“QUATTRO CHIACCHIERE” LO STUDIO LEGALE BELLAZZI – BORGOGNA – CACCIALI E’ LIETO DI INVITARTI ALL’INCONTRO DRIN, DRIN: CHI E’: “GUARDIA DI FINANZA” Quello che serve sapere quando bussa la Guardia di Finanza in Azienda. Aspetti pratici e giuridici 1 DRIN, DRIN: CHI E’: “GUARDIA DI FINANZA” Ma chi è la Guardia di Finanza? La Guardia di Finanza, qualificata dall'art.1 del D.M. 16 luglio 1926, come Polizia Tributaria è organo ausiliario degli uffici finanziari, cui spettano ampie funzioni investigative rispetto all'accertamento e alla repressione delle violazioni delle imposte e delle tasse. Le sono conferiti tutti i poteri e idiritti d’indagine, di accesso, di ispezione, di controllo e di richiesta di informazioni che spettano ai singoli uffici finanziari incaricati per l'accertamento dello specifico Tributo. Detti poteri sono potenziati dalla qualifica permanente conferita agli appartenenti della Guardia di Finanza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, come previsto dall’ art. 57 cpp, che consente loro di eseguire verifiche e controlli con carattere di globalità e con notevoli effetti indotti in campo tributario. Giova a tal proposito evidenziare che, in virtù di quanto dettato dall'art. 30 della legge 7 gennaio 1929 nr. 4, l'accertamento delle violazioni tributarie costituenti reato spetta agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria ed agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Con la legge 27 luglio 2000 n.212 è stato approvato Lo Statuto Dei Diritti del Contribuente che, all'art. 12, primo comma, ha compiutamente regolamentato l'istituto dell'accesso ai fini fiscali sia in termini temporali che in rapporto ai destinatari dell'attività di controllo. In relazione al tempo di esecuzione dell'accesso, tale articolo ha espressamente codificato che lo stesso, salvo casi eccezionali ed urgenti, deve svolgersi durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. Il decreto legge n.70/2011 ,in vigore prassi, prevedendo propria competenza borghese. che presso la le dal 14 maggio 2011 all’art.7, comma 1, ha codificato la Guardia di Finanza, negli accessi di imprese, opera, per quanto possibile, in In materia di IVA e di imposte sui redditi i poteri attribuiti agli organi preposti al controllo sono quasi analoghi e sono previsti rispettivamente dagli articoli da 51 a 66 e 75 del DPR 26.10.1972 nr. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli articoli da 31 a 43 e 70 del DPR 29 settembre 1973, nr.600., che disciplinano altresì le regole procedimentali . imposta di registro: art. 1 del R.D.L. 3.1.1926, n. 63, sostituito dall’art. 1 del R.D.L. 8.7.1937, n. 1290;artt. 10, comma 1, lettera d), 15, 5l, comma 4, e 63 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131; imposta sulle successioni e donazioni: art. 1 del R.D.L. 3.1.1926, n. 63, sostituito dall’art. 1 del R.D.L. 8.7.1937, n. 1290; artt. 34, comma 4, e 47 del D.Lgs. 31.10.1990, n. 346 (per l’imposta sulle successioni); art. 60 del D.Lgs. 31.10.1990, n. 346 (per l’imposta sulle donazioni); accise: art. 18 del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504; artt. 33 e 35 della legge 7.1.1929, n. 4; 3 imposta di bollo: artt. 34, 35 e 36 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, e successive modificazioni; legge 7.1.1929, n. 4; imposte ipotecarie e catastali: art. 1 del R.D.L. 3.1.1926, n. 63, sostituito dall’art. 1 del R.D.L. 8.7.1937, n. 1290; l’art. 13 del D.Lgs. 31.10.1990, n. 347; imposta sugli spettacoli: artt. 18 e 37 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640; legge 7.1.1929, n. 4; tasse sulle concessioni governative: art. 10 del D.P.R. 26.10.1972, n. 641; legge 7.1.1929, n. 4; tasse sulle radioaudizioni: art. 24 del R.D.L. 21.2.1938, n. 246, convertito in legge 4.6.1938, n. 880; art. 11 della legge 12.11.1949, n. 996; legge 7.1.1929, n. 4; tasse automobilistiche: art. 2 della legge 24.1.1978, n. 27;art. 38 del D.P.R. 5.2.l953, n. 39; D.L. 30.12.1982, n. 953, convertito nella legge 28.2.1983, n. 53; legge 7.1.1929, n. 4; tasse sui contratti di borsa: art. 100 del R.D. 4.8.1913, n. 1068; art. 13 del R.D. 30.12.1923, n. 3278;legge 7.1.1929, n. 4; art. 20 del D.M. 16.7.1926; imposta sulle assicurazioni private: art. 28 della legge 29.10.1961, n. 1216; legge 7.1.1929, n. 4; settore doganale: art. 25 del D.P.R. 23.1.1973, n. 43; art. 32, commi 1 e 4, e 64 del D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29.10.1993, n. 