INSEGNAMENTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO LEZIONE I “L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA” PROF.SSA IVANA MUSIO DirittoAmministrativo Lezione I Indice 1 Organizzazione amministrativa: accentramento e decentramento ----------------------------- 3 2 Organizzazione diretta e indiretta. Decentramento ----------------------------------------------- 6 3 L’organizzazione amministrativa e l’azione amministrativa ------------------------------------ 8 4 Natura giuridica dell’organizzazione amministrativa ------------------------------------------ 10 5 Caratteri dell’organizzazione amministrativa. Funzioni --------------------------------------- 13 6 Le articolazioni delle funzioni------------------------------------------------------------------------ 14 7 Le attribuzioni dei poteri agli uffici----------------------------------------------------------------- 15 8 L’organizzazione amministrativa multiorganizzativa ------------------------------------------ 18 9 Organizzazione amministrativa: fonti nazionali e comunitarie ------------------------------- 22 Bibliografia ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I 1 Organizzazione amministrativa: accentramento e decentramento Sono due le formule organizzatorie che possono essere adottate nell’amministrazione di uno Stato: l’accentramento ed il decentramento. L’accentramento comporta l’attribuzione di gran parte dei poteri allo Stato centrale ed ai suoi organi, senza lasciare spazio alle organizzazioni autonome e locali, le quali, rispetto allo Stato, assumono un semplice rapporto di tipo gerarchico. Il decentramento, consiste, invece, nell’attribuzione di compiti e poteri ad organi diversi da quello centrale, in modo da consentire lo sviluppo delle autonomie locali e conseguenti attribuzioni di responsabilità1. Nel nostro ordinamento, ha trovato accoglienza la formula del decentramento, così come enunciato dall’art. 5 Cost. quale criterio guida della legislazione, così come da ultimo ribadito anche nel Titolo V della Parte II della Costituzione relativamente alle “Regioni, Provincie e Comuni”, come novellato con la recente legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Secondo la concezione più moderna per decentramento si intende il distacco di determinate attribuzioni dalla sfera di competenza degli organi centrali dello Stato alla sfera di competenza di enti locali ed autonomi. Il decentramento riguarda ogni funzione dello Stato, per questo si parla di decentramento politico (ex art. 117 Cost., in base al quale agli enti territoriali sono riconosciute funzioni di indirizzo politico-amministrativo); di decentramento legislativo (ex art. 117 Cost., che riconosce potestà legislativa alle Regioni); di decentramento giurisdizionale (con l’introduzione dei Tribunali Amministrativi regionali (T.A.R.), come organi di giustizia amministrativa di primo grado); di decentramento amministrativo (ex art. 118 Cost. novellato dalla legge n. 3/2001 che fa riferimento al conferimento dei compiti e delle funzioni di natura amministrativa dallo Stato ai poteri locali). 1 Su tutti, cfr., D. Valentini, Figure, rapporti, modelli organizzatori. Lineamenti di teoria dell’organizzazione, Padova, 1996, p. 7 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I In Italia il decentramento ha avuto una evoluzione o, per così dire, una espansione, lenta e graduale, che ha cominciato ad esprimersi nel 1948 con l’avvento della Costituzione, ma che è andata avanti con gli anni. In tal senso si pensi che negli anni ’70 e precisamente con la legge n. 281 del 1970 e la legge n. 382 del 1975 si è avuta l’auspicata istituzione delle regioni a statuto ordinario. Altro passaggio fondamentale che ha visto consacrare le autonomie locali è rappresentato dalla legge n. 142 del 1990 che ha riconosciuto l’autonomia statutaria dei comuni e la possibilità per essi di gestire servizi, svolgere compiti ed attività attraverso la creazione di società miste ed aziende speciali. Inoltre sono stati rivitalizzati importanti istituti di partecipazione popolare, quali, ad esempio, la partecipazione ai procedimenti, il referendum, la figura del difensore civico, ecc.2 In questo iter legislativo proteso a favorire il decentamento amministrativo assume un ruolo fondamentale anche la c.d. legge Bassanini (legge n. 59 del 1997) ed i successivi decreti attuauativi ed integrativi che hanno posto le basi per quella che è stata definita la riforma dello Stato in senso federalistico a Costituzione invariata. La novità di tale riforma sta nell’aver attribuito rilevanza al “principio di sussidiarietà” in base al quale tutti gli interessi ed i bisogni funzionalmente e territorialmente localizzabili in capo ad una comunità che se ne fa portatrice entro un certo ambito territoriale, vanno amministrati da quegli enti che ne sono rappresentativi e solo laddove essi non possono provvedervi per l’estensione di tali interessi o per inadeguatezza dei mezzi predisposti, possono subentrarvi gli enti maggiori (Regioni e Stato). Tale quadro normativo ha imposto un riordino globale dell’assetto organizzativo di tutte le pubbliche amministrazioni al fine di garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, concetti che saranno chiariti ed approfonditi in seguito. In altri termini il decentramento è un principio organizzativo che può trovare applicazione in tutte le organizzazioni complesse e si attua tutte le volte in cui gli uffici che esercitano servizi pubblici vengono dislocati nel luogo più prossimo agli utenti, anziché concentrati nella sede centrale. Il decentramento consiste nell’attribuzione di compiti e poteri ad organi diversi da quelli centrali, esso favorisce lo sviluppo delle autonomie locali al fine di garantire una maggiore incisività dell’azione amministrativa; a tal scopo il decentramento amministrativo è: 2 A. