N. 02917/2010 REG.RIC. Page 1 of 16 N. 13263/2015 REG.PROV.COLL. N. R E P U B B L I C A 02917/2010 REG.RIC. I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2917 del 2010, proposto da: Società Istituto Cortivo Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti. Antonio C. Licciardello, Andrea Manzi e Francesco Mazzarolli, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, Via F. Confalonieri, 5; contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; per l'annullamento https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 2 of 16 del provvedimento dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22.12.09 con il quale e' stata irrogata alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria per pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma1, lett. b) e 22, comma 1 e 2 del codice del consumo - (campagna pubblicitaria per servizi di formazione professionale); di tutti gli atti conessi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. La società Istituto Cortivo s.p.a. (di seguito, anche “IC”o “società”), odierna esponente, premette di operare nel campo dei servizi scolastici e di formazione socio-assistenziale dal 1984, stipulando contratti di adesione che non vengono perfezionati a distanza ma dopo richiesta di informazioni e contatto diretto con gli informatori didattici di cui la società si serve. 2. Sulla base di segnalazioni provenienti da consumatori e Associazioni di consumatori, in data 7 agosto 2009 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “AGCM” o anche “Autorità”) comunicava ad AC l’avvio di un procedimento https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. istruttorio Page 3 of 16 (PS1044), avente ad oggetto presunte pratiche commerciali scorrette integranti la violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, con riferimento alle modalità di promozione dei propri servizi di formazione professionale attraverso una campagna pubblicitaria condotta mediante diversi mezzi di diffusione, quali il sito internet, la stampa e opuscoli. 2.1 Oggetto di contestazione era la condotta della società con riferimento al materiale promozionale dei corsi di formazione professionale che prospettano il conseguimento di qualifiche professionali quali quella di Operatore socio assistenziale per l'infanzia, Operatore socio assistenziale per gli anziani, Operatore socio assistenziale per le dipendenze, Operatore socio assistenziale per i disabili, Operatore multiculturale, Assistente turistico per disabili e Amministratore di sostegno, con relativo attestato finale, senza specificare che quest’ultimo ha valenza privata e nessun tipo di rilievo nelle strutture pubbliche presenti sull’intero territorio nazionale. Pertanto, i profili oggetto di accertamento riguardavano l’ingannevolezza delle informazioni fornite dal professionista e necessarie al consumatore per comprendere le caratteristiche dei servizi offerti. 2.2 Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, l'Autorità formulava una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette; IC forniva le informazioni richieste con memoria presentata il 10 settembre 2009, asseritamente contenente anche la dichiarazione di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 4 of 16 2.3 Il 30 ottobre 2009 veniva comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento citato. 2.4 AGCM, tenuto conto che la pratica commerciale oggetto del procedimento era stata diffusa a mezzo stampa e internet, in data 17 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, richiedeva all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il prescritto parere. In data 21 dicembre 2009, la suddetta Autorità riteneva che la pratica commerciale in questione fosse scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto idonea a falsare il comportamento economico dei consumatori. 2.5 Infine, sulla base delle risultanze istruttorie, nell’adunanza del 22 dicembre 2009 l’Autorità, in relazione al procedimento n. PS1044 adottava il provvedimento con cui deliberava: a) che la pratica commerciale oggetto del procedimento posta in essere dalla società Istituto Cortivo S.p.A. costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vietava l’ulteriore diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Istituto Cortivo S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 55.000 euro. 3. Avverso il suddetto provvedimento la società si è gravata con il ricorso in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20, 21 E 22 DEL D.LGS. N. 206/2005 - CODICE DEL CONSUMO) : https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 5 of 16 Il Codice del Consumo, nel vietare e sanzionare