Consob e borsa
Lorenzo Benatti
Parma, 25 novembre 2011
Consob
• Persona giuridica di diritto pubblico.
• Ha sede a Roma e sede secondaria a Milano.
• La Consob e le altre autorità di vigilanza (Banca
d’Italia, ISVAP, ecc.) collaborano tra loro e si
scambiano informazioni.
• La Consob non è solo l’organo di controllo della
borsa e delle società quotate, ma è l’organo di
controllo dell’intero mercato mobiliare, dei
soggetti che sullo stesso operano e di ogni
operazione di sollecitazione del pubblico
risparmio.
Ammissione alla quotazione (1)
• La disciplina dell’ammissione alla quotazione,
della sospensione e revoca della stessa sono
attribuite alla società di gestione del mercato
attraverso proprio regolamento, il principale
(MTA) è gestito da Borsa Italiana spa, sotto la
vigilanza della Consob. La Consob autorizza
l’esercizio dei mercati regolamentati.
• L’ammissione avviene su domanda della società.
Non è consentita l’ammissione d’ufficio, né
esistono casi di ammissione di diritto.
• La società di gestione della borsa delibera entro
due mesi dalla presentazione della domanda.
Ammissione alla quotazione (2)
• Salvo poche eccezioni, la decisione di ammissione
può essere eseguita solo dopo cinque giorni,
temine entro il quale la Consob può vietare
l’operazione.
• L’inizio delle negoziazioni deve essere preceduto
da dalla pubblicazione di un prospetto di
quotazione.
• Con l’ammissione la società diviene soggetta al
controllo della Consob.
Sospensione-esclusione quotazione
• La sospensione viene disposta se non è
temporaneamente garantita la regolarità del
mercato o se lo richiede la tutela degli investitori.
La sospensione può durare al massimo diciotto
mesi, oltre i quali si ha l’esclusione.
• L’esclusione può essere adottato in caso di
prolungata carenza delle negoziazioni o quando
non sia possibile mantenere un mercato normale o
regolare.
• La sospensione o l’esclusione sono deliberate
dalla società di gestione. La Consob entro cinque
giorni può vietare l’esclusione o revocare la
sospensione.
Esclusione quotazione
• L’esclusione dalla quotazione può essere richiesta
dalla società stessa con delibera dell’assemblea
straordinaria:
– se ottiene l’ammissione in un altro mercato
regolamentato, se sia garantita un’equivalente
tutela degli investitori;
– in assenza la delibera comporta il diritto di
recesso dei soci assenti o dissenzienti.
Obblighi informativi (1)
• Sono sottoposti ad obblighi informativi nei
confronti del pubblico (114-118 tuf):
a) gli emittenti strumenti finanziari (non solo
azioni) quotati ed i soggetti che li controllano,
b) gli emittenti strumenti finanziari non quotati, ma
diffusi fra il pubblico in misura rilevante,
c) gli emittente strumenti negoziati in un sistema
multilaterale di negoziazione (sistemi di scambio
di strumenti finanziari informatizzati diversi dai
mercati regolamentati) avente le caratteristiche
fissate dalla Consob.
Obblighi informativi (2)
• I soggetti obbligati devono comunicare al pubblico le
informazioni privilegiate che li riguardano e che riguardano
le controllate.
• La Consob può richiedere, anche in via generale, che siano
pubblici notizie e documenti necessari per l’informazione
del pubblico. Tale potere può essere esercitato anche nei
confronti degli organi di amministrazione e controllo, dei
dirigenti, dei soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e
dei partecipanti ai patti parasociali delle società obbligate.
Utilizzando tale potere la Consob ha prescritto:
– specifici obblighi di informazione preventiva nei
confronti del pubblico per molte operazioni straordinarie
(acquisto e cessione di pacchetti azionari, acquisto e
vendita azioni proprie, fusioni e scissioni, riduzioni
capitale per perdite, modifiche atto costitutivo,
Obblighi informativi (3)
• La Consob regola i modi in cui possono essere
comunicate al pubblico ricerche, valutazioni e
altre
informazioni
che
propongono
o
raccomandano strategie di investimento in
strumenti finanziari quotati.
• Le società quotate devono redigere in ogni
esercizio una relazione sul governo societario e gli
assetti proprietari.