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1996, p. 4 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I Autarchico: quando le funzioni vengono trasferite ad enti diversi dallo Stato e dotati, appunto di autarchia, cioè della capacità di porre in essere atti amministrativi che abbiano la stessa natura e la stessa efficacia degli atti statali. Burocratico: quando agli uffici periferici vengono trasferite potestà decisionali, con relative responsabilità, e non solo compiti preparatori o esecutivi. Funzionale: quando determinate funzioni vengono attribuite a strutture predefinite che, pur rimanendo assorbite nella organizzazione di riferimento, godono di una importante autonomia operativa, finanziaria e contabile. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I 2 Organizzazione diretta e indiretta. Decentramento Gli Stati, nell’organizzare la loro amministrazione, oltre che operare attraverso propri organi (c.d. amministrazione diretta) possono anche avvalersi dei mezzi, degli organi e delle attività di altre persone giuridiche, alle quali viene riconosciuta un’ampia autarchia (cioè la capacità di porre in essere atti amministrativi che abbiano la stessa natura ed efficacia degli atti posti in essere dallo Stato); questo tipo di forma di amministrazione viene detta indiretta perché sotto l’aspetto soggettivo è direttamente imputata alle persone giuridiche, diverse dallo Stato, che sono considerate pubbliche per le potestà di cui sono titolari e per i fini pubblici che perseguono. In linea di sintesi si può dire che l’organizzazione amministrativa diretta di divide in: a) Centrale che comprende: • tra gli organi attivi: il Presidente della Repubblica, il Governo, i Ministri, i Comitati interministeriali; • tra gli organi consultivi: il Consiglio di Stato, il CNEL, l’Avvocatura dello Stato; • tra gli organi di controllo: la Corte dei Conti b) Periferica che pur dipendendo dall’amministrazione centrale, realizza un decentramento organico-burocratico attraverso il distacco di determinate attribuzioni ad organi amministrativi periferici che operano localmente quali appendici dell’organizzazione centrale. L’organizzazione amministrativa indiretta è costituita da un complesso di enti pubblici che si affiancano allo Stato nello svolgimento di attività amministrative. Essa è: • indiretta, in quanto si attua attraverso soggetti giuridici (enti pubblici) diversi dallo Stato • è decentrata autarchicamente in quanto gli enti non sono gerarchicamente dipendenti da organi statali, ma sono soggetti titolari di poteri amministrativi e di auto-amministrazione, con un certo grado di autonomia. Tale decentramento è definito: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I • territoriale perché si attua attraverso enti territoriali minori (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) • istituzionale perché si attua attraverso enti istituzionali, dei quali il territorio non è elemento costitutivo. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I 3 L’organizzazione amministrativa e l’azione amministrativa Con l’espressione “organizzazione amministrativa” si vuole intendere: 1. il complesso dei soggetti e delle strutture che svolgono attività di pubblica amministrazione. 2. Lo svolgimento dell’attività organizzativa posta in essere dai pubblici poteri. Nella prima accezione del termine si dà rilevanza ai profili strutturali, in quanto l’organizzazione viene concepita come un apparato in termini meramente soggettivi. In tal senso si fa riferimento alle singole strutture organizzative: i Ministeri, il Governo, i Comitati interministeriali, l’Azienda autonoma, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, le Conferenze Permanenti, l’Avvocatura dello Stato e così via. Nella seconda accezione, invece, prevalgono i caratteri funzionali e dinamici dell’organizzazione amministrativa, dunque, vengono in evidenza gli strumenti attraverso i quali si esplica l’attività amministrativa. In tale senso assume, allora, rilevanza l’elemento oggettivo, come, tra l’altro: i regolamenti, gli statuti, gli atti amministrativi. E’ necessario sottolineare, tuttavia, che non sempre l’organizzazione amministrativa svolge attività amministrativa, così come, di controverso, l’attività amministrativa non sempre viene svolta dall’organizzazione pubblica; esempio della prima fattispecie può essere l’attività svolta dalle autorità indipendenti, mentre la seconda ipotesi può essere rappresentata dall’attività esercitata dai magistrati ordinari che svolgono le funzioni amministrative. L’organizzazione amministrativa va concepita come un complesso d’uffici intesi sia nella loro individualità che nei loro collegamenti, come un insieme di persone e mezzi, predisposti per curare gli interessi generali della collettività. Di conseguenza l’assetto organizzativo si modella in relazione alle finalità che deve perseguire così come le strutture amministrative assumono una posizione attiva nel processo di soddisfacimento dei pubblici interessi fino a coordinare, disciplinare e indirizzare l’azione amministrativa. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I In questa ottica si comprende come l’istituzione di un ufficio, la sua qualificazione giuridica, l’adozione di uno specifico regime organizzativo, le definizioni della sua sfera di competenza, sono tutti elementi che vanno ad incidere profondamente sull’attività amministrativa. In altri termini l’organizzazione amministrativa è alla base dell’esercizio dell’attività dell’Amministrazione e ne condiziona il buon funzionamento ed il raggiungimento dei risultati. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I 4 Natura giuridica dell’organizzazione amministrativa La dottrina più recente ha mostrato un forte interesse per i caratteri funzionali e dinamici dell’organizzazione amministrativa vale a dire relativamente agli strumenti attraverso cui si esplica l’attività pubblica. Secondo gli ultimi orientamenti dottrinali, infatti, è importante soffermare l’attenzione sui servizi erogati dalla pubblica amministrazione ed in questa ottica assumono rilevanza le norme organizzative in grado di incidere sulle situazioni soggettive, in quanto tali norme organizzative attribuiscono poteri agli uffici e, quindi, condizionano la posizione giuridica che questi vengono ad avere tra loro e rispetto ai cittadini. L’organizzazione amministrativa assume, quindi, una forte incidenza nell’ambito del diritto amministrativo e la sua analisi risulta particolarmente complessa in considerazione della varietà degli strumenti e delle differenti modalità che permettono di esercitare la funzione tipica dell’azione pubblica. Prima, però, di proseguire l’esame dell’organizzazione amministrativa va detto che è assai diffuso nella prassi giuridica utilizzare l’espressione “pubblica amministrazione” per intendere “l’organizzazione amministrativa”, tale inciso è dovuto sia per spiegare qual è l’incidenza dell’organizzazione amministrativa nell’ambito dello studio del diritto amministrativo, sia per specificare che nel prosieguo di tale dispensa la scrivente utilizzerà entrambe le espressioni quali sinonimi. Per lungo tempo la dottrina italiana ha identificato l’organizzazione amministrativa con gli organi dell’amministrazione3: la c.d. teoria dell’organo; di conseguenza l’attenzione è stata rivolta non al problema dell’organizzazione nel suo complesso ma a quello dell’organo. Secondo tale teoria la P.A. viene considerata in modo unitario, cioè come un unico soggetto e poiché l’organo non ha una propria materialità, in quanto è persona giuridica, risulta che è una entità fittizia che per poter svolgere concretamente la propria attività ha bisogno di strumenti idonei 3 In argomento si veda G. Marongiu, Organo e ufficio, in Enc. giur., XXII, Roma, 1990, p. 560 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I per esprimersi, quali le persone fisiche che, di solito, agiscono attraverso un rapporto mediato e cioè attraverso la figura dell’organo. Gli interpreti della teoria dell’organo sostengono che, poiché lo Stato è la persona giuridica per eccellenza, da cui derivano e sono legittimati tutti i soggetti dell’ordinamento, allora l’organizzazione amministrativa altro non sarebbe che un insieme di organi che operano quali organi dello Stato. L’orientamento dottrinale più recente, tuttavia, ha criticato ed abbandonato la “teoria dell’organo” ritenendola contraddittoria e non conforme al diritto positivo4. Tre sono state prevalentemente le critiche mosse alla teoria dell’organo; in primis che il rapporto tra ente e persona fisica non determina completa identificazione della persona con l’ente stesso, di conseguenza la volontà del soggetto viene espressa da una astrazione che si pone tra l’ente stesso e la persona fisica. In secondo luogo, con riferimento all’imputazione dell’attività, va detto che non è corretto affermare che tutta l’attività svolta dall’organo va riferita allo Stato, in quanto vi sono ipotesi di responsabilità personale dell’individuo titolare dell’organo, pertanto, in taluni casi, l’organo non fa parte dello Stato. Infine vi è l’aspetto delle relazioni giuridiche tra organi. Com’è noto, agli organi non è riconosciuta la personalità giuridica e, dunque, gli organi non possono dare vita a rapporti giuridici in quanto non sono titolari di situazioni giuridiche soggettive; sulla base di tale constatazione si deduce che non possono esistere né rapporti di immedesimazione organica tra l’organo ed il titolare, né relazioni interorganiche. Tutti e tre questi profili dimostrano che la teoria organica è lacunosa ed inoltre non risulta neanche sostenuta dal diritto positivo. Infatti, nell’esperienza legislativa contemporanea si sono affermati modelli organizzativi complessi che non fanno riferimento allo Stato, ma ad una pluralità di persone giuridiche. 