella di direzione della struttura complessa, e non esclusiva, che può essere revocata con provvedimento motivato del Direttore Generale. All’interno dei Presidi Ospedalieri opera anche il Dipartimento del Farmaco di cui al successivo art. 44, in particolare tramite le proiezioni della U.O. Farmaceutica Ospedaliera. Art. 39 Il Responsabile del Presidio Ospedaliero. Per il Presidio Ospedaliero di Zona, il Direttore Generale nomina, su proposta del Direttore Sanitario un dirigente medico a cui affida l’incarico di Direttore o di Responsabile. Il Responsabile del presidio ospedaliero di zona, opera per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di funzionamento della rete ospedaliera e svolge le funzioni di: 1. direttore sanitario del presidio ospedaliero, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del decreto delegato, anche avvalendosi di apposite professionalità esistenti nel settore dell’igiene e dell’organizzazione ospedaliera; 2. anche coordinamento ed indirizzo gestionale delle aree funzionali ospedaliere, attraverso l’utilizzo di apposito personale tecnico, sanitario ed amministrativo; 3. controllo e valutazione dell’attività svolta nel presidio anche in termini di accessibilità, di qualità, di appropriatezza, ed in riferimento alla responsabilità di assicurare il percorso assistenziale; 4. controllo dell’ottimizzazione nell’impiego delle risorse nell’ambito della gestione dell’apposito budget di presidio ospedaliero, 5. direzione delle strutture organizzative non attribuite ai dipartimenti. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile del presidio ospedaliero di zona si avvale, anche attraverso la costituzione di apposito comitato, dei responsabili dei dipartimenti ospedalieri e dei direttori delle unità operative non attribuite a specifici dipartimenti nonché di coordinatori delle attività infermieristiche e delle attività tecnico-sanitarie, scelti tra i responsabili delle corrispondenti unità operative professionali. 34 Art. 40 I Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri I Dipartimenti Ospedalieri, per ciascuna Area (Chirurgica, Medica, Materno Infantile, Oncologica, Emergenza, Diagnostica) sono costituiti ed unificati a livello di Presidi Ospedalieri aziendali. Ogni Dipartimento è competente, nella propria area, per ambedue i Presidi Ospedalieri aziendali. A ciascun Dipartimento Ospedaliero è preposto un Direttore, individuato tra i Direttori delle Unità Operative inserite nel Dipartimento, nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario. La direzione del Dipartimento costituisce funzione aggiuntiva rispetto a quella di direzione della struttura complessa, e non esclusiva, e può essere revocata con provvedimento motivato del Direttore Generale. I Direttori dei Dipartimenti, oltre ai compiti di cui all’art. 7 del presente Regolamento, esercitano le seguenti specifiche funzioni: • assicurano la gestione delle risorse attribuite, garantendo l’utilizzo integrato delle stesse nonché la fruizione unitaria degli spazi e delle attrezzature comuni, al fine di migliorare i livelli qualitativi, quantitativi ed economici del sistema; a tal scopo sono responsabilizzati al raggiungimento degli obiettivi contrattati in sede di budget ed alla corretta e compiuta informazione degli operatori del Dipartimento sulle dinamiche aziendali; • promuovono l’integrazione tra le attività complementari ai fini dell’erogazione delle prestazioni, anche attraverso lo sviluppo di gruppi di lavoro orientati a progetti specifici; • garantiscono l’applicazione di metodologie e protocolli comuni per la realizzazione dei compiti affidati; • assicurano le modalità organizzative più idonee per garantire al cittadino l’informazione e la fruizione, in tempi certi, dell’iter diagnostico e terapeutico necessario all’espletamento delle prestazioni; • verificano la corretta gestione del percorso assistenziale del paziente all’interno dell’Area; • stabiliscono, di concerto con il Direttore o Responsabile del Presidio Ospedaliero, i criteri di accesso al ricovero programmato, in base alle disponibilità di posti letto, di spazi operatori e di altri eventuali parametri; 35 • coadiuvano il Direttore o Responsabile del Presidio Ospedaliero nella predisposizione e nell’attuazione del Regolamento del Presidio; • adottano modalità di gestione atte a favorire la motivazione del personale dipendente e la sua valorizzazione in termini di qualificazione professionale, anche al fine di garantire un clima interno positivo; • assicurano la necessaria integrazione tra le attività espletate nell’Area di riferimento; • sono responsabili del corretto e tempestivo invio dei flussi informativi obbligatori. Il direttore del Dipartimento esercita le proprie