N. 02917/2010 REG.RIC.
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N. 13263/2015 REG.PROV.COLL.
N.
R E P U B B L I C A
02917/2010
REG.RIC.
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2917 del 2010, proposto da:
Società Istituto Cortivo Spa, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti. Antonio C. Licciardello, Andrea
Manzi e Francesco Mazzarolli, con domicilio eletto presso l’avv.
Andrea Manzi in Roma, Via F. Confalonieri, 5;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via
dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituita;
per l'annullamento
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del provvedimento dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato del 22.12.09 con il quale e' stata irrogata alla ricorrente una
sanzione amministrativa pecuniaria per pratica commerciale scorretta
ai sensi degli artt. 20, 21, comma1, lett. b) e 22, comma 1 e 2 del
codice del consumo - (campagna pubblicitaria per servizi di
formazione professionale); di tutti gli atti conessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato - Antitrust;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 la dott.ssa
Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Istituto Cortivo s.p.a. (di seguito, anche “IC”o
“società”), odierna esponente, premette di operare nel campo dei
servizi scolastici e di formazione socio-assistenziale dal 1984,
stipulando contratti di adesione che non vengono perfezionati a
distanza ma dopo richiesta di informazioni e contatto diretto con gli
informatori didattici di cui la società si serve.
2. Sulla base di segnalazioni provenienti da consumatori e
Associazioni di consumatori, in data 7 agosto 2009 l'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “AGCM” o
anche “Autorità”) comunicava ad AC l’avvio di un procedimento
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istruttorio
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(PS1044),
avente
ad
oggetto
presunte
pratiche
commerciali scorrette integranti la violazione degli artt. 20, 21 e 22
del Codice del Consumo, con riferimento alle modalità di
promozione dei propri servizi di formazione professionale attraverso
una campagna pubblicitaria condotta mediante diversi mezzi di
diffusione, quali il sito internet, la stampa e opuscoli.
2.1 Oggetto di contestazione era la condotta della società con
riferimento al materiale promozionale dei corsi di formazione
professionale che prospettano il conseguimento di qualifiche
professionali quali quella di Operatore socio assistenziale per
l'infanzia, Operatore socio assistenziale per gli anziani, Operatore
socio assistenziale per le dipendenze, Operatore socio assistenziale
per i disabili, Operatore multiculturale, Assistente turistico per
disabili e Amministratore di sostegno, con relativo attestato finale,
senza specificare che quest’ultimo ha valenza privata e nessun tipo di
rilievo nelle strutture pubbliche presenti sull’intero territorio
nazionale.
Pertanto,
i
profili
oggetto
di
accertamento
riguardavano
l’ingannevolezza delle informazioni fornite dal professionista e
necessarie al consumatore per comprendere le caratteristiche dei
servizi offerti.
2.2 Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento
istruttorio, l'Autorità formulava una richiesta di informazioni, ai sensi
dell'art. 12, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pratiche commerciali scorrette; IC forniva le informazioni
richieste con memoria presentata il 10 settembre 2009, asseritamente
contenente anche la dichiarazione di impegni ai sensi dell’art. 27,
comma 7, del Codice del Consumo.
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2.3 Il 30 ottobre 2009 veniva comunicata alle Parti la data di
conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1,
del Regolamento citato.
2.4 AGCM, tenuto conto che la pratica commerciale oggetto del
procedimento era stata diffusa a mezzo stampa e internet, in data 17
novembre 2009, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del
Consumo,
richiedeva
all'Autorità
per
le
Garanzie
nelle
Comunicazioni il prescritto parere.
In data 21 dicembre 2009, la suddetta Autorità riteneva che la pratica
commerciale in questione fosse scorretta ai sensi degli articoli 20, 21
e 22 del Codice del Consumo in quanto idonea a falsare il
comportamento economico dei consumatori.
2.5 Infine, sulla base delle risultanze istruttorie, nell’adunanza del 22
dicembre 2009 l’Autorità, in relazione al procedimento n. PS1044
adottava il provvedimento con cui deliberava:
a) che la pratica commerciale oggetto del procedimento posta in
essere dalla società Istituto Cortivo S.p.A. costituisce una pratica
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b),
e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vietava l’ulteriore
diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Istituto Cortivo S.p.A. una sanzione
amministrativa pecuniaria di 55.000 euro.
3. Avverso il suddetto provvedimento la società si è gravata con il
ricorso in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento deducendone
l’illegittimità per i seguenti motivi:
I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20, 21 E 22 DEL D.LGS. N.