4 Cfr. su tutti: S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, IV ed., Milano, 2000, p. 159 e ss.; S. Romano, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1930, I, p. 103; V. Ottaviano, Sulla nozione di ordinamento amministrativo e di alcune sue applicazioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, p. 825 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I In via di sintesi, dunque, l’organizzazione amministrativa non va identificata con un organo, ma va esaminata nel suo complesso. Del resto occorre sempre ricordare che le amministrazioni pubbliche sono costituite per tutelare gli interessi della collettività e devono perseguire detta finalità; proprio per realizzare tale scopo le norme attribuiscono singole e tipiche funzioni ad ogni autorità amministrativa, individuandone l’ambito di intervento5. Con ciò si afferma che il legislatore definisce ed ordina l’attività amministrativa finalizzata a scopi predeterminati e solo successivamente assegna ad una certa organizzazione i poteri ed i mezzi necessari per realizzare tale finalità. 5 Tale aspetto è stato trattato da C. Franchini, L’organizzazione, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo generale, Milano, 2003, p. 270. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I 5 Caratteri dell’organizzazione amministrativa. Funzioni Affinché possa aversi un’organizzazione amministrativa devono esistere almeno tre elementi: le funzioni, le articolazioni delle funzioni, la distribuzione dei poteri agli uffici. Con il termine funzione, in questo caso, si intende il compito o il complesso di compiti che vengono attribuiti ad un ufficio e che rappresentano la ragion d’essere di ogni amministrazione pubblica6. Di regola, per poter individuare la funzione occorre fare riferimento alla materia, alle attribuzioni ai fini ed ai destinatari, cioè ad uno soltanto dei fattori ora indicati. Vi sono analisi che considerano in via principale le materie, altre che si soffermano maggiormente sulle attribuzioni, altre, ancora, che evidenziano soprattutto i fini. Appare preferibile, tuttavia, utilizzare un criterio di classificazione che consideri la questione unitariamente ed infatti, la ripartizione delle funzioni tra uffici differenti offre garanzie per un’azione imparziale ad opera della pubblica amministrazione. Solitamente la materia definisce, attraverso legge, il campo di operatività dell’amministrazione. Le attribuzioni determinano, invece, l’insieme dei compiti conferiti ad un ufficio in ordine ad una materia. Si fa il caso, per esempio, dell’assistenza sanitaria dove alcune amministrazioni provvedono alla diagnosi ed alla cura delle malattie, mentre altre si limitano alla loro prevenzione. Attraverso i fini si suole precisare quello che è lo scopo complessivo dell’ufficio, a prescindere dai singoli atti: è il caso delle protezioni sociali attraverso l’assicurazione ai lavoratori in caso di infortunio e malattia. I destinatari rappresentano, infine, i soggetti (individuati o meno, presi singolarmente o in gruppi) ai quali si rivolge l’azione amministrativa. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I 6 Le articolazioni delle funzioni L’articolazione delle funzioni fa in modo che le funzioni vengono distribuite tra gli uffici i quali, a loro volta, si strutturano in base a quella che è la complessità delle funzioni7. In altri termini l’organizzazione amministrativa viene definita in relazione alle funzioni espletate in quanto ogni amministrazione è concepita sulla base di un disegno ordinatore che prevede, appunto, la ripartizione di singole funzioni rispetto ai differenti moduli organizzativi8. Il principio dell’articolazione delle funzioni è sancito, tra l’altro, nell’art. 97 della Costituzione ove si esprime il concetto di imparzialità ed, infatti, la ripartizione delle funzioni tra uffici differenti offre garanzia per un’azione imparziale ad opera della pubblica amministrazione. L’articolazione delle funzioni si realizza attraverso due criteri fondamentali. Il primo è quello delle materie in base al quale le funzioni vengono ripartite ed attribuite dalla legge ad un determinato soggetto. Altro criterio è quello delle attribuzioni: in questo caso la stessa materia spetta a soggetti diversi ma ne variano i compiti. A questo tipo di distribuzione delle funzioni si ispirano i rapporti tra centro e periferia al fine di garantire differenti livelli di governo (Unione Europea, Stato, Regioni ed Enti locali), evitando, allo stesso tempo, la separazione. 