Obblighi informativi (4)
• Le informazioni di cui è prescritta la
pubblicazione devono essere depositate presso la
Consob e la società di gestione del mercato.
• La Consob stabilisce le modalità ed i termini per
la diffusione al pubblico de per l’archiviazione
delle informazioni.
• Alla Consob sono attribuiti ampi poteri di indagine
e di intervento al fine di vigilare sulla correttezza
dell’informazione fornita al pubblico.
Consob e borsa
Lorenzo Benatti
[email protected]
Partecipazioni
e gruppi
Lorenzo Benatti
25 novembre 2011
Partecipazioni in altre imprese
• L’acquisto di partecipazioni in imprese diverse è
liberamente consentito a condizione che per la misura
e per l’oggetto della partecipazione non risulti
sostanzialmente
modificato
l’oggetto
sociale
determinato dallo statuto (art. 2361, 1° c.). Difficile
stabilire quando una partecipazione per la misura e
per l’oggetto della partecipazione non risulti
sostanzialmente modificato l’oggetto sociale.
• La partecipazione può riguardare anche imprese
comportanti una responsabilità illimitata per le
obbligazioni delle medesime (art. 2361, 2° c.). In tal
caso la partecipazione deve essere deliberata
dall’assemblea.
Si
pone
il
problema
dell’amministrazione della società di persone.
Partecipazioni rilevanti
• L’ordinamento prende in considerazione solo
alcuni casi particolari di assunzione di
partecipazioni:
– società controllate e collegate, cui si collega la
tematica dei gruppi di imprese,
– azioni proprie,
– partecipazioni reciproche,
– altre ipotesi di partecipazioni rilevanti, in
particolare le partecipazioni in società con
azioni quotate.
Società controllate
e collegate
Lorenzo Benatti
Parma, 25 novembre 2011
Definizione di controllo
• Mancanza di una definizione normativa unitaria,
ma tutte si possono riassumere nel concetto
seguente: «è controllata la società che si trova
sotto l’influenza dominante di altra società, che è
perciò in grado di indirizzarne l’attività nel senso
da essa voluto» (Campobasso, p. 292)
Art. 2359 c.c.
• Sono considerate società controllate (1° c.):
1) le società in cui un'altra società dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di
un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa (no contratto di dominazione).
• Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano
anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta: non si computano i
voti spettanti per conto di terzi (2° c.).
Controllo e sindacati azionari
• Quando il controllo è esercitato da un sindacato
azionario, la qualità di controllante viene
riconosciuta solo all’azionista che una posizione
dominante nel sindacato (art. 93, 1° c., lett.
B), tuf).
Società collegate
• Sono considerate collegate le società sulle quali
un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea
ordinaria può essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero un decimo se la società
ha azioni quotate in mercati regolamentati (art.
2459, 3° c.).
Controllo e gruppo
• L’esistenza del controllo non basta per poter
affermare che si è in presenza di un gruppo (lo
si può solo presumere), occorrendo anche
l’esercizio
dell’attività
di
direzione
e
coordinamento di società.
Partecipazione della controllata
nella controllante
• Alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni della
controllante da parte della controllata si
applica la disciplina della sottoscrizione e
dell’acquisto della azioni proprie.
• La controllata non può esercitare il diritto di
voto nell’assemblea della controllante.
Altri obblighi derivanti dal
rapporto di controllo
• I membri degli organi amministrativi e di controllo ed i
dipendenti dalla controllata non possono rappresentare i
soci nell’assemblea della controllante.
• Non possono essere eletti sindaci della controllante
coloro che sono legati alle società controllate.
• In sede di redazione del bilancio d’esercizio sono
previsti specifici obblighi contabili che mirano ad
evidenziare i reciproci rapporti di partecipazione. Copia
integrale dell’ultimo bilancio delle società controllate
ed il riepilogo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio
delle collegate devono essere allegati al bilancio
d’esercizio.
• E’ poi richiesto, in presenza di determinate dimensioni
la redazione del bilancio consolidato.
Bilancio consolidato (1)
• Rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica del gruppo considerato nella sua unità,
sulla base dei bilanci di esercizio delle singole società
del gruppo opportunamente rettificati.
