La vigilanza sulla corporate governance
13 ottobre 2015
Divisione Corporate Governance
Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci
AGENDA
La vigilanza sul governo societario e le nuove competenze
post-Parmalat & Cirio
Le operazioni con parti correlate
Il consiglio di amministrazione
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
Amministratori indipendenti
Voto di lista
Nuove discipline in tema di composizione del board
Il collegio sindacale
I diritti degli azionisti
La remunerazione degli amministratori



2
VIGILANZA SULLA GOVERNANCE
Gli scandali societari che hanno visto coinvolte società italiane e estere (tra
cui Cirio, Parmalat, Enron, WorldCom) hanno manifestato nuove criticità
nell’ambito dei sistemi di governo societario e nuove esigenze di tutela dei
piccoli investitori
Due grandi interventi hanno ampliato le competenze della Consob sul
sistema di governo societario delle società quotate:



il d.lgs. 310/2004 ha introdotto l’art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con
parti correlate:


la c.d. Legge sul Risparmio n. 262/05 ha ridefinito ruolo, poteri e responsabilità
della Consob prevedendo:
1.
2.
3.

3
Il Legislatore ha affidato alla Consob l’individuazione tramite regolamento dei principi
generali cui le società devono attenersi nella definizione delle proprie procedure da
seguire in caso di operazioni con parti correlate
il rafforzamento dei poteri connessi alla vigilanza informativa,
sanzioni amministrative più rigorose,
l’attribuzione per la prima volta di poteri (soprattutto regolamentari) che incidono
direttamente sulla governance delle quotate
Interventi più recenti di matrice comunitaria che hanno interessato l’esercizio
dei diritti degli azionisti e la remunerazione degli amministratori
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Cosa sono e perché sono importanti?
 Operazioni che una società quotata compie con soggetti “insider” in
potenziale conflitto di interesse:

Manager, azionisti di controllo o di riferimento, società del gruppo
I rischi di queste operazioni:



Trasferimento di ricchezza a favore delle parti correlate (tunneling)
Operazioni non nell’interesse della società
Particolare importanza nel contesto italiano, caratterizzato da:


Assetti proprietari concentrati



Limitata presenza di investitori istituzionali

4
Azionisti di controllo sono ancora figure dominanti per circa i 2/3 del mercato
Separazione tra proprietà e controllo amplificata con alcuni strumenti (gruppi
piramidali, azioni senza diritto di voto, voting caps)
Ma la Direttiva sui Diritti degli Azionisti (SHRD 2007/36/CE) ha dato grande
impulso alla partecipazione alle assemblee dal 2011
LE NOVITA’ LEGISLATIVE: ART. 2391-bis c.c.
La riforma del diritto societario ha introdotto uno specifico
articolo sulle OPC nel codice civile (2391-bis)


Ambito di applicazione: società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio (quotate e con azioni diffuse)
La delega legislativa alla Consob: stabilire i principi volti ad
assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e
procedurale delle operazioni con parti correlate a cui le società
devono attenersi nella definizione delle proprie procedure



strumento: regole definite dalle società (procedure)
parametri per le regole: principi generali indicati dalla Consob
Vigilanza: organo di controllo e indirettamente la Consob


5
l’organo controllo vigila su conformità procedure a regolamentazione e
sulla loro concreta applicazione
LA DISCIPLINA CONSOB: REG. 17221/2010

Scelte di fondo:

Chiara identificazione di tutti gli elementi




Miglioramento della disclosure al mercato
Rafforzamento dei meccanismi di approvazione ex ante e valorizzazione del ruolo degli
amministratori indipendenti


Definizioni (parti correlate ex IAS 24, amministratori indipendenti)
Parametri quantitativi oggettivi per selezionare le OPC di maggiore rilevanza
Racc. UE 162/2005, Principi sulla corporate governance dell’OCSE, Codice Autodisciplina
Due pilastri:
1.
Trasparenza al mercato delle operazioni di maggiore rilevanza sia immediata che periodica

2.
Documento informativo da pubblicarsi entro 7 giorni dall’approvazione dell’OPC
Rafforzamento del processo di formazione della decisione nel CdA

regime procedurale per l’esame e l’approvazione delle operazioni graduato in funzione di dimensione
dell’OPC e rischio di espropriazione