206/2005 - CODICE DEL CONSUMO) :
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Il Codice del Consumo, nel vietare e sanzionare le pratiche
commerciali scorrette, fa sempre riferimento alla figura del
"consumatore medio"; nell’ultimo triennio, tuttavia, il rapporto tra
richiesta di informazioni e adesione contrattuale ai corsi in esame è
stato inferiore a 1/30, ciò che indica che il sistema informativo della
società è pienamente efficace ed idoneo a mettere il
consumatore medio, anche quello meno avveduto, nelle condizioni
di valutare appieno il proprio interesse ad aderire alla proposta; le
doglianze di pochi consumatori a fronte dei centomila entrati in
contatto con l’Istituto Cortivo rappresentano casi isolati e non
significativi tali da non integrare la violazione delle norme del Codice
del Consumo oggetto di contestazione;
II-
ECCESSO
DI
INCONGRUITÀ
POTERE
PER
DI
CARENZA
ED
MOTIVAZIONE,
CONTRADDITTORIETA’, ERRONEA VALUTAZIONE DEI
PRESUPPOSTI SOTTO DIVERSI PROFILI:
AGCM ha ritenuto erroneamente applicabile il Codice del Consumo,
e conseguentemente il proprio potere sanzionatorio, alla pratica
commerciale in questione, con la conseguenza che il provvedimento
è viziato da contraddittorietà e difetto della motivazione; viene
variato il tema della contestazione, incorrendo in un grave salto
motivazionale e in una evidente contraddittorietà con quanto in
precedenza affermato;
III- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27, COMMA 7, DEL
D.LGS. N. 206/2005 - CODICE DEL CONSUMO) ED
ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE CARENTE,
INCONGRUA E CONTRADDITTORIA:
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Il provvedimento dell’Autorità ha ulteriormente errato nel
considerare intempestiva la dichiarazione di assunzione di impegni
presentata dalla ricorrente; la proposta di piena disponibilità della
società, seppure ribadita e precisata in data 4.12.2009, è stata
tempestivamente espressa già nella precedente memoria del
10.9.2009;
inoltre,
incomprensibilmente
l’Autorità
condiziona
l’accoglibilità della dichiarazione d'impegno alla assunzione di un
onere concreto, da parte di IC, di "… ripristinare l'eventuale
pregiudizio arrecato ai consumatori che siano stati indotti in errore
dall'ingannevolezza delle comunicazioni stesse".
Il provvedimento impugnato, sebbene basato sul parere obbligatorio
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ne riproduce solo
alcuni stralci e non lo reca in allegato.
Difetta qualunque dimostrazione della congruità della sanzione
irrogata.
4. Nel presente giudizio si è costituita con mero atto formale
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per resistere al
ricorso in epigrafe e chiederne il rigetto.
5. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2015 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, alla luce delle ragioni di seguito indicate.
2. Va disatteso il primo motivo di gravame con cui la ricorrente,
premesso il riferimento alla figura del "consumatore medio" quale
destinatario della pratica commerciale scorretta e/o ingannevole ai
sensi del Codice del Consumo, contesta la configurabilità nel caso di
specie di una violazione alla disciplina in argomento, a motivo della
episodicità e non significatività dei casi segnalati all’Autorità, in
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rapporto all’alto numero di consumatori entrati in contatto con
l’Istituto Cortivo.
2.1 Osserva in proposito il Collegio che, contrariamente agli assunti
di parte ricorrente, nessun rilievo può assumere, al fine di escludere
la configurabilità della pratica scorretta in esame, l’esiguità delle
segnalazioni al riguardo pervenute, né la circostanza che le adesioni
contrattuali fossero state nell’ultimo triennio inferiori a 1/30 dei
contatti complessivamente stabiliti con la società per informazioni in
merito ai corsi di formazione professionale.
Il carattere episodico e occasionale del fenomeno, oltre ad essere
contraddetto dalle evidenze istruttorie, risulta irrilevante ai fini che
ne occupano, anche alla luce dell’orientamento della Sezione il quale
esclude che “la significatività statistica del dato percentuale dei
consumatori o clienti destinatari della pratica possa assurgere ad
elemento negativo ostativo all'integrazione della fattispecie di una
pratica commerciale scorretta” (Tar Lazio, I, 8 aprile 2009, n. 3722 PS91- Enel Energia, conf. da C.d.S., VI, 17 aprile 2012, n. 4753 PS91 Enel Energia).
3. Occorre del pari disattendere il secondo motivo, con il quale si
contestano la contraddittorietà e il difetto della motivazione del
provvedimento sanzionatorio oltre che la modifica da parte di
AGCM del tema oggetto di contestazione.