• Disciplinato dal D. Lgs. 9-4-1992 n. 127.
• Il bilancio consolidato deve essere redatto dalle
società di capitali che controllano altre imprese. Si
adotta una definizione di controllo pressoché
coincidente con quella dettata dall’art. 2359. Sono
esonerati i gruppi di minori dimensioni, se nessuna
società inclusa nell’area di consolidamento è quotata.
Deve essere redatto solo dalla società che è al vertice
del gruppo. Sono esonerati le sub-holding.
Bilancio consolidato (2)
• Redatto dagli amministratori della consolidante,
solitamente in occasione della redazione del
bilancio d’esercizio di qeust’ultima. Le società
consolidate che abbiano un esercizio che si
chiude in una data non coincidente con quella del
consolidato devono redigere un bilancio
infrannuale riferito alla data del bilancio annuale
consolidato.
• La struttura è la stessa del bilancio d’esercizio.
Bilancio consolidato (3)
• Riprende gli elementi dell’attivo e del passivo delle
società consolidate, eliminando alcune voci:
– partecipazione
della
controllante
nelle
consolidate e la corrispondente frazione del
patrimonio netto di queste ultime;
– crediti e debiti fra le imprese incluse nel
consolidamento;
– proventi ed oneri relativi ad operazioni effettate
tra le imprese incluse nel consolidamento;
– utili e perdite conseguenti ad operazioni
effettate
tra
le
imprese
incluse
nel
consolidamento.
Bilancio consolidato (4)
• Il consolidato è sottoposto agli stessi controlli cui è
sottoposto il bilancio d’esercizio della consolidante
ed alle stesse forme di pubblicità (art. 41 e 42
D.Lgs. 127/91).
• A differenza del bilancio d’esercizio, quello
consolidato non è soggetto all’approvazione
dell’assemblea della consolidante. Nelle società che
adottano il tradizionale ed il monistico resta perciò
un atto esclusivamente degli amministratori. Nel
dualistico il consolidato è approvato dal consiglio di
sorveglianza.
Azioni proprie
Lorenzo Benatti
Parma, 25 novembre 2011
Operazioni sulle proprie azioni
• Si tratta di operazioni insidiose:
– rischio di annacquamento del capitale,
– rischio di distorsione degli equilibri di potere.
• Tipi di operazioni:
– sottoscrizione (vietata, art. 2357-quater, salvo
il caso di esercizio dell’opzione spettante ad
azioni proprie possedute);
– acquisto (possibile entro certi limiti, art. 2357
ss);
– altre operazioni (v. art. 2358).
Sottoscrizione in violazione vincoli
• La sottoscrizione viene riqualificata
e viene
considerata effettuata dai soci fondatori (nella
costituzione), dagli amministratori (nell’aumento
di capitale), da coloro che hanno sottoscritto in
nome proprio e per conto della società
(sottoscrizione indiretta).
Acquisto di proprie azioni
• acquisto solo con utili distribuibili o riserve disponibili,
• acquisto solo di azioni interamente liberate;
• necessità autorizzazione assemblea che deve fissare
modalità, ammontare acquisto e durata autorizzazione;
trattasi di autorizzazione, l’operazione è comunque di
competenza degli amministratori in quanto tipicamente
gestoria;
• per le società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio, il valore nominale delle azioni non può
eccedere 1/5 del Capitale sociale, tenendo conto anche
delle azioni possedute da società controllate;
• per le società quotate, l’acquisto deva avvenire nel
rispetto delle disposizioni determinate dalla Consob allo
scopo di garantire la parità di trattamento tra gli
azionisti (art. 132 tuf).
Acquisti in violazione vincoli
• Le azioni devono essere vendute entro un anno,
• in mancanza devono essere annullate con
riduzione del capitale sociale.
• La disciplina si applica anche agli acquisti
indiretti (da parte di terzi in nome proprio ma per
conto della società).
• Sono previste sanzioni penali a carico degli
amministratori (art. 2628, 1° c., e art. 172 tuf).
Riduzione capitale
• La riduzione effettiva del capitale sociale, in
presenza di azioni proprie, deve essere effettuata
con modalità tali che le azioni proprie
eventualmente possedute dopo la riduzione non
eccedano la decima parte del capitale sociale
(art. 2445, 2° c.)