attribuzioni attraverso il coinvolgimento nei processi decisionali del Comitato di Dipartimento. Art. 41 L’Area generale Infermieristica Degenza Ospedaliera. In attuazione dell’art. 68, comma 2, lettera c) della legge 40/2005 e successive modifiche, normativa che prevede distinte responsabilità gestionali sul versante clinico assistenziale e su quello infermieristico e di supporto ospedaliero, l’Area Generale Infermieristica è la struttura organizzativa funzionale a cui afferiscono le responsabilità di tipo gestionale sul versante infermieristico e di supporto ospedaliero. Dipendono dall’Area generale Infermieristica Ospedaliera tutti i Responsabili infermieristici dei Dipartimenti clinico assistenziali. Il Responsabile dell’Area Infermieristica Degenza Ospedaliera coincide con il Direttore della U.O. Assistenza Infermieristica Ospedaliera. Art. 42 I Responsabili Infermieristici dei Dipartimenti Ospedalieri. Dipendono dall’Area Infermieristica Degenza Ospedaliera, ossia dalla U.O. Assistenza Infermieristica Ospedaliera, i Responsabili Infermieristici dei Dipartimenti Clinico - Assistenziali, cioè di ciascun Dipartimento ospedaliero nel quale sono previste degenze. 36 Il Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, sentito il Direttore del Dipartimento Infermieristico ed Ostetrico, nomina un Responsabile Infermieristico Coordinatore per ciascun dipartimento ospedaliero. Il Responsabile infermieristico coordinatore di dipartimento viene attivato come posizione organizzativa del comparto. Al Responsabile Infermieristico di Dipartimento (area funzionale) sono attribuite le seguenti funzioni: - Direzione dei coordinatori infermieristici di settore afferenti; - Gestione dei posti letto assegnati al dipartimento; - Gestione delle procedure di accesso al ricovero e delle liste di attesa e conservazione dei relativi registri; - Gestione integrata delle risorse infermieristiche/ostetriche e del supporto all’assistenza assegnate al dipartimento; - Gestione dell’assistenza infermieristica ed alberghiera del dipartimento di riferimento. Capo V – Il Dipartimento di Emergenza Urgenza (DEU) Art. 43 Finalità e Funzioni del Dipartimento di Emergenza Urgenza E’ la struttura funzionale dell’azienda finalizzata alla direzione delle attività di emergenza urgenza erogate nell’ambito dei servizi sanitari territoriali di zona, anche sulla base di quanto disposto dagli atti di programmazione sanitaria e sociale integrata regionale dei servizi ospedalieri in rete. Il Dipartimento provvede a organizzare le necessarie funzioni, attività e presidi presenti nel territorio dell’azienda al fine di garantire interventi efficaci e risposte in tempo utile a tutte le richieste di prestazioni sanitarie emergenti ed urgenti. Le attività del Dipartimento sono disciplinate dall’art. 71 della L.R. 40/05 nonché dal regolamento dipartimentale predisposto dal Responsabile del dipartimento. La funzione di coordinamento generale per la formulazione degli indirizzi tecnici ed organizzativi cui uniformare le attività del Dipartimento è assolta dal Comitato Direttivo del Dipartimento Emergenza ed Urgenza. 37 Per quanto attiene al personale dell’azienda sono componenti del Comitato Direttivo: - Il Direttore del Dipartimento; - Il Responsabile dell’Area generale infermieristica della Degenza Ospedaliera; - I Direttori delle Unità Operative afferenti il Dipartimento. Il Responsabile del dipartimento è nominato, tra i componenti del comitato Direttivo Direttori di U.O. afferenti al DEU, dal Direttore Generale dell’Azienda, su proposta del Direttore Sanitario. La direzione del Dipartimento costituisce funzione aggiuntiva rispetto a quella di direzione della struttura complessa, e non esclusiva, e può essere revocata con provvedimento motivato del Direttore Generale. Il Dipartimento dell’Emergenza Urgenza (DEU) esercita le seguenti funzioni: - Integra da un punto di vista organizzativo e funzionalmente l’insieme delle risorse implicate nella prevenzione e nel trattamento delle problematiche afferenti l’area dell’emergenza e urgenza, ancorché assegnate a strutture organizzative e livelli di assistenza diversi; - Descrive periodicamente la situazione in essere in termini di quadro epidemiologico, utilizzo dei servizi, risultato degli interventi e costi di funzionamento; - Effettua un costante monitoraggio dello stato di funzionalità del programma e del grado di adeguatezza dei processi organizzativi; - Assicura la predisposizione del piano/programma pluriennale degli interventi immobiliari e delle attrezzature; - Garantisce, nell’arco delle 24 ore, gli interventi per situazioni di emergenza ed urgenza nel settore delle dipendenze; - Assicura, anche tramite il suo Comitato direttivo, il