Adeguati livelli di informazione e documentazione ex ante ed ex post


OPC di maggiore rilevanza: coinvolgimento nelle trattative e parere vincolante degli amministratori
indipendenti, riserva di competenza al CdA
OPC di minore rilevanza: parere non vincolante degli indipendenti, operazione anche delegabile
ridurre le asimmetrie informative degli amministratori non esecutivi e favorire scelte consapevoli
Organizzazione degli indipendenti in comitati e facoltà di avvalersi di esperti di propria scelta

maggiore possibilità di espressione e riduzione dei rischi di “cattura”
6
IL REGOLAMENTO IN BREVE
OPC
PROCEDURE
TRASPARENZA
di maggiore rilevanza
- oltre il 5% di specifici
indici (capitalizzazione o
totale attivo) o la minor
soglia prevista dalle
società
- soglia 2,5% per
controllate da quotata
- previsione anti-elusiva
del cumulo (per
trasparenza)
Un comitato interamente composto da amministr.
indipendenti:
 Deve essere coinvolto nella fase delle negoziazioni
 Può avvalersi di esperti indipendenti di propria
scelta a spese della società
 Ha un potere di veto sull’operazione che è
riservata alla competenza del board
In caso di veto, le procedure possono consentire al
cda di sottoporre l’operazione all’autorizzazione
della maggioranza dei soci non correlati (whitewash)
- Immediata:
doc.informativo
pubblicato entro 7
giorni, con allegato
parere comitato e
eventuale opinion
dell’advisor
- Periodica: operazioni
descritte nelle
relazioni annuale e
intermedia
di minore rilevanza
al di sotto della soglia di
rilevanza ma sopra la
soglia di esiguità (vd.
infra)
Un comitato composto in maggioranza da amministr.
indipendenti:
 Riceve adeguata e preventiva informazione
 Può avvalersi di esperti indipendenti di propria
scelta a spese della società (possibilità di cap)
 Esprime un parere non vincolante
sull’operazione che è deliberata dall’organo
competente (cda, a.d. o com. esecutivo)
- Informazione
trimestrale sulle OPC
approvate nonostante
il parere contrario del
comitato
7
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Organo centrale della corporate governance di un’impresa
Due funzioni fondamentali:
I.
II.

Monitoring del comportamento del management, per verificare che sia
in linea con interesse della società e degli azionisti
Advising, cioè funzione di consulenza e di indirizzo verso manager
Diversi interventi del legislatore o del mercato si rivolgono alla
sua composizione:




Amministratori indipendenti  indipendenza di giudizio
particolarmente rilevante in alcune funzioni chiave (controllo interno,
remunerazione, operazioni con parti correlate)
Voto di lista  possibilità per azionisti di minoranza di nominare
almeno un amministratore di propria scelta (ridurre costi di agenzia)
Quote di genere  per favorire diversità di genere che dovrebbe
aumentare le capacità del board di svolgere le proprie funzioni
Divieto di concorrenza nei settori bancario, assicurativo e finanziario
(previsione 2011per ridurre i conflitti di interesse che possono
attenuare le dinamiche competitive nel settore finanziario)
8
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI


Art. 147-ter TUF: almeno 1 amministratore, o 2 se il CdA è
composto da più 7 membri, deve possedere i requisiti di
indipendenza previsti dall’art. 148, c. 3, TUF per i sindaci
Art. 3 del Codice di Autodisciplina: un numero adeguato di
amministratori è indipendente (valutazione del CdA) in base ai
criteri previsti dal codice


Post-revisione 2011: non meno di 2 e 1/3 per FTSE Mib
Confronto tra le due nozioni di indipendenza:


Criteri TUF originariamente dettati per sindaci  applicazione non
sempre chiara per gli amministratori
Criteri del Codice Autodisciplina ispirati alla Racc. UE 162/2005 più
«adatti» ad amministratori



coprono mandato “prolungato”, cross-directorship, funzioni esecutive …
in ogni caso ogni società può in applicazione del Codice non recepire
integralmente i criteri (comply or explain)
Criteri autodisciplina richiesti per Regolamento OPC
9
VOTO DI LISTA