le pratiche commerciali scorrette, fa sempre riferimento alla figura del "consumatore medio"; nell’ultimo triennio, tuttavia, il rapporto tra richiesta di informazioni e adesione contrattuale ai corsi in esame è stato inferiore a 1/30, ciò che indica che il sistema informativo della società è pienamente efficace ed idoneo a mettere il consumatore medio, anche quello meno avveduto, nelle condizioni di valutare appieno il proprio interesse ad aderire alla proposta; le doglianze di pochi consumatori a fronte dei centomila entrati in contatto con l’Istituto Cortivo rappresentano casi isolati e non significativi tali da non integrare la violazione delle norme del Codice del Consumo oggetto di contestazione; II- ECCESSO DI INCONGRUITÀ POTERE PER DI CARENZA ED MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI SOTTO DIVERSI PROFILI: AGCM ha ritenuto erroneamente applicabile il Codice del Consumo, e conseguentemente il proprio potere sanzionatorio, alla pratica commerciale in questione, con la conseguenza che il provvedimento è viziato da contraddittorietà e difetto della motivazione; viene variato il tema della contestazione, incorrendo in un grave salto motivazionale e in una evidente contraddittorietà con quanto in precedenza affermato; III- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 206/2005 - CODICE DEL CONSUMO) ED ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE CARENTE, INCONGRUA E CONTRADDITTORIA: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 6 of 16 Il provvedimento dell’Autorità ha ulteriormente errato nel considerare intempestiva la dichiarazione di assunzione di impegni presentata dalla ricorrente; la proposta di piena disponibilità della società, seppure ribadita e precisata in data 4.12.2009, è stata tempestivamente espressa già nella precedente memoria del 10.9.2009; inoltre, incomprensibilmente l’Autorità condiziona l’accoglibilità della dichiarazione d'impegno alla assunzione di un onere concreto, da parte di IC, di "… ripristinare l'eventuale pregiudizio arrecato ai consumatori che siano stati indotti in errore dall'ingannevolezza delle comunicazioni stesse". Il provvedimento impugnato, sebbene basato sul parere obbligatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ne riproduce solo alcuni stralci e non lo reca in allegato. Difetta qualunque dimostrazione della congruità della sanzione irrogata. 4. Nel presente giudizio si è costituita con mero atto formale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per resistere al ricorso in epigrafe e chiederne il rigetto. 5. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, alla luce delle ragioni di seguito indicate. 2. Va disatteso il primo motivo di gravame con cui la ricorrente, premesso il riferimento alla figura del "consumatore medio" quale destinatario della pratica commerciale scorretta e/o ingannevole ai sensi del Codice del Consumo, contesta la configurabilità nel caso di specie di una violazione alla disciplina in argomento, a motivo della episodicità e non significatività dei casi segnalati all’Autorità, in https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 7 of 16 rapporto all’alto numero di consumatori entrati in contatto con l’Istituto Cortivo. 2.1 Osserva in proposito il Collegio che, contrariamente agli assunti di parte ricorrente, nessun rilievo può assumere, al fine di escludere la configurabilità della pratica scorretta in esame, l’esiguità delle segnalazioni al riguardo pervenute, né la circostanza che le adesioni contrattuali fossero state nell’ultimo triennio inferiori a 1/30 dei contatti complessivamente stabiliti con la società per informazioni in merito ai corsi di formazione professionale. Il carattere episodico e occasionale del fenomeno, oltre ad essere contraddetto dalle evidenze istruttorie, risulta irrilevante ai fini che ne occupano, anche alla luce dell’orientamento della Sezione il quale esclude che “la significatività statistica del dato percentuale dei consumatori o clienti destinatari della pratica possa assurgere ad elemento negativo ostativo all'integrazione della fattispecie di una pratica commerciale scorretta” (Tar Lazio, I, 8 aprile 2009, n. 3722 PS91- Enel Energia, conf. da C.d.S., VI, 17 aprile 2012, n. 4753 PS91 Enel Energia). 3. Occorre del pari disattendere il secondo motivo, con il quale si contestano la contraddittorietà e il difetto della motivazione del provvedimento sanzionatorio oltre che la modifica da parte di AGCM del tema oggetto di contestazione. 