coordinamento degli interventi al fine di curare e mantenere la massima sinergia tra gli Enti/funzioni partecipanti; - Svolge ogni compito previsto dal regolamento dipartimentale. Capo VI – Il Dipartimento del Farmaco 38 Art. 44 Finalità e Funzioni del Dipartimento del Farmaco Al Dipartimento del Farmaco è affidato il coordinamento tecnico-scientifico di tutte le strutture aziendali che concorrono alle prestazioni in materia di politica del farmaco, tanto in ambito territoriale che ospedaliero. Il Dipartimento garantisce uniformità delle prestazioni farmaceutiche su tutto il territorio aziendale. Fornisce il necessario supporto nel percorso di approvvigionamento di farmaci e di dispositivi medici consumabili. Collabora con i clinici, per quanto di competenza, alla progettazione di protocolli terapeutici e fornisce supporto alla Direzione per l’identificazione di obiettivi di appropriatezza e razionalizzazione nell’uso del farmaco e dispositivi, alla verifica ed alla valutazione dei risultati ottenuti all'interno delle singole strutture ospedaliere, alle quali fornisce consulenza specifica. Tutto ciò, attraverso un costante confronto con i medici delle cure primarie e gli specialisti ospedalieri e territoriali, mirato alla identificazione di eventuali criticità, alla loro risoluzione condivisa ed alla ottimizzazione di procedure e percorsi che riguardano non solo il Farmaco, ma anche i Dispositivi Medici nell'ambito della Assistenza Integrativa e della Farmaco e Dispositivo- Vigilanza. Analoga azione di monitoraggio e controllo viene svolta sul versante delle Farmacie convenzionate della Provincia , sulle RSA e Strutture assimilate. La direzione del Dipartimento costituisce funzione aggiuntiva rispetto a quella di direzione della struttura complessa, e non esclusiva, e può essere revocata con provvedimento motivato del Direttore Generale. L’articolazione funzionale del Dipartimento del Farmaco è riportata nell’organigramma allegato TITOLO IV - I DIPARTIMENTI DI COORDINAMENTO TECNICO Capo I – I Dipartimenti aziendali Art. 45 Finalità e funzioni dei dipartimenti aziendali di coordinamento tecnico. I Dipartimenti aziendali sono costituiti secondo le modalità e per le finalità di cui all’art. 70 della L.R. n. 40/2005 e successive modifiche. 39 In relazione a ciò essi svolgono un ruolo di supporto alla direzione aziendale nelle funzioni di organizzazione e verifica relative alle attività di riferimento. A tal fine provvedono a garantire ed a supportare la Direzione aziendale: - nell’omogeneità delle procedure operative per l’erogazione dei livelli di assistenza; - nelle analisi epidemiologiche e nella rilevazione dei bisogni per l’organizzazione dei servizi; - nella valutazione dei risultati raggiunti e qualità prestazionali; - nella valutazione, in termini di rapporto costo/beneficio, delle attività di ricovero ospedaliero e residenziale, di quelle diurne, in strutture a gestione diretta ed autorizzate, pubbliche e private, nonché di quelle ambulatoriali e domiciliari; - nella promozione di programmi di miglioramento della qualità; - nelle modalità di integrazione per la realizzazione dei percorsi assistenziali erogati in regimi diversi. Ai Dipartimenti di Coordinamento Tecnico è predisposto un Direttore del Dipartimento, nominato dal Direttore Generale, che partecipa ai processi decisionali della direzione aziendale, concorrendo alla definizione degli obiettivi di pianificazione strategica, nelle forme e con le modalità stabilite nell’atto aziendale. Il Dipartimento si raccorda con il direttore della SdS, in conformità al regolamento di organizzazione delle stesse nelle materie di competenza del consorzio. Sono previsti i Dipartimenti di coordinamento tecnico sotto indicati: - il Dipartimento delle attività infermieristiche ed ostetriche; - il Dipartimento delle attività tecnico-sanitarie; - il Dipartimento di salute mentale e delle Dipendenze. La direzione del Dipartimento costituisce funzione aggiuntiva, non esclusiva, che può essere revocata con provvedimento motivato del Direttore Generale. In particolare, il Direttore del Dipartimento Infermieristico/Ostetrico ed il Direttore del Dipartimento Tecnico - Sanitario assumono, rispettivamente, la denominazione di “Direttore Infermieristico” e di “Direttore Tecnico – Sanitario” e, in tale veste, fanno parte dello Staff unificato della Direzione, nonché del Collegio di Direzione. Essendo stata da poco tempo introdotta la dirigenza per tali figure professionali, qualora non vi siano dirigenti in possesso della necessaria anzianità nel ruolo, gli 40 incaricati assicurano il coordinamento delle attività dei rispettivi Dipartimenti, ma, dal punto di vista del peso dell’incarico conferito, vengono equiparati a