dott. Armando Miele Redatta da: dott. Armando Miele consulente Tecnico Tribunale di Brindisi già professore a contratto presso Università di Lecce Consulente di tecnica bancaria Pag. 1 dott. Armando Miele INDICE PREMESSA ................................................................................................................................. 3 LE FONTI NORMATIVE.......................................................................................................... 4 LE AFFERMAZIONI DEI CONSULENTI TECNICI DELLE BANCHE........................... 6 Il ruolo e le prerogative della Banca d’Italia ............................................................................ 7 La Banca d’Italia e le Istruzioni per gli istituti di credito. ...................................................... 9 IL PRINCIPIO ALLA BASE DEL TEG TASSO EFFETTIVO GLOBALE. .................... 12 La formula per la determinazione del TEG .......................................................................... 15 Esempio comparativo di determinazione del TEG.................................................................. 20 Sviluppo dei conteggi per la determinazione del TEG............................................................ 22 CONCLUSIONI ........................................................................................................................ 26 Pag. 2 dott. Armando Miele Le presenti note sono state redatte per esaminare approfonditamente tutte le tematiche legate alla determinazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEG Medio) con particolare attenzione rivolta alla teoria esposta da alcuni Consulenti Tecnici di istituti bancari i quali sostengono che le banche per la rilevazione del TEG Medio applicato ai rapporti di conto corrente utilizzano i saldi per valuta derivanti dall’estratto conto scalare. In base a tale affermazione, peraltro assolutamente non provata e comunque non rispondente alla normativa, riterrebbero di voler applicare tale metodologia anche alla verifica del TEG applicato. Nel seguito si analizzeranno i seguenti aspetti: 1. la normativa che sta alla base della determinazione del TEG (Tasso Effettivo Globale); 2. il ruolo, i compiti e le prerogative della Banca d’Italia; 3. i valori corretti che devono essere considerati per determinare, secondo la legge e la tecnica bancaria, il costo del denaro; 4. il significato dei termini TAEG e TEG, i motivi per cui sono stati definiti e vengono utilizzati; 5. si descriverà analiticamente la formula adottata dalla Banca d’Italia per la rilevazione del TEG in tutte le sue componenti verificando quali valori e per quali motivi devono essere inseriti in detta formula; 6. a quali risultati congrui ed incongrui portano le due diverse alternative di determinazione del TEG utilizzando i Capitali (congruo) o i saldi (incongruo); 7. come determinate affermazioni dei consulenti tecnici di alcuni istituti di credito non siano in alcuno modo provate documentalmente e come, se effettivamente utilizzate dal mondo bancario, contravvengono palesemente ai principi normativi; 8. come sia improponibile partire da una affermazione palesemente falsa e non fondata per giungere a risultati fuorvianti e, anche nell’assunto che tale modus operandi sia effettivamente applicato dalle banche, come questo non possa comunque in alcun modo modificare o condizionare le verifiche secondo legge. Pag. 3 dott. Armando Miele Le fonti normative a cui si deve far risalire tutta la problematica legata alla corretta e puntuale determinazione dell’effettivo costo del denaro sono le seguenti: • • • La Direttiva 87/102/Cee; La Legge 154/1992; La Legge 108/1996. Direttiva 87/102/Cee precisa: “d) per « costo totale del credito al consumatore», tutti i costi del credito compresi gli interessi e gli altri oneri direttamente connessi con il contratto di credito, determinati conformemente alle disposizioni o alle prassi esistenti o da stabilire negli Stati membri; e) per « tasso annuo effettivo globale», il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato secondo i metodi esistenti negli Stati membri”. Evidente che scopo principale di questa direttiva è, oltre che determinare uguali criteri nell’ambito dei diversi paesi europei, anche quello di garantire che il fruitore del servizio riceva informazioni chiare e comprensibili sui costi che deve sostenere per l’utilizzo del credito. Legge 154/92 "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari": ratio della Legge è l’evidente intento di rendere completamente chiari e comprensibili a tutti i meccanismi di applicazione delle condizioni contrattuali, dei costi e dei tassi di interesse effettivamente praticati dalle banche e più in generale dagli operatori finanziari. Con la evidente conseguenza di rendere pienamente evidenti ed accessibili a tutti i costi collegati con l’erogazione del credito in ogni sua forma tecnica. Per maggiore precisione riportiamo di seguito il testo della L. 154/92: “a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta …” Legge 108/96 art. 644 c.p.: Ratio della normativa sull' usura e delle modifiche apportate all' art. 644 c.p. è quella di cercare di impedire che surrettiziamente si possa realizzare una “usura lecita” attraverso una maliziosa disciplina contrattuale o attraverso l’applicazione di meccanismi finalizzati all’occultamento del tasso di interesse affettivamente applicato. Per maggiore precisione qui riportiamo il testo di legge: "art. 644 - (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Pag. 4 dott. Armando Miele Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Con questa articolata normativa il legislatore ha inteso tutelare chi, nella necessità di fruire del credito, deve ricevere informazioni chiare, precise ed assolutamente non fuorvianti sul reale costo del denaro; ha anche inteso definire dei limiti oltre i quali si incorre sempre e comunque nel reato di usura ed infine ha chiarito che il reato di usura non si concretizza esclusivamente nell’applicazione di interessi superiori alla soglia determinata, ma si attua anche in presenza di condizioni che: “...risultano comunque sproporzionate rispetto alla prestazione di denaro …”. Il principio ispiratore, nonché lo spirito originario di tutte queste leggi, è quello di consentire al “cliente”, che non è un esperto di tecnica bancaria, di conoscere quale è il tasso di interesse effettivo che paga per il denaro ricevuto “in prestito”. Ora la parte normativa è certamente chiara nei propri intendimenti. L’applicazione di questi principi nella realtà però ha dato e dà adito a parecchi dubbi sulle modalità di effettiva applicazione di detti principi. Da questa necessaria premessa normativa deriva la conseguenza che chiunque “presta” denaro (sotto qualsiasi forma tecnica) ad un terzo ricevendone una remunerazione deve: • Pattuire condizioni economiche conformi