3.1 A dire della ricorrente, l’oggetto del procedimento avrebbe avuto
riguardo a due contestazioni, l'erroneo convincimento dei segnalanti
di poter conseguire un titolo finale legalmente
riconosciuto e l'altrettanto erroneo convincimento che nei corsi fosse
ricompreso un periodo di tirocinio pratico, non retribuito, da
svolgere presso un Ente pubblico o privato, in ogni caso individuato
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dall'Istituto Cortivo; tuttavia nel provvedimento finale, AGCM, dopo
aver convenuto, quanto al titolo finale, che i “messaggi pubblicitari
in esame non possono considerarsi ingannevoli”, passerebbe ad
analizzare un aspetto che nulla ha a che vedere con la contestazione
mossa, e riguarderebbe la presunta omissione informativa circa le
"rilevanti limitazioni sussistenti in talune Regioni per l'inserimento
nel settore pubblico", in tal modo inserendo considerazioni estranee
all’oggetto del procedimento oltre che inesatte e incomplete.
3.2 Le censure attoree poggiano su una errata lettura della
motivazione del provvedimento gravato, segnatamente della parte V)
recante le “Valutazioni Conclusive” dell’Autorità.
3.2.1 In sintesi, una volta individuato l’oggetto del procedimento con
riguardo ai seguenti due profili: (a) le informazioni attinenti alla
validità e spendibilità della formazione e del relativo attestato,
conseguibili tramite i corsi in discussione; b) le informazioni riferibili
al periodo di tirocinio pratico, parte dei corsi in esame (p. 41) ;
AGCM ha formulato le seguenti conclusioni:
1 - le comunicazioni promozionali in esame e relative ai corsi
dispensati dall’Istituto Cortivo devono ritenersi corrette, con
riferimento sia alle informazioni fornite circa il tipo di formazione
offerta, sia alla natura del titolo conseguibile attraverso tali corsi (p.
42);
2 - pur tuttavia, le comunicazioni in esame risultano gravemente
omissive circa la effettiva spendibilità del tipo di formazione offerta
dall’Istituto (p. 45); sotto tale profilo, pertanto, le comunicazioni in
esame devono ritenersi ingannevoli ex articolo 22, comma 1 e 2 del
Codice del Consumo, in quanto omettono informazioni essenziali di
cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione
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consapevole di natura commerciale, inducendolo così ad assumere
una decisione che non avrebbe altrimenti preso (p. 48);
3 - quanto ai corsi di formazione professionale proposti dall’Istituto
Cortivo per Amministratori di
sostegno, l’ingannevolezza delle comunicazioni in esame è in re ipsa,
ex articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in
quanto dette comunicazioni sono idonee nel loro complesso e per la
loro veste grafica a creare nei destinatari il falso convincimento che
l’Amministratore di sostegno, alla cui formazione i corsi in parola
sono
diretti,
rappresenti
una
figura
professionale,
peraltro
regolamentata per legge, con diverse opportunità di inserimento
lavorativo (pp. 49-53);
4 - quanto al tirocinio pratico, esso viene prospettato come parte
integrante dei corsi di formazione professionale, al pari delle lezioni
teoriche, di tal che i destinatari delle comunicazioni in esame sono
indotti a credere che sarà lo stesso Istituto a provvedere a inserire lo
studente in una struttura convenzionata perché possa effettuare il
periodo di tirocinio pratico; le informazioni relative al tirocinio
pratico devono considerarsi ingannevoli ai sensi dell’articolo 21,
comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.
3.2.2 Dall’esame delle conclusioni rassegnate è agevole osservare che
l’affermazione di cui al punto 1, che assume valore logico di
premessa e fa riferimento alle informazioni fornite da IC circa il tipo
di formazione offerta e la natura del titolo conseguibile attraverso i
corsi di formazione professionale, non risulta contraddetta dalle altre
valutazioni conclusive cui in sequenza l’Autorità perviene, e che
riguardano profili strettamente attinenti a quelli oggetto del
procedimento.
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E invero, la valutazione di cui al punto 2 riguarda la spendibilità del
titolo conseguibile che è effetto diretto della natura del medesimo, ed
è quindi ricompresa nel profilo sub a); la valutazione di cui al punto
3 concerne la rappresentazione della figura dell’amministratore di
sostegno quale figura professionale, con le relative opportunità di
inserimento lavorativo, ed è quindi riconducibile al medesimo profilo
sub a); la valutazione di cui al punto 4, infine, che ha riguardo al
tirocinio pratico, sostanzia il profilo delineato dall’Autorità sub b) del
ripetuto par. 41 del provvedimento.