6 Cfr. S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, cit., p. 121 e ss.; G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1950, p. 11 e ss.; S. Cassese, Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, cit., p. 260 e ss.; A.M. Sandulli, Il diritto amministrativo, Napoli, 1989, p. 78 e ss. 7 Sul punto F. Pizzorusso, Organizzazione dei pubblici poteri, in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981, p. 151 e ss. 8 Si veda, tra gli altri, G. Guarino, Sull’utilizzazione di modelli differenziati nell’organizzazione pubblica, in Scritti di diritto pubblico dell’economia, Milano, 1970, p. 7 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I 7 Le attribuzioni dei poteri agli uffici L’ultimo elemento dell’organizzazione amministrativa è la distribuzione dei poteri agli uffici. Questa è una previsione necessaria, altrimenti gli uffici non sarebbero nelle condizioni di operare. Per comprendere il terzo ed ultimo elemento, cioè l’attribuzione dei poteri agli uffici, è necessario collegarsi al concetto di competenza. Con il termine competenza si indica il complesso di poteri riconosciuti ad un ufficio e da esso esercitati9; essa ha, pertanto una funzione delimitativa poiché individua il quantum, ossia la misura delle attribuzioni spettanti ad un ufficio. Nel diritto amministrativo il principio della competenza trova consacrazione nell’art. 97 Cost. che, tra l’altro, fa comprendere che il principio di competenza trova il suo fondamento nel principio di buona amministrazione, in quanto mira a realizzare i criteri dell’efficacia e della specializzazione nel campo dell’attività amministrativa. Di regola la distribuzione della competenza tra i vari uffici si realizza facendo riferimento alla materia, al grado e al territorio. Con riguardo alla materia, da un lato, vi sono uffici a cui è riconosciuta una competenza generale estesa a tutte le materie proprie di una determinata funzione, si pensi al Consiglio di Stato in sede consultiva; dall’altro, uffici che hanno una competenza limitata, è il caso degli uffici scolastici regionali. In relazione al territorio, si ha competenza territoriale qualora un ufficio possa esercitare i propri poteri esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione territoriale10. Infine, per quanto attiene il grado, si presuppone identità di competenza per materia e per territorio e si pone, quindi, nell’ambito di uno stesso ramo dell’amministrazione; si fa riferimento a tale criterio quando, a parità di competenza di materia, questa sia ripartita tra gli uffici in maniera diversa. In pratica, in base alle attribuzioni per grado viene a formarsi una piramide ideale. 9 Per approfondire il tema della competenza si veda G. Orsoni, Competenza e amministrazione, Padova, 1990. 10 Cfr. M. Scudiero, Il concorso di competenze tra enti pubblici nelle materie degli artt. 116 e 117 della Costituzione ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, in Econ. Dir. terziario, 1991, p. 346 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I La competenza è disposta dalla legge ed attribuisce gli specifici poteri ad un ufficio, il quale è tenuto ad esercitarli. La competenza, quindi, non può essere derogata, salvo che in ipotesi espressamente previste11. Esistono, infatti, determinati istituti mediante i quali, con provvedimento amministrativi, nei casi previsti dalla legge si determina lo spostamento dell’esercizio di essa. Tali istituti sono: l’avocazione, la sostituzione e la delega. L’avocazione avviene da parte dell’organo gerarchicamente superiore nei confronti dell’affare di cui è competente l’organo inferiore. Il potere di avocazione esiste solo in presenza di un rapporto di gerarchia e non può mai essere esercitato quando l’atto è rimesso dalla legge alla competenza esclusiva dell’organo inferiore. La sostituzione avviene in caso di inerzia di un organo gerarchicamente inferiore. In tale ipotesi l’organo di grado superiore si sostituisce ad esso e compie un atto vincolato. Per aversi sostituzione occorre che12: a) esista un rapporto di gerarchia tra il sostituto (superiore) ed il sostituto (inferiore); b) l’organo inferiore abbia ingiustificatamente omesso di provvedere alla emanazione di un provvedimento; c) il provvedimento da emettere sia un atto vincolato nell’emanazione; d) l’organo inferiore sia rimasto inerte anche dopo la formale diffida ad adempiere fattagli dal superiore; e) vi sia una previsione di legge. La delega avviene da parte dell’organo titolare del potere che trasferisce tale suo potere ad un altro organo amministrativo. La delega di poteri, comporta, quindi, il trasferimento dell’esercizio del potere da un organo ad un altro ed è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge e deve essere sempre conferita per iscritto. La delega, inoltre, trasferisce dal delegante al delegato non la titolarità del potere, ma solo l’esercizio di esso, e titolare resta sempre il delegante. Per effetto della delega il delegato si viene a trovare nella posizione del delegante e, per questo, è direttamente responsabile. 