La vigilanza sulla corporate governance 13 ottobre 2015 Divisione Corporate Governance Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci AGENDA La vigilanza sul governo societario e le nuove competenze post-Parmalat & Cirio Le operazioni con parti correlate Il consiglio di amministrazione Amministratori indipendenti Voto di lista Nuove discipline in tema di composizione del board Il collegio sindacale I diritti degli azionisti La remunerazione degli amministratori 2 VIGILANZA SULLA GOVERNANCE Gli scandali societari che hanno visto coinvolte società italiane e estere (tra cui Cirio, Parmalat, Enron, WorldCom) hanno manifestato nuove criticità nell’ambito dei sistemi di governo societario e nuove esigenze di tutela dei piccoli investitori Due grandi interventi hanno ampliato le competenze della Consob sul sistema di governo societario delle società quotate: il d.lgs. 310/2004 ha introdotto l’art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate: la c.d. Legge sul Risparmio n. 262/05 ha ridefinito ruolo, poteri e responsabilità della Consob prevedendo: 1. 2. 3. 3 Il Legislatore ha affidato alla Consob l’individuazione tramite regolamento dei principi generali cui le società devono attenersi nella definizione delle proprie procedure da seguire in caso di operazioni con parti correlate il rafforzamento dei poteri connessi alla vigilanza informativa, sanzioni amministrative più rigorose, l’attribuzione per la prima volta di poteri (soprattutto regolamentari) che incidono direttamente sulla governance delle quotate Interventi più recenti di matrice comunitaria che hanno interessato l’esercizio dei diritti degli azionisti e la remunerazione degli amministratori OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Cosa sono e perché sono importanti? Operazioni che una società quotata compie con soggetti “insider” in potenziale conflitto di interesse: Manager, azionisti di controllo o di riferimento, società del gruppo I rischi di queste operazioni: Trasferimento di ricchezza a favore delle parti correlate (tunneling) Operazioni non nell’interesse della società Particolare importanza nel contesto italiano, caratterizzato da: Assetti proprietari concentrati Limitata presenza di investitori istituzionali 4 Azionisti di controllo sono ancora figure dominanti per circa i 2/3 del mercato Separazione tra proprietà e controllo amplificata con alcuni strumenti (gruppi piramidali, azioni senza diritto di voto, voting caps) Ma la Direttiva sui Diritti degli Azionisti (SHRD 2007/36/CE) ha dato grande impulso alla partecipazione alle assemblee dal 2011 LE NOVITA’ LEGISLATIVE: ART. 2391-bis c.c. La riforma del diritto societario ha introdotto uno specifico articolo sulle OPC nel codice civile (2391-bis) Ambito di applicazione: società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (quotate e con azioni diffuse) La delega legislativa alla Consob: stabilire i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate a cui le società devono attenersi nella definizione delle proprie procedure strumento: regole definite dalle società (procedure) parametri per le regole: principi generali indicati dalla Consob Vigilanza: organo di controllo e indirettamente la Consob 5 l’organo controllo vigila su conformità procedure a regolamentazione e sulla loro concreta applicazione LA DISCIPLINA CONSOB: REG. 17221/2010 Scelte di fondo: Chiara identificazione di tutti gli elementi Miglioramento della disclosure al mercato Rafforzamento dei meccanismi di approvazione ex ante e valorizzazione del ruolo degli amministratori indipendenti Definizioni (parti correlate ex IAS 24, amministratori indipendenti) Parametri quantitativi oggettivi per selezionare le OPC di maggiore rilevanza Racc. UE 162/2005, Principi sulla corporate governance dell’OCSE, Codice Autodisciplina Due pilastri: 1. Trasparenza al mercato delle operazioni di maggiore rilevanza sia immediata che periodica 2. Documento informativo da pubblicarsi entro 7 giorni dall’approvazione dell’OPC Rafforzamento del processo di formazione della decisione nel CdA regime procedurale per l’esame e l’approvazione delle operazioni graduato in funzione di dimensione dell’OPC e rischio di espropriazione Adeguati livelli di informazione e documentazione ex ante ed ex post OPC di maggiore rilevanza: coinvolgimento nelle trattative e parere vincolante degli amministratori indipendenti, riserva di competenza al CdA OPC di minore rilevanza: parere non vincolante degli indipendenti, operazione anche delegabile ridurre le asimmetrie informative degli amministratori non esecutivi e favorire scelte consapevoli Organizzazione degli indipendenti in comitati e facoltà di avvalersi di esperti di propria scelta maggiore possibilità di espressione e riduzione dei rischi di “cattura” 6 IL REGOLAMENTO IN BREVE OPC PROCEDURE TRASPARENZA di maggiore rilevanza - oltre il 5% di specifici indici (capitalizzazione o totale attivo) o la minor soglia prevista dalle società - soglia 2,5% per controllate da quotata - previsione anti-elusiva del cumulo (per trasparenza) Un comitato