Casi particolari (art. 2357-bis)
• Acquisto in esecuzione ad una delibera di riduzione del capitale con
annullamento delle azioni. Nessun limite (si dovrà rispettare quanto
disposto dall’art. 2445).
• Acquisizione in seguito ad eventi particolari
– azioni ricevute a titolo gratuito, purché interamente liberate;
– successione, fusione o scissione;
– esecuzione forzata;
– Acquisto finalizzato al rimborso di socio recedente, quando non
è stata possibile la collocazione tra i soci o sul mercato.
In questi casi non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea. Nei
casi di acquisizione a titolo gratuito non si pone il problema che
l’acquisto avvenga con utili o riserve disponibili. Se, nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si
supera il limite di 1/5 del capitale, il termine per la vendita è di
tre anni.
Disciplina delle proprie azioni
• Diritto di voto è sospeso.
• Diritto agli utili e diritto di opzione sono ripartiti in
proporzione alle altre azioni, ma l’assemblea può
autorizzare l’esercizio del diritto d’opzione in
relazione alle azioni proprie in portafoglio. Oltre alla
specifica autorizzazione assembleare occorre che
siano rispettate le condizioni poste in generale per
l’acquisto delle azioni proprie (la società dovrà
immediatamente liberare per intero le azioni con utili
distribuibili o riserve disponibili.
• Sarà iscritta in bilancio una riserva indisponibile di
importo pari a quello con il quale le azioni proprie
sono iscritte all’attivo.
Vendita delle proprie azioni
• Deve essere autorizzata dall’assemblea che ne
fissa le modalità (art. 2357-ter);
• L’autorizzazione all’acquisto può già prevedere
anche quella alla vendita.
Altre operazioni sulle proprie azioni (art.
2358)
• Le seguenti operazioni:
– concessione da parte della società, di prestiti per l’acquisto o la
sottoscrizione delle azioni proprie;
– concessione, da parte della società di garanzie per l’acquisto e
la sottoscrizione delle proprie azioni;
• sono consentite se:
– sono autorizzate dall’assemblea, alla quale gli amministratori
devono presentare una relazione in cui illustrano quale interesse
giustifichi l’operazione. Il verbale assembleare va depositato nel
Registro delle imprese.
– avvengono a condizioni di mercato,
– l’importo complessivo dell’assistenza finanziaria concessa dalla
società a terzi, sommato a quello impiegato per l’acquisto di
azioni proprie, non può eccedere complessivamente gli utili
distribuibili e le riserve disponibili.
• L’accettazione, da parte della società, di azioni proprie in garanzia
è sempre vietata.
Quote proprie in s.r.l.
• In nessun caso la società può acquistare o
accettare in garanzia partecipazioni proprie,
ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per
il loro acquisto o la loro sottoscrizione (2474).
Partecipazioni
reciproche
Lorenzo Benatti
Parma, 30 novembre 2011
Sottoscrizioni reciproche
• Si ripropongono i rischi insiti nella sottoscrizione o
acquisto di proprie azioni.
• Art. 2360: «è vietato alle società di costituire o di
aumentare il capitale mediante sottoscrizione
reciproca di azioni, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona». Il divieto non
ha eccezioni e la sanzione per la sua violazione è
la nullità di entrambe le sottoscrizioni. L’unica
eccezione è quella per il caso di esercizio del
diritto d’opzione derivante da partecipazioni
possedute, come per azioni proprie (2359-V).
Acquisti reciproci
• In mancanza di controllo sono liberi nelle società
non quotate.
• Acquisto di azioni della controllante da parte
della controllata: si estende la disciplina
dell’acquisto di azioni proprie (art. 2359-bis e
ss.). L’acquisto deve essere approvato con
delibera dell’assemblea della società controllata.
• Altri acquisti reciproci che coinvolgano società
quotate non possono eccedere determinate
percentuali (art. 121 TUF).
Acquisti reciproci nelle quotate
• Se entrambe le società sono quotate, l’incrocio non può superare il 2%
del capitale con diritto di voto. Con un accordo preventivamente
autorizzato dalle assemblee ordinarie delle due società il limite può
essere elevato al 5%.