3.2.3 Esclusa dunque la contraddittorietà delle ragioni poste da
AGCM a sostegno del provvedimento sanzionatorio, vanno poi
esclusi il difetto di motivazione e l’erroneità dei presupposti del
medesimo atto.
3.2.3.1 Quanto alla effettiva spendibilità del tipo di formazione
offerta dall’Istituto, ritiene l’Autorità che “l’enfasi con cui le
comunicazioni in esame prospettano la possibilità, attraverso i corsi
di formazione, di “lavorare nel sociale” “affermarsi come
professionista”, formarsi come “figura professionale altamente
qualificata nei campi dell’assistenza”, accompagnate dall’elencazione
delle strutture pubbliche che si occupano di assistenza nei diversi
ambiti in cui gli studenti possono specializzarsi, risultano gravemente
omissive nella misura in cui non informano i destinatari delle
rilevanti limitazioni sussistenti in talune Regioni per l’inserimento nel
settore pubblico”. Difatti, prosegue il provvedimento, “non solo
diverse Regioni - nelle quali l’Istituto Cortivo ha sede e dispensa i
propri corsi - subordinano l’accesso al pubblico impiego per le
attività assistenziali di base nell’area socio-sanitaria al conseguimento
di attestati rilasciati al termine di specifici percorsi formativi da enti
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accreditati o autorizzati, ma in alcuni casi hanno addirittura
soppresso la figura stessa dell’Operatore Socio Assistenziale”(p. 45).
Aggiunge quindi l’Autorità che “Tali omissioni informative
appaiono, altresì, più gravi anche alla luce del recente riordino in
materia di professioni socio sanitarie, che prevede la creazione di una
figura di raccordo, riconosciuta a livello nazionale, nell’ambito
dell’assistenza socio sanitaria, ossia l’Operatore Socio Sanitario, la cui
qualifica è acquisibile esclusivamente attraverso la formazione offerta
dalle stesse
Regioni o Province autonome (artt. 1 e 2) (p. 46).
Il Collegio ritiene congrua la motivazione addotta dall’Autorità in
quanto, come specifica lo stesso provvedimento, le informazioni
concernenti l’effettiva spendibilità del tipo di formazione offerta
sono essenziali perché il consumatore possa effettuare una scelta
pienamente consapevole, a fortiori se si tiene conto che il pubblico
impiego rappresenta il principale sbocco lavorativo per le professioni
assistenziali di base; e se, come nel caso all’esame, il consumatore
non viene posto in condizione di acquisire le informazioni aggiornate
circa la corrispondenza (o meno) del percorso formativo offerto alla
figura professionale prevista nell’attuale quadro normativo di
riferimento in materia di professioni socio sanitarie, la gravità
dell’omissione informativa da parte del professionista è innegabile.
3.2.3.2 In merito ai corsi di formazione professionale proposti dalla
società per Amministratori di
sostegno, osserva l’Autorità che le informazioni rese negli opuscoli
informativi e sul sito internet dell’Istituto Cortivo, seppure nel
complesso
formalmente
corrette,
per
la
loro
complessiva
presentazione e le relative modalità grafiche risultano idonee a
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indurre i destinatari a ritenere che tali corsi fossero diretti alla
formazione
di
una
specifica
figura
professionale,
altresì
regolamentata per legge, per la quale esistano diversi sbocchi
professionali; laddove l’istituto dell’Amministratore di sostegno non
è configurabile alla stregua di una “professione” con relativa
retribuzione, in linea con la ratio dell’istituto e la relativa disciplina
(legge n. 6 del 2004).
Appare pertanto corretta la posizione assunta da AGCM secondo cui
“l’ingannevolezza delle comunicazioni in esame è in re ipsa”.
3.2.3.3 Quanto al tirocinio pratico, nelle comunicazioni in esame lo
stage, non solo viene prospettato come parte integrante dei corsi di
formazione professionale, ma viene inserito nella sezione dei corsi,
con la medesima veste grafica e lo stesso rilievo dato alla parte
teorica costituita dai “corsi”, oltre ad essere menzionato nel modulo
di adesione per l’iscrizione ai corsi, tra le prestazioni didattiche
offerte, al pari delle lezioni teoriche e dei libri di testo. Di talché,
come correttamente si evince nel provvedimento, i destinatari delle
comunicazioni in esame sono indotti a ritenere che sarà lo stesso
Istituto a provvedere a inserire lo studente in una struttura
convenzionata perché possa effettuare il periodo di tirocinio pratico,
laddove, come risulta in atti, la ricerca dello stage sarà rimessa
unicamente all’iniziativa dello studente, che sulla base della c.d. guida
alla ricerca territoriale dei servizi dovrà individuare una struttura
disposta a stipulare una convenzione con l’Istituto Cortivo per
l’effettuazione dello stage.