11 In tema di competenza si veda P. Gasparri, Competenza in materia amministrativa, in Enc. dir., VII, Milano, 1961, p. 788 12 P. Virga, Diritto amministrativo, vol. III, Amministrazione locale, Milano, 1988, p. 35 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I Il delegante, in ogni caso, nei confronti del delegato può: • imporgli direttive relativamente agli atti da compiere nell’esercizio della delega; • sostituirsi al delegato in caso di inerzia di questo nell’esercizio del potere delegato; • annullare, in via di autotutela, eventuali atti illegittimi posti in essere dal delegato; • revocare la delega. Quanto ai tipi di delega esiste: • Delega interorganica che si ha quando la delega avviene da un organo ad un altro della stessa struttura amministrativa; • Delega intersoggettiva che si ha quando detta delega avviene tra soggetti diversi. La cessione di competenza dal centro alla periferia trova riscontro anche nel dettato normativo, ed, infatti, esplicitamente il legislatore, nell’art. 1 della legge 59/199713, per indicare la dismissione di funzioni amministrative a favore delle Regioni e degli enti locali usa il temine conferimento e chiarisce che “per conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti”. Dunque, il meccanismo della cessione di poteri statuali verso le periferie è molteplice. A discrezione del legislatore che potrà adottare uno dei tre criteri. Per trasferimento si intende la definitiva dismissione di competenze da parte dello Stato ad un ente locale. Per delega si intende una cessione, a tempo indeterminato ma revocabile, di esercizio di poteri dello Stato a favore di un ente locale. Con l’espressione attribuzione di funzioni e compiti si intende o l’asseganzioni di competenze nuove, costituite appositamente in occasione del ridisegno delle strutture organizzative o, più in generale, lo stesso conferimento con significato residuale e generico14. 13 Cfr. C. Pinelli, in C. Desideri e G. Meloni, (a cura di) Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme. Interpretazioni e attuazioni della legge 59/97, Milano, 1998, p. 181. 14 Sul punto si veda F. Garingella, Corso di diritto amministrativo, tomo I, Milano, 2006, p. 800 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I 8 L’organizzazione amministrativa multiorganizzativa Dall’unificazione dell’Italia ad oggi, si è assistito, ed è fisiologico, ad una trasformazione dell’organizzazione amministrativa dello Stato. Se immediatamente dopo l’unificazione italiana l’organizzazione amministrativa dello Stato è di tipo monista, cioè la pubblica amministrazione si riconosceva prevalentemente nello Stato, mancando una struttura amministrativa complessa, con l’andare del tempo, invece, le cose andavano modificandosi. Già alla fine dell’ottocento, a causa del progressivo aumento delle funzioni pubbliche, si verificavano trasformazioni significative, che contribuivano al progressivo affermarsi del pluralismo amministrativo. In definitiva, con il passare degli anni, lo Stato perde gradualmente l’unità originaria e si trasforma in un ente ad amministrazione disaggregata. Ciò determina che non c’è più un unico organo destinato ad esprimere la volontà in sede amministrativa, bensì una pluralità. Inoltre, accanto alle varie amministrazioni statali, vengono ad assumere rilevanza altri poteri pubblici, da ultimo, quelli sopranazionali, come l’Unione Europea, che agisce seguendo itinerari diversi, sicchè si moltiplicano le strutture, le funzioni diventano eterogenee, si producono più facilmente conflitti e vengono introdotti nuovi meccanismi di coordinamento. Tutta questa situazione ha segnato una marcata evoluzione dell’assetto organizzativo della pubblica amministrazione italiana: da uno Stato ad organizzazione compatta, cioè ispirato ad un ordinamento di tipo gerarchico si è passati ad uno Stato ad organizzazione reticolare, articolato su più poli, collocati in aree diverse, regionali, statali e sopranazionali. Per questi motivi si è parlato di “amministrazione multiorganizzativa”15. 15 Così si è espresso C. Franchini, L’organizzazione, in Trattato di diritto amministrativo a cura di S. Cassese, cit., p. 270. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I Tale nuova fisionomia dell’organizzazione amministrativa trova, tra l’altro, esplicito riferimento nella costituzione italiana sia in via diretta con l’art. 97, che in via indiretta, artt. 5 e 114, 99 e 100 Cost. In particolar modo, l’art. 97 Cost. rappresenta la fonte primaria dell’organizzazione amministrativa ed individua nella legge la fonte più importante per quanto attiene l’organizzazione pubblica. Da ciò se ne deduce che l’istituzione, la modifica e la soppressione degli uffici ed il loro assetto organizzativo spettano al Parlamento attraverso atti normativi. Con riferimento, invece, agli uffici interni è necessario l’intervento del Governo, attraverso normativa c.d. secondaria. Per quanto riguarda gli artt. 5 e 114 Cost. essi affermano e tutelano rispettivamente il principio di decentramento e quello di autonomia degli enti locali territoriali; gli artt. 99 e 100 Cost., invece, garantiscono l’indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, costituendo, inoltre, una ulteriore conferma della dissoluzione della funzione centralizzata dello Stato ed, allo stesso tempo, affermando il nuovo sistema multiorganizzativo. Suddette disposizioni costituzionali, dunque, rappresentano i principi portanti che sono alla base della funzione organizzativa dell’amministrazione, anche se non sono i soli principi ispiratori, ed, infatti, ne esistono anche altri che si caratterizzano anch’essi per il loro carattere generale. Si pensi, ad esempio, al citato principio di sussidiarietà stabilito dall’art. 5 tr. CE, in base al quale una istituzione di rango superiore può intervenire al posto di un’altra di livello inferiore soltanto qualora quest’ultima