interamente composto da amministr. indipendenti: Deve essere coinvolto nella fase delle negoziazioni Può avvalersi di esperti indipendenti di propria scelta a spese della società Ha un potere di veto sull’operazione che è riservata alla competenza del board In caso di veto, le procedure possono consentire al cda di sottoporre l’operazione all’autorizzazione della maggioranza dei soci non correlati (whitewash) - Immediata: doc.informativo pubblicato entro 7 giorni, con allegato parere comitato e eventuale opinion dell’advisor - Periodica: operazioni descritte nelle relazioni annuale e intermedia di minore rilevanza al di sotto della soglia di rilevanza ma sopra la soglia di esiguità (vd. infra) Un comitato composto in maggioranza da amministr. indipendenti: Riceve adeguata e preventiva informazione Può avvalersi di esperti indipendenti di propria scelta a spese della società (possibilità di cap) Esprime un parere non vincolante sull’operazione che è deliberata dall’organo competente (cda, a.d. o com. esecutivo) - Informazione trimestrale sulle OPC approvate nonostante il parere contrario del comitato 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Organo centrale della corporate governance di un’impresa Due funzioni fondamentali: I. II. Monitoring del comportamento del management, per verificare che sia in linea con interesse della società e degli azionisti Advising, cioè funzione di consulenza e di indirizzo verso manager Diversi interventi del legislatore o del mercato si rivolgono alla sua composizione: Amministratori indipendenti indipendenza di giudizio particolarmente rilevante in alcune funzioni chiave (controllo interno, remunerazione, operazioni con parti correlate) Voto di lista possibilità per azionisti di minoranza di nominare almeno un amministratore di propria scelta (ridurre costi di agenzia) Quote di genere per favorire diversità di genere che dovrebbe aumentare le capacità del board di svolgere le proprie funzioni Divieto di concorrenza nei settori bancario, assicurativo e finanziario (previsione 2011per ridurre i conflitti di interesse che possono attenuare le dinamiche competitive nel settore finanziario) 8 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI Art. 147-ter TUF: almeno 1 amministratore, o 2 se il CdA è composto da più 7 membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, c. 3, TUF per i sindaci Art. 3 del Codice di Autodisciplina: un numero adeguato di amministratori è indipendente (valutazione del CdA) in base ai criteri previsti dal codice Post-revisione 2011: non meno di 2 e 1/3 per FTSE Mib Confronto tra le due nozioni di indipendenza: Criteri TUF originariamente dettati per sindaci applicazione non sempre chiara per gli amministratori Criteri del Codice Autodisciplina ispirati alla Racc. UE 162/2005 più «adatti» ad amministratori coprono mandato “prolungato”, cross-directorship, funzioni esecutive … in ogni caso ogni società può in applicazione del Codice non recepire integralmente i criteri (comply or explain) Criteri autodisciplina richiesti per Regolamento OPC 9 VOTO DI LISTA Sistema di nomina degli organi sociali introdotto dalla L. Risparmio Almeno 1 amministratore/1 sindaco è eletto dalla “lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti” Gli statuti delle società determinano il N. posti riservati alle minoranze In genere 1 posto (maggioritario), società privatizzate hanno riserva di 1/5 dei posti La Consob stabilisce per ogni esercizio la quota minima di capitale necessaria per la presentazione delle liste tenendo (intervallo 0,5%-4,5%) Analoga previsione riguarda la nomina del sindaco di minoranza (art. 148 TUF) Già previsto dal 1998 secondo modalità lasciate all’autonomia statutaria risultati scarsi (quorum per presentazione delle liste alti, scarsa partecipazione degli investitori anche istituzionali) La L. Risparmio rimette alla Consob la definizione delle modalità di nomina dei componenti dell’organo di controllo con il sistema del voto di lista per consentire “la concreta presenza di membri eletti dalle minoranze” Il presidente del collegio sindacale è tratto dalla lista di minoranza 10 VOTO DI LISTA COLLEGAMENTO (1) RAPPORTI DI Le liste devono essere depositate dai soci almeno 25 giorni prima dell’assemblea: informazioni su identità soci che hanno presentato la lista esauriente informativa su caratteristiche professionali/personali dei candidati dichiarazione dei soci diversi da quelli di controllo o di maggioranza relativa dell’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi E Ratio: mettere in luce e quindi evitare eventuali collegamenti con lista di maggioranza La lista dalla quale sono tratti gli amministratori e sindaci della minoranza non deve essere collegata neppure indirettamente con la lista presentata e/o votata dalla maggioranza Ratio: garantire che sia effettivamente una minoranza nozione di «rapporti di collegamento» atecnica e ampia Il voto ad una lista di minoranza da parte di un soggetto collegato ad un socio di riferimento assume rilievo solo se è stato determinante per