alla legge vigente; • Pattuire condizioni che siano chiare, determinate e determinabili, completamente e semplicemente comprensibili dalla controparte che riceve il denaro; • Applicare tassi di interesse effettivo che siano sempre a comunque inferiori alla soglia massima definita per legge; • Applicare interessi che, anche se inferiori al limite di legge, siano comunque tali da non essere sproporzionati rispetto alla prestazione (forma tecnica di finanziamento) fornita. Pag. 5 dott. Armando Miele L’affermazione che in questa sede si intende confutare è quella che alcuni consulenti tecnici degli istituti di credito sostengono. Essi affermano che per la rilevazione del TEG le banche prendono in considerazione i saldi comprensivi di interessi e spese dei trimestri precedenti (invece dei capitali al netto degli interessi relativi ai trimestri precedenti) e pertanto, per uniformità di confronto, anche nella verifica del TEG occorre prendere in considerazione i saldi e non i capitali. Innanzi tutto tale affermazione risulta assolutamente non provata e non giustificata, ma qualora risultasse vero quanto affermato da detti CTP, tale metodologia operativa rivestirebbe carattere di estrema gravità in quanto costituirebbe una evidente ed eclatante violazione della normativa vigente ed anche delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia. Ma ancora questa affermazione risulta decisamente sconcertante ed allarmante là dove non si afferma che la legge prescrive di utilizzare determinati dati (saldi o capitali) e che di conseguenza tutti debbano uniformarsi alla legge, ma si propone, il principio, pericolosissimo in quanto implicito e dato così per scontato, che siano le stesse banche a determinare le regole cui poi devono esse stesse attenersi indicando e decidendo, anche in difformità dalla legge, quali valori considerare e quali escludere. Il tutto con la inverosimile giustificazione che deve esserci omogeneità tra i valori da confrontare e pertanto visto che le banche utilizzano valori non corretti e difformi dalla legge e che da tali valori scaturiscono i tassi soglia, allora per la verifica occorre utilizzare lo stesso metodo errato e contra legem. Ulteriore giustificazione sarebbe costituita dal fatto che gli interessi addebitati sul conto corrente producono un nuovo saldo, che questo saldo costituisca una nuova erogazione di credito da parte dell’istituto, che quindi gli interessi siano dovuti e di conseguenza la determinazione del TEG vada fatta su tale valore. Orbene, certamente tale affermazione ha una propria validità (anche se soltanto a far data dal giugno 2000 (data di entrata in vigore del Dgls. 342/99) ma non varia comunque i termini della modalità di calcolo del TEG. E’ vero infatti che gli interessi costituiscono un ulteriore debito del correntista ed è anche vero che, se pattuito ed a partire dal giugno 2000, su tali interessi è lecito conteggiare ulteriori interessi ma è altrettanto innegabile che comunque sia gli interessi originari che gli ulteriori interessi prodotti dall’effetto della capitalizzazione costituiscono sempre e comunque un costo del denaro che come tale deve necessariamente essere incluso nel TEG. Senza voler commentare tali affermazioni e le conseguenze da esse derivanti, in questa sede ci si limiterà ad esaminare le modalità con cui si deve determinare il costo effettivo del denaro nelle scoperture di conto corrente; come la Banca d’Italia ha inteso far applicare le norme vigenti; come dalla nostra tesi derivano conclusioni perfettamente congrue con la tecnica bancaria e con la normativa vigente; come invece applicando la “Teoria bancaria” si giunge a risultati incongrui ed addirittura paradossali. Pag. 6 dott. Armando Miele !" #$ %! Passando all’esame del ruolo istituzionale della Banca d' Italia, nella rilevazione del TEG e del Tasso di soglia, l’Istituto con la diffusione della propria circolare: “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, prima edizione 30 settembre 1996, ed ogni successivo aggiornamento, indica alle banche come procedere per rilevare il TEG medio applicato ai rapporti di conto corrente. La circolare consta di due sezioni: la prima sezione descrive le “Istruzioni per la segnalazione”; la seconda sezione le “Modalità tecnico - operative per l' inoltro delle informazioni”. La Banca d'Italia non è intervenuta per dettare proprie norme riguardo alla metodologia di calcolo del TEG né certamente poteva farlo. Ha semplicemente definito delle metodologie uniformi per la rilevazione di un dato. Certamente, là dove dette metodologie dovessero risultare in difformità dalla legge vigente, ci si dovrà necessariamente attenere alla Legge e non alle “istruzioni” della Banca d’Italia. La Legge 108/96 all’art. 2 prevede: “1. Il Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli imprenditori finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ...”. La Banca d' Italia, ha emanato le proprie istruzioni sulla rilevazione dei tassi medi praticati dagli istituti di credito. Tali istruzioni non hanno rispettato pienamente il Decreto legislativo sopra riportato in riferimento alle voci da includere. Nelle prime stesure infatti la Banca d’Italia riteneva di escludere dalla rilevazione la cms (commissione di massimo scoperto), ma poi ha dovuto correggere le proprie “Istruzioni” (circolare n. 1166966 del 2/12/2005) inserendo anche tale voce di costo come correttamente prescrive la Legge: “remunerazione a qualsiasi titolo”. Ulteriore conferma del fatto che, in alcuni casi, le citate istruzioni contrastano palesemente con la lettera dell' art. 644 comma 4 c.p. e con l' art. 2 comma 1 della legge 108/96, l’esclusione prevista nella rilevazione proposta dalla Banca d’Italia di numerosi elementi di costo: le spese legali e assimilate, gli interessi di mora ed oneri assimilabili, gli addebiti per tenuta conto e per il servizio incassi e per i servizi accessori, le spese per assicurazioni, la commissione di massimo scoperto(1). Resta acclarato comunque che il TEG medio rilevato dalla Banca d’Italia 1 BONORA (cfr. “La nuova legge sull' usura”, Cedam 1998, 70 segg.) afferma: “con un' operazione di dubbia legittimità, la Banca d' Italia ha stabilito che: “... la commissione di massimo scoperto è oggetto di autonoma rilevazione”. L' operazione è stata avallata dal Ministero del Tesoro con D.M. 22 marzo 1997[2]. Non solo. (...) provvede ad una arbitraria suddivisione delle spese “incluse” e di quelle “escluse” (...) A nostro giudizio la scelta Pag. 7 dott. Armando Miele aumentato del 50%, così come pubblicato sulla G.U., determini la soglia oltre la quale gli interessi praticati sono da considerarsi sempre usurari. La Banca d' Italia ha scelto, per ragioni evidentemente pratiche, di sintesi e statistiche, un metodo di raccolta dei dati ed in tal modo ha ritenuto di adempiere al disposto dell' art. 2 della