Sistema di nomina degli organi sociali introdotto dalla L. Risparmio
Almeno 1 amministratore/1 sindaco è eletto dalla “lista che abbia ottenuto il
maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente,
con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”
Gli statuti delle società determinano il N. posti riservati alle minoranze



In genere 1 posto (maggioritario), società privatizzate hanno riserva di 1/5 dei posti
La Consob stabilisce per ogni esercizio la quota minima di capitale necessaria
per la presentazione delle liste tenendo (intervallo 0,5%-4,5%)
Analoga previsione riguarda la nomina del sindaco di minoranza (art. 148 TUF)

Già previsto dal 1998 secondo modalità lasciate all’autonomia statutaria



risultati scarsi (quorum per presentazione delle liste alti, scarsa partecipazione degli
investitori anche istituzionali)
La L. Risparmio rimette alla Consob la definizione delle modalità di nomina dei
componenti dell’organo di controllo con il sistema del voto di lista per consentire “la
concreta presenza di membri eletti dalle minoranze”
Il presidente del collegio sindacale è tratto dalla lista di minoranza
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VOTO
DI
LISTA
COLLEGAMENTO (1)

RAPPORTI
DI
Le liste devono essere depositate dai soci almeno 25 giorni prima
dell’assemblea:



informazioni su identità soci che hanno presentato la lista
esauriente informativa su caratteristiche professionali/personali dei candidati
dichiarazione dei soci diversi da quelli di controllo o di maggioranza relativa
dell’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi


E
Ratio: mettere in luce e quindi evitare eventuali collegamenti con lista di maggioranza
La lista dalla quale sono tratti gli amministratori e sindaci della
minoranza non deve essere collegata neppure indirettamente con la lista
presentata e/o votata dalla maggioranza


Ratio: garantire che sia effettivamente una minoranza  nozione di
«rapporti di collegamento» atecnica e ampia
Il voto ad una lista di minoranza da parte di un soggetto collegato ad un
socio di riferimento assume rilievo solo se è stato determinante per
l’elezione del componente dell’organo di controllo (prova di resistenza)

norma volta ad evitare che una lista di minoranza venga eliminata perché ad es. ha
votato a favore appositamente, con poche azioni, un soggetto legato a socio di
controllo
11
VOTO
DI
LISTA
COLLEGAMENTO (2)

RAPPORTI
DI
Il RE esemplifica alcuni «rapporti di collegamento» rilevanti:






E
rapporti di parentela;
appartenenza al medesimo gruppo o rapporti di controllo anche congiunto;
collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche con soggetti appartenenti al
medesimo gruppo;
svolgimento di funzione gestorie o direttive nel gruppo di appartenenza di altro socio;
adesione ad un medesimo patto parasociale ex art.122 TUF su emittente, controllante
o controllata dell’emittente.
Si tratta di un elenco non esaustivo …



infatti già dai primi rinnovi (2008) sono emersi casi di altre relazioni tra liste c.d. di
minoranza e azionisti di controllo o di maggioranza relativa
nel 2009 la Consob ha raccomandato a coloro che depositano liste c.d. di minoranza
di rendere note ulteriori relazioni con soci di controllo o di maggioranza relativa
Interventi Consob di trasparenza al mercato sui rapporti esistenti tra i soci e ha
dichiarato in due casi di ritenere esistenti «rapporti di collegamento»

Mediobanca-Edizione su Generali 2008, Unicredit-Cariverona su Mediobanca 2011
12
QUOTE DI GENERE

La legge 120/2011 ha introdotto le c.d. quote di genere nella
composizione del board (e dell’organo di controllo)





Scarsa presenza femminile negli organi di amministrazione società
quotate
Procedimento sanzionatorio articolato:




Almeno un terzo dei componenti appartiene al genere meno rappresentato
In vigore a partire dall’agosto 2012
Requisito a termine (tre mandati) e con applicazione graduale (al primo
rinnovo 1/5)
Diffida se alla data della nomina non è rispettato requisito (termine fino a 4
mesi per adempiere)
Sanzione in caso di inadempimento nel termine fissato e ulteriore diffida (3
mesi)
Decadenza
Aumento presenza femminile nei CdA


2010: 6,8% degli incarichi di amministratore ricoperto da donne
2013: 17,8%
13
IL COLLEGIO SINDACALE (1)

Con il TUF il collegio sindacale (consiglio di sorveglianza e comitato per controllo sulla
gestione dei modelli dualistico e monistico) è stato posto al centro dei controlli
societari come interlocutore privilegiato della Consob nella vigilanza sulla correttezza
della gestione delle quotate.