Tanto basta per affermare la responsabilità dell’odierna ricorrente
nella realizzazione della pratica commerciale scorretta in questione.
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4. Quanto alle doglianze variamente articolate con l’ultimo motivo di
ricorso, si osserva quanto segue.
4.1 In merito alla dichiarazione di assunzione di impegni presentata
dalla ricorrente, vanno disattese le censure volte a contestare il
giudizio espresso nel provvedimento di intempestività e di
inammissibilità della medesima.
4.1.1 Quanto al primo profilo, va considerato che le generiche
affermazioni contenute nella memoria del 10 settembre 2009 non
potevano sostanziare una puntuale e compiuta assunzione di
impegni, mentre la dichiarazione formale presentata in data 4
dicembre 2009, successivamente alla chiusura del procedimento
istruttorio, era manifestamente intempestiva e quindi tardiva.
4.1.2 Quanto al secondo profilo, che investe la valutazione degli
impegni operata da AGCM, va preliminarmente osservato che tale
valutazione ha un carattere ampiamente discrezionale (TAR Lazio, I,
8 settembre 2009, n. 8394), in quanto impinge nell'autonomia di cui
l'Autorità dispone relativamente alla determinazione delle proprie
priorità di intervento (TAR Lazio, I, 25 febbraio 2010, n. 3077; 24
febbraio 2010, n. 2974).
Orbene, nel caso all’esame l'Autorità ha valutato gli impegni,
dichiarandone l’inammissibilità, motivando sia in relazione alla
circostanza che si trattava di condotta che, ove accertata, poteva
integrare una fattispecie di pratica commerciale “manifestamente
grave e scorretta”, in quanto caratterizzata da un elevato grado di
offensività, per le modalità di diffusione utilizzate,e da una manifesta
decettività; sia in relazione al profilo della mancata eliminazione degli
effetti pregiudizievoli eventualmente prodotti nei confronti dei
consumatori dalle comunicazioni ingannevoli.
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E, nella specie, può ritenersi ragionevole la valutazione tecnicodiscrezionale compiuta da AGCM sulla sussistenza di un elevato
grado di offensività e di recettività delle condotte in argomento, volte
a raggiungere un ampio numero di consumatori, e sul mancato
ripristino del pregiudizio arrecato; di tal che le censure volte a
contestare la reiezione degli impegni possono essere disattese.
4.2. Priva di fondamento è l’ulteriore censura relativa all’omessa
notificazione del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, considerato che non vi è l’obbligo per AGCM di
notificare, insieme al provvedimento sanzionatorio, il parere in
questione, i cui estremi, d’altra parte, sono chiaramente indicati
nell’atto, che ne riporta ampi e chiari stralci; mentre vi è l’obbligo,
non disatteso dall’Autorità nel caso in esame, di renderlo accessibile
all’interessato.
Per completezza, giova considerare che anche il parere reso dalla
prima Autorità è decisamente e motivatamente nel senso di ritenere
la pratica commerciale in questione scorretta ai sensi degli artt. 20, 21
e 22 del Codice del Consumo, e pertanto la censura in esame si
appalesa altresì pretestuosa.
4.3 Quanto infine al dedotto difetto di motivazione della
quantificazione della sanzione irrogata dall’Autorità, le censure sono
prive di pregio per le seguenti ragioni.
Nella determinazione della sanzione, l'Autorità si è attenuta ai
parametri di riferimento individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81,
in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del d.lgs. n.
206/05: nello specifico, quelli della gravità della violazione, dell'opera
svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della
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personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche
dell'impresa stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione, si è tenuto conto in primo
luogo dell’elevata diffusione della pratica commerciale, suscettibile,
anche in virtù della natura e pluralità dei mezzi utilizzati, di aver
raggiunto e condizionato nelle proprie scelte un numero rilevante di
consumatori.
Significativa anche la durata della violazione, che risulta essere stata
posta in essere almeno dal mese di marzo 2008 e ancora in corso alla
data del provvedimento.
Ne è risultata una sanzione di ammontare pari a euro 55.000 che –
considerato il minimo e il massimo edittale (fino a 5 milioni di euro)
– appare assai contenuta e, nella specie, proporzionata rispetto alla
gravità della violazione accertata.
5. Alla luce delle considerazioni complessivamente svolte, il ricorso è
infondato e deve pertanto essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento nei confronti dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato delle spese del presente
giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro
2.000,00 (= duemila/00).
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre
2015 con l'intervento dei magistrati:
Giulia Ferrari, Presidente FF
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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sentenza