3.1 A dire della ricorrente, l’oggetto del procedimento avrebbe avuto riguardo a due contestazioni, l'erroneo convincimento dei segnalanti di poter conseguire un titolo finale legalmente riconosciuto e l'altrettanto erroneo convincimento che nei corsi fosse ricompreso un periodo di tirocinio pratico, non retribuito, da svolgere presso un Ente pubblico o privato, in ogni caso individuato https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 8 of 16 dall'Istituto Cortivo; tuttavia nel provvedimento finale, AGCM, dopo aver convenuto, quanto al titolo finale, che i “messaggi pubblicitari in esame non possono considerarsi ingannevoli”, passerebbe ad analizzare un aspetto che nulla ha a che vedere con la contestazione mossa, e riguarderebbe la presunta omissione informativa circa le "rilevanti limitazioni sussistenti in talune Regioni per l'inserimento nel settore pubblico", in tal modo inserendo considerazioni estranee all’oggetto del procedimento oltre che inesatte e incomplete. 3.2 Le censure attoree poggiano su una errata lettura della motivazione del provvedimento gravato, segnatamente della parte V) recante le “Valutazioni Conclusive” dell’Autorità. 3.2.1 In sintesi, una volta individuato l’oggetto del procedimento con riguardo ai seguenti due profili: (a) le informazioni attinenti alla validità e spendibilità della formazione e del relativo attestato, conseguibili tramite i corsi in discussione; b) le informazioni riferibili al periodo di tirocinio pratico, parte dei corsi in esame (p. 41) ; AGCM ha formulato le seguenti conclusioni: 1 - le comunicazioni promozionali in esame e relative ai corsi dispensati dall’Istituto Cortivo devono ritenersi corrette, con riferimento sia alle informazioni fornite circa il tipo di formazione offerta, sia alla natura del titolo conseguibile attraverso tali corsi (p. 42); 2 - pur tuttavia, le comunicazioni in esame risultano gravemente omissive circa la effettiva spendibilità del tipo di formazione offerta dall’Istituto (p. 45); sotto tale profilo, pertanto, le comunicazioni in esame devono ritenersi ingannevoli ex articolo 22, comma 1 e 2 del Codice del Consumo, in quanto omettono informazioni essenziali di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 9 of 16 consapevole di natura commerciale, inducendolo così ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso (p. 48); 3 - quanto ai corsi di formazione professionale proposti dall’Istituto Cortivo per Amministratori di sostegno, l’ingannevolezza delle comunicazioni in esame è in re ipsa, ex articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto dette comunicazioni sono idonee nel loro complesso e per la loro veste grafica a creare nei destinatari il falso convincimento che l’Amministratore di sostegno, alla cui formazione i corsi in parola sono diretti, rappresenti una figura professionale, peraltro regolamentata per legge, con diverse opportunità di inserimento lavorativo (pp. 49-53); 4 - quanto al tirocinio pratico, esso viene prospettato come parte integrante dei corsi di formazione professionale, al pari delle lezioni teoriche, di tal che i destinatari delle comunicazioni in esame sono indotti a credere che sarà lo stesso Istituto a provvedere a inserire lo studente in una struttura convenzionata perché possa effettuare il periodo di tirocinio pratico; le informazioni relative al tirocinio pratico devono considerarsi ingannevoli ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. 3.2.2 Dall’esame delle conclusioni rassegnate è agevole osservare che l’affermazione di cui al punto 1, che assume valore logico di premessa e fa riferimento alle informazioni fornite da IC circa il tipo di formazione offerta e la natura del titolo conseguibile attraverso i corsi di formazione professionale, non risulta contraddetta dalle altre valutazioni conclusive cui in sequenza l’Autorità perviene, e che riguardano profili strettamente attinenti a quelli oggetto del procedimento. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 10 of 16 E invero, la valutazione di cui al punto 2 riguarda la spendibilità del titolo conseguibile che è effetto diretto della natura del medesimo, ed è quindi ricompresa nel profilo sub a); la valutazione di cui al punto 3 concerne la rappresentazione della figura dell’amministratore di sostegno quale figura professionale, con le relative opportunità di inserimento lavorativo, ed è quindi riconducibile al medesimo profilo sub a); la valutazione di cui al punto 4, infine, che ha riguardo al tirocinio pratico, sostanzia il profilo delineato dall’Autorità sub b) del ripetuto par. 41 del provvedimento. 