legge 108/96. Tale operazione però, non può mutare i termini per la determinazione del TEG stabiliti dall' art. 1 della stessa legge. Infatti, l' art. 644 c.p. detta delle perentorie indicazioni che devono essere necessariamente rispettate e risulta pacifico che la Banca d' Italia non abbia la veste né la funzione per modificare i dettami normativi. Ciò perché non vi è alcuna norma che attribuisca alla Banca d'Italia poteri di intervento né sulle metodologie di calcolo né sulla discriminazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del TEG. Tale funzione appartiene ad altro organo. L' art. 2 del T.U. della legge bancaria precisa: “1. il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo e da altre leggi. ... omissis … Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia”. L' art. 116 comma 3 del T.U. precisa inoltre: “...il CICR:(...) c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti”. Infine, l' art. 122 del T.U. al comma 2 cita: “il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo”. Da quanto esposto deriva evidentemente che la Banca d’Italia non possiede poteri modificativi delle norme di legge ma che ad esse deve attenersi. La funzione della Banca d’Italia, in questo ambito, è quella di rilevare i tassi medi; il dovere degli istituti erogatori del credito è quello di comunicare correttamente ed in modo rispondente alla realtà, i Tassi Effettivi Globali medi applicati alle scopertura di conto corrente. I criteri da seguire per la determinazione del TEG sono e possono essere soltanto quelli imposti dal 1° comma dell' art. 1 della legge 108/96 che riprendono, quelli seguiti per il calcolo del TAEG previsti dall' art. 122, 1° comma del T.U. bancario. della Banca d' Italia, per quanto comprensibile, contrasta con il pur discutibile testo e spirito della norma la quale, nel pretendere che “tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese” (...) vengano inserite nel calcolo del tasso ai fini della determinazione della sua liceità, ha inteso sicuramente obbligare il sistema bancario e finanziario ad una ulteriore opera di trasparenza delle condizioni e comparabilità delle stesse”. Pag. 8 dott. Armando Miele #$ %! &! ' # &!! ! $ ! In riferimento alle “Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale medio ai sensi della legge sull’usura” di cui esistono diversi e successivi aggiornamenti, queste contengono indicazioni ben precise laddove, nella spiegazione della formula, si precisa che: “i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i CAPITALI ed i GIORNI” e più avanti a conferma e chiarimento che si deve prendere in considerazione l’effettiva quantità di denaro messa a disposizione del correntista ancora si legge l’ulteriore precisazione: “… i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l’incasso …. “(2). In tal modo risulta evidente che tutti gli importi devono essere rapportati al CAPITALE e non al saldo e che addirittura tale capitale deve essere determinato in funzione delle valute effettive di incasso e non di quelle applicate. Prendere direttamente il saldo senza depurarlo di tali elementi di costo accessori è semplicistico ed evidentemente consente di ridurre il valore del TEG. Nel seguito lo renderemo palese con un semplice esempio. Certamente se la Banca d’Italia (le cui istruzioni, ripetiamo non costituiscono e non possono in alcun modo costituire modifica della normativa vigente) avesse voluto intendere, come alcuni consulenti hanno ritenuto, che nella formula devono essere inseriti i saldi per valuta per i giorni, esattamente come riportato negli estratti conto scalari delle banche, avrebbe semplicemente detto: “i numeri debitori sono dati dai Saldi per valuta come da estratto conto della banca per i giorni banca…”. Altro fondato motivo per cui non si può in alcun modo intendere “saldo” dove è precisato “capitale” è costituito dalla seguente innegabile considerazione. Qualora la Banca d’Italia avesse realmente voluto intendere “Saldo”, in questo caso la formula per la rilevazione del TEG (che sarà esaminata nel seguito) avrebbe perduto completamente la propria ragione d’essere in quanto il Tasso risultante sarebbe sempre e soltanto lo stesso Tasso Nominale indicato dalle banche. Ma ad ulteriore conferma interviene anche il C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio). Il CICR nella propria Deliberazione del 2 settembre 2000 chiarisce all’art. 2: “Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il SALDO periodico produce interessi La precisazione che occorre fare riferimento ai giorni di incasso effettivi e non ai giorni di valuta previsti contrattualmente, e computati nell’estratto conto scalare, evidenzia ancora maggiormente, qualora ve ne fosse necessità, che il conteggio deve essere fatto in riferimento all’effettiva movimentazione di capitali (“giorni strettamente necessari per l’incasso”) e non ai saldi inquinati dai costi e dalla valute applicate per contratto (ben diverse dai giorni strettamente necessari per l’incasso). Pag. 9 dott. Armando Miele secondo le medesime modalità”. Non dice, e non potrebbe essere altrimenti, che il saldo così ottenuto diventa capitale (nè tanto meno che gli interessi diventano ccapitale) e non dice, e non potrebbe essere altrimenti, che quegli interessi perdono la loro natura di costo per il correntista. Inoltre, lo stesso CICR, a maggiore riprova e conferma di quanto si afferma, lo stesso CICR con propria delibera del 4 marzo 2003 chiarisce ancora, bene e meglio, all’art. 9 secondo comma, che: “gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia”. Appare chiaro ed evidente a questo punto che la metodologia di determinazione del TEG deve necessariamente fornire una indicazione esatta e completa dell’EFFETTIVO COSTO DEL DENARO e che l’addebito degli sullo stesso conto (in analogia al reinvestimento degli interessi nei titoli di stato) produce comunque un ulteriore costo a carico del correntista (così come nel caso dei B.O.T. produce un ulteriore guadagno. Per maggiore chiarimento di tutto quanto prima esporto dobbiamo fare riferimento alla formula per la rilevazione del TEG indicata dalla Banca d’Italia: INTERESSI x 36,500 TEG = ____________________ + NUMERO DEBITORI ONERI x 100 ________________ ACCORDATO Se nella prima parte della formula, quando si determinano i NUMERI DEBITORI, si prendono in considerazione i saldi del conto corrente, così come rivenienti dall’estratto conto scalare (come pretenderebbero i consulenti delle banche), si ottiene esattamente il Tasso nominale applicato dalla banca come indicato negli estratti conto. Ci si chiede: se la Banca d’Italia avesse voluto indicare (e lo avrebbe fatto in difformità dalla Legge) che andavano presi in considerazione i saldi, avrebbe molto più semplicemente espresso la formula nel seguente modo: ONERI x 100 TEG = TA (Tasso Applicato) + ________________ ACCORDATO