427, in combinato disposto con l’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 8.11.1990, n. 374; artt. 33 e 35 della legge 7.1.1929, n. 4; 4 L'ACCESSO AI FINI FISCALI DELLA GDF La legge non disciplina la verifica in sé, ma i singoli poteri attraverso i quali la stessa si esegue: l’accesso presso i locali in cui viene esercitata una determinata attività; la ricerca presso detti locali dei documenti contabili; il raffronto, attraverso l’esame dei predetti documenti, fra realtà contabile, realtà economica finanziaria e posizione fiscale del soggetto verificato (artt. 32 e 33 del D.P.R. nr. 600 del 29 settembre 1973 e art. 52 del D.P.R. nr. 633 del 26 0ttobre 1972). Prima di iniziare la trattazione sulle verifiche fiscali, è necessario affrontare l’istituto attraverso il quale ha inizio l’attività ispettiva, l'accesso. L'accesso è un intervento ispettivo presso la sede del contribuente o presso il suo domicilio privato, lo stesso deve essere effettuato sulla base di effettive esigenze d’indagine e controllo sul luogo e nell’osservanza del principio di contestualità. L'attività deve comunque essere posta in essere con modalità tali da arrecare la minor turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Tali esigenze ricorrono, di norma allorquando l’intervento ispettivo richieda: o La necessità di procedere a ricerche di documentazione contabile o extracontabile, compresa quella accessibile per il tramite di apparecchiature informatiche; o L’effettuazione di rilevamenti materiali che possono eseguirsi esclusivamente presso la sede dell’attività ovvero in altri luoghi a questa riconducibili, come nel caso delle verificazioni dirette o delle altre rilevazioni. Difettando queste ultime la verifica fiscale non potrà essere avviata mediante l’accesso presso la sede del contribuente, bensì convocando il contribuente presso gli Uffici ai sensi degli artt. 51 del DPR 633/72 e 32 del DPR 600/73. 5 L'attività investigativa delle forze armate sopra citate ha natura amministrativa e non risulta retta dal principio del contraddittorio, proprio invece del procedimento giurisdizionale. Con Sentenza 16 febbraio 2010, n. 3569, la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora in sede di ispezione gli agenti della Guardia di Finanza non provvedano a contestare al contribuente le violazioni rilevate, il conseguente accertamento fiscale è regolare e, pertanto, legittimo. Il contribuente ha comunque la facoltà di delegare per l'assistenza- rappresentanza esperti in materia tributaria, avvalendosi di quanto disposto dall' art. 63 del D.P.R 600/1973. Nell'ipotesi in cui il titolare o il delegato si trovino nella convinzione che taluni comportamenti posti in essere dai verificatori non siano legittimi , o per errata interpretazione della norma o per convincimenti derivanti da una diversa configurazione di fatti di gestione, sono legittimati a fare attestare il proprio dissenso nel verbale quotidianamente redatto o nell'atto definitivo, fermo restando i diritti riconosciuti al contribuente dagli artt. 12/13 dello specifico Statuto. 6 GLI ATTI DELLA VERIFICA Foglio di servizio ed ordine di accesso: è l’atto firmato dal Comandante del Reparto della GDF(o da altro ufficiale di PT competente) nel quale è data indicazione dei seguenti elementi: indicazione del reparto operante, luogo e data delle operazioni, nome e grado dei verificatori, tipo di verifica e norme di richiamo, dati identificativi del contribuente nei cui confronti viene eseguita la verifica (nome cognome ovvero denominazione o ragione sociale, sede ecc…). L’ordine deve essere datato e firmato. (opposizione accesso, intervento degli organi di polizia il contribuente si espone all’art. 337 cpp e art. 53 comma 1 n. 4 DPR 600/1973) Processo verbale di verifica: è l’atto avente valore giuridico di atto pubblico, nel quale vengono descritte in modo sintetico ma significativo le operazioni giornaliere compiute comprese le procedure e le metodologie di controllo nonché le richieste rivolte alla parte e le risposte ricevute. E’ sottoscritto dai militari della GDF e dalla parte (ovvero da un suo rappresentante munito di procura speciale). E’ redatto in tre copie una delle quali deve essere consegnata alla parte. Piano di verifica: E’ il documento interno nel quale vengono decisi gli indirizzi strategici della verifica. Processo verbale di accesso domiciliare: E’ l’atto che viene