• Se una delle società è quotata e l’altra non lo è, la società quotata
può arrivare al 10% del capitale con diritto di voto della non quotata,
la quale non può superare invece il 2% del capitale con diritto di voto
della quotata.
• Quando la partecipazione incrociata eccede da entrambi i lati le
percentuali massime consentite, al società che ha superato il limite
successivamente:
– non può esercitare il diritto di voto per le azioni o quote possedute
in eccedenza alla percentuale consentita;
– deve alienare la partecipazione eccedente il limite entro dodici
mesi dalla data di superamento del limite;
– in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di voto si
estende all’intera partecipazione;
– In caso di esercizio del diritto di voto in violazioni delle
disposizioni citate, la deliberazione è annullabile e la
legittimazione ad impugnarla spetta anche alla Consob in 180 gg.
Partecipazioni
rilevanti nelle
società quotate
Lorenzo Benatti
Parma, 30 novembre 2011
Obblighi comunicazione (1)
• Alla Consob ed alla società partecipata (art. 119 Tuf):
– tutti coloro (anche persone fisiche o enti) che partecipano in una
società con azioni quotate in misura superiore al 2% del capitale di
questa;
– le società con azioni quotate che partecipano in società con azioni
non quotate o in s.r.l. in misura superiore al 10% del capitale di
queste.
• Regolamento Consob prevede quando vanno comunicate le variazioni
della partecipazioni.
• Il computo va effettuato considerando la titolarità del diritto di voto.
• Sanzione:
– pecuniarie (art. 193 Tuf);
– sospensione diritto di voto inerente le azioni per le quali non è
stata effettuata la comunicazione; nel caso la società ammetta il
socio al voto, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell’art. 2377
c.c. (legittimata anche la Consob), qualora il voto sia stato
determinante.
Obblighi comunicazione (2)
• Analoghi obblighi di comunicazione sono previsti
per:
– società bancarie,
– sim, sgr, sicav,
– società di assicurazione.
• Società non quotate in generale: pubblicazione
annuale mediante iscrizione del registro delle
imprese dell’elenco di tutti i soci alla data di
approvazione del bilancio, con l’indicazione del
numero di azioni possedute.
O.p.a./s. (offerta pubblico di acquisto o
scambio) (1)
• Proposta di denaro (opa) o di titoli (ops) o di
entrambi (opa mista) irrevocabile rivolta a parità di
condizioni a tutti i titolari di prodotti finanziari che
formano oggetto dell’offerta (103 tuf).
• L’offerta può essere aumentata o modificata durante
la pendenza dell’operazione, ma non può essere
ridotto il quantitativo richiesto.
• La durata, da 15 a 25 giorni, dell’offerta è
concordata con la società di gestione del mercato.
• L’offerta si svolge sotto la vigilanza della Consob
(art. 103 tuf), che può sospendere dichiarare
decaduta l’offerta in caso di violazione della
disciplina.
O.p.a./s. (offerta pubblico di acquisto o
scambio) (2)
• I soggetti che intendono lanciare l’offerta devono
comunicarlo alla Consob e renderne pubblica la notizia;
per promuovere l’offerta è necessario presentare alla
Consob il documento di offerta destinato alla
pubblicazione.
• I detentori dei titoli interessati aderiscono all’offerta;
le adesioni sono irrevocabili.
• L’adozione di tecniche difensive è consentita solo
previa autorizzazione dell’assemblea (c.d. passivity
rule), ma lo statuto può derogare in tutto o in parte
tale divieto. Il divieto decorre dal momento della
comunicazione alla Consob. L’autorizzazione può
essere
concessa
dall’assemblea
ordinaria
o
straordinaria a seconda del tipo di operazione.
O.p.a./s. (offerta pubblico di acquisto o
scambio) (3)
• Una tecnica difensiva è costituita dal lancio di offerta
concorrente. Chi ha lanciato l’offerta originaria può
rilanciare (prezzo più alto e/o quantità maggiore).
• La disciplina dell’offerta concorrente e del rilancio
sono demandati alla Consob.
• Non c’è limite al numero dei rialzi.
• Dopo il lancio di un’offerta concorrente o di un
rilancio, le adesioni alle altre offerte sono revocabili.