E sarebbe stato molto più semplice spiegare che per ottenere il TEG è sufficiente sommare al Tasso di Interesse Medio Applicato nel periodo e le spese collegate con l’erogazione del credito e addebitate nello stesso periodo. In questo modo si sarebbe eliminato ogni e qualsiasi dubbio interpretativo con estrema semplicità espositiva. Nello stesso modo però sarebbe risultato ben Pag. 10 dott. Armando Miele chiaro che il risultato così ottenuto e derivante dall’utilizzo di tali valori non avrebbe rappresentato l’effettivo costo del denaro. Ma così non è ed evidentemente se è stato necessario definire una formula specifica per determinare il TEG ciò significa che le variabili in gioco erano diverse da quelle, già note, utilizzate dalle banche per applicare il Tasso di interesse praticato. Le precedenti affermazioni e considerazioni, non costituiscono una semplice valutazione personale dello scrivente, esse trovano ampio ed autorevole riscontro in numerosa letteratura. Pur essendo, come spiegato, evidente che nella “determinazione” del tasso effettivo globale medio, ai sensi dell' art. 644 c.p., non possano applicarsi gli stessi criteri dettati dalla Banca d' Italia per la “rilevazione” del TEG, poiché detti criteri trovano unica giustificazione nelle esigenze statistiche di rilevazione omogenea3, che non possono tenere conto anche di dati ed elementi di costo estremamente soggettivi e di non facile (se non impossibile) rilevazione, in questo caso la banca d’Italia ha correttamente parlato di “capitali” intendendo esattamente “capitali” e soltanto una evidente forzatura può mettere in dubbio questa interpretazione. Nella rilevazione del tasso di usura applicato al caso concreto si deve tenere conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese riferite esclusivamente al capitale effettivamente fruito dal correntista. 3 L’omogeneità deve qui intendersi esclusivamente come rilevamento di dati. Detto concetto di omogeneità naturalmente non può essere esteso alla verifica del TEG applicato. L’estensione del concetto alla verifica del TEG porterebbe al paradosso per cui una banca, applicando al conto corrente una voce di costo (magari del 20%), ma non ricompressa nella formula del TEG indicata dalla Banca d’Italia, pretenderebbe di non aver superato la soglia usura invocando il principio della omogeneità di confronto dei dati. Potrebbe infatti affermare che detta voce, pur costituendo un costo per il correntista, non può essere inclusa nel TEG in quanto non prevista dalla Banca d’Italia nella fase di rilevazione (sic!). Pag. 11 dott. Armando Miele I due indici TEG (Tasso Effettivo Globale) e TAEG (Tasso Effettivo Annuo Globale) sono nati con lo scopo precipuo di determinare in maniera chiara ed univoca il costo effettivo del denaro nelle operazioni bancarie e parabancarie. Il TAEG proviene direttamente dalla citata direttiva 87/102/Cee e si utilizza per determinare il costo effettivo dei finanziamenti con restituzione rateale o comunque finanziamenti a “tempo determinato”. Tutti quei finanziamenti per i quali è conosciuto in anticipo il periodo di durata del prestito. Semplificando al massimo possiamo affermare che: conoscendo il capitale prestato, la durata del prestito, e tutti i costi e gli oneri (interessi e spese) applicati, è possibile determinare il Tasso Effettivo Globale applicato annualmente quindi Tasso Annuo Effettivo Globale. Il TAEG è determinabile a priori in quanto ognuna delle variabili della formula è conosciuta prima dell’erogazione del finanziamento. Per la determinazione del TAEG si utilizza la seguente formula: La determinazione del TAEG si è resa necessaria per impedire che, come accadeva in maniera evidente per i prestiti, il soggetto erogante il prestito, mascherava il costo effettivo del denaro nascondendolo dietro voci di costo variamente denominate che comunque costituivano e costituiscono un interesse pagato dal fruitore del denaro. Quando invece, come nei conti correnti di corrispondenza, la durata del rapporto (quindi del prestito) è a tempo indeterminato e quando, inoltre, l’importo del prestito (somme utilizzate dal correntista) varia quotidianamente, non è possibile determinare preventivamente un Tasso Annuo Effettivo Globale. Il costo effettivo del denaro si può determinare soltanto a consuntivo per il periodo precedente calcolando il TEG (Tasso Effettivo Globale), non più annuo quindi. Nei rapporti a tempo indeterminato ecco che il Tasso Effettivo viene svincolato dalla variabile temporale per assumere una valenza indipendente dal tempo ed acquisisce la caratteristica di media tra i diversi tassi applicati nel corso del rapporto pur se rapportato ad anno. Si parla infatti di TEG Medio e non potrebbe essere altrimenti. Il TEG si determina: “in analogia a quanto previsto dal Decreto del ministro del Tesoro dell’8.7.92” (da “Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della Pag. 12 dott. Armando Miele legge antiusura” – Banca d’Italia) in analogia con quanto previsto per il TAEG, pur con le dovute differenze. I principi che valgono per l’uno sono validi anche per l’altro. Riassumendo quanto esposto: 1. le direttive europee hanno imposto agli stati membri di definire regole unitarie per consentire la corretta comprensione del costo del denaro nelle sue differenti forme tecniche; 2. lo stato italiano ha recepito tale direttiva e ha promulgato la L. 154/92 con lo scopo di rendere palesi e comprensibili tutti i costi collegati con l’erogazione del credito; 3. la legge L. 108/96 ha stabilito che: Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese”. Sulla base di queste considerazioni, appare evidente, che: • • • gli operatori professionali (banche) devono fornire informazioni chiare, veritiere e ampiamente comprensibili sul reale costo del denaro; il costo effettivo del denaro ricevuto può essere determinato esclusivamente in funzione del “capitale” ricevuto e non già del ”saldo” debitore a carico del cliente; ogni interpretazione differente è palesemente errata e non corretta. A maggiore chiarimento delle affermazioni fatte ed alla luce delle interpretazioni, decisamente fuorvianti, proposte da alcuni Consulenti Tecnici di parte bancaria è necessario precisare in termini strettamente tecnici quali sono le differenze tra i diversi termini utilizzati nelle formule e quali conseguenze può avere un non corretto utilizzo delle variabili in gioco. Dimostreremo anche in modo inequivocabile a quale assurda ed improponibile conclusione si giunge se, con evidenti forzature, si utilizzano variabili e valori non in linea con la tecnica bancaria e come con tale artificiosa manipolazione delle formule si riesca ad occultare una rilevante parte del costo del denaro con evidente violazione della normativa vigente. Per dimostrare inequivocabilmente i nostri assunti è utile iniziare dimostrando la fondamentale differenza