non sia in grado di svolgere in modo adeguato i propri compiti in quanto “gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati, di modo che, per le dimensioni e per gli effetti, l’azione della prima risulta preferibile”. In Italia tale principio è assurto a partire dalla legge n. 59 del 1997, “legge Bassanini”, come criterio guida del decentramento, individuando le funzioni ed i compiti amministrativi trasferiti dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali16. Altro principio inspiratore della distribuzione delle funzioni amministrative è quello dell’adeguatezza, così come si deduce dalla lettura dell’art. 118 Cost., che, però, non definisce esplicitamente il concetto. Tale principio viene, invece, definito dalla legge n. 59/1997 la quale 16 Cfr. R. Galli e D. Galli, Corso di diritto amministrativo, IV ed., Milano, 2004, p. 186 e ss.; C. Cassetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2001, p. 80 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I stabilisce che attribuire il conferimento di funzioni e compiti ad un ufficio, va fatto in maniera da garantire, sul piano organizzativo, l’espletamento dell’esercizio. Tale principio presenta indubbi punti di contatto con il principio di efficienza dell’azione amministrativa, rispetto alla quale, però, si distingue perché l’adeguatezza attiene specificamente al profilo dell’organizzazione dell’ente. Vige, inoltre il principio della differenziazione (si veda art. 4 legge n. 59 del 1997) in virtù del quale l’allocazione delle funzioni deve essere realizzata tenendo conto delle diverse caratteristiche, anche territoriali, strutturali, demografiche degli enti; su vuole così scongiurare il conferimento di compiti che risulterebbero solamente velleitari, cioè puramente formali, ma non realizzabili in concreto in quanto incapaci di adattarsi alle caratteristiche ed alla struttura degli enti. Oltre i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione si possono individuare, poi, ulteriori principi relativi all’organizzazione amministrativa. Si tratta in primo luogo dei principi di efficienza e dell’economicità ai quali, tra l’altro, fa espresso riferimento l’art. 7 della legge n. 131 del 2003. Tali due principi, insieme a quelli dell’efficacia e della trasparenza sono ormai un tutt’uno con l’agire dell’amministrazione pubblica e sono individuabili anche negli artt. 2 e 4 del D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 ed ora ribaditi negli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche devono definire la propria organizzazione in modo da assicurare la realizzazione del pubblico interesse ad opera dell’azione amministrativa e garantire, nello stesso tempo, la funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi. Il principio di omogeneità, poi, è adottato al fine di creare unità organizzative preposte alla cura di compiti e funzioni omogenei, connessi o complementari, previa razionalizzazione e successivo accorpamento dell’attività svolta. I principi ispiratori dell’organizzazione amministrativa sono, inoltre, individuabili anche negli artt. 2 e 4 del D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 ed ora ribaditi negli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche devono definire la propria organizzazione in modo da assicurare la realizzazione del pubblico interesse ad opera dell’azione amministrativa e garantire, nello stesso tempo, la funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi. In linea di sintesi si può riepilogare, dunque, dicendo che il principio che ispira l’organizzazione amministrativa italiana è il decentramento così come si deduce dal citato art. 5 della Costituzione: “La Repubblica una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 20 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 21 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I 9 Organizzazione amministrativa: fonti nazionali e comunitarie Tutti i principi fin qui enunciati sono comuni all’organizzazione dei pubblici poteri, tuttavia con ciò non si vuol dire che tale organizzazione sia disciplinata in modo uniforme sempre e comunque. Tanto ciò è vero che la diversità organizzativa delle strutture determina una notevole diversificazione delle norme che ne sono alla base in relazione alla natura, alla forza ed al contenuto. Nel complesso la disciplina positiva dell’organizzazione amministrativa è contenuta, seppure se non esclusivamente, in atti normativi (primari e secondari) ed atti amministrativi17. Leggi ed atti avente forza e valore di legge devono prevedere i lineamenti fondamentali dell’organizzazione, vale a dire: l’istituzione, la struttura di base, le attribuzioni e le competenze degli organi. Tale concetto è espresso in maniera inequivocabile nel citato art. 97 Cost. che attribuisce al legislatore il potere di tracciare i profili sostanziali dell’organizzazione pubblica. Al Governo, invece, tocca delineare i soli aspetti settoriali e di dettaglio della disciplina organizzativa degli uffici. Tra gli atti normativi di carattere secondario, invece, rientrano, in primo luogo i regolamenti statali, si pensi all’art. 17, comma I, lett. d) della L. 23 maggio 1988 n. 400 che tratta dei regolamenti