quelli di tipo professionale. Capo II – I Dipartimenti interaziendali Art. 46 Finalità e funzioni dei Dipartimenti interaziendali Sono le strutture funzionali deputate a coordinare attività omogenee svolte unitamente ad altre Aziende sanitarie nell’ambito dell’area vasta, nei termini previsti dall’art. 70 della L.R. n. 40/2005 e successive modifiche. TITOLO V - NORME DI CHIUSURA, FINALI E TRANSITORIE Art. 47 L’organismo consultivo, l’organo di governo clinico e l’ufficio di supporto Il Consiglio dei Sanitari è l’organismo consultivo su base elettiva disciplinato dagli articoli 44 e ss della LRT n. 40/2005. Il Collegio di Direzione è l’organo previsto dall’art. 48 della LRT n. 40/2005, che concorre al governo delle attività cliniche. Per il funzionamento e la composizione del Consiglio dei Sanitari e del Collegio di Direzione si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni di legge ed all’atto aziendale (statuto), Titolo V, artt. 14 e 15. L’Azienda assicura l’apporto alla Direzione Aziendale dei Direttori dei Dipartimenti o delle altre strutture organizzative funzionali di massima dimensione, titolari di budget, attraverso l’istituzione dell’Ufficio di Direzione, ai sensi dell’art. 57 della LRT n. 40/2005, secondo le modalità indicate nello statuto aziendale Art. 48 Norma di rinvio Per tutto quanto non è disposto nel presente Regolamento Generale si fa rinvio allo Statuto aziendale, ai regolamenti da esso previsti oltre che, per quanto applicabili, alla norme vigenti a livello nazionale e regionale. 41 Art. 49 Modifiche ed aggiornamenti del Regolamento Generale. Il presente Regolamento, compresi gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, può essere modificato dal Direttore Generale con proprio provvedimento deliberativo in relazione a particolari esigenze ovvero a seguito di nuove disposizioni di legge nazionali, regionali o di Piano Attuativo Locale che innovino o siano in contrasto con aspetti da esso disciplinati. Ogni qualvolta si propone una modifica sostanziale viene fornita informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali aziendali. Art. 50 Norme transitorie I dirigenti delle macro strutture organizzative funzionali (Dipartimenti e Settori Dipartimentali), nominati ai sensi del precedente Regolamento Generale di Organizzazione, mantengono l’incarico in via provvisoria, fino a quando il Direttore Generale non provvederà a conferire i nuovi incarichi in attuazione del presente regolamento. Ai sensi degli accordi sul sistema di valutazione e valorizzazione del personale dirigente concertati con le Organizzazioni Sindacali in data 28.12.2011 (Dirigenza Medica Veterinaria) e 22.03.2012 (Dirigenza SPTA), ai dirigenti titolari di strutture professionali e/o unità funzionali non più previste dagli organigrammi allegati al presente regolamento verranno conferiti gli incarichi professionali corrispondenti e di norma ricollocati nella equipollente fascia economica professionale. Le nuove strutture organizzative individuate dagli allegati al presente Regolamento sono effettivamente attivate con la nomina del relativo Direttore o del Responsabile. Fino a tale data, ove esistenti, rimangono attivate le strutture precedentemente istituite e il relativo titolare svolge i compiti di facente funzione s.c. sino all’individuazione del direttore di struttura complessa. Diversamente (od in assenza), le funzioni della struttura si intendono accorpate fra quelle in capo al Responsabile gestionale sovra ordinato. 42 Per quanto riguarda il Dipartimento della Prevenzione, entro il termine di 6 mesi previsto dalla Delibera di Giunta n. 1235 del 28.12.2012 si provvederà a dare attuazione alla normativa sopravvenuta (LRT n. 81/2012), fatte salve le opportune valutazioni e scelte conseguenti previo confronto a livello di Area Vasta. Per la nuova U.O. Medicina Generale P.O. Apuane, che accorpa le precedenti Strutture Complesse di Medicina S.O. Massa e Medicina S.O. Carrara, attualmente vacanti a seguito del pensionamento del Primario di Carrara e del trasferimento ad altra Azienda USL del Primario di Massa, l’unificazione sarà effettiva solo con il reclutamento e l’immissione in servizio del nuovo Direttore di struttura complessa. Art. 51 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dopo la definitiva approvazione da parte del Direttore Generale con apposito atto deliberativo e la successiva affissione, per 10 giorni consecutivi all’albo digitale aziendale (albo pretorio on line). Le funzioni, ossia l’elenco dettagliato delle attività e prestazioni svolte dalle varie strutture organizzative aziendali, verrà approvato con provvedimento del Direttore Generale e sarà considerato quale appendice del regolamento di organizzazione. 43