• Gli azionisti che intendono aderire ad un’opa
totalitaria (obbligatoria o volontaria) o ad un’opa
parziale diretta a conseguire almeno il 60% possono
liberamente recedere senza preavviso da sindacati di
voto e/o di blocco.
O.p.a./s. (offerta pubblico di acquisto o
scambio) (4)
• Salvo che si tratti di offerta totalitaria obbligatoria,
il documento d’offerta deve specificare il
quantitativo minimo che deve essere raggiunto
affinché l’offerta diventi irrevocabile. Se le adesioni
superano il quantitativo richiesto, il documento di
offerta dovrà specificare se si procederà ad una
riduzione proporzionale o se l’offerente si riserva la
facoltà di acquistare ugualmente tutti i titoli.
O.p.a. volontaria e obbligatoria
• Può essere volontaria od obbligatoria. E’ disciplinata
dal Tuf.
• E’ obbligatoria quando si ha il trasferimento di una
partecipazione di controllo di una società quotata. Si
tratta dell’unica procedura che consente di tutelare
gli azionisti di minoranza in caso di cambiamento del
gruppo di controllo poiché consente loro di
disinvestire beneficiando del premio di controllo.
Tale tutela va però contemperata con l’esigenza di
evitare che l’accresciuto impegno finanziario per
l’acquirente ostacoli il ricambio del gruppo di
controllo della società quotata.
Opa obbligatoria (successiva-106 tuf)
• E’ tenuto a proporla chiunque in seguito ad acquisti,
venga a detenere, direttamente o indirettamente, una
partecipazione superiore al 30% dei titoli con diritto di
voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina
o revoca degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza (attenzione acquisiti di concerto).
• L’opa deve essere promossa entro 20 giorni e deve avere
ad oggetto l’acquisto della totalità dei titoli quotati in
circolazione.
• Il prezzo minino che deve essere offerto è quello pagato
dall’offerente nei dodici mesi anteriori l’opa per
acquistare titoli della medesima categoria.
• Il corrispettivo può consistere in tutto (offerte di
scambio) o in parte (offerte miste) da titoli.
Opa volontaria (preventiva-107 tuf)
• Non vi è l’obbligo dell’opa successiva se l’acquisto del controllo è
avvenuto tramite opa volontaria.
• Può essere totale o parziale.
• Opa totale: l’offerente può fissare il prezzo che ritiene più
opportuno.
• Opa parziale:
– Deve avere per oggetto almeno 60% dei titoli di ciascuna
categoria.
– Deve essere autorizzata dalla Consob.
– L’offerente e i soggetti che agiscono di concerto con lui non
devono aver acquistato nell’anno precedente partecipazioni
nella società bersaglio in misura superiore all’1%.
– L’offerta deve essere condizionata all’approvazione degli
azionisti di minoranza della società bersaglio, secondo modalità
stabilite dalla Consob.
Obbligo acquisto residuale (art. 108 tuf)
• Si tratta dell’obbligo di acquistare i titoli ancora
in circolazione, quando la loro quantità sia esigua.
• Due casi:
– l‘offerente in seguito ad opa totalitaria viene a
detenere almeno il 95% del capitale
rappresentato da titoli con diritto di voto della
società bersaglio.
– un
soggetto
viene
a
detenere
una
partecipazione superiore al 90 % del capitale
rappresentato da titoli con diritto di voto.
Sanzioni (110 tuf)
• La violazione degli obblighi di promuovere un’opa
o di acquisto residuale è colpita dalle seguenti
sanzioni:
– il
diritto
di
voto
inerente
l’intera
partecipazione detenuta non può essere
esercitato;
– i titoli eccedenti le percentuali che fanno
scattare l’obbligo di opa o di acquisto residuale
devono essere alienati entro 12 mesi.
Acquisto coattivo
• Chi viene a detenere in seguito ad opa totalitaria
più del 95% del capitale rappresentato da titoli
con diritto di voto ha diritto di acqustare
coattivamente le azioni residue, entro tre mesi
dalla scadenza del termine per l’accettazione
dell’opa, purché abbia dichiarato nel documento
di offerta di volersi avvalere di tale diritto.