redatto allorquando, su autorizzazione del magistrato, la GDF procede all’accesso presso i locali del domicilio. Una copia dell’atto va consegnata insieme all’autorizzazione dell’AG debitamente notificata, alla parte che subisce l’accesso. Processo verbale di perquisizione: E’ l’atto con il quale viene data testimonianza delle operazioni di perquisizione eseguite dietro autorizzazione dell’AG, sulle cose o sulle persone. Processo verbale di constatazione: E’ l’atto conclusivo della verifica nel quale vengono descritte le operazioni compiute e le violazioni formali e sostanziali contestate. Una copia va consegnata alla parte. Permette la definizione agevolata della verifica legge 133/2008, riduzioni delle sanzioni ad 1/6 del minimo 7 LE AUTORIZZAZIONI PER L’ACCESSO La potestà di acceso, attribuita alla polizia tributaria (ufficiali ed agenti) ed agli Uffici Finanziari (funzionari ed impiegati), può esercitarsi, su specifica autorizzazione del capo dell'ufficio procedente, in ogni locale adibito ad azienda industriale, commerciale ed agricola, anche se destinato promiscuamente all'esercizio di attività artistica o professionale. All'atto dell'accesso, sarà esibita la prescritta autorizzazione rilasciata dal capo dell'ufficio, dalla quale deve risultare lo scopo dell'intervento, ovvero deve essere specificato se l'attività ispettiva è a carattere generale o parziale, con riferimento alle singole norme che regolano l'accertamento. Il terzo comma dell'art. 52, in modo categorico afferma che per poter procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali, all'apertura coatta di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, e per l'esame della documentazione per la quale può essere eccepito il segreto professionale, è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Non sorgono particolari difficoltà quando il destinatario dell'attività ispettiva aderisca spontaneamente all'apertura di beni immobili o mobili, permettendo il reperimento e la conseguente acquisizione di quanto custodito. In tale caso tutta l'attività posta in essere dagli operatori deve risultare in dettaglio in atti. Con la sentenza delle Cassazione 17357/2013, gli accessi della Guardia di Finanza e dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate presso la sede del contribuente non devono essere singolarmente autorizzati in via preventiva mediante apposito atto, essendo sufficiente, per una pluralità di accessi distanziati nel tempo, una sola autorizzazione rilasciata dal Capo Ufficio o dal Comandante del Reparto da cui dipendono i verificatori. 8 FAC SIMILE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO INTESTAZIONE COMANDO Nota n. ........../.... di prot. (Luogo e data) OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'accesso, per fini fiscali, presso locali adibiti anche ad abitazione. AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI -SEDE- Questo Comando deve effettuare una verifica fiscale per controllare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi nei confronti della società (o del! 'impresa individuale o del!'ente o del!' esercente arte o professione ) di seguito indicata: Posto che i luoghi presso i quali viene svolta l'attività imprenditoriale (o professionale o artistica) oggetto del controllo sono adibiti anche ad abitazione, in virtù di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'I.V.A., richiamato dall'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, regolante l'accertamento delle imposte sui redditi, si prega la S.V. di voler autorizzare l'accesso presso affmché sia consentito procedere legittimamente all'esecuzione di ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per l'eventuale repressione dell'evasione e di possibili altre violazioni. L'accesso sarà eseguito da militari di questo Comando. GRUPPO FIRMA 9 FAC SIMILE AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI .............. Nota n. ........../.... di prot. (Luogo e data) OGGETTO: Richiesta di autorizzazione abitazione. all'accesso, per fini fiscali, presso locali adibiti anche ad AL COMANDO ................................ . DELLA GUARDIA DI FINANZA DI (rife nota n. ..../.. del .........) -SEDE IL PUBBLICO MINISTERO letta la nota in riferimento del Comando .................. della Guardia di finanza di ........., con la quale si fa presente che deve essere avviata una verifica fiscale per controllare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi nei confronti della società (o del! 