3.2.3 Esclusa dunque la contraddittorietà delle ragioni poste da AGCM a sostegno del provvedimento sanzionatorio, vanno poi esclusi il difetto di motivazione e l’erroneità dei presupposti del medesimo atto. 3.2.3.1 Quanto alla effettiva spendibilità del tipo di formazione offerta dall’Istituto, ritiene l’Autorità che “l’enfasi con cui le comunicazioni in esame prospettano la possibilità, attraverso i corsi di formazione, di “lavorare nel sociale” “affermarsi come professionista”, formarsi come “figura professionale altamente qualificata nei campi dell’assistenza”, accompagnate dall’elencazione delle strutture pubbliche che si occupano di assistenza nei diversi ambiti in cui gli studenti possono specializzarsi, risultano gravemente omissive nella misura in cui non informano i destinatari delle rilevanti limitazioni sussistenti in talune Regioni per l’inserimento nel settore pubblico”. Difatti, prosegue il provvedimento, “non solo diverse Regioni - nelle quali l’Istituto Cortivo ha sede e dispensa i propri corsi - subordinano l’accesso al pubblico impiego per le attività assistenziali di base nell’area socio-sanitaria al conseguimento di attestati rilasciati al termine di specifici percorsi formativi da enti https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 11 of 16 accreditati o autorizzati, ma in alcuni casi hanno addirittura soppresso la figura stessa dell’Operatore Socio Assistenziale”(p. 45). Aggiunge quindi l’Autorità che “Tali omissioni informative appaiono, altresì, più gravi anche alla luce del recente riordino in materia di professioni socio sanitarie, che prevede la creazione di una figura di raccordo, riconosciuta a livello nazionale, nell’ambito dell’assistenza socio sanitaria, ossia l’Operatore Socio Sanitario, la cui qualifica è acquisibile esclusivamente attraverso la formazione offerta dalle stesse Regioni o Province autonome (artt. 1 e 2) (p. 46). Il Collegio ritiene congrua la motivazione addotta dall’Autorità in quanto, come specifica lo stesso provvedimento, le informazioni concernenti l’effettiva spendibilità del tipo di formazione offerta sono essenziali perché il consumatore possa effettuare una scelta pienamente consapevole, a fortiori se si tiene conto che il pubblico impiego rappresenta il principale sbocco lavorativo per le professioni assistenziali di base; e se, come nel caso all’esame, il consumatore non viene posto in condizione di acquisire le informazioni aggiornate circa la corrispondenza (o meno) del percorso formativo offerto alla figura professionale prevista nell’attuale quadro normativo di riferimento in materia di professioni socio sanitarie, la gravità dell’omissione informativa da parte del professionista è innegabile. 3.2.3.2 In merito ai corsi di formazione professionale proposti dalla società per Amministratori di sostegno, osserva l’Autorità che le informazioni rese negli opuscoli informativi e sul sito internet dell’Istituto Cortivo, seppure nel complesso formalmente corrette, per la loro complessiva presentazione e le relative modalità grafiche risultano idonee a https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 12 of 16 indurre i destinatari a ritenere che tali corsi fossero diretti alla formazione di una specifica figura professionale, altresì regolamentata per legge, per la quale esistano diversi sbocchi professionali; laddove l’istituto dell’Amministratore di sostegno non è configurabile alla stregua di una “professione” con relativa retribuzione, in linea con la ratio dell’istituto e la relativa disciplina (legge n. 6 del 2004). Appare pertanto corretta la posizione assunta da AGCM secondo cui “l’ingannevolezza delle comunicazioni in esame è in re ipsa”. 3.2.3.3 Quanto al tirocinio pratico, nelle comunicazioni in esame lo stage, non solo viene prospettato come parte integrante dei corsi di formazione professionale, ma viene inserito nella sezione dei corsi, con la medesima veste grafica e lo stesso rilievo dato alla parte teorica costituita dai “corsi”, oltre ad essere menzionato nel modulo di adesione per l’iscrizione ai corsi, tra le prestazioni didattiche offerte, al pari delle lezioni teoriche e dei libri di testo. Di talché, come correttamente si evince nel provvedimento, i destinatari delle comunicazioni in esame sono indotti a ritenere che sarà lo stesso Istituto a provvedere a inserire lo studente in una struttura convenzionata perché possa effettuare il periodo di tirocinio pratico, laddove, come risulta in atti, la ricerca dello stage sarà rimessa unicamente all’iniziativa dello studente, che sulla base della c.d. guida alla ricerca territoriale dei servizi dovrà individuare una struttura disposta a stipulare una convenzione con l’Istituto Cortivo per l’effettuazione dello stage. Tanto basta per affermare la responsabilità dell’odierna ricorrente nella realizzazione della pratica commerciale scorretta in questione. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 13 of 16 4. Quanto alle doglianze variamente articolate con l’ultimo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. 4.1 In merito alla dichiarazione di assunzione di impegni presentata dalla ricorrente, vanno disattese le censure volte a contestare il giudizio espresso nel provvedimento di intempestività e di inammissibilità della medesima. 4.1.1 Quanto al primo profilo, va considerato che le generiche affermazioni contenute nella memoria del 10 settembre 2009 non potevano sostanziare una puntuale e compiuta assunzione di impegni, mentre la dichiarazione formale presentata in data 4 dicembre 2009, successivamente alla chiusura del procedimento istruttorio, era manifestamente intempestiva e quindi tardiva. 4.1.2 Quanto al secondo profilo, che investe la valutazione degli impegni operata da AGCM, va preliminarmente osservato che tale valutazione ha un carattere ampiamente discrezionale (TAR Lazio, I, 8 settembre 2009, n. 8394), in quanto impinge nell'autonomia di cui l'Autorità dispone relativamente alla determinazione delle proprie priorità di intervento (TAR Lazio, I, 25 febbraio 2010, n. 3077; 24 febbraio 2010, n. 2974). Orbene, nel caso all’esame l'Autorità ha valutato gli impegni, dichiarandone l’inammissibilità, motivando sia in relazione alla circostanza che si trattava di condotta che, ove accertata, poteva integrare una fattispecie di pratica commerciale “manifestamente grave e scorretta”, in quanto caratterizzata da un elevato grado di offensività, per le modalità di diffusione utilizzate,e da una manifesta decettività; sia in relazione al profilo della mancata eliminazione degli effetti pregiudizievoli eventualmente prodotti nei confronti dei consumatori dalle comunicazioni ingannevoli. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 14 of 16 E, nella specie, può ritenersi ragionevole la valutazione tecnicodiscrezionale compiuta da AGCM sulla sussistenza di un elevato grado di offensività e di recettività delle condotte in argomento, volte a raggiungere un ampio numero di consumatori, e sul mancato ripristino del pregiudizio arrecato; di tal che le censure volte a contestare la reiezione degli impegni possono essere disattese. 4.2. Priva di fondamento è l’ulteriore censura relativa all’omessa notificazione del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, considerato che non vi è l’obbligo per AGCM di notificare, insieme al provvedimento sanzionatorio, il parere in questione, i cui estremi, d’altra parte, sono chiaramente indicati nell’atto, che ne riporta ampi e chiari stralci; mentre vi è l’obbligo, non disatteso dall’Autorità nel caso in esame, di renderlo accessibile all’interessato. Per completezza, giova considerare che anche il parere reso dalla prima Autorità è decisamente e motivatamente nel senso di ritenere la pratica commerciale in questione scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e pertanto la censura in esame si appalesa altresì pretestuosa. 4.3 Quanto infine al dedotto difetto di motivazione della quantificazione della sanzione irrogata dall’Autorità, le censure sono prive di pregio per le seguenti ragioni. Nella determinazione della sanzione, l'Autorità si è attenuta ai parametri di riferimento individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del d.lgs. n. 206/05: nello specifico, quelli della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 15 of 16 personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa. Con riguardo alla gravità della violazione, si è tenuto conto in primo luogo dell’elevata diffusione della pratica commerciale, suscettibile, anche in virtù della natura e pluralità dei mezzi utilizzati, di aver raggiunto e condizionato nelle proprie scelte un numero rilevante di consumatori. Significativa anche la durata della violazione, che risulta essere stata posta in essere almeno dal mese di marzo 2008 e ancora in corso alla data del provvedimento. Ne è risultata una sanzione di ammontare pari a euro 55.000 che – considerato il minimo e il massimo edittale (fino a 5 milioni di euro) – appare assai contenuta e, nella specie, proporzionata rispetto alla gravità della violazione accertata. 5. Alla luce delle considerazioni complessivamente svolte, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 2.000,00 (= duemila/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015 N. 02917/2010 REG.RIC. Page 16 of 16 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: Giulia Ferrari, Presidente FF Rosa Perna, Consigliere, Estensore Ivo Correale, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/11/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 24/11/2015