governativi e di quelli ministeriali, stabilendo, in particolare, che con essi si può disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Vi sono, poi, i regolamenti degli enti pubblici, espressione della potestà organizzativa loro attribuita dalla legge, nonché gli statuti, cioè quegli atti che ne definiscono le principali regole di organizzazione e di funzionamento. Di recente si è andata affermando la tendenza ad attribuire agli enti pubblici il potere di creare norme organizzative, non solo al fine di accentuare e realizzare gli ambiti di autonomia già previsti dalla Costituzione, ma anche per introdurne dei nuovi (si pensi, per esempio, all’art. 6, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 22 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I comma I, L. 168/1989 che ha stabilito, tra l’altro, che le università possono darsi ordinamenti autonomi con propri statuti). Anche altri atti, inoltre, possono essere rilevanti per l’organizzazione amministrativa; è il caso delle c.d. “ordinanza di servizio” che sono atti amministrativi che definiscono un ufficio, determinando le sue incombenze, individuando il/i soggetti che lo devono gestire assegnando le risorse e così via. Altre volte si può ricorrere ad atti di natura convenzionale, quando si tratta di scelte che coinvolgono più soggetti. Tali atti hanno, comunque, rilevanza esterna, è il caso, per esempio, degli accordi previsti dall’art. 34 del D.lgs. 267/2000 (c.d. Testo unico enti locali) per la realizzazione di opere e di interventi che richiedono l’azione integrata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici; altro caso è quello dell’art. 31 dello stesso D.lgs. 267/2000 che prevede la costituzione di consorzi tra Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi. Norme di organizzazione sono contenute anche in atti comunitari, si pensi al caso dell’organizzazione comune dei mercati agricoli per quel che riguarda gli organismi nazionali di intervento, secondo cui la normativa comunitaria stabilisce che gli Stati membri devono istituire strutture specifiche per la realizzazione delle misure di intervento di volta in volta previste. Tra le fonti dell’organizzazione amministrativa, infine, rientra anche la prassi. Spesso, infatti, adeguarsi alla realtà delle disposizioni di natura organizzativa si realizza, di fatto, diminuendo, pertanto, il livello di penalizzazione delle scelte organizzative, la prassi viene ad assumere una funzione di integrazione del contenuto delle norme, assurgendo, così, a strumento di svolgimento dell’azione dei pubblici poteri. 17 C. D’Orta, Il potere organizzativo delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato, in Nuova edizione del commentario al D.lgs. 29/1993, a cura di F. Carinci e M. D’Antona, Milano, 2000. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 23 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I Bibliografia C. Cassetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2001, 80 e ss. S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, IV ed., Milano, 2000, 159; C. D’Orta, Il potere organizzativo delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato, in Nuova edizione del commentario al D.lgs. 29/1993, a cura di F. Carinci e M. D’Antona, Milano,2000; C. Franchini, L’organizzazione, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo generale, Milano, 2003, 270; R. Galli e D. Galli, Corso di diritto amministrativo, IV ed., Milano, 2004, 186 e ss.; F. Garingella, Corso di diritto amministrativo, tomo I, Milano, 2006, 800; P. Gasparri, Competenza in materia amministrativa, in Enc. dir., VII, Milano, 1961, 788; G. Guarino, Sull’utilizzazione di modelli differenziati nell’organizzazione pubblica, in Scritti di diritto pubblico dell’economia, Milano, 1970, 7 e ss.; G. Marongiu, Organo e ufficio, in Enc. giur., XXII, Roma, 1990, 560 e ss.; Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1996; G. Orsoni, Competenza e amministrazione, Padova, 1990; V. Ottaviano, Sulla nozione di ordinamento amministrativo e di alcune sue applicazioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, 825 e ss.; Pinelli, in C. Desideri e G. Meloni, (a cura di) Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme. Interpretazioni e attuazioni della legge 59/97, Milano, 1998, 181; F. Pizzorusso, Organizzazione dei pubblici poteri, in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981, 151 e ss.; S. Romano, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1930, I, 103; A.M. Sandulli, Il diritto amministrativo, Napoli, 1989, 78 e ss.; M. Scudiero, Il concorso di competenze tra enti pubblici nelle materie degli artt. 116 e 117 della Costituzione ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, in Econ. Dir. terziario, 1991, 346 e ss.; Valentini, Figure, rapporti, modelli organizzatori. Lineamenti di teoria dell’organizzazione, Padova, 1996, 7 e ss.; P. Virga, Diritto amministrativo, vol. III, Amministrazione locale, Milano, 1988, 35; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 24 di 25 DirittoAmministrativo Lezione I G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1950, 11 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 25 di 25