'impresa individuale o del!'ente o del!' esercente arte o professione ) di seguito indicata: ................................................................., la quale viene esercitata in luoghi adibiti anche ad abitazione privata. letto l'art. 52, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui stabilisce che per accedere in locali adibiti anche ad abitazione privata è necessaria anche l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica; AUTORIZZA l'accesso presso i locali di esercizio dell'attività nei cui confronti deve essere avviata la verifica, al fine di consentire la legittima esecuzione di ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e di ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per l'eventuale repressione dell'evasione e di possibili altre violazioni. Letti gli artt. 75 del D.P.R. n. 633/1972 e 70 del D.P.R. n. 600/1973, ORDINA la trasmissione del <<processo verbale di accesso», che verrà all'uopo redatto, a questa Procura. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 10 FAC SIMILE ORDINE ACCESSO/FOGLIO DI SERVIZIO 11 TIPOLOGIE DI ACCESSO L’art. 52 del D.P.R. nr. 633 del 26 0ttobre 1972 prevede diverse tipologie di accesso:. L’accesso presso aziende e locali • Autorizzazione capo dell’ufficio • L'art. 52 del DPR 633/72 nulla dice in ordine alla presenza dell'imprenditore per gli accessi presso i locali ove vengono esercitate attività commerciali o agricole. Pertanto, ove il titolare non sia presente, l'accesso sarà comunque intrapreso, "con l'assistenza della persona, che sia incaricata delle operazioni tipiche dell'attività esercitata, presente sul posto, ferma restando la possibilità del titolare o del rappresentante legale di incaricare al riguardo qualsiasi altro soggetto". L’accesso presso aziende e locali adibiti “anche ad abitazione” •Autorizzazione capo dell’ufficio; • Preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica L’accesso presso domicilio privato e mezzi di trasporto • Autorizzazione capo dell’ufficio; • Preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica, qualora sussistano gravi indizi di violazioni in materia di IVA o imposte sui redditi ed allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni medesime. L’accesso presso istituti di credito • Autorizzazione capo dell’ufficio; L’accesso presso studi professionali •Autorizzazione capo dell’ufficio alla presenza del titolare dello studio o di un suo delegato(familiari, dipendenti presenti o persone di sua fiducia, verbalmente o a mezzo fax) 12 TEMPI DI ESECUZIONE In relazione al tempo di esecuzione della verifica, lo Statuto del Contribuente L. 212/2000, all’art 12 comma 5° stabiliva che, se le attività ispettive vengono effettuate presso la sede del contribuente, il termine fissato in 30 giorni lavorativi è prorogabile per ulteriori 30 giorni nei casi particolari; i motivi della proroga, individuati e motivati dal dirigente dell’Ufficio, devono essere fatti constare nel verbale di verifica. La norma, nel porre il limite temporale di 30 giorni lavorativi, fa riferimento alle attività poste in essere presso la sede del contribuente e non anche alle attività condotte presso gli uffici dei verificatori o del professionista che lo assiste. Con ciò possiamo dedurre che il limite di 30 giorni non opera allorché l’esame documentale viene effettuato presso la sede dei verificatori e presso il professionista delegato. Detto ciò va osservato che nell’ipotesi in cui i verificatori, durante il controllo, abbiano rilevato fatti di rilevanza penale e comunicato i fatti e le situazioni alla competente Autorità Giudiziaria, i limiti temporali vengono meno in quanto il magistrato può disporre la prosecuzione dell' attività investigativa per il periodo per il quale sono consentite le indagini preliminari ( sei mesi, prorogabili sino a 18 mesi). In quest’ultima ipotesi la direzione del servizio viene assunta dal magistrato investito del procedimento penale. A fronte di eventuali provvedimenti adottati dal magistrato il contribuente ha la facoltà e quindi il diritto di opporsi davanti al tribunale del riesame. 