Il controllo della Consob sulla gestione è, quindi, un controllo mediato dalla vigilanza su sindaci
Il collegio sindacale vigila (art. 149 TUF “doveri”):
a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
b) sul rispetto principi corretta amministrazione;
c) sull'adeguatezza struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del
sistema amministrativo-contabile e sull'affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare
correttamente i fatti di gestione;
c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici
di comportamento (…) cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi
(novità introdotta dalla legge sul risparmio);
d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai fini
dell’informativa price sensitive


Il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob le irregolarità
riscontrate nell’attività di vigilanza (art. 149, c. 3, TUF)
Altri doveri di vigilanza sul revisore legale/società di revisione legale (D.Lgs.39/2010)

Indipendenza del revisore e incarico di revisione
14
IL COLLEGIO SINDACALE (2)

Il collegio sindacale è posto al centro di flussi informativi (art. 150 TUF):




Inoltre i sindaci possono (art. 151 TUF):






si scambia tempestivamente informazioni con la società di revisione;
al collegio sindacale riferisce il preposto al controllo interno;
gli amministratori devono riferire tempestivamente, e almeno ogni tre mesi, sulle operazioni più
rilevanti e in particolare quelle in conflitto d’interessi.
procedere ad atti di ispezione e controllo, richiedere notizie agli amministratori di società e
controllate (anche individualmente);
scambiare informazioni con organi di controllo di società controllate su sistemi di
amministrazione e controllo e andamento della gestione;
convocare cda o comitato esecutivo (anche individualmente) e assemblea (almeno due sindaci)
L’organo di controllo riferisce all’assemblea di bilancio su attività svolta e omissioni e
fatti censurabili rilevati (art. 153 TUF)
In caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad
una o più società controllate, i sindaci possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi
dell’art. 2409 c.c. (art. 152 TUF)
In caso di violazione dei doveri di vigilanza dei sindaci la Consob:


applica sanzioni amministrative pecuniarie (da 25 mila a 2,5 milioni euro)
nei casi di fondato sospetto di gravi irregolarità può denunciare fatti a tribunale ex art. 2409 c.c.
15
LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI


Prima della L. 262/2005 l’atto costitutivo doveva stabilire limiti al cumulo degli
incarichi
La L. 262 delega la Consob a stabilire tramite regolamento limiti al cumulo
degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di
controllo delle società quotate (e diffuse) possono assumere presso tutte le
società di capitali


Obiettivo: garantire adeguata disponibilità di tempo per lo svolgimento dell’incarico,
tenendo conto dell’impegno richiesto anche dagli altri incarichi esercitati in società
quotate e non
Attuazione delega definizione di un sistema articolato che prevede un
doppio limite:
5 incarichi come membro di un organo di controllo di un emittente quotato
Punteggio non superiore a 6 derivante dalla ponderazione dei diversi incarichi in
società quotate e non tenuto conto di natura dell’incarico, dimensione e
complessità della società.
I.
II.
I.
III.
Superata la “quota 6” i sindaci decadono dall’ultimo incarico assunto a meno di
dimissioni da altri incarichi
regime si applica a chi svolge incarico di membro organo di controllo in più di un
emittente quotato (o diffuso)
16
DIRITTI DEGLI AZIONISTI (1)


Maggiore è la partecipazione attiva degli azionisti alla vita sociale maggiore
è l’efficienza del voto come sistema di espressione preferenze
Obiettivo del legislatore comunitario con la Direttiva 2007/36/CE sui
diritti degli azionisti è favorire il coinvolgimento azionisti nella governance
attraverso l’esercizio della voice


i diritti di voice sono parte del valore del titolo
il controllo degli azionisti è condizione preliminare del buon governo societario