l’elezione del componente dell’organo di controllo (prova di resistenza) norma volta ad evitare che una lista di minoranza venga eliminata perché ad es. ha votato a favore appositamente, con poche azioni, un soggetto legato a socio di controllo 11 VOTO DI LISTA COLLEGAMENTO (2) RAPPORTI DI Il RE esemplifica alcuni «rapporti di collegamento» rilevanti: E rapporti di parentela; appartenenza al medesimo gruppo o rapporti di controllo anche congiunto; collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo; svolgimento di funzione gestorie o direttive nel gruppo di appartenenza di altro socio; adesione ad un medesimo patto parasociale ex art.122 TUF su emittente, controllante o controllata dell’emittente. Si tratta di un elenco non esaustivo … infatti già dai primi rinnovi (2008) sono emersi casi di altre relazioni tra liste c.d. di minoranza e azionisti di controllo o di maggioranza relativa nel 2009 la Consob ha raccomandato a coloro che depositano liste c.d. di minoranza di rendere note ulteriori relazioni con soci di controllo o di maggioranza relativa Interventi Consob di trasparenza al mercato sui rapporti esistenti tra i soci e ha dichiarato in due casi di ritenere esistenti «rapporti di collegamento» Mediobanca-Edizione su Generali 2008, Unicredit-Cariverona su Mediobanca 2011 12 QUOTE DI GENERE La legge 120/2011 ha introdotto le c.d. quote di genere nella composizione del board (e dell’organo di controllo) Scarsa presenza femminile negli organi di amministrazione società quotate Procedimento sanzionatorio articolato: Almeno un terzo dei componenti appartiene al genere meno rappresentato In vigore a partire dall’agosto 2012 Requisito a termine (tre mandati) e con applicazione graduale (al primo rinnovo 1/5) Diffida se alla data della nomina non è rispettato requisito (termine fino a 4 mesi per adempiere) Sanzione in caso di inadempimento nel termine fissato e ulteriore diffida (3 mesi) Decadenza Aumento presenza femminile nei CdA 2010: 6,8% degli incarichi di amministratore ricoperto da donne 2013: 17,8% 13 IL COLLEGIO SINDACALE (1) Con il TUF il collegio sindacale (consiglio di sorveglianza e comitato per controllo sulla gestione dei modelli dualistico e monistico) è stato posto al centro dei controlli societari come interlocutore privilegiato della Consob nella vigilanza sulla correttezza della gestione delle quotate. Il controllo della Consob sulla gestione è, quindi, un controllo mediato dalla vigilanza su sindaci Il collegio sindacale vigila (art. 149 TUF “doveri”): a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto principi corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile e sull'affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento (…) cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi (novità introdotta dalla legge sul risparmio); d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai fini dell’informativa price sensitive Il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza (art. 149, c. 3, TUF) Altri doveri di vigilanza sul revisore legale/società di revisione legale (D.Lgs.39/2010) Indipendenza del revisore e incarico di revisione 14 IL COLLEGIO SINDACALE (2) Il collegio sindacale è posto al centro di flussi informativi (art. 150 TUF): Inoltre i sindaci possono (art. 151 TUF): si scambia tempestivamente informazioni con la società di revisione; al collegio sindacale riferisce il preposto al controllo interno; gli amministratori devono riferire tempestivamente, e almeno ogni tre mesi, sulle operazioni più rilevanti e in particolare quelle in conflitto d’interessi. procedere ad atti di ispezione e controllo, richiedere notizie agli amministratori di società e controllate (anche individualmente); scambiare informazioni con organi di controllo di società controllate su sistemi di amministrazione e controllo e andamento della gestione; convocare cda o comitato esecutivo (anche individualmente) e assemblea (almeno due sindaci) L’organo di controllo riferisce all’assemblea di bilancio su attività svolta e omissioni e fatti censurabili rilevati (art. 153 TUF) In caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, i sindaci possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. (art. 152 TUF) In caso di violazione dei doveri di vigilanza dei sindaci la Consob: applica sanzioni amministrative pecuniarie (da 25 mila a 2,5 milioni euro) nei casi di fondato sospetto di gravi irregolarità può denunciare fatti a tribunale ex art. 2409 c.c. 15 LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI Prima della L. 262/2005 l’atto costitutivo doveva stabilire limiti al cumulo degli incarichi La L. 262 delega la Consob a stabilire tramite regolamento limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società quotate (e diffuse) possono assumere presso tutte le società di capitali Obiettivo: garantire adeguata disponibilità di tempo per lo svolgimento dell’incarico, tenendo conto dell’impegno richiesto anche dagli altri incarichi esercitati in società quotate e non Attuazione delega definizione di un sistema articolato che prevede