13 Con il D. L. 13 maggio 2011, n. 70, c.d. “decreto sviluppo”, il legislatore nazionale ha introdotto significative novità in tema di attività di controllo nei confronti delle piccole e medie industrie e delle micro imprese. In tale contesto, particolare rilevanza assume la previsione dettata dall’art. 7, comma 2, lett.c) del menzionato decreto, che ha integrato il comma 5 dell’art. 12 della legge 27 luglio 2000,n. 212 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”). I In particolare, è stata aggiunta la previsione secondo cui “il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. A tale riguardo, va segnalato che l’art. 7 del decreto sviluppo ha anche previsto, al comma 2, lett. m), la modifica dell’art. 18, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per effetto della quale per imprese in “contabilità semplificata” devono oggi intendersi quelle il cui fatturato annuale, indipendentemente dall’attività svolta, non superi la soglia di 400.000 euro per le imprese che prestano in prevalenza servizi (in luogo dei precedenti 309.374) e 700.000 euro (e non più 516.457) per le altre. La stessa norma prevede inoltre che “anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”. 14 Il cardine su cui fondare l’interpretazione della previsione normativa è certamente rappresentato dalla locuzione “anche” contenuta nel nuovo comma 5, ultimo capoverso, dell’art. 12 dello “Statuto dei diritti del contribuente” che impone di riferire la previsione stessa non già solo alle attività di controllo svolte nei confronti delle imprese in contabilità semplificata e dei professionisti (che devono avvenire nel termine massimo di 15 giorni), bensì ad ogni attività ispettiva indipendentemente dalla natura del soggetto sottoposto a controllo. Pertanto, per ogni accesso “ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”. 15 L’ACCESSO PRESSO LO STUDIO DEL PROFESSIONISTA E SEGRETO PROFESSIONALE L'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni va eseguito alla presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. Particolare attenzione, infatti, va posta in merito alla disciplina prevista per gli accessi fiscali negli studi professionali, in quanto tale categoria di contribuenti, in ragione del proprio lavoro, si trova a conoscenza di fatti relativi a terzi che riguardano anche dati sensibili ed hanno, dunque, l'obbligo deontologico di mantenere su tali dati il "segreto professionale« /art 200, commi 1 e 2 C.P.P). Il segreto in questione, permette al professionista di poter rifiutare l'esibizione di documenti del cliente non dotati di rilevanza fiscale e che potrebbero far scaturire un'ulteriore indagine fiscale nei confronti dello stesso assistito. Il segreto professionale non può essere opposto: né per le scritture ufficiali del professionista (registri Iva, registro degli incassi e pagamenti, parcelle etc.); né per i fascicoli dei clienti (limitatamente alle carte che costituiscono prova dei rapporti finanziari intercorsi tra professionista e cliente). RIFIUTO DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI L'eventuale rifiuto di esibizione di libri, registri, scritture e documenti attinenti all'attività esercitata, così come la strumentale opposizione del segreto professionale può comportare, in capo al professionista verificato: che tali documenti non potranno essere presi in considerazione a suo favore ai fini del'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Inoltre, rifiutare o impedire l'ispezione di documenti e scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria per legge (e dei quali risulta l'esistenza) determina l'applicabilità di specifiche sanzioni amministrative. 16 CASI PRATICI: E’ POSSIBILE ACCERTAMENTO IN BASE AD ELEMENTI PROBATORI ACQUISITI DURANTE UNA VERIFICA FISCALE PRESSO UN ALTRO CONTRIBUENTE ? Con Ordinanza 5 settembre 2013, n. 20437, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria è legittimata ad emettere un avviso di accertamento in base ad elementi probatori acquisiti durante una verifica fiscale presso un altro contribuente. A tal proposito, nell’Ordinanza è stato richiamato l’art. 39, primo comma, lett. c), D.P.R. n. 600/1973, il quale prevede esplicitamente che l’Amministrazione finanziaria possa procedere all’accertamento fiscale, qualora sussistano “l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati”, sulla base di “ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”. È stato, inoltre, precisato che l’acquisizione di documentazione attraverso l’accertamento nei confronti di un altro contribuente implica l’inversione dell’onere probatorio. Spetta, quindi, al contribuente dimostrare l’infondatezza della presunzione fiscale. 17