Gruppi di società
Lorenzo Benatti
Parma, 30 novembre 2011
I gruppi di società
• Il gruppo di società è un’aggregazione di imprese
societarie formalmente autonome ed indipendenti
l’una dall’altra, ma assoggettate tutte ad una
direzione unitaria. Tutte sono infatti sotto
l’influenza dominante di un’unica società
(Campobasso, p. 289).
Il problema
• Le scelte operative delle singole società del
gruppo possono pregiudicare le aspettative di
quanti fanno affidamento solo sul patrimonio
della singola società appartenente al gruppo
stesso. Decisioni delle società figlie ispirate
dall’interesse di gruppo (e perciò vantaggiose
per il gruppo nel suo complesso) possono
risultare dannose per gli azionisti che non fanno
parte del gruppo di comando (c.d. azionisti
esterni), nonché per i creditori delle stesse.
Evoluzione storica
• Legislatore e giurisprudenza hanno per anni ignorato
il fenomeno dei gruppi di società.
• Era presente la disposizione di cui all’art. 2359 c.c.
con limitate conseguenze e norma sull’unico
azionista.
• Alcune piccole prese di coscienza del fenomeno
nella vecchi amministrazione straordinaria e nella
liq. coatta fiduciarie. Più esplicitamente nel TUB.
• Nel 1991 introduzione del bilancio consolidato con la
definizione dell’area di consolidamento.
Riforma 2003: art. 2497 ss
• La disciplina si applica alle società e gli enti che esercitano
attività di direzione e coordinamento di società (2497).
• Chi sono?
– «Si presume salvo prova contraria che l’attività di
direzione e coordinamento di società sia esercitata
dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro
bilanci o che comunque la controlla ai sensi dell’art.
2359» (2497sexies). L’esistenza del controllo non basta
per poter affermare che si è in presenza di un gruppo
(lo si può solo presumere), occorrendo anche l’esercizio
dell’attività di direzione e coordinamento di società.
– La disciplina si applica inoltre alla società o all’ente che
«esercita attività di direzione e coordinamento di
società sulla base di un contratto con le società
medesime o di clausole dei loro statuti» (art.
2497septies).
Obblighi pubblicitari
• La società deve indicare la società o l’ente alla
cui attività di direzione e coordinamento è
soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché
mediante iscrizione, a cura degli amministratori,
presso specifica sezione del registro delle imprese
(2497bis, 1° e 2° comma).
• E’ istituita una sezione speciale del registro delle
imprese nella quale sono iscritti (con effetto di
pubblicità notizia) le società o gli enti che
esercitano attività di direzione e coordinamento e
le società alla stessa sottoposte.
Onere amministratori
• Gli amministratori che omettono di effettuare gli
obblighi pubblicitari sono responsabili dei danni che
la mancata conoscenza di tali fatti abbia arrecato ai
soci o ai terzi (2497bis, 3° comma).
• Nella nota integrativa dati ultimo bilancio società
che esercita direzione e coordinamento (2497bis, 4°
comma).
• Nella relazione gestione devono essere indicati i
rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di
direzione e coordinamento o con altre società che vi
sono soggette, nonché l’effetto di tale attività
sull’esercizio e sui risultati (2497bis, 5° comma).
Conseguenze dell’esistenza di attività
di direzione e coordinamento (1)
1. Responsabilità società che esercita la direzione:
– «La società o gli enti che, esercitando attività di
direzione e coordinamento di società, agiscono
nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in
violazione dei principi di corretta gestione
societaria e imprenditoriale delle società medesime,
sono direttamente responsabili nei confronti dei
creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità
del patrimonio della società. Non vi è responsabilità
quando il danno risulta mancante alla luce del
risultato complessivo dell’attività di direzione e
coordinamento ovvero integralmente eliminato
anche a seguito di operazioni a ciò dirette» (2497,
1° c.).
Conseguenze dell’esistenza di attività
di direzione e coordinamento (2)
2. Responsabilità di chi ha tratto vantaggio:
– «Risponde altresì in solido che abbia comunque
preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del
vantaggio
conseguito,
che
ne
abbai
consapevolmente tratto beneficio» (2497, 2° c.).
Presupposto e legittimazione
• Presupposto: mancata soddisfazione dalla società
soggetta
alla
attività
di
direzione
e
coordinamento (2497, 3° c.).
