Responsabilità del Consorzio e dei Consorziati verso i terzi. I consorzi con attività esterna come il Consorzio Co.pa.m godono di una autonomia patrimoniale perfetta come si evince dalla lettura dell’ultima parte dell’art. 2614 del codice civile ”.....i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo”. Il patrimonio del consorzio (formato dai contributi dei consorziati e dai beni acquisiti) è elevato a patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati e per la durata del consorzio è destinato a garantire esclusivamente la soddisfazione dei creditori del consorzio, inoltre i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono rivalersi sul fondo medesimo. In merito alla responsabilità verso i terzi i consorzi con attività esterna beneficiano di un regime di responsabilità limitata come si nota dalla lettura dell’art. 2615 del codice civile 1° comma“Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile”. L’unico caso di responsabilità solidale riguarda le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio solo per conto di alcuni consorziati come si evince dall’esame del 2° comma “Per le obbligazioni assunte...per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito...si ripartisce tra tutti in proporzione alle quote”. Tale circostanza che potrebbe comportare un rischio per gli altri consorziati risulta mitigata nello Statuto del nostro Consorzio all’art. 14 dove si prevede che le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi potranno essere svolte se volte al perseguimento dei fini istituzionali e in favore della comunità dei consorziati, ovvero per una parte di essi, purché ciò avvenga ottenendo benefici anche indiretti per tutti i consorziati. In particolare le attività potranno essere compiute in nome proprio dal Consorzio e per conto di tutti i consorziati o per conto solo di alcuni di essi. In quest’ultimo caso è presente una ulteriore forma di tutela rappresentata dal fatto che in ogni caso nessuna operazione che comporti l’assunzione da parte del Consorzio di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata se in precedenza i Consorziati interessati all’operazione non abbiano fornito la provvista dei mezzi finanziari necessari ad espletare l’operazione stessa ed anche al fine di dare copertura ai potenziali rischi. Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di valutare in via preventiva gli impegni derivanti dal negozio dandone comunicazione ai diretti interessati ed una volta conclusa l’operazione di fornire un rendiconto dettagliato a tutti i consorziati. In applicazione del suddetto criterio si ritiene che siano obbligazioni assunte per conto del Consorzio quelle relative al funzionamento dell’azienda consortile (canone affitto, retribuzione dei dipendenti) mentre le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati sono quelle inerenti la singola impresa. In conclusione nei consorzi, come il nostro, destinati a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese; del pari devono essere iscritte tutte le modificazioni del contratto concernenti gli elementi essenziali. Tale circostanza costituisce una ulteriore garanzia verso i terzi che si rivolgono al Consorzio e denota uno dei principi cardine perseguito dalla nostra organizzazione ovvero la TRASPARENZA.