Aggiornamento Principali Diritti del Cliente del 23/06/2015 BCC CreditoConsumo S.p.A. - società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea, soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Sede legale, Via Lucrezia Romana n. 41/47, 00178 Roma - Sede Operativa, Via Verzegnis n. 15, 33100 Udine; Per comunicazioni scrivere a: BCC CreditoConsumo S.p.A. c/o Ufficio Milano Isola, Casella Postale 10849, 20110 Milano (MI), Capitale Sociale Euro 31.000.000,00 I.V., Registro Imprese di Roma n. di C.F./ P.IVA 02069820468 - Società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 385/93 - n° iscrizione all’albo 39521 ed iscritta nell’Elenco Speciale ex art. 107 D.Lgs. 385/93 al n° 33400.3. Iscritta nell’elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n° di iscr. D000364581. Sito internet www.bcccreditoconsumo.it. 800-990.620 da rete f issa PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PER I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A) OFFERTA FUORI SEDE Sono di seguito riportati i Principali Diritti del Cliente relativi ai prodotti offerti dalla Società CREDIPER Prestito Personale e CREDIPER Conto F.R.I. (Fido a Ricarica Istantanea). Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di concludere il contratto. DIRITTI PRIMA DI SCEGLIERE Ricevere/poter scaricare dal sito www.bcccreditoconsumo.it e dal sito www.crediper.it una copia di questo documento. Ricevere/poter scaricare dal sito www.bcccreditoconsumo.it e dal sito www.crediper.it il documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (S.E.C.C.I.) di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi. Ottenere gratuitamente una copia completa del contratto idonea per la stipula e di un preventivo, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). Essere informato sull’esistenza e le modalità del diritto di recesso. AL MOMENTO DI FIRMARE Prendere visione del documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (S.E.C.C.I.) con tutte le condizioni economiche, che costituisce il frontespizio del contratto. Stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge. Ricevere una copia del contratto firmato e una copia del documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (S.E.C.C.I.), da conservare. Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (S.E.C.C.I.) e nella copia contratto idonea per la stipula. Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni successive. SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Se riceve copia del contratto e del foglio informativo solo dopo la conclusione, i 14 giorni decorrono dal momento del ricevimento. Come condizione di miglior favore, il Cliente potrà recedere entro il termine della scadenza della prima rata se invierà a BCC CreditoConsumo S.p.A. la comunicazione di recesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo fax, posta elettronica, telegramma, purchè confermata da invio raccomandata A.R. entro le 48 ore successive (art. 64, comma 2, Codice del Consumo). Il recesso è automatico e senza penali anche per i contratti collegati. Il cliente che prima del recesso ha usufruito di servizi previsti dal contratto è tenuto a pagare le spese, se li aveva espressamente richiesti e nei limiti di un importo proporzionato ai servizi. DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE Ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto. Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno due mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni. Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni. Estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento in qualsiasi momento, previa richiesta con raccomandata A.R., pagando l’importo dovuto avendo diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del Contratto. Pagare un indennizzo all’intermediario per l’estinzione anticipata del finanziamento, a condizione che il debito residuo sia superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). L’indennizzo è pari: - all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del finanziamento è superiore ad un anno; - allo 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del finanziamento è pari o inferiore ad 1 anno. In ogni caso, la commissione di anticipata estinzione non è dovuta nei casi previsti dall’art. 125-sexies del Testo Unico Bancario. ALLA CHIUSURA Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate. RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONI Il cliente può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R, a BCC CreditoConsumo S.p.A., Segreteria Affari Generali e Reclami, via Verzegnis, 15, 33100, Udine o per via telematica (all’indirizzo [email protected]). BCC CreditoConsumo deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure scaricare la relativa guida dai siti web www.crediper.it e www.bcccreditoconsumo.it. Le Parti in ogni caso si impegnano a sottoporre qualsiasi controversia dovesse fra loro insorgere in relazione alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente Contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario in base al relativo regolamento di mediazione, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per avere informazioni sul Conciliatore Bancario Finanziario, si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it . I contrattI di CREDIPER sono soggetti alla legge italiana. Il Foro competente è sempre quello del cliente / consumatore. 1/1