esistente tra i due termini: “capitale e “saldo“: • • CAPITALE: è la somma netta “prestata” e ricevuta dal cliente: SOMMA PRESTATA; SALDO: è la somma a debito (o eventualmente a credito) del cliente ed e costituita dall’importo del capitale a cui vengono sommati gli interessi e le eventuali spese: SOMMA PRESTATA + INTERESSI + SPESE. Il debito complessivo di un cliente è indicato dal “saldo debitore”, l’eventuale credito dal “saldo creditore” che possono coincidere con il capitale nel solo caso in cui non vi sia stato addebito alcuno di interessi e/o spese. Pag. 13 dott. Armando Miele Tali considerazioni sono di per sè necessarie ma anche ampiamente sufficienti per eliminare ogni e qualsiasi eventuale dubbio su quale delle due variabili debba essere presa in considerazione nella determinazione del tasso di interesse applicato all’operazione di erogazione del credito. In aggiunta ci pare utile un paragone con i rendimenti dei titoli di stato. Il paragone viene effettuato nel caso opposto ma similare dei B.O.T.. Sarebbe come affermare che la capitalizzazione composta degli interessi nei B.O.T. trimestrali, quindi il reinvestimento degli interessi in ulteriori B.O.T., garantisce al risparmiatore un rendimento pari a quello ottenuto non reinvestendo gli interessi maturati nel periodo precedente. Giustificando l’affermazione con il fatto che gli interessi reinvestiti in B.O.T. si integrano nel capitale e quindi non costituiscono un ulteriore guadagno per il cliente stante il fatto che il rendimento trimestrale dei B.O.T. rimane fisso. E’ chiaro ed universalmente riconosciuto ed accettato che il reinvestimento degli interessi per acquistare ulteriori titoli costituisce un maggiore utile per il cliente. Non si comprende bene perché invece, nel caso opposto di pagamento degli interessi capitalizzati alla banca, questo non debba diventare un aggravio di costo per il correntista. Ciò indipendentemente dalla legittimità della capitalizzazione e indipendentemente dalla legittimità del credito vantato dalla banca. Ma qualora tutte le affermazioni precedenti non fossero ritenute sufficienti esamineremo tutti gli elementi della formula relativa al TEG e dimostreremo con un esempio volutamente semplificato a quali paradossali risultati si arriva utilizzando i SALDI invece dei CAPITALI nella variabile NUMERI. Pag. 14 dott. Armando Miele La formula per la determinazione del TEG Posto che la Banca d’Italia ha individuato la formula per la rilevazione del TEG derivata per espressa analogia dalla formula del TAEG4 che per maggiore chiarezza espositiva riportiamo di seguito: TEG = INTERESSI x 36,500 ONERI x 100 ____________________ + ________________ NUMERO DEBITORI ACCORDATO Risulta evidente che la Banca d’Italia ha inteso adottare detta formula per proprie esigenze di rilevazione e per rendere omogenea la segnalazione da parte delle banche che, altrimenti avrebbero potuto adottare formule differenti rendendo non omogenea la “Rilevazione” e non già la “Determinazione” cosa ben differente come già precisato. Risulta ancora certamente chiaro che, ad esempio, partendo dalla formula originaria di determinazione degli interessi sia attivi che passivi: NUMERI x TASSO NOMINALE INTERESSI = ______________________________ 36.500 considerando ed inserendo unitamente alla voce interessi anche tutti gli ulteriori oneri (“remunerazioni a qualsiasi titolo connessi con l’erogazione del credito”) da includersi secondo legge e invertendo la formula si ottiene: (INTERESSI + COSTI ACCESSORI) x 36.500 TASSO EFFETTIVO = _______________________________________ NUMERI DEBITORI Produce lo stesso risultato di quantificare il tasso di interesse effettivo globalmente applicato al conto corrente, laddove è fuori dubbio che facciano parte del costo del denaro: gli interessi ultra-legali, l' anatocismo anche se ammesso per decreto (soltanto a partire dal giungo 2000, vedi uguale periodicità di capitalizzazione), le valute, le spese legali e assimilate, gli interessi di mora ed oneri assimilabili, gli addebiti per tenuta conto e per il servizio incassi e per i servizi 4 Per ogni eventuale dubbio la stessa Banca d’Italia precisa: “In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro del 8.7.1992 per il calcolo del TAEG …” Pag. 15 dott. Armando Miele accessori, le spese per assicurazioni, la commissione di massimo scoperto, relative all'intera durata del rapporto5, ma percentualizzate su base annua. Da questo ne deriva abbastanza semplicemente che la formula adottata dalla Banca d’Italia è soltanto una delle possibili formule possibili e come tale, può certamente costituire vincolo per la segnalazione da parte della banche alla stessa Banca d’Italia, ma non certamente ai fini dell’accertamento del superamento della soglia usura che evidentemente non può in alcun modo essere vincolata ad una circolare interbancaria. A tal fine si rileva che l’omogeneità di confronto resta comunque sempre assicurata in virtù della equivalenza delle formule adottate. Principio ineliminabile nella determinazione del TEG (lo ricordiamo denominato non a caso Tasso EFFETTIVO Globale) è la quantificazione della percentuale di interesse che indichi il costo reale del denaro IN RIFERIMENTO AL CAPITALE UTILIZZATO. Ciò detto, entrando nel merito più strettamente tecnico della formula, occorre verificare quali valori devono essere inseriti nelle variabili componenti la formula e perché. Esaminiamoli separatamente: • • INTERESSI: in questa variabile devono essere inseriti tutti gli interessi, a qualsiasi titolo, sotto qualsiasi forma ed aventi ogni diversa denominazione, che la banca ha addebitato sul conto. Quindi, certamente quanto rinviene dalla voce “interessi”, ma anche ogni altra voce di costo, collegata al conto corrente ed in qualsiasi modo purché determinata dalla banca in percentuale alla scopertura giornaliera, media o massima; NUMERI DEBITORI: in questa variabile deve essere inserito il totale dei numeri debitori determinato a consuntivo moltiplicando il CAPITALE per i GIORNI. E’ indubbio che il CAPITALE è costituito dalla somma di denaro utilizzata dal correntista e non già dal saldo debitore evidenziato dalla banca, che è cosa ben diversa come già spiegato precedentemente. Tale affermazione trova fondata conferma, anche nelle “Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale medio ai sensi della legge sull’usura” Banca d’Italia (seppure ripetiamo vincolanti esclusivamente per la banche) dove, in tutte le successive revisioni ed aggiornamenti, viene chiaramente precisato che: “i numeri sono il prodotto dei “capitali per i giorni””. Evidente che la Banca d’Italia (e non poteva fare altrimenti) se avesse voluto intendere “saldo del conto corrente”, possedendo adeguate conoscenze tecniche ed un appropriato linguaggio, avrebbe scritto 5 Il riferimento all' intera durata del rapporto è necessario perché