Anche se l’assetto proprietario concentrato determina la decisione assembleare
è necessario assicurare parità di facilità dell’esercizio del diritto di voto tra
investitori domestici e transfrontalieri (domestic bias nella maggior parte paesi)
La regolamentazione mira a superare gli ostacoli al voto:



17
Barriere informative
Distorsioni nei comportamenti (apatia razionale)
Barriere ulteriori (es. blocco, difficoltà di esercizio diritti, fisiche)
DIRITTI DEGLI AZIONISTI (2)

La direttiva SHRD fissa norme minime per rimuovere gli ostacoli
(A) convocazione e info pre-assembleare (tempistica t-21)
(B) partecipazione all’assemblea

Record date: legittimazione tramite certificazione dell’intermediario che attesta la
titolarità delle azioni nel 7’ giorno di mercato pre assemblea


Blocco delle azioni impediva partecipazione degli investitori istituzionali che non possono per
le politiche di investimento vincolarsi a non vendere titoli
effetto SHRD: aumento partecipazione senza precedenti a partire da stagione 2011
Mezzi elettronici (voto elettronico e per corrispondenza)
Rappresentanza (eliminazione dei limiti soggettivi e quantitativi alle deleghe)
(C) diritti di voice




integrazione OdG e presentazione di proposte;
porre domande prima dell’assemblea
(D)

informativa post-assembleare

rendiconto votazioni, verbali

Liberalizzazione della sollecitazione di deleghe, rappresentante designato
Il Legislatore italiano ha introdotto ulteriori previsioni per facilitare il
ricorso a deleghe di voto
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REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La remunerazione degli executives è un meccanismo fondamentale di incentivazione e
controllo nella corporate governance




Allineamento degli interessi tra soci e amministratori e riduzione costi di agenzia
Anche se la letteratura economica sottolinea il rischio che gli amministratori influenzino a
proprio vantaggio la definizione dei compensi
La crisi finanziaria ha portato in primo piano la centralità della remunerazione
mostrando che sistemi di remunerazione non efficienti possono favorire l’assunzione
eccessiva di rischi, soprattutto in istituzioni finanziarie
Il quadro regolamentare

Struttura e processo: l’assegnazione di compensi ad amministratori/dirigenti è un’OPC



Trasparenza sulle remunerazioni: già era richiesta la disclosure individuale sui compensi
corrisposti in ogni esercizio ad amministratori e d.g. di società quotate ma a seguito della crisi
interventi rafforzato il regime di trasparenza. La disclosure sulle prassi ha 2 funzioni-chiave:


19
Non solo rischi estrazione benefici privati ma funzione di incentivazione
disciplina «speciale»: norme civilistiche essenziali, best practice autodisciplina
Fornire agli investitori informazioni sul sistema di incentivi, favorendo una valutazione più accurata della
società e l’esercizio più informato dei diritti degli azionisti
Responsabilizzare gli organi competenti a definire il design di sistemi di compensi più efficaci e con minor
estrazione di benefici privati
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI




Interventi post-crisi indirizzati alla definizione della politica retributiva
Raccomandazioni del Codice di Autodisciplina su struttura politica
Indicazioni vincolanti di normative bancaria e assicurativa
Nuova disciplina completa e sistematica della disclosure (art. 123-ter):

Relazione sulla Remunerazione in assemblea di bilancio (Schema Consob):
 I Sezione illustra la politica sulla remunerazione degli amministratori, dei direttori
generali e dei dirigenti con resp.tà strategiche
 II Sezione disclosure nominativa dei compensi di amministratori, sindaci e direttori
generali e per ciascuna voce (su base aggregata per i dirigenti con resp.tà strategiche)
 da pubblicarsi almeno 21 gg. prima dell’assemblea di bilancio

Politica da sottoporre al voto non vincolante dei soci (say on pay)


ma per banche e assicurazioni le discipline prevedono il voto vincolante dei soci
Raccomandazioni di trasparenza Consob 2014 su buonuscite
amministratori esecutivi e d.g.

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Recepite da Codice di Autodisciplina
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DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI