N. 00848/2012 REG.PROV.CAU. - N. 01256/2012 REG.RIC. N. 00848/2012 REG.PROV.CAU. N. 01256/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2012, proposto da: Crono Service Scarl, in persona del legale rappresentante p.t., Nando Cese, Fabrizio Melaragno, Yahia Nafea, Robert Martin, Angelo Minosse, Raimondo Pratico', Angelo Vincenti, Bruno Pesce, Francesco Fedeli, Roberto Sebastiani, Francesco Nanni, Vincenzo Savino, Andrea Rossi, Filiberto Marinelli, Liberato Puglia, Stefano Sordelli, Carlo Antonini, Andrea Iannilli, Pasquale Iavarone, Roberto Agostinelli, Valerio Giannoni, Fernando Boccadamo, Aristide Salvati, Annalisa Di Grigoli, Antonio Evangelisti, Marco Brecciaroli, Cardoso Wandenberg, Fabrizio Villamaina, Sandro Rossi, Fabrizio Di Simone, Debora Falasca, Elisabetta Serrano, Claudio Bandini, Bruno Piromallo, Maurizio Pesce, Mirko Capogrossi, Giovanni Barilotti, Stefano Petitti, Paolo Ricci, Vincenzo Curto, Lucio Di Luzio, Gianfrancesco Argiro', Magdi Gou Bial, Secondo Uffreduzzi, Fausto Menotti, Maurizio Montini, Danilo Valdambrini, Andrea Orfei, Daniele Silvestrini, Maurizio Borzi, Flavio Piromalli, Carlo Campanari, Volodymyr Lupu, Solution Car scarl, in persona dell’amministratore p.t., Paolo De Santis, Michele Rienzi, Roberta Rinaldi, Bps Autonoleggio scarl (in persona del legale rappresentante p.t.), Sebastiano Favara, Stefano Calabretta, Adriano Carducci, Giuseppa Gabriello, Modestino Capaccio, Mario Paruzza, Massimiliano Casu, Luciano Gulizia, Planet Service scarl, in persona del legale rappresentante p.t., Fabio Belmonte, Fabrizio Romagnoli, Italo Ratta, Fabio Martella, Ilario Fiano, Coop Michelangelo (in persona del legale rappresentante pt.), Michele Falcione, Roberto Natalizia, Claudio Botticelli, Odoardo Palombelli, Mario Rondeoni, Massimiliano Dionisi, Luigi Vitrano, Stefano Iovino, Merella www.nccitaliani.it Pagina 1 di 4 N. 00848/2012 REG.PROV.CAU. - N. 01256/2012 REG.RIC. Micheciivo, Daniele Latorre, Walter Luccaferri, Bruno Iannone, Mariannina Tesone, Alessandro Polidoro, Giorgio Scortichini, Fabi0 Atturi, Coop Leonardo (in persona del legale rappresentante p.t.), Coop Sia A Srl (in persona del legale rappresentante p.t.), Marco Lucaferri, Roberto Turchetti, Corrado Mortillaro, Gianrico Lanternari, Sandro Baronciani, Ugo Mecchia, Flavio Meroni, Giuseppina Berchicci, Enrico Poddi, Nicola Solipacca, Franco Perazzola, Agostino Di Sciullo, Sergio Angeletti, Patrizio Tesi, Fabio Carrozi, Tommaso Pagani, Marco Stivoli, Roberto Miglio, Soc Professional Car Service Snc di Massimo Mongiovì e Roberto Corona, Carla Silvestri, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso Pietro Troianiello in Roma, via della Giuliana. 58; contro Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalda Rocchi, con domicilio ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21; e con l'intervento di ad opponendum: Ugl Taxi - Unione Generale del Lavoro Taxi ed Altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Giustiniani, Nico Moravia, con domicilio eletto presso Studio Legale Pavia E Ansaldo in Roma, via Bocca di Leone, 78; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione 8/9.11.2011, comune di emendato dell'assemblea n. 68, pubblicata Roma dal 17.11.2011 del "Testo unico del nell'albo al capitolina pretorio 01.12.2011 Regolamento in data on-line recante il Capitolino del testo per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea"; - della 14.12.2011, deliberazione n. 403, dell'assemblea pubblicata nell'albo capitolina pretorio in on-line data del comune di Roma dal 29.12.2011 al 12.01.2012; www.nccitaliani.it Pagina 2 di 4 N. 00848/2012 REG.PROV.CAU. - N. 01256/2012 REG.RIC. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il Cons. Silvia Martino; Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale; Considerato che, ad un primo esame, proprio della fase cautelare, il ricorso si presenta assistito da apprezzabili elementi di “fumus”, relativamente all’impugnativa della delibera di Giunta n. 403/2011, nella parte in cui prescrive, nei confronti degli n.c.c. titolati da altri Comuni, obblighi e/o oneri documentali simili a quelli già ritenuti discriminatori e/o sproporzionati dalla sentenza n. 27271 del 20.7.2010 di questa Sezione; in particolare, risultano affetti dai vizi suddetti quelli rubricati alle lettere c) (contratto di noleggio); e) (elenco del personale abilitato alla guida); f) (copia del contratto di lavoro relativo ad eventuali lavoratori subordinati); g) (DURC in corso di validità) dell’art. 3; Rilevato che, questioni, comunque, anche di al fine legittimità di approfondire costituzionale e le numerose comunitaria, evocate in ricorso, appare necessario fissare sollecitamente la pubblica udienza per la discussione del merito; www.nccitaliani.it Pagina 3 di 4 N. 00848/2012 REG.PROV.CAU. - N. 01256/2012 REG.RIC. Ritenuto, in relazione alla peculiarità e complessità della fattispecie, di compensare le spese; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’art.3 della delibera di Giunta n. 403/2011, lettere c), e), f) e g). Fissa, per la discussione del merito, la pubblica udienza del 20 giugno 2012. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati: Luigi Tosti, Presidente Salvatore Mezzacapo, Consigliere Silvia Martino, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/03/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) www.nccitaliani.it Pagina 4 di 4