un doppio limite: 5 incarichi come membro di un organo di controllo di un emittente quotato Punteggio non superiore a 6 derivante dalla ponderazione dei diversi incarichi in società quotate e non tenuto conto di natura dell’incarico, dimensione e complessità della società. I. II. I. III. Superata la “quota 6” i sindaci decadono dall’ultimo incarico assunto a meno di dimissioni da altri incarichi regime si applica a chi svolge incarico di membro organo di controllo in più di un emittente quotato (o diffuso) 16 DIRITTI DEGLI AZIONISTI (1) Maggiore è la partecipazione attiva degli azionisti alla vita sociale maggiore è l’efficienza del voto come sistema di espressione preferenze Obiettivo del legislatore comunitario con la Direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti è favorire il coinvolgimento azionisti nella governance attraverso l’esercizio della voice i diritti di voice sono parte del valore del titolo il controllo degli azionisti è condizione preliminare del buon governo societario Anche se l’assetto proprietario concentrato determina la decisione assembleare è necessario assicurare parità di facilità dell’esercizio del diritto di voto tra investitori domestici e transfrontalieri (domestic bias nella maggior parte paesi) La regolamentazione mira a superare gli ostacoli al voto: 17 Barriere informative Distorsioni nei comportamenti (apatia razionale) Barriere ulteriori (es. blocco, difficoltà di esercizio diritti, fisiche) DIRITTI DEGLI AZIONISTI (2) La direttiva SHRD fissa norme minime per rimuovere gli ostacoli (A) convocazione e info pre-assembleare (tempistica t-21) (B) partecipazione all’assemblea Record date: legittimazione tramite certificazione dell’intermediario che attesta la titolarità delle azioni nel 7’ giorno di mercato pre assemblea Blocco delle azioni impediva partecipazione degli investitori istituzionali che non possono per le politiche di investimento vincolarsi a non vendere titoli effetto SHRD: aumento partecipazione senza precedenti a partire da stagione 2011 Mezzi elettronici (voto elettronico e per corrispondenza) Rappresentanza (eliminazione dei limiti soggettivi e quantitativi alle deleghe) (C) diritti di voice integrazione OdG e presentazione di proposte; porre domande prima dell’assemblea (D) informativa post-assembleare rendiconto votazioni, verbali Liberalizzazione della sollecitazione di deleghe, rappresentante designato Il Legislatore italiano ha introdotto ulteriori previsioni per facilitare il ricorso a deleghe di voto 18 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI La remunerazione degli executives è un meccanismo fondamentale di incentivazione e controllo nella corporate governance Allineamento degli interessi tra soci e amministratori e riduzione costi di agenzia Anche se la letteratura economica sottolinea il rischio che gli amministratori influenzino a proprio vantaggio la definizione dei compensi La crisi finanziaria ha portato in primo piano la centralità della remunerazione mostrando che sistemi di remunerazione non efficienti possono favorire l’assunzione eccessiva di rischi, soprattutto in istituzioni finanziarie Il quadro regolamentare Struttura e processo: l’assegnazione di compensi ad amministratori/dirigenti è un’OPC Trasparenza sulle remunerazioni: già era richiesta la disclosure individuale sui compensi corrisposti in ogni esercizio ad amministratori e d.g. di società quotate ma a seguito della crisi interventi rafforzato il regime di trasparenza. La disclosure sulle prassi ha 2 funzioni-chiave: 19 Non solo rischi estrazione benefici privati ma funzione di incentivazione disciplina «speciale»: norme civilistiche essenziali, best practice autodisciplina Fornire agli investitori informazioni sul sistema di incentivi, favorendo una valutazione più accurata della società e l’esercizio più informato dei diritti degli azionisti Responsabilizzare gli organi competenti a definire il design di sistemi di compensi più efficaci e con minor estrazione di benefici privati REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Interventi post-crisi indirizzati alla definizione della politica retributiva Raccomandazioni del Codice di Autodisciplina su struttura politica Indicazioni vincolanti di normative bancaria e assicurativa Nuova disciplina completa e sistematica della disclosure (art. 123-ter): Relazione sulla Remunerazione in assemblea di bilancio (Schema Consob): I Sezione illustra la politica sulla remunerazione degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti con resp.tà strategiche II Sezione disclosure nominativa dei compensi di amministratori, sindaci e direttori generali e per ciascuna voce (su base aggregata per i dirigenti con resp.tà strategiche) da pubblicarsi almeno 21 gg. prima dell’assemblea di bilancio Politica da sottoporre al voto non vincolante dei soci (say on pay) ma per banche e assicurazioni le discipline prevedono il voto vincolante dei soci Raccomandazioni di trasparenza Consob 2014 su buonuscite amministratori esecutivi e d.g. 20 Recepite da Codice di Autodisciplina