diversamente operando si verrebbe ad eliminare dal costo del credito quell' effetto di moltiplicazione esponenziale del debito dettato dai meccanismi di matematica finanziaria tipici di alcune voci di costo, quali l' anatocismo e le provvigioni di massimo scoperto. Pag. 16 dott. Armando Miele • “saldi per giorni” (e non capitali x giorni). Il saldo risultante dall’estratto conto dovrà quindi essere depurato degli interessi e delle spese via via addebitate sul conto; ONERI: in questa variabile devono essere inseriti tutti i costi, comunque denominati ed in qualsiasi modo determinati e/o applicati, costituenti una remunerazione a qualsiasi titolo per la banca e che gravano sul conto corrente ma che non sono in nessun modo calcolati in percentuale sulla scopertura del conto. Quindi, a titolo di esempio: commissioni di tenuta conto, spese di chiusura comunque periodicizzate, costi di rinnovo affidamento; ma anche ogni altro costo collegato con il conto corrente quale ad esempio le spese per operazione che costituiscono anche esse, comunque un costo legato alla tenuta del conto e quindi all’utilizzo del denaro. Questa affermazione trova valido e determinante supporto nell’analogia con i criteri per la determinazione del TAEG nella cui formula devono essere considerate ed incluse anche, ad esempio, le spese di incasso rata6. “Non c’è alcun dubbio sul fatto che il costo effettivo sopportato dall' utente bancario per l' utilizzo del credito in conto corrente si compone di diversi elementi e risulta sempre notevolmente più elevato rispetto al tasso di interesse nominale ad esso applicato”7. Il tasso effettivo è, quindi, cosa ben diversa dal tasso convenzionale o nominale, indicato sull' estratto conto (e/o comunque applicato dalla banca): esso rappresenta, in realtà, solo il punto di partenza per la determinazione del tasso effettivo (o costo effettivo) medio annuo del denaro(8). E' pertanto evidente che negli estratti conto periodici non vengono esposti con chiarezza e precisione i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito9. Le argomentazioni precedenti escludono ogni e qualsiasi altra interpretazione ed in particolare quella, assolutamente non accettabile, proposta da alcuni istituti di credito che pretenderebbe di utilizzare invece i “numeri banca” ossia il saldo per valuta moltiplicato per i giorni o i cosiddetti “saldi liquidi”ciò in riferimento alla circolare Banca d’Italia del 2/12/2005 che non ha alcun valore in quanto trattasi di circolare esplicativa relativa alla commissione massimo scoperto e resta completamente contestualizzata alla relativa problematica. Per maggiore precisione chiariamo inoltre che quella stessa circolare precisa nelle note che: “la formula 6 cfr. Gianluigi De Marchi, I Fidi Bancari, Milano 1992, pagg. 156 e ss., Milano 1996, pagg. 160 e ss.; nonché Legge 07/03/1996 n. 108. 7 Roberto Ruozi, Le Operazioni Bancarie, Biblioteca dell' Economia d' Azienda, quarta edizione, pag. 118. 8 Il principio applicato metodicamente dalle banche di considerare separatamente l' elemento principale delle operazioni attive per la banca da quello accessorio, (cioè gli interessi dalle varie commissioni e spese) che costituisce in effetti una maggiorazione del primo, si fonda sull' osservazione che tali operazioni sembrano, in tal modo, meno onerose di quanto effettivamente non siano meglio predisponendo, sul piano psicologico, quella parte della clientela che intende usufruirne (Enciclopedia della banca e della borsa, CEI, vol. VI, pag. 482/3). 9 Aldo Maisano, Trasparenza e riequilibrio delle operazioni bancarie, Milano 1993. Pag. 17 dott. Armando Miele del TEG è la seguente … omissis … le “Istruzioni” specificano il contenuto di ciascun elemento della formula. Rinviando quindi di fatto sempre a dette istruzioni. Quanto da noi affermato trova eminente conferma nei contenuti della “Enciclopedia della Banca e della Borsa” CEI volume 5 pagina 30 che spiega quanto segue: “Per la determinazione della scopertura media effettiva, in considerazione che sul conto corrente si succedono prelevamenti e versamenti, occorre uniformare in un unico importo medio il capitale effettivamente finanziato e quindi determinare la scopertura media effettiva che si pone come problema di adeguato semplice dove si hanno: C1, C2, C3, ..., Cn, che indicano le somme accreditate o addebitate in conto a seconda che si tratti di posizione creditoria o debitoria e t1, t2, t3, ..., tn, che indicano i rispettivi tempi di durata delle suddette somme. Operando secondo il criterio matematico computistico, la determinazione della scopertura media effettiva, o del deposito medio effettivo, riviene dallo svolgimento della seguente formula: Sommatoria Ch x th/ Sommatoria th Precisando che per Tasso Effettivo Globale Medio annuo del denaro si intende la determinazione, espressa in percentuale annua, del costo effettivo globale che il correntista sostiene per l' utilizzo di una somma di denaro concessagli dalla banca”. Esso è rappresentato da più componenti: • il tasso d'interesse, cioè il costo diretto del denaro ottenuto dalla banca. L' addebito degli interessi è stato effettuato trimestralmente, alla chiusura dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Per effetto di tale procedura, l' onere effettivo per il debitore non è rappresentato dal solo tasso nominale ma anche dall' aggravio derivante dalla capitalizzazione composta (l' ormai famoso, quanto invalido – almeno fino al giungo 2000 - anatocismo trimestrale); • la commissione di massimo scoperto, cioè la percentuale (dal 0,125% al 2%) applicata sulla punta di scoperto verificatasi in ogni trimestre indipendentemente dal tempo; • la valuta sui versamenti e sui prelevamenti, cioè il numero di giorni intercorrenti tra la data di un versamento o di un prelevamento e quella di inizio del conteggio degli interessi creditori o debitori; • le spese, cioè il totale degli addebiti conseguenti alla cosiddetta istruttoria, spese unitarie e spese annuali di tenuta conto, ecc. (cfr. Gianluigi De Marchi, I Fidi Bancari, Milano 1992, pagg. 156 e ss., Milano 1996, pagg. 160 e ss.; nonché Legge 07/03/1996 n. 108). Alla fine di ogni trimestre il compenso globale dovuto dal cliente è stato dunque capitalizzato aumentando così il debito nel trimestre successivo. Al tempo stesso sono state addebitate sul conto le varie commissioni e spese. Pag. 18 dott. Armando Miele Il Tasso Effettivo Globale è, come sabbiamo chiaramente descritto, cosa ben diversa dal tasso nominale, indicato sull' estratto conto. Il TAN, Tasso Annuo Nominale rappresenta, in realtà, solo il punto di partenza per la determinazione del Tasso Effettivo (o costo effettivo) Medio Annuo del Denaro. L’esempio che segue chiarisce in termini numerici quanto affermato. La semplificazione nei numeri si è resa necessaria per meglio evidenziare le differenze nella determinazione del TEG in funzione dei diversi valori utilizzati. Nel normale andamento di un conto corrente, il variare quotidiano dei saldi, l’applicazione delle valute e la complessità dei numeri nell’estratto conto scalare, rendono estremamente difficile e difficoltosa la verifica di tali differenze, possono ingenerare confusione e nascondere risultati, anche paradossali, cui si riesce ad arrivare inserendo valori differenti. Nel normale andamento del conto corrente l’unica differenza è costituita, come detto, dal variare quotidiano del saldo conto. La differenza nei risultati ottenuti è uguale ed i TEG risultanti sono ugualmente differenti. Pag. 19 dott. Armando Miele & ( $ ( !" ! ( # ' # Si può dimostrare quanto fin qui affermato con un semplice esempio che rende evidente a quale paradosso può portare il conteggio, preteso dai consulenti tecnici di alcune banche, dove, per la determinazione del TEG, vengano utilizzati i saldi per i giorni invece dei capitali per i giorni. Per necessità di comprensione esaminiamo lo stesso conto corrente dove la scopertura di capitale fissa per tutto l’anno sia di 1.000 Euro. Il confronto viene eseguito determinando il TEG con la capitalizzazione semplice un' unica volta a fine anno e con capitalizzazione composta trimestrale, sia sul saldo che sul capitale: Condizioni poste: Capitale fisso utilizzato: 1.000 euro Interessi: Tasso annuo nominale 12% Spese: 15 Euro per ogni trimestre TABELLA 1: ESEMPIO DI INCONGRUITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL TEG CON UTILIZZO DEL SALDO INVECE DEL CAPITALE CAPITALIZZAZIONE ANNUALE CON TEG DETERMINATO SUL SALDO Data 1/1 31/3 30/6 30/9 31/12 Saldo = Capitale -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 - 1.120 -1.180 Interessi e spese 0 0 0 0 0 0 0 120 60 TEG (1) CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE CON TEG DETERMINATO SUL SALDO Data 1/1 31/3 30/6 30/9 16,16% (?) 31/12 Saldo comprensivo di interessi e spese -1.000 -1.029,58 -1.044,58 -1.075,83 -1.090.83 -1.123,82 -1.138,82 -1.173,26 - 1.188,26 Interessi e spese 29,58 15 31,25 15 32,99 15 34,44 15 TEG (2) 13,49% 12,99% 12,99% 12,99% (?) Con queste modalità di calcolo si giunge alla conclusione, invero abbastanza incredibile, che l’applicazione della capitalizzazione trimestrale riduce il costo del denaro! Pag. 20 dott. Armando Miele TABELLA 2: ESEMPIO DI CONGRUITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL TEG CON UTILIZZO DEL CAPITALE INVECE DEL SALDO. CAPITALIZZAZIONE ANNUALE CON TEG DETERMINATO SUL CAPITALE Data Saldo = Capitale Interessi e spese 1/1 31/3 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 - 1.120 -1.180 0 0 0 0 0 0 120 60 30/6 30/9 31/12 TEG (3) CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE CON TEG DETERMINATO SUL CAPITALE Data 1/1 31/3 30/6 30/9 18% 31/12 Saldo comprensivo di interessi e spese -1.000 -1.029,58 -1.044,58 -1.075,83 -1.090.83 -1.123,82 -1.138,82 -1.173,26 - 1.188,26 Interessi e spese TEG (4) TEG (5) 29,58 15 31,25 15 32,99 15 34,44 15 13,49% 13,49% 14,03% 15,26% 14,58% 17,99% 15,16% 18,82% Con queste modalità di calcolo si arriva alla conclusione, del tutto congrua che se il costo annuo di un prestito di 1.000 Euro è pari a 180 Euro, il tasso effettivo applicato è del 18%. Nella ipotesi in cui invece il costo effettivo di un prestito di 1.000 euro è pari a 188,23 Euro, il tasso effettivo applicato è del 18,82%. Sembrerebbe ovvio e scontato arrivare a queste conclusioni. Si può bene comprendere infatti come questi calcoli risultino quasi elementari in presenza di periodi di tempo limitati e di un capitale fisso, come nell’esempio precedente e come invece diventa estremamente difficoltoso ricostruire il saldo capitale in presenza di versamenti e prelevamenti quotidiani e periodi di diversi anni Pag. 21 dott. Armando Miele " $ #! ! ( # ' # N.B. Per maggiore comprensibilità si sono sviluppati tutti i conteggi inerenti le due tabelle prima riportate utilizzando sempre la formula indicata dalla Banca d’Italia. DETERMINAZIONE DEL TEG UTILIZZANDO I SALDI CON CAPITALIZZAZIONE ANNUALE sviluppo della formula (1) 120 x 36.500 60 x 100 4.380.000 6.000 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 10,16 + 6 = 16,16% 1.180 x 365 1.000 430.700 1.000 CON CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE sviluppo della formula (2). 1° TRIMESTRE 29,58 x 36.500 15 x 100 1.079.670 1.500 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 11,99 + 1,5 = 13,49% 1.000 x 90 1.000 90.000 1.000 2° TRIMESTRE 31,25 x 36.500 15 x 100 1.140.625 1.500 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 11,49 + 1,5 = 12,99% 1.090,83 x 91 1.000 99.263,53 1.000 3° TRIMESTRE 32,99 x 36.500 15 x 100 1.204.135 1.500 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 11,49 + 1,5 = 12,99% 1.138,82 x 92 1.000 104.771,44 1.000 4° TRIMESTRE 34,44 x 36.500 15 x 100 1.257.060 1.500 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 11,49 + 1,5 = 12,99% 1.188,26 x 92 1.000 109.319,92 1.000 Pag. 22 dott. Armando Miele DETERMINAZIONE DEL TEG UTILIZZANDO I CAPITALI CON CAPITALIZZAZIONE ANNUALE sviluppo della formula (3) 120 x 36.500 60 x 100 4.380.000 6.000 TEG = _____________ + _________ = ___________ + _______ = 12 + 6 = 18% 1.000 x 365 1.000 365.000 1.000 CON CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE sviluppo della formula (4) 1° TRIMESTRE 29,58 x 36.500 15 x 100 1.079.670 1.500 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 11,99 + 1,5 = 13,49% 1.000 x 90 1.000 90.000 1.000 2° TRIMESTRE 31,25 x 36.500 15 x 100 1.140.625 1.500 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 12,53 + 1,5 = 14,03% 1.000 x 91 1.000 91.000 1.000 3° TRIMESTRE 32,99 x 36.500 15 x 100 1.204.135 1.500 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 13,08 + 1,5 = 14,58% 1.000 x 92 1.000 92.000 1.000 4° TRIMESTRE 34,44 x 36.500 15 x 100 1.257.060 1.500 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 13,66 + 1,5 = 15,16% 1.000 x 92 1.000 92.000 1.000 N.B. La differenza di TEG su base trimestrale è giustificata dal fatto che nel singolo trimestre le spese incidono per il 1,5% mentre nell’anno incidono per il 6%. Si riscontra facilmente che considerando soltanto la prima parte della formula i risultati coincidono perfettamente. Pag. 23 dott. Armando Miele CON CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE GLOBALIZZANDO INTERESSI sviluppo della formula (5) TUTTI GLI 1° TRIMESTRE 29,58 x 36.500 15 x 100 1.079.670 1.500 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 11,99 + 1,5 = 13,49% 1.000 x 90 1.000 90.000 1.000 2° TRIMESTRE 60,83 x 36.500 30 x 100 (1.140.625) 3.000 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 12,26 + 3,0 = 15,26% 1.000 x 181 1.000 181.000 1.000 3° TRIMESTRE 93,82 x 36.500 45 x 100 1.204.135 4.500 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 13,54 + 4,5 = 17,99% 1.000 x 273 1.000 273.000 1.000 4° TRIMESTRE 128,26 x 36.500 60 x 100 1.257.060 1.500 TEG = ____________ + _________ = ___________ + ______ = 12,82 + 6,0 = 18,82% 1.000 x 365 1.000 365.000 1.000 Questo esempio rende palese a quali incongrue conclusioni si giunge se, nella determinazione del TEG, nella variabile numeri vengono presi in considerazione i “saldi per giorni” invece dei “capitali per giorni”. Con la metodologia di determinazione del TEG pretesa dai consulenti tecnici di alcune banche, si arriva alla improbabile conclusione che: per lo stesso conto corrente, a cui viene applicato lo stesso tasso nominale del 12% e le stesse spese annuali di 60 Euro, il TEG è più alto se si applica la capitalizzazione annuale rispetto a quello ottenuto applicando la capitalizzazione trimestrale (VEDI TABELLA 1). Il che evidentemente è impossibile perché significherebbe che la capitalizzazione degli interessi addirittura riduce il costo del denaro. Ma ancora è impossibile, ed appare evidente a prima vista, che a fronte di un costo annuo di 188,26 Euro si ottiene un TEG di appena il 12,99% mentre con un costo annuo inferiore pari a 180 Euro produce un TEG più elevato pari al 18% (?). Pag. 24 dott. Armando Miele A maggiore riprova delle considerazioni sopra esposte ed a verifica della correttezza dei risultati si è eseguita la stessa determinazione del TEG sul capitale. La differenza di valore sul trimestre è data esclusivamente dalla minore incidenza delle spese - 15 Euro nel trimestre (1,5%) invece di 60 Euro nell’anno (6%). Infatti su base annua e considerando le spese nella loro totalità, si ottiene un risultato congruo. Nell’ultimo calcolo si sono invece globalizzati tutti gli interessi trascinando nei trimestri successivi tutti i numeri dei trimestri precedenti (dando così la reale dimensione di GLOBALE al tasso ottenuto. In questo caso e grazie alla semplicità dell’esempio si riscontra facilmente che su 1.000 Euro, pagando a fine anno interessi e costi per 188,2 Euro ottengo esattamente un TEG pari al 18,82% (!) Risultato che bene e precisamente rappresenta il reale costo del denaro. Tale impostazione è stata confermata, e non poteva essere altrimenti, dalla stessa Banca d’Italia che, su specifica richiesta inoltrata in un giudizio civile pendente presso il Tribunale di Parma, con nota n. 346169 del 3 aprile 2007, ha chiarito ufficialmente ed inequivocabilmente che, nella predetta formula del calcolo del TEG, i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i capitali ed i giorni e non tra il capitale più gli interessi maturati nei trimestri precedenti (saldi) per i giorni, non ricomprendendo quindi gli interessi, le spese e gli oneri. Ogni altra interpretazione della normativa è fuorviante ed evidentemente produce artificiosamente un TEG inferiore a quello effettivo. Ci si chiede: lo spirito della normativa è quello di consentire che si comunichi alla clientela un TEG artificiosamente autolimitato o invece che il Tasso effettivo applicato DEVE essere determinato ed evidenziato in maniera chiara e tale da consentire la verifica puntuale dell’effettivo costo del denaro? Pag. 25 dott. Armando Miele In conclusione, le note evidenziate nella presente relazione, peraltro supportate da numerosi ed illustri conferme, dimostrano, senza possibilità di dubbio alcuno che l’unico ammontare valido utilizzabile per la determinazione del tasso di interesse applicato ad un capitale è ovviamente il capitale stesso e non il saldo che costituisce entità ben diversa. Il capitale è la somma ricevuta dal correntista; il saldo costituisce invece quanto il correntista dovrà restituire alla banca ed è dato dalla somma di capitale, interessi e spese. Nella presente relazione si sono esaminati i seguenti aspetti: 1. La normativa che sta alla base della determinazione del TEG (Tasso Effettivo Globale) e le sue finalità che mirano alla esatta comprensione del costo del denaro da parte del fruitore. 9. Il ruolo, i compiti e le prerogative della Banca d’Italia dimostrando che, da una parte la Banca d’Italia, nelle proprie istruzioni ha confermato l’utilizzo del capitale nella determinazione del TEG e dall’altra che, qualora ciò non fosse, la Banca d’Italia non ha potere modificativo o interpretativo delle Leggi in vigore. Il significato dei termini TAEG e TEG, i motivi per cui sono stati definiti e vengono utilizzati. 11. Sono state analizzate tutte le componenti della formula per la determinazione del TEG ed è stato dimostrato che la formula adottata dalla Banca d’Italia per la rilevazione del TEG prevede l’utilizzo dei Capitali e non dei Saldi. 12. E’ stato dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’utilizzo dei saldi per la determinazione del TEG porta a risultati incongruenti e paradossali come un TEG superiore in assenza di capitalizzazione rispetto a quello ottenuto capitalizzando gli interessi trimestralmente. 13. E’ stato dimostrato come nella determinazione del Tasso effettivo risulta evidente che la base di conteggio deve essere costituita dal capitale depurato di ogni e qualsiasi altra voce di costo che, se accomunata al capitale, inficia ogni risultato. Si è infine chiarito a quali conseguenze porta l’affermazione di alcuni consulenti degli istituti di credito per cui nella rilevazione del TEG le banche prendono in considerazione i saldi comprensivi di interessi e spese dei trimestri precedenti (invece dei capitali al netto degli interessi relativi ai trimestri precedenti) e pertanto, per uniformità di confronto, anche nella verifica del TEG occorre prendere in considerazione i saldi e non i capitali. Si è precisato che tale affermazione risulta assolutamente non provata e non giustificata, ma che qualora risultasse vero quanto affermato da detti CTP, tale metodologia operativa rivestirebbe carattere di estrema gravità in quanto costituirebbe una evidente ed eclatante violazione della normativa vigente e delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia. Pag. 26 dott. Armando Miele Ma ancora questa affermazione risulta decisamente sconcertante ed allarmante là dove non si afferma che la legge prescrive di utilizzare determinati dati (saldi o capitali) e che di conseguenza tutti debbano uniformarsi alla legge, ma si propone il principio, pericolosissimo in quanto implicito e dato così per scontato, che siano le stesse banche a determinare le regole cui poi devono esse stesse attenersi indicando e decidendo, anche in difformità dalla legge, quali valori considerare e quali escludere. Il tutto con la inverosimile giustificazione che deve esserci omogeneità tra i valori da confrontare e pertanto, visto che le banche utilizzano valori non corretti e difformi dalla legge e che da tali valori scaturiscono i tassi soglia, allora per la verifica occorre utilizzare lo stesso metodo errato e contra legem. Francavilla F. 28 Settembre 2007 Dott. Armando Miele Pag. 27