• Legittimati:
– il socio ed il creditore sociale (2497, 3° c.),
– in caso di fallimento, il curatore (2497, 4° c.).
Obbligo di motivazione
• «Le decisioni delle società soggette ad attività di
direzione e coordinamento, quando da questa
influenzate,
debbono
essere
analiticamente
motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni
e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla
decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella
relazione di cui all’art. 2428» (2497ter).
• Relazione con responsabilità amministratori
Diritto di recesso
•
•
«Il socio di società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento può recedere:
a)
quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e
coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il
mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una
modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di
attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni
economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione
esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e
coordinamento ai sensi dell’art. 2497; in tal caso il diritto di
recesso può essere esercitato soltanto per l’intera
partecipazione del socio;
c)
all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e
coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni
quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione
delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga
promossa un’offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le
disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nelle società
per azioni o in quella a responsabilità limitata» (2497quater).
Finanziamenti infragruppo
• «Ai finanziamenti effettuati a favore della società da
chi esercita attività di direzione e coordinamento nei
suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si
applica l’art. 2467» (2497quinquies):
– il loro rimborso è postergato alla soddisfazione
dei creditori e se avvenuto nell’anno precedente
al fallimento deve essere restituito,
– se concessi in un momento in cui risulta un
eccessivo squilibrio finanziario e sarebbe stato
ragionevole un conferimento.
Insolvenza di gruppo
• Manca una disciplina generale dell’insolvenza di
gruppo.
• Una disciplina dell’insolvenza di gruppo è prevista da
alcune discipline speciali:
• amministrazione straordinaria delle grandi imprese
insolventi (D. Lgs. 270/1999 e D.L. 347/2003);
• liquidazione coatta amministrativa delle società
fiduciarie e di revisione ( D.L. 233/1986);
• crisi dei gruppi bancari (tub).
Soggezione alla stessa procedura
• Se viene sottoposta ad amministrazione straordinaria
una società di un gruppo, alla stessa procedura sono
sottoposte tutte le imprese facenti parte di quel gruppo,
anche se per queste non ricorrono i requisiti
dimensionali per l’ammissione a quella procedura,
purché le stesse presentino concrete prospettive di
recupero dell’equilibrio economico o comunque risulti
opportuna una gestione unitaria dell’insolvenza.
• Lo stesso dicasi per la liquidazione coatte delle
fiduciarie.
• Per le banche il principio si applica solo se la procedura
«madre» riguarda la capogruppo.
• Le procedure relative alle diverse società rimangono
tuttavia autonome, pur nell’omogeneità della procedura
e nell’identità degli organi preposti.
Disposizioni particolari
• Le tre procedure prevedono l’allungamento del periodo
sospetto cui riferire l’azione revocatoria:
– quello di un anno previsto dall’art. 67, 1° c., n. 1, 2 e 3,
l.f., è prolungato a cinque anni;
– quello di sei mesi previsto dall’art. 67, 1° c., n. 4 e 2° c.,
l.f., è portato a tre anni.
• Nell’amministrazione straordinaria e nella liquidazione coatta
delle fiduciarie è attribuito all’organo di gestione della
procedura la legittimazione a proporre ricorso ex art. 2409 nei
confronti di sindaci e amministratori di altre società del
gruppo, ed in caso di accoglimento può essere nominato
amministratore giudiziario.
• Si ritiene di generale applicazione il principio secondo cui, in
caso di direzione unitaria, gli amministratori delle società che
anno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli
amministratori della società dichiarata insolvente dei danni da
questi cagionati alla società stessa (art. 90 d.lgs. 270/1999.
Lettere di patronage
• Dichiarazioni della capogruppo rilasciate a banche
per favorire il finanziamento delle società
controllate utilizzate in luogo delle tradizionali
fidejussioni.
• Il valore giuridico delle lettere di patronage dipende
dal loro contenuto, ma si ritiene che non
costituiscano
vere
e
proprie
obbligazioni
fideiussorie. E’ pacifico che le lettere di patronage
forti siano fonte di responsabilità in caso di
inadempimento della controllata. Discusso se lo
siano anche quelle deboli.
Partecipazioni
e gruppi
Lorenzo Benatti
[email protected]
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2497bis - Dipartimento di Economia